CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
PRIMA SEZIONE  
CASO SAMPANIS E ALTRI c. GRECIA  
(Ricorso no 32526/05)  
SENTENZA  
STRASBOURGO  
5 giugno 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA  
Nel caso Sampanis e altri c. Grecia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una  
camera composta da :  
Nina Vajić, presidente,  
Christos Rozakis,  
Khanlar Hajiyev,  
Dean Spielmann,  
Sverre Erik Jebens,  
Giorgio Malinverni,  
George Nicolaou, giudici,  
e da Søren Nielsen, cancelliere,  
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 32526/05) presentato contro la  
Repubblica greca da undici cittadini di questo Stato, i cui nomi sono indicati  
in allegato (“i ricorrenti”), che hanno adito la Corte in data 11 agosto 2005  
ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. I ricorrenti sono rappresentati dal “Moniteur grec Helsinki”, membro  
della Federazione internazionale Helsinki. Il governo greco (di seguito “il  
Governo”) è rappresentato dai delegati del suo agente, Signori K.  
Georgiadis, assessore presso il Consiglio giuridico dello Stato e I.  
Bakopoulos, uditore presso il Consiglio giuridico dello Stato.  
3. Nel proprio ricorso, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2  
del Protocollo n. 1 e dell’art. 14 della Convenzione, nonché l’assenza nel  
diritto interno di un ricorso effettivo con riferimento a tali disposizioni.  
4. Il 20 febbraio 2007, la Corte ha deciso di trasmettere il ricorso al  
Governo. Avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 29 § 3 della  
Convenzione, la Corte ha altresì deciso di esaminare in via congiunta la  
ricevibilità ed il merito del caso.  
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SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA  
IN FATTO  
I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO  
5. I ricorrenti sono di origine rom e risiedono con le loro famiglie nella  
zona di Psari, vicino Aspropyrgos, comune che si trova nella parte  
occidentale della regione Attica.  
A. Pratiche compiute dai ricorrenti per l’iscrizione dei loro figli  
all’anno scolastico 2004-2005  
6. Il 24 giugno 2004, il ministro delegato alla Salute, accompagnato  
della segretaria generale del suo ministero, visitava il campo Rom di Psari.  
Lo stesso, infatti, era stato informato della mancata scolarizzazione dei  
bambini rom. Il 2 agosto 2004, i rappresentanti dello « European Roma  
Rights Center » e del « Moniteur grec Helsinki » incontravano il Ministro  
delegato alla Istruzione nazionale ed agli Affari religiosi. A seguito di tale  
incontro, quest’ultimo pubblicava un comunicato stampa nel quale veniva  
sottolineata, in particolare, l’importanza dell’integrazione dei bambini rom  
nel processo di educazione nazionale.  
7. L’anno scolastico 2004-2005 iniziava il 10 settembre 2004. Il 17  
settembre 2004, il Segretario del servizio per l’istruzione delle persone di  
origine greca e dell’educazione interculturale visitava i campi Rom a Psari  
insieme a due rappresentanti del “Moniteur grec Helsinki”, al fine di  
predisporre una lista di tutti i bambini rom in età di scolarizzazione. Gli  
stessi si recavano quindi presso due scuole elementari nel Comune con tale  
intento (la 10° ed 11° scuole elementari di Aspropyrgos). I rispettivi  
direttori di tali istituti invitavano i genitori dei bambini rom ad iscrivere i  
loro figli alle elementari. Il “Moniteur grec Helsinki” informava della  
situazione le competenti autorità del Ministero dell’Istruzione e degli Affari  
religiosi, i quali non davano seguito alla sua iniziativa.  
8. I ricorrenti affermano che il 21 settembre 2004 visitavano insieme con  
altri genitori di bambini rom i locali delle scuole elementari di Aspropyrgos,  
al fine di iscrivervi i loro figli minori. Ciò nonostante, i direttori delle due  
scuole si sarebbero rifiutati di iscrivere i bambini in ragione del fatto che  
non avrebbero ricevuto istruzioni in merito da parte del ministero  
competente. Questi avrebbero comunicato ai genitori interessati che non  
appena avessero ricevuto le istruzioni necessarie li avrebbero invitati ad  
adempiere le formalità richieste. I genitori non sarebbero mai stati contattati  
per iscrivere i propri figli.  
9. Secondo quanto riportato nel documento no Φ20.3/747 rilasciato in  
data 5 giugno 2007 dall’Ufficio 1° dell’Istruzione elementare della Regione  
Attica Ovest a seguito della richiesta formulata dal Consiglio giuridico dello  
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SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA  
Stato, i ricorrenti si sarebbero presentati dinanzi alla direttrice della 10°  
scuola elementare di Aspropyrgos per raccogliere le informazioni in vista  
della iscrizione dei loro figli minori e la direttrice avrebbe indicato loro i  
documenti necessari per iscrivere i figli di coloro che fossero in età  
scolastica. Dallo stesso documento risulta che in data 23 settembre 2004, il  
direttore del dipartimento dell’istruzione della regione Attica aveva  
convocato una riunione informale alla presenza delle istanze competenti del  
Comune di Aspropyrgos al fine di risolvere il problema relativo alla  
capacità di accoglienza delle scuole elementari di Aspropyrgos a fronte  
delle domande di iscrizione da parte degli studenti di origine rom. Da un  
lato fu deciso che gli alunni in età di prima elementare sarebbero stati  
accolti nei locali già esistenti delle 10° e 11° scuole elementari di  
Aspropyrgos. D’altro lato, nel corso della riunione veniva considerato che  
l’inserimento nelle classi ordinarie dei bambini compresi in una fascia di età  
superiore rispetto a quella della prima scolarizzazione avrebbe inciso in  
maniera negativa dal punto di vista psico-pedagogico: la differenza di età,  
infatti, non avrebbe consentito loro di seguire un percorso scolastico  
efficace. Sulla base di tali premesse, all’esito della riunione informale  
veniva deciso di istituire due classi supplementari avente carattere  
preparatorio in vista della integrazione di quest’ultima categoria di studenti  
nelle classi ordinarie.  
10. In data 13 e 18 settembre e 2 ottobre 2004, il “Moniteur grec  
Helsinki” si rivolgeva al Mediatore della Repubblica a nome dei ricorrenti  
con tre distinti ricorsi riguardanti le difficoltà di accesso all’istruzione  
elementare dei bambini rom, invitandolo ad intervenire. Il 3 gennaio 2005, il  
Mediatore rispondeva per iscritto che, in una data non meglio specificata,  
tre rappresentanti del suo ufficio si erano recati al campo Rom di Psari.  
Nella sua risposta, il Mediatore faceva presente che non vi era un rifiuto  
sistematico ed ingiustificato dei servizi competenti di iscrivere i bambini di  
origine rom all’insegnamento elementare. Rilevava inoltre, di aver già  
informato i professori delle scuole elementari di Aspropyrgos della  
previsione a livello legislativo circa la possibilità di iscrivere i bambini alla  
scuola elementare sulla base della sola dichiarazione da parte delle persone  
esercenti la potestà a condizione di trasmettere il certificato di nascita in  
tempo utile. Il Meditatore faceva riferimento, tra l’altro, alle conclusioni cui  
erano giunti nel corso di diverse riunioni con i responsabili del comune di  
Aspropyrgos e, più precisamente, alla loro intenzione di far costruire un  
edificio separato dall’istituto scolastico più vicino al campo Rom per  
accogliere i bambini rom più grandi al fine di consentire l’adeguamento del  
livello scolastico. Da ultimo, il Mediatore svolgeva alcune considerazioni  
sulle tensioni esistenti tra la popolazione di Aspropyrgos, composta in larga  
parte da cittadini rimpatriati provenienti dagli Stati della ex Unione  
sovietica, con la minoranza rom, che in quanto tali rappresentavano un  
ostacolo supplementare per l’integrazione dei bambini rom all’ambiente  
scolastico.  
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11. Il 1° ottobre 2004, il Ministro delegato all’Istruzione nazionale ed  
agli Affari religiosi chiedeva alla società responsabile dello sfruttamento del  
patrimonio immobiliare dello Stato di concedere un determinato terreno  
pubblico insieme a due edifici prefabbricati da usare come aule per gli  
studenti rom. Ad una data non meglio precisata, il ministro rigettava tale  
domanda.  
12. Secondo il Governo, nei mesi di novembre e dicembre 2004 una  
delegazione composta dai professori delle scuole elementari n° 10 e 11 si  
sarebbe recata presso il campo Rom di Psari al fine di informare e  
convincere i genitori dei figli minori della necessità di iscrivere questi ultimi  
alle classi preparatorie. Questa iniziativa sarebbe rimasta priva di successo,  
in quanto i genitori in questione non avrebbero poi iscritto i loro figli  
all’anno scolastico in corso.  
13. Il 13 febbraio 2005, l’Associazione di coordinamento delle  
organizzazioni e delle comunità per i diritti dell’uomo dei Rom in Grecia (la  
SOKARDE) inviava una lettera ufficiale al Consiglio di amministrazione  
dell’istruzione elementare dell’Attica ovest con la richiesta di ricevere  
informazioni sulla situazione della formazione dei Rom di Aspropyrgos.  
14. Il 17 febbraio 2005, il Consiglio di amministrazione comunicava che  
il caso aveva subito dei ritardi dovuti al Ministero dell’Ambiente: questo,  
infatti, aveva impiegato parecchio tempo a risolvere la questione relativa al  
terreno pubblico da concedere per l’allestimento delle aule prefabbricate. Il  
Consiglio di amministrazione esprimeva poi la propria intenzione di fare  
tutto il possibile per procedere all’iscrizione dei bambini rom alle elementari  
l’anno successivo.  
B. L'iscrizione dei bambini rom all’anno [scolastico, n.d.t.] 2005-  
2006  
15. Il 24 maggio 2005, la SOKARDE inviava al ministro delegato  
all’Istruzione nazionale ed agli Affari religiosi una lettera nella quale veniva  
sottolineata la necessità di adottare tutte le misure richieste per assicurare la  
buona riuscita della scolarizzazione dei bambini rom per l’anno scolastico  
2005-2006.  
16. Da una lettera indirizzata alla SOKARDE datata 1° luglio 2005,  
emergeva che le autorità scolastiche avevano intrapreso diverse iniziative  
per informare le famiglie Rom di Aspropyrgos circa la necessità di iscrivere  
i propri figli alla scuola elementare: avevano trasmesso messaggi  
radiofonici, attaccato manifesti sui muri delle scuole informando i Rom che  
potevano iscrivere i propri figli nei giorni compresi tra il 1° ed il 21 giugno  
2005 ed avevano inviato agli interessati lettere raccomandate a questo  
proposito.  
17. Il 9 giugno 2005, a seguito di un’iniziativa promossa dalla  
SOKARDE, ventitré bambini di origine rom venivano iscritti alla scuola  
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elementare di Aspropyrgos per l’anno scolastico 2005-2006. Secondo il  
Governo, il numero di bambini di origine rom iscritti era pari a  
cinquantaquattro.  
C. Incidenti nei confronti dei bambini rom avvenuti nei mesi di  
settembre e ottobre 2005  
18. Il 12 settembre 2005, primo giorno di scuola dell’anno scolastico,  
alcuni genitori rom, tra cui i ricorrenti, accompagnavano i propri figli a  
scuola. Tuttavia, vi trovavano diversi genitori non di origine rom, di cui la  
maggior parte di origine pontica, in quanto provenienti dalla regione del  
Pont-Euxin sulle coste sud del Mar Nero, che si erano riuniti davanti  
all’ingresso della scuola, molestando le persone di origine rom. Gli stessi  
infatti, urlavano frasi come “nessun bambino rom entrerà nella scuola. Non  
vi avrete accesso, punto e basta”. Successivamente, i genitori non rom  
bloccavano l’accesso alla scuola fino a che i bambini rom venivano trasferiti  
in un altro edificio.  
19. Il 12 ottobre 2005, i genitori non rom bloccavano nuovamente  
l’ingresso alla scuola. Inoltre, appendevano all’esterno della scuola un  
manifesto: “la scuola resterà chiusa a causa del problema degli Zingari;  
mercoledì 12 ottobre 2005”.  
20. Il 13 ottobre 2005, i bambini di origine rom tentavano di accedere  
alla scuola. Venivano nuovamente fermati da un gruppo di genitori non  
rom. In particolare, la presidentessa dell’associazione mostrava alla  
telecamera di un canale televisivo che si era recata in loco, le schede  
mediche relative ai bambini di origine rom per dimostrare che gli stessi non  
erano vaccinati in maniera adeguata. Solo grazie all’intervento delle forze di  
polizia, si rendere possibile l’accesso dei bambini rom alla scuola.  
21. Nel quadro dell’inchiesta giudiziaria su questo incidente, l’ufficiale  
di polizia D.T. dichiarava tra l’altro che: “Il 13 settembre 2005, verso le 9 e  
30, circa duecento genitori di studenti di origine greca pontica protestavano  
fuori dalle scuole contro la scolarizzazione dei bambini di origine rom alla  
scuola elementare (…). Uno scontro veniva evitato grazie al pronto  
intervento della polizia di Aspropyrgos (…). Il 15 ed il 16 settembre 2005,  
l’associazione dei genitori organizzava un boicottaggio della presenza in  
classe degli studenti. Sin dal primo giorno degli incidenti, alcuni poliziotti  
venivano posizionati fuori dalla scuola al fine di rendere più sicuro  
l’ingresso e l’uscita degli studenti di origine rom. Il 10 ottobre 2005,  
l’associazione dei genitori impediva l’accesso alla scuola in segno di  
protesta contro l’accoglienza nelle ore pomeridiane dei bambini di origine  
rom nelle stesse aule che accoglievano gli altri studenti la mattina. L’11 ed  
il 12 ottobre, alla presenza della polizia, gli alunni di origine rom,  
riuscivano ad accedere alle classi senza difficoltà. Il 13 ottobre 2005, circa  
una cinquantina di genitori di origine non rom si riunivano per protestare  
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contro la presenza degli alunni di origine rom e per circondare l’entrata  
della scuola al fine di impedire l’accesso (…)”.  
22. Con una lettera del 1° marzo 2006, il Consiglio di amministrazione  
della polizia dell’Attica Ovest informava il “Moniteur grec Helsinki” che  
nei giorni 13, 14, 15, 16 e 19 settembre 2005 e 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 25,  
26, 27 e 31 ottobre 2005 alcune forze di polizia erano state collocate presso  
le 10° ed 11° scuole elementari al fine di mantenere l’ordine ed impedire il  
prodursi di eventuali atti violenti nei confronti di bambini di origine rom.  
23. A partire dal 31 ottobre 2005, i figli dei ricorrenti venivano collocati  
presso un edificio scollegato dalla scuola elementare principale di  
Aspropyrgos con la conseguente fine del blocco della scuola da parte dei  
genitori.  
D. La scolarizzazione dei figli dei ricorrenti  
24. In virtù dell’atto no 39/20.9.2005 del Consiglio periferico  
dell’istruzione elementare, tre classi preparatorie venivano istituite per far  
fronte alle esigenze di scolarizzazione dei bambini di origine rom; i corsi di  
una classe si svolgevano la mattina, mentre quelli delle altre due il  
pomeriggio dopo le 15 e 30. Il Consiglio periferico segnalava che i bambini  
di origine rom di qualsiasi età che presentavano problemi di apprendimento  
scolastico, avrebbero potuto seguire i corsi di classi preparatorie speciali, al  
fin di consentire la loro integrazione senza ostacoli nelle classi ordinarie.  
25. Il 25 ottobre 2005, i ricorrenti sottoscrivevano una dichiarazione  
predisposta dagli insegnanti della scuola di Aspropyrgos con la quale  
esprimevano la propria intenzione di trasferire i loro figli presso un edificio  
separato dalla scuola elementare. I ricorrenti sostengono di aver sottoscritto  
tale dichiarazione per effetto delle pressioni esercitate dal ministro  
dell’Istruzione, nonché dai genitori non rom e da alcuni capi della comunità  
rom.  
26. Il 31 maggio 2007, il ricorrente dichiarava sotto giuramento davanti  
al Tribunale di pace di Elefsina che avrebbe preferito che i suoi figli  
frequentassero delle classi ordinarie piuttosto che una scuola speciale.  
Precisava tuttavia che gli riusciva difficile mantenere questa posizione in  
considerazione del fatto che l’integrità dei suoi figli era in pericolo a causa  
delle ire di alcuni abitanti non rom e della circostanza per cui gli insegnanti  
lo avevano indirettamente incitato a prestare il suo consenso affinché i  
bambini rom fossero scolarizzati nella “scuola ghetto”.  
27. Nelle more, in virtù dell’atto no 261/22.12.2005, il prefetto  
dell’Attica decideva che tre classi della scuola elementare n. 10 del Comune  
di Aspropyrgos sarebbero state accolte nelle aule prefabbricate poste su un  
terreno di proprietà del Comune stesso.  
28. Il 17 marzo 2006, la Direzione dell’istruzione elementare dell’Attica  
Ovest inviava una lettera al Ministero dell’Istruzione nazionale e degli  
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Affari religiosi, nella quale lo informava che nell’anno scolastico 2005-  
2006, cinquantadue nuovi alunni di origine rom erano stati iscritti presso la  
10° scuola elementare di Aspropyrgos. Rilevava che “a causa della  
mancanza di spazio nell’edificio principale della scuola, e con il consenso  
dei genitori, i bambini rom erano stati accolti in un edificio annesso posto  
nelle vicinanze del campo rom”.  
29. Il 20 giugno 2006, la 3a circoscrizione del Consiglio educativo  
dell’istruzione elementare dell’Attica Ovest indirizzava una lettera al  
Direttore della periferia dell’Attica nella quale lo informava che cinquanta  
quattro alunni di origine rom erano stati iscritti alla 10° scuola elementare di  
Aspropyrgos per l’anno scolastico 2005-2006. Veniva precisato inoltre che  
“erano state previste delle classi preparatorie per gli alunni di origine rom,  
al fine di garantire il loro adattamento all’ambiente scolastico, tenuto conto  
delle loro lacune e delle altre ragioni per le quale l’integrazione nelle classi  
ordinarie risultava impossibile” e che “nonostante i progressi raggiunti dagli  
studenti rom nelle classi preparatorie, l’insieme di questi non era ancora in  
grado di integrare le classi ordinari”.  
30. Il 5 aprile 2007, veniva dato fuoco alle aule prefabbricate della 10°  
scuola elementare ad opera di alcuni sconosciuti. Dal fascicolo emerge che  
nel mese di settembre 2007 la due aule venivano sostituite ma che, a causa  
alcuni problemi relativi alle infrastrutture, le stesse non erano operative. Nel  
settembre 2007, veniva creata ad Aspropyrgos una 12° scuola elementare  
nella quale furono trasferiti i bambini rom, ma risulta dal fascicolo che nel  
mese di ottobre 2007 tale struttura non era ancora operativa, a causa di  
problemi alle infrastrutture. Il Governo sostiene che la creazione della 12°  
scuola elementare aveva il solo scopo di decongestionare la 10° scuola  
elementare.  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNE E INTERNAZIONALI  
PERTINENTI  
A. Il diritto e la pratica interne  
1. Il diritto interno  
31. L'articolo 7 § 1 del decreto presidenziale no 201/1998, recita  
testualmente:  
« Sono iscritti in prima elementare tutti gli alunni che abbiano raggiunto l’età  
scolastica legale. Le iscrizioni avvengono nel periodo dal 1° al 15 giugno dell’anno  
scolastico precedente (…).»  
32. La direttiva Φ4/350/Γ1/1028/22.8.1995 del Ministro dell’Istruzione  
nazionale e degli affari religiosi sottolinea la necessità “di una cooperazione  
tra le famiglie rom, i direttori ed i rappresentanti degli istituti scolastici  
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affinché i bambini rom residenti nei campi vengano iscritti nelle scuole  
materne ed elementari (…). I direttori [delle scuole] non solo devono  
incoraggiare i bambini rom ad iscriversi nelle scuole elementari ma devono  
anche identificare i bambini rom della loro circoscrizione e curare la loro  
iscrizione e la loro frequenza alle lezioni (…)”. Inoltre, la direttiva  
Φ4/127/Γ1/694/1.9.1999 del ministro dell’Istruzione nazionale e degli  
Affari religiosi e l’articolo 7 § 8 del decreto presidenziale n°201/1998  
impongono l’obbligo per le autorità competenti di facilitare l’accesso dei  
bambini rom all’insegnamento pubblico.  
33. Gli articoli pertinenti del decreto legislativo n°18/1989 sulla  
« Codificazione delle disposizioni delle leggi sul Consiglio di Stato »  
dispongono :  
Articolo 45  
« Atti incriminati  
« 1. Il ricorso per l’annullamento per eccesso di potere o violazione di legge è  
ricevibile unicamente nei confronti di atti esecutivi di autorità amministrative e di  
persone giuridiche di diritti pubblico che non sono suscettibili di ricorso dinanzi  
nessun altra giurisdizione.  
(...)  
4. Nei casi in cui la legge impone ad un’autorità di regolamentare una determinata  
questione emanando un atto esecutivo sottoposto alle disposizioni di cui al paragrafo  
1, il ricorso per l’annullamento è ricevibile anche contro la carenza di detta autorità ad  
emanare un tale atto.  
Si presume che l’autorità possa rifiutare di emanare un atto sia quando decada il  
termine speciale eventualmente fissato dalla legge, sia allo spirare di un termine di tre  
mesi a partire dal deposito del ricorso presso l’amministrazione, la quale è tenuta a  
rilasciare un avviso di ricevimento (...) con l’indicazione del giorno del deposito. Il  
ricorso per l’annullamento esercitato prima dello scadere dei termini sopradetti è  
iricevibile.  
Il ricorso per l’annullamento validamente introdotto contro un rifiuto implicito  
[dell’amministrazione] equivale ad un ricorso avverso l’atto negativo che sarebbe  
stato adottato se del caso dall’amministrazione; tuttavia, quest’atto può anche essere  
impugnato separatamente. »  
Articolo 52  
« ( ...)  
2. Un comitato costituito per i bisogni della causa dal presidente del Consiglio di  
Stato o della sezione competente del Consiglio di Stato e composto dal sopradetto  
presidente o dal suo sostituto, dal relatore della causa e da un consigliere di Stato può,  
su domanda dell’autore del ricorso per l’annullamento, sospendere l’esecuzione  
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dell’atto impugnato con una decisione brevemente motivata e adottata in camera di  
consiglio (…).»  
2. La Lega ellenica dei diritti dell’uomo (LHDH) ed il Centro di  
ricerca sui gruppi di minoranza (KEMO)  
34. La LHDH, costituita nel 1953, è l’organizzazione non governativa  
più antica in Grecia. E’ membro della Federazione internazionale dei diritti  
dell’uomo (FIDH). Il KEMO è un’associazione senza scopo di lucro istituita  
nel 1996, il cui scopo è la ricerca scientifica sui gruppi e le minoranze  
linguistiche in Grecia.  
35. Il rapporto annuale della LHDH e della KEMO per l’anno 2007 sullo  
stato del razzismo e della xenofobia in Grecia ha rilevato un netto  
miglioramento delle condizioni di scolarizzazione delle persone  
appartenenti alle minoranze mussulmane e rom rispetto agli anni novanta.  
Ciò posto, il rapporto evidenzia che l’iscrizione dei bambini di origine rom  
a scuola continua ad essere fonte di tensioni, d’intolleranza e di reazioni  
violente che talvolta obbliga a dover collocare i bambini rom in scuole  
speciali create unicamente per loro, nonostante l’impegno preso da parte  
della pubblica amministrazione di evitare l’emarginazione delle minoranze  
nell’ambito scolastico. Nel rapporto viene rilevato altresì che gli incidenti di  
intolleranza più gravi riguardano l’iscrizione dei bambini rom  
all’insegnamento elementare.  
3. L'Istituto per l'educazione delle persone di origine greca e  
dell'educazione interculturale  
36. Con una lettera del 2 febbraio 2004, L'Istituto per l'educazione delle  
persone di origine greca e dell'educazione interculturale aveva informato il  
rappresentante del “Moniteur grec Helsinki” che sul territorio greco erano  
operative, nel corso dell’anno scolastico 2002-2003, diciotto scuole  
frequentate unicamente da “bambini zingari”.  
B. Le fonti del Consiglio d'Europa  
1. Il Comitato dei Ministri  
La Raccomandazione no R (2000) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati  
membri sull'istruzione dei bambini rom/zingari in Europa (adottata dal  
Comitato dei Ministri il 3 febbraio 2000, durante de la 696a riunione dei  
Rappresentanti dei Ministri)  
37. I termini di questa raccomandazione sono i seguenti :  
« Il Comitato dei Ministri, in conformità con l’articolo 15.b dello Statuto del  
Consiglio d'Europa,  
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Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una unione  
più stretta tra i suoi membri e che questo scopo può essere perseguito attraverso  
l’adozione di un’azione comune nel campo dell’istruzione;  
Riconoscendo l’urgenza di porre nuove basi per delle future strategie educative in  
favore dei Rom/Zingari in Europa, in particolare a causa dell’elevato tasso di  
analfabetismo o di semi-analfabetismo diffuso in questa comunità, del numero elevato  
di fallimenti scolastici, della ridotta proporzione di giovani che concludono i loro  
studi elementari e della persistenza di fattori quali l’assenteismo scolastico;  
Rilevando che i problemi ai quali sono confrontati i Rom/Zingari nel campo  
scolastico sono per la maggior parte dovuti a delle politiche educative portate avanti  
da lungo tempo, che hanno condotto o all’assimilazione, o alla emarginazione dei  
bambini rom/zingari nelle scuole per il fatti che gli stessi soffrivano di un “handicap  
socioculturale”;  
Considerando che non sarà possibile porre rimedio alla posizione sfavorita dei  
Rom/Zingari nelle società europee a meno che non siano garantite le pari opportunità  
per i bambini rom/zingari nel campo dell’istruzione;  
Considerando che l’istruzione dei bambini rom/zingari deve essere considerata una  
priorità delle politiche nazionali condotte in favore dei Rom/Zingari ;  
Tendendo conto del fatto che le politiche che mirano a regolamentare i problemi ai  
quali sono confrontati i Rom/Zingari nel capo dell’educazione devono avere carattere  
globale ed essere basate sul rilievo che la questione della scolarizzazione dei bambini  
rom/zingari è legata ad un insieme di fattori e di condizioni preliminari, in particolare  
con riguardo agli aspetti economici, sociali, culturali e la lotta contro il razzismo e la  
discriminazione;  
Tendendo contro del fatto che le politiche educative in favore dei bambini  
rom/zingari dovrebbero essere accompagnate da una politica attiva per quel che  
riguarda l’educazione degli adulti e l’insegnamento professionale ; (...)  
Raccomanda ai governi degli Stati membri :  
di rispettare, nella attuazione della loro politica educativa, i principi enunciati in  
allegato alla presente Raccomandazione ;  
di portare la presente Raccomandazione all’attenzione delle pubbliche autorità  
competenti nei rispettivi paesi, attraverso le vie interne più adeguate. »  
38. I passaggi pertinenti del documento allegato alla Raccomandazione  
no R (2000) 4 sono i seguenti :  
« Principi direttori per le politiche educative nei confronti dei bambini rom/zingari  
in Europa  
I. Strutture  
1. Le politiche educative in favore dei bambini rom/zingari dovrebbero essere  
accompagnate da mezzi adeguati e da strutture elastiche che sono indispensabili per  
riflettere la diversità della popolazione rom/zingara in Europa e per tener conto  
dell’esistenza di gruppi rom/zingari aventi un modo di vita itinerante o semi-  
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itinerante. Su questo punto, il ricorso ad un sistema di istruzione a distanza, basato  
sulle nuove tecnologie di comunicazione, potrebbe essere preso in considerazione.  
2. L'accento dovrebbe essere posto su un miglior coordinamento dei livelli  
internazionali, nazionali, regionali e locali al fine di evitare la dispersione degli sforzi  
e di favorire le sinergie.  
3. Gli Stati membri dovrebbero, in tale ottica, sensibilizzare i ministeri  
dell’Istruzione alla questione dell’istruzione dei bambini rom/zingari.  
4. L’insegnamento prescolastico dovrebbe essere ampiamente sviluppato e reso  
accessibile ai bambini rom/zingari, al fine di garantire il loro accesso  
all’insegnamento scolastico.  
5. Sarebbe opportuno, altresì, vegliare in particolare ad una migliore comunicazione  
con e tra i genitori, ricorrendo eventualmente a dei mediatori provenienti dalla  
comunità rom/zingara che avrebbero così la possibilità di accedere ad una carriera  
professionale specifica. Dovrebbero essere dati ai genitori informazioni speciali e  
consigli circa l’obbligo di istruzione ed i meccanismi di sostegno che i municipi  
possono offrire alle famiglie. L’esclusione e la mancanza di conoscenze e di  
istruzione (talvolta di analfabetismo) dei genitori rappresenta altresì un ostacolo per  
far sì che i figli possano beneficiare di un sistema educativo.  
6. Delle strutture di sostegno adeguate dovrebbero essere messe in atto al fine di  
consentire ai bambini rom/zingari di beneficiare, in particolare attraverso azioni  
positive, delle pari opportunità a scuola.  
7. Gli Stati membri sono invitati a fornire i mezzi necessari per la messa in opera  
delle politiche e delle misure sopramenzionate al fine di colmare il vuoto tra i bambini  
rom/zingari e coloro che appartengono alla popolazione di maggioranza.  
II. Programmi scolastici e materiale pedagogico  
8. Le misure educative in favore dei bambini rom/zingari dovrebbero rientrare nel  
quadro delle politiche interculturali più ampie e tener conto delle caratteristiche della  
cultura rom e della posizione sfavorita di numerosi Rom/Zingari all’interno degli Stati  
membri.  
9. I programmi scolastici, nel loro insieme, ed il materiale didattico dovrebbero  
essere concepiti in modo da rispettare l’identità culturale dei bambini rom/zingari.  
Occorrerebbe pertanto introdurre la storia e la cultura dei Rom nei materiali  
pedagogici al fine di riflettere l’identità culturale dei bambini rom/zingari. La  
partecipazione dei rappresentanti delle comunità rom/zingare all’elaborazione del  
materiale sulla storia, la cultura e la lingua rom/zingara dovrebbe essere incoraggiata.  
10. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere cura che tali misure non conducano  
alla creazione di programmi scolastici distinti che potrebbero condurre a classi  
separate.  
11. Gli Stati membri dovrebbero altresì incoraggiare l’elaborazione di materiale  
pedagogico basato su esempi di azioni riuscite al di coadiuvare gli insegnanti nel loro  
lavoro quotidiano con gli studenti rom/zingari.  
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12. Nei paesi in cui si parla la lingua ROMANI, sarebbe opportuno offrire ai  
bambini rom/zingari la possibilità di seguire un insegnamento nella loro lingua madre.  
III. Assunzione e formazione degli insegnanti  
13. Sarebbe opportuno prevedere l’introduzione di un insegnamento specifico nei  
programmi di preparazione per i futuri insegnanti al fine di consentirgli di acquisire le  
conoscenze ed una formazione che gli permetta di meglio comprendere gli studenti  
rom/zingari. Ciò posto, l’istruzione degli studenti rom/zingari dovrebbe rimanere  
parte integrante del sistema educativo globale.  
14. La comunità rom/zingara dovrebbe essere invitata a partecipare all’elaborazione  
dei programmi in questione ed a poter comunicare direttamente informazioni al futuro  
corpo docente.  
15. Bisognerebbe anche favorire l’assunzione e la formazione di insegnanti  
provenienti dalla comunità rom/zingara. (…) »  
2. L'Assemblea parlamentare  
a) La Raccomandazione no 1203 (1993) relativa agli Zingari in Europa  
39. Nelle osservazioni generali contenute in questa raccomandazione si  
afferma in particolare :  
« L'uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è quello di promuovere la formazione  
di una vera e propria identità culturale europea. L’Europa accoglie numerose culture  
differenti che tutte, ivi comprese le molteplici culture minoritarie, concorrono alla sua  
diversità culturale.  
Gli Zingari occupano una posizione particolare tra le minoranze. In particolare, il  
loro modo di vivere dispersi attraverso l’Europa, e l’impossibilità di proclamarsi come  
appartenenti ad una nazione che gli sia propria, fanno sì che gli Zingari rappresentano  
una vera e propria minoranza europea che tuttavia non corrisponde alle definizioni  
applicabili alle minoranze nazionali o linguistiche.  
In quanto minoranza sprovvista di territorio, gli Zingari contribuiscono in ampia  
misura alla diversità culturale dell’Europa, e ciò sotto diversi aspetti, che sia per la  
lingua e la musica o per le loro attività artigianali.  
A seguito dell’entrata di nuovi Stati membri dell’Europa centrale e orientale, il  
numero di Zingari che vivono nella zona del Consiglio d’Europa è notevolmente  
aumentato.  
L'intolleranza nei confronti degli Zingari è sempre esistita. Tuttavia episodi di odio  
razziale o sociale avvengono sempre più regolarmente ed i rapporti tesi tra le  
comunità hanno contribuito a creare la deplorevole situazione nella quale vivono  
attualmente la maggior parte degli Zingari.  
Il rispetto dei diritti degli Zingari, che si tratti dei diritti fondamentali della persona,  
o dei loro diritti in quanto minoranza, rappresenta una condizione essenziale per  
migliorare la loro situazione.  
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Garantire la parità dei diritti, delle opportunità e del trattamento, ed adottare misure  
per migliorare la sorte degli Zingari, rappresentano un modo per ridare vita alla loro  
lingua e alla loro cultura e, dunque, per arricchire la diversità culturale europea.  
E’ necessario garantire agli Zingari il godimento dei diritti e delle libertà sanciti  
nell’art. 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, perché ciò consente di  
fa valere i loro diritti. (...) »  
40. In materia di istruzione, la raccomandazione dispone :  
« i programmi europei esistenti di formazione dei maestri insegnanti agli Zingari  
dovrebbero essere ampliati ;  
un’attenzione particolare dovrebbe essere data all’istruzione delle donne, in  
generale, e delle madri con figli piccoli ;  
i giovani Zingari di talento dovrebbero essere incoraggiati negli studi ed assumere  
un ruolo di intermediari per gli Zingari; (...). »  
b) La Raccomandazione no 1557 (2002) relativa alla situazione giuridica dei  
Rom in Europa  
41. Detta raccomandazione enuncia in particolare:  
« (...)  
3. Oggi, i Rom sono ancora oggetto di discriminazione, di emarginazione e di  
segregazione. La discriminazione è diffusa in tutti i campi della vita pubblica e  
privata, ivi compreso l’accesso alla funzione pubblica, all’insegnamento, al lavoro, ai  
servizi sanitari, agli alloggi, nonché al momento di passaggio delle frontiere e  
all’acceso alle procedure di asilo. L’emarginazione e la segregazione economica e  
sociale dei Rom si trasformano in discriminazione etnica, che tocca in generale i  
gruppi sociali più deboli.  
4. I Rom rappresentano un gruppo particolare, minoritario sotto due aspetti :  
minoranza etnica, essi appartengono molto spesso agli strati socialmente meno  
favoriti della società. (...)  
15. Il Consiglio d’Europa può e deve giocare un ruolo importante nel  
miglioramento dello statuto giuridico dei Rom, del livello di uguaglianza del quale  
devono beneficiare e delle loro condizioni di vita. L’Assemblea chiama gli Stati  
membri a soddisfare la sei condizioni generali enunciate di seguito, che sono  
necessarie per un miglioramento della situazione dei Rom in Europa: (...)  
c) garantire la parità di trattamento alla minoranza rom in quanto gruppo  
minoritario etnico e nazionale nei campi dell’educazione, del lavoro, dell’alloggio,  
della salute e dei servizi pubblici. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare  
attenzione:  
(...)  
ii. nel dare la possibilità ai Rom di integrare tutte le strutture educative a partire  
dall’asilo nido fino all’università ;  
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iii. nello sviluppare delle misure positive per assumere i Rom nei servizi pubblici  
interessanti direttamente le comunità rom, come gli istituti per l’insegnamento  
elementare e secondario, i centri di protezione sociale, i centri locali di prime cure e  
le amministrazioni locali;  
iv. nel far sparire qualsiasi pratica tendente alla emarginazione scolastica dei  
bambini rom, come in particolare quella che consiste ad orientarli verso scuole o  
classi riservate agli studenti con handicap mentali ;  
d) sviluppare ed attuare azioni positive ed un trattamento preferenziale per le classi  
socialmente meno favorite, compresi i Rom, in quanto comunità socialmente meno  
favorita nei campi dell’insegnamento, del lavoro e degli alloggi (...) ;  
e) adottare misure specifiche e creare istituzioni speciali per la protezione della  
lingua, della cultura, della tradizioni e dell’identità rom ; (...)  
ii. incoraggiare i genitori rom a mandare i loro figli alla scuola elementare e  
secondaria, e negli istituti per l’insegnamento superiore e ad informarli  
correttamente circa l’importanze dell’istruzione; (...)  
v. assumere insegnanti rom, in particolare nelle zone dove vi è una forte  
concentrazione di popolazione rom ;  
f) combattere il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza e garantire il trattamento non  
discriminatorio dei Rom sia a livello locale, regionale, che nazionale e internazionale :  
(...)  
vi. avere particolare attenzione per i fenomeni di discriminazione nei confronti dei  
Rom, soprattutto nell’ambito dell’istruzione e del lavoro ; (...). »  
3. La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)  
a) La racomandazione di politica generale no 3 dell'ECRI : La lotta contro il  
razzismo e l’intolleranza nei confronti dei Rom/Zingari (adottata  
dall’ECRI il 6 marzo 1998)  
42. I passaggi pertinenti di questa raccomandazione sono così formulati :  
« La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:  
(...)  
Ricordando che la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e  
l’intolleranza fa parte integrante della protezione e della promozione dei diritti  
dell’uomo, che questi ultimi sono universali ed indivisibili, e sono i diritti di tutti gli  
esseri umani, senza distinzione alcuna;  
Sottolineando che la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e  
l’intolleranza mira in primo luogo a proteggere i diritti dei membri vulnerabili della  
società ;  
Convinta che qualsiasi azione contro il razzismo e la discriminazione dovrebbe  
partire dal punto di vista della vittima e tendere a migliorare la sua situazione ;  
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Osservando che i Rom/Zingari soffrono oggi ovunque in Europa di pregiudizi  
persistenti nei loro confronti, che sono vittime di un razzismo profondamente radicato  
nella società, che sono il bersaglio di manifestazioni, talvolta violente, di razzismo e  
intolleranza, e che i loro diritti fondamentali sono regolarmente violati o minacciati;  
Rilevando altresì che i pregiudizi persistenti verso i Rom/Zingari portano a delle  
discriminazioni nei loro confronti in numerosi campi della vita sociale ed economica,  
e che tali discriminazioni alimentano considerevolmente il processo di esclusione  
sociale di cui soffrono i Rom/Zingari ;  
Convinta che la promozione del principio di tolleranza è una garanzia per il  
mantenimento di società aperte e pluraliste che rendono possibile una coesistenza  
pacifica;  
raccomanda ai governi degli Stati membri quanto segue :  
(...)  
– Assicurare che la discriminazione in quanto tale al pari delle pratiche  
discriminatorie siano combattute attraverso legislazioni adeguate e impegnarsi ad  
introdurre nel diritto civile delle disposizioni specifiche a tal fine, in particolare nei  
settori del lavoro, degli alloggi e dell’istruzione;  
(...)  
– Combattere in maniera vigorosa qualsiasi forma di emarginazione scolastica nei  
confronti dei bambini rom/zingari ed assicurare in maniera effettiva la parità  
nell’accesso all’istruzione; (...). »  
b) La raccomandazione di politica generale no 7 dell'ECRI sulla legislazione  
nazionale per lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale  
(adottata dall'ECRI il 13 dicembre 2002)  
43. Ai fini di questa raccomandazione, s’intende con:  
« a) « razzismo » il convincimento che un motivo quale la razza, il colore, la lingua,  
la religione, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica possa giustificare il disprezzo  
nei confronti di una persona o un gruppo di persone o l’idea di superiorità di una  
persona o di un gruppo di persone.  
b) « discriminazione razziale diretta » qualsiasi differenza di trattamento basata su  
un motivo quale la razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l’origine  
nazionale o etnica, in assenza di giustificazione oggettiva e ragionevole. Una  
differenza di trattamento manca di giustificazione oggettiva e ragionevole allorquando  
non persegue uno scopo legittimo o se manca un rapporto ragionevole di  
proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo che si vuole raggiungere.  
c) « discriminazione razziale indiretta » quando un fattore apparentemente neutro  
quale una disposizione, un criterio o una pratica non può essere rispettato con la stessa  
facilità da parte di persone appartenenti ad un gruppo distinto per un motivo come la  
razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l’origine nazionale od etnica, o  
pone in svantaggio tali soggetti, a meno che questo fattore abbia una giustificazione  
oggettiva e ragionevole. Ciò accade quando persegue uno scopo legittimo e se esiste  
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un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo che si vuole  
raggiungere. »  
44. Nell’esposizione dei motivi relativi a questa raccomandazione, si è  
osservato (punto 8) che le definizioni delle nozioni di discriminazione  
razziale diretta ed indiretta contenute nei paragrafi 1 b) e c) della  
raccomandazione si ispirano a quelle contenute nella Direttiva 2000/43/CE  
del Consiglio relativa alla attuazione del principio della parità di trattamento  
tra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica, e nella Direttiva  
2000/78/CE del Consiglio per la creazione di un quadro generale per la  
parità di trattamento in materia di assunzione e di lavoro, e della  
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.  
c) Il rapporto dell'ECRI sulla Grecia pubblicato l’8 giugno 2004  
45. L'ECRI ricorda nel suo rapporto dell’8 giugno 2004 che nel suo  
rapporto precedente aveva attirato l’attenzione delle autorità greche sulla  
situazione dei Rom, in particolare sui problemi di espulsione dai loro  
alloggi e di discriminazione nell’acceso ai servizi pubblici e sottolineato  
l’importanza di affrontare le resistenze locali alle iniziative in favore dei  
Rom.  
46. Dopo aver statuito sulla sua preoccupazione, l'ECRI ritiene nel suo  
rapporto dell’8 giugno 2004 che, a partire dell’adozione del suo secondo  
rapporto sulla Grecia, la situazione dei Rom in Grecia non è  
fondamentalmente cambiata e che in generale conoscono le stesse difficoltà  
– comprese le discriminazioni – in materia di alloggi, di lavoro, d’istruzione  
o di accesso ai servizi pubblici.  
4. Il Commissario per i Diritti umani  
Il Rapporto finale di Alvaro Gil-Robles sulla situazione in materia dei diritti  
umani dei Rom, Sinti e Gente di viaggio in Europa (datato 15 febbraio  
2006)  
47. Nella terza parte di questo rapporto, dedicata alla discriminazione  
nel campo dell’istruzione, il Commissario osserva che se un numero  
rilevante di bambini rom non hanno accesso ad un’istruzione della stessa  
qualità di quella offerta agli altri bambini, è anche in ragione delle pratiche  
discriminatorie e dei pregiudizi. Rileva sul punto che l’emraginazione  
nell’ambito del sistema educativo è una caratteristica comune a numerosi  
Stati membri del Consiglio d’Europa. In alcuni paesi, esistono scuole isolate  
in accampamenti isolati, in altri, delle classi speciali per bambini rom nelle  
scuole ordinarie, o una netta sovrarappresentazione dei bambini rom nelle  
classi per bambini aventi dei bisogni particolari. Accade di frequente che i  
bambini rom siano messi in classi per bambini aventi dei bisogni particolari,  
senza che sia effettuata una valutazione psicologica o pedagogica adeguata,  
i criteri effettivi essendo le loro origini etniche. Tale circostanza fa sì che i  
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bambini seguano spesso un programma scolastico meno ambizioso rispetto  
a quello delle classi ordinarie, il che riduce le loro prospettive in materia di  
educazione e, dunque, le loro possibilità di trovare un impiego  
successivamente. La collocazione automatica dei bambini rom nelle classi  
per bambini aventi dei bisogni particolari è sintomo del sentimento di  
riprovazione sociale, etichettando in bambini rom come meno intelligenti e  
meno capaci. Nel contempo, l’istruzione separata priva i bambini rom ed i  
bambini non rom della possibilità di conoscersi e di imparare a vivere come  
uguali cittadini. Questa infatti, esclude i bambini rom dalla società normale  
sin dalla loro prima infanzia, aumentando il rischio per loro di essere inseriti  
nel circolo vizioso dell’emarginazione.  
48. In conclusione, il Commissario formula un certo numero di  
raccomandazioni nel campo dell’istruzione. A suo avviso, quando la  
segregazione in materia di istruzione esiste ancora sotto una forma od  
un’altra, occorre sostituire ad essa un insegnamento integrato ordinario e, se  
vi è luogo, vietarla con la legge. Delle risorse sufficienti devono essere  
destinate all’insegnamento prescolastico, alla formazione linguistica ed alla  
formazione di assistenti scolastici, al fine di garantire il successo degli sforzi  
in materia di integrazione. Inoltre, deve essere fatta una valutazione  
adeguata prima di inserire i bambini in classi speciali, affinché i soli criteri  
di destinazione siano i bisogni oggettivi del bambino e non la sua origine  
etnica.  
IN DIRITTO  
I. SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO  
49. A titolo principale, il Governo lamenta l’irricevibilità del ricorso per  
il mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interno. In particolare, il  
Governo sostiene che ai sensi dell’art. 45 § 4 del decreto legislativo n°  
18/1989, i ricorrenti avevano la possibilità di adire la corte amministrativa  
di appello con un ricorso per l’annullamento contro l’omissione da parte  
dell’amministrazione di procedere all’iscrizione dei loro figli. Inoltre, il  
Governo sostiene che i ricorrenti potevano, in virtù dell’art. 52 § 2 del  
decreto sopraccitato, proporre insieme al ricorso per l’annullamento una  
domanda per la sospensione della omissione attuata da parte  
dell’amministrazione.  
50. La Corte ritiene che tale eccezione sia strettamente collegata al  
fondamento della doglianza sollevata dai ricorrenti sul campo dell’art. 13  
della Convenzione e decide di esaminarla congiuntamente al merito.  
51. La Corte rileva tra l’altro che il ricorso non è manifestamente  
infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione e che, inoltre, non si  
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scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. Ne consegue che il ricorso  
deve essere dichiarato ricevibile.  
II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA  
CONVENZIONE  
52. I ricorrenti lamentano la mancanza nel diritto interno di un ricorso  
attraverso il quale avrebbero potuto sollevare le doglianze ai sensi  
dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 2  
del Protocollo n. 1 alla CEDU. Essi invocano l’articolo 13 della  
Convenzione, così formulato:  
« Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nelle presente Convenzione  
siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,  
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio  
delle loro funzioni ufficiali. »  
53. Il Governo sostiene che l’articolo 13 della Convenzione non sia  
stato violato. Riferendosi all’argomento sollevato nel quadro dell’eccezione  
sulla ricevibilità del ricorso, il Governo afferma, infatti, che gli interessati  
avrebbero potuto adire le giurisdizioni amministrative con un ricorso per  
l’annullamento, in virtù degli articoli 45 e 52 del decreto legislativo n.  
18/1989, contro il tacito rifiuto dell’amministrazione di iscrivere i loro figli  
alla scuola elementare di Aspropyrgos.  
54. I ricorrenti affermano che non disponevano di un ricorso suscettibile  
di fornirgli una riparazione adeguata per la violazione sollevata. Sostengono  
di aver fatto uso degli strumenti di diritto che avrebbero consentito loro di  
iscrivere i loro figli alla scuola elementare poiché si sono rivolti attraverso il  
“Moniteur grec Helsinki”, al ministro competente ed al Mediatore della  
Repubblica. Ritengono che le giurisdizioni amministrative non avrebbero  
garantito loro una pronta scolarizzazione dei loro figli per l’anno scolastico  
2004-2005, a causa del ritardo impiegato da queste giurisdizioni nel trattare  
il ricorso di cui erano state adite. Da ultimo, i ricorrenti rilevano che la loro  
doglianza riguarda essenzialmente la segregazione, per motivi di razzismo,  
dei loro figli nell’ambiente scolastico. Sul punto, i ricorrenti sostengono che  
nessun ricorso davanti le giurisdizioni amministrative avrebbe potuto essere  
efficace dato che, secondo il diritto interno, l’emarginazione degli studenti  
di origine rom nell’ambito scolastico è considerata accettabile. A sostegno  
delle loro argomentazioni, i ricorrenti fanno riferimento alla lettera  
dell’Istituto dell’istruzione delle persone di origine greca e dell’educazione  
interculturale del 2 febbraio 2004, secondo la quale diciotto scuole  
frequentate unicamente da “bambini zingari” erano in funzione sul territorio  
greco durante l’anno scolastico 2002-2003 (paragrafo 36 supra).  
55. La Corte ricorda che l’articolo 13 della Convenzione garantisce  
l’esistenza nel diritto interno di un ricorso per le doglianze che si possono  
ritenere “difendibili” ai sensi della Convenzione. Tale ricorso deve  
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consentire all’istanza nazionale di conoscere del contenuto della doglianza  
fondata sulla Convenzione ed offrire la giusta riparazione, anche se gli Stati  
contraenti godono di un certo margine di apprezzamento quanto al modo di  
conformarsi agli obblighi che derivano da questa disposizione.  
56. Inoltre, la Corte osserva che la regola del previo esaurimento delle  
vie di ricorso interne, prevista dall’articolo 35 § 1 della Convenzione, si  
basa sull’ipotesi, trasfusa nell’articolo 13 norma con la quale presenta delle  
strette affinità, che l’ordine interno debba offrire un ricorso effettivo, sia  
nella pratica che in diritto sulla violazione sollevata (Kudła c. Polonia [GC],  
no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI ; Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC],  
no 30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000-XI). La Corte ricorda che in virtù della  
regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne il ricorrente deve,  
prima di adire la Corte, aver dato allo Stato responsabile, attraverso il  
ricorso alle vie giudiziarie che possono essere considerate come effettive e  
sufficienti offerte dalla legislazione nazionale, la facoltà di rimediare con gli  
strumenti interni alle violazioni sollevate (v., tra gli altri, Fressoz e Roire c.  
Francia [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).  
57. L'articolo 35 § 1 della Convenzione prevede l’esaurimento solo dei  
ricorsi relativi alle violazioni sollevate, che siano disponibili ed adeguati. Ne  
consegue che tali ricorsi devono esistere con un sufficiente grado di certezza  
non solo teorica ma anche pratica, senza la quale vengono a mancare  
l’effettività e l’accessibilità richiesta; è compito dello Stato difensore  
dimostrare la sussistenza di queste esigenze (v., tra l’altro, Dalia c. Francia,  
sent. del 19 febbraio 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-I,  
p. 87, § 38). Infine, colui che ha esercitato un ricorso diretto a porre rimedio  
in via diretta – e non in maniera indiretta – alla situazione contesa non ha il  
dovere di esperire altri ricorsi eventualmente accessibili, ma sulla cui  
efficacia vi sono scarse probabilità (Manoussakis e altri c. Grecia, sentenza  
del 26 settembre 1996, Raccolta 1996-IV, § 33).  
58. All’occorrenza, la Corte osserva che il Governo non ha prodotto  
nessun caso giurisprudenziale volto a dimostrare che l’utilizzo dei ricorsi  
succitati avrebbe potuto comportare l’annullamento della pretesa omissione  
da parte dell’amministrazione di procedere all’iscrizione dei bambini non  
scolarizzati. Tuttavia appartiene allo Stato che eccepisce il mancato  
esaurimento delle vie di ricorso interne di stabilire l’esistenza di ricorsi  
effettivi e sufficienti (Soto Sanchez c. Spagna, no 66990/01, § 34, 25  
novembre 2003). Alla luce di quanto precede, la Corte deve rigettare  
l’eccezione sollevata dal Governo circa il mancato esaurimento delle vie di  
ricorso interne. Inoltre, tenuto conto del fatto che il Governo non ha indicato  
nessun altro ricorso che i ricorrenti avrebbero potuto esperire al fine di  
ottenere la riparazione della violazione sollevata ai sensi dell’articolo 14  
della Convenzione in combinato con l’art. 2 del Protocollo n° 1, la Corte  
conclude che lo Stato è venuto meno ai suoi obblighi derivanti dall’articolo  
13 della Convenzione.  
59. Pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.  
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III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 DEL  
PROTOCOLLO No 1 E 14 DELLA CONVENZIONE  
60. I ricorrenti lamentano la mancata scolarizzazione dei loro figli di  
origine rom per l’anno scolastico 2004-2005 a causa dell’inerzia e delle  
omissioni da parte delle autorità competenti. Inoltre, ritengono che il fatto  
che i loro figli siano stati iscritti in classi preparatorie speciali, ospitate in  
aule separate dall’edificio principale della scuola elementare di Aspropyrgos  
ove sono accolti altri bambini che si trovano in una situazione analoga,  
integra gli estremi di una discriminazione fondata sulla loro razza o la loro  
origine etnica. I ricorrenti invocano sul punto gli articoli 2 del Protocollo no  
1 e 14 della Convention, disposizioni formulate come segue:  
Articolo 14 della Convenzione  
« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve  
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul  
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro  
genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la  
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »  
Articolo 2 del Protocollo no 1  
« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può  
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni  
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. »  
A. Tesi delle parti  
61. Il Governo afferma che le autorità scolastiche di Aspropyrgos hanno  
fatto tutto il possibile per iscrivere i bambini di origine rom che vivono nel  
campo di Psari, alla scuola elementare. Osserva, inoltre, che nei mesi di  
novembre e dicembre 2004, una delegazione di professori delle scuole  
elementari di Aspropyrgos si è recata presso i Rom abitanti nel campo di  
Psari per convincerli ad iscrivere i loro figli a scuola. Il Governo aggiunge  
che quando i ricorrenti si sono presentati alla direttrice della 10° scuola  
elementare di Aspropyrgos gli stessi tuttavia non erano in possesso dei  
documenti richiesti per l’iscrizione. Infine, rileva che per l’anno scolastico  
2004-2005 e, negli anni precedenti, i bambini di origine rom erano stati  
iscritti alla 10° scuola elementare di Aspropyrgos.  
62. Il Governo osserva, inoltre, che l’istituzione di classi preparatorie  
speciali, non perseguiva in alcun modo scopi di emarginazione. Afferma che  
tali classi sono state previste per i soli studenti in età superiore a quella per  
l’iscrizione alla scuola elementare. Secondo il Governo, l’obiettivo di queste  
classi era principalmente quello di insegnare a leggere e scrivere agli  
studenti in questione al fine consentire la loro successiva integrazione nelle  
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classi ordinarie. I corsi di queste classi si svolgevano inizialmente durante il  
pomeriggio, nei locali della 10° scuola elementare di Aspropyrgos, a causa  
delle mancanza di spazio durante la mattina, prima di essere trasferiti nelle  
aule prefabbricate site nei pressi del campo Rom di Psari. Il Governo ha  
inviato un documento senza data né firma, dal titolo « Rapporto/Reso conto  
sulla vita scolastica e l’attività educativa nel complesso scolastico per  
bambini di origine rom istituito nel parco di Gorytsa ». Da questo rapporto  
emerge che gli studenti in questione, al momento della loro iscrizione e  
scolarizzazione, hanno sostenuto delle prove di valutazione, dalle quali è  
emerso che il 90% di loro presentavano delle difficoltà nella scrittura e nella  
lettura della lingua greca. Inoltre, il Governo osserva che i ricorrenti erano  
stati informati dell’istituzione di classi preparatorie e che avevano prestato il  
loro consenso. Infine, rileva che era stato previsto che, per l’anno scolastico  
2007-2008, i corsi delle classi preparatorie si sarebbero svolti in un nuovo  
edificio che avrebbe dovuto essere costruito all’interno del complesso  
scolastico della 10° scuola elementare di Aspropyrgos per ospitare una  
nuova scuola elementare.  
63. I ricorrenti fanno riferimento alle direttive del ministro  
dell’Istruzione nazionale in virtù delle quali l’amministrazione ha il compito  
di agevolare l’iscrizione dei bambini di origine rom a scuola. Sostengono  
che secondo il diritto interno qualsiasi persona che omette di iscrivere il  
proprio figlio a scuola è soggetto a sanzioni penali. Ritengono che il non  
aver intentato azioni penali nei loro confronti, nel caso di specie, conferma  
l’indifferenza da parte delle autorità scolastiche circa l’iscrizione dei  
bambini di origine rom alla scuola elementare.  
64. Trattandosi di scolarizzazione di bambini rom in classi preparatorie  
separate, i ricorrenti fanno particolare riferimento agli incidenti causati  
dall’associazione dei genitori dei bambini nelle scuole elementari di  
Aspropyrgos al momento dell’apertura dell’anno scolastico 2005-2006. Tali  
incidenti sarebbero a sfondo razzista, il che potrebbe spiegare  
l’atteggiamento dalle autorità competenti volto alla emarginazione. I  
ricorrenti ritengono che le procedure avviate dalle autorità scolastiche  
durante l’estate 2005 per l’iscrizione dei bambini rom alla scuola  
elementare, erano in realtà inadeguate: i Rom non avrebbero l’elettricità nel  
loro capo per ascoltare la radio, sarebbero analfabeti ed, infine, la loro zona  
non sarebbe coperta dal servizio postale.  
65. I ricorrenti sostengono che gli argomenti dedotti dal Governo circa la  
oggettività delle ragioni alla base della istituzione di classi preparatorie,  
sarebbero contraddittori. In particolare, ritengono che la vera ragione per cui  
i corsi delle classi preparatorie non si sarebbero svolti di mattina sarebbe da  
ravvisare nel fatto che i bambini rom non frequentassero gli altri studenti.  
Secondo loro, infatti, i loro figli ben avrebbero potuto frequentare le classi  
di mattina, tenuto conto del numero limitato di studenti (da otto a dodici)  
che seguivano i corsi nella classe pomeridiana nell’edificio principale della  
scuola elementare, prima di essere trasferiti nella succursale. Da ultimo, i  
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ricorrenti sostengono che, di fatto, la scuola speciale non abbia avuto la  
funzione di predisporre l’integrazione dei bambini rom, in quanto nessuno  
di questi studenti ha poi successivamente integrato le classi ordinarie. I  
ricorrenti osservano sul punto che ad oggi nessuno degli studenti di origine  
rom segue i corsi di una classe preparatoria o speciale ; in compenso, le  
classi preparatorie sono state soppresse e gli studenti di origine rom sono  
stati trasferiti alla 12° scuola elementare di Aspropyrgos, edificio istituito di  
recente e non ancora operativo.  
B. Apprezzamento della Corte  
1. Principi generali  
a) Sull'articolo 2 del Protocollo no1  
66. La Corte ricorda che l’articolo 2 del Protocollo n. 1 comporta per lo  
Stato il diritto di instaurare una scolarizzazione obbligatoria, che si svolga  
nelle scuole pubbliche o attraverso insegnamenti privati di qualità, e che la  
verifica e l’applicazione delle norme sull’istruzione è parte integrante di  
questo diritto (Famiglia H. c. Regno-Unito, no 10233/83, decisione della  
Commissione del 6 marzo 1984, Decisioni e rapporti (DR) 37, p. 109).  
Inoltre, la Corte, più di recente, ha sottolineato l’importanza della  
scolarizzazione dei bambini nelle scuole elementari, non solo per  
l’acquisizione delle conoscenze ma anche per l’integrazione dei bambini  
all’interno della società. La Corte ha, peraltro, riconosciuto l’utilità del  
sistema di scolarizzazione obbligatoria per evitare l’emergenza in seno ad  
una società composta da due entità con convinzioni filosofiche differenti  
(Konrad e altri c. Germania (dec.), no 35504/030, 11 settembre 2006). Alla  
luce di quanto sopra, la Corte sottolinea la particolare importanza, nei  
sistemi in cui la scolarizzazione nell’ambito di istituti pubblici o privati è  
obbligatoria, dell’iscrizione a scuola di tutti i bambini in età scolastica,  
importanza ancor più grande quando i bambini appartengono a delle  
minoranze.  
b) Sull'articolo 14 della Convenzione  
67. La Corte ricorda che la discriminazione consiste nel trattare in  
maniera diversa delle persone che si trovano in situazioni analoghe, in  
mancanza di una giustificazione oggettiva e ragionevole (Willis c. Regno  
Unito, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Gli Stati contraenti godono di  
un certo margine di apprezzamento per determinare se, ed in che misura,  
delle differenze tra situazioni apparentemente analoghe possano giustificare  
delle distinzioni di trattamento (Gaygusuz c. Austria, sentenza del 16  
settembre 1996, Raccolta 1996-IV, § 42), ma appartiene alla Corte decidere  
in ultima istanza sul rispetto delle esigenze derivanti dalla Convenzione.  
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68. L'articolo 14 non fa divieto ad uno Stato membro di trattare dei  
gruppi in maniera differenziata per correggere delle « ineguaglianze di  
fatto» tra di loro; in effetti, in alcune circostanze, è proprio l’assenza di un  
trattamento differenziato volto a correggere un’ineguaglianza che può, in  
mancanza di una giustificazione oggettiva e ragionevole, comportare la  
violazione della disposizione in questione (Thlimmenos c. Grecia [GC], no  
34369/97, § 44, CEDH 2000-IV ; D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], no  
57325/00, § 175, CEDH 2007-...). La Corte ha altresì riconosciuto che può  
essere considerata come discriminatoria anche una politica o una misura  
generale avente effetti pregiudizievoli sproporzionati su un gruppo di  
persone, seppur non diretta specificamente al gruppo in questione (Hugh  
Jordan c. Regno-Unito, no 24746/94, § 154, 4 maggio 2001 ; Hoogendijk c.  
Paesi-Bassi (dec.), no 58461/00, 6 gennaio 2005), e che una discriminazione  
potenzialmente contraria alla Convenzione può venir fuori da una situazione  
di fatto (Zarb Adami c. Malta, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-....)  
69. In particolare, la discriminazione basata sull’origine etnica di una  
persona rappresenta una forma di discriminazione razziale. Si tratta di una  
discriminazione particolarmente riprovevole la quale, tenuto conto delle sue  
pericolose conseguenze, esige una vigilanza speciale ed una reazione  
vigorosa da parte delle autorità. Ed è per questo motivo che le autorità  
hanno l’obbligo di ricorrere a tutti i mezzi di cui dispongono per combattere  
il razzismo, rinforzando in questo modo il principio di democrazia della  
società secondo cui la diversità dovrà essere percepita non come una  
minaccia ma come una ricchezza (Natchova e altri c. Bulgaria [GC], nn.  
43577/98 e 43579/98, § 145, CEDH 2005-... ; Timichev c. Russia, nn.  
55762/00 e 55974/00, § 56, CEDH 2005-...). La Corte ha considerato,  
peraltro, che nella società democratica attuale fondata sui principi del  
pluralismo e del rispetto per le culture diverse, nessuna diversità di  
trattamento basata esclusivamente o in misura rilevante sull’origine etnica  
di una persona, potrebbe trovare oggettiva giustificazione (Timichev, già  
cit., § 58 ; D.H. e altri c. Repubblica ceca, già cit., § 176).  
70. Per quanto riguarda l’onere della prova in materia, la Corte ha  
ritenuto che, quando un ricorrente ha sollevato l’esistenza di una differenza  
di trattamento, è compito del Governo dimostrare che questa differenza di  
trattamento era giustificata (v., per esempio, Chassagnou e altri c. Francia  
[GC], nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, §§ 91-92, CEDH 1999-III ;  
Timichev, già cit., § 57).  
71. Sugli elementi suscettibili di costituire tale principio di prova e,  
quindi, di trasferire l’onere della prova sullo Stato difensore, la Corte ha  
rilevato (Natchova e altri, già cit., § 147) che, nell’ambito del procedimento  
dinanzi ad essa, non esiste alcun ostacolo procedurale in merito alla  
ricevibilità di elementi di prova né alcuna formula predefinita applicabile al  
loro apprezzamento. In effetti, la Corte adotta le conclusioni che, a suo  
avviso, sono avvalorate da una valutazione indipendente dell’insieme degli  
elementi di prova, comprese le deduzioni che può trarre dai fatti e dalle  
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osservazioni delle parti. In conformità con la giurisprudenza costante della  
Corte, la prova può anche risultare da un insieme di indizi o di presunzioni  
non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti. Inoltre, il  
grado di convinzione necessario per giungere ad una conclusione  
determinata e, a questo proposito, la ripartizione dell’onere della prova sono  
intrinsecamente legati alla specificità dei fatti, alla natura della doglianza  
formulata ed al diritto convenzionale in gioco (D.H. e altri c. Repubblica  
ceca, già cit., § 178).  
72. Emerge infine dalla giurisprudenza della Corte che la vulnerabilità  
dei Rom/Zingari comporta la necessità di dedicare un’attenzione particolare  
ai loro bisogni ed al loro modo di vita, tanto nel quadro regolamentare preso  
in considerazione, quanto al momento dell’adozione di decisioni in casi  
particolari (Chapman c. Regno-Unito [GC], n. 27238/95, § 96, CEDH  
2001-I ; Connors c. Regno-Unito, n. 66746/01, § 84, 27 maggio 2004). La  
Corte osserva che, a causa delle loro vicissitudini e del loro perpetuo  
sradicamento, i Rom rappresentano una minoranza sfavorita e vulnerabile  
avente carattere particolare (si vedano anche le osservazioni generali  
contenute nella raccomandazione n. 1203 (1993) dell’Assemblea  
parlamentare relativa agli Zingari in Europa, paragrafo 39 supra, e il punto  
4 della sua raccomandazione n. 1557 (2002) relativa alla situazione  
giuridica dei Rom in Europa, paragrafo 41 supra). Ne consegue che gli  
stessi necessitano di una protezione speciale. Come testimoniano le attività  
di numerosi organismi greci ed europei, tra cui figurano le raccomandazioni  
degli organi del Consiglio d’Europa (paragrafi 34-48 supra), questa  
protezione si estende altresì al campo dell’istruzione. Il presente caso merita  
dunque un’attenzione particolare, anche in considerazione del fatto che al  
momento in cui è stata adita la Corte le persone in questione erano figli  
minori per i quali il diritto all’istruzione rivestiva un interesse primordiale  
(D.H. e altri c. repubblica ceca, già cit., § 182).  
73. Inoltre, la Corte ha già rilevato che un consenso internazionale ha  
visto la luce in seno agli Stati contraenti del Consiglio d’Europa per  
riconoscere i bisogni particolari delle minoranze e l’obbligo di proteggere la  
loro sicurezza, la loro identità ed il loro modo di vita, e questo non solo alla  
scopo di proteggere gli interessi delle minoranze stesse ma anche per  
preservare la diversità culturale, quale beneficio per la società nel suo  
insieme (Chapman c. Regno Unito, già cit., §§ 93-94).  
2. Applicazione dei suddetti principi al caso di specie  
74. La Corte osserva che si trova dinanzi versioni divergenti su alcuni  
elementi di fatto, in particolare sul carattere della visita dei locali delle  
scuole elementari di Aspropyrgos effettuata il 21 settembre 2004 dai  
genitori dei bambini rom. I ricorrenti sostengono che l’obiettivo di questa  
visita era l’iscrizione dei loro figli mentre il Governo ritiene che gli  
interessati desideravano solo ottenere informazioni, nell’ottica di iscrivere  
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dei loro figli minori. Inoltre, le parti si trovano altresì in disaccordo sulla  
visita da parte di una delegazione di professori al campo di Psari nei mesi di  
novembre e dicembre 2004, sui criteri di selezione dei bambini scolarizzati  
nelle scuole preparatorie e sulla situazione attuale relativa alla  
scolarizzazione dei bambini rom.  
75. La Corte ricorda che rimane libera di svolgere le proprie valutazioni  
alla luce dell’insieme degli elementi di cui dispone (Ribitsch c. Austria,  
sentenza del 4 dicembre 1995, serie A nº 336, p. 24, § 32). Osserva altresì  
che, anche se numerose circostanze non sono definite con certezza, esistono  
elementi di fatto sufficienti, desumibili dai documenti trasmessi dalle parti,  
affinché possa pronunciarsi sul caso di specie.  
76. In particolare, i ricorrenti sostengono che i loro figli siano stati  
sottoposti, in assenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole, ad un  
trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato in una situazione  
analoga alle persone che non sono di origine Rom, e che tale situazione  
deve interpretarsi come una discriminazione contraria alla Convenzione. La  
Corte esaminerà pertanto, in primo luogo, se i fatti di causa lasciano o meno  
presumere l’esistenza di una discriminazione e, in caso affermativo, se la  
presunta discriminazione era fondata su una giustificazione oggettiva e  
ragionevole.  
a) Sull'esistenza nel caso di specie di elementi che possano giustificare una  
presunzione di discriminazione  
77. La Corte rileva che entrambe le parti sono d’accordo sul fatto che i  
figli minori dei ricorrenti non hanno potuto frequentare l’anno scolastico  
2004-2005 e che le classi preparatorie sono state istituite presso la 10°  
scuola elementare di Aspropyrgos, ma che, tuttavia, sono in disaccordo  
circa l’intenzione delle autorità competenti con riferimento agli atti o alle  
omissioni commesse. Infatti, se da un lato i ricorrenti ritengono che le  
autorità pubbliche agivano allo scopo di emarginare i bambini rom, il  
Governo afferma che il loro fine era quello di rendere più semplice  
l’integrazione dei bambini di origine rom nelle classi ordinarie della scuola  
elementare di Aspropyrgos.  
78. La Corte ha già illustrato le difficoltà alle quali possono andare  
incontro i ricorrenti allorquando devono dimostrare l’esistenza di un  
trattamento discriminatorio (Natchova e altri, cit. supra, §§ 147 e 157). Per  
garantire alle persone in questione una protezione effettiva dei loro diritti, in  
caso di affermazione di discriminazione indiretta, si impongono delle regole  
meno severe in relazione sull’allegazione delle prove.  
79. Quando una presunzione inconfutabile di discriminazione relativa  
agli effetti di una misura o di una pratica è stabilita in questo modo dal  
ricorrente che allega una discriminazione, diventa onere dello Stato  
difensore confutare tale presunzione, dimostrando che la differenza  
sollevata non è in realtà discriminatoria (si veda, mutatis mutandis,  
Natchova e altri, cit. supra, § 157). In effetti, in considerazione della  
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specificità dei fatti e della natura delle allegazioni formulate in questo tipo  
di casi (ibidem, § 147), sarebbe nella pratica estremamente difficile per gli  
interessati fornire la prova della discriminazione indiretta senza il suddetto  
rovesciamento dell’onere della prova.  
80. All’occorrenza, la Corte osserva che l’istituzione delle tre classi  
preparatorie in questione è stata prevista solo nel 2005, quando le autorità  
locali si sono trovate confrontate alla questione della scolarizzazione dei  
bambini di origine rom abitanti nel campo di Psari. In particolare, emerge  
esplicitamente dal documento n° Φ20.3/747 emesso dal 1° Ufficio  
dell’educazione elementare dell’Attica Ovest in data 5 giugno 2007, che il  
direttore del dipartimento dell’educazione nella regione Attica aveva  
convocato una riunione informale alla presenza delle istanze competenti del  
Comune di Aspropyrgos per far fronte alle iscrizioni supplementari degli  
alunni di origine rom. Il Governo non fornisce alcun esempio, anteriore ai  
fatti di cui è causa, circa l’istituzione di classi speciali nelle scuole  
elementari di Aspropyrgos, mentre altri bambini di origine rom avevano  
frequentato questa scuola in passato.  
81. Inoltre, la Corte osserva che le parti sono d’accordo circa la  
composizione delle classi preparatorie: queste, infatti, erano frequentate  
esclusivamente da studenti di origine rom. La Corte non perde di vista su  
questo punto che la creazione di classi preparatorie e, a maggior ragione, di  
scuole destinate esclusivamente alla scolarizzazione dei bambini rom era  
quanto meno tollerata dal diritto interno: con una lettera del 2 febbraio  
2004, l’Istituto dell’istruzione delle persone di origine greca e  
dell’educazione interculturale informava il rappresentate del “Moniteur grec  
Helsinki” che diciotto scuole frequentate esclusivamente da « bambini  
zingari» erano state operative sul territorio greco durante l’anno scolastico  
2002-2003 (paragrafo 36 supra).  
82. La Corte ritiene peraltro che sia necessario fare riferimento al  
contesto storico del caso ed, in particolare, agli incidenti a sfondo razzista  
che si sono verificati davanti la 10° scuola elementare di Aspropyrgos nei  
mesi di settembre e ottobre 2005. Riconosce che tali incidenti non possono  
essere imputati alle autorità pubbliche, poiché sono stati organizzati, per  
quanto spiacevole possa apparire da privati, ovvero da alcuni genitori di  
studenti non rom della 10° scuola elementare di Aspropyrgos. La Corte non  
può che osservare sul punto che delle forze di polizia sono state inviate a più  
riprese davanti le scuole elementari di Aspropyrgos al fine di mantenere  
l’ordine e di prevenire azioni illecite contro gli studenti di origine rom.  
Tuttavia, questo non impedisce di supporre che gli incidenti  
sopramenzionati abbiano pesato sulla conseguente decisione delle autorità  
competenti di mettere i bambini di origine rom nelle aule prefabbricate che  
costituiscono una succursale della 10° scuola elementare di Aspropyrgos.  
83. In queste condizioni, gli elementi di prova forniti dai ricorrenti e  
quelli che figurano nel fascicolo del caso, possono essere considerati  
sufficientemente affidabili ed idonei a far sorgere una forte presunzione di  
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discriminazione. E’ quindi opportuno procedere al rovesciamento dell’onere  
della prova, ponendolo a carico del Governo, il quale deve dimostrare che  
tale differenza di trattamento era il risultato di fattori oggettivi non legati  
all’origine etnica delle persone di cui si tratta.  
b) Sull'esistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole  
84. La Corte ricorda che una distinzione è discriminatori allorquando  
«manca di una giustificazione oggettiva e ragionevole », ovvero se non  
persegue uno « scopo legittimo » o se non vi è un « rapporto ragionevole di  
proporzionalità » tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda, tra  
molte altre, Larkos c. Cipro [GC], no 29515/95, § 29, CEDH 1999-I ; Stec e  
altri c. Regno-Unito [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006-VI). In caso di  
differenza di trattamento basata sulla razza, il colore o l’origine etnica, la  
nozione di giustificazione oggettiva e ragionevole deve essere interpretata  
nel senso più restrittivo possibile (D.H. e altri c. Repubblica ceca, cit.  
supra, § 196).  
85. La Corte osserva in primo luogo che i ricorrenti lamentano il rifiuto  
da parte delle autorità scolastiche di iscrivere i loro figli all’anno scolastico  
2004-2005. Rileva che non emerge dagli elementi contenuti nel fascicolo,  
che i ricorrenti abbiano subito un rifiuto esplicito da parte delle autorità  
della 10° scuola elementare di Aspropyrgos di iscrivervi i loro figli. Si  
riferisce in particolare al rapporto del Mediatore della Repubblica  
constatando che non vi era stato, da parte dei servizi competenti, un rifiuto  
generale ed ingiustificato di iscrivere i bambini di origine rom alle scuole  
elementari. Osserva peraltro che se le parti sono d’accordo sul fatto che il 21  
settembre 2004 i ricorrenti sono andati dalla direttrice della 10° scuola  
elementare di Aspropyrgos, non concordano sulla questione di sapere  
qual’era l’oggetto di tale procedura: i ricorrenti sostengono che lo scopo  
della loro visita era l’iscrizione dei loro figli, mentre il Governo afferma che  
i ricorrenti intendevano solo ricevere informazioni al riguardo.  
86. La Corte considera che anche a voler ammettere che i ricorrenti  
abbiano semplicemente voluto ottenere delle informazioni sulle condizioni  
richieste per l’iscrizione dei loro figli alla scuola elementare, appare  
incontestabile che gli stessi abbiano esplicitamente manifestato, all’autorità  
didattica competente, la loro volontà di far frequentare la scuola ai loro figli.  
Data la condizione di vulnerabilità dei Rom, che comporta la necessità di  
prestare un’attenzione particolare ai loro bisogni (paragrafi 42 e 72 supra),  
ed il fatto che l’articolo 14 richiede in alcune circostanze un trattamento  
differenziato per correggere un’ineguaglianza, le autorità competenti  
avrebbero dovuto riconoscere la particolarità del caso di specie ed agevolare  
l’iscrizione dei bambini di origine rom, anche in caso di mancanza dei  
documenti amministrativi richiesti. La Corte osserva sul punto che il diritto  
greco riconosce la particolarità della situazione dei Rom, rendendo più  
semplice la procedura per l’iscrizione dei loro figli a scuola (si veda  
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paragrafo 32 supra). Inoltre, come d’altronde è stato confermato dal  
Mediatore della Repubblica, la legislazione interna prevede la possibilità di  
una iscrizione dei bambini alla scuola elementare sulla base di una semplice  
dichiarazione da parte di coloro che esercitano la patria potestà, su riserva  
che siano trasmessi in tempo utile i certificato di nascita.  
87. Tale obbligo gravante sulle autorità scolastiche di Aspropyrgos era  
ancor più evidente in considerazione del fatto che queste erano a  
conoscenza del problema relativo alla scolarizzazione dei bambini abitanti  
nel campo di Psari nonché della necessità di procedere alla loro iscrizione  
alla scuola elementare: l’incontro dei ricorrenti con la direttrice della 10°  
scuola elementare di Aspropyrgos, che si è svolto il 21 settembre 2004, era  
stato preceduto, nel mese di agosto 2004, da un comunicato stampa del  
ministro delegato all’Istruzione dove veniva sottolineata l’importanza che  
riveste l’integrazione dei bambini rom nel processo di istruzione nazionale  
e, il 10 settembre 2004, da una visita da parte del segretario del servizio di  
istruzione delle persone di origine greca e dell’educazione interculturale,  
accompagnato da due rappresentanti del “Moniteur grec Helsinki”, al campo  
Rom di Psari allo scopo di garantire l’iscrizione di tutti in bambini rom in  
età scolastica. Sul punto, il Governo non mette in dubbio che il “Moniteur  
grec Helsinki” abbia successivamente informato le autorità competenti del  
Ministero dell’istruzione e degli affari religiosi, senza che queste abbiano  
dato seguito al caso.  
88. Trattandosi di classi speciali funzionanti in seno alla 10° scuola  
elementare di Aspropyrgos, la Corte rileva in primo luogo una certa  
incoerenza in relazione ai criteri che, secondo il Governo, dovrebbero  
regolare la selezione degli studenti da destinare alle classi speciali. Secondo  
quanto riportato nella lettera del 1° Ufficio dell’educazione elementare  
dell’Attica Ovest del 5 giugno 2007, a fronte delle richieste di iscrizione  
supplementari, da parte di alunni di origine rom per l’anno scolastico 2005-  
2006, veniva scelto il criterio dell’età per la selezione degli studenti da  
destinare alle classi speciali. Ma nella sua lettera del 17 marzo 2006, la  
Direzione dell’educazione elementare dell’Attica Ovest informava il  
Ministero dell’Istruzione nazionale e degli Affari religiosi che i nuovi  
studenti di origine rom erano stati accolti in una succursale della 10° scuola  
elementare di Aspropyrgos a causa della mancanza di spazio nell’edificio  
principale della scuola. Infine, nella sua lettera del 20 giugno 2006, la 3°  
circoscrizione del Consiglio educativo dell’istruzione elementare dell’Attica  
dichiarava espressamente di aver scelto come criterio di selezione, l’origine  
rom degli interessati « al fine di garantire il loro adattamento all’ambiente  
scolastico, tenuto conto delle difficoltà di cui soffr[ivano] e delle diverse  
altre ragioni che rendevano impossibile la loro integrazione nelle classi  
ordinarie » (paragrafo 29 supra).  
89. La Corte deduce da quanto precede che le autorità competenti non si  
sono basate su un criterio unico e chiaro per selezionare i bambini da  
destinare alle classi preparatorie. Rileva, in particolare che, nelle loro lettere  
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del 17 marzo e del 20 giugno 2006, le autorità scolastiche avevano invocato  
unicamente criteri legati all’origine etnica degli interessati. Osserva poi che,  
tutto sommato, anche l’applicazione del criterio dell’età, menzionato nella  
lettera del 5 giugno 2007, non sarebbe suscettibile a far venir meno il  
carattere discriminatorio del trattamento riservato ai bambini coinvolti. In  
effetti, il Governo non fa allusione in alcun modo, nelle sue osservazioni, di  
test adeguati ai quali i bambini in questione avrebbero dovuto sottoporsi al  
fine di valutare le loro attitudini o le loro eventuali difficoltà di  
apprendimento (si veda D.H. e altri c. Repubblica ceca, già cit.,  
§§ 199-201).  
90. Il Governo ha ovviamente trasmesso un documento, senza data né  
firma, relativo alla vita scolastica ed all’attività educativa nelle classi  
preparatorie secondo il quale gli studenti delle classi preparatorie erano stati  
sottoposti a delle prove di valutazione dalle quali era emerso che il 90% di  
loro presentava delle debolezze nella scrittura e nella lettura della lingua  
greca. La Corte, tuttavia, rileva che i bambini coinvolti erano stati sottoposti  
a tali test solo dopo essere stati selezionati per le classi preparatorie, ovvero  
« al momento della loro iscrizione e relativa scolarizzazione ». Inoltre, il  
Governo non ha fornito nessuna precisazione quanto al contenuto di questi  
test né ha prodotto il parere da parte di un esperto per dimostrare il loro  
carattere adeguato (si veda su questo punto, D.H. e altri c. Repubblica ceca,  
già cit., § 200).  
91. Inoltre, la Corte osserva che l’obiettivo enunciato delle classi  
preparatorie era quello di far raggiungere il livello necessario agli studenti  
interessati al fine di consentirgli di integrare le classi ordinarie in tempo  
utile. Orbene, il Governo non riporta nessun caso di studente che, dopo aver  
seguito le lezioni in una classe preparatoria – ve ne sono stati più di  
cinquanta – avrebbe, dopo oltre due anni scolastici, integrato le classi  
ordinarie della 10° scuola elementare di Aspropyrgos. A ciò si aggiunga che  
il Governo non allude a test di valutazione ai quali gli studenti di origine  
rom avrebbero sottoporsi periodicamente al fine di consentire alle autorità  
scolastiche di apprezzare, sulla base di dati oggettivi e non di valutazioni  
approssimative, la loro idoneità ad integrare le classi ordinarie.  
92. La Corte ritiene necessario sottolineare l’importanza della  
instaurazione di un adeguato sistema di valutazione delle attitudini dei  
bambini con lacune di apprendimento in vista della loro reintegrazione.  
Quando gli studenti coinvolti appartengono ad una minoranza etnica, come  
nel caso di specie, tale sistema appare ancor più necessario in quanto  
garantisce il loro eventuale inserimento in classi speciali sulla base di criteri  
non discriminatori. Nel caso di specie, in considerazione degli incidenti  
provocati dai genitori degli studenti non rom di Aspropyrgos,  
l’instaurazione di tale sistema avrebbe fatto evitato il far sorgere, nei  
ricorrenti ed i loro figli, il sentimento che la sistemazione di questi in classi  
preparatorie fosse ispirato da ragioni di emarginazione. Per quanto non sia  
di competenza della Corte pronunciarsi su una tale questione avente  
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carattere psico-pedagogico, questi giudici ritengono che il summenzionato  
sistema avrebbe contribuito in maniera notevole all’integrazione senza  
ostacoli degli studenti di origine rom non solo nelle classi ordinarie, ma, al  
tempo stesso, nella società locale.  
93. Per quanto riguarda il consenso genitoriale espresso dai ricorrenti, la  
Corte osserva che il Governo lascia intendere che avendo stabilito una  
differenza di trattamento nel caso di specie, tale consenso avrebbe di per sé  
comportato un’accettazione di tale differenza, pur se discriminatoria, ovvero  
la rinuncia al diritto di non subire discriminazioni. Tuttavia, la  
giurisprudenza della Corte richiede che la rinuncia ad un diritto garantito  
dalla Convenzione – per quanto possa essere ritenuta lecita – deve essere  
stabilita in maniera non equivoca, e che debba avvenire con cognizione di  
causa, cioè sulla base di un consenso informato (Pfeifer e Plankl c. Austria,  
sentenza del 25 febbraio 1992, serie A no 227, pp.16-17, §§ 37-38), e senza  
costrizioni (Deweer c. Belgio, sentenza del 27 febbraio 1980, serie A no 35,  
§ 51).  
94. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte non è convinta del fatto  
che i ricorrenti, quali membri di una comunità svantaggiata e spesso non  
istruita, fossero capaci di valutare tutti gli aspetti della situazione e le  
conseguenze del loro consenso. Pare inoltre evidente che alcuni dei  
ricorrenti si siano trovati in questa occasione di fronte ad un dilemma. Come  
indicato dal primo ricorrente nella sua testimonianza resa sotto giuramento  
il 31 maggio 2007 davanti il Tribunale di pace di Elefsina, gli stessi si erano  
trovati davanti alla scelta di iscrivere a scuola i loro figli nelle classi  
ordinarie, con il rischio di mettere la loro integrità in pericolo a causa delle  
persone non rom « furibonde », oppure di inserirli nella « scuola ghetto ».  
95. Ricordando l’importanza fondamentale che riveste il divieto di  
discriminazione razziale (Natchova e altri, cit. supra, § 145 ; Timichev, cit.  
supra, § 56), la Corte considera che non è ammissibile la possibilità di  
rinunciare al diritto di non essere oggetto di tale discriminazione. Infatti,  
una tale rinuncia si pone in contrasto con un importante interesse pubblico  
(si veda D.H. e altri c. Repubblica ceca, già cit., § 204).  
96. In queste condizioni ed in considerazione di quanto sopra esposto, la  
Corte non è convinta del fatto che la differenza di trattamento di cui è causa  
tra i bambini rom e gli altri bambini non rom riposasse su una  
giustificazione oggettiva e ragionevole, né dell’esistenza di un rapporto  
ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In  
particolare, considera che, nonostante la volontà delle autorità di iscrivere a  
scuola i bambini rom, le modalità di iscrizione dei bambini coinvolti a  
scuola e la loro affettazione in classi preparatorie speciali – accolte in una  
succursale dell’edificio principale della scuola – hanno avuto in definitiva il  
risultato di discriminarli.  
97. Di conseguenza, vi è stata nel caso di specie una violazione  
dell’articolo 14 in combinato con l’articolo 2 del Protocollo n° 1 in capo a  
ciascuno dei ricorrenti.  
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IV. SULL'APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL'ARTICOLO  
41  
DELLA  
98. Aux termes de l'article 41 de la Convention,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,  
un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
A. Danno  
99. I ricorrenti chiedono una somma forfettaria pari a 180 000 euro  
(EUR) per il pregiudizio morale.  
100. Il Governo afferma che una constatazione di violazione rappresenta  
di per sé un’equa soddisfazione sufficiente. In subordine, considera che la  
somma da assegnare ai ricorrenti non dovrebbe essere superiore a 10 000  
EUR.  
101. La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano sofferto un pregiudizio  
morale per l’umiliazione e la frustrazione causate dalla discriminazione di  
cui sono stati oggetto i loro figli. Tale pregiudizio morale non può trovare  
sufficiente compensazione dalle constatazioni di violazione della  
Convenzione. Tuttavia la Corte considera eccessiva la somma richiesta dai  
ricorrenti. Decidendo secondo equità, la Corte ritiene di liquidare la somma  
di 6 000 EUR a ciascuno di essi per il pregiudizio morale, oltre qualsiasi  
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta su tale somma.  
B. Spese e competenze  
102. I ricorrenti chiedono altresì, allegando le relative fatture, la somma  
di 2 000 EUR per spese e competenze delle procedure interne e quelle  
davanti alla Corte.  
103. Il Governo sostiene che non sussiste un nesso di causalità tra le  
spese e competenze relative alle istanze nazionali e le pretese violazioni  
della Convenzione.  
104. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può  
ottenere il rimborso delle proprie spese e competenze se non nella misura in  
cui queste siano stabilite nella loro effettività, necessità ed il carattere  
ragionevole dei loro tassi. Tenuto conto del carattere ragionevole  
dell’importo richiesto e del fatto che sia stata allegata la fattura, la Corte  
accoglie tale domanda per intero ed assegna in via congiunta ai ricorrenti la  
somma di 2 000 EUR a tal titolo, oltre qualsiasi importo che possa essere  
dovuto quale imposta su tale somma.  
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C. Interessi di mora  
105. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di  
mora sul tasso d’interesse dell’agevolazione del prestito marginale della  
Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.  
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,  
1. Decide insieme al merito sull’eccezione del Governo relativa al mancato  
esaurimento delle vie di ricorso interne e la rigetta;  
2. Dichiara il ricorso ricevibile ;  
3. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione ;  
4. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in  
combinato con l’articolo 2 del Protocollo n° 1 ;  
5. Ritiene  
a) che lo Stato difensore debba versare a ciascuno dei ricorrenti, nei tre  
mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in  
conformità con l’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 6 000  
EUR (seimila euro) a titolo di danno morale e di 2 000 EUR (duemila  
euro) in via congiunta ai ricorrenti per spese e competenze, oltre  
qualsiasi importo che possa essere dovuto a titolo di imposta su tali  
somme ;  
b) che a partire dalla scadenza di tale termine e sino al pagamento  
effettivo, tali importi dovranno essere aumentati secondo un interesse  
semplice allo stesso tasso di quello dell’agevolazione del prestito  
marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo,  
maggiorato di tre punti percentuali;  
6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per la parte residua.  
Redatta in francese, successivamente comunicata per iscritto il 5 giugno  
2008 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Søren Nielsen  
Cancelliere  
Nina Vajić  
Presidente  
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Lista dei ricorrenti  
1. Spiridon SAMPANIS  
2. Vassiliki MOURATI  
3. Athanasios SAMPANIS  
4. Maria KARAGOUNI  
5. Nikolaos VELIOS  
6. Maria KARAHALIOU  
7. Vassiliki KOURAKI  
8. Eleni LIAKOPOULOU  
9. Sotirios SAMPANIS  
10. Ekaterini KARAHALIOU  
11. Andreas SAINIS  
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