SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA
68. L'articolo 14 non fa divieto ad uno Stato membro di trattare dei
gruppi in maniera differenziata per correggere delle « ineguaglianze di
fatto» tra di loro; in effetti, in alcune circostanze, è proprio l’assenza di un
trattamento differenziato volto a correggere un’ineguaglianza che può, in
mancanza di una giustificazione oggettiva e ragionevole, comportare la
violazione della disposizione in questione (Thlimmenos c. Grecia [GC], no
34369/97, § 44, CEDH 2000-IV ; D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], no
57325/00, § 175, CEDH 2007-...). La Corte ha altresì riconosciuto che può
essere considerata come discriminatoria anche una politica o una misura
generale avente effetti pregiudizievoli sproporzionati su un gruppo di
persone, seppur non diretta specificamente al gruppo in questione (Hugh
Jordan c. Regno-Unito, no 24746/94, § 154, 4 maggio 2001 ; Hoogendijk c.
Paesi-Bassi (dec.), no 58461/00, 6 gennaio 2005), e che una discriminazione
potenzialmente contraria alla Convenzione può venir fuori da una situazione
di fatto (Zarb Adami c. Malta, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-....)
69. In particolare, la discriminazione basata sull’origine etnica di una
persona rappresenta una forma di discriminazione razziale. Si tratta di una
discriminazione particolarmente riprovevole la quale, tenuto conto delle sue
pericolose conseguenze, esige una vigilanza speciale ed una reazione
vigorosa da parte delle autorità. Ed è per questo motivo che le autorità
hanno l’obbligo di ricorrere a tutti i mezzi di cui dispongono per combattere
il razzismo, rinforzando in questo modo il principio di democrazia della
società secondo cui la diversità dovrà essere percepita non come una
minaccia ma come una ricchezza (Natchova e altri c. Bulgaria [GC], nn.
43577/98 e 43579/98, § 145, CEDH 2005-... ; Timichev c. Russia, nn.
55762/00 e 55974/00, § 56, CEDH 2005-...). La Corte ha considerato,
peraltro, che nella società democratica attuale fondata sui principi del
pluralismo e del rispetto per le culture diverse, nessuna diversità di
trattamento basata esclusivamente o in misura rilevante sull’origine etnica
di una persona, potrebbe trovare oggettiva giustificazione (Timichev, già
cit., § 58 ; D.H. e altri c. Repubblica ceca, già cit., § 176).
70. Per quanto riguarda l’onere della prova in materia, la Corte ha
ritenuto che, quando un ricorrente ha sollevato l’esistenza di una differenza
di trattamento, è compito del Governo dimostrare che questa differenza di
trattamento era giustificata (v., per esempio, Chassagnou e altri c. Francia
[GC], nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, §§ 91-92, CEDH 1999-III ;
Timichev, già cit., § 57).
71. Sugli elementi suscettibili di costituire tale principio di prova e,
quindi, di trasferire l’onere della prova sullo Stato difensore, la Corte ha
rilevato (Natchova e altri, già cit., § 147) che, nell’ambito del procedimento
dinanzi ad essa, non esiste alcun ostacolo procedurale in merito alla
ricevibilità di elementi di prova né alcuna formula predefinita applicabile al
loro apprezzamento. In effetti, la Corte adotta le conclusioni che, a suo
avviso, sono avvalorate da una valutazione indipendente dell’insieme degli
elementi di prova, comprese le deduzioni che può trarre dai fatti e dalle
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