SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA
47. Il Governo specifica, inoltre, che se siffatto tribunale non ha
esaminato la legittimità della applicazione del provvedimento di detenzione
provvisoria, ciò non può che essere addebitato ai ricorrenti che hanno
sbagliato nell’introdurre l’atto di ricorso contro l’ordinanza del procuratore.
Secondo il Governo, pertanto, nessuna violazione dell’articolo in questione
si è verificata nel caso di specie.
48. La Corte ricorda, in primo luogo, come il controllo giurisdizionale
sui provvedimenti di detenzione non può essere fatto dipendere da una
domanda depositata in via preventiva dalla persona detenuta
(Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, § 49, CEDH 1999-III).
Conseguentemente, la tesi del Governo, fondata sulla irregolarità del ricorso
depositato contro l’ordinanza del procuratore, irregolarità che sarebbe
all’origine del ritardato controllo della legittimità della detenzione, non può
essere accolta.
49. La Corte ricorda, inoltre, come essa abbia avuto diverse occasioni
per chiarire che l’articolo 5 § 3 non si limita a richiedere che sia consentito
l’accesso dei detenuti all’autorità giudiziaria; tale articolo mira ad imporre
al magistrato dinanzi al quale la persona arrestata è condotta l’obbligo di
esaminare le circostanze che militano a favore o contro la detenzione, di
pronunciarsi in base a criteri giuridici circa l’esistenza di ragioni che la
giustifichino e, nel caso in cui queste siano assenti, di ordinare la liberazione
della persona detenuta. In altre parole, l’articolo 5 § 3 esige che il giudice
statuisca sulla fondatezza della detenzione (Pantea c. Romania,
n. 33343/96, § 231, CEDH 2003-VI (estratto)).
50. La Corte ricorda, infine, come essa abbia considerato che un periodo
di fermo di polizia di quattro giorni e sei ore senza controllo giurisdizionale
sia in contrasto con gli stretti limiti fissati dall’articolo 5 § 3 anche
nell’ipotesi in cui tale provvedimento sia adottato al fine di proteggere la
collettività dal pericolo del terrorismo (Brogan e altri, c. Regno Unito,
sentenza del 29 novembre 1988, Serie A n. 145-B, p. 33, § 62).
51. Nel caso di specie, la Corte nota che i ricorrenti sono stati tradotti
davanti al tribunale dipartimentale di Bihor il 14 febbraio 2003. Tuttavia,
nel corso dell’udienza svoltasi quello stesso giorno la questione della
legittimità della detenzione non è stata assolutamente oggetto di trattazione,
ed il tribunale si è limitato ad ordinare il rinvio del dossier alla Corte di
appello. In definitiva, non c’è nessun indizio che il tribunale abbia
esaminato la fondatezza della detenzione, con la conseguenza che i
ricorrenti non hanno potuto beneficiare della garanzia di cui all’articolo 5 §
3 della Convenzione.
52. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, fattispecie che non era
caratterizzata di certo da circostanze eccezionali, i ricorrenti, comparsi
dinanzi alla Corte di appello solo nove giorni dopo il loro arresto, non sono
stati tradotti “al più presto” dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato
abilitato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie.
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