CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
TERZA SEZIONE  
SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA  
(Ricorso n. 33065/03)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
4 marzo 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA  
Nel caso Samoilă e Cionca c. Romania,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Josep Casadevall, presidente,  
Corneliu Bîrsan,  
Boštjan M. Zupančič,  
Alvina Gyulumyan,  
Egbert Myjer,  
Ineta Ziemele,  
Luis López Guerra, giudici,  
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,  
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 12 febbraio 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 33065/03) diretto contro la  
Romania e con il quale due cittadini di tale Stato, i Sig.ri Cristian Samoilă e  
Dumitru Cionca (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte il 5 settembre 2003 in  
virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. I ricorrenti, che sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza  
giudiziaria, sono rappresentati dall’avvocato Arpad Ştefan Kolozsi, del foro  
di Oradea. Il governo romeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente  
Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero degli Affari Esteri.  
3. I ricorrenti sostengono in particolare che la loro sottoposizione al  
regime di detenzione provvisoria ha violato le garanzie dell’articolo 5 § 3  
della Convenzione. I ricorrenti, inoltre, in base agli articoli 5 § 4 e 6 § 2  
della Convenzione, lamentano l’impossibilità di contestare la legittimità  
della detenzione nonché la violazione del diritto al rispetto della  
presunzione di innocenza.  
4. Il 6 aprile 2006 la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente  
irricevibile e ha deciso di comunicare al governo le domande relative agli  
articoli 5 §§ 3 e 4 e 6 § 2 della Convenzione. Avvalendosi dell’articolo 29 §  
3 la Corte ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano esaminati  
congiuntamente.  
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SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1968 e nel 1971 e risiedono  
a Oradea.  
6. Il 9 gennaio 2002, un commerciante presentava alla polizia della città  
di Oradea una denuncia contro i due ricorrenti, entrambi funzionari di  
polizia. Il commerciante li accusava, in particolare, di averlo obbligato a  
pagare mille marchi tedeschi per evitare l’irrogazione di sanzioni per delle  
infrazioni che erano emerse nel corso di un controllo, effettuato il 24  
dicembre 2001 dal secondo ricorrente, presso il chiosco di sigarette che il  
commerciante aveva in un mercato della città.  
7. La polizia ordinò una inchiesta interna e, attraverso un comunicato del  
10 gennaio 2002, la stampa fu informata che i ricorrenti erano stati trasferiti  
per motivi disciplinari presso altre unità della polizia. Il comunicato recitava  
inoltre:  
“Alla luce delle prime indagini, risulta che i due poliziotti hanno compiuto un certo  
numero di abusi nell’esercizio delle loro funzioni (…) e, a seconda dei risultati finali  
dell’inchiesta, si deciderà se rinviare la questione al tribunale militare.”  
8. Il 16 gennaio 2002, un settimanale locale pubblicava una intervista  
con il comandante della polizia di Oradea che avrebbe dichiarato:  
“Sono colpevoli. Non ho alcun dubbio. Sono colpevoli di reati (abateri) molti gravi.  
Abbiamo questa certezza. Non resta che stabilire, a conclusione delle indagini,  
l’estensione e la gravità dei fatti”  
9. Secondo il Governo, il comandante della polizia nega di aver mai reso  
siffatte dichiarazioni. Quest’ultimo sostiene, infatti, di non aver mai  
concesso interviste alla stampa locale relativamente alla vicenda dei  
ricorrenti e afferma, in aggiunta, di non aver mai richiesto la pubblicazione  
di una smentita.  
10. Nel corso del mese di gennaio 2002, S.D., M.I. e R.S., testimoni  
all’epoca del controllo del 24 dicembre 2001 e L.N., la concubina del primo  
ricorrente, resero davanti ad un notaio alcune dichiarazioni in favore dei  
ricorrenti destinate all’inchiesta interna avviata dalla polizia.  
11. Con ordinanza del 27 febbraio 2002, la Procura militare apriva a  
carico dei ricorrenti un fascicolo penale con l’accusa di corruzione.  
12. Il 28 febbraio 2002, i ricorrenti furono ascoltati dal procuratore  
militare che li informò delle accuse formulate nei loro confronti. I ricorrenti  
negarono i fatti contestatigli. Successivamente, la Procura militare decideva  
di declinare la propria competenza a favore della Procura anticorruzione di  
Oradea (d’ora in poi “la Procura”).  
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13. L’11 febbraio 2003, con ordinanza del procuratore capo I.M., i  
ricorrenti furono accusati di corruzione e sottoposti a detenzione provvisoria  
presso la prigione di Oradea in quanto “avevano tentato di influenzare dei  
testimoni per impedire che la verità venisse alla luce (…) ed in quanto essi  
rappresentavano un pericolo per l’ordine pubblico”. I ricorrenti contestarono  
l’ordinanza.  
14. Sempre l’11 febbraio 2003, i testimoni S.D., M.I. e R.S. furono  
convocati presso la procura. I primi due dichiararono che il contenuto delle  
dichiarazioni da loro rese dinanzi al notaio era stato in parte suggerito dal  
secondo ricorrente. Quanto a R.S., quest’ultimo affermò che la sua  
dichiarazione era stata redatta da questo stesso ricorrente e che lui si era  
limitato solo a firmarla.  
15. In quello stesso giorno, il procuratore I.M., nel corso di un giornale  
in onda sugli schermi di una televisione locale, dichiarava:  
“La detenzione provvisoria è stata applicata poiché, secondo noi, anche se le  
somme in questione non sono particolarmente elevate, l’ordine pubblico (…) è stato  
gravemente compromesso; in effetti, la fiducia nella polizia, che rappresenta il primo  
anello della catena che assicura l’ordine pubblico in uno Stato di diritto, deve essere  
assoluta e non viziata da siffatti comportamenti.  
Il secondo motivo indicato nell’ordinanza di arresto consiste nel fatto che i ricorrenti  
hanno tentato di impedire la scoperta della verità influenzando, se non minacciando,  
dei testimoni. Proprio in questo preciso momento abbiamo un testimone che ha fatto  
una dichiarazione menzognera e che è interrogato dai funzionari di polizia. Se costui  
non tornerà sui suoi passi ritirando la dichiarazione, sono fermamente intenzionato ad  
incolparlo, arrestarlo e a rinviarlo a giudizio.”  
16. Il 14 febbraio 2003, alla presenza dei ricorrenti e del loro avvocato,  
il tribunale dipartimentale di Bihor declinava in favore della Corte di  
appello di Oradea la competenza sull’esame del ricorso depositato dai  
ricorrenti contro l’ordinanza di applicazione della detenzione provvisoria.  
17. Il 20 febbraio 2003 la Corte di appello riunita in camera di consiglio  
e alla presenza dei ricorrenti e del loro avvocato provvedeva all’esame del  
ricorso. Con una decisione resa in quella medesima data, la Corte di appello  
ordinava la scarcerazione dei ricorrenti sulla base della constatazione che il  
procedimento durava da più di un anno e che costoro non rappresentavano  
più un pericolo per le indagini. Contro tale decisione, la Procura depositava  
un ricorso alla Corte suprema di giustizia.  
18. Con sentenza del 6 marzo 2003, la Corte suprema, alla presenza dei  
ricorrenti, e del loro avvocato, confermava l’ordinanza della Procura nonché  
il provvedimento di detenzione provvisoria.  
19. Con una requisitoria del procuratore I.M. del 31 marzo 2003, i  
ricorrenti furono rinviati dinanzi alla Corte di appello di Oradea con  
l’accusa di corruzione, abuso di potere e istigazione alla falsa testimonianza.  
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20. All’apertura delle udienze del 10 marzo e 25 aprile 2003, su richiesta  
della procura, la Corte di appello decideva di prolungare la detenzione  
provvisoria dei ricorrenti.  
21. Il ricorso depositato dai ricorrenti presso la Corte suprema di  
giustizia contro la decisione del 10 marzo 2003 fu rigettato il 21 marzo 2003  
dal momento che tale decisione era legale e giustificata. Il ricorso contro la  
decisione del 25 aprile 2003 fu dichiarato irricevibile con sentenza della  
Corte suprema del 14 maggio 2003 in base alla seguente motivazione:  
“In base all’articolo 3851 del codice di procedura penale, le decisioni relative al  
prolungamento della detenzione provvisoria non possono essere oggetto di un ricorso  
distinto da quello che ha ad oggetto il merito della questione.”  
22. Il 27 giugno 2003, la Corte di appello decideva di prolungare  
nuovamente la detenzione provvisoria fino al 28 luglio 2003. Nel corso  
dell’udienza che ebbe luogo in tale data, la Corte procedeva con l’audizione  
di diversi testimoni e in modo particolare di quelli che la Procura accusava  
essere stati influenzati dai ricorrenti. S.D., M.I. e L.N. confermarono le  
dichiarazioni da loro rese davanti al notaio. Affermarono, inoltre, che la  
Procura aveva esercitato su di loro notevoli pressioni affinché modificassero  
quanto dichiarato. R.S. confermò, invece, che la dichiarazione sottoscritta  
davanti al notaio era stata redatta dal secondo ricorrente.  
23. Il ricorso depositato dai ricorrenti contro l’ordinanza di  
prolungamento della detenzione provvisoria emanata il 27 giugno 2003 fu  
accolto dalla Corte suprema il 9 luglio 2003 in base alla considerazione che  
la Corte di appello non poteva prolungare il regime di detenzione  
provvisoria più di trenta giorni, e precisamente fino al 27 giugno 2003.  
24. Ciononostante, i ricorrenti non furono rimessi in libertà poiché il 21  
luglio 2003 su richiesta della Procura, la Corte di appello procedeva al  
riesame della legittimità della detenzione provvisoria e decideva di  
mantenerla in vigore sulla base del presupposto che le ragioni che l’avevano  
giustificata erano ancora sussistenti. Il 28 luglio 2003, la Corte suprema di  
giustizia respingeva il ricorso depositato dai ricorrenti dopo averlo  
esaminato in presenza di quest’ultimi e del loro avvocato.  
25. Il 21 agosto, il 5 ed il 26 settembre ed il 17 ottobre 2003, previa  
richiesta della Procura, la Corte di appello procedeva nuovamente, in  
presenza dei ricorrenti e del loro avvocato, al riesame della legittimità della  
detenzione provvisoria e ne dispose il mantenimento.  
26. I ricorrenti depositarono dei ricorsi contro le summenzionate  
decisioni. Il 26 agosto, l’11 settembre, il 1 ed il 24 ottobre 2003, i ricorrenti  
ricevettero inviti a comparire alle udienze della Corte suprema di giustizia  
del 3 e del 12 settembre 2003 e del 3 e del 24 ottobre 2003.  
27. In relazione all’udienza del 3 settembre, il secondo ricorrente faceva  
presente per iscritto sulla ricevuta dell’atto di comparizione del 26 agosto  
2003, che desiderava essere presente dinanzi alla Corte suprema.  
Ciononostante, il direttore del penitenziario di Oradea provvedeva ad  
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informare la Corte suprema che i ricorrenti non avrebbero potuto essere  
trasferiti a Bucarest poiché il Procuratore I.M. esigeva che essi fossero  
presenti all’udienza della Corte di appello di Oradea fissata per il 5  
settembre 2003.  
28. Con sentenze del 3 e del 12 settembre e del 3 e del 24 ottobre 2003,  
la Corte suprema respingeva i ricorsi. Dal momento che né i ricorrenti né i  
loro avvocati erano presenti alle udienze in questione, la Corte decideva di  
applicare l’articolo 38511 § 3 del codice di procedura penale che autorizza  
l’esame di ricorsi in assenza degli interessati; la Corte provvedeva a  
designare degli avvocati d’ufficio. Come richiesto dalla disposizione  
normativa citata, un rappresentante della Procura era presente alle udienze  
in questione. Tale rappresentante domandò il rigetto dei ricorsi.  
29. Il 21 agosto, il 5 settembre ed il 17 ottobre 2003, la Corte di appello  
di Oradea esaminava alla presenza dei ricorrenti le loro richieste di rilascio.  
La Corte decideva di rigettarle in quanto alla luce della natura dei crimini di  
cui erano accusati, la liberazione dei ricorrenti avrebbe rappresentato un  
pericolo per l’ordine pubblico. I ricorrenti depositarono dei ricorsi contro  
queste decisioni.  
30. Il 29 agosto, l’11 settembre ed il 24 ottobre 2003, i ricorrenti  
ricevettero degli inviti a comparire alle udienze della Corte suprema di  
giustizia del 2 e del 12 settembre 2003 e del 24 ottobre 2003  
31. Con sentenze rese nelle medesime date sopraindicate, i ricorsi furono  
dichiarati inammissibili dalla Corte suprema in quanto:  
“in base all’articolo 141 del codice di procedura penale, non è possibile depositare  
un ricorso che contro la decisione con cui un tribunale ordina l’inizio, la fine, la  
trasformazione o il mantenimento di una misura provvisoria (…). Ora, nel caso di  
specie, la Corte di appello non ha ordinato alcuna delle misure di cui sopra, ma ha  
rigettato una domanda di liberazione, fattispecie questa per la quale la legge non  
prevede la possibilità di fare ricorso.”  
32. La Corte suprema provvedeva all’esame di questi ricorsi in presenza  
di un rappresentante della Procura che ne domandò il rigetto. I ricorrenti,  
invece, erano assenti e la Corte suprema decideva di nominare un avvocato  
d’ufficio.  
33. Il 20 ottobre 2003, i ricorrenti presentavano al presidente della Corte  
di appello una doglianza che contestava il fatto che essi erano stati condotti  
all’udienza dinanzi a tale tribunale in uniforme carceraria che di regola era  
utilizzata specificamente per i detenuti condannati. Essi richiedevano,  
pertanto, di essere autorizzati ad indossare i propri abiti civili. Il 27 ottobre  
2003, il presidente della Corte rifiutava la richiesta senza fornire alcuna  
motivazione.  
34. Con sentenza del 12 dicembre 2003, la Corte di appello condannava  
il ricorrente alla pena di sei anni di prigione in quanto colpevoli di  
corruzione, abuso di potere e per aver tentato di influenzare dei testimoni.  
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35. Contro la sentenza i ricorrenti depositarono un ricorso che fu  
rigettato con sentenza definitiva del 4 marzo 2004 dalla Corte suprema di  
giustizia. In seguito, i ricorrenti furono liberati.  
I. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI  
36. Le disposizioni del codice di procedura penale in vigore all’epoca  
dei fatti recitano:  
Articolo 136  
“Nelle cause relative ad infrazioni punite con la sanzione del carcere, al fine di  
assicurare il corretto svolgimento del processo penale e per impedire che la persona  
sospettata o indagata si sottragga (…) al giudizio o all’esecuzione della pena, è  
possibile che le seguenti misure provvisorie siano adottate nei confronti di  
quest’ultima:  
(...)  
1 c) la detenzione provvisoria  
(...) La misura di cui all’articolo 136 § 1 c) può essere ordinata dal procuratore o dal  
tribunale”  
Articolo 139 § 2  
“Quando vengono meno le ragioni che giustificavano il mantenimento di una  
persona in detenzione provvisoria, questa deve essere revocata d’ufficio o previa  
domanda dell’interessato”  
Articolo 140  
“1. Contro l’ordinanza del procuratore di applicazione del regime di detenzione  
provvisoria (...) può essere fatto appello dinanzi al tribunale che è competente a  
decidere sulla fondatezza delle accuse.  
(...)  
6. Contro la decisione del tribunale può essere fatto ricorso (...)”  
Articolo 141  
“La decisione di primo grado in cui viene disposta l’applicazione, la revoca, o  
l’estinzione di una misura provvisoria, può essere oggetto di ricorso da parte della  
persona indagata, del procuratore indipendentemente dalla decisione nel merito.”  
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Articolo 148 § 1 d)  
“La detenzione provvisoria di un indagato non può essere applicata (…) che in uno  
dei seguenti casi:  
(...)  
d) quando sussistono gravi indizi che l’indagato abbia tentato di impedire occultare  
la verità, influenzando dei testimoni, o degli esperti, distruggendo o alterando dei  
mezzi di prova, o con ogni altro atto finalizzato ai medesimi risultati”  
Articolo 149 § 1  
“La durata della detenzione provvisoria dell’indagato non può oltrepassare il  
termine di trenta giorni a meno che essa non sia prorogata secondo le norme di legge”  
Articolo 155  
“La durata della detenzione provvisoria dell’indagato può essere motivatamente  
prorogata solo quando sussistano gravi esigenze  
La proroga della durata della detenzione provvisoria può essere ordinata dal  
tribunale competente a decidere sulla fondatezza delle accuse (...)”  
Articolo 156  
“La proroga della detenzione provvisoria è disposta con ordinanza del tribunale  
previa richiesta motivata del pubblico ministero (...)”  
Articolo 159  
5. “Allorquando il tribunale dispone la proroga della detenzione provvisoria, questa  
non può superare i trenta giorni (...)  
7. Contro la decisione con cui il tribunale ha disposto la proroga della durata della  
detenzione provvisoria il procuratore o l’indagato possono presentare ricorso (...) Il  
deposito del ricorso non sospende l’esecuzione della misura (...) Il tribunale ha la  
facoltà di disporre ulteriori proroghe della detenzione provvisoria, tuttavia nessuna di  
queste può superare la durata di trenta giorni”  
Articolo 3851 § 2  
“Le decisioni che non definiscono la causa nel merito non possono essere oggetto di  
ricorso se non nei casi previsti dalla legge.”  
Articolo 38511  
“Le parti sono citate a comparire per l’esame dei ricorsi  
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L’esame dei ricorsi non può avere luogo in assenza dell’indagato sottoposto a  
detenzione.  
Le disposizioni del comma precedente non si applicano in caso di ricorso contro  
delle decisioni in materia di detenzione provvisoria.  
La partecipazione del procuratore è sempre obbligatoria”  
37. In relazione alla possibilità di depositare un ricorso contro una  
decisione che respinge la richiesta di rilascio, il Governo fa presente che,  
con sentenza del 21 novembre 2005, l’assemblea plenaria della Alta Corte  
di cassazione e di giustizia (la vecchia Corte suprema di giustizia) ha  
ritenuto che una tale decisione non è suscettibile di ricorso,  
indipendentemente dalla sentenza sul merito, dal momento che questa non  
rappresenta una decisone relativa alla applicazione, revoca, sostituzione, o  
alla estinzione di una misura provvisoria (articolo 141 del codice penale).  
38. La più alta giurisdizione del paese, dunque, ha risolto in tal modo  
una controversia che si era sviluppata tra le corti ed i tribunali interni, dal  
momento che alcune giurisdizioni accettavano di esaminare siffatti ricorsi, e  
altre giurisdizioni, al contrario, le dichiaravano irricevibili.  
39. Il Governo afferma che questa controversia, in realtà, riguardava  
esclusivamente le giurisdizioni inferiori e che la posizione dell’Alta Corte di  
cassazione e di giustizia, confermata dalla dottrina (cfr., I. Neagu,  
Drept procesual penal, Global Lex, 2002, p. 59), è stata sempre favorevole  
alla inammissibilità di siffatti ricorsi. A tal fine, il Governo cita due  
sentenze rese dalla Corte suprema di giustizia nel 1999 e del 2000, ma non  
ne fornisce alcuna copia cartacea.  
40. Ciononostante, dal portale internet della Alta Corte di cassazione e  
di giustizia risulta che con sentenza n. 6738 del 13 dicembre 2004  
quest’ultima ha proceduto all’esame del merito di un ricorso depositato da  
una persona indagata contro la decisione di una corte di appello che  
rigettava la domanda di rilascio depositata da quest’ultimo.  
41. Le disposizioni della legge n. 23/1969 sulla esecuzione delle pene, in  
vigore all’epoca dei fatti recitano:  
Articolo 40  
“Le persone sottoposte a provvedimenti di detenzione provvisoria hanno il diritto a  
d indossare i propri abiti. Esse, tuttavia, possono essere obbligate ad indossare dei  
vestiti da detenuto, in presenza di particolari e giustificate ragioni.”  
42. Con la sentenza n. 348 de 1994, la Corte Costituzionale, nel valutare  
la conformità dell’articolo 40 della legge n. 23/1969 con le disposizioni  
costituzionali poste a garanzia del rispetto del principio di presunzione di  
innocenza, ha ritenuto che il diritto di indossare i propri abiti civili non  
possa essere oggetto di deroga salvo il caso in cui l’indagato ne sia  
sprovvisto o quando i suoi vestiti siano luridi o, comunque, inutilizzabili. La  
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Corte Costituzionale ha tenuto a precisare, comunque, che i vestiti da  
detenuto per le persone condannate e per le persone in detenzione  
provvisoria devono essere diversi.  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLATIONE DELL'ARTICOLO 5 § 3 DELLA  
CONVENZIONE  
43. I ricorrenti lamentano di non essere stati tradotti al più presto davanti  
ad un giudice in seguito al loro arresto. In proposito essi invocano l’articolo  
5 § 3, secondo cui:  
“Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del  
presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro  
magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie (...).”  
A. Sulla ricevibilità  
44. La Corte constata che il motivo di doglianza in esame non è  
manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.  
La Corte evidenzia, inoltre, che siffatto motivo non contrasta con nessun  
altra causa di inammissibilità. La doglianza, pertanto, deve essere dichiarata  
ricevibile.  
B. Sul merito  
45. I ricorrenti sostengono che le disposizioni del codice di procedura  
penale in vigore all’epoca dei fatti erano contrarie all’articolo 5 § 3 della  
Convezione dal momento che esse non prevedevano l’obbligo di tradurre  
rapidamente dinanzi ad un magistrato la persona sottoposta a  
provvedimento di detenzione provvisoria. Ad ogni modo, i ricorrenti  
ritengono che il periodo di nove giorni trascorso tra la data del loro arresto,  
avvenuto l’11 febbraio 2003, e l’esame della legittimità dello stesso da parte  
della Corte di appello, avvenuto il 20 febbraio 2003, sia stato eccessivo.  
46. Il Governo si oppone a tale tesi. Afferma, in particolare, che il 14  
febbraio 2004, sarebbe a dire tre giorni dopo il loro arresto, i ricorrenti  
erano stati tradotti dinanzi al tribunale dipartimentale di Bihor. Alla luce  
della giurisprudenza della Corte (Taş c. Turchia, n. 24396/94, § 86,  
14 novembre 2000), tale durata sarebbe, secondo il Governo, perfettamente  
compatibile con gli standard imposti dall’articolo 5 § 3.  
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47. Il Governo specifica, inoltre, che se siffatto tribunale non ha  
esaminato la legittimità della applicazione del provvedimento di detenzione  
provvisoria, ciò non può che essere addebitato ai ricorrenti che hanno  
sbagliato nell’introdurre l’atto di ricorso contro l’ordinanza del procuratore.  
Secondo il Governo, pertanto, nessuna violazione dell’articolo in questione  
si è verificata nel caso di specie.  
48. La Corte ricorda, in primo luogo, come il controllo giurisdizionale  
sui provvedimenti di detenzione non può essere fatto dipendere da una  
domanda depositata in via preventiva dalla persona detenuta  
(Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, § 49, CEDH 1999-III).  
Conseguentemente, la tesi del Governo, fondata sulla irregolarità del ricorso  
depositato contro l’ordinanza del procuratore, irregolarità che sarebbe  
all’origine del ritardato controllo della legittimità della detenzione, non può  
essere accolta.  
49. La Corte ricorda, inoltre, come essa abbia avuto diverse occasioni  
per chiarire che l’articolo 5 § 3 non si limita a richiedere che sia consentito  
l’accesso dei detenuti all’autorità giudiziaria; tale articolo mira ad imporre  
al magistrato dinanzi al quale la persona arrestata è condotta l’obbligo di  
esaminare le circostanze che militano a favore o contro la detenzione, di  
pronunciarsi in base a criteri giuridici circa l’esistenza di ragioni che la  
giustifichino e, nel caso in cui queste siano assenti, di ordinare la liberazione  
della persona detenuta. In altre parole, l’articolo 5 § 3 esige che il giudice  
statuisca sulla fondatezza della detenzione (Pantea c. Romania,  
n. 33343/96, § 231, CEDH 2003-VI (estratto)).  
50. La Corte ricorda, infine, come essa abbia considerato che un periodo  
di fermo di polizia di quattro giorni e sei ore senza controllo giurisdizionale  
sia in contrasto con gli stretti limiti fissati dall’articolo 5 § 3 anche  
nell’ipotesi in cui tale provvedimento sia adottato al fine di proteggere la  
collettività dal pericolo del terrorismo (Brogan e altri, c. Regno Unito,  
sentenza del 29 novembre 1988, Serie A n. 145-B, p. 33, § 62).  
51. Nel caso di specie, la Corte nota che i ricorrenti sono stati tradotti  
davanti al tribunale dipartimentale di Bihor il 14 febbraio 2003. Tuttavia,  
nel corso dell’udienza svoltasi quello stesso giorno la questione della  
legittimità della detenzione non è stata assolutamente oggetto di trattazione,  
ed il tribunale si è limitato ad ordinare il rinvio del dossier alla Corte di  
appello. In definitiva, non c’è nessun indizio che il tribunale abbia  
esaminato la fondatezza della detenzione, con la conseguenza che i  
ricorrenti non hanno potuto beneficiare della garanzia di cui all’articolo 5 §  
3 della Convenzione.  
52. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, fattispecie che non era  
caratterizzata di certo da circostanze eccezionali, i ricorrenti, comparsi  
dinanzi alla Corte di appello solo nove giorni dopo il loro arresto, non sono  
stati tradotti “al più presto” dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato  
abilitato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie.  
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53. Conseguentemente vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 3 della  
Convenzione.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLATIONE DELL'ARTICOLO 5 § 4 DELLA  
CONVENZIONE  
54. I ricorrenti sostengono che il rigetto del loro ricorso contro la  
decisione del 25 aprile della Corte di Oradea e la loro assenza a diverse  
udienze celebrate dinanzi la Corte suprema di giustizia hanno violato il  
diritto sancito dall’articolo 5 § 4 della Convenzione, secondo cui:  
“Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di  
indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla  
legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.”  
A. Sulla ricevibilità  
55. La Corte constata che il motivo di doglianza in esame non è  
manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.  
La Corte evidenzia, inoltre, che siffatto motivo non contrasta con nessun  
altra causa di inammissibilità. La doglianza, pertanto, deve essere dichiarata  
ricevibile.  
B. Sul merito  
1. L’inammissibilità del ricorso contro la decisione del 25 aprile resa  
dalla Corte di appello di Oradea che prorogava la detenzione  
provvisoria  
56. I ricorrenti sostengono che, il 14 maggio 2003, nel rifiutare di  
esaminare il ricorso depositato contro la decisione della Corte di appello del  
25 aprile 2003, la Corte suprema di giustizia li abbia arbitrariamente privati  
della possibilità di far controllare la legittimità del loro mantenimento in  
detenzione.  
57. Il Governo fa presente che l’articolo 5 § 4 non garantisce il diritto ad  
un ricorso contro le decisioni che prorogano la detenzione ed afferma che il  
rigetto del ricorso da parte della Corte suprema di giustizia non ha avuto  
alcuna conseguenza relativamente al rispetto delle garanzie di siffatta  
disposizione dal momento che, il 25 aprile 2003, la Corte di appello aveva  
provveduto ad un esame scrupoloso dei motivi a sostegno del mantenimento  
della detenzione.  
58. La Corte ricorda che uno Stato che si sia dotato di un sistema  
giuridico con due gradi di giurisdizione deve accordare ai detenuti le  
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medesime garanzie sia in appello che in primo grado (cfr., in via  
esemplificativa, Bağrıyanık c. Turchia, n. 43256/04, § 47, 5 giugno 2007).  
59. Nel caso di specie, la Corte osserva che l’esistenza nel diritto interno  
di una via di ricorso da esperire nel caso di decisione di proroga della  
detenzione provvisoria è incontrovertibile. In più, la Corte osserva che nel  
corso della medesima procedura, la Corte suprema di giustizia ha esaminato  
più volte siffatta tipologia di ricorsi depositati dai ricorrenti, e che ne ha  
anche accolto uno, il 9 luglio 2003.  
60. Ne deriva che il rifiuto da parte della Corte suprema di esaminare, il  
14 maggio 2003, il ricorso dei ricorrenti depositato contro la proroga della  
detenzione provvisoria disposta dalla Corte di appello il 25 aprile 2003, ha  
privato costoro della possibilità di far controllare la legittimità del loro  
mantenimento in detenzione. Il fatto che la Corte di appello abbia motivato  
in modo appropriato la decisione del 25 aprile 2003 non serve a cambiare in  
alcun modo siffatta conclusione dal momento che i ricorrenti sono stati  
privati di una via di ricorso interna che era offerta dall’ordinamento interno.  
61. Pertanto, vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 4 della  
Convenzione in relazione al rifiuto di esaminare il ricorso contro la  
decisione della Corte di appello di Oradea del 25 aprile 2003.  
2. La mancata comparizione alle udienze del 2, 3 e 12 settembre e del  
3 e 24 ottobre 2003 dinanzi la Corte suprema di giustizia  
a) Argomenti delle parti  
62. I ricorrenti sostengono che le autorità interne hanno rifiutato di  
assicurare loro il diritto di comparire alle udienze svoltesi dinanzi la Corte  
suprema di giustizia per decidere sui ricorsi depositati contro le decisioni  
con cui la Corte di appello prorogava la detenzione provvisoria e rigettava le  
domande di liberazione. I ricorrenti aggiungono, altresì, che le citazioni a  
comparire erano state notificate troppo tardi per consentire, almeno, la  
comparizione dei loro avvocati.  
63. Il Governo si oppone a tale tesi. Esso cita due sentenze del 1999 e  
del 2000 della Corte suprema di giustizia, nonché la posizione della  
dottrina, per affermare che all’epoca dei fatti i ricorrenti non avevano il  
diritto di depositare dei ricorsi per contestare le decisioni con cui la Corte di  
appello rigettava le loro richieste di liberazione. Conseguentemente, il  
Governo considera che i ricorrenti non avevano affatto il diritto di  
comparire alle udienze tenutesi dinanzi la Corte suprema per l’esame di  
questi ricorsi.  
64. Il Governo, inoltre, ammette che per il passato alcuni tribunali  
interni avevano proceduto ad esaminare nel merito tali tipologie di ricorsi,  
ma afferma che si trattava di una prassi minoritaria che ha avuto fine con  
una sentenza resa il 21 novembre 2005 dall’assemblea plenaria dell’Alta  
Corte di Cassazione e di giustizia (la vecchia Corte suprema di giustizia).  
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65. Ad ogni modo, il Governo afferma che i ricorrenti ed i loro avvocati  
erano comunque presenti all’udienze in cui la Corte di appello aveva  
esaminato i loro ricorsi. Il Governo, inoltre, sottolinea che dinanzi la Corte  
suprema di giustizia gli interessi dei ricorrenti erano difesi da avvocati che  
erano stati nominati d’ufficio.  
66. Il Governo, infine, sostiene che per la maggior parte delle udienze i  
ricorrenti erano stati invitati a comparire con un margine temporale  
sufficiente affinché questi potessero informare gli avvocati e consentire a  
quest’ultimi di prendervi parte. Il Governo precisa a tal riguardo che i  
ricorrenti avevano diritto ad una conversazione telefonica a settimana e che  
la loro corrispondenza non era soggetta a restrizioni dal momento che  
l’invio di lettere e gli altri servizi postali venivano assicurati dalle autorità  
del carcere.  
b) La valutazione della Corte  
67. La Corte ricorda che ai termini dell’articolo 5 § 4 ogni persona  
privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto ad un controllo  
della regolarità procedurale e di merito della sua detenzione, ai sensi  
dell’articolo 5 § 1 (Brogan e altri, citata supra, pp. 34-35, § 65).  
68. Per quanto riguarda le persone detenute alle condizioni fissate  
dall’articolo 5 § 1 c), in siffatte ipotesi una udienza è necessaria (Kampanis  
c. Grecia, sentenza del 13 luglio 1995, Serie A n. 318-B, p. 45, § 47). Più in  
particolare, un processo relativo ad un ricorso riguardante un fermo di  
polizia o la proroga dello stesso, deve garantire l’uguaglianza delle armi tra  
le parti, e cioè la pubblica accusa ed il detenuto. (Nikolova c. Bulgaria  
[GC], n. 31195/96, § 58, CEDH 1999-II e Włoch c. Polonia, n. 27785/95,  
§ 126, CEDH 2000-XI).  
69. Nel caso di specie la Corte rileva subito che le udienze celebrate  
dinanzi alla Corte suprema di giustizia il 3 ed il 12 settembre 2003 ed il 3 ed  
24 ottobre 2003, avevano ad oggetto i ricorsi depositati dai ricorrenti contro  
le decisioni della Corte di appello che prorogavano, su istanza della Procura,  
la loro detenzione provvisoria. L’esistenza del diritto dei ricorrenti di fare  
appello contro queste decisioni non è oggetto di controversia tra le parti  
70. La Corte osserva, poi, che le altre udienze, e precisamente quelle del  
2 e del 12 settembre 2003 e del 24 ottobre 2003 avevano ad oggetto  
l’appello depositato dai ricorrenti contro le decisioni della Corte di appello  
di Oradea che respingeva la richiesta di liberazione. La Corte suprema  
dichiarava tali ricorsi irricevibili dal momento che il codice di procedura  
penale non prevedeva la possibilità di esperire siffatta tipologia di ricorsi  
per contestare siffatta tipologia di decisioni.  
71. Quanto alla tesi dedotta dal Governo circa l’assenza del diritto di  
depositare un ricorso contro siffatte decisioni, la Corte nota che questa  
poggia principalmente sull’esistenza di una prassi giurisprudenziale che  
tendeva a dichiarare tali ricorsi inammissibili. Ebbene, all’epoca dei fatti la  
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giurisprudenza delle corti e dei tribunali interni era lungi dall’essere unitaria  
dal momento che l’esame di questi ricorsi era ammesso da alcune  
giurisdizioni e talvolta anche dalla stessa Corte suprema di giustizia (si veda  
il paragrafo 40, supra).  
72. La Corte trae la conclusione che tale incertezza giurisprudenziale  
non poteva pregiudicare i ricorrenti al punto tale da far negare loro il diritto  
di presentare ricorso contro le decisioni che respingevano le loro richieste di  
liberazione. Conseguentemente, la Corte non può accogliere gli argomenti  
del Governo.  
73. La Corte ribadisce che uno Stato che si sia dotato di una via di  
ricorso contro le decisioni in materia di detenzione provvisoria, deve  
accordare alle persone interessate le medesime garanzie, in appello come in  
primo grado.  
74. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il fatto che i ricorrenti e i loro  
avvocati fossero stati presenti nel corso delle udienze celebrate dinanzi alla  
Corte di appello non valeva ad esonerare lo Stato dall’obbligo di assicurare  
la presenza personale dei ricorrenti, o, in alternativa, dei loro avvocati,  
anche dinanzi alla Corte suprema di giustizia, e ciò al fine di garantire la  
parità delle armi con la pubblica accusa che, presente con un proprio  
rappresentante ad ogni udienza, ha domandato il mantenimento della misura  
di detenzione (cfr., mutatis mutandis, Kampanis, citata supra, § 47 e  
Nikolova, citata supra, § 58).  
75. In relazione all’altro argomento del Governo e riguardante la difesa  
degli interessi dei ricorrenti che sarebbe comunque stata prestata attraverso  
degli avvocati d’ufficio, la Corte constata che tali avvocati sono stati  
designati sul campo: conseguentemente essi non avevano conoscenza né del  
fascicolo di causa, né dei loro clienti; essi, inoltre, non hanno potuto  
disporre del tempo necessario per preparare la difesa dal momento che la  
Corte suprema ha deciso sulla questione il giorno stesso.  
76. Avuto riguardo a queste circostanze, e anche senza pronunciarsi  
relativamente alle modalità con cui gli avvocati nominati d’ufficio hanno  
svolto le loro funzioni, la Corte conclude che i ricorrenti non hanno  
beneficiato dinanzi alla Corte suprema di giustizia di una effettiva difesa (si  
veda, mutatis mutandis, Goddi c. Italia, sentenza del 9 aprile 1984, Serie A  
n. 76, p. 12, § 27).  
77. Per quanto riguarda il ritardo nella notifica degli inviti a comparire e  
circa la possibilità per gli avvocati dei ricorrenti di partecipare alle udienze  
della Corte suprema, la Corte nota che su sette inviti, quattro sono stati  
notificati ai ricorrenti la vigilia o il medesimo giorno delle udienze. In  
presenza di siffatte circostanze, e considerato che la distanza tra Oradea e  
Bucarest è di 600 chilometri circa, la Corte ritiene che la possibilità per gli  
avvocati di giungere in tempo utile a tali udienze per presenziare alle stesse  
era praticamente nulla.  
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78. La Corte evidenzia, inoltre, che secondo le informazioni fornite dallo  
stesso Governo, i ricorrenti potevano effettuare una sola conversazione  
telefonica a settimana e che la corrispondenza transitava per i servizi  
amministrativi della prigione, il che ritardava inevitabilmente la  
distribuzione della posta. Ne segue che, per quanto riguarda gli inviti a  
comparire alle udienze del 2 e del 3 settembre e di quella del 3 ottobre 2003  
per le quali i ricorrenti furono convocati rispettivamente quattro, otto e due  
giorni prima della celebrazione di ciascuna udienza, la Corte considera che  
la possibilità di informare gli avvocati e la possibilità che questi ultimi  
fossero presenti alle stesse erano parimenti molto limitate.  
79. Peraltro, la Corte osserva che, gli stessi ricorrenti avevano  
espressamente comunicato il proprio desiderio di assistere alle udienze della  
Corte suprema, e che il procuratore I.M. si era opposto a tali richieste in  
base al fatto che essi dovevano presenziare ad altre udienze della Corte di  
appello.  
80. Conseguentemente, il fatto di non avere offerto ai ricorrenti una  
partecipazione adeguata alle udienze la cui conclusione era determinante per  
il mantenimento o la conclusione della detenzione, comporta che le autorità  
interne hanno privato i ricorrenti della possibilità di contestare in modo  
appropriato i motivi presentati dalla Procura per giustificare il  
mantenimento delle misure di detenzione.  
81. Vi è stata, pertanto, una violazione dell’articolo 5 § 4 della  
Convenzione.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 2 DELLA  
CONVENZIONE  
82. I ricorrenti si dolgono del fatto che alcune dichiarazioni dei  
rappresentanti delle autorità locali, così come l’obbligo di indossare in  
carcere l’uniforme usualmente destinata ai condannati con sentenza  
definitiva, hanno violato il principio di presunzione di innocenza. I  
ricorrenti invocano l’articolo 6 § 2 della Convenzione, secondo cui:  
“Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua  
colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”  
A. Sulla ricevibilità  
83. La Corte constata che i motivi di doglianza in esame non sono  
manifestamente infondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La  
Corte evidenzia, inoltre, che tali doglianze non contrastano con nessun altro  
motivo di inammissibilità. Esse, pertanto, devono essere dichiarate  
ricevibili.  
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B. Sul merito  
1. Argomenti delle parti  
84. I ricorrenti sostengono che la condotta del procuratore I.M., che nel  
corso di una trasmissione televisiva locale aveva affermato che essi avevano  
cercato di fare delle pressioni su alcuni testimoni, così come quella del capo  
della polizia locale che aveva affermato che i ricorrenti erano colpevoli,  
dimostravano la volontà delle autorità incaricate dell’inchiesta di persuadere  
l’opinione pubblica della loro colpevolezza. I ricorrenti aggiungono, inoltre,  
che il fatto che essi furono fatti comparire dinanzi alla Corte di appello  
vestiti con l’uniforme carceraria ed il rifiuto del presidente della Corte di  
appello di autorizzarli ad indossare abiti civili, costituiscono una violazione  
della legge e hanno contribuito a rafforzare presso l’opinione pubblica  
l’impressione della loro consapevolezza.  
85. In relazione alla dichiarazione del procuratore I.M. al giornale  
televisivo, il Governo sostiene che le sue affermazioni avevano ad oggetto i  
motivi della applicazione della detenzione provvisoria nei confronti dei  
ricorrenti e che esse non pregiudicavano l’esito della procedura (si veda, a  
contrario, Kuvikas c. Lituania, n. 21837/02, § 55, 27 giugno 2006).  
86. Ad ogni modo, il Governo considera che la dichiarazione del  
procuratore non poteva in alcun modo influenzare l’imparzialità delle  
giurisdizioni interne composta da magistrati di carriera.  
87. Il Governo, inoltre, in base alle informazioni fornite dalla polizia di  
Oradea, sostiene che il comandante della polizia non aveva fatto alcuna  
dichiarazione alla stampa relativamente alla vicenda dei ricorrenti. Esso  
afferma, pertanto, che lo Stato non può essere ritenuto responsabile della  
condotta degli organi di stampa (cfr., Papon c. Francia (n. 2) (dec.),  
n. 54210/00, CEDH 2001-XII (estratti)).  
88. Anche supponendo che il comandante della polizia abbia realmente  
reso la dichiarazione in oggetto, il Governo espone che essa doveva essere  
interpretata nel contesto più generale dell’inchiesta svoltasi all’interno delle  
forze dell’ordine e che i “crimini” a cui essa faceva riferimento  
riguardavano errori professionali che avevano già comportato,  
precedentemente, il trasferimento dei ricorrenti e l’assegnazione ad altri  
commissariati. Ad ogni modo, il Governo sostiene che la dichiarazione in  
questione rispondeva al dovere delle autorità di informare l’opinione  
pubblica su qualsivoglia atto pregiudizievole compiuto da membri delle  
forze di polizia.  
89. Infine, relativamente alla comparizione dei ricorrenti in uniforme  
carceraria, il Governo, in base alle informazioni fornite attraverso  
l’amministrazione carceraria contesta le affermazioni dei ricorrenti e  
afferma che nel corso dei trasferimenti e dei soggiorni nei diversi luoghi di  
detenzione, i ricorrenti erano autorizzati ad indossare i propri abiti civili.  
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90. Anche supponendo che i ricorrenti abbiano partecipato alla udienza  
celebrata dinanzi alla Corte di appello in uniforme carceraria, il Governo  
sostiene che ciò può essere avvenuto solo per una misura amministrativa e  
preventiva al fine di assicurare l’igiene dei detenuti. Ad ogni modo, il  
Governo ritiene che quegli indumenti non potevano certo influenzare  
l’imparzialità di magistrati di carriera.  
2. La valutazione della Corte  
91. La Corte ricorda che il principio della presunzione di innocenza  
quale consacrato dal paragrafo 2 dell’articolo 6 esige che nessun  
rappresentate dello Stato può dichiarare che una persona è colpevole di un  
illecito prima che un tribunale ne abbia accertato la colpevolezza (si veda, in  
via esemplificativa, Allenet de Ribemont c. France, sentenza del 10 febbraio  
1995, Serie A n. 308, p. 16, § 36).  
92 Una violazione della presunzione di innocenza può provenire non  
solo da un giudice o da un tribunale ma anche da altre pubbliche autorità, ivi  
inclusi i membri delle forze di polizia (ibidem, p. 16, § 37) e anche i  
procuratori dello Stato, soprattutto quando questi ultimi esercitano funzioni  
quasi - giudiziarie e controllano lo svolgimento dell’inchiesta (si veda,  
Daktaras c. Lituanie, n. 42095/98, § 42, CEDH 2000-X). La presunzione di  
innocenza è messa in pericolo da quelle dichiarazioni o da quegli atti che  
riflettono la sensazione che la persona sospettata sia colpevole e che  
incitano il pubblico a credere nella colpevolezza di quest’ultimo o che  
compromettono l’imparziale valutazione dei fatti da parte del giudice  
competente (si veda, Y.B. e altri c. Turchia, n. 48173/99 e n. 48319/99,  
§ 50, 28 ottobre 2004).  
93. Nel caso in esame, la Corte rileva che nell’informare i giornalisti  
delle ragioni della sottoposizione dei ricorrenti a detenzione provvisoria, il  
Procuratore I.M. aveva affermato che questi ultimi avevano cercato di  
influenzare dei testimoni, minacciandoli. Inoltre, I.M. aveva dichiarato di  
aver esercitato lui stesso delle pressioni su un testimone affinché questi  
sporgesse denuncia contro i ricorrenti. La Corte osserva che l’incitamento  
alla falsa testimonianza costituisce uno dei motivi per l’applicazione del  
provvedimento di detenzione provvisoria e figura ugualmente tra i capi di  
accusa per i quali i ricorrenti sono stati rinviati a giudizio.  
94. La Corte constata che le dichiarazioni incriminate sono state rese in  
un contesto indipendente da quello relativo alla procedura penale in corso di  
svolgimento, e in modo particolare nel corso di una intervista rilasciata  
nell’ambito di un telegiornale.  
95. Nel sottolineare ancora una volta l’importanza della scelta della  
terminologia adoperata dagli agenti dello Stato, la Corte conclude che le  
parole del procuratore I.M. suggerivano in modo esplicito che i ricorrenti si  
erano resi colpevoli di incitamento alla falsa testimonianza, incoraggiavano  
il pubblico a credere nella loro colpevolezza, compromettendo la  
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valutazione dei fatti effettuata dai giudici competenti (si veda, a contrario,  
Daktaras, citata supra, § 44).  
96. Per quanto riguarda la dichiarazione del comandante della polizia, la  
Corte nota che il rilascio di siffatta dichiarazione è oggetto di disputa tra le  
parti. La Corte constata tuttavia che il presunto autore non ha ritrattato  
pubblicamente la sua dichiarazione né ha richiesto la pubblicazione di una  
smentita. Siffatti elementi spingono la Corte a presumere che le parole  
incriminate siano state realmente pronunciate (si veda, mutatis mutandis,  
Pandy c. Belgio, n. 13583/02, § 44, 21 settembre 2006).  
97. La Corte non può condividere la tesi del Governo secondo cui le  
dichiarazioni in questione facevano semplice riferimento a degli errori  
professionali dei ricorrenti. A tal riguardo, la Corte ricorda che ciò che conta  
ai fini dell’articolo 6 § 2 della Convenzione è la sostanza reale delle  
dichiarazioni e non la loro forma letterale (Lavents c. Lettonia, n. 58442/00,  
§ 126, 28 novembre 2002).  
98. Nel caso in esame, sebbene il comandante della polizia abbia parlato  
genericamente di “colpe” senza precisarne la natura, queste ultime non  
potevano che riguardare gli atti qualificati dalla Procura come atti di  
corruzione per i quali i ricorrenti erano stati rinviati a giudizio. Ora, la Corte  
non può esimersi dal constatare che il comandante della polizia ha descritto  
i ricorrenti, senza giri di parole e senza riserve, come colpevoli di tali atti (si  
veda, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont, citata supra, p. 17, § 41 e Y.B.  
e altri c. Turchia, citata supra, § 49).  
99. Infine, per quanto riguarda la presentazione dei ricorrenti dinanzi  
alla Corte di appello in uniforme carceraria, e contrariamente a quanto  
dichiarato dal Governo, la Corte rileva che dal rifiuto opposto dal presidente  
della Corte di appello ai ricorrenti il 27 ottobre 2003 (cfr. il paragrafo 23  
supra), si evince di tutta evidenza che questi erano stati tradotti dinanzi a  
tale giurisdizione vestiti dell’uniforme carceraria specificamente prevista  
per le persone condannate.  
100. Ora, la Corte constata che siffatta pratica era contraria alle  
disposizioni della legge n. 23/1969 e alla decisione n. 348/1994 della  
Corte costituzionale (cfr. i paragrafi 41- 42 supra). Dal momento che non è  
stato dimostrato che i ricorrenti non disponessero di vestiti adeguati, la  
Corte ritiene che tale pratica non aveva alcun motivo di giustificazione e che  
essa era suscettibile di rinforzare nell’ambito dell’opinione pubblica la  
sensazione della colpevolezza dei ricorrenti.  
101. L’insieme delle valutazioni suesposte conduce la Corte a  
concludere che vi è stata una violazione del principio della presunzione di  
innocenza garantito dall’articolo 6 § 2 della Convenzione.  
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IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
102. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi  
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che  
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte  
lesa un’equa soddisfazione.”  
A. Danno  
103. I ricorrenti reclamano rispettivamente 45000 e 37000 euro (EUR) a  
titolo di pregiudizio materiale derivanti dalla perdita dei salari, dalle spese  
sostenute dai propri familiari per trasferirsi vicino al carcere per prestare  
loro assistenza durante il periodo di detenzione. I ricorrenti reclamano anche  
il versamento rispettivamente della somma di 2.500.000 e 2.700.000 EUR a  
titolo di pregiudizio morale che deriverebbe dalle sofferenze fisiche e  
psichiche causate dal deterioramento delle relazioni familiari, dalla illegale  
traduzione in carcere e dall’ingiustificata reiterazione di tale situazione,  
dalla lesione della loro reputazione e onorabilità e dalla fine della loro  
carriera nella polizia.  
104. Il Governo invita la Corte a respingere le richieste in quanto non  
giustificate e in quanto prive di qualsiasi nesso di causalità con le dedotte  
violazioni della Convenzione.  
105. La Corte rileva che l’unica base da prendere in considerazione per  
la concessione dell’equo indennizzo risiede nel caso di specie nella  
violazione degli articoli 5 §§ 3 e 4 e 6 § 2 della Convenzione.  
106. Per quanto riguarda il danno materiale, la Corte osserva che non  
sussiste alcun nesso di causalità tra i fatti che l’hanno condotta a concludere  
in favore della violazione della Convezione ed il pregiudizio materiale di  
cui i ricorrenti richiedono l’indennizzo. Conseguentemente, la Corte  
respinge tale domanda.  
107. In relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio morale  
derivante dalla violazione dell’articolo 5 §§ 3 e 4 della Convenzione, la  
Corte ricorda che, in altri casi aventi ad oggetto la violazione di siffatte  
disposizioni, essa ha concesso delle somme di importo modesto o ha  
ritenuto, in base alle circostanze, che la semplice constatazione della  
violazione costituisca un sufficiente equo indennizzo (si veda, Wesołowski  
c. Polonia, n. 29687/96, § 72, 22 giugno 2004).  
108. Nel caso in esame, considerato che essa ha ritenuto sussistente  
anche la violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione, la Corte ritiene  
che i ricorrenti abbiano subito un danno morale incontestabile che non può  
essere sufficientemente indennizzato dalla semplice constatazione della  
violazione. Conseguentemente, decidendo in equità, come richiesto  
dall’articolo 41 della Convenzione, la Corte concede a ciascuno dei  
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ricorrenti la somma di 2000 EUR (si veda, mutatis mutandis, Y.B. e altri,  
citata supra, § 56).  
B. Spese e costi  
109. I ricorrenti richiedono rispettivamente 15 000 e 21 000 EUR per le  
spese ed i costi cui hanno dovuto far fronte dinanzi alle giurisdizioni interne  
e 4 000 EUR congiuntamente per spese e costi cui hanno dovuto far fronte  
per il procedimento dinanzi alla Corte.  
110. Relativamente ai costi e le spese sostenute per la difesa dinanzi alle  
giurisdizioni interne, i ricorrenti hanno depositato le copie di due contratti di  
assistenza giudiziaria per un ammontare complessivo pari a 8 milioni di  
vecchi Lei rumeni (ROL) nonché la copia di una quietanza di pagamento  
con cui viene attestato il versamento, il 18 agosto 2003, di 200 milioni di  
ROL ad un avvocato. Per quanto riguarda la procedura dinanzi alla Corte, i  
ricorrenti giustificano delle spese di traduzione di diversi documenti per un  
ammontare complessivo di 5 235 000 ROL.  
111. Il Governo contesta in parte le somme richieste, in quanto i  
ricorrenti non hanno presentato i giustificativi delle spese relative  
112. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile  
ottenere il rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui siano  
dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del loro importo.  
113. Nel caso in esame, per quanto attiene alla procedura dinanzi le  
giurisdizioni interne, la Corte nota che i ricorrenti non hanno fornito delle  
prove giustificative eccetto che per la somma di 8 milioni di ROL. Per  
quanto riguarda la somma versata il 18 agosto 2003, la Corte constata che i  
ricorrenti non hanno prodotto la copia del contratto di assistenza giudiziaria  
al fine di identificare le procedure interessate. Per quanto attiene alle spese  
ed ai costi sostenuti per la procedura dinanzi alla Corte, essa constata che i  
ricorrenti non hanno fornito altri giustificativi oltre quelli riguardanti le  
spese di traduzione. La Corte nota, inoltre, che i ricorrenti hanno beneficiato  
di 850 EUR dal Consiglio d’Europa a fini di assistenza giudiziaria.  
114. Alla luce degli elementi in suo possesso e della giurisprudenza in  
materia la Corte ritiene ragionevole concedere congiuntamente ai ricorrenti  
1 500 EUR inclusive di ogni spesa, meno la somma di 850 EUR ricevuti a  
titolo di assistenza giudiziaria, il che determina una somma di 650 EUR.  
C. Interessi moratori  
115. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di  
mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea  
maggiorato di tre punti percentuali.  
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SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,  
1. Dichiara la richiesta ricevibile;  
2. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 3 della  
Convenzione;  
3. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 4 della  
Convenzione;  
4. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 2 della  
Convenzione;  
5. Ritiene  
a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro il termine di  
tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in  
conformità a quanto sancito dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, le  
somme seguenti, da convertire in valuta nazionale dello Stato convenuto  
al tasso applicabile alla data della sentenza stessa:  
i. 2 000 EUR (duemila euro) a ciascuno dei ricorrenti a titolo di  
danno morale;  
ii. 650 EUR (seicentocinquanta euro) congiuntamente ad entrambi i  
ricorrenti per costi e spese;  
iii. ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta;  
b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice calcolato in base  
al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della  
Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre  
punti percentuali;  
6. Rigetta per il resto la richiesta di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 4 marzo 2008 in  
applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Santiago Quesada  
Cancelliere  
Josep Casadevall  
Presidente  
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