SENTENZA SALDUZ c. TURCHIA
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ZAGREBELSKY
ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI CASADEVALL E TÜRMEN
rilevanza prima dell’esame del merito da parte del giudice se, e nella misura
in cui, la sua iniziale inosservanza rischia di compromettere gravemente
l’equità del processo (Imbrioscia, cit., § 36). Come stabilito nella
giurisprudenza della Corte, il diritto enunciato al paragrafo 3 c) dell'articolo
6 costituisce uno degli elementi della nozione di processo equo in materia
penale contenuta al paragrafo 1 (Imbrioscia, cit., § 37, e Brennan, cit., §
45).
51. La Corte riafferma inoltre che, sebbene non sia assoluto, il diritto di
ogni accusato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, nel caso di
necessità anche nominato d’ufficio, figura tra gli elementi fondamentali del
processo equo (Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, § 34, serie A no
277-A, e Demebukov c. Bulgaria, no 68020/01, § 50, 28 febbraio 2008).
Tutto ciò considerato, l'articolo 6 § 3 c) non precisa le condizioni di
esercizio del diritto che consacra. Lascia in tal modo agli Stati contraenti la
scelta dei mezzi adeguati per permettere al loro sistema giudiziario di
garantirlo, dato che il compito della Corte consiste nel ricercare se la via che
essi hanno seguito rispetta le esigenze di un processo equo. Al riguardo, non
bisogna dimenticare che la Convenzione ha come fine quello di
« proteggere dei diritti concreti ed effettivi e non teorici o illusori » e che la
nomina di un difensore non assicura di per sé sola l'effettività dell'assistenza
che si possa fornire all’accusato (Imbrioscia, cit., § 38).
52. Una legislazione nazionale può attribuire al comportamento di un
imputato nella fase iniziale degli interrogatori della polizia conseguenze
determinanti per la sua difesa per tutto il resto del procedimento. In un
simile caso, l'articolo 6 esige normalmente che l’imputato benefici
dell’assistenza di un avvocato sin dalle prime fasi degli interrogatori della
polizia. Tale diritto, che la Convenzione non enuncia espressamente, può
tuttavia essere sottoposto a delle restrizioni per valide ragioni. Si tratta
dunque, in ogni caso, di conoscere se la restrizione controversa sia
giustificata e, in caso affermativo, se, considerata alla luce dell’insieme del
procedimento, essa abbia o meno privato l’accusato di un processo equo,
quand’anche una tale restrizione possa avere un simile effetto solo in
circostanze eccezionali (vedi John Murray, cit., § 63, Brennan, cit., § 45, e
Magee, cit., § 44).
53. I principi descritti al paragrafo 52 più sotto sono riconosciuti dalle
norme internazionali generalmente riconosciute in materia di diritti
dell’uomo (paragrafi 37-42 più sotto) che si trovano nel cuore della nozione
di processo equo e la cui ragion d’essere si rinviene in particolare nella
necessità di proteggere l’accusato da ogni coercizione abusiva da parte delle
autorità. Essi contribuiscono alla prevenzione degli errori giudiziari ed alla
realizzazione degli scopi perseguiti dall’articolo 6, in particolare
l’uguaglianza delle armi tra le autorità di inchiesta o di accusa e l’accusato.
54. La Corte sottolinea l'importanza della fase di inchiesta per la
preparazione del processo, nella misura in cui le prove ottenute durante tale
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