CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SALDUZ c. TURCHIA  
(Ricorso no 36391/02)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
27 novembre 2008  
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA SALDUZ c. TURCHIA  
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ZAGREBELSKY  
ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI CASADEVALL E TÜRMEN  
Nel caso Salduz c. Turchia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera  
composta da :  
Nicolas Bratza, presidente,  
Christos Rozakis,  
Josep Casadevall,  
Rıza Türmen,  
Rait Maruste,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Stanislav Pavlovschi,  
Alvina Gyulumyan,  
Ljiljana Mijović,  
Dean Spielmann,  
Renate Jaeger,  
David Thór Björgvinsson,  
Ján Šikuta,  
Ineta Ziemele,  
Mark Villiger,  
Luis López Guerra,  
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,  
e da Vincent Berger, giureconsulto,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 19 marzo ed il 15 ottobre  
2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 36391/02) diretto contro la  
Repubblica di Turchia con il quale un cittadino turco, Yusuf Salduz (« il  
ricorrente »), ha adito la Corte l’8 agosto 2002 in virtù dell’articolo 34 della  
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  
fondamentali (« la Convenzione »).  
2. Con il suo ricorso, Salduz lamentava che, imputato in un  
procedimento penale, si era visto rifiutare l’assistenza di un avvocato  
durante il suo fermo e non aveva ottenuto, nell’ultimo grado del  
procedimento, dinanzi alla Corte di Cassazione, la comunicazione delle  
conclusioni scritte del Procuratore generale presso tale giurisdizione. Egli  
rilevava quindi una violazione dei suoi diritti di difesa. Ha invocato  
l'articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Convenzione.  
3. Il ricorso é stato attribuito alla seconda sezione della Corte  
(articolo 52 § 1 del regolamento).  
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4. Con una decisione del 28 marzo 2006, il ricorso é stato dichiarato  
parzialmente irricevibile da una Camera della detta sezione composta dai  
giudici Jean-Paul Costa, Andras Baka, Rıza Türmen, Karl Jungwiert,  
Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni, Elisabet Fura-Sandström e da  
Sally Dollé, cancelliere di sezione.  
5. Con sentenza del 26 aprile 2007 (« la sentenza della Camera »), la  
Camera, composta dai giudici Françoise Tulkens, Andras Baka, Ireneu  
Cabral Barreto, Rıza Türmen, Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni e  
Danute Jočienė, e da Sally Dollé, cancelliere di sezione, ha ritenuto  
all’unanimità che vi era stata violazione dell’articolo 6 § 1 della  
Convenzione per la mancata comunicazione al ricorrente, dinanzi alla Corte  
di Cassazione, delle conclusioni scritte del procuratore generale e, con  
cinque voti contro due, che non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 3 c)  
della Convenzione per il fatto che il ricorrente non aveva avuto la possibilità  
di farsi assistere da un avvocato durante il suo fermo.  
6. Il 20 luglio 2007, il ricorrente ha richiesto il rinvio della causa alla  
Grande Camera (articolo 43 della Convenzione).  
7. Il 24 settembre 2007 un collegio della Grande Camera ha deciso di  
procedere all’esame di tale domanda (articolo 73 del regolamento).  
8. La composizione della Grande Camera é stata determinata  
conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 §§ 2 e 3 della Convenzione  
e dell'articolo 24 del regolamento.  
9. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato delle osservazioni  
scritte sul merito della causa.  
10. Il 19 marzo 2008 si é tenuta un’udienza pubblica presso il Palazzo  
dei diritti dell’uomo, a Strasburgo (articolo 59 § 3 del regolamento).  
Sono comparsi :  
per il Governo  
M. ÖZMEN,  
N. ÇETIN,  
coagente,  
A. ÖZDEMIR,  
İ. KOCAYIĞIT  
C. AYDIN,  
consiglieri ;  
per il ricorrente  
U. KILINÇ,  
consigliere,  
T. ASLAN,  
consigliera.  
La Corte ha udito le precisazioni e le relative risposte alle questioni da  
essa poste a Kılınç e Özmen.  
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FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
11. Il ricorrente è nato il 2 febbraio 1984 ; egli risiede a İzmir.  
A. L'arresto ed il piazzamento in detenzione del ricorrente  
12. Sospettato di aver partecipato ad una manifestazione illegale di  
sostegno al PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, organizzazione  
illegale), il ricorrente è stato arrestato il 29 maggio 2001 verso le ore 22 e 15  
da poliziotti della sezione antiterrorista della direzione di sicurezza di İzmir.  
Lo si accusava inoltre di aver appeso uno striscione illegale su un ponte a  
Bornova il 26 aprile 2001.  
13. Il 30 maggio 2001 verso le ore 12 e 30, il ricorrente é stato condotto  
presso l’ospedale universitario di Atatürk, dove è stato visitato da un  
dottore. Secondo il rapporto medico redatto a seguito di tale esame, il corpo  
dell’interessato non presentava alcuna traccia di maltrattamenti.  
14. Verso le ore 13 dello stesso giorno, il ricorrente é stato interrogato  
nei locali della sezione antiterrorista in assenza di un avvocato. Secondo un  
formulario esplicativo dei diritti delle persone arrestate da lui sottoscritto, i  
poliziotti gli hanno notificato le accuse a suo carico e lo hanno informato  
del suo diritto al silenzio. Nella sua dichiarazione, il ricorrente ha  
riconosciuto che faceva parte della sezione giovanile dell’HADEP (Halkın  
Demokrasi Partisi – Partito democratico popolare). Egli ha fatto i nomi di  
più persone che lavoravano per la sezione giovanile dell’ufficio del distretto  
di Bornova. Ha dichiarato di essere l’assistente del responsabile del servizio  
stampa e delle pubblicazioni di detta sezione, e che era anche responsabile  
del settore di Osmangazi. Egli ha precisato che una parte del suo lavoro  
consisteva nell’attribuire dei compiti agli altri membri della sezione. Ha  
riconosciuto di aver partecipato alla manifestazione di sostegno al capo agli  
arresti del PKK che l’HADEP aveva organizzato il 29 maggio 2001. Egli ha  
dichiarato che la manifestazione aveva riunito una sessantina di persone,  
che avevano gridato slogan di sostegno a Öcalan ed al PKK. Ha precisato di  
essere stato arrestato nei luoghi della manifestazione. Ha ammesso inoltre di  
essere stato lui a scrivere le parole « lunga vita al nostro capo Apo » che  
erano riportate su uno striscione appeso su di un ponte il 26 aprile 2001. La  
polizia ha preso dei campioni della sua calligrafia e li ha inviati presso il  
laboratorio della polizia criminale di İzmir per esaminarli.  
15. Il laboratorio ha rimesso il suo rapporto il 1mo giugno 2001. Si  
concludeva che seppure alcuni caratteri della scrittura del ricorrente  
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presentavano analogie con la scrittura dello striscione, non si poteva  
stabilire con certezza che era stato scritto dall’interessato.  
16. Il 1mo giugno 2001 verso le ore 23 e 45, il ricorrente é stato  
nuovamente visitato da un dottore, che ha dichiarato che il corpo  
dell’interessato non presentava alcun segno di maltrattamenti.  
17. Lo stesso giorno, il ricorrente é stato condotto dinanzi ad un  
procuratore, ed in seguito dinanzi al giudice istruttore. Dinanzi al  
procuratore, ha precisato che non era membro di alcun partito politico ma  
che aveva preso parte ad alcune attività dell’HADEP. Ha negato di aver  
preparato lo striscione e di aver partecipato alla manifestazione del 29  
maggio 2001. Egli ha dichiarato che si trovava nel quartiere di Doğanlar,  
dove doveva rendere visita ad un amico, quando è stato arrestato dalla  
polizia. Anche dinanzi al giudice istruttore ha rilasciato una dichiarazione  
con la quale ritrattava quella fatta alla polizia, sostenendo che gli era stata  
estorta sotto costrizione. Ha affermato di essere stato colpito ed insultato  
durante il suo fermo. Ha smentito ancora una volta di aver partecipato ad  
alcuna manifestazione illegale ed ha precisato che, il 29 maggio 2001, si era  
recato presso il quartiere di Doğanlar per rendere visita ad un amico e che  
non faceva parte del gruppo di persone che avevano gridato degli slogan. Al  
termine dell’interrogatorio, il giudice istruttore ha ordinato il suo  
piazzamento in detenzione provvisoria avuto riguardo della natura del reato  
ed allo stato delle prove. Solo allora il ricorrente ha avuto la possibilità di  
far ricorso ad un avvocato.  
B. Il processo  
18. L’11 luglio 2001, il procuratore presso la corte di sicurezza dello  
Stato di İzmir ha depositato dinanzi a tale giurisdizione un atto di accusa  
con il quale imputava al ricorrente di aver prestato aiuto ed assistenza al  
PKK, reato punito dall’articolo 169 del codice penale e dall'articolo 5 della  
legge sulla prevenzione del terrorismo (legge no 3713).  
19. Il 16 luglio 2001, la corte di sicurezza dello Stato ha tenuto  
un’udienza preparatoria. Essa ha deciso che il ricorrente doveva essere  
mantenuto in detenzione provvisoria e che doveva essere invitato a  
preparare la sua difesa.  
20. Il 28 agosto 2001, la corte di sicurezza dello Stato ha tenuto la sua  
prima udienza, in presenza del ricorrente e del suo avvocato. Essa ha  
ascoltato il ricorrente in persona, che si é difeso dalle accuse di aver  
commesso i fatti dei quali era accusato. Egli ha inoltre smentito il contenuto  
della sua deposizione fatta dinanzi alla polizia, sostenendo che quest’ultima  
gli era stata estorta sotto costrizione. Ha precisato che quando si trovava in  
stato di fermo dei poliziotti gli avevano ordinato di copiare le parole  
presenti su di uno striscione. Egli ha dichiarato inoltre di essere stato  
testimone degli avvenimenti del 29 maggio 2001, ma che, contrariamente  
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alle accuse, non aveva partecipato alla manifestazione. Ha affermato che il  
motivo per il quale si trovava nel quartiere era di rendere visita ad un amico  
chiamato Özcan. Egli ha allo stesso modo contestato di aver posto uno  
striscione illegale su un ponte il 26 maggio 2001.  
21. Durante l’udienza successiva, che si é tenuta il 25 ottobre 2001, il  
ricorrente ed il suo avvocato erano entrambi presenti. La corte di sicurezza  
ha allo stesso modo ascoltato altri accusati, che hanno tutti negato di aver  
partecipato alla manifestazione illegale del 29 maggio 2001 e ritrattato le  
dichiarazioni rilasciate in precedenza. La procura ha quindi richiesto la  
condanna del ricorrente sulla base dell'articolo 169 del codice penale, e  
l’avvocato del ricorrente ha chiesto termine per proporre le difese del suo  
cliente.  
22. Il 5 dicembre 2001, il ricorrente ha presentato le sue difese. Egli ha  
negato di aver commesso i fatti dei quali era accusato ed ha chiesto la sua  
liberazione. La corte dello Stato di İzmir si è pronunciata lo stesso giorno.  
Essa ha prosciolto cinque imputati ed ha riconosciuto il ricorrente e tre altri  
accusati colpevoli delle imputazioni nei loro confronti. Essa ha condannato  
il ricorrente a quattro anni e sei mesi di prigione, pena ricondotta a due anni  
e mezzo di carcere tenuto conto del fatto che il ricorrente era minorenne  
all’epoca dei fatti.  
23. Nel rendere la sua decisione, la corte di sicurezza dello Stato di  
İzmir si é fondata sulle dichiarazioni che il ricorrente aveva fatto dinanzi  
alla polizia, dinanzi al procuratore ed al giudice istruttore. Essa ha allo  
stesso modo preso in considerazione le deposizioni dei coimputati dinanzi al  
procuratore secondo le quali era stato il ricorrente a spingerli a partecipare  
alla manifestazione del 29 maggio 2001. Essa ha rilevato che i coimputati  
del ricorrente avevano dichiarato anche che l’interessato si era occupato  
dell’organizzazione della manifestazione. Essa ha preso nota, inoltre, della  
perizia grafologica in cui erano comparate la scrittura del ricorrente con  
quella dell’iscrizione che compariva sullo striscione. Ha rilevato infine che,  
secondo il processo verbale di arresto redatto dalla polizia, il ricorrente  
compariva tra i manifestanti. Essa ha concluso :  
« (...) considerati tali fatti materiali, la corte di sicurezza di Stato non attribuisce fede  
alle ritrattazioni del ricorrente e conclude per l’autenticità delle confessioni da lui fatte  
dinanzi alla polizia. »  
C. L'appello  
24. Il 2 gennaio 2002, l'avvocato del ricorrente ha proposto appello  
contro la sentenza della corte di sicurezza dello Stato di İzmir per la  
violazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione, sostenendo che la  
procedura seguita dinanzi alla giurisdizione di primo grado non era stata  
equa, poiché secondo lui le prove non erano state esaminate correttamente.  
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25. Il 27 marzo 2002, il procuratore generale presso la Corte di  
Cassazione ha depositato presso la nona camera dell’alta giurisdizione delle  
conclusioni scritte con le quali la invitava a confermare la sentenza della  
corte di sicurezza dello Stato di İzmir. Tali conclusioni non sono state  
comunicate né al ricorrente né al suo rappresentante.  
26. Il 10 giugno 2002, la nona camera della Corte di Cassazione,  
approvando la maniera in cui la corte di sicurezza dello Stato di İzmir aveva  
valutato le prove e motivato la sua decisione, ha rigettato il ricorso del  
ricorrente.  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA RILEVANTI  
A. Il diritto interno  
1. La legislazione in vigore al momento dell’introduzione del ricorso  
27. Le disposizioni rilevanti del vecchio codice di procedura penale  
(no 1412), vale a dire gli articoli 135, 136 e 138, prevedevano che ogni  
individuo sospettato o accusato di un reato aveva diritto all’assistenza di un  
avvocato dal momento del suo fermo. L'articolo 138 disponeva chiaramente  
che per i minori l'assistenza di un avvocato era obbligatoria.  
28. In virtù dell'articolo 31 della legge no 3842 del 18 novembre 1992,  
che ha modificato le norme di procedura penale, le disposizioni citate non  
dovevano applicarsi alle persone accusate di reati di competenza delle corti  
per la sicurezza dello Stato.  
2. Le recenti modifiche  
29. Il 15 luglio 2003 é stata adottata la legge no 4928, che ha abrogato la  
limitazione posta al diritto di un accusato di farsi assistere da un avvocato  
nelle procedure dinanzi alle corti di sicurezza dello Stato.  
30. Il 1mo luglio 2005, é entrato in vigore un nuovo codice di procedura  
penale. Secondo le disposizioni rilevanti nel caso di specie (gli articoli 149  
e 150), ogni persona detenuta ha diritto all’assistenza di un avvocato dal  
momento del suo fermo. La designazione di un avvocato é obbligatoria se la  
persona coinvolta é minore o se é accusata di un reato punibile con un pena  
massima di cinque anni di prigione.  
31. Infine, l'articolo 10 della legge sulla prevenzione del terrorismo  
(legge no 3713) come modificata il 29 giugno 2006 prevede che, per i reati  
legati al terrorismo, il diritto di accesso ad un avvocato può essere differito  
di ventiquattro ore su ordine di un procuratore. In compenso, l'accusato non  
può essere interrogato durante tale periodo.  
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B. Testi di diritto internazionale rilevanti  
1. Il procedimento nelle cause di minori  
a) Consiglio d’Europa  
32. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri in  
merito ai nuovi modelli di trattamento della delinquenza giovanile ed il  
ruolo della giustizia sui minori (Racc. (2003)20), adottata il 24 settembre  
2003 durante la 853ma riunione dei delegati dei ministri, riporta il seguente  
passaggio :  
« 15. Quando dei minori sono piazzati in stato di fermo, converrebbe tenere in  
considerazione il loro status di minori, la loro età, la loro vulnerabilità ed il loro  
livello di maturità. Essi dovrebbero essere informati nel più breve termine, in maniera  
tale da rendere loro pienamente comprensibili i diritti e le garanzie di cui beneficiano.  
Quando sono interrogati dalla polizia, dovrebbero in principio essere accompagnati da  
uno dei loro genitori/loro tutori legali o da un altro adulto adatto. Essi dovrebbero  
anche godere del diritto ad un avvocato e ad un medico (...) »  
33. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri  
sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile (no R (87)20), adottata il  
17 settembre 1987 nel corso della 410ma riunione dei delegati dei ministri,  
riporta il seguente passaggio :  
« Raccomanda ai Governi degli Stati membri di rivedere se necessario la loro  
legislazione e le loro pratica al fine di :  
(...)  
8. rinforzare la posizione legale dei minori per tutto il procedimento ivi compresa la  
fase delle indagini di polizia riconoscendo tra gli altri :  
(...)  
– il diritto all’assistenza di un difensore, eventualmente d’ufficio e remunerato dallo  
Stato. »  
b) Nazioni Unite  
i. Convenzione sui diritti del fanciullo  
34. L'articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo dispone  
come segue :  
« Gli Stati parti vegliano a che : (...)  
d) i fanciulli privati della libertà abbiano il diritto ad un rapido accesso all'assistenza  
giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, così come il diritto di contestare la  
legalità della loro privazione della libertà dinanzi ad un tribunale o ad un’altra autorità  
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competente, indipendente ed imparziale, e a che sia presa una decisione rapida sulla  
questione. »  
ii. Osservazione generale no 10 del Comitato dei diritti del fanciullo datata  
25 aprile 2007 (CRG/C/CG/10)  
35. Tale testo, che riguarda l’assistenza giuridica che deve essere  
concessa ai minori in stato di fermo, riporta i seguenti passaggi :  
« 49. Il fanciullo deve beneficiare dell’assistenza giuridica o di ogni altra assistenza  
adeguata per la preparazione e la presentazione della sua difesa. La Convenzione  
esige che il fanciullo benefici di un’assistenza che, se non per forza giuridica, deve  
essere adeguata. Le modalità di fornitura dell’assistenza sono lasciate alla valutazione  
degli Stati parti, ma, in ogni stato della causa, l'assistenza deve essere gratuita. (...)  
(...)  
52. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di fissare e di far rispettare i termini  
massimi tra la commissione del reato e la conclusione dell’inchiesta di polizia, la  
decisione del procuratore (o ogni altro organo competente) di incolpare il fanciullo e  
la pronuncia della sentenza da parte del tribunale o di ogni altro organo giudiziario  
competente. Tali termini devono essere sensibilmente più brevi di quelli per gli adulti.  
Tuttavia, se le decisioni devono essere adottate con diligenza, esse devono risultare da  
un processo durante il quale i diritti fondamentali del fanciullo e le garanzie legali in  
suo favore sono pienamente rispettate. L’assistenza giuridica o ogni altra assistenza  
adeguata deve inoltre essere fornita, non solo all’udienza dinanzi ad un tribunale o  
ogni altro organo giudiziario, ma ad ogni stadio del processo, a cominciare  
dall’interrogatorio del fanciullo da parte della polizia. »  
iii. Osservazioni finali del Comitato dei diritti del fanciullo: Turchia,  
09/07/2001 (CRC/C/15/Add.152.)  
36. Tale testo riporta il seguente passaggio :  
« 66. Il comitato raccomanda allo Stato parte di procedere all’esame della sua  
legislazione e delle pratiche relative al sistema di giustizia per i minori al fine di  
garantire la piena conformità alle disposizioni della Convenzione, in particolare gli  
articoli 37, 40 e 39, e dalle altre norme internazionali che trattano tale questione, tra  
cui l'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite relativo all’amministrazione della  
giustizia per i minori (Regole di Pechino) ed i Principi direttivi delle Nazioni Unite  
per la prevenzione della delinquenza giovanile (Principi direttivi di Riyad), al fine di  
stabilire l’età minima legale per la responsabilità penale, di estendere la protezione  
garantita dai tribunali per minori a tutti i fanciulli sino all’età di diciotto anni, e di  
assicurare l’applicazione effettiva di tale legge creando tribunali per minori in ogni  
provincia. In particolare, esso ricorda allo Stato parte che i giovani delinquenti devono  
essere giudicati senza ritardo, per evitare che siano detenuti senza poter comunicare  
con l’esterno, e che la detenzione provvisoria deve essere soltanto una misura di  
extrema ratio, deve essere la più breve possibile e non deve eccedere il termine  
prescritto dalla legge. Ogni volta che ciò sia possibile, devono essere prese delle  
misure sostitutive per evitare la detenzione provvisoria prima del giudizio. »  
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2. Il diritto all’assistenza di un avvocato durante il fermo  
a) Consiglio d’Europa  
i. Regole adottate dal Comitato dei Ministri  
37. L'articolo 93 delle Regole minime per il trattamento dei detenuti  
(risoluzione (73)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa) é così  
formulato : « Un imputato deve, dal momento del suo arresto, poter  
scegliere il suo avvocato (...), e (...) ricevere visite del suo avvocato per la  
sua difesa. Deve poter preparare e rimettere al suo avvocato o da lui ricevere  
le istruzioni confidenziali. Su sua domanda, deve essergli accordata ogni  
facilitazione a tal fine. (...) Gli incontri tra l’imputato ed il suo avvocato  
possono svolgersi a portata del campo visivo ma non a portata di udito,  
diretta o indiretta, di un funzionario della polizia o dell’ente. »  
38. Inoltre, la raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati  
membri del Consiglio d’Europa sulle regole penitenziarie europee (Racc.  
(2006(2), adottata l’11 gennaio 2006 durante la 952ma riunione dei delegati  
dei ministri, dispone nelle sue parti rilevanti :  
« Consigli giuridici  
23.1 Ogni detenuto ha il diritto di sollecitare dei consulenti giuridici e le autorità  
penitenziarie devono aiutarlo in maniera ragionevole ad aver accesso a tali consulenti.  
23.2 Ogni detenuto ha diritto di consultare a sue spese un avvocato di sua scelta su  
qualsiasi questione di diritto.  
(...)  
23.5 Un’autorità giudiziaria può, in circostanze eccezionali, autorizzare delle  
deroghe al principio di confidenzialità al fine di evitare la perpetrazione di un delitto  
grave o un danno maggiore alla sicurezza della prigione. »  
ii. Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti  
inumani o degradanti (CPT)  
39. A seguito della sua visita in Turchia nel luglio del 2000, il CPT ha  
pubblicato un rapporto, datato 8 novembre 2001 (CPT/Inf(2001)25), nel  
quale si esprimeva come segue :  
« 61. Nonostante i numerosi cambiamenti apportati alla legislazione nel corso degli  
ultimi anni, restano alcune carenze per quanto riguarda le garanzie formali contro i  
maltrattamenti. La carenza più importante riguarda forse il fatto che alle persone  
detenute in quanto sospettate di aver commesso reati collettivi di competenza delle  
corti di sicurezza dello Stato non è sempre riconosciuto il diritto di beneficiare  
dell’assistenza di un avvocato per i primi quattro giorni del loro fermo. Per di più,  
dopo aver detto il contrario in precedenza, le autorità turche hanno precisato nella loro  
risposta al rapporto conseguente alla visita di febbraio/marzo 1999 che i detenuti di  
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tale categoria si vedono negare per i primi quattro giorni del loro fermo la possibilità  
di informare un parente della loro situazione. Una simile detenzione segreta non può  
che facilitare l’inflizione di maltrattamenti.  
Anche il CPT si sente in obbligo di ricordare, ancora una volta, la sua  
raccomandazione ai sensi della quale ogni persona privata della sua libertà da parte di  
un organo incaricato dell’applicazione della legge, ivi comprese le persone sospettate  
di reati di competenza delle corti di sicurezza dello Stato, dovrebbero beneficiare sin  
dal loro piazzamento in stato di fermo del diritto all’assistenza di un avvocato. Il CPT  
riconosce che, per proteggere gli interessi legittimi dell’inchiesta di polizia, in casi  
eccezionali, si può ritenere necessario differire, per un certo periodo, l'accesso di una  
persona detenuta ad un avvocato di sua scelta ; in simili casi, tuttavia, dovrebbe essere  
previsto l'accesso ad un altro avvocato indipendente.  
La messa in opera della detta raccomandazione esige misure legislative. Nel  
frattempo, tuttavia, le autorità turche dovrebbero prendere immediatamente le misure  
necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legali esistenti. Infatti, le  
informazioni raccolte al momento della visita ad hoc effettuata nel 2000 indicano  
chiaramente che anche dopo i primi quattro giorni del fermo l’accesso ad un avvocato  
per le persone sospettate di reati di competenza delle corti di sicurezza dello Stato è in  
pratica l’eccezione piuttosto che la regola. Il CPT raccomanda che i funzionari  
responsabili per la realizzazione delle verifiche e delle ispezioni all’interno della  
procedura di sorveglianza del rispetto della legislazione summenzionata ricevano  
l’istruzione di prestare particolare attenzione a conoscere se le persone sospettate di  
reati collettivi rientranti nella giurisdizione delle corti di sicurezza dello Stato siano  
informate del loro diritto di ottenere l’assistenza di un avvocato dopo i primi quattro  
giorni del loro fermo e se sono poste in una situazione che permetta loro di esercitare  
in maniera effettiva tale diritto. »  
40. Il CPT ha effettuato una nuova visita in Turchia nel settembre 2001.  
Nel suo rapporto, datato 24 aprile 2002 (DPT/Inf(2002)8), si é espresso in  
tal modo :  
« 12. Gli emendamenti apportati all'articolo 16 della legge sull’organizzazione delle  
corti di sicurezza dello Stato e le procedure di giudizio dinanzi ad esse hanno  
introdotto un miglioramento per quanto riguarda l’accesso ad un avvocato per le  
persone detenute per reati collettivi di competenza delle corti di sicurezza dello Stato.  
Per tali persone, il diritto di ottenere l’assistenza di un avvocato diviene effettivo dopo  
che il procuratore ha deliberato un ordine scritto di prolungamento del fermo oltre le  
quarantotto ore ; in altri termini, le persone in questione non si vedono rifiutare  
l’accesso ad un avvocato che per due giorni, contro i quattro della precedente  
legislazione.  
Salutando tale passo in avanti, il CPT si duole del fatto che le autorità turche non  
abbiano colto l’occasione per garantire alle persone detenute per reati collettivi di  
competenza delle corti di sicurezza dello Stato il diritto di ottenere l’assistenza di un  
avvocato sin dal piazzamento in stato di fermo (e così allineare i diritti in tale ambito  
con quelli di cui beneficiano i sospettati di diritto comune). Il CPT non dubita del fatto  
che le autorità turche mettano in opera nel prossimo avvenire la raccomandazione di  
lunga data del comitato in virtù della quale ogni persona privata della sua libertà da  
parte di un organo incaricato di assicurare il rispetto della legge, comprese le persone  
sospettate di reati di competenza delle corti di sicurezza dello Stato, dovrebbe  
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beneficiare sin dal suo piazzamento in stato di fermo del diritto di accesso ad un  
avvocato.  
(...)  
46. Più sopra é stato fatto riferimento agli sviluppi legislativi recenti di natura  
positiva sul diritto per le persone in stato di fermo di ottenere l'assistenza di un  
avvocato e di avvertire un parente della propria situazione (paragrafi da 12 a 14 più  
sopra). Tali modifiche legislative hanno, inoltre, migliorato un quadro legislativo e  
regolamentare già impressionante messo in opera per combattere la tortura ed i  
maltrattamenti. Ciò detto, il CPT resta molto preoccupato del fatto che le persone  
detenute per reati collettivi di competenza delle corti di sicurezza dello Stato si  
vedano ancora rifiutare l’accesso ad un avvocato per i primi due giorni del loro  
fermo ; esso ha precisato la sua posizione sul punto più sopra al paragrafo 12.  
Per di più, il contenuto attuale del diritto di accesso ad un avvocato per le persone  
sospettate di reati di competenza delle corti di sicurezza dello Stato resta meno  
sviluppata che per le persone sospettate di reati di diritto comune. In particolare, per  
quanto il CPT possa giudicare, le persone che rientrano nella prima categoria non  
possono chiedere che il loro avvocato sia presente quando effettuano una  
dichiarazione alla polizia, e la procedura che autorizza la designazione di un avvocato  
da parte del consiglio del foro non è applicabile nei loro confronti. Allo stesso modo,  
la disposizione che rende obbligatoria la designazione di un avvocato per le persone di  
diciotto anni non si applica ai minori detenuti per reati di competenza delle corti di  
sicurezza dello Stato. Al riguardo, il CPT reitera la raccomandazione che aveva già  
fatto nel rapporto conseguente alla sua visita dell’ottobre 1997 e secondo la quale le  
disposizioni rilevanti degli articoli 135, 136 e 138 del codice di procedura penale  
dovrebbero essere rese applicabili alle persone sospettate di reati di competenza delle  
corti di sicurezza dello Stato. »  
b) Nazioni Unite  
i. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici  
41. L'articolo 14 § 3 b) del Patto internazionale sui diritti civili e politici  
prevede che ogni persona accusata di un reato ha diritto « di disporre del  
tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa ed a  
comunicare con l’avvocato di sua scelta ».  
ii. Il Comitato delle Nazioni unite contro la tortura  
42. Nelle sue conclusioni e raccomandazioni relative alla Turchia del 27  
maggio 2003 (CAT/C/CR/30/5), il Comitato si è espresso come segue :  
« 5. Il Comitato si dichiara preoccupato per :  
(...)  
c) Le allegazioni secondo le quali le persone in stato di fermo si vedono rifiutare la  
possibilità di beneficiare rapidamente ed in maniera adeguata dell'assistenza di un  
avvocato e di un medico e secondo cui i loro prossimi non sono prontamente informati  
della loro detenzione ;  
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(...)  
7. Il Comitato raccomanda allo Stato parte :  
a) di vigilare sul fatto che i detenuti, compresi quelli privati della loro libertà per  
reati di competenza dei tribunali di sicurezza dello Stato, beneficino nella pratica delle  
garanzie contro i maltrattamenti e la tortura, in particolare assicurando il rispetto del  
loro diritto all'assistenza di un dottore e di un avvocato e di comunicare con la loro  
famiglia ;  
(...) »  
43. Nella sua osservazione generale no 2 datata 24 gennaio 2008  
(CAT/C/GC/2), il Comitato si è così espresso :  
« 13. Certe garanzie fondamentali dei diritti dell’uomo si applicano a tutte le  
persone private della liberà. Molte sono precisate nella Convenzione ed il Comitato  
domanda sistematicamente agli Stati parti di riportarvisi. Le raccomandazioni del  
Comitato in merito alle misure efficaci che mirano a precisare la sua posizione attuale  
non sono esaustive. Tali garanzie comprendono, in particolare (...) la possibilità di  
beneficiare prontamente di una assistenza giuridica (...) indipendente (...) »  
c) Unione europea  
44. L'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali enuncia che « il  
rispetto dei diritti di difesa è garantito ad ogni accusato ». L'articolo 52 § 3  
dello stesso testo precisa che il senso e la portata del diritto garantito  
dall’articolo 48 sono gli stessi di quelli che conferisce loro la Convenzione  
europea dei diritti dell’uomo.  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA  
CONVENZIONE  
A. L'accesso ad un avvocato durante lo stato di fermo  
45. Il ricorrente sostiene che ci sia una violazione del suo diritto di  
difesa in quanto gli é stato negato l’accesso ad un avvocato durante il suo  
stato di fermo. Egli invoca l'articolo 6 § 3 c) della Convenzione, ai sensi del  
quale :  
« 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di :  
(...)  
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c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta, se non  
ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un  
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia. »  
1. La sentenza della Camera  
46. Nella sua sentenza del 26 aprile 2007, la Camera ha concluso per la  
mancata violazione dell'articolo 6 § 3 c) della Convenzione. Essa ha rilevato  
al riguardo che il ricorrente era stato rappresentato da un avvocato sia in  
primo grado che in appello e che la deposizione da lui fatta dinanzi alla  
polizia durante lo stato di fermo non costituiva la sola base della sua  
condanna. Essa ha considerato che il ricorrente aveva avuto l’occasione di  
contestare la tesi dell’accusa in condizioni tali che non lo ponevano in una  
situazione di netto svantaggio nei suoi confronti. La Camera ha inoltre  
precisato che prima di esaminare la causa, la corte di sicurezza dello Stato si  
era soffermata sulle circostanze che avevano accompagnato l’arresto del  
ricorrente oltre che sulla perizia grafologica relativa all’iscrizione figurante  
sullo striscione, e che essa aveva anche preso nota delle deposizioni fatte dai  
testimoni. Essa ha concluso, in tali condizioni, che l’equità del processo non  
aveva dovuto patire il fatto che il ricorrente non avesse avuto accesso ad un  
avvocato durante il suo stato di fermo.  
2. Tesi delle parti  
a) Il ricorrente  
47. Il ricorrente contesta i motivi sui quali la Camera si é fondata per  
concludere per la mancata violazione dell'articolo 6 § 3 c) della  
Convenzione. Egli considera il diritto di una persona in stato di fermo di  
farsi assistere da un avvocato come un diritto fondamentale. Egli ricorda  
alla Corte che l’insieme delle prove utilizzate contro di lui erano state  
raccolte nella fase delle indagini preliminari, durante la quale si era visto  
rifiutare l'assistenza di un avvocato. Egli aggiunge che i tribunali interni lo  
hanno condannato in assenza di ogni elemento che provasse che egli era  
colpevole. Afferma inoltre che é stato maltrattato durante il suo stato di  
fermo e che ha firmato la sua dichiarazione alla polizia sotto costrizione. Fa  
osservare che tale dichiarazione é stata utilizzata dalla corte di sicurezza  
dello Stato di İzmir, nonostante che egli l’avesse chiaramente ritrattata  
dinanzi al procuratore, dinanzi al giudice istruttore, ed in seguito nel  
processo. Egli sottolinea inoltre che era minore all’epoca dei fatti e che non  
aveva precedenti giudiziari. Egli ritiene che, tenuto conto della gravità delle  
accuse nei suoi confronti, l'impossibilità di far appello ad un avvocato ha  
comportato una violazione del suo diritto ad un processo equo. Sostiene  
infine che il Governo ha mancato nel fornire la minima giustificazione  
valida sul punto.  
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b) Il Governo  
48. Il Governo invita la Grande Camera a confermare la conclusione  
della Camera, secondo la quale non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 3  
c) della Convenzione. Fa notare innanzitutto che la legislazione è stata  
modificata nel 2005. Considera in seguito che la restrizione imposta  
all’accesso del ricorrente ad un avvocato non ha violato il diritto ad un  
processo equo garantito all'interessato dall’articolo 6 della Convenzione.  
Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (in particolare,  
Imbrioscia c. Svizzera, 24 novembre 1993, serie A no 275, John Murray c.  
Regno Unito, 8 febbraio 1996, Raccolta di sentenze e decisioni 1996-I,  
Averill c. Regno Unito, no 36408/97, CEDH 2000-VI, Magee c. Regno  
Unito, no 28135/95, CEDH 2000-VI, e Brennan c. Regno Unito, no  
39846/98, CEDH 2001-X), sostiene che per determinare se un processo  
abbia rivestito o meno un carattere equo bisogna prendere in considerazione  
l’intero procedimento. Quindi, nella misura in cui il ricorrente é stato  
rappresentato da un avvocato nel corso del procedimento dinanzi alla corte  
di sicurezza dello Stato di İzmir e dinanzi alla Corte di Cassazione, il suo  
diritto ad un processo equo non potrebbe essere stato leso. Il Governo rinvia  
inoltre a vari casi turchi (Saraç c. Turchia (dec.), no 35841/97, 2 settembre  
2004, Yurtsever c. Turchia (dec.), no 42086/02, 31 agosto 2006, Uçma e  
Uçma c. Turchia (dec.), no 15071/03, 3 ottobre 2006, Ahmet Yavuz c.  
Turchia (dec.), no 38827/02, 21 novembre 2006, e Yıldız e Sönmez c.  
Turchia (dec.), nn. 3543/03 e 3557/03, 5 dicembre 2006), nei quali la Corte  
ha dichiarato analoghe doglianze irricevibili per la manifesta mancanza di  
fondamento dato che, nella misura in cui le dichiarazioni fatte alla polizia  
non erano le uniche prove a fondamento delle condanne controverse,  
l'impossibilità di far appello ad un avvocato durante il fermo non aveva  
comportato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione.  
49. Tornando ai fatti di specie, il Governo dichiara che quando il  
ricorrente é stato piazzato in stato di fermo gli é stato ricordato il diritto al  
silenzio, e che durante il procedimento penale che ne è seguito il suo  
avvocato ha avuto occasione di controbattere alle accuse della procura.  
Sottolinea inoltre che la deposizione del ricorrente dinanzi alla polizia non é  
il solo elemento a fondamento della sua condanna.  
3. La valutazione della Corte  
a) I principi generali applicabili al caso di specie  
50. La Corte ricorda che se l'articolo 6 ha come finalità principale, in  
ambito penale, quella di assicurare un processo equo dinanzi ad un  
« tribunale » competente per decidere il « fondamento dell’accusa », non ne  
deriva che si disinteressi delle fasi che si svolgono prima del processo. In tal  
modo, l'articolo 6 – in particolar modo il suo paragrafo 3 – può avere  
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rilevanza prima dell’esame del merito da parte del giudice se, e nella misura  
in cui, la sua iniziale inosservanza rischia di compromettere gravemente  
l’equità del processo (Imbrioscia, cit., § 36). Come stabilito nella  
giurisprudenza della Corte, il diritto enunciato al paragrafo 3 c) dell'articolo  
6 costituisce uno degli elementi della nozione di processo equo in materia  
penale contenuta al paragrafo 1 (Imbrioscia, cit., § 37, e Brennan, cit., §  
45).  
51. La Corte riafferma inoltre che, sebbene non sia assoluto, il diritto di  
ogni accusato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, nel caso di  
necessità anche nominato d’ufficio, figura tra gli elementi fondamentali del  
processo equo (Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, § 34, serie A no  
277-A, e Demebukov c. Bulgaria, no 68020/01, § 50, 28 febbraio 2008).  
Tutto ciò considerato, l'articolo 6 § 3 c) non precisa le condizioni di  
esercizio del diritto che consacra. Lascia in tal modo agli Stati contraenti la  
scelta dei mezzi adeguati per permettere al loro sistema giudiziario di  
garantirlo, dato che il compito della Corte consiste nel ricercare se la via che  
essi hanno seguito rispetta le esigenze di un processo equo. Al riguardo, non  
bisogna dimenticare che la Convenzione ha come fine quello di  
« proteggere dei diritti concreti ed effettivi e non teorici o illusori » e che la  
nomina di un difensore non assicura di per sé sola l'effettività dell'assistenza  
che si possa fornire all’accusato (Imbrioscia, cit., § 38).  
52. Una legislazione nazionale può attribuire al comportamento di un  
imputato nella fase iniziale degli interrogatori della polizia conseguenze  
determinanti per la sua difesa per tutto il resto del procedimento. In un  
simile caso, l'articolo 6 esige normalmente che l’imputato benefici  
dell’assistenza di un avvocato sin dalle prime fasi degli interrogatori della  
polizia. Tale diritto, che la Convenzione non enuncia espressamente, può  
tuttavia essere sottoposto a delle restrizioni per valide ragioni. Si tratta  
dunque, in ogni caso, di conoscere se la restrizione controversa sia  
giustificata e, in caso affermativo, se, considerata alla luce dell’insieme del  
procedimento, essa abbia o meno privato l’accusato di un processo equo,  
quand’anche una tale restrizione possa avere un simile effetto solo in  
circostanze eccezionali (vedi John Murray, cit., § 63, Brennan, cit., § 45, e  
Magee, cit., § 44).  
53. I principi descritti al paragrafo 52 più sotto sono riconosciuti dalle  
norme internazionali generalmente riconosciute in materia di diritti  
dell’uomo (paragrafi 37-42 più sotto) che si trovano nel cuore della nozione  
di processo equo e la cui ragion d’essere si rinviene in particolare nella  
necessità di proteggere l’accusato da ogni coercizione abusiva da parte delle  
autorità. Essi contribuiscono alla prevenzione degli errori giudiziari ed alla  
realizzazione degli scopi perseguiti dall’articolo 6, in particolare  
l’uguaglianza delle armi tra le autorità di inchiesta o di accusa e l’accusato.  
54. La Corte sottolinea l'importanza della fase di inchiesta per la  
preparazione del processo, nella misura in cui le prove ottenute durante tale  
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fase determinino il quadro all’interno del quale il reato imputato sarà  
esaminato nel processo (Can c. Austria, no 9300/81, rapporto della  
Commissione del 12 luglio 1984, § 50, serie A no 96). Parallelamente, un  
imputato si trova spesso in una situazione particolarmente vulnerabile in tale  
fase del procedimento, effetto che viene amplificato dal fatto che la  
legislazione in materia di procedura penale diviene sempre più complessa,  
in particolare per quanto riguarda le regole che reggono la raccolta e  
l’utilizzo delle prove. Nella maggior parte dei casi, tale particolare  
vulnerabilità può essere compensata in maniera adeguata soltanto  
dall'assistenza di un avvocato, il cui compito consiste in particolare nel far si  
che sia rispettato il diritto di ogni accusato a non incriminarsi. Tale diritto  
presuppone che, in un processo penale, l'accusa cerchi di fondare le sue  
imputazioni senza far ricorso ad elementi di prova ottenuti con la  
costrizione o delle pressioni nei confronti dell’accusato (Jalloh c. Germania  
[GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-..., e Kolu c. Turchia, no 35811/97, §  
51, 2 agosto 2005). Un rapido accesso ad un avvocato fa parte delle  
garanzie procedurali alle quali la Corte presta particolare attenzione quando  
esamina se un procedimento abbia o meno annichilito la sostanza stessa del  
diritto di non contribuire alla propria incriminazione (vedi, mutatis  
mutandis, Jalloh, cit., § 101). La Corte prende ugualmente nota al riguardo  
delle numerose raccomandazioni del CPT (paragrafi 39-40 più sotto)  
sottolineando che il diritto di ogni detenuto ad ottenere dei consulenti  
giuridici costituisce una garanzia fondamentale contro i maltrattamenti.  
Ogni eccezione al godimento di tale diritto deve essere chiaramente  
circoscritta e la sua applicazione strettamente limitata nel tempo. Tali  
principi rivestono particolare importanza nel caso di gravi reati, poiché é  
proprio nel caso delle pene più gravi che il diritto ad un processo equo deve  
essere assicurato al più alto grado possibile dalle società democratiche.  
55. In tali condizioni, la Corte ritiene che, affinché il diritto ad un  
processo equo consacrato dall'articolo 6 § 1 resti sufficientemente  
« concreto ed effettivo » (paragrafo 51 più sotto), é necessario, come regola  
generale, che l’accesso ad un avvocato sia consentito sin dal primo  
interrogatorio di un sospettato da parte della polizia, salvo dimostrare, alla  
luce delle circostanze particolari del caso di specie, che esistono ragioni  
imperiose per limitare tale diritto. Anche quando ragioni imperiose possono  
eccezionalmente giustificare il rifiuto di accesso ad un avvocato, una simile  
restrizione – qualunque sia la sua giustificazione – non deve pregiudicare in  
maniera indebita i diritti derivanti all’accusato dall’articolo 6 (vedi, mutatis  
mutandis, Magee, cit., § 44). Si arreca per principio un danno irrimediabile  
ai diritti di difesa quando delle dichiarazioni incriminanti fatte nel corso di  
un interrogatorio di polizia che ha avuto luogo senza l’assistenza possibile  
di un avvocato sono utilizzate per fondare una condanna.  
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b) Applicazione al caso di specie dei principi sopra enunciati  
56. Nel caso di specie, il diritto del ricorrente a beneficiare  
dell'assistenza di un avvocato é stato limitato durante il suo stato di fermo,  
in applicazione dell'articolo 31 della legge no 3842, dal momento che era  
accusato di un reato di competenza delle corti di sicurezza dello Stato. Di  
conseguenza, egli non era assistito da un avvocato quando ha rilasciato le  
sue dichiarazioni dinanzi alla polizia, al procuratore ed al giudice istruttore.  
Per giustificare il rifiuto del diritto di accesso ad un avvocato al ricorrente, il  
Governo si è limitato a dire che si trattava di un’applicazione sistematica di  
disposizioni legali rilevanti. Di per sé, ciò é già sufficiente per concludere  
per un venir meno alle esigenze richieste dall’articolo 6 al riguardo, come  
sono state descritte al paragrafo 52 più sopra.  
57. La Corte osserva inoltre che il ricorrente ha beneficiato  
dell'assistenza di un avvocato dopo il suo piazzamento in detenzione  
provvisoria. Nel prosieguo del procedimento, egli ha potuto comunque  
citare dei testimoni a suo favore e contrastare le tesi dell’accusa. La Corte  
rileva ugualmente che il ricorrente ha smentito a più riprese il contenuto  
della sua dichiarazione alla polizia, sia nel processo di prima istanza che in  
appello. Tuttavia, per quanto risulta dal fascicolo, l'indagine era stata in gran  
parte effettuata prima che il ricorrente comparisse dinanzi al giudice  
istruttore il 1mo giugno 2001. Per di più, non solo la corte di sicurezza dello  
Stato di İzmir si é astenuta, prima di esaminare il merito del caso, dal  
prendere posizione sull’opportunità di ammettere come prove le  
dichiarazioni fatte dal ricorrente durante il suo fermo, ma ha fatto della  
dichiarazione rilasciata alla polizia dall’interessato la prova fondamentale  
della sua condanna, nonostante la contestazione da parte del ricorrente della  
sua esattezza (paragrafo 23 più sopra). La Corte osserva al riguardo che, per  
condannare il ricorrente, la corte di sicurezza dello Stato di İzmir ha in  
realtà utilizzato le prove prodotte dinanzi ad essa per confermare la  
dichiarazione rilasciata dal ricorrente alla polizia. Tra tali prove figuravano  
la perizia datata 1mo giugno 2001 e le deposizioni dei coimputati avvenute  
dinanzi alla polizia ed al procuratore. Al riguardo, tuttavia, la Corte é scossa  
dal fatto che la perizia menzionata nella sentenza di primo grado fosse  
favorevole al ricorrente, dato che concludeva per l’impossibilità di stabilire  
che la scrittura dell’iscrizione che compariva sullo striscione era identica a  
quella del ricorrente (paragrafo 15 più sopra). É allo stesso modo  
significativo il fatto che tutti i coimputati del ricorrente che avevano  
testimoniato contro di lui dinanzi alla polizia ed al procuratore hanno  
ritrattato le loro deposizioni nel corso del processo e negato di aver  
partecipato alla manifestazione.  
58. È dunque chiaro nel caso di specie che il ricorrente é stato  
personalmente colpito dalle limitazioni poste alla possibilità di avere  
accesso ad un avvocato, dal momento che la sua dichiarazione alla polizia è  
servita a fondare la sua condanna. Né l'assistenza fornita in seguito da un  
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avvocato né la natura contraddittoria del prosieguo del procedimento hanno  
potuto apportare rimedio al difetto sopravvenuto durante lo stato di fermo.  
Non spetta tuttavia alla Corte speculare sull’impatto che avrebbe avuto  
sull’esito del procedimento la possibilità per il ricorrente di farsi assistere da  
un avvocato durante il suo stato di fermo.  
59. La Corte ricorda inoltre che né la lettera né lo spirito dell'articolo 6  
della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare di sua  
spontanea volontà, in maniera esplicita o tacita, alle garanzie di un processo  
equo (Kwiatkowska c. Italia (dec.), no 52868/99, 30 novembre 2000).  
Tuttavia, per essere effettiva ai fini della Convenzione, la rinuncia al diritto  
di prendere parte al processo deve essere prescritta in maniera non equivoca  
ed essere circondata da un minimum di garanzie corrispondenti alla sua  
importanza (vedi Sejdovic c. Italia [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-...,  
Kolu, cit., § 53, e Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 28, serie A no 89).  
In tal modo, nel caso di specie, la Corte non può basarsi sulla menzione che  
compare nel formulario che espone i diritti del ricorrente secondo il quale  
l’interessato era stato informato del suo diritto al silenzio (paragrafo 14 più  
sopra).  
60. La Corte rileva infine che uno degli elementi caratteristici del caso di  
specie era l’età del ricorrente. Rinviando al numero considerevole di  
strumenti giuridici internazionali che trattano dell'assistenza giuridica che  
deve essere concessa ai minori in stato di fermo (paragrafi 32-36 più sopra),  
la Corte sottolinea l’importanza fondamentale della possibilità per tutti i  
minori piazzati in stato di fermo di aver accesso ad un avvocato durante tale  
detenzione.  
61. Dunque, nel caso di specie, come é stato precisato più sopra, la  
restrizione imposta al diritto di accesso ad un avvocato faceva parte di una  
politica consolidata ed era applicata ad ogni persona, indipendentemente  
dalla sua età, piazzata in stato di fermo per un reato di competenza delle  
corti di sicurezza dello Stato.  
62. In poche parole, anche se il ricorrente ha avuto occasione di  
contestare le prove a carico nel suo processo di primo grado e poi in  
appello, l'impossibilità nel suo caso di farsi assistere da un avvocato quando  
si trovava in stato di fermo ha irrimediabilmente nuociuto ai suoi diritti di  
difesa.  
c) Conclusione  
63. Avuto riguardo di ciò che precede, la Corte conclude che nel caso di  
specie vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 3 c) della Convenzione  
combinato con l'articolo 6 § 1.  
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B. La mancata comunicazione delle conclusioni scritte del  
procuratore generale presso la Corte di Cassazione  
64. Il ricorrente si lamenta del fatto che, nel corso del procedimento  
dinanzi alla Corte di Cassazione, le conclusioni scritte del procuratore  
generale presso tale giurisdizione non gli siano state comunicate. Egli  
invoca al riguardo l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte rilevante  
nel caso di specie così dispone :  
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine  
ragionevole, da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle  
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) »  
1. La sentenza della Camera  
65. Nella sua sentenza del 26 aprile 2007, la Camera ha ritenuto, alla  
luce della sua giurisprudenza consolidata, che la mancata comunicazione al  
ricorrente, dinanzi alla Corte di Cassazione, delle conclusioni scritte del  
procuratore generale aveva infranto il diritto dell’interessato ad un  
procedimento in contraddittorio. Essa ha dunque concluso per la violazione  
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.  
2. Argomenti delle parti  
66. Le parti non hanno formulato alcuna osservazione al riguardo.  
3. La valutazione della Corte  
67. Per i motivi indicati dalla Camera, la Corte considera che il diritto  
del ricorrente ad un procedimento in contraddittorio è stato violato. Vi é  
stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.  
II. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL'ARTICOLO  
41  
DELLA  
68. L'articolo 41 della Convenzione è così formulato :  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
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A. Danno  
1. Argomenti delle parti  
69. Il ricorrente domanda 5 000 euro (EUR) a titolo di danno materiale e  
10 000 EUR per il danno morale.  
70. Il Governo stima che tali richieste siano eccessive ed inaccettabili.  
2. La sentenza della Camera  
71. La Camera non ha accordato una indennità per il danno materiale al  
ricorrente, considerando che egli non aveva documentato la sua domanda.  
Essa ha ritenuto, inoltre, che la constatazione della violazione rappresentava  
di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale che poteva  
essere stato subito dall’interessato.  
3. La valutazione della Corte  
72. La Corte riafferma che la forma più appropriata di riparazione per  
una violazione dell'articolo 6 § 1 consiste nel far si che il ricorrente si ritrovi  
per quanto possibile nella situazione che vi sarebbe stata se tale disposizione  
non fosse stata violata (vedi Teteriny c. Russia, no 11931/03, § 56, 30  
giugno 2005, Jeličić c. Bosnia Erzegovina, no 41183/02, § 53, CEDH  
2006-..., e Mehmet e Suna Yiğit c. Turchia, no 52658/99, § 47, 17 luglio  
2007). La Corte giudica che tale principio si applica al caso di specie. Essa  
ritiene di conseguenza che la forme più appropriata di riparazione sarebbe,  
ammesso che il ricorrente lo domandi, un nuovo processo, conforme alle  
esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (vedi, mutatis mutandis,  
Gençel c. Turchia, no 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003).  
73. Quanto al resto, la Corte, decidendo secondo equità, riconosce al  
ricorrente 2 000 EURO per il danno morale.  
B. Spese e costi  
1. Argomenti delle parti  
74. Il ricorrente sollecita il pagamento di 3 500 EURO per le spese ed i  
costi da lui affrontati nel procedimento interno e quello seguito dinanzi alla  
Camera, senza tuttavia depositare alcun documento a fondamento della sua  
domanda. Si conviene nel rilevare che l’interessato non ha modificato la  
domanda che aveva inizialmente presentato dinanzi alla Camera, ma ha  
formulato una domanda di assistenza giudiziaria per le spese incorse dinanzi  
alla Grande Camera.  
75. Il Governo contesta il fondamento della domanda, ritenendo che  
quest’ultima non sia stata proposta.  
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2. La sentenza della Camera  
76. La Camera ha riconosciuto al ricorrente 1 000 EUR per spese e costi.  
3. La valutazione della Corte  
77. La Corte osserva che il ricorrente ha avuto il beneficio dell'assistenza  
giudiziaria per le spese ed i costi del procedimento seguito dinanzi alla  
Grande Camera. Di conseguenza, essa non deve prendere in considerazione  
che quelli incorsi dinanzi alle giurisdizioni interne e dinanzi alla Camera.  
78. Secondo la sua giurisprudenza consolidata, l’assegnazione di spese e  
costi ai sensi dell’articolo 41 presuppone che siano determinati la loro  
realtà, la necessità e, ancora, il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre,  
le spese non sono rimborsabili che nella misura in cui si rapportino alla  
violazione contestata (vedi, tra gli altri, Beyeler c. Italia (equa  
soddisfazione) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002, e Sahin c.  
Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).  
79. Alla luce di ciò che precede, la Corte accorda al ricorrente la somma  
che la Camera gli aveva già riconosciuto, vale a dire 1 000 EURO.  
C. Interessi moratori  
80. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,  
1. Ritiene che vi é stata violazione dell'articolo 6 § 3 c) della Convenzione  
letto insieme all'articolo 6 § 1 per il fatto che il ricorrente non ha avuto  
la possibilità di farsi assistere da un avvocato durante lo stato di fermo;  
2. Ritiene che vi é stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a  
causa della mancata comunicazione al ricorrente, dinanzi alla Corte di  
Cassazione, delle conclusioni scritte del procuratore generale;  
3. Ritiene  
a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le  
seguenti somme, da convertire in nuove livre turche al tasso applicabile  
alla data del regolamento :  
i. 2 000 EURO (duemila euro), oltre ogni ammontare che possa  
essere dovuto a titolo di imposta su tale somma, per il danno  
morale ;  
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ii. 1 000 EURO (mille euro), oltre ogni ammontare che possa  
essere dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti su tale somma, per  
spese e costi ;  
b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale  
importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali ;  
4. Rigetta per la parte restante la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese ed in inglese, poi pronunciata in udienza pubblica  
presso il Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 27 novembre 2008.  
Vincent Berger  
Giureconsulto  
Nicolas Bratza  
Presidente  
Alla presente sentenza é unita, conformemente agli articoli 45 § 2 della  
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni  
concordi :  
– opinione concordante del giudice Bratza ;  
– opinione concordante dei giudici Rozakis, Spielmann, Ziemele e  
Lazarova Trajkovska ;  
– opinione concordante del giudice Zagrebelsky alla quale aderiscono i  
giudici Casadevall e Türmen.  
N.B.  
V.B.  
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OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE BRATZA  
(Traduzione)  
La questione centrale nel caso di specie riguarda l’utilizzo come prova  
nei confronti del ricorrente di rivelazioni da lui fatte nel corso di un  
interrogatorio della polizia, in un momento in cui non poteva far appello ad  
un avvocato. La Grande Camera ha giudicato che la limitazione in tal modo  
posta all’accesso ad un avvocato aveva irrimediabilmente nuociuto ai diritti  
di difesa e che né l’assistenza giuridica in seguito fornita al ricorrente da un  
avvocato né la natura contraddittoria del seguito del procedimento avevano  
potuto apportare rimedio ai vizi che hanno colpito lo stato di fermo  
dell’interessato. La Grande Camera ha in tal modo concluso che i diritti  
garantiti al ricorrente dall'articolo 6 § 3 c) combinato con l'articolo 6 § 1  
erano stati violati a causa della impossibilità nella quale il ricorrente si era  
trovato nel farsi assistere da un avvocato durante lo stato di fermo.  
Sottoscrivo per intero tale conclusione.  
Al paragrafo 55 della sentenza, la Corte enuncia un principio generale in  
virtù del quale, affinché il diritto ad un processo equo consacrato  
dall’articolo 6 resti sufficientemente « concreto ed effettivo », é necessario  
come regola generale che l’accesso ad un avvocato sia consentito « sin dal  
primo interrogatorio di un sospettato da parte della polizia ». Tale principio  
concorda con la giurisprudenza precedente ed era senza dubbio sufficiente  
per permettere alla Corte di concludere per la violazione dell'articolo 6 alla  
luce dei fatti del presente caso. Ciò considerato, condivido i dubbi espressi  
dal giudice Zagrebelsky in merito alla questione di determinare se, nello  
stabilire nel primo interrogatorio il momento a partire dal quale l’accesso ad  
un avvocato deve essere consentito, la dichiarazione di principio si spinge  
sufficientemente lontano. Come il giudice Zagrebelsky, ritengo che la Corte  
avrebbe dovuto cogliere l’occasione per dire chiaramente che l’equità di un  
procedimento penale richiede in maniera generale, ai fini dell'articolo 6, che  
il sospettato goda della possibilità di farsi assistere da un avvocato sin dal  
momento del suo piazzamento in stato di fermo o in detenzione provvisoria.  
Sarebbe increscioso se la sentenza desse l’impressione che alcuna questione  
sia stata posta sul terreno dell’articolo 6 dal momento in cui il sospettato  
aveva potuto farsi assistere da un avvocato sin dall’inizio degli interrogatori  
o che l'articolo 6 non può entrare in gioco se non quando il rifiuto di accesso  
ad un avvocato abbia nuociuto all’equità dell’interrogatorio del sospettato. Il  
rifiuto fatto ad un sospettato della possibilità di farsi assistere da un  
avvocato sin dall’inizio della sua detenzione può violare l'articolo 6 della  
Convenzione se reca pregiudizio ai diritti di difesa, che tale pregiudizio  
derivi o meno dall’interrogatorio del sospettato.  
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OPINIONE CONCORDANTE DEI GIUDICI ROZAKIS,  
SPIELMANN, ZIEMELE E LAZAROVA TRAJKOVSKA  
(Traduzione)  
1. Noi sottoscriviamo ogni punto della sentenza della Corte in merito  
alla violazione dell'articolo 6 § 3 c) della Convenzione combinato con  
l'articolo 6 § 1.  
2. Tenuto conto della sua importanza, avremmo tuttavia preferito che il  
ragionamento sviluppato al paragrafo 72 della sentenza fosse ugualmente  
incluso nel dispositivo, e ciò per motivi che sono già stati, in parte, spiegati  
nell'opinione concordante comune ai giudici Spielmann e Malinverni nel  
caso Vladimir Romanov c. Russia, (no 41461/02, sentenza del 24 luglio  
2008) e nell'opinione concordante del giudice Spielmann relativamente al  
caso Poloufakine e Tchernychev c. Russia (no 30997/02, sentenza del  
25 settembre 2008), e che sono ripetuti di seguito.  
3. In primo luogo, é risaputo che se il ragionamento sviluppato in una  
sentenza permette agli Stati membri di distinguere i motivi per i quali la  
Corte ha concluso per la violazione o meno della Convenzione e riveste per  
tale fatto un’importanza decisiva per l’interpretazione della Convenzione, é  
proprio il dispositivo ad avere un carattere vincolante per le parti per i fini  
dell'articolo 46 § 1 della Convenzione.  
4. Dunque ciò che é detto al paragrafo 72 della sentenza ci sembra della  
massima importanza. Vi si riafferma che quando una persona é stata  
condannata in violazione delle garanzie procedurali consacrate  
dall'articolo 6, essa deve per quanto possibile essere nuovamente posta nella  
situazione che vi sarebbe stata se l’esigenza del caso non fosse stata  
disconosciuta (principio della restitutio in integrum).  
5. Il principio della restitutio in integrum tre origine dalla sentenza  
Usine de Chorzów (merito) resa dalla Corte permanente di giustizia  
internazionale (CPGI) il 13 settembre 1928. La CPGI vi si esprimeva come  
segue :  
« Il principio essenziale (...) é che la riparazione deve, per quanto possibile,  
cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito e ristabilire lo stato che si avrebbe  
avuto se il detto atto non fosse stato commesso ». (serie A no 17, p. 47)  
6. Tale principio, in virtù del quale la restitutio in integrum é considerata  
come il primo mezzo da utilizzare per la riparazione di una violazione del  
diritto internazionale, é stato costantemente riaffermato dalla giurisprudenza  
e dalla pratica internazionali ed é stato richiamato all’articolo 35 del  
Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per comportamenti  
internazionalmente illeciti (adottato dalla Commissione di diritto  
internazionale del 2001).  
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L'articolo 35 di tale Progetto di articoli é così formulato :  
« Lo Stato responsabile per un fatto internazionalmente illecito ha l’obbligo di  
procedere alla riparazione che consiste nel ristabilire la situazione esistente prima che  
il fatto illecito fosse commesso nei limiti in cui una tale riparazione :  
a) non sia materialmente impossibile ;  
b) non imponga un peso sproporzionato con il vantaggio che deriverebbe dalla  
riparazione piuttosto che dal risarcimento. »  
Non vi é alcun motivo per non applicare tale principio alle riparazioni  
per atti internazionalmente illeciti nel campo dei diritti dell’uomo. (vedi  
Loukis G. Loucaides, « Riparazione per violazioni dei diritti dell’uomo in  
virtù della Convenzione europea e restitutio in integrum », [2008] European  
Human Rights Law Review, pp. 182-192).  
Nella sua sentenza Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50) del  
31 ottobre 1995 (serie A no 330-B), la Corte si é così espressa :  
« 34. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione le Alte Parti  
contraenti si sono impegnate a conformarsi alle decisioni della Corte nelle  
controversie di cui sono parti; inoltre, l'articolo 54 prevede che la sentenza della Corte  
è trasmessa al Comitato dei Ministri che vigila sulla su esecuzione. Ne consegue che  
una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo  
giuridico derivante dalla Convenzione di porre termine alla violazione e di eliminare  
le conseguenze in modo tale da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore  
a quest’ultima.  
Gli Stati contraenti che sono parti in una causa sono in principio liberi di scegliere i  
mezzi dei quali avvalersi per conformarsi ad una sentenza che accerta una violazione.  
Tale potere di valutazione quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce  
la libertà di scelta di cui si compone l’obbligazione primordiale imposta dalla  
Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà  
garantiti (articolo 1). Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum,  
incombe sullo Stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte né la competenza  
né la possibilità pratica di farlo da sola. Se, in compenso, il diritto nazionale non  
permette o permette solo in maniera imperfetta di rimediare alle conseguenze della  
violazione, l'articolo 50 abilita la Corte ad accordare, se possibile, alla parte lesa la  
soddisfazione che gli sembra appropriata. »  
7. Nel caso di specie, e tenuto conto del fatto che l’impossibilità in cui il  
ricorrente è incorso nel farsi assistere da un avvocato durante il suo stato di  
fermo ha irrimediabilmente pregiudicato i suoi diritti di difesa (paragrafo 62  
della sentenza), il miglior mezzo per raggiungere l’obiettivo della  
riparazione richiesta consisterebbe nel riaprire il procedimento e permettere  
che si tenga un nuovo processo, all’interno del quale saranno osservate  
l’insieme delle garanzie di equità, a condizione evidentemente che il  
ricorrente lo richieda ed il diritto interno dello Stato convenuto permetta tale  
soluzione.  
8. La ragione per la quale desideriamo sottolineare tale punto è che non  
bisogna dimenticare che i risarcimenti di cui la Corte ordina la concessione  
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alle vittime delle violazioni della Convenzione rivestono, secondo i termini  
e lo spirito dell'articolo 41, una natura sussidiaria. Quest’ultima coincide  
con il carattere sussidiario attribuito alle riparazioni nel diritto  
internazionale. L'articolo 36 del Progetto di articoli sulla responsabilità  
dello Stato è così formulato :  
« 1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito é tenuto ad  
indennizzare il danno causato da tale atto nella misura in cui tale danno non sia  
riparato dalla restituzione. (...) »  
Conviene anche che la Corte cerchi di ristabilire lo status quo ante per la  
vittima ogni volta che ciò sia possibile. Ciò detto, la Corte deve ugualmente  
tenere in considerazione il fatto che « la cancellazione dell’insieme delle  
conseguenze del fatto illecito può (...) esigere il ricorso ad una pluralità o  
all’insieme delle forme di riparazione disponibili, in funzione del tipo e  
dell’estensione del pregiudizio causato » (vedi J. Crawford, The  
International Law Commission's Articles on State Responsibility.  
Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, 2002, p.  
211, (2)) e tenuto conto dei ricorsi accessibili nel sistema interno (articolo  
41).  
9. Certamente, gli Stati non sono obbligati, ai sensi della Convenzione,  
ad introdurre nei loro sistemi giuridici interni dei procedimenti che  
permettano il riesame delle decisioni delle loro Corti supreme rivestite  
dell’autorità di cosa giudicata. Essi sono tuttavia fortemente incoraggiati a  
farlo, in particolare in ambito penale.  
10. In Turchia, l'articolo 311 § 1 f) del codice di procedura penale  
prevede che la riapertura del procedimento interno giudicato non equo dalla  
Corte europea dei diritti dell’uomo può essere sollecitato nel termine di un  
anno a partire dalla decisione definitiva della Corte.  
Vi é tuttavia una restrizione temporale all’applicabilità di tale  
disposizione. Il paragrafo 2 dell'articolo 311 precisa infatti che quest’ultima  
non si applichi ai ricorsi depositati dinanzi alla Corte europea dei diritti  
dell’uomo prima del 4 febbraio 2003, né alle cause aventi ad oggetto un  
giudizio definitivo prima del 4 febbraio 2003. Riteniamo che nel caso in cui,  
come nel caso di specie, lo Stato convenuto si sia dotato di un tale  
procedimento, la Corte debba non tanto suggerire in maniera timida che la  
riapertura del procedimento costituirebbe la forma più adeguata di  
riparazione, come fa al paragrafo 72 della sentenza, quanto invece esortare  
le autorità a ricorrere a tale procedimento, per quanto insoddisfacente possa  
apparire, o ad adattare i procedimenti esistenti, sempre che, evidentemente,  
il ricorrente lo desideri. Ciò non é tuttavia giuridicamente possibile se non  
nel caso in cui una tale esortazione figuri all’interno del dispositivo della  
sentenza.  
11. Per di più, la Corte ha già incorporato una simile esortazione nel  
dispositivo di alcune sue sentenze. Per esempio, nel caso Claes e altri c.  
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Belgio (nn. 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 e  
49716/99, 2 giugno 2005), ha dichiarato al punto 5 a) del dispositivo della  
sentenza « che in difetto di rendere giustizia ad una richiesta da parte dei  
ricorrenti di essere nuovamente giudicati o di riaprire il procedimento, lo  
Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a partire dal giorno in cui il  
ricorrente segnalerà di non voler presentare una tale richiesta o sarà chiaro  
che non ne ha intenzione o a partire dal giorno in cui tale domanda sarà  
rigettata » certe somme per il danno morale e per spese e costi. Allo stesso  
modo, nel caso Lungoci c. Romania (no 62710/00, 26 gennaio 2006), la  
Corte ha affermato al punto 3 a) del dispositivo della sua sentenza che « lo  
Stato convenuto assicura, entro sei mesi a partire dal giorno in cui la  
sentenza sarà divenuta definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della  
Convenzione, e se la ricorrente lo desidera, la riapertura del procedimento, e  
che deve simultaneamente versargli 5 000 (cinquemila) euro per il danno  
morale, oltre ogni ammontare che possa essere dovuto a titolo di imposta,  
da convertire in lei rumene al tasso applicabile alla data del regolamento ».  
12. In virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione, la vigilanza  
sull’esecuzione delle sentenza della Corte spetta al Comitato dei Ministri.  
Ciò non significa tuttavia che la Corte non svolga alcun ruolo al riguardo e  
che non debba prendere misure adatte a facilitare il compito del Comitato  
dei Ministri. In realtà, nulla all’interno dell'articolo 41 né in altre  
disposizioni della Convenzione impedisce alla Corte di valutare la questione  
della riparazione secondo i principi più sopra definiti. Dal momento che la  
Corte é competente ad interpretare ed applicare la Convenzione, essa é allo  
stesso modo competente a valutare « la forma ed il quantum della  
riparazione da accordare » (vedi J. Crawford, p. 201). Così come chiarito  
dalla CPGI nella sua sentenza Usine de Chorzów : « la riparazione è il  
complemento indispensabile di un inadempimento all’applicazione [di una  
Convenzione internazionale] » (p. 29).  
13. Per tale fine é essenziale che la Corte non si accontenti di fornire  
nelle sue sentenze una descrizione la più precisa possibile della natura della  
violazione della Convenzione da essa accertata ma che indichi anche nel  
dispositivo, se le circostanze del caso lo richiedono, le misure che giudica  
più appropriate per porre riparo alla violazione.  
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ZAGREBELSKY,  
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TÜRMEN  
Al mio voto favorevole al dispositivo della sentenza, voglio aggiungere  
alcune parole per chiarire il senso del ragionamento della Corte, per come lo  
intendo.  
La Corte ha concluso per la violazione « dell'articolo 6 § 3 c) combinato  
con l'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del fatto che il ricorrente  
non aveva potuto farsi assistere da un avvocato durante lo stato di fermo »  
(punto 1 del dispositivo). Essa ha in tal modo risposto alla doglianza del  
ricorrente che vedeva « una violazione dei suoi diritti di difesa nel fatto che  
si [era] visto negare l’accesso ad un avvocato durante lo stato di fermo ».  
Tale doglianza, enunciata dal ricorrente sotto l’angolo dell'articolo 6 § 3 c),  
è stata giustamente precisata dalla Corte, che l’ha legata all'articolo 6 § 1.  
Il senso della sentenza della Corte mi sembrerebbe ben chiaro. Se ve ne  
fosse bisogno, ciò che la Corte dice al paragrafo 53 rinviando al paragrafo  
37 non fa che chiarirlo. Le norme internazionali generalmente riconosciute,  
che la Corte accetta e che coincidono con la sua giurisprudenza, dispongono  
che « un imputato deve, dal momento della sua incarcerazione, poter  
scegliere il suo avvocato (...) e (...) ricevere visite dal suo avvocato per la  
sua difesa. Egli deve poter preparare e fornire al suo avvocato o da lui  
ricevere le istruzioni confidenziali (...) ».  
É quindi senza dubbio dall’inizio del fermo o del piazzamento in  
detenzione che l’accusato deve poter beneficiare dell'assistenza di un  
avvocato. E ciò, indipendentemente dagli interrogatori.  
L'importanza degli interrogatori é evidente all’interno del procedimento  
penale, dato che, come sottolineato dalla sentenza, l'impossibilità di farsi  
assistere da un avvocato nel corso degli interrogatori si analizza, salvo  
eccezioni, come una grave lacuna rispetto alle esigenze di un processo equo.  
Ma l’equità del procedimento, quando si tratta di un accusato che é  
detenuto, richiede allo stesso tempo che l’accusato possa ottenere (ed il  
difensore esercitare) tutta la vasta gamma di attività adatte per la difesa : la  
discussione del caso, l'organizzazione della difesa, la ricerca delle prove  
favorevoli all’accusato, la preparazione degli interrogatori, il sostegno  
all’accusato in stato di difficoltà, il controllo delle condizioni di detenzione,  
etc.  
Il principio di diritto che bisogna trarre dalla sentenza é dunque che  
l’accusato in stato di detenzione ha diritto, normalmente e salvo limitazioni  
eccezionali, a che, dall’inizio del fermo o della sua detenzione provvisoria,  
possa essere visitato da un difensore per discutere di ciò che riguarda la sua  
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difesa e le sue legittime necessità. Il mancato riconoscimento di tale  
possibilità, indipendentemente da ciò che fuoriesce dagli interrogatori e dal  
loro utilizzo da parte del giudice, si analizza, salvo eccezioni, come una  
violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Aggiungo che, naturalmente, il  
fatto che il difensore possa vedere l’accusato per tutto il corso della  
detenzione nei posti di polizia ed in prigione permette, meglio di ogni altra  
misura, di evitare che sia violata la proibizione dei trattamenti di cui  
all'articolo 3 della Convenzione.  
Le considerazioni che precedono non sarebbero state necessarie se il  
ragionamento della Corte non avesse contenuto dei passaggi suscettibili di  
far credere al lettore che la Corte esige l'assistenza di un difensore soltanto a  
partire ed in occasione degli interrogatori (vedi gli interrogatori che danno  
luogo alla redazione di un processo-verbale al fine del loro utilizzo da parte  
del giudice). Infatti, a partire dal paragrafo 55 il testo adottato dalla Corte si  
concentra sul solo aspetto dell'interrogatorio che il ricorrente ha subito ed il  
cui contenuto è stato utilizzato nei suoi confronti.  
Una tale lettura della sentenza mi parrebbe eccessivamente riduttiva.  
L'importanza della decisione della Corte per la protezione dei diritti  
dell’accusato soggetto ad una misura privativa della libertà ne sarebbe  
gravemente indebolita. Secondo me a torto, dal momento che  
l’argomentazione legata all’interrogatorio del ricorrente ed alla sua  
utilizzazione da parte dei giudici si spiega facilmente per il fine della Corte  
di prendere in considerazione i dati specifici del caso per il quale è stata  
adita.  
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