CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
GRANDE CAMERA  
SAADI C. REGNO UNITO  
(Ricorso n. 13229/03)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
29 gennaio 2008  
Questa sentenza è finale. Essa può subire ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito  
Nel caso Saadi c. Regno Unito,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera  
composta da:  
Jean-Paul Costa, presidente,  
Christos Rozakis,  
Nicolas Bratza,  
Boštjan M. Zupančič,  
Peer Lorenzen,  
Françoise Tulkens,  
Nina Vajić,  
Margarita Tsatsa-Nikolovska,  
Snejana Botoucharova,  
Anatoly Kovler,  
Elisabeth Steiner,  
Lech Garlicki,  
Khanlar Hajiyev,  
Dean Spielmann,  
Ineta Ziemele,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Päivi Hirvelä, giudici,  
e da Michael O'Boyle, Vice Cancelliere.  
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 maggio ed il 5  
dicembre 2007,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 13229/03) diretto contro il Regno  
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presentato alla Corte in virtù  
dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (« la Convenzione ») da un cittadino iracheno, il  
Sig. Shayan Baram Saadi (« il ricorrente »), il 18 aprile 2003.  
2. Il ricorrente è rappresentato da Messrs Wilson & Co., avvocati del  
foro di Londra. Il Governo del Regno Unito (« il Governo ») è rappresentato  
dal suo agente, J. Grainger, del Ministero degli Affari esteri e del  
Commonwealth  
3. Il ricorrente sostiene di essere stato detenuto in violazione degli  
articoli 5 § 1 e 14 della Convenzione, e di non essere stato adeguatamente  
informato dei motivi della detenzione in violazione dell’art. 5 § 2.  
4. Il ricorso è stato attribuito alla quarta sezione della Corte (art. 52 § 1  
del Regolamento). Il 27 settembre 2005 è stato dichiarato ricevibile da una  
camera di quella sezione composta dai seguenti giudici: J. Casadevall,  
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Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito  
Nicolas Bratza, M. Pellonpää, R. Maruste, K. Traja, L. Mijović, J. Šikuta e  
anche F. Elens-Passos, vice cancelliere di sezione. L’11 luglio 2006 una  
camera composta dagli stessi giudici, insieme con T.L. Early, cancelliere di  
sezione, ha emesso una sentenza con cui si stabiliva, per quattro voti contro  
tre, che non c’era stata violazione dell’art. 5 § 2. La Camera ha inoltre  
sostenuto all’unanimità che non fosse necessario considerare l’art. 14  
separatamente, che la constatazione di una violazione dell’art. 5 § 2  
rappresenterebbe una equa soddisfazione sufficiente per ilpregiudiziio  
morale, e che lo Stato convenuto doveva corrispondere al ricorrente una  
somma di 1.500 (Euro), più ogni tassa dovuta, per i costi e le spese.  
5. L’11 dicembre 2006, a seguito di richiesta del ricorrente, il collegio  
della Grande Camera ha deciso di rinviare il caso alla Grande Camera ai  
sensi dell’art. 43 della Convenzione.  
6. La composizione della Grande Camera è stata determinata  
conformemente all’art. 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e all’art. 24 del  
Regolamento della Corte.  
7. Sia il ricorrente sia il Governo hanno presentato le proprie memorie  
scritte sul merito del caso. Inoltre, sono state ricevute note da terzi  
presentate congiuntamente dal Centro di Consulenza sui Diritti Individuali  
in Europa (« AIRE Centre »), Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati  
(« ECRE ») e Libertà, e dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i  
Rifugiati (« UNHCR »), che il presidente ha autorizzato ad intervenire nella  
procedura scritta (art. 36 § 2 della Convenzione e art. 44 § 2 del  
Regolamento).  
8. Un’udienza si è svolta in pubblico presso il Palazzo dei diritti  
dell’uomo, a Strasburgo, il 16 maggio 2007 (art. 59 § 3 del Regolamento).  
Sono comparsi:  
(a) per il Governo convenuto  
J. GRAINGER,  
D. PANNICK QC,  
M. FORDHAM QC,  
N. SAMUEL,  
agente,  
avvocato,  
avvocato,  
S. BARRETT,  
consulenti.  
(b) per il ricorrente  
R. SCANNELL,  
D. SEDDON,  
avvocato,  
M. HANLEY,  
S. GHELANI,  
consulenti.  
La Corte ha sentito le dichiarazioni rese da Scannel e Pannick, nonché le  
loro risposte ai quesiti posti dai giudici Costa e Spielmann.  
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IL FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
9. Il ricorrente, curdo iracheno, è nato nel 1976 ed al momento vive e  
lavora come medico a Londra.  
A. L’ammissione temporanea del ricorrente nel Regno Unito  
10. Nel dicembre del 2000 il ricorrente fuggì dalla Regione Autonoma  
Curda dell’Iraq dopo aver, nell’esercizio dei suoi doveri di medico  
ospedaliero, curato ed agevolato la fuga di tre membri Partito Comunista dei  
Lavoratori iracheno che erano stati feriti in un attacco. Egli giunse  
all’aeroporto di Heathrow il 30 dicembre 2000 ed immediatamente chiese  
asilo.  
11. L’agente dell’immigrazione contattò il Centro di accoglienza  
Oakington (« Oakington », vedi infra o paragrafi 23-25), ma lì non c’era  
posto al momento, quindi al ricorrente fu accordata l’« ammissione  
temporanea » (vedi infra paragrafi 20-21) per passare la notte presso un  
albergo a sua scelta per poi tornare all’aeroporto la mattina seguente. Il 31  
dicembre 2000 egli si presentò come richiesto e gli fu di nuovo accordata  
l’ammissione temporanea fino al giorno seguente. Quando il ricorrente si  
presentò nuovamente come richiesto, gli fu per la terza volta accordata  
l’ammissione temporanea, fino al giorno seguente, 2 gennaio 2001 alle ore  
10.00.  
B. La detenzione ad Oakington e la procedura di asilo  
12. Quest’ultima volta, quando il ricorrente si presentò come richiesto,  
fu arrestato e trasferito ad Oakington.  
13. Durante la detenzione, al ricorrente fu consegnato un modulo  
standard, « Motivi di detenzione e diritti di cauzione », nel quale era  
specificato che si ricorreva alla detenzione solo laddove non ci fosse una  
ragionevole alternativa, ed era specificata una lista di motivi quale il rischio  
di fuga, con riquadri da segnare da parte dell’agente dell’immigrazione se  
del caso. Il modulo non conteneva un’opzione per indicare la possibilità di  
detenzione ai fini di un trattamento accelerato della pratica a Oakington.  
14. Il 4 gennaio 2001 il ricorrente incontrò a Oakington un avvocato del  
Centro Legale per i Rifugiati, il quale contattò il Ministero degli Interni per  
sapere perché il ricorrente fosse detenuto e per richiederne il rilascio. Il 5  
gennaio 2001, dopo che il ricorrente era stato già detenuto per 76 ore,  
l’avvocato fu informato telefonicamente da un agente dell’immigrazione  
che era detenuto in quanto cittadino iracheno che rispondeva ai criteri di  
Oakington. L’avvocato quindi scrisse al Ministero degli Interni richiedendo  
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il rilascio del ricorrente in quanto la sua detenzione era illegittima. A  
seguito del rifiuto, il ricorrente presentò istanza di revisione della decisione  
di detenzione, sostenendone la contrarietà al diritto interno ed all’art. 5 §§ 1  
e 2 della Convenzione.  
15. La richiesta di asilo del ricorrente fu inizialmente respinta l’8  
gennaio. Il giorno seguente egli fu rilasciato da Oakington e gli fu di nuovo  
accordata l’ammissione temporanea in attesa della pronuncia sul suo  
appello. Il 14 gennaio 2003 il suo appello fu accolto e gli fu riconosciuto il  
diritto di asilo.  
C. I procedimenti di revisione giurisdizionale  
16. Durante il procedimento di revisione giurisdizionale della decisione  
di detenere il ricorrente, il giudice Collins, il 7 settembre 2001, (R. (on the  
application of Saadi and others) v. Secretary of State for the Home  
Department [2001] EWHC Admin 670) ha dichiarato che il Segretario di  
stato ha siffatto potere di detenzione in base alla Legge sull’Immigrazione  
del 1971 (vedi infra paragrafo 19). Tuttavia, in riferimento alla sentenza  
della Corte nel caso Amuur c. Francia, (sentenza del 25 giugno 1996,  
Reports of Judgments and Decisions 1996-III, § 43), e sulla base di quella  
che egli considerava una « lettura sensibile » dell’art. 5 § 1(f), ha concluso  
che non è ammesso in base alla Convenzione detenere, al solo scopo di  
efficienza amministrativa, un richiedente asilo che abbia seguito le  
procedure previste e in relazione al quale non vi sia rischio di fuga. Sebbene  
la detenzione rientri nell’art. 5 § 1(f), è sproporzionato detenere un  
richiedente asilo allo scopo di far procedere rapidamente la sua pratica, non  
essendo stato dimostrato che severe condizioni di residenza, che non  
oltrepassino un periodo di detenzione di 24 ore, potrebbero non essere  
sufficienti. Egli inoltre ha dichiarato (come avevano fatto la Corte d’appello  
e la Camera dei lord) che al ricorrente non erano stata adeguatamente  
motivata la sua detenzione.  
17. Il 19 ottobre 2001 la Corte d’appello all’unanimità ha rovesciato  
questa sentenza ([2001] EWCA Civ 1512). Lord Phillips of Worth  
Matravers, che ha pronunciato la sentenza principale, ha prima preso in  
considerazione la questione se la politica di detenere i richiedenti asilo a  
Oakington ai fini di un trattamento accelerato fosse tanto irragionevole da  
renderla illegittima in base al diritto interno. Egli ha osservato che negli  
ultimi anni le richieste di asilo al Regno Unito e ad altri paesi si sono  
moltiplicate. Nel Regno Unito il numero medio mensile di richieste dal  
luglio al settembre del 1999 era stato quasi 7.000, il 60% in più dell’anno  
precedente. Far fronte ad un numero enorme di richiedenti asilo pone seri  
problemi amministrativi, ed è interesse di tutti i richiedenti asilo che il  
proprio status venga stabilito il più celermente possibile. Egli ha aggiunto:  
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« Condividiamo i dubbi espressi da Collins J sulla questione se la detenzione sia  
davvero necessaria per assicurare efficacia e rapidità alla procedura di richiesta di  
asilo. Tuttavia nell’esprimere tali dubbi […] ci abbandoniamo ad ipotesi e  
speculazioni. Non c’è dubbio che, se le richieste di asilo devono essere trattate  
nell’arco di sette giorni, i richiedenti necessariamente si troveranno a dover essere  
soggetti a gravi restrizioni della propria libertà. In un modo o nell’altro sarà loro  
richiesto di essere presenti in un centro in ogni momento in cui si potrebbe avere  
bisogno di loro per un colloquio, cosa che è impossibile da stabilire secondo un  
programma predeterminato. I richiedenti si sottoporrebbero volontariamente a siffatto  
regime se non fossero detenuti? Indubbiamente molti lo farebbero, ma è impossibile  
condannare in quanto irragionevole la politica di sottoporre i richiedenti asilo le cui  
richieste siano passibili di una rapida conclusione ad un breve periodo di detenzione  
finalizzato ad assicurare che il regime proceda senza intralci.  
Questa non è una conclusione alla quale siamo giunti rapidamente. I richiedenti  
asilo sono detenuti a Oakington solo se è probabile che si decida in merito alle loro  
richieste nell’arco di una settimana. Ma deve anche trattarsi di persone dalle quali non  
ci si aspetta che fuggano o che tengano comportamenti sbagliati. A prima vista sembra  
eccessivo detenere coloro i quali è altamente improbabile che possano fuggire solo per  
facilitare il trattamento delle loro pratiche. Tuttavia le statistiche che abbiamo esposto  
all’inizio della nostra sentenza non possono essere ignorate. Come ha osservato [il  
Ministro degli Interni] nel dibattito alla Camera dei Lord il 2 novembre 1999, di  
fronte ad un numero di richieste di asilo di quasi 7.000 al mese, « nessun governo  
responsabile può semplicemente scrollare le spalle e non fare niente » […] Un breve  
periodo di detenzione non è un prezzo irragionevole da pagare al fine di assicurare la  
rapida evasione delle richieste presentate da una porzione rilevante di coloro che  
partecipano a tale afflusso. In tali circostanze, siffatta detenzione può essere intesa  
come misura di ultima istanza. […] »  
La Corte di Appello ha poi considerato se la detenzione ricada nella  
prima parte dell’art. 5 § 1(f), ed ha sostenuto che il diritto alla libertà di cui  
all’art. 5 § 1(f) ha lo scopo di salvaguardare il potere sovrano degli Stati  
membri di decidere se permettere ai cittadini stranieri di entrare nel proprio  
territorio a qualunque condizione e che la detenzione di un cittadino  
straniero rientra nell’ipotesi prevista da tale sottoparagrafo, a meno che e  
fintanto che l’ingresso venga autorizzato, ferma restando la condizione,  
come si ricava dal caso Chahal c. Regno Unito (sentenza del 15 novembre  
1996, Reports 1996-V), che la procedura di asilo o di espulsione non si  
prolunghino irragionevolmente.  
18. Il 31 ottobre 2002 la Camera dei Lord ha respinto all’unanimità  
l’appello del ricorrente ([2002] UKHL 41). Prendendo nota del fatto che a  
Oakington vengono vagliate le domande di circa 13.000 richiedenti asilo  
all’anno, il che impone di tenere fino a 150 colloqui al giorno, Lord Slynn  
di Hadley, con il quale hanno concordato gli altri Law Lords, ha sostenuto  
quanto segue:  
« Nel diritto internazionale vige da lungo tempo il principio che gli stati sovrani  
possono disciplinare l’ingresso di cittadini stranieri nel loro territorio. […]  
L’applicazione di tale principio è tuttavia soggetta a qualsiasi obbligo che derivi da  
un trattato di cui lo stato sia parte o a qualsiasi norma di diritto interno dello stato che  
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si applichi all’esercizio di suddetto potere di controllo. Il punto da cui partire è quindi,  
dal mio punto di vista, che il Regno Unito ha il diritto di controllare l’ingresso e la  
presenza ininterrotta di stranieri nel suo territorio. L’art. 5 § 1(f) sembra basato su tale  
presupposto. La questione è quindi se le disposizioni del par. 1(f) regolano l’esercizio  
di tale diritto in modo che la detenzione per le ragioni e nelle modalità previste ad  
Oakington siano contrarie alle disposizioni di tale articolo, rendendo così illegittima la  
detenzione.  
Secondo me è chiaro che la detenzione finalizzata ad ottenere una rapida procedura  
decisionale per i richiedenti asilo non è di per sé necessariamente ed in ogni caso  
illegittima. Si sostiene comunque che la detenzione finalizzata ad ottenere una  
procedura rapida per ‘ opportunità amministrativa ’ non rientri nel par. 1(f). Deve  
esserci qualche altro elemento che giustifichi l’esercizio del potere di detenzione,  
quale la probabilità che il richiedente fugga, commetta un reato o agisca in modo  
lesivo del bene comune. […]  
Bisogna […] ricordare che il potere di detenere è finalizzato ad ‘ impedire ’  
l’ingresso irregolare. Secondo me fino a che lo stato non abbia ‘ autorizzato ’  
l’ingresso, l’ingresso non è regolare. Lo stato ha il potere di detenere senza incorrere  
nella violazione dell’art. 5 finché la domanda non sia stata presa in esame e l’ingresso  
sia stato ‘ autorizzato ’.  
Resta la questione se, anche se la detenzione finalizzata al raggiungimento di una  
rapida decisione in merito all’asilo ricade sotto l’art. 5 § 1(f), ‘ la detenzione era  
illegittima in quanto reazione sproporzionata alle ragionevoli esigenze del controllo  
sull’immigrazione ’ […]  
La necessità di disposizioni altamente strutturate e gestite perfettamente, che  
sarebbero disattese in caso di ritardo o di mancata presenza del richiedente al  
colloquio è evidente. D’altro canto i richiedenti che non vivono ad Oakington, bensì  
ma dove hanno scelto di vivere, inevitabilmente sarebbero sottoposti a considerevoli  
inconvenienti se dovessero rendersi disponibili con breve preavviso e in maniera  
costante per rispondere alle domande.  
È increscioso che un individuo sia privato della libertà senza che sia intervenuta una  
decisone giudiziaria, ma ci sono situazioni in cui tale condotta è giustificabile. In una  
situazione come la presente in cui sono coinvolti numeri enormi e decisioni  
complicate, con il rischio di lunghi ritardi per i richiedenti che tentano di entrare, è  
necessario fare un esercizio di bilanciamento. Arrivare ad una rapida decisione è  
nell’interesse non solo dei richiedenti, ma anche di coloro che in numero sempre  
maggiore sono in attesa. Accettando, come io faccio, che le sistemazioni ad  
Oakington assicurano condizioni ragionevoli sia per i singoli che per le famiglie e che  
il periodo qui trascorso non è in ogni modo eccessivo, penso che la bilancia penda in  
favore del riconoscimento che la detenzione in base alle procedure di Oakington è  
proporzionata e ragionevole. Lungi dall’essere arbitrario, mi sembra che il Segretario  
di stato abbia fatto tutto quanto ci si potesse aspettare facesse al fine di alleviare la  
privazione della libertà dei tanti richiedenti asilo. »  
II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI  
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A. L’Immigration Act del del 1971  
1. Detenzione  
19. L’Immigration Act del 1971 (« l’Act del 1971 »), Appendice 2, par.  
2, dà il diritto ad un agente dell’immigrazione di esaminare ogni individuo  
che arrivi nel Regno Unito al fine di determinare se gli si debba concedere o  
meno l’autorizzazione all’ingresso. Il paragrafo 16(1) dispone che:  
« Un individuo al quale sia richiesto di sottoporsi ad esame in base al precedente  
paragrafo 2 può essere detenuto sotto l’autorità di un agente dell’immigrazione in  
attesa del suo esame ed in attesa della decisione di concedergli o negargli  
autorizzazione all’ingresso. »  
I paragrafi 8, 9 e 10 danno il diritto all’agente dell’immigrazione di  
allontanare coloro ai quali sia stata negata autorizzazione ad entrare o coloro  
che siano entrati irregolarmente e il paragrafo 16(2) (come sostituito  
dall’Immigration and Asylum Act del 1999: « l’Act del 1999 ») prevede che:  
« Se vi sono ragionevoli motivi per sospettare che un individuo sia una persona nei  
confronti della quale potrebbero essere adottate direttive in base ad uno dei paragrafi  
da 8 a 10 […] tale individuo può essere detenuto sotto l’autorità dell’agente  
dell’immigrazione in attesa – (a) della decisione di adottare o meno direttive in tal  
senso; (b) del suo allontanamento in esecuzione di tali direttive. »  
2. Ammissione temporanea  
20. Il paragrafo 21(1) dell’Appendice 2 dell’Act del 1971 permette ad un  
agente dell’immigrazione di concedere l’ammissione temporanea nel Regno  
Unito ad ogni individuo passibile di detenzione. Il paragrafo 21(2) (come  
emendato dall’Act del 1999) prevede che:  
« Fintanto che un individuo è in libertà nel Regno Unito in virtù di questo paragrafo,  
egli potrà essere soggetto a restrizioni relative alla residenza, all’impiego o  
all’occupazione ed a presentarsi presso alla polizia o presso un agente  
dell’immigrazione qualora ciò gli sia stato notificato per iscritto da parte di un agente  
dell’immigrazione. »  
I sottoparagrafi da 2(A) a 2(E) danno il potere al Segretario di Stato di  
emanare regolamenti che pongano restrizioni alla residenza degli individui  
cui sia stata accordata ammissione temporanea.  
21. La sezione 11 dell’Act del 1971 prevede quanto segue:  
« Ai sensi di questo Act, un individuo che giunga nel Regno Unito in nave o in aereo  
non potrà essere considerato come entrato nel Regno Unito, a meno che e fintanto che  
non sia sbarcato. Al momento del suo sbarco in un porto, egli è allo stesso modo  
ritenuto come non entrato nel Regno Unito finché rimanga in un’area (eventuale) del  
porto istituita a tale scopo da un agente dell’immigrazione. Un individuo che non sia  
entrato in altro modo nel Regno Unito è considerato come non averlo fatto finché egli  
sia detenuto, o benefici di un ammissione temporanea, o sia stato rilasciato mentre era  
passibile di essere sottoposto a detenzione […] »  
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Nel caso Szoma (FC) v. Secretary of State for the Department of Work  
and Pensions [2005] UKHL 64, la Camera dei Lord ha sostenuto che lo  
scopo della sezione 11 dell’Act del 1971 era quello di non riconoscere ad un  
individuo ammesso temporaneamente i diritti concessi a coloro ai quali sia  
stata accordata autorizzazione all’ingresso, in particolare il diritto di  
richiedere un’estensione dell’autorizzazione a restare, e che ciononostante  
uno straniero al quale sia stata accordata l’ammissione temporanea è  
« regolarmente presente » nel Regno Unito ai fini del diritto all’assistenza  
sociale.  
B. La politica di detenzione e di ammissione temporanea pre-  
Oakington  
22. Prima del marzo 2000, quando fu annunciata l’apertura di Oakington  
(vedi infra paragrafo 23), la politica del Ministero degli Interni sull’utilizzo  
della detenzione era fissata in un Libro Bianco (documento sulla politica)  
pubblicato nel 1998 intitolato « Più equo, più rapido e più saldo – un  
approccio moderno all’immigrazione e all’asilo » (Cm 4018) in tali termini  
(paragrafo 12.3):  
« Il Governo ha deciso che, mentre vige una presunzione in favore dell’ammissione  
temporanea o dell’espulsione, la detenzione è normalmente giustificata nelle seguenti  
circostanze:  
• laddove vi sia un motivo ragionevole di credere che un individuo non si atterrà ai  
termini di ammissione temporanea o di rilascio temporaneo;  
• inizialmente, per chiarire l’identità di un individuo e il fondamento della sua  
richiesta;  
• laddove l’espulsione sia imminente. In particolare, laddove ci sia un tentativo  
sistematico di evadere il controllo sull’immigrazione, la detenzione è giustificata se  
siano soddisfatti uno o più di questi criteri. »  
Al paragrafo 12.11 del Libro bianco era chiarito che si sarebbe dovuto  
fare ricorso alla detenzione per il più breve tempo possibile ed il paragrafo  
12.7 richiedeva che fossero date motivazioni scritte al momento dell’arresto.  
C. Il Centro di accoglienza di Oakington  
23. Il 16 marzo 2000 il Ministro Barbara Roche MP ha annunciato un  
cambiamento della suddetta politica in una risposta ad una interrogazione  
parlamentare, come segue:  
« Il Centro di accoglienza di Oakington rafforzerà la nostra capacità di gestire  
rapidamente le richieste di asilo, molte delle quali si dimostrano essere infondate. In  
aggiunta ai vigenti criteri di detenzione, i richiedenti saranno detenuti ad Oakington  
qualora le loro domande, comprese quelle che possono essere certificate come  
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manifestamente infondate, sembrino suscettibili di una rapida decisione. Il Centro di  
Oakington prenderà in considerazione le domande presentate da adulti e famiglie con  
bambini, ai quali sarà fornita una sistemazione separata, ma non da minori non  
accompagnati. Inizialmente, la detenzione si protrarrà per un periodo di circa sette  
giorni per mettere i richiedenti nelle condizioni di essere intervistati ed affinché una  
prima decisione sia presa. Sul luogo sarà disponibile assistenza legale. Se una  
decisione sulla richiesta non può essere presa in questo lasso temporale, al richiedente  
sarà garantita ammissione temporanea o, se necessario in base ai criteri vigenti,  
spostato in un altro luogo di detenzione. Se la richiesta viene rigettata, sarà presa  
similmente una decisione in merito ad un ulteriore periodo di detenzione in base ai  
criteri vigenti. In quest’ultimo caso, quindi, si farà regolarmente ricorso alla  
detenzione al fine di procedere all’espulsione o qualora sia probabile che l’interessato  
manchi di tenersi in contatto con il Servizio di immigrazione. »  
24. La decisione se una richiesta di asilo sia suscettibile di essere trattata  
ad Oakington è in primo luogo basata sulla nazionalità del richiedente. In  
base al « Manuale interno sulle modalità operative », la detenzione ad  
Oakington non dovrebbe essere adoperata, tra l’altro, in relazione a: « i casi  
sui quali non sembra possibile prendere una decisione rapida »; i richiedenti  
minori o disabili; le vittime di tortura; « ogni individuo che si ritiene non  
adatto al regime leggero di Oakington, inclusi coloro i quali verosimilmente  
fuggirebbero ».  
25. Il centro di detenzione è situato in una ex caserma dell’esercito nei  
pressi di Oakington, Cambridgeshire. Ha alti recinti perimetrali, cancelli  
chiusi a chiave e guardie 24 ore su 24. Il luogo è grande, con spazi per la  
ricreazione all’aperto e per la vita sociale ed è disponibile assistenza legale  
sul posto. C’è una mensa, una biblioteca, un centro medico, una sala per le  
visite sociali ed una sala destinata al culto religioso. I richiedenti asilo e le  
persone a loro carico sono in genere liberi di circolare in tale sito, ma  
devono mangiare e rientrare nelle proprie camere ad orari prefissati. I  
richiedenti di sesso maschile sono sistemati separatamente dalle donne e dai  
bambini e non possono passare la notte con le loro famiglie. I detenuti  
devono aprire la propria corrispondenza alla presenza degli agenti di  
sicurezza e mostrare i documenti identificativi se richiesti, rispondere agli  
appelli e ad altri ordini.  
III. DOCUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE RILEVANTI  
A. Trattati internazionali, dichiarazioni, conclusioni, linee guida e  
rapporti.  
1. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)  
26. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, entrata in vigore il  
27 gennaio 1980, prevede all’art. 31:  
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« Regola generale di interpretazione  
1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da  
attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo  
scopo.  
2. Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo,  
inclusi il preambolo e gli allegati:  
a) ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso tra tutte le parti in  
occasione della conclusione del trattato;  
b) ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione  
del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento in connessione col  
trattato.  
3. Si terrà conto, oltre che del contesto:  
a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti in materia di interpretazione del  
trattato o di applicazione delle disposizioni in esso contenute;  
b) di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del trattato con la  
quale si sia formato un accordo delle parti relativamente all’interpretazione del  
medesimo;  
c) di qualsiasi norma pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra  
le parti.  
4. Un termine verrà inteso in senso particolare se risulta che tale era l’intenzione  
delle parti. »  
27. L’art. 32 dispone:  
« Mezzi complementari di interpretazione  
Si può fare ricorso a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai  
lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo  
sia di confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31, che di  
determinare il significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31:  
a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o  
b) porti ad un risultato manifestamente assurdo o non ragionevole. »  
28. L’art. 33 dispone:  
« Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue  
1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in  
ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non disponga o le parti non convengano  
fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo.  
[…]  
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3. Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei diversi  
testi autentici.  
4. Ad eccezione del caso in cui un determinato testo sia destinato a prevalere ai sensi  
del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici fa apparire una differenza di  
significato che l’applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà  
adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concili  
nel migliore dei modi i testi in questione. »  
2. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (« UDHR »)  
29. La UDHR prevede all’art. 3 il diritto alla vita, alla libertà e alla  
sicurezza; all’art. 9 il diritto a non essere arbitrariamente detenuti, arrestati o  
esiliati; e all’art. 13 il diritto alla libertà di circolazione e di residenza.  
30. All’art. 14(1) è dichiarato che « ogni individuo » ha il diritto  
fondamentale a « di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle  
persecuzioni ».  
3. Il Patto sui diritti civili e politici (« ICCPR »)  
31. L’art. 9(1) del ICCPR prevede che:  
« Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona.  
Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato  
della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. »  
Nella sua giurisprudenza relativa a questo articolo, il Comitato dei diritti  
umani (« HCR ») ha sostenuto, tra l’altro, che la mancata considerazione da  
parte delle autorità dell’immigrazione di fattori che attengono all’individuo  
in questione, quali la probabilità che fugga o la mancanza di cooperazione  
con le autorità preposte all’immigrazione, nonché il mancato esame della  
possibilità di ricorrere ad altri mezzi di minore impatto per raggiungere gli  
stessi scopi potrebbero rendere la detenzione di un richiedente asilo  
arbitraria (A. c. Australia, n. 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993; C. c.  
Australia, n. 900/ 1999, CCPR/C/76/D/900/1999). Nel caso A. c. Australia  
lo HCR ha osservato che:  
« la nozione di ‘ arbitrarietà ‘ non deve essere considerata equivalente a quella di  
‘ contrarietà la legge’ ma deve essere interpretata più ampiamente per includervi  
elementi quali l’inappropriatezza e l’ingiustizia. Inoltre, l’invio in carcere può essere  
considerato arbitrario se non necessario in tutte le circostanze del caso, ad esempio per  
prevenire la fuga o l’inquinamento delle prove: l’elemento di proporzionalità diviene  
rilevate in tale contesto. »  
32. L’art. 12 dell’ICCPR tutela il diritto alla libertà di circolazione di  
coloro che si trovino « regolarmente nel territorio ». In base alle pronunce  
del HRC, un individuo che abbia debitamente presentato richiesta di asilo è  
considerato trovarsi « regolarmente nel territorio » (Celepi c. Svezia,  
CCPR/C/51/D/456/1991).  
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4. Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 1951:  
« Convenzione sui rifugiati »)  
33. La Convenzione sui rifugiati, entrata in vigore il 22 aprile 1954, così  
come il suo Protocollo del 1967, vieta in generale ad uno Stato parte di  
espellere o respingere un individuo che abbia il fondato timore di essere  
perseguitato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà  
sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità,  
appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni  
politiche (articoli. 1 e 33). In base all’art. 31:  
« Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento  
1. Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno  
irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o  
la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano nel  
loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed  
espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.  
2. Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi  
rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa  
che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi  
riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli  
Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati una proroga ragionevole e così pure tutte  
le facilitazioni necessarie. »  
34. Il 13 ottobre 1986 il Comitato esecutivo del Programma dell’Alto  
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha adottato la seguente  
Conclusione in merito alla detenzione dei richiedenti asilo (n. 44 (XXXVII)  
– 1986). La Conclusione è stata espressamente approvata dall’Assemblea  
generale il 4 dicembre 1986 (Risoluzione 41/124) e riporta testualmente:  
« Il Comitato esecutivo,  
Richiamando l’art. 31 della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;  
Ricordando, inoltre, la Conclusione n. 22 (XXXII) relativa alla protezione degli  
individui in cerca di asilo in casi di afflussi in massa, la Conclusione n. 7 (XXVIII),  
paragrafo (e), relativa alla questione della custodia o detenzione connessa  
all’espulsione di rifugiati residenti regolarmente in un Paese, nonché la Conclusione  
n. 8 (XXVIII), paragrafo (e), relativa alla determinazione dello status di rifugiato;  
Rilevando che il termine ‘rifugiato’ usato nelle presenti Conclusioni è da intendersi  
nello stesso senso di quello della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967  
relativi allo status dei rifugiati, senza pregiudizio di definizioni più ampie applicabili  
in varie regioni:  
(a) Nota con profonda preoccupazione che un gran numero di rifugiati e di  
richiedenti asilo in varie regioni del mondo sono attualmente oggetto di detenzione o  
di analoghe misure restrittive a causa del loro ingresso o soggiorno irregolari in cerca  
di asilo, nell’attesa di una soluzione alla loro situazione;  
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(b) Esprime il parere che la detenzione, viste le sofferenze che ne derivano, debba  
essere normalmente evitata. In caso di necessità, si può far ricorso alla detenzione ma  
soltanto per i motivi previsti dalla legge al fine di: procedere a verifiche d’identità,  
determinare gli elementi costitutivi della domanda di rifugio o di asilo, trattare i casi  
in cui rifugiati o richiedenti asilo abbiano distrutto i loro documenti di viaggio e/o  
d’identità oppure abbiano fatto uso di documenti falsi al fine d’indurre in errore le  
autorità della Stato nel quale essi hanno intenzione di chiedere asilo; o per  
salvaguardare la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico;  
(c) Riconosce l’importanza di procedure eque e rapide per la determinazione dello  
status di rifugiato o la concessione di asilo da detenzioni ingiustificate o  
indebitamente prolungate;  
(d) Sottolinea l’importanza per la legislazione nazionale e/o la prassi amministrativa  
di stabilire la necessaria distinzione tra la situazione dei rifugiati/richiedenti asilo e  
quella degli altri stranieri;  
(e) Raccomanda che le misure di detenzione adottate nei confronti di rifugiati e  
richiedenti asilo siano oggetto di ricorsi giurisdizionali o amministrativi;  
(f) Sottolinea che le condizioni di detenzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo  
devono essere umane. In particolare, i rifugiati e richiedenti asilo non devono, per  
quanto possibile, essere detenuti insieme a persone che abbiano commesso crimini di  
diritto comune e non devono essere dislocati in regioni in cui la loro sicurezza fisica  
sia minacciata;  
(g) Raccomanda che i rifugiati ed i richiedenti asilo detenuti abbiano la possibilità di  
contattare l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o, in  
assenza di detto ufficio, le agenzie nazionali esistenti che si occupano dell’assistenza  
ai rifugiati;  
(h) Riafferma che rifugiati e richiedenti asilo hanno, verso il Paese in cui si trovano,  
dei doveri che comportano in particolare l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai  
regolamenti, nonché ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell’ordine  
pubblico;  
(i) Riafferma l’importanza fondamentale del rispetto del principio di non  
respingimento e, in tale contesto, ricorda la relativa Conclusione n. 6 (XXVIII). »  
35. Nel 1995, l’UNHCR ha adottato le Linee guida al fine di assicurare  
l’applicazione della sopracitata Conclusione, in seguito rivedute e  
ripubblicate il 10 febbraio 1999. Tali Linee guida affermano chiaramente  
che la detenzione dei richiedenti asilo « non è desiderabile in sé ». La Linea  
guida 3 dispone che:  
« È possibile fare eccezionalmente ricorso alla detenzione dei richiedenti asilo per i  
motivi di seguito descritti, a condizione che ciò sia […] in conformità con i principi e  
le norme generali di diritto internazionale relative ai diritti umani (incluso l’art. 9 del  
PDCP). […] Laddove vi siano meccanismi di controllo che possono essere impiegati  
come alternativa efficace alla la detenzione (quali l’obbligo di presenza o l’obbligo di  
un garante […]), essi dovranno essere applicati in primo luogo, a meno che non vi sia  
prova concreta che suggerisca che tali alternative non saranno efficaci nel caso  
individuale in questione. La detenzione dovrebbe quindi avere luogo solo dopo un  
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completo esame di tutte le alternative possibili, oppure allorquando i meccanismi di  
controllo si siano dimostrati incapaci di perseguire il loro scopo legittimo e legale. »  
La Linea guida prosegue:  
« […] qualora necessario, si può fare ricorso alla detenzione dei richiedenti asilo: (i)  
per accertarne l’identità. E ciò nei casi in cui l’identità sia incerta o controversa. (ii)  
per determinare gli elementi sui quali si basa la richiesta dello status di rifugiato o di  
asilo. Tale disposizione significa che il richiedente asilo può essere detenuto  
esclusivamente al fine di una intervista preliminare destinata ad identificare ciò sui cui  
si fonda la domanda di asilo. Ciò comprende unicamente il chiarimento dei fatti  
essenziali che motivano la domanda di asilo e non si estende all’ottenimento delle  
informazioni più precise per la decisione nel merito, o altro, della domanda. Tale  
eccezione al principio generale non può essere utilizzata per giustificare la detenzione  
per l’intera durata della procedura relativa alla determinazione dello status del  
richiedente, né per una durata indeterminata. (iii) ne casi in cui i richiedenti asilo  
hanno distrutto i loro documenti di viaggio o di identità o hanno utilizzato documenti  
falsi al fine di ingannare le autorità dello Stato in cui essi intendono chiedere asilo.  
Ciò che deve essere stabilito è l’assenza di buona fede da parte del richiedente di  
ottemperare al procedimento di verifica della propria identità. […] I richiedenti asilo  
che arrivano senza documenti, poiché essi non hanno la possibilità di ottenerne alcuno  
nel proprio Paese di origine, non possono essere detenuti esclusivamente per tale  
ragione […] »  
36. Il 18 dicembre 1999, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla  
detenzione arbitraria, nel rapporto della sua visita nel Regno Unito  
(E/CN.4/1999/63/Add.3), raccomanda al Governo:  
« di garantire che venga fatto ricorso alla la detenzione dei richiedenti asilo solo per  
motivi considerati come legittimi ai sensi degli standard internazionali e solo nel caso  
in cui le altre misure non siano sufficienti […]  
Le misure alternative e che non implicano la privazione della libertà, quali l’obbligo  
di presentarsi regolarmente alle autorità, devono sempre essere prese in  
considerazione prima di ricorrere alla detenzione.  
Le autorità di detenzione devono accertare l’esistenza di un necessità impellente di  
porre in atto la detenzione fondato sulla vicenda personale di ciascun richiedente asilo  
[…]. »  
B. I testi del Consiglio d’Europa  
37. Nel 2003 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato  
una Raccomandazione (Rec (2003) 5) che, tra l’altro, stabilisce:  
« Lo scopo della detenzione non è punire i richiedenti asilo. Si può fare ricorso a  
misure detentive […] solo nelle seguenti situazioni: a) nel caso in cui la loro identità,  
inclusa la loro nazionalità, debba essere, in caso di dubbio, verificata, in particolare  
quando i richiedenti asilo abbiano distrutto i propri documenti di viaggio o di identità  
o abbiano usato documenti falsi per documenti falsi al fine di ingannare le autorità  
dello Stato ospitante; (b) quando devono essere verificati elementi sui quali si basa la  
richiesta di asilo e che, senza detenzione, non potrebbero essere ottenuti; (c) quando  
deve essere presa una decisione sul diritto di entrare nel territorio dello Stato in  
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questione; oppure (d) quando lo richiede la protezione della sicurezza nazionale e  
dell’ordine pubblico. […] Si dovrebbe fare ricorso a misure di detenzione di  
richiedenti asilo solo dopo un attento esame della loro necessità nel singolo caso. Esse  
dovrebbero essere specifiche, temporanee e non arbitrarie e dovrebbero essere  
utilizzate per il più breve tempo possibile. Suddette misure devono trovare  
applicazione nei modi indicati dalla legge ed in conformità con gli standard stabiliti  
dagli strumenti internazionali rilevanti e dalla giurisprudenza della Corte europea dei  
diritti dell’uomo. […] Prima di ricorrere a misure di detenzione, dovrebbero essere  
prese in considerazione misure alternative e non limitative della libertà, applicabili al  
caso particolare […]. »  
38. L’8 giugno 2005 il Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti  
umani, nel suo rapporto sulla visita nel Regno Unito (CommDH(2005)6),  
rilevava che:  
« Vorrei sollevare alcune questioni in merito alle procedure [di asilo]. La prima  
riguarda il frequente ricorso a misure detentive nei confronti dei richiedenti asilo  
all’inizio della procedura. Anche se la detenzione non è automatica in tale procedura,  
sembra ampiamente utilizzata; i progetti proposti per aumentare i centri di detenzione  
in questo ambito suggeriscono che in tal senso si orienta la direzione presa dal Regno  
Unito. Le autorità britanniche mi hanno fatto sapere che i giudici britannici hanno  
avallato alcune detenzioni per il solo motivo che la domanda si trovava in corso di  
esame. Non escludo che la detenzione possa essere appropriata in alcune circostanze,  
ma non credo che questa debba essere la regola. I centri aperti che offrono una  
sistemazione e nei quali è possibile avviare le procedure formali sono, credo, una  
soluzione più adatta all’ampia maggioranza di richiedenti asilo le cui richieste  
possono sfociare in una risposta rapida. »  
C. Gli strumenti dell’Unione europea  
39. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000)  
dichiara all’art. 18: « il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme  
stabilite dalla [Convenzione sui rifugiati]. »  
40. La Direttiva del Consiglio 2005/85/EC dell’1 dicembre 2005 sugli  
standard minimi concernenti la procedura di concessione o ritiro dello status  
di rifugiato negli Stati membri (GU L 326), che necessita di essere eseguta  
nell’ordinamento interno degli Stati membri entro l’1 dicembre 2008,  
dispone all’art. 7:  
« Ai richiedenti asilo è permesso di rimanere negli Stati membri, ai soli fini della  
procedura, fino al momento in cui l’autorità responsabile delle determinazione non  
abbia preso una decisione in prima istanza conformemente alle procedure stabilite al  
Capitolo III. Il diritto di rimanere non costituisce un diritto al permesso di  
soggiorno. »  
Inoltre, all’art. 18 la Direttiva dispone:  
« 1. Gli Stati membri non possono tenere un individuo in detenzione per il solo  
motivo che egli/ella è un richiedente asilo.  
2. Laddove un richiedente asilo sia detenuto, gli Stati membri devono prevedere la  
possibilità di un controllo giurisdizionale rapido. »  
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DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
41. Il ricorrente ritiene di essere stato detenuto ad Oakington in  
violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione, che prevede:  
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato  
della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:  
(a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale  
competente;  
(b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un  
provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire  
l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;  
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria  
competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso  
un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di  
commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;  
(d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua  
educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità  
competente;  
(e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una  
malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un  
vagabondo;  
(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di  
entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un  
procedimento d’espulsione o d’estradizione. »  
A. Sulla questione se il ricorrente sia stato privato della sua libertà  
42. Il Governo non contesta che la detenzione del ricorrente ad  
Oakington si configurava come privazione della libertà nel significato di cui  
all’art. 5 § 1. La Grande Camera ritiene chiaro che, dato il grado di  
reclusione applicato ad Oakington, il Sig. Saadi è stato privato della sua  
libertà ai sensi dell’art. 5 § 1 per i sette giorni in cui è stato detenuto lì (vedi,  
per esempio, Engel et al. c. Paesi Bassi, sentenza dell’8 giugno 1976, Serie  
A n. 22, §§ 60-66).  
43. I sottoparagrafi da (a) a (f) dell’art. 5 § 1 contengono un elenco  
completo dei casi in cui è ritenuta ammissibile una privazione della libertà;  
nessuna privazione della libertà sarà legittima se non ricede in uno di questi  
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casi (v., inter alia, Witold Litwa c. Polonia, n. 26629/95, § 49, ECHR 2000-  
III). Nel presente caso la principale argomentazione del Governo è che la  
detenzione si giustificava ai sensi della prima parte dell’art. 5 § 1(f);  
sebbene esso sostenga che in alternativa la misura avrebbe potuto essere  
giustificata ai sensi della seconda parte dello stesso sottoparagrafo. La Corte  
deve, quindi, prima accertare se il ricorrente è stato detenuto legittimamente  
« per impedir[gli] di entrare irregolarmente nel territorio ».  
B. Sulla questione se la privazione delle libertà sia ammissibile ai  
sensi del sottoparagrafo (f) dell’art. 5 § 1  
1. La sentenza della Camera  
44. Nella sua sentenza dell’11 luglio 2006 la Camera ha sostenuto, per  
quattro voti contro tre, che la detenzione ricade nella prima parte dell’art. 5  
§ 1(f). La Camera ha osservato che il fatto che agli Stati sia permesso di  
detenere potenziali immigranti che hanno fatto domanda di permesso di  
ingresso, sia attraverso la richiesta di asilo o meno, rientra nel normale  
« innegabile diritto degli Stati di controllare l’ingresso e la residenza degli  
stranieri nel loro territorio ». Finché al potenziale immigrato non venga  
concessa l’autorizzazione a restare nel paese, egli non sarà entrato in modo  
regolare, e la detenzione potrà essere ragionevolmente considerata come  
volta ad impedire l’ingresso irregolare.  
45. La Camera ha aggiunto che la detenzione di un individuo costituisce  
un’interferenza rilevante con la libertà personale, e deve sempre essere  
sottoposta ad un controllo rigoroso. Quando un individuo si trova  
legalmente in libertà in un paese, le autorità potranno detenerlo solo quando  
sia stato trovato un ‘ragionevole equilibrio’ tra le esigenze della società e la  
libertà dell’individuo. La posizione degli immigranti potenziali, sia che  
abbiano fatto domanda di asilo o meno, è diversa nella misura in cui essi  
non sono “ autorizzati ” a stare nel territorio finché non saranno esaminate  
le loro domande di immigrazione e/o asilo. Facendo salvo, come sempre, il  
principio che esclude l’arbitrarietà, la Camera ammette che gli Stati abbiano  
una maggiore discrezionalità nel decidere se detenere potenziali immigranti  
di quella relativa ad altri casi di interferenza con il diritto alla libertà.  
Dunque, l’art. 5 § 1(f) non esige che la detenzione di un individuo volta ad  
evitare che entri irregolarmente nel Paese sia considerata ragionevolmente  
necessaria, ad esempio per evitare che egli commetta un crimine o fugga.  
Ciò che si richiede è che la detenzione sia realmente parte di un processo  
volto a determinate se all’individuo debba essere concessa l’autorizzazione  
all’immigrazione e/o l’asilo, e che la detenzione non sia arbitraria sotto altri  
aspetti, per esempio in quanto alla durata.  
46. È risultato chiaro che nel presente caso la detenzione del ricorrente  
ad Oakington è stata una applicazione in buona fede della politica relativa  
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alla procedura accelerata in materia di immigrazione. Quanto alla questione  
dell’arbitrarietà, la Camera ha notato che l’interessato era stato rilasciato  
dopo che la sua richiesta di asilo era stata rigettata, si era visto negare  
l’autorizzazione ad entrare nel Regno Unito ed aveva presentato ricorso. La  
detenzione è durata un totale di sette giorni, lasso di tempo non giudicato  
eccessivo dalla Camera date le circostanze del caso. Pertanto, essa ha  
concluso che non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1.  
2. Argomenti delle parti  
a) Il Governo  
47. Dinanzi alla Grande Camera, il Governo ha posto l’accento sui vari  
aspetti fattuali del caso. In primo luogo, il ricorrente è stato detenuto per soli  
sette giorni, sotto un regime leggero, con possibilità di accesso  
all’assistenza legale e ad altri servizi presso il Centro. In secondo luogo,  
come gli altri detenuti, il ricorrente chiedeva autorizzazione ad entrare nel  
Regno Unito sulla base del diritto di asilo e dei diritti umani, in base alla  
Convenzione sui rifugiati (vedi supra paragrafo 33) ed alla Convenzione  
europea sui diritti dell’uomo. Il fatto che gli sia stata concessa in precedenza  
l’ammissione temporanea per un breve periodo, come alternativa alla  
detenzione, non inficia la sua posizione in quanto individuo richiedente  
autorizzazione ad entrare nel paese. In terzo luogo, egli era detenuto per  
facilitare un rapido esame della sua richiesta ed una decisione veloce sul  
concedergli o rifiutargli l’autorizzazione ad entrare. I giudici interni hanno  
fatto riferimento al sempre maggiore numero di individui richiedenti asilo  
nel Regno Unito al tempo della detenzione del ricorrente (vedi supra  
paragrafi 17 e 18) ed hanno riconosciuto che il sistema di Oakington gioca  
un ruolo centrale nella procedura seguita dal Governo per trattare con equità  
e senza indebito ritardo tali domande.  
48. Il Governo sostiene che la frase « per impedirle di entrare  
irregolarmente nel territorio » descrive la situazione di fatto di un individuo  
che tenta di entrare, ma non ha l’autorizzazione a farlo. L’art. 5 § 1(f)  
riconosce che si possa fare ricorso alla detenzione quando uno Stato sta  
decidendo se accordare o meno l’autorizzazione, nell’esercizio del suo ruolo  
sovrano di controllo dell’ingresso e della presenza di stranieri nel suo  
territorio, ruolo che, come hanno osservato i giudici nazionali, è da lungo  
tempo riconosciuto nel diritto internazionale.  
49. Il Governo si basa sulla sentenza Chahal c. Regno Unito (citata  
supra al paragrafo 17, § 112), nella quale la Grande Camera ha sostenuto, in  
relazione alla seconda parte dell’art. 5 § 1(f), che « l’art. 5 § 1(f) non  
richiede che la detenzione di un individuo contro il quale sia in corso una  
procedura di espulsione sia ritenuta ragionevolmente necessaria, per  
esempio al fine di impedirgli di commettere un reato o fuggire […] ». Il  
Governo ritiene che non esista una buona ragione per distinguere tra le due  
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parti del sottoparagrafo, cosicché un individuo che abbia vissuto nel Paese  
può essere detenuto nelle more della procedura di espulsione anche se ciò  
non è necessario per impedirgli di nascondersi, e che un individuo appena  
arrivato può essere detenuto al suo arrivo solo se ciò è necessario per  
impedirgli di fuggire.  
50. Inoltre, il Governo nega che la detenzione del ricorrente sia stata  
illegittima o arbitraria. È chiaro, come hanno confermato i giudici nazionali  
all’unanimità e nei tre gradi di giudizio, che la detenzione è stata conforme  
alle norme sostanziali e procedurali di diritto interno (vedi supra paragrafi  
16-18). La detenzione non è stata arbitraria dato che, come sostenuto dalla  
Corte, è stata parte integrante del processo volto a determinare se  
all’individuo dovesse essere concesso il permesso di immigrazione e/o  
l’asilo, e la sua durata è stata limitata al tempo ragionevolmente necessario a  
tale scopo. Sostenere, come fa il ricorrente, che la detenzione è stata  
arbitraria perché si sarebbe potuto raggiungere lo stesso scopo utilizzando  
un “centro di soggiorno”, in cui vi fossero condizioni simili di residenza ma  
senza reclusione, è fuori luogo, dato che si tenta di reintrodurre il criterio  
della “necessità” attraverso il criterio della mancanza di arbitrarietà. In ogni  
modo, la Camera dei Lord ha sostenuto che, dato il grande numero di  
colloqui in programma, ogni soluzione diversa dalla detenzione non sarebbe  
stata tanto efficace (vedi supra paragrafo 18).  
b) Il ricorrente  
51. Il ricorrente sostiene che la Convenzione debba essere interpretata in  
conformità agli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei  
trattati (vedi supra paragrafi 26-28). Egli non contesta il diritto sovrano  
dello Stato di controllare l’ingresso e la residenza di stranieri nel suo  
territorio, ma sottolinea che tale diritto deve essere esercitato  
conformemente agli obblighi internazionali dello Stato, in particolare a  
quelli contenuti nella Convenzione, compreso l’art. 5. Lo scopo di cui alla  
prima parte dell’art. 5 § 1(f) è quello di impedire l’immigrazione irregolare,  
ossia l’ingresso e la residenza in un Paese eludendo il controllo  
sull’immigrazione. Deve esserci una relazione di causalità diretta e precisa  
tra la detenzione ed il rischio di ingresso irregolare. Tale obiettivo è messo  
in risalto dalla parola « entrare », che sta ad indicare che l’accento è posto  
sulla questione se il singolo individuo, se non detenuto, entrerebbe  
altrimenti irregolarmente. Emerge chiaramente dai fatti relativi al caso in  
questione che, se non fosse stato detenuto, egli si sarebbe presentato  
regolarmente nel Regno Unito con una « ammissione temporanea », uno  
status « riconosciuto » di fatto e di diritto (v., tra le altre, sentenza della  
Camera dei Lord nel caso Szoma, supra par. 21). L’interpretazione che egli  
propone permetterebbe una detenzione iniziale allo scopo di verificare e  
definire il rischio individuale di ingresso irregolare, procedura che è parte  
integrante del processo ordinario di controllo dell’immigrazione ed è volta  
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ad impedire l’ingresso non autorizzato. Tuttavia, non è ammissibile in base  
all’art. 5 § 1(f) detenere un individuo al solo scopo di opportunità  
amministrativa.  
52. Il ricorrente si riferisce alla giurisprudenza della Corte su altri  
sottoparagrafi dell’art. 5 § 1, in base alla quale si richiede che venga  
dimostrato l’oggettivo bisogno di detenere un particolare individuo, e alla  
giurisprudenza del Comitato per i diritti umani (vedi supra paragrafo 31), e  
sostiene che simili principi dovrebbero trovare applicazione anche in base  
all’art. 5 § 1(f). Sebbene la Corte, nel caso Chahal c. Regno Unito (cit.) non  
abbia richiesto l’applicazione del criterio della necessità in relazione alla  
detenzione di Chahal sulla base della seconda parte dell’art. 5 § 1(f), esiste  
una buona ragione per distinguere tra i due punti. In primo luogo, come  
chiarito nel paragrafo 112 della sentenza Chahal, la differenza operata con  
gli altri sottoparagrafi dell’art. 5 § 1 si basa sul linguaggio della  
disposizione ai sensi della quale Chahal è stato detenuto, che richiede solo  
che sia « in corso un procedimento d’espulsione », laddove la prima parte  
dell’art. 5 § 1 (f) sancisce che la detenzione deve avere lo scopo di impedire  
l’ingresso irregolare. In secondo luogo, in merito ai fatti del caso Chahal, è  
evidente che il rilascio provvisorio sarebbe stato inappropriato dato che si  
presumeva che Chahal costituisse una minaccia per la sicurezza nazionale.  
Al contrario, sarebbe opportuno utilizzare un criterio di necessità nei  
confronti di coloro che, come il ricorrente, « [non] hanno commesso  
infrazioni penali ma […] che, temendo di frequente per la propria vita, sono  
fuggiti dal proprio paese » (Amuur, cit., § 43).  
53. Come per gli altri detenuti ad Oakington, il ricorrente non è stato  
giudicato a rischio di fuga, ed il solo scopo di privarlo della libertà era fare  
in modo che fosse presa una rapida decisione in merito alla sua richiesta di  
asilo. Questa è una ragione manifestamente insufficiente agli scopi di cui  
all’art. 5 § 1(f), che richiede che sussista un rischio, nel caso specifico, che  
il soggetto entri in modo irregolare nel paese. La detenzione ad Oakington è  
stata sproporzionata, dato che non si è tentato di fare ricorso prima a misure  
meno severe (per esempio, un centro di soggiorno). Inoltre, c’è ragione di  
credere che la decisione si optare per la detenzione ad Oakington è stata  
motivata dalla reazione degli abitanti delle vicinanze e dalle commissioni  
urbanistiche piuttosto che dalla chiara necessità di ricorrere alla detenzione  
al fine di favorire una rapida procedura di valutazione delle domande di  
asilo.  
3. Terzi intervenienti  
a) UNHCR  
54. L’ACNUR è preoccupato che la sentenza della Camera, che  
(1) assimila la posizione dei richiedenti asilo a quella degli immigrati  
ordinari; (2) considera che un richiedente asilo non ha effettivamente uno  
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status giuridico o riconosciuto prima dell’accettazione della sua richiesta e  
(3) rifiuta l’idea di applicare il principio di necessità al fine di stabilire se la  
detenzione sia arbitraria, permetta agli Stati di detenere i richiedenti asilo  
per ragioni di opportunità in un ampio spettro di situazioni che non si  
conciliano con i principi di diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti  
dell’uomo. Se propriamente interpretato, l’art. 5 § 1(f) offre una solida  
protezione contro la detenzione dei richiedenti asilo. Il sottoparagrafo  
menziona un tentativo, l’ingresso irregolare, che la detenzione deve  
prevenire. I richiedenti asilo vanno tenuti distinti dalle categorie generali di  
persone che entrano irregolarmente o suscettibili di espulsione e, al fine di  
detenere un richiedente asilo ai sensi dell’art. 5 § 1(f), deve esserci qualche  
elemento che vada al di là della mera mancanza di decisione sulla domanda;  
la detenzione deve essere necessaria, nel senso che misure di minore  
impatto non sono sufficienti, e proporzionata allo scopo perseguito.  
55. L’UNHCR ricorda alla Corte che, come per la Convenzione sui  
rifugiati, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo deve essere  
interpretata in modo armonico con le altre regole di diritto internazionale di  
cui è parte, in particolare nel caso in cui tali regole siano contenute in trattati  
sui diritti umani che gli Stati parti della Convenzione hanno ratificato e  
sono, quindi, disposti ad accettare (vedi Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n.  
35763/97, § 55, ECHR 2001-XI). Inoltre, la Convenzione deve essere  
interpretata in modo da garantire che i diritti ricevano un’interpretazione  
ampia e che le limitazioni a tali diritti siano interpretate restrittivamente, in  
modo da assicurare una protezione concreta ed effettiva ai diritti umani, e,  
come uno strumento vivente, alla luce delle attuali condizioni e  
conformemente agli sviluppi del diritto internazionale così da riflettere i  
sempre più alti standard richiesti in materia di protezione dei diritti umani.  
56. Nel diritto internazionale, in capo agli Stati, vige l’obbligo di non  
respingere le persone che sono entrate nella loro giurisdizione o che si  
trovino alle loro frontiere e invochino il diritto fondamentale di richiedere e  
godere dell’asilo. Salvo che nei casi di afflussi massicci, gli Stati sono tenuti  
a permettere a tali persone di accedere a procedure eque ed efficienti di  
esame delle loro domande (v. articoli 3-31 della Convenzione sui rifugiati,  
supra par. 33). Se uno Stato consente ad un richiedente asilo l’accesso a tali  
procedure, ed il richiedente asilo si conforma al diritto interno, il suo  
ingresso temporaneo o la sua presenza nel territorio non possono essere  
ritenuti « irregolari »; l’ammissione temporanea  
è
precisamente  
un’autorizzazione in virtù della quale lo Stato permette che l’individuo entri  
temporaneamente nel suo territorio in maniera conforme alla legge. In tale  
situazione, il richiedente asilo non tenta di entrare irregolarmente, piuttosto  
entra provvisoriamente in modo regolare affinché la sua richiesta di asilo  
venga esaminata (v. art. 31 della Convenzione sui rifugiati, supra par. 33;  
caso Szoma, supra par. 21; Direttiva del Consiglio dell’UE 2005/85/EC, art.  
7, supra par. 40).  
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57. L’UNHCR ha fatto riferimento a vari strumenti internazionali  
relativi alla detenzione di richiedenti asilo, tra cui l’art. 9 del ICCPR come  
interpretato dal Comitato per i diritti umani in casi quali A. c. Australia,  
l’art. 31 della Convenzione sui rifugiati, la Conclusione n. 44 del Comitato  
esecutivo e le Linee guida dell’UNHCR sulla detenzione dei richiedenti  
asilo (v. supra paragrafi 31 e 33-35). L’UNHCR ha concluso che mentre il  
processo di esame dei richiedenti asilo può comportare necessarie ed  
incidentali interferenze con la libertà, laddove la detenzione venga utilizzata  
a fini autorizzati ma in modo generalizzato e senza alcuna considerazione  
per situazioni particolari, o per semplici ragioni di comodità o di  
opportunità amministrativa, non soddisfa il criterio di necessità imposto dal  
diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti dell’uomo.  
b) Libertà, ECRE e AIRE Centre  
58. Le suddette tre organizzazioni non governative sottolineano che  
questo è il primo caso in cui la Corte si trova a dover decidere sul  
significato della prima parte dell’art. 5 § 1 (f). Esse chiedono alla Grande  
Camera di affermare, quale principio generale, (1) che in assenza di prove  
che un individuo richiedente asilo sarebbe, se non detenuto, entrato o  
avrebbe tentato di entrare irregolarmente nel paese, tale detenzione non  
rientra nell’art. 5 § 1(f); e (2) che la detenzione di un richiedente asilo di cui  
all’art. 5 § 1 (f), come la detenzione fondata sugli altri sottoparagrafi  
dell’art. 5 § 1 e la minore restrizione della loro libertà di circolazione  
prevista all’art. 2 del Protocollo n. 4, devono essere sottoposte ai criteri di  
necessità e di proporzionalità.  
59. La posizione della Camera, basata sulla constatazione che la  
detenzione di un richiedente asilo è coperta dalla seconda parte dell’art. 5 §  
1(f) se non è ancora stata presa una decisione positiva sulla sua richiesta,  
mal si concilia con il principio in base al quale i richiedenti asilo che hanno  
debitamente presentato domanda di protezione internazionale si trovano  
ipso facto regolarmente nel territorio ai sensi dell’art. 2 del Protocollo n. 4,  
così come dell’art. 12 del ICCPR (vedi supra paragrafo 32). Seppur è vero  
che, come sostenuto dalla Camera, la durata prolungata può rendere  
arbitraria una detenzione che all’inizio non lo era, non è vero il contrario; la  
brevità del periodo non può giustificare una detenzione non necessaria.  
L’art. 5 § 1(f) della Convenzione dovrebbe essere interpretato in conformità  
con l’art. 9 del ICCPR (vedi supra paragrafo 31), che richiede che ogni  
privazione della libertà imposta nel contesto del controllo dell’immigrazione  
sia legittima, necessaria e proporzionata. Inoltre, sarebbe inopportuno che la  
Corte, nella prima sentenza della Grande Camera relativa alla prima parte  
dell’art. 5 § 1(f), adottasse un livello di protezione inferiore a quello già  
accordato dagli Stati membri attraverso il Comitato dei Ministri (vedi supra  
paragrafo 37) o a quello applicato alle semplici restrizioni alla libertà di  
circolazione di cui all’art. 2 del Protocollo n. 4.  
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60. In molti Stati non è chiara la base giuridica precisa della detenzione  
dei richiedenti asilo, ma i casi difficilmente giungono ai giudici a causa di  
difficoltà linguistiche, di mancanza di rappresentanza legale e del timore da  
parte del richiedente asilo che la denuncia della sua detenzione possa  
compromettere l’esito della sua domanda. La natura arbitraria di tale  
detenzione sarebbe aggravata se la Grande Camera confermasse la  
posizione adottata dalla Camera e desse agli Stati piena discrezionalità nel  
privare i richiedenti asilo della loro libertà mentre le loro domande sono in  
corso di valutazione, senza dover mostrare che la detenzione è necessaria  
per gli scopi specificati all’art. 5 § 1(f), in particolare per impedire  
l’ingresso irregolare.  
4. La valutazione della Corte  
a) Il significato della frase « […]per impedirle di entrare irregolarmente nel  
territorio »  
61. Nel presente caso la Corte è chiamata per la prima volta a  
interpretare il significato delle parole della prima parte dell’art. 5 § 1(f),  
« detenzione regolar[e] di una persona per impedirle di entrare  
irregolarmente nel territorio […] ». Per determinare il significato di questa  
formulazione nel contesto della Convenzione, la Corte, come sempre, si  
ispirerà agli articoli da 31 a 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei  
trattati (vedi supra parr. 26-28, e, per esempio, Golder c. Regno Unito,  
sentenza del 21 febbraio 1975, Serie A n. 18 § 29; Johnston et al. c. Irlanda,  
sentenza del 18 dicembre 1986, Serie A n. 122, §§ 51 ss.; Lithgow et al. c.  
Regno Unito, sentenza dell’8 luglio 1986, Serie A n. 102, §§ 114 e 17;  
Witold Litwa c. Polonia, cit., §§ 57-59).  
62. In base alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la Corte è  
chiamata a stabilire il senso ordinario da attribuire ai termini nel loro  
contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo delle disposizioni da cui sono  
estratti (vedi Golder, § 29; Johnston, § 51, e art. 31 § 1 della Convenzione  
di Vienna). La Corte deve tenere conto del fatto che il contesto della  
disposizione risiede in un trattato per la protezione effettiva dei diritti umani  
individuali e che la Convenzione deve essere letta come un tutt’uno, ed  
interpretata in modo da promuovere la coerenza interna e l’armonia tra le  
sue diverse disposizioni (Stec et al. c. Regno Unito (decisione) [GC], nn.  
65731/01 e 65900/01, § 48, ECHR 2005-X). La Corte deve ugualmente  
prendere in considerazione tutte le regole e tutti i principi rilevanti di diritto  
internazionale applicabili nei rapporti tra le Parti contraenti (vedi Al-Adsani  
c. Regno Unito, cit., § 55; Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret  
Anonim Sirket c. Irlanda [GC] 45036/98, § 150, ECHR 2005-III; e art. 31 §  
3(c) della Convenzione di Vienna). Si potrà fare ricorso anche a mezzi  
complementari di interpretazione, inclusi i lavori preparatori della  
Convenzione, sia per confermare un senso determinato conformemente a  
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suddette fasi, sia per stabilire il senso laddove fosse altrimenti ambiguo,  
oscuro o manifestamente assurdo o irragionevole (art. 32 della Convenzione  
di Vienna).  
63. Nell’esaminare l’oggetto e lo scopo dell’art. 5 nel suo contesto e gli  
elementi di diritto internazionale, la Corte tiene conto dell’importanza di  
tale disposizione nel sistema della Convenzione: essa consacra un diritto  
fondamentale, ossia la protezione dell’individuo dalle interferenze arbitrarie  
da parte dello Stato con il suo diritto alla libertà (v., tra l’altro, Winterwerp  
c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, Serie A n. 33, § 37 e Brogan et  
al. c. Regno Unito, sentenza del 29 novembre 1988, Serie A n. 145-B, § 58).  
64. Mentre la regola generale sancita all’art. 5 § 1 è che ogni individuo  
ha il diritto alla libertà, l’art. 5 § 1(f) prevede un’eccezione a suddetta regola  
generale, permettendo agli Stati di limitare la libertà degli stranieri nel  
cotesto del controllo dell’immigrazione. Come la Corte ha già osservato,  
fermi restando i loro obblighi sulla base della Convenzione, gli Stati godono  
di un « diritto sovrano innegabile di controllare l’ingresso degli stranieri e la  
loro residenza nel loro territorio » (vedi supra Amuur, § 41; Chahal, § 73; e  
Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio  
1985, Serie A n. 94, §§ 67-68). È un corollario indispensabile a questo  
diritto che agli Stati sia permesso di detenere potenziali immigranti che  
hanno fatto richiesta di autorizzazione ad entrare, sia attraverso l’asilo o  
meno. Risulta evidente dal tenore della sentenza adottata nel caso Amuur  
che la detenzione di potenziali immigranti, inclusi i richiedenti asilo, può  
conciliarsi con l’art. 5 § 1(f).  
65. Su questo punto, la Grande Camera concorda con la Corte di  
appello, la Camera dei Lord e la Camera sul fatto che finché uno Stato non  
abbia « autorizzato » un individuo ad entrare nel Paese, ogni ingresso è  
« non autorizzato » e la detenzione di una persona che voglia entrare e che  
abbia bisogno dell’autorizzazione, ma ancora non la abbia ottenuta, può  
essere finalizzata, senza alcuna distorsione della formulazione, ad  
« impedirle di entrare irregolarmente nel territorio ». La Grande Camera  
rigetta l’idea che, non appena un richiedente asilo si presenti da sé presso le  
autorità dell’immigrazione, tenta di entrare « regolarmente », con la  
conseguenza che la detenzione non si può giustificare sulla base dell’art. 5 §  
1(f). Interpretare la prima parte dell’art. 5 § 1(f) nel senso che autorizza  
solamente la detenzione di un individuo di cui sia accertato il tentativo di  
sottrarsi alle restrizioni all’ingresso significherebbe dare un significato  
troppo ristretto ai termini della disposizione ed al potere dello Stato di  
esercitare il suo innegabile diritto di controllo in precedenza richiamato.  
Inoltre, siffatta interpretazione mal si concilierebbe con la Conclusione n. 44  
del Comitato esecutivo del Programma dell’Alto Commissariato delle  
Nazioni Unite per i Rifugiati, con le Linee guida dell’UNHCR e con la  
Raccomandazione del Comitato dei Ministri (vedi supra paragrafi 34-35 e  
37), i quali prevedono tutti la detenzione dei richiedenti asilo in certe  
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circostanze, per esempio mentre siano in corso verifiche dell’identità o  
quando debbano essere definiti elementi sui quali si fonda la richiesta di  
asilo.  
66. Tuttavia, mentre sostiene che la prima parte dell’art. 5 § 1(f)  
permette la detenzione di un richiedente asilo o di un altro immigrato prima  
della concessione dell’autorizzazione ad entrare da parte dello Stato, la  
Corte sottolinea che tale detenzione deve essere compatibile con la finalità  
generale dell’art. 5, che è proteggere il diritto alla libertà ed assicurare che  
nessuno sia spogliato della sua libertà in modo arbitrario.  
La Corte deve ora considerare cosa si intenda per « protezione  
dall’arbitrarietà » nel contesto della prima parte dell’art. 5 § 1(f) e se, tenuto  
conto dell’insieme delle circostanze, la detenzione del ricorrente si concilia  
con tale disposizione.  
b) La nozione di detenzione arbitraria nel contesto dell’art. 5  
67. È ben stabilito nella giurisprudenza della Corte relativa ai  
sottoparagrafi dell’art. 5 § 1 che ogni privazione della libertà deve essere  
«legittima», oltre a dover rientrare in una delle eccezioni stabilite nei  
sottoparagrafi (a)-(f). Laddove sia in messa in discussione la «legalità» della  
detenzione, compresa la questione se sono stati seguiti i « modi prescritti  
dalla legge », la Convenzione fa riferimento essenzialmente al diritto  
interno e pone l’obbligo di conformarsi alle regole sostanziali e procedurali  
del diritto nazionale. Il rispetto del diritto interno non è, tuttavia, sufficiente:  
l’art. 5 § 1 esige anche che ogni privazione della libertà sia in armonia con  
l’obiettivo di proteggere l’individuo dall’arbitrarietà (vedi, tra molte altre  
fonti, Winterwerp, cit., § 37; Amuur, cit., par. 50; Chahal, cit., § 118, e  
Witold Litwa, cit., § 78). È un principio fondamentale che nessuna  
detenzione arbitraria può essere compatibile con l’art. 5 § 1 e la nozione di  
« arbitrarietà » di cui all’art. 5 § 1 va al di là della mancanza di conformità  
al diritto nazionale, di modo che una privazione della libertà può essere  
regolare secondo il diritto interno e nello stesso tempo arbitraria, e quindi  
contraria alla Convezione.  
68. Mentre la Corte non ha finora formulato una definizione globale di  
quali comportamenti delle autorità si configurino come « arbitrari» ai sensi  
dell’art. 5 § 1, i principi chiave sono stati sviluppati su una base caso per  
caso. Risulta, inoltre, chiaro dalla giurisprudenza che la nozione di  
arbitrarietà nel contesto dell’art. 5 varia in una certa misura a seconda del  
tipo di detenzione presa in considerazione (vedi anche infra).  
69. Un principio generale stabilito nella giurisprudenza è che la  
detenzione è « arbitraria » laddove, nonostante sia conforme alla lettera del  
diritto nazionale, vi sia un elemento di mala fede o di inganno da parte delle  
autorità (vedi, per esempio, Bozano c. Francia, sentenza del 18 dicembre  
1986, Serie A n.. 111; Čonka c. Belgio, n. 51564/99, ECHR 2002-I). La  
condizione che non vi sia arbitrarietà richiede anche che sia l’ordine di  
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detenzione sia l’esecuzione di quest’ultima siano veramente conformi  
all’obiettivo delle restrizioni autorizzate dal pertinente sottoparagrafo  
dell’art. 5 § 1 (Winterwerp, cit., § 39; Bouamar c. Belgio, sentenza del 29  
febbraio 1988, Serie A n. 129, § 50; O'Hara c. Regno Unito, n. 37555/97, §  
34, ECHR 2001-X). Inoltre deve esserci un qualche legame tra il motivo  
invocato per giudicare la privazione autorizzata della libertà ed il luogo e le  
condizioni di detenzione (v. la suddetta sentenza Bouamar, § 50; Aerts c.  
Belgio, sentenza del 30 luglio 1998, Reports 1998-V, § 46; Enhorn c.  
Svezia, n. 56529/00, § 42, ECHR 2005-I).  
70. La nozione di arbitrarietà nei contesti dei sottoparagrafi (b), (d) ed  
(e) implica anche che si valuti se la detenzione era necessaria per  
raggiungere l’obiettivo dichiarato. La detenzione di un individuo è una  
misura così grave che si giustifica solo in ultima istanza, quando altre  
misure meno severe sono state prese in considerazione e ritenute  
insufficienti a salvaguardare l’interesse individuale o pubblico che esige la  
detenzione della persona coinvolta (vedi Witold Litwa, cit., § 78; Hilda  
Hafsteinsdóttir c. Islanda, sentenza dell’8 giugno 2004, n. 40905/98, § 51;  
Enhorn c. Svezia, cit., § 44). Inoltre, il principio di proporzionalità vuole  
che quando la detenzione ha lo scopo di assicurare l’adempimento di un  
obbligo previsto dalla legge, è necessario trovare l’equilibrio tra la necessità  
di garantire, in una società democratica, l’immediato adempimento  
dell’obbligo in questione e l’importanza del diritto alla libertà (vedi  
Vasileva c. Danimarca, sentenza del 25 settembre 2003, n. 52792/99, § 37).  
La durata della detenzione è un fattore rilevante nel raggiungimento di tale  
compromesso (ibid., e vedi anche McVeigh et al. c. Regno Unito, ricorsi n.  
8022/77, 8025/77, 8027/77, decisione della Commissione del 18 marzo  
1981, DR 25, pp. 37-38 e 42).  
71. La Corte usa un diverso approccio nei confronti del principio che  
non dovrebbe esserci arbitrarietà nei casi di detenzione di cui all’art. 5 §  
1(a), dove, in assenza di malafede o di uno degli altri elementi di cui al  
precedente paragrafo 69, finché la detenzione segue ed ha un nesso causale  
sufficiente con una condanna regolare, la decisione di infliggere una pena  
detentiva e la durata di tale pena sono questioni che interssano le autorità  
nazionali e non la Corte con riferimento all’art. 5 § 1 (v. T. c Regno Unito  
[GC], n. 24724/94, § 103, ECHR 2000-I; ed anche Stafford c. Regno Unito  
[GC], n. 46295/99, § 64, ECHR 2002-IV).  
72. Similmente, in un caso in cui una persona era stata detenuta in virtù  
dell’art. 5 § 1(f), la Grande Camera, interpretando la seconda parte di questo  
sottoparagrafo, ha sostenuto che, finché un individuo sia stato detenuto  
nell’ambito « [di] un procedimento d’espulsione », ossia finché « un  
procedimento di espulsione » sia in corso, non si richiede che la detenzione  
sia ragionevolmente considerata necessaria, per esempio per impedire che la  
persona in questione commetta un reato o fugga (v. Chahal, cit., § 112).  
Nella sentenza Chahal la Corte ha ugualmente sostenuto che il principio di  
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proporzionalità si applica alla detenzione fondata sull’art. 5 § 1(f) solo nella  
misura in cui questa non si prolunghi per un periodo di tempo irragionevole;  
quindi, essa ha sostenuto che « ogni privazione della libertà fondata sull’art.  
5 § 1(f) sarà giustificata solo finché siano in corso le procedure di  
espulsione. Se tali procedure non sono svolte con la dovuta diligenza, la  
detenzione cesserà di essere giustificata […] » (ibid. § 113; vedi, anche,  
Gebremedhin [Gaberamadine] c. Francia, n. 25389/05, § 74, ECHR 2007-  
…).  
73. In relazione a quanto sopra, la Corte ritiene che il principio in base al  
quale la detenzione non deve essere arbitraria va applicato alla detenzione di  
cui alla prima parte dell’art. 5 § 1(f) allo stesso modo in cui si applica alla  
seconda parte. Dato che lo Stato gode del diritto di controllare allo stesso  
modo l’entrata ed il soggiorno nel Paese dei cittadini stranieri (vedi supra i  
casi citati al par. 63), non sarebbe naturale applicare un diverso criterio di  
proporzionalità ai casi di detenzione contestuale all’ingresso rispetto a  
quello utilizzato nei casi di espulsione, estradizione o allontanamento di un  
individuo che si trovi già nel Paese.  
74. Per non essere tacciata di arbitrarietà, quindi, la detenzione deve  
essere condotta in buona fede; deve essere strettamente connessa allo scopo  
di impedire l’ingresso irregolare di una persona nel paese; il luogo e le  
condizioni di detenzione devono essere idonee, tenendo presente che « tale  
misura non si applica a coloro che hanno commesso infrazioni penali ma a  
stranieri che, temendo spesso per la propria vita, sono fuggiti dal proprio  
Paese » (vedi Amuur, cit., § 43); e la durata della detenzione non deve  
eccedere il tempo ragionevolmente richiesto a raggiungere l’obiettivo  
perseguito.  
c) La detenzione del ricorrente è stata arbitraria?  
75. Prima di esaminare se la detenzione del ricorrente ad Oakington è  
stata arbitraria nel senso precedentemente indicato, la Corte osserva che i  
giudici nazionali nei tre gradi successivi di giudizio hanno stabilito che  
questa misura è stata fondata sul diritto interno, e che il ricorrente non ha  
messo in discussione tale conclusione.  
76. Nell’esaminare se la detenzione del ricorrente è incompatibile con i  
criteri esposti in precedenza al paragrafo 74, la Corte riprende ed accoglie  
anche le seguenti conclusioni della Corte d’appello e della Camera dei Lord  
(vedi supra paragrafi 17-18). I giudici nazionali hanno ritenuto che il regime  
di detenzione applicato ad Oakington è finalizzato ad assicurare una rapida  
soluzione alle circa 13.000 domande di asilo delle circa 84.000 rivolte ogni  
anno al Regno Unito a quel tempo. Al fine di raggiungere questo obiettivo,  
è necessario tenere fino a 150 colloqui al giorno e ritardi, anche minimi,  
possono sconvolgere l’intero programma. Il ricorrente è stato destinato alla  
detenzione sulla base del fatto che il suo caso era idoneo alla procedura  
accelerata.  
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Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito  
77. In queste circostanze, la Corte valuta che le autorità nazionali hanno  
agito in buona fede detenendo il ricorrente. In effetti, la politica sulla quale  
si basa la creazione del regime di Oakington è in generale dare ai richiedenti  
asilo un vantaggio; come dichiarato da Lord Slynn, « l’ottenimento di una  
rapida decisione è nell’interesse non solo dei richiedenti, ma anche di quelli  
che sempre più numerosi attendono il proprio turno. » (vedi supra paragrafo  
18). Inoltre, dato che lo scopo della privazione della libertà è permettere alle  
autorità nazionali di decidere rapidamente e efficacemente sulla domanda di  
asilo del ricorrente, la sua detenzione è stata strettamente collegata allo  
scopo di impedire l’ingresso irregolare.  
78. Riguardo al terzo criterio, ossia il luogo e le condizioni di  
detenzione, la Corte ritiene che il Centro di Oakington è stato  
specificamente concepito per ospitare richiedenti asilo e offre vari servizi,  
per la ricreazione, per il culto religioso, per le cure mediche e, elemento  
importante, assistenza legale (vedi supra paragrafo 25). Mentre non c’è  
alcun dubbio che ci sia stata interferenza con la libertà ed il benessere del  
ricorrente, tuttavia egli non lamenta le condizioni in cui è stato detenuto e la  
Corte ritiene che la detenzione non è stata arbitraria a questo riguardo.  
79. Infine, con riferimento alla durata della detenzione, la Corte ricorda  
che il richiedente è stato detenuto per sette giorni ad Oakington, e rilasciato  
il giorno dopo che la sua richiesta di asilo era stata rigettata in prima istanza.  
Non si può ritenere che questo periodo di detenzione abbia ecceduto il  
tempo ragionevolmente richiesto dallo scopo perseguito.  
80. In conclusione, quindi, la Corte ritiene che, dati i seri problemi  
amministrativi che il Regno Unito si trovava a fronteggiare in quel periodo,  
quando il numero dei richiedenti asilo aumentava vertiginosamente (vedi  
anche Amuur, cit., § 41), non è stato incompatibile con l’art. 5 § 1(f) della  
Convenzione detenere il ricorrente per sette giorni in condizioni adeguate  
per fare in modo che la sua richiesta di asilo fosse trattata velocemente.  
Inoltre, bisogna considerare il fatto che la predisposizione di un sistema più  
efficiente di definizione del grande numero di richieste di asilo ha reso  
inutile fare ricorso ad un più ampio e più esteso uso dei poteri detentivi.  
Pertanto, non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1 nel presente caso.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 2 DELLA  
CONVENZIONE  
81. Il ricorrente asserisce di non essere stato informato del vero motivo  
della sua detenzione fino a circa 76 ore dopo il suo arresto, quando questa  
informazione è stata data oralmente al suo rappresentante legale a seguito  
della sua richiesta. Egli sostiene la violazione dell’art. 5 § 2 della  
Convenzione che dispone:  
« Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei  
comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. »  
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82. Il Governo ha richiamato le dichiarazioni generali di intenti  
riguardante il regime di detenzione di Oakington. Esso ammette che le  
forme in uso all’epoca della detenzione del ricorrente erano inadeguate, ma  
considera che i motivi forniti oralmente al rappresentante del ricorrente sul  
luogo (che conosceva le ragioni generali) il 5 gennaio 2001 erano sufficienti  
a permettere al ricorrente di contestare, se nelle sue intenzioni, la legittimità  
della sua detenzione in virtù dell’art. 5 § 4.  
83. Il ricorrente sottolinea che in nessun momento gli sono stati indicati  
spontaneamente i motivi della sua detenzione, e che dopo la richiesta di  
chiarimenti gli sono stati indicati oralmente i motivi nel pomeriggio del 5  
gennaio 2001, circa 76 ore dopo il suo arresto e detenzione. Il mero  
riferimento ad annunci sulla politica non possono sostituire l’obbligo di  
comunicare al ricorrente in modo sufficientemente rapido i motivi adeguati  
della sua detenzione.  
84. La Camera ha riscontrato una violazione di tale disposizione, sulla  
base del fatto che il motivo della detenzione non sono stati forniti in  
maniera sufficientemente rapida. Essa ha ritenuto che le dichiarazioni  
generali – quali, nel caso presente, gli annunci del parlamento – non sono in  
grado di rispondere all’obbligo, previsto all’art. 5 § 2, di informare  
l’individuo dei motivi del suo arresto o della sua detenzione. La prima volta  
in cui il ricorrente si è visto comunicare il motivo reale della sua detenzione  
è stata attraverso il suo rappresentante il 5 gennaio 2001 (vedi supra  
pararagrafo 14), quando il ricorrente era già stato detenuto per 76 ore. La  
Camera ritiene che, pur ipotizzando che la comunicazione orale ad un  
rappresentante soddisfi le condizioni di cui all’art. 5 § 2 della Convenzione,  
un ritardo di 76 ore nella comunicazione delle ragioni della detenzione non  
è compatibile con l’obbligo della disposizione che vuole che tale  
informazione sia data « al più presto ».  
85. La Grande Camera concorda con il ragionamento e la conclusione  
della Camera. Essa conclude quindi che c’è stata violazione dell’art. 5 § 2  
della Convenzione.  
III. APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
86. L’art. 41 della Convenzione dispone:  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
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A. Danno  
87. La Corte nota che dinanzi alla Camera il ricorrente ha chiesto un  
risarcimento di 5.000 Euro per il danno non patrimoniale subito per essere  
stato detenuto ad Oakington per sette giorni. La Camera che, come la  
Grande Camera, ha concluso per una violazione dell’art. 5 § 2 della  
Convenzione ma non dell’art. 5 § 1, ritiene che la constatazione della  
violazione fornisca un’equa soddisfazione sufficiente.  
88. Il ricorrente non ha contestato tale decisione, né nella sua domanda  
di rinvio del caso alla Grande Camera né nelle osservazioni scritte  
presentate alla Grande Camera.  
89. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la Grande Camera  
conferma la conclusione della Camera secondo la quale la constatazione di  
una violazione fornisce un’equa soddisfazione sufficiente per la mancata  
comunicazione al ricorrente dei motivi della sua detenzione nel più breve  
tempo possibile.  
B. Spese e costi  
90. Il ricorrente chiede dinanzi alla Grande Camera la somma di  
28.676,51 GBP più imposte sul valore aggiunto (« IVA ») per spese e costi,  
oltre a 15.305,56 GBP per i costi sostenuti dinanzi alla Camera.  
91. Il Governo concorda con l’approccio seguito dalla Camera con  
riferimento all’art. 41. Esso considera che i costi esposti dinanzi alla Grande  
Camera siano eccessivi, in particolare la tariffa oraria di 200 GBP fatturata  
da ciascuno dei due avvocati ed il numero di ore indicate. Se la Corte  
concludesse per la violazione dell’art. 5 § 1, la somma dovuta a titolo di  
onorario agli avvocati non dovrebbe superare le 10.000 GBP. Se fosse  
riscontrata solo una violazione dell’art. 5 § 2 dovrebbe essere rimborsata  
solo una piccola parte dell’ammontare richiesto.  
92. In relazione ai costi esposti dinanzi alla Camera, la Grande Camera  
ricorda la decisione della Camera di accordare solo 1.500 EUR, avendo  
constatato una violazione solo dell’art. 5 § 2 e dato che la maggior parte del  
lavoro sul caso è stato volto a stabilire una violazione dell’art. 5 § 1. La  
Grande Camera conferma la decisione di concedere tale somma per i costi e  
le spese sostenuti fino alla pronuncia della sentenza della Camera. Avendo  
anch’essa concluso per la sola violazione dell’art. 5 § 2, e dato che la quasi  
totalità delle dichiarazioni scritte ed orali dinanzi ad essa ha riguardato l’art.  
5 § 1, la Grande Camera accorda altri 1.500 EUR per il procedimento  
successivo alla sentenza della Camera dell’11 luglio 2006, per una somma  
totale di costi e spese accordata di 3.000 EUR, più l’IVA dovuta.  
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C. Interessi moratori  
93. La Corte giudica appropriato calcolare gli interessi moratori sul tasso  
marginale di sconto della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti  
percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Ritiene, per undici voti contro sei, che non c’è stata violazione dell’art. 5  
§ 1 della Convenzione;  
2. Ritiene all’unanimità che c’è stata violazione dell’art. 5 § 2 della  
Convenzione;  
3. Ritiene all’unanimità che la constatazione di una violazione costituisce  
per se stessa equa soddisfazione sufficiente per il danno non  
patrimoniale subito dal ricorrente;  
4. Ritiene all’unanimità  
(a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi,  
3.000 EUR (tremila euro) come costi e spese, da convertire nella moneta  
nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del  
versamento dell’importo, più ogni tassa dovuta;  
(b) che alla scadenza dei suddetti tre mesi fino al versamento  
dell’importo sarà pagato un interesse semplice sul suddetto ammontare  
pari al tasso marginale di sconto della Banca Centrale Europea  
applicabile in quel periodo maggiorato di tre punti percentuali;  
5. Rigetta all’unanimità la richiesta del ricorrente di equa soddisfazione per  
la restante parte.  
Redatta in inglese e in francese e resa in udienza pubblica al Palazzo dei  
diritti umani, a Strasburgo, il 29 gennaio 2008.  
Michael O'BOYLE  
Vice Cancelliere  
Jean-Paul COSTA  
Presidente  
Ai sensi dell’art. 45 § 2 della Convenzione e all’art. 74 § 2 del  
Regolamento della Corte, alla presente sentenza è allegata l’opinione  
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parzialmente dissenziente comune ai giudici Rozakis, Tulkens, Kovler,  
Hajiyev, Spielmann e Hirvelä.  
J.-P.C.  
M.O'B.  
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE  
AI GIUDICI ROZAKIS, TULKENS, KOVLER, HAJIYEV, SPIELMANN  
E HIRVELÄ  
Noi non condividiamo la conclusione della maggioranza secondo la  
quale non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1(f) della Convenzione nel caso  
di specie, in una situazione in cui non si contesta che la detenzione per sette  
giorni del ricorrente presso il centro di accoglienza di Oakington configura  
una privazione della libertà ai sensi della Convenzione. Le questioni in  
discussione in questo caso sono importanti sotto un duplice aspetto. In  
primo luogo, il caso riguarda i diritti dei richiedenti asilo in base alla  
Convenzione e la sempre più preoccupante situazione della loro detenzione.  
In secondo luogo, si tratta del primo caso in cui la Corte è stata chiamata a  
fornire un’interpretazione della prima parte dell’art. 5 § 1(f), che autorizza  
« […] l’arresto o […] la detenzione regolari di una persona per impedirle di  
entrare irregolarmente nel territorio » e, in particolare, del requisito della  
necessità imposto da tale disposizione.  
È generalmente ammesso che lo scopo della prima parte dell’art. 5 § 1(f)  
della Convenzione è impedire l’immigrazione irregolare, ossia l’ingresso o  
la residenza in un paese eludendo le procedure di controllo  
dell’immigrazione. Nel caso di specie il ricorrente è fuggito dalla regione  
autonoma curda dell’Iraq dopo avere curato membri del Partito comunista  
dei lavoratori iracheno nell’espletamento dei suoi doveri di medico, ed ha  
richiesto asilo al suo arrivo all’aeroporto di Londra Heathrow. La  
maggioranza non attribuisce alcuna importanza a questo fatto, assimilando  
la situazione dei richiedenti asilo a quella dei normali immigranti. Il  
paragrafo 64 della sentenza è molto chiaro al riguardo e dall’inizio colloca  
l’eccezione prevista all’art. 5 § 1(f) nel quadro generale del controllo  
dell’immigrazione. Dopo avere ripetuto che gli Stati godono di « un diritto  
sovrano innegabile di controllare l’ingresso degli stranieri e la loro  
residenza nel loro territorio », la maggioranza dichiara che « [è] un  
corollario indispensabile a questo diritto che agli Stati sia permesso di  
detenere potenziali immigranti che hanno fatto richiesta di autorizzazione ad  
entrare, sia attraverso l’asilo o meno ».  
In questa formulazione radicale, questa affermazione si concilia male con  
il principio che i richiedenti asilo che hanno presentato una domanda di  
protezione internazionale si trovano ipso facto regolarmente nel territorio di  
uno Stato, in particolare ai sensi dell’art. 12 del Patto sui diritti civili e  
politici (libertà di movimento) e della giurisprudenza del Comitato per i  
diritti umani secondo la quale una persona che abbia debitamente presentato  
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una domanda di asilo è ritenuta trovarsi « regolarmente nel territorio » (vedi  
pararagrafo 32 della sentenza). Le circostanze particolari del caso, inoltre,  
dimostrano ciò implicitamente ma con certezza. Al suo arrivo all’aeroporto  
il 30 dicembre 2000 il ricorrente si vide accordare l’ammissione temporanea  
(vedi paragrafi 20-21 della sentenza), in virtù della quale avrebbe potuto  
passare la notte in un hotel a sua scelta, ma sarebbe dovuto ritornare in  
aeroporto il giorno seguente. Il 31 dicembre 2000 il ricorrente si recò lì  
come richiesto e gli fu di nuovo accordata l’ammissione temporanea fino al  
giorno seguente. Quando di nuovo si recò all’aeroporto come concordato,  
gli fu accordata per la terza volta l’ammissione temporanea fino alle 10.00  
del giorno seguente, 2 gennaio 2001. Proprio il 2 gennaio 2001, dopo che il  
ricorrente si era nuovamente presentato come richiesto, fu trattenuto e  
trasferito al centro di accoglienza di Oakington nel quale regna un ambiente  
carcerario. In ogni caso, il dibattito teorico circa volto a stabilire se una  
persona si trovi irregolarmente nel territorio di uno Stato finché non gli sia  
stata data autorizzazione ad entrare non riveste alcuna reale rilevanza nel  
caso di specie, dato che al ricorrente era stato dato il permesso di entrare per  
tre giorni.  
Nell’esaminare il contesto, l’oggetto e lo scopo dell’art. 5 della  
Convenzione, la sentenza giustamente sottolinea « [l’]importanza di tale  
disposizione nel sistema della Convenzione », che « consacra un diritto  
fondamentale, ossia la protezione dell’individuo dalle interferenze arbitrarie  
da parte dello Stato con il suo diritto alla libertà » (vedi paragrafo 63).  
Tuttavia, la maggioranza ritiene che sia necessario considerare cosa si  
intende per « protezione dall’arbitrarietà » nel caso di specie e ritiene che  
« il principio in base al quale la detenzione non deve essere arbitraria va  
applicato alla detenzione di cui alla prima parte dell’art. 5 § 1(f) allo stesso  
modo in cui si applica alla seconda parte. Dato che lo Stato gode del diritto  
di controllare allo stesso modo l’entrata ed il soggiorno nel Paese […], non  
sarebbe naturale applicare un diverso criterio di proporzionalità ai casi di  
detenzione contestuale all’ingresso rispetto a quello utilizzato nei casi di  
espulsione, estradizione o allontanamento di un individuo che si trovi già  
nel Paese ». (vedi paragrafo 73). Dunque, la sentenza non esita a trattare  
senza alcuna distinzione tutte le categorie di non-cittadini in tutte le  
situazioni – immigrati clandestini, persone suscettibili di espulsione e  
individui che hanno commesso crimini – includendoli senza distinzione nel  
controllo generale dell’immigrazione che rientra nella sovranità esclusiva  
degli Stati.  
In relazione alle migrazioni, secondo la sentenza, il solo requisito che la  
misura detentiva deve soddisfare per non essere tacciata di arbitrarietà è che  
deve essere adottata « in buona fede », oltre a dover « essere strettamente  
connessa allo scopo di impedire l’ingresso irregolare di una persona nel  
Paese » (vedi paragrafo 74). Questi requisiti sono soddisfatti nel caso di  
specie?  
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Riguardo prima di tutto alla questione della buona fede, la Corte non  
esita a sottoscrivere le osservazioni dei giudici nazionali, le quali ritengono  
che il regime di detenzione ad Oakington era volto a permettere una rapida  
soluzione delle « circa 13.000 domande di asilo delle circa 84.000 rivolte  
ogni anno al Regno Unito a quel tempo. Al fine di raggiungere questo  
obiettivo, è necessario tenere fino a 150 colloqui al giorno e ritardi, anche  
minimi, possono sconvolgere l’intero programma. Il ricorrente è stato  
destinato alla detenzione sulla base del fatto che il suo caso era idoneo alla  
procedura accelerata » (vedi paragrafo 76). In tali circostanze, la Corte  
ritiene che le autorità nazionali hanno agito « in buona fede » nel detenere il  
ricorrente. In effetti, la politica su cui si basa la creazione del regime di  
Oakington è in generale favorire i richiedenti asilo; la detenzione risponde  
quindi ai loro migliori interessi.  
Anche se si ritiene che « minimi ritardi » sconvolgano l’intero  
programma, è difficile capire perché, all’arrivo all’aeroporto ed alla  
presentazione della domanda di asilo, al ricorrente sia stato permesso  
all’inizio di restare in libertà e richiesto di andare in un hotel e presentarsi  
spontaneamente nei giorni successivi alle autorità incaricate dell’esame del  
suo caso (cosa che egli ha puntualmente fatto).  
Ciò che è ancor più essenziale, non solo nel contesto dell’asilo ma anche  
in altre situazioni che coinvolgono la privazione della libertà, è sostenere  
che la detenzione è nell’interesse della persona coinvolta ci sembra una  
posizione estremamente pericolosa. Inoltre, sostenere nel caso di specie che  
la detenzione è nell’interesse non solamente dei richiedenti asilo « ma anche  
di coloro che in numero sempre maggiore sono in attesa » è parimenti  
inaccettabile. In nessun caso il fine può giustificare il mezzo; nessun  
individuo, nessun essere umano può essere utilizzato come mezzo per  
raggiungere un fine.  
Inoltre, con riferimento allo scopo della detenzione, nel dichiarare che  
« lo scopo della privazione della libertà è permettere alle autorità nazionali  
di decidere rapidamente e efficacemente sulla domanda di asilo del  
ricorrente, la sua detenzione è stata strettamente collegata allo scopo di  
impedire l’ingresso irregolare » (vedi paragrafo 77 in fine), la Corte non  
esita a fare un passo in avanti ed assimilare tutti i richiedenti asilo a  
potenziali immigrati clandestini.  
Nell’interesse della precisione noi riteniamo che, affinché la detenzione  
sia legittima, le autorità devono assicurarsi in concreto che è stata ordinata  
esclusivamente per uno dei fini previsti dalla Convenzione, in questo caso  
impedire alla persona di entrare irregolarmente nel Paese. Ciò non è stato  
stabilito in alcun modo nel presente caso, dato che il ricorrente non è entrato  
né ha tentato di entrare irregolarmente nel paese. D’altro canto, se le autorità  
avessero avuto motivi oggettivamente dimostrabili di credere che si  
rischiava che il ricorrente fuggisse prima che si decidesse sulla sua domanda  
di asilo, avrebbero potuto fare ricorso alla detenzione ai sensi dell’art. 5 §  
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1(f) della Convenzione. In tal caso, la detenzione avrebbe avuto lo scopo di  
impedire che il richiedente asilo entrasse o permanesse nel Paese per uno  
scopo diverso da quello per il quale gli era stata accordata l’ammissione  
temporanea. Di contro, non è ammissibile detenere i rifugiati sulla base del  
solo fatto che hanno fatto richiesta di asilo.  
Nel presente caso non si contesta che la detenzione del ricorrente fosse  
diretta ad assicurare un trattamento accelerato delle sua domanda di asilo e  
quindi l’adozione di una decisione sulla questione nel minor tempo  
possibile. La sua detenzione quindi perseguiva solo obiettivi burocratici ed  
amministrativi, non collegati alla necessità di impedire l’ingresso irregolare  
nel paese. Come giustamente osservato dai giudici Casadevall, Traja e  
Šikuta nella loro opinione dissenziente allegata alla sentenza della Camera  
dell’11 luglio 2006, tale situazione crea grande incertezza giuridica per i  
richiedenti asilo, dovuta al fatto che possono essere detenuti in ogni  
momento durante l’esame delle loro domande senza che siano in grado di  
prendere le misure necessarie ad evitare la detenzione. Quindi, il richiedente  
asilo diventa oggetto piuttosto che soggetto di diritto.  
Infine, seguendo la stessa logica, la Corte accetta nel caso di specie che  
un periodo di detenzione di sette giorni « non si può ritenere che […] abbia  
ecceduto il tempo ragionevolmente richiesto dallo scopo perseguito » (vedi  
paragrafo 79). Così facendo, essa ammette un periodo di detenzione, cosa  
che generalmente non accoglie in altre ipotesi di privazione della libertà  
contemplate all’art. 5 della Convenzione. Certamente, è comprensibile che  
in alcune situazioni, per esempio relative all’estradizione, allo Stato deve  
essere permesso un più ampio spazio che nel caso di altre interferenze con il  
diritto alla libertà. Tuttavia, non troviamo alcuna giustificazione  
all’adozione di tale approccio in relazione ai richiedenti asilo, con il rischio  
connesso che il controllo dei casi di privazione della libertà ne risulti  
sostanzialmente indebolito. Inoltre, se un periodo di detenzione di sette  
giorni non è ritenuto eccessivo, dove e come fissare il limite  
dell’inaccettabilità?  
Riguardo alla detenzione in generale, i requisiti della necessità e della  
proporzionalità obbligano lo Stato a fornire motivazioni pertinenti e  
sufficienti a giustificazione delle misure prese ed a prendere in  
considerazione altre misure meno coercitive, oltre che a spiegare perché  
quelle misure sono ritenute insufficienti alla salvaguardia degli interessi  
privati e pubblici che sottendono la privazione della libertà. La semplice  
opportunità o comodità amministrativa non è sufficiente. Non capiamo in  
nome di quale valore o interesse più alto si possa giustificare il concetto che,  
in uno Stato di diritto, queste garanzie fondamentali della libertà individuale  
non potrebbero o non dovrebbero essere applicate alla detenzione dei  
richiedenti asilo.  
Dunque, nella misura in cui queste esigenze devono essere racchiuse  
nella nozione di arbitrarietà, la questione delle misure alternative alla  
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detenzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla  
maggioranza. La maggioranza non fa menzione di ciò fino al paragrafo  
conclusivo in cui, paradossalmente, riconosce che « la predisposizione di un  
sistema più efficiente di definizione del grande numero di richieste di asilo  
ha reso inutile fare ricorso ad un più ampio e più esteso uso dei poteri  
detentivi » (vedi paragrafo 80). È quindi ammesso chiaramente che sarebbe  
potuta esserci un’alternativa alla detenzione che permettesse di risolvere il  
problema alla fonte, in altre parole al momento della gestione delle  
domande di asilo; ciò sottolinea ulteriormente che la detenzione è stata la  
risposta errata alla domanda giusta.  
La Convenzione europea sui diritti dell’uomo non si applica nel vuoto,  
ma in relazione agli altri strumenti internazionali a protezione dei diritti  
fondamentali. A tal proposito, con riferimento alle Nazioni unite, l’art. 9 del  
Patto internazionale sui diritti civili e politici – che vieta l’arresto o la  
detenzione arbitraria e si applica a tutti i casi di privazione della libertà,  
incluso il contesto dei controlli dell’immigrazione – è stato interpretato dalla  
giurisprudenza del Comitato dei diritti umani nel senso che la privazione  
della libertà non deve solo essere legittima, ma non deve neppure essere  
imposta per ragioni di opportunità amministrativa (v. Van Alphen c. Paesi  
Bassi, Comunicazione n. 305/1988, UN Doc. CCPR/C/39/D/305/1988  
(1990)). Essa, inoltre, deve soddisfare i requisiti di necessità e di  
proporzionalità. Infine, il controllo giurisdizionale espletato da parte dei  
giudici non deve limitarsi a stabilire se sia la detenzione compatibile con il  
diritto interno, ma deve anche permettere di determinare, incluso nei casi di  
ingresso irregolare, se circostanze proprie dell’individuo (rischio di fuga,  
mancanza di cooperazione, ecc.) giustifichino l’utilizzo di tale misura (vedi  
A.  
c.  
Australia,  
Comunicazione  
n.  
560/1993,  
UN  
Doc.  
CCPR/C/59/D/560/1993 (1997)). Nella decisione relativa al caso Bakhtiyari  
c. Australia, il Comitato conferma che un controllo giurisdizionale che non  
permette ai giudici di riesaminare le ragioni della detenzione in termini  
sostanziali non soddisfa i requisiti di cui all’art. 9 del Patto (v. Bakhtiyari c.  
Australia,  
Comunicazione  
n.  
1069/2002,  
UN  
Doc.  
CCPR/C/79/D/1069/2002 (2003)).  
Con riferimento all’Unione europea, è opportuno citare l’art. 18 della  
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce ai rifugiati  
il diritto di asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra. L’art. 18 (1) della  
Direttiva del Consiglio 2005/85/CE dell’1° dicembre 2005 che fissa norme  
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GUUE L 326 del 13  
dicembre 2005, p. 13), dispone che « gli Stati membri non trattengono in  
arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo ».  
Secondo il nostro punto di vista questa disposizione rappresenta la garanzia  
minima, e l’affermazione in essa contenuta va utilmente a completare le  
regole stabilite all’art. 7 della Direttiva del Consiglio 2003/9/CE del 27  
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gennaio 2003 che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei  
richiedenti asilo (GUUE L 31 del 6 febbraio 2003, p. 18). Inoltre, anche  
l’art. 23 (3) e (4) della Direttiva 2005/85/EC prevede la possibilità che siano  
predisposte procedure prioritarie o accelerate.  
Per quanto concerne il Consiglio d’Europa, la Raccomandazione del  
Comitato dei Ministri Rec(2003)5 del 16 aprile 2003 sulle misure di  
detenzione dei richiedenti asilo stabilisce che le persone che rientrano nel  
campo di applicazione della prima parte dell’art. 5 § 1(f) non includono i  
« richiedenti asilo imputati di qualche reato o i richiedenti asilo respinti e  
detenuti in attesa della loro espulsione dal Paese ospitante » (punto 2). Essa  
inoltre precisa che le misure di detenzione dei richiedenti asilo « dovrebbero  
essere applicate solo dopo un attento esame della loro necessità in relazione  
singolo caso. Esse dovrebbero essere specifiche, temporanee e non arbitrarie  
e dovrebbero essere utilizzate per il più breve tempo possibile. Suddette  
misure devono trovare applicazione nei modi indicati dalla legge ed in  
conformità con gli standard stabiliti dagli strumenti internazionali […] »  
(punto 4). Infine, « [p]rima di ricorrere a misure di detenzione, dovrebbero  
essere prese in considerazione misure alternative e non limitative della  
libertà, applicabili al caso particolare » (punto 6).  
Il punto cruciale delle questione qui è individuare se oggi la Convenzione  
europea sui diritti dell’uomo ammetta un livello di protezione più basso di  
quello riconosciuto ed accettato nelle altre organizzazioni.  
Infine, possiamo noi oggi accettare che l’art. 5 della Convenzione, che ha  
giocato un ruolo fondamentale nell’assicurare il controllo dell’arbitrarietà in  
materia di detenzione, assicuri un livello inferiore di protezione in materia  
di asilo e di immigrazione, che sono, in termini sociali ed umani, le  
questioni più critiche che affronteremmo negli anni a venire? Essere uno  
straniero è un crimine? Noi pensiamo di no.  
Diritto alla libertà e sicurezza (art. 5) – privazione della libertà – arresto o  
detenzione legittima – prevenzione dell’ingresso non autorizzato nel  
territorio dello Stato – informazione tempestiva – proporzionalità –  
ragionevole durata della detenzione  
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