CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
CASO RIOLO c. ITALIA  
(Ricorso n. 42211/07)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
17 luglio 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA RIOLO c. ITALIA  
Nel caso Riolo c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una  
camera composta da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Antonella Mularoni,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 42211/07) diretto contro la  
Repubblica italiana e con il quale un cittadino di questo Stato, il sig.  
Claudio Riolo (« il ricorrente»), ha adito la Corte il 14 settembre 2007 in  
virtù dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo  
e delle libertà fondamentali (« la Convenzione»).  
2. Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dagli avv.ti A.  
Ballerini e M. Vano, avvocati del Foro di Genova. Il governo italiano (« il  
Governo») è stato rappresentato dal suo agente, il sig. R. Adam, e dal suo  
co-agente, il sig. F. Crisafulli.  
3. Il ricorrente sosteneva che la sua condanna per diffamazione aveva  
violato il suo diritto alla libertà di espressione.  
4. Il 20 novembre 2007, la presidentessa della seconda sezione della  
Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle  
disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che la ricevibilità  
e il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente.  
FATTO  
5. Il ricorrente è nato nel 1951; il suo luogo di residenza non è noto.  
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SENTENZA RIOLO c. ITALIA  
A. La «strage di Capaci» e i procedimenti giudiziari contro i  
presunti autori del delitto  
6. Il 23 maggio 1992 esplose una bomba a Capaci, in Sicilia. La  
deflagrazione uccise un magistrato impegnato nella lotta contro la mafia (il  
sig. Giovanni Falcone), sua moglie e la sua scorta. Furono avviati dei  
procedimenti giudiziari contro i presunti autori di questa strage. Fra gli  
imputati figurava il sig. Salvatore Sbeglia, sospettato di aver procurato agli  
assassini una parte del telecomando utilizzato per far scoppiare la bomba.  
7. La prima udienza preliminare di questo processo ebbe luogo il 19  
settembre 1994. Il sig. Sbeglia era rappresentato dall’avv. Francesco  
Musotto, avvocato del Foro di Palermo e Presidente della Provincia di  
Palermo. Intervistato da un giornalista del quotidiano La Repubblica, l’avv.  
Musotto dichiarò che la Provincia di Palermo non si era ancora chiesta se  
costituirsi parte civile nel procedimento penale condotto contro dei presunti  
assassini del sig. Falcone. L’avv. Musotto affermò anche di essersi recato  
all’udienza preliminare per rinunciare al mandato conferitogli dal suo  
cliente perché, essendo il Presidente della Provincia, ragioni di opportunità  
gli consigliavano di astenersi.  
8. Dieci giorni più tardi, il 28 settembre 1994, si tenne una nuova  
udienza preliminare. L’avv. Musotto, che non aveva rinunciato al suo  
mandato, difese il sig. Sbeglia. Di fronte alle critiche di alcuni uomini  
politici e dell’avvocato della famiglia Falcone, l’avv. Musotto dichiarò di  
non avere « niente da dire ». Scoppiò una polemica sui giornali locali e  
nazionali.  
9. Nel febbraio 1995, la Provincia di Palermo decise di costituirsi parte  
civile nel processo in questione.  
B. L'articolo del ricorrente  
10. Il ricorrente, ricercatore in scienze politiche all’Università di  
Palermo, pubblicò sul giornale Narcomafie del novembre 1994 un articolo  
intitolato « Mafia e diritto. Palermo: la Provincia contro se stessa nel  
processo Falcone. Lo strano caso dell’avv. Musotto e Mister Hyde».  
11. L’articolo in questione si legge come segue:  
« Mentre il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è in giro per il mondo a  
minimizzare la gravità e la forza del fenomeno mafioso, un suo goffo emulo locale, il  
Presidente della Provincia di Palermo, lo supera in intelligenza e fantasia. Si tratta  
dell’avv. Musotto, ex socialista che si è orientato verso Forza Italia, eletto a giugno  
con il sessanta per cento dei voti alla presidenza dell’amministrazione locale.  
L’avv. Musotto è riuscito a dividersi in due, alla stregua del celebre personaggio di  
Stevenson, al fine di non rinunciare alla difesa del costruttore Salvatore Sbeglia,  
imputato nel processo per la strage di Capaci. A fronte delle pressioni  
dell’opposizione volte ad ottenere che la Provincia si costituisca parte civile (come  
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hanno già fatto i Comuni di Palermo e di Capaci, la Regione Sicilia e il governo  
nazionale) nel processo contro i presunti responsabili dell’uccisione del Giudice  
Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta, l’avv. Musotto  
ha in un primo momento cercato di prendere tempo, poi ha incaricato l’azienda  
provinciale per il turismo di stabilire gli eventuali pregiudizi che le stragi mafiose  
hanno arrecato ai flussi turistici (incredibile, ma vero) e, infine, si è rassegnato alla  
costituzione di parte civile dell’amministrazione locale, che, tuttavia, sarà  
rappresentata nelle aule di giustizia dal suo vicepresidente. In questo modo, il Musotto  
– presidente, fosse pure rappresentato dal suo sostituto, si sdoppierà quotidianamente  
nel Musotto – avvocato, che continuerà a difendere il costruttore Sbeglia, e tutti e due  
parteciperanno al processo per la strage di Capaci, ma su due lati opposti.  
Di fronte ad una situazione così grottesca ci si chiede spontaneamente perché non si  
sia presa in considerazione la soluzione più semplice e scontata: vale a dire la rinuncia  
dell’avv. Musotto alla difesa del suo cliente. L’interessato si giustifica invocando il  
principio di garanzia del diritto alla difesa e denunciando il tentativo di criminalizzare  
la professione di penalista. Una risposta da vittima che non fa altro che confondere i  
termini della questione, dato che qui non si discute né di innegabili principi  
costituzionali, né della facoltà di un avvocato di scegliere liberamente i propri clienti,  
ma soltanto dell’opportunità, e al tempo stesso della legittimità di una scelta che, in  
linea di principio, subordina gli interessi privati di un individuo che esercita una libera  
professione al ruolo di protezione dell’interesse collettivo, inerente al mandato di  
rappresentante delle istituzioni pubbliche.  
Ma nel caso di specie, poiché la costituzione di parte civile dell’amministrazione  
locale in un processo di mafia ha un valore soprattutto simbolico, in quanto si traduce  
in un segnale culturale e politico che rompe una lunga prassi di inerzia e di  
connivenze, il rischio più grave è che la scelta di Musotto sia letta come un segnale  
che va nella direzione opposta. E, come è noto, il potere mafioso è molto attento ai  
segnali provenienti dal cuore delle istituzioni.  
Dunque, la conclusione più probabile che si può trarre – sino a prova contraria – da  
questa storia è che il rappresentante di Forza Italia non abbia voluto, o non abbia  
potuto, segnare una chiara presa di distanza rispetto agli imputati nel processo e sia in  
qualche modo costretto a subire l’influenza di quell’intreccio di interessi politici ed  
economici al quale è dovuta, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della  
Provincia con un’inattesa quantità di voti. Naturalmente non si intende per questo né  
affermare che ci sia stata una forma di contrattazione preliminare di voti inquinati, né,  
tanto meno, ridurre il successo di Forza Italia in Sicilia esclusivamente allo  
spostamento dei voti controllati dalla mafia dal vecchio pentapartito verso il nuovo  
polo di centrodestra. Tuttavia, non è possibile negare che un tale spostamento si sia  
effettivamente verificato.  
Del resto, nella storia di quella che si designa come «Prima Repubblica», non è una  
novità che la mafia si adatti all’evoluzione degli equilibri politici, ossia questo  
fenomeno che si verificava già tra gli anni Quaranta e Cinquanta, allorché i gruppi  
mafiosi (cosche) passavano, a ondate successive, dal separatismo e dalla destra  
liberale (liberal-qualunquista) alla Democrazia Cristiana. Fenomeno questo che, in  
seguito, si è di nuovo verificato, come ormai dimostrano le dichiarazioni dei pentiti  
prodotte agli atti del processo per l’omicidio di Salvo Lima, allorché nel 1987 Cosa  
Nostra ha voluto lanciare un messaggio politico alla stessa Democrazia Cristiana,  
grazie all’appoggio al Partito socialista di Claudio Martelli e al Partito radicale,  
fautori di una politica di stampo «garantista». Allo stesso modo oggi, nelle recenti  
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consultazioni elettorali, il voto controllato dalle organizzazioni criminali sembra  
essere diretto – e ciò è confermato dalle ultime testimonianze di alcuni pentiti dei clan  
di Catania – verso Forza Italia.  
Quando ciò accade, anche per volontà di Cosa Nostra, è inevitabile che qualcuno  
reclami, presto o tardi, la restituzione dei favori di cui un individuo ha beneficiato. La  
sola cosa che si deve auspicare è che la risposta delle istituzioni e degli organismi  
politici sia forte e chiara, in grado di chiudere inequivocabilmente le eventuali brecce  
lasciate aperte ad un attacco criminale, impegnato nel costruire un nuovo equilibrio di  
potere politico e mafioso, che non avrebbe niente da invidiare a quello che si  
sostituisce. Sfortunatamente, non si può nascondere il fatto che i primi segnali  
provenienti dai nuovi governanti sono tutto tranne che rassicuranti. »  
C. L'azione civile proposta dall’avv. Musotto  
1. Il processo di primo grado  
12. Il 24 aprile 1995, l’avv. Musotto, sostenendo di essere stato  
diffamato, propose un’azione civile per il risarcimento dei danni contro il  
ricorrente. Chiese l’elargizione della somma complessiva di 700 milioni di  
lire (circa 361.519 euro).  
13. L’articolo del ricorrente fu pubblicato una seconda volta sul giornale  
Narcomafie del maggio 1995 e sul quotidiano nazionale Il Manifesto del 3  
maggio 1995. Esso fu firmato dal ricorrente e da ventotto altre persone, tra  
le quali uomini politici, rappresentanti di organizzazioni non governative,  
giuristi e giornalisti.  
14. Con sentenza del 19 marzo 2000, il cui testo venne depositato in  
cancelleria il 21 novembre 2000, il Tribunale di Palermo condannò il  
ricorrente a pagare all’avv. Musotto 70 milioni di lire (circa 36.151 euro)  
per danni morali, oltre interessi legali a partire dal novembre 1994. Il  
ricorrente fu inoltre condannato a pagare una somma a titolo di riparazione  
di 10 milioni di lire (circa 5.164 euro) e a rimborsare le spese processuali di  
parte attrice, che ammontavano a 6.390.000 lire (circa 3.300 euro).  
15. Il tribunale osservò innanzitutto che, al fine di stabilire se ci fosse  
stata diffamazione o legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica,  
bisognava prendere in considerazione l’articolo nel suo complesso, il suo  
obiettivo, il suo interesse pubblico e il suo tenore. Esercitando il suo diritto  
di critica, un giornalista esponeva delle opinioni che non erano  
rigorosamente oggettive, essendo fondate su un’interpretazione soggettiva  
dei fatti.  
16. Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente aveva oltrepassato i limiti del  
suo diritto, perché si era lanciato in un attacco personale contro l’avv.  
Musotto. Un «lettore medio» traeva dall’articolo incriminato la convinzione  
che l’attore fosse il garante di interessi mafiosi e fosse da questi  
condizionato nella sua attività politica e professionale. Questa idea era stata  
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rinforzata dalla ripubblicazione dell’articolo e da un’interrogazione  
parlamentare. Era vero che il ricorrente aveva precisato che non intendeva  
« affermare che ci [fosse] stata una forma di contrattazione preliminare di  
voti inquinati»; nondimeno questa frase non era che un tentativo di sottrarsi  
alle conseguenze derivanti dalle altre affermazioni diffamatorie. Di  
conseguenza, il ricorrente aveva leso la reputazione, l’immagine  
professionale e politica ed anche la vita privata dell’avv. Musotto.  
2. L'appello  
17. Il ricorrente fece appello. Egli sostenne, tra le altre cose, che il  
Tribunale di Palermo non si era occupato della questione di sapere se i fatti  
esposti nel suo articolo erano veri e non aveva debitamente tenuto conto  
dell’interesse pubblico dell’argomento trattato, che nella fattispecie doveva  
prevalere sulla protezione della vita privata dell’attore.  
18. Con sentenza del 29 novembre 2002, il cui testo fu depositato in  
cancelleria il 7 aprile 2003, la Corte d’Appello di Palermo confermò la  
sentenza di primo grado e condannò il ricorrente a pagare le spese  
processuali di parte convenuta, che ammontavano a 3.700 euro.  
19. La Corte d’Appello osservò che, secondo la giurisprudenza della  
Corte di Cassazione, l’interesse pubblico alla diffusione delle informazioni  
contenute in un articolo di stampa non era che uno degli elementi da  
prendere in considerazione, dovendo il giudice interessarsi anche del fine  
della pubblicazione e delle espressioni utilizzate dal suo autore. Era vero  
che le opinioni non si prestavano ad una dimostrazione di veridicità e che i  
limiti del diritto di critica erano più ampi nei confronti delle persone che  
rivestivano una carica pubblica; tuttavia, non veniva meno il fatto che gli  
attacchi personali che offendevano l’integrità morale altrui si traducevano in  
una diffamazione.  
20. Nella fattispecie, non era in discussione che il pubblico avesse  
interesse a conoscere i fatti esposti nell’articolo del ricorrente e la loro  
valutazione storica e politica. Tuttavia, alcune delle espressioni utilizzate  
avevano oltrepassato i limiti di una critica legittima della situazione in cui si  
trovava l’avv. Musotto nell’ambito del procedimento penale riguardante la  
strage di Capaci. Ciò valeva anche per il titolo dell’articolo, che evocava la  
dicotomia esistente tra la «trasparenza» dell’avvocato Musotto e la  
«personalità mostruosa, negativa» di Mister Hyde. L'espressione «goffo  
emulo» offendeva la reputazione dell’attore allorché era letta alla luce  
dell’accusa di minimizzare «la gravità e la forza del fenomeno mafioso».  
21. Inoltre, risultava dall’articolo nel suo complesso che il ricorrente  
mirava ad indicare l’avv. Musotto come il responsabile del fatto che la  
Provincia di Palermo avesse tardato a costituirsi parte civile. Il ricorrente  
aveva espresso un giudizio quanto alle ragioni del comportamento  
dell’attore, accusandolo di essere condizionato dagli interessi economici e  
politici ai quali era dovuta la sua elezione. Egli aveva presentato questa  
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conclusione come se fosse un fatto certo, perché suscettibile di essere  
confutato soltanto dalla «prova contraria». Il presunto collegamento  
dell’attore con la mafia risultava anche dalla circostanza che sarebbe  
«inevitabile che qualcuno reclami, presto o tardi, la restituzione dei favori di  
cui un individuo ha beneficiato». Queste gravi insinuazioni non si  
fondavano su alcun elemento oggettivo.  
22. In queste circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto sapere che le sue  
affermazioni potevano essere offensive.  
23. Il ricorrente aveva prodotto una sentenza pronunciata nei confronti  
dell’avv. Musotto in un procedimento penale diverso, in cui i giudici, pur  
prosciogliendo l’imputato, avevano menzionato la possibilità che il partito  
al quale l’interessato apparteneva avesse beneficiato dei voti dei membri  
della mafia ed il fatto che l’interessato intrattenesse dei rapporti privati con  
uno degli imputati del processo per la strage di Capaci. Tuttavia, la Corte  
d’Appello osservò che tale sentenza era stata pronunciata dopo la  
pubblicazione dell’articolo e non poteva essere presa in considerazione.  
Comunque sia, il suo contenuto non giustificava le insinuazioni del  
ricorrente.  
24. Infine, la circostanza che l’articolo, sottoscritto tra gli altri dal  
ricorrente stesso, fosse stato ripubblicato su un quotidiano a diffusione  
nazionale (Il Manifesto) aveva arrecato un pregiudizio ancor più grande alla  
parte lesa.  
3. Il ricorso in cassazione del ricorrente  
25. Il ricorrente fece ricorso in cassazione.  
26. Con sentenza del 30 gennaio 2007, il cui testo fu depositato in  
cancelleria il 19 marzo 2007, la Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte  
d’Appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti  
controversi, respinse il ricorso del ricorrente.  
D. Le vicissitudini giudiziarie dell’avv. Musotto.  
27. Nel novembre 1995, l’avv. Musotto, accusato di aver sostenuto  
dall’esterno la mafia (concorso esterno in associazione a delinquere di  
stampo mafioso), venne arrestato. Fu rilasciato nel marzo 1996, e rinviato a  
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo. Con sentenza pronunciata nel  
1998, quest’ultimo prosciolse l’avv. Musotto. Il ricorrente sottolinea che  
questa decisione giudiziaria contiene le seguenti affermazioni:  
a) la villa della famiglia Musotto era frequentata, tra il 1993 e il 1994, da  
membri della mafia ed utilizzata per nascondere delle armi;  
b) la probabile semplice passività dell’avv. Musotto di fronte alle  
frequentazioni mafiose di suo fratello non costituiva un illecito penale;  
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c) era verosimile che l’avv. Musotto avesse beneficiato dei voti di  
persone «implicate in un contesto criminale», ma non c’era alcuna prova  
che l’interessato avesse concluso un accordo con membri della mafia;  
d) era «deontologicamente censurabile» per l’avv. Musotto aver  
incontrato uno dei suoi clienti mentre questo era latitante; inoltre, sembrava  
che egli intrattenesse delle relazioni di natura privata con il sig. Sbeglia.  
Ciò, tuttavia, non giustificava la pronuncia di un verdetto di condanna.  
28. Il ricorrente sottolinea anche i seguenti passaggi della sentenza del  
Tribunale di Palermo:  
« (...) Si devono mettere in risalto le discussioni che vi sono state tra i sig.ri  
Cannella, Bagarella e Calvaruso Antonio all’epoca delle polemiche giornalistiche  
comparse in merito alla costituzione di parte civile della Provincia di Palermo nel  
procedimento in corso dinanzi all’autorità giudiziaria di Caltanissetta in seguito alla  
strage di Capaci, svoltesi all’incirca nel mese di settembre del 1994. In realtà, dalle  
allusioni [fatte dai] sig.ri Cannella e Calvaruso, emerge che il capo mafioso di  
Corleone seguiva la suddetta polemica e aveva commentato la decisione dell’avv.  
Musotto di costituirsi nel suddetto procedimento, puntualizzando, di fronte alle  
critiche fatte (…) dal sig. Cannella quanto alla costante mancanza di affidabilità  
dell’avv. Musotto, che quest’ultimo non avrebbe potuto riconoscere pubblicamente il  
suo rapporto di amicizia con dei membri di un’associazione mafiosa.»  
«Sembrò che il rapporto tra l’avv. Musotto e gli Sbeglia, padre e figlio, fosse  
caratterizzato da una solidità assoluta, da una frequentazione ricorrente del tutto  
particolare e da contatti telefonici, e pure dalla loro frequentazione al di fuori del  
contesto del processo, se è vero che le suddette dichiarazioni, congiuntamente alle  
dichiarazioni dell’imputato stesso e alla documentazione fotografica [allegata] agli  
atti, hanno dimostrato la partecipazione dell’avv. Musotto al matrimonio di Sbeglia  
Francesco e al battesimo del figlio di questi.»  
« (...) Questo quadro di riferimento relativo al sostanziale appoggio elettorale a tutta  
la formazione politica di Forza Italia da parte di diversi componenti di associazioni  
mafiose è confermato anche dalla testimonianza di Lanzalaco Salvatore (…), che ha  
per l’appunto indicato che, di fronte all’appoggio di numerosi rappresentanti mafiosi a  
favore del Polo della Libertà, c’era un evidente difetto di consapevolezza da parte del  
sig. Musotto Francesco. Ciò non esclude che il sostegno al sig. Musotto avrebbe  
potuto giungere anche da una larga cricca di soggetti sicuramente implicati in un  
contesto criminale (…), i quali, dopo la scomparsa dei referenti politici collocati nei  
partiti tradizionali di governo, decisero di accordare tutta la loro attenzione a questo  
movimento politico di recente formazione.»  
29. Questa sentenza, confermata in appello nel 1999, divenne definitiva  
nell’aprile 2001. Il fratello dell’avv. Musotto (paragrafo 27 b) sopra) fu  
condannato ad una pesante pena privativa della libertà.  
30. Nel giugno 2000, fu aperto un procedimento contro l’avv. Musotto  
per aver «comprato» dei voti. L’esito di questo procedimento non è noto.  
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DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA  
CONVENZIONE  
31. Il ricorrente si lamenta della sua condanna per diffamazione. Ritiene  
di aver subito un’ingerenza ingiustificata nel suo diritto alla libertà di  
espressione, come garantito dall’art. 10 della Convenzione.  
Nelle sue parti conferenti, questa disposizione è così formulata:  
« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà  
di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza  
ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (…).  
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere  
sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla  
legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, (…) per la protezione  
della reputazione o dei diritti altrui (…) o per garantire l’autorità e l’imparzialità del  
potere giudiziario.»  
32. Il Governo si oppone a tale tesi.  
A. Sulla ricevibilità  
33. La Corte constata che questo ricorso non è manifestamente infondato  
ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte peraltro rileva che esso  
non va incontro a nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide quindi di  
dichiararlo ricevibile.  
B. Sul merito  
1. Argomenti delle parti  
a) Il Governo  
34. Il Governo nota subito che i fatti relativi alle vicissitudini giudiziarie  
dell’avv. Musotto non sono affatto conferenti per la soluzione della  
controversia e prega la Corte di espungerli, tenuto conto anche che essi  
sarebbero suscettibili di nuocere alla reputazione di una persona estranea al  
procedimento dinanzi ad essa.  
35. Il Governo ritiene che la natura, il contenuto e la portata offensiva  
delle espressioni utilizzate dal ricorrente risultino chiaramente dalle  
sentenze pronunciate dalle giurisdizioni interne. L’ingerenza nella libertà di  
espressione del ricorrente, prevista con legge, perseguiva il fine legittimo  
della tutela dei diritti altrui, ovvero il diritto all’onore e alla reputazione  
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dell’avv. Musotto. Quest’ultimo è stato attaccato personalmente, ma anche  
in qualità di Presidente della Provincia e difensore di un imputato.  
L’attacco, dunque, riguardava anche la funzione dell’avvocato in quanto  
ausiliario della giustizia. La tutela della sua dignità proteggeva al tempo  
stesso il prestigio della funzione giudiziaria nel suo complesso.  
36. L’articolo incriminato contiene delle affermazioni nelle quali è  
difficile distinguere la parte «fattuale» dai giudizi di valore. La situazione  
obiettivamente delicata in cui si trovava l’avv. Musotto era una semplice  
scusa o occasione per accusarlo di essere legato ad interessi mafiosi, o  
almeno di esserne ostaggio, di essere debitore della mafia per una parte dei  
voti che avevano condotto alla sua elezione e di essere responsabile  
dell’esitazione della Provincia a costituirsi parte civile.  
37. In realtà, nel settembre 1994, cioè due mesi prima della  
pubblicazione dell’articolo controverso, l’avv. Musotto aveva rinunciato al  
suo mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia.  
L’articolo partiva dunque da elementi di fatto di cui l’autore non poteva  
ignorare l’inesattezza. I giudizi di valore espressi dal ricorrente  
(l’espressione «goffo emulo», il riferimento al «Mister Hyde» di  
Stevenson) non avevano altro scopo se non quello di screditare ed insultare  
la persona presa di mira, senza alcun riferimento a fatti specifici accertati e  
senza alcuna argomentazione alla mano.  
38. I problemi provocati dal doppio ruolo dell’avv. Musotto erano già  
stati oggetto, a partire dal settembre 1994, di numerose informazioni date  
dalla stampa. Di conseguenza, il ricorrente non potrebbe avvalersi del diritto  
di comunicare informazioni, poiché il pubblico già disponeva di tutte le  
informazioni necessarie a tale proposito. D’altronde, non risulta che gli altri  
commenti, anche polemici, riguardanti l’avv. Musotto siano sfociati in  
condanne, il che dimostra che, quando è esercitata nei limiti di una critica  
civile, la libertà di stampa riceve un’accresciuta protezione in Italia.  
39. Certo, era consentito al ricorrente criticare il cumulo delle funzioni  
dell’avv. Musotto o le sue posizioni politiche. Tuttavia, non avrebbe dovuto  
fare uso di espressioni gratuitamente offensive, tacere delle circostanze  
pertinenti e accusare l’avv. Musotto di proteggere gli interessi della mafia.  
Nella fattispecie, il ricorrente non era un giornalista, bensì un professore  
universitario di politologia. In quanto tale, egli avrebbe a maggior ragione  
dovuto esprimere le sue tesi con l’imparzialità e il distacco propri di uno  
scienziato.  
40. Il Governo fa anche notare che l’avv. Musotto era, all’epoca dei fatti,  
il Presidente della Provincia di Palermo. Era dunque un uomo politico; a  
tale titolo, si esponeva scientemente alla critica, anche severa, dei suoi  
avversari e della stampa. Tuttavia, bisognerebbe tenere conto della  
circostanza che, contrariamente ad altri casi giudicati dalla Corte, l’articolo  
incriminato non è stato pubblicato in un periodo di accresciuto scontro  
politico, come la campagna elettorale o la formazione di un nuovo governo.  
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41. Il Governo considera infine che il risarcimento concesso non era  
eccessivo. Ad ogni modo, questo aspetto non potrebbe essere decisivo.  
Infatti, nelle cause per diffamazione, o si ritiene che i limiti alla libertà di  
espressione non siano stati superati, il che rende ogni sanzione ed ogni  
risarcimento contrari alla Convenzione, oppure si ritiene che sia il diritto  
altrui alla dignità e all’onore a contare, nel qual caso il risarcimento non  
deve essere inferiore al pregiudizio realmente subito, come stimato dal  
giudice di merito nell’esercizio del suo potere di apprezzamento.  
b) Il ricorrente  
42. Il ricorrente ritiene che sia necessario citare i procedimenti giudiziari  
in cui è stato coinvolto il sig. Musotto, i quali riguardano fatti concomitanti  
alla pubblicazione dell’articolo controverso e dimostrano che quest’ultimo  
conteneva delle opinioni fondate su una base fattuale autentica. In  
particolare, il contenuto della sentenza del Tribunale di Palermo del 1998  
confermerebbe che i rischi descritti dal ricorrente erano reali, che  
riguardavano una materia di interesse pubblico e che lo scopo perseguito  
dall’autore era quello di stimolare un dibattito per analizzare le modalità  
tramite le quali delle organizzazioni mafiose, anche unilateralmente,  
cercavano di influenzare il mondo politico ed istituzionale. L’articolo  
riguardava dei fatti noti ed incontestabili, concernenti un personaggio  
politico. Tutto sommato, i giudizi di valore che conteneva non si prestano  
ad una dimostrazione di veridicità.  
43. Il ricorrente contesta l’affermazione del Governo (paragrafo 37  
sopra), secondo cui nel settembre 1994 l’avv. Musotto aveva rinunciato al  
suo mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia. Fa  
notare che l’avv. Musotto era presente all’udienza preliminare del 28  
settembre 1994, in cui aveva difeso il sig. Sbeglia. Il 30 settembre, l’avv.  
Musotto aveva dichiarato al Consiglio provinciale che rinunciava alla difesa  
di quattro imputati e che conservava soltanto quella del sig. Sbeglia. Questa  
scelta fu confermata in un’intervista alla stampa del 18 ottobre 1994. Il  
ricorrente indica che non poteva che basarsi sulle dichiarazioni pubbliche  
dell’avv. Musotto.  
44. L’espressione «goffo emulo locale» ed il riferimento ironico al  
romanzo di Stevenson si riferivano al comportamento indiscutibilmente  
irresoluto dell’avv. Musotto all’epoca della costituzione di parte civile della  
Provincia di Palermo e ai rischi che ne derivavano di sottovalutare il  
fenomeno mafioso. Al ricorrente non si poteva imputare alcun insulto  
gratuito o intenzione diffamatoria.  
45. Delle critiche di gran lunga più severe contro l’avv. Musotto,  
formulate da altri uomini politici, non hanno costituito oggetto di nessun  
procedimento giudiziario. Lo stesso vale per la ripubblicazione dell’articolo  
sul quotidiano Il Manifesto. Nel 2001, numerose associazioni hanno lanciato  
una campagna per la libertà di stampa nel settore della lotta contro la mafia,  
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denunciando gli attacchi giudiziari condotti contro i giornalisti ed il clima di  
intimidazione che ne è derivato.  
46. Il ricorrente, ricercatore universitario e politologo, è stato contattato  
dalla redazione di Narcomafie per scrivere un articolo che commentasse la  
situazione dell’avv. Musotto. Ha assolto tale incarico nell’ambito delle sue  
competenze scientifiche e della sua libera attività professionale. Sulla base  
di considerazioni sociopolitiche, ha formulato le seguenti ipotesi, che gli  
sono sembrate plausibili:  
- che c’era un rischio serio e appurato che la scelta dell’avv. Musotto  
fosse percepita come un «segnale di segno contrario» rispetto all’azione  
dello Stato nei processi di mafia e che questo segnale fosse indirizzato al  
potere mafioso, attento agli atti simbolici;  
- che l’avv. Musotto non aveva preso decisamente le distanze dagli  
imputati del processo e che egli era, in qualche modo e pur non  
intenzionalmente, costretto a subire il condizionamento di una parte  
dell’elettorato;  
- che, anche senza un previo accordo, all’epoca delle elezioni del 1994  
dei voti controllati dalla mafia erano passati dal vecchio pentapartito al polo  
di destra, e in particolare a Forza Italia.  
47. Queste ipotesi sono state formulate sulla base di un’interpretazione,  
certamente soggettiva, dei nessi logici esistenti tra alcuni fatti appurati. Esse  
costituiscono un esercizio del diritto di critica nel campo della politica. Tale  
diritto non potrebbe essere limitato ai periodi di campagna elettorale;  
comunque sia, l’articolo incriminato era stato ispirato da fatti gravi, come le  
stragi degli anni 1992-1993 e lo sconvolgimento della vita democratica che  
ne è conseguito.  
48. L’avv. Musotto è un avvocato che ha liberamente scelto i propri  
clienti, ed è anche un uomo politico. Non potrebbe essere paragonato ad un  
giudice. Di conseguenza, i commenti del ricorrente non erano di natura tale  
da offendere la funzione giudiziaria nel suo complesso.  
49. Infine, il ricorrente sostiene che la sanzione che gli è stata inflitta era  
eccessiva. A questo proposito osserva che la sentenza di primo grado era  
esecutiva e che egli non aveva la somma che era stato condannato a pagare.  
Perciò, a partire dal 2001, l’avv. Musotto ha ottenuto il pignoramento di un  
quinto dello stipendio pagato dall’Università di Palermo. Ciò non soltanto  
ha esposto il ricorrente a delle difficoltà finanziarie, ma ha anche portato a  
conoscenza del suo datore di lavoro le sue liti giudiziarie.  
2. La valutazione della Corte  
a) Sull’esistenza di un’ingerenza  
50. E’ pacifico tra le parti che la condanna del ricorrente ha costituito  
un’ingerenza nel diritto di quest’ultimo alla libertà di espressione, come  
garantito dall’art. 10 § 1 della Convenzione.  
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b) Sulla giustificazione dell’ingerenza: la previsione da parte della legge e il  
perseguimento di un fine legittimo.  
51. Un’ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le  
condizioni previste al paragrafo 2 dell’art. 10. Occorre dunque stabilire se  
essa fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più dei fini legittimi  
enunciati in tale paragrafo e se fosse «necessaria in una società  
democratica» per raggiungere questo o questi fini (Pedersen e Baadsgaard  
c. Danimarca [GC], n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI).  
52. Non è contestato che l’ingerenza fosse prevista dalla legge.  
53. La Corte riconosce che l’ingerenza perseguiva un fine legittimo,  
ovvero la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nella fattispecie  
quelli dell’avv. Musotto (si vedano, mutatis mutandis, Perna c. Italia [GC],  
n. 48898/99, § 42, CEDU 2003-V, e Nikula c. Finlandia, n. 31611/96, § 38,  
CEDU 2002-II).  
54. Resta da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società  
democratica».  
c) Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica  
α. Principi generali  
55. La stampa gioca un ruolo eminente in una società democratica: se  
non deve oltrepassare certi limiti, che derivano in particolar modo dalla  
protezione della reputazione e dai diritti altrui, le spetta ciò nonostante  
comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità,  
informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, comprese  
quelle della giustizia (De Haes e Gijsels c. Belgio, sentenza del 24 febbraio  
1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-I, § 37). Alla sua funzione  
che consiste nel diffonderne si aggiunge il diritto, per il pubblico, di  
riceverne. Se le cose andassero diversamente, la stampa non potrebbe  
giocare il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» (Thorgeir  
Thorgeirson c. Islanda, sentenza del 25 giugno 1992, serie A n. 239, § 63, e  
Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU  
1999-III). Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni espresse, l’art.  
10 tutela la loro modalità di espressione (Oberschlick c. Austria (n. 1),  
sentenza del 23 maggio 1991, serie A n. 204, § 57). La libertà giornalistica  
comprende anche il possibile ricorso ad una certa dose di esagerazione, se  
non addirittura di provocazione (Prager e Oberschlick c. Austria, sentenza  
del 26 aprile 1995, serie A n. 313, § 38 ; Thoma c. Lussemburgo, n.  
38432/97, §§ 45 e 46, CEDU 2001-III ; Perna cit., § 39).  
56. Quanto ai limiti della critica ammissibile, essi sono più ampi nei  
confronti di un uomo politico, che agisce nella sua veste di personaggio  
pubblico, rispetto ad un semplice privato. L’uomo politico si espone  
inevitabilmente e consapevolmente ad un controllo attento delle sue mosse,  
tanto da parte dei giornalisti quanto da parte della massa dei cittadini, e deve  
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dimostrare una maggiore tolleranza, soprattutto quando egli stesso si lascia  
andare a dichiarazioni pubbliche che possono prestarsi a critica. Ha  
senz’altro diritto a veder proteggere la sua reputazione, anche al di fuori  
dell’ambito della sua vita privata, ma le esigenze di tale tutela devono essere  
messe a confronto con gli interessi della libera discussione delle questioni  
politiche, richiedendo le eccezioni alla libertà di espressione  
un’interpretazione restrittiva (Oberschlick c. Austria (n. 2), sentenza del 1°  
luglio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-IV, § 29).  
57. L’aggettivo «necessario», ai sensi dell’art. 10 § 2, implica l’esistenza  
di un «bisogno sociale insopprimibile». Gli Stati contraenti godono di un  
certo margine di apprezzamento per giudicare circa l’esistenza di un simile  
bisogno, ma tale margine va di pari passo con un controllo europeo che  
verte al tempo stesso sulla legge e sulle decisioni applicative della stessa,  
anche quando esse promanano da una giurisdizione indipendente. La Corte  
è quindi competente a statuire in ultima istanza se una «restrizione» si  
concili con la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 (Janowski c. Polonia  
[GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I, e Association Ekin c. Francia,  
n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).  
58. Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha affatto per  
compito quello di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, bensì di  
controllare in relazione all’art. 10 le decisioni che esse hanno pronunciato in  
virtù del loro potere di apprezzamento (Fressoz e Roire c. Francia [GC], n.  
29183/95, § 45, CEDU 1999-I). Non ne consegue che essa debba limitarsi a  
controllare se lo Stato convenuto abbia fatto uso di questo potere in buona  
fede, con cura ed in modo ragionevole; occorre che essa consideri  
l’ingerenza oggetto di controversia alla luce del caso nel suo complesso,  
compresi il tenore delle parole rimproverate al ricorrente ed il contesto in  
cui questi le ha pronunciate (News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria, n.  
31457/96, § 52, CEDU 2000-I).  
59. In particolare, spetta alla Corte stabilire se i motivi invocati dalle  
autorità nazionali per giustificare l’ingerenza appaiano «pertinenti e  
sufficienti» e se la misura incriminata fosse «proporzionata ai fini legittimi  
perseguiti» (Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI).  
Così facendo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali, basandosi  
su una valutazione accettabile dei fatti, abbiano applicato delle regole  
conformi ai principi consacrati dall’art. 10 (si veda, tra le tante, Zana c.  
Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, Raccolta 1997-VII, § 51; De  
Diego Nafría c. Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; Pedersen e  
Baadsgaard cit., § 70).  
60. Per valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata,  
occorre distinguere tra dichiarazioni limitate ai fatti e giudizi di valore. Se la  
materialità dei fatti si può provare, i secondi non si prestano ad una  
dimostrazione della loro esattezza (Oberschlick (n. 2) cit., § 33). La  
qualificazione di una dichiarazione in termini di fatto o di giudizio di valore  
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rientra in primo luogo nel margine di apprezzamento delle autorità  
nazionali, in particolare delle giurisdizioni interne (Prager e Oberschlick  
cit., § 36). Tuttavia, anche quando una dichiarazione equivale ad un giudizio  
di valore, essa deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, dato che anche  
un giudizio di valore assolutamente privo di un fondamento in fatto può  
rivelarsi eccessivo (Jerusalem c. Austria, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-  
II).  
61. Ciò non toglie che il diritto dei giornalisti a comunicare delle  
informazioni su questioni di interesse generale sia protetto a condizione che  
essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti precisi, e forniscano delle  
informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell’etica giornalistica (si  
vedano, per esempio, le sentenze precitate Fressoz e Roire, § 54, Bladet  
Tromsø e Stensaas, § 58, e Prager e Oberschlick, § 37). Il paragrafo 2  
dell’art. 10 della Convenzione sottolinea che l’esercizio della libertà di  
espressione comporta dei «doveri e responsabilità», che valgono anche per i  
media, persino quando si tratta di questioni di un notevole interesse  
generale. Inoltre, questi doveri e responsabilità possono assumere  
importanza allorché si rischia di ledere la reputazione di una persona citata  
per nome e di nuocere ai «diritti altrui». Dunque, devono esistere dei motivi  
specifici per poter sollevare i mezzi di comunicazione dall’obbligo, che a  
loro normalmente incombe, di verificare dichiarazioni relative a fatti  
diffamatorie nei confronti di privati. A questo proposito, entrano in gioco  
soprattutto la natura e il grado della diffamazione in questione e la questione  
di sapere sino a quale punto il mezzo di comunicazione possa  
ragionevolmente considerare credibili le proprie fonti per quanto riguarda le  
affermazioni (si vedano, tra le altre, McVicar c. Regno Unito, n. 46311/99, §  
84, CEDU 2002-III, e Standard Verlagsgesellschaft MBH (n. 2) c. Austria,  
n. 37464/02, § 38, 22 febbraio 2007).  
62. La natura e la gravosità delle pene inflitte sono pure degli elementi  
da prendere in considerazione allorché si tratta di valutare la proporzionalità  
dell’ingerenza (si vedano, per esempio, Ceylan c. Turchia [GC],  
n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e Tammer c. Estonia, n. 41205/98, § 69,  
CEDU 2001-I). Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, se non addirittura il  
dovere, in virtù dei loro obblighi positivi ai sensi dell’art. 8 della  
Convenzione, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo  
da assicurare una tutela adeguata, da parte della legge, della reputazione  
degli individui, devono evitare così facendo di adottare delle misure atte a  
dissuadere i mezzi di comunicazione dall’adempiere al loro ruolo di  
allertare il pubblico in caso di abusi visibili o presunti dei pubblici poteri  
(Cumpănă e Mazăre c. Romania [GC], n. 33348/96, § 113, CEDU 2004-  
XI).  
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β. Applicazione di tali principi al caso di specie  
63. La Corte nota subito che il ricorrente non esercita regolarmente la  
professione di giornalista, ma è un ricercatore in scienze politiche  
all’Università di Palermo. Tuttavia, poiché l’interessato ha scritto un  
articolo destinato ad essere pubblicato sul giornale Narcomafie, e che,  
inoltre, è stato ripreso dal quotidiano nazionale Il Manifesto (paragrafo 13  
sopra), le sue parole, alla stregua di quelle di ogni altra persona che si trovi  
in una situazione equiparabile, devono essere assimilate a quelle di un  
giornalista e godere della stessa protezione sotto il profilo dell’art. 10 della  
Convenzione.  
64. La Corte osserva per di più che l’articolo incriminato è stato ispirato  
dalla situazione nella quale si trovava, all’epoca dei fatti, il Presidente della  
Provincia di Palermo, l’avv. Musotto. Allorché ci si poneva la questione di  
sapere se la suddetta provincia stesse per costituirsi in un procedimento  
giudiziario riguardante l’assassinio di un magistrato, l’avv. Musotto  
difendeva, in qualità di avvocato, uno degli imputati in questo processo.  
Non spetta alla Corte occuparsi dell’esistenza di un’incompatibilità tra i  
ruoli svolti dall’interessato; ciò non toglie che si trattava, indubbiamente, di  
una situazione che poteva dar luogo a dei dubbi sull’opportunità delle scelte  
operate da un alto rappresentante dell’amministrazione locale di fronte ad  
un processo relativo a fatti di una gravità estrema. Il Governo peraltro  
riconosce che l’avv. Musotto si trovava in una «situazione obiettivamente  
delicata» (paragrafo 36 sopra). L’articolo del ricorrente si inseriva quindi in  
un dibattito di interesse pubblico, concernente una questione di interesse  
generale.  
65. Ciò è confermato anche dalla circostanza che, dal settembre 1994, il  
doppio ruolo dell’avv. Musotto aveva costituito l’oggetto di numerose  
informazioni date dalla stampa. La Corte non potrebbe tuttavia sottoscrivere  
la tesi del Governo secondo la quale l’esistenza di queste informazioni  
comporterebbe l’impossibilità, per il ricorrente, di avvalersi del diritto di  
informare il pubblico (paragrafo 38 sopra). Agli occhi della Corte,  
l’esistenza di un ampio dibattito sulla questione affrontata dal ricorrente non  
esclude affatto che quest’ultimo abbia potuto avvertire l’esigenza di  
esprimere e comunicare il suo parere in materia, al fine di stimolare delle  
riflessioni più approfondite.  
66. E’ opportuno sottolineare che l’avv. Musotto era un uomo politico  
che occupava, all’epoca dei fatti, un posto chiave nell’amministrazione  
locale. Doveva quindi aspettarsi che i suoi atti fossero sottoposti ad un  
esame scrupoloso da parte della stampa. Inoltre, sapeva o avrebbe dovuto  
sapere che, continuando a difendere uno degli imputati in un importante  
processo di mafia, nel quale l’amministrazione di cui era presidente avrebbe  
potuto intervenire, si esponeva a delle critiche severe. Allo stesso tempo,  
questa circostanza non potrebbe privare l’avv. Musotto del diritto alla  
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presunzione di innocenza e a non costituire l’oggetto di accuse sprovviste di  
ogni fondamento in fatto.  
67. La Corte ha esaminato l’articolo incriminato senza trovarvi  
espressioni che lascino supporre apertamente che l’avv. Musotto avesse  
commesso degli illeciti o proteggesse gli interessi della mafia. E’ vero che il  
ricorrente ha affermato che era «probabile (…) che [l’avv. Musotto] non  
abbia voluto, o non abbia potuto, segnare una chiara presa di distanza  
rispetto agli imputati nel processo e sia in qualche modo costretto a subire  
l’influenza di quell’intreccio di interessi politici ed economici al quale è  
dovuta, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della Provincia con  
un’inattesa quantità di voti» (paragrafo 11 sopra). Tuttavia, agli occhi della  
Corte, queste affermazioni non potrebbero essere lette nel senso che l’avv.  
Musotto si sarebbe volontariamente legato ad ambienti mafiosi. Il ricorrente  
ha piuttosto espresso la tesi che un rappresentante locale potrebbe essere  
influenzato, almeno in parte, dagli interessi di cui i suoi elettori sono  
portatori. Si tratta di un’opinione che non oltrepassa i limiti della libertà di  
espressione in una società democratica. A questo proposito, la Corte nota  
che il ricorrente ha avuto cura di precisare che non intendeva affermare che  
ci fosse stata «una forma di contrattazione preliminare di voti inquinati» e  
che il controllo dei voti poteva essere deciso unilateralmente da parte di  
organizzazioni criminali. Così facendo, ha chiaramente precisato ai lettori  
che, anche ammesso che l’avv. Musotto abbia beneficiato di certi voti  
provenienti da ambienti mafiosi, ciò non era necessariamente imputabile  
all’interessato.  
68. E’ vero che alcune delle espressioni utilizzate dal ricorrente possono,  
a prima vista, sembrare mirate a suscitare scherno contro l’avv. Musotto.  
Così è per la locuzione «goffo emulo locale» e per il paragone con i  
personaggi del romanzo di Stevenson «Lo strano caso del dottor Jekill e di  
mister Hyde». Tuttavia, come la Corte ha appena ricordato (paragrafo 55  
sopra), la libertà giornalistica può comprendere il possibile ricorso ad una  
certa dose di provocazione. D’altra parte, nella presente fattispecie, le  
espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente non sono sfociate in insulti e  
non potrebbero essere giudicate come gratuitamente offensive; infatti,  
presentavano un collegamento con la situazione che l’interessato  
commentava.  
69. La Corte osserva anche che nessuno contesta la veridicità delle  
principali informazioni limitate ai fatti contenute nell’articolo incriminato.  
Quanto alla circostanza, accennata dal Governo, che nel settembre 1994  
l’avv. Musotto aveva rinunciato al suo mandato di difensore del sig. Sbeglia  
(paragrafo 37 sopra), la Corte osserva che essa era contraddetta da due  
dichiarazioni pubbliche dell’avv. Musotto, risalenti, rispettivamente, al 30  
settembre e al 18 ottobre 1994 (paragrafo 43 sopra). Di conseguenza, al  
tempo della pubblicazione del suo articolo (novembre 1994), il ricorrente  
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poteva ragionevolmente credere che l’interessato persistesse nel mantenere  
il suo «doppio ruolo».  
70. Date le condizioni, la Corte ritiene che, pur contenendo una certa  
dose di provocazione, l’articolo del ricorrente non potrebbe tradursi in un  
attacco personale gratuito contro l’avv. Musotto (si vedano, mutatis  
mutandis, Kwiecień c. Polonia, n. 51744/99, § 54, 9 gennaio 2007, e  
Ormanni c. Italia, n. 30278/04, § 73, 17 luglio 2007), e che le espressioni  
utilizzate dall’interessato presentavano un legame sufficientemente stretto  
con i fatti del caso di specie (si veda, mutatis mutandis, Feldek c.  
Slovacchia, n. 29032/95, § 86, CEDU 2001-VIII). Ciò esime la Corte  
dall’esaminare, come vorrebbe il ricorrente (paragrafo 42 sopra), se le sue  
opinioni siano state in seguito confermate dalle vicissitudini giudiziarie  
dell’avv. Musotto (paragrafi 27-30 sopra), e se questa circostanza possa  
essere pertinente dal punto di vista dell’art. 10 della Convenzione.  
71. Le considerazioni che precedono bastano a condurre la Corte a  
concludere che l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non sia  
stata conforme alla Convenzione. Tutto sommato, essa ritiene che anche  
l’importo dei danni morali e del risarcimento che il ricorrente è stato  
condannato a pagare (in totale, circa 41.315 euro, oltre interessi legali  
sull’ammontare di 36.151 euro a partire dal novembre 1994 – si veda il  
paragrafo 14 sopra) sia di natura tale da alterare il giusto equilibrio richiesto  
in materia (si vedano, mutatis mutandis, Steel e Morris c. Regno Unito, n.  
68416/01, §§ 96-97, CEDU 2005-II, e Ormanni cit., § 76). A ciò si sono  
aggiunte le spese processuali di parte convenuta, che, per il primo ed il  
secondo grado di giudizio, sono state computate in circa 7.000 euro  
(paragrafi 14 e 18 sopra). Tenuto conto della situazione finanziaria del  
ricorrente (paragrafo 49 sopra), la condanna al pagamento di queste somme  
era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su  
temi di interesse generale.  
72. Alla luce di quanto precede, le motivazioni avanzate a sostegno della  
condanna del ricorrente non bastano per convincere la Corte che l’ingerenza  
nell’esercizio del diritto dell’interessato alla libertà di espressione fosse  
«necessaria in una società democratica»; in particolare, i mezzi impiegati  
erano sproporzionati rispetto al fine perseguito, vale a dire «la protezione  
della reputazione o dei diritti altrui».  
73. Di conseguenza, la suddetta condanna ha violato l’art. 10 della  
Convenzione.  
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II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
74. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»  
A. Danno  
75. Il ricorrente chiede 20.000 euro a titolo di danno morale che egli  
avrebbe subito. Quanto al danno patrimoniale, esso ammonterebbe a 70.000  
euro, di cui 29.658 euro quale somma già corrisposta all’avv. Musotto e  
40.342 euro per il resto del risarcimento ancora da pagare.  
76. Il Governo contesta il diritto del ricorrente ad un risarcimento per  
danno patrimoniale. In via subordinata, sostiene che le somme di cui tener  
conto per il computo di questo tipo di danno sono soltanto quelle portate  
dalla sentenza di condanna del Tribunale di Palermo. Queste somme sono  
poi aumentate a causa della condotta del ricorrente, che non ha inteso  
conformarsi a tale decisione giudiziaria.  
77. Per quanto concerne il danno morale, il Governo ritiene che la  
constatazione della violazione costituisca un’equa soddisfazione sufficiente.  
In ogni caso, le somme richieste a questo titolo sono eccessive.  
78. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che la  
constatazione della violazione costituisca di per sé un’equa soddisfazione  
sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente.  
79. Ritiene invece che vi sia un nesso di causalità tra la violazione  
accertata in questo caso e le sanzioni, penalità e spese processuali della  
persona offesa che il ricorrente è stato condannato a pagare (si vedano,  
mutatis mutandis, Tønsbergs Blad AS and Haukom c. Norvegia, n. 510/04,  
§ 107, 1° marzo 2007, e Ormanni cit., § 83). In particolare, il Tribunale di  
Palermo ha condannato il ricorrente a pagare all’avv. Musotto circa 36.151  
euro per danni morali, oltre ad ogni somma dovuta a titolo di interessi legali  
a partire dal novembre 1994, e così pure circa 5.164 euro a titolo di  
risarcimento. Per il primo ed il secondo grado di giudizio, il ricorrente è  
stato condannato a rifondere le spese processuali della persona offesa per un  
totale di 7.000 euro. La Corte sottolinea a questo proposito che non si  
potrebbe rimproverare al ricorrente di non aver accettato la sentenza di  
primo grado, dato che la ricevibilità del suo ricorso dipende  
dall’esaurimento delle vie di ricorso interne.  
80. Alla luce di quanto precede, la Corte accorda al ricorrente la somma  
complessiva di 60.000 euro per danno patrimoniale, oltre ad ogni importo  
che possa essere dovuto a titolo di imposta.  
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B. Spese e costi  
81. Basandosi su delle note spese dei suoi avvocati, il ricorrente chiede  
anche 7.943,03 euro per le spese ed i costi sostenuti dinanzi alle  
giurisdizioni interne e 13.172,65 euro per quelli sostenuti dinanzi alla Corte.  
82. Il Governo ripropone la sua osservazione secondo cui certe somme  
richieste dal ricorrente dipendono dalla condotta dell’interessato sul piano  
interno (paragrafo 76 sopra). Tenuto conto della «semplicità e della brevità  
del procedimento», le spese indicate per il procedimento dinanzi alla Corte  
sarebbero manifestamente eccessive.  
83. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può  
ottenere la rifusione dei suoi costi e spese, se non nella misura in cui essi  
siano reali, necessari e ragionevoli. La Corte rileva che il ricorrente, prima  
di rivolgersi a lei, ha dovuto affrontare un procedimento civile per  
diffamazione, nell’ambito del quale ha dovuto assicurare la propria difesa  
attraverso tre gradi di giudizio, invocando argomenti simili a quelli che ha  
utilizzato per sostenere la sua doglianza fondata sull’art. 10 della  
Convenzione. La Corte riconosce quindi che l’interessato ha sostenuto delle  
spese per evitare la violazione della Convenzione nell’ordinamento  
giuridico interno (si vedano, mutatis mutandis, Rojas Morales c. Italia,  
n. 39676/98, § 42, 16 novembre 2000; Sannino c. Italia, n. 30961/03, § 75,  
27 aprile 2006; Ormanni cit., § 88). Tenuto conto degli elementi in suo  
possesso, come pure della sua esperienza in materia, essa ritiene equo  
accordare al ricorrente a tale titolo la somma forfettaria di 7.000 euro.  
84. La Corte ritiene eccessivo l’importo richiesto per i costi e le spese  
afferenti al procedimento dinanzi ad essa (13.172,65 euro) e decide di  
accordare 5.000 euro a questo titolo.  
85. Alla luce di quanto precede, la Corte accorda al ricorrente la somma  
complessiva di 12.000 euro per spese e costi.  
C. Interessi moratori  
86. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’art. 10 della Convenzione;  
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SENTENZA RIOLO c. ITALIA  
3. Ritiene  
a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a  
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in  
conformità dell’art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:  
i. 60.000 euro (sessantamila euro), oltre ad ogni importo che possa  
essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;  
ii. 12.000 euro (dodicimila euro), oltre ad ogni importo che possa  
essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per spese e costi;  
b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 luglio 2008, in  
applicazione dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
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