CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
TERZA SEZIONE  
CASO PETRINA c. ROMANIA  
(Ricorso n. 78060/01)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
14 ottobre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
Nel caso Petrina c. Romania,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Josep Casadevall, presidente,  
Corneliu Bîrsan,  
Boštjan M. Zupančič,  
Egbert Myjer,  
Ineta Ziemele,  
Luis López Guerra,  
Ann Power, giudici,  
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 settembre 2008,  
Rende la presente sentenza, adottata in tale data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 78060/01) diretto contro la  
Romania, con il quale un cittadino di questo Stato, il sig. Liviu Petrina («il  
ricorrente»), ha adito la Corte il 16 gennaio 2001 in virtù dell’art. 34 della  
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  
fondamentali («la Convenzione»).  
2. Il governo rumeno («il Governo») è rappresentato dal suo agente, il  
sig. R.-H. Radu, del Ministero degli Affari esteri.  
3. Il 21 gennaio 2003, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente  
irricevibile e ha deciso di comunicare la doglianza fondata sull’art. 8 della  
Convenzione al Governo. Il 15 novembre 2007, avvalendosi delle  
disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso che la  
ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
4. Il ricorrente è nato nel 1940 e risiede a Bucarest.  
5. Il 7 ottobre 2007, durante una trasmissione televisiva («Starea de  
veghe») che aveva per argomento il progetto di legge concernente l’accesso  
alle informazioni custodite dagli archivi degli ex servizi di sicurezza dello  
Stato («la Securitate»), C.I. (giornalista del settimanale Caţavencu) affermò,  
tra l’altro, che nell’ambito del Partito nazionale contadino («P.N.T.») vi  
2
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
sarebbero stati degli agenti di tale servizio. Egli affermò anche che si  
trattava di «falsi eroi», di «agenti della Securitate» che sarebbero stati in  
prigione per «qualcos’altro» e che pretendevano di essere degli «ex detenuti  
politici». Portò ad esempio il nome del ricorrente. Una trascrizione dei  
passaggi conferenti di tale trasmissione è stata allegata agli atti.  
6. Il 27 ottobre 1997, sul settimanale Caţavencu, venne pubblicato da  
C.I. un articolo intitolato «I fatti allucinanti del Segretario di Stato Grigore  
l'Impenetrabile» («Halucinantele fapte ale secretarului de stat Indescifrabil  
Grigore») nel quale il ricorrente figurava come ex segretario di Stato al  
Ministero degli Affari esteri, con il grado di «capitano della Securitate»,  
essendo altresì «una talpa» all’interno del P.N.T.. Copia di questo articolo è  
stata allegata agli atti.  
7. Il 5 novembre 1997, il ricorrente presentò una querela contro C.I. con  
costituzione di parte civile dinanzi al Tribunale di primo grado della prima  
circoscrizione di Bucarest, per ingiuria e diffamazione. Il ricorrente  
denunciava come diffamatorie le affermazioni di C.I. durante la  
trasmissione televisiva del 7 ottobre 1997, secondo le quali egli sarebbe un  
ex agente della Securitate, «infiltrato illegalmente nel Partito nazionale  
contadino», e così pure le affermazioni contenute nell’articolo di stampa  
pubblicato il 27 ottobre 1997 sul settimanale Caţavencu, secondo le quali  
egli era un «capitano della Securitate» e «una talpa all’interno del Partito  
nazionale contadino».  
8. Il 30 marzo 2000, il Tribunale di primo grado della prima  
circoscrizione di Bucarest assolse C.I. e respinse le domande di natura civile  
del ricorrente. Il tribunale, dopo aver constatato che C.I. era l’autore delle  
affermazioni pretesamente diffamatorie, ritenne che esse non avessero che  
una natura «generica, imprecisa e che di conseguenza i reati non  
sussistessero, per difetto dell’elemento intenzionale». Il tribunale giudicò  
che il settimanale Caţavencu fosse una pubblicazione con un ruolo  
moraleggiante ed umoristico. Il ricorrente fece ricorso (recurs) contro  
questa sentenza.  
9. Con sentenza del 18 luglio 2000, il Tribunale dipartimentale di  
Bucarest respinse il ricorso del ricorrente siccome infondato. Il tribunale  
ritenne che le affermazioni di C.I. costituissero «dei giudizi di valore che  
derivavano dalla libertà di opinione e dal suo diritto di comunicare idee». Il  
tribunale citò il caso Lingens c. Austria (sentenza dell’8 giugno 1986), nel  
quale viene fatta una distinzione tra i «fatti» e «i giudizi di valore», potendo  
i fatti essere provati, diversamente dai giudizi. Il tribunale sottolineò poi  
l’importanza dell’applicazione diretta della Convenzione nel diritto interno,  
in particolar modo nella prassi interna. Il tribunale ricordò che, fatto salvo il  
paragrafo 2 dell’art. 10 della Convenzione, la libertà di espressione vale non  
soltanto per le «informazioni» o «idee» accolte con favore o considerate  
inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che «urtano, scandalizzano o  
inquietano». Quanto alla stampa, sottolineò che questa non deve  
3
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
oltrepassare i limiti del diritto ad una buona reputazione, ma che essa ha per  
compito di trasmettere ai cittadini delle informazioni e delle idee. Questa  
libertà è tanto più importante ogni volta in cui la stampa comunica  
informazioni sulla vita politica e sui politici. Infine, il tribunale, citando il  
caso Lingens, notò che «l’uomo politico ne gode anche lui, anche quando  
non agisce nell’ambito della sua vita privata, ma in tal caso le esigenze di  
questa tutela devono essere poste a confronto con gli interessi della libera  
discussione delle questioni politiche.»  
10. Il 13 gennaio 1998, il ricorrente presentò contro M.D., giornalista di  
Caţavencu, una querela con costituzione di parte civile, per ingiuria e  
diffamazione. Fece valere che questi, in un articolo pubblicato a sua firma,  
aveva affermato che il ricorrente era «maggiore della Securitate» e che,  
tramite lui, i membri del P.N.T. avevano preteso di essere i «veri»  
parlamentari durante il Parlamento provvisorio del 1990.  
11. Con sentenza del 27 gennaio 2000, il Tribunale di primo grado della  
prima circoscrizione di Bucarest assolse M.D. dai capi di imputazione di  
ingiuria e diffamazione e respinse le domande di natura civile del ricorrente.  
Il tribunale motivò questa sentenza con la mancata imputazione al  
ricorrente, nelle parole per cui è causa, di un «fatto preciso, individuato da  
particolari circostanziati». Il tribunale constatò altresì che l’imputato era un  
libellista, dato che anche l’articolo in questione aveva un tale carattere, e  
che «le conseguenze di questo genere di libello erano sempre salutari per la  
società».  
12. Il ricorrente propose contro questa sentenza un ricorso, che venne  
respinto con sentenza del 18 luglio 2000 del Tribunale dipartimentale di  
Bucarest, riprendendo questo la stessa argomentazione.  
13. Il 14 dicembre 2004, il ricorrente ha allegato agli atti un attestato da  
parte del Consiglio nazionale per lo studio degli archivi del Dipartimento  
della Sicurezza dello Stato «Securitate», che indicava che il ricorrente non  
figurava tra le persone che avevano collaborato con gli organi della  
Securitate.  
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE  
14. Le disposizioni pertinenti del codice penale rumeno, così come  
redatte al tempo dei fatti, erano così formulate:  
REATI CONTRO LA DIGNITA’  
Articolo 205 – L’ingiuria  
«L’offesa all’onore o alla reputazione di una persona mediante parole, gesti o ogni  
altro mezzo, o mediante l’esposizione di questa alla derisione, sarà punita con una  
pena detentiva da un mese a due anni o con una multa (...)  
4
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
La Procura della Repubblica può essere adita con una querela proveniente dalla  
vittima (...)»  
Articolo 206 – La diffamazione  
«L’affermazione o l’accusa in pubblico di un certo fatto concernente una persona,  
fatto che, se fosse vero, esporrebbe tale persona ad una sanzione penale,  
amministrativa o disciplinare, o al pubblico disprezzo, sarà punita con una pena  
detentiva da tre mesi ad un anno o con una multa.»  
Articolo 207 – La prova della verità  
«La prova della verità delle affermazioni o delle accuse può essere ammessa se  
l’affermazione o l’accusa sono state commesse per la tutela di un interesse legittimo. I  
fatti in merito ai quali è stata fornita la prova della verità non costituiscono reato di  
ingiuria o di diffamazione.»  
15. Il codice penale è stato modificato in profondità nel 2004 dalla legge  
n. 301/2004, la cui entrata in vigore non è prevista che per il 1° settembre  
2008. Il nuovo testo relativo alla diffamazione è così formulato:  
«L’affermazione o l’accusa in pubblico con ogni mezzo di un certo fatto  
concernente una persona, fatto che, se fosse vero, esporrebbe tale persona ad una  
sanzione penale, amministrativa o disciplinare, o al pubblico disprezzo, è punita con  
una multa da 10 a 200 giorni.  
(...) »  
16. Il codice penale è stato modificato ed integrato dalla legge n. 160 del  
30 maggio 2005, recante approvazione dell’ordinanza d’urgenza del  
governo n. 58 del 23 maggio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  
470 del 2 giugno 2005.  
L’articolo unico di questa ordinanza è formulato come segue:  
« (...)  
A. articolo I punto 2: il primo comma dell’art. 206 avrà la formulazione seguente:  
L’affermazione o l’accusa in pubblico con ogni mezzo di un certo fatto concernente  
una persona, fatto che, se fosse vero, esporrebbe tale persona ad una sanzione penale,  
amministrativa o disciplinare, o al pubblico disprezzo, è punita con una multa da  
2.500.000 a 130.000.000 di vecchi leu rumeni. (...) »  
17. La legge n. 178 del 4 luglio 2006, recante modifiche del codice  
penale e di altre leggi, ha abrogato gli articoli da 205 a 207 del codice.  
18. Le disposizioni relative all’accesso dei cittadini al loro fascicolo  
personale tenuto dalla Securitate e volte a smascherare la natura di polizia  
politica di questa organizzazione, si possono riassumere come segue:  
a) Legge n. 187/1999, pubblicata il 9 dicembre 1999 sulla Gazzetta  
Ufficiale (Monitorul Oficial). Una sintesi delle disposizioni pertinenti di  
5
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
questa legge è presente nella sentenza Rotaru c. Romania ([GC], n.  
28341/95, § 32, CEDU 2000-V).  
b) Ordinanza d’urgenza del governo (« O.U.G. ») n. 16/2006 per la  
modifica della legge n. 187/1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del  
27 febbraio 2006. Questa ordinanza aveva come scopo quello di porre  
rimedio alle difficoltà manifestatesi nell’applicazione della legge n.  
187/1999.  
c) Decisione n. 51/2008 della Corte costituzionale, pubblicata il 2  
febbraio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa decisione dichiara la legge  
n. 187/1999, così come modificata dall’ordinanza n. 16/2006,  
incostituzionale. I giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto che  
l’attività del Consiglio nazionale per lo studio degli archivi della  
Securitate (« C.N.S.A.S. ») avesse natura giurisdizionale, il che ne  
faceva un’autorità straordinaria, vietata dalla Costituzione rumena (art.  
125, quinto comma). I motivi della decisione insistono tra l’altro sulla  
mancanza, nel procedimento dinanzi al C.N.S.A.S., delle garanzie di un  
equo processo.  
d) Ordinanza d’urgenza del Governo (« O.U.G. ») n. 24/2008 relativa  
all’accesso alle informazioni contenute nei fascicoli della Securitate.  
Questa ordinanza ha come scopo quello di trovare una soluzione in  
seguito alla situazione determinata dalla decisione della Corte  
costituzionale e di trasformare il C.N.S.A.S. in ente amministrativo  
autonomo, senza alcuna funzione giurisdizionale.  
e) Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.S.A.S.,  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2008. Questo  
regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del  
C.N.S.A.S. quale ente amministrativo autonomo, sotto il controllo del  
Parlamento.  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.  
CONVENZIONE  
8
DELLA  
19. Invocando l’art. 10 della Convenzione, il ricorrente si duole in  
sostanza di aver subito una violazione del diritto ad una buona reputazione e  
del diritto all’onore a causa delle affermazioni di C.I. durante la  
trasmissione televisiva del 7 ottobre 1997 ed il 27 ottobre 1997 sulla rivista  
Caţavencu. Adduce le medesime doglianze per quanto riguarda le  
affermazioni di M.D. del 13 gennaio 1998 sul settimanale Caţavencu. La  
Corte ricorda innanzitutto di essere titolare della funzione di qualificazione  
6
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
giuridica dei fatti sottoposti al suo esame. Peraltro, in passato essa ha  
giudicato che il diritto alla protezione della reputazione sia un diritto che, in  
quanto elemento della vita privata, rientra nel campo di applicazione  
dell’art. 8 della Convenzione (si veda Chauvy e altri c. Francia,  
n. 64915/01, § 70, in fine, CEDU 2004-VI). L’art. 8 della Convenzione è  
formulato come segue:  
« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del  
proprio domicilio e della propria corrispondenza.  
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il  
benessere economico del Paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la  
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»  
A. Sulla ricevibilità  
i) Osservazione preliminare  
20. Il Governo esprime dei dubbi circa la data di presentazione del  
ricorso, senza tuttavia sollevare un’eccezione in questo senso. Sostiene che  
non ci sarebbe nessuna prova concernente la data di presentazione del  
ricorso e chiede alla Corte di confermargli se il termine di sei mesi, come  
previsto dall’art. 35 §1 della Convenzione, sia stato rispettato nella  
fattispecie.  
21. Il ricorrente indica che la data di presentazione del ricorso è il 16  
gennaio 2001, data di spedizione della sua prima lettera alla Corte,  
informazione disponibile anche nell’ambito della decisione parziale sulla  
ricevibilità del caso, del 21 gennaio 2003. Ritiene che il suo ricorso sia stato  
presentato nel termine legale previsto dall’art. 35 § 1 della Convenzione.  
22. La Corte ricorda, come nella sua decisione del 21 gennaio 2003 sulla  
ricevibilità del caso, che il presente ricorso è stato proposto il 16 gennaio  
2001 (data della prima lettera del ricorrente), e che le decisioni interne  
definitive risalgono al 18 luglio 2000. Di conseguenza, il termine di sei mesi  
previsto dall’art. 35 § 1 della Convenzione è stato rispettato.  
ii) Sull’eccezione di incompatibilità ratione materiae sollevata dal Governo  
23. Il Governo ritiene che le affermazioni che il ricorrente denuncia  
come diffamatorie non siano di natura tale da ledere la sua vita privata e  
chiede alla Corte di respingere questa doglianza per incompatibilità  
ratione materiae con la Convenzione. Secondo il Governo, l’appartenenza o  
meno del ricorrente alla Securitate riguarda soprattutto aspetti della vita  
7
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
pubblica e non di quella privata di questi. Il fatto di entrare in questa  
organizzazione o di collaborarvi costituisce, secondo il Governo, una  
manifestazione di volontà da parte del ricorrente simile all’adesione ad  
un’associazione, a un partito politico, o ad ogni altra attività che fuoriesca  
dal campo della vita privata. Secondo il Governo, al tempo dei fatti,  
l’appartenenza di una persona ai servizi della Securitate poteva essere  
verificata in virtù della legge n. 14 del 3 marzo 1992 sull’organizzazione ed  
il funzionamento del servizio informazioni rumeno (consultazione di  
documenti segreti previo consenso del direttore del Servizio).  
24. Il Governo ritiene che le affermazioni dei giornalisti fossero espresse  
nell’ambito di un dibattito pubblico concernente la nomina del ricorrente,  
noto personaggio politico, ad un posto in seno al Ministero degli Affari  
esteri. Il Governo riconosce che le affermazioni in contestazione possono  
costituire un’ingerenza nel diritto al rispetto della reputazione del ricorrente,  
ma senza che ciò possa costituire una violazione del diritto al rispetto della  
sua vita privata. Cita a contrario il caso Conte Spencer e Contessa Spencer  
c. Regno Unito ((dec.), n. 28851/95 e 28852/95, 16 gennaio 1998). Il  
Governo ricorda che, in caso di conflitto tra la libertà di espressione e la  
reputazione, la Corte non potrebbe attribuire loro lo stesso peso, essendo la  
libertà di stampa più importante, soprattutto quando sono interessati uomini  
politici. Infine, il Governo afferma che, se la vita privata di una persona  
potrebbe eventualmente essere messa in discussione dalla rivelazione di fatti  
veri e riguardanti degli aspetti che non hanno attitudine ad essere rivelati  
pubblicamente, nella fattispecie si trattava di affermazioni inesatte che non  
possono arrecare pregiudizio al ricorrente in quanto non riguardavano degli  
aspetti legati alla sua vita privata.  
25. Il Governo ritiene che si tratti nel caso di specie di una controversia  
tra privati, riguardante delle informazioni sul passato del ricorrente, né  
segrete, né riservate, concernenti la vita pubblica di questi. Secondo il  
Governo, il presente caso è diverso dal caso Rotaru precitato e presenta una  
situazione simile a quella del caso Ždanoka c. Lettonia ((dec.), n. 58278/00,  
6 marzo 2003) (uso di informazioni pubbliche sulla collaborazione dei  
ricorrenti, uomini politici, con gli ex regimi comunisti).  
26. Il ricorrente ritiene che l’approccio suggerito dal Governo, secondo  
cui «l’adesione alla Securitate» sarebbe simile all’adesione ad  
un’associazione o ad un partito politico, sia improprio. Insiste sul fatto che i  
tribunali rumeni sono venuti meno al loro dovere di tutelare il diritto del  
ricorrente al rispetto della sua vita privata. Secondo il ricorrente, dopo la  
caduta del regime comunista nel 1989, la Securitate era accostata ai gruppi  
mortiferi nazisti. Ritiene che il regime che è venuto dopo la caduta del  
comunismo abbia impedito l’accesso ai fascicoli detenuti dalla Securitate al  
fine di poter fare una certa confusione e manipolare l’opinione pubblica.  
Nelle sue osservazioni in replica a quelle formulate dal Governo, sulla  
ricevibilità e sulla fondatezza del caso, il ricorrente chiede alla Corte di  
8
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
ordinare al Governo rumeno di chiarire la sua situazione per quanto riguarda  
l’appartenenza alla Securitate. Aggiunge che non si tratta di una disputa tra  
privati, come sostiene il Governo, perché C.I. e M.D. difenderebbero gli  
interessi di un certo partito politico. Infine, il ricorrente fa riferimento  
all’attestato da parte del C.N.S.A.S. che dimostra che egli non era stato  
identificato come un agente o collaboratore della Securitate.  
27. La Corte ricorda che la nozione di vita privata comprende degli  
elementi che si riferiscono all’identità di una persona, quali il suo nome, la  
sua foto, la sua integrità fisica e morale; la garanzia offerta dall’art. 8 della  
Convenzione è diretta soprattutto ad assicurare lo sviluppo, senza ingerenze  
esterne, della personalità di ciascun individuo nelle relazioni con i suoi  
simili. Esiste quindi una sfera di interazione tra l’individuo e dei terzi che,  
anche in un contesto pubblico, può rientrare nell’ambito della «vita privata»  
(si veda Von Hannover c. Germania [GC], n. 59320/00, § 50, CEDU 2004-  
VI). La Corte ha concluso che la pubblicazione di una fotografia interferisce  
con la vita privata di una persona anche se questa persona è un personaggio  
pubblico (Schüssel c. Austria (dec.), n. 42409/98, 21 febbraio 2002, e  
Von Hannover cit., § 53).  
28. Nel presente caso si tratta di due pubblicazioni e di una trasmissione  
televisiva suscettibili di ledere la reputazione del ricorrente. Ora, la Corte  
ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il diritto alla protezione della  
reputazione è un diritto che, in quanto elemento della vita privata, rientra  
nell’ambito dell’art. 8 della Convenzione (si vedano Abeberry c. Francia  
(dec.) n. 58729/00, 21 settembre 2004 e Leempoel & S.A. ED Ciné  
Revue c. Belgio, n. 64772/01, § 67, 9 novembre 2006). Nel caso Chauvy  
precitato (che riguardava una violazione della libertà di espressione), la  
Corte ha ritenuto che la reputazione di una persona, offesa dalla  
pubblicazione di un libro, fosse tutelata dall’art. 8 della Convenzione e che  
il suo compito fosse quello di verificare se le autorità avessero realizzato un  
giusto equilibrio nella tutela di due valori garantiti dalla Convenzione (artt.  
8 e 10) e che possono trovarsi in conflitto in questo tipo di cause.  
29. Che si tratti della pubblicazione di un rapporto da parte delle autorità  
dello Stato, nel caso di un’inchiesta concernente l’attività commerciale della  
società dei ricorrenti (si veda Fayed e House of Fraser Holdings  
plc c. Regno Unito, n. 17101/90, decisione della Commissione del 15  
maggio 1992), o della pubblicazione di una serie di articoli che accusano il  
ricorrente di omicidio (si veda White c. Svezia, n. 42435/08, §§ 19 e 30,  
19 settembre 2006), o dell’uso di un termine diffamatorio, accompagnato da  
una fotografia del ricorrente, pubblicato su un settimanale (si veda Minelli c.  
Svizzera, (dec.), n. 14991/02, 14 giugno 2005), la Corte conferma la tutela  
del diritto alla reputazione di una persona da parte dell’art. 8 della  
Convenzione, come parte integrante del diritto al rispetto della vita privata.  
In un altro caso, la questione della tutela del diritto al rispetto della  
reputazione da parte dell’art. 8 della Convenzione è stata lasciata aperta (si  
9
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
veda Gunnarsson c. Islanda, (dec.), n. 4591/04, 20 ottobre 2005). Infine, nel  
caso Pfeifer c. Austria (n. 12556/03, § 35, in fine, 15 novembre 2007), la  
Corte ha giudicato che la reputazione di una persona costituisca una parte  
della sua identità personale e psichica, che rientrano nell’ambito della sua  
vita privata, anche nel quadro di una critica nel contesto di un dibattito  
pubblico. Di conseguenza, l’art. 8 trova applicazione nel caso di specie. Ne  
discende che l’eccezione preliminare del Governo deve essere respinta.  
30. La Corte constata poi che questo ricorso non è manifestamente  
infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Rileva per di più che  
questo non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide  
quindi di dichiararlo ricevibile.  
B. Sul merito  
31. Il Governo considera che un’eventuale applicazione dell’art. 8 della  
Convenzione, nel caso di specie, comporterebbe un conflitto tra due diritti  
fondamentali garantiti dalla Convenzione, il diritto al rispetto della vita  
privata e la libertà di espressione. Ciascuno di questi diritti sarebbe  
suscettibile, secondo il Governo, di limitare l’esercizio dell’altro e di essere  
esso stesso limitato. Ritiene che nella fattispecie il diritto alla protezione  
della reputazione si scontri con la libertà di espressione. Il governo ricorda  
l’importanza del margine di apprezzamento dello Stato, sia sul terreno  
dell’art. 8 che su quello dell’art. 10 della Convenzione.  
32. Il Governo ritiene che un’eventuale condanna dei giornalisti sarebbe  
stata contraria alle disposizioni dell’art. 10 della Convenzione. A suo  
giudizio, è innegabile che nella fattispecie si trattava di un dibattito di  
interesse pubblico, vale a dire l’interesse di conoscere i collaboratori del  
vecchio regime e di evitare che queste persone occupino dei posti nella  
nuova democrazia instaurata. E’ il caso del ricorrente, che si presentava  
come candidato ad un posto di Segretario di Stato al Ministero degli Affari  
esteri. Ciò confermerebbe, secondo il Governo, la natura fattuale delle  
affermazioni. Il Governo ritiene che spettasse al ricorrente provare il  
contrario, situazione nella quale i tribunali interni avrebbero allora potuto  
condannare i giornalisti per diffamazione. Per quanto riguarda gli obblighi  
positivi che discendono dall’art. 8 della Convenzione, secondo il Governo,  
il sistema giudiziario dovrebbe offrire al ricorrente una via di ricorso al fine  
di ottenere una riparazione della violazione allegata; ora, nella fattispecie, il  
ricorrente ha usufruito della possibilità di presentare querela per  
diffamazione, il che è stato riscontrato dai tribunali interni; e, peraltro, come  
la Corte ha constatato nella sua decisione sulla ricevibilità del 21 gennaio  
2003, il procedimento contenzioso ha avuto natura imparziale.  
33. Il ricorrente sostiene di non aver mai lavorato per la Securitate. A  
suo avviso, spettava alle autorità nazionali condurre delle ricerche per  
sapere se le suddette affermazioni corrispondevano alla realtà. A tale  
10  
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
proposito, egli ritiene che le autorità abbiano rifiutato di consentire  
l’accesso degli interessati alle informazioni contenute nei fascicoli della  
Securitate, al fine di manipolare l’opinione pubblica e di calunniare i  
membri dell’opposizione, della quale egli faceva parte. Secondo lui, non si  
trattava di ostacolare l’esercizio della libertà di espressione, ma soltanto di  
mettere certi limiti alle affermazioni diffamatorie che avevano recato  
pregiudizio al suo diritto al rispetto della propria reputazione. Rimanda alle  
osservazioni del Governo, secondo le quali le affermazioni dei giornalisti  
avevano natura fattuale, il che contraddice la motivazione presa in  
considerazione dai tribunali interni e conferma la sua tesi.  
34. La Corte osserva che il ricorrente non si lamenta di un atto dello  
Stato, bensì di una mancanza di tutela sufficiente della sua reputazione da  
parte di questo.  
35. La Corte ribadisce che se l’art. 8 ha fondamentalmente come scopo  
quello di proteggere l’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici  
poteri, esso non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da simili  
ingerenze: a questo impegno negativo possono aggiungersi degli obblighi  
positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. Essi  
possono richiedere l’adozione di misure che mirino al rispetto della vita  
privata perfino nelle relazioni degli individui tra di loro. Il confine tra gli  
obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell’art. 8 non si presta ad  
una definizione precisa: i principi applicabili sono però equiparabili. In  
particolare, in entrambi i casi, occorre tener conto del giusto equilibrio da  
instaurare tra l’interesse generale e gli interessi dell’individuo, godendo lo  
Stato in qualsiasi caso di un margine di apprezzamento (si veda Pfeifer cit.,  
§ 37).  
36. Nella fattispecie, spetta alla Corte stabilire se lo Stato, nel contesto  
degli obblighi positivi che discendono dall’art. 8 della Convenzione, abbia  
realizzato un giusto equilibrio nella tutela del diritto del ricorrente alla  
reputazione, parte integrante del diritto alla protezione della vita privata, e  
della libertà di espressione tutelata dall’art. 10 (si veda, fra l’altro  
Von Hannover cit., § 70).  
37. La Corte osserva che le affermazioni del giornalista C.I., durante la  
trasmissione televisiva del 7 ottobre 1997, contenevano delle parole  
esplicite concernenti la collaborazione del ricorrente con la Securitate.  
L’articolo di stampa pubblicato il 27 ottobre 1997 dallo stesso giornalista  
rafforzava i medesimi discorsi. In questa occasione, C.I. non metteva in  
dubbio la condizione del ricorrente di agente della Securitate, attribuendogli  
pure un grado superiore nella gerarchia dei vecchi servizi segreti (si vedano  
i §§ 5 e 6 sopra). L’articolo del 13 gennaio 1998, pubblicato da M.D.,  
riguardava lo stesso soggetto e conteneva discorsi simili (si veda il § 10  
sopra). La Corte ritiene che, sebbene vi siano stati tre episodi diversi, i  
discorsi per cui è causa si inserivano nel quadro dello stesso dibattito e  
facevano parte di una campagna di stampa rivolta contro il ricorrente.  
11  
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
38. La Corte ricorda che la libertà di espressione costituisce uno dei  
capisaldi fondamentali di una società democratica e che tale libertà vale non  
soltanto per le «informazioni» o «idee» accolte con favore o considerate  
come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano,  
scandalizzano o inquietano. Così impongono il pluralismo, la tolleranza e lo  
spirito di apertura senza i quali non esiste alcuna «società democratica». La  
stampa svolge un ruolo fondamentale in una società democratica: se essa  
non deve superare certi limiti, trattandosi in particolar modo della  
protezione della reputazione e dei diritti altrui, tuttavia le spetta comunicare,  
nel rispetto dei suoi doveri e responsabilità, informazioni ed idee su tutte le  
questioni di interesse generale. La libertà giornalistica comprende anche il  
possibile ricorso ad una certa dose di esagerazione, se non addirittura di  
provocazione (si veda Von Hannover cit., § 56).  
39. In questo contesto, la Corte ritiene che debba entrare in gioco  
l’obbligo positivo derivante dall’art. 8 della Convenzione, se le affermazioni  
in questione oltrepassano i limiti delle critiche accettabili dal punto di vista  
dell’art. 10 della Convenzione (cfr. mutatis mutandis Chauvy cit., § 70 in  
fine).  
40. La Corte ricorda inoltre che l’art. 10 § 2 della Convenzione lascia  
poco spazio a limitazioni della libertà di espressione nel settore del discorso  
politico o delle questioni di interesse generale. Inoltre, i limiti della critica  
ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico, interessato in  
questa veste, rispetto ad un semplice privato: a differenza del secondo, il  
primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un attento controllo  
di ogni sua mossa tanto da parte dei giornalisti quanto da parte della massa  
dei cittadini; egli deve, di conseguenza, dimostrare una tolleranza maggiore  
(si veda Feldek c. Slovacchia, n. 20032/95, § 74, CEDU 2001-VIII).  
41. Nella sua prassi, la Corte distingue tra fatti e giudizi di valore. Se la  
materialità dei primi si può provare, i secondi non si prestano ad una  
dimostrazione della loro precisione. Per i giudizi di valore, questa esigenza  
non è realizzabile e costituisce una minaccia per la libertà di opinione in sé,  
elemento fondamentale del diritto garantito dall’art. 10 (cfr. Lingens cit., p.  
28, § 46, e Ivanciuc c. Romania, (dec.), n. 18624/03, 8 settembre 2005).  
42. Ciò non toglie che il fatto di chiamare direttamente in causa delle  
persone determinate comporta l’obbligo di fornire un fondamento di fatto  
sufficiente, e che anche un giudizio di valore può rivelarsi esagerato se è  
completamente privo di un fondamento in fatto (cfr. Ivanciuc cit. e  
Cumpănă e Mazăre cit. (§§ 98-101)).  
43. La Corte ritiene che il tema del dibattito in questione – l’adozione di  
una legislazione che consentisse di rivelare i nomi degli ex collaboratori  
della Securitate – dibattito cui è stato dato rilievo mediatico e seguito con  
attenzione dal grande pubblico, costituisse un interesse fondamentale per  
l’intera società rumena. La collaborazione degli uomini politici con questa  
organizzazione era una questione sociale e morale molto sensibile nello  
12  
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
specifico contesto storico della Romania (si veda mutatis mutandis C.V.  
Tudor c. Romania (dec.) n. 6928/04, 15 giugno 2006).  
44. La Corte ritiene che, nonostante il carattere satirico del settimanale  
Caţavencu, gli articoli in questione fossero di natura tale da offendere il  
querelante, perché non c’era alcun indizio riguardante l’eventuale  
appartenenza di questi a tale organizzazione. Osserva anche che il  
messaggio degli articoli oggetto di controversia era chiaro ed esplicito,  
privo di ogni elemento ironico o umoristico.  
45. Se in virtù del ruolo che le è devoluto la stampa ha effettivamente il  
dovere di avvertire il pubblico quando è informata di presunte malversazioni  
da parte di amministratori locali e di funzionari pubblici, il fatto di chiamare  
direttamente in causa delle persone determinate, indicando i loro nomi e le  
loro cariche, comportava per i giornalisti l’obbligo, nel caso di specie, di  
fornire una base fattuale sufficiente (Lešník c. Slovacchia, n. 35640/97, §  
57 in fine, CEDU 2003-IV; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonia, n.  
57829/00, § 44, 27 maggio 2004). Ora, nella fattispecie non si trattava né di  
una questione che sfugge alla categoria dei fatti storici chiaramente  
comprovati, né di un’informazione concernente il passato del ricorrente,  
divulgata dal ricorrente stesso, né di resoconti ufficiali che potevano  
costituire una base per la divulgazione di certe informazioni (si vedano  
a contrario Chauvy (§ 69), Feldek (§ 86) precitate, e Bladet Tromsø e  
Stensaas c. Norvegia ([GC], no 21980/93, §§ 68-72, CEDU 1999-III).  
46. Quando si esamina il tenore dei discorsi per cui è causa, nel loro  
complesso, risulta che essi contenevano delle accuse limitate ai fatti e che i  
due giornalisti intendevano trasmettere all’opinione pubblica un messaggio  
poco ambiguo – vale a dire che il ricorrente, personaggio politico noto nella  
nuova democrazia rumena, aveva avuto una posizione importante  
nell’apparato repressivo comunista, si era «mascherato» dopo la  
Rivoluzione del 1989 da difensore della democrazia (si vedano, mutatis  
mutandis, Cumpǎnǎ e Mazǎre, cit., § 100 e Perna, cit., § 47). La Corte è  
convinta che i discorsi oggetto di lite riguardassero direttamente la persona  
del ricorrente e non le sue doti professionali (si veda a contrario e  
mutatis mutandis Nikula c. Finlandia, n. 31611/96, §§ 51-52, CEDU 2002-  
II).  
47. In questo contesto, e tenuto conto del clima di terrore instaurato  
dagli agenti dei vecchi servizi segreti, la Corte non potrebbe condividere  
l’opinione dei tribunali interni secondo la quale le affermazioni di C.I. e di  
M.D. avevano un carattere «generico ed indeterminato». Peraltro, il  
Governo non contesta la natura fattuale delle affermazioni (si veda il § 31  
sopra).  
48. Di conseguenza, la Corte non crede che si possa vedere in ciò il  
ricorso alla «dose di esagerazione» o di «provocazione» di cui è consentito  
fare uso nel quadro dell’esercizio della libertà giornalistica  
(Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 49, Raccolta, 1999-VI). A suo  
13  
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
avviso, il presente caso verte su una presentazione deformata della realtà,  
sprovvista di qualsivoglia fondamento fattuale (si veda mutatis mutandis,  
Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, § 73, CEDU 2000-VIII).  
49. La Corte ritiene che, nel caso di specie, le affermazioni dei due  
giornalisti abbiano superato i limiti accettabili, accusando il ricorrente di  
aver fatto parte di un gruppo di repressione e di terrore utilizzato dal  
vecchio regime come strumento di polizia politica. A ciò si aggiunge la  
mancanza di un quadro legislativo che consentisse, all’epoca dei fatti,  
l’accesso del pubblico ai fascicoli della Securitate, situazione che non  
potrebbe essere imputabile al ricorrente.  
50. Se pure si ammettesse che le affermazioni in questione possano  
essere considerate come dei giudizi di valore, la Corte ritiene che esse siano  
sprovviste di ogni fondamento fattuale. Non c’era alcun indizio che il  
ricorrente abbia lavorato come agente della Securitate; e la risposta ufficiale  
del C.N.S.A.S., nel 2004, ha d’altronde confermato la mancanza di  
qualsivoglia coinvolgimento del ricorrente nelle strutture della Securitate (si  
veda il § 13 sopra).  
51. Per quanto riguarda la giurisprudenza Ždanoka suindicata, citata dal  
Governo convenuto, la Corte ritiene che il caso di specie sia  
fondamentalmente diverso dal caso precitato. Per esempio, nel caso citato,  
le informazioni che comportavano l’ineleggibilità della ricorrente non erano  
né segrete, né tanto meno riservate, poiché potevano essere liberamente  
consultate negli archivi pubblici.  
52. In queste circostanze, la Corte non è convinta che le ragioni avanzate  
dai tribunali interni al fine di tutelare la libertà di espressione fossero  
sufficienti per prevalere sulla reputazione del ricorrente. La Corte ritiene  
che non ci fosse un rapporto di proporzionalità ragionevole tra gli interessi  
concorrenti coinvolti.  
Pertanto, vi è stata violazione dell’art. 8 della Convenzione.  
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
53. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in  
modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se  
del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»  
54. Il ricorrente chiede 175.200 euro a titolo di danno patrimoniale  
sofferto a causa delle affermazioni diffamatorie che gli avrebbero impedito  
di essere nominato Segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e in  
seguito di diventare ambasciatore. Questo importo corrisponde al mancato  
guadagno inerente agli stipendi che il ricorrente avrebbe potuto incassare se  
avesse ricoperto le suddette cariche. Chiede altresì 100.000 euro a titolo di  
danno morale che egli avrebbe sofferto. Afferma di aver subito, egli stesso  
14  
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
ed i suoi familiari, delle sofferenze notevoli a seguito delle affermazioni  
diffamatorie in questione, essendo la sua vita privata afflitta e la sua carriera  
politica minata per un lungo periodo di tempo. Questa situazione sarebbe  
ancor più grave, secondo il ricorrente, perché una delle persone che hanno  
calpestato il suo diritto ad una buona reputazione, C.I., ha recentemente  
ammesso di aver collaborato con la Securitate.  
55. Il Governo ritiene che l’importo richiesto dal ricorrente per il  
risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale sia eccessivo, avendo nel  
contempo un carattere speculativo e futuro. Cita in questo senso la  
giurisprudenza Iliya Stefanov c. Bulgaria (n. 67755/01, § 92,  
22 maggio 2008). Ad ogni modo, il Governo sostiene che il danno  
patrimoniale allegato dal ricorrente non sia stato provato e rinvia alla  
giurisprudenza Emre c. Svizzera (n. 42034/04, § 99, 22 maggio 2008).  
Infine, considera che un eventuale accertamento della violazione potrebbe  
costituire una riparazione sufficiente per il danno morale pretesamente  
sofferto.  
56. La Corte condivide il parere del Governo per quanto riguarda la  
domanda di danno patrimoniale formulata dal ricorrente. D’altronde, il  
nesso tra le affermazioni diffamatorie nel caso di specie e la perdita di  
stipendio allegata è meramente speculativo. Pertanto, nessun importo  
potrebbe essere dovuto a questo titolo (cfr. mutatis mutandis Emre cit., §  
99).  
57. Per contro, la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un danno  
morale certo in relazione diretta con la violazione dell’art. 8 della  
Convenzione che essa ha accertato. La Corte ritiene che l’interessato abbia  
certamente provato dei sentimenti di frustrazione e di angoscia, che la  
constatazione di una violazione o la pubblicazione della presente sentenza  
non basterebbero a riparare. Avuto riguardo alle circostanze della  
controversia e deliberando in via equitativa come vuole l’art. 41, essa decide  
di accordargli 5.000 euro.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,  
1. Respinge l’eccezione preliminare sollevata dal Governo;  
2. Dichiara il resto del ricorso ricevibile;  
3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’art. 8 della Convenzione;  
4. Ritiene  
i) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a  
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva  
15  
Copyright © 2009 UFTDU  
SENTENZA PETRINA c. ROMANIA  
conformemente all’art. 44 § 2 della Convenzione, 5.000 euro  
(cinquemila euro) per danno morale, oltre ad ogni importo che possa  
essere dovuto dal ricorrente a titolo d’imposta;  
ii) che questa somma dovrà essere convertita nella moneta dello Stato  
convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento;  
iii) che a partire dallo spirare del suddetto termine e sino al pagamento,  
questo importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari  
a quello marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante  
tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
5. Respinge per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 ottobre 2008, ai  
sensi dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.  
Santiago Quesada  
Cancelliere  
Josep Casadevall  
Presidente  
16  
Copyright © 2009 UFTDU