SENTENZA PETRINA c. ROMANIA
ordinare al Governo rumeno di chiarire la sua situazione per quanto riguarda
l’appartenenza alla Securitate. Aggiunge che non si tratta di una disputa tra
privati, come sostiene il Governo, perché C.I. e M.D. difenderebbero gli
interessi di un certo partito politico. Infine, il ricorrente fa riferimento
all’attestato da parte del C.N.S.A.S. che dimostra che egli non era stato
identificato come un agente o collaboratore della Securitate.
27. La Corte ricorda che la nozione di vita privata comprende degli
elementi che si riferiscono all’identità di una persona, quali il suo nome, la
sua foto, la sua integrità fisica e morale; la garanzia offerta dall’art. 8 della
Convenzione è diretta soprattutto ad assicurare lo sviluppo, senza ingerenze
esterne, della personalità di ciascun individuo nelle relazioni con i suoi
simili. Esiste quindi una sfera di interazione tra l’individuo e dei terzi che,
anche in un contesto pubblico, può rientrare nell’ambito della «vita privata»
(si veda Von Hannover c. Germania [GC], n. 59320/00, § 50, CEDU 2004-
VI). La Corte ha concluso che la pubblicazione di una fotografia interferisce
con la vita privata di una persona anche se questa persona è un personaggio
pubblico (Schüssel c. Austria (dec.), n. 42409/98, 21 febbraio 2002, e
Von Hannover cit., § 53).
28. Nel presente caso si tratta di due pubblicazioni e di una trasmissione
televisiva suscettibili di ledere la reputazione del ricorrente. Ora, la Corte
ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il diritto alla protezione della
reputazione è un diritto che, in quanto elemento della vita privata, rientra
nell’ambito dell’art. 8 della Convenzione (si vedano Abeberry c. Francia
(dec.) n. 58729/00, 21 settembre 2004 e Leempoel & S.A. ED Ciné
Revue c. Belgio, n. 64772/01, § 67, 9 novembre 2006). Nel caso Chauvy
precitato (che riguardava una violazione della libertà di espressione), la
Corte ha ritenuto che la reputazione di una persona, offesa dalla
pubblicazione di un libro, fosse tutelata dall’art. 8 della Convenzione e che
il suo compito fosse quello di verificare se le autorità avessero realizzato un
giusto equilibrio nella tutela di due valori garantiti dalla Convenzione (artt.
8 e 10) e che possono trovarsi in conflitto in questo tipo di cause.
29. Che si tratti della pubblicazione di un rapporto da parte delle autorità
dello Stato, nel caso di un’inchiesta concernente l’attività commerciale della
società dei ricorrenti (si veda Fayed e House of Fraser Holdings
plc c. Regno Unito, n. 17101/90, decisione della Commissione del 15
maggio 1992), o della pubblicazione di una serie di articoli che accusano il
ricorrente di omicidio (si veda White c. Svezia, n. 42435/08, §§ 19 e 30,
19 settembre 2006), o dell’uso di un termine diffamatorio, accompagnato da
una fotografia del ricorrente, pubblicato su un settimanale (si veda Minelli c.
Svizzera, (dec.), n. 14991/02, 14 giugno 2005), la Corte conferma la tutela
del diritto alla reputazione di una persona da parte dell’art. 8 della
Convenzione, come parte integrante del diritto al rispetto della vita privata.
In un altro caso, la questione della tutela del diritto al rispetto della
reputazione da parte dell’art. 8 della Convenzione è stata lasciata aperta (si
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