CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
CASO PERRE E ALTRI c. ITALIA  
(Ricorso no 1905/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
8 luglio 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite  
dall'articolo 44 § 2 dl la Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA  
Nel caso Perre e altri c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sessione), riunitasi in una  
camera composta da :  
Françoise Tulkens, presidente,  
Antonella Mularoni,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 giugno 2008,  
pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 1905/05) diretto contro la  
Repubblica italiana, con il quale tre cittadini di questo Stato, il  
Sig. Francesco Perre, la Sig.ra Maria Barbaro e Maria Perre (« i  
ricorrenti »), hanno adito la Corte il 14 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo  
34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  
fondamentali (« la Convenzione »).  
2. I ricorrenti sono rappresentati da C. Albanese, avvocato del foro di  
Siderno Marina. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo  
agente, R. Adam, e dal suo cogente, F. Crisafulli.  
3. Il 12 aprile 2007, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente  
irricevibile ed ha deciso di comunicare al governo la doglianza sollevata con  
riferimento all’articolo 6 § 1 della Convenzione, per quanto riguarda in  
particolare l’assenza di pubblicità delle udienze. Facendo valere le  
disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare  
congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso.  
IN FATTO  
I. LE CIRCONSTANCES DEL CASO DI SPECIE  
4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1950, 1958 e 1976 e  
risiedono a Plati. I primi due ricorrenti sono coniugati, la terza ricorrente è  
la loro figlia.  
2
Copyright © 2008 UFTDU  
SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA  
5. Il 13 ottobre 1997, in ragione dei sospetti che pesavano su B.F., padre  
della seconda ricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato membro di  
un’organizzazione criminale di tipo mafioso, la procura di Reggio Calabria  
ha avviato una procedura diretta ad ottenere l’applicazione delle misure di  
prevenzione stabilite dalla legge no 575 de 1965, così come modificata dalla  
legge no 646 del 13 settembre 1982. La procura ha inoltre richiesto il  
sequestro anticipato di alcuni beni di cui B.F. disponeva.  
6. Con un’ordinanza del 28 novembre 1997, la camera del tribunale di  
Reggio Calabria, specializzato nell’applicazione delle misure di prevenzione  
(qui di seguito « il tribunale »), ha ordinato il sequestro di numerosi beni.  
Nella lista dei beni confiscati figuravano molti terreni appartenenti ai primi  
due ricorrenti, un’impresa agricola di cui il primo ricorrente era titolare ed  
un’impresa commerciale appartenente alla seconda ricorrente. Inoltre, il  
tribunale ha ordinato la confisca di un immobile ove abitano i tre ricorrenti,  
così come il marito della terza ricorrente.  
7. In seguito, la procedura dinanzi il tribunale si è svolta in camera di  
consiglio. I ricorrenti, rappresentati da un avvocato di loro scelta, sono stati  
invitati a partecipare alla procedura in qualità di terze persone colpite dalla  
misura ed hanno avuto la facoltà di presentare delle memorie e dei mezzi di  
prova.  
8. Il 17 febbraio 1998, il tribunale ha ordinato una perizia tecnica sui  
beni sequestrati.  
9. Con un’ordinanza del 31 maggio 1999, il tribunale ha deciso di  
sottoporre B.F. ad una misura di libertà sotto il controllo della polizia con in  
aggiunta l’obbligo di risiedere nel comune Platì per una durata di cinque  
anni. Il tribunale ha ordinato inoltre la confisca di una parte dei beni  
precedentemente sequestrati.  
10. Il tribunale ha affermato che, alla luce dei numerosi elementi a  
carico di B.F., risultava evidente la sua partecipazione alle attività  
dell’associazione a delinquere ed il pericolo sociale che egli rappresentava.  
Per quanto riguarda la posizione specifica dei ricorrenti, il tribunale ha  
ritenuto che le attività esercitate ed i guadagni da essi dichiarati non  
potevano giustificare l’acquisizione dei beni immobili di cui erano  
proprietari.  
11. I ricorrenti, così come B.F., e le altre parti nella procedura, hanno  
proposto appello contro l’ordinanza del 31 maggio 1999. Essi allegavano  
che il tribunale non aveva adeguatamente stabilito la provenienza illegittima  
dei loro beni confiscati e facevano valere che, pur essendo membri della  
famiglia di B.F., essi non vivevano con lui e non potevano pertanto essere  
oggetto di indagini. L'avvocato dei ricorrenti ha partecipato all’udienza  
dinanzi la corte di appello, che si è svolta in camera di consiglio.  
12. Con un’ordinanza del 30 maggio 2003, la sezione competente della  
corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso dei ricorrenti ed ha  
confermato la confisca dei loro beni. Essa ha affermato che mancava la  
3
Copyright © 2008 UFTDU  
SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA  
prova della lecita provenienza dei beni confiscati e che data la natura dei  
rapporti dei ricorrenti con B.F., vi era motivo di concludere che  
quest’ultimo potesse direttamente o indirettamente disporne.  
13. Il 16 settembre 2003, i ricorrenti hanno presentato un ricorso in  
cassazione. Essi hanno contestato l’interpretazione che la corte di appello  
aveva dato all’articolo 2 ter § 3 della legge no 575 del 1965 ed hanno fatto  
valere che la confisca dei loro beni non era giustificata.  
14. Con una sentenza dell’ 8 giugno 2004, il cui testo è stato depositato  
presso la cancelleria il 17 giugno 2004, la Corte di cassazione, ritenendo che  
la corte d'appello di Reggio Calabria avesse motivato in maniera logica e  
corretta tutti i punti oggetto di contestazione, ha respinto i ricorsi dei  
ricorrenti.  
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE  
15. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Bocellari e  
Rizza c. Italia (no 399/02, §§ 25 e 26, 13 novembre 2007, non definitiva ).  
IN DIRITTO  
I. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
16. I ricorrenti lamentano la mancanza di pubblicità della procedura di  
applicazione delle misure di prevenzione. Invocano l’articolo 6 § 1 della  
Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita quanto segue :  
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente  
(…) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà  
(…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…). La sentenza  
deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato  
alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale,  
dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo  
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o  
nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze  
speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia ».  
17. Il Governo si oppone a tale tesi.  
A. Sulla ricevibilità  
18. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai  
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convezione. La Corte sottolinea inoltre che  
4
Copyright © 2008 UFTDU  
SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA  
non si è dinanzi ad alcuna altra ragione di irricevibilità. Occorre dunque  
dichiararlo ricevibile.  
B. Sul fondo  
19. I ricorrenti lamentano che la procedura di cui si discute si è svolta in  
camera di consiglio, e quindi in maniera non pubblica.  
Essi ritengono che l’assenza della pubblicità non era giustificata nel loro  
caso ed ha pregiudicato l’equo svolgimento della procedura.  
20. Il Governo ritiene che i ricorrenti abbiano beneficiato di una  
procedure equa, nel corso della quale il loro avvocato ha potuto prendere  
parte alle udienze e presentare oralmente i loro argomenti di difesa. Fa  
valere che la pubblicità dei dibattiti non è sempre un elemento cruciale nella  
valutazione dell’equità di una procedura.  
21. Il Governo ritiene che, nel caso di specie, la procedura in camera di  
consiglio era valida per diverse ragioni. A tal proposito, esso richiama  
l’oggetto della procedura, essenzialmente tecnico e contabile ; la necessità  
di evitare la riprovazione sociale dinnanzi alle persone implicate, la  
procedura di applicazione delle misure di prevenzione che non presuppone  
un giudizio di colpevolezza, e l’esigenza di garantire la celerità e l’efficacia  
della giustizia.  
22. Tenuto conto di tali elementi, il Governo ritiene che un’udienza  
orale che permetta alle parti interessate di intervenire e di esporre i loro  
argomenti, anche in assenza di pubblicità, soddisfi le condizioni richieste  
dall’articolo 6 della Convenzione.  
23. La Corte evidenzia che il caso di specie è simile al caso Bocellari e  
Rizza (Bocellari e Rizza c. Italia, no 399/02, del 13 novembre 2007), nel  
quale essa ha esaminato la compatibilità delle procedure di applicazione  
delle misure di prevenzione con le esigenze dell’equo processo previste  
dall’articolo 6 della Convenzione.  
24. In tale caso, la Corte ha evidenziato che lo svolgimento in camera di  
consiglio delle procedure dirette all’applicazione delle misure di  
prevenzione, tanto in prima istanza che in appello, è espressamente previsto  
dall’articolo 4 della legge no 1423 del 1956 e che le parti non hanno la  
possibilità di chiedere ed ottenere un’udienza pubblica.  
25. Per di più, l’esistenza di tale tipo di procedura volta all’applicazione  
della confisca di beni e capitali, che mette in causa direttamente e  
sostanzialmente la situazione patrimoniale del giudicabile, non consente di  
affermare che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria  
alla garanzia del rispetto dei diritti dell’interessato.  
26. Pur ammettendo che degli interessi superiori ed il grado elevato di  
tecnicità possono a volte entrare in gioco in tale tipo di procedura, la Corte  
ha considerato essenziale, tenuto conto della posta in gioco delle procedure  
di applicazione di misure di prevenzione e degli effetti che le stesse sono  
5
Copyright © 2008 UFTDU  
SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA  
suscettibili di produrre sulla situazione indiviudale delle persone implicate,  
che i giudicabili si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare  
un’udienza pubblica dinanzi le camere specializzate dei tribunali e delle  
corti di appello (Bocellari e Rizza, precitata, §§ 38-41).  
27. La Corte constata che il presente ricorso non presenta elementi  
suscettibili di distinguerlo dal caso Bocellari e Rizza, dal momento che i  
ricorrenti non hanno beneficiato di tale possibilità.  
28. In conclusione, essa ritiene che via stata violazione dell'articolo 6 § 1  
della Convenzione.  
II. SULL'APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL'ARTICOLO  
41  
DELLA  
29. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo  
incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il  
caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »  
30. I ricorrenti non hanno quantificato alcuna richiesta di equa  
soddisfazione. Pertanto, la Corte ritiene che non vi è motivo di riconoscere  
loro alcuna somma a tale titolo.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA’,  
1. Dichiara la restante parte del ricorso ricevibile ;  
2. Dichiara che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.  
Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto l’8 luglio 2008, a norma  
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
6
Copyright © 2008 UFTDU