SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA
5. Il 13 ottobre 1997, in ragione dei sospetti che pesavano su B.F., padre
della seconda ricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato membro di
un’organizzazione criminale di tipo mafioso, la procura di Reggio Calabria
ha avviato una procedura diretta ad ottenere l’applicazione delle misure di
prevenzione stabilite dalla legge no 575 de 1965, così come modificata dalla
legge no 646 del 13 settembre 1982. La procura ha inoltre richiesto il
sequestro anticipato di alcuni beni di cui B.F. disponeva.
6. Con un’ordinanza del 28 novembre 1997, la camera del tribunale di
Reggio Calabria, specializzato nell’applicazione delle misure di prevenzione
(qui di seguito « il tribunale »), ha ordinato il sequestro di numerosi beni.
Nella lista dei beni confiscati figuravano molti terreni appartenenti ai primi
due ricorrenti, un’impresa agricola di cui il primo ricorrente era titolare ed
un’impresa commerciale appartenente alla seconda ricorrente. Inoltre, il
tribunale ha ordinato la confisca di un immobile ove abitano i tre ricorrenti,
così come il marito della terza ricorrente.
7. In seguito, la procedura dinanzi il tribunale si è svolta in camera di
consiglio. I ricorrenti, rappresentati da un avvocato di loro scelta, sono stati
invitati a partecipare alla procedura in qualità di terze persone colpite dalla
misura ed hanno avuto la facoltà di presentare delle memorie e dei mezzi di
prova.
8. Il 17 febbraio 1998, il tribunale ha ordinato una perizia tecnica sui
beni sequestrati.
9. Con un’ordinanza del 31 maggio 1999, il tribunale ha deciso di
sottoporre B.F. ad una misura di libertà sotto il controllo della polizia con in
aggiunta l’obbligo di risiedere nel comune Platì per una durata di cinque
anni. Il tribunale ha ordinato inoltre la confisca di una parte dei beni
precedentemente sequestrati.
10. Il tribunale ha affermato che, alla luce dei numerosi elementi a
carico di B.F., risultava evidente la sua partecipazione alle attività
dell’associazione a delinquere ed il pericolo sociale che egli rappresentava.
Per quanto riguarda la posizione specifica dei ricorrenti, il tribunale ha
ritenuto che le attività esercitate ed i guadagni da essi dichiarati non
potevano giustificare l’acquisizione dei beni immobili di cui erano
proprietari.
11. I ricorrenti, così come B.F., e le altre parti nella procedura, hanno
proposto appello contro l’ordinanza del 31 maggio 1999. Essi allegavano
che il tribunale non aveva adeguatamente stabilito la provenienza illegittima
dei loro beni confiscati e facevano valere che, pur essendo membri della
famiglia di B.F., essi non vivevano con lui e non potevano pertanto essere
oggetto di indagini. L'avvocato dei ricorrenti ha partecipato all’udienza
dinanzi la corte di appello, che si è svolta in camera di consiglio.
12. Con un’ordinanza del 30 maggio 2003, la sezione competente della
corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso dei ricorrenti ed ha
confermato la confisca dei loro beni. Essa ha affermato che mancava la
3
Copyright © 2008 UFTDU