CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
PRIMA SEZIONE  
PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA  
(Ricorsi nn. 27863/05, 28422/05 e 28028/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
10 aprile 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA  
Nel caso Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis c. Grecia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una  
Camera composta da :  
Nina Vajić, presidente,  
Christos Rozakis,  
Anatoly Kovler,  
Elisabeth Steiner,  
Khanlar Hajiyevevi  
Dean Spielmann,  
Giorgio Malinverni, giudici,  
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da tre ricorsi (nn. 27863/05, 28422/05 e 28028/05)  
diretti contro la Repubblica ellenica da tre cittadini di questo Stato, MM.  
Giorgos Paschalidis, Efstathios Koutmeridis e Konstantinos Zaharakis (« i  
ricorrenti »), che hanno adito la Corte rispettivamente il 19, 28 e 29 luglio  
2005 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei  
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. I primi due ricorrenti sono rappresentati dinanzi alla Corte da N.  
Alivizatos e E. Mallios, avvocati del foro di Atene. Il terzo ricorrente è  
rappresentato dinanzi alla Corte da K. Chryssogonos, avvocato del foro di  
Salonicco. Il Governo greco (« il Governo ») è rappresentato dai delegati  
del suo agente, M. S. Spyropoulos, assessore presso il Consiglio giuridico di  
Stato e M. Papida e S. Alexandridou, uditrici presso il Consiglio giuridico di  
Stato.  
3. I ricorrenti sostengono in particolare che la loro decadenza del  
mandato parlamentare in virtù della sentenza n. 12/2005 della Corte  
suprema speciale ha violato il loro diritto ad essere eletti ed esercitare i loro  
mandati, in violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1.  
4. Il 24 ottobre 2006, la camera ha deciso di riunire i ricorsi in virtù  
dell’articolo 42 § 1 del regolamento, di dichiararli parzialmente irricevibili e  
di comunicare al Governo il ricorso ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n.  
1.  
5. Con decisione del 20 settembre 2007, la Camera ha dichiarato la parte  
restante dei ricorsi ricevibile.  
6. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle memorie sul  
merito del caso (articolo 59 § 1 del regolamento).  
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SENTENZA PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA  
FATTO  
I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO  
7. I ricorrenti si candidarono alle elezioni legislative del 7 marzo 2004.  
8. Il primo ricorrente si candidò nella lista presentata dal partito  
« PASOK », nella circoscrizione di Pella. Egli fu eletto deputato, ottenendo  
il secondo seggio attribuito al « PASOK » in tale circoscrizione, in virtù  
della decisione n. 19/2004 del tribunale di grande istanza di Edessa. Il  
secondo ricorrente si candidò nella lista presentata dal partito « PASOK »,  
nella circoscrizione di Serres. Egli fu eletto deputato, ottenendo il terzo  
seggio attribuito al « PASOK » in tale circoscrizione, in virtù della  
decisione n. 10/2004 del tribunale di grande istanza di Serres. Il terzo  
ricorrente si candidò nella lista presentata dal partito « Nea Dimokratia »,  
nella seconda circoscrizione di Salonicco. Egli fu eletto deputato, ottenendo  
l'ultimo seggio attribuito a « Nea Dimokratia » in tale circoscrizione, in  
virtù della decisione n. 5703/2004 del tribunale di grande istanza di  
Salonicco.  
9. Il 30 marzo 2004, Parthena Fountoukidou, candidata sfortunata alle  
stesse elezioni nella lista del partito « Nea Dimokratia », nella circoscrizione  
di Pella, presentò un ricorso per l'annullamento dell'elezione del primo  
ricorrente dinanzi alla Corte suprema speciale, istanza giudiziaria  
competente, secondo gli articoli 58 e 100 della Costituzione, per giudicare  
le irregolarità elettorali. Terza in ordine nella lista di « Nea Dimokratia »,  
Parthena Fountoukidou era stata proclamata solo supplente, poichè i due  
seggi attribuiti a « Nea Dimokratia » nella circoscrizione di Pella erano stati  
occupati da altri due candidati.  
10. La principale accusa sollevata da Parthena Fountoukidou era che, in  
spregio della Costituzione e della legge elettorale in vigore, le schede  
bianche della circoscrizione di Pella non erano sate prese in considerazione  
per il calcolo del quoziente elettorale (εκλογικό μέτρο), così viziando la  
ripartizione dei seggi nella circoscrizione di Pella e nella circoscrizione  
maggiore della Macedonia centrale, di cui quella di Pella era una delle otto  
componenti. In particolare, secondo lei, se i voti bianchi fossero stati contati  
allo stesso titolo dei suffragi espressi in favore dei partiti politici, il  
quoziente elettorale di Pella sarebbe stato più elevato, modificando in tal  
modo la ripartizione dei seggi nell'insieme della circoscrizione maggiore  
della Macedonia centrale. In particolare, riguardo alla circoscrizione di  
Pella, un tale cambiamento avrebbe avuto come risultato l'attribuzione di un  
solo seggio al partito « PASOK » -al posto di due- e di tre seggi al partito «  
Nea Dimokratia » -al posto di due-. Se così fossero andate le cose, Parthena  
Fountoukidou sarebbe stata eletta al posto del primo ricorrente.  
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SENTENZA PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA  
11. L''udienza dinanzi alla Corte suprema speciale ebbe luogo il  
22 dicembre 2004. I tre ricorrenti, le cui elezioni erano direttamente  
contestate o indirettamente viziate, intervennero nel procedimento.  
12. Il 9 maggio 2005, la Corte suprema speciale rese la sua decisione  
definitiva. In un primo tempo, l'alta giurisdizione elettorale affermò che,  
secondo gli articoli 98 § 4, 99 § 3 e 100 § 3 della legge elettorale in vigore  
(vedi paragrafo 13 più sotto), il quoziente elettorale era calcolato senza tener  
conto delle schede bianche. Tuttavia, procedendo ad una nuova  
interpretzione della legislazione in causa, l'alta giurisdizione elettorale  
esaminò la conformità alla Costituzione degli articoli controversi e, con una  
maggioranza di 6 voti contro 5, considerò che erano contrari ai principi  
fondamentali della sovranità popolare e dell'uguaglianza dei voti e dunque  
incostituzionali. Di conseguenza, le schede bianche dovevano essere tenute  
in conto per il calcolo del quoziente elettorale e la ripartizione dei seggi.  
13. In applicazione di tale interpretazione della legge elettorale, la Corte  
suprema speciale procedette ad una nuova ripartizione dei seggi nella  
circoscrizione di Pella. Il quarto seggio della circoscrizione di Pella,  
inizialmente atribuito al primo ricorrente, fu così attribuito a Parthena  
Fountoukidou. Tale nuova ripartizione ebbe delle ripercussioni  
sull'attribuzione dei seggi nell'insieme della circoscrizione maggiore della  
Macedonia centrale, all'esito della quale gli altri due ricorrenti furono privati  
dei loro seggi (sentenza n. 12/2005).  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA RILEVANTE  
A. La Costituzione  
14. L' articolo 54 § 1 della Costituzione è così formulato :  
« Il regime elettorale e le circoscrizioni elettorali sono stabiliti da una legge che si  
applica alle elezioni che seguono immediatamente quelle che hanno avuto luogo dopo  
la sua adozione, a meno che una disposizione esplicita, adottata con la maggioranza  
dei due terzi del numero totale dei deputati, non preveda la sua applicazione  
immediata. »  
B. La legge elettorale  
15. Il decreto presidenziale n. 351/2003, vale a dire la legge elettorale in  
vigore all'epoca dei fatti, identificava tre tipi di schede, riprendendo delle  
disposizioni antecedenti: (a) le schede valide (έγκυρα), (b) le schede nulle  
(άκυρα) e (c) le schede bianche (λευκά). Secondo gli articoli 98 § 4, 99 § 3 e  
100 § 3 di tale legge, solo le schede valide erano prese in considerazione sia  
per il calcolo del quoziente elettorale che per l'attribuzione dei seggi.  
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C. La giurisprudenza della Corte suprema speciale  
16. Nella sua sentenza n. 34/1999, decidendo su un ricorso introdotto dal  
partito « LEFKO » (« BIANCO ») contro la ripartizione dei seggi ai  
candidati che si presentavano alle elezioni europee di giugno 1999, la Corte  
suprema speciale confermò una giurisprudenza costante, secondo la quale  
« è vietato prendere in considerazione le schede bianche e nulle per il  
calcolo del quoziente elettorale » (vedi anche Consiglio di Stato, sentenza n.  
799/1996).  
D. La legge n. 3434/2006  
17. L'articolo 1 della legge n. 3434/2006, pubblicata il 7 febbraio 2006,  
prevede ora che:  
« Durante la redazione delle tabelle dei risultati in ogni circoscrizione elettorale,  
così come per la ripartizione dei seggi ed il calcolo del quoziente elettorale, i tribunali  
competenti non devono contare le schede bianche tra i voti validi. »  
18. Il rapporto esplicativo relativo a tale disposizione precisava che:  
« 1. Prima del 2005, le sentenze della Corte suprema speciale, così come quelle del  
Consiglio di Stato (in merito alle elezioni municipali) avevano stabilito una  
giurisprudenza secondo la quale le schede bianche non erano prese in considerazione  
nel conto dei voti validi per il calcolo del quoziente elettorale.  
2. Ne seguì la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale, secondo la quale,  
nel caso di specie, le schede bianche erano state prese in considerazione nel conto  
delle schede valide.  
3. Nel quadro della nuova legge elettorale (legge n. 3231/2004) ed al fine di  
eliminare la piccola imprecisione, una disposizione espressa è inserita prevedendo che  
le schede bianche non sono prese in considerazione per il calcolo del quoziente  
elettorale (...) »  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL  
PROTOCOLLO N. 1  
19. I ricorrenti denunciano una violazione dell'articolo 3 del Protocollo  
n. 1, nelle cui parti rilevanti è così disposto :  
« Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli,  
libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione  
dell’opinione del popolosulla scelta del corpo legislativo. »  
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A. Argomenti delle parti  
1. I ricorrenti  
20. I ricorrenti sostegnono che la maniera in cui la sentenza n. 12/2005  
della Corte suprema speciale ha interpretato e poi applicato la legge  
elettorale costituisce una messa in discussione retroattiva ed arbitraria della  
scelta degli elettori. In particolare, essi invocano il fatto che la legislazione  
elettorale e la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori prevedevano in  
maniera chiara che le schede bianche non dovevano essere prese in  
considerazione nel conto dei voti validi per il calcolo del quoziente  
elettorale. Dunque, il mutamento imprevedibile della giurisprudenza della  
Corte suprema speciale, effettuato con la sentenza controversa, costituiva  
una modificazione del sistema elettorale ledendo il legittimo affidamento sia  
nei riguardi dei candidati che degli elettori. A tale titolo, essi fanno  
riferimento alla sentenza Lykourezos c. Grecia (n. 33554/03, CEDH 2006-  
VIII).  
21. Inoltre, i ricorrenti si oppongono alla tesi secondo la quale la presa in  
considerazione delle schede bianche nel conto dei voti validi è imposta dalla  
Costituzione e dal principio del carattere obbligatorio del voto. Sollevando  
numerose argomentazioni e invocando vari elementi di diritto comparato,  
essi ritengono che il calcolo dei voti bianchi tra i voti validi è contrario alla  
loro natura, alla loro ratio ed alla loro importanza giuridica e politica.  
Secondo i ricorrenti, l'interpretazione della legge elettorale fornita dalla  
sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale è contraria alla  
Costituzione. Essi aggiungono che tale lesione è tanto più flagrante che i  
voti bianchi non sono stati presi in considerazione per il calcolo del  
quoziente elettorale nella circoscrizione maggiore della Macedonia centrale.  
2. Il Governo  
22. Il Governo fa riferimento alla giurisprudenza degli organi della  
Convenzione per ricordare che gi Stati dispongono di un ampio margine per  
stabilire, nel loro ordine costituzionale, delle regole relative alle modalità di  
scrutinio ed al sistema elettorale. Agli occhi del Governo, la maniera in cui  
la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale ha applicato ed  
interpretato la legge elettorale, era conforme alla Costituzione e godeva di  
un margine di apprezzamento incontrollato del quale dispongono i tribunali  
nazionali per l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale e non ha  
leso il diritto dei ricorrenti ad essere eletti.  
23. In effetti, secondo il Governo, il mutamento giurisprudenziale in  
causa era imposto dai principi costituzionali della sovranità popolare e  
dell'uguaglianza dei voti, oltre che dal carattere obbligatorio del voto  
nell'ordinamento giuridico greco. Tale mutamento non era né straordinario  
né arbitrario, considerata la possibilità di cui dispongono i tribunali di  
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rivisitare la loro giurisprudenza ed assicurarne il progresso e lo sviluppo.  
Per di più, il Governo sostiene che non si pone alcuna questione di legittimo  
affidamento, poichè non rileva da alcun elemento degli atti che il corpo  
elettorale abbia adottato il suo comportamento, avendo coscienza del fatto  
che le schede bianche non fossero calcolate tra i voti validi.  
24. Infine, il Governo sottolinea che le schede bianche si differenziano  
dai voti invalidi, poichè il voto bianco è una scelta politica rientrante nel  
quadro costituzionale stabilito dalla Costituzione. Di conseguenza, le schede  
bianche devono essere prese in considerazione per la formazione del  
risultato elettorale ed il calcolo del quoziente elettorale.  
B. La valutazione della Corte  
1. Principi generali  
25. La Corte ricorda che l'articolo 3 del Protocollo n. 1 implica dei diritti  
soggettivi, tra i quali i diritti di voto e quello a candidarsi alle elezioni (vedi,  
tra gli altri, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, sentenza del 2 marzo 1987,  
serie A n. 113, pp. 22-23, §§ 46-51 ; Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC], n.  
74025/01, §§ 56-57, CEDH 2005-IX ; e Ždanoka c. Lettonia [GC], n.  
58278/00, § 102, 16 marzo 2006). Inoltre, la Corte ha giudicato che tale  
disposizione garantisce il diritto di ogni individuo di candidarsi alle elezioni  
e, una volta eletto, di esercitare il suo mandato (Sadak e altri c. Turchia (n.  
2), nn. 25144/94, 26149/95 a 26154/95, 27100/95 e 27101/95, § 33, CEDH  
2002-IV).  
26. I diritti garantiti dall'articolo 3 del Protocollo n. 1 sono cruciali per lo  
stabilimento ed il mantenimento delle fondamenta di una vera democrazia  
retta dalla preminenza del diritto. Nondimeno, tali diritti non sono assoluti.  
Vi è spazio per delle « limitazioni implicite » e gli Stati contraenti devono  
vedersi accordare un margine di apprezzamento nella materia. La Corte  
riafferma che il margine di apprezzamento in tale campo è ampio (Matthews  
c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 63, CEDH 1999-I ; Labita c. Italia  
[GC], n. 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV ; Podkolzina c. Lettonia, n.  
46726/99, § 33, CEDH 2002-II). Esitono vari modi di organzizzare e di far  
funzionare i sistemi elettorali e una moltitudine di differenze in seno  
all'Europa, in particolare nell'evoluzione storica, la diversità culturale ed il  
pensiero politico, che incombe ad ogni Stato contraente incorporare nella  
sua propria visione della democrazia (Hirst c. Regno Unito (n. 2), [GC], n.  
74025/01, § 61, CEDH 2005-IX).  
27. Tuttavia, appartiene alla Corte statuire in ultima istanza  
sull'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo 3 del Protocollo n. 1 ;  
bisogna assicurare che le condizioni alle quali sono subordinati i diritti di  
voto o a candidarsi alle elezioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto  
tale da colpirli nella loro sostanza e privarli della loro effettività, che tali  
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condizioni perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi impiegati non si  
rivelino sproporzionati (Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, cit., § 52).  
28. In particolare, nessuna delle condizioni imposte all'occorrenza deve  
ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.  
Tali condizioni devono riflettere, o non avversare, l'obiettivo di mantenere  
l'integrità e l'effettività di una procedura elettorale che mira a determinare la  
volontà del popolo per mezzo del suffragio universale (Hirst c. Regno Unito  
(n. 2), cit., § 62). Ugualmente, una volta che la scelta del popolo sia stata  
liberamente e democraticamente espressa, nessuna ulteriore modificazione  
nell'organizzazione del sistema elettorale potrebbe rimettere in causa tale  
scelta, salvo che in presenza di motivi imperativi di ordine pubblico  
democratico.  
2. Applicazione dei principi al caso di specie  
29. La Corte sottolinea che essa non è chiamata né ad esaminare in  
abstacto in quale misura è opportuno che le schede bianche siano tenute in  
conto per il calcolo del quoziente elettorale e la ripartizione dei seggi, né a  
decidere se un tale sistema di calcolo è basato sui principi della sovranità  
popolare e dell'uguaglianza dei voti. Come già affermato, tale questione  
rileva del margine di apprezzamento di cui gli Stati godono in tale campo.  
D'altra parte invece, la questione che si pone nel caso di specie è di sapere  
se la maniera in cui la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale ha  
interpretato e poi applicato la legge elettorale era compatibile con la  
sostanza stessa del diritto dei ricorrenti ad essere eletti ed esercitare il loro  
mandato.  
30. A questo titolo la Corte accorda un peso particolare a vari elementi.  
In primo luogo, i ricorrenti si sono presentati come candidati e sono stati  
eletti conformemente alla legge elettorale in vigore, come essa è interpretata  
costantemente dalla Corte suprema speciale e dal Consiglio di Stato e  
secondo la quale il quoziente elettorale era calcolato senza tenere conto  
delle schede bianche. I ricorrenti si aspettano che questa legislazione si  
applichi e che il risultato delle loro elezioni sia deciso sulla base della  
stessa. Essi non possono immaginare che la loro elezione potrebbe essere  
annullata a seguito di una revisione giurisprudenziale. In effetti, il fatto che  
la Corte suprema speciale ha deciso di rivedere la sua giurisprudenza,  
consolidata da lungo tempo, e di dichiarare la legislazione pertinente  
contraria alla Costituzione era per i ricorrenti imprevedibile.  
31. Al riguardo, la Corte attribuisce importanza al fatto che la sentenza  
n. 12/2005 della Corte suprema speciale, contrastata dai ricorrenti nel caso  
di specie, costituisce l'unica decisione in cui l'Alta giurisdizione elettorale  
ha contato le schede bianche tra le schede valide, poichè, in seguito, il  
Parlamento greco ha votato una nuova disposizione, l'articolo 1 della legge  
n. 3434/2006, con lo scopo di evitare ogni imprecisione che potrebbe  
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generare la sentenza in questione (vedi paragrafo 16 più sopra). Secondo la  
nuova disposizione, le schede bianche non devono essere tenute in conto.  
32. In seguito, la Corte non potrebbe sorvolare sul fatto che la messa in  
discussione di più disposizioni della legge elettorale in occasione di una  
elezione già tenuta è di natura tale da alterare la volontà espressa dagli  
elettori. In particolare, scegliendo i voti bianchi, una parte degli elettori  
della circoscrizione maggiore della Macedonia centrale si augurava di  
esprimere una disapprovazione, diretta contro tutte le formazioni politiche.  
Dunque, a seguito del mutamento giurisprudenziale, i loro voti bianchi sono  
stati interpretati come voti positivi a beneficio di ogni partito politico.  
33. A tali condizioni, la Corte ritiene che valutando l'elezione dei  
ricorrenti sotto l'angolo della nuova interpretazione della legge elettorale,  
senza tener conto del fatto che tale elezione aveva avuto luogo in piena  
legalità, la Corte suprema speciale ha leso i principi del legittimo  
affidamento e della legalità sia al riguardo dei ricorrenti che degli elettori  
(vedi nello steso senso, Lykourezos c. Grecia, cit., §§ 54-57).  
34. Inoltre, la Corte nota che la circoscrizione maggiore della Macedonia  
centrale era la sola circoscrizione elettorale in cui, all'epoca delle elezioni  
legislative in causa, il calcolo del quoziente elettorale è stato operato sulla  
base della nuova giurisprudenza della Corte suprema speciale. Agli occhi  
della Corte, la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale ha creato  
due categorie di deputati nel Parlamento greco : coloro che sono stati eletti  
senza l'apporto delle schede bianche, e coloro che, a scapito dei tre  
ricorrenti, occupavano il loro seggio grazie alla considerazione di tali  
schede. Dunque, una tale situazione è poco compatibile con la  
giurisprudenza della Corte che consacra « il principio di pari trattamento di  
tutti i cittadini nell'esercizio del loro diritto di voto e del loro diritto di  
presentarsi ai suffragi » (vedi, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, cit., §  
54).  
35. Su tale punto, la Corte constata che il Governo non ha invocato  
alcun motivo imperativo di ordine pubblico per l'ordine democratico, che  
possa giustificare l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti ad essere eletti al  
Parlamento e di esercitare il loro mandato. In tali condizioni, la Corte ritiene  
che la maniera imprevedibile in cui la sentenza n. 12/2005 della Corte  
suprema speciale ha interpretato, poi applicato la legge elettorale ha leso  
nella sostanza i diritti garantiti nell'articolo 3 del Protocollo n. 1.  
Vi è stata dunque violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1.  
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II. SULL'APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL'ARTICOLO  
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DELLA  
36. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
A. Danno  
1. Danno materiale  
37. I ricorrenti reclamano le indennità parlamentari che avrebbero  
percepito se non fossero decaduti dal loro mandato parlametare ed il cui  
importo ammonta a 242.241,78 euro (EUR) per ciascuno dei primi due  
ricorrenti e a 680.813,90 EUR per il terzo ricorrente. Tali somme si  
riferiscono tanto alle indennità parlamentari stricto sensu così come alle  
differenti voci versate ai parlamentari nel quadro delle loro funzioni, come  
le indennità per la loro partecipazione alle sedute del Parlamento e le  
indennità per le spese di comunicazione, di spostamento e di organizzazione  
del loro ufficio.  
38. Il Governo ammette che in caso di violazione dell'articolo 3 del  
Protocollo n. 1, i ricorrenti avranno il loro diritto di domandare, a titolo di  
danno materiale, la somma corrispondente alle indennità parlamentari  
stricto sensu per il periodo compreso tra giugno 2005 sino al 18 agosto  
2007, poichè solo tale somma si trova in rapporto di causalità con la  
violazione eventualmente constatata. Il Governo constata che, secondo i  
documenti emessi dai servizi delle finanze del Parlamento, tale somma  
ammonta a 173.341,70 EUR per ogni ricorrente. Inoltre, il Governo sostiene  
che durante il periodo controverso, al primo ed al terzo ricorrente sono  
spettate delle pensioni parlamentari le cui somme totali ammontano  
rispettivamente a 53.729, 05 EUR e 30 809,65 EUR. Per quanto riguarda il  
secondo ricorrente, i suoi redditi in quanto amministratore fiscale  
ammontano a 95.043,63 EUR. Con riferimento alla sentenza Lykourezos c.  
Grecia (cit., § 64), il Governo invita la Corte a dedurre tali somme da quella  
prevista dalle indennità parlamentari stricto sensu.  
39. La Corte sottolinea che non è contestato che, se la decadenza del  
mandato parlamentare non fosse stata pronunciata nei riguardi dei ricorrenti,  
costoro avrebbero percepito, tra la data della misura controversa e la fine  
della legislatura per la quale erano stati eletti, la somma indicata dal  
Governo a titolo di indennità parlamentari stricto sensu. Tuttavia, la Corte  
nota ugualmente che, durante il periodo in questione, il primo ed il terzo  
ricorrente si sono visti accordare una pensione parlamentare ed il secondo  
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ricorrente ha potuto riprendere le sue attività professionali e percepire i  
relativi redditi. Considerato ciò che precede, la Corte decide di accordare  
119.613 EUR al primo ricorrente, 78.298 EUR al secondo e 142.532 EUR  
al terzo.  
2. Danno morale  
40. Il primo ed il terzo ricorrente reclamano 200.000 EUR ciascuno a  
titolo di danno morale. Il secondo ricorrente reclama 100.000 EUR a tale  
titolo.  
41. Il Governo ritiene che le somme richieste siano eccessive e che la  
somma accordata a titolo titolo non potrebbe superare 1.000 EUR.  
42. La Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisca  
un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito.  
B. Spese e costi  
43. I ricorrenti reclamano 10.000 EUR ciascuno a titolo di spese e costi  
sostenuti dinanzi alle giurisdizioni interne. Al riguardo, il primo ed il  
secondo ricorrente depositano quattro fatture rilasciate dai loro avvocati, per  
la somma complessiva di 14.000 EUR. Il terzo ricorrente deposita una  
fattura per la somma di 1.000 EUR, rilasciata dall'avvocato che lo  
rappreseta dinanzi alla Corte, e due fatture rilasciate da altri due avvocati,  
per la somma complessiva di 4.000 EUR.  
44. Il Governo afferma che la somma accordata a ciascun ricorrente a  
tale titolo non potrebbe oltrepassare 2.000 EUR.  
45. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il riconoscimento di  
spese e costi sulla base dell'articolo 41 presuppone che siano provati la  
realtà, la necessità ed, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis  
c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).  
46. Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei  
criteri summenzionati, la Corte giudica ragionevole accordare 5 000 EUR a  
ciascuno dei primi due ricorrenti e 2 000 EUR al terzo ricorrente, oltre ad  
ogni importo che possa essere da essi dovuto a titolo di imposta.  
C. Interessi moratori  
47. La Corte giudica appriopriato calcolare il tasso degli interessi di  
mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea  
maggiorato di tre punti percentuali.  
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SENTENZA PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,  
1. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1;  
2. Ritiene che la constatazione di una violazione costituisca un’equa  
soddisfazione sufficiente per il danno morale sofferto dai ricorrenti ;  
3. Ritiene  
a) che lo Stato difensore debbe versare ai ricorrenti, entro tre mesi  
partire dal giorno in cui la sentenza diventerà definitiva conformemente  
all'articolo 44 § 2 della Convenzione:  
i. al  
primo  
ricorrente  
119 613 EUR  
(centodiciannovemilaseicentotredici euro) per danno materiale e  
5 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi, oltre ogni importo  
che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta su  
quest’ultima somma ;  
ii. al  
secondo  
ricorrente  
78 298 EUR  
(settantottomiladuecentonovantotto euro) per danno materiale e  
5 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi, oltre ogni importo  
che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta su  
quest’ultima somma ;  
iii. al terzo ricorrente 142 532 EUR (centoquarantaduemilacinque  
centotrentadue euro) per danno materiale e 2 000 EUR (duemila  
euro) per spese e costi, oltre ogni importo che possa essere dovuto  
dal ricorrente a titolo di imposta su quest’ultima somma ;  
b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale  
importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, in seguito comunicata per iscritto il 10 aprile 2008,  
in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Søren Nielsen  
Cancelliere  
Nina Vajić  
Presidente  
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