CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
NART c. TURCHIA  
(Ricorso n. 20817/04)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
6 maggio 2008  
FINALE  
06/08/2008  
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA NART c. TURCHIA  
OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE  
DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI  
Nel caso Nart c. Turchia  
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Seconda Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Françoise Tulkens, Presidente,  
Antonella Mularoni,  
Rıza Türmen,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó, giudici,  
e da Sally Dollé, Cancelliere di Sezione,  
Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 27 marzo 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20817/04) diretto contro la  
Repubblica Turca con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Tolga  
Nart (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 29 maggio 2004 in virtù  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente è rappresentato dalla Sig.ra B. Duran, avvocato del foro  
di Izmir. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo Agente.  
3. Il 10 luglio 2007 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente  
inammissibile e ha deciso di comunicare al Governo la doglianza relativa  
alla lunghezza della detenzione cautelare e quella relativa al diritto ad un  
ricorso effettivo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3,  
essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati  
esaminati congiuntamente.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
4. Il ricorrente è nato nel 1986 ed è attualmente in stato di detenzione  
cautelare presso la Prigione di Uşak in relazione ad un reato che non ha  
legami col presente caso.  
5. Il 28 novembre 2003 alle ore 11.30 circa il ricorrente, che al tempo  
aveva 17 anni, veniva arrestato da agenti di polizia perchè sospettato di  
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essere coinvolto nella rapina a mano armata di un piccolo negozio di generi  
alimentari. La polizia aveva trovato il ricorrente addormentato in una  
piscina vuota situata nelle vicinanze del negozio che nella notte era stato  
derubato.  
6. Il 29 novembre 2003 il ricorrente veniva visitato da un medico  
all’Ospedale statale di Urla. Il referto medico non riportava alcun segno di  
violenza fisica sul suo corpo, ma segnalava che il ricorrente era stato  
drogato e addormentato. Il referto concludeva che non c’era niente che  
ostacolasse la detenzione cautelare del ricorrente.  
7. Nello stesso giorno, il ricorrente veniva nuovamente visitato da un  
medico. Il referto medico descriveva il ricorrente come assonnato, apatico e  
fisicamente debole. Sempre in quello stesso giorno, la polizia richiedeva che  
il ricorrente, che doveva essere condotto dinanzi ad un pubblico ministero,  
ricevesse l’assistenza di un avvocato d’ufficio dell’Ordine degli avvocati del  
foro di Izmir.  
8. Sia il ricorrente sia il suo avvocato comparirono dinanzi al pubblico  
ministero. Tuttavia, il pubblico ministero non poté raccogliere alcuna  
dichiarazione da parte del ricorrente in quanto questi era addormentato. Il  
ricorrente veniva poi condotto dinanzi al giudice per le indagini preliminari;  
in tale sede il ricorrente riusciva a stare in piedi solamente con l’aiuto del  
co-imputato. In presenza di tali circostanze l’avvocato del ricorrente  
eccepiva che non sarebbe stato opportuno, né legale, acquisire una qualche  
dichiarazione del ricorrente. Tuttavia, il giudice ne rigettava le obiezioni  
proseguendo con l’interrogatorio. Il giudice osservava, in proposito, che non  
vi era alcuna precedente dichiarazione fatta dal ricorrente alla polizia o al  
pubblico ministero. Il ricorrente, occasionalmente, si svegliava e rispondeva  
alle domande; in tali frangenti egli negava di aver commesso la rapina.  
L’avvocato reiterava l’argomentazione che il ricorrente non era nelle  
condizioni idonee per comprendere le accuse mosse contro di lui e che il  
modo in cui veniva raccolta la sua dichiarazione era contrario alla legge. Al  
contrario, il co-imputato del ricorrente confermava le accuse nei suoi  
confronti. Il co-imputato, in particolare, ammetteva che lui ed il ricorrente  
avevano bevuto birra e preso delle pasticche prima dell’accaduto e avevano  
rubato cioccolata, sigarette, coca-cola, salsicce e biscotti dal negozio.  
Conseguentemente, il giudice per le indagini preliminari disponeva la  
custodia cautelare per il ricorrente ed il suo co-imputato. Il ricorrente  
pertanto veniva inviato presso la Prigione di Buca, dove veniva messo in  
stato di detenzione insieme a persone adulte.  
9. Il 2 dicembre 2003 l’avvocato del ricorrente contestava davanti alla  
Corte Penale di Izmir la legittimità della detenzione del ricorrente. Nell’atto  
di ricorso l’avvocato faceva valere, con riferimento agli articoli 5 e 6 della  
Convenzione, che il ricorrente non era stato messo in condizione di  
comprendere le accuse mosse nei suoi confronti e che non gli erano stati  
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dati il tempo e la possibilità necessari per preparare la sua difesa e questo  
poiché non era stato messa in condizione di comunicare con lui. L’avvocato  
faceva presente, inoltre, che il ricorrente era un minore e che, pertanto, in  
base all’articolo 37 (b) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del  
fanciullo, la detenzione di un minore non può che essere considerata una  
misura preventiva da adottarsi come extrema ratio. L’avvocato sosteneva,  
inoltre, che l’articolo 10 § 5 della Legge sull’Istituzione, il Funzionamento e  
le Procedure dei Tribunali per i Minorenni (Legge n. 2253), richiedeva che  
il ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato ad una struttura ospedaliera o  
ad un centro di assistenza sociale, invece che essere detenuto in carcere.  
10. Il 3 dicembre 2003, la Corte d’Assise di Izmir respingeva tali  
obiezioni, e ciò con riguardo al contenuto del fascicolo, alla natura del reato  
attribuito al ricorrente e allo stato degli elementi di prova.  
11. Il 12 dicembre 2003, il pubblico ministero depositava presso il  
Tribunale per i Minorenni di Izmir una richiesta di rinvio a giudizio,  
accusando il ricorrente e il suo co-imputato di rapina a mano armata ai sensi  
dell’articolo 497 del Codice Penale, per il quale la condanna minima  
prevista era pari a 15 anni di reclusione.  
12. Il 16 gennaio 2004 il Tribunale per i Minorenni di Izmir dava inizio  
al processo. Al ricorrente veniva ricordata la dichiarazione resa dinanzi al  
giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente prendeva atto del suo  
contenuto, ma aggiungeva di non ricordare nulla circa il momento in cui tale  
dichiarazione era stata raccolta. Il giudice procedeva all’ascolto di un  
testimone oculare; questi identificava il co-imputato del ricorrente come  
l’autore del reato. Il testimone, inoltre, dichiarava che egli viveva in uno  
degli appartamenti situati sopra il negozio e che il negoziante era il suo  
affittuario. Dichiarava, inoltre, che alle ore 22.30 della notte della rapina  
aveva udito dei rumori al piano di sotto e, pertanto era andato a controllare.  
Aveva visto che il vetro della porta del negozio era stato rotto, e che il  
complice del ricorrente stava mettendo delle cose nei sacchi. Nel negozio  
aveva visto anche il ricorrente. Il testimone, aggiungeva, inoltre, che non  
appena accortosi di lui, il complice del ricorrente aveva estratto una pistola  
puntandola contro di lui ma che egli era riuscito ad afferrarla  
immediatamente; dopo di ciò il ricorrente ed il suo complice erano fuggiti  
via. Il ricorrente veniva rilasciato lo stesso giorno in attesa di giudizio.  
13. Il 12 aprile 2004 il Tribunale per i Minorenni riconosceva il  
ricorrente colpevole di rapina ai sensi dell’articolo 493 § 1 del Codice  
Penale, invece che di rapina a mano armata, e questo poiché la pistola usata  
durante l’accaduto era finta. Il tribunale, pertanto condannava il ricorrente  
ad un anno ed otto mesi di reclusione.  
14. Il 13 aprile 2004 l’avvocato del ricorrente presentava ricorso contro  
questa sentenza.  
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15. Il 4 ottobre 2006 la Corte di Cassazione annullava la sentenza del  
giudice di primo grado, ritenendo che la condanna e la sentenza avrebbero  
dovuto essere riviste in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice  
Penale il 1° giugno 2005.  
16. Il caso veniva rinviato al Tribunale per i Minorenni di Izmir dove, in  
base alle informazioni contenute nel fascicolo, il procedimento risulta essere  
ancora pendente.  
II. LA NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE  
A. Le raccomandazioni del Comitato dei Ministri  
Le regole europee di detenzione  
17. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del  
Consiglio d’Europa sulle Regole europee di detenzione (Rec (2006)2),  
adottata l’11 gennaio alla 952ma riunione dei Ministri delegati, nelle sue  
parti pertinenti, recita come segue:  
“11.1 I minori di 18 anni di età non dovrebbero essere detenuti in un carcere per  
adulti, ma in una strutture appositamente designate a tale scopo.  
11.2 Se ciò nondimeno dei minori sono detenuti eccezionalmente in tali carceri  
occorre che siano adottati specifici regolamenti che tengano conto del loro status e  
delle loro esigenze. …  
35.1 Qualora eccezionalmente bambini al di sotto dei 18 anni di età siano detenuti  
in un carcere per adulti, le autorità dovranno assicurare che, in aggiunta ai servizi a  
disposizione di tutti i detenuti, i detenuti minorenni abbiano accesso ai servizi  
educativi, psicologici e sociali, all’assistenza religiosa e ai programmi ricreativi o  
equivalenti a quelli disponibili per i bambini in comunità.  
35.4 Qualora dei minori siano detenuti in strutture penitenziarie per adulti essi  
dovranno essere tenuti in una sezione del carcere separata da quella utilizzata dagli  
adulti, a meno che ciò non sia considerato come contrario all’interesse superiore del  
bambino.  
18. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del  
Consiglio d’Europa concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza  
minorile e il ruolo della giustizia minorile (Rec (2003)20), adottata il 24  
settembre 2003 alla 853ma riunione dei Ministri delegati, nelle sue parti  
pertinenti, recita come segue:  
“16. Allorché, dei minori sospettati di reati sono sottoposti, come misura di extrema  
ratio, a provvedimenti di custodia cautelare, quest’ultima non deve protrarsi per più di  
sei mesi prima dell’inizio del processo. Questo periodo può essere esteso solo quando  
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un giudice non coinvolto nelle indagini del caso accerti che eventuali ritardi nel  
procedimento siano pienamente giustificati da circostanze eccezionali.  
17. Ove possibile, misure alternative alla custodia cautelare in carcere devono  
essere utilizzate per i minori indagati, come la sistemazione presso parenti, famiglie  
adottive o altre forme di alloggio di sostegno. La custodia cautelare non deve mai  
essere usata come una punizione o una forma di intimidazione oppure in sostituzione  
delle misure di protezione del bambino o di salute mentale.  
19. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del  
Consiglio d’Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza minorile (n.  
R(87)20), adottata il 17 settembre 1987 alla 410ma riunione dei Ministri  
delegati, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:  
“Raccomanda ai governi degli stati membri di rivedere, se necessario, la loro  
legislazione e procedura allo scopo: …  
7. di escludere la custodia cautelare in carcere dei minori, salvo casi eccezionali di  
reati molto gravi commessi dai minori più grandi di età; in questi casi, occorre  
limitare la durata della custodia cautelare e mantenere il minore separato dagli adulti;  
prevedere, infine, che le decisioni di questo tipo siano adottate, in linea di principio,  
previa consultazione di un organo di assistenza sociale competente a decidere su  
proposte alternative …”  
B. La Carta sociale europea  
20. L’articolo 17 della Carta Sociale europea del 1961 disciplina il  
diritto alla protezione economica e sociale delle madri e dei bambini. In tale  
contesto, il Comitato europeo per i Diritti Sociali osservava, nelle sue  
Conclusioni XVII-2 (Turchia), che i giovani delinquenti erano detenuti, se  
arrestati, in sezioni delle prigioni per adulti ed in due case circondariali  
riservate ai minori e sorvegliati dalla gendarmeria. Il Comitato notava che la  
durata della custodia cautelare era lunga e le condizioni di reclusione  
inadeguate.  
C. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20  
novembre 1989  
21. L’articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del  
fanciullo, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:  
“Gli Stati parti vigilano affinché ...  
(b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto,  
la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in  
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la  
durata più breve possibile;  
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(c) ogni fanciullo privato della libertà sia trattato con umanità e con il rispetto  
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze  
delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato della libertà sarà  
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse  
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua  
famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze  
eccezionali.”  
D. Le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui  
diritti del fanciullo: Turchia. (09/07/2001(CRC/C/15/Add.152.))  
22. La parte rilevante di questo testo relativo alla “giustizia minorile”  
afferma quanto segue:  
“65. ... Si prende atto con profonda preoccupazione del fatto che la detenzione non  
viene utilizzata come misura di extrema ratio e che sono stati segnalati casi di minori  
detenuti in isolamento per lunghi periodi. Il Comitato è altresì preoccupato per il fatto  
che è presente solo un numero ridotto di tribunali per i minorenni e nessuno di essi è  
situato nella parte orientale del Paese. Preoccupazione è espressa anche per i lunghi  
periodi di custodia cautelare e per le insoddisfacenti condizioni di detenzione e per  
l’offerta di insufficienti programmi di istruzione, riabilitazione e reintegrazione  
durante il periodo di detenzione.  
66. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte continui a rivedere il diritto e le  
procedure riguardanti il sistema di giustizia minorile al fine di renderlo conforme con  
la Convenzione, e in particolare con gli articoli 37, 40 e 39, così come con altri  
rilevanti standard internazionali del settore, come gli standard delle Regole minime  
delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (cfr. le Regole di  
Pechino) e le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza  
minorile (le Linee guida di Riyad), al fine di elevare la soglia dell’età legale per la  
responsabilità penale, estendendo la protezione garantita dai Tribunali per i Minorenni  
a tutti i fanciulli fino all’età di 18 anni e applicando questa legge in modo efficace con  
l’istituzione di Tribunali per i Minorenni in ogni provincia. In particolare, si ricorda  
allo Stato parte che i casi di delinquenti minorenni dovrebbero essere trattati senza  
ritardo, al fine di evitare periodi di detenzione in isolamento, e che la custodia  
cautelare deve essere usata solo come misura di ultima istanza., deve essere quanto  
più breve possibile e non deve durare più del periodo prescritto dalla legge. Misure  
alternative alla custodia cautelare dovrebbero essere usate laddove possibile.”  
DIRITTO  
I. ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO  
23. Il Governo ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso per il  
mancato esaurimento dei ricorsi interni, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della  
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Convenzione. A tal riguardo, ha affermato che il ricorrente non aveva  
richiamato, in nessun grado del procedimento interno, le disposizioni della  
Convenzione. Il Governo, inoltre, sostiene che il ricorrente avrebbe potuto  
chiedere un indennizzo in base alla Legge n. 466 sul Pagamento di  
indennizzo per le persone illegalmente arrestate o detenute.  
24. Per quanto riguarda la prima obiezione, la Corte osserva che il  
rappresentante del ricorrente ha fatto riferimento agli articoli 5 e 6 della  
Convenzione nella sua richiesta del 2 dicembre 2003, e ha dichiarato che la  
decisione di porre il ricorrente in stato di custodia cautelare costituiva una  
violazione di dette disposizioni nonché una violazione dell’articolo 37 (b)  
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.  
Conseguentemente, tale obiezione non può essere accolta.  
25. Per quanto riguarda la seconda obiezione, la Corte ricorda che essa  
ha già esaminato e respinto in casi analoghi tale tipologia di argomentazioni  
da parte del Governo (si veda Bayam c. Turchia, n. 26896/02, § 16, 31  
luglio 2007; Yağcı e Sargın c. Turchia, sentenza dell’8 giugno 1995, Serie  
A n. 319-A, § 44). La Corte non trova alcuna particolare circostanza nel  
caso di specie che la induca a discostarsi da questa giurisprudenza. In  
conclusione, anche questa obiezione non può essere accolta.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA  
CONVENZIONE  
26. Il ricorrente lamenta che la sua detenzione cautelare abbia superato  
la durata ragionevole prevista. Egli sostiene inoltre di non aver avuto a  
disposizione alcun rimedio effettivo per contestare la legalità di tale  
detenzione. In relazione a tali doglianze, il ricorrente invoca l’articolo 5 §§  
3 e 4, che prevede:  
“3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal  
paragrafo 1.c del presente articolo … ha diritto di essere giudicata entro un termine  
ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura…  
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di  
presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla  
legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è  
illegittima.”  
27. Il Governo contesta tali argomentazioni.  
A. Articolo 5 § 3 della Convenzione  
28. Il Governo osserva che vi erano valide ragioni per tenere il ricorrente  
in stato di detenzione cautelare. Il Governo afferma, in primo luogo, che il  
ricorrente aveva precedenti condanne per simili reati ed fornisce le relative  
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decisioni giudiziarie. In secondo luogo, il Governo dichiara che, essendo  
stato il ricorrente imputato del reato di rapina a mano armata, questi  
rischiava una pena fino a 15 anni di reclusione. A tal proposito, il Governo  
fa riferimento all’articolo 19 della Legge sull’Istituzione, la Giurisdizione e  
le Procedure giudiziarie dei Tribunali per i Minorenni, che prevede che i  
minori non possano essere tenuti in detenzione se le accuse a loro carico  
non comportino una condanna pari ad almeno 3 anni di reclusione.  
29. La Corte ricorda che l’articolo 5 § 3 della Convenzione non indica  
una durata massima della custodia cautelare. Stabilire se un determinato  
periodo di detenzione sia ragionevole è una questione che non può essere  
valutata in abstracto. In effetti, la ragionevolezza della detenzione cautelare  
nei riguardi di un accusato deve essere valutata secondo le speciali  
caratteristiche di ciascun caso. Il perdurare della detenzione può essere  
giustificato in un determinato caso solo se vi siano indicazioni espresse di  
un’autentica necessità di interesse generale che, nonostante la presunzione  
d’innocenza, prevalga sulla regola del rispetto della libertà individuale.  
Compete innanzitutto alle autorità giudiziarie nazionali esaminare tutte le  
circostanze tali da palesare o escludere l’esistenza di una tale necessità e di  
renderne conto nelle loro decisioni rese sulle istanze di remissione in libertà.  
È essenzialmente sulla base delle motivazioni contenute in queste decisioni  
nonché sui fatti non controversi indicati dal ricorrente nelle sue istanze che  
la Corte è chiamata a decidere se vi sia stata o meno una violazione  
dell’articolo 5 § 3 (si veda Klamecki c. Polonia, n. 25415/94, § 74, 28  
marzo 2002; W c. Svizzera, sentenza del 26 gennaio 1993, Serie A n. 254-A,  
pp. 15-19, §§ 30-42; Contrada c. Italia, sentenza del 24 agosto 1998,  
Reports of Judgments and Decisions 1998-V, § 54).  
30. Nel caso di specie, la Corte osserva che il periodo da prendere in  
considerazione inizia il 28 novembre 2003 con l’arresto del ricorrente e  
termina il 16 gennaio 2004 con la sua scarcerazione durante la prima  
udienza di fronte al Tribunale per i Minorenni di Izmir. Pertanto la  
detenzione è durata quarantotto giorni.  
31. Nell’esaminare questo caso, la Corte ha tenuto conto della grande  
varietà di importanti testi internazionali cui si è fatto riferimento sopra  
(paragrafi 17-22) e ricorda che la detenzione cautelare dei minori dovrebbe  
essere utilizzata come misura di extrema ratio; dovrebbe essere quanto più  
breve possibile e, laddove la detenzione sia strettamente necessaria, i minori  
dovrebbero essere tenuti separati dagli adulti.  
32. La Corte osserva inoltre che, quando il ricorrente ha fatto ricorso  
avverso la sua detenzione cautelare, la Corte d’Assise di Izmir ha respinto il  
suo ricorso sulla base del contenuto del fascicolo di causa, della natura del  
reato e dello stato degli elementi di prova (paragrafo 10, supra). Benché, in  
generale, l’espressione “lo stato degli elementi di prova” possa essere un  
fattore rilevante per l’esistenza e la persistenza di gravi indizi di  
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colpevolezza, nel caso di specie esso non può da solo giustificare la durata  
della detenzione lamentata dal ricorrente (si veda Selçuk c. Turchia, n.  
21768/02, § 34, 10 gennaio 2006).  
33. Va inoltre osservato che, sebbene l’avvocato del ricorrente abbia  
portato all’attenzione delle autorità il fatto che si trattasse di un minore,  
sembra che le autorità non abbiano mai preso in considerazione l’età del  
ricorrente al momento di ordinarne la detenzione. Inoltre, dal fascicolo  
risulta che, durante la sua detenzione, il ricorrente è stato tenuto in carcere  
insieme agli adulti (paragrafo 8, supra).  
34. Alla luce di quanto precede e, in particolare, tenuto conto che il  
ricorrente era al momento minorenne, la Corte rileva che la durata della  
custodia cautelare del ricorrente è stata contraria all’articolo 5 § 3 della  
Convenzione.  
35. Si è verificata di conseguenza una violazione di questa disposizione  
B. Articolo 5 § 4 della Convenzione  
1. Sulla ricevibilità  
36. La Corte constata che tale motivo di ricorso non è manifestamente  
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva  
peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si  
decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.  
2. Sul merito  
37. Il Governo sostiene che alla luce del diritto interno il ricorrente  
aveva un efficace rimedio per contestare la legittimità della custodia  
cautelare del ricorrente.  
38. Il ricorrente sostiene che la sua opposizione in merito alla custodia  
cautelare non ha ricevuto alcuna seria considerazione da parte dei tribunali  
nazionali, che hanno utilizzato formule stereotipate per respingere la sua  
richiesta.  
39. La Corte osserva che, in molti casi in cui sono state sollevate  
questioni analoghe a quella in esame, essa ha rigettato siffatte  
argomentazioni del Governo. Essa ha concluso che l’articolo 298 del Codice  
di procedura penale non può essere considerato un rimedio effettivo ed ha  
rilevato una violazione dell’articolo 5 § 4 della Convenzione (si veda,  
mutatis mutandis, Koşti e altri c. Turchia, n. 74321/01, §§ 21-25, 3 maggio  
2007; Öcalan c. Turchia [GC] n. 46221/99, §§ 71-72, CEDU 2005-IV). La  
Corte non rileva alcuna circostanza nel caso di specie tale da indurla a  
discostarsi dalle sue precedenti conclusioni.  
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40. In conclusione, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione  
dell’articolo 5 § 4 della Convenzione.  
III. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
41. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
42. Il ricorrente chiede 4,000 euro (EUR) a titolo di danno non  
patrimoniale.  
43. Il Governo si oppone alla sua richiesta.  
44. Decidendo secondo equità, la Corte accorda al ricorrente 750 EUR a  
tale titolo.  
B. Spese e costi  
45. Il ricorrente chiede anche 2,000 euro (EUR) per le spese e i costi  
sostenuti dinanzi alla Corte.  
46. Il Governo si oppone a tale richiesta.  
47. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso  
delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella  
misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del  
loro importo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato di aver  
effettivamente sostenuto i costi richiesti. Pertanto, essa non accorda nulla a  
tale titolo.  
C. Interessi moratori  
48. La Corte giudica opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale d’interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
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SENTENZA NART c. TURCHIA  
OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE  
DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene, con 5 voti contro 2, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 3  
della Convenzione;  
3. Ritiene, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 4 della  
Convenzione;  
4. Ritiene, con 5 voti contro 2,  
(a) che lo Stato convento debba versare al ricorrente, entro tre mesi dal  
giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto  
previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 750 Euro  
(settecentocinquanta), per danni morali, più ogni altra somma  
eventualmente dovuta a titolo di imposta, il cui totale andrà convertito in  
Nuove Lire turche con il tasso applicabile al momento della  
liquidazione.  
(b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al  
pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un  
tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile  
durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
5. Rigetta, per il resto, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione del  
ricorrente.  
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 6 maggio 2008, ai sensi degli  
articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
Alla presente sentenza è allegato, conformemente all’articolo 45 § 2 della  
Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento, l’opinione congiunta  
parzialmente dissenziente dei Giudici Türmen e Mularoni.  
F.T.  
S.D.  
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OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE  
DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI  
OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI  
GIUDICI TÜRMEN E MULARONI  
Noi non concordiamo con la maggioranza che ritiene che vi sia stata una  
violazione dell’articolo 5 § 3 nel caso di specie.  
Siamo pienamente consapevoli del fatto che un certo numero di testi  
internazionali raccomandano di considerare la detenzione in carcere dei  
minori come una misura di extrema ratio per fronteggiare la delinquenza  
minorile. Condividiamo pienamente lo spirito sotteso a tutte le  
dichiarazioni, le convenzioni e le raccomandazioni adottate a tal riguardo.  
Tuttavia, osserviamo che tutti questi testi ammettono la possibilità per i  
minori di essere detenuti in carcere, sebbene come misura di extrema ratio  
e, per quanto concerne la custodia cautelare, per periodi limitati (si veda  
paragrafo 17-21 della sentenza). La raccomandazione (2003)20 del  
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, ad esempio, prevede un  
periodo massimo di detenzione cautelare di sei mesi prima dell’inizio del  
processo (si veda il paragrafo 18 della sentenza). Sulla stessa linea,  
l’articolo 37 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo prevede che  
l’arresto, la detenzione o la carcerazione di un minore possano essere  
utilizzati, per il più breve periodo di tempo possibile, come misura di  
extrema ratio (si veda il paragrafo 21 della sentenza). La raccomandazione  
del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa (n.  
(87)20), per la parte che interessa, fa specifico riferimento, al fine di  
giustificare la custodia cautelare in carcere dei minori, ai “casi eccezionali  
di reati molto gravi commessi dai minori più grandi d’età” (si veda il  
paragrafo 19 della sentenza).  
Ciò significa, a nostro avviso, che deve essere prestata particolare  
attenzione alle specifiche circostanze di ogni singolo caso e alla personalità  
di ogni singolo ricorrente.  
Osserviamo che il Sig. Nart, che aveva 17 anni e 7 mesi quando è stato  
arrestato in relazione al caso di specie, era già stato riconosciuto colpevole  
di furto con scasso nel 1999. Era stato condannato a un mese e quindici  
giorni di reclusione ma, tenuto conto della sua età, la condanna era stata  
dapprima convertita in una multa e poi sospesa.  
Nel 2003, era stato riconosciuto colpevole di tentato furto con scasso. Era  
stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione ma, tenuto conto della  
sua età, la sua condanna era stata nuovamente convertita in una multa.  
Per quanto riguarda il presente ricorso, osserviamo che il ricorrente era  
stato accusato di rapina a mano armata, un reato grave. Al termine della  
prima udienza, che ha avuto luogo 48 giorni dopo il suo arresto, il ricorrente  
è stato rilasciato in attesa di giudizio.  
Tenendo conto della durata complessiva della sua detenzione, delle  
precedenti condanne del ricorrente per simili reati e le specifiche circostanze  
del caso, riteniamo che la detenzione del ricorrente sia avvenuta in  
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conformità con il requisito del “termine ragionevole” previsto dall’articolo 5  
§ 3 della Convenzione.  
Contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, non consideriamo  
come elemento sufficientemente rilevante il fatto che il ricorrente sia stato  
tenuto in carcere insieme agli adulti. Siamo, ben vedere, pienamente  
d’accordo sul fatto che i minori non dovrebbero essere detenuti in prigione  
in compagnia di adulti. Tuttavia, ci sembra che, se un problema dovesse  
porsi a tal proposito, esso dovrebbe essere esaminato in base all’articolo 3  
della Convenzione piuttosto che in base all’articolo 5 § 3 della stessa.  
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