CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
MEDVEDYEV E ALTRI c. FRANCIA  
(Ricorso n. 3394/03)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
10 luglio 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
Nel caso Medvedyev e altri c. Francia,  
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (quinta sezione), riunita in una  
Camera composta da :  
Peer Lorenzen, Presidente,  
Jean-Paul Costa,  
Karel Jungwiert,  
Renate Jaeger,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,  
e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio ed il 17 giugno  
2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 3394/03) diretto contro la  
Repubblica francese, con il quale Oleksandr Medvedyev e Borys Bilenikin,  
cittadini ucraini, Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache e  
Viorel Petcu, cittadini rumeni, Georgios Boreas, cittadino greco e Sergio  
Cabrera Leon e Guillermo Luis Eduar Sage Martīnez, cittadini cileni (« i  
ricorrenti »), hanno adito la Corte il 19 dicembre 2002 in virtù dell’articolo  
34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle  
Libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. I ricorrenti sono rappresentati da Patrick Spinosi, avvocato presso il  
Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione. Il Governo francese (« il  
Governo ») è rappresentato da Edwige Belliard, direttrice degli affari  
giuridici presso il Ministero degli affari esteri.  
3. L’11 gennaio 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al  
Governo. Valendosi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso  
di esaminare insieme la ricevibilità ed il merito della causa.  
4. Invitati a produrre delle osservazioni in virtù dell’articolo 36 § 1 della  
Convenzione, i Governi greco, rumeno ed ucraino non si sono valsi di tale  
facoltà.  
5. Un’udienza pubblica si è tenuta presso il Palazzo dei Diritti  
dell’uomo, a Strasburgo, il 13 maggio 2008 (articolo 54 § 3 del  
regolamento).  
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Sono comparsi :  
per il Governo  
Anne-Françoise Tissier, vice-direttrice dei diritti dell’uomo alla  
direzione degli affari giuridici presso il ministero degli affari esteri ed  
europei, agente,  
Mostafa Mihraje, consigliere degli affari esteri per la vice-direzione dei  
diritti dell’uomo della direzione degli affari giuridici presso il ministero  
degli Affari esteri ed europei, consigliere,  
François Martineau, capo dell’ufficio del diritto del mare alla direzione  
centrale del commissariato della marina nazionale,  
Elie Renard, magistrato presso la direzione degli affari criminali e della  
grazia del Ministero della giustizia,  
Serge Segura, vice-direttore del diritto del mare, della pesca e  
dell’Antartica alla direzione degli affari giuridici presso il Ministero  
degli affari esteri ed europei, consiglieri.  
– per i ricorrenti  
Patrice Spinosi, consigliere.  
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni di Spinosi e Tissier e le loro  
risposte alle domande dei giudici.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
6. I ricorrenti facevano parte dell’equipaggio di un cargo denominato Le  
Winner, battente bandiera cambogiana.  
7. Nella lotta internazionale contro il traffico degli stupefacenti, le  
autorità francesi sono venute a conoscenza del fatto che tale imbarcazione  
era sospettata di trasportare rilevanti quantità di droga.  
8. Con un telegramma diplomatico datato 7 giugno 2002, l’ambasciata di  
Francia a Phnom Penh ha informato il Ministero della Difesa a Parigi che, a  
seguito di una domanda presentata dall’ufficio centrale di repressione del  
traffico illecito di stupefacenti (« OCRTIS ») che sollecitava  
l’autorizzazione ad intercettare il Winner, il Ministro degli affari esteri  
cambogiano, su domanda dell’ambasciata, aveva dato personalmente il  
consenso del suo Governo.  
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Il Governo ha prodotto una nota verbale datata 7 giugno 2002, indirizzata  
dal Ministero degli affari esteri cambogiano all’ambasciata di Francia a  
Phnom Penh, ai sensi della quale :  
« Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (...) facendo  
riferimento alla sua nota n. 507/2002 in data 7 giugno 2002, ha l’onore di confermare  
formalmente che il Governo reale di Cambogia autorizza le autorità francesi ad  
intercettare, controllare  
e
avviare procedimenti giudiziari nei confronti  
dell’imbarcazione Winner, battente bandiera cambogiana (...) appartenente a (...)  
presso le isole Marshall. (...) »  
9. Il comandante della piccola nave scorta (“avviso”), Luogotenente di  
vascello Le Hénaff, è stato incaricato dalle autorità marittime francesi di  
procedere all’intercettamento del Winner.  
10. Il 13 giugno 2002 alle ore 6, l’imbarcazione francese ha avvistato, al  
largo delle isole di Capo Verde, una nave da commercio che navigava a  
bassa velocità, non battente alcuna bandiera ma identificata come il Winner;  
si è proceduto al suo riconoscimento secondo le regole del diritto  
internazionale e, come misura di sicurezza, è stata messa in mare  
un’imbarcazione rapida. Il cargo ha cambiato allora bruscamente la rotta,  
cercando di ostacolare l’avvicinamento dell’avviso. Interrogata sulla  
frequenza internazionale, l’imbarcazione è rimasta silenziosa. Allo stesso  
tempo, sono stati gettati in mare dal ponte dei pacchi da parte dei membri  
dell’equipaggio. L’avviso ha rifiutato la sua identità ed ha domandato al  
Winner di cessare ogni attività lanciando il segnale del codice internazionale  
SQ (« fermatevi altrimenti apro il fuoco su di voi ») ; in assenza di risposta,  
e continuando l’imbarcazione a non issare la sua bandiera, si è proceduto a  
far partire un colpo di avvertimento, in seguito a dei colpi di arresto. Allo  
stesso tempo, è stato dato ordine all’imbarcazione messa in acqua di  
recuperare i pacchi buttati in mare ; essa è riuscita a riprenderne solo uno ;  
le ulteriori verifiche hanno mostrato che esso conteneva da 80 a 100 kg di  
un prodotto stupefacente avente le sembianze della cocaina.  
11. Altri tre pacchi sono stati gettati a mare. Dal momento che il cargo  
non aveva cessato la sua rotta e manovrava per ostacolare l’avvicinamento  
dell’imbarcazione rapida, il prefetto marittimo dell’Atlantico ha dato ordine  
di effettuare dei tiri al bersaglio sulla parte anteriore. A quel punto il Winner  
si è fermato ed un equipaggio di intervento è salito a bordo e se ne è  
impadronito con la forza delle armi ; uno dei membri dell’equipaggio, ferito  
da un proiettile, è stato trasportato sull’avviso dove il medico di bordo lo ha  
preso in cura, prima di essere trasferito presso l’ospedale di Brest dove è  
morto una settimana più tardi. Il resto dell’equipaggio è stato rinchiuso nelle  
cabine del Winner sotto la guardia dei marinai del commando. È stato subito  
inviato un rimorchiatore da Brest per prendere in consegna la nave che, su  
ordine del prefetto marittimo e su domanda del procuratore della Repubblica  
di Brest, è stato dirottato verso il porto di Brest scortata dalla imbarcazione  
Commandant Bouan.  
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12. Il 13 giugno 2002, alle ore 11, il procuratore della Repubblica di  
Brest ha adito l’OCRTIS per un procedimento in flagranza ; è risultato che  
il Winner era preso di mira dai servizi di guardia costiera greci nell’ambito  
del traffico internazionale di stupefacenti che coinvolge individui di  
cittadinanza greca.  
13. Il 24 giugno 2002, la procura di Brest ha avviato una indagine nei  
confronti di X dei capi di direzione di un gruppo avente per fine la  
produzione, fabbricazione, importazione, esportazione, trasporto,  
detenzione, offerta, cessione, acquisizione o impiego illecito di stupefacenti  
e l’importazione e l’esportazione illecite di stupefacenti in associazione  
criminale. Sono stati designati due giudici per l’istruzione.  
14. Il 26 giugno 2002, alle ore 8 e 45, il Winner è entrato nel porto di  
Brest sotto scorta ; l’equipaggio ed il carico sono stati consegnati agli  
ufficiali di polizia giudiziaria che agivano su rogatoria di uno dei giudici  
istruttori, i quali hanno immediatamente notificato agli interessati il loro  
fermo ed i relativi diritti.  
15. Il Governo sostiene che i due giudici istruttori si sono mossi tra la  
ventiquattresima e la quarantottesima ora per notificare ad ognuno il  
prolungamento del fermo.  
16. Il 28 giugno 2002, Viorel Petcu, Puiu Dodica, Nicolae Balaban e  
Nicu Stelian Manolache sono stati esaminati e sottoposti alla detenzione  
provvisoria con un ordine di carcerazione. Lo stesso è avvenuto il 29 giugno  
2002 per Oleksandr Medvedyev, Bory Bilenikin, Georgios Boreas, Sergio  
Cabrera Leon, Guillermo Luis Eduar Sage Martinez e altri due membri  
dell’equipaggio (Oleksandor Litetski e Symeon Theophanous).  
17. Le undici persone summenzionate si sono rivolte alla sezione  
istruttoria della Corte d’Appello di Rennes con un ricorso per la nullità degli  
atti del procedimento ; invocando in particolare l’articolo 5 della  
Convenzione, essi hanno denunciato l’illegittimità dell’intercettamento del  
Winner e l’irregolarità della loro detenzione a bordo per tredici giorni. Con  
sentenza del 3 ottobre 2002, la sezione istruttoria ha rigettato le accuse di  
nullità sollevate ed ha deciso di non procedere per l’annullamento degli atti  
del procedimento.  
18. In tale sentenza, la sezione istruttoria ricorda che la lotta  
internazionale al traffico di stupefacenti è retta dalla Convenzione delle  
Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti del 30 marzo 1961, la  
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego  
Bay il 12 dicembre 1982 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il  
traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope firmata a Vienna il  
20 dicembre 1988, tutte ratificate dalla Francia. Essa ha sostenuto che il  
fatto che la Cambogia non avesse firmato la Convenzione di Vienna che  
prevede all’articolo 17.3 deroghe al principio tradizionale della « legge della  
bandiera », non privava le autorità francesi della possibilità di « sollecitare  
la cooperazione della Cambogia per ottenere l’autorizzazione ad intercettare  
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il Winner per porre fine al traffico di stupefacenti al quale tutto o parte del  
suo equipaggio era sospettato di essere dedito », sul fondamento  
dell’articolo 108 della Convenzione di Montego Bay e, « per rimando », alla  
Convenzione del 30 marzo 1961. Secondo la sezione, le disposizioni della  
Convenzione di Vienna non si applicano alla Cambogia; rientrava nella  
competenza di tale Stato farsi comunicare dallo Stato francese gli elementi  
necessari che gli permettessero di valutare sovranamente la fondatezza della  
domanda. La sezione giudica inoltre che il telegramma diplomatico del 7  
giugno 2002 proveniente dall’ambasciata di Francia stabilisce l’esistenza di  
un « accordo dato senza restrizioni né riserve, dal Governo della Cambogia  
all’operazione di ispezione progettata con tutte le relative conseguenze, e  
che fa fede fino a prova contraria ».  
19. La sezione considera tuttavia che tale accordo dispensava le autorità  
francesi dal conformarsi alle regole di procedura previste dalla Convenzione  
di Vienna ed agli articoli 12 e seguenti della legge del 15 luglio 1994 come  
modificata. Dunque, essa sottolinea, le autorità non sono venute meno a tale  
obbligo nelle circostanze di causa. La sezione ritiene infatti, considerati i  
processi-verbali redatti dal comandante Luogotenente di Vascello Le Hénaff,  
che, quando la nave ha avvistato il Winner quest’ultimo « non batteva  
alcuna bandiera » ed il suo comandante « non soltanto non aveva risposto  
alle richieste di identificazione contrariamente alle regole di diritto  
internazionale e non aveva arrestato la sua imbarcazione ma, facendo prova  
di un comportamento aggressivo, aveva dato vita ad una serie di manovre  
pericolose per la sicurezza dell’imbarcazione della marina nazionale e per la  
vita dei marinai che avevano preso posto a bordo dell’imbarcazione veloce  
», e che i membri dell’equipaggio del Winner gettavano a mare pacchi  
contenenti grandi quantità di cocaina. Vi erano pertanto, secondo la sezione,  
« ragionevoli motivi » per sospettare che il Winner era dedito al traffico di  
droga e, quindi, « facendo uso della forza per ispezionare il Winner e per  
mezzo di misure di controllo e di coercizione adeguate nei confronti  
dell’equipaggio consegnato all’interno delle cabine e con l’assunzione della  
guida della nave », il comandante dell’imbarcazione si era « strettamente  
conformato » alle disposizioni dell’articolo 17.4 della Convenzione di  
Vienna (« quando a seguito dell’ispezione e della visita della nave sono  
state scoperte prove della partecipazione ad un traffico illecito, possono  
essere prese misure adeguate nei confronti della nave, delle persone che si  
trovano a bordo e del carico ») ed alle disposizioni della legge del 15 luglio  
1994 come modificata, che regolamenta il ricorso a misure di coercizione  
comprendenti, se necessario l’impiego della forza in caso di rifiuto da parte  
di una imbarcazione di essere sottoposta a misure di controllo (articoli da 1  
a 10), e prevede l’impiego di misure di controllo e di coercizione previste  
dal diritto internazionale nel caso particolare della lotta contro il traffico di  
stupefacenti (articoli da 12 a 14).  
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20. La sezione rigetta inoltre la tesi dei ricorrenti secondo la quale  
l’articolo 13 della legge del 15 luglio 1994 come modificata non prevede  
che delle misure di assistenza di natura amministrativa che escludono ogni  
coercizione nei confronti delle persone, menzionando quest’articolo in  
maniera generica che le autorità marittime designate sono abilitate ad  
eseguire o far eseguire « le misure di controllo e di coercizione previste dal  
diritto internazionale » e l’articolo 17.4 c) della Convenzione di Vienna in  
materia di traffico di stupefacenti, prevedendo espressamente « l’impiego di  
misure adeguate nei confronti delle persone che si trovano a bordo ». Se è  
vero, sostiene la camera, che la natura di tali misure non è precisata, tale  
testo « comporta per lo meno la possibilità per l’autorità marittima  
responsabile di limitare, se necessario, la libertà di movimento  
dell’equipaggio della nave ispezionata, per non svuotare tale disposizione di  
ogni significato e mettere gravemente in pericolo la sicurezza degli uomini  
che assumono il comando della nave ». Su quest’ultimo punto, essa  
considera « che non si può escludere nell’ambito di tali operazioni condotte  
in alto mare contro dei trafficanti di droga internazionali che l’equipaggio  
disponga di armi nascoste e che cerchi di riprendere con la forza il controllo  
dell’imbarcazione » ; essa ne deduce che « il fatto di aver consegnato i  
membri dell’equipaggio del Winner all’interno delle cabine (...) sotto la  
custodia degli uomini del commando per permettere l’assunzione in  
sicurezza della guida della nave, rientrava tra le misure adeguate previste  
dall’articolo 17.4 c) della Convenzione di Vienna ».  
21. Infine, la sezione considera che la legge del 15 luglio 1994 « deroga  
necessariamente alle regole di procedura penale di diritto comune per la  
specificità della lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti a bordo  
delle navi in alto mare conformemente alle regole del diritto internazionale  
e per l’impossibilità materiale, tenuto conto dei tempi di navigazione, di  
raggiungere il porto di dirottamento, di applicare le regole ordinarie del  
fermo e della traduzione dinanzi ad un magistrato ». Essa ne deduce che le  
restrizioni apportate alla libertà di movimento dell’equipaggio di una nave  
sotto controllo, autorizzate in materia dalla Convenzione delle Nazioni  
Unite firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, non sono contrarie all’articolo  
5 § 3 della Convenzione e non costituiscono una detenzione illegale. Essa  
rileva inoltre che, nel caso di specie, dall’arrivo del Winner, i membri  
dell’equipaggio sono stati rimessi a degli ufficiali di polizia giudiziaria in  
stato di fermo con notifica immediata dei loro diritti, ed in seguito presentati  
al giudice istruttore.  
22. Il ricorso introdotto dai ricorrenti (per la violazione in particolare  
dell’articolo 5 § 3 della Convenzione) è stato rigettato con sentenza della  
sezione penale della Corte di cassazione del 15 gennaio 2003. Secondo  
l’Alta giurisdizione, « così decidendo, e poiché la Cambogia, Stato di  
bandiera, [aveva] espressamente e senza restrizioni, autorizzato le autorità  
francesi a procedere all’ispezione del Winner ed [erano] state prese,  
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conformemente all’articolo 17 della Convenzione di Vienna, soltanto  
misure adeguate nei confronti delle persone che si trovavano a bordo, le  
quali [erano] state regolarmente sottoposte al fermo dal momento del loro  
sbarco sul territorio francese, la sezione istruttoria [aveva] motivato la sua  
decisione ».  
23. Con una sentenza del 28 maggio 2005, la Corte d’Assise speciale di  
Ille-e-Vilaine ha dichiarato Georgios Boreas, Symeon Theophanous,  
Guillermo Sage Martinez e Sergio Cabrera Leon colpevoli di tentata  
importazione non autorizzata di stupefacenti commessa in associazione a  
delinquere e li ha condannati rispettivamente a venti, diciotto, dieci e tre  
anni di prigione ; essa ha prosciolto gli altri ricorrenti dalle accuse mosse  
nei loro confronti. L’esito dell’appello che è stato in seguito introdotto non è  
stato precisato dalle parti.  
II. IL DIRITTO INTERNO ED INTERNAZIONALE RILEVANTE  
24. La Francia è parte della Convenzione delle Nazioni Unite « contro il  
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope », conclusa a Vienna il  
20 dicembre 1988, il cui articolo 17 è così redatto :  
« Traffico illecito via mare  
1. Le Parti cooperano, per quanto possibile, al fine di porre termine al traffico  
illecito via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare.  
2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua  
bandiera o che non batte nessuna bandiera, o che non sia in alcun modo immatricolata,  
pratichi il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale  
utilizzo. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi  
di cui dispongono.  
3. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la  
libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la  
bandiera o porta l’immatricolazione di un’altra Parte, pratichi un traffico illecito può  
notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell’immatricolazione e, se  
questa è confermata, chiedere a questo Stato l’autorizzazione di prendere misure  
adeguate nei confronti di questa nave.  
4. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, ai trattati in vigore tra di loro o  
ad ogni altro accordo o intesa peraltro stipulati tra queste Parti, lo Stato di bandiera  
può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a :  
a. fermare la nave  
b. visitare la nave  
c. se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere  
adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo  
e del carico.  
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5. Se una misura è adottata in attuazione del presente articolo, le Parti interessate  
tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita  
in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi  
commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.  
6. Lo Stato di bandiera può, in misura compatibile con i suoi obblighi a titolo del  
paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni  
decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare  
per quanto riguarda la responsabilità.  
7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuna Parte risponde senza  
indugio ad ogni domanda rivoltale da un’altra Parte in vista di determinare se una  
nave che batte la sua bandiera vi è autorizzata, ed alle domande di autorizzazione  
presentate in applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla  
presente Convenzione ciascun Stato designa l’autorità, o, se del caso, le autorità  
abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi. Entro il mese successivo a tale  
designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l’autorità designata da  
ciascuna di esse.  
8. Una Parte che ha adottato una delle misure di cui al presente articolo informa  
senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.  
9. Le Parti prenderanno in considerazione la conclusione di accordi o di intese  
bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di  
rafforzarne l’efficacia.  
10. Le misure prese in applicazione del paragrafo 4 sono eseguite unicamente da  
navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente  
abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono  
identificabili come essendo al servizio dello Stato.  
11. Ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente  
conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non  
sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull’esercizio della giurisdizione degli Stati  
costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi o giurisdizione. »  
La Francia non ha siglato invece l’accordo « relativo al traffico illecito  
via mare, in attuazione dell’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni  
Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope »  
conclusa a Strasburgo il 31 gennaio 1995 ed entrata in vigore il  
1mo maggio 2000.  
25. Introdotto dalla legge n. 96-359 del 29 aprile 1996 « relativa al  
traffico di stupefacenti in alto mare e che adatta la legislazione francese  
all’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico  
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope conclusa a Vienna il  
20 dicembre 1988 », l’articolo 13 della legge n. 94-589 del 15 luglio 1994  
« relativa alle modalità di esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di  
controllo in mare » così dispone (nella sua versione applicabile all’epoca dei  
fatti di causa) :  
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« Quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che un traffico di stupefacenti si  
svolga a bordo di una delle navi di cui all’articolo 12 e che si trova al di l° delle acque  
territoriali, i comandanti della navi dello Stato ed i comandanti di bordo delle aeronavi  
dello Stato, incaricati della sorveglianza in mare, sono autorizzati ad eseguire o far  
eseguire, sotto l’autorità del prefetto marittimo, che ne avvisa il procuratore della  
Repubblica, le misure di controllo e di coercizione previste dal diritto internazionale e  
dalla presente legge. »  
L’articolo 12 della legge precisa (nella sua versione applicabile all’epoca  
dei fatti di causa) che l’articolo 13 si applica, oltre che alle navi battenti  
bandiera francese, « alle navi battenti bandiera di uno Stato parte alla  
Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 diverso dalla Francia, o  
regolarmente immatricolate in uno di tali Stati, su domanda o con il  
consenso dello Stato di bandiera » (nella sua versione modificata dalla legge  
n. 2005-371 del 22 aprile 2005, l’articolo 12 riguarda le « navi battenti  
bandiera di uno Stato che ha sollecitato l’intervento della Francia o  
acconsentito alla sua domanda di intervento ») ed « alle navi che non issano  
alcuna bandiera o senza nazionalità ». Esso aggiunge che « la ricerca, la  
constatazione, il procedimento ed il giudizio dei reati relativi al traffico di  
stupefacenti commessi in mare » sono inoltre disciplinati dalle seguenti  
disposizioni (nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti di causa) :  
« Capitolo 1. – Le misure prese su richiesta o con il consenso di uno Stato parte alla  
citata Convenzione firmata a Vienna il 20 dicembre 1988  
Articolo 14  
I. – Quando decide di visitare la nave, su domanda o con il consenso di uno Stato  
parte alla citata Convenzione, il comandante può far procedere al sequestro dei  
prodotti stupefacenti scoperti e degli oggetti o documenti che sembrano collegati al  
traffico di stupefacenti.  
Su di essi sono affissi i sigilli alla presenza del capitano della nave o di tutte le  
persone che si trovano a bordo della stessa.  
II. – Il comandante può ordinare il dirottamento della nave verso una posizione o un  
porto adeguati quando devono essere eseguite a bordo delle investigazioni  
approfondite che non possono essere effettuate in mare.  
Il dirottamento può ugualmente essere ordinato verso un punto situato nelle acque  
internazionali quando lo Stato di bandiera ne formula espressa domanda, al fine di  
assumere il comando della nave.  
III. – Il resoconto delle misure di esecuzione prese in applicazione dell’articolo 17  
della Convenzione di Vienna così come i prodotti, gli oggetti o i documenti cui sono  
stati affissi i sigilli sono rimessi alle autorità dello Stato di bandiera quando non si  
deve procedere giudiziariamente sul territorio francese.  
Capitolo II. – Competenza delle giurisdizioni francesi  
Articolo 15  
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Gli autori o i complici di reati di traffico di stupefacenti commessi in alto mare  
possono essere perseguiti e giudicati dalle giurisdizioni francesi quando sono conclusi  
accordi bilaterali o multilaterali o accordi particolari tra gli Stati parte alla  
Convenzione di Vienna.  
Gli accordi particolari sono trasmessi per via diplomatica alle autorità francesi,  
accompagnati da elementi che permettano di sospettare che un traffico di stupefacenti  
avvenga a bordo di una nave.  
Una copia di tali documenti è trasmessa con ogni mezzo e nel più breve tempo  
possibile al procuratore della Repubblica.  
Articolo 16  
Oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono conformemente alle  
disposizioni del codice di procedura penale, gli agenti doganali e, quando sono  
specialmente autorizzati alle condizioni fissate con decreto del Consiglio di Stato, i  
comandanti delle navi di Stato, gli ufficiali della marina nazionale imbarcati su tali  
navi ed i comandanti delle aeronavi di Stato, incaricati della sorveglianza in mare,  
possono accertare i reati in materia di traffico degli stupefacenti e ricercarne gli autori  
secondo le seguenti modalità :  
I. – Il procuratore della Repubblica competente è preliminarmente informato con  
ogni mezzo delle operazioni programmate al fine della ricerca e dell’accertamento dei  
reati.  
I reati sono accertati per mezzo di processi-verbali che fanno fede fino a prova  
contraria. Tali verbali sono trasmessi senza ritardo al procuratore della Repubblica ed  
al più tardi entro quindici giorni dalle operazioni. Ne è rimessa copia alla persona  
interessata.  
II. – Si può procedere con l’autorizzazione, salvo estrema urgenza, del procuratore  
della Repubblica a perquisizioni ed al sequestro dei prodotti stupefacenti e degli  
oggetti o documenti che sembrano provenire dalla commissione di un reato contro la  
legge sugli stupefacenti, o che sembrano servire per commetterlo. Tale autorizzazione  
è trasmessa con ogni mezzo.  
Sui prodotti, gli oggetti o i documenti sequestrati sono immediatamente affissi i  
sigilli.  
Le perquisizioni ed i sequestri possono essere operati a bordo della nave al di fuori  
degli orari previsti all’articolo 59 del codice di procedura penale. »  
26. La Francia è anche parte alla Convenzione unica sugli stupefacenti  
del 30 marzo 1961, il cui articolo 35 così dispone :  
« Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi,  
le Parti:  
a) Assicurano sul piano nazionale un coordinamento dell’azione preventiva e  
repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo possono istituire un servizio adeguato  
incaricato di tale coordinamento;  
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b) Si aiutano reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;  
c) Collaborano strettamente tra loro e le organizzazioni internazionali competenti di  
cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;  
d) Vegliano affinché la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia  
attuata con sistemi rapidi;  
e) Si assicurano che qualora vengano trasmessi da un Paese all’altro atti giudiziari  
per il perseguimento di un’azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi  
rapidi all’indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non  
pregiudica il diritto della Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro  
inviati per via diplomatica.  
f) Forniscono all’Organo ed alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il  
tramite del Segretariato generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell’articolo  
18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all’interno delle loro frontiere  
e relative in particolare alla coltivazione, produzione,fabbricazione, uso e traffico  
illeciti degli stupefacenti; e  
g) Forniscono le informazioni di cui al paragrafo precedente, per quanto possibile  
nel modo e alle date fissate dall’Organo ; da parte sua, su richiesta di una Parte,  
l’Organo può aiutarla a fornire informazioni e sostenere gli sforzi da essa intrapresi  
per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all’interno delle proprie  
frontiere. »  
27. Quanto agli articoli 108 e 110 della Convenzione delle Nazioni  
Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 15 dicembre 1982, essi  
così dispongono :  
« Articolo 108 : Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope  
1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e  
sostanze psicotrope commesso da navi in alto mare in violazione delle convenzioni  
internazionali.  
2. Ogni Stato che abbia fondati motivi di ritenere che una nave che batte la sua  
bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può  
richiedere la collaborazione di altri Stati per porvi fine. »  
« Articolo 110 : Diritto di visita  
1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di  
trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera in alto mare non avente  
diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può  
legittimamente abbordarla a meno che vi siano fondati motivi di sospettare che la  
nave:  
a) sia impegnata in atti di pirateria;  
b) sia impegnata nella tratta di schiavi;  
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c) sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra  
goda dell’autorità di cui all’articolo 109;  
d) sia priva di nazionalità; o  
e) pur battendo bandiera straniera o rifiutando di issare la bandiera, abbia in realtà la  
stessa nazionalità della nave da guerra.  
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la nave da guerra può procedere agli accertamenti  
necessari per verificare il diritto della nave di battere la propria bandiera. A tal fine  
può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il  
controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini  
bordo che saranno svolte con ogni possibile riguardo.  
3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun  
atto che li giustifichi, essa sarà risarcita di ogni danno o perdita che possa aver subito.  
4. Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis agli aeromobili militari.  
5. Tali disposizioni si applicano allo stesso modo ad altre navi o aeromobili  
autorizzati, che sia chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili  
che svolgono un pubblico servizio. »  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 §§ 1 E 3  
DELLA CONVENZIONE  
28. I ricorrenti si ritengono vittime di una privazione arbitraria della  
libertà. Essi sottolineano prima di tutto che sono stati detenuti sul Winner  
per tredici giorni sotto la sorveglianza delle forze militari francesi senza che  
tale detenzione fosse stata controllata da un’autorità giudiziaria, e ne  
deducono che non sono stati « al più presto » tradotti dinanzi ad un’autorità  
giudiziaria come prescrive tale disposizione. Essi denunciano anche  
l’imprecisione dei documenti che fondano tale privazione di libertà. Essi  
invocano l’articolo 5 della Convenzione, i cui paragrafi 3 e 5 così  
dispongono :  
« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato  
della libertà, se non nei seguenti casi e nei modi previsti dalla legge :  
(...)  
c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria  
competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso  
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un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di  
commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso ;  
(...)  
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal  
paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un  
giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni  
giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere  
messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a  
garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.  
(...) ».  
A. Argomenti delle parti  
1. Il Governo  
29. Il Governo sottolinea la necessità di tener conto, nell’analisi delle  
circostanze del caso di specie, degli imperativi della lotta contro il traffico  
illecito di stupefacenti e della responsabilità collettiva degli Stati in tale  
ambito. Esso aggiunge che è proprio per assumere la sua parte di tale  
responsabilità che la Francia è intervenuta nel caso di specie, mobilizzando  
a sue spese per più giorni due navi della marina nazionale.  
30. Alla luce di ciò, il Governo, ammette che a bordo del Winner, i  
ricorrenti erano privati della libertà ai sensi dell’articolo 5 della  
Convenzione, ciò per tredici giorni (dal 13 giugno 2002, data  
dell’intercettamento della nave, al 26 giugno 2002, data del suo arrivo al  
porto di Brest). Tuttavia, egli considera che tale privazione della libertà era  
conforme alle esigenze del detto articolo, sottolineando prima di tutto che  
essa ha avuto luogo « nei modi di legge » come prescritto dal primo  
paragrafo di tale disposizione.  
31. Al riguardo, il Governo fa riferimento a tre Convenzioni  
internazionali. In primo luogo : la Convenzione di Montego Bay sul diritto  
del mare del 15 dicembre 1982, il cui articolo 108 pone il principio di  
cooperazione tra gli Stati per la repressione del traffico illecito di  
stupefacenti al quale sono dedite, in violazione delle Convenzioni  
internazionali, delle imbarcazioni che navigano in alto mare, poiché esso  
prevede che uno Stato che ha fondati motivi di sospettare che una nave  
battente la sua bandiera sia dedita a tale traffico può domandare la  
cooperazione di altri Stati per porvi fine, ed il cui articolo 110 autorizza gli  
Stati ad ispezionare una nave in alto mare se hanno fondati motivi di  
sospettare che è senza nazionalità. In secondo luogo : la Convenzione sugli  
stupefacenti del 30 marzo 1961, ratificata dalla Francia e firmata dalla  
Cambogia, che dispone all’articolo 35 che gli Stati firmatari si forniscono  
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reciproca assistenza nella lotta al traffico illecito di stupefacenti. In terzo  
luogo : la Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988 contro il traffico  
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (non ratificata dalla  
Cambogia), che organizza e migliora la cooperazione cui accenna la  
Convenzione di Montego Bay. In particolare, quest’ultima prevede  
esplicitamente, quando vi è « fondato motivo di sospetto traffico illecito »,  
la possibilità per uno Stato parte di formulare una domanda di intervento su  
una nave straniera alle autorità dello Stato del quale batte bandiera e, in caso  
di accordo, di visitare la detta nave e poi, in caso di reato, di prendere « tutte  
le misure adeguate nei confronti della nave, delle persone e del carico ».  
32. Certamente, precisa il Governo, la Cambogia non ha ratificato la  
Convenzione di Vienna ; nulla tuttavia impediva alla Francia ed a  
quest’ultima di ispirarvisi e di concludere, sul fondamento dell’articolo 108  
della Convenzione di Montego Bay e della Convenzione del 30 marzo 1961,  
un accordo ad hoc con il quale le autorità cambogiane autorizzavano la  
Francia ad ispezionare il Winner ed a prendere misure privative della libertà.  
Secondo il Governo, le regole di diritto internazionale permettono ad uno  
Stato di esercitare momentaneamente la sua giurisdizione su di una nave che  
sottostà normalmente alla giurisdizione di un altro Stato dal momento in cui  
quest’ultimo lo autorizza, come è avvenuto nel caso di specie con  
« comunicato scritto ». Facendo riferimento alla giurisprudenza Plateau  
continental de la mer Egée della Corte internazionale di giustizia (sentenza  
Grecia c. Turchia del 19 dicembre 1978), esso sottolinea al riguardo che il  
formalismo non è determinante.  
33. Il Governo si fonda inoltre sulla legge n. 94-589 del 15 luglio 1994  
relativa alle modalità di esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di  
controllo in mare, il cui articolo 13 dispone che quando esistono ragionevoli  
motivi di sospettare che a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato  
parte alla Convenzione di Vienna o – nel caso del Winner – non battente  
alcuna bandiera, si svolga il traffico di stupefacenti, e si trova al di là delle  
acque territoriali, i comandanti delle navi dello Stato incaricato della  
sorveglianza in mare, sono autorizzati ad eseguire o far eseguire le « misure  
di controllo e di coercizione » previste dal diritto internazionale e dalla  
presente legge. Infine, il Governo ricorda che l’articolo L. 1521-5 del codice  
militare, nella sua redazione ai sensi della legge n. 2005-371 del 22 aprile  
2005, dispone oggi che « durante la navigazione che segue al dirottamento, i  
comandanti di bordo possono adottare le misure di coercizione necessarie ed  
adeguate al fine di assicurare la difesa della nave e del suo carico e la  
sicurezza delle persone che si trovano a bordo ».  
34. Secondo il Governo, rinviando alle « misure di controllo e di  
coercizione previste dal diritto internazionale e dalla [legge del 15 luglio  
1994] » ed alle « misure adeguate », le norme applicabili erano  
sufficientemente precise per fondare una privazione della libertà alle  
condizioni richieste dall’articolo 5 § 1 della Convenzione. Essendo dediti al  
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traffico illecito di stupefacenti in alto mare, i ricorrenti non potevano del  
resto non aspettarsi che la loro nave venisse intercettata dagli Stati che  
lottano contro tale flagello. A ciò si aggiungerebbe il fatto che autorizzando  
la Francia a procedere all’ « intercettamento », al « controllo » ed alla  
« adozione dei procedimenti giudiziari » nei confronti del Winner, le  
autorità cambogiane avevano anche – come conseguenza necessaria –  
autorizzato il dirottamento della nave verso la Francia e la privazione della  
libertà del suo equipaggio.  
35. In seguito, rinviando alla decisione Rigopoulos c. Spagna del 12  
gennaio 1999 (n. 37388/97, Raccolta di sentenze e decisioni 1999-II), il  
Governo sostiene che, considerate le circostanze eccezionali del caso di  
specie, si deve ritenere che i ricorrenti sono stati « immediatamente tradotti  
dinanzi ad un giudice o un altro magistrato abilitato dalla legge ad esercitare  
funzioni giudiziarie », come disposto dall’articolo 5 § 3 della Convenzione.  
36. Secondo esso, la privazione della libertà subita a bordo del Winner  
non è durata che per il tempo strettamente necessario al dirottamento della  
nave verso un porto francese : come nel caso Rigopoulos, le autorità si  
trovavano nell’impossibilità materiale di condurre fisicamente i ricorrenti  
dinanzi ad un giudice in un termine più breve, considerata la distanza da  
percorrere fino a Brest (3 500 km) ed il fatto che in ragione delle condizioni  
meteorologiche e del suo cattivo stato, il Winner non poteva avanzare che  
alla velocità di 5 nodi. Certamente, al contrario del caso Rigopoulos, non era  
stato preso in considerazione di adire il giudice della libertà e della  
detenzione per decidere sulla detenzione provvisoria dei ricorrenti, non  
potendo una tale decisione avvenire che dopo l’esame, il quale presuppone  
che il giudice istruttore abbia previamente ascoltato l’interessato o gli  
interessati. Tuttavia, sostiene il Governo, conformemente al diritto interno  
applicabile in caso di intercettamento in mare, da una parte, la privazione  
della libertà controversa si è svolta sotto il controllo di una « autorità  
giudiziaria », il procuratore della Repubblica, e, dall’altra, i ricorrenti hanno  
beneficiato delle garanzie proprie di tale specifico procedimento. Su  
quest’ultimo punto, il Governo specifica che, nell’ambito di tale procedura,  
non può essere effettuato alcun interrogatorio – « al fine di garantire  
ulteriori deposizioni nel processo » –, è esclusa l’ispezione personale, il  
procuratore della Repubblica è informato preliminarmente delle operazioni  
previste al fine della ricerca e della constatazione dei reati, e gli interessati  
ricevono copia dei processi-verbali di tali operazioni. Nel caso di specie,  
sottolinea il Governo, la procura di Brest è stata costantemente tenuta  
informata dal 7 giugno 2002, ed essa stessa ha autorizzato i sequestri e le  
perquisizioni e, il 24 giugno 2002, ha avviato un procedimento « al fine di  
verificare che tutti i diritti di difesa fossero esercitati all’interno di un  
processo » ; inoltre, dall’intercettamento, il capitano del Winner ha ricevuto  
copia dei processi-verbali redatti dalla marina nazionale ed è stato via via  
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informato di ogni operazione e per tutta la durata del loro svolgimento, sia  
l’ispezione che il sequestro si sono svolti in sua presenza.  
37. Infine, il Governo afferma che al loro arrivo nel porto di Brest, il 24  
giugno 2002, nel rispetto del codice di procedura penale, i membri  
dell’equipaggio sono stati sottoposti al fermo nell’ambito del procedimento  
giudiziario aperto contro X, per il capo di imputazione relativo alla  
legislazione sugli stupefacenti. Il Governo sottolinea che, dal loro arrivo, gli  
interessati sono stati consegnati agli ufficiali di polizia giudiziaria – che  
agivano per rogatoria – che hanno notificato loro lo stato di fermo ed i  
relativi diritti ; i due giudici istruttori si sono mossi tra la ventiquattresima e  
la quarantottesima ora per notificare ad ognuno il prolungamento del fermo.  
Quanto al fermo stesso, considerando in particolare il numero dei ricorrenti  
e la necessità di ricorrere a degli interpreti per procedere al loro  
interrogatorio, sarebbe giustificato per tutta la sua durata a causa delle  
necessità dell’inchiesta.  
38. In conclusione, il Governo richiede alla Corte di rigettare il ricorso  
per « mancanza di fondamento ».  
2. I ricorrenti  
39. I ricorrenti contestano la tesi del Governo secondo la quale la  
privazione della libertà che hanno subito a bordo del Winner era conforme  
ai « modi previsti dalla legge » ai sensi dell’articolo 5 § 1.  
40. In primo luogo, secondo loro, tale privazione della libertà era  
sprovvista di base legale, che la si esamini sotto la lente del diritto  
internazionale o del diritto interno.  
41. La Convenzione di Montego Bay sarebbe in effetti inapplicabile al  
caso di specie dal momento che, seppure il suo articolo 108 autorizza gli  
Stati che sospettano di traffico di stupefacenti una nave battente la loro  
bandiera a richiedere la cooperazione di altri Stati per porre fine al traffico,  
lo Stato richiedente non era la Cambogia ma la Francia. Dunque il semplice  
consenso dello Stato cambogiano non potrebbe essere assimilato ad una  
richiesta di cooperazione fatta alla Francia per ispezionare una nave battente  
bandiera cambogiana, il solo caso previsto all’articolo 108 della  
Convenzione di Montego Bay. Quanto alla Convenzione di Vienna del 20  
dicembre 1988, essa non sarebbe opponibile alla Cambogia che non vi è  
parte, così che le navi battenti la bandiera di tale Stato non potrebbero essere  
abbordate in alto mare sul suo fondamento.  
42. Trattandosi di un « preteso accordo bilaterale ad hoc » tra la Francia  
e la Cambogia, risulterebbe comunque sia dagli stessi documenti del  
Governo che esso poggiava semplicemente su una « domanda di  
intercettamento » e che le autorità cambogiane si sono limitate ad  
autorizzare « l’operazione di ispezione » ; in altri termini, pur supponendo  
che tale preteso accordo abbia valore giuridico pur avendo a supporto un  
semplice accordo verbale – il quale per di più non era nel processo  
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nell’ambito del procedimento interno –, esso giustificherebbe l’ispezione  
del Winner, ma non la detenzione del suo equipaggio.  
43. La legge n. 94-589 del 15 luglio 1994 sarebbe ugualmente  
inoperante dal momento che, se anche risulta dai suoi articoli 12 e 13 che i  
comandanti di bordo possono, al di fuori delle acque territoriali, in caso di  
sospetti di traffico di stupefacenti, eseguire o far eseguire « le misure di  
controllo e di coercizione previste dal diritto internazionale e dalla presente  
legge », ciò varrebbe solo per le navi battenti bandiera francese o di un altro  
Stato parte alla Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988,  
immatricolate in uno di tali Stati, o non battenti alcuna bandiera o senza  
nazionalità. Dunque, secondo i ricorrenti, il Winner non rientrava in nessuna  
di tali categorie. Al riguardo, essi sottolineano in modo particolare che il  
Governo si contraddice sostenendo, da un lato, che prima  
dell’intercettamento, egli ha sollecitato l’autorizzazione della Cambogia che  
considerava come lo Stato di bandiera e, dall’altro, che tale nave non  
batteva alcuna bandiera o era senza nazionalità. Secondo loro è evidente che  
al momento dell’intercettamento, le autorità francesi avevano identificato il  
Winner : non vi sarebbero mai stati dubbi né sulla natura della nave  
abbordata né sulla sua nazionalità.  
44. La causa dei ricorrenti si distinguerebbe quindi dal citato caso  
Rigopoulos, che riguardava l’intercettamento da parte delle autorità  
spagnole di una nave panamense e l’adozione di misure coercitive ai  
riguardi dell’equipaggio, con la Spagna e Panama entrambi parti della  
Convenzione di Vienna e pertanto sottoposti al suo articolo 17.  
45. In secondo luogo, in ogni caso, le disposizioni di diritto interno ed  
internazionale citate non sarebbero sufficientemente precise in merito alle  
misure privative della libertà suscettibili di essere prese per poter essere  
qualificate dalla legge ai sensi dell’articolo 5. I ricorrenti sottolineano al  
riguardo che l’articolo 13 della legge del 15 luglio 1994 si limita ad indicare  
che le autorità marittime sono abilitate ad eseguire e a fare eseguire « le  
misure di controllo e di coercizione previste dal diritto internazionale » e  
che la Convenzione di Vienna, al suo articolo 17.4 c), prevede  
semplicemente « l’adozione di misure adeguate nei confronti delle persone  
che si trovano a bordo ». La legge n. 2005-371 del 22 aprile 2005, che  
prevede esplicitamente la possibilità per i comandanti di adottare delle  
misure di coercizione, sarebbe una « ammissione implicita »  
dell’insufficienza dei testi anteriori su tale punto.  
46. Nell’ambito dell’articolo 5 § 3, i ricorrenti pongono in evidenza il  
fatto che nel citato caso Rigopoulos, nel quale la Corte ha giudicato  
manifestamente infondata un’accusa simile alla loro, la misura privativa  
della libertà in causa era stata adottata da un « magistrato » come prescrive  
tale disposizione. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. Infatti, a supporre  
per vero che il procuratore della Repubblica sia stato informato per tutta la  
durata del transito delle operazioni svoltesi a bordo del Winner, non si  
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tratterebbe in quel caso di un « magistrato autorizzato dalla legge ad  
esercitare funzioni giudiziarie » ai sensi dell’articolo 5 § 3. Su tale punto,  
facendo riferimento tra le altre alla sentenza Huber c. Svizzera del 23  
ottobre 1990 (serie A n. 188), i ricorrenti sottolineano in particolare che  
manca al rappresentante del pubblico ministero francese l’indipendenza  
dall’esecutivo per poter essere così qualificato, essendo la procura francese  
sottoposta all’autorità del Governo, per mezzo della Cancelleria.  
47. Inoltre, i ricorrenti specificano che, nel caso Rigopoulos, le autorità  
hanno fatto del proprio meglio per restare nell’ambito della procedura  
penale spagnola ; in particolare, la giurisdizione istruttoria si è curata di  
adottare nei tre giorni successivi all’intercettamento, una ordinanza che  
dichiarava che, la scadenza del termine legale di settantadue ore al  
trascorrere del quale una persona detenuta deve essere liberata o presentata  
dinanzi all’autorità giudiziaria incaricata, è opportuno regolarizzare la  
posizione dei membri dell’equipaggio privati della libertà e di piazzarli in  
detenzione provvisoria. Nulla impediva alle autorità francesi di fare lo  
stesso nel loro caso, contattando telefonicamente un giudice per ottenere il  
suo consenso in merito al mantenimento in detenzione a bordo del Winner  
dei membri dell’equipaggio e informando questi ultimi dei loro diritti e dei  
fatti di cui sono sospettati, e permettendogli di prendere contatto con un  
avvocato e di avvisare le loro famiglie. Per di più, sottolineano i ricorrenti,  
al loro arrivo a Brest, sono stati sottoposti allo stato di fermo dalle  
quarantotto alle settantadue ore, come se fossero appena stati arrestati, dal  
momento che erano già stati detenuti per tredici giorni a bordo. Essi hanno  
quindi dovuto attendere dai quindici ai sedici giorni prima di essere tradotti  
dinanzi ad un « magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni  
giudiziarie ».  
B. Valutazione della Corte  
1. Sulla ricevibilità  
48. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai  
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rilevando inoltre che esso non  
presenta alcun altro motivo di irricevibilità, essa lo dichiara ricevibile.  
2. Sul merito  
49. A titolo preliminare, la Corte sottolinea di non condividere il punto  
di vista del Governo secondo cui bisogna tenere in considerazione lo spirito  
poiché le misure prese dalle autorità giudiziarie francesi nei confronti del  
Winner e del suo equipaggio si iscrivevano nel quadro della partecipazione  
della Francia alla lotta contro il traffico internazionale di stupefacenti. Come  
essa ha indicato a più riprese, considerati i danni della droga, essa riconosce  
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in particolare che le autorità degli Stati parte diano prova di una grande  
fermezza nei confronti di coloro che contribuiscono alla propagazione di  
tale flagello. Tuttavia, per quanto legittima essa sia, una tale finalità non  
potrebbe giustificare ogni mezzo : i detti Stati sono tenuti a garantire ad  
ogni persona appartenente alla loro giurisdizione i diritti e le libertà garantiti  
dalla Convenzione ed i Protocolli addizionali che essi hanno ratificato, in  
ogni circostanza e nei soli limiti previsti da questi stessi testi. Vista  
l’ « importanza primordiale » che riveste l’articolo 5 della Convenzione  
(McKay c. Regno Unito [GC], sentenza del 3 ottobre 2006, n. 543/03,  
CEDH 2006-X, § 30), essi devono essere particolarmente vigilanti al  
riguardo quando, come nel caso di specie, è in gioco una privazione della  
libertà ai sensi di tale disposizione.  
50. Sottolineati tali aspetti, la Corte constata, da una parte, che nessuno  
contesta che tra il 13 giugno 2002 (data dell’intercettamento del Winner) ed  
il 26 giugno 2002 (data del suo arrivo al porto di Brest) il Winner ed il suo  
equipaggio erano sotto il controllo delle forze militari francesi, in maniera  
tale che, benché al di fuori del territorio francese, essi si trovavano sotto la  
giurisdizione della Francia ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione. Essa  
rileva, d’altra parte, che le parti concordano nel considerare che per tutto il  
periodo a bordo del Winner – ed in seguito durante il loro fermo – i  
ricorrenti erano privati della libertà ai sensi dell’articolo 5 della  
Convenzione, « al fine di essere tradotti dinanzi all’autorità giudiziaria  
competente » (articolo 5 § 1 c)).  
51. Tale è anche il punto di vista della Corte, che rinvia in particolare  
alla citata decisione Rigopoulos.  
52. Le parti si oppongono invece alla questione di giudicare se la  
privazione della libertà subita dai ricorrenti a bordo del Winner è stata  
effettuata « nei modi previsti dalla legge » come prescritto dal paragrafo 1  
dell’articolo 5 della Convenzione, e se, conformemente al paragrafo 3 dello  
stesso articolo, essi sono stati « al più presto tradotti dinanzi ad un giudice o  
un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni  
giudiziarie ».  
a. Sull’articolo 5 § 1  
53. La Corte ricorda che l’articolo 5 § 1 impone prima di tutto che ogni  
arresto o detenzione abbia una base legale nel diritto interno. Tali termini  
non si limitano a rinviare al diritto interno ; essi riguardano anche la qualità  
della « legge » ; essi esigono che sia compatibile con il principio della  
preminenza del diritto, nozione inerente all’insieme degli articoli della  
Convenzione. Per ricercare se una privazione della libertà abbia rispettato il  
« principio di legalità interno », spetta alla Corte valutare non soltanto la  
legislazione in vigore nel campo considerato, ma anche la qualità delle altre  
norme giuridiche applicabili agli interessati ivi comprese all’occorrenza  
quelle che hanno la loro fonte nel diritto internazionale. Una simile qualità  
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implica che le norme che autorizzano una privazione della libertà siano  
sufficientemente precise ed accessibili al fine di evitare ogni pericolo di  
arbitrio ; in ogni caso, esse devono offrire una protezione adeguata e la  
sicurezza giuridica necessarie per prevenire i danni dell’arbitrio del potere  
pubblico ai diritti garantiti dalla Convenzione (Amuur c. Francia, sentenza  
del 25 giugno 1996, Raccolta di sentenze e decisioni 1996-III, §§ 50 e 53).  
54. La Corte constata che il diritto internazionale pone il principio della  
libertà di navigazione in alto mare, salvi i poteri di controllo e di coercizione  
delle navi da parte di coloro che appartengono allo Stato della loro bandiera.  
Le navi di Stati terzi possono tuttavia procedere a tali controlli, anche senza  
l’accordo preliminare dello Stato di bandiera, quando vi sono serie ragioni  
di sospettare che la nave sia dedita al trasporto di schiavi o alla pirateria,  
impegnata in trasmissioni radiofoniche abusive, sia senza nazionalità o  
abbia in realtà la stessa nazionalità della nave che procede al controllo  
nonostante batta bandiera straniera o rifiuti di issare la sua bandiera (vedi in  
particolare l’articolo 110 della Convenzione di Montego Bay, cit.), o anche  
quando dei trattati specifici lo prevedano. L’articolo 17 della Convenzione  
di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope  
(cit.), relativo al « traffico illecito via mare » prevede inoltre, al di là della  
cooperazione degli Stati parte per porre fine al traffico illecito (paragrafo 1),  
la possibilità per ogni Stato parte che ha « fondati motivi di sospettare » che  
una nave battente la bandiera o provvista di una immatricolazione di un  
altro Stato sia dedita ad un tale traffico, di notificarlo a tale Stato, di  
domandare conferma dell’immatricolazione e, se vi è conferma, di  
« richiedere l’autorizzazione di tale Stato per prendere le misure adeguate  
nei confronti di tale nave » (paragrafo 3). Il paragrafo 4 dell’articolo 17  
precisa che lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato  
ricorrente a controllare e visitare la nave e, « se sono rinvenute prove della  
partecipazione ad un traffico illecito, [a] prendere le misure adeguate nei  
confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico ».  
55. In seguito, la legge del 15 luglio 1994 « relativa alle modalità di  
esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di controllo in mare », nella sua  
versione modificata dalla legge del 29 aprile 1996 « relativa al traffico di  
stupefacenti in alto mare e che ha portato all’adattamento della legislazione  
francese all’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il  
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope conclusa a Vienna il  
20 dicembre 1988 », abilita i comandanti delle imbarcazioni dello Stato (in  
particolare) incaricato della sorveglianza in mare, quando esistono « fondati  
motivi di sospettare che si commetta un traffico di stupefacenti a bordo » di  
una nave che si trova al di là delle acque territoriali e battente bandiera  
francese o di uno Stato parte alla Convenzione di Vienna summenzionata, o  
regolarmente immatricolata in uno di tali Stati, ad eseguire o far eseguire,  
sotto l’autorità del prefetto marittimo, che ne da avviso al procuratore della  
Repubblica, le « misure di controllo e di coercizione » previste dal diritto  
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internazionale e dalla detta legge. Quanto alle misure che possono essere  
prese « su domanda o con il consenso di uno Stato parte alla citata  
Convenzione [di] Vienna [del] 20 dicembre 1988 » in virtù di tale legge,  
l’articolo 14 menziona la « visita della nave » , il « sequestro dei prodotti  
stupefacenti scoperti e degli oggetti o documenti che appaiano legati al  
traffico di stupefacenti » e l’apposizione su di essi dei sigilli, ed il  
« dirottamento della nave » in particolare « verso una posizione o un porto  
adeguati quando devono essere condotte a bordo delle investigazioni  
approfondite che non possono essere effettuate in mare ».  
56. La Corte rileva che la sezione istruttoria della Corte d’Appello di  
Rennes ha ritenuto che, non essendo la Cambogia parte alla citata  
Convenzione di Vienna, le misure adottate nonostante il « tradizionale  
principio della « legge di bandiera » » dalle autorità francesi in alto mare  
contro il Winner ed il suo equipaggio non potevano avere fondamento legale  
nelle deroghe a tale principio previste all’articolo 17 § 3 di tale  
Convenzione. La sezione istruttoria ha tuttavia considerato che ciò non  
costituiva ostacolo a che le dette autorità « sollecitasse[ro] la cooperazione  
della Cambogia per ottenere da essa l’autorizzazione ad intercettare il  
Winner per porre fine al traffico di stupefacenti al quale tutto o parte del suo  
equipaggio era sospettato di essere dedito ». Secondo essa, tali misure erano  
fondate sulla base dell’articolo 108 della Convenzione di Montego Bay, che  
prevede che « tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di  
stupefacenti e di sostanze psicotrope al quale sono dedite, in violazione  
delle Convenzioni internazionali, le imbarcazioni che navigano in alto  
mare » e che « ogni Stato che abbia fondato motivi di pensare che una nave  
battente la propria bandiera sia dedita [a tale traffico può] può richiedere la  
cooperazione di altri Stati per porre fine a tale traffico », e « con  
riferimento » alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961  
(il cui articolo 35 pone il principio della reciproca assistenza tra le parti  
nella lotta contro il traffico illecito). Secondo la sezione istruttoria, le misure  
prese nel caso di specie nei confronti del Winner e del suo equipaggio  
trovavano di conseguenza il loro fondamento nel consenso « dato senza  
restrizioni né riserve » alle autorità francesi da parte del Governo  
cambogiano per « l’operazione di ispezione progettata con tutte le sue  
conseguenze », nel limite quanto meno del rispetto da parte sua delle regole  
di procedura previste dalla Convenzione di Vienna e dalla legge del 15  
luglio 1994 relativa alle modalità di esercizio da parte dello Stato dei suoi  
poteri di controllo in mare « che, ai suoi articoli 12 e seguenti, definisce la  
competenza dei comandanti delle navi dello Stato e la ricerca, la  
constatazione, il procedimento ed il giudizio da parte delle giurisdizioni  
francesi dei reati costitutivi del traffico di stupefacenti commessi in mare ».  
La sezione istruttoria si è in tal modo convinta che « facendo uso della forza  
per ispezionare il Winner e adottando misure di controllo e coercizioni  
adeguate nei confronti dell’equipaggio consegnato nelle proprie cabine ed  
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all’assunzione della guida della nave », il comandante dell’avviso si era  
« strettamente tenuto » alle disposizioni di tale legge ed alle prescrizioni  
dell’articolo 17 § 4 della Convenzione di Vienna.  
57. La Corte non è del tutto persuasa da tale tesi. In primo luogo, quando  
essa rinvia alle Convenzioni internazionali alle quali la Cambogia non è  
parte. In seguito, dal momento che essa si basa sulle disposizioni legislative  
che, all’epoca dei fatti, non prevedevano l’intervento extraterritoriale delle  
autorità francesi che – oltre sulle navi francesi – su « navi battenti bandiera  
di uno Stato parte alla Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 [non  
ratificata dalla Cambogia, come indicato in precedenza] (...) o regolarmente  
immatricolate in uno di tali Stati, su domanda o con il consenso dello Stato  
della bandiera », e delle navi che non issano alcuna bandiera o senza  
nazionalità. Dunque è lecito dubitare che, nelle circostanze di specie, il  
Winner rientrava in più di una di tali categorie. La Corte rileva inoltre che,  
nella sua versione attuale (derivante dalla legge n. 2005-371 del 22 aprile  
2005), la legge del 15 luglio 1994 disciplina più generalmente le « navi  
battenti bandiera di uno Stato che ha sollecitato l’intervento della Francia o  
accettato la sua richiesta di intervento » ; tale modifica tende ad indicare che  
il legislatore riteneva insufficiente la versione applicabile all’epoca dei fatti  
quando faceva riferimento ai soli Stati parti alla Convenzione di Vienna. La  
Corte constata anche, come i ricorrenti, che la tesi del Governo relativa  
all’applicabilità ed al rispetto nel caso di specie delle citate disposizioni  
legislative riposa su una contraddizione. Esso sostiene infatti a tal fine che  
al momento dell’intercettamento, il Winner non issava alcuna bandiera,  
mentre riferisce in altre circostanze che le autorità francesi si erano  
preliminarmente assicurate presso le autorità della Cambogia  
dell’immatricolazione della nave in tale Stato, e che risulta dalla sentenza  
della sezione istruttoria che esso era identificato come il Winner già prima  
dell’inizio delle operazioni.  
58. Resta certamente la considerazione che le autorità francesi sono  
intervenute con il consenso preliminare della Cambogia, fatto attestato  
dall’accordo verbale del 7 giugno 2002 per mezzo del quale il Ministro  
degli affari esteri cambogiano dichiara di confermare formalmente che il  
suo Governo « autorizza le autorità francesi ad intercettare, controllare ed  
intraprendere dei procedimenti giudiziari » contro « la nave Winner ». La  
Corte è al riguardo pronta a seguire il ragionamento della sezione istruttoria  
quando esso porta a considerare che, visto l’articolo 108 della Convenzione  
di Montego Bay, l’intercettamento e l’assunzione del controllo del Winner  
da parte delle autorità francesi trovava fondamento giuridico in tale accordo.  
Per di più, considerando i termini dell’accordo verbale, essa dubita  
fortemente che si possa dedurre, come ha invece fatto la sezione istruttoria,  
che tale accordo copra non soltanto « la programmata ispezione » ma anche  
« ogni sua conseguenza », compresa la privazione della libertà per tredici  
giorni imposta ai membri dell’equipaggio a bordo della nave.  
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59. In altri termini, la Corte ritiene che non si possa dedurre direttamente  
da tale accordo che la detenzione controversa abbia una base legale ai sensi  
dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.  
60. É necessario inoltre constatare che la legge del 15 luglio 1994 non  
prevede, in particolare, una privazione della libertà del tipo e della durata di  
quella subita dai ricorrenti. I suoi articoli da 12 a 14 rinviano infatti  
all’adozione di « misure di controllo e di coercizione previste dal diritto  
internazionale e dalla presente legge » (articolo 13). Dunque, come indicato  
in precedenza, le misure previste dalla legge stessa si limitano alla  
identificazione e alla visita della nave, al sequestro e all’affissione dei sigilli  
sui prodotti stupefacenti scoperti a bordo, ed all’eventuale dirottamento  
della nave verso un porto o una posizione adatta quando non possono essere  
condotte investigazioni approfondite in alto mare (o verso un punto situato  
nelle acque internazionali quando lo Stato di bandiera ne fa espressamente  
domanda, al fine di assumere il comando della nave).  
Per quanto riguarda il diritto internazionale, in primo luogo, l’articolo 17  
della Convenzione di Vienna – al quale fa riferimento in tale contesto la  
sezione istruttoria – si limita in ogni caso a prevedere al suo paragrafo 3  
l’adozione da parte dello Stato interveniente di « misure adeguate » nei  
confronti della nave in questione e, al suo paragrafo 4, a disporre l’ispezione  
e la visita della nave così come, « se sono scoperte prove di partecipazione  
al traffico illecito, misure adeguate nei confronti della nave, delle persone  
che si trovano a bordo e del carico » (articolo 17 § 4.c.). In secondo luogo, il  
Governo non fa riferimento ad alcuna disposizione di diritto internazionale  
più precisa al riguardo.  
61. Inoltre, la Corte ritiene che le norme giuridiche su evocate non  
offrono una protezione adeguata contro gli attacchi arbitrari al diritto alla  
libertà. Infatti, nessuna di tali norme prevede espressamente la privazione  
della libertà dei membri dell’equipaggio della nave intercettata. Ne deriva  
che esse non precisano le condizioni della privazione della libertà a bordo,  
in particolare con riguardo alla possibilità per gli interessati di contattare un  
avvocato o i familiari. Inoltre, esse omettono di sottoporla al controllo di  
una autorità giudiziaria (vedi, mutatis mutandis, la sentenza Amuur cit.,  
§ 53). Certamente, come sottolinea il Governo, le misure prese in  
applicazione della legge del 15 luglio 1994 sono sottoposte al controllo del  
procuratore della Repubblica : egli ne è informato dal prefetto marittimo  
(articolo 13 della legge) ed è « informato preliminarmente con ogni mezzo  
delle operazioni previste al fine della ricerca e dell’accertamento dei  
reati » (articolo 16 della legge) ; inoltre, gli interessati ricevono copia dei  
processi-verbali che accertano le infrazioni (ibidem) e, secondo quanto dice  
il Governo, nessuno interrogatorio può essere condotto a bordo ed è esclusa  
l’ispezione corporale. É necessario tuttavia constatare che il procuratore  
della Repubblica non è una « autorità giudiziaria » nel senso in cui la  
giurisprudenza della Corte intende tale nozione : come sottolineato dai  
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ricorrenti, manca ad esso, in particolare, l’indipendenza nei confronti del  
potere esecutivo per poter essere così qualificato (vedi Schiesser c. Svizzera,  
sentenza del 4 dicembre 1979, serie A n. 34, §§ 29-30).  
62. Di conseguenza, ed avuto riguardo in particolare del « rispetto  
scrupoloso della preminenza del diritto » che impone l’articolo 5 della  
Convenzione (vedi McKay cit., stessi riferimenti), non si potrebbe affermare  
che i ricorrenti siano stati privati della loro libertà « nei modi previsti dalla  
legge », ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione.  
63. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.  
b. Sull’articolo 5 § 3  
64. Deve ugualmente essere esaminata la questione che pone sotto la  
luce dell’articolo 5 § 3 della Convenzione la durata della privazione della  
libertà subita dai ricorrenti : tredici giorni a bordo del Winner ai quali vanno  
aggiunti – secondo i casi – due o tre giorni di fermo a Brest. Su quest’ultimo  
punto, il Governo afferma che senza dubbio i due giudici istruttori si sono  
mossi tra la ventiquattresima e la quarantottesima ora per notificare a  
ciascun interessato il prolungamento del fermo. Tale tesi, a sostegno della  
quale il Governo non produce alcun elemento, non è tuttavia corroborata né  
dall’esposizione dei fatti figuranti nella sentenza della sezione istruttoria  
della Corte d’Appello di Rennes del 3 ottobre 2002 né da alcun passaggio  
del dossier. É ad ogni modo possibile ritenere che i ricorrenti siano stati  
tradotti dinanzi ad « un giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge  
ad esercitare funzioni giudiziarie » ai sensi dell’articolo 5 § 3 soltanto al  
momento della loro comparizione dinanzi al giudice delle libertà e della  
detenzione per il loro piazzamento in detenzione provvisoria (il 28 giugno  
2008 per alcuni, il 29 per gli altri), ossia dopo quindici o sedici giorni dalla  
privazione della libertà.  
65. Dunque, come sottolineato dalla Corte nella citata decisione  
Rigopoulos, un tale ritardo è in principio incompatibile con l’ « esigenza di  
prontezza » che esprime l’espressione « al più presto tradotto » che si  
rinviene in tale disposizione. Solamente delle « circostanze del tutto  
eccezionali » potrebbero giustificarlo, essendo tuttavia inteso che nulla  
potrebbe dispensare gli Stati parti dall’obbligo di offrire in ogni circostanza  
alle persone che si trovano sotto la loro giurisdizione garanzie adeguate  
contro le privazioni arbitrarie della libertà.  
66. Il caso Rigopoulos riguardava l’intercettamento in alto mare da parte  
della polizia doganale spagnola di una nave battente bandiera panamense e  
che trasportava cocaina, e la detenzione del suo equipaggio – tra cui il  
ricorrente, suo capitano – per sedici giorni, il tempo del suo convogliamento  
verso un porto spagnolo. La Corte ha concluso per la manifesta infondatezza  
dell’accusa mossa sulla base dell’articolo 5 § 3, motivando che « tenuto  
conto delle circostanze del tutto eccezionali del (...) caso, non si potrebbe  
concludere che il termine trascorso tra il momento della sottoposizione a  
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detenzione del ricorrente e quello della sua presentazione dinanzi al giudice  
istruttore abbia ecceduto la prontezza richiesta al paragrafo 3  
[dell’]articolo [5] ». Essa ha rilevato in tali circostanze che la distanza da  
percorrere era « considerevole » (la nave si trovava a 5 500 km dal territorio  
spagnolo al momento del suo intercettamento) e un ritardo di quarantatre  
ore, provocato dai tentativi di resistenza da parte dei membri  
dell’equipaggio, non « potrebbe essere imputato alle autorità spagnole » ;  
essa ne ha dedotto che vi era « una impossibilità materiale di condurre  
fisicamente il ricorrente dinanzi al giudice istruttore in un termine più  
breve ». Essa ha inoltre tenuto in considerazione il fatto che al suo arrivo sul  
suolo spagnolo, il ricorrente era stato immediatamente trasferito a Madrid  
via aereo e, all’indomani, tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria. Infine,  
essa ha giudicato « poco realista » la possibilità evocata dal ricorrente che,  
piuttosto che essere convogliata verso la Spagna, la nave fu dirottata verso  
l’isola britannica dell’Ascensione, che si trova all’incirca a 1 600 km dal  
luogo dell’intercettamento.  
67. Al momento del suo intercettamento, anche il Winner si trovava in  
alto mare, lontano dalle coste francesi, ad una distanza molto simile a quella  
di cui si discuteva nel caso Rigopoulos, e nessun elemento indica che il suo  
viaggio verso la Francia sia durato più del necessario. Inoltre, i ricorrenti  
non sostengono che bisognava considerare la possibilità di tradurli dinanzi  
alle autorità di uno Stato più vicino della Francia, dove avrebbero potuto  
essere tradotti rapidamente dinanzi ad un’autorità giudiziaria. Il presente  
caso si avvicina quindi molto a quello Rigopoulos : vi era allo stesso modo  
una impossibilità materiale di condurre « fisicamente » i ricorrenti dinanzi  
ad una tale autorità in un termine più breve.  
68. Se è vero che il presente caso si distingue per il fatto che al loro  
arrivo a Brest, dopo tredici giorni di detenzione in mare, i ricorrenti sono  
stati sottoposti allo stato di fermo alcuni per due giorni, altri per tre, prima  
di essere tradotti dinanzi ad un « giudice o un altro magistrato autorizzato  
dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie » ai sensi dell’articolo 5 § 3  
della Convenzione, la durata complessiva della privazione della libertà che  
essi hanno subito resta comparabile a quella che denunciava il ricorrente  
Rigopoulos. Inoltre, la Corte giudica ragionevole la tesi del Governo  
secondo la quale il fermo e la sua durata si spiegano per le necessità  
dell’inchiesta, avuto riguardo del numero dei ricorrenti e dell’obbligo di  
ricorrere ad interpreti per procedere al loro interrogatorio. Resta certamente  
il fatto che la detenzione imposta ai ricorrenti a bordo del Winner non è  
avvenuta sotto la supervisione di una « autorità giudiziaria » ai sensi  
dell’articolo 5 (non rivestendo il procuratore della Repubblica tale qualità ;  
paragrafo 61 più sopra), dal momento che la privazione della libertà subita  
da Rigopoulos era « intervenuta su ordine e sotto lo stretto controllo » del  
tribunale centrale di istruzione di Madrid : al contrario di quest’ultimo, essi  
non hanno beneficiato della protezione contro l’arbitrio che offre un  
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inquadramento di tale natura. Tale elemento, che la Corte ha debitamente  
esaminato alla luce del primo paragrafo dell’articolo 5, non pone tuttavia il  
problema che la durata della privazione della libertà subita dai ricorrenti è  
giustificata dalle « circostanze del tutto eccezionali » suesposte, in  
particolare per l’inevitabile ritardo per il convogliamento del Winner verso  
la Francia.  
69. Pertanto, non vi è stata violazione dell’articolo 5 § 3 della  
Convenzione.  
II. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
70. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
A. Danno  
71. I ricorrenti reclamano ciascuno 10 000 euro (EUR) a titolo di danno  
morale.  
72. Il Governo considera tali domande « eccessive, non giustificate e  
sprovviste di ogni nesso di causalità con le accuse sollevate ».  
73. La Corte considera che i ricorrenti hanno subito un certo danno  
morale, ma ritiene che la constatazione della violazione alla quale essa  
perviene costituisce essa stessa un’equa soddisfazione sufficiente.  
B. Spese e costi  
74. I ricorrenti richiedono 5 000 EUR per le loro spese ed i costi dinanzi  
alla Corte. Essi producono una nota spese per le competenze maturate che  
ammontano a tale somma, redatta il 25 settembre 2006 dal loro avvocato.  
75. Il Governo invita la Corte a rigettare le pretese dei ricorrenti.  
76. La Corte constata innanzitutto che i ricorrenti hanno prodotto un  
documento pertinente a fondamento della loro domanda. Stimando in  
seguito che la somma richiesta non è eccessiva, essa statuisce e riconosce  
5 000 EUR ai ricorrenti complessivamente per spese e costi.  
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C. Interessi moratori  
77. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile ;  
2. Ritiene, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 1 della  
Convenzione ;  
3. Ritiene, per quattro voti contro tre, che non vi è stata violazione  
dell’articolo 5 § 3 della Convenzione ;  
4. Ritiene, all’unanimità, che la constatazione della violazione dell’articolo  
5 § 1 fornisce da sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno  
morale subito dai ricorrenti ;  
5. Ritiene, all’unanimità,  
a) che lo Stato difensore debba versare congiuntamente ai ricorrenti,  
entro tre mesi partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta  
definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000  
EUR (cinquemila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto dal  
ricorrente a titolo di imposta su quest’ultima somma;  
b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale  
importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali ;  
6. Rigetta, all’unanimità, per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in Franciase, in seguito comunicata per iscritto il 10 luglio 2008  
in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
.
28  
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Claudia Westerdiek  
Cancelliere  
Peer Lorenzen  
Presidente  
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2  
della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione  
parzialmente dissenziente del giudice Berro-Lefèvre, alla quale aderiscono i  
giudici Lorenzen e Lazarova Trajkovska.  
P.L.  
C.W.  
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE  
JUGE BERRO-LEFÈVRE, ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI  
LORENZEN E LAZAROVA TRAJKOVSKA  
Non condivido il giudizio della maggioranza secondo cui non vi è, nel  
caso di specie, violazione dell’articolo 5 § 3 della Convenzione, in una  
situazione in cui non è contestato che la detenzione dei ricorrenti è durata  
tredici giorni a bordo del Winner, ai quali si aggiungono, a seconda dei casi,  
due o tre giorni di fermo a Brest.  
Nel caso Rigopoulos, la Corte ha concluso per la manifesta infondatezza  
dell’accusa formulata ai sensi del l’articolo 5 § 3, tenendo in considerazione  
le circostanze del tutto eccezionali del caso, e l’impossibilità materiale di  
condurre fisicamente il ricorrente dinanzi al giudice istruttore in un termine  
più breve.  
Al momento del suo intercettamento, anche il Winner si trovava molto  
lontano dalle coste francesi, e nessun elemento indica che il suo  
convogliamento abbia richiesto più tempo del necessario. Anche in tale caso  
vi era l’impossibilità materiale di tradurre fisicamente i ricorrenti dinanzi ad  
una autorità giudiziaria in un tempo più breve.  
D’altra parte, ciò che distingue il caso di specie dal caso Rigopoulos, è  
che al loro arrivo a Brest, dopo tredici giorni di detenzione in mare, i  
ricorrenti sono stati sottoposti al fermo alcuni per due giorni, altri per tre,  
prima di essere tradotti dinanzi ad un giudice o un magistrato autorizzato  
dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie, sono stati esaminati e  
sottoposti alla detenzione provvisoria. Tale misura è stata applicata a tutto  
l’equipaggio, qualunque fosse il grado di implicazione dei ricorrenti nel  
sostenuto traffico, e rilevo inoltre che alcuni di loro sono stati assolti dalla  
Corte d’Assise speciale di Ille-e-Vilaine.  
Non riscontro valide motivazioni, e le argomentazioni del Governo sul  
punto non mi hanno convinto, sul fatto che i ricorrenti non siano, dal loro  
arrivo a Brest, stati esaminati e tradotti dinanzi al giudice della detenzione e  
delle libertà, anche perché l’operazione di intercettamento era pianificata da  
più settimane, l’istruzione era stata aperta e i giudici istruttori designati dal  
24 giugno 2002.  
Considerati i tredici giorni di privazione della libertà già subiti dai  
ricorrenti a bordo del Winner, ritengo che i due o tre giorni di fermo  
supplementari cui sono stati sottoposti mal si conciliano con l’esigenza di  
prontezza espressa nell’espressione « tradotti al più presto ». Quindi,  
l’esigenza di prontezza, in particolare, protegge gli imputati da una  
detenzione prolungata nelle mani delle autorità di polizia o amministrative.  
Il caso di specie si distingue ancor più del caso Rigopoulos per il fatto  
che la detenzione imposta ai ricorrenti non è avvenuta sotto la supervisione  
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di un « giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare  
funzioni giudiziarie », ma dal procuratore della Repubblica, il quale, come  
sottolinea la sentenza nella parte relativa all’articolo 5 § 1 (paragrafo 61),  
non possiede tale qualità ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenze  
Schiesser c. Svizzera, del 4 dicembre 1979, serie A n. 34, §§ 29-30, e Huber  
c. Svizzera, del 23 ottobre 1990, serie A n. 188), poiché la privazione della  
libertà subita da Rigopoulos è avvenuta sotto lo stretto controllo del  
tribunale centrale di istruzione di Madrid – giurisdizione istruttoria  
specializzata, indipendente dall’esecutivo.  
Rigopoulos é stato immediatamente e con ordinanza motivata sottoposto  
alla detenzione provvisoria durante il dirottamento della nave, allo spirare  
delle prime settantadue ore di detenzione, essendovi in tal modo stato nel  
suo caso un controllo giurisdizionale della privazione della libertà al termine  
del periodo legale di fermo.  
Quindi, al contrario di quest’ultimo, l’equipaggio del Winner non ha  
beneficiato di protezione contro l’arbitrio, offerta invece da un  
inquadramento di quella specie. La sentenza rileva tale lacuna al paragrafo  
68, ma non ne deriva alcuna conseguenza in merito all’articolo 5 § 3,  
limitandosi a rinviare alle « circostanze eccezionali » del caso.  
Sono consapevole del fatto che, trattandosi di traffico di stupefacenti, le  
autorità nazionali debbano dar prova di fermezza nei confronti di coloro che  
contribuiscono alla propagazione di tale flagello (vedi, ad esempio, le  
sentenze Maslov c. Austria, [GC], n. 1638/08, del 23 giugno 2008, § 80,  
Dalia c. Francia, del 19 febbraio 1998, Raccolta 1998-I § 54, e Baghli c.  
Francia, del 30 novembre 1999, n. 34374/97, CEDH 1999-VIII, § 48).  
Tuttavia, come indicato a giusto titolo nel suo paragrafo 49, « un tale fine  
non potrebbe giustificare ogni mezzo ».  
La Corte ha sempre ricordato l’importanza delle disposizioni  
dell’articolo 5 nel sistema della Convenzione : esse consacrano un diritto  
dell’uomo fondamentale, qual è la protezione dell’individuo dalle azioni  
arbitrarie dello Stato contro la sua libertà (vedi, in particolare, le sentenze  
Saadi c. Regno Unito [GC], del 29 gennaio 2008, n. 13229/03, CEDH 2008-  
..., § 63, Winterwerp c. Paesi Bassi, del 24 ottobre 1979, serie A n. 33, § 37  
e Brogan ed altri c. Regno Unito, del 29 novembre 1988, serie A, n. 145-B,  
§ 58).  
La Francia non disponeva, nel caso di specie, di un quadro legislativo  
tale da offrire sufficienti garanzie contro le privazioni arbitrarie della libertà,  
e nessuna circostanza eccezionale ha giustificato, a mio parere, un termine  
di presentazione di quindici o sedici giorni dinanzi ad una autorità  
giudiziaria.  
Pertanto, ritengo che vi sia stata violazione dell’articolo 5 § 3 della  
Convenzione.  
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