SENTENZA MARCHI c. ITALIA
abitazioni a prezzi modici (« edilizia economica e popolare »). Il piano
veniva approvato dal Ministero per i lavori pubblici, con un atto di
dichiarazione di pubblica utilità.
7. Il 2 giugno 1981, la ricorrente e il comproprietario firmavano un
accordo di cessione di 3733 metri quadri di terreno, con il quale veniva
formalizzata l’espropriazione ai sensi della legge n. 385 del 1980. In
esecuzione di questa legge, il comune di Lucca versava a titolo di acconto la
somma di 11 465 500 lire (circa 5 921,44 euro), come se si trattasse di un
terreno agricolo, con la riserva di fissare l’indennità definitiva una volta che
fosse entrata in vigore la legge relativa ai criteri di indennità specifici per i
terreni edificabili.
8. Con sentenza n. 223 del 15 luglio 1983, pubblicata il 27 luglio 1983, la
Corte costituzionale dichiarava incostituzionale la legge n. 385 del 1980,
poiché subordinava l’indennità all’adozione di una legge futura.
9. Conseguentemente alla sentenza, la legge n. 2359 del 1865, secondo
cui l’indennità per espropriazione di un terreno corrispondeva al suo valore
di mercato, tornava a dispiegare i suoi effetti.
10. Il decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992, convertito in legge n. 359
del 8 agosto 1992, introduceva, all’articolo 5 bis, nuovi criteri per calcolare
l’indennità di espropriazione dei terreni edificabili.
11. La ricorrente restava invano in attesa di ricevere l’indennità
residuale.
12. Il 14 marzo 1996, la ricorrente citava il comune davanti al tribunale
di Lucca, al fine di ottenere la metà dell’indennità per l’espropriazione.
13. Il tribunale di Lucca designava un perito. Ad avviso di quest’ultimo,
il terreno della ricorrente era edificabile e il suo valore nel 1981, epoca del
passaggio di proprietà, ammontava a 167 985 000 lire (8 6757,01 euro). In
seguito all’entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, l’indennità per
espropriazione tornava ad essere di 83 992 500 lire (4 3378,51 euro). Dal
momento che la ricorrente era proprietaria solo al 50%, l’indennità da
versare a suo favore ammontava a 4 274 000 lire (circa 21 729 euro).
14. Con sentenza depositata in cancelleria il 12 maggio 2004, il tribunale
dichiarava che il diritto della ricorrente a ottenere l’indennità per
l’espropriazione era prescritto, per via della prescrizione decennale.
15. La ricorrente proponeva appello avverso tale sentenza.
16. Con sentenza del 4 luglio 2006, la corte d’appello di Firenze
rigettava l’appello. Essa richiamava il fatto che, secondo la consolidata
giurisprudenza della Corte di cassazione, una volta pubblicata la sentenza
della Corte costituzionale il 27 luglio 1983 ed eliminato così l’ostacolo
giuridico che impediva l’esercizio del diritto di rivendicare l’indennità per
espropriazione, aveva cominciato a decorrere il termine di prescrizione di
dieci anni. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto adire i giudici competenti
prima del 27 luglio 1993, mentre di fatto provvedeva a notificare la sua
domanda il 14 marzo 1996.
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