SENTENZA MANGOURAS c. SPAGNA
greca Universe Maritime Ltd.), e che, conformemente al contratto concluso
tra le due parti, copriva la responsabilità civile della nave in caso di danni
cagionati dall’inquinamento. Di conseguenza, la cauzione fu pagata in
applicazione del rapporto giuridico contrattuale esistente tra l’armatore e
l’assicuratore.
40. Certo, dopo il pagamento dell’importo, il ricorrente tornò in Grecia,
dove compariva regolarmente dinanzi al commissariato. Essendo
l’istruttoria a tutt’oggi pendente dinanzi al giudice istruttore n. 1 di
Corcubión (La Coruña), tale sistema consente alle autorità spagnole di
conoscere costantemente la localizzazione del ricorrente. Comunque sia, la
Corte richiama l’attenzione sul fatto che lo scopo principale della fissazione
della cauzione, vale a dire assicurarsi la presenza del ricorrente al processo,
continua a tutt’oggi ad essere salvaguardato.
41. In tale contesto, la Corte non potrebbe ignorare la preoccupazione
crescente e legittima che esiste sia a livello europeo che internazionale con
riguardo ai reati contro l’ambiente. Rileva a questo proposito i poteri e gli
obblighi degli Stati in materia di lotta contro l’inquinamento marino e la
volontà unanime tanto degli Stati quanto delle organizzazioni europee ed
internazionali di identificarne i responsabili, di assicurare la loro presenza al
momento del processo e di punirli (si veda a tale proposito la parte «diritto
interno ed internazionale» qui sopra).
42. La Corte ritiene che occorra tenere conto delle circostanze particolari
del caso, cioè la specificità delle violazioni commesse nell’ambito di una
«responsabilità a cascata» caratteristica del campo del diritto marittimo e, in
particolare, dei reati contro l’ambiente marino, e che lo distinguono dagli
altri casi in cui essa è stata condotta a conoscere della durata di una custodia
cautelare. A questo proposito, la Corte ritiene che la gravità dei fatti del
caso di specie giustificasse la preoccupazione dei tribunali interni di
stabilire le responsabilità nella catastrofe naturale e, di conseguenza, è
naturale che essi abbiano voluto assicurarsi la presenza del ricorrente al
processo stabilendo una cauzione elevata.
43. Dopo tutto, la Corte osserva che la privazione della libertà del
ricorrente si è estesa per un periodo più breve rispetto ad altri casi esaminati
dalla Corte, in cui, benché non si trattasse di decidere su un reato contro
l’ambiente marino come quello del caso di specie, il ricorrente era stato
ugualmente messo in carcere con possibilità di essere liberato sotto
condizione del pagamento di una cauzione (si vedano, a contrario, Bojilov
c. Bulgaria, n. 45114/98, §§ 38 e ss. e Hristova c. Bulgaria, n. 60859/00,
§ 111).
44. Visto quanto precede, la Corte ritiene che le autorità nazionali
abbiano sufficientemente motivato il carattere proporzionato dell’importo
della cauzione che doveva essere pagata dal ricorrente ed abbiano
sufficientemente tenuto conto delle sue condizioni personali, in particolare
della sua posizione di dipendente dell’armatore, che, a sua volta, era
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