CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI  
c. GERMANIA  
(Ricorso n. 58911/00)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
6 novembre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE  
DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA  
Nel caso Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Peer Lorenzen, Presidente,  
Rait Maruste,  
Volodymyr Butkevych,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Mirjana Lazarova Trajkovska,  
Zdravka Kalaydjieva, giudici,  
Otto Mallmann, giudice ad hoc,  
e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 settembre 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 58911/00) diretto contro la  
Repubblica federale di Germania con il quale cinque associazioni  
riconosciute secondo il diritto tedesco, Leela Förderkreis e.V., Wies  
Rajneesh Zentrum für spirituelle Therapie und Meditation e.V., Osho Uta  
Lotus Commune e.V., Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. e  
Osho Meditations Center Berlin e.V. (“le associazioni ricorrenti”), il 12  
aprile 2000, hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione  
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali  
(“la Convenzione”).  
2. Le associazioni ricorrenti sono rappresentate da C. Gambke, sostituito  
da R. von Katzler, avvocati del foro di Gräfelfing. Il Governo tedesco (“il  
Governo”) é rappresentato dai suoi agenti, A. Wittling-Vogel,  
Ministerialdirigentin, del Ministero federale della giustizia.  
3. Le associazioni ricorrenti sostengono, in particolare, che la durata dei  
procedimenti dinanzi alle corti interne é stata eccessiva e che le autorità  
tedesche si sono ingerite nel loro diritto di manifestare il proprio credo.  
4. Il 26 giugno 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al  
Governo. Ai sensi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di  
esaminare il merito del ricorso insieme alla sua ricevibilità.  
5. Le parti hanno depositato delle memorie scritte (articolo 54A del  
regolamento della Corte). Inoltre, sono state ricevute le memorie di una  
parte terza, la Helsinki Foundation for Human Rights (Warsaw) il cui  
intervento nella fase del procedimento per iscritto é stato autorizzato dal  
Presidente (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 2 del  
regolamento).  
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FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
6. Le associazioni ricorrenti sono associazioni religiose o associazioni di  
meditazione appartenenti al movimento Osho, in precedenza conosciuto  
come lo Shree Rajneesh o il movimento Bhagwan. Il movimento è stato  
fondato dal mistico indiano Rajneesh Chandra Mohan, inizialmente  
chiamato Bhagwan dai suoi seguaci, ed in seguito Osho. Conformemente ai  
loro statuti, le associazioni ricorrenti promuovono gli insegnamenti di Osho,  
il quale sostiene che il fine dello sviluppo spirituale è l’illuminazione. Una  
delle condizioni era di liberarsi da ogni forma di socializzazione, attraverso  
un programma comprensivo di tradizionali e nuove tecniche di meditazione  
ed una serie di terapie. Le associazioni ricorrenti diffondono i centri di  
meditazione Osho, organizzano seminari, celebrano eventi religiosi e  
compiono dei lavori di gruppo. Esse proteggono inoltre il diritto di religione  
dei loro membri contro ogni discriminazione.  
7. Le associazioni ricorrenti appartengono ad un gruppo di comunità  
religiose precedentemente sconosciute comparse in Germania attorno al  
1960. Esse sono descritte come una “setta”, “giovane setta”, “giovane  
religione”, “psico-setta”, “psico-gruppo” o simili sostantivi. I gruppi sono  
presto divenuti oggetto di un pubblico dibattito critico poiché le loro azioni  
erano ritenute influenzate in maniera predominante dalle loro visioni  
filosofiche e religiose ed a causa del modo in cui trattavano i loro membri e  
seguaci. Il punto focale della discussione riguardava il pericolo potenziale  
che tali gruppi potevano costituire per lo sviluppo personale degli  
adolescenti e delle loro relazioni sociali, che portavano non soltanto  
all’abbandono della scuola e della carriera professionale, a cambiamenti  
radicali della personalità, varie forme di dipendenza, mancanza di iniziativa  
e difficoltà nella comunicazione, spesso aggravate dalla struttura che  
caratterizza alcune comunità, ma anche a perdite materiali ed a danni  
psicologici.  
8. Sin dal 1970 il Governo federale ed i Governi dei Länder si sono  
confrontati su tali problematiche. Per attirare l’attenzione sui potenziali  
pericoli di tali gruppi, sia per l’individuo che per la società, il Governo  
federale ha lanciato una campagna di informazione e di educazione su larga  
scala volta ad accrescere la consapevolezza pubblica ed a stimolare una  
discussione critica sui fini e le attività delle sette o dei gruppi segreti. Sin  
dal 1979 il Governo tedesco ha lanciato vari avvertimenti ufficiali in merito  
alle cosiddette sette al fine di informare la società delle pratiche di tali  
gruppi. Il movimento Rajneesh, o Bhagwan, è stato menzionato come uno  
dei nuovi gruppi religiosi o spirituali. Quale parte del loro compito relativo  
alle pubbliche relazioni, le agenzie di Stato hanno descritto le associazioni  
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ricorrenti come “setta”, “giovane setta”, “giovane religione” e “psico-setta”.  
Per descriverle sono spesso stati utilizzati gli aggettivi “distruttive” e  
“pseudo-religiose”, e sono state sollevate accuse sul fatto che i loro membri  
fossero manipolati.  
9. Tali espressioni erano contenute nelle dichiarazioni del Governo, vale  
a dire, nelle risposte ai membri del Parlamento Tedesco del 27 aprile 1979,  
23 agosto 1982 e 10 ottobre 1984, in un rapporto del Governo Tedesco al  
Comitato di petizione della Dieta federale sulle giovani sette nella  
Repubblica federale di Germania datato febbraio 1980 e pubblicato dal  
Ministero federale della gioventù, della famiglia e della salute, e in un  
discorso del Ministro federale della gioventù, della famiglia e della salute  
tenuto l’8 dicembre 1984.  
10. Nella risposta del 27 aprile 1979 avente ad oggetto “Recenti  
comunità religiose e filosofiche (cosiddette giovani sette)” il “movimento  
Shree Rajneesh” era menzionato tra le cosiddette comunità religiose e  
filosofiche. Il Governo federale ha affermato che queste erano etichettate  
con termini generali quali “giovani sette”, “gruppi religiosi distruttivi” o  
“culti distruttivi”. Lo stesso Governo federale si é riferito ad esse come  
“giovani sette” “pseudo-religioni e psico-gruppi” oltre che riferirsi  
generalmente ad esse come “sette”.  
Nella sua risposta datata 23 agosto 1982 il Governo ha menzionato il  
“movimento Bhagwan-Shree-Rajneesh” in relazione a domande sulla  
struttura associativa delle “cosiddette nuove sette”. Inoltre, nelle  
osservazioni preliminari il termine “cosiddette nuove sette” é stato usato, in  
ogni parte del principale testo con cui il Governo ha fatto riferimento alle  
“giovani religioni”.  
Nella risposta del 10 ottobre 1984 relativa alle “attività economiche  
delle giovani religioni e psico-sette distruttive” il Governo ha usato  
principalmente i termini “giovane religione” e “psico-setta”. Il Governo  
inoltre ha sostenuto che appariva difficile applicare la legislazione  
lavorativa alle associazioni la condotta dei cui membri era manipolata.  
Nel suo rapporto al Comitato di petizione della Dieta federale del  
febbraio 1980 il Governo federale ha sottolineato nella introduzione che i  
termini “giovane religione” o “giovane setta” ricomprendono un numero  
estremamente vario di gruppi. Il “gruppo che fa capo a “Bhagwan (i.e. Dio)  
Shree Rajneesh” é stato descritto come uno di tali gruppi, ed è stato incluso  
tra gli “psico-movimenti”.  
Nel discorso tenuto l’8 dicembre 1984 alla conferenza sull’argomento  
“Nuove giovani religioni – Proteggere la libertà dell’individuo” il Ministro  
federale della gioventù, della famiglia e della salute ha utilizzato i termini  
“giovane religione”, “giovane setta”, “setta”, “culti religiosi distruttivi”,  
“insegnamenti di pseudo salvezza” e “pseudo-religione” riferendosi ai  
gruppi di cui si occupava.  
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11. Il 1mo ottobre 1984 le associazioni ricorrenti hanno avviato dei  
procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte amministrativa di Colonia  
(Verwaltungsgericht). Esse hanno chiesto di vietare al Governo ulteriori  
dichiarazioni simili a quelle summenzionate sui movimenti religiosi e sulle  
associazioni che vi appartenevano, richiedendo inoltre di punire tali  
affermazioni. Esse hanno sostanzialmente sostenuto che era stata violata la  
loro libertà di religione o di credo filosofico di cui all’articolo 4 §§ 1 e 2  
della Costituzione (Grundgesetz).  
12. Secondo le associazioni ricorrenti, gli insegnamenti della comunità  
si basavano sull’idea di raggiungere la trascendenza in ogni fase della vita.  
Tali insegnamenti venivano continuamente condivisi da essi e dalle loro  
comunità. Le varie dichiarazioni del Governo avevano violato l’obbligo di  
neutralità previsto all’articolo 4 della Costituzione gettando discredito sugli  
insegnamenti del movimento. Le espressioni utilizzate erano quindi  
diffamatorie o destinate a divenirlo, e non vi erano fondamenti di diritto o di  
fatto volti a giustificare i termini utilizzati. Le associazioni ricorrenti non  
perseguivano alcuna attività contraria ai diritti altrui, di gruppi o di  
organizzazioni. Il Governo ha frainteso il significato degli insegnamenti di  
Osho ed ha in tal modo interferito con le credenze religiose fondamentali  
del loro movimento.  
13. Con sentenza del 21 gennaio 1986 la Corte amministrativa di  
Colonia ha vietato al Governo di chiamare il movimento Rajneesh nei  
discorsi ufficiali “giovane religione”, “giovane setta” o “psico-setta”, di  
utilizzare gli aggettivi “distruttiva” e “pseudo-religiosa” e di sostenere che i  
membri del movimento di Rajneesh sono stati manipolati.  
14. La Corte amministrativa ha rilevato che tali termini evocano una  
connotazione negativa dei contenuti di base delle credenze religiose delle  
associazioni ricorrenti e che l’uso di tali termini viola la loro libertà di  
religione garantita all’articolo 4 § 1 della Costituzione. Essa ha ritenuto,  
tuttavia, che l’uso del termine “setta” non ha avuto un impatto negativo sul  
credo religioso delle associazioni ricorrenti.  
15. La Corte amministrativa ha sottolineato che non vi erano indicazioni  
sul fatto che le associazioni ricorrenti perseguivano esclusivamente scopi  
commerciali o che gli insegnamenti di Osho o i metodi impiegati dalle  
associazioni ricorrenti fossero contrari alla dignità umana. Il diritto protetto  
all’articolo 4 della Costituzione obbliga lo Stato a mantenere una stretta  
neutralità in merito alle attività religiose e proibisce giudizi negativi su un  
determinato credo religioso. Inoltre l’utilizzo di tali termini generali non era  
adeguato a proteggere dal pericolo.  
16. Il 28 aprile 1986 il Governo ha proposto appello contro tale  
sentenza. Il 22 maggio 1990 si è tenuta un’udienza dinanzi alla Corte  
amministrativa di appello del Land della Nord Rhine-Westfalia  
(Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen). Con sentenza  
adottata in tale ultima data la Corte amministrativa di appello ha annullato la  
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sentenza impugnata e rigettato per interno il ricorso delle associazioni  
ricorrenti, così come gli appelli di due associazioni ricorrenti che avevano  
contestato le decisioni della corte di primo grado sull’uso del termine  
“setta”. Essa non ha ammesso l’appello sulle questioni di diritto.  
17. La Corte amministrativa di appello ha rilevato che le valutazioni  
contestate interferivano con i diritti delle associazioni ricorrenti garantiti  
all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Tuttavia, il diritto di religione non  
era assoluto. Esso era soggetto a limitazioni da parte di altre disposizioni  
della Costituzione. Le limitazioni e le ingerenze da parte dello Stato devono  
essere ammesse quando importanti ragioni di interesse pubblico richiedono  
la protezione dei diritti in conflitto con il diritto di libertà di religione.  
Quando esiste il semplice sospetto di una possibile violazione di tali diritti,  
sono necessari ed adeguati informazioni ed avvertimenti per la loro  
protezione. Ai sensi dell’articolo 65 della Costituzione, che conferisce al  
Governo le sue funzioni, considerato congiuntamente alle obbligazioni  
positive di cui all’articolo 2 § 2, prima frase, che garantisce il diritto alla  
vita ed all’inviolabilità della persona, ed all’articolo 6 della Costituzione,  
che protegge i diritti della famiglia, il Governo ha il diritto di fornire  
informazioni. Le affermazioni del Governo sono accettabili e rispettano il  
principio di proporzionalità.  
18. Il 13 marzo 1991 la Corte amministrativa federale  
(Bundesverwaltungsgericht) ha rigettato il ricorso delle associazioni  
ricorrenti contro la sentenza della Corte amministrativa di appello rifiutando  
l’autorizzazione a ricorrere. La Corte ha ritenuto che il caso non fosse di  
particolare rilevanza. Essa ha rilevato che le questioni di diritto sollevate  
dalle dichiarazioni del Governo in merito ai nuovi movimenti religiosi erano  
già state esaminate dalla precedente giurisprudenza e dalla Corte  
costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht). Le accuse delle  
associazioni ricorrenti non sollevavano alcuna nuova questione. Il diritto  
costituzionale del Governo di informare la società e di proteggere la dignità  
umana e la salute dei cittadini ha giustificato l’ingerenza nel diritto di libertà  
di credo o religione. Il diritto di informare la società include il diritto di  
avvisarla e prendere in considerazione le condotte altrui ritenute pericolose.  
19. Il 3 maggio 1991 le associazioni ricorrenti hanno depositato un  
ricorso dinanzi alla Corte costituzionale contro le suddete decisioni della  
corte. Il 23 aprile 1992 la Corte costituzionale federale ha informato le  
associazioni ricorrenti in risposta alla loro lettera del 10 aprile 1992 che non  
era in grado di indicare quando sarebbe stata adottata una sentenza. Il 13  
gennaio 1993 essa ha scritto alle associazioni ricorrenti che il caso era stato  
comunicato al Governo federale ed al Land della Nord-Rhine-Westfalia. Il  
2 novembre 1993 il Governo federale ha depositato delle memorie, che sono  
state comunicate alle associazioni ricorrenti il 4 novembre 1993. Il 21  
settembre 1994 le associazioni ricorrenti hanno depositato delle memorie di  
replica. Con lettere dell’8 marzo 1993, 6 agosto 1995, 8 luglio 1998 e 3  
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febbraio 2000 le associazioni ricorrenti hanno richiesto informazioni sullo  
stato dei procedimenti.  
20. Il 26 giugno 2002 la Corte costituzionale federale ha deciso che la  
sentenza della Corte amministrativa di appello del Land Nord Rhine-  
Westfalia del 22 maggio 1990 aveva violato i diritti fondamentali delle  
associazioni ricorrenti garantiti all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Ha  
annullato la sentenza per la parte del ricorso delle associazioni ricorrenti che  
era stato respinto relativa all’uso delle espressioni “distruttivo”, e “pseudo-  
religioso”, e delle affermazioni secondo cui esse “manipolavano i loro  
membri” e rinviarono tale parte del ricorso alla Corte amministrativa di  
appello per una nuova decisione. Tuttavia, essa ha rilevato che il Governo  
era autorizzato a definire il movimento delle associazioni ricorrenti come  
una “setta”, “giovane religione”, “giovane setta” e “psico-setta” ed ara stato  
autorizzato a proteggere la società con una adeguata informazione in merito.  
21. Secondo la Corte costituzionale federale, il diritto alla libertà di  
religione e di credo garantito all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione non  
vieta allo Stato di ingerirsi in una discussione pubblica e critica in merito ai  
fini e le attività dei gruppi religiosi. Le limitazioni alla libertà di religione  
dovevano essere fondate su altri diritti e libertà fondamentali garantiti dalla  
Costituzione, come ad esempio la protezione della dignità umana, il diritto  
alla vita ed all’integrità fisica e la protezione del matrimonio e della  
famiglia.  
22. Il potere di amministrare dello Stato deriva direttamente dalla  
Costituzione e autorizza il Governo federale a fornire informazioni su ogni  
argomento rientrante nell’intera sfera della responsabilità dello Stato.  
Fornire informazioni pubbliche e dirette aiuta a risolvere i conflitti tra lo  
Stato e la società, affrontare le sfide anche facendo ricorso ad un breve  
preavviso, per reagire velocemente ed in maniera adeguata ai problemi e  
alle necessità dei cittadini ed assisterli nella ricerca di una guida. Tale  
attività non richiede una espressa disposizione legale, dal momento che non  
costituisce una diretta ingerenza nei diritti delle associazioni ricorrenti. Essa  
ha semplicemente influenzato la condotta di altri vis-à-vis alle associazioni  
ricorrenti. Per di più, non è possibile stabilire delle regole per il ruolo del  
Governo relativo all’impartire informazioni, data la grande varietà dei  
campi di cui si occupa e dei mezzi che utilizza. Quando agisce nell’esercizio  
del suo potere di amministrare, il Governo federale ha il diritto di fornire  
informazioni al pubblico, anche se i diritti fondamentali ne risultano  
indirettamente coinvolti.  
23. Tuttavia, lo Stato deve limitarsi a termini neutri ed agire con  
moderazione in materia religiosa o di credo. Sono proibiti giudizi  
diffamatori, discriminatori e ingannevoli. Il Governo deve inoltre rispettare  
la separazione dei poteri tra lo Stato federale ed il Länder. Il Governo é  
autorizzato ad impartire informazioni relativamente a materie di competenza  
sovra-regionale e nelle quali un’informazione statale aiuta a risolvere i  
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problemi in maniera efficiente. Fornire informazioni in tali circostanze non  
esclude o indebolisce gli stessi poteri dei Governi del Länder, non  
impedisce alle autorità amministrative di portare a compimento i loro  
compiti.  
24. Inoltre, quando il Governo federale fornisce informazioni deve  
rispettare il principio di proporzionalità. Affermazioni che si scontrano con  
la vera essenza del diritto garantito all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione  
devono essere proporzionate con riferimento al caso di specie.  
25. Riguardo al termine “setta”, la Corte costituzionale federale ha  
rilevato che al Governo non era fatto divieto di far uso di tale termine, che al  
tempo dei fatti corrispondeva al generale significato di nuovi movimenti  
religiosi. Allo stesso modo, l’uso dei termini “giovane religione” e “giovane  
setta” descriveva la situazione prevalente al tempo dei fatti ed il termine  
“psico-setta” inquadrava le pratiche di meditazione dei movimenti di Osho.  
Tali termini sono stati impiegati senza differenze di trattamento  
discriminatorie riferendosi ai gruppi nell’ambito della religione e del credo.  
Essi si conformano all’obbligo dello Stato di neutralità in materia di credo  
religioso e filosofico e non violano la vera essenza del diritto garantito  
all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione.  
26. Al contrario, l’uso dei termini “distruttivo” e “pseudo- religione”, e  
le affermazioni secondo le quali i membri del movimento venivano  
manipolati, non ha soddisfatto i requisiti della legge costituzionale.  
27. Anche se l’impiego di tali termini non potesse essere criticato  
secondo il motivo per il quale ha superato i poteri del Governo federale, i  
termini utilizzati hanno tuttavia violato il requisito di neutralità e non sono  
quindi giustificabili alla luce del principio di proporzionalità. In particolare,  
non sono state fornite ragioni sostanziali che potessero giustificare le  
dichiarazioni ritenute diffamatorie dai ricorrenti, nemmeno in qualche modo  
apparenti. Tale decisione è stata comunicata alle associazioni ricorrenti il 30  
luglio 2002.  
28. L’8 novembre 2002 il Governo federale ha rinunciato all’appello  
contro la sentenza della Corte amministrativa di Colonia del  
31 gennaio 1986 dato che l’appello era ancora pendente dinanzi alla Corte  
amministrativa di appello a seguito della decisione della Corte  
costituzionale federale del 26 giugno 2002.  
29. Il 27 dicembre 2005 il rappresentante delle associazioni ricorrenti ha  
informato la Corte del fatto che la quarta e la quinta associazioni ricorrenti,  
Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. e Osho Meditations  
Center Berlin e.V, desideravano rinunciare al loro ricorso.  
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II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI RILEVANTI  
30. Le disposizioni rilevanti della Costituzione si leggono come segue:  
Articolo 2 § 2, prima frase  
“Ognuno ha diritto alla vita ed alla inviolabilità della sua persona”  
Articolo 4 §§ 1 e 2  
“La libertà di credo e coscienza e la libertà di professare le credenze religiose e  
filosofiche sono inviolabili.  
É garantita la pratica indisturbata del culto.”  
Articolo 6 § 1  
“Il matrimonio e la famiglia godono di una protezione speciale da parte dello Stato.”  
Articolo 65  
“Il Cancelliere federale determina ed é responsabile della politica generale. Entro  
tali limiti ogni Ministro federale svolge i compiti del suo dipartimento in maniera  
indipendente e di propria iniziativa. Il Governo federale risolve le divergenze di  
opinioni tra i Ministri federali. Il Cancelliere federale dirige i procedimenti del  
Governo federale conformemente alle regole di procedura adottate dal Governo ed  
approvate dal Presidente federale.”  
31. Con sentenza del 23 maggio 1989 la Corte amministrativa federale  
ha deciso che il Governo federale tedesco aveva il diritto di fornire  
informazioni e rendere pubblici gli avvertimenti in virtù della sua  
responsabilità costituzionale di informare la società sulle nuove comunità  
religiose ed ideologiche e sugli “psico-gruppi” (BVerwGE 7 C 2/87, vedi  
sentenze e decisioni della Corte amministrativa federale, vol. 96, p. 82 e  
segg.). Il 15 agosto 1989 la Corte costituzionale federale, riunita in una  
Camera composta da tre giudici, non ha accolto il ricorso costituzionale  
dell’organizzazione Maharishi (meditazione transcendentale), confermando  
che il Governo federale aveva il diritto di fornire informazioni sulle nuove  
comunità ideologiche e religiose e sugli “psico-gruppi” in conformità dei  
suoi obblighi costituzionali, vale a dire esprimere le opinioni e adottare  
raccomandazioni o avvertimenti pubblicamente entro i limiti dell’esercizio  
dei poteri concessi dalla Costituzione (1 BvR 881/89).  
32. Nel 1996 la Dieta federale (Deutscher Bundestag) ha incaricato una  
commissione di esperti di preparare un rapporto sulle “cosiddette sette e  
psico -culti”. Nel rapporto conclusivo pubblicato nel giugno 1998 la  
Commissione di inchiesta ha sostenuto che quando veniva utilizzato il  
termine “setta” erano solitamente evocati sentimenti negativi. Tuttavia, solo  
un piccolo numero di movimenti che si caratterizzavano come “sette”  
ponevano problemi. La Commissione ha raccomandato di non utilizzare in  
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futuro la parola “setta” nei rapporti ufficiali, negli opuscoli informativi o nei  
testi giuridici.  
DIRITTO  
I. IN MERITO ALLA QUARTA ED ALLA QUINTA ASSOCIAZIONI  
RICORRENTI  
33. Il 27 dicembre 2005 la quarta e la quinta associazioni ricorrenti,  
Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. ed Osho Meditations  
Center Berlin e.V., hanno informato la Corte della loro intenzione di  
rinunciare al ricorso.  
34. La Corte rileva che tali associazioni ricorrenti non intendono  
proseguire il loro ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione che,  
nella sua parte rilevante, si legge come segue:  
“1. La Corte può in ogni stato del procedimento decidere di cancellare un ricorso  
dal ruolo quando le circostanze portano alla conclusione che  
(a) il ricorrente non intende proseguire il suo ricorso;  
...  
Tuttavia, la Corte continua l’esame del ricorso se il rispetto dei diritti umani definiti  
dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede...”  
35. La Corte ritiene che le condizioni dell’articolo 37 § 1 (a) sono state  
soddisfatte. Inoltre, la Corte non rileva speciali circostanze relativamente al  
rispetto dei diritti umani definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che  
richiedono di continuare nell’esame del ricorso.  
Di conseguenza, il ricorso deve essere cancellato dal ruolo della Corte  
per quanto riguarda tali due associazioni ricorrenti.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
36. Le restanti associazioni ricorrenti si lamentano del fatto che la durata  
dei procedimenti dinanzi alle corti amministrative ed alla Corte  
costituzionale federale è stata incompatibile con il requisito del “termine  
ragionevole”, previsto all’articolo 6 § 1 della Convenzione, che si legge  
come segue:  
“Nella pronuncia sulle controversie sui suoi diritti e doveri ..., ogni persona ha  
diritto a ... un esame entro un termine ragionevole da [un] ... tribunale...”  
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37. Il Governo contesta tale tesi.  
A. Ricevibilità  
1. Argomenti del Governo  
38. Secondo il Governo, l’articolo 6 § 1 della Convenzione non si  
applica al presente caso, dal momento che la controversia non riguarda  
“diritti e doveri di carattere civile” ai sensi di tale articolo. Secondo il  
Governo, l’oggetto del procedimento, vale a dire la sostenuta violazione  
della libertà di religione delle associazioni ricorrenti a seguito di alcune  
dichiarazioni del Governo, non comprende la violazione dei beni protetti da  
tali diritti, ma riguarda interessi di natura non patrimoniale. Ed inoltre  
l’esito dei procedimenti impugnati non costituiva una condizione necessaria  
per introdurre un’azione per danni nei confronti del Governo dinanzi alle  
corti civili.  
39. Il Governo inoltre ha sostenuto che le contestate dichiarazioni fatte  
dal Governo non hanno avuto effetto diretto o conseguenze sostanziali sui  
diritti delle associazioni ricorrenti riconosciuti dalle leggi civili. Sebbene  
non si possa escludere che singoli cittadini siano stati spinti a prendere le  
distanze dalle associazioni ricorrenti a causa delle dichiarazioni del  
Governo, é impossibile determinare se ciò sia avvenuto realmente e se ha  
avuto ripercussioni finanziarie a danno delle associazioni ricorrenti. In ogni  
caso, ogni conseguenza non potrebbe essere considerata come immediata. Il  
solo fatto che le dichiarazioni possono aver avuto conseguenze finanziarie  
per le associazioni ricorrenti non è sufficiente a ricondurre i procedimenti  
all’interno della tutela dell’articolo 6 § 1.  
40. Non si potrebbe far derivare l’applicazione dell’articolo 6 § 1 della  
Convenzione nemmeno dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il  
diritto ad una buona reputazione é un “diritto civile” ai sensi di tale  
disposizione. In primo luogo, le associazioni ricorrenti non hanno fatto  
riferimento al diritto alla buona reputazione o all’onore in virtù del diritto  
interno dinanzi alle corti interne, ma soltanto al loro diritto alla libertà di  
professare e praticare in maniera indisturbata una religione senza ingerenza  
statale. In secondo luogo, il diritto alla protezione della reputazione e  
dell’onore può essere riconosciuto a singoli individui, ma non a gruppi di  
persone quali le associazioni ricorrenti.  
2. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti  
41. Le associazioni ricorrenti hanno contestato tali tesi. Esse hanno  
sostenuto che il loro diritto alla libertà di religione deve essere considerato  
come un “diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1. Esse hanno rilevato che  
il diritto di scegliere e professare una religione è un diritto individuale  
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originario che non è concesso dallo Stato. Esse hanno sostenuto inoltre che  
la Convenzione non limita l’applicazione dell’articolo 6 § 1 ai diritti di  
natura patrimoniale. Il campo dei “diritti civili” ricomprende  
tradizionalmente un numero di diritti di carattere non patrimoniale inclusi  
quelli relativi alle questioni religiose, come il diritto ad una educazione  
religiosa.  
42. Pur ritenendo che il diritto alla libertà di religione non dovrebbe  
essere generalmente ritenuto un “diritto civile” ai sensi della Convenzione,  
l’articolo 6 è applicabile a specifiche circostanze del caso di specie. Le  
azioni del Governo che sono state impugnate hanno avuto lo scopo di  
influenzare il comportamento dei cittadini nei confronti dei gruppi religiosi  
delle associazioni ricorrenti. Inoltre, le dichiarazioni impugnate hanno avuto  
un effetto diretto sull’onore e la reputazione delle associazioni ricorrenti e  
dei loro membri e sulla loro possibilità di professare pubblicamente la  
propria religione.  
43. Le associazioni ricorrenti infine hanno sostenuto che i procedimenti  
dinanzi alle corti amministrative erano una condizione necessaria per  
introdurre un’azione per danni nei confronti del Governo dinanzi alle corti  
civili, dal momento che le corti amministrative erano meglio attrezzate  
rispetto a quelle civili per l’esame della legalità delle azioni del Governo.  
3. Valutazione della Corte  
44. La Corte rileva, in primo luogo, che il Governo non ha negato  
l’esistenza di una controversia ai sensi dell’articolo 6 § 1. Tuttavia, esso ha  
sostenuto che la disputa in questione non avesse ad oggetto la  
determinazione dei diritti civili delle associazioni ricorrenti di cui  
all’articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte ripete che, secondo la sua  
giurisprudenza, il concetto di “diritti e doveri di carattere civile” non può  
essere interpretato facendo unicamente riferimento al diritto interno dello  
Stato convenuto. In varie occasioni, la Corte ha affermato il principio che  
tali concetti sono “autonomi”, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione  
(vedi, tra le altre, König c. Germania, sentenza del 28 giugno 1978, serie A  
n. 27, §§ 88-89, e Maaouia c. Francia (dec.), n. 39652/98, CEDU 1999-II).  
Di conseguenza, affinché un diritto possa essere considerato o meno di  
carattere “civile” si deve far riferimento in via autonoma alla sostanza del  
suo contenuto e ai suoi effetti – e non solamente alla sua classificazione  
legale – in virtù del diritto interno dello Stato coinvolto (vedi König, cit.,  
§ 89).  
45. La Corte rileva che il caso di specie ha ad oggetto la questione se le  
restanti associazioni ricorrenti potevano vietare al Governo l’utilizzo di  
alcuni termini quando esso faceva pubblicamente riferimento ai loro gruppi  
religiosi. Conformemente alla giurisprudenza delle corti interne, un simile  
diritto potrebbe derivare dal diritto alla libertà di religione, come consacrato  
all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Resta da stabilire se tale diritto  
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possa essere considerato come un diritto di carattere “civile” ai sensi  
dell’articolo 6 della Convenzione.  
46. La Corte ritiene che le possibili conseguenze negative per la  
situazione finanziaria delle associazioni ricorrenti non ha formato l’oggetto  
diretto del procedimento in esame. Tuttavia, anche se la Corte ha rilevato in  
varie occasioni che la natura pecuniaria del diritto che si sostiene violato dia  
vita ad una controversia rientrante nell’ambito dell’articolo 6 § 1 (vedi, per  
esempio, Salesi c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A n. 257-E,  
§ 19, e Woś c. Polonia, n. 22860/02, §§ 76, 77, CEDU 2006-...), ciò non  
significa che le controversie di natura non patrimoniale fuoriescano  
necessariamente dall’ambito di tale disposizione. In tale contesto, la Corte  
rivolge l’attenzione alla sua consolidata giurisprudenza sul carattere “civile”  
del diritto di godere di una buona reputazione (vedi Helmers c. Svezia,  
sentenza del 29 ottobre 1991, serie A n. 212-A, p. 14, § 27, e Tolstoy  
Miloslavsky c. Regno Unito, sentenza del 13 luglio 1995, serie A n. 316-B,  
§ 58). Inoltre, la Corte ha recentemente sostenuto che il diritto di usufruire  
di autorizzazioni dello Stato per le cerimonie religiose deve essere  
considerato come direttamente determinante per i “diritti ed i doveri di  
carattere civile” del ricorrente, comportando di conseguenza l’applicazione  
dell’articolo 6 (vedi Tserkva Sela Sosulivka c. Ucraina, n. 37878/02, § 42,  
28 febbraio 2008).  
47. La Corte non ritiene necessario determinare se il diritto alla libertà di  
religione deve essere generalmente considerato come un “diritto civile” ai  
sensi dell’articolo 6 § 1. Avuto riguardo delle particolari circostanze del  
caso, in particolare alla sua relazione con la buona reputazione delle  
associazioni ricorrenti, la Corte ritiene che la presente controversia abbia ad  
oggetto un “diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1.  
48. La Corte inoltre rileva che tale ricorso non é manifestamente  
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non è  
inammissibile sotto ogni altro aspetto. Deve quindi essere dichiarato  
ricevibile.  
B. Merito  
49. Il periodo che deve essere tenuto in considerazione va dal 1mo  
ottobre 1984, quando le associazioni ricorrenti hanno introdotto le azioni  
processuali dinanzi alla Corte amministrativa di Colonia, all’8 novembre  
2002, quando il Governo federale ha rinunciato all’appello, che è stato  
pendente dinanzi alla Corte federale a seguito del ricorso costituzionale.  
Sono quindi trascorsi diciotto anni e un mese e quattro gradi di  
giurisdizione.  
1. Argomenti del Governo  
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50. Il Governo ha sostenuto che la durata del procedimento dinanzi alla  
Corte amministrativa di Colonia é stata ragionevole e che ogni ritardo  
occorso in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte amministrativa di  
appello é in primo luogo imputabile alle associazioni ricorrenti, che, il 22  
gennaio 1988, hanno richiesto che la nuova data di udienza non venisse  
fissata per altri sei mesi, in seguito hanno depositato il 3 ottobre 1988 un  
sostanziale ulteriore ricorso e richiesto per due volte la posposizione  
dell’udienza e depositato inoltre lunghe memorie e dichiarazioni per iscritto.  
51. Pur ammettendo che la durata del procedimento dinanzi alla Corte  
costituzionale federale sia stata considerevole, il Governo ha ritenuto che  
era stata giustificata dalle particolari circostanze del caso. Esso ha sostenuto  
che l’oggetto della controversia deve essere considerato di particolare  
complessità, poiché la suddetta questione se il Governo aveva il diritto di  
rilasciare dichiarazioni è stata oggetto di vari ricorsi depositati in quel  
periodo. La Corte costituzionale federale ha riunito tali casi e, seguendo la  
decisione presa a sezioni riunite – inclusa la decisione del caso di specie –  
ha disposto dei restanti ricorsi con decisioni prese da comitati di tre giudici.  
Secondo il Governo, la complessità del caso é stata inoltre dimostrata  
dall’ampia risonanza dell’oggetto sia in ambito legale che sui media. Il  
Governo ha sostenuto che il procedimento si é svolto dinanzi alle sezioni  
riunite – invece che di un comitato di tre giudici – cosa che non si sarebbe  
verificata se la questione costituzionale fosse stata semplice, e che le  
associazioni ricorrenti hanno depositato un’ampia documentazione dinanzi  
alla Corte costituzionale federale.  
52. Il Governo ha enfatizzato lo speciale ruolo di “guardiano della  
Costituzione” della Corte costituzionale federale come riconosciuto dalla  
Corte nella sua precedente giurisprudenza. Esso ha inoltre posto in rilievo  
l’unicità della storia politica della riunificazione tedesca, che si è avuta  
appena un anno e mezzo prima dell’introduzione di tale ricorso. Come  
esempio, esso ha presentato una lista di dodici decisioni relative a questioni  
sulla riunificazione adottate dalla prima Camera della Corte costituzionale  
federale tra il luglio 1991 ed il luglio 1997. Inoltre, tale Corte ha dovuto  
decidere un elevato numero di altri ricorsi di considerevole importanza  
politica e sociale che riguardavano un gran numero di cittadini, cui è stata  
attribuita priorità.  
53. Il Governo ha sottolineato che la durata dei procedimenti non  
potrebbe essere attribuita solo al fatto che la Corte costituzionale federale  
fosse sovraccaricata o che la sua funzionalità fosse ridotta. Essa sostiene che  
tale corte aveva adottato misure adeguate per affrontare il problema del suo  
straordinario carico di lavoro a seguito della riunificazione, facendo si che  
l’88 % dei ricorsi costituzionali depositati tra il 1994 ed il 2005 fosse stato  
deciso nei primi due anni e che solo il 4.4 % fosse ancora pendente dopo più  
di quattro anni.  
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54. Secondo il Governo, le associazioni ricorrenti stesse avevano  
causato ritardi nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale  
depositando le memorie solamente undici mesi dopo quelle depositate dal  
Governo il 4 novembre 1992, vale a dire il 21 settembre 1993. Inoltre, esse  
hanno depositato ampie memorie per iscritto durante il corso del  
procedimento.  
55. Considerato ciò che era in gioco per le associazioni ricorrenti, il  
Governo h ritenuto che il livello della sostenuta ingerenza nella loro libertà  
di religione fosse stato in confronto basso. Esso era stato inoltre diminuito  
dal fatto che il Governo, seguendo le raccomandazioni di cui al rapporto  
finale della commissione di esperti “detta sette e psico-culti” (vedi § 32, cit.)  
nel 1998, si è astenuto dall’utilizzo di quei termini durante la controversia  
nella sua campagna di informazione.  
2. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti  
56. Secondo le associazioni ricorrenti, l’eccessiva durata dei  
procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale federale è il risultato di un  
problema strutturale. Tale Corte é stata in sovraccarico sin dagli anni ‘70,  
come sostenuto dalla prima giurisprudenza della Corte. Le associazioni  
ricorrenti hanno contestato l’asserzione secondo cui la Corte costituzionale  
federale aveva adottato adeguate misure per risolvere il cronico  
sovraccarico della Corte Costituzionale sia prima che dopo la riunificazione.  
Mentre la maggior parte delle cause è stata decisa con speditezza, ciò non è  
avvenuto per quelle più importanti che sono state decise a sezioni riunite.  
Esse sostengono inoltre che la maggior parte delle cause cui, secondo il  
Governo, era stata concessa priorità rispetto al loro caso, sono comunque  
durate eccessivamente a lungo. Non vi sono stati, inoltre, sufficienti motivi  
per concedere priorità a tali cause rispetto al ricorso delle associazioni  
ricorrenti.  
57. Per quanto riguarda la complessità dell’oggetto, le associazioni  
ricorrenti hanno ritenuto che esso fosse complesso, ma non in maniera  
straordinaria. In ogni caso, é compito della Corte costituzionale federale  
decidere su complesse questioni costituzionali e ciò non potrebbe  
giustificare l’eccessiva durata dei procedimenti.  
58. In merito alla condotta delle associazioni ricorrenti, esse ritengono  
che si sono trattenute dal replicare immediatamente alle memorie del  
Governo dal momento che un membro competente della Corte  
Costituzionale le aveva informate del fatto che il ricorso non sarebbe stato  
trattato per anni. Inoltre le memorie sono state necessarie a causa dei nuovi  
sviluppi e si sarebbero potute evitare se la Corte si fosse occupata del caso  
in tempi debiti. L’estensione di tali memorie é stata giustificata dalla  
complessità del caso.  
3. Valutazione della Corte  
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59. La Corte ripete che la ragionevolezza della durata dei procedimenti  
deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso facendo riferimento  
ai seguenti criteri: la complessità del caso, la condotta delle associazioni  
ricorrenti e delle autorità e ciò che era in gioco per le associazioni ricorrenti  
nella controversia (vedi, tra le altre, Frydlender c. Francia [GC],  
n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).  
60. La Corte osserva che le parti concordano sul fatto che l’oggetto del  
procedimento di specie relativo a questioni costituzionali fosse di una certa  
complessità. La Corte condivide tale valutazione.  
61. Riguardo alla condotta delle associazioni ricorrenti, la Corte prende  
nota del fatto che le associazioni ricorrenti non hanno contestato di aver  
causato qualche ritardo nei procedimenti dinanzi alla Corte amministrativa  
di appello richiedendo alla Corte il 22 gennaio 1988 di non fissare  
un’udienza entro sei mesi e richiedendo in due diverse occasioni il  
differimento dell’udienza. In merito ai procedimenti dinanzi alla Corte  
costituzionale federale, la Corte osserva che il Governo non ha contestato  
l’affermazione delle associazioni ricorrenti secondo cui esse si erano  
astenute dal replicare immediatamente alle memorie del Governo dal  
momento che la Corte le aveva informate del fatto che non si sarebbe  
occupata del caso per anni. Non vi sono, inoltre, indicazioni sul fatto che  
l’estensione delle memorie delle associazioni ricorrenti depositate presso la  
Corte costituzionale federale sia stata eccessiva, avuto riguardo della  
complessità del caso. Ne segue che non si può ritenere che la condotta delle  
associazioni ricorrenti abbia contribuito alla durata dei procedimenti dinanzi  
alla Corte costituzionale federale.  
62. Riguardo alla condotta della Corte nazionale, la Corte osserva che i  
procedimenti sono stati trattati in un anno e quattro mesi dalla Corte  
amministrativa di Colonia, in quattro anni ed un mese dalla Corte  
amministrativa di appello e in meno di un anno dalla Corte amministrativa  
federale. Avendo riguardo del contributo delle associazioni ricorrenti alla  
durata dei procedimenti dinanzi alla Corte di appello (vedi paragrafo 61,  
sopra) e della complessità dell’oggetto, la Corte continua a giudicare la  
durata accettabile.  
63. In merito al procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale,  
che é durato all’incirca undici anni e tre mesi, la Corte osserva che ha più  
volte sostenuto che l’articolo 6 § 1 impone agli Stati contraenti il dovere di  
organizzare il proprio sistema giudiziario in maniera tale che le proprie corti  
possano soddisfare tutte le sue condizioni, incluso l’obbligo di esaminare le  
cause in un termine ragionevole. Sebbene tale obbligo si applichi ad una  
Corte Costituzionale, nella sua applicazione esso non può essere interpretato  
allo stesso modo in cui lo é per una corte ordinaria. Il suo ruolo di guardiano  
della Costituzione rende particolarmente importante per una Corte  
Costituzionale tenere in considerazione all’occorrenza ragioni diverse dal  
mero ordine cronologico in cui i casi sono inseriti nei ruoli, come ad  
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esempio la natura della causa e la sua importanza in termini politici e  
sociali. Inoltre, quando l’articolo 6 richiede che i procedimenti giudiziari  
siano rapidi, esso pone anche enfasi sul più generale principio di un  
adeguata amministrazione della giustizia (vedi, tra le altre, Süßmann c.  
Germania, sentenza del 16 settembre 1996, Raccolte di sentenze e decisioni  
1996-IV, p. 1174, §§ 55-57; Niederböster c. Germania, n. 39547/98, § 43,  
CEDU 2003-IV; Wimmer c. Germania, n. 60534/00, § 30, 24 febbraio  
2005; e Kirsten c. Germania, n. 19124/02, § 45, 15 febbraio 2007).  
64. La Corte osserva che la durata del presente procedimento non può  
essere giustificata solamente dalle circostanze eccezionali della  
riunificazione tedesca, poiché non più di dodici importanti decisioni citate  
dal Governo, che sono state adottate dalla prima camera della Corte  
costituzionale federale tra il luglio 1991 ed il luglio 1997, riguardavano  
questioni relative alla riunificazione tedesca (vedi, mutatis mutandis, Hesse-  
Anger c. Germania, n. 45835/99, § 32, 6 febbraio 2003; e Kirsten, cit., §  
47). L’intera durata dei procedimenti non può nemmeno essere giustificata  
dal fatto che il Governo ha riunito delle cause che sollevavano questioni  
simili, dal momento che tutti tali casi sono stati depositati entro un breve  
periodo di tempo ed il caso delle associazioni ricorrenti è stato un caso  
pilota nella materia.  
65. La Corte ha in precedenza ritenuto che una durata di tre anni e nove  
mesi (vedi Schwengel c. Germania (dec.), n. 52442/99, 2 marzo 2000) ed  
una durata di quattro anni ed otto mesi (vedi Goretzki c. Germania (dec.), n.  
5244/99, 24 gennaio 2002) dinanzi alla Corte costituzionale federale può  
essere ritenuta accettabile, nel particolare contesto della riunificazione  
tedesca. Tuttavia, la durata del presente procedimento, che é rimasto  
pendente dinanzi alla Corte costituzionale federale per più di undici anni, ha  
ecceduto il margine stabilito in tali casi precedenti.  
66. Ricapitolando, la Corte non ritiene che le argomentazioni del  
Governo possano giustificare la durata dei procedimenti nel caso di specie.  
Ne segue che la durata dei procedimenti é stata eccessiva e non ha rispettato  
la condizione del “termine ragionevole”.  
Vi é di conseguenza stata una violazione dell’articolo 6 § 1.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA  
CONVENZIONE  
67. Le associazioni ricorrenti hanno lamentato che la campagna  
informativa del Governo aveva portato un’ingerenza ingiustificata nel loro  
diritto di manifestare la propria religione, come previsto all’articolo 9 della  
Convenzione, che si legge come segue:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale  
diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di  
manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente,  
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in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza  
dei riti.  
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere  
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla legge e che  
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza,  
alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei  
diritti e della libertà altrui.”  
68. Il Governo ha contestato tale tesi.  
A. Ricevibilità  
69. La Corte rileva che tale doglianza non é manifestamente infondata ai  
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che non é  
inammissibile sotto ogni altro aspetto. Essa deve quindi essere dichiarata  
ricevibile.  
B. Merito  
1. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti  
70. Le associazioni ricorrenti hanno sostenuto che sin dal 1978,  
riferendosi al loro movimento con i termini “giovane setta”, “giovane  
religione”, “setta” e “psico-setta”, il Governo federale ha violato il suo  
dovere di neutralità in ambito religioso. L’ambito del loro ricorso non  
poteva essere limitato ai cinque esempi menzionati nei procedimenti interni  
(vedi paragrafi 9-10, sopra) ed al periodo di tempo che va dal 1979 al 1984,  
ma ricomprende anche numerose dichiarazioni fatte dal Governo prima e  
dopo tale periodo. Esse hanno sottolineato che la maggior parte delle  
pubblicazioni non erano state fatte in risposta alle richieste avanzate dai  
membri del parlamento, ma erano avvenute su iniziativa del Governo.  
71. Secondo le associazioni ricorrenti, le dichiarazioni in oggetto hanno  
dato una chiara connotazione negativa e sono state fatte in un clima di  
interferenza ed oppressione generato dallo Stato e dalle principali chiese, ed  
hanno in sostanza impedito loro di esercitare il loro diritto alla libertà di  
religione. Secondo loro, tale campagna era rivolta a denigrare gli  
insegnamenti del movimento, a ridurre l’influenza del movimento nella  
società, a far cessare ogni legame con i propri membri e le loro comunità  
religiose ed anche ad impedire alle persone di entrare a far parte del  
movimento. Esso ha quindi direttamente leso l’esercizio del diritto delle  
associazioni ricorrenti in virtù dell’articolo 9.  
72. Le dichiarazioni del Governo e la campagna di indottrinamento non  
ha poggiato su basi legali. Nemmeno le norme costituzionali citate dal  
Governo sono sufficientemente chiare nel consentire un’ingerenza nei diritti  
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previsti dalla Convenzione a favore delle associazioni ricorrenti. Esse  
ritengono che il principio di proporzionalità non ponga limiti  
sufficientemente chiari all’esercizio del potere discrezionale da parte del  
Governo quando le ingerenze nella libertà di religione derivano direttamente  
da altri diritti costituzionali. L’importanza del diritto alla libertà di religione  
richiede il rispetto del principio di legalità e quanto meno di regole  
procedurali relative al coinvolgimento delle comunità religiose nel processo  
di definizione dell’ampiezza dei poteri dello Stato e delle tutele nei  
confronti dell’abuso del potere. Secondo le associazioni ricorrenti le autorità  
sono venute meno al loro dovere di creare una adeguata struttura legale per  
assicurare tali garanzie.  
73. Le associazioni ricorrenti inoltre hanno sostenuto che l’ingerenza nei  
loro diritti tutelati dalla Convenzione non fosse giustificata da nessuno dei  
fini previsti all’articolo 9 § 2 della Convenzione. Non vi potrebbero essere  
giustificazioni per giudicare i credi dei gruppi religiosi e per contrastare le  
loro azioni. Il Governo non é riuscito a provare fatti concreti che potessero  
portare la Corte a verificare l’assunto secondo cui il loro movimento fosse  
pericoloso o che pericoli sociali urgenti avevano reso necessarie le azioni in  
questione. Il loro movimento non potrebbe essere criticato per ogni attività  
ritenuta illegale o contraria all’ordine pubblico ed alla legislazione esistente.  
Di conseguenza, il trattamento riservato loro dalle autorità politiche è stato  
persecutorio ed ingiustificato, e non era necessario in una società  
democratica.  
2. Argomenti del Governo  
74. Il Governo concorda sul fatto che le associazioni ricorrenti possano  
far riferimento al loro diritto di libertà di religione in virtù dell’articolo 9 § 1  
della Convenzione. Esso ritiene, tuttavia, che le dichiarazioni oggetto della  
controversia non abbiano costituito un’ingerenza in tale diritto, poiché non  
erano rivolte a limitare il diritto delle associazioni ricorrenti ad esercitare in  
maniera indisturbata la loro religione né hanno apportato un qualche effetto  
diretto. Ogni possibile effetto indiretto sul diritto delle associazioni  
ricorrenti in virtù dell’articolo 9 non può essere considerato come una  
ingerenza in tale diritto, dato che il Governo ha rispettato il suo dovere di  
neutralità in materia religiosa.  
75. Pur ammettendo un’ingerenza nell’articolo 9 § 1, il Governo la  
considera giustificata i sensi del § 2 dello stesso articolo, dal momento che  
le dichiarazioni controverse sono rimaste all’interno del margine di  
apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti, e quindi, sono state  
conformi alla legge e necessarie in una società democratica. Sulla base del  
suo compito di governare previsto all’articolo 65 della Costituzione, il  
Governo tedesco era allo stesso tempo legittimato ed obbligato ad informare  
il Parlamento e la società della comunità religiosa delle associazioni  
ricorrenti. Il Governo ed i suoi membri hanno il compito di affrontare le  
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questioni fondamentali che hanno un impatto considerevole sulla società.  
Esso inoltre sottolinea che le dichiarazioni sono state fatte in risposta a  
domande presentate dai membri del Parlamento e che il Governo era  
obbligato a rispondere ad esse.  
76. Il Governo ha sostenuto inoltre che le dichiarazioni controverse  
hanno perseguito lo scopo legittimo di proteggere la salute dei propri  
cittadini ed i loro diritti e libertà, in particolar modo la dignità umana, dai  
potenziali pericoli che possono porre le nuove comunità religiose a tali  
diritti.  
77. Per quanto riguarda la proporzionalità dell’azione del Governo, esso  
sottolinea che le dichiarazioni controverse sono state rese solo quando la  
società ha richiesto al Governo di chiarire la sua politica in merito ai nuovi  
gruppi religiosi. Considerata la situazione in quel tempo, il Governo aveva  
avuto buoni motivi per sospettare che le attività di tali nuovi gruppi religiosi  
ponessero in pericolo la salute, i diritti e le libertà altrui. Tenendo in  
considerazione il grande valore degli interessi giuridici da proteggere, tale  
sospetto era sufficiente a giustificare le dichiarazioni contestate. Il Governo  
inoltre ha sostenuto di aver utilizzato i mezzi meno invasivi tra quelli a sua  
disposizione per limitarsi a fornire informazioni oggettive – osservando  
quindi il principio di neutralità in ambito religioso – e di non aver limitato  
in alcun modo le attività delle associazioni ricorrenti. Considerato il  
contesto storico e l’ampio utilizzo dei termini contestati, tali dichiarazioni  
non contenevano alcuna rappresentazione distorta o diffamatoria delle  
associazioni ricorrenti. Pur utilizzando i termini contestati, il Governo ha  
chiarito che essi erano termini diffusi che sapeva essere utilizzati nel  
dibattito pubblico e che non aveva coniato da sé. Esso ha inoltre sostenuto  
che, nel periodo rilevante che va dal 1979 al 1984, i termini contestati erano  
di utilizzo popolare nel dibattito pubblico per far riferimento alle più piccole  
comunità religiose e non esprimevano alcun giudizio. Il Governo non ha  
escluso che gli stessi termini al giorno d’oggi possano essere utilizzati nei  
dibattiti pubblici in altri Stati parte con connotazioni chiaramente negative o  
diffamatorie, come sostenuto dalla terza parte (vedi paragrafo 78, sotto). Ciò  
non vale, tuttavia, per il presente caso.  
3. Argomenti del terzo  
78. La Helsinki Foundation ha sostenuto che le etichette di “sette” o  
“culti” date ai gruppi religiosi fossero di largo uso in Polonia e negli altri  
Stati europei. Essa ha sostenuto che il termine “setta” aveva un significato  
poco chiaro ed una connotazione chiaramente negativa e dovrebbe essere  
considerato diffamatorio quando è usato da pubblici ufficiali. Di  
conseguenza, tali denominazioni dovrebbero essere considerate come delle  
ingerenze indirette che non possono essere giustificate poiché non  
necessarie in una società democratica.  
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4. Valutazione della Corte  
79. La Corte ripete innanzitutto che una chiesa o un corpo ecclesiastico  
può, in quanto tale, esercitare per conto dei suoi aderenti i diritti garantiti  
all’articolo 9 della Convenzione (vedi Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia  
[GC], n. 27417/95, § 72, CEDU 2000-VII). Nel caso di specie la prima e la  
seconda associazioni ricorrenti possono inoltre essere considerate ricorrenti  
ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.  
80. Mentre la libertà di religione é prima di tutto una questione di  
coscienza dell’individuo, essa comprende anche, inter alia, la libertà di  
manifestare la propria religione, da solo ed in privato, o in comunità con  
altri, in pubblico o all’interno di una comunità di quelle in cui se ne  
condivide la fede. L’articolo 9 elenca le diverse forme che può assumere la  
manifestazione della religione o del credo, vale a dire, il culto,  
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Inoltre, esso include per  
principio il diritto di cercare di convincere il prossimo, ad esempio per  
mezzo dell’“insegnamento”, senza il quale, d’altra parte, la “libertà di  
cambiare la [propria] religione o credo”, consacrata nell’articolo 9,  
resterebbe probabilmente lettera morta (vedi, tra le altre, Kokkinakis c.  
Greci, sentenza del 25 maggio 1993, serie A n. 260-A, p. 17, § 31, e  
Buscarini e altri c. San Marino [GC], n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I).  
Ciononostante, l’articolo 9 non protegge ogni atto motivato o ispirato da  
una religione o un credo (vedi, tra le altre, Kalaç c. Turchia, sentenza del  
1mo luglio 1997, Rapporti 1997-IV, p. 1209, § 27). Nella libertà di  
pensiero, coscienza e religione rientrano pensieri che raggiungano un certo  
livello di persuasività, serietà, coesione ed importanza (vedi Campbell e  
Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, p. 16,  
§ 36).  
81. Secondo i loro statuti, le associazioni ricorrenti promuovono gli  
insegnamenti di Osho. Esse diffondono i centri di meditazione Osho,  
organizzano seminari, celebrano eventi religiosi e compiono lavori di  
gruppo. Secondo gli insegnamenti della loro comunità, il fine dello sviluppo  
spirituale è l’illuminazione. La loro concezione del mondo si basa sull’idea  
di raggiungere la trascendenza in tutte le fasi essenziali della vita ed è  
continuamente condiviso da loro e dalla loro comunità. La Corte ritiene che  
tali aspetti possano essere considerati come la manifestazione del credo  
delle associazioni ricorrenti. Tali doglianze rientrano quindi nell’ambito  
dell’articolo 9 della Convenzione.  
82. La Corte deve valutare se vi è stata ingerenza nel diritto delle  
associazioni ricorrenti di cui all’articolo 9 e, se vi è stata, se essa era  
“prevista dalla legge”, perseguiva un fine legittimo ed era “necessaria in una  
società democratica” ai sensi dell’articolo 9 § 2 della Convenzione.  
a) Se vi è stata ingerenza  
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83. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che la campagna  
di informazione e le espressioni usate per descrivere il loro movimento  
hanno dimostrato l’inadempimento del Governo all’obbligo di rimanere  
neutrale nell’esercizio dei suoi poteri. Le dichiarazioni controverse hanno  
avuto un impatto negativo sulla loro reputazione e sulla credibilità dei loro  
insegnamenti sulla società e ridotto il numero dei loro membri.  
84. La Corte rileva che le misure adottate dal Governo non hanno  
comportato una proibizione delle attività delle associazioni ricorrenti o di  
quelle dei suoi membri. Le associazioni ricorrenti hanno conservato la loro  
libertà di religione, sia per quanto riguarda la loro libertà di coscienza e la  
libertà di manifestare il proprio credo attraverso il culto e la pratica.  
Tuttavia, i termini utilizzati per descrivere il movimento delle associazioni  
ricorrenti potrebbero aver avuto per esse conseguenze negative. Senza  
indagare l’esatta estensione e natura di tali conseguenze, la Corte procede  
sull’assunto che le dichiarazioni controverse del Governo hanno costituito  
una ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti di manifestare la loro  
religione o credo, come garantito all’articolo 9 § 1 della Convenzione.  
b) Se l’ingerenza era prevista dalla legge  
85. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che la campagna  
di informazione del Governo non si fondava su basi legali. Esse hanno  
affermato che il principio di proporzionalità non fissava in maniera  
sufficientemente chiara dei limiti all’esercizio del potere discrezionale del  
Governo quando le ingerenze nella libertà di religione derivavano  
direttamente da altri diritti costituzionali.  
86. La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza l’espressione  
“prevista dalla legge” richiede in primo luogo che la misura impugnata  
dovrebbe avere una base nel diritto interno. Essa fa anche riferimento alla  
qualità della legge in questione, richiedendo che sia accessibile alle persone  
cui si rivolge e formulata con sufficiente precisione tale da renderla capace  
– se ve ne sia bisogno, con adeguata consulenza – di prevedere, con un certo  
grado di ragionevolezza, le conseguenze che un’azione può comportare e  
regolare quindi la propria condotta (Gorzelik e altri c. Polania [GC], n.  
44158/98, § 64, CEDU 2004-I).  
87. Inoltre, per quanto concerne la parole “conformemente alla legge” e  
“prescritta dalla legge” che compaiono agli articoli da 8 a 11 della  
Convenzione, la Corte osserva di aver sempre inteso il termine “legge” in  
senso “sostanziale”, e non “formale” (De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio,  
sentenza del 18 giugno 1971, serie A n. 12, p. 45, § 93). “Legge” deve  
essere intesa come includente sia la legge statutaria che quella di origine  
giurisprudenziale (vedi, tra le altre, The Sunday Times c. Regno Unito (n. 1),  
sentenza del 26 aprile 1979, serie A n. 30, p. 30, § 47, e Casado Coca c.  
Spagna, sentenza del 24 febbraio 1994, serie A n. 285-A, p. 18, § 43). In  
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breve, la “legge” é la disposizione in vigore così come interpretata dalla  
Corte.  
88. La Corte ripete inoltre che la portata della nozione di prevedibilità  
dipende per larga parte dal contenuto dello strumento in questione, l’ambito  
che é destinato a coprire ed il numero e lo status dei soggetti cui si rivolge.  
Deve anche essere tenuto presente che, per quanto chiaramente redatta una  
disposizione legale possa essere, la sua interpretazione comporta un  
inevitabile elemento di discrezionalità giudiziale, dato che vi sarà sempre la  
necessità di chiarire dei punti controversi e di adattarla alle circostanze di  
specie. Un margine di dubbio relativamente a fatti limite non rende di per sé  
una disposizione imprevedibile nella sua applicazione. Nemmeno il  
semplice fatto che una disposizione sia passibile di diverse connotazioni  
comporta che essa non soddisfi il requisito di “prevedibilità” richiesto dalla  
Convenzione. Il ruolo di giudice rivestito dalla Corte consiste proprio nel  
dissipare alcune interpretazioni dubbiose rimaste, tenendo in considerazione  
i mutamenti della pratica quotidiana (vedi Gorzelik, cit., § 65, e Kafkaris c.  
Cipro [GC], n. 21906/04, § 141, CEDU 2008-...). Inoltre è compito, in  
prima battuta, delle autorità nazionali, ed in particolare della Corte,  
interpretare ed applicare il diritto interno (vedi Jahn e altri c. Germania  
[GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 86, CEDU 2005-).  
89. La Corte rileva che nella sua decisione del 26 giugno 2002 la Corte  
costituzionale federale ha rinvenuto le basi legali dell’ingerenza in esame  
nella Costituzione. Il dovere di impartire informazioni su materie di  
interesse pubblico é uno dei compiti del Governo direttamente conferitigli  
dalla Costituzione. La Corte conviene sul fatto che esso possa trovare  
difficoltoso fornire una formulazione molto precisa delle leggi in campi  
come quello relativo al fornire informazioni, dove i fattori rilevanti sono in  
costante evoluzione in linea con gli sviluppi della società e dei mezzi di  
comunicazione, ed una scarsa regolamentazione potrebbe non essere  
adeguata. In tali circostanze, la Corte ritiene che il ruolo del Governo di  
impartire informazioni non richiedeva ulteriori interventi legislativi.  
90. Secondo la tesi delle associazioni ricorrenti per le quali il legislatore  
sarebbe venuto meno al dovere di prevedere adeguate disposizioni  
legislative per proteggerle dalle ingerenze arbitrarie da parte delle pubbliche  
autorità nel loro diritto di manifestare la religione o il credo, la Corte ritiene  
che, conformemente alla Corte costituzionale federale, la Costituzione non  
riconosceva una discrezionalità assolutamente libera al Governo  
nell’impartire informazioni. Le dichiarazioni che colpiscono la vera essenza  
del diritto garantito all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione devono essere  
adeguate con riferimento al caso di specie. Lo Stato deve rispettare la  
neutralità in campo religioso o filosofico e gli é vietato dipingere un gruppo  
religioso o filosofico in maniera distorta o diffamatoria.  
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91. Avuto riguardo di quanto sopra, la Corte ritiene che l’ingerenza nel  
diritto delle associazioni ricorrenti di manifestare la propria religione può  
essere considerata “prescritta dalla legge”.  
c) Scopo legittimo  
92. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che, in assenza di  
ogni tentativo da parte loro di violare diritti altrui ed in assenza di un tale  
fine nei loro statuti, la limitazione al loro esercizio del diritto di manifestare  
la propria religione o credo non ha perseguito nessuno dei fini legittimi di  
cui all’articolo 9 § 2 della Convenzione.  
93. La Corte ripete che gli Stati hanno il diritto di verificare se un  
movimento od una associazione persegua attività, in apparenza volte al  
raggiungimento dei propri fini religiosi, pericolose per la popolazione e per  
la sicurezza generale (vedi Metropolitan Church of Bessarabia e altri c.  
Moldavia, n. 45701/99, § 113, CEDU 2001-XII).  
94. La Corte ritiene che il fine degli avvertimenti del Governo era quello  
di fornire informazioni capaci di contribuire ad un dibattito in una società  
democratica su materie di interesse pubblico nel periodo di tempo preso in  
considerazione e di attirare l’attenzione sui pericoli che nascono dai gruppi  
che sono comunemente denominati sette. Considerando anche i termini in  
cui la decisione della Corte costituzionale federale é stata redatta, la Corte  
ritiene che l’ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti è avvenuta nel  
perseguimento di uno dei fini legittimi previsti all’articolo 9 § 2, vale a dire  
la pubblica sicurezza e la protezione dell’ordine pubblico e dei diritti e delle  
libertà altrui.  
d) "Necessaria in una società democratica"  
95. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che le  
dichiarazioni controverse non fossero necessarie in una società democratica.  
96. Applicando i principi stabiliti dalla sua giurisprudenza (come  
riassunti in Leyla Şahin c. Turchia ([GC], no 44774/98), CEDU 2005-..., §§  
104-110), la Corte deve soppesare gli interessi confliggenti dell’esercizio  
del diritto da parte delle associazioni ricorrenti ed il giusto rispetto della  
libertà di pensiero, coscienza e religione, ed il dovere delle autorità  
nazionali di fornire alla società informazioni su temi di interesse pubblico.  
97. La Corte rileva in primo luogo che la Costituzione conferisce il  
potere al Governo di raccogliere e diffondere informazioni di propria  
iniziativa. Nell’esame della costituzionalità della sua attività, la Corte  
costituzionale federale ha sviluppato una giurisprudenza che limita il potere  
del Governo in tale ambito. Il Governo, nell’adempimento delle sue  
funzioni, deve aver cura del fatto che le informazioni siano comunicate in  
maniera neutrale quando si occupa di credi religiosi e filosofici ed è  
soggetto alle condizioni inerenti al principio di proporzionalità. Anche se  
circoscritte a tale ambito, alcune informazioni non possono chiaramente  
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escludere certe valutazioni del Governo suscettibili di violare la sfera  
religiosa o filosofica.  
98. Avendo riguardo non soltanto delle particolari circostanze del caso  
ma anche dei suoi precedenti, la Corte rileva che al tempo dei fatti il  
crescente numero di nuovi movimenti ideologici e religiosi ha generato  
conflitti e tensioni all’interno della società tedesca, sollevando questioni di  
interesse generale. Le valutazioni controverse e l’altro materiale depositato  
dinanzi alla Corte dimostrano che il Governo tedesco, fornendo per tempo  
alle persone i chiarimenti che aveva ritenuto utili a quel tempo, mirava a  
risolvere una scottante questione generale e cercava di avvertire i cittadini  
dei fenomeni che riteneva pericolosi, per esempio, l’apparire di numerosi  
nuovi movimenti religiosi e della loro forza attrattiva sui giovani. Le  
autorità pubbliche si auguravano di consentire alle persone, se necessario, di  
prendersi cura di loro stesse e di non lasciare loro od altri tra le difficoltà  
unicamente a causa della mancanza di conoscenza.  
99. La Corte ritiene che un qualsiasi potere di intervento preventivo da  
parte di uno Stato rientra tra gli obblighi positivi degli Stati contraenti in  
virtù dell’articolo 1 della Convenzione di assicurare i diritti e le libertà delle  
persone nell’ambito della loro giurisdizione. Tali obblighi fanno riferimento  
non soltanto ad ogni ingerenza che possa derivare da atti od omissioni  
imputabili agli agenti dello Stato o avvenuti all’interno degli enti pubblici,  
ma anche alle ingerenze imputabili a privati individui nei confronti di enti  
non statali (vedi, mutatis mutandis, Calvelli e Ciglio c. Italia [GC],  
n. 32967/96, § 49, CEDU 2002-I, e Refah Partisi (il Partito del Welfare) e  
altri c. Turchia [GC], nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 103,  
CEDU 2003-II).  
100. Un esame dell’attività del Governo in oggetto dimostra inoltre che  
essa in nessun caso è equivalsa ad una proibizione della libertà delle  
associazioni ricorrenti di manifestare la loro religione o il loro credo. La  
Corte osserva inoltre che la Corte costituzionale federale, nella sua  
decisione del 26 giugno 2002, ha attentamente analizzato le dichiarazioni  
impugnate ed ha proibito l’utilizzo degli aggettivi “distruttiva” e “pseudo-  
religiosa” e l’argomento secondo cui i membri del movimento fossero  
manipolati in maniera tale da violare il principio di neutralità religiosa. Gli  
altri termini, specialmente le denominazioni delle associazioni ricorrenti  
come “sette” , “giovani sette” o “psico-sette”, anche se avevano una valenza  
peggiorativa, erano utilizzati al tempo dei fatti senza discriminazioni per  
ogni genere di religione non conosciuta. La Corte rileva inoltre che il  
Governo si é astenuto senza discussioni da ogni ulteriore utilizzo del  
termine “setta” nella sua campagna informativa a seguito della  
raccomandazione contenuta nel rapporto sui “cosiddetti sette e psico-culti”  
pubblicato nel 1998 (vedi paragrafo 32, sopra). In tali circostanze, la Corte  
considera che le dichiarazioni del Governo così come limitate dalla Corte  
costituzionale federale, per lo meno al tempo in cui erano state fatte, non  
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hanno comportato il superamento dei confini di quello che uno Stato  
democratico può considerare come interesse pubblico.  
101. Alla luce di ciò che precede e avendo riguardo del margine di  
apprezzamento lasciato alle autorità nazionali, il cui compito è anche quello  
di considerare all’interno di una società democratica, nei limiti della loro  
giurisdizione, gli interessi della società nel suo complesso, la Corte ritiene  
che l’ingerenza in discussione fosse in principio giustificata e proporzionata  
allo scopo perseguito.  
Non vi é stata quindi violazione dell’articolo 9 della Convenzione.  
IV. ULTERIORI DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE  
102. Le associazioni ricorrenti inoltre si lamentano del fatto che  
diffamando le loro comunità religiose e imbarcandosi in una campagna  
repressiva nei loro confronti, il Governo le aveva assoggettate ad un  
trattamento discriminatorio contrario all’articolo 9, letto congiuntamente  
all’articolo 14 della Convenzione, che così dispone:  
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve  
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul  
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro  
genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la  
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”  
103. Le associazioni ricorrenti fanno anche riferimento all’articolo 10  
della Convenzione, che si legge come segue:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà  
di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi  
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il  
presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione  
le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.  
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere  
sottoposto alle formalità, condizioni restrizioni o sanzioni che sono previste dalla  
legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza  
nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e  
alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione  
della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazioni di informazioni  
riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”  
104. La Corte rileva che tali doglianze sono collegate a quella esaminata  
sopra e devono quindi allo stesso modo essere dichiarate ricevibili.  
105. La Corte rileva che tali doglianze hanno ad oggetto gli stessi fatti di  
quella in virtù dell’articolo 9. Avendo riguardo della decisione relativa a tale  
articolo 9 (vedi paragrafi 79-101 sopra), la Corte ritiene che esse non  
sollevano nuove questioni in virtù di tale disposizione.  
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V. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
106. L'articolo 41 della Convenzione è così formulato :  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
A. Danno  
107. La prima, la seconda e la terza associazioni ricorrenti richiedono  
come minimo 30,000 euro (EURO) ciascuna a titolo di danno non  
patrimoniale per i danni che sostengono di aver sofferto a causa delle  
dichiarazioni del Governo.  
108. Il Governo non si é espresso sul punto.  
109. La Corte rileva che, mentre le associazioni ricorrenti hanno  
richiesto un risarcimento per la sostenuta violazione del loro diritto alla  
libertà di religione, esse non hanno richiesto un risarcimento per i danni non  
patrimoniali sofferti a causa dell’eccessiva durata dei procedimenti. Di  
conseguenza, la Corte non ritiene adeguato riconoscere alcun risarcimento a  
favore delle associazioni ricorrenti sotto tale voce di danno.  
B. Spese e costi  
110. La prima, la seconda e la terza associazioni ricorrenti hanno anche  
richiesto EURO 13,810.86 per spese e costi incorsi dinanzi alle corti interne  
ed EURO 16,926.57 per quelle incorse dinanzi alla Corte . Esse hanno  
depositato documenti a sostengo delle loro richieste.  
111. Il Governo non si è espresso sul punto.  
112. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al  
rimborso delle spese e dei costi nella misura in cui é stato dimostrato che  
sono stati realmente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli in  
relazione al quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo delle  
informazioni in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte ritiene che le  
associazioni ricorrenti non abbiano dimostrato che le spese ed i costi incorsi  
per i procedimenti dinanzi alla corte siano stati da esse sostenuti al fine di  
prevenire o rettificare proprio la violazione causata dall’eccessiva durata dei  
procedimenti. Tuttavia, osservando che nei casi relativi alla durata dei  
procedimenti il protratto esame del caso oltre un “termine ragionevole”  
comporta un aumento di costi per il ricorrente (vedi, tra le altre, Sürmeli c.  
Germania [GC], n. 75529/01, § 148, CEDU 2006), essa non ritiene  
irragionevole riconoscere alle associazioni ricorrenti, che sono state  
congiuntamente difese dall’avvocato, una somma comune di EURO 1,500  
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relativamente a tale doglianza. Riguardo ai costi incorsi nel procedimento  
dinanzi ad essa, la Corte , decidendo con equità, riconosce congiuntamente  
EURO 2,500.  
C. Interessi moratori  
113. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di  
mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea  
maggiorato di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Decide all’unanimità di rigettare il ricorso per quanto riguarda le  
doglianze della quarta e della quinta associazioni ricorrenti  
(Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. and Osho  
Meditations Center Berlin e.V);  
2. Dichiara all’unanimità il resto del ricorso ammissibile;  
3. Ritiene all’unanimità che vi é stata una violazione dell’articolo 6 § 1  
della Convenzione;  
4. Ritiene per cinque voti contro due che non vi é stata una violazione  
dell’articolo 9 della Convenzione;  
5. Ritiene all’unanimità che non vi sono state ulteriori violazioni in virtù  
dell’articolo 14 letto congiuntamente all’articolo 9 ed all’articolo 10  
della Convenzione;  
6. Ritiene all’unanimità  
(a) che lo Stato convenuto deve pagare alla prima, alla seconda ed alla  
terza associazioni ricorrenti, entro il termine di tre mesi dalla data in cui  
tale sentenza diventerà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2  
della Convenzione, EURO 4,000 (quattromila euro), oltre ogni importo  
che possa essere dovuto a titolo di tassa, per le spese ed i costi;  
(b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
7. Rigetta all’unanimità il resto del ricorso delle associazioni ricorrenti in  
merito all’equa soddisfazione.  
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Fatta in inglese, e comunicata per iscritto il 6 novembre 2008,  
conformemente all’articolo 77 §§ 2 ed all’articolo 3 del regolamento della  
Corte.  
Claudia Westerdiek  
Cancelliere  
Peer Lorenzen  
Presidente  
Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione ed all’articolo 74 §  
2 del regolamento della Corte, sono unite tale sentenza le seguenti opinioni  
parzialmente dissenzienti sono unite a tale sentenza:  
(a) opinione parzialmente dissenziente del giudice Lazarova Trajkovska;  
(b) opinione parzialmente dissenziente del giudice Kalaydjieva.  
P.L.  
C.W.  
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL  
GIUDICE LAZAROVA TRAJKOVSKA  
Sfortunatamente, non posso condividere l’opinione della maggiorana dei  
miei colleghi della quinta sezione, e dispiace che essi non accettino di  
condividere il mio punto di vista in merito all’articolo 9. Io rilevo una  
violazione dei diritti del ricorrente in virtù dell’articolo 9 della  
Convenzione.  
Comincio facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte che ha  
fatto si che la libertà di pensiero, coscienza e religione, come consacrato  
all’articolo 9, divenisse uno dei fondamenti della “società democratica” ai  
sensi della Convenzione. Menziono i casi Metropolitan Church of  
Bessarabia e altri c. Moldavia (n. 45701/99, § 113, CEDU 2001-XII) e  
Kokkinakis c. Grecia (sentenza del 25 maggio 1993, § 31, serie A n. 260-  
A). La Corte ha anche sostenuto che in una società democratica in cui  
coesistono più religioni all’interno della stessa popolazione, può essere  
necessario stabilire dei limiti a tale libertà al fine di conciliare gli interessi  
dei vari gruppi ed assicurare che siano rispettati i credi di ognuno di essi  
(vedi Kokkinakis, cit., § 33).  
Alla luce dell’articolo 9 della Convenzione, il pluralismo religioso é una  
parte importante della società democratica. La libertà di pensiero, coscienza  
e religione é anche libertà di avere o meno un credo religioso e di praticare  
o meno una religione (vedi Kokkinakis c. Grecia, e Buscarini e altri c. San  
Marino [GC], n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I). Nella Convenzione é  
scritto chiaramente che tale diritto include anche il diritto di manifestare il  
credo religioso nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e l’osservanza.  
Tuttavia, nell’esercizio del suo potere regolatorio in tale ambito e nelle  
sue relazioni con le varie religioni, denominazioni e credi, lo Stato ha il  
dovere di restare neutrale ed imparziale. Proprio ciò è stato stabilito dalla  
Corte (vedi Serif c. Grecia, n. 38178/97, § 53, CEDU 1999-IX) vale a dire  
che il ruolo delle autorità è di assicurare che i vari gruppi si tollerino a  
vicenda. Ciò vale insieme all’idea che soltanto per mezzo di un  
comportamento neutrale ed imparziale uno Stato potrà preservare il  
pluralismo ed il giusto funzionamento della democrazia.  
Nel caso di specie (Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania) l’ingerenza  
del Governo risiede nella mancata osservanza del requisito della neutralità  
nell’esercizio dei suoi poteri. É chiaro che le associazioni ricorrenti  
appartengono ad un gruppo di comunità religiose esistite in Germania sin  
dagli anni ‘60. Nonostante che l’esistenza delle associazioni ricorrenti non  
sia stata ostacolata in tutti questi anni, i termini utilizzati dalle agenzie di  
Stato tedesche e nelle dichiarazioni del Governo per descrivere il  
movimento delle associazioni ricorrenti (“setta”, “giovane religione”,  
“giovane setta” e “psico-setta”) hanno avuto conseguenze negative nei loro  
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confronti. Anche gli aggettivi “distruttiva” e “pseudo-religiosa” sono stati  
utilizzati per descriverle. Tale ingerenza non era prescritta dalla legge  
(Costituzione e Costituzione federale) ed il Governo non ha presentato  
alcuna prova per dimostrare che tali comunità religiose rappresentassero un  
pericolo per la società. Inoltre, le dichiarazioni del Governo rappresentano  
una chiara ingerenza indiretta contraria all’obbligo di neutralità richiesto  
all’articolo 4 della Costituzione e non può essere giustificata in quanto  
“prescritta dalla legge” e “necessaria in una società democratica”.  
Conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte lascia agli Stati parti  
della Convenzione un certo margine di apprezzamento nel decidere se ed in  
quale estensione l’ingerenza sia necessaria, che va a braccetto con la  
supervisione europea della legislazione rilevante e delle decisioni che la  
applicano. Nel caso di specie non vi erano indicazioni sul fatto che gli  
insegnamenti di Osho o i metodi impiegati dalle associazioni ricorrenti  
fossero contrari ai diritti ed alle libertà altrui o che la sicurezza pubblica e  
l’ordine pubblico fossero in pericolo.  
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DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA  
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL  
GIUDICE KALAYDJIEVA  
Mi dispiace non poter condividere l’opinione della maggioranza secondo  
la quale la diffusione di opinioni, guide o avvertimenti su qualsiasi credo  
può essere ritenuta “un potere di intervento preventivo da parte dello Stato  
[...] rientrante tra gli obblighi positivi degli Stati Contraenti in virtù  
dell’articolo 1 della Convenzione” (paragrafo 99). Il vero significato del  
compito dello Stato di “avviare una campagna di larga scala rivolta a ...  
stimolare una discussione critica” e “dare avvertimenti ufficiali“ in merito  
ai “potenziali pericoli” (paragrafo 8) di certi gruppi religiosi suona  
familiare a quelli che hanno avuto esperienza in merito a tale “protezione”  
per decadi.  
Non riesco a comprendere il ruolo attivo dello Stato di partecipante ad un  
pubblico dibattito sui credi in una società pluralistica. In assenza di qualsiasi  
dato sui rischi specifici, tale significato sembra in contrasto con il principio  
della neutralità dello Stato in ambito religioso sostenuto in Kokkinakis c.  
Grecia. Nei quindici anni successivi al 1998 la Corte ha sostenuto in  
maniera costante che ogni ingerenza nella libertà di pensiero, coscienza e  
religione deve aver “riguardo di ciò che é in gioco, vale a dire il bisogno di  
assicurare un vero pluralismo religioso, un aspetto inerente alla nozione di  
società democratica” (Kokkinakis, § 31), e del fatto che“il ruolo delle  
autorità in tali circostanze non è quello di rimuovere le cause della tensione  
eliminando il pluralismo, ma di assicurare che i vari gruppi si tollerino l’un  
l’altro” (vedi, ad esempio, Serif c. Grecia, § 53, e Metropolitan Church of  
Bessarabia c. Moldavia, § 115, tra le altre).  
Nel caso di specie la maggioranza ha sottolineato che “gli Stati hanno il  
diritto di verificare se un movimento o un’associazione perseguano attività,  
in apparenza volte al raggiungimento dei suoi fini religiosi, pericolose per  
la popolazione e la sicurezza generale”. Tuttavia, la Corte ha ripetuto che il  
diritto di libertà di religione “esclude ogni discrezione da parte dello Stato  
nel determinare se i credi religiosi o i mezzi utilizzati per esprimere tali  
credi siano legittimi” (Manoussakis c. Grecia, § 47). Il Governo convenuto  
non é riuscito a dimostrare che la “necessità di assicurare il pluralismo  
religioso” sia stata sempre tenuta in considerazione sia prima che durante la  
sostenuta campagna informativa. Non vi sono fatti o altre dichiarazioni, che  
indichino che prima di diffondere avvertimenti ed informazioni utilizzando  
le espressioni controverse le autorità abbiano tentato di verificare se le  
attività delle ricorrenti fossero “pericolose per la popolazione o la pubblica  
sicurezza”. Secondo la mia opinione l’osservazione secondo cui “fornendo  
per tempo alle persone i chiarimenti che aveva ritenuto utili a quel tempo...  
il Governo tedesco ... mirava a risolvere una scottante questione generale e  
cercava di avvertire i cittadini dei fenomeni che riteneva pericolosi”  
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(paragrafo 94) non basta per concludere che l’ingerenza era proporzionata e  
perseguiva uno dei fini legittimi previsti all’articolo 9 § 2 della  
Convenzione.  
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Accettando le basi legali delle decisioni della Corte costituzionale  
federale per quanto riguarda le informazioni impartite per iniziativa delle  
autorità, la maggioranza sembra interpretare la Costituzione della Germania  
non solo come se permettesse, ma anche come se richiedesse l’intervento  
dello Stato in un ambito in cui la Convenzione prescrive un dovere di  
neutralità in nome della difesa del pluralismo. Il dovere dello Stato di  
diffondere informazioni in materie di interesse pubblico può essere  
ragionevolmente interpretato come rilevante in caso di rischio urgente ed  
oggettivo come nel caso di una calamità imminente e simili, che  
difficilmente si può ritenere che sia costituito dai credi. Inoltre, formulare  
un tale dovere in termini generici comporta poca chiarezza e prevedibilità  
riguardo “al campo da ricoprire previsto ed al numero e lo status di coloro  
ai quali si rivolge” (vedi, tra le altre, Hasan e Chaush c. Bulgaria, § 84, con  
ulteriori riferimenti); non porta a ciò l’“indicare con sufficiente chiarezza  
l’estensione della discrezione attribuita alle autorità competenti e le  
modalità del suo esercizio” (vedi anche Rotaru c. Romania, § 55). In  
contrasto con i requisiti della chiarezza e della precisione, dove una  
ampiamente definita disposizione autorizza o addirittura richiede  
un’ingerenza in materia religiosa si può legittimare l’esercizio di una di gran  
lunga ampia discrezione.  
Rilevando che “i ... termini [impugnati], anche se hanno una valenza  
peggiorativa, sono stati utilizzati ... quasi indiscriminatamente per ogni  
genere di religione non conosciuta”, la maggioranza ha concluso che  
l’ingerenza “non ha portato a superare i confini di quello che uno Stato  
democratico può considerare come interesse pubblico” (paragrafo 100).  
Secondo me ciò é sufficiente per ammettere che le ricorrenti hanno subito  
un trattamento al quale una religione conosciuta non è stata soggetta – fatto  
per il quale il Governo convenuto non ha fornito giustificazioni.  
Io rilevo una violazione dei diritti delle ricorrenti in virtù degli articoli 9  
e 14 della Convenzione.  
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