CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
TERZA SEZIONE  
CASO KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA  
(Ricorso n. 23883/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
16 dicembre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA  
Nel caso Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Josep Casadevall, Presidente,  
Elisabet Fura-Sandström,  
Corneliu Bîrsan,  
Boštjan M. Zupančič,  
Egbert Myjer,  
Luis López Guerra,  
Ann Power, giudici,  
e da Santiago Quesada, Cancelliere di Sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 23883/06) diretto contro il Regno  
di Svezia, con il quale due cittadini svedesi, il sig. Adnan Khurshid Mustafa  
e la sig.ra Weldan Tarzibachi (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte il 12  
giugno 2006 ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei  
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. I ricorrenti sono rappresentati dal sig. U. Isaksson, un avvocato che  
esercita la professione a Stoccolma, e dal sig. P.-G. Nyström e dalla sig.ra S.  
Wikström, avvocati dell’Associazione degli Inquilini di Stoccolma. Il  
Governo svedese (“il Governo”) è rappresentato dal proprio agente, il sig.  
C.-H. Ehrenkrona, del Ministero degli Affari esteri.  
3. I ricorrenti hanno sostenuto che il loro sfratto dal loro appartamento a  
causa del rifiuto di rimuovere un’antenna parabolica ha comportato  
violazioni degli artt. 8 e 10 della Convenzione.  
4. Il 22 giugno 2007 il Presidente della Terza Sezione ha deciso di  
comunicare il ricorso al Governo. E’ stato anche deciso di esaminare  
congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso (art. 29 § 3).  
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FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. I ricorrenti, una coppia sposata di origine irachena, sono nati  
rispettivamente nel 1957 e nel 1963 e vivono a Västerås. Hanno tre figli,  
che adesso hanno 18, 16 e 8 anni d’età.  
6. A partire dal 1° novembre 1999, hanno preso in affitto un  
appartamento a Rinkeby, un sobborgo di Stoccolma. L’art. 13 delle clausole  
speciali del contratto di locazione stabiliva quanto segue:  
“Il conduttore si impegna a non montare, senza specifica autorizzazione, cartelli,  
targhe, tendoni da sole, antenne esterne e cose simili sullo stabile.”  
Il contratto stabiliva inoltre, come clausola generale, che i conduttori  
erano obbligati a prendersi adeguata cura dell’appartamento e a mantenere  
buone condizioni igieniche, ordine e buon costume in casa.  
7. Sembra che, quando i ricorrenti andarono a vivere nell’appartamento  
affittato, ci fosse un’antenna parabolica montata sulla facciata, vicino ad una  
delle finestre dell’appartamento. I ricorrenti se ne servirono al fine di  
ricevere programmi televisivi in arabo e in persiano.  
8. Nell’ottobre 2003, cambiò il proprietario dell’appartamento dei  
ricorrenti. Il nuovo locatore, una società immobiliare, chiese che fosse  
smontata l’antenna parabolica. I ricorrenti non ottemperarono e, con lettera  
del 2 aprile 2004, la società comunicò ai ricorrenti la disdetta del contratto  
di locazione a partire dal 31 luglio 2004.  
9. Inoltre, nell’aprile 2004, il locatore procedette per vie legali dinanzi al  
Tribunale delle locazioni (hyresnämnden) di Stoccolma contro i ricorrenti  
ed alcuni altri inquilini, che avevano installato antenne paraboliche nello  
stesso stabile. Il locatore chiese l’esecuzione della disdetta, sostenendo che  
l’installazione dell’antenna parabolica da parte dei ricorrenti violava  
l’espresso divieto dell’art. 13 del contratto di locazione e che, non  
rispettando l’indicazione di smontare l’antenna, essi avevano omesso di  
mantenere buone condizioni igieniche, ordine e buon costume. Sostenendo  
di essere contrario soltanto alle antenne paraboliche montate sulla facciata o  
all’esterno della facciata dello stabile, consentendo, per esempio, le antenne  
poste su un terrazzo, il locatore sostenne che il divieto di tali impianti avesse  
considerevole importanza, dal momento che gli impianti rischiavano di  
cagionare danni a persone e cose per i quali sarebbe stato ritenuto  
responsabile il locatore, danneggiavano lo stabile materialmente ed  
esteticamente ed ostacolavano l’accesso dei soccorritori e del locatore  
all’appartamento.  
10. Poco dopo aver ricevuto la disdetta, i ricorrenti smontarono  
l’antenna parabolica esistente. Tuttavia, al suo posto realizzarono un nuovo  
impianto, mettendo sul pavimento della cucina un appoggiaferro dal quale si  
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allungava, attraverso una piccola finestra aperta, un braccio, su cui era  
montata l’antenna parabolica. L’installazione poteva essere tirata indietro in  
cucina quando non veniva utilizzata. Su richiesta dell’Associazione degli  
Inquilini, un ingegnere, il sig. S. Tornefelt, esaminò l’impianto il 26 agosto  
2004. Egli ritenne che esso fosse molto stabile, ma suggerì, per ragioni di  
sicurezza, di fissare un cavo d’acciaio tra l’antenna e l’appoggiaferro. I  
ricorrenti fecero l’aggiunta consigliata.  
11. Dinanzi al Tribunale delle locazioni, i ricorrenti, così come gli altri  
inquilini citati in giudizio, contestarono le pretese del locatore. Affermarono  
che, montando antenne paraboliche per la ricezione di programmi televisivi,  
alcuni dei quali erano trasmessi nelle loro madrelingue, essi stavano  
esercitando la loro libertà di ricevere informazioni, come tutelata dalla  
Costituzione svedese, dall’art. 10 della Convenzione e dal diritto  
comunitario. Gli interessi del locatore, come stabilito nel capitolo 12,  
sezione 25 del codice della proprietà fondiaria (Jordabalken), dovevano  
essere bilanciati con tale libertà. I ricorrenti affermarono inoltre di avere  
ormai soddisfatto la richiesta del locatore di smontare il precedente impianto  
satellitare. Il nuovo impianto era presumibilmente conforme alle  
disposizioni del contratto di locazione. Facendo riferimento al parere del  
sig. Tornefelt, sostennero inoltre che esso fosse sicuro e che non arrecasse  
danno allo stabile.  
Il locatore sostenne, in aggiunta a ciò che aveva precedentemente  
affermato, che egli stava lavorando ad una soluzione per far installare  
nell’abitazione un accesso a banda larga e ad internet, che avrebbe  
presumibilmente dato accesso ai canali televisivi desiderati.  
12. A seguito di un esame dell’impianto satellitare dei ricorrenti, il  
Tribunale delle locazioni, con decisione del 21 ottobre 2004, emise un  
verdetto a loro favorevole. Il Tribunale in generale osservò che la  
valutazione se i conduttori avessero tralasciato di osservare i loro obblighi  
montando antenne paraboliche doveva comportare il bilanciamento degli  
interessi del locatore – che potevano essere più o meno forti a seconda di  
come erano stati realizzati gli attuali impianti – e degli interessi dei  
conduttori ad utilizzare un’antenna parabolica – che potevano anche  
cambiare a seconda che ci fossero mezzi alternativi di ricezione dei canali  
televisivi in questione. Nel caso dei ricorrenti, il Tribunale ritenne che il  
fatto che il nuovo impianto satellitare si prolungasse attraverso una finestra  
non comportasse una violazione dell’art. 13 del contratto di locazione. Con  
riguardo all’obbligo di mantenere buone condizioni igieniche, ordine e buon  
costume in casa, il Tribunale ritenne che l’attuale installazione non recasse e  
non potesse recare danno all’abitazione. Inoltre, la responsabilità del  
locatore per danni a persone e cose avrebbe potuto ragionevolmente  
insorgere soltanto se egli fosse stato in grado di prevenire il montaggio e  
l’uso dell’antenna parabolica, il che non era, se il Tribunale ritenne che il  
locatore non avesse alcun diritto a tale prevenzione. Per di più, avendo  
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riguardo al parere del sig. Tornefelt e al proprio esame, il Tribunale ritenne  
che il rischio di danno cagionato dall’installazione fosse trascurabile.  
Inoltre, non riuscì a rinvenire alcuna prova che l’impianto ostacolasse  
l’accesso dei soccorritori all’appartamento. L’unico inconveniente per il  
locatore era costituito dagli aspetti estetici. Tuttavia, l’interesse dei  
ricorrenti a poter guardare programmi televisivi che non erano accessibili  
con altri mezzi disponibili aveva un peso maggiore, e l’impianto satellitare  
non poteva quindi essere considerato contrario a buone condizioni igieniche,  
all’ordine e al buon costume.  
13. Il locatore propose appello alla Corte d’Appello di Stoccolma (Svea  
hovrätt). La corte tenne un’udienza orale nella quale, tra l’altro, depose il  
sig. Tornefelt. Fece altresì un esame dell’impianto satellitare dei ricorrenti.  
Con decisione definitiva del 20 dicembre 2005, la corte ritenne che i  
ricorrenti non avessero rispettato i loro obblighi di conduttori, secondo il  
contratto di locazione ed il capitolo 12, sezione 25 del codice della proprietà  
fondiaria, a tal punto che il contratto non avrebbe dovuto essere prorogato,  
conformemente al capitolo 12, sezione 46, sottosezione 1(2) del codice.  
Venne loro concessa una proroga fino al 31 marzo 2006 per abbandonare  
l’appartamento. La corte ritenne che il locatore avesse fatto una giusta  
distinzione tra impianti satellitari accettabili ed inaccettabili e che avesse  
esposto motivi convincenti per non consentire antenne montate sulla  
facciata o che si protendessero in altro modo all’esterno di essa. Osservò  
che le prove dimostravano che l’antenna dei ricorrenti si trovava  
praticamente sempre in una posizione fuori dalla finestra della cucina e  
costituiva perciò un’installazione fissa, e concluse, contrariamente al  
Tribunale delle locazioni, che la sua collocazione violava l’art. 13 del  
contratto di locazione. Nel valutare la gravità di tale inadempimento del  
contratto, la corte concluse innanzitutto, con riferimento alla deposizione  
del sig. Tornefelt, che l’impianto satellitare rispondeva a ragionevoli  
requisiti di stabilità e sicurezza. Tuttavia, osservando che la principale  
ragione del locatore per non consentire l’installazione era l’aspetto della  
sicurezza, la corte ritenne che il locatore avesse il diritto di fare valutazioni  
generali del rischio e non dovesse stabilire se una singola installazione fosse  
pericolosa o recasse disturbo. Proseguì affermando che, sebbene l’interesse  
dei ricorrenti a ricevere le trasmissioni dei canali televisivi in questione  
dovesse essere preso in considerazione e fosse consigliabile che venissero  
trovate soluzioni tecniche per tale ricezione, il diritto alla libertà di  
informazione invocato non aveva una tale attinenza con il caso da potersi  
ritenere che avesse qualche importanza effettiva. Infine osservò che i  
ricorrenti erano stati pienamente informati dell’importanza che il locatore  
attribuiva alla questione della collocazione delle antenne paraboliche e delle  
conseguenze che potevano derivare da un rifiuto di osservare le indicazioni  
del locatore da questo punto di vista. Sebbene il loro impianto satellitare  
non ponesse nessuna minaccia effettiva alla sicurezza, non si poteva  
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consentire ai loro interessi di calpestare l’importante e ragionevole interesse  
del locatore a che venissero mantenuti l’ordine e il buon costume.  
14. Il locatore propose ai ricorrenti di rimanere nel loro appartamento se  
accettavano di rimuovere l’antenna parabolica. Essi, tuttavia, non  
accettarono di fare ciò e piuttosto se ne andarono il 1° giugno 2006. Hanno  
sostenuto che, soprattutto per la scarsità di appartamenti in affitto nella zona  
di Stoccolma, ma anche a causa del fatto che c’era un’ordinanza giudiziaria  
di sfratto contro di loro, si trovarono costretti a trasferirsi a Västerås,  
all’incirca 110 chilometri ad ovest di Stoccolma. Di conseguenza, il primo  
ricorrente deve compiere spostamenti molto più lunghi e costosi per andare  
e tornare dal lavoro e i tre figli dei ricorrenti hanno dovuto cambiare asilo  
infantile e scuola e lasciare gli amici.  
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI  
A. Il codice della proprietà fondiaria  
15. La locazione di un appartamento è disciplinata soprattutto dal  
capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria.  
16. Il capitolo 12, sezione 2 stabilisce che il contratto di locazione deve  
essere stipulato in forma scritta se il locatore o il conduttore lo richiede. Nel  
caso in cui una clausola del contratto sia di difficile interpretazione, all’atto  
pratico viene alla fin fine interpretata contro la persona che ha formulato  
l’accordo. Poiché è quasi sempre il locatore a redigere il contratto di  
locazione, il locatore deve assumersi la responsabilità di un contratto che sia  
di difficile interpretazione. Nella maggior parte dei casi, i locatori utilizzano  
contratti standard, il cui contenuto è il risultato di trattative tra associazioni  
del mercato delle locazioni.  
17. La sezione 3 contiene disposizioni sulla scadenza e la risoluzione  
delle locazioni. Un contratto di locazione a tempo indeterminato, come nel  
presente caso, deve essere risolto affinché cessi di applicarsi. Secondo la  
sezione 4, un contratto di locazione a tempo indeterminato può essere risolto  
e così cessare di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla  
disdetta con preavviso di tre mesi. La sezione 8 stabilisce che, in un caso  
come questo, la disdetta deve avere forma scritta e rispettare determinate  
norme sulla notifica.  
18. La sezione 23 stabilisce, tra l’altro, che il conduttore non può  
utilizzare l’appartamento per uno scopo diverso da quello concordato.  
Secondo la sezione 24, il conduttore è tenuto a prendersi adeguata cura  
dell’appartamento. In generale, deve prendersene cura in un modo che si  
può ragionevolmente pretendere da una persona ordinata. Inoltre, il  
conduttore è tenuto a risarcire ogni danno cagionato dalla sua negligenza o  
incuria.  
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19. La sezione 25 contiene disposizioni sulle molestie e sulle richieste al  
conduttore di tenere l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone  
condizioni. La sottosezione 1 stabilisce:  
“Nell’utilizzare l’appartamento, il conduttore deve garantire che le persone che  
vivono nei dintorni non siano sottoposte a molestie che possano essere nocive per la  
loro salute o possano in altro modo danneggiare il loro luogo di residenza a tal punto  
che non dovrebbero essere ragionevolmente tollerate ... . Nell’uso dell’appartamento,  
il conduttore deve altresì sotto altri aspetti rispettare tutto ciò che è richiesto per tenere  
l’immobile in buono stato, ordinato ed in buone condizioni. ...”  
Le molestie e la mancata soddisfazione delle richieste possono condurre  
alla risoluzione del contratto di locazione, ai sensi della sezione 42.  
Nel contratto di locazione possono essere incluse clausole e disposizioni  
speciali. Un rifiuto del conduttore di attenersi a tali clausole e disposizioni  
può anche costituire un inadempimento degli obblighi di tenere  
l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone condizioni.  
20. Dalla sezione 46 risulta che, se il locatore ha disdettato il contratto di  
locazione, il conduttore può ancora avere diritto alla proroga del contratto.  
Tuttavia, la sottosezione 1 della sezione 46 elenca numerose situazioni nelle  
quali il conduttore perde il diritto alla proroga. La prima situazione, stabilita  
nella sottosezione 1(1), è la risoluzione della locazione. La sezione 42  
stabilisce le circostanze in cui una locazione si ritiene risolta, tra cui anche  
le molestie ai residenti e il non tenere l’appartamento in buono stato,  
ordinato ed in buone condizioni. La seconda situazione, disciplinata nella  
sottosezione 1(2), è stata invocata dal locatore ed applicata dalla Corte  
d’Appello nel presente caso. Essa riguarda l’inadempimento degli obblighi  
da parte del conduttore. Se gli obblighi sono trascurati in misura talmente  
grave da non essere giusto che il contratto di locazione sia prorogato, il  
conduttore può perdere il diritto a tale proroga.  
I lavori preparatori relativi alla seconda disposizione affermano che le  
richieste di ordine al conduttore devono essere elevate al fine di consentire  
al locatore di mantenere ordine e buone condizioni nell’immobile (SOU  
1961:47, pp. 84-85). Gli interessi del locatore devono essere valutati alla  
luce della ragionevolezza della risoluzione della locazione. Possono essere  
prese in considerazione circostanze personali dolorose. Dovrebbe essere  
considerata anche la possibilità di un altro appartamento nella stessa zona  
(disegno di legge governativo 1968:91, Appendice A, p. 91).  
L’inadempimento può consistere, per esempio, nel mancato pagamento  
del canone di locazione, nel sublocare senza autorizzazione, in un rifiuto di  
consentire l’accesso all’appartamento al locatore, nel non depositare il  
canone di locazione senza validi motivi, nelle molestie ai residenti, nel non  
tenere l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone condizioni, e  
nella violazione di clausole del contratto di locazione.  
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B. Procedimento nelle controversie locatizie  
21. Una gran quantità di controversie locatizie viene esaminata dagli  
otto tribunali regionali delle locazioni, il cui compito è, ai sensi della  
sezione 4 della Legge sui Tribunali delle locazioni (Lagen om  
arrendenämnder och hyresnämnder, 1973:1988), quello di esaminare  
controversie riguardanti, per esempio, le clausole di una locazione e  
controversie relative alla proroga di un contratto di locazione. La decisione  
del Tribunale delle locazioni in una controversia sulla proroga, come nel  
presente caso, può essere appellata dinanzi alla Corte d’Appello di  
Stoccolma, conformemente al codice della proprietà fondiaria, capitolo 12,  
sezione 70 in combinato disposto con la sezione 49. Contro la decisione  
della corte non è ammessa alcuna impugnazione, conformemente alla  
sezione 10 della Legge sul rito delle locazioni dinanzi alla Corte d’Appello  
di Stoccolma (Lagen om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt,  
1994:831).  
C. Norme costituzionali sulla libertà di espressione e sulla libertà di  
informazione  
22. Il capitolo 1, sezione 3, sottosezione 3 della Legge costituzionale  
sulla libertà di espressione (Yttrandefrihetsgrundlagen) dispone quanto  
segue:  
“Non è consentito alle pubbliche autorità o ad altri enti pubblici di vietare o  
impedire il possesso o l’uso di supporti tecnici tali da essere necessari per ricevere  
programmi radiofonici o comprendere il contenuto di registrazioni tecniche, in  
ragione del contenuto di un programma radiofonico o di una registrazione tecnica,  
salvo che in forza della presente legge costituzionale. La stessa disposizione si applica  
a qualsiasi divieto di costruzione di reti di comunicazione terrestre per la trasmissione  
di programmi radiofonici.”  
23. Il capitolo 2, sezione 1, sottosezione 1 dello Strumento di Governo  
(Regeringsformen) stabilisce, tra l’altro, quanto segue:  
“Ad ogni cittadino devono essere garantiti i seguenti diritti e libertà nei suoi rapporti  
con le istituzioni pubbliche:  
1. libertà di espressione: vale a dire la libertà di comunicare informazioni e di  
esprimere pensieri, opinioni e pareri, a voce, con immagini, per iscritto o in ogni altro  
modo;  
2. libertà di informazione: vale a dire la libertà di procurarsi e ricevere informazioni  
e di mettersi in altro modo al corrente delle opinioni altrui;  
...”  
La sezione 12 stabilisce che i diritti e le libertà elencati possono essere  
limitati soltanto per soddisfare un fine accettabile in una società  
democratica. La limitazione non può mai andare oltre ciò che è necessario  
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avendo riguardo al fine che l’ha provocata, né può arrivare sino al punto di  
costituire una minaccia alla libera formazione dell’opinione, che costituisce  
una delle basi della democrazia. Inoltre, nessuna limitazione può essere  
imposta soltanto a causa di un’opinione politica, religiosa, culturale o altra  
simile. Ai sensi della sezione 13, la libertà di espressione e di informazione  
può essere limitata soltanto avendo riguardo alla sicurezza nazionale,  
all’approvvigionamento di beni per la nazione, all’ordine pubblico e alla  
sicurezza pubblica, alla reputazione di un individuo, all’inviolabilità della  
vita privata e alla prevenzione e al perseguimento dei reati. La libertà di  
espressione può essere limitata anche nelle attività commerciali.  
24. La Legge costituzionale sulla libertà di espressione e lo Strumento di  
Governo si applicano ai rapporti tra privati ed enti pubblici. Non si  
applicano ai rapporti tra privati.  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA  
CONVENZIONE  
25. I ricorrenti si sono lamentati del fatto che fosse stata violata la loro  
libertà di ricevere informazioni, dal momento che le limitazioni loro  
imposte non erano state stabilite dalla legge o erano state di portata troppo  
vasta rispetto a quanto necessario in una società democratica. Inoltre, hanno  
sostenuto che le conseguenze – lo sfratto dal loro appartamento e il  
trasferimento in un’altra città – erano state sproporzionate rispetto agli scopi  
perseguiti. Si sono appoggiati all’art. 10 della Convenzione, che è formulato  
come segue:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà  
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza  
ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il  
presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione  
le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.  
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere  
sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla  
legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza  
nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei  
reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei  
diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire  
l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”  
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A. Argomenti delle parti  
26. Il Governo ha sostenuto che la doglianza fosse incompatibile ratione  
materiae o manifestamente infondata. Ha sostenuto che la controversia nel  
processo era stata limitata alla questione dell’effettiva collocazione  
dell’antenna parabolica, avendo riguardo, soprattutto, agli obblighi di  
contratto. La dedotta ingerenza non era sorta come conseguenza di una  
decisione da parte di una pubblica autorità sul diritto di ricevere  
informazioni o anche sul diritto di utilizzare o possedere un’antenna  
parabolica. Piuttosto, si è verificata soltanto come conseguenza  
dell’interpretazione e dell’applicazione da parte della Corte d’Appello di un  
obbligo previsto in un contratto tra due parti private nella cornice di una  
causa civile. In ogni caso, le autorità svedesi sarebbero responsabili soltanto  
entro i limiti in cui lo Stato avesse un obbligo positivo di tutelare i diritti dei  
ricorrenti in un caso di questo genere. In questo caso, il Governo era  
dell’idea che la Corte d’Appello avesse trovato un giusto equilibrio tra gli  
interessi concorrenti del locatore e dei ricorrenti e che non esistesse un  
obbligo positivo di proteggere il diritto dei ricorrenti di ricevere  
informazioni dall’ingerenza altrui. Pertanto, non c’era presumibilmente stata  
un’ingerenza da parte di una pubblica autorità ai sensi dell’art. 10 della  
Convenzione.  
27. Se la Corte dovesse ritenere che l’art. 10 era applicabile e che vi era  
stata ingerenza, il Governo ha sostenuto che l’ingerenza era prevista dalla  
legge, più precisamente dal capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria,  
e che perseguiva il fine legittimo di proteggere i diritti altrui, compresi  
quelli del locatore, di altri conduttori e di terzi. Per quanto riguarda la  
questione se la misura fosse stata “necessaria” ai sensi dell’art. 10, ha  
sostenuto che fosse stato trovato un giusto equilibrio tra il diritto di  
proprietà del locatore ed il suo interesse a mantenere ordine e buone  
condizioni sulla sua proprietà, da un lato, e il diritto dei ricorrenti a ricevere  
informazioni per mezzo di un’antenna parabolica privata, dall’altro. Inoltre,  
il processo era stato equo ad ogni livello, avendo i due organi giudicanti  
coinvolti fornito motivazioni estese e dettagliate dopo aver tenuto udienze  
ed aver esaminato l’impianto satellitare in questione. Quindi, avendo  
riguardo anche al margine di apprezzamento, la presunta ingerenza era stata  
proporzionale al fine legittimo perseguito e “necessaria” ai sensi dell’art. 10  
§ 2.  
28. I ricorrenti hanno sostenuto che le ragioni per contestare l’azione del  
locatore non erano consistite soltanto nel loro diniego che la collocazione  
dell’antenna satellitare violasse il contratto di locazione, ma anche nel fatto  
che tale azione violava il loro diritto alla libertà di informazione secondo la  
Costituzione svedese e l’art. 10 della Convenzione. Hanno inoltre sostenuto  
che la Corte d’Appello non avesse soppesato i vari interessi in alcun senso  
effettivo o reale. Non aveva attribuito il giusto significato al diritto dei  
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ricorrenti alla libertà di informazione e aveva omesso di tenere conto del  
fatto che non c’era stato nessun rischio per la sicurezza nel caso di specie,  
consentendo invece al locatore di fare valutazioni generali di rischio. I  
ricorrenti hanno perciò sostenuto che c’era stata un’ingerenza nei loro diritti  
ai sensi dell’art. 10. Ciò si era verificato in conseguenza dell’applicazione  
della legge da parte della Corte d’Appello e, quindi, dell’esercizio da parte  
dello Stato del potere giudiziario in una controversia di diritto civile. Di  
conseguenza, lo Stato non poteva sottrarsi alla sua responsabilità in materia.  
29. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la decisione della Corte  
d’Appello mancava di un fondamento in diritto, dal momento che il loro  
impianto satellitare, non attaccato al corpo principale dell’edificio, non  
aveva violato l’art. 13 del contratto di locazione e di conseguenza nemmeno  
il codice della proprietà fondiaria. Inoltre, l’ingerenza in questione non era  
stata “necessaria”, poiché non era stato trovato un giusto equilibrio tra gli  
interessi concorrenti. Sotto questo aspetto, hanno ripetuto che i loro diritti ai  
sensi dell’art. 10 non erano stati rispettati e che non era stata fatta nessuna  
valutazione individuale di sicurezza. Inoltre, le trasmissioni di certi canali  
televisivi di particolare importanza per loro a causa del loro retroterra  
culturale erano disponibili soltanto attraverso un’antenna parabolica. Ciò  
non era stato messo in discussione nei procedimenti interni. Infine, non  
c’era stato alcun margine di apprezzamento, poiché non era stato in  
discussione nessun interesse di vitale importanza dello Stato. Piuttosto, le  
motivazioni date dalla Corte d’Appello si riferivano agli interessi del  
locatore. In breve, l’ingerenza non era stata proporzionata o “necessaria” ai  
sensi dell’art. 10 § 2.  
B. La valutazione della Corte  
1. Sulla ricevibilità  
30. Il Governo ha sostenuto che il caso riguardava una lite tra due parti  
private su un’obbligazione contrattuale e che non vi era stato da parte di una  
pubblica autorità un intervento tale da essere entrato in gioco qualche  
obbligo positivo dello Stato.  
31. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione,  
ciascuno Stato contraente “riconosce ad ogni persona sottoposta alla [sua]  
giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel ... [la] Convenzione”. Come la  
Corte ha affermato nel caso Marckx c. Belgio (13 giugno 1979, § 31, Serie  
A n. 31; si veda pure Young, James e Webster c. Regno Unito, 13 agosto  
1981, § 49, Serie A n. 44), in aggiunta all’impegno soprattutto negativo  
dello Stato di astenersi dall’ingerenza nelle garanzie previste nella  
Convenzione, “possono esservi obblighi positivi intrinseci” a tali garanzie.  
La responsabilità dello Stato può allora essere impegnata in conseguenza  
dell’inosservanza del suo obbligo di adottare una legislazione interna.  
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32. La Corte ribadisce inoltre che l’art. 10 si applica alle decisioni  
giudiziarie che privano una persona della possibilità di ricevere trasmissioni  
da satelliti di telecomunicazioni (Autronic AG c. Svizzera, 22 maggio 1990,  
§§ 47-48, Serie A n. 178). Per di più, l’esercizio genuino ed effettivo della  
libertà di espressione ai sensi dell’art. 10 può esigere misure positive di  
tutela, anche nella sfera delle relazioni tra privati (si vedano Özgür Gündem  
c. Turchia, n. 23144/93, §§ 42-46, CEDU 2000-III; Fuentes Bobo c.  
Spagna, n. 39293/98, § 38, 29 febbraio 2000; e Appleby ed altri c. Regno  
Unito, n. 44306/98, § 39, CEDU 2003-VI).  
33. Per ammissione generale, la Corte non è in teoria tenuta a definire  
controversie di natura puramente privata. Stando così le cose, nell’esercizio  
del controllo europeo che le spetta, non può rimanere passiva laddove  
l’interpretazione da parte di un tribunale interno di un atto giuridico, sia  
esso una disposizione testamentaria, un contratto privato, un documento  
pubblico, una disposizione di legge o una prassi amministrativa, appaia  
illogica, arbitraria, discriminatoria o, più in generale, incompatibile con i  
principi sottostanti alla Convenzione (si veda Pla e Puncernau c. Andorra,  
13 luglio 2004, § 59, CEDU 2004-VIII).  
34. Nel presente caso, la Corte osserva che la Corte d’Appello, nella sua  
decisione del 20 dicembre 2005, ha applicato ed interpretato non soltanto il  
contratto di locazione concluso tra i ricorrenti ed il locatore, ma anche il  
capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria. Inoltre, ha emesso una  
decisione sul diritto dei ricorrenti alla libertà di informazione, previsto nella  
Costituzione svedese e nella Convenzione. Il diritto interno, come  
interpretato in ultima istanza dalla Corte d’Appello, ha quindi reso legittimo  
il trattamento di cui i ricorrenti si sono lamentati (si vedano Marckx e  
Young, James e Webster, citate sopra, e VgT Verein gegen Tierfabriken c.  
Svizzera, 28 giugno 2001, § 47, CEDU 2001-VI). Infatti, lo sfratto dei  
ricorrenti è stato il risultato della decisione della corte. La Corte ritiene che  
la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione  
per ogni conseguente violazione dell’art. 10 possa essere impegnata su  
questa base.  
35. Di conseguenza, tale doglianza non è incompatibile ratione  
materiae. Né è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della  
Convenzione. La Corte osserva inoltre che non è irricevibile per nessun  
altro motivo. Deve quindi essere dichiarata ricevibile.  
2. Sul merito  
(a) Se vi sia stata un’ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell’art. 10  
della Convenzione  
36. Essendo stata dimostrata la responsabilità dello Stato convenuto, la  
decisione della Corte d’Appello, secondo cui il contratto di locazione dei  
ricorrenti avrebbe dovuto essere risolto a causa del loro rifiuto di smontare  
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l’antenna parabolica in questione, è equivalsa ad un’“ingerenza da parte di  
una pubblica autorità” nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 10.  
(b) Se l’ingerenza fosse “prevista dalla legge”  
37. Mentre il Governo ha sostenuto che l’ingerenza fosse prevista dalla  
legge, i ricorrenti hanno sostenuto che la decisione della Corte d’Appello  
mancasse di un fondamento in diritto, dal momento che il loro impianto  
satellitare non era stato attaccato al muro e quindi non violava il contratto di  
locazione ed il codice della proprietà fondiaria.  
38. La Corte ribadisce che il Tribunale delle locazioni e la Corte  
d’Appello sono giunti a conclusioni diverse quanto al fatto se l’impianto  
satellitare in questione costituisse un’“antenna esterna” in violazione  
dell’art. 13 del contratto di locazione e degli obblighi derivanti dal capitolo  
12, sezione 25 del codice della proprietà fondiaria. Essa è dell’idea che  
entrambe le interpretazioni fossero possibili e che, pertanto, l’ingerenza  
possa essere considerata come “prevista dalla legge” ai sensi dell’art. 10 § 2.  
(c) Se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo  
39. Nell’emettere un verdetto contro i ricorrenti, la Corte d’Appello ha  
tenuto conto, tra l’altro, dell’interesse del locatore a mantenere l’ordine e il  
buon costume. Si potrebbe quindi ritenere che la decisione abbia mirato alla  
“protezione dei … diritti altrui” ai sensi dell’art. 10 § 2.  
(d) Se l’ingerenza fosse “necessaria in una società democratica”  
40. La Corte ribadisce che, in conseguenza della decisione della Corte  
d’Appello, i ricorrenti sono in effetti stati limitati nel ricevere informazioni  
diffuse in certi programmi televisivi trasmessi via satellite.  
41. Il diritto alla libertà di ricevere informazioni fondamentalmente vieta  
ad un Governo di limitare una persona nel ricevere informazioni che altri  
desiderano o possono volerle comunicare (si veda, tra gli altri precedenti  
autorevoli, Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 74, Serie A n. 116). In un  
caso come questo, in cui le informazioni desiderate erano disponibili senza  
limitazioni delle emittenti televisive attraverso l’uso dell’apparecchiatura  
tecnica in questione, diventano applicabili, in quanto appropriati, i principi  
generali della libertà di espressione.  
42. L’esame della “necessità in una società democratica” richiede alla  
Corte di stabilire se l’ingerenza lamentata corrispondesse ad un “bisogno  
sociale urgente”. Gli Stati contraenti hanno un certo margine di  
apprezzamento nel valutare se un simile bisogno esista, ma esso va di pari  
passo con il controllo europeo, la cui estensione varierà a seconda del caso.  
Laddove, come nel presente caso, vi sia stata un’ingerenza nell’esercizio dei  
diritti e delle libertà garantiti dall’art. 10 § 1, il controllo deve essere  
rigoroso, per via dell’importanza dei diritti in questione. La necessità di  
limitarli deve essere dimostrata in modo convincente (si veda, tra gli altri  
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precedenti autorevoli, la sentenza sopra citata Autronic AG c. Svizzera, §  
61).  
43. Il compito della Corte nell’esercizio della sua funzione di controllo  
non è quello di sostituirsi ai competenti tribunali interni, ma piuttosto quello  
di riesaminare ai sensi dell’art. 10 le decisioni che essi hanno adottato  
conformemente al loro potere di apprezzamento (si veda, tra l’altro, Fressoz  
e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). In particolare,  
la Corte deve stabilire se le motivazioni fornite dalle autorità nazionali per  
giustificare l’ingerenza fossero “pertinenti e sufficienti” e se la misura presa  
fosse “proporzionata ai fini legittimi perseguiti”. Così facendo, la Corte  
deve convincersi del fatto che le autorità nazionali, basandosi su una  
valutazione accettabile dei fatti pertinenti, abbiano applicato regole  
conformi ai principi racchiusi nell’art. 10 (si veda, tra gli altri precedenti  
autorevoli, Chauvy ed altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI).  
44. Nel presente caso, la Corte osserva che i ricorrenti volevano ricevere  
programmi televisivi in arabo e in persiano dal loro Paese o regione natale.  
Quelle informazioni comprendevano, per esempio, notizie politiche e sociali  
che potevano essere di particolare interesse per i ricorrenti, quali immigrati  
dall’Iraq. Per di più, sebbene tali notizie possano essere le informazioni più  
importanti protette dall’art. 10, la libertà di ricevere informazioni non si  
estende soltanto ai resoconti di eventi di pubblico interesse, ma copre in  
linea di principio anche le espressioni culturali, così come il puro  
intrattenimento. L’importanza degli ultimi generi di informazioni non  
dovrebbe essere sottovalutata, specialmente per una famiglia di immigrati  
con tre figli, che può voler mantenere in contatto con la cultura e la lingua  
del loro Paese di origine. Il diritto in questione era quindi di particolare  
importanza per i ricorrenti.  
45. Dovrebbe essere sottolineato che non è stato affermato che ci fossero  
altre possibilità per i ricorrenti di ricevere questi o simili programmi  
all’epoca della decisione impugnata se non attraverso l’uso  
dell’installazione satellitare in questione, né che la loro antenna parabolica  
potesse essere collocata in un luogo diverso. Avrebbero potuto procurarsi  
alcune notizie attraverso giornali e programmi radiofonici stranieri, ma  
queste fonti di informazione coprono soltanto parte di ciò che è disponibile  
attraverso i programmi televisivi e non possono in alcun modo essere  
equiparate a questi ultimi. Inoltre, non è stato dimostrato che il locatore  
abbia in seguito installato un accesso a banda larga e ad internet o altri  
mezzi alternativi che dessero ai conduttori nell’edificio la possibilità di  
ricevere tali programmi televisivi.  
46. E’ vero che un’antenna parabolica montata sulla facciata o che si  
estende all’esterno della facciata di un edificio può porre problemi di  
sicurezza, in particolare perché un locatore può essere ritenuto responsabile  
per il danno cagionato da un’antenna che cade. La Corte d’Appello ha  
osservato che questa era la principale ragione del rifiuto del locatore di  
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permettere l’installazione dei ricorrenti. Tuttavia, nel presente caso, questo  
aspetto non può avere molto peso, poiché le prove nel processo interno  
hanno dimostrato che l’installazione non poneva nessuna minaccia effettiva  
alla sicurezza. Essa è stata esaminata da un ingegnere e sia il Tribunale delle  
locazioni che la Corte d’Appello l’hanno controllata prima di concludere  
che essa era sicura. Per quanto possa essere comodo per un locatore fare  
valutazioni generali del rischio senza dover controllare le singole  
installazioni, tali considerazioni non possono avere molta importanza di  
fronte agli interessi dei ricorrenti.  
47. Nei processi interni, il locatore ha invocato anche il danno materiale  
ed estetico così come l’intralcio nell’accesso all’appartamento come motivi  
per vietare l’installazione satellitare. Questi problemi non sono stati  
direttamente considerati dalla Corte d’Appello, ma la corte ha affermato che  
il locatore aveva un interesse importante e ragionevole a mantenere l’ordine  
e il buon costume. In ogni caso, non c’è alcun indizio che questi ulteriori  
problemi avessero alcuna importanza pratica nel caso dei ricorrenti. In  
questo caso, si dovrebbe menzionare che l’appartamento dei ricorrenti era  
localizzato in uno dei sobborghi di Stoccolma, in uno stabile suddiviso in  
appartamenti privo di particolari ambizioni estetiche.  
48. La Corte sottolinea inoltre la statuizione della Corte d’Appello  
secondo cui, mentre l’interesse dei ricorrenti a ricevere le trasmissioni  
televisive doveva essere preso in considerazione, il loro diritto alla libertà di  
informazione non aveva un’attinenza con il caso tale da poter essere  
considerato dotato di qualche importanza effettiva. Da tale affermazione, la  
Corte non può che concludere che la corte d’appello, nel valutare gli  
interessi coinvolti, non è riuscita ad applicare regole conformi all’art. 10.  
49. Particolare importanza deve essere attribuita anche all’esito del  
presente caso, vale a dire allo sfratto dei ricorrenti dall’appartamento nel  
quale essi avevano vissuto per più di sei anni. I ricorrenti hanno affermato  
che, in conseguenza di ciò, essi hanno dovuto trasferirsi in un’altra città con  
ripercussioni negative di tipo pratico, economico e sociale. La Corte ritiene  
che lo sfratto dei ricorrenti e dei loro tre figli dalla loro abitazione sia stata  
una misura che non può essere considerata proporzionale al fine perseguito.  
50. Avendo riguardo a quanto sopra, la Corte conclude che, anche se è  
concesso alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento,  
l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti alla libertà di informazione non era  
“necessaria in una società democratica” e che lo Stato convenuto è venuto  
meno al proprio obbligo positivo di proteggere quel diritto. Di conseguenza  
c’è stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione.  
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II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.  
CONVENZIONE  
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DELLA  
51. Per ragioni simili a quelle invocate ai sensi dell’art. 10 della  
Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato che lo sfratto dal loro  
appartamento ha comportato una violazione del loro diritto al rispetto del  
loro domicilio, ai sensi dell’art. 8.  
52. Il Governo ha contestato tale argomentazione.  
53. La Corte osserva che questa doglianza è collegata a quella esaminata  
sopra e deve quindi allo stesso modo essere dichiarata ricevibile.  
54. Tuttavia, avendo riguardo alla statuizione relativa all’art. 10 (si veda  
il paragrafo 50 sopra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se,  
in questo caso, vi sia stata anche una violazione dell’art. 8.  
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
55. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
56. I ricorrenti hanno chiesto 66.000 corone svedesi (circa 6.500 euro) a  
titolo di danno patrimoniale. La loro domanda riguarda i maggiori costi dei  
tragitti del primo ricorrente verso e dal posto di lavoro per un periodo di due  
anni successivo al loro trasferimento a Västerås. Quanto al danno morale,  
hanno chiesto 50.000 corone svedesi (circa 5.000 euro) ciascuno o i diversi  
importi che la Corte ritenga equi.  
57. Il Governo ha contestato la domanda di danno patrimoniale,  
affermando che i ricorrenti avrebbero potuto evitare i costi supplementari di  
viaggio, accettando l’offerta del locatore di rimanere nell’appartamento. Per  
quanto riguarda il danno morale, il Governo si è rimesso alla valutazione  
della Corte.  
58. La Corte ritiene che il primo ricorrente debba aver subito un danno  
patrimoniale a causa dei più lunghi tragitti per andare e tornare dal lavoro e  
ritiene ragionevole questa domanda. Di conseguenza, concede il  
risarcimento per l’intero. Inoltre, la Corte ritiene appropriato attribuire un  
risarcimento per il danno morale. Decidendo secondo equità, liquida ai  
ricorrenti in solido tra loro 5.000 euro a tale titolo.  
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B. Costi e spese  
59. I ricorrenti hanno chiesto anche 229.774 corone svedesi (circa  
22.500 euro) per i costi e le spese sostenuti dopo la conclusione dei  
procedimenti interni. Tale importo comprende 216.575 corone svedesi (euro  
21.000) per parcelle dei legali per 158 ore di lavoro; consistendo il resto  
soprattutto (12.131 corone svedesi) in spese di traduzione.  
60. Il Governo ha ritenuto le richieste dei ricorrenti eccessive. Ha  
sostenuto che un equo indennizzo per i costi non dovrebbe superare le  
66.000 corone svedesi (euro 6.500), IVA esclusa. Inoltre, 1.000 corone  
svedesi (euro 100) erano accettabili per le spese.  
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha diritto al  
rimborso dei costi e delle spese soltanto nella misura in cui si dimostri che  
queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e che sono  
ragionevoli nel loro ammontare. Nel presente caso, avuto riguardo alle  
informazioni in suo possesso e ai suddetti criteri, la Corte ritiene giusto  
attribuire la somma di euro 10.000, IVA inclusa, a copertura dei costi  
sostenuti a qualunque titolo per il procedimento dinanzi alla Corte.  
C. Interessi moratori  
62. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato  
di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione;  
3. Ritiene che non vi sia alcun bisogno di esaminare la doglianza ai sensi  
dell’art. 8 della Convenzione;  
4. Ritiene  
(a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti in solido tra loro,  
entro tre mesi dalla data in cui la sentenza divenga definitiva ai sensi  
dell’art. 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi, da convertirsi in  
corone svedesi al tasso applicabile alla data del pagamento:  
(i) euro 6.500 (seimilacinquecento euro) a titolo di danno  
patrimoniale;  
(ii) euro 5.000 (cinquemila euro) a titolo di danno morale;  
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(iii) euro 10.000 (diecimila euro) a titolo di costi e spese;  
(iv) ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta sulle  
suddette somme;  
(b) che, dalla scadenza del suddetto periodo di tre mesi sino al saldo, i  
suddetti importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso  
pari a quello marginale della Banca Centrale Europea applicabile  
durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
5. Respinge per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 16 dicembre 2008, in  
applicazione dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.  
Santiago Quesada  
Cancelliere  
Josep Casadevall  
Presidente  
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