SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA
32. La Corte ribadisce inoltre che l’art. 10 si applica alle decisioni
giudiziarie che privano una persona della possibilità di ricevere trasmissioni
da satelliti di telecomunicazioni (Autronic AG c. Svizzera, 22 maggio 1990,
§§ 47-48, Serie A n. 178). Per di più, l’esercizio genuino ed effettivo della
libertà di espressione ai sensi dell’art. 10 può esigere misure positive di
tutela, anche nella sfera delle relazioni tra privati (si vedano Özgür Gündem
c. Turchia, n. 23144/93, §§ 42-46, CEDU 2000-III; Fuentes Bobo c.
Spagna, n. 39293/98, § 38, 29 febbraio 2000; e Appleby ed altri c. Regno
Unito, n. 44306/98, § 39, CEDU 2003-VI).
33. Per ammissione generale, la Corte non è in teoria tenuta a definire
controversie di natura puramente privata. Stando così le cose, nell’esercizio
del controllo europeo che le spetta, non può rimanere passiva laddove
l’interpretazione da parte di un tribunale interno di un atto giuridico, sia
esso una disposizione testamentaria, un contratto privato, un documento
pubblico, una disposizione di legge o una prassi amministrativa, appaia
illogica, arbitraria, discriminatoria o, più in generale, incompatibile con i
principi sottostanti alla Convenzione (si veda Pla e Puncernau c. Andorra,
13 luglio 2004, § 59, CEDU 2004-VIII).
34. Nel presente caso, la Corte osserva che la Corte d’Appello, nella sua
decisione del 20 dicembre 2005, ha applicato ed interpretato non soltanto il
contratto di locazione concluso tra i ricorrenti ed il locatore, ma anche il
capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria. Inoltre, ha emesso una
decisione sul diritto dei ricorrenti alla libertà di informazione, previsto nella
Costituzione svedese e nella Convenzione. Il diritto interno, come
interpretato in ultima istanza dalla Corte d’Appello, ha quindi reso legittimo
il trattamento di cui i ricorrenti si sono lamentati (si vedano Marckx e
Young, James e Webster, citate sopra, e VgT Verein gegen Tierfabriken c.
Svizzera, 28 giugno 2001, § 47, CEDU 2001-VI). Infatti, lo sfratto dei
ricorrenti è stato il risultato della decisione della corte. La Corte ritiene che
la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione
per ogni conseguente violazione dell’art. 10 possa essere impegnata su
questa base.
35. Di conseguenza, tale doglianza non è incompatibile ratione
materiae. Né è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della
Convenzione. La Corte osserva inoltre che non è irricevibile per nessun
altro motivo. Deve quindi essere dichiarata ricevibile.
2. Sul merito
(a) Se vi sia stata un’ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell’art. 10
della Convenzione
36. Essendo stata dimostrata la responsabilità dello Stato convenuto, la
decisione della Corte d’Appello, secondo cui il contratto di locazione dei
ricorrenti avrebbe dovuto essere risolto a causa del loro rifiuto di smontare
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