SENTENZA KOONS c. ITALIE – OPINIONE DISSENZIENTE DEI GIUDICI POPOVIĆ E SAJÓ
B. Valutazione della Corte
47. La Corte rileva in primo luogo che per il ricorrente continuare ad
avere relazioni stabili col figlio è un elemento fondamentale della sua vita
familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che è dunque
applicabile al caso in oggetto (vedi tra molti altri Maire c. Portugal, sopra
citato, § 68). La permanenza del minore nel territorio italiano decisa dalle
giurisdizioni nazionali porta a non dubitare circa la sussistenza di una
« ingerenza » nei confronti del ricorrente, ai sensi del paragrafo 2 di questa
stessa disposizione.
48. L’articolo 8 mira fondamentalmente a tutelare l’individuo contro le
ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici ; esso genera inoltre alcuni obblighi
positivi relativi a un rispetto « effettivo » della vita familiare. Ad ogni
modo, bisogna considerare il giusto equilibrio tra gli interessi
complementari dell’individuo e della società nel suo insieme ; in entrambe
le ipotesi, lo Stato gioca un certo margine di apprezzamento (sentenza
Keegan c. Irlande del 26 maggio 1994, serie A n. 290, p. 19, § 49).
Trattandosi dell’obbligo per lo Stato di adottare misure positive, la Corte
continua a sostenere che l’articolo 8 implica il diritto di un genitore ad
ottenere misure opportune per riunirlo con il minore e l’obbligo per le
autorità nazionali di adottare tali misure (v. per esempio le sentenze
Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n. 156, pp. 26-27, § 71,
Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n.
226-A, p. 30, § 91, Olsson c. Svezia (n. 2) del 27 novembre 1992, serie A n.
250, pp. 35-36, § 90, e Hokkanen c. Finlandia del 23 settembre 1994, serie
A n. 299-A, p. 20, § 55).
Tuttavia, l’obbligo per le autorità nazionali di adottare misure a ciò
finalizzate non è assoluto. Se le autorità devono impegnarsi a facilitare la
collaborazione in generale delle persone coinvolte, il loro obbligo eventuale
di ricorrere alla coercizione in materia non potrebbe essere che limitato :
occorre che esse tengano in considerazione gli interessi, i diritti e le libertà
delle stesse persone, in particolare gli interessi superiori del minore e i diritti
che a questi sono riconosciuti dall’articolo 8 della Convenzione. Nel caso in
cui i contatti con i genitori rischiano di mettere in pericolo questi interessi o
di minacciare questi diritti, spetta alle autorità nazionali vigilare per un loro
giusto equilibrio (sentenza Hokkanen, cit., p. 22, § 58 e Ignacolo-Zenide c.
Romania, n. 31679/96, § 94, CEDU 2000-I).
49. Per quel che riguarda il ricongiungimento di un genitore col figlio, gli
obblighi che l’articolo 8 impone allo Stato membro devono essere
interpretati alla luce delle esigenze stabilite dalla Convenzione dell’Aia del
25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna, n. 56673/00, § 51, CEDU 2003-V, e
Ignaccolo-Zenide, cit., § 95), oltre che a quelle previste dalla Convenzione
sui diritti del minore del 20 novembre 1989 (Maire, cit., § 72).
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