CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
KOONS c. ITALIA  
(Ricorso n. 68183/01)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
30 settembre 2008  
Questa sentenza sarà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA KOONS c. ITALIE – OPINIONE DISSENZIENTE DEI GIUDICI POPOVIĆ E SAJÓ  
Nel caso Koons c. Italie,  
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (seconda sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Antonella Mularoni,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 settembre 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata nella stessa data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 68183/01) contro la Repubblica  
italiana con il quale un cittadino degli Stati Uniti d’America, Sig. Jeffrey  
Lynn Koons (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 23 marzo 2001 in virtù  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo  
e delle Libertà Fondamentali (« la Convenzione »).  
2. Il ricorrente è rappresentato da M. Guttieres, avvocato in Roma. Il  
governo italiano è rappresentanto dal suo agente, R. Adam, dal suo co-  
agente, F. Crisafulli, e dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri.  
3. Il ricorrente lamenta in particolare che le decisioni delle autorità  
giudiziarie relative all’affidamento del figlio hanno comportato la  
violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare garantito  
dall’articolo 8 della Convenzione.  
4. Con una decisione del 7 giugno 2005, la Camera (quarta sezione) ha  
dichiarato parzialmente ricevibile il ricorso.  
5. Il ricorso è stato attribuito alla seconda sezione della Corte  
(articolo 52 § 1 del regolamento). Al suo interno, la Camera incaricata di  
esaminare il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita  
conformemente all’articolo 26 § 1 del regolamento.  
6. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato memorie scritte  
complementari (articolo 59 § 1 del regolamento). Memorie sono state anche  
inviate da una organizzazione non governativa americana, la National  
Center for Missing & Exploited Children (N.C.M.E.C.) di Alexandria  
(Virginia), che era stata autorizzata ad intervenire nella procedura scritta dal  
presidente della quarta sezione (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2  
del regolamento).  
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SENTENZA KOONS c. ITALIE – OPINIONE DISSENZIENTE DEI GIUDICI POPOVIĆ E SAJÓ  
FATTO  
LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
7. Il ricorrente è nato nel 1955 e risiede a New York.  
1. Il matrimonio e la procedura di divorzio  
8. Il 1 giugno 1991, il ricorrente sposava A.E.S. (d’ora in poi « Sig.ra  
S. »), cittadina ungherese naturalizzata italiana, dalla quale aveva un figlio,  
L.M., nato il 29 ottobre 1992 a New York, che acquisiva la cittadinanza  
americana e italiana.  
Come risulta dalla sentenza del tribunale di Roma del 26 settembre 1997,  
l’unione coniugale veniva ben presto caratterizzata da tensioni e  
incomprensioni tali che il 27 dicembre 1993, mentre si trovava a Roma con  
la madre, il bambino veniva portato negli Stati Uniti dal padre. Lo stesso  
giorno, il ricorrente avviava davanti alla Corte suprema dello Stato di  
New York una procedura di divorzio, domandando l’affidamento del figlio.  
La madre dunque si recava negli Stati Uniti, dove poteva in presenza di  
una guardia privata vedere suo figlio, che risiedeva nella casa paterna.  
9. Con decisione provvisoria del 17 gennaio 1994, la Corte suprema dello  
Stato di New York stabiliva l’affidamento condiviso del figlio e fissava la  
sua residenza a New York.  
10. Il 9 giugno 1994, la madre rientrava in Italia con il figlio.  
11. Con sentenza del 9 dicembre 1994, la Corte suprema dello Stato di  
New York dichiarava il divorzio, affidava il figlio al ricorrente e  
confermava la scelta di New York come luogo di sua residenza.  
2. La procedura di separazione giudiziaria in Italia  
12. Nel frattempo, il 15 giugno 1994 la Sig.ra S. aveva inoltrato domanda  
di separazione giudiziaria al tribunale di Roma, chiedendo l’affidamento  
esclusivo del figlio.  
13. Il 21 febbraio 1995, si teneva udienza davanti al presidente del  
tribunale di Roma. Durante l’udienza, il ricorrente invocava il difetto di  
competenza del giudice italiano e l’irricevibilità dell’azione, argomentando  
che le parti erano già divorziate per il diritto americano.  
Inoltre, egli domandava l’applicazione della Convenzione dell’Aia del 25  
ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.  
Egli sosteneva di aver portato via suo figlio poiché la madre lo aveva  
lasciato a Roma per partecipare a uno spettacolo di carattere erotico. Ella  
era in seguito intervenuta nella procedura di divorzio a New York,  
accettando l’affidamento condiviso, ma aveva repentinamente lasciato il  
territorio americano con il figlio.  
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14. Il presidente del tribunale di Roma, con provvedimento provvisorio  
del 6 aprile 1995, dichiarava che la Convenzione dell’Aia non poteva essere  
presa in considerazione, poiché ancora non in vigore in Italia. Sulla  
questione dell’affidamento, rilevava l’assenza di prove circa  
l’incompatibilità tra l’attività della madre e la sua attitudine genitoriale.  
Inoltre, il tribunale riteneva da un lato che all’età di due anni e mezzo il  
contatto di un bambino con la madre fosse essenziale per il suo equilibrato  
sviluppo e, dall’altro, che il ricorrente non aveva dimostrato di possedere  
doti educative superiori alla Sig.ra S. Egli sottolineava inoltre che il  
bambino viveva in Italia dal giugno 1994 con la madre e che il ricorrente era  
giunto in Italia solo tre settimane prima dell’udienza del 21 febbraio 1995.  
Dati questi elementi, il presidente del tribunale affidava il bambino alla  
madre e decideva che il diritto di visita del ricorrente doveva esercitarsi  
soltanto in Italia, a casa della madre del bambino.  
15. Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di cassazione con una richiesta di  
decisione pregiudiziale (regolamento preventivo di giurisdizione) sulla  
competenza delle autorità giurisdizionali italiane.  
Con sentenza dell’8 febbraio 1996, depositata in cancelleria il 18 giugno  
1996, la Corte di cassazione dichiarava competente il giudice italiano a  
conoscere la controversia.  
16. Essendo in seguito ripreso l’esame del merito del caso, il tribunale di  
Roma, con sentenza del 26 settembre 1997, depositata in cancelleria il 3  
ottobre 1997, dichiarava irricevibile la domanda di separazione, poiché le  
parti erano già divorziate secondo la sentenza della Corte suprema dello  
Stato di New York. Il provvedimento provvisorio del 6 aprile 1995 perdeva  
dunque ogni effetto.  
3. Il procedimento di delibazione della sentenza americana  
17. Il 10 febbraio 1995, durante il procedimento di separazione  
giudiziaria avviato dalla Sig.ra S., il ricorrente inoltrava alla corte d’appello  
di Roma domanda di exequatur (delibazione) della sentenza americana.  
18. Con sentenza del 17 luglio 1995, depositata in cancelleria il 1 agosto  
1995, tale tribunale rigettava la domanda del ricorrente poiché la sentenza  
americana era contraria all’ordine pubblico italiano, non avendo rispettato il  
principio del contraddittorio. Inoltre, la sentenza limitava i diritti di  
parentela della Sig.ra S., poiché la loro definizione era rimessa ad un  
accordo tra le parti difficile da raggiungere e, in caso di impossibilità a  
trovarlo, ad un futuro giudizio che avrebbe potuto, anch’esso, essere  
contrario all’ordine pubblico italiano. Infine, la sentenza americana era  
ancora una volta contraria all’ordine pubblico italiano nella misura in cui  
riconosceva la validità di accordi prematrimoniali conclusi prima del  
matrimonio e destinati a esplicare i loro effetti in caso di scioglimento dello  
stesso. A ciò doveva aggiungersi il diritto del bambino, protetto dalle  
convenzioni internazionali, a rimanere con la madre.  
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4. Il procedimento di divorzio in Italia  
19. Il 28 ottobre 1995, la Sig.ra S. inoltrava al tribunale di Roma una  
nuova domanda di divorzio.  
20. Intanto, il ricorrente adiva il tribunale per ottenere l’affidamento del  
figlio, sulla base della sentenza resa dalla Corte suprema dello Stato di New  
York e delle perizie svolte durante il procedimento americano. Egli  
chiedeva al tribunale di riesaminare le modalità di attuazione del suo diritto  
di visita, poiché gli incontri avevano luogo a casa della madre, la quale  
ostacolava a suo parere i rapporti tra padre e figlio.  
21. Con due ordinanze del 8 marzo e del 4 giugno 1996, il giudice  
istruttore modificava parzialmente le condizioni del diritto di visita del  
ricorrente. Egli ordinava anche degli esami peritali per valutare, da un canto,  
lo stato psicologico del minore e le relazioni tra lo stesso e i suoi genitori e,  
d’altro canto, le modalità di sistemazione preferibili per il bambino.  
Le consulenze tecniche venivano depositate e il procuratore della  
Repubblica raccomandava l’affidamento del figlio al ricorrente.  
22. Con sentenza del 13 febbraio 1998, depositata in cancelleria il 28  
febbraio, il tribunale di Roma dichiarava il divorzio tra la Sig.ra S. e il  
ricorrente e affidava a quest’ultimo il figlio, poiché ritenuto il genitore più  
adatto tra i due a educare il minore, dato che la madre non sembrava  
esercitare alcuna funzione educativa. Il tribunale di Roma stabiliva inoltre  
che le due ordinanze del giudice istruttore sarebbero state efficaci fino al 31  
luglio 1998.  
23. La Sig.ra S. proponeva appello il 3 aprile 1998.  
Con sentenza del 9 luglio 1998, depositata in cancelleria il 23 settembre  
1998, la corte d’appello di Roma riteneva che, anche se le due perizie  
d’ufficio lasciavano intendere che il ricorrente era « il più adatto a dare al  
bambino un ambiente relazionale nel quale potesse vivere e crescere »,  
emergeva dalle stesse che nessuno dei genitori godeva di un carattere e una  
personalità irreprensibili. Tenuto conto di questa incertezza, la corte  
d’appello riteneva di dover considerare prima di tutto la situazione del  
bambino. Costui aveva « un rapporto affettivo molto forte con la madre e,  
dopo averlo riallacciato anche col padre, aver iniziato a frequentare la  
scuola americana e seguito con la madre una psicoterapia, aveva raggiunto  
un equilibrio e una serenità personali e nelle relazioni con gli altri ». La  
corte d’appello giudicava dunque « meno traumatico » per il bambino che la  
custodia fosse affidata alla madre, principalmente perché viveva con ella da  
vari anni. Di conseguenza, la corte accoglieva l’appello della Sig.ra S.,  
vietava al minore di fare visita al padre negli Stati Uniti senza  
l’autorizzazione della madre e imponeva alla stessa di continuare la  
psicoterapia. D’altro lato, accordava al ricorrente un diritto di visita, per  
sette giorni consecutivi al mese – con rispetto degli obblighi scolastici del  
bambino – e un mese e mezzo nei periodi estivi.  
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24. Il 3 novembre 1998, il ricorrente si rivolgeva alla Corte di  
cassazione.  
Con sentenza del 4 giugno 1999, depositata in cancelleria il 22 giugno  
1999, la Corte di cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza  
della corte d’appello di Roma poiché il criterio adottato – secondo il quale  
l’interesse del minore aveva un carattere generale e assoluto – era da  
ritenersi prevalente.  
5. Il procedimento penale contro la Sig.ra S. per violazione del dovere  
di assistenza familiare e per sottrazione di minore  
25. Nel 1993 e nel 1994, il ricorrente aveva sporto al tribunale penale di  
Roma due denunce contro la Sig.ra S., la prima per violazione del dovere di  
assistenza familiare e la seconda per sottrazione di minore.  
Con sentenza del 28 ottobre 2000, il tribunale penale di Roma assolveva  
la Sig.ra S. dai due capi di imputazione.  
26. Il procuratore della Repubblica e il ricorrente proponevano appello  
contro tale decisione e, con sentenza del 29 maggio 2001, la corte d’appello  
di Roma condannava la Sig.ra S. per il solo capo di sottrazione di minore.  
27. La Sig.ra S. ricorreva in cassazione.  
Con sentenza del 4 marzo 2002, depositata in cancelleria il 20 marzo, la  
Corte di cassazione rigettava il ricorso della Sig.ra S. e confermava la  
decisione della corte d’appello di Roma.  
6. Il procedimento penale contro la Sig.ra S. per non aver eseguito la  
sentenza del 9 luglio 1998  
28. Secondo quanto disposto della sentenza della corte d’appello di  
Roma del 9 luglio 1998, il ricorrente si recava in Italia durante le vacanze di  
Natale del 2001 per vedere suo figlio. Tuttavia, la Sig.ra S. gli impediva di  
incontrarlo sostenendo che il bambino non voleva vederlo.  
Il 15 gennaio 2002, il ricorrente adiva il tribunale penale di Roma  
lamentando la mancata e deliberata esecuzione da parte della Sig.ra S. del  
provvedimento del giudice.  
Il 25 marzo 2003, il procuratore della Repubblica del tribunale di Roma  
chiedeva per questi fatti il rinvio a giudizio della Sig.ra S. L’esito di questa  
procedura non è noto.  
7. La procedura avviata davanti al tribunale per i minorenni di Roma  
per la decadenza della potestà genitoriale della madre  
29. Il 23 gennaio 2002, il ricorrente aveva adito il tribunale per i  
minorenni di Roma chiedendo la decadenza della potestà genitoriale della  
madre per gli ostacoli dalla stessa frapposti nel rapporto tra padre e figlio.  
Il procuratore della Repubblica esprimeva un parere favorevole a tale  
decadenza.  
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30. Dopo aver udito le parti e il minore, il tribunale per i minorenni, con  
decisione del 23 maggio 2002, rigettava la richiesta poiché il figlio non  
manifestava un rifiuto di vedere il padre, ma al contrario aveva con lo stesso  
un rapporto positivo.  
31. Il ricorrente presentava reclamo alla corte d’appello di Roma,  
spiegando che le sue difficoltà di relazione col figlio avevano come unica  
origine il comportamento della madre, che impediva a suo avviso gli  
incontri tra i due. L’udienza veniva fissata al 10 gennaio 2003. Al momento  
dell’udienza, il caso era rinviato al 21 marzo 2003. In quella data, le parti  
venivano udite e il pubblico ministero si pronunciava in favore del  
ricorrente. Con una decisione dello stesso giorno, depositata in cancelleria il  
10 aprile 2003, la corte d’appello rigettava il reclamo poiché non era stato  
provato che il comportamento della madre fosse stato pregiudizievole per il  
minore al punto da giustificare la decadenza della potestà genitoriale della  
Sig.ra S.  
8. Il procedimento di modifica delle condizioni di affidamento del  
minore  
32. Il 20 gennaio 2002, il ricorrente presentava al tribunale civile di  
Roma richiesta di modifica delle condizioni di affidamento del minore.  
La perizia eseguita su ordine del giudice istruttore concludeva a favore  
della sistemazione del minore presso l’assistenza pubblica, con  
mantenimento del domicilio presso la madre.  
Alcuni dibattiti si tenevano nell’udienza del 25 febbraio 2003.  
33. Nella sua sentenza dell’11 aprile 2003, depositata in cancelleria il 28  
aprile, il tribunale si esprimeva così:  
« (…) considerando che le conclusioni del perito (…) sono pienamente convincenti ;  
considerando che questa soluzione si impone dacché il minore è cresciuto in Italia,  
abita presso la madre e non ha contatti quotidiano col padre ; che un radicale  
cambiamento della situazione di fatto determinerebbe un grave trauma che non  
farebbe altro che amplificare i problemi esistenti ; che appare d’altro canto  
indispensabile, per un sano sviluppo psicofisico del minore, che egli sia in grado di  
mantenere il legame col padre per poter in futuro scegliere liberamente di vivere con  
l’uno o l’altro dei genitori, scelta impedita ora dal comportamento di questi ultimi, che  
sembrano proporsi in maniera esclusiva, mostrando di ignorare o sottovalutare la  
necessità per il minore di avere una autentica relazione con i suoi genitori ; che la  
sistemazione presso l’assistenza pubblica permetterebbe ai servizi sociali di  
intervenire con misure immediate, evitando così il rischio, messo in luce dal perito  
d’ufficio, che il minore sia in contatto, a causa il lavoro della madre, con un contesto e  
con situazioni non favorevoli a un sano sviluppo della personalità ; che la  
sistemazione appare necessaria anche per ristabilire una buona relazione tra padre e  
figlio (…) ; che occorre ugualmente, d’altro canto, che il diritto di visita del padre sia  
esercitato (…) in Italia, tenuto conto del rischio che (…) il minore possa essere  
trattenuto negli Stati Uniti oltre i termini concessi ; (…)  
– [il tribunale] ordina la sistemazione [del minore] presso l’assistenza pubblica, con  
mantenimento della residenza al domicilio della madre ;  
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– ordina che il padre possa tenere il minore, previo avviso, nelle vacanze di  
Pasqua ; per dieci giorni a Natale (…) ; per la metà delle vacanze scolastiche estive  
(…). Nel caso in cui il padre soggiorni in Italia al di fuori delle feste, il diritto di visita  
sarà di un fine settimana su due e di due pomeriggi alla settimana (dall’uscita della  
scuola (…) fino all’indomani mattina (…)). »  
34. Il 4 giugno 2003, il ricorrente proponeva appello contro la decisione.  
A titolo principale, domandava la custodia del figlio e l’autorizzazione di  
condurlo negli Stati Uniti previa fissazione preliminare delle condizioni di  
diritto della visita della madre. A titolo subordinato, chiedeva l’esecuzione  
di una nuova perizia.  
35. Il 10 luglio, lamentando che la ex coniuge continuava a ostacolare  
l’esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente chiedeva che l’udienza  
fissata per il 19 febbraio 2004 fosse anticipata nel mese di settembre 2003.  
36. Con ordinanza del 24 novembre 2003, la corte d’appello di Roma  
stabiliva che il comune di Roma doveva ottenere informazioni sulle  
modalità di sistemazione del minore presso l’assistenza pubblica, e rinviava  
l’udienza al 18 febbraio 2004.  
La Sig.ra S. si costituiva parte nella procedura il 12 ottobre 2005.  
Dopo una serie di udienze per esperire i tentativi di conciliazione, le parti  
presentavano le loro memorie e la giurisdizione d’appello chiedeva il  
deposito in cancelleria delle memorie dei servizi sociali, ordinando una  
nuova perizia sulla situazione controversa. Il minore veniva sentito  
nell’udienza del 12 dicembre 2005.  
37. Nella sentenza del 30 ottobre 2006, la corte d’appello rilevava che,  
lungi dall’aver raggiunto gli obiettivi prefigurati dal tribunale per i  
minorenni nella decisione in esame, la custodia del minore affidata ai servizi  
sociali aveva fallito tanto sul piano dello sviluppo del minore, che dalla  
prospettiva di una frequentazione più intensa con il ricorrente. L’intervento  
dei servizi sociali aveva esacerbato l’ostilità del minore verso suo padre e  
creato una situazione conflittuale tra il minore e sua madre da una parte, e  
l’assistente sociale dall’altra. I rapporti stessi dei servizi sociali, depositati  
durante la procedura, descrivevano una situazione in termini contraddittori :  
quello del 22 marzo 2004 proponeva il mantenimento del regime di custodia  
dei servizi sociali ; in quello del 30 novembre 2005, l’affidamento del  
minore al padre diventava una priorità assoluta tenuto conto della « gravità  
della situazione » ; il 7 marzo 2006, i servizi sociali segnalavano che il  
bambino veniva dipinto dagli insegnanti come « leale, generoso e maturo ».  
38. Inoltre, il clima conflittuale permanente tra i due genitori, l’assenza  
di qualsiasi volontà di condividere le scelte relative al figlio e anche di  
comunicare e collaborare per le esigenze di quest’ultimo, così come la  
distanza tra i domicili dei due genitori, portavano a escludere, secondo il  
tribunale, la possibilità di un affidamento condiviso. I genitori non erano  
consapevoli dei pregiudizi che il loro comportamento, fortemente  
influenzato da questioni patrimoniali, causava al loro figlio.  
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39. Preso atto dell’età del minore e della sua volontà di restare con la  
madre, la corte d’appello riteneva pertanto logico escludere la sistemazione  
del figlio presso il padre, soluzione a cui il primo si era accanitamente  
opposto.  
40. La corte riteneva che ogni nuovo tentativo di mediazione destinato a  
facilitare gli incontri col padre sarebbero stati per il minore una fonte  
ulteriore di stress. Il minore aveva fortemente patito fin dalla nascita i  
conflitti perenni (anche di natura economica) tra i genitori, conflitti che  
avevano portato direttamente a una serie ininterrotta di procedure  
giudiziarie, con i loro corollari di perizie, udienze, valutazioni di ogni sorta,  
tentativi di interventi terapeutici, etc.  
41. Al fine di rassicurare il minore sul fatto che i suoi desideri sarebbero  
stati presi in considerazione e nella speranza che una volta libero da ogni  
costrizione egli potesse elaborare in termini positivi il rapporto con il padre,  
la corte d’appello affidava la custodia del minore alla madre, accordava al  
ricorrente la facoltà di incontrarlo e di tenerlo con sé, anche fuori dal  
territorio italiano, secondo le modalità da convenire di volta in volta con la  
madre e il minore, nel rispetto delle esigenze di quest’ultimo.  
9. Gli ultimi sviluppi conosciuti  
42. Invitato dalla cancelleria a indicare gli ultimi sviluppi della  
controversa situazione, il consulente del ricorrente si è limitato ad affermare  
che le relazioni tra padre e figlio erano peggiorate e a depositare i motivi di  
una decisione del 26 maggio 2008 con la quale il tribunale di Roma ha  
condannato la Sig.ra S. a sei mesi di reclusione e alle spese, oltre che al  
risarcimento dei danni subiti dalle parti civili (il ricorrente a titolo personale  
e in quanto parente di L.M.). Non è stato precisato il capo di imputazione  
della Sig.ra S.  
IN DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA  
CONVENZIONE  
43. Il ricorrente si lamenta della violazione del diritto al rispetto della  
vita familiare nella misura in cui le autorità italiane hanno, da un lato,  
impedito al figlio di recarsi da lui negli Stati Uniti e, d’altra parte, affidato il  
minore in primis alla madre, in secundis ai servizi sociali di Roma, poi di  
nuovo alla madre. Egli invoca l’articolo 8 della Convenzione, secondo cui  
« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) familiare (...).  
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2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria (...) alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»  
A. Argomenti delle parti  
44. Il ricorrente rileva che suo figlio è stato trattenuto in Italia in seguito  
alla sua sottrazione da parte della madre e che questo atto è stato sanzionato  
penalmente. A suo avviso, la sistemazione del minore presso l’assistenza  
pubblica e il mantenimento della residenza presso la madre sono stati frutto  
non della valutazione dell’interesse del minore a restare a Roma con la  
madre, quanto piuttosto di una situazione di fatto illecita e arbitria che  
tuttora persiste. Inoltre, secondo il ricorrente, la decisione della corte  
d’appello di Roma dell’ottobre 2006, che rimetteva alla buona volontà della  
madre la possibilità di mantenere la relazione tra padre e figlio, sarebbe  
l’ultima di numerosi esempi di ingerenza delle autorità italiane nel suo  
diritto ad avere rapporti significativi con il minore. Questa decisione non  
sarebbe motivata e avrebbe ignorato le valutazioni formulate dal perito  
d’ufficio e da altri consulenti intervenuti nei diversi stati del procedimento,  
valutazioni tutte concordanti nel senso di giudicare preferibile affidare a lui  
la custodia del figlio dato il carattere adeguato delle sue capacità genitoriali.  
45. Secondo il Governo, nella sentenza del 1999 la Corte di cassazione  
ha voluto valorizzare il criterio della stabilità del rapporto del minore con i  
luoghi dove si svolgevano quotidianamente i legami affettivi e i suoi  
interessi principali, che costituivano « l’ambiente » del minore, inteso come  
contesto materiale e psicologico dove la sua personalità si sviluppa. Nella  
valutazione della situazione, la Corte di cassazione ha ugualmente tenuto  
conto della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 che ha previsto, come  
fatto impediente la restituzione dei minori sottratti illecitamente, il decorso  
di un certo periodo di tempo, in quanto fattore di integrazione di questi  
minori nel loro nuovo ambiente. Tenuto conto di questi elementi, il Governo  
ritiene che le autorità nazionali hanno mantenuto il minore presso la madre a  
giusto titolo, al fine di permettergli di continuare a vivere nell’ambiente nel  
quale aveva condotto la maggior parte della sua esistenza.  
46. L’N.C.M.E.C., terzo interveniente, sostiene che le autorità italiane  
hanno violato l’articolo 8 della Convenzione, per via della decisione con cui  
la corte d’appello di Roma ha rifiutato il rientro del minore negli Stati Uniti,  
tenendo conto degli anni passati nella sua residenza illegittima presso la  
madre al fine, secondo la sentenza, di evitargli un trauma e nel suo proprio  
interesse, malgrado l’avviso contrario dei consulenti del pubblico ministero.  
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B. Valutazione della Corte  
47. La Corte rileva in primo luogo che per il ricorrente continuare ad  
avere relazioni stabili col figlio è un elemento fondamentale della sua vita  
familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che è dunque  
applicabile al caso in oggetto (vedi tra molti altri Maire c. Portugal, sopra  
citato, § 68). La permanenza del minore nel territorio italiano decisa dalle  
giurisdizioni nazionali porta a non dubitare circa la sussistenza di una  
« ingerenza » nei confronti del ricorrente, ai sensi del paragrafo 2 di questa  
stessa disposizione.  
48. L’articolo 8 mira fondamentalmente a tutelare l’individuo contro le  
ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici ; esso genera inoltre alcuni obblighi  
positivi relativi a un rispetto « effettivo » della vita familiare. Ad ogni  
modo, bisogna considerare il giusto equilibrio tra gli interessi  
complementari dell’individuo e della società nel suo insieme ; in entrambe  
le ipotesi, lo Stato gioca un certo margine di apprezzamento (sentenza  
Keegan c. Irlande del 26 maggio 1994, serie A n. 290, p. 19, § 49).  
Trattandosi dell’obbligo per lo Stato di adottare misure positive, la Corte  
continua a sostenere che l’articolo 8 implica il diritto di un genitore ad  
ottenere misure opportune per riunirlo con il minore e l’obbligo per le  
autorità nazionali di adottare tali misure (v. per esempio le sentenze  
Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n. 156, pp. 26-27, § 71,  
Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n.  
226-A, p. 30, § 91, Olsson c. Svezia (n. 2) del 27 novembre 1992, serie A n.  
250, pp. 35-36, § 90, e Hokkanen c. Finlandia del 23 settembre 1994, serie  
A n. 299-A, p. 20, § 55).  
Tuttavia, l’obbligo per le autorità nazionali di adottare misure a ciò  
finalizzate non è assoluto. Se le autorità devono impegnarsi a facilitare la  
collaborazione in generale delle persone coinvolte, il loro obbligo eventuale  
di ricorrere alla coercizione in materia non potrebbe essere che limitato :  
occorre che esse tengano in considerazione gli interessi, i diritti e le libertà  
delle stesse persone, in particolare gli interessi superiori del minore e i diritti  
che a questi sono riconosciuti dall’articolo 8 della Convenzione. Nel caso in  
cui i contatti con i genitori rischiano di mettere in pericolo questi interessi o  
di minacciare questi diritti, spetta alle autorità nazionali vigilare per un loro  
giusto equilibrio (sentenza Hokkanen, cit., p. 22, § 58 e Ignacolo-Zenide c.  
Romania, n. 31679/96, § 94, CEDU 2000-I).  
49. Per quel che riguarda il ricongiungimento di un genitore col figlio, gli  
obblighi che l’articolo 8 impone allo Stato membro devono essere  
interpretati alla luce delle esigenze stabilite dalla Convenzione dell’Aia del  
25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori  
(Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna, n. 56673/00, § 51, CEDU 2003-V, e  
Ignaccolo-Zenide, cit., § 95), oltre che a quelle previste dalla Convenzione  
sui diritti del minore del 20 novembre 1989 (Maire, cit., § 72).  
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50. Nel caso in specie, la Corte rileva che le decisioni contestate dal  
ricorrente miravano a proteggere diritti e le libertà altrui, nel caso quelli di  
suo figlio, fine riconosciuto come legittimo, ai sensi del paragrafo 2  
dell’articolo 8 della Convenzione. La Corte si sforza dunque di determinare  
se l’ingerenza fosse « necessaria in una società democratica », ai sensi del  
paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione, interpretato alla luce degli  
strumenti internazionali citati, poiché la questione decisiva consiste nel  
sapere se il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi concorrenti  
– quelli del minore, dei due genitori tra loro e dell’ordine pubblico – sia  
stato gestito nei limiti del margine di apprezzamento che gli Stato hanno  
nella materia. Inoltre, dato che l’articolo 8 non stabilisce alcuna condizione  
espressa di procedura, occorre che il procedimento che conduce  
all’adozione di strumenti di ingerenza sia equo e rispetti debitamente gli  
interessi protetti da questa disposizione (v. Eskinazi e Chelouche c. Turchia  
(dec.), n. 14600/05, CEDU 2005-..., § 62).  
51. La Corte ricorda innanzitutto che, mentre si trovava a Roma con la  
madre, il bambino veniva portato dal padre negli Stati Uniti. In seguito –  
osserva – allorché il 17 gennaio 1994, nell’ambito della procedura di  
divorzio avviata dal ricorrente, la Corte suprema dello Stato di New York  
affidava provvisoriamente il minore ai due genitori e fissava la residenza  
dello stesso a New York (paragrafo 9, supra), il bambino veniva portato in  
Italia dalla madre. Contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza della  
Corte suprema dello Stato di New York del 9 dicembre 1994, che gli aveva  
affidato la custodia esclusiva, il ricorrente non poteva riprendere con sé  
L.M. per via di una decisione provvisoria del presidente del tribunale di  
Roma, che aveva affidato il minore alla madre, stabilendo che il ricorrente  
avrebbe esercitato il diritto di visita in Italia presso l’abitazione della Sig.ra  
S. Il magistrato aveva considerato inopportuno affidare la custodia al padre,  
per il rischio di un nuovo trauma in caso di ritorno del minore negli Stati  
Uniti. Contemporaneamente, la corte d’appello di Roma aveva rigettato la  
domanda di delibazione della sentenza americana, perché contraria  
all’ordine pubblico italiano (paragrafo 17, supra).  
All’esito della procedura di divorzio avviata dalla Sig.ra S., il ricorrente  
otteneva in prima istanza la custodia del figlio, poiché ritenuto più adatto a  
educare il minore, mentre la madre non esercitava alcun ruolo educativo.  
Tuttavia, dietro appello della Sig.ra S., la decisione veniva annullata il 9  
luglio 1998 e il minore affidato alla madre. La Corte di cassazione  
confermava la sentenza il 4 giugno 1999.  
52. L’11 aprile 2003, il tribunale civile di Roma affidava il minore alla  
pubblica assistenza con mantenimento della residenza presso la madre e  
modificava favorevolmente le condizioni di visita del padre, vietando ogni  
uscita del minore dal territorio italiano. Il giudice faceva leva sulla perizia  
del consulente d’ufficio, secondo cui bisognava evitare un cambiamento  
radicale per il minore, che viveva da tempo in Italia e non aveva contatti  
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quotidiani con il ricorrente. Il mantenimento dei rapporti con i due genitori  
era ritenuto indispensabile per il sano sviluppo del minore, e i servizi sociali  
avrebbero potuto adottare ogni misura atta a evitare il contatto di  
quest’ultimo con l’ambiente di lavoro della madre.  
53. Le autorità italiane si dedicavano a un esame approfondito della  
situazione familiare nel suo insieme e alla valutazione degli interessi di tutte  
le parti coinvolte, soprattutto del minore, al fine di giungere alla soluzione  
più adatta a offrire a quest’ultimo un contesto di vita stabile, condizione  
necessaria per la sua sana e equilibrata crescita. Vari periti venivano  
nominati dal giudice, i quali hanno agito con la diligenza e la sollecitudine  
necessari in questo genere di delicate questioni.  
54. È necessario constatare che l’interesse superiore del minore è stato  
sempre al centro delle decisioni delle autorità adite. Ciò anche quando la  
corte d’appello nel 2006 ha dovuto rassegnarsi a riconoscere che il tentativo  
di riavvicinamento tra padre e figlio era fallito. Al centro di un conflitto  
permanente e incapaci di condividere le scelte relative al loro figlio, il  
ricorrente e la Sig.ra S. venivano ritenuti non consapevoli del grave  
pregiudizio che le loro controversie personali e economiche provocavano al  
minore.  
55. L’importanza che i giudici italiani hanno riconosciuto al benessere  
fisico e psicologico di L.M. appare evidente lungo tutta l’interminabile  
battaglia giudiziaria che ancora divide i suoi genitori. D’altro canto, L.M.,  
che è stato sottoposto a numerose perizie e che è stato udito anche dalle  
autorità giudiziarie, si è sempre fortemente opposto all’idea di andare negli  
Stati Uniti per ricongiungersi con il ricorrente.  
56. Visto quanto sopra, la Corte ritiene che le autorità giudiziarie italiane  
hanno impiegato tutti gli sforzi necessari per proteggere l’interesse  
fondamentale del minore, riconoscendo sempre e comunque il diritto di  
visita del ricorrente, in una difficile situazione caratterizzata dai conflitti  
perenni tra le parti e dalla loro incapacità di mettere al centro delle loro  
preoccupazioni il benessere di L.M.  
La Corte aggiunge nondimeno che se la doglianza del ricorrente potrebbe  
essere interpretata come relativa a una pretesa impossibilità di esercitare il  
suo diritto di visita, il ricorrente non ha tuttavia fornito elementi sufficienti  
per giungere a una conclusione sul punto.  
Date queste circostanze, la Corte conclude che non vi è stata violazione  
dell’articolo 8 della Convenzione.  
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
Dichiara, per cinque voti contro due, che non vi è stata violazione  
dell’articolo 8 della Convenzione.  
Redatta in francese e comunicata per iscritto il 30 settembre 2008, in  
applicazione degli articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
Alla presente sentenza si allega, conformemente agli articoli 45 § 2 della  
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione  
dissenziente dei giudici Popović e Sajó.  
F.T.  
S.D.  
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Con nostro vivo rammarico, non possiamo sottoscrivere il ragionamento  
della maggioranza.  
1. La Sig.ra S. ha sistematicamente impedito al Sig. Koons di esercitare il  
suo diritto di visita. A causa di un simile comportamento, il 26 maggio 2008  
il tribunale di Roma ha condannato la Sig.ra S. a sei mesi di detenzione e al  
pagamento delle spese, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalle parti  
civili. Durante questi anni, le autorità italiane non sono state in grado di far  
rispettare il diritto di visita del Sig. Koons. Di tanto in tanto, esse hanno  
assunto delle decisioni, dichiarate in seguito erronee o inutili, che hanno  
sempre privato il Sig. Koons dell’esercizio effettivo del diritto di visita. Non  
avendo avuto costui la possibilità di esercitare il suo diritto di visita in  
maniera effettiva, dobbiamo constatare che vi è stata violazione dell’articolo  
8 della Convenzione.  
2. La Corte ritiene che « se la doglianza del ricorrente potrebbe essere  
interpretata come relativa a una pretesa impossibilità di esercitare il suo  
diritto di visita, il ricorrente non ha tuttavia fornito elementi sufficienti per  
giungere a una conclusione sul punto » (paragrafo 56, capoverso 2 della  
sentenza). Occorre tuttavia sottolineare che il ricorrente ha costantemente  
fatto riferimento al suo diritto di visita, benché naturalmente sempre a titolo  
subordinato rispetto alla custodia del figlio. Questo fatto è stato  
riconosciuto dalla Corte nel 2004 : « Il 10 luglio [2003], lamentando che la  
ex coniuge continuava a ostacolare l’esercizio del suo diritto di visita, il  
ricorrente chiedeva che l’udienza fissata il 19 febbraio 2004 fosse anticipata  
al mese di settembre 2003 » (decisione parziale sulla ricevibilità del ricorso  
n. 68183/01, resa il 17 febbraio 2004).  
3. Il nostro disaccordo con la maggioranza non risiede soltanto su una  
divergenza nell’apprezzamento dei fatti, ma anche su una difformità di  
interpretazione del diritto.  
A nostro avviso, i diritti del ricorrente garantiti dall’articolo 8 della  
Convenzione – ovvero il diritto di continuare ad avere rapporti stabili con il  
figlio – costituiscono un elemento fondamentale della sua vita familiare ai  
sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che è secondo noi applicabile al  
caso in specie (v., tra molti altri, Maire c. Portugal, n. 48206/99, § 68,  
CEDU 2003-VII).  
La stessa Corte ritiene tale diritto garantito dall’articolo 8 della  
Convenzione nella prospettiva del ricongiungimento di un genitore con il  
figlio (paragrafo 50 della sentenza).  
Il ricorrente ha scelto di invocare questo diritto in primo luogo come un  
diritto di affidamento del minore. Secondo la giurisprudenza della Corte,  
« [in] materia di affidamento del minore, per esempio, “l’interesse superiore  
del minore” può avere un duplice oggetto : da un lato, garantire allo stesso  
una crescita in un ambiente sano, e pertanto un genitore non potrebbe essere  
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autorizzato ad assumere delle decisioni pregiudizievoli alla sua salute e al  
suo sviluppo ; d’altro lato, mantenere i suoi legami con la famiglia, salvo  
nei casi in cui questa si dimostri particolarmente indegna, poiché spezzare  
tale legame diviene un modo di tagliare le radici al bambino (v. Gnahoré c.  
Francia, n. 40031/98, CEDU 2000-IX) » (Maumousseau e Washington c.  
Francia, n. 39388/05, § 67, CEDU 2007-...). L’affidamento del minore  
riguarda i legami con la sua famiglia, e il diritto di visita e quello di  
esercitare l’autorità genitoriale sono strumenti di questi legami familiari, i  
quali costituiscono un diritto reciproco.  
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