CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
VECCHIA SECONDA SEZIONE  
KÖKTEPE c. TURCHIA  
(Ricorso n. 35785/03)  
SENTENZA  
(merito)  
STRASBURGO  
22 luglio 2008  
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2  
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
ARRÊT KÖKTEPE c. TURQUIE –  
OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN  
Nel caso Köktepe c. Turchia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (vecchia Seconda Sezione), riunita  
in una camera composta da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Antonella Mularoni,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Rıza Türmen,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 aprile 2008 ed il  
17 giugno 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 35785/03) diretto contro la  
Repubblica della Turchia con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig.  
Halil İbrahim Köktepe (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 17 ottobre 2003  
in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente è rappresentato da il Sig. Öztok, avvocato del foro di  
Çanakkale. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.  
3. Il richiedente lamenta la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.  
4. L’8 novembre 2005, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al  
Governo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3, essa ha  
deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati  
congiuntamente.  
5. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle  
osservazioni scritte supplementari (articolo 59 § 1 del regolamento).  
6. Un’udienza si è svolta in pubblico presso il Palazzo dei diritti  
dell’uomo, a Strasburgo, il 22 aprile 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).  
Sono comparsi:  
per il Governo  
I sig.ri A.M. Özmen,  
H.T. Ceyhan,  
A. Demir,  
co-agente,  
Le sig.re E. Demir,  
A. Emüler,  
V. Sirmen,  
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Ş. Pala,  
E. Esin,  
Ö. Gazialem,  
H. Ardor,  
consiglieri;  
per il ricorrente  
M. M. Öztok,  
avvocato,  
M. H.İ. Köktepe,  
ricorrente.  
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni rese da i Sig.ri Özmen et Öztok.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
7. Il richiedente è nato nel 1955 e risiede a Çanakkale.  
A. La procedura relativa alla qualificazione di «demanio forestale  
pubblico» conferita al terreno del ricorrente  
8. Il 30 gennaio 1953, il Ministero del Tesoro, previa decisone della  
commissione per il demanio (Toprak Komisyonu) del 15 giugno 1952,  
procedeva alla vendita ad un privato di un terreno di 21200 m² sito a  
Saricali (Çanakkale). La vendita si realizzava nell’ambito di un programma  
che aveva come obiettivo quello di consentire ai contadini l’acquisto della  
terra. Il terreno veniva trascritto a nome della persona in questione nel  
registro fondiario (parcella n. 745); il terreno era qualificato come campo  
agricolo (tarla).  
9. Dal 1953 al 1993, la proprietà del terreno cambiava per quattro volte.  
Il 26 luglio 1993, il ricorrente acquisiva la proprietà del terreno. Come già  
avvenuto per i tre acquirenti precedenti, la Direzione generale dei titoli e dal  
catasto gli rilasciava un titolo di proprietà.  
10. Nel frattempo, il 24 agosto 1990, la commissione catastale aveva  
proceduto alla delimitazione del demanio forestale pubblico, una procedura  
alla cui conclusione l’appezzamento in questione era stato, in parte (la parte  
nord, segnalata sugli schizzi coi punti 20 a 24) ricondotto nel novero  
demanio forestale pubblico. Alla luce degli elementi del fascicolo, le  
conclusioni della commissione erano state rese pubbliche il 19 novembre  
1990, ma all’epoca nessuna menzione veniva iscritta nel registro fondiario.  
11. Il 17 luglio 1996, il richiedente depositava presso la Corte d’appello  
(tribunal de grande instance) di Çanakkale (“il tribunale”) un ricorso contro  
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la decisione della Direzione generale delle foreste che aveva ad oggetto la  
delimitazione del demanio forestale. Il ricorrente sosteneva che l’atto della  
commissione catastale era viziato da errore.  
12. Il tribunale, attraverso diversi periti (del settore agricolo, forestale e  
tecnico), i rappresentanti delle parti, e alcuni testimoni del posto si recavano  
a più riprese presso il terreno oggetto del contenzioso per realizzare una  
serie di perizie.  
13. Un primo sopralluogo del terreno si svolgeva il 10 ottobre 1997. La  
relazione tecnica fatta dal perito forestale veniva acquisita al fascicolo il 17  
ottobre 1997. In essa il perito evidenziava che la commissione catastale  
aveva delimitato il terreno con segni di demarcazione progressivi dal  
numero 19 al numero 25 e che la parte A del terreno era stata classificata  
come “fuori foresta” mentre la parte B era considerata come facente parte  
della demanio forestale pubblico. Il perito constatava, inoltre, che all’epoca  
dei fatti il terreno era privo di “copertura forestale” ma che alla luce di  
quanto risultante dal fascicolo n. 1995/205, pendente dinanzi alla pretura  
penale di Çanakkale, il richiedente era stato sottoposto a processo per avere  
eseguito dei lavori finalizzati a distruggere la “copertura forestale”. Il perito  
osservava, altresì, che in alcune zone il terreno era coperto da vegetazione a  
macchia. Concludeva, pertanto, che l’intero terreno oggetto della  
controversia rientrava nella categoria del demanio forestale pubblico.  
14. Il 30 ottobre 1997, il perito agricolo procedeva a depositare nel  
fascicolo la sua relazione tecnica. Egli osservava che il terreno non era  
adibito a nessun tipo di coltivazione agricola, constatava, inoltre, l’esistenza  
di un dislivello del 15-20% e concludeva che la natura del terreno conferiva  
a questo le caratteristiche di terreno da pascolo.  
15. Il 16 dicembre 1997, il ricorrente depositava opposizione alle  
summenzionate relazioni tecniche e richiedeva una nuova perizia.  
16. Nel corso della perizia del 12 aprile 1998, tre periti forestali, un  
perito agricolo ed un perito tecnico procedevano all’esame del terreno  
oggetto della controversia attraverso l’uso di fotografie aeree, di una mappa  
dei luoghi e del piano di risistemazione, in presenza, in particolare, del  
rappresentante del richiedente.  
17. Nella sua relazione del 28 maggio 1998, il perito agricolo constatava  
che il terreno in questione doveva essere considerato come un terreno  
agricolo e ciò anche se esso era raffigurato in verde nella mappa dei luoghi  
del 1957. Il perito notava che si trattava di vegetazione a macchia e di  
cespugli. La mappa non poté essere acquisita al fascicolo perché era vietato  
farne delle fotocopie. Per ciò che riguarda il dislivello del terreno, il perito  
constatava che nella parte A esso era pari all'8-10% mentre nella parte B  
esso era pari al 18-20%.  
18. Il 14 luglio 1998, il collegio di tre periti forestali presentava la  
propria relazione che si fondava sulla mappa dei luoghi, su di una fotografia  
aerea, non acquisita al fascicolo (in quanto la sua riproduzione era vietata),  
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sul piano di risistemazione forestale nonché sul piano del catasto forestale e  
sul relativo verbale. Il collegio rinviava, inoltre ad una decisione resa il 22  
marzo 1996 dalla camera di armonizzazione giurisprudenziale della Corte di  
cassazione, secondo la quale i titoli di proprietà accordati nel 1953  
dovevano essere considerati validi nella misura in cui i terreni in questione  
fossero costituiti, a quell’epoca, da vegetazione a macchia e da cespugli e  
sempre che non fossero annoverati al demanio forestale pubblico. Quanto al  
dislivello del terreno, il collegio constatava che questo era pari al 6-10%  
nella parte A ed al 15-20% nella parte B. Considerando l’insieme di questi  
elementi, la perizia tecnica concludeva, a maggioranza, che il terreno  
oggetto della controversia rientrava nel demanio forestale. Nella sua  
opinione dissenziente, M.K, uno dei periti forestali, riteneva al contrario,  
che il terreno controverso doveva essere considerato come facente parte del  
demanio forestale pubblico e che il collegio dei periti non avrebbe dovuto  
invocare la sentenza della Corte di cassazione.  
19. Nel rapporto aggiuntivo del 13 aprile 1999, i periti precisavano che  
parte del terreno in questione (ossia 13 625 m²) era coperta da vegetazione a  
macchie e da cespugli mentre l’altra parte (ossia 7 525 m²) era costituita da  
terreno agricolo.  
20. Il 1 settembre 1999, il ricorrente metteva agli atti le sue osservazioni  
relative alla perizia tecnica ed in particolare relative all’opinione  
dissenziente.  
21. Il 30 giugno 2000, una nuova perizia tecnica veniva realizzata da un  
altro collegio di tre periti. Il rapporto concludeva, così come la commissione  
di delimitazione, che il terreno oggetto della controversia apparteneva sia  
pure parzialmente, al demanio forestale.  
22. Il 16 novembre 2000, il tribunale constatava la divergenza tra le  
conclusioni delle perizie tecniche acquisite al fascicolo. Ciononostante, esso  
riteneva che la decisione della camera di armonizzazione giurisprudenziale  
della Corte di cassazione non fosse di natura tale da incidere sulla validità di  
una perizia effettuata sulla base di mappe. Conseguentemente, deliberando  
in base alle conclusioni contenute nella relazione tecnica che aveva  
classificato il terreno in questione come parzialmente rientrante nel demanio  
forestale, il tribunale sottolineava che il fondo in esame, in origine foreste,  
non era suscettibile di acquisizione; il tribunale, pertanto, respingeva la  
domanda del ricorrente.  
23. Il 6 agosto 2003, il ricorrente depositava ricorso in cassazione. Il  
ricorrente sosteneva che le perizie effettuate in prima istanza presentavano  
delle carenze dal momento che esse non erano fondate su mappe, fotografie  
aeree e di piani di risistemazione anteriori al 1945.  
24. Il 29 gennaio 2004, la Corte di cassazione respingeva il ricorso e  
confermava la decisione di primo grado. La Corte evidenziava che alla luce  
degli elementi di prova raccolti e dal contenuto del fascicolo di causa, la  
controversia aveva ad oggetto la delimitazione del terreno in questione nel  
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quadro della legge n. 6831, e che nessun elemento permetteva di concludere  
che la commissione di delimitazione aveva inteso qualificare il terreno come  
caratterizzato da vegetazione a macchia, ai sensi della legge n. 5653 sulle  
foreste. Ebbene, in virtù della decisione della camera di armonizzazione  
giurisprudenziale della Corte di cassazione, solo i terreni considerati come  
macchia potevano avere un valore. La Corte constatava, altresì, che la  
pendenza del terreno era pari al 18% e che, poiché tale pendenza superava il  
12%, il terreno doveva classificato come terreno appartenente al demanio  
forestale.  
25. Il 2 luglio 2004, la Corte di cassazione respingeva l’istanza di  
rettifica depositata dal ricorrente.  
B. Il procedimento penale che ha condotto alla condanna del  
ricorrente  
26. Il 17 marzo 1995, il procuratore della Repubblica di Çanakkale  
accusava il ricorrente, unitamente ad altre persone, di avere disboscato il 22  
febbraio 1995, senza autorizzazione e con l’aiuto di un bulldozer, una parte  
(pari a 9 280 m²) del terreno ubicato a Saricali (Çanakkale) e registrato a  
nome del ricorrente sul registro fondiario (parcella n. 745).  
27. Il 19 novembre 1996, il ricorrente veniva assolto in primo grado dal  
tribunale penale di Çanakkale (“il tribunale penale”).  
28. Il 24 dicembre 1997, la Corte di cassazione annullava la sentenza di  
prima istanza.  
29. Nel frattempo, il 18 gennaio 1996, il procuratore della Repubblica di  
Çanakkale aveva aperto un nuovo fascicolo penale a carico del ricorrente,  
accusandolo questa volta di avere coltivato del grano, il 23 dicembre 1995,  
sul terreno disboscato.  
30. In una data non precisata, il tribunale decideva di riunire le due  
cause e di attendere la conclusione della procedura civile riguardante la  
delimitazione del terreno, che pendeva dinnanzi alla corte d’appello di  
Çanakkale ed il cui giudizio è diventato definitivo il 2 luglio 2004.  
31. Il 13 dicembre 2005, il tribunale penale condannava per due volte il  
ricorrente alla pena di un anno e tre mesi di detenzione, in virtù dell’articolo  
93 §§ 1-3 della legge n. 6831 sulle foreste. Il tribunale decideva di  
sospendere l’esecuzione della pena per una durata di tre anni, in  
applicazione dell’articolo 55 §§ 1 e 3 del codice penale, entrato in vigore il  
1 giugno 2005. Il tribunale fondava la sua decisione sui seguenti motivi:  
«Sebbene l’imputato Halil İbrahim [Köktepe] abbia acquistato il terreno oggetto  
della controversia e l’abbia fatto iscrivere a suo nome nel registro fondiario, è chiaro  
che costui era a conoscenza della restrizione forestale che era divenuta definitiva nel  
1991, così come accertato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza di  
annullamento. Non si può eccepire, in senso contrario, che l’interessato abbia  
disboscato in buona fede, dal momento che la restrizione forestale ha per effetto di  
invalidare il titolo di proprietà e cosa che avrebbe dovuto essere nota all’interessato.  
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La sua difesa fondata sul carattere non intenzionale dell’infrazione non regge, visto in  
particolare che l’interessato ha coltivato del grano sul terreno in questione e ciò anche  
dopo la notifica di un verbale di accertamento della violazione e dopo il ricorso in  
annullamento da lui depositato dinanzi al tribunale civile.  
Quanto alle critiche concernenti la perdita di validità giuridica del titolo di proprietà,  
esse non rientrano nell’ambito dell’esame che compete al nostro tribunale. Il tribunale  
competente su questo punto, a ben vedere, ha già reso la sua decisione, e questa è  
stata approvata dalla Corte di cassazione. È per questo motivo che il presente tribunale  
non può in questa fase esaminare la legittimità giuridica della restrizione forestale, e  
quindi la validità giuridica del titolo di proprietà dell’imputato. L’oggetto di cui è  
investito il tribunale, in effetti, riguarda la questione dell’intenzionalità, sarebbe a dire  
accertare se l’imputato abbia avuto un’intenzione delittuosa; come è stato spiegato più  
sopra, poiché il semplice fatto di rivolgersi al tribunale civile non può avere per  
effetto quello di annullare l’elemento intenzionale dell’infrazione, il presente tribunale  
giunge alla conclusione che sussistono fondati motivi per sanzionare Halil İbrahim  
[Köktepe], che ha agito in entrambi i casi con intenzionalità».  
32. Con sentenza del 4 febbraio 2008, notificata il 28 maggio 2008, la  
Corte di cassazione respingeva il ricorso del ricorrente.  
C. Il procedimento riguardante l’annullamento del titolo di  
proprietà del ricorrente e la sua iscrizione al registro fondiario a  
nome del Tesoro  
33. Il 28 settembre 2007, il Ministero delle Foreste depositava presso il  
tribunale catastale di grande istanza di Çanakkale (“il tribunale”) un’azione  
finalizzata ad ottenere l’annullamento del titolo di proprietà del ricorrente  
sul terreno oggetto della controversia, nonché l’iscrizione di questo sul  
registro fondiario a nome del Tesoro pubblico. Il Ministero richiedeva  
altresì l’adozione di misure provvisorie per impedire il trasferimento del  
terreno a terzi.  
34. In quello stesso giorno, il tribunale accoglieva la richiesta di misure  
provvisorie ed ordinava alla Direzione dei registri fondiari di inserire a  
questo proposito una menzione nei registri.  
35. Nel corso dell’udienza svoltasi dinanzi alla Corte europea dei diritti  
dell’uomo il 22 aprile 2008, è stato precisato che la procedura risulta essere  
sempre pendente presso il tribunale e che l’udienza successiva è prevista per  
il 2 luglio 2008.  
II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI  
A. Le disposizioni costituzionali  
36. L’articolo 74 della Costituzione turca del 1924 prevede:  
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«Nessuno può essere espropriato dei propri beni, salvo nel caso in cui sia accertato,  
in base ad un procedimento regolare, un interesse pubblico e sempre purchè sia  
versato un indennizzo.  
Le modalità di cambiamento delle contropartite all’espropriazione delle terre e delle  
foreste e quelle relative alla disciplina delle contropartite, finalizzate a far diventare  
proprietari i coltivatori e nazionalizzare le foreste, sono definite dalle leggi speciali».  
37. Le disposizioni rilevanti della Costituzione turca del 1982  
dispongono:  
«XII. Diritto di proprietà  
ARTICOLO 35: Ciascuno possiede i diritti di proprietà e di eredità. Questi diritti  
possono essere limitati dalla legge, ma unicamente per motivi di interesse pubblico. Il  
diritto di proprietà non può essere esercitato in modo contrario all’interesse della  
società.  
(...)  
D. Espropriazione  
ARTICOLO 46 [come modificato dalla legge n. 4709 del 3 ottobre 2001]: Lo Stato  
e le persone giuridiche pubbliche sono autorizzati, nei casi in cui l’interesse pubblico  
lo renda necessario, e a condizione di versare in contanti una contropartita reale, ad  
espropriare, in tutto o in parte, i beni immobili che appartengono agli individui, o a  
stabilire su tali beni delle servitù amministrative, conformemente alle regole e alle  
procedure previste dalla legge.  
L’indennità di espropriazione e l’indennità di plusvalore fissate da una decisione  
passata in giudicato sono pagate in contanti. Tuttavia, la legge fissa le modalità di  
pagamento delle indennità dovute in conseguenza dell’espropriazione di terreni  
avvenute in applicazione della riforma agraria, o in vista della realizzazione di grandi  
progetti in materia di energia e di irrigazione, o in vista della realizzazione di progetti  
di edilizia abitativa, o in applicazione di programmi di rimboschimento, o per la  
protezione delle rive, nonché delle espropriazioni fatte a fini turistici. In questi casi, la  
legge può prevedere un pagamento rateale, ma il termine di pagamento non può  
eccedere i cinque anni; se del caso, le rate del pagamento possono essere uguali.  
L’indennizzo per l’espropriazione di terreni appartenenti a piccoli coltivatori e da  
questi ultimi sfruttati direttamente, è pagato in ogni caso in contanti.  
Le rate di pagamento, nel caso previsto dal paragrafo 2, e le indennità di  
espropriazione che restano dovute, qualunque ne sia la causa, saranno aumentate di un  
interesse da calcolarsi al tasso più elevato applicabile ai debiti pubblici.  
E. Nazionalizzazione e privatizzazione  
ARTICOLO 47 [come modificato dalla legge n. 4446 del 13 agosto 1999]: Le  
imprese private che hanno il carattere di servizio pubblico possono essere  
nazionalizzate nei casi in cui l’interesse pubblico lo esiga.  
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La nazionalizzazione è effettuata sulla base del controvalore reale. La legge  
definisce il modo ed il procedimento di calcolo di tale controvalore.  
I principi e le procedure relativi alla privatizzazione delle imprese e delle ricchezze  
appartenenti allo stato, alle imprese economiche pubbliche e alle altre persone  
giuridiche pubbliche sono fissati dalla legge.  
La legge determina quali investimenti e servizi forniti dallo Stato, le imprese  
economiche pubbliche e le altre persone giuridiche pubbliche possono essere affidati  
o ceduti a persone fisiche o giuridiche in virtù di contratti di diritto privato.  
(...)  
IV. Foreste e coltivatori delle aree forestali  
A. Conservazione e sviluppo delle foreste  
ARTICOLO 169: Lo Stato adotta le leggi e le misure necessarie al fine di preservare  
le foreste e di ingrandire le aree forestali. Esso provvede al rimboschimento delle aree  
forestali incendiate in cui è vietato avviare una qualsiasi forma di agricoltura o di  
allevamento. Tutte le foreste sono poste sotto il controllo dello stato.  
La proprietà delle foreste dello Stato è inalienabile. Lo Stato si occupa della gestione  
e dello sfruttamento di queste foreste conformemente aalla legge. Le foreste non  
possono costituire l’oggetto di una prescrizione acquisitiva e non possono essere  
sottoposte a servitù, salvo che ciò non avvenga nell’interesse pubblico.  
Nessun atto o attività di natura tale da causare un pregiudizio alle foreste possono  
essere autorizzati. Non è possibile fare alcuna propaganda politica suscettibile di  
provocare la distruzione delle foreste, né decretare un’amnistia generale o particolare  
avente ad oggetto esclusivamente le infrazioni in materia forestale. Le leggi di  
amnistia generale e particolare non possono includere le infrazioni compiute allo  
scopo di incendiare o di distruggere una foresta o di ridurre un’area forestale.  
I confini delle foreste non possono essere fatti indietreggiare, fatto salvo, da un lato,  
le aree il cui mantenimento come foreste non presenti alcun interesse scientifico,  
teorico o pratico, e per le quali al contrario sia accertata l’esistenza di un interesse alla  
loro trasformazione in zone agricole, così ad esempio per quei terreni che, prima del  
31 dicembre 1981, hanno perso integralmente il carattere di foreste sul piano  
scientifico, tanto dal punto di vista teorico che pratico, e per i quali è stato constatato  
un interesse al loro sfruttamento a fini agricoli di vario tipo come, per esempio in  
quanto campi, vigneti, frutteti, oliveti o per l’allevamento; e, dall’altro lato, quei  
settori delle città, dei centri urbani e dei villaggi in cui sono concentrate le abitazioni».  
B. Il codice civile  
38. Le disposizioni rilevanti del codice civile turco dispongono:  
Articolo 683 § 1: «Chiunque possieda una cosa può utilizzarla, goderne e disporne  
come desidera, nei limiti previsti dal sistema giuridico».  
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Articolo 705 § 1: «L’acquisto dei beni immobili si realizza con l’iscrizione».  
Articolo 1007 § 1: «Lo stato è responsabile di ogni danno risultante dalla  
conservazione dei registri fondiari».  
C. Le leggi sulle foreste  
39. Fino al 1937, le foreste non erano oggetto di nessuna  
regolamentazione speciale. Tra il 3 febbraio 1937 ed il 31 agosto 1956  
furono promulgate cinque leggi fondamentali riguardanti il demanio  
forestale: le leggi numero 3116 (1937), 4785 (1945), 5653 (1950), 5658  
(1950) e 6831 (1956).  
1. La legge n. 3116 dell’8 febbraio 1937  
40. L’articolo 1 di questa legge definisce la nozione di “foresta”.  
Secondo l’articolo 3, esistono quattro tipi di foreste: le foreste dello Stato, le  
foreste appartenenti alle collettività pubbliche, le foreste delle fondazioni e  
le foreste private. Queste ultime appartengono allo Stato ma sono sfruttate  
dai privati che pagano un’imposta a tale scopo.  
2. La legge n. 4785 del 9 luglio 1945  
41. L’articolo 1 di questa legge prevede:  
«Alla data dell’entrata in vigore della presente legge, tutte le foreste concernenti le  
persone reali o giuridiche, degli individui, delle fondazioni e dei villaggi, delle  
municipalità, delle amministrazioni e delle persone giuridiche di dritto pubblico sono  
nazionalizzate in virtù della presente legge. Le foreste sono trasferite allo stato senza  
che un atto o una qualsiasi forma di notificazione siano necessari».  
42. L’articolo 4 della legge de qua contempla una serie di eccezioni alla  
nazionalizzazione, e ciò in modo particolare per quelle foreste contenenti  
alcuni tipi di alberi piantati grazie al lavoro di individui privati.  
43. L’articolo 7 di questa legge prevede, inoltre, il versamento di un  
indennizzo nel caso di nazionalizzazione.  
3. La legge n. 5653 del 24 marzo 1950  
44. La legge n. 5653 ridefinisce la nozione di demanio forestale.  
Secondo l’articolo 1 § c di questa legge, la macchia non deve essere più  
considerata come foresta, a meno che i terreni coperti da macchia siano  
protetti o producano dei raccolti, secondo le condizioni previste da questa  
legge stessa.  
45. Sempre secondo l’articolo 1, i terreni cui viene tolta la qualificazione  
di foresta non saranno più considerati tali a partire dal 3 aprile 1950.  
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46. La legge in questione distingue tre tipi di demanio forestale: le  
foreste dello Stato, le foreste appartenenti ad enti, come i villaggi e le  
municipalità, e le foreste private.  
4. La legge n. 5658 del 24 marzo 1950  
47. L’articolo 1 della legge n. 5658 prevede, sia pure a certe condizioni,  
l’eventualità della restituzione delle foreste nazionalizzate:  
«Tra le foreste nazionalizzate in base alla legge n. 4785 del 9 luglio 1945, le foreste  
che non rientrano nella tipologia delle foreste dello Stato e che sono circondate da  
fondi agricoli come campi, vigneti, giardini, oppure foreste private, città, borgate,  
terreni di pascolo di villaggi, nonché le foreste appartenenti a villaggi, o a enti  
municipali o a persone fisiche, e che sono circondate da terreni non qualificati come  
foreste ai sensi dell’articolo 1 della legge sulle foreste, sono restituite previa richiesta  
ai loro proprietari o ai loro eredi, a patto di essere interamente separate da foreste di  
Stato».  
5. La legge n. 6831 del 31 agosto 1956  
48. L’articolo 1 di questa legge fornisce la nozione di «foresta» e le sue  
eccezioni.  
49. Secondo l’articolo 2 § B (così come novellato il 5 giugno 1986 dalla  
legge n. 3302):  
«I luoghi che hanno perso integralmente il loro carattere di foresta sul piano  
scientifico e tecnico prima della data del 31 dicembre 1981 non costituiscono foresta,  
ai sensi della presente legge, se, da una parte, sia stata accertata l’esistenza di un  
interesse ad utilizzarli a fini agricoli diversi in quanto campi, vigneti, giardini,  
piantagioni di alberi da frutto, di uliveti, di noccioli o di alberi da pistacchio  
(pistacchi, pinoli), o a fini di allevamento del bestiame, e, dall’altra parte, se si tratta  
di aree di città, di borgata o di villaggi ad alta densità abitativa.  
I luoghi che non rientrano nella categoria della foresta sono sfruttati dal Tesoro  
pubblico se essi appartenevano già allo Stato, oppure sono sfruttati dalle istituzioni  
pubbliche dotate della personalità giuridica morale, sempre che essi fossero già  
appartenenti a queste, oppure sono sfruttati dai loro proprietari se le zone in questione  
costituivano delle foreste private. Le rettifiche e le trascrizioni necessarie sono  
registrate definitivamente nel registro fondiario quando il procedimento [di esclusione  
delle foreste] diventa definitivo.  
Nessuna altra riduzione delle zone forestali può avere luogo all’infuori delle  
fattispecie summenzionate (...)».  
50. Ai sensi dell’articolo 4, dal punto di vista della proprietà e  
dell’amministrazione esistono tre tipi di foreste: le foreste dello Stato  
(articoli da 7 a 44), le foreste che appartengono a enti giuridici a carattere  
amministrativo (articoli da 45 a 49) e le foreste private (articoli da 50 a 55).  
51. In base all’articolo 7 della legge de qua, la natura di un dato terreno  
– foresta dello Stato o foresta privata – è stabilita dalle commissioni  
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catastali. Peraltro, gli articoli da 7 a 12 della legge in questione regolano le  
modalità di funzionamento delle commissioni catastali.  
52. Le foreste dello Stato sono poste sotto la protezione dello Stato.  
Ogni atto destinato ad alterare il carattere forestale delle foreste di Stato è  
vietato (cfr. in particolare gli articoli da 14 a 19) e costituisce una  
infrazione. Gli articoli da 79 a 90 indicano le procedure che possono essere  
applicate per perseguire gli atti contrari alla legge. Disposizioni di carattere  
penale sono previste dagli articoli da 91 a 114. Le pene previste per certi tipi  
di infrazione possono essere ridotte se l’autore dell’atto che costituisce  
l’infrazione è il proprietario del fondo in questione (cfr., per esempio,  
l’articolo 91 § 6).  
53. Le foreste private sono sottoposte al potere di ispezione ed al  
controllo dello stato. I loro proprietari hanno un diritto di sfruttamento  
limitato. In particolare essi hanno, tra le altre cose, il diritto di costruire, su  
di una superficie che non supera il 6% della superficie totale del terreno  
(articolo 52 § 2), solo se la foresta privata interessata è situata in una zona  
abitativa (villaggio, borgata o città).  
54. La legge n. 6831 è stata modificata a più riprese, dalle leggi numero  
1744 (1973), 2896 (1983), 3302 (1986), 3373 (1987), 3493 (1988), 4079  
(1995), 114 (1995), 4570 (2000), 4999 (2003), 5177 (2004), 5192 (2004) e  
5728 (2008).  
D. La legge n. 3402 del 21 giugno 1987  
55. Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3402 relativa al catasto,  
rubricato sotto il titolo «la pubblicazione dei risultati dei lavori catastali», il  
direttore del catasto fa pubblicare i risultati degli accertamenti catastali,  
tramite affissione, presso la direzione del catasto e presso la casa comunale  
del villaggio (muhtar), per una durata di trenta giorni. Entro tale termine, i  
soggetti interessati hanno la facoltà di adire il tribunale del catasto se hanno  
delle obiezioni da formulare contro tali accertamenti. Il direttore del catasto  
è tenuto a compiere le formalità di pubblicità descritte, al più tardi entro i tre  
mesi seguenti la fine dei lavori effettuati dal gruppo di esperti del catasto.  
Le publicità effettuata nelle forme previste da questa legge ha valore di  
notifica legale diretta nei confronti delle persone fisiche interessate e delle  
persone giuridiche di dritto pubblico e privato.  
56. Inoltre, l’articolo 12 della legge n. 3402, dal titolo «acquisizione del  
carattere definitivo dei verbali del catasto e prescrizione estintiva», prevede  
che le delimitazioni e gli accertamenti risultanti dai verbali di catasto contro  
i quali nessuna azione venga intentata nel termine di pubblicità di trenta  
giorni, diventano definitivi alla scadenza di tale termine. Le trascrizioni  
necessarie sono effettuate nel registro fondiario al più tardi entro i tre mesi  
successivi alla data in cui i verbali catastali, o le relative sentenze  
giurisdizionali, sono diventati definitivi.  
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Nessuna opposizione o azione giudiziaria, fondata su elementi di prova  
antecedenti i lavori del catasto, può essere esperita una volta che sia scaduto  
il termine di dieci anni decorrente dalla data in cui i verbali del catasto  
hanno acquisito un carattere definitivo.  
Le vecchie iscrizioni nel registro fondiario effettuate prima degli  
accertamenti catastali perdono la loro validità, con la conseguenza che non è  
più possibile sulla base di esse costituire e depositare degli atti dinanzi alla  
Direzione generale dei titoli e del catasto.  
E. La giurisprudenza nazionale  
57. Il 23 giugno 1964, la Corte costituzionale decideva di annullare gli  
articoli 3 e 4 della legge n. 4785 sulle foreste, in quanto contrastanti con  
l’articolo 38 della costituzione dell’epoca che utilizzava come base di  
calcolo dell’indennità di espropriazione, il valore reale del bene. In effetti,  
l’articolo 3 indicava che il valore di una foresta oggetto di nazionalizzazione  
dovesse essere stimato sulla base dalla dichiarazione d’imposta. Quanto  
all’articolo 4, tale disposizione definiva i criteri relativi all’acquisto delle  
costruzioni presenti in una foresta nazionalizzata. Posta dinanzi  
all’interrogativo relativo al se l’annullamento delle disposizioni in questione  
contribuisse a creare una lacuna nella materia, la Corte costituzionale  
rispondeva nei seguenti termini:  
«(...) quando le disposizioni controverse saranno annullate, l’espropriazione delle  
foreste sarà disciplinata dalle disposizioni generali della legge sull’espropriazione  
(...)».  
58. Il 28 marzo 1995, la Corte di cassazione riconosceva che, in virtù  
dell’articolo 917 del vecchio codice civile, il Tesoro pubblico dovesse  
essere considerato il soggetto responsabile deputato al corretto  
mantenimento dei registri fondiari. Nella sua sentenza, la Corte enumerava i  
criteri che permettevano di impegnare la responsabilità del Tesoro pubblico:  
l’esistenza di un danno, l’esistenza di un atto di un funzionario contrario al  
diritto, e l’esistenza di un legame di causalità tra il danno e l’atto. La Corte  
precisava altresì che il danno doveva essersi realizzato in modo definitivo e  
che la domanda doveva essere introdotta entro un anno dal verificarsi  
dell’evento dannoso e, in ogni caso, entro un termine generale di  
prescrizione di dieci anni.  
59. In una sentenza del 26 aprile 1999, la Corte di cassazione reiterava il  
principio secondo cui il Tesoro pubblico dovesse essere considerato, in virtù  
dell’articolo 917 del vecchio codice civile, il responsabile della corretta  
conservazione dei registri fondiari. Nel caso concreto, il soggetto interessato  
non aveva potuto fare applicare certe misure provvisorie ad un immobile del  
suo debitore perché i registri fondiari non erano stati tenuti secondo le  
regole.  
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60. Il 7 maggio 2002, l’Assemblea generale delle camere riunite del  
Consiglio di Stato (Danistay Dava Daireleri Genel Kurulu) riconosceva che  
in caso di annullamento di un titolo di proprietà da parte del tribunale  
catastale in base alla circostanza che il terreno oggetto della controversia era  
stato parte del demanio forestale, la competenza ricadeva sul giudice  
ordinario (conseguentemente, il fondo era stato escluso dal demanio  
forestale pubblico dal momento che esso aveva perso il carattere di foresta).  
In particolare, nella vicenda in qeustione, i giudici amministrativi avevano  
respinto la domanda di indennizzo sulla base del giudizio del tribunale  
catastale che aveva provveduto ad annullare il titolo di proprietà  
dell’interessato. I giudici amministrativi, in effetti, avevano ritenuto che la  
sentenza del tribunale catastale fosse conforme al diritto.  
61. Nella sentenza resa il 7 maggio 2002, la prima camera della Corte di  
cassazione procedeva ad annullare la sentenza con la quale il tribunale di  
merito aveva respinto la domanda dell’interessato e accertava l’esistenza di  
una responsabilità oggettiva dello Stato originata dalla condotta dei  
funzionari della commissione catastale, che avevano concluso erroneamente  
che il terreno oggetto della controversia non rientrasse nel demanio forestale  
pubblico. In effetti, a causa di tale errore nessuna indicazione era stata  
trascritta nel registro fondiario circa la natura forestale del terreno; tale  
terreno, poi, era stato venduto a dei terzi i quali si erano fidati di quanto  
indicato dai registri. Nella fattispecie in esame, in seguito alle conclusioni  
della commissione catastale, il terreno oggetto della controversia era stato  
registrato a nome dei terzi acquirenti nel 1959, e per la prima volta veniva  
costituito in favore di questi un titolo di proprietà. Il ricorrente, aveva  
acquisito a sua volta il terreno nel 1994 sulla base delle informazioni che  
figuravano nel registro fondiario che non indicavano in nessun modo la  
natura forestale del terreno. Tra il 1977 ed il 1982, la commissione catastale  
conduceva dei nuovi lavori e concludeva che il fondo in questione non  
faceva più parte del demanio forestale perché esso aveva perso le  
caratteristiche di foresta. Pertanto, la commissione decideva di escluderlo  
dal demanio forestale. Ciò veniva iscritto sul registro fondiario nel 1995.  
62. Il 30 ottobre 2006, la terza camera della Corte di cassazione  
confermava la sentenza del tribunale di primo grado del 12 giugno 2006  
secondo la quale il giudice amministrativo era competente per le  
controversie concernenti le domande di indennizzo riguardanti i vizi di  
registrazione del terreno in seguito ai lavori della commissione catastale.  
Nella fattispecie, il terreno era stato acquisito da un privato nel 1953. Solo  
successivamente, in seguito ai lavori della commissione catastale, il terreno  
veniva iscritto a nome di tale privato. Più tardi, il titolo di proprietà  
dell’interessato veniva annullato dal tribunale in quanto esso faceva parte  
del demanio forestale. Il tribunale respingeva la domanda in base alle  
seguenti argomentazioni:  
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«Il ricorrente richiede il versamento di un indennizzo e fonda tale richiesta in base a  
due atti amministrativi e cioè l’emissione del titolo di proprietà e l’invalidazione di  
questo attraverso la demarcazione forestale. Il ricorrente ritiene, tra le altre cose, che  
l’amministrazione abbia commesso un errore nella misura in cui essa ha omesso di  
notificare a lui, il titolare del titolo di proprietà, i risultati della demarcazione forestale  
conseguente ai lavori effettuati. Una domanda di indennizzo di un danno causato da  
un atto amministrativo può essere effettuata solo dinnanzi al tribunale amministrativo,  
attraverso un ricorso a carattere contenzioso».  
Il 30 gennaio 2008, il primo consiglio della presidenza della Corte di  
cassazione (Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu), adito previa richiesta del 5  
dicembre 2007 depositata dalla Sig.ra Öztok, l’avvocato del ricorrente nella  
causa summenzionata (che è anche il rappresentante del ricorrente dinanzi la  
Corte), affermava che non esisteva contraddizione alcuna tra le due sentenze  
precedenti e che perciò non era necessario attivare alcuna procedura di  
armonizzazione della giurisprudenza.  
63. Con sentenza del 19 aprile 2006, l’Assemblea generale della Corte di  
cassazione approvava il giudizio del tribunale di merito che aveva accertato  
la responsabilità oggettiva dello Stato per alcuni atti compiuti da funzionari  
della Direzione dei registri fondiari. Nella fattispecie in esame, nel 1976 una  
terza persona, fondandosi su di una sentenza viziata da errore, aveva  
venduto al ricorrente un terreno, quando tale terreno nel 1954 era stato  
classificato dalla commissione catastale come pascolo (mera) ed era  
diventato di conseguenza parte del demanio pubblico. Nel merito, il  
tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, ed aveva accordato un  
indennizzo per la casa che il ricorrente aveva costruito e gli alberi che aveva  
piantato sul terreno in questione. La Corte di cassazione sottolineava che la  
possibilità per il ricorrente di rivalersi contro il terzo non esonerava per ciò  
solo l’amministrazione dalla responsabilità oggettiva. Anche in assenza di  
colpa, lo Stato era da considerarsi responsabile a partire dal momento in cui  
si erano verificate tre condizioni: l’esistenza di un atto amministrativo  
viziato da errore, l’esistenza di un danno e l’esistenza di un nesso di  
causalità tra l’atto viziato da errore ed il danno cagionato. La Corte di  
cassazione rinviava, tra le altre cose, alle disposizioni del codice civile poste  
a tutela della buona fede di chiunque si affidi al registro fondiario.  
64. Il 26 giugno 2006, il tribunale amministrativo di Bursa respingeva  
una domanda di indennizzo per il danno che il ricorrente asseriva di avere  
patito in seguito all’annullamento del suo titolo di proprietà, annullamento  
disposto perché il suo terreno era considerato rientrare nel demanio  
forestale. Il ricorrente si era rivolto al tribunale amministrativo dopo avere  
adito il giudice ordinario che si era dichiarato incompetente ratione  
materiae. Secondo il punto di vista del tribunale amministrativo, la  
domanda era tardiva dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto  
introdurre la sua domanda entro e non oltre i sessanta giorni decorrenti dalla  
data in cui la sentenza che annullava il suo titolo di proprietà era diventata  
definitiva.  
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65. Alla luce della documentazione versata agli atti dal Governo, la  
Sig.ra Öztok (avvocato del ricorrente nella presente controversia) aveva  
depositato presso il tribunale amministrativo di Bursa, a nome di uno dei  
suoi clienti, una istanza con cui intendeva far valere la responsabilità  
oggettiva dello Stato. Nel caso di specie, il titolo di proprietà del suo cliente  
era stato annullato in base al fatto che il suo terreno faceva parte del  
demanio forestale pubblico. Nell’atto di ricorso, l’avvocato evidenziava che  
la domanda era stata respinta dalla pretura di Çanakkale che si era dichiarata  
incompetente ratione materiae. Conseguentemente, dopo avere evidenziato  
le questioni di competenza tra le differenti giurisdizioni, la Sig.ra Öztok  
chiedeva al tribunale amministrativo di rinviare la causa dinanzi al tribunale  
dei conflitti per evitare una nuova sentenza di incompetenza. L’avvocato  
sollecitava altresì che la causa fosse rinviata alla Corte costituzionale, al fine  
di risolvere una volta e per tutte i conflitti che sussistevano, a suo parere, tra  
le disposizioni inerenti alla protezione del diritto di proprietà e la disciplina  
delle foreste.  
DIRITTO  
66. Il ricorrente sostiene che l’iscrizione del suo terreno nella categoria  
del demanio forestale pubblico, senza il versamento di alcun indennizzo,  
costituisca un attentato sproporzionato al suo diritto al rispetto dei beni al  
senso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1. Il ricorrente lamenta altresì la  
violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL  
PROTOCOLLO No 1  
A. Sulla ricevibilità  
67. Innanzitutto, il Governo invita la Corte a dichiarare questa doglianza  
irricevibile sulla base della constatazione che la causa oggetto del presente  
ricorso risulta essere ancora pendente dinnanzi alle istanze nazionali alla  
data di introduzione del ricorso stesso.  
68. La Corte constata che la procedura interna di demarcazione del  
terreno si è conclusa il 2 luglio 2004 con la sentenza resa dalla Corte di  
cassazione. La Corte fa presente, inoltre, che essa deve tollerare che l’ultimo  
grado dei ricorsi interni possa essere esaurito dopo il deposito del ricorso,  
ma sempre che ciò avvenga prima che essa sia chiamata a pronunciarsi sulla  
ricevibilità (si veda mutatis mutandis, Ringeisen c. Austria, sentenza del  
16 luglio 1971, série A n. 13, p. 38, § 91, nonché E.K. c. Turchia (dec.), n.  
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28496/95, 28 novembre 2000). La Corte, pertanto, respinge tale profilo  
dell’eccezione del Governo.  
69. Il Governo, inoltre, chiede alla Corte di dichiarare la richiesta  
irricevibile anche in quanto il ricorrente non ha formulato nessuna obiezione  
contro la decisione della commissione catastale resa pubblica il 19  
novembre 1990.  
70. Il ricorrente si oppone alla tesi del Governo. Egli sostiene, in  
particolare, di aver acquisito il terreno oggetto della controversia in buona  
fede, e facendo affidamento di quanto iscritto nel registro fondiario.  
71. La Corte rileva che il ricorrente non aveva, materialmente, la  
possibilità di fare opposizione alle conclusioni della commissione del  
catasto del 19 novembre 1990, poiché a quell’epoca egli non era ancora il  
proprietario. Peraltro, la Corte nota che dal fascicolo non risulta alcun  
indizio oggettivo che permetta di stabilire che, all’epoca dell’acquisto del  
terreno controverso nel 1993, esistesse un’iscrizione nel registro fondiario  
che lo qualificava come forestale, né che il ricorrente fosse al corrente di  
tale qualificazione. Infine, la Corte ricorda che le giurisdizioni interne non  
hanno dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente a causa del mancato  
rispetto del termine. Esse, hanno proceduto all’esame del merito della  
controversia, salvo poi respingere la domanda della parte attrice. Ne segue,  
che l’eccezione del governo deve essere respinta anche sotto tale profilo.  
72. Il Governo sostiene, infine, che il ricorrente avrebbe potuto  
depositare una istanza all’amministrazione statale per domandare il  
versamento di un indennizzo e, in caso di rifiuto esplicito o implicito,  
intentare un’azione per il risarcimento del danno subito in seguito  
all’annullamento del suo titolo di proprietà, e ciò sia in virtù delle  
disposizioni della Costituzione – secondo le quali tutti gli atti e le decisioni  
dell’amministrazione possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale –  
sia in virtù delle disposizioni del codice di procedura amministrativa. A tal  
proposito, il Governo fa rinvio alla giurisprudenza nazionale  
summenzionata. Il Governo fa presente, altresì che stesso la Sig.ra Öztok  
(avvocato del ricorrente nella presente causa) ha adito il tribunale  
amministrativo di Bursa, l’11 dicembre 2006, proprio per far valere, sotto  
tale profilo, la responsabilità oggettiva dello Stato, e che il procedimento è  
tutt’ora pendente (cfr. paragrafo 65 supra).  
73. Il ricorrente contesta queste affermazioni. Egli sostiene che non  
esiste a livello amministrativo nessuna via interna di ricorso che possa  
essere esaurita per dolersi di una sentenza definitiva avente ad oggetto la  
qualificazione di un fondo come demanio forestale pubblico. In relazione  
alla giurisprudenza invocata dal Governo, il ricorrente ritiene che sebbene ci  
siano stati dei casi isolati, in linea di principio una simile istanza non ha  
nessuna concreta speranza di successo. A sostegno di tale tesi, il ricorrente  
rinvia a sua volta ad una serie di sentenze riguardanti la prassi dei tribunali  
interni in questa materia.  
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74. Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il versamento di un  
indennizzo in virtù del principio secondo il quale tutti gli atti e le decisioni  
dell’amministrazione possono essere oggetto di un ricorso giudiziale, la  
Corte ricorda che essa ha già provveduto a respingere un’eccezione similare  
nella causa Doğrusöz e Aslan c. Turchia (n. 1262/02, §§ 22-23, 30 maggio  
2006) in quanto tali ricorsi hanno ad oggetto esclusivamente l’ipotesi  
dell’annullamento illegittimo dell’iscrizione di un titolo sul registro  
fondiario. Ora, nel caso di specie, il tribunale catastale di Çanakkale ha  
respinto, per quanto riguarda la delimitazione del fondo, la domanda del  
ricorrente in modo conforme a quanto previsto dalla legislazione sul  
demanio forestale secondo cui i fondi che fanno parte di tale demanio non  
possono appartenere ad un individuo (si veda, mutatis mutandis, Mehmet Ali  
Miçoogullari c. Turchia, n. 75606/01, § 17, 10 maggio 2007).  
75. Per quanto riguarda il fatto di esigere che il ricorrente depositi una  
nuova istanza, fondata sul principio della responsabilità oggettiva dello  
Stato, e finalizzata ad ottenere l’indennizzo, solo dopo l’eventuale rigetto  
della domanda iniziale avente ad oggetto l’annullamento dell’iscrizione del  
fondo come demanio forestale pubblico, come da esempi succitati la Corte  
ricorda che l’obbligo derivante dall’articolo 35 § 1 si limita a quello di fare  
un uso normale di ricorsi verosimilmente efficaci, sufficienti ed accessibili  
(Sofri ed altri c. Italia, (dec.), n. 37235/97, CEDH 2003-VIII). In  
particolare, la Convenzione prescrive solo l’esaurimento di quei ricorsi al  
tempo stesso relativi alle pretese violazioni, accessibili ed adeguati. Tali  
ricorsi devono esistere ad un livello sufficiente di certezza, in pratica come  
in teoria, senza che manchi loro l’effettività e l’accessibilità volute (Akdivar  
e altri c. Turchia, sentenza del 16 settembre 1996, Recueil des arrêts et  
décisions 1996-IV, p. 1210, § 66).  
76. Nel caso in esame, la Corte evidenzia, in primo luogo, che, nelle  
sentenze cui il Governo fa rinvio, i tribunali interni hanno concluso che le  
iscrizioni nei registri fondiari che avevano causato pregiudizio ai titolari in  
buona fede dei titoli di proprietà, erano state causate da un “errore”, anche  
se questo non era imputabile alla colpa di funzionari statali; ora nel caso  
concreto non vi è alcun indizio che dimostri che il titolo di proprietà del  
ricorrente o quelli dei precedenti proprietari a decorrere dal 1953 siano stati  
iscritti a causa di un errore. A ben vedere, non è oggetto di contestazione tra  
le parti il fatto che nel 1953 il Tesoro pubblico abbia venduto ad un privato  
il terreno in questione come campo agricolo e che il ricorrente sia stato il  
quinto proprietario ad acquisirlo, e che egli abbia fatto affidamento a quanto  
indicato nel registro fondiario che non conteneva alcuna indicazione del  
fatto che il terreno rientrasse nel demanio forestale pubblico. I tribunali  
interni, a ben vedere, hanno respinto l’istanza del ricorrente relativa alla  
delimitazione in base agli elementi raccolti durante la procedura e non certo  
in base all’errore compiuto dai funzionari dell’amministrazione, che nel  
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1953 avevano qualificato il terreno come campo agricolo, bensì tenuto  
conto delle disposizioni legislative applicabili in materia.  
Inoltre, alla luce della giurisprudenza cui le due parti fanno rinvio, la  
Corte ritiene che il Governo non sia riuscito a dimostrare in alcun modo in  
quale misura un siffatto ricorso potrebbe essere efficace, adeguato ed  
accessibile, in relazione alle disposizioni interne concernenti la qualifica di  
demanio forestale pubblico conferita ad un fondo di proprietà privata.  
Infine, e senza voler stare a speculare su quale possa essere l’esito dei  
procedimenti pendenti in materia dinanzi alle giurisdizioni turche supreme,  
la Corte stima che nel caso di specie non sarebbe opportuno chiedere al  
ricorrente, che ha già dovuto attendere dal 1996 al 2004 una decisione circa  
la natura del fondo in questione, di avviare una nuova procedura per  
ottenere l’indennizzo (voir, mutatis mutandis, Guillemin c. Francia,  
sentenza del 21 febbraio 1997, Recueil 1997-I, § 50).  
77. In conclusione, la Corte constata che tale motivo di ricorso non è  
manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.  
La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di  
irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.  
B. Sul merito  
78. Il ricorrente sostiene che la qualifica di demanio forestale pubblico  
attribuita al suo fondo ed le decisioni dei tribunali interni che hanno respinto  
il suo ricorso contro siffatta qualifica, senza il versamento di un qualsivoglia  
indennizzo, costituiscono una interferenza sproporzionata al suo diritto al  
rispetto dei beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 che è così  
formulato:  
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può  
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni  
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.  
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in  
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo  
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri  
contributi o delle ammende».  
1. Argomenti delle parti  
a) Il ricorrente  
79. Secondo il ricorrente, i tribunali nazionali hanno respinto la sua  
istanza di annullamento della qualifica di demanio forestale pubblico data al  
suo terreno, nonostante il fatto che fosse evidente che si trattava di un  
terreno agricolo. Tale era la natura del terreno sia nel 1953, all’epoca della  
prima vendita da parte Tesoro pubblico, sia nel 1993 quando lo stesso  
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ricorrente aveva provveduto ad acquistarlo. Conseguentemente, tanto dal  
punto di vista giuridico quanto dal punto di vista tecnico il terreno non  
avrebbe dovuto essere qualificato come demanio forestale pubblico.  
Tuttavia, poiché ad esso è stata conferita tale qualifica, lo Stato deve  
provvedere a versargli un indennizzo e attivare una vera e propria procedura  
di espropriazione, nella misura in cui la restrizione in esame sia equiparata  
ad una privazione di proprietà. A tal proposito il ricorrente contesta la tesi  
del Governo secondo cui la restrizione in esame costituirebbe una semplice  
regolamentazione dell’uso di beni di sua proprietà come nella causa Ansay  
c. Turchia (dec.), n. 49908/99, 2 marzo 2006. Il ricorrente fa presente, in  
effetti, che dopo tale delimitazione, qualsivoglia utilizzo del terreno è  
diventato per lui impossibile, potendo comportare a suo carico una  
condanna penale. Agli occhi del ricorrente, la delimitazione del terreno  
oggetto della controversia, senza il versamento di alcun indennizzo,  
costituisce un’espropriazione de facto ed implica una interferenza  
sproporzionata al suo diritto al rispetto dei suoi beni.  
b) Il Governo  
80. Il Governo rinvia alla giurisprudenza resa in materia dalla Corte  
(Dagalaş e altri c. Turchia (dec.), n. 51326/99, 29 settembre 2005 ; Özden  
c. Turchia (dec.), n. 11841/02, 3 maggio 2007 ; Gündüz c. Turchia (dec.), n.  
50253/07, 18 ottobre 2007 ; nonché Pekinel c. Turchia, n. 9939/02,  
18 marzo 2008) e sostiene che il ricorrente non aveva né un «bene attuale»,  
né una «speranza legittima» di vedersi concretizzare un qualsiasi credito  
concreto ed esigibile ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, e questo dal  
momento che quando egli ha acquistato il terreno nel 1993 sapeva o avrebbe  
dovuto sapere che quest’ultimo era stato qualificato come demanio forestale  
pubblico nel 1990. D’altronde, facendo rinvio al caso Ansay c. Turchia, il  
Governo sostiene che la restrizione del diritto di proprietà del ricorrente  
perseguiva uno scopo legittimo ed era proporzionata.  
2. La valutazione della Corte  
81. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’articolo 1 del  
Protocollo n° 1 che garantisce in sostanza il diritto di proprietà, contiene tre  
norme distinte (si veda, in particolare, James ed altri c. Regno Unito,  
sentenza del 21 febbraio 1986, serie A n. 98, pp. 29-30, § 37): la prima,  
contenuta nella prima frase del primo capoverso, riveste un carattere  
generale ed enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, che  
figura nella seconda frase dello stesso capoverso, concerne la privazione  
della proprietà e la sottopone a talune condizioni; quanto alla terza,  
contenuta nel secondo capoverso, essa riconosce, tra l’altro, agli Stati  
contraenti il potere di disciplinare l’uso dei beni conformemente  
all’interesse generale. La seconda e la terza regola che riguardano casi  
particolari di pregiudizio al diritto di proprietà, devono essere interpretate  
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alla luce del principio generale consacrato dalla prima regola (Bruncrona c.  
Finlandia, n. 41673/98, §§ 65-69, 16 novembre 2004, e Broniowski c.  
Polonia [GC], n. 31443/96, § 134, CEDH 2004-V).  
82. Per quanto riguarda l’esistenza di un bene ai sensi dell’articolo 1 del  
Protocollo 1, la Corte non può seguire la tesi del Governo. La Corte nota  
che il caso di specie si distingue dalla giurisprudenza richiamata dal  
Governo, nella misura in cui, mancando qualsiasi annotazione nei registri  
fondiari, non vi è alcun elemento obiettivo che attesti che il ricorrente aveva  
avuto cognizione della delimitazione nel momento in cui egli procedeva  
all’acquisto del terreno. Ad ogni buon conto, non può essere contestato che,  
secondo il diritto e la prassi interni, chi possiede un idoneo titolo di  
proprietà ha il diritto di agire in giudizio contro le restrizioni introdotte in  
seguito ai lavori delle commissioni catastali, per un periodo di dieci anni  
decorrenti dalla notificazione delle conclusioni di detti lavori. In altri  
termini, chi possiede un tale titolo di proprietà può perfettamente sperare di  
poter disporre di un bene non soggetto ad alcuna limitazione almeno fino al  
momento in cui siffatta delimitazione non diventi definitiva in virtù di una  
sentenza definitiva resa in proposito. Pertanto, il ricorrente possiede «un  
bene» secondo il significato dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (si veda, inter  
alia, Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).  
83. Per quanto attiene alla questione relativa all’esistenza di una  
ingerenza, la Corte constata che le parti sono d’accordo nell’ammettere che  
vi sia stata una ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente a causa  
della qualifica di demanio forestale pubblico conferita al terreno oggetto  
della controversia. Tuttavia, le parti divergono relativamente alla  
valutazione degli effetti di quest’ingerenza.  
84. Nel caso di specie, il ricorrente attribuisce alla delimitazione la  
qualifica di una espropriazione de facto, laddove il Governo sostiene che la  
fattispecie in oggetto integri una questione relativa alla regolamentazione  
dell’uso dei beni.  
85. La Corte evidenzia che gli effetti che discendono dalla restrizione  
censurata dal ricorrente scaturiscono tutti da una grave riduzione della  
disponibilità del bene in questione (paragrafo 90 infra); tale fatto deve  
essere esaminato, pertanto, sotto l’angolo di visuale della prima frase del  
primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.  
86. La Corte rileva, innanzitutto, che non è affatto dimostrato che il  
ricorrente non fosse in buona fede al momento dell’acquisto del terreno in  
questione; essa sottolinea, inoltre, che egli era detentore di un valido titolo  
di proprietà.  
87. La Corte constata, inoltre, che le autorità nazionali competenti, con  
una decisione giudiziale, hanno attribuito al terreno oggetto della  
controversia la qualifica di demanio forestale pubblico (cfr. paragrafi 10 e  
22 supra). Malgrado l’opposizione che il ricorrente ha esercitato in base al  
diritto interno relativamente alla natura del terreno, i tribunali interni hanno  
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alla fine ritenuto valida la delimitazione dello stesso, fatta in applicazione  
delle disposizioni costituzionali, e si sono fondati a tal fine sulle relazioni  
peritali che accertavano che il terreno era parte del demanio forestale. Con  
riguardo alle motivazioni rese dalle giurisdizioni nazionali, la Corte ritiene  
che lo scopo della privazione imposta al ricorrente, sarebbe a dire la  
protezione della natura e delle foreste, rientra nella nozione di interesse  
generale ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del  
Protocollo n° 1 (Lazaridi c. Grecia, n. 31282/04, § 34, 13 luglio 2006). La  
Corte ricorda a tal proposito che sebbene nessuna disposizione della  
Convenzione sia destinata in modo specifico a garantire in modo generale la  
protezione dell’ambiente in quanto tale (Kyrtatos c. Grecia, n. 41666/98, §  
52, CEDH 2003-VI) la sua salvaguardia costituisce senz’altro uno degli  
obiettivi prioritari della società contemporanea (Fredin c. Svezia (no 1),  
sentenza del 18 febbraio 1991, serie A n. 192, § 48.). La Corte fa presente  
che essa ha trattato in diverse occasioni questioni legate alla salvaguardia  
dell’ambiente e ha sempre tenuto a sottolineare l’importanza della materia  
(si veda, in via esemplificativa, Taşkın ed altri c. Turchia, n. 46117/99,  
CEDH 2004-X; Moreno Gómez c. Spagna, n. 4143/02, CEDH 2004-X;  
Fadeïeva c. Russia, n. 55723/00, CEDH 2005-IV; Giacomelli c. Italia, n.  
59909/00, CEDH 2006 -...). La salvaguardia della natura e delle foreste, e  
più generalmente quella dell’ambiente, costituisce un valore la cui difesa  
suscita nell’opinione pubblica, e di conseguenza presso i pubblici poteri, un  
interesse consolidato e dotato di particolare rilevanza. Interessi di natura  
economica così come alcune categorie di diritti fondamentali, come il diritto  
di proprietà, non dovrebbero essere considerati prioritari rispetto ad interessi  
riguardanti la protezione dell’ambiente, e ciò soprattutto quando sussiste in  
materia una legislazione statale (Hamer c. Belgio, n. 21861/03, § 79, CEDH  
2007 -... (estratti)).  
88. Prima di pronunciarsi e valutare se la restrizione in esame abbia  
rispettato il giusto equilibrio che deve esistere in materia, la Corte tiene a  
precisare che non può condividere le affermazioni del Governo quando  
quest’ultimo sostiene che la decisione Ansay c. Turchia (n. 49908/99, del 2  
marzo 2006) è rilevante ai fini dell’esame della presente controversia. In  
effetti, a parte il fatto che nel caso Ansay, la Corte non disponeva di  
sufficienti elementi di fatto e di diritto circa i reali effetti restrittivi che dalla  
delimitazione derivavano sul diritto dei ricorrenti di godere del loro bene, la  
questione principale che in quel caso la Corte doveva definire consisteva  
nell’accertare se l’annullamento del permesso di costruire aveva causato ai  
soggetti interessati un danno di natura tale da rendere siffatta misura  
sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito. Correttamente, la  
Corte, ha proceduto all’esame di questa questione alla luce della nozione di  
«regolamentazione dell'uso dei beni» secondo il significato proprio del  
secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 mentre, nel caso di  
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specie, si tratta di una misura che costituiva la fase iniziale di una privazione  
di proprietà.  
89. Nel caso in esame, il ricorrente ha acquistato il fondo oggetto della  
controversia in buona fede nel 1993, un epoca in cui tale fondo era  
qualificato, senza alcuna contestazione, come terreno agricolo (cfr. paragrafi  
8 e 9 supra) e relativamente al quale non risultavano limitazioni trascritte  
nel registro fondiario, registro che è il solo che fa fede nel diritto turco  
(paragrafo 38 supra). L’acquisto del terreno da parte del ricorrente, dunque,  
non era viziato da nessuna irregolarità che poteva essergli opposta;  
d’altronde se non fosse stato così, la Direzione generale dei titoli e del  
catasto non gli avrebbe di certo rilasciato un titolo di proprietà munito di  
tutti i crismi (paragrafo 9), titolo che il ricorrente fa valere adesso dinanzi  
alla Corte.  
90. In proposito, la Corte non ha bisogno di dilungarsi sulla tesi del  
Governo secondo cui alla data di acquisizione del terreno, il ricorrente  
avrebbe dovuto essere al corrente delle variazioni nella qualifica dello stesso  
(paragrafo 80 supra), dal momento che non sussiste nessun elemento di  
prova verificabile in grado di sostenere tale affermazione. Al contrario, la  
Corte osserva che allo stato attuale delle cose, ed in contrasto con il titolo di  
proprietà di cui è pur sempre titolare, il ricorrente, che aveva acquistato un  
campo agricolo, non può coltivarlo né raccoglierne i frutti né stipulare  
alcuna transazione su tale terreno. In breve, il ricorrente non ha nessuna  
possibilità reale di goderne e disporne.  
91. Conseguentemente, e sebbene debba essere sottolineato che la  
presente decisione è limitata esclusivamente ai fatti del caso di specie e non  
debba essere interpretata come una conclusione generale secondo cui la  
qualificazione di demanio forestale equivalga sempre, indipendentemente  
dalle circostanze della causa, ad una violazione del diritto al rispetto dei  
beni ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, la Corte è  
costretta a constatare che nel caso specifico la qualifica di demanio forestale  
data al terreno ha avuto per effetto di svuotare di ogni contenuto il diritto di  
proprietà del ricorrente, diritto che era stato acquisito regolarmente secondo  
le modalità descritte più sopra (paragrafo 9 supra). L’affermazione secondo  
la quale il ricorrente sarebbe stato in grado di vendere il terreno ad un terzo  
almeno fino all’adozione della misura preventiva imposta il 28 settembre  
2007 (paragrafi 33-34 supra), non scardina affatto questa constatazione  
nella misura in cui, da un lato, tale possibilità di vendita è puramente teorica  
e, dall’altro lato, in quanto è stata attivata una procedura destinata  
all’annullamento del titolo di proprietà e ad trasferimento di tale titolo in  
favore della direzione delle foreste.  
92. Resta da determinare se la misura in esame rispetta il giusto  
equilibrio che deve sussistere in tali circostanze e, in particolare, se essa non  
sia per il ricorrente eccessivamente sproporzionata. A tal fine, occorre  
prendere in considerazione le modalità di indennizzo previste dalla  
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legislazione interna. Da questo punto di vista, la Corte ha appena avuto  
modo di accertare che non esisteva alcun ricorso interno efficace in materia  
(paragrafo 74 supra). Ebbene, l’insieme delle circostanze della controversia,  
e cioè il carattere definitivo della delimitazione, l’inesistenza di ricorsi  
interni efficaci in grado di fornire un rimedio, l’ostacolo al pieno godimento  
del diritto di proprietà e la mancanza di indennizzo, conducono la Corte a  
considerare che il ricorrente ha dovuto sopportare un peso eccessivo ed  
esorbitante che ha rotto il giusto equilibro che deve sussistere tra le esigenze  
riconducibili all’interesse generale, da una parte, e la salvaguardia del diritto  
al rispetto dei beni, dall’altra (si veda, mutatis mutandis, Terazzi S.r.l.,  
succitata, § 91). La Corte nota, inoltre, che il Governo non ha invocato  
nessuna circostanza eccezionale per giustificare la totale assenza di  
indennizzo.  
93. Conseguentemente, vi è stata una violazione dell’articolo 1 del  
Protocollo no 1.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
94. Il ricorrente lamenta l’assenza di equità e la parzialità delle  
giurisdizioni nazionali, che avrebbero deliberato in base ad elementi di  
prova del tutto frammentari. A tal proposito il ricorrente invoca l’articolo 6  
della Convenzione la cui parte rilevante recita:  
«1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza (...), davanti a un  
tribunale indipendente e imparziale (...), al fine della determinazione sia dei suoi diritti  
e dei suoi doveri di carattere civile, (...)».  
95. Il Governo invita la Corte a dichiarare tale motivo di ricorso  
inammissibile perché manifestamente infondato.  
96. Il ricorrente sostiene che i tribunali interni, nel respingere la sua  
istanza concernente la delimitazione del terreno oggetto della controversia,  
si sono basati su documenti di prova frammentari. Secondo il punto di vista  
del ricorrente, i tribunali interni avrebbero dovuto esaminare anche tutta una  
serie di documenti più vecchi ai quali, sostiene il ricorrente, non gli è stato  
consentito di avere accesso.  
97. Tenuto conto delle modalità di formulazione della doglianza, la  
Corte constata che il ricorrente in sostanza intende contestare il modo con  
cui le giurisdizioni nazionali hanno proceduto all’apprezzamento delle  
prove. In proposito, la Corte non rileva nessun indizio di arbitrarietà tale da  
far ritenere che le giurisdizioni interne si siano basate su prove  
frammentarie per decidere della fondatezza della domanda del ricorrente. La  
Corte osserva, al contrario, che la Corte d’appello di Çanakkale ha reso il  
suo giudizio in base a diverse relazioni peritali e in base ad altri elementi  
oggettivi di prova (paragrafo 22 supra). La Corte evidenzia, inoltre, che la  
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stessa Corte di cassazione ha esaminato tale motivo di ricorso e ha  
constatato che il tribunale del merito aveva deliberato in base a disposizioni  
pertinenti nonché in base ad elementi oggettivi, quale ad esempio il  
dislivello presente nel terreno controverso, e ciò senza avere bisogno di fare  
rinvio riferirsi a vecchie documentazioni (paragrafo 24, supra).  
98. Ad ogni buon conto, nella misura in cui il ricorrente contesta nella  
sostanza la soluzione adottata dai tribunali nazionali, la Corte ricorda che  
non compete ad essa la valutazione degli elementi di fatto che hanno  
condotto una giurisdizione ad adottare una decisione piuttosto che un’altra,  
e che, se così non fosse, essa si erigerebbe a giudice di terza o quarta istanza  
(Kemmache c. France (n. 3), sentenza del 24 novembre 1994, Serie A n.  
296-C, § 44).  
99. Ne deriva che il motivo di ricorso relativo all’assenza di equità è  
manifestamente infondato e deve essere respinto ai sensi dell’articolo 35 §§  
3 e 4 della Convenzione.  
III. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
100. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
«Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi  
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che  
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte  
lesa un’equa soddisfazione».  
101. Il ricorrente reclama, a titolo di danno materiale, la somma di 1 761  
230 euro (EUR), ossia all’incirca 83 Euro/m², relativamente ad una  
superficie totale di 21.200 m². A tal fine, il ricorrente utilizza come  
parametro di riferimento il valore dei terreni contigui. In particolare, il  
ricorrente porta all’attenzione della Corte, a mo di esempio, due promesse di  
acquisto: una riguarda un terreno di 13762,44 m², per una somma di  
4217500 EUR; l’altro riguarda un terreno 12026,56 m², per un importo di  
2078050 EUR. Il ricorrente non rinvia ad un documento preciso quanto alla  
superficie del terreno oggetto delle restrizioni, e richiede di essere  
indennizzato per la totalità del terreno stesso. In effetti il ricorrente sostiene  
che, sebbene sia solo una parte del terreno (pari a circa 18000 m²) ad essere  
interessata dalla misura limitativa controversa, ciononostante anche la parte  
rimanente del terreno perde di utilità. Inoltre, il ricorrente reclama la somma  
di 352246 EUR, a titolo di mancato guadagno.  
102. Il ricorrente reclama, a titolo di danno morale, la somma di 10.000  
EUR.  
103. Il ricorrente, inoltre, richiede il versamento della somma di 10.000  
EUR, a titolo di onorario per il suo rappresentate, la somma di 3.000 EUR a  
titolo di costi e spese e la somma di 5.000 EUR per le spese sostenute per la  
partecipazione all’udienza pubblica che si è svolta a Strasburgo.  
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104. Il Governo invita la Corte a respingere le domande di indennizzo,  
in quanto eccessive e prive di fondamento. Il Governo, sostiene, tra l’altro,  
che la richiesta del ricorrente, riferita alla totalità della superficie del terreno  
in questione, è inaccettabile nella misura in cui la restrizione oggetto della  
controversia riguarda solo parte del terreno. Il Governo, evidenzia a tal  
proposito che il ricorrente non rinvia ad alcuno specifico documento per  
quanto riguarda la superficie di terreno colpita dalla limitazione.  
105. Per quanto riguarda il rimborso degli oneri e spese, il Governo  
contesta tali pretese, sostenendo che esse non sono in alcun modo  
dimostrate.  
106. In presenza di tali circostanze, la Corte giudica che la decisione  
circa l’applicazione dell’articolo 41 non sia ancora matura, cosicché  
conviene riservarla ad un secondo momento, tenendo altresì conto  
dell’eventualità di un accordo tra lo Stato convenuto ed il ricorrente.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,  
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile quanto alla doglianza  
relativa alla violazione del diritto al rispetto dei suoi beni, e irricevibile  
quanto al resto dei motivi di ricorso;  
2. Ritiene, con cinque voti contro due, che vi sia stata una violazione  
dell’articolo 1 del Protocollo no 1;  
3. Ritiene, con cinque voti contro due, che la decisione relativamente  
all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non sia ancora  
matura; ed in conseguenza,  
a) si riserva di decidere sul punto;  
b) invita il Governo ed il ricorrente ad inviare alla Corte per iscritto,  
entro un termine di sei mesi dalla notifica della presente sentenza, le loro  
osservazioni su tale questione e, in modo particolare, a rendere noto alla  
Corte di qualsivoglia accordo che possa sopraggiungere tra gli stessi;  
c) si riserva il compimento di ogni ulteriore atto procedurale e delega a  
tal fine il presidente della camera, ove necessario.  
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Redatto in francese, e poi comunicato per iscritto il 15 luglio 2008 in  
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
Alla presente sentenza sono allegate, conformemente con quanto stabilito  
dall’articolo 45 § 2 della Convenzione e dall’articolo 74 § 2 del  
Regolamento, l’esposizione dell’opinione dissenziente dei giudici Cabral  
Barreto e Türmen.  
F.T.  
S.D.  
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OPINIONE DISSENZIENTE DEI GIUDICI  
CABRAL BARRETO E TÜRMEN  
Con nostro grande rammarico, non possiamo condividere l’approccio  
della maggioranza; a nostro parere, non vi è stata violazione dell’articolo 1  
del Protocollo n° 1 per le seguenti ragioni.  
1. Innanzitutto, il ricorrente ha acquisito il terreno in questione nel luglio  
del 1993.  
È ben vero che a quell’epoca nessuna trascrizione era stata fatta nel  
registro fondiario relativamente alla procedura di trasformazione del fondo  
in demanio forestale pubblico; tuttavia, il 20 agosto 1990, la commissione  
catastale aveva proceduto alla delimitazione del demanio forestale pubblico,  
con l’inserimento del terreno de qua in tale demanio, siffatta decisione è  
stata resa pubblica.  
I paragrafi 71, 86 e 89 della sentenza che rinviano alla “buona fede” del  
ricorrente devono essere letti con una certa riserva: se prima di procedere  
all’acquisto il ricorrente avesse agito con la dovuta diligenza, costui sarebbe  
venuto a conoscenza della situazione catastale del terreno, e avrebbe potuto  
verificare se quest’ultimo rientrava o meno nel demanio forestale.  
2. In sostanza, occorre ricordare che nel diritto turco, vi sono diverse  
categorie di foreste.  
Alla luce dell’articolo 3 della legge n. 3116 dell’8 febbraio 1937,  
esistevano quattro tipi di foreste: le foreste dello Stato, le foreste  
appartenenti alle collettività pubbliche, le foreste delle fondazioni e le  
foreste private.  
Oggigiorno, l’articolo 4 della legge n. 6831 del 31 agosto 1956  
contempla tre tipologie di foreste: le foreste dello Stato, le foreste  
appartenenti a persone giuridiche amministrative e le foreste private.  
Le foreste private sono sottoposte all’ispezione ed al controllo dello  
Stato; i loro proprietari hanno un diritto di sfruttamento limitato (paragrafo  
53 della sentenza). Ai sensi dell’articolo 169 della Costituzione, solo la  
proprietà delle foreste dello Stato è inalienabile.  
La maggioranza non assegna sufficiente peso al fatto che le foreste  
appartenenti a persone private possano essere trasferite liberamente a terzi  
(paragrafo 91 della sentenza).  
Basti prestare attenzione, a tal fine, al fatto che, nel procedimento  
relativo all’annullamento del titolo di proprietà del ricorrente ed alla  
trascrizione del terreno nel registro fondiario a nome del Tesoro pubblico, il  
Ministero delle Foreste ha richiesto delle misure provvisorie per impedire il  
trasferimento del terreno a terzi (paragrafo 33 della sentenza).  
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In breve, la nostra conclusione è che al momento dell’adozione della  
sentenza, il ricorrente era pur sempre proprietario di un terreno forestale.  
Tale terreno era certamente sottoposto a limitazioni relative, in  
particolare alla possibilità di costruire o di sfruttarlo in quanto terreno  
agricolo.  
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Tuttavia, il ricorrente era legittimato non solo a venderlo a terzi ma anche  
a sfruttarlo in quanto terreno forestale, e ciò in conformità con le legis artis,  
procedendo per esempio al suo imboschimento o ad un razionale  
disboscamento.  
3. In presenza di siffatte circostanze, non riusciamo a comprendere  
perché la maggioranza si sia discostata da una giurisprudenza ben  
conosciuta, che essa stessa ha già seguito in altre cause, e che consiste nel  
ritenere giustificate e proporzionate le limitazioni al diritto di proprietà  
allorquando sia in gioco l’interesse pubblico.  
3.1. La maggioranza ha deciso di esaminare la doglianza del ricorrente  
sotto l’angolo di visuale della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n° 1  
che sancisce il principio del rispetto della proprietà.  
A noi pare, invece, che il diritto di proprietà del ricorrente nel caso  
specifico sia stato rispettato, dal momento che egli resta pur sempre il  
titolare del diritto di proprietà.  
In effetti, è senz’altro vero che il diritto di proprietà ha subito delle  
limitazioni; ma è altrettanto vero che esso non risulta affatto svuotato nella  
sostanza come invece lascia intendere la maggioranza quando indica,  
secondo noi erroneamente, che il ricorrente «non ha nessuna possibilità  
reale di goderne» (paragrafo 90 della sentenza).  
3.2. Il diritto di godimento oggetto della presente controversia non  
differisce in alcunché da quello che è all’oggetto della causa Ansay c.  
Turquie (dec.), n. 49908/99, 2 marzo 2006.  
Anche il caso Ansay riguardava l’acquisto in buona fede di un terreno,  
per il quale era stato accordato un permesso di costruire.  
Tuttavia, questo permesso era stato successivamente annullato in base al  
motivo che il terreno si trovava su di un demanio forestale.  
In tale controversia, i ricorrenti lamentavano che la decisione di  
classificare il terreno come «foresta demaniale», con tutte le limitazioni di  
utilizzo derivanti da siffatta qualificazione, costituisse una violazione del  
loro diritto di proprietà.  
Ebbene, in questa causa la Corte ha constatato che nel caso di specie non  
si era verificata né una espropriazione formale né una espropriazione di  
fatto; ed inoltre essa ha aggiunto che «il fatto che un terreno sia qualificato  
come «forestale» non comporta di per se una privazione di proprietà,  
perché anche dopo questa qualifica, un parte di esso può rimanere privato,  
in mancanza di una procedura di annullamento del titolo di proprietà».  
Nel caso Ansay, la Corte ha precisato che le limitazioni derivanti dalla  
natura forestale del terreno costituivano un’ingerenza nel godimento dei  
diritti che i richiedenti derivavano dalla loro qualità di proprietari e che,  
conseguentemente, a tale fattispecie doveva essere applicato il secondo  
capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.  
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Nel caso specifico, poi, la Corte ha ritenuto che siffatta ingerenza fosse  
giustificata avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente; a  
ben vedere, la misura in questione non poteva essere considerata causare ai  
ricorrenti un pregiudizio di natura tale da rendere la misura sproporzionata  
rispetto al legittimo scopo perseguito.  
3.3. Un approccio del tutto identico è stato seguito dalla nostra sezione  
nella decisione adottata il 26 giugno 2007 nel caso Longobardi ed altri c.  
Italia (n. 7670/03), anch’esso esaminato sotto l’angolo di visuale del  
secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.  
Nel caso di specie, un terreno era stato classificato come edificabile; ma  
ad un dato momento il Ministero del Patrimonio e dell’Ambiente disponeva  
sullo stesso un divieto assoluto di costruire a causa dell’interesse  
archeologico della zona nella quale siffatto terreno si trovava e tutto ciò  
senza alcun indennizzo; si trattava nella fattispecie di salvaguardare la  
visibilità del mausoleo di Santa Elena.  
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che un giusto equilibrio fosse  
stato mantenuto tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di  
salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, e ciò malgrado  
l’assenza di qualsivoglia indennizzo.  
A ben vedere anche in questi due casi ora citati, i terreni hanno subito  
delle limitazioni che ne hanno ridotto il valore economico a quasi nulla e ne  
hanno enormemente ridimensionato lo sfruttamento; ebbene, nonostante  
tutto ciò, nel ponderare i diversi interessi in gioco, la Corte ha sempre  
concluso che l’ingerenza fosse giustificata.  
4. Conseguentemente, riteniamo che la soluzione da dare al caso in  
esame è da rinvenire nell’applicazione della giurisprudenza relativa ai casi  
Luigi Longobardi ed Ansay.  
A nostro parere, la fattispecie in esame non ha ad oggetto il principio del  
rispetto della proprietà (prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del  
Protocollo n° 1, come sostiene la maggioranza) perché, nonostante le  
limitazioni, il ricorrente resta pur sempre proprietario; la fattispecie ha ad  
oggetto invece un problema riguardante la regolamentazione dell’uso dei  
beni, come previsto dal secondo capoverso dello stesso articolo.  
Inoltre, secondo il nostro punto di vista, i proprietari oggetto della  
controversia nel caso Ansay e nel caso in esame si trovano nella stessa,  
identica situazione; essi sono proprietari di terreni che, in un determinato  
momento, sono stati classificati come terreni forestali e che devono  
utilizzare nel rispetto delle limitazioni che da tale classificazione derivano,  
come ad esempio il divieto di costruire o quello di sfruttare gli stessi a fini  
agricoli.  
Secondo una consolidata giurisprudenza, il secondo capoverso  
dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 deve essere letto alla luce del principio  
consacrato dalla prima frase dell’articolo; pertanto, una misura che comporti  
una ingerenza deve mantenere un «giusto equilibro» tra le esigenze di  
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interesse generale e quelle relative alla salvaguardia dei diritti fondamentali  
dell’individuo.  
Deve esistere, dunque, un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i  
mezzi impiegati e lo scopo perseguito.  
Dunque, la questione principale che deve essere affrontata consiste  
nell’accertare se il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze di  
interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei  
diritti individuali sia stato spezzato o meno a causa delle limitazioni al  
diritto di proprietà del ricorrente.  
Nel controllare che tale esigenza sia rispettata, la Corte riconosce allo  
Stato un ampio margine di apprezzamento tanto nella scelta dei mezzi  
quanto nella valutazione del se le conseguenze che discendono dai mezzi  
adoperati siano legittimate, nell’interesse generale della comunità, dalle  
finalità perseguite della normativa in questione (Chassagnou ed altri c.  
Francia [GC], n. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).  
Quando si tratta di settori come quello relativo alla salvaguardia  
dell’ambiente, la Corte non può che rispettare l’apprezzamento fatto a  
questo riguardo dal legislatore nazionale, a meno che esso non sia  
manifestamente privo di un ragionevole fondamento (si veda, mutatis  
mutandis, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 49, CEDH 1999-  
V).  
Per quanto riguarda la presente controversia, è giocoforza constatare che  
la classificazione di area forestale conferita al terreno del ricorrente  
discende dai piani del catasto e dalla conferma della Direzione generale  
delle foreste del 1990; siffatta classificazione, contestata dall’interessato, è  
stata confermata nel 2000 da una sentenza della Corte d’appello di  
Çanakkale che, in seguito ad un esame approfondito di tutti gli aspetti della  
controversia, ha ribadito la qualificazione di demanio forestale conferita al  
terreno.  
Niente nel fascicolo di causa lascia ritenere che siffatta classificazione  
sia stata arbitraria o imprevedibile.  
Ne deriva che l’interferenza oggetto della controversia risulta essere  
perfettamente legittima.  
Inoltre, lo scopo perseguito dalle limitazioni imposte al ricorrente,  
sarebbe a dire la salvaguardia della natura e delle foreste, rientra a pieno  
titolo nell’ambito della nozione di interesse generale come da secondo  
capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.  
Per quanto attiene al requisito della proporzionalità tra l’interferenza nel  
diritto di proprietà del ricorrente e lo scopo di interesse generale perseguito,  
occorre sottolineare che la Corte ha più volte precisato che, in relazione alle  
esigenze relative alla protezione dell’ambiente, esigenze particolarmente  
presenti oggigiorno, «la misura in oggetto non può essere considerata  
causare [al ricorrente] un pregiudizio di natura tale da rendere siffatta  
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misura sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito» (Kapsalis e  
Nima-Kapsali c. Grecia, (déc.), n. 20937/03, 23 settembre 2004).  
In conclusione, e nonostante la mancanza di indennizzo, a noi pare che  
nella fattispecie in esame il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse  
generale e gli imperativi relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali  
dell’individuo sia stato senz’altro rispettato.  
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