ARRÊT KÖKTEPE c. TURQUIE –
OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN
74. Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il versamento di un
indennizzo in virtù del principio secondo il quale tutti gli atti e le decisioni
dell’amministrazione possono essere oggetto di un ricorso giudiziale, la
Corte ricorda che essa ha già provveduto a respingere un’eccezione similare
nella causa Doğrusöz e Aslan c. Turchia (n. 1262/02, §§ 22-23, 30 maggio
2006) in quanto tali ricorsi hanno ad oggetto esclusivamente l’ipotesi
dell’annullamento illegittimo dell’iscrizione di un titolo sul registro
fondiario. Ora, nel caso di specie, il tribunale catastale di Çanakkale ha
respinto, per quanto riguarda la delimitazione del fondo, la domanda del
ricorrente in modo conforme a quanto previsto dalla legislazione sul
demanio forestale secondo cui i fondi che fanno parte di tale demanio non
possono appartenere ad un individuo (si veda, mutatis mutandis, Mehmet Ali
Miçoogullari c. Turchia, n. 75606/01, § 17, 10 maggio 2007).
75. Per quanto riguarda il fatto di esigere che il ricorrente depositi una
nuova istanza, fondata sul principio della responsabilità oggettiva dello
Stato, e finalizzata ad ottenere l’indennizzo, solo dopo l’eventuale rigetto
della domanda iniziale avente ad oggetto l’annullamento dell’iscrizione del
fondo come demanio forestale pubblico, come da esempi succitati la Corte
ricorda che l’obbligo derivante dall’articolo 35 § 1 si limita a quello di fare
un uso normale di ricorsi verosimilmente efficaci, sufficienti ed accessibili
(Sofri ed altri c. Italia, (dec.), n. 37235/97, CEDH 2003-VIII). In
particolare, la Convenzione prescrive solo l’esaurimento di quei ricorsi al
tempo stesso relativi alle pretese violazioni, accessibili ed adeguati. Tali
ricorsi devono esistere ad un livello sufficiente di certezza, in pratica come
in teoria, senza che manchi loro l’effettività e l’accessibilità volute (Akdivar
e altri c. Turchia, sentenza del 16 settembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-IV, p. 1210, § 66).
76. Nel caso in esame, la Corte evidenzia, in primo luogo, che, nelle
sentenze cui il Governo fa rinvio, i tribunali interni hanno concluso che le
iscrizioni nei registri fondiari che avevano causato pregiudizio ai titolari in
buona fede dei titoli di proprietà, erano state causate da un “errore”, anche
se questo non era imputabile alla colpa di funzionari statali; ora nel caso
concreto non vi è alcun indizio che dimostri che il titolo di proprietà del
ricorrente o quelli dei precedenti proprietari a decorrere dal 1953 siano stati
iscritti a causa di un errore. A ben vedere, non è oggetto di contestazione tra
le parti il fatto che nel 1953 il Tesoro pubblico abbia venduto ad un privato
il terreno in questione come campo agricolo e che il ricorrente sia stato il
quinto proprietario ad acquisirlo, e che egli abbia fatto affidamento a quanto
indicato nel registro fondiario che non conteneva alcuna indicazione del
fatto che il terreno rientrasse nel demanio forestale pubblico. I tribunali
interni, a ben vedere, hanno respinto l’istanza del ricorrente relativa alla
delimitazione in base agli elementi raccolti durante la procedura e non certo
in base all’errore compiuto dai funzionari dell’amministrazione, che nel
18
Copyright © 2009 UFTDU