CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUARTA SEZIONE  
CASO KENNEDY c. REGNO UNITO  
(Ricorso n° 26839/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
18 maggio 2010  
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della  
Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.  
Nel caso Kennedy c. Regno Unito,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), riunitasi in una camera  
composta da:  
Lech Garlicki, Presidente,  
Nicolas Bratza,  
Giovanni Bonello,  
Ljiljana Mijović,  
Päivi Hirvelä,  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA KENNEDY c. REGNO UNITO  
Ledi Bianku,  
Nebojša Vučinić, giudici,  
e Lawrence Early, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 aprile 2010,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine dal ricorso (n° 26839/05) contro il Regno Unito della Gran  
Bretagna e dell’Irlanda del Nord inoltrato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della  
Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) da un  
cittadino britannico, Malcolm Kennedy (“il ricorrente”), il 12 luglio 2005.  
2. Il ricorrente era rappresentato da N. Mole dell’AIRE Centre, un’organizzazione  
non-governativa con sede a Londra. Il Governo del regno unito (“il Governo”) era  
rappresentato dal proprio agente, E. Willmott del Ministero degli Affari Esteri e del  
Commonwealth.  
3. Il ricorrente si lamentava di una presunta intercettazione delle sue comunicazioni,  
deducendo la violazione dell’articolo 8. Egli inoltre allegava che l’udienza preliminare  
dell’Investigatory Powers Tribunal non era stata accompagnata da adeguate garanzie  
come richiesto dell’articolo 6, e, ai sensi dell’articolo 13, che di conseguenza gli era  
stato negato un rimedio effettivo.  
4. Il 14 novembre 2008 il Vice-presidente della Quarta Sezione decideva di  
comunicare il ricorso al Governo. Era anche deciso di esaminare il ricorso nel merito  
unitamente alla sua ricevibilità (articolo 29 § 3).  
IN FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE  
A. I fatti  
5. Il 23 dicembre 1990 il ricorrente fu arrestato per alcolismo e portato nella stazione  
di polizia di Hammersmith. Egli venne tenuto tutta la notte in una cella condivisa con  
un altro detenuto, Patrick Quinn. Il giorno dopo Quinn fu trovato morto con ferite gravi.  
Il ricorrente fu accusato del suo omicidio. Il ricorrente deduceva che la polizia aveva  
montato l’assassinio per coprire i propri atti illegali. Nel settembre 1991 il ricorrente fu  
giudicato colpevole dell’omicidio di Quinn e gli fu comminato l’ergastolo. Nel febbraio  
1993, il verdetto di colpevolezza fu capovolto in appello. Al primo nuovo processo, uno  
degli agenti di polizia, un testimone chiave dell’accusa, non compariva.  
Successivamente egli veniva dichiarato mentalmente instabile ed allontanato dal  
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SENTENZA KENNEDY c. REGNO UNITO  
processo. In seguito ad un nuovo secondo processo, nel 1994, il ricorrente veniva  
condannato per omicidio preterintenzionale e gli venivano comminati nove anni di  
prigione. Il caso è stato oggetto di discussione nel Regno Unito a causa della mancanza  
e della prove contraddittorie della polizia che ha portato qualcuno – incluso un gruppo  
di membri del Parlamento – a domandare l’esclusione della colpevolezza del ricorrente.  
6. Nel 1996 il ricorrente fu scagionato dalla prigione. In seguito al suo rilascio  
divenne un attivista nelle campagne contro gli errori giudiziari in generale.  
Successivamente egli iniziava un’attività di traslochi chiamata Small Moves, facendo  
piccoli traslochi e noleggi di furgoni a Londra. Sebbene la sua attività andasse bene  
all’inizio, successivamente egli iniziava a subire interferenze nelle sue chiamate di  
lavoro. Egli deduceva che le chiamate locali al suo telefono non gli venivano passate e  
che stava ricevendo in modo assillante molte telefonate canzonatorie. Il ricorrente  
sospettò che questo accadeva perché la sua corrispondenza, il suo telefono e la sua posta  
elettronica erano intercettati. Come conseguenza delle interferenze gli affari del  
ricorrente iniziarono a peggiorare.  
7. Il ricorrente credeva che le intercettazioni delle sue comunicazioni erano  
direttamente collegate con la sua causa e con il suo successivo impegno nella campagna  
contro gli errori giudiziari. Egli lamentava che la polizia e i servizi di sicurezza stavano  
continuamente e illegittimamente rinnovando l’autorizzazione ad intercettare –  
originariamente autorizzata nel processo penale contro di lui – per intimidirlo e per  
compromettere la sua attività commerciale.  
B. Procedura interna  
8. Il 10 luglio 2000 il ricorrente faceva richiesta di accesso al MI5 e al GCHQ (i  
servizi segreti del Regno Unito responsabili della sicurezza nazionale) alla luce del Data  
Protection Act (“DPA” – vedi paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., infra). L’oggetto della  
richiesta era scoprire se delle informazioni su di lui erano state esaminate dalle agenzie  
e per ottenere accesso al contenuto di quelle informazioni. Entrambe le richieste furono  
rifiutate sulla base del fatto che le informazioni richieste erano esenti dagli obblighi di  
informativa di cui alla legge del 1998, per motivi di sicurezza nazionale, ai sensi dei  
certificati emessi dal Segretario di Stato il 22 luglio 2000 (MI5) e il 30 luglio 2000  
(GCHQ).  
9. Il 6 luglio 2001 il ricorrente inoltrava due ricorsi presso l’Investigatory Powers  
Tribunal (“IPT”). Innanzitutto, il ricorrente lamentava, ai sensi dei paragrafi 65(2)(b) e  
65(4) del Regolamento dell’Investigatory Powers Act 2000 (“RIPA” – vedi paragrafi da  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a Errore. L'origine riferimento  
non è stata trovata., infra) che le sue comunicazioni erano state intercettate in  
“circostanze contestabili”, stando all’interpretazione del paragrafo 65(7) RIPA (cioè,  
con un’autorizzazione ad intercettare o in circostanze in cui c’era bisogno di  
un’autorizzazione ad intercettare o quando sono state date giustificate motivazioni per  
ottenere un’autorizzazione ad intercettare). In secondo luogo, il ricorrente deduceva che,  
ai sensi dei paragrafi 6(1) e 7(1) dello Human Rights Act 1998 (“HRA”) e del paragrafo  
65(2)(a) RIPA, c’era stata un’ingerenza illegittima rispetto ai suoi diritti garantiti  
dall’articolo 8 della Convenzione.  
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SENTENZA KENNEDY c. REGNO UNITO  
10. Nei motivi di ricorso del ricorrente erano delineati come segue gli argomenti da  
presentare nel processo:  
“4(a) Il comportamento delle autorità era, ed è, incompatibile con i suoi diritti garantiti  
dall’articolo 8 della Convenzione e comporta una violazione degli equivalenti diritti riconosciutigli  
nel diritto interno. Tale comportamento è illegittimo ai sensi del paragrafo 6(1) dello HRA e  
costituisce la base per il ricorso ai sensi del paragrafo 65 del RIPA.  
(b) Nella misura in cui quel comportamento pretende di avere il valore di un’autorizzazione  
emessa o rinnovata ai sensi della Parte I del RIPA, o della corrispondente precedente disposizione  
dell’ Interception of Communications Act 1985 (“IOCA”), l’emissione e il rinnovo di  
quell’autorizzazione, così come il comportamento stesso, sono comunque privi della necessaria  
giustificazione, secondo le espresse previsioni della Parte I del RIPA (o dello IOCA), dell’articolo  
8(2) della Convenzione, o dell’ordinamento.  
(c) Inoltre, la condotta delle autorità era ed è illegittima perché in contrasto con gli obblighi di cui  
al Data Protection Act (“DPA”). La condotta in violazione di quegli obblighi si è verificata in  
“circostanze contestabili” ai sensi del paragrafo 65(4) e (7) del RIPA, ed è anche incompatibile con i  
diritti del ricorrente riconosciuti dall’articolo 8 della Convenzione.  
5. In aggiunta, il ricorrente fa valere in questo procedimento il suo diritto ad un equo processo ai  
sensi dell’articolo 6(1) della Convenzione. Alla luce di questo diritto, il ricorrente solleva alcune  
doglianze circa il modo in cui il processo dovrebbero essere condotto...”  
11. Il ricorrente domandava specifiche modalità di svolgimento del processo per  
assicurare la tutela dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 6 § 1. In particolare, egli  
chiedeva che le sue argomentazioni e le sue prove fossero presentate in un’udienza  
pubblica; che tutte le udienze si svolgessero pubblicamente; che ci fosse una reciproca  
informativa e verifica fra le parti di tutte le testimonianze e delle prove sulle quali le  
parti cercano di basarsi e scambiare argomenti chiave in relazione alle tesi legali  
preparate; che le prove di ciascuna parte siano allegate in presenza delle altre parti o dei  
loro rappresentanti legali, con le testimonianze sottoposte all’esame incrociato delle  
altre parti; che ogni tesi diffusa da un commissario sia fatta presente alle parti, le quali  
possono avere l’opportunità di replicare oralmente; che ogni parte sia in grado di  
chiedere una deroga rispetto a quanto detto sopra in relazione a particolari parti di  
prova; e che, nella sua decisione finale, l’IPT motivi i suoi accertamenti e dia  
motivazione delle sue conclusioni su ogni questione rilevante. Il ricorrente sosteneva  
che nella misura in cui le regole processuali dell’IPT (si vedano i paragrafi da Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata. a Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., infra), ostacolino le modalità indicate, queste sarebbero incompatibili  
con il suo diritto ad un equo processo.  
12. I motivi di ricorso riferivano della convinzione del ricorrente che le sue  
comunicazioni fossero state intercettate e che la relativa autorizzazione venisse  
continuamente rinnovata.  
13. Al paragrafo 13 dei motivi di ricorso si legge:  
“Per quanto il processo sia svolto in base al paragrafo 7(1)(a) o (b) dello HRA, il ricorrente allega  
che:  
(a) Le intercettazioni, e le registrazioni o comunque altra produzione in giudizio delle risultanze  
dell’intercettamento, da parte dei convenuti, realizza un’ingerenza nel diritto del ricorrente al  
rispetto della vita privata e della corrispondenza protetto dell’articolo 8(1) della Convenzione;  
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(b) Le intercettazioni e la produzione in giudizio non sono mai state compatibili con la legge come  
richiesto dall’articolo 8(2);  
(c) Le intercettazioni e la loro presunta autorizzazione (se c’era), e la produzione in giudizio, non  
sono mai state giustificate come necessarie in una società democratica così come richiesto  
dall’articolo 8(2).”  
14. Nel paragrafo 14 dei motivi di ricorso si stendevano le contestazioni del  
ricorrente:  
“In particolare il ricorrente allegava che:  
(a) la conseguenza discendente dalle circostanze descritte dal ricorrente, integrate dal rifiuto [delle  
autorità] di negare rifiutare i mezzi allegati, si basa sulla percentuale di probabilità che le  
intercettazioni e la produzione in giudizio ci siano state. Come minimo c’è una ragionevole  
possibilità che le intercettazioni e la produzione in giudizio… abbiano avuto luogo e continuino ad  
avere luogo (caso Hewitt and Harman c. UK, 12175/86, EComHR Report 9.5.89, paragrafi. 26-32).  
(b) Le intercettazioni non sono compatibili con la legge e si risolvono in una violazione di ogni  
disposizione dello DPA (compresi i Principi dello Data Protection Act) ...  
(c) Il ricorrente non pone rischi alla sicurezza nazionale né nel suo caso esistono altri motivi per  
autorizzare ragionevolmente l’intercettazione delle sue comunicazioni. Non si può dire che le  
intercettazioni delle sue comunicazioni siano mai state un’ingerenza necessaria o proporzionata... ai  
suoi diritti garantiti dall’articolo 8(1).”  
15 Quanto ai rimedi, nei motivi di ricorso il ricorrente osservava quanto segue:  
“17. Se il Tribunale accoglie la domanda del ricorrente gli si chiede di emettere... :  
(a) una decisione finale che proibisca ad ogni convenuto di intercettare le comunicazioni del  
ricorrente ... o di registrare o comunque di produrre in giudizio il risultato di tali intercettazioni,  
eccezion fatta per i motivi previsti dalla Parte I del RIPA, e rilevanti nel processo;  
(b) un ordine ... di annullare o cancellare autorizzazione relativa a tali intercettazioni;  
(c) un ordine richiedente la distruzione di ogni risultanza di tali intercettazioni ...  
(d) un risarcimento delle spese ... e/o dei danni ... per la perdita e il danno subiti dal ricorrente in  
conseguenza delle problematiche lamentate (compresa la perdita economica causata dalle  
interferenze nelle sue comunicazioni di lavorp).”  
16. Il 23 gennaio 2003 l’IPT, presieduto dal Lord Justice Mummery, emetteva un  
provvedimento condiviso sulle questioni legali preliminari della causa del ricorrente  
insieme alla causa relativa ad una doglianza del caso British-Irish Rights Watch and  
others nella quale era stata fatta un’analoga contestazione alla procedura dell’IPT (si  
vedano i paragrafi da Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., infra).  
17. Il 9 dicembre 2004 l’IPT, ancora una volta presieduto dal Lord Justice  
Mummery, emetteva un secondo provvedimento sulle questioni legali preliminari della  
causa del ricorrente. Nell’introduzione del suo provvedimento l’IPT riassumeva il caso  
nel modo seguente:  
“1. Il 6 luglio 2001 il ricorrente faceva (a) un ricorso al tribunale ai sensi del Regolamento  
dell’Investigatory Powers Act ... e (b) una domanda ai sensi dello Human Rights Act del 1998 ...  
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rispetto a presunte intercettazioni in corso da parte di uno o più agenzie convenute (i Servizi di  
Sicurezza, la GCHQ e il Commissario della Polizia di Metropolis) per un periodo cominciato nel  
giugno 1996 ...  
2. Il ricorrente deduce anche di aver subito vessazioni, una sorveglianza intrusiva, interferenze  
nella sua proprietà, rimozione di documenti, interferenze in un sito web e nella posta elettronica ed  
intercettazioni di comunicazioni privilegiate, da parte delle agenzie convenute.  
3. Il ricorrente richiede una decisione finale che proibisca ad ogni agenzia convenuta di intercettare  
le sue comunicazioni nel corso della loro trasmissione mediante mezzi di telecomunicazione, o che  
proibisca di registrare o comunque di produrre in giudizio le risultanze di tali intercettazioni,  
eccezion fatta per i motivi previsti dalla Parte I del RIPA, e rilevanti nel processo;  
4. Egli richiede anche un ordine di distruzione di ogni risultanza di tali intercettazioni tenute da  
ogni convenuto, siano o meno state ottenute in conseguenza di un’autorizzazione; e un risarcimento  
delle spese e dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza delle problematiche lamentate ai sensi  
del paragrafo 67(7) RIPA.”  
18. Il provvedimento si occupa di alcune questioni relative alla giurisdizione rispetto  
alle doglianze del ricorrente prima dell’entrata in vigore del RIPA.  
19. Successivamente alla sua decisione del 9 dicembre 2004, l’IPT procedeva ad  
esaminare le specifiche doglianze del ricorrente in camera di consiglio.  
20. Il 17 gennaio 2005, l’IPT notificava al ricorrente che non era stata adottata  
alcuna decisione in suo favore rispetto alle sue doglianze. Questo significava che non  
c’erano state intercettazioni o che comunque se intercettazioni vi erano state erano  
legittime.  
II. DIRITTO E PRATICA INTERNI RILEVANTI  
Omissis  
IN DIRITTO  
I. SULLA  
DEDOTTA  
VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
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DELLA  
CONVENZIONE  
21. Il ricorrente lamentava che le sue comunicazioni erano state illegittimamente  
intercettate per intimidirlo e compromettere la sua attività commerciale, i violazione  
dell’articolo 8 della Convenzione, che dispone nel modo seguente:  
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e  
della propria corrispondenza.  
2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che, in  
una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere  
economico del paese, alla difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, alla protezione della salute  
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”  
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22. Egli inoltre affermava che il regime stabilito dal RIPA per autorizzare  
l’intercettazione delle comunicazioni interne non rispettava le disposizioni dell’articolo  
8 § 2 della Convenzione.  
A. Ricevibilità  
1. Gli argomenti delle parti  
a. Il Governo  
23. Il Governo sostiene che il ricorrente ha errato nell’avanzare una contestazione  
generale rispetto alla compatibilità con la Convenzione delle disposizioni del RIPA  
sulle intercettazioni delle comunicazioni interne, presso l’IPT, e che, di conseguenza,  
non ha esaurito i ricorsi interni relativi a questa doglianza. Si sottolinea anche che nello  
stesso momento in cui il ricorrente stava presentando la sua doglianza dinanzi all’IPT,  
era anche all’attenzione dell’IPT il caso British-Irish Rights Watch and others. Ai sensi  
delle argomentazioni delle parti di quella causa, l’IPT emanava una decisione generale  
sulla compatibilità con l’articolo 8 dello schema RIPA per quanto riguarda le  
comunicazioni esterne (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Nessuna  
decisione veniva emessa nel caso del ricorrente in materia di comunicazioni interne.  
24. Il Governo mette in evidenza che nei motivi di ricorso del ricorrente si deduceva  
che le intercettazioni degli affari del ricorrente portavano ad una violazione dell’articolo  
8. Il Governo nota che i paragrafi dei motivi di ricorso, elencati dal ricorrente nelle sue  
rimostranze a questa Corte per sostenere la sua doglianza ad avanzare una contestazione  
generale, sono mistificanti. Risulta chiaro dalla descrizione della sua doglianza e dai  
paragrafi particolareggianti del suo ricorso che il riferimento alle intercettazioni era alle  
intercettazioni dedotte nel suo caso, e non alle intercettazioni in generale, e che la  
lamentala secondo cui le intercettazioni non erano compatibili con la legge si riferiva  
alla dedotta violazione del Data Protection Act, e non alle inadeguatezze del regime  
RIPA (si vedano i paragrafi 12 e 14, supra).  
25. Il Governo sostiene che l’articolo 35 § 1 ha un significato speciale nel contesto  
della sorveglianza segreta, dato che l’IPT è specificamente designato ad esaminare e  
investigare materiali riservati. Esso ha estesi poteri di richiedere prove alle agenzie di  
intercettazione e potrebbe richiedere assistenza al Commissario, che possiede una  
dettagliata conoscenza e praticità dell’articolo 8(1) del regime di autorizzazione.  
26. Per quanto riguarda la specifica doglianza del ricorrente che le sue  
comunicazioni sono state illegittimamente intercettate, il Governo ribatte che tale  
doglianza è manifestamente infondata perché il ricorrente ha mancato di dimostrare se  
c’era stata un’ingerenza per gli scopi di cui all’articolo 8. Nelle sue rimostranze egli non  
ha stabilito con ragionevole certezza, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte,  
che le sue comunicazioni erano state intercettate.  
27. Il Governo, di conseguenza, invita la Corte a dichiarare irricevibili secondo  
l’articolo 8 entrambe le doglianze, quella generale e quella individuale.  
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b. Il ricorrente  
28. Il ricorrente replicava alla considerazione che il suo ricorso presso l’IPT era  
inadatto per contestare la compatibilità rispetto alla Convenzione del regime RIPA sulle  
comunicazioni interne e che, di conseguenza, non aveva esaurito i rimedi interni previsti  
a tal riguardo. Egli sottolineava che uno dei motivi espressi della sua doglianza all’IPT  
era stato che “le intercettazioni e la produzione in giudizio non erano mai state  
compatibili con la legge come richiesto dall’articolo 8(2)” (si veda il paragrafo 13,  
supra). Egli deduceva che il suo reclamo presso l’IPT era che ogni autorizzazione  
concessa o rinnovata ai sensi del RIPA violava l’articolo 8.  
29. Inoltre il ricorrente controbatteva che non c’era alcun ostacolo nel suo caso, per  
sostenere che egli aveva dimostrato che, con ragionevole probabilità, delle  
intercettazioni avevano avuto luogo e che, in ogni caso, la sola esistenza del RIPA  
bastava a dimostrare una violazione.  
2. Valutazione della Corte  
30. Con riguardo all’eccezione del Governo circa il mancato esaurimento dei ricorsi  
interni da parte del ricorrente, la Corte considera che il riassunto del caso di specie  
esposto dall’IPT nel suo provvedimento del 9 gennaio 2004 (si veda il paragrafo 17,  
supra), così come gli stessi motivi di ricorso (si vedano i paragrafi da 10 a 15, supra),  
supportano l’assunto del Governo secondo cui la doglianza del ricorrente riguarda solo  
la specifica deduzione che le sue comunicazioni erano effettivamente intercettate.  
D’altronde, può dedursi dal fatto che l’IPT ha adottato un provvedimento generale sulla  
compatibilità con l’articolo 8 delle disposizioni del RIPA in materia di comunicazioni  
esterne nel caso British-Irish Rights Watch and others (si vedano i paragrafi Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra), che, essendo stato avanzato un’analoga argomentazione dal  
ricorrente rispetto alle comunicazioni interne, un’analoga decisione potrebbe essere  
adottata nel caso di specie. Una tale decisione non è stata emessa. Pertanto la Corte  
conclude che il ricorrente non è riuscito a suffragare le sue argomentazioni con riguardo  
alla generale compatibilità con la Convenzione delle disposizioni del RIPA dinanzi  
all’IPT.  
31. Comunque la Corte ricorda che, quando il Governo eccepisce il non esaurimento  
dei ricorsi interni,esso deve dimostrare alla Corte che il rimedio previsto era effettivo e  
accessibile in teoria come in pratica, cioè, che era accessibile, che era in grado di  
provvedere ad una riparazione delle violazioni del ricorrente e che offriva ragionevoli  
prospettive di successo (si veda, inter alia, il caso Akdivar e altri c. Turchia, 16  
settembre 1996, § 68, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV; e il caso Sejdovic  
c. Italia [GC], ricorso n° 56581/00, § 46, ECHR 2006-II). Mentre il Governo si basa sul  
caso British-Irish Rights Watch and others per dimostrare che l’IPT poteva emettere  
una decisione generale sulla compatibilità, non si rappresentava alla Corte quale  
beneficio o meno si guadagnava da una tale decisione generale. La Corte ricorda che in  
principio è opportuno che le corti nazionali inizialmente abbiano l’opportunità di  
decidere le questioni sulla compatibilità dell’ordinamento interno con la Convenzione in  
modo tale che la Corte abbia il beneficio dei punti di vista delle corti interne, essendo  
così in diretto e continuo contatto con le istituzioni dei propri paesi (si veda il caso  
Burden c. Regno Unito [GC], ricorso n° 13378/05, § 42, ECHR 2008-...; e il caso A. e  
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altri c. Regno Unito [GC], ricorso n° 3455/05, § 154, ECHR 2009-....). Comunque, è  
importante evidenziare che in questo caso la contestazione del ricorrente alle  
disposizioni del RIPA è una contestazione alla legislazione primaria. Se il ricorrente  
avesse presentato una doglianza generale all’IPT, e se quella doglianza fosse stata  
dichiarata legittima, il tribunale non avrebbe avuto il potere di annullare nessuna delle  
disposizioni del RIPA, né di dichiarare illegittima alcuna intercettazione attuata ai sensi  
del RIPA come risultato dell’incompatibilità delle disposizioni stessa con la  
Convenzione (si veda il paragrafo 24, supra). Nessun argomento è stato presentato alla  
Corte per capire se l’IPT è competente ad emanare una decisione di incompatibilità ai  
sensi del paragrafo 4(2) dello Human Rights Act. Comunque, la risposta negativa appare  
dalla lettera di quella disposizione. In ogni caso, la prassi di dare effetto alle  
dichiarazioni di incompatibilità delle corti nazionali mediante modifica della legge  
contestata non è sufficientemente certa, come indica il paragrafo 4 dello Human Rights  
Act, per essere interpretata come impositiva di un obbligo di predisporre un rimedio che  
il ricorrente è vincolato ad esperire (si veda il caso Burden c. Regno Unito, sopra citato,  
§§ 43 e 44). Di conseguenza, la Corte ritiene che il ricorrente non è obbligato ad  
avanzare il suo ricorso relativamente alla compatibilità generale con l’articolo 8 § 2 del  
regime RIPA sulle comunicazioni interne dinanzi all’IPT, al fine di soddisfare la  
disposizione dell’articolo 35 § 1 sull’esaurimento dei ricorsi interni.  
32. La Corte tiene conto della tesi del Governo in base a cui l’ articolo 35 § 1 ha uno  
speciale significato nella materia della sorveglianza segreta dati gli estesi poteri dell’IPT  
di indagare sulle domande presentategli e di accedere ad informazioni confidenziali.  
Mentre gli estesi poteri dell’IPT sono pertinenti quando il tribunale esamina una  
lamentela specifica di intercettazione in un caso individuale ed è necessario indagare sui  
fatti di specie, la loro pertinenza rispetto ad una doglianza riguardante l’operato del  
legislatore diviene meno chiara. Seguendo le sue obbligazioni ai sensi del RIPA (si  
vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., supra), l’IPT non può rivelare  
informazioni in una misura, o in una maniera, contraria all’interesse pubblico o  
pregiudizievole per la sicurezza nazionale ovvero per la prevenzione o la detenzione  
della criminalità grave. Di conseguenza, è improbabile che altri chiarimenti sul regime  
generale delle operazioni di intercettazione e garanzie applicabili, che potrebbero  
aiutare la Corte nel valutare la compatibilità di tale regime con la Convenzione, possa  
risultare da una contestazione generale di fronte all’IPT .  
33 Per quanto riguarda la seconda eccezione del Governo, secondo cui non ci  
sarebbe stata ingerenza nel caso del ricorrente, la Corte ritiene che ciò solleva serie  
questioni in fatto e in diritto che non possono essere risolte in questa fase del processo,  
ma che richiedono un esame del merito del ricorso.  
34. In conclusione, la doglianza del ricorrente con riguardo all’articolo 8 non può  
essere rigettata per mancato esaurimento dei ricorsi interni ai sensi dell’articolo 35 § 1 o  
né per manifesta infondatezza secondo il significato dell’articolo 35 § 3. La Corte nota,  
inoltre, che non ci sono altri motivi di irricevibilità. Pertanto il ricorso deve essere  
dichiarato ricevibile.  
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B. Nel merito  
1. L’ esistenza di un’“ingerenza”  
a. Le argomentazioni delle parti  
i. Il ricorrente  
35. Il ricorrente insiste che le sue comunicazioni sono state intercettate. Egli sostiene  
che c’erano motivi ragionevoli per credere che era stato sottoposto ad intercettazioni e  
deduceva che circostanze oggettivamente verificabili dimostravano la probabilità  
dell’intercettamento, mettendo in evidenza la sua lunga campagna contro i presunti  
errori giudiziari nella sua causa e le presunte scorrettezze della polizia nel suo secondo  
processo.  
36. Osservando che per il Governo l’impedire che le chiamate vengano passate e le  
chiamate vessatorie non rappresentano un’intercettazione secondo il RIPA, il ricorrente  
sottolinea che questo comportamento chiaramente consiste in un’ingerenza ai sensi  
dell’articolo 8 della Convenzione. Nel caso in cui il RIPA non si applicasse a tali  
misure, egli sostiene che il Governo abbia mancato di indicare un regime legale  
alternativo per prevenire tali ingerenze nella vita privata degli individui come risulta  
dagli obblighi positivi di cui all’articolo 8.  
37. Infine, ed in ogni caso, ricordando il caso Weber and Saravia c. Germania (dec.),  
ricorso n° 54934/00, § 78, ECHR 2006-XI, Il ricorrente asserisce che non gli era  
richiesto di dimostrare che le misure impugnate gli erano state effettivamente applicate  
al fine di ingerirsi nella sua vita privata. Egli invita la Corte a seguire il suo precedente  
nel caso Liberty e altri c. Regno Unito, ricorso n° 58243/00, §§ 56 e 57, 1 luglio 2008,  
ed a dichiarare che la mera esistenza di un regime di misure di sicurezza rappresenta  
una minaccia per coloro a cui viene applicata.  
ii. Il Governo  
38. Il Governo riconosce che se la doglianza del ricorrente sulla compatibilità con la  
Convenzione dello schema RIPA è ammissibile, allora egli non può ritenersi vittima se  
non dimostra che è stato effettivamente sottoposto a intercettazione. Comunque, il  
Governo afferma che la Corte ha chiarito che, in un caso motivato sulla base del fatto  
che i servizi segreti avevano intrapreso una sorveglianza illegittima, i principi inseriti  
nei paragrafi da 34 a 38 della sentenza della Corte sul caso Klass e altri c. Germania, 6  
settembre 1978, Serie A n° 28, non si applicano e, invece, al ricorrente si richiede di  
suffragare il suo ricorso con prove sufficienti a far ritenere alla Corte che, con una  
ragionevole probabilità, c’era stata un’intercettazione illegittima (si può citare il caso  
Halford c. Regno Unito, 25 giugno 1997, § 57, Reports 1997-III; ed il caso Iliya  
Stefanov c. Bulgaria, ricorso n° 65755/01, § 49, 22 maggio 2008). Secondo il punto di  
vista del Governo, il ricorrente non ha dimostrato che, con ragionevole probabilità, c’è  
stata un’intercettazione illegittima nel suo caso, per quattro ragioni: (i) non c’è prova  
per sostenere che le comunicazioni del ricorrente sono state intercettate; (ii) il Governo  
assolutamente nega che abbia avuto luogo un’intercettazione illegittima; (iii) il rigetto  
del ricorso del ricorrente presso l’IPT supporta questa posizione (si veda il paragrafo 20,  
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supra); e (iv) anche il rapporto del 2001 del Commissario supporta questa posizione (si  
veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra).  
39. Il Governo, inoltre, ritiene che la doglianza relativa alle telefonate non passate o  
alle chiamate vessatorie non dimostrano che vi siano state delle intercettazioni nel caso  
del ricorrente. I sottolinea che, ai sensi del paragrafo 2(2) RIPA, impedire che le  
telefonate vengano passate e le chiamate vessatorie sono esclusi dalla definizione di  
intercettazione (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata., supra). Dunque, tali non rientrano nell’ambito RIPA. Inoltre il Governo  
ritiene che non ci sia un fondamento concreto alla doglianza del ricorrente secondo cui  
sono state volute delle intercettazioni per intimidirlo.  
b. Valutazioni della Corte  
40. Non è controverso che la corrispondenza, le comunicazioni telefoniche e per  
posta elettronica mail, incluse quelle fatte nel contesto di rapporti lavorativi, sono  
coperte dalla nozione di “vita privata” e di “corrispondenza” di cui all’articolo 8 § 1.  
41. La Corte ha costantemente ritenuto nella sua giurisprudenza che il suo compito  
non è generalmente quello di considerare la legge e la prassi pertinenti in abstracto, ma  
di stabilire se il modo in cui vengono applicate, o il modo in cui incidono, per il  
ricorrente conduce ad una violazione della Convenzione (si veda, inter alia, il caso  
Klass e altri, sopra citato, § 33; il caso N.C. c. Italia [GC], ricorso n° 24952/94, § 56,  
ECHR 2002-X; ed il caso Krone Verlag GmbH & Co. KG c.. Austria (n°. 4), ricorso  
n° 72331/01, § 26, 9 novembre 2006). Comunque sia, in considerazione delle particolari  
caratteristiche delle misure di sorveglianza segreta e dell’importanza di assicurare il loro  
controllo e la loro supervisione, la Corte consente una contestazione generale rispetto  
alla legislazione pertinente.  
42. Il ragionamento della Corte per accertare se c’è un’ingerenza nei casi in cui si  
tratta di misure di sorveglianza segreta, è esposto nella sentenza sul caso Klass e altri,  
sopra citata, nei paragrafi da 34 a 38 e 41:  
“34. ... La questione che emerge nel presente processo è se un individuo viene privato  
dell’opportunità di presentare un ricorso alla Commissione perché, a causa della segretezze delle  
misure in questione, egli non può indicare alcuna effettiva misura che lo riguarda specificamente.  
Per la Corte, l’efficacia (l’effet utile) della Convenzione implica in tali circostanze la possibilità di  
avere accesso alla Commissione. Se questo non accade, l’efficienza del meccanismo di applicazione  
della Convenzione potrebbe essere concretamente indebolito. Le disposizioni processuali della  
Convenzione, alla luce del fatto che la Convenzione e le sue istituzioni sono state istituite per  
proteggere l’individuo, devono essere applicate in modo tale da rendere efficace il sistema dei  
ricorsi individuali.  
La Corte, dunque, accetta che un individuo, a certe condizioni, possa reclamare di essere stato  
vittima di una violazione occasionata dalla mera esistenza di misure segrete o della legislazione che  
autorizza misure segrete, senza aver dedotto che tali misure siano effettivamente applicategli. Le  
suddette condizioni sono determinate in ogni caso a seconda del diritto o dei diritti della  
Convenzione che si ritengono violati, del carattere segreto delle misure in questione, e della  
connessione tra il ricorrente e quelle misure.  
35. Alla luce di queste considerazioni, bisogna ora accertare se, in ragione della particolare legge  
contestata, i ricorrenti possono ritenersi vittime ... di una violazione dell’articolo 8 ... della  
Convenzione ...  
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36. La Corte evidenzia che quando uno Stato comincia una sorveglianza segreta la loro esistenza  
resta sconosciuta alle persone che sono controllate, con la conseguenza che la misura rimane  
incontestabile, l’articolo 8 ... a lungo andare potrebbe ridursi ad un nulla. È possibile che in una certa  
situazione l’individuo sia trattato in modo contrario all’articolo 8 ..., o anche che sia privato del  
diritto garantito dall’articolo ..., senza che ne abbia conoscenza e, perciò senza che sia in grado di  
ottenere un rimedio sia a livello nazionale che presso le istituzioni del sistema CEDU.  
...  
La Corte ritiene inaccettabile che l’assicurazione del godimento di un diritto garantito dalla  
Convenzione possa essere così rimosso dal semplice fatto che un individuo è inconsapevole della  
sua violazione. Un diritto di ricorso alla Commissione, per le persone potenzialmente sottoposte a  
sorveglianza segreta, deriva dall’articolo 25 ..., altrimenti l’articolo 8 ... corre il rischio di essere  
annullato.  
37. Nelle circostanze del caso concreto, la Corte osserva che la legislazione contestata crea un  
sistema di sorveglianza in base a cui tutti i cittadini della Repubblica Federale di Germania possono  
potenzialmente vedersi monitorati la loro corrispondenza, la loro posta e le loro telecomunicazioni,  
senza che ne abbiano conoscenza, a meno che non vi sia o qualche indiscrezione o una notificazione  
successiva nell’ambito dei casi elencati nella sentenza della Corte Costituzionale Federale ... In  
questa misura, la legislazione contestata minaccia direttamente tutti i fruitori o i potenziali fruitori  
dei servizi di posta e telecomunicazioni della Repubblica Federale di Germania. Inoltre, come i  
delegati hanno giustamente evidenziato, questa minaccia di sorveglianza può essere impugnata  
perché restringe le libere comunicazioni attraverso i servizi di posta e telecomunicazioni, per cui  
costituisce per tutti i fruitori o i potenziali fruitori una diretta ingerenza nel diritto garantito  
dall’articolo 8 ...  
...  
38. Viste le specifiche circostanze del caso concreto, la Corte conclude che ognuno dei ricorrenti  
può ritenersi vittima di una violazione della Convenzione, anche se non è in grado di allegare, a  
supporto del suo ricorso, che egli è stato sottoposto ad un’effettiva misura di sorveglianza ...  
...  
41. La prima questione da decidere è se, ed in quale misura, la legislazione impugnata,  
nell’autorizzare le sopra menzionate misure di sorveglianza, rappresenta una violazione  
dell’esercizio del diritto garantito ai ricorrenti dall’articolo 8, comma 1 ....  
...  
Nel suo rapporto la Commissione esprimeva l’opinione che la sorveglianza segreta prevista dalla  
legislazione tedesca si risolveva in un’ingerenza nell’esercizio del diritto disciplinato nell’articolo 8,  
comma 1 .... Né di fronte alla Commissione, né dinanzi alla Corte il Governo aveva contestato  
questa considerazione. È chiaro che alcune delle autorizzate misure di sorveglianza, una volta  
applicate ad un certo individuo, si risolvevano in un’ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio  
del diritto individuale al rispetto della sua vita privata e familiare e della sua corrispondenza. Inoltre,  
nella sola esistenza della legislazione stessa, per tutti quelli cui la legislazione può essere applicata, è  
insita una minaccia di sorveglianza; questa minaccia necessariamente affievolisce la libertà di  
comunicazione fra i fruitori dei servizi di posta e telecomunicazioni e, perciò, rappresenta  
un’”ingerenza della pubblica autorità” con l’esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della vita  
privata e familiare e della corrispondenza.”  
43. Successivamente, nel caso Malone c. Regno Unito, del 2 agosto 1984, § 64,  
Serie A n° 82, la Corte notava:  
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“A dispetto delle richieste del ricorrente, il Governo ha costantemente rifiutato di rivelare in quale  
misura, le sue telefonate e la sua corrispondenza erano state intercettate per conto della polizia ... Si  
riconosce comunque che, in quanto sospettato di intercettare merce rubata, il ricorrente apparteneva  
a quelle categorie di persone contro cui le misure di intercettazione postale e telefonica sono  
passibili di essere impiegate. Come spiega la Commissione nel suo rapporto ..., l’esistenza in  
Inghilterra e nel Wales di leggi e prassi che autorizzano a stabilire un sistema di sorveglianza segreta  
efficace delle comunicazioni, si risolve di per sé in un’‘ingerenza ... nell’esercizio’ del diritto del  
ricorrente riconosciuto nell’articolo 8 ..., oltre alle misure adottate effettivamente contro di lui (si  
veda la sentenza sopra menzionata Klass e altri, ibid.). Detto ciò, la Corte, così come la  
Commissione ..., non considera necessario indagare nell’ulteriore doglianza del ricorrente per la  
quale sia la sua posta che le sue telefonate erano state intercettate per molti anni.”  
44. Seguendo la giurisprudenza dei casi Klass e altri e Malone, la vecchia  
Commissione, in molti casi contro il Regno Unito in cui i ricorrenti allegavano effettive  
intercettazioni delle loro comunicazioni, sottolineava che il risultato del caso Klass e  
altri non poteva essere inteso nel senso così generale da determinare ogni cittadino del  
Regno Unito ad aver paura che i servizi segreti potessero sorvegliarlo. Di conseguenza,  
la Commissione richiedeva ai ricorrenti di dimostrare che c’era una “ragionevole  
probabilità” che delle misure gli erano state applicate (si vedano, per esempio, il caso  
Esbester c. Regno Unito, ricorso n° 18601/91, Commissione, decisione del 2 aprile  
1993; il caso Redgrave c. Regno Unito, ricorso n° 202711/92, Commissione, decisione  
dell’1 settembre 1993; e il caso Matthews c. Regno Unito, ricorso n° 28576/95,  
Commissione, decisione del 16 ottobre 1996).  
45. Nei casi riguardanti le doglianze generali sulla legislazione e la prassi che  
autorizzano le misure di sorveglianza segreta, la Corte ha seguito in molte occasioni la  
giurisprudenza del caso Klass e altri (si vedano, inter alia, il caso Weber and Saravia,  
sopra citato, § 78; il caso Association for European Integration and Human Rights and  
Ekimdzhiev c. Bulgaria, ricorso n° 62540/00, §§ 58-60, 28 giugno 2007; il caso Iliya  
Stefanov, sopra citato, § 49; il caso Liberty e altri, sopra citato, §§ 56 e 57; e il caso  
Iordachi e altri c. Moldavia, ricorso n° 25198/02, §§ 30-35, 10 febbraio 2009). Quando  
sono allegate effettive intercettazioni, la Corte ha ritenuto che per aversi un’ingerenza,  
deve essere dimostrato che c’era una ragionevole probabilità che le misure di  
sorveglianza siano state applicate al ricorrente (si veda il caso Halford, sopra citato, §§  
56 e 57). La Corte farà le sue considerazioni alla luce delle circostanze del caso di  
specie e non limiterà la sua visuale all’esistenza della prova diretta dell’avvenuta  
sorveglianza dato che tale prova è generalmente difficile o impossibile da ottenere. (si  
veda il caso Iliya Stefanov, sopra citato, § 50).  
46. Non si devono perdere di vista le ragioni che giustificano l’indirizzo della Corte,  
nei casi riguardanti le misure segrete, dal suo orientamento generale che nega agli  
individui il diritto di ricorrere contro una legge in abstracto. La ragione principale era di  
assicurare che la segretezza di tali misure non avesse come risultato che le misure  
fossero di fatto incontestabili e fuori dalla supervisione delle autorità giurisdizionali  
nazionali e della Corte (si veda il caso Klass e altri, sopra citato, §§ 34 e 36). Per  
accertare, in un certo caso, se un individuo può reclamare un’ingerenza come risultato  
della mera esistenza di una legislazione che autorizza misure di sorveglianza segreta, la  
Corte deve avere riguardo alla validità dei ricorsi previsti a livello nazionale e al rischio  
che le misure di sorveglianza segreta gli vengano applicate. Dove non c’è possibilità di  
contestare la dedotta applicazione delle misure di sorveglianza segreta a livello interno,  
l’ampio sospetto e la preoccupazione tra i cittadini che si abusi dei poteri di  
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sorveglianza segreta non possono ritenersi ingiustificati. In tali casi, anche quando il  
rischio effettivo di una sorveglianza è basso, c’è un bisogno maggiore dello scrutinio di  
questa Corte.  
47. La Corte osserva che il presente ricorrente lamenta un’ingerenza nelle sue  
comunicazioni, sulla base del fatto che, date le circostanze del caso di specie, egli ha  
dimostrato un’ingerenza con ragionevole probabilità, e sulla base della sola esistenza  
delle misure che autorizzano la sorveglianza segreta.  
48. Il ricorrente deduceva che il fatto che le telefonate non gli venivano passate, e  
che egli riceveva chiamate vessatorie, dimostrava con ragionevole probabilità che le sue  
comunicazioni erano state intercettate. La Corte non ritiene che tali allegazioni siano  
sufficienti a suffragare l’asserzione del ricorrente in base alla quale le sue  
comunicazioni erano state intercettate.  
49. Per quanto riguarda la doglianza del ricorrente sul regime RIPA stesso, la Corte  
osserva, innanzitutto, che le disposizioni del RIPA consentono, ad ogni individuo che  
lamenti l’intercettazione delle proprie comunicazioni, di presentare un ricorso presso un  
tribunale indipendente (si veda il paragrafo 75, supra), possibilità che è stata utilizzata  
dal ricorrente. L’IPT concludeva che non c’erano state intercettazioni illegittime alla  
luce dell’interpretazione del RIPA.  
50. Quanto al particolare rischio di essere sorvegliati che emerge nel caso di specie,  
la Corte nota che ai sensi delle disposizioni del RIPA sulle comunicazioni interne, ogni  
cittadino del Regno Unito potrebbe vedersi intercettate le proprie comunicazioni se  
l’intercettazione è ritenuta necessaria per uno o più dei motivi elencati nel paragrafo  
5(3) (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Il ricorrente ha allegato  
che egli è esposto al rischio di intercettazione delle proprie comunicazioni in  
conseguenza della sua causa per omicidio, nella quale egli si era lamentato delle  
scorrettezze della polizia (si veda il paragrafo 5, supra), e della sua successiva lotta  
contro gli errori giudiziari. La Corte osserva che nessuna di queste ragioni sembra  
rientrare nei motivi elencati nel paragrafo 5(3) del RIPA. Comunque, alla luce delle  
allegazioni del ricorrente secondo cui vi sono state delle intercettazioni senza base  
legale e allo scopo di intimidirlo (si veda il paragrafo 7, supra), la Corte ritiene che non  
può essere escluso che le misure di sorveglianza segreta gli erano state applicate o che  
egli, all’epoca dei fatti, era potenzialmente esposto al rischio di essere sottoposto a tali  
misure.  
51. Nel caso di specie la Corte ritiene che il ricorrente possa dolersi di un’ingerenza  
nei suoi diritti di cui all’articolo 8. Di conseguenza l’eccezione del Governo circa la  
mancanza della qualità di vittima del ricorrente è rigettata.  
2. La giustificazione per l’ingerenza  
52. Un’ingerenza può essere giustificata solo ai sensi dell’articolo 8 § 2 se prevista  
della legge, persegue uno degli scopi legittimi a cu il comma 2 dell’articolo 8 si riferisce  
ed è necessario in una società democratica per raggiungere tali scopi..  
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a. Le argomentazioni delle parti  
i. Il ricorrente  
53. Il ricorrente non contesta che la sorveglianza delle comunicazioni interne nel Regno  
Unito abbia una base nell’ordinamento interno, e precisamente nelle disposizioni del  
RIPA. Né egli contesta che la legislazione pertinente e il codice erano pubblicamente  
validi. Ma egli afferma che le disposizioni del RIPA, e in particolare gli articoli 5, 8 e  
15, sull’adozione delle autorizzazioni e delle relative garanzie, non erano compatibili  
con la legge come richiesto dell’articolo 8 § 2 della Convenzione in quanto essi non  
rispettavano la condizione della prevedibilità evidenziata dalla giurisprudenza della  
Corte. In particolare egli allegava che il paragrafo 8(1) del RIPA, che stabilisce il  
contenuto essenziale di un’autorizzazione ad intercettare, non indica con sufficiente  
chiarezza quali decisioni né gli individui da sottoporre a sorveglianza; cioè che il RIPA  
non definisce le categorie di persone le cui telefonate potrebbero essere intercettate; e  
cioè che non chiarisce le procedure in vigore per regolamentare le intercettazioni e la  
produzione in giudizio del materiale intercettato. Il ricorrente asserisce che le garanzie  
enunciate dal paragrafo 15 del RIPA sono inadeguate in quanto sono oggetto di  
sconosciute “intese” considerate necessarie dal Segretario di Stato. Le altre garanzie  
processuali in vigore, inclusa la possibilità di avviare un processo presso l’IPT, secondo  
il ricorrente, sono inadeguate a proteggere dagli abusi.  
54. Il ricorrente si basa sulla sentenza della Corte sul caso Liberty e altri, sopra  
citata, così come sulla mancanza di chiarezza delle disposizioni dell’atto precedente al  
RIPA, l’Interception of Communications Act del 1985, e sostiene che i cambiamenti  
introdotti dal RIPA al regime di sorveglianza sono inadeguati a riparare gli errori nel  
suo caso. Egli conclude che, quindi, automaticamente le ingerenze non hanno rispettato  
la condizione della prevedibilità da parte della legge e, a tal riguardo, si basa sulle  
conclusioni di un rapporto, allegato alle sue doglianze, di un esperto in materia di  
ordinamento sulla sorveglianza da lui istruito, il dottor Goold. Egli inoltre sottolinea che  
la conclusione della Corte nel caso Liberty e altri, sopra citato, § 68, secondo cui gli  
estratti del codice di procedura adottati ai sensi dell’articolo 71 del RIPA, era secondo  
tutti di ritenere possibile per uno Stato rendere pubblici certi dettagli delle operazioni di  
sorveglianza pubblica senza compromettere la sicurezza nazionale.  
55. Il ricorrente afferma che le decisioni della Corte sui casi Valenzuela Contreras c.  
Spagna, del 30 luglio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-V; Huvig c.  
Francia, del 24 aprile 1990, Serie A n° 176-B; Kruslin c. Francia, del 24 aprile 1990,  
Serie A n° 176-A; Amann c. Svizzera [GC], ricorso n° 27798/95, ECHR 2000-II; Al-  
Nashif c. Bulgaria, ricorso n° 50963/99, del 20 giugno 2002; e Rotaru c. Romania [GC],  
ricorso n° 28341/95, ECHR 2000-V, si sono occupate del problema della “prevedibilità”  
e hanno rappresentato un’eccezione all’atteggiamento più restrittivo delle precedenti  
decisioni che tolleravano che la sicurezza nazionale aveva imposto la generale  
segretezza sulla pubblicazione delle procedure di sorveglianza. L’orientamento più  
estensivo è stato confermato dalla recente decisione della Corte sul caso Liberty e altri,  
sopra citato. Il ricorrente afferma che lo schema del RIPA resta “inevitabilmente  
opaco” e che altri dettagli delle operazioni, oltre a quelli ordinariamente previsti nel  
codici, dovrebbero essere accessibili per essere compatibili con le condizioni di  
chiarezza e precisione richieste dalla Convenzione.  
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56. Quanto alle garanzie e alle intese adottate dal Segretario di Stato ai sensi del  
paragrafo 15 RIPA, il ricorrente asserisce che esiste una circolarità nel fatto che la  
persona responsabile della concessione delle autorizzazioni è anche responsabile della  
fissazione delle garanzie. Egli rinvia alle osservazioni della Corte nel caso Liberty e  
altri, sopra citato, § 66, secondo cui i dettagli delle intese non risultano né dalla  
legislazione né d’altra parte sono di pubblico dominio. Per quanto concerne il ruolo del  
Commissario, il ricorrente sostiene che, così come la Corte ha dichiarato nel caso  
Liberty e altri, sopra citato, § 67, l’esistenza del Commissario non contribuisce  
all’accessibilità e alla chiarezza delle intese ai sensi del paragrafo 15 del RIPA in quanto  
non può rivelar quali sono le intese.  
57. Più in generale, il ricorrente deduce che il Governo non ha opportunamente reso  
le garanzie idonee a prevenire abusi di potere. Egli sostiene che la legislazione non ha  
identificato la natura dei reati che potrebbero essere causa di un ordine di  
intercettazione, non definisce le categorie di persone le cui telefonate possono essere  
intercettate, non stabilisce i limiti alla durata delle intercettazioni telefoniche, non  
spiega la procedura che deve essere seguita nell’esame e nella conservazione dei dati  
ottenuti, non spiega le precauzioni da prendere nella comunicazione dei dati e le  
circostanze in cui potrebbero o dovrebbero essere distrutti (citando il caso Weber e  
Saravia, sopra citato, § 95).  
58. Egli afferma, in particolare, che nel caso Weber e Saravia, la legislazione presa  
in considerazione evidenziava i reati precisi la cui prevenzione e la cui commissione  
potevano giustificare un ordine di intercettazione, ciò che non accadeva nel caso RIPA.  
Egli cita l’opinione del suo esperto, il dottor Goold, secondo cui la definizione di  
“crimine grave” di cui al paragrafo 81(2)(b) del RIPA (si veda il paragrafo Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., supra) è eccessivamente ampia e non  
elenca alcuno specifico reato singolarmente, e cita la conclusione del dottor Goold  
secondo cui i motivi per concedere una deroga all’articolo 8(1), così come esposti dal  
paragrafo 5(3) del RIPA, non sono sufficientemente chiari né consentono al singolo di  
prevedere quali tipi di conseguenze possono discendere dalla sorveglianza segreta. Egli  
inoltre considera come non ci sia informazione su come le categorie di persone che  
subiscono intercettazioni telefoniche siano “severamente controllate”, come asserito dal  
Governo (si veda il paragrafo 64, infra).  
ii. Il Governo  
59. Il Governo eccepisce che quello che emerge nel caso di specie soddisfa le  
condizioni di cui all’articolo 8 § 2. Il Governo sottolinea il dovere dei governi  
democratici di difendere la legge penale e di proteggere i cittadini dalle minacce  
terroristiche e dal crimine organizzato. Per adempiere a tale dovere il potere di  
intercettare le comunicazioni, per determinati obiettivi, è necessario. Il Governo fa  
riferimento alle coerenti conclusioni del Commissario secondo cui il potere di  
intercettazione ai sensi del RIPA è un’arma preziosa per la protezione della sicurezza  
nazionale e nella lotta contro la criminalità organizzata (si vedano i paragrafi Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra). Inoltre, per rendere le intercettazioni utili ai servizi segreti, le  
intercettazioni, così come i metodi con cui vengono effettuate, devono essere tenute  
segrete. Se venissero capiti gli eventuali obiettivi delle tecniche e delle potenzialità delle  
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intercettazioni segrete, si sarebbe in grado di compromettere l’utilità dei servizi segreti  
utilizzati contro di essi. Il Governo spiega che si è provata l’esperienza di informazioni  
sulle tecniche di sorveglianza rese di pubblico dominio, la quale ha direttamente portato  
alla perdita di importanti fonti di informazione. Il Governo insiste che la sua politica del  
“non affermare né negare” è importante per assicurare la totale efficacia delle  
operazioni si sorveglianza.  
60. In generale, avuto riguardo al richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte  
sul caso Liberty e altri, sopra citato, il Governo sottolinea che quel caso concerneva  
l’Interception of Communications Act del 1985, e non il RIPA. Di conseguenza, il  
Governo ritiene che la Corte non aveva valutato se le disposizioni del RIPA soddisfano  
le condizioni dell’articolo 8. Dichiarando la violazione dell’articolo 8 nel caso Liberty e  
altri, come conseguenza della mancanza, da parte del Governo, a fornire un’indicazione  
pubblica della procedura per selezionare, condividere, conservare e distruggere i dati  
intercettati, la Corte riferiva, precisamente al paragrafo 68 della sua sentenza, che, ai  
sensi del RIPA, il Governo aveva pubblicato un codice di attuazione che forniva i  
dettagli delle operazioni di cui allo schema RIPA. Secondo il Governo la pubblicazione  
del codice era un segno tramite cui lo schema RIPA poteva essere distinto dall’atto  
previgente in modo significativo e rilevante. Il Governo criticava anche la decisione  
della Corte nel caso Liberty e altri, § 66, con riguardo alle previgenti intese relative alle  
garanzie di cui al paragrafo 6 dell’Interception of Communications Act rispetto alle  
intese di cui al paragrafo 15 del RIPA e le connesse disposizioni del codice.  
61. Rispetto alla questione se le ingerenze siano previste dalla legge, il Governo  
ritiene, innanzitutto, che le disposizioni del RIPA forniscono una base sufficiente  
nell’ordinamento interno per consentire delle ingerenze. Il Governo nota che il  
ricorrente non sembra contestare questo dato. Rispetto alla questione se la legge sia  
accessibile, il Governo evidenzia che sia il RIPA che il codice sono pubblicamente  
accessibili. Esso conclude che la condizione di accessibilità è soddisfatta, ancora una  
volta senza alcuna contestazione sul punto da parte del ricorrente.  
62. Riguardo alla prevedibilità, il Governo sottolinea inizialmente lo speciale ambito  
della sorveglianza segreta. Riferendosi, inter alia, al caso Weber e Saravia, sopra citato,  
§ 93, il Governo evidenzia che la prevedibilità non significa che un individuo deve  
essere in grado di prevedere quando le autorità stanno per intercettare le sue  
comunicazioni, così che egli possa adattare il suo comportamento di conseguenza.  
Tuttavia, il Governo è d’accordo c’è bisogno di regole chiare e dettagliate sulle  
intercettazioni, come sottolineato nel paragrafo 95 della sentenza della Corte sul caso  
Weber e Saravia, per premunirsi dal rischio di un esercizio arbitrario dei poteri di  
sorveglianza segreta. La Corte ha recentemente chiarito, nel caso Liberty e altri, sopra  
citato, §§ da 67 a 69, che non ogni disposizione regolante la sorveglianza segreta deve  
essere prevista dalla legislazione ordinaria. L’importante è che ci sia un’indicazione  
sufficiente delle garanzie, in una forma accessibile al pubblico, per evitare abusi di  
potere (si cita il caso Weber e Saravia, § 95). Di conseguenza, il Governo asserisce  
bisogna trattare di tutte le circostanze rilevanti, inclusi la natura, lo scopo e la durata  
delle eventuali misure, i motivi richiesti per ordinarle, le autorità competenti ad  
autorizzarle, ad eseguirle ed a supervisionarle, nonché i rimedi interni (si cita il caso  
Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhiev c. Bulgaria,  
sopra citato, § 77). Il Governo sostiene anche che la Corte dovrebbe considerare quale  
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prova l’effettivo funzionamento del sistema di autorizzazioni e se il sistema lavora  
correttamente o è di fatto oggetto di abusi (in riferimento al caso Association for  
European Integration and Human Rights e Ekimdzhiev, §§ 92 e 93).  
63. Affrontando una alla volta le garanzie individuali esposte nel caso Weber e  
Saravia, il Governo asserisce, innanzitutto, con riguardo alla natura dei reati che  
potrebbero giustificare ad un ordine di intercettazione, che il paragrafo 5(3) del RIPA,  
integrato dal codice e dalle pertinenti definizioni previste nell’Act, è sufficientemente  
chiaro e preciso nel fissare i motivi per i quali può essere concessa un’autorizzazione di  
cui al paragrafo 8(1). Quanto alla specifica doglianza del ricorrente sulla mancanza di  
chiarezza dell’espressione “sicurezza nazionale”, il Governo sottolinea che tale  
espressione non era stata criticata dalla Corte nel caso Liberty e altri quando venne  
considerata nel contesto della legge previgente al RIPA, un fatto che non era  
sorprendente dato che quell’espressione è usata frequentemente nel linguaggio  
legislativo degli ordinamenti di molti Stati parte e dato che appare nell’articolo 8 § 2  
della Convenzione stessa. Il Governo invita la Corte a seguire la decisione della  
Commissione sul caso, del 27 giugno 1994, Christie c. Regno Unito, ricorso n°  
21482/93, in cui si dichiara che l’espressione “sicurezza nazionale” è sufficientemente  
prevedibile per gli scopi di cui all’articolo 8, senza che il ricorrente citasse un  
precedente contrario. Il Governo contesta anche la doglianza del ricorrente, secondo cui  
“crimine grave” non è un’espressione sufficientemente precisa e secondo cui il RIPA  
non chiarisce gli esatti reati per la prevenzione dei quali l’autorizzazione di cui  
all’articolo 8(1) può essere concessa. Il Governo puntualizza che niente nel caso Weber  
e Saravia, sopra citato, § 27, supporta l’affermazione secondo cui il disposto legislativo  
deve indicare singolarmente tutte gli illeciti possibili per soddisfare l’esigenza della  
prevedibilità. Il Governo conclude che “crimine grave”, come definito nell’Act,  
rappresenta un’adeguata indicazione delle circostanze in cui un’intercettazione può  
essere autorizzata.  
64. In secondo luogo, con riguardo alle categorie di persone che possono subire  
intercettazioni telefoniche, il Governo ammette che il RIPA consente di intercettare  
qualsiasi tipo di comunicazione trasmessa mediante sistemi di telecomunicazione.  
Tuttavia, le categorie di persone che possono subire intercettazioni telefoniche sono  
rigidamente individuata dal RIPA. I fattori di riferimento per i quali le intercettazioni  
sono intraprese devono essere specificamente individuati nell’autorizzazione. Inoltre, un  
individuo potrebbe essere soggetto ad un’intercettazione, ed una serie di clausole  
potrebbero essere inserite in un’autorizzazione ad intercettare, se l’intercettazione è  
necessaria per uno o più dei motivi elencati nel paragrafo 5(3) (si vedano i paragrafi  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento  
non è stata trovata., supra). Il governo contesta che le conclusioni della Corte nel caso  
Weber e Saravia, sopra citato, § 97, sono in contrasto con il suo orientamento, e che la  
sentenza ha meramente seguito l’orientamento del G10 Act senza escludere altri  
possibili metodi per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 8 § 2.  
65. In terzo luogo, il RIPA fissa limiti severi alla durata delle attività di  
intercettazione e ai casi in cui un’autorizzazione può essere rinnovata (si vedano i  
paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata., supra).  
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66. In quarto luogo, il RIPA, integrato dal codice, contiene disposizioni dettagliate  
sulla procedura che deve essere seguita per l’esame, l’utilizzazione e la conservazione  
dei dati ottenuti e sulle precauzioni che devono essere prese quando si comunicano tali  
dati alle altre parti. Sebbene in principio un’agenzia di intercettazioni possa ascoltare  
tutto il materiale intercettato per determinare se contiene informazioni valide, quando  
non contiene tali informazioni il materiale dovrebbe essere distrutto rapidamente e in  
modo sicuro. Il paragrafo 15 del RIPA contiene una definizione esaustiva di “scopi  
autorizzati” e, in particolare, il paragrafo 15(4) identifica i limiti al numero di persone i  
cui dati intercettati possono essere rivelati (si veda il paragrafo 42, supra). Queste  
disposizioni sono integrate dal capitolo 6 del codice (si vedano i paragrafi da Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata. a Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra). In particolare, il paragrafo 6.4 del codice specifica che la  
rivelazione può essere fatta solo alle persone con una dichiarazione ufficiale della loro  
non pericolosità per la sicurezza dello Stato, ed il paragrafo 6.9 stabilisce la lista delle  
persone che continuano ad essere sottoposte a sorveglianza. La rivelazione è inoltre  
limitata dal principio “necessità di conoscere”, il quale limita coloro che possono  
ampliare l’accesso al materiale intercettato e l’ampiezza di tale accesso. Il paragrafo 6.5  
del codice chiarisce che l’obbligo di non rivelare le informazioni intercettate è imposto  
a coloro ai quali tali informazioni sono state rivelate. Una violazione di queste garanzie  
è un reato ai sensi del paragrafo 19 del RIPA (si veda il paragrafo Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata., supra). La richiesta di conservare le registrazione  
rispetto all’effettuazione, alla distribuzione e alla distruzione del materiale intercettato  
pure rappresenta un’importante garanzia. Il paragrafo 15(3) chiarisce che il materiale  
intercettato deve essere distrutto quando non ci sono più motivi per ritenerlo necessario  
alla luce di scopi autorizzati esaustivamente chiari. Quando risulta un errore umano o  
tecnico nel materiale che è stato raccolto che non doveva capitare, il materiale  
intercettato deve essere immediatamente distrutto. Infine, laddove il materiale  
intercettato è conservato, il paragrafo 6.8 del codice richiede di rivederlo ad intervalli  
regolari per garantire che la loro conservazione rimanga valida.  
67. Il Governo sottolinea che le informazioni riguardanti le intese, attuate ai sensi  
del paragrafo 15 del RIPA, sono pubblicate nel codice. Tuttavia, per mantenere  
l’effettività delle tecniche di intercettazione, non è possibile pubblicare tutti i dettagli  
delle intese. Secondo il Governo, la pubblicazione di altri dettagli rispetto a quelli già  
pubblicati sarebbe contraria alla sicurezza nazionale o pregiudizievole per la  
prevenzione e la scoperta dei crimini gravi rientranti nel suo margine di apprezzamento.  
È anche significativo che tutti i dettagli delle intese in atto sono accessibili al  
Commissario, cui si richiede di mantenerli in segreto. Il Governo evidenzia che  
l’approvazione del Commissario è richiesta e data nel rispetto delle garanzie sia prima  
che poco dopo l’entrata in vigore del RIPA (si veda il paragrafo Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata., supra). Esso inoltre evidenzia che il Commissario  
aveva espresso la sua soddisfazione per le garanzie di cui all’articolo 15 in ogni  
rapporto stilato a partire dal 2000. Il Governo si riferisce, in particolare, ai rapporti del  
Commissario del 2002 e del 2004 (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento  
non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra).  
68. In conclusione, il Governo asserisce che, alla luce dei dettagli nella legislazione  
e nel codice applicabili, il regime RIPA soddisfa le condizioni di legge.  
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69. Il Governo insisteva anche che le ingerenze perseguono uno scopo legittimo. Il  
Governo sottolinea nega decisamente, a questo riguardo, la tesi del ricorrente secondo  
cui le intercettazioni sono state usate per intimidirlo o per compromettere i suoi affari. I  
tre obiettivi rilevanti dichiarati nel paragrafo 5(3) del RIPA, e precisamente la sicurezza  
nazionale, la prevenzione o la scoperta dei crimini gravi e la tutela dell’economia  
pubblica del Regno Unito, sono tutti scopi legittimi ai sensi dell’articolo 8(2).  
70. Con riguardo alla proporzionalità, il Governo puntualizza che la Corte ha già  
ritenuto che la sicurezza nazionale può essere necessaria in una società democratica (si  
veda il caso Klass e altri, sopra citato, § 48) e afferma che il regime di sorveglianza del  
RIPA è necessario e proporzionato. Il Governo inoltre afferma che gli Stati godono di  
un margine di apprezzamento abbastanza ampio quando legiferano in questa materia (si  
cita il caso Weber e Saravia, § 106). Esso inoltre ricorda che la protezione della  
sicurezza nazionale è un importante dovere delle istituzioni riguardante tutta la  
popolazione. Le decisioni in quest’ambito, di conseguenza, richiedono una  
legittimazione democratica che non può essere fornita dalla Corte. Questo è stato  
implicitamente riconosciuto dalla Corte nella sua sentenza sul caso Klass e altri, sopra  
citato, § 49.  
71. Il Governo conferma che, per dimostrare il rispetto dell’articolo 8(2), c’è  
bisogno di adeguate ed effettive garanzie contro gli abusi di potere. Esso ricorda che  
l’accertamento che le garanzie sono presenti deve essere fatto alla luce delle circostanze  
del caso di specie. Rispetto al regime di sorveglianza del Regno Unito il Governo  
sottolinea che le intercettazioni senza autorizzazione legale sono un illecito penale ai  
sensi del paragrafo 1 RIPA (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra); che il Segretario di Stato emana e modifica le autorizzazioni (si  
veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra); e che la  
normativa è pubblicamente accessibile nella forma del codice. Il Governo inoltre  
evidenzia le ulteriori garanzie previste dal paragrafo 15, la supervisione del  
Commissario e la giurisdizione dell’IPT. Il Governo conclude che il regime del RIPA  
contiene adeguate ed effettive garanzie contro gli abusi. Il coinvolgimento del  
Segretario di Stato nella concessione delle autorizzazioni ad intercettare costituisce una  
garanzia tangibile ed utile nel sistema, come dimostrato dalle dichiarazioni del  
Commissario quanto alla cura e all’attenzione dimostrata nel lavoro di autorizzazione  
(si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra). Inoltre, è significativo che nessuno dei rapporti del Commissario  
riferisca di violazioni intenzionali alle disposizioni del RIPA o di un uso illegittimo dei  
poteri di intercettazione per intimidire una persona. Gli errori o le violazioni che sono  
emersi sono stati il risultato di errori tecnici o umani e sono stati prontamente corretti  
dopo la loro scoperta. Con riferimento alla giurisdizione dell’IPT, il Governo sottolinea  
che una contestazione può essere presentata ogni volta che un individuo sospetta che le  
sue comunicazioni sono state intercettate. Il Governo mette confronta questa  
giurisdizione illimitata con il regime legale in questione nel caso Weber e Saravia per il  
quale la competenza del giudice era limitata ai casi in cui ad un individuo veniva  
notificato che delle misure erano state prese nei suoi confronti. Nel caso di specie il  
ricorrente ha potuto adire due giudici anziani che hanno deliberato che non c’è stata  
un’intercettazione illegale nel suo caso.  
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72. In conclusione, il Governo chiede alla Corte di dichiarare che non c’è stata  
violazione dell’articolo 8 nel caso di specie.  
b. Valutazione della Corte  
i. Principi generali  
73. La condizione secondo cui un’ingerenza deve essere “prevista dalla legge” ai  
sensi dell’articolo 8 § 2 sussiste solo quando sono soddisfatte tre condizioni. Primo, la  
misura impugnata deve avere fondamento nella legge interna. Secondo, l’ordinamento  
interno deve osservare il principio di legalità ed essere accessibile dall’individuo  
coinvolto. Terzo, l’individuo deve essere in grado di prevedere le conseguenze della  
legge interna nei propri confronti (si veda fra gli altri precedenti, il caso Rotaru c.  
Romania, sopra citato, § 52; il caso Liberty e altri, sopra citato, § 59; e il caso Iordachi  
e altri, sopra citato, § 37).  
74. La Corte ha affermato in molte occasioni che il riferimento alla “prevedibilità”  
nel contesto delle intercettazioni alle comunicazioni non può essere lo stesso che in  
molti altri campi (si veda il caso Malone, sopra citato, § 67; il caso Leander c. Svezia,  
26 marzo 1987, § 51, Serie A n° 116; Association for European Integration, sopra  
citato, § 79; ed il caso Al-Nashif, sopra citato, § 121). Nella sua decisione di ricevibilità  
sul caso Weber e Saravia, sopra citato, §§ 93-95, La Corte sintetizza la sua  
giurisprudenza sulla condizione della “prevedibilità” della legge in questo campo:  
“93. ... la prevedibilità nello speciale contesto delle misure di sorveglianza, come le intercettazioni  
alle comunicazioni, non può significare che un individuo deve essere in grado di prevedere quando  
le autorità stanno per intercettare le sue comunicazioni così che egli possa comportarsi di  
conseguenza (si veda, inter alia, il caso Leander [c. Svezia, sentenza del 26 agosto 1987, Serie A n°  
116], p. 23, § 51). Tuttavia, specialmente quando un potere è assegnato all’esecutivo è esercitato in  
segreto, i rischi dell’arbitrarietà sono evidenti (si veda, inter alia, il caso Malone, sopra citato, p. 32,  
§ 67; il caso Huvig, sopra citato, pp. 54-55, § 29; ed il caso Rotaru). È quindi necessario avere  
norme dettagliate e chiare sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, specialmente perché  
la tecnologia utilizzata sta diventando più sofisticata (si vada il caso Kopp c. Svizzera, sentenza del  
25 marzo 1998, Reports 1998-II, pp. 542-43, § 72, ed il caso Valenzuela Contreras c. Spagna,  
sentenza del 30 luglio 1998, Reports 1998-V, pp. 1924-25, § 46). La legge interna deve essere  
sufficientemente chiara nei suoi termini per dare ai cittadini un’adeguata indicazione delle  
circostanze in cui e delle condizioni in cui le pubbliche autorità sono autorizzate a ricorrere a tali  
misure (si veda il caso Malone, ibid.; il caso Kopp, sopra citato, p. 541, § 64; il caso Huvig, sopra  
citato, pp. 54-55, § 29; ed il caso Valenzuela Contreras, ibid.).  
94. Inoltre, siccome l’attuazione delle misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni non è  
aperta al controllo degli individui coinvolti né del pubblico, sarebbe contraria al principio di legalità  
a causa della discrezionalità concessa all’esecutivo o ad un giudice perché espressa nei termini di un  
potere illimitato. Di conseguenza, la legge deve indicare lo scopo di ogni potere discrezionale  
conferito alle competenti autorità ed il modo del loro esercizio con sufficiente chiarezza per dare  
all’individuo una protezione adeguata contro ingerenze arbitrarie (si veda tra gli altri precedenti, il  
caso Malone, sopra citato, pp. 32-33, § 68; il caso Leander, sopra citato, p. 23, § 51; ed il caso  
Huvig, sopra citato, pp. 54-55, § 29)  
95. nella sua giurisprudenza sulle misure di sorveglianza segreta la Corte ha sviluppate le seguenti  
garanzie minime, che dovrebbero essere previste negli ordinamenti per evitare abusi di potere: la  
natura dei reati che possono giustificare un ordine di intercettazione; una definizione delle categorie  
di persone che possono subire intercettazioni telefoniche; un limite alla durata delle intercettazioni  
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telefoniche; le procedure da seguire per l’esame, l’utilizzazione e la conservazione dei dati ottenuti;  
le precauzioni che devono essere prese quando sono comunicati i dati alle altre parti; e le circostanze  
in cui le registrazioni potrebbero o dovrebbero essere cancellate o i nastri distrutt(si vedano, inter  
alia, il caso Huvig, sopra citato, p. 56, § 34; il caso Amann, sopra citato, § 76; il caso Valenzuela  
Contreras, sopra citato, pp. 1924-25, § 46; ed il caso Prado Bugallo c. Spagna, ricorso n° 58496/00,  
§ 30, 18 febbraio 2003).”  
75. Quanto al problema di un’ingerenza “necessaria in una società democratica” nel  
perseguimento di uno scopo legittimo, la Corte ricorda che i poteri di condurre indagini  
segrete sui cittadini sono tollerati solo ai sensi dell’articolo 8, nella misura in cui sono  
strettamente necessarie per la tutela delle pubbliche istituzioni. In pratica questo  
significa che ci devono essere adeguate ed effettive garanzie contro gli abusi. Il loro  
accertamento dipende da tutte le circostanze del caso di specie, come la natura, lo scopo  
e la durata delle eventuali misure, dai motivi previsti per ordinarle, dalle autorità  
competenti ad autorizzarle, ad eseguirle ed a supervisionarle, e dal genere di rimedi  
predisposti dall’ordinamento nazionale (si veda il caso Klass e altri, sopra citato, §§ 49  
e 50; ed il caso Weber e Saravia, sopra citato, § 106).  
76. La Corte ammette che gli Stati parte godono di un certo margine di  
apprezzamento nel determinare l’esistenza della misura di una tale necessità, ma questo  
margine è soggetto al controllo di Strasburgo. La Corte deve decidere se le procedure  
per supervisionare le misure restrittive, ordinate e attuate, sono tali da far ritenere  
l’”ingerenza” come “necessaria in una società democratica”. In aggiunta, i valori di una  
società democratica sono seguiti il più fedelmente possibile nelle procedure di  
supervisione se i limiti della necessità, alla luce del significato dell’articolo 8 § 2, non  
sono superati (si veda il caso Kvasnica c. Slovacchia, ricorso n° 72094/01, § 80, 9  
giugno 2009).  
ii. Applicazione dei principi generali ai fatti del caso di specie  
77. La Corte ricorda che è stato dichiarato che c’è stata un’ingerenza secondo  
l’articolo 8 § 1 rispetto alla doglianza generale del ricorrente sul RIPA e non rispetto a  
delle effettive attività di intercettazioni che si allegava essere avvenute. Di conseguenza,  
nel suo esame sulla giustificazione delle ingerenze ai sensi dell’articolo 8 § 2, la Corte è  
chiamata ad esaminare la proporzionalità della stessa normativa RIPA e le garanzie  
costruite nel sistema che autorizza la sorveglianza segreta, piuttosto che la  
proporzionalità delle misure individuali prese rispetto al ricorrente. Nel caso di specie,  
la legalità delle ingerenze è strettamente collegata alla questione di verificare se la  
“necessità” è stata rispettata dal regime RIPA e, quindi, è opportuno trattare  
congiuntamente le condizioni della “prevedibilità della legge” e della “necessità” (si  
veda il caso Kvasnica, sopra citato, § 84). Inoltre, la Corte ritiene pacifico che le misure  
di sorveglianza permessa dal RIPA perseguono scopi legittimi nella protezione della  
sicurezza nazionale, nella prevenzione della criminalità, e nella protezione del benessere  
economico del paese. Questo non è contraddetto dalle parti.  
78. Per accertare se le disposizioni del RIPA soddisfano la condizione della  
prevedibilità, la Corte deve prima esaminare se le disposizioni del codice possono  
essere prese in considerazione in quanto integrazione e ulteriore spiegazione delle  
pertinenti disposizioni legislative. A tal proposito, la Corte riferisce le sue  
considerazioni del caso Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983, §§ 88 e 89, Serie  
A n° 61, in base alle quali le ordinanze e le disposizioni amministrative relative allo  
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schema per il controllo delle lettere dei carcerati, rappresentavano una pratica che  
doveva essere seguita salvo in circostanze eccezionali, e che, di conseguenza, sebbene  
non avessero forza di legge, nella misura in cui si era sufficientemente consapevoli dei  
loro contenuti, potevano essere tenute in considerazione per verificare se il criterio della  
prevedibilità fosse stato soddisfatto nell’applicazione dell’ordinamento penitenziario.  
79. Nel caso di specie la Corte nota che, innanzitutto, il codice è un documento  
pubblico ed è consultabile in internet (si vedano i paragrafi Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata., supra). Prima di entrare in vigore, è stato presentato in Parlamento e  
approvato da entrambe le camere (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento  
non è stata trovata., supra). Quegli obblighi di attuazione relativi alle intercettazioni  
delle comunicazioni devono essere considerati rispetto alle sue disposizioni e le  
disposizioni del codice devono essere tenute in considerazione da corti e tribunali (si  
veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Alla luce  
di queste considerazioni, la Corte ritiene che le disposizioni del codice possono essere  
prese in considerazione per accertare la prevedibilità del regime RIPA.  
80. La Corte, quindi, esaminerà il regime RIPA con riferimento ad ognuna delle  
tutele e delle garanzie contro gli abusi descritte nel caso Weber e Saravia (si vedano i  
paragrafi 74 e 75, supra) e, laddove pertinenti, ai risultati rispetto alla legislazione  
precedente in questione nel caso Liberty e altri, sopra citato.  
81. Quanto alla natura dei reati, la Corte sottolinea che la condizione della  
prevedibilità non impone agli Stati di enunciare in modo esaustivo singolarmente gli  
specifici reati che possono dar luogo ad un’intercettazione. Tuttavia, sufficienti dettagli  
devono essere forniti in merito alla natura dei reati in questione. Nel caso del RIPA, il  
paragrafo 5 stabilisce che un’intercettazione può avere luogo solo quando il Segretario  
di Stato crede che sia necessario nell’interesse della sicurezza nazionale, per l’obiettivo  
della prevenzione o della scoperta della criminalità grave o per la salvaguardia del  
benessere economico del regno Unito (si vedano i paragrafi Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata., supra). Il ricorrente critica l’espressione “sicurezza nazionale” e “criminalità  
grave” poiché non sufficientemente chiara. La Corte non è d’accordo. Essa osserva che  
il termine “sicurezza nazionale” è frequentemente impiegato sia nella legislazione  
nazionale che internazionale e costituisce uno degli scopi legittimi a cui lo stesso  
articolo 8 § 2 si riferisce. La Corte ha precedentemente sottolineato che la condizione  
della “prevedibilità” da parte della legge non va fino al punto di costringere gli Stati ad  
emanare norme che elencano in dettaglio tutte le condotte che possono portare a  
espellere un individuo per motivi di “sicurezza nazionale” (caso Al-Nashif, sopra citato,  
§ 121). Analoghe considerazioni si applicano all’utilizzo del termine nella materia della  
sorveglianza segreta. Inoltre, un’ulteriore chiarificazione di come il termine venga  
applicato in pratica nel Regno Unito è fornito dal Commissario, che ha affermato che  
esso consente la sorveglianza delle attività che minacciano la sicurezza o l’economia  
dello Stato e delle attività che tentano di compromettere o sovvertire la democrazia  
parlamentare mediante mezzi politici, industriali o violenti (si veda il paragrafo Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Quanto alla “criminalità seria”,  
questo termine è definito nelle disposizioni interpretative dello stesso Act ed è anche  
spiegato cosa significa “scoperta” della criminalità grave (si vedano i paragrafi Errore.  
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L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra). La Corte è dell’opinione che il riferimento alla criminalità grave,  
insieme alle chiarificazioni interpretative dell’Act, fornisce ai cittadini un’adeguata  
informazione sulle circostanze e le condizioni in cui le pubbliche autorità sono  
autorizzate a ricorrere a misure di sorveglianza segreta. La Corte, quindi, ritiene che,  
avuto riguardo alle disposizioni del RIPA, la natura dei reati che possono giustificare un  
ordine di intercettazione è sufficientemente chiara (si confronti con il caso Iordachi e  
altri, sopra citato, § 46).  
82. La Corte osserva che, ai sensi del RIPA, è possibile che le comunicazioni dei  
cittadini del Regno Unito siano intercettate. Tuttavia, bisogna ricordare che,  
contrariamente al caso Liberty e altri che riguardava la legislazione sulle intercettazioni  
delle comunicazioni tra il regno Unito e gli altri paesi, il caso di specie riguarda  
comunicazioni interne, cioè le comunicazioni all’interno del Regno Unito. Inoltre, la  
legislazione deve descrivere le categorie di persone le cui comunicazioni, in pratica,  
possono essere intercettate. A tal proposito, la Corte osserva che c’è una  
sovrapposizione tra la richiesta di indicare le categorie di persone e la richiesta di  
definire chiaramente la natura dei reati. Le circostanze rilevanti che possono giustificare  
un’intercettazione, discusse nel paragrafo precedente, danno una direzione quanto alle  
categorie di persone le cui comunicazioni, probabilmente, nella pratica, saranno  
intercettate. Infine, la Corte nota che nei casi di comunicazioni interne la stessa  
autorizzazione deve chiaramente specificare, mediante il nominativo o mediante la  
descrizione, l’individuo soggetto ad intercettazione o una serie di luoghi come i luoghi  
rispetto a cui è ordinata l’autorizzazione (si vedano i paragrafi Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata., supra). Nomi, indirizzi, recapiti telefonici ed altre informazioni rilevanti  
devono essere specificate nel documento di autorizzazione. La recezione indiscriminata  
di una vasta quantità di comunicazioni non è permessa dalle disposizioni del RIPA sulle  
comunicazioni interne (si veda il caso Liberty e altri, sopra citato, § 64). La Corte  
ritiene che, in tali circostanze, nessuna ulteriore chiarificazione, nella legislazione o nel  
codice, sulle categorie di persone le cui comunicazioni possono essere intercettate, può  
ragionevolmente essere richiesta.  
83. Rispetto alla durata di un’intercettazione telefonica, l’Act stabilisce chiaramente,  
innanzitutto, il periodo dopo il quale un’autorizzazione ad intercettare decade e, in  
secondo luogo, le condizioni in base a cui un’autorizzazione può essere rinnovata (si  
vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Sebbene un’autorizzazione può  
essere rinnovata indefinitamente, il segretario di Stato deve autorizzare ogni rinnovo e,  
dopo tale rinnovo, deve anche convincersi che l’autorizzazione è ancora necessaria per i  
motivi stabiliti nel paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento  
non è stata trovata., supra). Con riguardo alla sicurezza nazionale ed alla criminalità  
grave, la Corte osserva che la serie delle attività criminose implicate è tale che il loro  
controllo richiede tempo. Le conseguenti indagini possono anche essere di una certa  
durata, alla luce della generale complessità dei casi e del numero degli individui  
coinvolti. Dunque, la Corte è dell’opinione che la durata totale delle operazioni di  
intercettazione dipenderà dalla complessità e dalla durata delle indagini in questione e,  
supposto che esista un’adeguata tutela, non è irragionevole lasciare questo problema alla  
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discrezionalità delle autorità interne competenti. Il codice spiega che la persone che  
richiede il rinnovo deve fare una domanda al Segretario di Stato fornendo un  
aggiornamento ed un accertamento del valore attuale dell’operazione di intercettazione.  
Egli deve specificamente descrivere perché ritiene che l’autorizzazione è ancora  
necessaria per i motivi di cui al paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata., supra). Inoltre, ai sensi del paragrafo 9(3) del RIPA,  
il Segretario di Stato è obbligato a cancellare l’autorizzazione quando si convince che  
non è più necessaria per i motivi di cui al paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Nell’Act c’è anche una  
disposizione per i fattori specifici nell’atto di autorizzazione da cancellare quando il  
Segretario di Stato ritiene che non sono più rilevanti per identificare le comunicazioni  
oggetto di intercettazione (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra). Il codice informa che il dovere del Segretario di Stato di  
cancellare le autorizzazioni che non ritiene più necessarie significa, in pratica, che le  
agenzie di intercettazione devono tenere le autorizzazioni sotto continuo controllo (si  
veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). La Corte  
conclude che le disposizioni sulla durata, sul rinnovo e sulla cancellazione sono  
sufficientemente chiare.  
84. Con riguardo alla procedura per l’esame, l’utilizzazione e la conservazione dei  
dati, il Governo ha indicato nelle sue considerazioni che, ai sensi del RIPA, un’agenzia  
di intercettazione può dar ascolto, in principio, a tutto il materiale intercettato raccolto  
(si veda il paragrafo 66, supra). La Corte ricorda le sue conclusioni nel caso Liberty e  
altri, sopra citato, § 65, in base alle quali la discrezionalità delle autorità di impadronirsi  
e di ascoltare il materiale raccolto è molto ampia. Tuttavia, in quel caso, diversamente  
dall’altro caso, riguardava comunicazioni esterne, rispetto alle quali i dati erano catturati  
indiscriminatamente.  
Contrariamente  
all’attuazione  
dell’Interception  
of  
Communications Act del 1985 riguardante le comunicazioni esterne, le autorizzazioni  
all’intercettazione delle comunicazioni interne in base al RIPA si riferiscono solo ad una  
persona o ad una serie di locali (caso Liberty e altri, sopra citato, § 64), dunque  
limitando l’ambito della discrezionalità delle autorità ad intercettare e ad ascoltare le  
comunicazioni private. Inoltre, ogni dato intercettato che non è necessario per alcuno  
degli scopi autorizzati deve essere distrutto.  
85. Quanto alle garanzie generali che si applicano all’esame ed alla comunicazione  
del materiale intercettato, la Corte osserva che il paragrafo 15 del RIPA impone un  
dovere al Segretario di Stato di assicurare che le intese siano attuate per mettere al  
sicuro i dati ottenuti dalle intercettazioni e contengano disposizioni specifiche sulla  
comunicazione del materiale intercettato (si veda il paragrafo Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata., supra). Ulteriori dettagli sono previsti dal codice. In  
particolare, il codice limita severamente il numero di persone alle quali il materiale  
intercettato può essere rivelato, imponendo la condizione che non siano un pericolo per  
la sicurezza nazionale, così come la condizione per comunicare i dati solo quando c’è  
“bisogno di conoscerli”. Il codice, inoltre, chiarisce che solo se l’individuo ha bisogno  
di conoscere la maggior parte del materiale intercettato esso viene rivelato mentre  
quando è sufficiente un estratto di tale materiale, solo tale estratto viene rivelata. Il  
codice richiede che il materiale intercettato, così come le copie e gli estratti di tale  
materiale, devono essere maneggiati e conservati in modo sicuro per ridurre il rischio di  
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deterioramento o di perdita. In particolare, deve essere inaccessibile a coloro i quali non  
hanno la necessaria dichiarazione ufficiale di che non sono un rischio per la sicurezza  
dello Stato (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). È prevista una severa  
procedura per la sicurezza delle indagini (si veda il paragrafo Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata., supra). Nel caso di specie la Corte ritiene che le  
disposizioni sull’esame e sulla comunicazione del materiale intercettato prevedono  
adeguate garanzie per la protezione dei dati ottenuti.  
86. Per quanto riguarda la distruzione del materiale intercettato, il paragrafo 15(3)  
del RIPA richiede che il materiale intercettato ed ogni dato sulle relative comunicazioni,  
così come le copie fatte del materiale o dei dati, devono essere distrutte subito quando  
non ci sono più motivi per conservali perché necessari in base ai motivi di cui al  
paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata., supra). Il codice stabilisce che il materiale intercettato deve essere rivisto  
secondo opportuni intervalli di tempo per confermare che la giustificazione della sua  
conservazione rimane valida (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata., supra).  
87. Il codice richiede anche alle agenzie di intercettazione di mantenere registrazioni  
dettagliate delle autorizzazioni ad intercettare che sono state applicate (si veda il  
paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra), un obbligo che  
la Corte considera particolarmente importante nell’ambito dei poteri e dei doveri del  
Commissario e dell’IPT (si vedano i paragrafi 88 e 89, infra).  
88. Con riguardo alla supervisione del regime RIPA, la Corte osserva che, a parte la  
revisione periodica delle autorizzazioni ad intercettare e delle risultanze ad opera delle  
agenzie di intercettazione e, dove opportuno, del Segretario di Stato, il Commissario per  
le Intercettazione delle Comunicazioni, istituita dal RIPA, ha il compito di controllare il  
generale funzionamento del regime di sorveglianza e le autorizzazioni delle  
intercettazioni nei singoli casi. Essa ha descritto il suo ruolo che è quello di proteggere i  
cittadini da intrusioni illegittime nelle loro vite private, di assistere le agenzie di  
intercettazione nel loro lavoro, di assicurare che garanzie effettive siano attuate per  
proteggere i cittadini e per consigliare il Governo e approvare i documenti di tutela (si  
veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). La Corte  
nota che il Commissario è indipendente dal potere esecutivo e legislativo ed è una  
persona che riveste o ha rivestito alte cariche giurisdizionali (si veda il paragrafo  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Egli riferisce annualmente  
al Primo Ministro ed il suo rapporto è un documento pubblico (soggetto alla non-  
divulgazione di allegati segreti) che è esaminato dal Parlamento (si veda il paragrafo 61,  
supra). Nell’effettuare il suo controllo sulle pratiche di sorveglianza, egli ha accesso a  
tutti i documenti rilevanti, inclusi i materiali segreti e tutti coloro che sono coinvolti  
nelle attività di intercettazione hanno l’obbligo di mostrargli il materiale che richiede (si  
veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra).  
L’obbligo delle agenzie di intercettazione di conservare le registrazioni assicura che il  
Commissario abbia un effettivo accesso ai dettagli delle attività di sorveglianza  
intraprese. La Corte, inoltre, nota che, in pratica, il Commissario rivede, approva e  
fornisce pareri sulle intese di cui al paragrafo 15 (si vedano i paragrafi Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è  
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stata trovata., supra). La Corte ritiene che il ruolo del Commissario, nell’assicurare  
che le disposizioni del RIPA e del codice siano osservate ed applicate correttamente, sia  
di particolare valore e che la sua revisione bi-annuale di casuale selezione di casi  
particolari in cui le intercettazioni sono state autorizzate, rappresenta un importante  
mezzo di controllo delle attività delle agenzie di intercettazione e di quelle dello stesso  
segretario di Stato.  
89. La Corte ricorda che in precedenza ha affermato che laddove un abuso è  
potenzialmente più facile in casi individuali e può avere conseguenze dannose per una  
società democratica nel suo complesso, è in principio preferibile affidare il controllo ad  
un giudice (si veda il caso Klass e altri, sopra citato, § 56). Nel caso di specie la Corte  
sottolinea l’ampia giurisdizione dell’IPT nell’esaminare le doglianze rispetto ad  
intercettazioni illegittime. Diversamente che in altri ordinamenti nazionali (si veda, per  
esempio, la legge G 10 discussa nell’ambito dei casi Klass e altri e Weber e Saravia,  
entrambi sopra citati), ogni persona che sospetta che le sue comunicazioni sono state  
intercettate, o si stanno intercettando, può ricorrere presso l’IPT (si veda il paragrafo  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). La giurisdizione dell’IPT,  
quindi, non dipende dalla notifica al soggetto intercettato che c’è stata  
un’intercettazione delle sue comunicazioni. La Corte sottolinea che l’IPT è un organo  
indipendente ed imparziale, che ha adottato delle proprie regole di procedura. I membri  
del tribunale devono rivestire o aver rivestito alte cariche giudiziarie o avere esperienza  
di avvocato (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.,  
supra). Nell’intraprendere l’esame delle doglianze individuali, l’IPT ha accesso al  
materiale segreto e ha il potere di ordinare la divulgazione, a coloro che sono coinvolti  
nell’attività di autorizzazione e di esecuzione, di tutti i documenti che considera  
rilevanti (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.,  
supra). Nel caso in cui l’IPT si dichiari in favore del ricorrente può, inter alia, annullare  
un ordine di intercettazione, richiedere la distruzione del materiale intercettato e  
ordinare la compensazione delle spese (si veda il paragrafo Errore. L'origine  
riferimento non è stata trovata., supra). La pubblicazione delle decisioni dell’IPT,  
inoltre, migliora il livello del controllo permesso sulle attività di sorveglianza segreta  
nel Regno Unito (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata  
trovata., supra).  
90. Infine, la Corte osserva che i rapporti del Commissario esaminano gli errori che  
sono capitati nell’attività del legislatore. Nel suo rapporto del 2007 il Commissario  
commentava che nessuna delle violazioni o degli errori identificati era riscontrata e che,  
se un’intercettazione, in conseguenza di un errore umano o tecnico, aveva luogo  
illegittimamente, il materiale intercettato veniva distrutto non appena l’errore era  
scoperto (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.,  
supra). Dunque non c’è prova che abbia avuto luogo un abuso intenzionale dei poteri di  
intercettazione.  
91. In tali circostanze, la Corte ritiene che l’ordinamento interno sulle intercettazioni  
delle comunicazioni interne, insieme alle chiarificazioni portate dalla pubblicazione del  
codice, indicano con sufficiente chiarezza le procedure per l’autorizzazione e l’esame di  
un’intercettazione, così come per l’esame, la comunicazione e la distruzione del  
materiale intercettato raccolto. La Corte, inoltre, osserva che non c’è prova di difetti  
significativi nell’applicazione e nell’attuazione del regime di sorveglianza. Al contrario,  
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i vari rapporti del Commissario hanno sottolineato la diligenza con cui le autorità  
applicano il RIPA e correggono gli errori tecnici ed umani che eventualmente capitano  
(si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è  
stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra). Viste le  
garanzie contro gli abusi così come le più generali garanzie offerte dalla supervisione  
del Commissario ed il riesame dell’IPT, le misure di sorveglianza impugnate, nella  
misura in cui sono state applicate al ricorrente nel caso di specie, sono giustificate ai  
sensi dell’articolo 8 § 2.  
92. Di conseguenza non c’è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
93. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto ad un equo processo in  
relazione al processo dinanzi all’Investigatory Powers Tribunal:  
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente... da un tribunale ...”.  
A. Sulla ricevibilità  
94. Il Governo contesta l’applicabilità dell’articolo 6 § 1 nel processo in questione,  
affermando che non c’è alcun “diritto di carattere civile” nel caso di specie. La Corte  
ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti, la doglianza implica serie questioni di  
fatto e di diritto rispetto alla Convenzione, la risoluzione delle quali richiede un esame  
di merito. Dunque la Corte conclude che la doglianza non è manifestamente infondata  
alla luce dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Inoltre, la Corte nota che non ci sono  
altri motivi di irricevibilità. La doglianza deve dunque essere dichiarata ricevibile.  
B. Nel merito  
1. Sull’applicabilità dell’articolo 6 § 1  
a. Gli argomenti delle parti  
95. Il ricorrente allega che il processo presso l’IPT involge una decisione sui suoi  
diritti di carattere civile. Questa è stata la conclusione raggiunta dall’IPT nel suo  
provvedimento sulle questioni preliminari di legge, nel quale dichiarò che l’articolo 6 §  
1 era applicabile. Il ricorrente menziona la prassi della Corte in base cui, quando le  
autorità giurisdizionali nazionali hanno svolto un’analisi esauriente e convincente sulla  
base della giurisprudenza e dei principi delle pertinenti norme della Convenzione, la  
Corte avrebbe bisogno di forti ragioni per allontanarsi dalle loro conclusioni e sostituire  
la propria visione a quella dei tribunali nazionali nell’interpretazione del diritto interno  
(si cita, inter alia, il caso Masson e Van Zon c. Olanda, 28 settembre 1995, § 49, Serie  
A n° 327-A; e il caso Roche c. Regno Unito [GC], n° 32555/96, § 120, ECHR 2005-X).  
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Il ricorrente conclude che l’IPT aveva correttamente dichiarato applicabile l’articolo 6 §  
1 nel processo da esso svolto.  
96. Il Governo afferma che sebbene il ricorrente, in quanto materia di diritto interno,  
abbia diritto a rivolgersi all’IPT mentre le presunte intercettazioni sono in corso, il  
diritto in questione non era di “carattere civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1 (si ricorda la  
giurisprudenza della Corte nei casi Klass e altri, sopra citato, §§ 57 e 58 e 75; e  
Association for European Integration and Human Rights, sopra citato, § 106). Il  
Governo controbatte che, nella misura in cui l’uso dei poteri di intercettazione resta  
legittimamente segreto, la disposizione dell’articolo 6 § 1 non possono essere applicate  
alla controversia (si ricorda il caso Klass e altri, sopra citato, § 75). Nel caso di specie,  
la tesi del ricorrente dinanzi all’IPT era di ritenere che le intercettazioni stavano  
continuando. Di conseguenza, il Governo ritiene che la validità della tesi del “né  
confermare né negare” proposta dalle autorità non poteva essere impugnata. La tesi  
accolta dalla Corte nei casi di intercettazione, (incluso il caso Association for European  
Integration and Human Rights) che i diritti, nell’ambito dei poteri di intercettazione  
segreta, non sono diritti “di carattere civile”, secondo il Governo, è supportata dalla  
giurisprudenza costante della Corte in materia di “diritti di carattere civile (si cita il caso  
Ferrazzini c. Italia [GC], ricorso n° 44759/98, §§ 25, 28 e 30, ECHR 2001-VII; e il caso  
Maaouia c. Francia [GC], ricorso n° 39652/98, § 38, ECHR 2000-X).  
97. Il Governo puntualizza che nella giurisprudenza costante della Corte il concetto  
di “diritti e doveri di carattere civile” è autonomo e non può essere interpretato  
esclusivamente riferendosi al diritto interno dello stato convenuto, e conclude che il  
fatto che il RIPA offre delle garanzie aggiuntive al ricorrente che si rivolge all’IPT  
quando non può farsi applicazione dell’articolo 6 § 1 a tali controversie. Con riguardo  
alla tesi del ricorrente, secondo cui la Corte dovrebbe essere cauta nell’interferire con la  
decisione dell’IPT sull’applicabilità dell’articolo 6§ 1, il Governo contesta che questa  
dell’applicabilità dell’articolo 6 § 1 sia una questione di diritto interno. Nella sua  
visione il caso Ferrazzini, sopra citato, § 24, supporta l’affermazione in base cui la  
questione dell’applicabilità dell’articolo 6§1 è una questione attinente al diritto della  
Convenzione e rientra nella competenza della Corte.  
98. Il Governo, infine, nota che il provvedimento dell’IPT è stato esaminato dalla  
Corte nel caso Association for European Integration and Human Rights, sopra citato, §  
106, nel quale la corte ha raggiunto la conclusione che l’articolo 6 non si applica a tali  
processi. È chiaro che i poteri segreti di intercettazione, che sono usati solamente  
nell’interesse della sicurezza nazionale o per la prevenzione e la scoperta dei crimini  
gravi, fanno parte del “nocciolo duro delle prerogative delle autorità pubbliche”, ragion  
per cui è inappropriato classificare i diritti ed i doveri implicati come “di carattere  
civile” (si cita il caso Ferrazzini, § 29; ed il caso Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia  
[GC], ricorso n° 63235/00, § 61, ECHR 2007-IV).  
b. Valutazione della Corte  
99. La Corte nel caso Klass e altri, sopra citato, non ha espresso un’opinione  
sull’applicabilità dell’articolo 6 § 1 nei processi riguardanti la decisione di sottoporre un  
individuo sotto sorveglianza (si veda il paragrafo 75 della sentenza della Corte).  
Tuttavia, il problema è stato oggetto di considerazione da parte della vecchia  
Commissione nel suo rapporto antecedente (caso Klass e altri, n° 5029/71, Rapporto  
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della Commissione, Serie B n° 26, pp 35-37, §§ 57-61). In particolare, la Commissione  
affermava (§ 58):  
“...Il genere di misure di sorveglianza in questione sono tipici atti delle autorità dello Stato  
nell’interesse pubblico e adottati iure imperii. Essi non possono essere giudicati dai tribunali  
nazionali in molti ordinamenti. Essi non riguardano direttamente i diritti civili. Dunque, la  
Commissione conclude che l’[articolo] 6 non è applicabile rispetto a queste ingerenze dello Stato per  
motivi di sicurezza”  
100. Nella sua recente decisione sull’applicabilità dell’articolo 6 § 1 al processo in  
materia di sorveglianza segreta nel caso Association for European Integration and  
Human Rights, sopra citato, § 106, la Corte si riferisce in modo generale alle  
dichiarazioni della Commissione nel suo rapporto sul caso Klass e altri, in base alle  
quali l’articolo 6 § 1 non era applicabile né nel suo aspetto civile né penale. In  
mancanza di argomenti delle parti sulla questione, la Corte concludeva che niente nel  
caso di cui si trattava alterava la conclusione del rapporto sul caso Klass e altri, e che  
quindi non c’era stata alcuna violazione dell’articolo 6 § 1.  
101. La Corte nota che, nel caso di specie, l’IPT era convinto che il diritto alla  
riservatezza dell’individuo, della proprietà e delle comunicazioni godeva di un alto  
livello di protezione nel diritto civile inglese, e che il processo presso il tribunale  
implicava una pronuncia su “diritti civili” ai sensi dell’articolo 6 § 1. La Corte ricorda  
che, conformemente alla sua giurisprudenza, il concetto di “diritti e doveri di carattere  
civile” non può essere interpretato solo con riferimento all’ordinamento interno dello  
Stato convenuto. Molte sono state le occasioni in cui è stato affermato che il concetto è  
“autonomo” nell’ambito dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda il caso  
Ferrazzini c. Italia [GC], ricorso n° 44759/98, § 24, ECHR 2001-VII; e il caso Roche c.  
Regno Unito [GC], ricorso n° 32555/96, § 119, ECHR 2005-X). Tuttavia, nel caso di  
specie, non è necessario raggiungere una conclusione sulla questione dell’applicabilità  
dell’articolo 6 § 1 ai processi di questa natura, per le ragioni sottolineate di seguito la  
Corte considera che le regole di procedura dell’IPT rispettano le condizioni dell’articolo  
6 § 1.  
2. Sull’osservanza dell’articolo 6 § 1  
a. Gli argomenti delle parti  
102. Il ricorrente ricorda che le restrizioni alle garanzie giurisdizionali possono  
ritenersi compatibili con l’articolo 6 § 1 solo quando perseguono uno scopo legittimo e  
c’è ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si  
intende perseguire. Inoltre, le limitazioni non devono intaccare l’essenza del diritto ad  
un giusto processo ed ogni restrizione deve essere sufficientemente controbilanciata  
dalle procedure seguite dalle autorità giurisdizionali (si cita il caso Rowe e Davis c.  
Regno Unito [GC], ricorso n° 28901/95, § 61, ECHR 2000-II). Sebbene il ricorrente  
sembri accettare le restrizioni alle garanzie processuali di fronte all’IPT, perseguite nel  
legittimo scopo di assicurare che le informazioni non vengano divulgate in violazione  
dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale o della scoperta e della prevenzione dei  
crimini gravi, egli afferma che tali restrizioni non sono proporzionate e minacciano  
l’essenza del suo diritto ad un processo equo. In particolare, il ricorrente sostiene che  
l’articolo 6(2) e (5) (limiti alla divulgazione e alle prove), l’articolo 9 (segretezza del  
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processo) e il paragrafo 68 RIPA insieme all’articolo 13 (il rifiuto di fornire motivazioni  
ai ricorsi respinti), sono contrari al principio di parità delle armi.  
103. Il ricorrente deduce che anche quando la sicurezza nazionale è in ballo,  
un’autorità giurisdizionale nazionale non deve infrangere il principio de giusto processo  
in maniera illegittima e illogica. Egli afferma che le misure meno restrittive sono utili  
per raggiungere lo scopo perseguito, incluse le disposizioni per proteggere le identità  
dei testimoni, la rivelazioni dei documenti approvati dall’IPT, la messa a disposizione  
di un estratto dei dati particolarmente sensibili sotto la supervisione dell’IPT e la  
nomina di speciali avvocati ai quali può essere fatta la rivelazione dei dati sensibili. Egli  
riferisce di un recente rapporto su prove segrete pubblicato nel giugno 2009 da  
un’organizzazione non-governativa, JUSTICE, così chiamata per il miglioramento della  
pubblicità delle procedure e per l’aumento della trasparenza nei processi giurisdizionali.  
104. Il Governo sottolinea che anche quando l’articolo 6 § 1 si applica in un settore  
che ricade nella tradizionale sfera del diritto pubblico, di per sè questo non significa che  
le varie garanzie dell’articolo 6 debbano essere applicate a tali dispute (si cita il caso  
Vilho Eskelinen e altri, sopra citato, § 64). L’obbligo di interpretare la Convenzione nel  
suo complesso significa che lo scopo delle garanzie dell’articolo 6 in una tale  
controversia deve essere in armonia con l’approccio della Corte rispetto al controllo  
giurisdizionale dell’articolo 8. Il Governo afferma come considerazione generale che  
non possono essere notificate misure di intercettazione ad un individuo mentre le  
intercettazioni sono in atto altrimenti la notificazione metterebbe a rischio le funzioni  
delle operazioni o delle agenzie di intercettazione. Dunque il Governo contesta che le  
misure meno restrittive proposte dal ricorrente siano appropriate. Esso nota che la  
protezione dell’identità dei testimoni non potrebbe aiutare a mantenere la segretezza se  
avviene un’intercettazione. Né lo potrebbe la divulgazione di documenti o di estratti dei  
dati sensibili. Inoltre, a meno che non siano nominati in ogni caso, la nomina di  
avvocati speciali potrebbe anche permettere al ricorrente di capire se le sue  
comunicazioni sono state intercettate.  
105. Il Governo afferma che il processo dinanzi all’IPT offre un’equità quale quella  
che un processo può raggiungere nell’ambito dei poteri di sorveglianza segreta. In  
particolare, il ricorrente non deve sopportare oneri probatori nell’adire l’IPT e le  
questioni di diritto possono essere risolte in una sentenza pubblica dopo un’udienza  
inter partes. Inoltre, l’IPT ha pieni potere per ottenere il materiale ritenuto necessario  
dagli organi competenti e può richiedere l’assistenza del Commissario. Esso può  
procedere alla nomina di un avvocato per assisterlo nelle udienze a porte chiuse. Infine,  
nel caso in cui il ricorrente abbia ragione, sarà adottata una decisione motivata.  
b. Valutazione della Corte  
106. La Corte ricorda che, in conformità al principio di parità delle armi, in base ad  
una delle caratteristiche dell’ampio concetto di giusto processo, ad ogni parte deve  
essere concessa la ragionevole possibilità di presentare la sua causa in condizioni tali da  
non subire svantaggi sostanziali di fronte alla parte opposta (si veda, per esempio, il  
caso Jespers c. Belgio, ricorso n° 8403/78, decisione della Commissione del 15 ottobre  
1980, Decisions and Reports (DR) 27, p. 61; il caso Foucher c. Francia, sentenza del  
18 marzo 1997, Reports 1997-II, § 34; e il caso Bulut c. Austria, sentenza del  
22 febbraio 1996, Reports 1996-II, p. 380-81, § 47). La Corte ha nondimeno ritenuto  
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che, in base all’articolo 6 anche nei processi penali, ci possono essere restrizioni al  
diritto ad un processo pienamente accusatorio, se strettamente necessario, alla luce di un  
forte bilanciamento con il pubblico interesse, così come con la sicurezza nazionale, con  
il bisogno di mantenere segreti certi metodi di indagine della polizia o con la protezione  
dei diritti fondamentali di un individuo. Non ci sarà un giusto processo, tuttavia, se le  
difficoltà causate alla parte da una limitazione ai suoi diritti non siano sufficientemente  
controbilanciati nelle procedure seguite dalle autorità giurisdizionali (si veda, per  
esempio, il caso Doorson c. Olanda, sentenza del 26 marzo 1996, § 70, Reports 1996-II;  
il caso Jasper c. Regno Unito [GC], ricorso n° 27052/95, §§ 51-53, ECHR 2000-II; e il  
caso A. e altri c. Regno Unito [GC], ricorso n° 3455/05, § 205, ECHR 2009-....).  
Analogo approccio è applicato nel contesto dei processi civili.  
107. La Corte nota che l’IPT, nella sua decisione preliminare del 23 gennaio 2003,  
ha valutato il ricorso del ricorrente con riguardo alla conformità delle Rules con  
l’articolo 6 § 1. Esso ha accertato che, con l’eccezione dell’articolo 9(6), che richiede  
che tutte le udienze orali si svolgano in camera di consiglio, le norme impugnate dal  
ricorrente sono proporzionate e necessarie, specialmente con riguardo al bisogno di  
preservare la tesi del Governo del “né confermare né negare” (si vedano i paragrafi da  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a Errore. L'origine riferimento  
non è stata trovata., supra).  
108. Fin dall’inizio la Corte ha sottolineato che il processo riguardava le misure di  
sorveglianza segreta e che, dunque, c’era bisogno di mantenere segrete le informazioni  
sensibili e confidenziali. Nell’opinione della Corte questa considerazione giustifica le  
restrizioni nei processi dinanzi all’IPT. Il problema è se le restrizioni, nel complesso,  
siano sproporzionate o se compromettono l’essenza del diritto del ricorrente ad un  
giusto processo.  
109. Rispetto delle norme che limitano la rivelazione, la Corte ricorda che il diritto  
alla rivelazione delle prove pertinenti non è un diritto assoluto. L’interesse della  
sicurezza nazionale o il bisogno di mantenere segreti i metodi di investigazione del  
crimine deve essere bilanciato con il generale diritto al processo accusatorio (si veda,  
mutatis mutandis, il caso Edwards e Lewis c. Regno Unito [GC], ricorsi n 39647/98 e  
40461/98, § 46, ECHR 2004-X). La Corte ritiene che il divieto di rivelazione stabilito  
nell’articolo 6(2) ammette eccezioni, fissate nell’articolo 6(3) e (4). Di conseguenza, il  
divieto non è assoluto. La Corte inoltre osserva che i documenti sottoposti all’IPT  
rispetto alla doglianza in esame, così come i dettagli delle testimonianze che sono state  
fornite come prove, sono altamente sensibili, specialmente se visti alla luce della tesi del  
Governo del “né confermare né negare”. La Corte è d’accordo con il Governo sul fatto  
che, nel caso di specie, non è possibile rivelare i documenti o nominare speciali avvocati  
altrimenti queste misure non farebbero raggiungere lo scopo di tutelare la segretezza di  
eventuali intercettazioni che abbiano avuto luogo. È anche significativo che dove l’IPT  
si dichiara in favore del ricorrente, può esercitare la sua discrezionalità nel rivelare tali  
documenti ed informazioni ai sensi dell’articolo 6(4) (si veda il paragrafo Errore.  
L'origine riferimento non è stata trovata., supra).  
110. Con riguardo alle limitazioni ad udienze orali e pubbliche, la Corte ricorda,  
innanzitutto, che l’obbligo di tenere un’udienza non è assoluto. Ci possono essere  
processi in cui non è richiesta un’udienza orale ed in cui i giudici possono decidere il  
caso secondo equità e ragionevolezza sulla base delle allegazioni delle parti e di altro  
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materiale scritto. Il carattere delle circostanze che può giustificare la dispensa da  
un’udienza orale dipende essenzialmente dalla natura delle questioni che devono essere  
decise dalle autorità giurisdizionali interne competenti (si veda il caso Jussila c.  
Finlandia [GC], ricorso n° 73053/01, §§ 41 e 42, ECHR 2006-XIII). La Corte nota che  
l’articolo 9(2) stabilisce che le udienze orali sono soggette alla discrezionalità dell’IPT  
ed è chiaro che non c’è niente che impedisce all’IPT di tenere un’udienza orale quando  
ritiene che quell’udienza possa aiutare nell’esame del caso. Come l’IPT ha dichiarato  
nel suo provvedimento preliminare, la sua discrezione a tenere udienze orali si estende  
alle udienze orali inter partes, nelle quali tali udienze possono aver luogo senza violare  
il dovere dell’IPT di impedire la rivelazione potenzialmente dannosa dei dati sensibili  
(si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra).  
Infine, in riferimento alla previsione dell’articolo 9(6), in base a cui le udienze devono  
svolgersi in camera di consiglio, (interpretata dall’IPT come non applicabile alle cause  
riguardanti la decisione delle questioni preliminari di legge – si veda il paragrafo  
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra), la Corte nota che risulta  
chiaro della lettera dello stesso articolo 6 § 1 che la sicurezza nazionale può giustificare  
l’esclusione del pubblico dai processi.  
111. Per quanto concerne il dovere di motivazione, la Corte sottolinea che  
l’estensione dell’obbligo di motivazione può variare in relazione alla natura della  
decisione e deve essere determinata alla luce delle circostanze del caso di specie (si  
veda il caso Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, § 29, Serie A n° 303-A).  
Nell’ambito del processo dinanzi all’IPT la Corte considera che la politica del “non  
confermare né negare” può essere aggirata se da un ricorso presso l’IPT consegue che il  
ricorrente viene avvisato che delle intercettazioni sono in atto. Nel caso di specie è  
sufficiente che il ricorrente sia avvisato che non c’è stata una decisione in suo favore. La  
Corte inoltre nota a questo riguardo che, nel caso in cui una doglianza sia accolta, il  
ricorrente è legittimato ad avere informazioni circa le dichiarazioni sui fatti del caso di  
specie (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra).  
112. Alla luce delle considerazioni suddette, la Corte ritiene che le restrizioni al  
processo presso l’IPT non violano il diritto del ricorrente ad un processo equo. Nel  
pervenire a tale conclusione, la Corte sottolinea l’ampiezza del diritto di accesso  
all’IPT, di cui godono coloro che si lamentano di subire intercettazioni nel territorio del  
Regno Unito, e l’assenza di un onere probatorio da superare per presentare un ricorso  
presso l’IPT. Allo scopo di assicurare l’efficacia del regime di sorveglianza segreta, e  
tenendo a mente l’importanza di tali misure nella lotta al terrorismo ed alla criminalità  
grave, la Corte ritiene che le restrizioni ai diritti del ricorrente nell’ambito del processo  
dinanzi all’IPT, siano necessarie e proporzionate e che esse non pregiudicano l’essenza  
del diritto del ricorrente riconosciuto dall’articolo 6.  
113. Di conseguenza, affermando che l’articolo 6 § 1 si applica ai processi in  
questione, non c’è stata violazione di quest’articolo.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA  
CONVENZIONE  
114. Il ricorrente, inoltre, lamenta che non c’è un rimedio effettivo rispetto alle  
allegate violazioni dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 8 della Convenzione. Egli si basa  
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SENTENZA KENNEDY c. REGNO UNITO  
sull’articolo 13 della Convenzione che, per la parte in cui rileva, dispone nel modo  
seguente:  
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà siano riconosciuti nella presente Convenzione, ha diritto  
ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata  
commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”  
A. Sulla ricevibilità  
115. La Corte ritiene che la doglianza non sia manifestamente infondata alla luce del  
significato dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Inoltre, non ci sono altri motivi di  
irricevibilità. Pertanto deve essere dichiarata ricevibile.  
B. Nel merito  
1. Gli argomenti delle parti  
116. Il ricorrente sostiene che egli ha sollevato una “doglianza sostenibile” ai sensi  
dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 8, e che il processo presso l’IPT non costituisce un  
rimedio nel senso richiesto dall’articolo 13 della Convenzione così come non rispetta le  
disposizioni di cui all’articolo 6 § 1.  
117. Il Governo contesta che non c’e stata violazione dell’articolo 13 nel caso di  
specie. In particolare, esso afferma che il ricorrente non ha una doglianza sostenibile per  
poter essere vittima di una violazione dell’articolo 6 § 1 o dell’articolo 8; che, nella  
misura in cui le doglianze del ricorrente sono in realtà dirette contro la legislazione  
pertinente, l’articolo 13 deve essere trascurato (si cita il caso Leander c. Svezia, 26  
marzo 1987, § 77(d), Serie A n° 116); e che in ogni caso l’IPT offre un rimedio  
effettivo.  
2. Valutazioni della Corte  
118. Viste le sue conclusioni rispetto all’articolo 8 e all’articolo 6 § 1 di cui sopra, la  
Corte ritiene che l’IPT offre al ricorrente un rimedio effettivo nella misura in cui la sua  
doglianza era indirizzate verso la presunta intercettazione delle sue comunicazioni.  
119. Rispetto alla doglianza generale del ricorrente in relazione all’articolo 8, la  
Corte ricorda la sua giurisprudenza in base a cui l’articolo 13 non richiede agli  
ordinamenti di prevedere un rimedio effettivo quando le allegate violazioni discendono  
dalla legislazione ordinaria (si veda il caso Jamese altri c. regno Unito, 21 febbraio  
1986, § 85, Serie A n° 98; ed il caso Leander, sopra citato, § 77(d)).  
120. Di conseguenza non c’è stata violazione dell’articolo 13.  
PER QUESTE RAGIONI LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ  
1. Unisce nel merito le obiezioni del Governo relative alla mancanza della qualità di  
vittime del ricorrente e dichiara il ricorso ricevibile;  
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SENTENZA KENNEDY c. REGNO UNITO  
2. Dichiara che non c’è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione e rigetta di  
conseguenza le obiezioni del Governo summenzionate;  
3. Dichiara che non c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;  
4. Dichiara che non c’è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.  
Redatta in inglese e notificata per iscritto il 18 maggio 2010, in applicazione  
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.  
Lawrence Early  
Cancelliere  
Lech Garlicki  
Presidente  
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