CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
GIA’ SECONDA SEZIONE  
KART c. TURCHIA  
(Ricorso n. 8917/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
8 luglio 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA KART c. TURCHIA  
Nel caso Kart c. Turchia,  
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (vecchia seconda sezione), riunita  
in una Camera composta da :  
Françoise Tulkens, presidente,  
András Baka,  
Rıza Türmen,  
Mindia Ugrekhelidze,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 15 gennaio ed il  
17 giugno 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 8917/05) diretto contro la  
Repubblica di Turchia con il quale un cittadino di tale Stato, M. Atilla Kart  
(« il ricorrente »), ha adito la Corte l’8 febbraio 2005 in virtù dell’articolo  
34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà  
fondamentali (« la Convenzione »).  
2. Il ricorrente è rappresentato da G. Egeli, avvocato del foro di Ankara.  
Il Governo turco (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente.  
3. Il ricorrente sostiene in particolare che la mancata revoca della sua  
immunità parlamentare impediva i procedimenti penali intrapresi nei suoi  
confronti, così privandolo del suo diritto di accesso ad un tribunale in virtù  
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.  
4. Con una decisione del 15 gennaio 2008, la camera ha dichiarato il  
ricorso ricevibile, dopo un’udienza dedicata rispettivamente alle questioni di  
ricevibilità ed a quelle di merito (articolo 54 § 3 del regolamento).  
5. Un’udienza pubblica si è svolta presso il Palazzo dei diritti dell’uomo,  
a Strasburgo, il 15 gennaio 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).  
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SENTENZA KART c. TURCHIA  
Sono comparsi :  
per il Governo  
M. ÖZMEN,  
co-agente,  
E. DEMIR,  
F. NUREL UĞURAL,  
Y. RENDA,  
E. ESIN,  
Z. GÖKŞEN ACAR,  
I. NEZIROĞLU,  
A. DEMIR,  
L. SAVRAN,  
consulenti ;  
per il ricorrente  
G. EGELI,  
consulente,  
ricorrente.  
A. KART,  
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni di Egeli e Özmen.  
6. Il 1mo febbraio 2008, la Corte ha modificato la composizione delle  
sue sezioni (articolo 25 § 1 del regolamento). Il presente ricorso ha tuttavia  
continuato ad essere esaminato dalla Camera della vecchia seconda sezione  
così come composta prima di tale data.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
7. Il ricorrente è nato nel 1954 e risiede ad Ankara.  
8. Al termine dello scrutinio legislativo del 3 novembre 2002, egli è  
stato eletto deputato nella circoscrizione di Konya, in qualità di membro del  
partito CHP (« Partito repubblicano del popolo »), alla Grande Assemblea  
Nazionale della Turchia (« l'Assemblea nazionale »).  
9. Prima di tale elezione, il ricorrente era avvocato nel foro di Konya.  
Nell’esercizio di tale professione, egli è stato oggetto di due procedimenti  
penali, uno per oltraggio nei confronti di un avvocato e l’altro per oltraggio  
nei confronti di un funzionario.  
10. Essendo stato eletto deputato, egli ha ottenuto l'immunità  
parlamentare.  
11. Il 23 dicembre 2002, il procuratore della Repubblica di Karapınar si  
è rivolto alla direzione generale del ministero della Giustizia per ottenere la  
revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente nell’ambito del  
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SENTENZA KART c. TURCHIA  
procedimento penale promosso nei suoi confronti per oltraggio ad un  
avvocato.  
12. Il 17 gennaio 2003, la direzione generale del ministero della giustizia  
ha trasmesso tale domanda al gabinetto del primo ministro.  
13. L’11 aprile 2003, la Corte d’Assise di Konya (« la Corte d’Assise »)  
ha adottato una decisione di sospensione del procedimento nei confronti del  
ricorrente per oltraggio a funzionario, in virtù dell’articolo 83 della  
Costituzione (relativo all'immunità parlamentare) e dell’articolo 253 § 4 del  
codice di procedura penale.  
14. Il 4 dicembre 2003, la Corte d’Assise ha trasmesso il fascicolo al  
Ministero della giustizia al fine di ottenere la revoca dell’immunità  
parlamentare del ricorrente.  
15. Il 23 dicembre 2003, la direzione generale degli affari penali, presso  
il Ministero della giustizia, ha informato il primo ministro della questione.  
16. Il gabinetto del primo ministro ha trasmesso il fascicolo alla  
commissione mista dell’Assemblea nazionale (« la commissione mista »).  
17. Il 28 maggio 2004, dopo aver constatato che il ricorrente aveva  
domandato la revoca della sua immunità, la commissione mista ha deciso,  
avuto riguardo della natura dei fatti contestati all’interessato, di sospendere i  
procedimenti intrapresi nei suoi confronti per oltraggio a funzionario, fino  
allo spirare del suo mandato parlamentare. Essa ha trasmesso la sua  
decisione all'Assemblea plenaria dell'Assemblea nazionale (« l'Assemblea  
plenaria »).  
18. Nel corso della riunione dell'Assemblea plenaria dell’8 dicembre  
2004, il rapporto della commissione mista è stato letto e annesso al  
processo-verbale di tale riunione.  
19. Il 15 dicembre 2004, il ricorrente ha proposto opposizione contro la  
decisione della commissione mista. Nella sua memoria, egli ha sottolineato  
che l'immunità legislativa non era stata istituita per assicurare  
l’irresponsabilità e l'impunità dei membri del Parlamento, ma per permettere  
loro di esercitare la missione in totale serenità e indipendenza. Egli ha in tal  
modo sostenuto che, contrariamente alla irresponsabilità, l'immunità era un  
privilegio per sua natura relativo e temporaneo. Ciò considerato, la durata di  
tale immunità, la procedura di revoca dalla quale essa era accompagnata e le  
irregolarità nella sua messa in opera avevano portato a ledere il rispetto  
dovuto all’Assemblea nazionale. Il ricorrente ha aggiunto che la  
trasformazione in privilegio personale di un istituto pensato all’origine per  
permettere ai parlamentari di esercitare la loro missione non poteva essere  
accettata in uno Stato di diritto.  
20. Ad una data non precisata, l'esame della questione della revoca  
dell’immunità parlamentare del ricorrente per oltraggio ad un avvocato è  
stato rinviato alla commissione mista in virtù degli articoli 131 e seguenti  
del regolamento interno dell'Assemblea nazionale. Quest’ultima ha deciso la  
sospensione dei procedimenti fino alla fine della 22ma legislatura.  
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SENTENZA KART c. TURCHIA  
21. Il 31 gennaio 2005, il ricorrente ha proposto opposizione contro tale  
decisione.  
22. Il suo fascicolo è stato quindi trasmesso all'Assemblea plenaria.  
23. Il 7 febbraio 2005, il segretariato generale della presidenza  
dell’Assemblea nazionale ha informato il ricorrente che i procedimenti che  
lo riguardavano erano iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea plenaria.  
24. Nel corso della riunione dell'Assemblea plenaria del 16 febbraio  
2005, il ricorrente ha chiesto nuovamente di poter beneficiare del suo diritto  
ad essere giudicato all’interno di un processo equo e che gli ostacoli  
all’esercizio del suo diritto fossero eliminati.  
25. All’esito dello scrutinio legislativo del 22 luglio 2007, l'interessato è  
stato rieletto nella circoscrizione di Konya, in qualità di deputato del CHP.  
26. L’8 gennaio 2008, il presidente dell'Assemblea nazionale gli ha  
inviato una lettera che lo informava dello stato di avanzamento del  
procedimento di revoca dell’immunità parlamentare di cui era oggetto.  
I passaggi rilevanti di tale documento possono leggersi come segue :  
« (...) nel corso della 22ma legislatura [2002-2007], 299 procedimenti relativi alla  
immunità sono stati trasmessi alla commissione mista. In 252 procedimenti,  
quest’ultima ha deciso di sospendere i procedimenti fino alla fine del mandato  
parlamentare. In 226 procedimenti, è stata proposta opposizione contro la decisione di  
rinvio. I procedimenti che sono stati oggetto di tale ricorso sono stati iscritti  
sull'agenda dell'Assemblea plenaria per l’esame. Tuttavia, tali procedimenti iscritti  
non sono stati esaminati dall'Assemblea plenaria.  
Nel corso della 22ma legislatura, vi erano due procedimenti relativi alla sua  
immunità. Il primo, il procedimento n. 3/176, ha origine dai procedimenti introdotti  
contro di lei dal procuratore della Repubblica di Konya-Ereğli per oltraggio ad un  
avvocato ; il secondo, il procedimento n. 3/453, riguarda il processo intentato dinanzi  
alla Corte d’Assise di Konya per oltraggio ad un funzionario. In tali procedimenti, la  
commissione mista ha deciso di sospendere i procedimenti fino alla fine del suo  
mandato parlamentare. A seguito del suo ricorso, i procedimenti in questione sono  
stati iscritti sull'agenda dell'Assemblea plenaria ma non sono stati esaminati.  
In tale 23ma legislatura [che ha avuto inizio nel 2007], 77 procedimenti relativi alla  
revoca dell’immunità sono ancora pendenti dinanzi alla commissione mista. Due di  
tali procedimenti sono a suo nome ; essi si sono visti attribuire i nn. 3/107 e 3/129 a  
seguito della sua rielezione, all’esito dello scrutinio legislativo del 22 luglio 2007.  
Durante tale legislatura, tutti i procedimenti, tra cui i suoi, sono stati trasmessi a tre  
commissioni istruttorie create dalla commissione mista. Tali commissioni istruttorie  
hanno cominciato i lavori il 27 dicembre 2007 (...) Esse devono rendere le loro  
decisioni entro un mese a partire da tale data. »  
27. Il 23 ed il 24 gennaio 2008, il ricorrente ha depositato due memorie  
difensive in merito alla sospensione dei due procedimenti penali di cui egli  
era gravato. In tali memorie, egli ha ripetuto che voleva beneficiare del suo  
diritto ad un processo equo.  
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II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI ED INTERNAZIONALI  
RILEVANTI  
A. Diritto e pratica interni rilevanti  
1. Disposizioni di diritto interno  
28. L'articolo 83 della Costituzione turca, dedicato all’immunità  
parlamentare, così dispone :  
« I membri della Grande Assemblea nazionale di Turchia non possono essere  
ritenuti responsabili dei voti dati e delle parole da essi pronunciate nel corso dei lavori  
dell’Assemblea, né delle opinioni espresse all'Assemblea, né della loro ripetizione o  
diffusione al di fuori dell’Assemblea, a meno che l'Assemblea non abbia deciso  
altrimenti nel corso di una seduta determinata su proposta dell’Ufficio di presidenza.  
Nessun deputato accusato di aver commesso un delitto prima o dopo le elezioni può  
essere arrestato, interrogato, detenuto o giudicato senza decisione dell'Assemblea. I  
casi di flagranza passibili di una pena grave ed i casi previsti all'articolo 14 della  
Costituzione, a condizione che i relativi procedimenti siano stati avviati prima delle  
elezioni, fanno eccezione a tale disposizione. Tuttavia, l'autorità competente è tenuta  
in tali casi ad informare la Grande Assemblea nazionale di Turchia della situazione,  
senza ritardo e direttamente.  
L'esecuzione di una condanna penale pronunciata nei confronti di un membro della  
Grande Assemblea nazionale di Turchia prima o dopo le elezioni è sospesa fino a  
quando egli perda la qualità di membro; la prescrizione non corre durante la durata del  
suo mandato.  
In caso di rielezione di un membro, l'inchiesta ed i procedimenti di cui è oggetto  
sono subordinati ad una nuova revoca della immunità da parte dell’Assemblea.  
I gruppi parlamentari dei partiti politici della Grande Assemblea nazionale di  
Turchia non possono dibattere sull’immunità parlamentare né prendere decisioni al  
riguardo. »  
29. Il regolamento della Grande Assemblea nazionale di Turchia dispone  
in particolare :  
« Lavori dell’Assemblea plenaria  
Ordine del giorno  
Articolo 49 : L'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria della Grande Assemblea  
nazionale di Turchia si compone delle seguenti parti :  
1. Presentazioni della presidenza all'Assemblea plenaria.  
2. Lavori che devono essere spostati nell’ordine del giorno speciale.  
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3. Votazioni.  
4. Questioni che devono essere oggetto di votazione.  
5. Rapporti di inchiesta parlamentare.  
6. Dibattiti generali e discussioni preliminari sulle ricerche parlamentari da  
effettuare.  
7. Questioni orali.  
8. Progetti e proposte di legge ed altri lavori sottoposti alle commissioni.  
Su proposta del comitato di consultazione e con l’accordo dell'Assemblea plenaria, è  
possibile riservare un giorno della settimana e concedere un tempo determinato ai  
punti 6 e 7.  
É ugualmente possibile riservare un giorno della settimana alle votazioni previste ai  
punti 3 e 4.  
L'ordine di esame delle questioni iscritte nell'agenda è determinato in funzione della  
loro data di ricevimento da parte della presidenza.  
Quando la presidenza lo ritenga necessario, l'ordine di esame delle questioni relative  
al punto 8 può essere proposto all'Assemblea plenaria dal comitato di consultazione.  
Le domande in tal senso che emanano dal Governo, dalle commissione di merito e  
dagli autori di proposte di legge sono esaminate dal comitato di consultazione.  
Il parere del comitato di consultazione è sottoposto all'accordo dell'Assemblea  
plenaria. (...)  
Nessuna questione che non sia stata sottoposta al parere del comitato di  
consultazione e non sia stata confermata dall’Assemblea plenaria e annunciata  
preliminarmente dalla presidenza può essere dibattuta nell'Assemblea plenaria. (...)  
Immunità  
Domanda di revoca dell'immunità e commissione competente per l’esame  
Articolo 131 : le domande rivolte alla revoca dell'immunità parlamentare di un  
deputato sono trasmesse dalla presidenza alla commissione mista, composta dai  
membri delle commissione costituzionali e giudiziarie. (...)  
La commissione istruttoria e le sue audizioni  
Articolo 132 : il presidente della commissione mista costituisce, in vista dell’esame  
dei fascicoli relativi all'immunità, una commissione istruttoria composta da cinque  
membri giurati. (...)  
Tale commissione esamina tutti i documenti e, all’occasione, ascolta il deputato in  
causa ; essa non può sentire testimoni.  
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La commissione istruttoria deve rimettere il suo rapporto nel termine di un mese a  
partire dalla sua entrata in funzione.  
La commissione mista termina il rapporto in un mese.  
Il rapporto della commissione mista  
Articolo 133 : la commissione mista esamina il rapporto e gli allegati [rimessi dal] la  
commissione istruttoria.  
La commissione mista decide sulla revoca dell’immunità o sulla sospensione dei  
procedimenti fino alla fine del mandato parlamentare o ministeriale.  
Se il rapporto della commissione mista raccomanda la sospensione dei  
procedimenti, è letto dinanzi all'Assemblea generale. Se, nel termine di dieci giorni,  
non è proposta opposizione per iscritto contro tale rapporto, quest’ultimo diventa  
definitivo.  
Se il rapporto raccomanda la revoca dell'immunità o se vi è fatta opposizione alle  
condizioni previste nel paragrafo 3, esso è esaminato dall'Assemblea generale.  
Se i procedimenti sono stati sospesi e tale decisione è stata presa dall'Assemblea  
generale, non possono essere intrapresi dei procedimenti contro l’interessato fintanto  
che duri il suo mandato parlamentare, anche quando la legislatura sia stata rinnovata.  
I diritti di difesa  
Articolo 134 : il deputato la cui revoca della immunità è domandata può, se lo  
desidera, difendersi o farsi difendere da un membro, dinanzi alla commissione  
istruttoria, la commissione mista e l'Assemblea plenaria.  
È deciso allo stato degli atti quando il deputato che domanda di potersi difendere  
non risponde all’invito.  
La parola è in ogni caso data alla difesa.  
La domanda fatta da un membro per la revoca della propria immunità non è  
sufficiente. »  
30. Ai sensi dell'articolo 107 del vecchio codice penale emanato con la  
legge n. 765 del 1mo marzo 1936 :  
« Se l'esercizio dell'azione pubblica è subordinato ad una autorizzazione,  
all’adozione di una decisione o alla risoluzione di una questione pendente dinanzi ad  
un’altra istanza (...), la prescrizione è sospesa sino all’ottenimento dell’autorizzazione,  
all’adozione della decisione o alla risoluzione della questione. »  
31. Il 27 settembre 2004 è stata adottata la legge n. 5237 che ha dato vita  
al nuovo codice penale, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 12 ottobre  
2004. L'articolo 67 di tale codice dispone :  
« 1) Nei casi in cui l’istruzione ed i procedimenti che dipendono da una  
autorizzazione, dall’adozione di una decisione o dalla necessaria risoluzione di una  
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questione dinanzi ad un’altra istanza, la prescrizione dell'azione è sospesa fino  
[all'ottenimento] dell'autorizzazione, all’adozione della decisione o alla risoluzione  
della questione (...)  
2) Nel caso di una infrazione, la prescrizione dell'azione è sospesa al momento :  
a) della deposizione o dell'interrogatorio di una persona sospettata o di un accusato  
dinanzi al procuratore ;  
b) di una decisione di detenzione provvisoria di una persona sospettata o di un  
accusato ;  
c) della costituzione di un atto d’accusa a proposito dell’infrazione ;  
d) della pronuncia di una condanna, anche quando essa non riguarda che una parte  
delle accuse.  
3) Quando la prescrizione dell'azione è sospesa, il termine di prescrizione  
ricomincia a decorrere. Quando esiste più di un motivo di sospensione della  
prescrizione, la prescrizione ricomincia a decorrere a partire dalla sopravvenienza  
dell’ultimo motivo di sospensione (...) »  
32. Il 21 marzo 1994, la Corte costituzionale turca ha adottato una serie  
di sentenze1 in casi relativi alla revoca dell’immunità parlamentare di  
diversi deputati. Tali sentenze hanno dato alla giurisdizione costituzionale  
l’occasione di precisare la portata dell’immunità parlamentare. I passaggi  
rilevanti di tali sentenze possono leggersi come segue :  
« a) Significato dell’irresponsabilità e dell’immunità legislativa  
Tutti i paesi democratici hanno riconosciuto ai membri delle assemblee legislative  
certi privilegi ed immunità volti a permettere di esercitare le loro funzioni legislative  
in maniera corretta. Di tutta evidenza, concedere anche ai membri delle assemblee  
legislative uno status differente da quello degli altri cittadini non potrebbe essere  
considerato come avente ad oggetto il farne un gruppo privilegiato che è al di sopra  
delle leggi.  
L'immunità legislativa non è uno scopo ; è il mezzo per permettere ai parlamentari  
di compiere pienamente la volontà nazionale riflettendo perfettamente la volontà del  
popolo in seno all’Assemblea.  
Anche se l'articolo 83 della Costituzione porta il titolo di « immunità legislativa »,  
esso stabilisce due istituti : l'irresponsabilità legislativa e l'immunità legislativa. Il  
primo paragrafo dell'articolo precisa che i membri della Grande Assemblea nazionale  
di Turchia non possono essere ritenuti responsabili dei voti dati e delle parole espresse  
nel corso dei lavori dell'Assemblea, delle opinioni espresse all'Assemblea, della loro  
ripetizione al di fuori dell'Assemblea e della loro diffusione, fino a che nessuna  
decisione in senso contrario sia stata presa dall'Assemblea su proposta del presidente  
dell'Assemblea.  
1. Sentenze nn. 1994/11 E. 1994/30 K ; 1994/6 E. 1994/25 K. ; 1994/18 E. 1994/37 K ;  
1994/13 E. 1994/32 K. ; 1994/5 E. 1994/24 K ; 1994/20 E. 1994/39 K.  
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Il secondo paragrafo dell'articolo pone la regola secondo la quale il parlamentare al  
quale si rimprovera di aver commesso una infrazione prima o dopo le elezioni non  
può essere trattenuto, interrogato, detenuto  
o
giudicato senza decisione  
dell'Assemblea ; soltanto i casi di flagranza che prevedono una pena grave, a  
condizione che i procedimenti siano stati introdotti prima delle elezioni, ed i casi  
previsti all'articolo 14 della Costituzione sfuggono a tale disposizione.  
L'articolo 83 della Costituzione non precisa a quali condizioni l’immunità può  
essere revocata, ed il regolamento interno dell'Assemblea non contiene altre  
disposizioni in merito. Ciò non significa tuttavia che l’organo legislativo goda di una  
competenza assoluta in materia. I motivi dell’adozione di tale istituto qual è  
l’immunità così come l’evoluzione storica di quest’ultima mostrano che la  
competenza dell’organo legislativo relativa alla revoca dell’immunità non è assoluta  
ma limitata. Inoltre, il fatto che l’immunità trova posto nella Costituzione richiede di  
definire le regole ed i fini di tale istituto alla luce delle regole e dei fini della  
Costituzione. Nessuno dubita che consacrando l’immunità nell’articolo 83 il  
costituente intendeva permettere a coloro che esercitano delle funzioni legislative di  
farlo essendo preservati, in maniera sicura e corretta, da ogni fine o pressione.  
Altrimenti detto, lo scopo dell’immunità parlamentare è di evitare che i deputati siano  
impediti di esercitare le loro funzioni, anche temporaneamente, in ragione di una  
procedura penale arbitraria. In tal modo, la competenza dell'organo legislativo su tale  
punto è limitata alla ragione per la quale tale istituto è stato inserito nella  
Costituzione. (...)  
Nell’ambito di una procedura penale, il deputato la cui immunità parlamentare è  
stata revocata è come ogni cittadino. Egli può beneficiare di tutte le garanzie  
riconosciute dalla Costituzione e le leggi della Repubblica di Turchia. Tutti i principi  
che si applicano ai cittadini sono a lui applicati. A tal riguardo, egli può essere  
piazzato in custodia a vista, essere interrogato, essere detenuto e, in fin dei conti, egli  
è sottoposto come ogni altro cittadino all’insieme delle regole di procedura in vigore.  
(...) »  
2. Applicazione delle disposizioni di diritto interno  
33. Il 29 gennaio 2008, il segretariato generale dell'Assemblea nazionale  
ha formato un elenco dei casi di revoca dell’immunità parlamentare che si  
sono presentati dal 1991. Secondo tale elenco, tra il 1991 ed il 2008  
l'Assemblea nazionale ha pronunciato la revoca dell’immunità di diciassette  
deputati. Nel corso della 22ma legislatura, sono stati trasmessi alla  
commissione mista 299 casi di revoca dell’immunità. In 252 casi,  
quest’ultima ha deciso di sospendere i procedimenti sino alla fine del  
mandato parlamentare dell’interessato. Tale decisione è stata oggetto di  
opposizione in 226 casi, i quali sono stati quindi iscritti sull’agenda  
dell’Assemblea plenaria ma non sono stati esaminati.  
Dall’inizio della 23ma legislatura, sono stati trasmessi alla commissione  
mista 78 fascicoli di domande di revoca dell'immunità. Uno di tali casi è  
stato rimesso, su domanda, al gabinetto del primo ministro ; gli altri  
77 fascicoli sono ancora tra le mani della commissione mista.  
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B. Documenti rilevanti del Consiglio d’Europa e dell'Unione  
Europea  
1. Disposizioni relative all'Assemblea Parlamentare del Consiglio  
d’Europa  
34. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa  
(5 maggio 1949) :  
« a. Il Consiglio d'Europa, i rappresentanti dei membri ed il Segretariato godono,  
sui territori dei membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’esercizio delle  
loro funzioni. In virtù di tali immunità, i Rappresentanti in seno all’Assemblea  
Consultiva [parlamentare] non possono in particolare essere né arrestati né perseguiti  
sui territori di tutti i membri a causa delle opinioni o dei voti espressi nel corso dei  
dibattiti dell'Assemblea, dei suoi comitati o commissioni. »  
35. L'Accordo generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa  
(2 settembre 1949) enuncia in particolare :  
« Articolo 14 : I Rappresentanti in seno all’Assemblea Consultiva [parlamentare] ed  
i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a causa delle  
opinioni o voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.  
Articolo 15 : Durante le sessioni dell'Assemblea Consultiva [parlamentare], i  
rappresentanti in seno all'Assemblea ed i loro supplenti, che siano parlamentari o  
meno, beneficiano :  
a. sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del  
Parlamento dei loro paesi ;  
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni misura di  
detenzione e da ogni procedimento giudiziario.  
L'immunità li copre allo stesso modo quando si rendono nel luogo di riunione  
dell'Assemblea Consultiva [parlamentare] o ne provengano. Essa non può essere  
invocata nei casi di flagranza e non possono nemmeno porre ostacolo al diritto  
dell'Assemblea di revocare l'immunità di un rappresentante o di un supplente. »  
36. Il Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le  
immunità del Consiglio d'Europa (6 novembre 1952) dispone :  
« Articolo 3 : Le disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo si applicano allo stesso  
modo – che l’Assemblea [parlamentare] sia o meno riunita in sessione – ai  
Rappresentanti in seno all’Assemblea così come ai loro supplenti, dal momento in cui  
quelli che partecipano ad una riunione di una commissione o di una sotto-  
commissione dell’Assemblea, si rechino nel luogo o ne provengano.  
Articolo 5 : Tali privilegi, immunità e facilitazioni sono accordati ai rappresentanti  
dei membri, non a loro vantaggio personale, ma allo scopo di assicurare in piena  
indipendenza l’esercizio delle loro funzioni nel Consiglio d’Europa. Di conseguenza,  
un membro non ha soltanto il diritto, ma ha il dovere di revocare l'immunità del suo  
rappresentante in ogni caso in cui, a suo parere, l'immunità parlamentare impedirebbe  
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che sia fatta giustizia ed in cui possa essere invocata la revoca senza venir meno allo  
scopo per il quale l'immunità è accordata. »  
37. Nella sua Risoluzione 1490 (2006) relativa all'interpretazione  
dell'articolo 15.a dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del  
Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha  
dichiarato :  
« 1. L'Assemblea parlamentare richiama la sua Risoluzione 1325 (2003) e la sua  
Raccomandazione 1602 (2003) sulle immunità dei membri dell'Assemblea  
parlamentare, nelle quali essa affermava che tali immunità sono accordate per  
conservare l’integrità dell'Assemblea e per assicurare l’indipendenza dei suoi membri  
nel compimento del loro mandato europeo. (...)  
8. Essa decide di interpretare l'articolo 15.a come segue : quale che sia il loro  
regime di immunità, i rappresentanti in seno all'Assemblea ed i loro supplenti sono  
protetti contro ogni misura di detenzione ed ogni procedimento giudiziario quando  
esercitano le loro funzioni in qualità di membri dell’'Assemblea o quando sono in  
missione ufficiale per l'Assemblea, che ciò avvenga all’interno o all’esterno del loro  
paese. Se essi non esercitano attività ai sensi di quanto definito e se essi non sono in  
missione per l'Assemblea, il loro regime di immunità nazionale si applica nel loro  
paese.  
9. L'Assemblea giudica ugualmente opportuno che, quando essi esaminano delle  
domande di revoca o di difesa dell'immunità dei suoi membri, gli organi competenti  
dell'Assemblea si pongono la questione di conoscere se le autorità nazionali  
competenti hanno rispettato la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo come  
interpretata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo così come gli altri strumenti o  
testi giuridici rilevanti del Consiglio d’Europa che i paesi coinvolti hanno ratificato o  
accettato. L'Assemblea dovrebbe esprimere la sua preoccupazione quando delle  
norme del Consiglio d’'Europa sono state manifestamente violate nei confronti di uno  
dei suoi membri. (...)  
11. Di conseguenza, l'Assemblea decide :  
11.1. di aggiungere, dopo il paragrafo 6 dell'articolo 64 del suo Regolamento, il  
seguente paragrafo :  
« a. Quando essi esaminano una domanda di revoca o di difesa dell'immunità  
riconosciuta per il Consiglio d'Europa a un membro dell'Assemblea, gli organi  
competenti dell'Assemblea interpretano come segue l'articolo 15.a dell'Accordo  
generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa. I rappresentanti in seno  
all’Assemblea ed i loro supplenti sono protetti contro ogni misura di detenzione ed  
ogni procedimento giudiziario quando essi esercitano le loro funzioni in qualità di  
membri dell’Assemblea o quando essi sono in missione ufficiale per l'Assemblea,  
che ciò avvenga all’interno o all’esterno del loro paese. Se essi non esercitano  
attività nel senso suindicato e se non sono in missione per l'Assemblea, il loro  
regime di immunità nazionale si applica nei loro paesi.  
b. L'espressione “quando essi esercitano le loro funzioni” riguarda ogni mansione  
ufficiale compiuta negli Stati membri dai rappresentanti in seno all’Assemblea ed i  
loro supplenti, in applicazione di una decisione presa da un organo competente  
dell’Assemblea e con l’accordo delle autorità nazionali rilevanti.  
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c. In caso di dubbio, l’Ufficio dell’Assemblea decide se le attività dei membri  
dell’Assemblea rientrano nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni. »  
2. L'immunità in seno al Parlamento europeo  
38. Ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità  
delle Comunità europee (PPI) (8 aprile 1965),  
« Durante le sessioni del Parlamento europeo, i membri di quest’ultimo  
beneficiano :  
a) sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del  
parlamento dei loro paesi,  
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni misura di  
detenzione e da ogni procedimento giudiziario.  
L'immunità li copre allo stesso modo quando essi si rendono nel luogo di riunione  
del Parlamento europeo o ne provengono.  
L'immunità non può essere invocata nei casi di flagranza e non può nemmeno porre  
ostacolo al diritto del Parlamento europeo di revocare l'immunità di uno dei suoi  
membri. »  
39. L'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo, che disciplina  
la revoca dell’immunità parlamentare, enuncia :  
« 1. Nell’esercizio dei suoi poteri relativi ai privilegi ed alle immunità, il  
Parlamento mira prima di tutto a conservare la sua integrità in quanto assemblea  
legislativa democratica e ad assicurare l’indipendenza dei deputati nel compimento  
dei loro doveri.  
2. Ogni domanda indirizzata al Presidente da un’autorità competente di uno Stato  
membro al fine di revocare l'immunità di un deputato è comunicata in seduta plenaria  
e rinviata alla commissione competente.  
3. Ogni domanda indirizzata al Presidente da parte di un deputato o di un ex  
deputato al fine di difendere l'immunità ed i privilegi è comunicata in seduta plenaria  
e rinviata alla commissione competente.  
Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La domanda  
non può essere inviata da un altro deputato senza l’accordo del deputato coinvolto.  
4. Nei casi in cui un deputato è arrestato o privato della sua libertà di spostamento  
nella ritenuta violazione dei suoi privilegi ed immunità, il Presidente può  
intraprendere, in seguito alla consultazione del presidente e del relatore della  
commissione competente, una iniziativa d’urgenza al fine di confermare i privilegi e  
le immunità del deputato coinvolto. Il Presidente comunica la sua iniziativa alla  
commissione e ne informa il Parlamento. »  
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3. Lavori del Gruppo di Stati contro la corruzione  
40. Il rapporto di valutazione sulla Turchia adottato dal GRECO  
(Gruppo di Stati contro la corruzione) il 10 marzo 2006 (27ma seduta  
plenaria) indica in particolare :  
« III. DURATA E PORTATA DELLE IMMUNITÀ  
a. Descrizione della situazione  
80. Secondo la Costituzione, possono prevalersi delle immunità nei casi di  
procedimento penale le seguenti categorie di alte personalità ufficiali :  
– il Presidente della Repubblica  
– i Parlamentari  
– il Primo ministro ed i ministri (...)  
84. L'immunità dei parlamentari è prevista all’articolo 83 della Costituzione. I  
Parlamentari non potrebbero vedere coinvolta la loro responsabilità per la maniera in  
cui votano né per le dichiarazioni che fanno nell’esercizio delle loro funzioni di  
parlamentari o per le opinioni che essi esprimono dinanzi all’Assemblea o ancora – a  
meno che l'Assemblea non decida altrimenti, su proposta dell’ufficio della sessione –  
per le opinioni che essi esprimono nuovamente  
dell’Assemblea (articolo 83 (1)).  
o divulgano all’esterno  
85. Inoltre, nessun parlamentare sospettato di aver commesso un’infrazione prima o  
dopo un’elezione può essere arrestato, interrogato, detenuto o tradotto dinanzi ad una  
corte a meno che l'Assemblea non decida di revocare la sua immunità. Tale  
disposizione non si applicherà se un parlamentare è colto in flagranza di commissione  
di un crimine passibile di una sanzione grave2 nemmeno quando una inchiesta è stata  
avviata prima di una elezione al Parlamento. Tuttavia, in tali casi, l'autorità  
competente deve informare il Parlamento senza ritardo (articolo 83 (2)).  
86. L'esecuzione di una condanna penale pronunciata contro un parlamentare sia  
prima, sia dopo la sua elezione, deve essere sospesa fino a che egli perda la sua qualità  
di parlamentare ; le limitazioni non sono applicabili durante la durata del suo mandato  
(articolo 83 (3)). Le inchieste ed i procedimenti contro un deputato rieletto sono  
sottoposte alla revoca o meno della sua immunità parlamentare (articolo 83 (4)). (...)  
88. I gruppi dei partiti politici rappresentati nel Parlamento non possono né  
dibattere né prendere decisioni  
a
proposito dell’immunità parlamentare  
(articolo 83 (5)), né a proposito delle inchieste parlamentari (articolo 100 (4)). (...)  
2. « Sanzione grave » : più di dieci anni di carcere ; pronunciata da un tribunale per i reati  
principali aggravati.  
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b. Analisi  
93. L'EEG [Gruppo di valutazione del GRECO] ha espresso le sue preoccupazioni  
dinanzi alla lunga lista degli agenti che possono avvalersi delle immunità di differenti  
tipologie in Turchia. É opportuno notare che l'immunità parlamentare, sotto la forma  
di una « inviolabilità », è oggetto di un dibattito approfondito e che essa è fortemente  
contestata dalla società civile. L'estensione dell’immunità parlamentare ha potuto  
essere identificata come uno dei problemi maggiori nel contesto della corruzione.  
94. Il cerchio degli alti funzionari che beneficiano di una immunità (inviolabilità)  
stricto sensu ai sensi della Costituzione è limitato al Presidente della Repubblica, ai  
parlamentari, al Primo ministro ed ai ministri che, in principio, sono ugualmente  
parlamentari. (...)  
96. Secondo l'EEG, la regolamentazione della revoca dell'immunità parlamentare  
(articolo 83 della Costituzione e gli articoli 131-134 del regolamento dell'Assemblea  
nazionale) non stabilisce delle condizioni appropriate per garantire l'obiettività in seno  
alle commissioni parlamentari coinvolte. Ogni domanda di revoca dell'immunità  
formulata da un procuratore è sottoposta al ministro della Giustizia. Soltanto in  
seguito essa è trasmessa al gabinetto del Primo ministro. Quest’ultimo trasmette  
quindi il ricorso alla commissione parlamentare coinvolta, la quale può domandare a  
delle sotto-commissioni di indagare più in dettaglio sul soggetto, prima che la  
commissione deferisca il caso dinanzi all'Assemblea plenaria che prende la decisione.  
Nessun criterio oggettivo è stato fissato per quanto riguarda le condizioni della revoca  
dell'immunità parlamentare e sembrerebbe che le condizioni proposte in tale materia  
siano prima di tutto politiche. Inoltre, è stato precisato all’EEG che il procedimento  
poteva essere lungo, e durare più di un mese.  
97. Dal 2002, 206 domande di revoca dell'immunità parlamentare di  
115 Parlamentari sono state formulate, di cui 50 riguardavano casi di abuso di potere.  
Nessuna ha portato alla revoca dell'immunità. Sembrerebbe dunque che il sistema  
attuale dell'immunità parlamentare e della sua applicazione nella pratica costituiscono  
un ostacolo insormontabile alle investigazioni, procedimenti e condanne nei casi di  
infrazioni per corruzione. Di conseguenza, l'EEG raccomanda di riconsiderare il  
sistema dell'immunità parlamentare in maniera tale da stabilire dei criteri specifici ed  
oggettivi che saranno presi in considerazione al momento di prendere una decisione  
sulla revoca delle immunità e di vigilare che le decisioni di tale tipo siano prese al di  
fuori di ogni considerazione politica e non riposino che sulla fondatezza della  
domanda fatta dal procuratore. (...) »  
C. Diritto comparato  
1. La portata dell’inviolabilità  
41. La maggior parte degli Stati europei riconosce due tipi di immunità  
parlamentare : da una parte, l'irresponsabilità del parlamentare, o la libertà  
di espressione del parlamentare riguardo alle azioni giudiziarie per le  
opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni; dall’altra  
parte, l'inviolabilità del parlamentare, o immunità in senso stretto, che pone  
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il parlamentare al riparo da ogni arresto, detenzione o procedimento  
giudiziario, salvo autorizzazione della Camera alla quale egli appartiene3.  
42. La portata precisa dell’inviolabilità varia molto da un paese all’altro.  
La natura stessa di tale aspetto dell’immunità dà vita, per la sua messa in  
opera, ad una diversità di regimi giuridici. Certi Stati non conoscono tale  
istituto (Paesi Bassi, San Marino). In altri paesi, quali il Regno Unito, la sua  
portata è molto limitata : l'inviolabilità non vale che in ambito civile, mentre  
in ambito penale il parlamentare non gode di alcuna protezione particolare  
ed è trattato allo stesso modo degli altri cittadini. In Irlanda e Norvegia,  
l'inviolabilità parlamentare mira ad impedire che il deputato sia arrestato  
durante una sessione e quando si reca in parlamento o ne ritorna ; essa offre  
dunque una protezione minima al parlamentare.  
43. Ciò detto, la maggior parte degli Stati parti alla Convenzione  
accordano ai loro deputati, per la durata del loro mandato, una immunità  
extra – funzionale ai procedimenti in materia penale (Albania, Germania,  
Austria – se l’atto non è manifestamente estraneo alle funzioni politiche –,  
Cipro, Spagna, Grecia, Ungaria, Lituania, Polonia, Russia, Serbia, Svizzera)  
e/o una protezione contro la detenzione e le misure privative della libertà  
(arresto o detenzione in tutti i paesi che prevedono l'immunità dai  
procedimenti, ai quali si aggiungono il Belgio, la Francia, la Georgia, il  
Portogallo e la Romania). In certi casi, il parlamentare è al riparo dalle  
ispezioni corporali, dalle perquisizioni domiciliari o dalle intercettazioni  
(Georgia, Ungaria, Italia, Romania, Svizzera). Tali procedimenti o misure  
non possono essere adottate che con l’autorizzazione dell’Assemblea della  
quale l’interessato fa parte, eccetto Cipro, dove tale competenza spetta al  
potere giudiziario.  
44. In più Stati, la portata dell’inviolabilità è stata limitata, come  
testimoniano alcune recenti riforme costituzionali. Così, in Francia, con la  
riforma costituzionale del 1995, l'autorizzazione della camera non è più  
necessaria per l’avvio dei procedimenti penali, ma soltanto per la  
detenzione, l'arresto e le altre misure di controllo giudiziario. La stessa  
evoluzione si è avuta in Italia, dal momento che con la legge costituzionale  
n. 3 del 29 ottobre 1993 ha escluso la necessità di una autorizzazione  
preventiva della Camera affinchè i parlamentari possano essere sottoposti a  
dei procedimenti penali. In Romania, dalla riforma costituzionale del 2003,  
un senatore può essere oggetto di un’inchiesta giudiziaria o essere  
perseguito penalmente per atti che non dipendano dai voti o dalle opinioni  
politiche espresse a titolo del detto mandato.  
45. In Germania, esiste al Bundestag una pratica che consiste nel  
revocare, all’inizio della legislatura, l'immunità dai procedimenti per ogni  
reato (ad eccezione di fatti diffamatori di carattere politico). Tale misura  
3. Rapporto della Commissione di Venezia sul regime delle immunità parlamentari (1996),  
§ 11.  
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mira a proteggere la reputazione di tutti i membri del parlamento, nella  
misura in cui questi ultimi non attirino su di essi l’attenzione dei media se  
una procedura è intrapresa nei loro riguardi. Nel 2006, la Commissione di  
Venezia ha pubblicato un parere4 riguardante un progetto di decisione  
dell’Assemblea della Repubblica di Albania sulla limitazione dell'immunità  
parlamentare e le condizioni nelle quali l’apertura di una inchiesta su reati di  
corruzione e di abuso di potere può essere autorizzata. Tale progetto illustra  
bene la tendenza attuale a limitare l’estensione dell’inviolabilità nei regimi  
parlamentari europei, per lo meno per quanto riguarda l'immunità dai  
procedimenti.  
46. La durata dell'immunità parlamentare varia anche in funzione degli  
Stati. Certi regimi parlamentari estendono tale privilegio ai procedimenti  
penali intrapresi nei confronti del deputato prima della sua elezione  
(Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Italia, Portogallo). Negli altri Stati,  
anche se non si esige l’autorizzazione del parlamento per il proseguimento  
dei procedimenti già introdotti prima dell’elezione del deputato,  
l'Assemblea può, sia d’ufficio che su domanda dell’interessato, richiedere la  
sospensione degli atti del procedimento o la revoca delle misure di  
costrizione per la durata del mandato parlamentare (Francia, Polonia,  
Svizzera).  
47. Per quanto riguarda la portata ratione materiae dell'inviolabilità  
parlamentare, vale a dire l'immunità, esiste nella maggioranza degli Stati  
parti alla Convenzione una tendenza ad escludere dal beneficio  
dell'immunità i casi di flagranza. In certe Costituzioni, la flagranza non  
basta a giustificare la revoca dell'immunità parlamentare ; bisogna ancora  
che si tratti di un crimine particolarmente grave (Cipro, Svizzera, Grecia,  
Portogallo, Turchia), ciò che non impedisce all'Assemblea parlamentare in  
questione di statuire ulteriormente sui procedimenti o la detenzione, per  
domandarne eventualmente la sospensione o la revoca. Così, in Austria,  
anche se il deputato è arrestato in flagranza, il seguito della procedura può  
dipendere da un’autorizzazione della camera coinvolta. Alcune legislazioni  
escludono dal campo dell’inviolabilità certi atti in ragione della loro natura  
(è così che la Costituzione irlandese esclude il tradimento, i crimini e  
l’attentato all’ordine pubblico) o della gravità della pena prevista (la  
Costituzione portoghese esclude, a certe condizioni, i crimini intenzionali  
punibili con la pena del carcere per più di tre anni).  
4. Parere della Commissione di Venezia relativa al progetto di decisione dell’Assemblea  
della Repubblica di Albania sulla limitazione dell’immunità parlamentare e le condizioni  
nelle quali l’apertura di una inchiesta su dei reati di corruzione e di abuso di potere può  
essere autorizzata, 17-18 marzo 2006, §§ 14 e 17.  
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2. Il procedimento di revoca dell'immunità  
48. L'immunità parlamentare può essere revocata nella maggior parte  
degli Stati, salvo due i quali accordano una protezione molto limitata  
(Regno Unito, Irlanda e Norvegia).  
49. In generale, il procedimento di revoca dell'immunità è sempre lo  
stesso. Esso è normalmente previsto dal regolamento della Camera. Ha  
inizio con una proposta o richiesta di autorizzazione emanante dall’autorità  
pubblica competente (di solito il procuratore generale), dalla persona lesa o  
dal parlamentare stesso. Essa è trasmessa al presidente dell'Assemblea, sia  
direttamente sia in certi casi per intermediazione di un’altra autorità  
(ministro della Gustizia, primo ministro), ed è in seguito esaminata da una  
commissione parlamentare ad hoc o specializzata, che è incaricata di  
emettere un parere dopo aver ascoltato il parlamentare coinvolto. Spetta alla  
Camera in seduta plenaria, dopo dibattito o meno, e a porte chiuse o meno,  
accordare o meno la revoca dell’immunità. La possibilità di proporre  
opposizione contro la decisione della Camera di revocare l'immunità non  
esiste che in pochissimi Stati (Austria, Germania).  
3. La possibilità per il parlamentare di rinunciare volontariamente  
all'immunità  
50. La possibilità per un parlamentare di rinunciare alla sua immunità è  
poco diffusa (Polonia, Svizzera) e si limita talvolta a dei reati minori (le  
contravvenzioni, in Ungheria) o determinati (la diffamazione, in Irlanda). In  
Polonia, la Costituzione riconosce il diritto del parlamentare di autorizzare  
dei procedimenti penali. In Svizzera, la legge sull'Assemblea federale  
garantisce al deputato il diritto di accettare per iscritto i procedimenti o  
l’arresto.  
51. Nella maggior parte degli Stati parti, l'impossibilità di rinunciare  
volontariamente all'immunità nasce dall’idea che quest’ultima non è un  
privilegio accordato ai parlamentari a titolo individuale, ma un privilegio  
attribuito al parlamento per garantire il suo buon funzionamento. Nella  
tradizione giuridica francese, le disposizioni relative all'immunità sono di  
ordine pubblico ed i parlamentari non possono rinunciarvi volontariamente.  
Gli atti compiuti in violazione dell'immunità sono nulli. L'immunità deve  
essere sollevata d’ufficio dal giudice. A tale concezione si avvicina la  
pratica del Parlamento europeo, seguendo la quale una rinuncia in materia è  
sprovvista di effetti giuridici.  
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DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
52. Il ricorrente lamenta di essere stato privato del suo diritto a  
beneficiare di un processo equo e della conseguente lesione dell’esercizio  
dei suoi diritti di difesa, nella misura in cui egli si vede privato della  
possibilità di farsi riconoscere innocente. La Corte ritiene che l’accusa deve  
essere esaminata sulla base dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che così  
dispone nel suo passaggio rilevante :  
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un  
tribunale (...) che deciderà (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei  
suoi confronti. »  
53. Il Governo si oppone a tale tesi.  
A. Sull'applicabilità dell'articolo 6 § 1 della Convenzione  
1. Argomenti delle parti  
54. Il ricorrente sottolinea che egli sarà comunque processato al termine  
del suo mandato parlamentare e precisa che non è stato possibile alcun  
processo per un periodo di cinque anni durante la 22ma legislatura.  
Considerato che egli è stato rieletto, tale lasso di tempo potrebbe durare  
nove o dieci anni dal termine della 23ma legislatura se la sua immunità non  
è revocata. Secondo lui, restare sotto il colpo di un’accusa penale per un  
periodo così lungo senza poter beneficiare di un processo equo costituisce in  
sé una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.  
55. Il Governo sostiene che i fatti controversi non riguardano in alcun  
modo i diritti civili del ricorrente ; essi hanno avuto origine da procedimenti  
penali avviati nei suoi confronti. Essendo questi ultimi stati sospesi, non si  
pone una questione in merito ad una qualsiasi lesione al diritto  
dell’interessato ad un processo equo. Pertanto, in tale stato della procedura  
di diritto interno, le garanzie dell'articolo 6 della Convenzione non si  
applicano. Nelle misura in cui i procedimenti penali controversi andranno a  
riprendere il loro corso al termine del mandato parlamentare del ricorrente e  
nel caso in cui quest’ultimo non abbia riportato a quel momento alcuna  
condanna, il Governo ritiene che i fatti evocati non costituiscano  
assolutamente una limitazione dei diritti dell’interessato con riferimento  
all’articolo 6.  
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2. La valutazione della Corte  
56. La Corte sottolinea dapprima che anche se essa ha già avuto  
occasione di esaminare la questione dell'immunità accordata ai membri del  
Parlamento e della sua incidenza sul diritto di accesso ad un tribunale (vedi  
in particolare A. c. Regno Unito, n. 35373/97, CEDH 2002-X ; Cordova c.  
Italia (n. 1), n. 40877/98, CEDH 2003-I ; Cordova c. Italia (n. 2), n.  
45649/99, CEDH 2003-I ; Tsalkitzis c. Grecia, n. 11801/04, 16 novembre  
2006), essa non ha ancora avuto occasione di conoscere circostanze in cui è  
il beneficiario dell’immunità parlamentare a lamentarsi delle conseguenze di  
tale immunità sul suo diritto di accesso ad un tribunale.  
57. Seppure la Corte ritiene che essa si tratti di una questione di diritto  
nuova per la quale esistono pochi elementi di riferimento giurisprudenziale,  
essa giudica nondimeno opportuno ricordare che il diritto di accesso ad un  
tribunale costituisce un elemento inerente al diritto ad un processo equo  
enunciato dall’6 § 1 della Convenzione, strettamente legato al principio di  
preminenza del diritto. Dunque, la preminenza del diritto non può essere  
concepita senza la possibilità di accedere ai tribunali (vedi, tra gli altri,  
Golder c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1975, serie A n. 18, p. 18,  
§§ 35-36).  
58. La Corte ricorda ugualmente di aver avuto occasione di precisare che  
« il diritto di ogni accusato a che la sua causa sia conosciuta da un tribunale  
non è assoluto, nella misura in cui la Convenzione non impedisce al  
pubblico ministero di rinunciare ai procedimenti (archiviazione) o al giudice  
di porre fine al procedimento senza sentenza (non-luogo) » (Deweer c.  
Belgio, Rapporto della Commissione del 5 ottobre 1978, Serie B, vol. 33, p.  
28, § 58, al quale rinvia la sentenza del 27 febbraio 1980, serie A n. 35, §  
49). Il principio così enunciato è stato in seguito ripreso ed interpretato nel  
senso che « l'articolo 6 della Convenzione non consacra un diritto  
all’ottenimento di un risultato determinato all’esito di un processo penale,  
né, di conseguenza, alla pronuncia di una decisione espressa di condanna o  
di proscioglimento in relazione alle accuse formulate ». Di conseguenza, il  
fatto che i procedimenti penali non si sono conclusi con una tale decisione  
espressa non costituisce una lesione alla presunzione di innocenza (Withey  
c. Regno Unito (dec.), n. 59493/00, CEDH 2003-X).  
59. La Corte ritiene tuttavia utile precisare che un tale principio non  
potrebbe prevalere – in merito al diritto di accesso ad un tribunale – che nei  
casi in cui ci sia motivo di considerare le azioni giudiziarie come terminate  
o il procedimento penale chiuso, in maniera tale che esso non possa più  
essere considerato come avente ripercussioni importanti sulla situazione del  
ricorrente (vedi in particolare X. c. Regno Unito, n. 8233/78, decisione della  
Commissione del 3 ottobre 1979, Decisioni e rapporti (DR) 17, p. 146 ;  
Stoianova e Nedelcu c. Romania, nn. 77517/01 e 77722/01, §§ 20-21,  
CEDH 2005-VIII).  
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60. Dunque, considerati i documenti del dossier e le informazioni fornite  
dalle parti, bisogna constatare che il caso di specie non corrisponde a  
nessuna di tali situazioni. La Corte osserva infatti che in virtù delle  
disposizioni di diritto interno l'inviolabilità parlamentare di cui gode il  
ricorrente non fa che sospendere i procedimenti penali avviati nei suoi  
confronti ma non pone in alcun modo fine al procedimento penale in quanto  
tale. Infatti, nel caso di specie non avviene la prescrizione dei reati penali  
(paragrafi 28 e 30 più sopra). Ne consegue che i procedimenti penali sono  
soltanto sospesi fino alla fine del mandato parlamentare, o non avranno  
luogo se non dopo essere stati autorizzati dall'Assemblea alla quale  
appartiene l’interessato.  
61. La Corte nota al riguardo che lo status di parlamentare di cui  
beneficia il ricorrente non è che un ostacolo procedurale temporaneo  
all’azione giudiziaria, limitata per la durata delle funzioni parlamentari.  
L'interessato non sfuggirà quindi all’applicazione del diritto comune ed i  
procedimenti nei suoi confronti potranno essere riattivati dal momento della  
fine del suo mandato, circonstanza che, agli occhi della Corte, non potrebbe  
essere intesa come una semplice possibilità teorica (vedi, a contrario,  
Withey, cit.).  
62. Nei casi A. c. Regno Unito, Cordova (n. 1), Cordova (n. 2) e  
Tsalkitzis summenzionati, la Corte ha affermato il principio del controllo  
della compatibilità dell'immunità dalla giurisdizione con il diritto ad un  
tribunale, così come consacrato dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Per  
ammettere tale principio, è stato necessario alla Corte, in primo luogo,  
valutare l'applicabilità dell'articolo 6 in materia ed, in secondo luogo,  
considerare l'immunità dalla giurisdizione nella prospettiva delle esigenze  
del diritto ad un processo equo. Ritenendo l’applicabilità dell'articolo 6, la  
Corte si è anche pronunciata per la giudicabilità dell'immunità, aprendo  
attraverso la stessa la via ad un controllo di merito sulla compatibilità  
dell'immunità della giurisdizione con il diritto di accesso ad un tribunale.  
63. In questo caso, la Corte non vede alcuna ragione che possa  
giustificare un approccio differente nel caso di specie, fintanto che è in  
causa « una accusa in campo penale » diretta contro il ricorrente, lo stesso  
nell’impossibilità di accedere ad un giudice penale. Di conseguenza, la  
Corte ritiene che il procedimento rientra nel campo di applicazione  
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.  
B. Sul merito  
1. Argomenti delle parti  
64. Il ricorrente sostiene che la revoca della sua immunità è stata  
ostacolata dal gruppo di maggioranza in seno all’Assemblea nazionale,  
unicamente per ragioni di « interessi personali e politici ». Al riguardo, egli  
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precisa che nel corso della 22ma legislatura nessuna domanda di revoca ha  
potuto essere esaminata in seno al Parlamento. Tutte le domande tendenti al  
loro esame o al loro inserimento nell’ordine del giorno dei dibattiti  
dell’Assemblea nazionale sono state rigettate. Per il ricorrente, poco importa  
la gravità dei reati che gli sono imputati nel caso di specie, essendo questi  
ultimi di natura tale da discreditarlo agli occhi dell’opinione pubblica che  
non fa distinzioni al riguardo .  
65. L'interessato denuncia inoltre una violazione degli articoli 133 e 134  
del regolamento del Parlamento, i quali non sono assolutamente stati  
concepiti per essere utilizzati in funzione di congetture politiche, come  
prodottesi nel caso di specie.  
66. Il Governo sottolinea che l'immunità parlamentare come prevista  
all'articolo 83 della Costituzione tende ad assicurare all’Assemblea  
nazionale la possibilità di esercitare le sue funzioni legislative in maniera  
del tutto autonoma ed indipendente. Essa tende ugualmente a proteggere i  
parlamentari, in particolare quelli dell’opposizione, da ogni molestia di  
carattere politico, ed in tal modo evitare ostacoli all’esercizio delle loro  
attività. Tale immunità serve inoltre a garantire la separazione dei poteri, il  
mantenimento della democrazia pluralista ed il libero dibattito all’interno  
del Parlamento. Essa persegue di conseguenza uno scopo di interesse  
generale.  
67. Ricordando che l'immunità parlamentare, in vigore nella maggior  
parte degli Stati contraenti, non è un privilegio accordato ai membri del  
Parlamento e non riveste un carattere di perpetuità, il Governo sottolinea  
che l'inviolabilità parlamentare del ricorrente è limitata alla durata del suo  
mandato o può aver fine in caso di revoca dell'Assemblea nazionale. Quindi,  
l'interessato potrà assolutamente beneficiare di un processo equo. Al  
riguardo, il Governo insiste sulla differenza di importanza che esiste tra la  
sospensione di un procedimento penale e la sua chiusura.  
68. Il Governo ricorda inoltre che il diritto di accesso ad un tribunale  
non è assoluto ma suscettibile di limitazioni implicite. Essendo l'immunità  
concessa al fine di permettere ai parlamentari di esercitare le loro funzioni  
in tutta indipendenza, l'inviolabilità in causa deve essere considerata come  
una limitazione proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Al riguardo,  
le autorità giudiziarie hanno l’obbligo di rilevare, d'ufficio, l'immunità  
parlamentare.  
69. Infine, la rielezione del ricorrente prova, se ve ne era bisogno, che la  
sua reputazione o la sua carriera politica non sono state per nulla intaccate  
dalla contestata sospensione dei procediemnti penali. Pertanto, l’accusa  
relativa ad una pretesa lesione alla presunzione di innocenza apparirebbe  
sprovvista di fondamento.  
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2. La valutazione della Corte  
a) Osservazioni preliminari  
70. A titolo preliminare, la Corte osserva che la maggior parte, se non la  
totalità, degli Stati firmatari della Convenzione accordano ai membri dei  
loro organi legislativi nazionali una forma di immunità, le cui modalità  
precise variano da Paese a Paese. Alcuni privilegi ed immunità sono  
ugualmente concessi ai membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio  
d'Europa e a quelli del Parlamento europeo (paragrafi 34-38 più sopra).  
Così, il principio dell'immunità parlamentare è riconosciuto nella grande  
maggioranza delle costituzioni moderne d’Europa. Nonostante una  
consuetudine storica e geografica al riguardo, la Corte osserva che i dibattiti  
sul tema della responsabilità parlamentare non sono mai cessati. Se il  
principio dell'irresponsabilità parlamentare è generalmente accettato,  
diversamente vale per l'inviolabilità parlamentare, la quale è oggetto di  
dibattito quando offre una protezione non tanto all’eletto quanto alla  
persona, per ogni atto commesso al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.  
71. Al riguardo, la Corte precisa che la maggior parte dei sistemi  
giuridici nazionali prevedono una doppia tutela per i parlamentari, la quale  
si scompone secondo la tradizione in due regimi derogatori : l'uno, nel  
merito, è l'irresponsabilità ; l'altro, di ordine procedurale, è l'inviolabilità.  
Allorquando la irresponsabilità sottrae i parlamentari da ogni procedimento  
giudiziario per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni così come  
per i voti e le opinioni espresse nel quadro di queste ultime, l'inviolabilità,  
quanto ad essa, consiste in una immunità dal procedimento per altri fatti  
diversi da quelli legati all’esercizio della funzione parlamentare.  
Contrariamente alla irresponsabilità, l'inviolabilità non « cancella » il reato  
ma mira a ritardare i procedimenti avviati nei confronti del parlamentare e  
comporta il divieto di sottoporre quest’ultimo alla detenzione o di  
perseguirlo senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene.  
72. Se il sistema costituzionale turco riconosce allo stesso tempo sia la  
irresponsabilità che l'inviolabilità parlamentare, il ricorrente nel caso di  
specie si duole unicamente delle conseguenza di quest’ultimo aspetto. Al  
riguardo, la Corte precisa di primo acchito che il suo ruolo non è quello di  
pronunciarsi in maniera astratta sulla compatibilità del regime  
dell’inviolabilità parlamentare con la Convenzione ma di ricercare in  
concreto se l'applicazione del dettato costituzionale sulla immunità  
parlamentare nel caso di specie abbia violato l'articolo 6 della Convenzione.  
b) Principi generali  
73. Il diritto di accesso ad un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6 § 1  
della Convenzione, non è assoluto : esso si presta a dei limiti implicitamente  
ammessi, dal momento che comporta per sua stessa natura una  
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regolamentazione da parte dello Stato. Gli Stati contraenti godono nella  
materia di un certo margine di apprezzamento. Infatti, il compito della Corte  
non consiste nel sostituirsi alle giurisdizioni interne. Spetta alle autorità  
nazionali, ed in prticolare alle corti ed ai tribunali, interpretare la  
legislazione interna (vedi, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c.  
Spagna, sentenza del 19 dicembre 1997, Raccolta di sentenza e decisioni  
1997-VIII, p. 2955, § 31 ; Saez Maeso c. Spagna, n. 77837/01, § 22, 9  
novembre 2004).  
74. Spetta invece alla Corte statuire in ultima istanza sul rispetto delle  
esigenze della Convenzione ; essa deve verificare che le limitazioni operate  
non restringano l’accesso offerto all’individuo in maniera o fino ad un punto  
tale che il diritto si ritrovi leso nella sua stessa sostanza. Inoltre, una simile  
limitazione del diritto di accesso ad un tribunale non si concilia con  
l'articolo 6 § 1 se non quando è rivolta ad uno scopo legittimo e se esiste un  
ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo  
mirato (Waite e Kennedy c. Germania [GC], n. 26083/94, § 59, CEDH  
1999-I ; T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], n. 28945/95, § 98, CEDH  
2001-V). Infatti, il diritto di accesso ad un tribunale è leso quando la sua  
regolamentazione cessa di servire i fini della sicurezza giuridica e della  
buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che  
impedisce alla persona giudicabile dal tribunale di vedere la sua causa  
esaminata nel merito dalla giurisdizione competente.  
75. Al riguardo, la Corte osserva che quando uno Stato riconosce una  
immunità ai membri del suo Parlamento, la protezione dei diritti  
fondamentali può esserne colpita. Non si può, pertanto, in maniera generale,  
considerare l'immunità parlamentare come una restrizione sproporzionata al  
diritto di accesso ad un tribunale come consacrato dall'articolo 6 § 1. Allo  
stesso modo in cui tale diritto è inerente alla garanzia di un processo equo  
garantito da tale articolo, devono essere mantenute determinate restrizioni  
all’accesso che sono ad esso inerenti ; si rinviene un esempio nei limiti  
generalmente ammessi dagli Stati contraenti, come rilevato dalla dottrina  
sull'immunità parlamentare (A. c. Regno Unito, cit., § 83 ; mutatis mutandis,  
Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n. 35763/97, § 56, CEDH 2001-XI). Al  
riguardo, la Corte ha già riconosciuto che il fatto per gli Stati di accordare  
generalemente una immunità più o meno estesa ai parlamentari costituisce  
una pratica di lunga data, che mira a permettere la libera espressione dei  
rappresentanti del popolo e ad impedire che dei procedimenti di parte  
possano ledere alla funzione pubblica parlamentare (A. c. Regno Unito, cit.,  
§§ 75-77 ; Cordova (nn. 1 e 2), cit., §§ 55 e 56 rispettivamente ; De Jorio c.  
Italia, n. 73936/01, § 49, 3 giugno 2004). Dunque, la creazione di eccezioni  
a tale immunità, la cui applicazione avverrebbe in funzione di fatti  
particolari di ogni causa, avrebbe come effetto di violare considerevolmente  
i fini perseguiti (A. c. Regno Unito, cit., § 88).  
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76. Tuttavia, sarebbe ugualmente contario allo scopo ed all’oggetto della  
Convenzione che gli Stati contraenti, adottando l’uno o l’altro dei sistemi  
normalmente utilizzati per assicurare l’immunità ai membri del Parlamento,  
siano in tal modo esonerati da ogni responsabilità nei riguardi della  
Convenzione nel campo di attività esaminato. Vi è spazio per ricordare che  
la Convenzione ha come fine proteggere diritti non teorici o illusori, ma  
concreti ed effettivi. Il richiamo vale in particolare per il diritto di accesso ai  
tribunali, avuto riguardo alla posizione preminente che il diritto ad un  
processo equo occupa in una società democratica (Aït-Mouhoub c. Francia,  
sentenza del 28 ottobre 1998, Raccolta 1998-VIII, p. 3227, § 52). Sarebbe  
incompatibile con la preminenza del diritto in una società democratica e con  
il principio fondamentale che sottointende l'articolo 6 § 1 che uno Stato  
possa, senza riserve o senza controllo degli organi della Convenzione,  
sottrarre alla competenza dei tribunali tutta una serie di azioni civili o  
esonerare da ogni responsabilità delle categorie di persone (Fayed c. Regno  
Unito, sentenza del 21 settembre 1994, serie A n. 294-B, p. 49, § 65).  
77. Così, nel caso in cui l'immunità parlamentare ostacoli l’esercizio del  
diritto di accesso alla giustizia, la Corte ricerca se gli atti esaminati erano  
legati all’esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu, al fine di  
concludere per la proporzionalità o meno della misura in causa (Cordova (n.  
1), cit., § 62 ; De Jorio, cit., § 53). Al riguardo, essa ricorda che l’assenza di  
un legame evidente con un’attività parlamentare richiede una  
interpretazione stretta della nozione di proporzionalità tra lo scopo  
perseguito ed i mezzi impiegati. Ciò si verifica in particolare quando le  
restrizioni al diritto di accesso derivano da una deliberazione di un organo  
politico (Tsalkitzis, cit., § 49). Allo stesso modo, più una immunità è ampia,  
più le ragioni che la giustificano devono essere imperiose (A. c. Regno  
Unito, cit., § 78).  
78. La Corte ritiene che i principi ed i criteri del controllo della  
compatiblità dell'immunità dalla giurisdizione con il diritto ad un tribunale  
come stabilito nella sua giurisprudenza devono essere trasposti al caso di  
specie.  
c) Applicazione al caso di specie  
79. In virtù dell'articolo 83 della Costituione turca, nessun parlamentare  
sospettato di aver commesso un reato prima o dopo la sua elezione può  
essere arrestato, interrogato, detenuto o condotto dinanzi al giudice, a meno  
che l'Assemblea nazionale non decida di revocare la sua immunità. Al  
riguardo, la Corte osserva che la Corte costituzionale turca ha avuto  
occasione di precisare che in sé l'immunità parlamentare, intesa come  
inviolabilità, non era assolutamente un privilegio a vantaggio dei  
parlamentari, ma un privilegio connesso al suo status. La giurisdizione  
costituzionale si è inoltre pronunciata sulla legittimità della inviolabilità  
parlamentare instaurata dall'articolo 83 della Costituzione. Facendo ciò, essa  
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ha indicato che lo scopo perseguito dal costituente era quello di permettere a  
coloro che esercitano delle funzioni legislative di farlo « essendo preservati,  
in maniera sicura (...), da ogni sospetto e da ogni pressione », ed in tal modo  
evitare che i deputati siano impediti di « esercitare le loro funzioni, anche  
temporaneamente, a causa di un procedimento penale arbitrario » (paragrafo  
32 più sopra).  
80. In tali condizioni, la Corte non può che riconoscere la  
legittimità, invocata dal Governo, dello scopo perseguito da tale regime  
derogatorio al diritto comune, il quale mira essenzialmente a garantire che i  
titolari di un mandato parlamentare possano esercitare tale mandato  
liberamente ed in tutta serenità. Al riguardo, non vi è alcun dubbio agli  
occhi della Corte – essa ha inoltre già avuto l’occasione di affermarlo (A. c.  
Regno Unito, cit. §§ 75-77 ; Cordova (nn. 1 e 2), cit., §§ 55 e 56  
rispettivamente ; De Jorio, cit., § 49) – che l'immunità parlamentare sia un  
istituto che persegue uno scopo legittimo, ossia quello di assicurare la piena  
indipendenza dei parlamentari e quella del Parlamento prevenendo ogni  
eventualità di fumus persecutionis e, inoltre, proteggere l’organizzazione  
costituzionale ed il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e  
giudiziario.  
81. La Corte ammette infatti che i procedimenti avviati contro un  
parlamentare possono ostacolare il funzionamento stesso dell'Assemblea  
alla quale egli appartiene e perturbare la serenità dei lavori parlamentari.  
Poco importa dunque, ai riguardi dello scopo legittimo perseguito, la natura  
del fatto generatore dei procedimenti, il quale in questo caso non consiste in  
un atto che forma un tutt’uno con la funzione ma ne è del tutto  
indipendente.  
82. Ciò considerato, la Corte non può che sottoscrivere l’apprezzamento  
della Corte costituzionale turca quando essa ritiene che le esenzioni che  
caratterizzano l’inviolabilità parlamentare non sono legittime che nella  
misura in cui sono legate alla qualità di parlamentare, e non costituiscono un  
privilegio personale ma un principio di diritto politico, che mira a  
proteggere non l’individuo ma la funzione che egli esercita (paragrafi 32 più  
sopra). É unicamente in tale senso che la data dei fatti incriminati riveste  
una importanza del tutto relativa ed importa dunque poco che essa sia  
precedente all’elezione parlamentare.  
83. Dalla constatazione della legittimità dell’inviolabilità parlamentare,  
la Corte non potrebbe trarne di fatto, senza aver riguardo delle circostanze  
di specie, una qualunque presunzione di conformità alla convenzione di  
quest’ultima. Essa deve infatti, preliminarmente, esercitare un controllo di  
proporzionalità di tale misura con riguardo ai diritti del ricorrente derivanti  
dall'articolo 6 della Convenzione. Tale controllo implica una valutazione del  
giusto equilibrio da soddisfare tra l’interesse generale che costituisce il buon  
funzionamento dell’istituzione parlamentare e l’interesse individuale del  
ricorrente. Pronunciandosi sulla proporzionalità, la Corte deve prestare  
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particolare attenzione all’estensione dell’inviolabilità nel caso di specie,  
salvaguardandone lo spirito poiché l’assenza di un legame evidente con una  
attività parlamentare richiama una interpretazione stretta della nozione di  
proporzionalità (Cordova (n. 1), cit., § 63). Incombe in particolare alla Corte  
esaminare se la prescrizione costituzionale, nelle circostanze del caso di  
specie, abbia portato ad un diniego di giustizia per il ricorrente.  
84. Al riguardo, la Corte precisa che, se essa deve pronunciarsi sui limiti  
dell'immunità parlamentare riguardo ai diritti consacrati dalla Convenzione,  
non vi è dubbio alcuno ai suoi occhi che la concessione di tale immunità  
rientra nel margine di apprezzamento dello Stato e che non gli spetta di  
sostituire ad esso il suo apprezzamento al fine di determinare se il suo  
beneficio sia o meno necesario o appropriato in un caso particolare. Se la  
Corte non può essere utilizzata come un meccanismo di controllo della  
pertinenza delle scelte operate dai Parlamenti nazionali al riguardo, resta il  
fatto che la pratica di questi ultimi deve conciliarsi con gli imperativi della  
preminenza del diritto, quali consacrati dalla Convenzione. Dunque, le  
garanzie dell'articolo 6 mirano a preservare una tale preminenza,  
indispensabile ad un regime politico realmente democratico. Al fine di  
verificare il rispetto di tale preminenza, la Corte dovrà dunque nel caso di  
specie procedere ad un esame completo dell’approccio istituzionale del  
regime immunitario nel diritto turco e delle condizioni della sua  
applicazione pratica.  
85. La Corte rileva innanzitutto che l'inviolabilità concessa ai  
parlamentari turchi sembrerebbe per vari aspetti più ampia di quella  
riconosciuta ai membri del corpo legislativo in altri Stati firmatari, ai  
membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa o a quelli del  
Parlamento europeo. In particolare, tale inviolabilità si applica sia al penale  
che al civile, valendo allo stesso modo per gli atti commessi prima di  
ottenere lo status di parlamentare che per quelli commessi durante il  
mandato parlamentare ; essa preserva dagli interrogatori, dalla detenzione e  
dai procedimenti giudiziari. Detto ciò, la Corte ha già avuto occasione di  
affermare che l'applicazione di una regola che consacra una immunità  
parlamentare assoluta non potrebbe essere considerata in sé come eccedente  
il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati per limitare il diritto di  
accesso ad un tribunale (A. c. Regno Unito, cit., § 87).  
86. La Corte nota in seguito che in virtù del diritto interno l'inviolabilità  
riveste un carattere di ordine pubblico, ciò significa che le autorità  
giudiziarie hanno l’obbligo di rilevare d’ufficio tale immunità e che gli atti  
che non rispettano tale regola sono nulli. Inoltre, non essendo l'immunità  
parlamentare un diritto a beneficio personale del parlamentare, ad essa il  
ricorrente non può rinunciare. Gli è tuttavia riconosciuto di domandarne la  
revoca all’Assemblea alla quale egli appartiene ; allo stesso tempo,  
quest’ultima può essere adita dagli organi giudiziari ed ha la possibilità di  
porvi un termine.  
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87. Al riguardo, la Corte osserva che la procedura di revoca  
dell'immunità parlamentare è prevista all'articolo 83 della Costituzione ed  
agli articoli da 131 a 134 del regolamento dell'Assemblea nazionale.  
Secondo tali disposizioni, quando la commissione mista è adita da una  
domanda di revoca dell'immunità, essa può decidere, previo parere di una  
commissione istruttoria, di proporre la revoca dell'immunità parlamentare o  
la sospensione dei procedimenti penali avviati contro il parlamentare  
accusato. Quando la commissione mista si pronuncia in favore della  
sospensione dei procedimenti, è possibile ricorrere dinanzi all'Assemblea  
plenaria, la quale deve a sua volta pronunciarsi sulla revoca o meno  
dell’immunità parlamentare.  
88. Alla lettura delle disposizioni richiamate più in alto, la Corte osserva  
che nessun criterio oggettivo è stato fissato al fine di definire le condizioni  
di revoca dell’immunità parlamentare. La Corte costituzionale turca ha così  
precisato che né l'articolo 83 della Costituzione né il regolamento  
dell'Assemblea nazionale precisano a quali condizioni l'immunità di un  
parlamentare può essere revocata (paragrafo 32 più sopra). Così, i criteri in  
materia sembrano prima di tutto politici (paragrafo 40 più sopra). Dunque,  
se non spetta alla Corte valutare in abstracto le modalità di applicazione del  
procedimento di revoca dell'immunità parlamentare, è necessario constatare  
avuto riguardo dei passi del dossier, che la commissione mista non sembra  
aver motivato la sua decisione di sospensione dei procedimenti penali in  
questione. Sembrerebbe così che essa ha fatto riferimento unicamente alla  
natura dei reati imputati e non ha tenuto in conto né esaminato l’eventuale  
peso dell’incidenza di un processo penale sul compimento da parte del  
ricorrente del suo ufficio parlamentare.  
89. Agli occhi della Corte, l'assenza di una motivazione tale da rendere  
conoscibile il ragionamento della commissione competente, combinata con  
l’assenza di criteri oggettivi chiaramente definiti per le condizioni di revoca  
dell'immunità, erano di natura tale da privare tutte le persone interessate  
dalla decisione – nella specie così il ricorrente come le vittime dei reati  
presuntivamente commessi da quest’ultimo – dei mezzi che permettano loro  
di difendere i propri diritti. Essa ha in particolare privato il ricorrente della  
possibilità di apprezzare utilmente la maniera in cui la commissione in  
questione ha esercitato il suo ruolo, così come la base ed i criteri in base ai  
quali l'Assemblea plenaria, organo competente a statuire in ultima istanza  
sulla revoca dell'immunità parlamentare, adotterebbe una decisione.  
90. Inoltre, la Corte osserva che il procedimento controverso non  
risponde ad alcun imperativo di celerità e non è assolutamente circoscritto  
nel tempo. Il caso del ricorrente è in tal modo rimasto iscritto sull'agenda  
dell'Assemblea nazionale per più di due anni durante la 22ma legislatura  
senza che quest’ultima si pronunciasse, malgrado le richieste  
dell’interessato in tal senso (paragrafi 19-23 più sopra). Se, nelle sue  
osservazioni sul merito, il Governo ha sostenuto che in virtù dell'articolo 49  
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del suo regolamento era consentito all'Assemblea plenaria di trattare con  
priorità una questione importante e determinare l'ordine di esame delle  
questioni iscritte sulla sua agenda, è necessario constatare che essa si è  
astenuta dall'utilizzare tale possibilità nel caso di specie, senza fornire su  
tale punto una qualsiasi giustificazione o chiarimento al ricorrente.  
91. La Corte ritiene per di più che la sospensione di ogni procedimento  
penale contro un parlamentare durante il suo mandato implica  
necessariamente il trascorrere di un lasso di tempo rilevante tra la  
commissione degli atti incriminati e l’apertura dei procedimenti penali,  
rendendo questi ultimi aleatori, in particolare per ciò che riguarda la prova.  
In un altro contesto, la Corte ha già constatato che, il tempo necessario per  
l’esame di un ricorso può mettere in discussione la sua efficacia (Tsalkitzis,  
cit., § 50 ; mutatis mutandis, Ganci c. Italia, n. 41576/98, § 30, CEDH  
2003-XI). Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio ai suoi occhi che il  
ricorrente abbia direttamente subito le conseguenze di un tale ritardo,  
pregiudizievole non soltanto per il buon funzionamento della giustizia ma  
anche per lo stesso interessato, divenendo una così lunga attesa il tempo di  
ogni sospetto.  
92. Al riguardo, la Corte non potrebbe ignorare che in Turchia  
l’inviolabilità concessa ai parlamentari è oggetto di un approfondito  
dibattito ed è fortemente contestata dalla società civile. Inoltre, l'estensione  
di tale immunità parlamentare è stata riconosciuta come uno dei maggiori  
problemi nel contesto della corruzione (vedi la conclusione del rapporto del  
GRECO, al paragrafo 40 più sopra). Allo stesso tempo, dalla lettura  
dell’elenco dei dossiers relativi alle immunità parlamentari formato dal  
segretariato generale dell'Assemblea nazionale, la Corte non può ignorare lo  
slittamento della procedura di revoca dell'immunità parlamentare, nella  
misura in cui l'Assemblea plenaria sembra chiaramente essersi astenuta  
dall’esercizio delle sue prerogative in materia (paragrafo 33 più sopra).  
93. In tale contesto, la Corte comprende le proccupazioni del ricorrente  
per le ripercussioni ed i rischi di discredito che possono derivare da una  
procedura così lunga, dato che l'assenza di una decisione in merito al  
mantenimento o meno della sua immunità parlamentare può essere percepita  
come una manovra dilatoria destinata a ritardare l'azione della giustizia. Al  
riguardo, essa non può che dolersi del fatto che si sia in tal modo potuto fare  
a meno della sua volontà manifesta di rinunciare al beneficio della sua  
inviolabilità. Del resto, l'oscurità del processo decisionale, che è sprovvisto  
di criteri oggettivi che definiscano le condizioni di una revoca  
dell'immunità, l'inerzia dell'Assemblea plenaria, che si è astenuta dallo  
statuire sul caso del ricorrente durante la 22ma legislatura ed i ritardi  
accusati da tale procedimento, sempre pendente dinanzi alle istanze  
giudiziarie nazionali, costituiscono agli occhi della Corte altrettanti ostacoli  
alla possibilità per l’interessato di vedere il suo caso esaminato nel merito  
dalle giurisdizioni penali.  
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94. Dunque, nelle circostanze di specie, il processo decisionale in causa  
e le sue modalità di applicazione non potrebbero essere considerati  
compatibili con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia ed  
hanno leso l’effettività del diritto di accesso del ricorrente ad un tribunale,  
fino ad un punto che non si può ritenere proporzionato allo scopo legittimo  
perseguito.  
95. In conclusione, la Corte ritiene che il ricorrente è stato privato del  
suo diritto di accesso ad un tribunale, che tale privazione non era  
proporzionata e che essa ha leso nella sostanza tale diritto. Vi è stata dunque  
violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.  
II. SULL'APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL'ARTICOLO  
41  
DELLA  
96. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione dell Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
97. Il ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa a titolo di equa  
soddisfazione. Quindi, non vi è motivo di pronunciarsi sul punto.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Rigetta, all'unanimità, l'eccezione preliminare del Governo ;  
2. Ritiene, per quattro voti contro tre, che vi è stata violazione dell'articolo  
6 § 1 della Convenzione.  
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto l’8 luglio 2008, in  
applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
Alla presente sentenza sono unite, conformemente agli articoli 45 § 2  
della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione  
dissenziente comune ai giudici Baka, Ugrekhelidze e Popović.  
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F.T.  
S.D.  
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OPINIONE DISSENIENTE COMUNE AI GIUDICI  
BAKA, UGREKHELIDZE E POPOVIĆ  
Ci dispiace non poter sottoscrivere l’opinione della maggioranza secondo  
la quale vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nel  
presente caso.  
Allo stesso modo della maggioranza, noi riconosciamo la legittimità,  
invocata dal Governo, dello scopo perseguito dal regime di inviolabilità  
parlamentare, il quale mira essenzialmente a garantire che i titolari di un  
mandato parlamentare possano esercitare tale mandato liberamente ed in  
piena serenità. Come sottolineato dalla sentenza e come la Corte ha già  
avuto occasione di affermare (A. c. Regno Unito, cit., §§ 75-77 ; Cordova  
(nn. 1 e 2), cit., §§ 55 e 56 rispettivamente ; De Jorio, cit., § 49), non vi è  
dubbio che l'immunità parlamentare sia un istituto che persegue uno scopo  
legittimo, vale a dire assicurare la piena indipendenza dei parlamentari e  
quella del Parlamento prevenendo ogni eventualità di fumus persecutionis e,  
inoltre, proteggere l’organizzazione costituzionale ed il mantenimento della  
separazione dei poteri legislativo e giudiziario.  
D’altra parte, non possiamo sottoscrivere le conclusioni della  
maggioranza per il carattere non proporzionato, secondo essa, della misura  
controversa rispetto ai diritti del ricorrente derivanti dall'articolo 6 della  
Convenzione.  
Certamente, rileviamo che l’inviolabilità concessa ai parlamentari turchi  
sembrerebbe a più riprese più ampia di quella accordata ai membri del corpo  
legislativo di certi altri Stati firmatari e dei membri dell'Assemblea  
parlamentare del Consiglio d'Europa o di quelli del Parlamento europeo. In  
particolare, tale inviolabilita si applica sia per il penale che per il civile,  
valendo tanto per gli atti commessi prima dell’ottenimento dello status di  
parlamentare che per quelli commessi durante la durata del mandato  
parlamentare ; essa preserva dagli interrogatori, dalle misure detentive e dai  
procedimenti giudiziari. Detto ciò, noi ricordiamo che la Corte ha già avuto  
occasione di affermare che l’applicazione di una regola che consacra una  
immunità parlamentare assoluta non potrebbe essere considerata in sé come  
eccedente il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati per limitare il  
diritto di accesso di una persona (A. c. Regno Unito, cit., § 87).  
Inoltre, noi riteniamo che l’estensione dell'inviolabilità parlamentare si  
attenua nella misura in cui, se il ricorrente non può rinunciarvi con pieno  
diritto, gli è tuttavia concesso di chiederne la revoca all'Assemblea alla  
quale appartiene ; allo stesso tempo, quest’ultima può essere adita dagli  
organi giudiziari ed ha la possiblità di stabilire un termine.  
Inoltre, se cosideriamo che la Corte debba pronunciarsi sui limiti  
dell'immunità parlamentare con riferimento ai diritti consacrati dalla  
Convenzione, non vi è dubbio ai nostri occhi che la concessione di tale  
immunità dipende dal margine di apprezzamento dello Stato e che non  
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SENTENZA KART c. TURCHIA  
spetta alla Corte sostituirvi il suo apprezzamento al fine di determinare se il  
suo beneficio è o meno necessario o appropriato in un caso particolare. Gli  
atti interni del Parlamento, nel novero dei quali figurano le decisioni di  
revoca o meno dell'immunità, così come la fissazione dell’ordine del giorno  
e delle questioni da discutere, spettano senza alcun dubbio alla sovranità di  
quest’ultimo. La Corte non potrebbe essere utilizzata quale meccanismo di  
controllo della rilevanza delle scelte operate dai Parlamenti nazionali al  
riguardo, dal momento che la pratica di questi ultimi si concilia con gli  
imperativi della preminenza del diritto quali consacrati dalla Convenzione.  
Non ignoriamo che in Turchia l'inviolabilità concessa ai parlamentari è  
oggetto di un dibattito approfondito ed è fortemente contestata dalla società  
civile né che l’estensione di tale immunità parlamentare ha potuto essere  
identificata come uno dei maggiori problemi nell’ambito della corruzione  
(vedi la conclusione del rapporto del GRECO, al paragrafo 40 più sopra).  
Ciò considerato, ricordiamo che non spetta alla Corte apprezzare in  
abstracto le modalità di svolgimento del procedimento di revoca  
dell'immunità parlamentare quanto piuttosto ricercare in concreto se tali  
modalità abbiano infranto l'articolo 6 della Convenzione.  
Dunque, in questo caso, osserviamo che il procedimento di revoca  
dell'immunità parlamentare è definito e regolamentato dall’articolo 83 della  
Costituzione e dagli articoli da 131 a 134 del regolamento dell'Assemblea  
nazionale. É necessario constatare, viste tali disposizioni, che il  
procedimento contenzioso garantisce al ricorrente un diritto di opposzione  
ed il rispetto dei suoi diritti di difesa (paragrafo 29 più sopra). Per di più,  
rimarchiamo che l’inviolabilità in causa mira solamente a sospendere ogni  
procedimento avviato nei confronti di un parlamentare fino alla fine del suo  
mandato, nell’interesse dell'Assemblea alla quale egli appartiene. Il  
procedimento è in tal modo soltanto differito, al fine di evitare che  
all’interessato sia abusivamente impedito l’esercizio delle proprie funzioni.  
Al riguardo, rileviamo inoltre che il regime dell’immunità controverso è  
disciplinato da regole specifiche in merito alla prescrizone dei reati penali.  
Essendo tale prescrizione sospesa per tutta la durata del mandato  
parlamentare, i procedimenti penali avviati nei confronti del ricorrente  
potranno riprendere dal momento dello spirare del suo mandato.  
L'inviolabilità in causa non costituisce dunque che un ostacolo procedurale  
provvisorio ai procedimenti penali, ostacolo che non potrebbe estendersi  
sino a negare all’interessato la possibilità di vedere la sua causa esaminata  
nel merito. In tal senso, l'inviolabilità non conferisce al ricorrente che una  
immunità parziale.  
Alla luce di ciò che precede, riteniamo che l’applicazione di una regola  
che consacra una inviolabilità quale quella di cui è provvisto il mandato del  
ricorrente non potrebbe essere considerata come eccedente il margine di  
apprezamento di cui godono gli Stati per limitare il diritto di accesso di una  
persona ad un tribunale.  
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SENTENZA KART c. TURCHIA  
Certamente, è spiacevole che la questione della revoca dell'immunità  
parlamentare del ricorrente sia rimasta pendente dinanzi all'Assemblea  
plenaria nel corso della 22ma legislatura, per più di due anni, senza essere  
oggetto di dibattito ; tuttavia, tale circostanza non potrebbe da sola  
modificare la nostra conclusione in merito alla proporzionalità  
dell'immunità parlamentare in causa, poiché la creazione di eccezioni a tale  
immunità, la cui applicazione sarebbe dunque di poco conto, avrebbe  
necessariamente come effetto di compromettere in maniera grave i fini  
perseguiti.  
Riteniamo quindi che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della  
Convenzione.  
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