SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA
risultato la liberazione potevano essere considerati effettivi quanto alla
privazione della libertà. Allo stesso modo, una domanda risarcitoria ai sensi
del paragrafo 2(2) non avrebbe potuto procurare una vera e propria
riparazione per la violazione della sua libertà di espressione.
42. L’art. 35 § 1 della Convenzione stabilisce, nella sua parte pertinente:
“La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso
interne, secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti …”
43. La Corte ha spesso affermato che la regola dell’esaurimento dei
ricorsi interni cui si fa riferimento in questa disposizione impone ai
ricorrenti di servirsi innanzitutto dei ricorsi che sono di norma disponibili e
sufficienti nell’ordinamento giuridico interno per consentire loro di ottenere
un risarcimento per le violazioni dedotte. Tuttavia, spetta al Governo che
invoca il mancato esaurimento dei ricorsi interni indicare con sufficiente
chiarezza i rimedi ai quali il ricorrente non ha fatto ricorso e persuadere la
Corte che essi fossero effettivi e disponibili in teoria e in pratica al tempo
dei fatti, cioè che essi fossero accessibili, fossero in grado di procurare un
risarcimento con riguardo alle doglianze del ricorrente e offrissero
ragionevoli prospettive di successo (si veda, come recente e pertinente
precedente autorevole, Kolev c. Bulgaria, n. 50326/99, §§ 70 e 72, 28 aprile
2005).
44. Non è necessario che la Corte risolva la questione se una domanda
risarcitoria possa essere considerata come un ricorso effettivo con riguardo
alla privazione della libertà eseguita in violazione dell’art. 5 della
Convenzione (si vedano De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi,
sentenza del 22 maggio 1984, § 39, Serie A n. 77; Amuur c. Francia,
sentenza del 25 giugno 1996, § 36 in fine, Raccolta delle sentenze e
decisioni 1996-III; Steel e altri c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre
1998, § 63, Raccolta 1998-VII; Tám c. Slovacchia, n. 50213/99, §§ 44-53,
22 giugno 2004; Andrei Georgiev c. Bulgaria, n. 61507/00, §§ 73-79, 26
luglio 2007; e Ladent c. Polonia, n. 11036/03, § 39, CEDU 2008-...
(estratti), che sottintendono che possa esserlo; Kokavecz c. Ungheria (dec.),
n. 27312/95, 20 aprile 1999, che afferma che lo è, dopo che sia terminata la
detenzione contestata; e Tomasi c. Francia, sentenza del 27 agosto 1992, §
79, Serie A n. 241-A; Navarra c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993,
§ 24, Serie A n. 273-B; Yağcı e Sargın c. Turchia, sentenza dell’8 giugno
1995, § 44, Serie A n. 319-A; Włoch c. Polonia, n. 27785/95, § 90, CEDU
2000-XI; e Haris c. Slovacchia, n. 14893/02, § 38, 6 settembre 2007, che
affermano che non lo è, anche dopo che il singolo interessato sia stato
rilasciato). Anche se si dovesse supporre che in certe situazioni essa possa
essere ritenuta un simile ricorso, la Corte non ritiene, per le ragioni che
seguono, che essa fosse a disposizione del ricorrente nel presente caso.
45. La Corte osserva sin dall’inizio che il Governo ha indicato soltanto il
paragrafo 2(2) della LRCS e non ha invocato nessuna altra disposizione del
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