CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
CASO KANDZHOV c. BULGARIA  
(Ricorso n. 68294/01)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
6 novembre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA  
Nel caso Kandzhov c. Bulgaria,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Rait Maruste, Presidente,  
Karel Jungwiert,  
Volodymyr Butkevych,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Mirjana Lazarova Trajkovska,  
Zdravka Kalaydjieva, giudici,  
e da Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 ottobre 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 68294/01) diretto contro la  
Repubblica di Bulgaria, con il quale il sig. Aleksandar Bogdanov  
Kandzhov, un cittadino bulgaro nato nel 1971 e che vive nel paese di  
Pobeda, nella regione di Pleven (“il ricorrente”) ha adito la Corte il 5  
gennaio 2001 in virtù dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei  
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente è rappresentato dal sig. Y. Grozev, avvocato del Foro di  
Sofia. Il Governo bulgaro (“il Governo”) è rappresentato dal proprio agente,  
la sig.ra M. Kotseva, del Ministero della Giustizia.  
3. Il ricorrente sostiene che il suo arresto e la sua detenzione per  
l’esposizione di uno striscione pretesamente offensivo per il Ministro della  
Giustizia e per la raccolta di firme per richiedere le dimissioni del Ministro  
siano stati illegittimi ed abbiano violato il suo diritto alla libertà di  
espressione. Sostiene altresì di non essere stato tradotto al più presto dinanzi  
ad un giudice dopo il suo arresto.  
4. Il 14 novembre 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al  
Governo. Ha altresì deciso di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il  
merito del caso (art. 29 § 3 della Convenzione).  
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SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
1. Antefatto del caso  
5. Il ricorrente è impegnato in politica sin dall’inizio dei cambiamenti  
democratici in Bulgaria nel 1990 ed era un attivista di uno dei maggiori  
partiti politici negli anni Novanta, l’Unione delle Forze Democratiche  
(“UFD”). Svolse un ruolo attivo nella campagna dell’UFD durante le  
elezioni legislative nell’aprile 1997. Dopo le elezioni, maturò gradualmente  
un sentimento di disincanto per le politiche dell’UFD e verso alcuni dei suoi  
dirigenti. Fu particolarmente deluso dal sig. Teodosiy Simeonov, un  
deputato dell’UFD del collegio elettorale di Pleven e capo della sezione  
dell’UFD in Pleven. Il 4 febbraio 1999 il ricorrente, insieme a qualche altro  
membro dell’UFD, costituì il “Comitato contro la corruzione nell’UFD –  
Pleven”. Nella sua qualità di presidente del comitato, il ricorrente scrisse al  
Primo Ministro, che era altresì il leader dell’UFD, sostenendo che il sig.  
Simeonov era stato pesantemente coinvolto in intrighi politici e corruzione.  
6. Il 18 dicembre 1999 il sig. Simeonov venne rieletto alla guida della  
sezione di Pleven dell’UFD e il 21 dicembre 2000 venne nominato Ministro  
della Giustizia.  
7. Il 1° giugno 2000, in un’intervista che parlava del processo  
largamente pubblicizzato di cinque infermiere bulgare che rischiavano la  
pena di morte in Libia, il sig. Simeonov espresse l’opinione che la Libia non  
fosse un Paese “bianco”. Questa dichiarazione venne duramente criticata  
dalla stampa e provocò una protesta da parte dell’ambasciatore libico in  
Bulgaria. Il 14 giugno 2000 il quotidiano Monitor pubblicò un editoriale che  
esprimeva l’opinione che con la sua affermazione il sig. Simeonov fosse  
“sulla buona strada per essere classificato come 'il maggiore idiota'  
dell’anno”.  
8. All’inizio del luglio 2000 il ricorrente, insieme ad alcuni amici e  
sostenitori politici, fondò un comitato promotore per battersi per le  
dimissioni del sig. Simeonov. Il 7 luglio 2000 informò il sindaco di Pleven  
che il 10, l’11 ed il 12 luglio 2000 nel centro di Pleven sostenitori dell’UFD  
avrebbero raccolto firme per richiedere le dimissioni del “maggiore idiota  
del Governo bulgaro – Teodosiy Simeonov”. Gli organizzatori avevano  
intenzione di raccogliere firme tra le 9 e le 17 nei giorni sopra citati in  
quattro stand collocati davanti al municipio, alla stazione della polizia  
distrettuale, al teatro e al Monumento al Milite Ignoto – tutti nel centro di  
Pleven.  
9. Il 7 luglio 2000 il vicesindaco, che allora faceva le veci del sindaco, si  
rifiutò di concedere l’autorizzazione per la raccolta delle firme. Il suo  
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diniego era fondato sulla mancata dimostrazione che il ricorrente fosse stato  
autorizzato a rappresentare il comitato promotore. Il sindaco sostenne  
inoltre che fosse necessario un coordinamento al fine di garantire “la  
sicurezza dei cittadini e degli edifici conformemente al Regolamento n. 1  
sul mantenimento e sulla difesa dell’ordine pubblico e dei beni pubblici nel  
Comune di Pleven” e invitò il ricorrente, se insisteva nell’eseguire l’azione,  
a discutere su dove esattamente potessero essere collocati i tavoli. Il 9 luglio  
2000 la polizia cercò di avvisare il ricorrente di tale diniego, ma non riuscì a  
trovarlo al suo indirizzo.  
2. I fatti del 10-14 luglio 2000 ed il procedimento penale contro il  
ricorrente  
10. Il 10 luglio 2000, alle 9 del mattino circa, mentre si recava ad uno  
degli stand per la raccolta delle firme, il ricorrente venne fermato davanti  
alla stazione della polizia distrettuale dal capo del dipartimento di polizia,  
che lo informò del diniego del vicesindaco. Il ricorrente, che era deciso ad  
andare avanti nel suo programma, si recò in municipio e si incontrò con il  
vicesindaco, ma non raggiunse un accordo con lui.  
11. Il ricorrente decise di portare a termine l’azione programmata. Mise  
nel centro di Pleven due stand e due manifesti che recitavano “Noi,  
sostenitori dell’UFD, chiediamo le dimissioni del maggiore idiota del  
Governo Teodosiy Simeonov”. Molte persone, compresi alcuni poliziotti, si  
raccolsero intorno agli stand.  
12. Alle 11,35 nello stesso giorno un poliziotto avvisò per iscritto il  
ricorrente che avrebbe dovuto rimuovere gli stand, in attesa del benestare  
del vicesindaco alla loro ubicazione. Il ricorrente si rifiutò di toglierli, dal  
momento che riteneva che il collocamento di stand sul suolo pubblico non  
equivalesse ad una violazione dell’ordine pubblico e che la legge non gli  
imponesse di chiedere l’autorizzazione da parte del sindaco per ciò.  
13. Alle 12,30 un altro poliziotto ordinò l’arresto del ricorrente. L’ordine  
era fondato sul paragrafo 70(1) della Legge sul Ministero dell’Interno del  
1997 e sugli artt. 148 § 1 (1) e (3) e 325 § 2 del codice penale del 1968 (si  
vedano i paragrafi 27 e 30 più avanti). Esso non esponeva gli specifici fatti  
dedotti contro il ricorrente. Subito dopo ciò la polizia arrestò il ricorrente e  
sequestrò i due manifesti.  
14. Più tardi nel corso della giornata il poliziotto che aveva ordinato  
l’arresto del ricorrente aprì un’inchiesta penale contro di lui per vilipendio  
del Ministro della Giustizia nella sua veste ufficiale, in contrasto con l’art.  
148 § 1 (1) e (3) del codice penale del 1968, e per compimento di atti  
osceni, con grave violazione dell’ordine pubblico e dimostrazione di  
manifesta mancanza di rispetto per la collettività, caratterizzata da  
eccezionale cinismo e tracotanza, in contrasto con l’art. 325 § 2 del codice  
(si vedano sotto i paragrafi 27 e 30). Non specificò con precisione quali atti  
il ricorrente avesse compiuto.  
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15. Il ricorrente fu sottoposto ad interrogatorio alle 18,30. Si dichiarò  
innocente e si rifiutò di rilasciare dichiarazioni sino all’arrivo del suo  
avvocato.  
16. L’11 luglio 2000 la Procura della Repubblica distrettuale di Pleven  
ricevette una querela da parte del sig. Simeonov, che chiedeva che venisse  
instaurato un procedimento penale contro il ricorrente per ingiuria ai sensi  
dell’art. 148 e per teppismo ai sensi dell’art. 325 del codice penale del 1968.  
17. Nello stesso giorno un pubblico ministero della Procura della  
Repubblica distrettuale di Pleven, agendo su proposta della polizia e in forza  
dei suoi poteri ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del  
1974 (si veda sotto il paragrafo 34), ordinò che il ricorrente fosse trattenuto  
per settantadue ore, a partire dalle 12,30 di quel giorno, in attesa di una  
decisione da parte del Tribunale distrettuale di Pleven se egli dovesse essere  
posto in stato di “detenzione provvisoria”. Osservò che il procedimento  
contro il ricorrente era stato avviato per i capi di imputazione di ingiuria e  
teppismo ed affermò, tra l’altro, che c’era un rischio effettivo che egli si  
desse alla fuga o reiterasse i reati. Il difensore del ricorrente fece subito  
ricorso contro il provvedimento alla Procura della Repubblica regionale di  
Pleven. Non ricevette nessuna risposta.  
18. Nello stesso giorno l’investigatore incaricato del caso interrogò il  
sig. Simeonov. Egli affermò di essersi sentito molto offeso ed umiliato dalla  
campagna per le sue dimissioni e dalla sua descrizione come “il maggiore  
idiota”. Egli era venuto a conoscenza dei fatti da suo figlio e aveva subito  
telefonato al vicesindaco, al vicepresidente dell’UFD di Pleven e al capo del  
dipartimento di polizia distrettuale, insistendo affinché “garantissero  
l’ordine pubblico”. L’investigatore interrogò anche due poliziotti che erano  
stati testimoni oculari dei fatti del 10 luglio 2000.  
19. Il 12 luglio 2000 l’investigatore interrogò il vicesindaco, il  
vicepresidente dell’UFD di Pleven e il padre del ricorrente. Gli interrogatori  
terminarono alle 16,45.  
20. Alle 11 del mattino del 14 luglio 2000 il Tribunale distrettuale di  
Pleven esaminò in una pubblica udienza la richiesta di porre il ricorrente in  
stato di “detenzione provvisoria”. Esso ascoltò le richieste del pubblico  
ministero e dell’avvocato del ricorrente. Ritenne che, sebbene vi fossero  
indizi che il ricorrente avesse commesso il reato a lui ascritto, non fosse  
necessario porlo in stato di “detenzione provvisoria”, perché non c’era alcun  
rischio che egli si rendesse latitante o reiterasse il reato. Il tribunale  
sottolineò anche alcuni problemi di salute sofferti dal ricorrente. Decise di  
rilasciarlo dietro cauzione. Il ricorrente, a quanto pare, pagò la cauzione  
subito dopo l’udienza, che terminò alle 11,30, e venne rilasciato.  
21. L’inchiesta contro il ricorrente fu conclusa il 24 luglio 2000 ed il  
fascicolo processuale venne inviato alla Procura della Repubblica  
distrettuale di Pleven. Il 25 luglio 2000 essa incriminò il ricorrente,  
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accusandolo di teppismo aggravato. Le accuse di ingiuria, a quanto pare,  
erano state abbandonate prima.  
22. Dopo aver tenuto il dibattimento, in una sentenza del 23 aprile 2001  
il Tribunale distrettuale di Pleven giudicò il ricorrente colpevole di teppismo  
aggravato, in contrasto con l’art. 325 § 2 del codice penale del 1968 (si veda  
il paragrafo 27 più avanti) e lo condannò a quattro mesi di reclusione,  
sospesi per tre anni.  
23. A seguito di un ricorso in appello proposto dal ricorrente, il 25  
settembre 2001 il Tribunale regionale di Pleven annullò la sentenza del  
tribunale inferiore e lo assolse.  
24. La Procura della Repubblica regionale di Pleven propose  
impugnazione su questioni di diritto. L’impugnazione fu esaminata dalla  
Suprema Corte di Cassazione in una pubblica udienza che si svolse il 15  
gennaio 2002. La pubblica accusa, che era rappresentata da un pubblico  
ministero della Procura della Repubblica presso la Suprema Corte di  
Cassazione, espresse l’opinione che l’assoluzione fosse corretta e dovesse  
essere confermata.  
25. Con sentenza definitiva dell’11 febbraio 2002 la Suprema Corte di  
Cassazione confermò l’assoluzione del ricorrente nei seguenti termini:  
“... Il tribunale di primo grado non è riuscito a fornire nessuna argomentazione, ma  
ha soltanto dichiarato che le azioni [del ricorrente] erano equivalse ad 'una brutale  
dimostrazione contro l’ordine costituito' e avevano provocato 'notevole danno' a  
questo ordine. ... la deposizione delle persone autorizzate a difendere l’ordine  
pubblico – [i poliziotti] interrogati come testimoni, e in particolare, [uno di loro], cui  
erano state fatte specificamente domande su ciò – dimostra che non si era verificato  
nessun 'disordine, tumulto o violazione dell’ordine pubblico' nel luogo in cui [il  
ricorrente] e gli altri sostenitori dell’UFD avevano organizzato la raccolta di firme a  
sostegno della rimozione dalla carica dell’allora Ministro della Giustizia T. Simeonov.  
L’unica cosa che poteva essere qualificata come denigratoria è la definizione di  
'maggior idiota' che accompagnava il nome del teste Simeonov sui due manifesti che  
spiegavano lo scopo dell’avvenimento. Tuttavia, non c’è comunque alcuna prova che  
l’uso di tali parole fosse diretto a screditare T. Simeonov indebolendo la sua  
reputazione e dignità.”  
26. La corte proseguì affermando che era una questione nota a tutti che  
un mese prima dei fatti del 10 luglio 2000 il sig. Simeonov aveva fatto una  
dichiarazione inaccettabile con riguardo alla Libia, che, tenuto conto delle  
ripercussioni potenzialmente dannose per le relazioni tra i due Paesi, era  
stata valutata in modo molto negativo dalla stampa e aveva infine condotto  
alla perdita della sua carica. Fu la stampa a dare per prima al sig. Simeonov  
del “maggiore idiota” e non c’era nessun indizio che alcun giornale fosse  
stato chiamato a rispondere per questa espressione. Era perciò del tutto  
naturale per il ricorrente, quando chiedeva le dimissioni del Ministro,  
utilizzare la stessa espressione, così esprimendo l’atteggiamento del  
pubblico – e non soltanto il proprio – verso le attività del sig. Simeonov. Su  
questa base, la corte concluse che:  
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“Risulta chiaro da quanto sopra che, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, non  
è stato commesso nessun reato ai sensi dell’art. 325 §§ 1 o 2 [del codice penale del  
1968], perché non ci furono atti che intendessero violare l’ordine pubblico o  
dimostrare manifesta mancanza di rispetto per la collettività. Il reato ascritto al  
[ricorrente] oggettivamente non fu nemmeno commesso: non ci fu nessun tumulto e la  
presenza di agenti di polizia sul posto era dovuta alla necessità di prevenire possibili  
incidenti. Nemmeno la manifestazione di sdegno da parte di [alcune delle persone che  
erano lì presenti], che era un atto di sostegno politico a T. Simeonov, può essere  
considerata come una conseguenza del teppismo.”  
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNE PERTINENTI  
A. Teppismo  
27. L’art. 325 §§ 1 e 2 del codice penale del 1968, come vigente al  
tempo dei fatti, stabiliva:  
“1. Chiunque commetta atti osceni che violino gravemente l’ordine pubblico e  
dimostrino manifesta mancanza di rispetto per la collettività è punito per teppismo con  
la reclusione sino a due anni o con il lavoro correzionale, così come con la pubblica  
censura.  
2. Se gli atti sono accompagnati da resistenza ad [un agente delle forze dell’ordine],  
o sono caratterizzati da eccezionale cinismo o tracotanza, la pena è della reclusione  
fino a cinque anni.”  
28. In una decisione interpretativa vincolante pronunciata nel 1974  
(Постановление № 2 от 29 ноември 1974 г. по н.д. 4/1974 г., Пленум  
на ВС), la Corte Suprema ha definito gli elementi del teppismo. Il primo  
elemento è la perpetrazione di atti osceni, che sono descritti come  
comportamenti che sono “disdicevoli o impertinenti, manifestati attraverso  
bestemmie, vaneggiamento, cattive maniere o altri comportamenti che  
scandalizzano la collettività”. Gli atti osceni devono sia violare gravemente  
l’ordine pubblico, che dimostrare manifesta mancanza di rispetto per la  
collettività. Si verifica una grave violazione dell’ordine pubblico quando  
“attraverso le sue azioni l’autore fa una dura dimostrazione contro l’ordine  
costituito”. Questi comportamenti violano “importanti interessi statali,  
pubblici o privati o fondamentalmente offendono la morale”. La “manifesta  
mancanza di rispetto per la collettività” è presente quando attraverso le sue  
azioni l’autore “manifesta apertamente un elevato livello di mancanza di  
rispetto per gli individui e per le regole della società”.  
29. Secondo la decisione, l’“eccezionale cinismo” ai sensi del paragrafo  
2 dell’art. 325 è presente quando “gli atti di teppismo sono particolarmente  
sfrontati, violano gravemente i valori morali e colpiscono la sensibilità dei  
cittadini”. Gli atti osceni che sono compiuti in pubblico e provocano sdegno  
nella collettività sono anche “eccezionalmente cinici”. La “tracotanza  
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eccezionale” è presente quando “gli atti colpiscono in modo grave e  
persistente interessi pubblici e privati ed esprimono un atteggiamento  
sprezzante verso l’ordine pubblico o altri interessi pubblici o privati”.  
Questi atti “scandalizzano la collettività e dimostrano un’insolente  
sfrontatezza o provocano una grave offesa”.  
B. Ingiuria  
30. L’ingiuria è un reato ai sensi dell’art. 146 del codice penale del  
1968. E’ aggravata se commessa in pubblico e/o con riguardo a pubblici  
ufficiali nell’adempimento dei loro doveri (art. 148 § 1 (1) e (3) del codice).  
Prima del marzo 2000 essa era perseguibile a querela, tranne che nei casi in  
cui la vittima fosse un pubblico ufficiale (art. 161 del codice, come vigente  
prima del marzo 2000). Dopo una modifica al codice del marzo 2000,  
l’ingiuria è divenuta perseguibile a querela in tutti i casi e non è più stata  
punibile con un periodo di reclusione. Ciò significa che non c’è alcuna  
indagine preliminare (artt. 171 e 240 del codice di procedura penale del  
1974 e artt. 191 e 247 § 1 del codice di procedura penale del 2005) e che  
nessuna misura preventiva, come la detenzione provvisoria o la libertà  
provvisoria dietro cauzione, può essere applicata all’imputato, poiché esse  
sono possibili unicamente con riguardo ai reati perseguibili d’ufficio (art.  
146 del codice del 1974 e art. 56 § 1 del codice del 2005). La detenzione  
provvisoria non è consentita anche perché può essere applicata soltanto  
quando le imputazioni riguardano un reato punibile con un periodo di  
reclusione o con una pena più severa (art. 152 § 1 del codice del 1974 e art.  
63 § 1 del codice del 2005).  
C. Disposizioni riguardanti il fermo di polizia e l’arresto su ordine di  
un pubblico ministero  
31. Ai sensi della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997, come  
vigente al tempo dei fatti, la polizia poteva, sulla base di un ordine scritto in  
tal senso (paragrafo 72(1)), arrestare un individuo che avesse commesso un  
reato (paragrafo 70(1)(1)). Un individuo posto in stato di fermo di polizia  
aveva diritto ad essere assistito da un avvocato e a chiedere il controllo  
giudiziario della sua detenzione (paragrafo 70(3) e (4)). L’istanza doveva  
essere esaminata immediatamente (paragrafo 70(3) in fine). Il fermo di  
polizia ai sensi del paragrafo 70(1)(1) e (1)(2) non poteva superare le  
ventiquattro ore (paragrafo 71 in fine).  
32. Il fermo di polizia ai sensi del paragrafo 70(1)(1) era legittimo  
soltanto se precedeva immediatamente l’apertura di un’indagine preliminare  
contro la persona arrestata (реш. 9779 от 24 ноември 2004 г. по адм. д.  
4925/2004 г., ВАС, V отд.). Esso veniva applicato con lo scopo di  
instaurare una simile indagine preliminare (реш. 3996 от 13 април 2006  
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г. по адм. д. 9362/2005 г., ВАС, V отд.). Alla polizia era attribuito il  
potere di fermare, per aiutarla nell’inchiesta sul reato (реш. 1812 от 27  
февруари 2003 г. по адм. д. 10831/2002 г., ВАС, V отд.; реш. 810  
от 27 януари 2005 г. по адм. д. 6185/2004 г., ВАС, V отд.; реш. №  
2550 от 21 март 2005 г. по адм. д. 7391/2004 г., ВАС, V отд.). Tutti i  
casi riportati ai sensi del paragrafo 70(1)(1) riguardano reati perseguibili  
d’ufficio.  
33. Gli ordini di cattura ai sensi del paragrafo 70 erano decisioni  
amministrative. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte  
Amministrativa (опр. 1793 от 17 февруари 2006 г. по адм. д. №  
1390/2006, ВАС, V отд.; реш. 894 от 31 януари 2005 г. по адм. д. №  
5783/2004 г., ВАС, V отд.), le persone colpite da essi potevano contestare  
la loro legittimità dinanzi ad un tribunale e, se questi venivano annullati,  
potevano chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1 della  
Legge sulla responsabilità civile dello Stato del 1988 (si veda sotto il  
paragrafo 35).  
34. L’art. 152a del codice di procedura penale del 1974, che disciplina la  
procedura per l’applicazione della “detenzione provvisoria” (“задържане  
под стража”) ai sensi dell’art. 152 del codice, venne cambiato  
integralmente con efficacia dal 1° gennaio 2000, in un tentativo di rendere il  
diritto bulgaro compatibile con l’art. 5 della Convenzione (тълк. реш. 1  
от 25 юни 2002 г. по н.д. 1/2002 г., ОСНК на ВКС). Il paragrafo 3  
modificato dell’art. 152a stabiliva che le autorità inquirenti e della Procura  
della Repubblica dovessero garantire l’immediata comparizione degli  
indagati dinanzi al competente tribunale di primo grado e, se del caso,  
trattenerli sino a quel momento. Tale detenzione non poteva durare più di  
ventiquattro ore, se disposta da un investigatore, e di settantadue ore, se  
ordinata da un pubblico ministero. Questa distinzione era apparentemente  
diretta ad assicurare il rispetto dell’art. 30 § 3 in fine della Costituzione del  
1991, che stabilisce che ogni privazione della libertà personale deve essere  
controllata da un “organo del potere giudiziario” entro ventiquattro ore.  
D. La Legge sulla responsabilità civile dello Stato del 1988  
35. Il paragrafo 1 della Legge del 1988 sulla responsabilità dello Stato  
per danni provocati ai cittadini (“la Legge sulla responsabilità civile dello  
Stato – LRCS” – „Закон за отговорността на държавата за вреди,  
причинени на граждани“ – questa era l’intitolazione originaria; il 12 luglio  
2006 essa venne cambiata in Legge sulla responsabilità civile dello Stato e  
dei Comuni, „Закон за отговорността на държавата и общините за  
вреди“), stabiliva che lo Stato fosse responsabile per il danno sofferto da  
privati in conseguenza di illegittime decisioni, azioni od omissioni da parte  
di dipendenti pubblici, commesse durante o in relazione all’adempimento  
dei loro doveri. Il paragrafo 1(2), come vigente al tempo dei fatti, stabiliva  
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che il risarcimento del danno derivante da decisioni illegittime potesse  
essere richiesto dopo che le decisioni in questione fossero state annullate in  
precedenti procedimenti.  
36. Il paragrafo 2 della LRCS, nella sua parte pertinente, è così  
formulato:  
“Lo Stato deve rispondere del danno provocato a [privati] dagli organi ... inquirenti,  
dalle Procure della Repubblica, dai tribunali … per:  
1. illegittima detenzione provvisoria, anche quando è applicata come misura  
preventiva, quando essa è stata annullata per difetto di motivi legittimi;  
2. illegittime accuse in materia penale, se la persona interessata è stata assolta, o se  
il procedimento penale è stato archiviato perché il fatto non è stato commesso dalla  
persona interessata o non costituiva reato ...”  
37. Secondo la giurisprudenza, lo Stato risponde di ogni danno  
cagionato dalla detenzione provvisoria quando l’imputato è stato assolto  
(реш. 978/2001 г. от 10 юли 2001 г. по г.д. 1036/2001 г. на ВКС) o  
il procedimento penale è stato archiviato perché le accuse non sono state  
provate, il fatto commesso non costituisce reato, o il procedimento penale  
era illegittimo sin dall’inizio perché è stato aperto dopo la scadenza del  
relativo termine di prescrizione o dopo un’amnistia (реш. 859/ 2001 г. от  
10 септември 2001 г. г.д. 2017/2000 г. на ВКС).  
38. In una decisione interpretativa vincolante (тълк. реш. 3 от 22  
април 2004 г. на ВКС по тълк.д. 3/2004 г., ОСГК), pronunciata il 22  
aprile 2004 conformemente alla proposta del Presidente della Suprema  
Corte di Cassazione, le Sezioni Unite civili di quella corte hanno risolto  
numerose questioni controverse relative all’interpretazione di varie  
disposizioni della LRCS. Al punto 13 della decisione ha stabilito che il  
risarcimento liquidato con riguardo al danno morale che sorge ai sensi del  
paragrafo 2(1) o (2) della LRCS deve comprendere anche il danno non  
patrimoniale derivante dall’illegittima detenzione provvisoria applicata  
durante il procedimento, mentre il risarcimento per il danno patrimoniale  
derivante da tale detenzione deve essere liquidato a parte. Le motivazioni  
che ha fornito per questa conclusione sono state formulate come segue:  
“La detenzione provvisoria è illegittima quando non soddisfa i requisiti del [codice  
di procedura penale].  
Lo Stato risponde ai sensi del paragrafo 2(1) [della] LRCS quando la detenzione  
provvisoria è stata annullata in quanto illegittima, indipendentemente da come si  
svolga in seguito [il] procedimento [penale]. In tali casi il risarcimento viene stabilito  
a parte.  
Se la persona è stata assolta o il procedimento penale è stato archiviato, lo Stato  
risponde ai sensi del paragrafo 2(2) [della] LRCS. In tal caso, il risarcimento del  
danno morale deve comprendere il danno derivante dalla detenzione provvisoria  
illegittima. Se si è verificato un danno patrimoniale, il risarcimento di esso non è  
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incluso, ma deve essere liquidato separatamente, tenendo conto delle particolari  
circostanze di ciascun caso.”  
39. Le persone che chiedono il risarcimento dei danni derivanti dalle  
decisioni delle autorità inquirenti e della Procura della Repubblica o dei  
tribunali in circostanze che ricadono nel campo di applicazione della LRCS  
non dispongono di alcun rimedio ai sensi del diritto della responsabilità  
civile in generale, poiché la Legge è una lex specialis ed esclude  
l’applicazione del sistema generale (paragrafo 8(1) della Legge; реш. №  
1370/1992 г. от 16 декември 1992 г., по г.д. 1181/1992 г. на ВС, ІV  
г.о.).  
DIRITTO  
I. SULLA RICEVIBILITA’ DEL RICORSO  
40. Il Governo ha sostenuto che il ricorso sia irricevibile, perché il  
ricorrente non ha esaurito i ricorsi interni con riguardo alle sue doglianze.  
Ha fatto rilevare che il procedimento penale contro di lui si era risolto con  
un’assoluzione e che le doglianze che ha sollevato dinanzi alla Corte  
ricadevano quindi nell’ambito di applicazione del paragrafo 2(2) della  
LRCS. Avrebbe perciò potuto richiedere un risarcimento per il danno  
sofferto in conseguenza del procedimento penale contro di lui. All’epoca dei  
fatti la giurisprudenza dei tribunali interni sull’applicazione di questa  
disposizione era stata sufficientemente definita, rendendola una via di  
risarcimento adeguata ed effettiva. A sostegno della propria affermazione il  
Governo ha indicato parecchie sentenze interne rese ai sensi del paragrafo  
2(2) della LRCS e ha attirato l’attenzione sul fatto che nel 2004 la Suprema  
Corte di Cassazione avesse adottato una decisione interpretativa vincolante  
sulla sua applicazione.  
41. Il ricorrente ha riconosciuto che, malgrado alcune difficoltà pratiche,  
egli avrebbe potuto proporre una domanda risarcitoria ai sensi del paragrafo  
2(2) della LRCS. Tuttavia, per lui, una simile azione non avrebbe procurato  
una riparazione con riguardo alle doglianze che egli aveva sollevato dinanzi  
alla Corte. Queste doglianze erano tutte fondate sulla sua illegittima ed  
ingiustificata detenzione tra il 10 ed il 14 luglio 2000, mentre una domanda  
risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS sarebbe stata fondata  
esclusivamente sulla sua assoluzione definitiva. In tali procedimenti i  
tribunali interni non si sarebbero dedicati alle questioni proposte dinanzi alla  
Corte, perché le avrebbero considerate non pertinenti. Inoltre, una simile  
domanda sarebbe stata soltanto in grado di procurare un risarcimento, non di  
assicurare il suo rilascio. Soltanto i ricorsi che potevano avere come  
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risultato la liberazione potevano essere considerati effettivi quanto alla  
privazione della libertà. Allo stesso modo, una domanda risarcitoria ai sensi  
del paragrafo 2(2) non avrebbe potuto procurare una vera e propria  
riparazione per la violazione della sua libertà di espressione.  
42. L’art. 35 § 1 della Convenzione stabilisce, nella sua parte pertinente:  
“La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso  
interne, secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti …”  
43. La Corte ha spesso affermato che la regola dell’esaurimento dei  
ricorsi interni cui si fa riferimento in questa disposizione impone ai  
ricorrenti di servirsi innanzitutto dei ricorsi che sono di norma disponibili e  
sufficienti nell’ordinamento giuridico interno per consentire loro di ottenere  
un risarcimento per le violazioni dedotte. Tuttavia, spetta al Governo che  
invoca il mancato esaurimento dei ricorsi interni indicare con sufficiente  
chiarezza i rimedi ai quali il ricorrente non ha fatto ricorso e persuadere la  
Corte che essi fossero effettivi e disponibili in teoria e in pratica al tempo  
dei fatti, cioè che essi fossero accessibili, fossero in grado di procurare un  
risarcimento con riguardo alle doglianze del ricorrente e offrissero  
ragionevoli prospettive di successo (si veda, come recente e pertinente  
precedente autorevole, Kolev c. Bulgaria, n. 50326/99, §§ 70 e 72, 28 aprile  
2005).  
44. Non è necessario che la Corte risolva la questione se una domanda  
risarcitoria possa essere considerata come un ricorso effettivo con riguardo  
alla privazione della libertà eseguita in violazione dell’art. 5 della  
Convenzione (si vedano De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi,  
sentenza del 22 maggio 1984, § 39, Serie A n. 77; Amuur c. Francia,  
sentenza del 25 giugno 1996, § 36 in fine, Raccolta delle sentenze e  
decisioni 1996-III; Steel e altri c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre  
1998, § 63, Raccolta 1998-VII; Tám c. Slovacchia, n. 50213/99, §§ 44-53,  
22 giugno 2004; Andrei Georgiev c. Bulgaria, n. 61507/00, §§ 73-79, 26  
luglio 2007; e Ladent c. Polonia, n. 11036/03, § 39, CEDU 2008-...  
(estratti), che sottintendono che possa esserlo; Kokavecz c. Ungheria (dec.),  
n. 27312/95, 20 aprile 1999, che afferma che lo è, dopo che sia terminata la  
detenzione contestata; e Tomasi c. Francia, sentenza del 27 agosto 1992, §  
79, Serie A n. 241-A; Navarra c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993,  
§ 24, Serie A n. 273-B; Yağcı e Sargın c. Turchia, sentenza dell’8 giugno  
1995, § 44, Serie A n. 319-A; Włoch c. Polonia, n. 27785/95, § 90, CEDU  
2000-XI; e Haris c. Slovacchia, n. 14893/02, § 38, 6 settembre 2007, che  
affermano che non lo è, anche dopo che il singolo interessato sia stato  
rilasciato). Anche se si dovesse supporre che in certe situazioni essa possa  
essere ritenuta un simile ricorso, la Corte non ritiene, per le ragioni che  
seguono, che essa fosse a disposizione del ricorrente nel presente caso.  
45. La Corte osserva sin dall’inizio che il Governo ha indicato soltanto il  
paragrafo 2(2) della LRCS e non ha invocato nessuna altra disposizione del  
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diritto interno a sostegno della propria tesi secondo cui il ricorrente non  
aveva esaurito i ricorsi interni. Non è quindi necessario che la Corte  
consideri di propria iniziativa se alcune delle doglianze avrebbero dovuto  
essere dichiarate parzialmente irricevibili a causa della mancata richiesta da  
parte del ricorrente del controllo giudiziario del suo fermo di polizia ai sensi  
del paragrafo 70(3) della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 e poi  
della mancata richiesta del risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1  
della LRCS (si vedano i paragrafi 31 e 33 sopra e, mutatis mutandis, Steel e  
altri, citata sopra, p. 2737, § 63, con ulteriori rimandi).  
46. Passando alla disposizione sulla quale si appoggia il Governo, il  
paragrafo 2(2) della LRCS, la Corte deve innanzitutto stabilire se essa fosse  
suscettibile di porre rimedio alla doglianza del ricorrente ai sensi dell’art. 5  
§ 1 (c) della Convenzione. Su questo punto, osserva che la decisione  
interpretativa vincolante della Suprema Corte di Cassazione del 2004, che  
chiarisce con riguardo a quali fatti il risarcimento è dovuto conformemente  
a questa disposizione, si riferisce alla “detenzione provvisoria”, un termine  
preso dal codice di procedura penale del 1974 e che si riferisce  
esclusivamente ad una forma di privazione della libertà applicata nel corso  
del procedimento penale (si veda il paragrafo 36 sopra). Tuttavia, nel caso  
in esame il ricorrente non è mai stato posto in stato di “detenzione  
provvisoria”. Egli si trovò dapprima in stato di fermo di polizia ai sensi del  
paragrafo 70(1) della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 (si vedano i  
paragrafi 13 e 31 sopra) e poi in stato di arresto ordinato da un pubblico  
ministero ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974,  
in attesa di una decisione giudiziaria sul fatto se egli dovesse essere posto o  
meno in stato di “detenzione provvisoria” (si vedano i paragrafi 17 e 34  
sopra). Quando venne tradotto dinanzi ad un giudice, fu rilasciato dietro  
cauzione (si veda il paragrafo 20 sopra). Sembra dunque inverosimile che i  
tribunali interni giudicassero che la sua privazione della libertà fosse  
compresa nell’ambito del paragrafo 2(2) della LRCS e che egli avesse  
diritto ad un risarcimento per essa, malgrado la sua assoluzione. Il Governo  
– che è gravato dall’onere di provare l’efficacia dei rimedi che invoca – non  
ha indicato nessuna sentenza di un tribunale interno ai sensi del paragrafo  
2(2) della LRCS in cui un risarcimento sia stato ottenuto in simili  
circostanze. La Corte non è quindi convinta che una domanda risarcitoria ai  
sensi di questa disposizione possa essere vista come un ricorso effettivo con  
riguardo alla doglianza del ricorrente ai sensi dell’art. 5 § 1 (c) della  
Convenzione.  
47. In secondo luogo, la Corte ritiene che una domanda risarcitoria ai  
sensi del paragrafo 2(2) della LRCS non possa essere considerata come  
suscettibile di procurare una riparazione con riguardo alla doglianza del  
ricorrente ai sensi dell’art. 5 § 3 della Convenzione per non essere stato  
tradotto al più presto dinanzi ad un giudice. Risulta chiaro dalla  
giurisprudenza delle corti interne e dalla decisione interpretativa del 2004  
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della Suprema Corte di Cassazione che, nell’esaminare domande di  
risarcimento proposte sulla base di questa disposizione, queste corti  
restringono la loro attenzione al fatto se le persone interessate siano state  
assolte e se prima di tale assoluzione siano state poste in stato di  
“detenzione provvisoria”, e non controllano se esse siano state tradotte al  
più presto dinanzi ad un giudice che si pronunci sull’esigenza iniziale della  
loro detenzione (si vedano i paragrafi 37 e 38 sopra). Sembra dunque che il  
paragrafo 2(2) della LRCS non faccia sorgere il diritto di agire in giudizio  
con riguardo alla doglianza del ricorrente ai sensi dell’art. 5 § 3 della  
Convenzione (si vedano Kolevi c. Bulgaria (dec.), n. 1108/02, 4 dicembre  
2007; e, mutatis mutandis, Pavletić c. Slovacchia, n. 39359/98, § 71, 22  
giugno 2004). Il Governo non ha individuato nessuna sentenza di un  
tribunale interno in cui sia stato ottenuto un risarcimento sulla base di simili  
fatti.  
48. Infine, la Corte deve esaminare se si possa ritenere che una domanda  
risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS costituisca un ricorso  
effettivo con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 10 della Convenzione.  
Su questo punto, essa osserva che l’affermazione del ricorrente che la sua  
libertà di espressione era stata violata era fondata sul suo arresto e sulla  
successiva detenzione, non sull’apertura del procedimento penale contro di  
lui (si vedano i paragrafi 3 sopra e 68 più avanti). La Corte ha già ritenuto  
che una simile azione non avrebbe verosimilmente condotto  
all’assegnazione di un risarcimento per l’arresto e la detenzione. Non  
avrebbe perciò potuto porre rimedio alla doglianza del ricorrente fondata  
sull’art. 10 con riguardo a queste questioni.  
49. Inoltre, la Corte osserva che l’oggetto di una simile domanda  
sarebbe stato limitato a stabilire se il procedimento penale contro il  
ricorrente si fosse risolto in un’assoluzione e se durante questo  
procedimento egli fosse stato tenuto in stato di “detenzione provvisoria” (si  
vedano i paragrafi 37 e 38 sopra). Non c’è alcun indizio – e non è stato  
ipotizzato dal Governo – che nell’esaminare la domanda risarcitoria i  
tribunali avrebbero sfiorato la sostanza della doglianza del ricorrente  
relativa alla libertà di espressione, dal momento che essa non fa parte del  
diritto di agire in giudizio. La Corte non ritiene quindi che un’azione ai  
sensi del paragrafo 2(2) della LRCS si sarebbe tradotta in una via attraverso  
la quale il ricorrente avrebbe potuto affermare la sua libertà di espressione  
in quanto tale (si veda, mutatis mutandis, Peev c. Bulgaria, n. 64209/01, §§  
72 e 73, 26 luglio 2007).  
50. L’eccezione del Governo ai sensi dell’art. 35 § 1 della Convenzione  
deve quindi essere rigettata.  
51. La Corte ritiene inoltre che il ricorso non sia manifestamente  
infondato a norma dell’art. 35 § 3 della Convenzione, né irricevibile per  
qualsivoglia altro motivo. Esso deve quindi essere dichiarato ricevibile.  
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II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
52. Il ricorrente ha sostenuto che il suo arresto e la sua detenzione erano  
stati illegittimi ed arbitrari. Ha invocato l’art. 5 § 1 (c) della Convenzione,  
che stabilisce:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato  
della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:  
...  
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria  
competente quando vi sono motivi plausibili per sospettare che egli abbia commesso  
un reato o quando vi sono fondati motivi per ritenere necessario impedirgli di  
commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso.”  
53. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con  
riguardo al merito della doglianza.  
54. La Corte osserva che nel presente caso il ricorrente fu arrestato e  
detenuto come il presunto autore di due reati: teppismo e ingiuria (si vedano  
i paragrafi 13 e 17 sopra). La sua privazione della libertà era perciò un  
“arresto o detenzione” eseguito “per essere tradotto dinanzi all’autorità  
giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che  
egli abbia commesso un reato” a norma del sottoparagrafo (c) dell’art. 5 § 1.  
55. Per la Corte, la principale questione che deve essere risolta nel  
presente caso è se questa privazione della libertà fosse “legittima” a norma  
dell’art. 5 § 1 (si veda Lukanov c. Bulgaria, sentenza del 20 marzo 1997, §  
41, Raccolta 1997-II). Secondo la sua consolidata giurisprudenza, questa  
espressione esige non soltanto la piena osservanza delle norme processuali e  
sostanziali del diritto interno, ma impone anche che ogni privazione della  
libertà sia coerente con lo scopo dell’art. 5 – evitare alle persone di essere  
private della loro libertà in un modo arbitrario (si veda, tra molti altri  
precedenti autorevoli, Steel e altri, citata sopra, § 54). Considerando che il  
paragrafo 1 di questa disposizione contiene un elenco esauriente di motivi  
ammissibili per la privazione della libertà, esso deve essere interpretato  
restrittivamente (si veda Lukanov, citata sopra, § 41).  
56. Poiché ai sensi dell’art. 5 § 1 il rispetto del diritto interno costituisce  
parte integrante degli obblighi degli Stati contraenti a norma della  
Convenzione, la Corte, fatti salvi i limiti inerenti alla logica del sistema  
europeo di protezione dei diritti umani, può e dovrebbe esercitare un certo  
potere di controllo da questo punto di vista (ibid.; e Tsirlis e Kouloumpas c.  
Grecia, sentenza del 29 maggio 1997, § 57, Raccolta 1997-III).  
57. La Corte ha spesso affermato che una persona può essere detenuta ai  
sensi dell’art. 5 § 1 (c) soltanto quando vi sono “motivi plausibili di  
sospetto” che “abbia commesso un reato”. A prescindere dal suo aspetto di  
fatto, che assai spesso è in discussione, l’esistenza di un tale sospetto  
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richiede in aggiunta che i fatti su cui ci si basa possano ragionevolmente  
essere considerati come una condotta incriminata a norma del diritto  
interno. Di conseguenza, potrebbero evidentemente non esservi “motivi  
plausibili di sospetto” se i fatti usati contro una persona detenuta non  
costituivano reato al tempo in cui furono commessi (si veda Włoch, citata  
sopra, §§ 108 e 109).  
58. La Corte deve perciò verificare se l’arresto e la detenzione del  
ricorrente sulla base delle accuse di teppismo e ingiuria fossero “legittimi” a  
norma dell’art. 5 § 1 e se la sua privazione della libertà fosse fondata su  
“motivi plausibili di sospetto” che egli avesse commesso un reato.  
59. Per quanto concerne l’ingiuria, la Corte osserva che, a seguito delle  
modifiche del marzo 2000 al codice penale del 1968, al tempo dei fatti essa  
era un reato perseguibile a querela e non poteva comportare una condanna  
alla reclusione (si veda il paragrafo 30 sopra). Il sollevare accuse di ingiuria  
non avrebbe potuto quindi servire da fondamento per la detenzione del  
ricorrente tra l’11 ed il 14 luglio 2000 ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice  
di procedura penale del 1974 (si veda, come esempio a contrario, Douiyeb  
c. Paesi Bassi [GC], n. 31464/96, § 46, 4 agosto 1999). Emettendo un  
ordine in questo senso la Procura della Repubblica distrettuale di Pleven ha  
palesemente trascurato le chiare ed inequivoche disposizioni del diritto  
interno. Non compete alla Corte ipotizzare se ciò sia successo perché la  
Procura non era a conoscenza delle modifiche del marzo 2000 al codice  
penale del 1968 o per altre ragioni. Per quanto concerne il periodo  
immediatamente precedente, quando il ricorrente si trovava in stato di fermo  
di polizia, la Corte osserva che il paragrafo 70(1)(1) della Legge sul  
Ministero dell’Interno del 1997 non distingue tra reati perseguibili a querela  
e reati perseguibili d’ufficio (si veda il paragrafo 31 sopra). Tuttavia, risulta  
chiaramente dall’interpretazione data a questa disposizione dalla Suprema  
Corte Amministrativa che i poteri che essa conferisce alla polizia sono  
subordinati al suo dovere di indagare sul reato (si veda il paragrafo 32  
sopra). E’ chiaro che la polizia non ha il potere di condurre indagini  
preliminari con riguardo a reati perseguibili a querela come l’ingiuria.  
Pertanto, anche il fermo di polizia del ricorrente su questo fondamento era  
illegittimo.  
60. Per quanto concerne il teppismo, la Corte osserva che le azioni del  
ricorrente sono consistite nella raccolta di firme per chiedere le dimissioni  
del Ministro della Giustizia e nell’esposizione di due manifesti che lo  
definivano “il maggiore idiota”. Quando ha esaminato le accuse in materia  
penale contro il ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha  
specificamente ritenuto che queste azioni fossero state del tutto pacifiche,  
non avessero ostacolato nessun passante e non fossero state affatto idonee  
ad incitare altre persone alla violenza. Su questa base, ha concluso che esse  
non sono giunte ad integrare gli elementi costitutivi del reato di teppismo e  
che nel condannare il ricorrente il Tribunale distrettuale di Pleven “non  
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aveva fornito nessuna motivazione”, ma aveva soltanto fatto affermazioni  
generiche sotto questo aspetto (si vedano i paragrafi 25 e 26 sopra).  
Nemmeno l’ordine di cattura del ricorrente ai sensi del paragrafo 70(1) della  
Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 e quello per la sua detenzione ai  
sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974 – i quali non  
sono stati controllati da un tribunale – contenevano qualcosa cui si possa  
ricorrere, per ipotizzare che le autorità potessero ragionevolmente ritenere  
che la condotta in cui si era impegnato costituisse teppismo, i cui elementi  
erano esaurientemente stabiliti nella decisione interpretativa vincolante della  
Suprema Corte del 1974 (si vedano i paragrafi 28 e 29 sopra, così come  
Lukanov, §§ 43 e 44; mutatis mutandis, Steel e altri, § 64, e, quale esempio  
a contrario, Włoch, §§ 111 e 112, tutte citate sopra).  
61. Sulla base di quanto precede, la Corte conclude che la privazione  
della libertà subita dal ricorrente tra il 10 ed il 14 luglio 2000 non ha  
costituito una “detenzione legittima” eseguita sulla base di “motivi  
plausibili di sospetto” che egli avesse commesso un reato.  
62. Pertanto, vi è stata una violazione dell’art. 5§ 1 della Convenzione.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 3 DELLA  
CONVENZIONE  
63. Il ricorrente si è lamentato di non essere stato tradotto subito, dopo il  
suo arresto, dinanzi ad un giudice. Si è appoggiato all’art. 5 § 3 della  
Convenzione, che stabilisce, nella sua parte pertinente:  
“Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del  
presente articolo deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro  
magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie …”  
64. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con  
riguardo al merito della doglianza.  
65. La Corte osserva che l’art. 5 § 3 impone che un individuo arrestato  
sia tradotto al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato, per  
consentire la scoperta di ogni maltrattamento e per ridurre al minimo ogni  
ingiustificata interferenza con la libertà individuale. Sebbene la  
sollecitudine debba essere valutata in ciascun caso secondo le sue particolari  
caratteristiche (si veda, tra le altre, Aquilina c. Malta, [GC], n. 25642/94, §  
48, CEDU 1999-III), il rigido limite di tempo imposto da tale requisito  
dell’art. 5 § 3 lascia una scarsa flessibilità nell’interpretazione, altrimenti ci  
sarebbero un grave indebolimento di una garanzia processuale a discapito  
dell’individuo ed il rischio di indebolire la sostanza stessa del diritto  
protetto da questa disposizione (si veda, di recente, McKay c. Regno Unito  
[GC], n. 543/03, § 33, CEDU 2006-X).  
66. Nel presente caso il ricorrente è stato tradotto dinanzi ad un giudice  
tre giorni e ventitre ore dopo il suo arresto (si vedano i paragrafi 13 e 20  
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sopra). Date le circostanze, questo non sembra essere un adempimento  
sollecito. Egli venne arrestato con accuse di un reato non grave e non  
violento. Egli aveva già trascorso ventiquattro ore in stato di fermo, quando  
la polizia propose al pubblico ministero incaricato del caso di chiedere al  
competente tribunale di porre il ricorrente in stato di detenzione provvisoria.  
Esercitando i suoi poteri ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura  
penale del 1974 (si veda il paragrafo 34 sopra), il pubblico ministero ordinò  
che il ricorrente fosse detenuto per ulteriori settantadue ore, senza fornire  
alcuna motivazione del perché lo ritenesse necessario, tranne che per una  
formula convenzionale che affermava che c’era il rischio che egli potesse  
darsi alla fuga o reiterare il reato. Non sembra che nel prorogare così la  
detenzione del ricorrente il pubblico ministero abbia preso dei  
provvedimenti adatti per garantire la sua immediata comparizione dinanzi  
ad un giudice, come imposto dalla suddetta disposizione (si veda il  
paragrafo 17 sopra). Invece, la questione venne portata dinanzi al Tribunale  
distrettuale di Pleven all’ultimo momento possibile, quando le settantadue  
ore stavano per scadere (si veda il paragrafo 20 sopra). La Corte non vede  
nessuna difficoltà straordinaria o circostanza eccezionale che avrebbe  
impedito alle autorità di tradurre il ricorrente dinanzi ad un giudice molto  
prima (si vedano, mutatis mutandis, Koster c. Paesi Bassi, sentenza del 28  
novembre 1991, § 25, Serie A n. 221; e Rigopoulos c. Spagna (dec.), n.  
37388/97, CEDU 1999-II). Questo fu particolarmente importante in  
considerazione degli incerti argomenti giuridici per la sua privazione della  
libertà.  
67. Pertanto, c’è stata una violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione.  
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA  
CONVENZIONE  
68. Il ricorrente si è lamentato di essere stato arrestato e detenuto per  
l’organizzazione di una pubblica raccolta di firme. A suo avviso, queste  
misure si erano tradotte in una ingiustificata ingerenza nella sua libertà di  
espressione e avevano avuto un effetto spaventoso sul suo futuro esercizio.  
Si è appoggiato all’art. 10 della Convenzione, che, nella sua parte  
pertinente, è così formulato:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà  
di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza  
ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. …  
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere  
sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla  
legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza  
nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei  
reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei  
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diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate, o per garantire  
l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”  
69. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con  
riguardo al merito della doglianza.  
70. Per la Corte, è chiaro che, raccogliendo firme per chiedere le  
dimissioni del Ministro della Giustizia ed esponendo due manifesti che  
facevano affermazioni sul Ministro, il ricorrente stava esercitando il suo  
diritto alla libertà di espressione (si veda, mutatis mutandis, Appleby ed altri  
c. Regno Unito, n. 44306/98, § 41, CEDU 2003-VI). Il suo arresto e la  
successiva detenzione per questo si sono pertanto tradotti, a prescindere del  
tutto dall’apertura di un procedimento penale contro di lui, in un’ingerenza  
nell’esercizio di tale diritto (si vedano Chorherr c. Austria, sentenza del 25  
agosto 1993, § 23, Serie A n. 266-B; e Steel ed altri, citata sopra, §§ 92 e  
93).  
71. Tale ingerenza dà luogo ad una violazione dell’art. 10, a meno che  
non possa essere dimostrato che essa era “prevista dalla legge”, perseguiva  
uno o più fini legittimi, come definiti nel paragrafo 2, ed era “necessaria in  
una società democratica” per raggiungerli.  
72. La Corte ha già riconosciuto che l’arresto e la detenzione del  
ricorrente non erano “legittimi” a norma dell’art. 5 § 1 (c). Poiché l’esigenza  
ai sensi dell’art. 10 § 2 che un’ingerenza con l’esercizio della libertà di  
espressione sia “prevista dalla legge” è simile a quella ai sensi dell’art. 5 § 1  
che ogni privazione della libertà sia “legittima” (si vedano Steel ed altri,  
citata sopra, p. 2742, § 94; e Hashman e Harrup c. Regno Unito [GC], n.  
25594/94, § 34 in fine, CEDU 1999-VIII), ne consegue che l’arresto e la  
detenzione del ricorrente non erano “previsti dalla legge” ai sensi dell’art.  
10 § 2.  
73. Inoltre, anche dando per scontato che le misure prese contro il  
ricorrente possano essere adottate per perseguire i fini legittimi della  
prevenzione dei disordini e della protezione dei diritti altrui (si veda Steel ed  
altri, citata sopra, § 96), esse erano evidentemente sproporzionate rispetto a  
questi fini. I fatti devono essere considerati nel contesto di un dibattito  
politico che, sebbene critico verso il Governo, era non violento. Così, come  
ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, le azioni del ricorrente il 10  
luglio 2000 furono del tutto pacifiche, non ostacolarono nessun passante e  
non furono affatto idonee ad incitare altre persone alla violenza (si vedano i  
paragrafi 25 e 26 sopra, e Steel ed altri, citata sopra, § 110). Tuttavia, le  
autorità di Pleven scelsero di reagire energicamente ed immediatamente al  
fine di costringere il ricorrente al silenzio e di mettere il Ministro della  
Giustizia al riparo da ogni manifestazione pubblica di critica. Tennero anche  
il ricorrente in stato di detenzione per un periodo smisurato di tempo – tre  
giorni e ventitre ore – prima di tradurlo dinanzi ad un giudice, che ne ordinò  
la liberazione. Queste misure erano evidentemente non “necessarie in una  
società democratica”. In un ordinamento democratico le azioni od omissioni  
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SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA  
del Governo e dei suoi membri devono essere soggette ad una stretta  
sorveglianza da parte della stampa e dell’opinione pubblica. Inoltre, la  
posizione dominante che il Governo ed i suoi membri occupano rende  
necessario per loro – e per le autorità in generale – dimostrare moderazione  
nel ricorrere a procedimenti penali, e alle misure detentive collegate, in  
particolar modo laddove siano disponibili altri mezzi per rispondere agli  
attacchi ingiustificati e alle critiche dei loro avversari (si veda, mutatis  
mutandis, Castells c. Spagna, sentenza del 23 aprile 1992, § 46, Serie A n.  
236).  
74. Pertanto, c’è stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione.  
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
75. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in  
modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se  
del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
76. Il ricorrente ha richiesto 4.000 euro per il danno morale.  
77. Il Governo ha ritenuto che l’accertamento delle violazioni  
equivalesse ad una sufficiente riparazione per ogni danno subito dal  
ricorrente. L’importo del risarcimento, ove dovuto, doveva essere basato  
sulle specifiche circostanze e rispettare i principi di equità.  
78. La Corte ritiene che il ricorrente debba aver sofferto angoscia e  
frustrazione a causa della sua illegittima privazione della libertà per  
l’esercizio del suo diritto alla libertà di espressione. Ciò è stato aggravato  
dal periodo di tempo che egli ha trascorso in stato di detenzione prima di  
essere tradotto dinanzi ad un giudice. Giudicando secondo equità, come  
prescritto dall’art. 41 della Convenzione, la Corte gli concede, per il danno  
morale, l’intero importo richiesto. A tale somma dovrebbe aggiungersi ogni  
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.  
B. Costi e spese  
79. Il ricorrente ha chiesto il rimborso di 3.000 euro spesi per la parcella  
del legale per il procedimento dinanzi alla Corte. Ha presentato un accordo  
sulle competenze tra lui ed il suo avvocato e un riepilogo delle ore di lavoro.  
80. Secondo il Governo, la richiesta era esagerata. Ha considerato che  
nel liquidare un rimborso a questo titolo la Corte doveva tenere conto delle  
condizioni di vita in Bulgaria.  
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81. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, i ricorrenti hanno  
diritto al rimborso dei loro costi e spese soltanto nei limiti in cui sia stato  
dimostrato che questi sono stati effettivamente ed inevitabilmente sostenuti  
e sono ragionevoli per quanto riguarda la loro entità. Nel presente caso,  
avendo riguardo alle informazioni in suo possesso ed ai suddetti criteri, ed  
osservando che al ricorrente sono stati corrisposti 850 euro per l’assistenza  
giudiziaria, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di euro 2.000,  
oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di  
imposta.  
C. Interessi moratori  
82. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato  
di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione;  
3. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione;  
4. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione;  
5. Ritiene  
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi  
dalla data in cui la sentenza divenga definitiva conformemente all’art. 44  
§ 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lev bulgari al  
tasso applicabile alla data del pagamento:  
(i) euro 4.000 (quattromila euro), oltre ad ogni importo che possa  
essere dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;  
(ii) euro 2.000 (duemila euro), oltre ad ogni importo che possa  
essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per costi e spese;  
(b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine di tre mesi e sino al  
pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad  
un tasso pari a quello marginale della Banca Centrale Europea  
applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.  
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SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA  
Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 6 novembre 2008,  
conformemente all’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.  
Claudia Westerdiek  
Cancelliere  
Rait Maruste  
Presidente  
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