CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUARTA SEZIONE  
CASO JUHNKE c. TURCHIA  
(Ricorso n. 52515/99)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
13 maggio 2008  
FINALE  
13/08/2008  
Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all’articolo 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA  
Nel caso Juhnke c. Turchia,  
La Corte europea dei diritti dell’Uomo (quarta sezione) riunita in camera  
composta da :  
Nicolas Bratza, Presidente,  
Lech Garlicki,  
Rıza Türmen,  
Stanislav Pavlovschi,  
Ljiljana Mijović,  
David Thór Björgvinsson,  
Päivi Hirvelä, giudici,  
e Fatoş Aracı, vice-cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 aprile 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 52515/99) diretto contro la  
Turchia presentato il 16 agosto 1999 da una cittadina tedesca, signora Eva  
Tatjiana Ursula Junke1 (« la ricorrente »), in virtù dell’articolo 34 della  
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  
fondamentali (« la Convenzione »).  
2. La ricorrente era rappresentata dagli avvocati R. Yalçındağ Baydemir,  
C. Aydın e E. Keskin, avvocati che sono, rispettivamente del foro di  
Diyarbakır e Istanbul. Il Governo turco (« il Governo ») è rappresentato dal  
proprio agente addetto al contenzioso davanti alla Corte.  
3. Il 5 luglio 2005, la Corte decise di comunicare il ricorso al Governo.  
In una lettera del 3 aprile 2007, la Corte informò le parti che, come previsto  
dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, avrebbe deciso allo stesso tempo  
sulla ammissibilità e il merito del caso.  
IN FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
4. La ricorrente è nata nel 1965 e vive in Germania.  
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Nei documenti ufficiali il cognome della ricorrente è scritto Juhnke - Özkul o Juhnke  
(Özkul).  
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A. L’arresto e la detenzione della ricorrente  
5. La ricorrente afferma che fu arrestata da soldati turchi vicino al fiume  
Awaşin nel nord dell’Iraq nel contesto di un’operazione militare condotta  
oltre i confini dall’esercito turco in quell’area il 5 e 6 ottobre 1997.  
6. Secondo il verbale di arresto, la ricorrente fu arrestata in una grotta tra  
le regioni Ayranlı e Meşelik di Şemdinli, Hakkari il 15 ottobre 1997. I  
documenti ufficiali nel dossier menzionano anche che era disarmata e che  
portava uno zaino contenente un kit di pronto soccorso e fotografie e  
documenti riguardanti il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan),  
un’organizzazione armata illegale1.  
7. Il 24 ottobre 1997 la ricorrente fu consegnata agli agenti di polizia del  
Comando di polizia di Hakkari. Secondo il verbale di perquisizione redatto  
quello stesso giorno, in suo possesso furono trovati ventisei fotografie, un  
blocco per appunti, alcuni documenti manoscritti, un ago da sutura, undici  
siringhe e due bisturi.  
8. Lo stesso giorno la ricorrente fu interrogata da due poliziotti alla  
presenza di un interprete. La ricorrente rifiutò di firmare il documento che si  
suppone contenesse le sue dichiarazioni.  
9. Lo stesso giorno la ricorrente fu visitata da un medico, il signor A. Y.,  
un ostetrico, che non trovò segni di maltrattamento sul corpo. Questo  
medico effettuò anche una visita ginecologica. Il referto redatto dal medico  
descriveva la ricorrente come aggressiva e con segni di leggera depressione.  
Il referto indicava se la ricorrente fosse o non fosse vergine.  
10. Il 26 ottobre 1997 la ricorrente fu esaminata da un altro medico, il  
signor M.G. che non trovò segni di maltrattamenti sul corpo.  
11. Successivamente la ricorrente fu portata davanti a un giudice presso  
la Corte di sicurezza dello Stato di Van, dove rese delle dichiarazioni con  
l’aiuto di un interprete. Rifiutò di rispondere a molte domande e affermò di  
essere stata arrestata dodici giorni prima in Awaşin. La ricorrente ritrattò le  
dichiarazioni fatte durante l’arresto, affermando che erano dichiarazioni  
confuse scritte direttamente dai poliziotti. La Corte convalidò il suo arresto.  
B. Il procedimento penale nei confronti della ricorrente  
12. Il 28 ottobre 1997 il pubblico ministero presso la Corte di sicurezza  
dello Stato di Van formulò il capo di imputazione accusando la ricorrente di  
far parte di una organizzazione armata illegale, denominata PKK (Il partito  
dei lavoratori del Kurdistan).  
In merito a questo, il procuratore affermò che la ricorrente era stata  
trovata in possesso di materiale medico utilizzato dai membri del PKK e che  
nelle fotografie trovatele addosso era ritratta con il capo del PKK e altri  
1 Il Governo produce una copia di queste foto e documenti.  
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terroristi. Chiedeva che venisse giudicata e dichiarata colpevole ai sensi  
dell’articolo 168 § 2 del codice penale.  
13. La prima udienza, tenutasi davanti alla Corte di sicurezza dello Stato  
di Van il 4 novembre 1997, in assenza della ricorrente, riguardò questioni  
procedurali, quali le misure da adottare per assicurare la presenza  
dell’imputata e di un traduttore, il signor E.A.  
14. All’udienza tenutasi il 4 dicembre 1997, la ricorrente comparve  
davanti alla Corte dove rifiutò di dare informazioni su se stessa salvo la data  
di nascita e il nome della madre. Un traduttore fu presente durante  
l’udienza. La ricorrente non fu assistita da un avvocato. Dichiarò di essere  
stata arrestata il 6 ottobre 1997 e non il 15 ottobre 1997. Fece inoltre  
presente di non sapere dove fosse stata catturata ma che doveva essere stato  
in un posto chiamato Awaşin vicino a un fiume. La ricorrente non rispose  
alle domande poste dalla Corte. Quando la Corte le domandò dei documenti  
e delle fotografie trovate in suo possesso, la ricorrente rispose solamente che  
erano sue. La ricorrente rifiutò anche la richiesta della Corte di fornire un  
campione della sua grafia. Al termine dell’udienza la Corte adottò alcuni  
provvedimenti per assicurarsi un campione della scrittura della ricorrente e  
per ricevere informazioni sul luogo ove la ricorrente era stata arrestata. La  
Corte dispose anche una perizia psichiatrica.  
15. Il 30 dicembre 1997 la Corte prese atto che l’avvocato che aveva  
precedentemente esaminato il fascicolo l’aveva informata di non voler  
assumere la difesa. La ricorrente chiese alla Corte di assegnarle un  
avvocato. La Corte respinse tale richiesta per il motivo che non era  
contemplata tra le condizioni previste all’articolo 138 del codice di  
procedura penale (il “CPP”) come applicato dalle Corti Statali di sicurezza.  
Invece alla ricorrente fu lasciato nominare un avvocato e le fu detto di  
contattare il signor O.F. all’Ambasciata tedesca. Durante questa udienza, su  
richiesta della ricorrente, il capo di imputazione fu tradotto oralmente alla  
ricorrente.  
16. All’udienza successiva, tenutasi il 5 febbraio 1998, l’avvocato M.K.  
si presentò alla Corte in qualità di difensore della ricorrente. Furono letti ad  
alta voce documenti di diverse autorità, incluso un referto medico  
proveniente dall’Ospedale statale di Van; la ricorrente e il suo difensore  
insistettero che, nonostante la raccomandazione nell’ultimo rapporto, non  
c’era bisogno che la ricorrente venisse sottoposta ad ulteriori indagini  
psicologiche. L’avvocato chiese alla Corte che gli venisse concesso un  
ulteriore termine per esaminare il fascicolo e parlare con la sua cliente.  
17. Nel frattempo, l’Interpol tedesca trasmise alle autorità turche delle  
informazioni riguardanti la ricorrente, in particolare il fatto che fosse un  
membro di un’organizzazione di estrema sinistra.  
18. Il 19 marzo 1998 la ricorrente, riferendosi alle informazioni fornite  
dall’Interpol tedesca, dichiarò in turco di non essere membro di alcuna  
organizzazione. La ricorrente affermò, in tedesco, di essere stata arrestata  
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vicino al fiume Awaşin in Kurdistan. Quando la Corte disse alla ricorrente  
che non esisteva un tale Stato secondo la legge internazionale, la ricorrente  
dichiarò che c’era uno Stato chiamato Kurdistan e che lei era stata arrestata  
là. La tesi difensiva della ricorrente fu letta ad alta voce da un traduttore,  
durante ciò la Corte constatò che la ricorrente interrompeva costantemente e  
dichiarava che il traduttore non stava traducendo le sue parole  
correttamente. La ricorrente e il suo avvocato richiesero un altro traduttore e  
fecero notare che in aula c’erano amici stretti della ricorrente che avrebbero  
potuto tradurre meglio. L’avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente  
era stata arrestata in Iraq e che pertanto la Turchia non aveva giurisdizione  
per giudicare la ricorrente. La Corte rigettò la tesi della difesa della  
ricorrente, osservando in particolare che in ogni caso la Turchia aveva la  
giurisdizione per processare la ricorrente, per il reato di cui era accusata ai  
sensi dell’articolo 4 del codice penale.  
19. Nel frattempo la richiesta di visitare la ricorrente in prigione da parte  
di un certo signor Hermann fu respinta dalle autorità per il motivo che i  
detenuti potevano ricevere visite solo dai membri della famiglia, dai loro  
rappresentanti legali o dagli agenti consolari conformemente all’articolo 152  
della direttiva sull’esecuzione delle pene.  
20. All’udienza del 30 aprile 1998, l’avvocato della ricorrente chiese il  
permesso alla Corte affinché il giudizio venisse filmato. La Corte osservò  
che le udienze erano pubbliche e che la stampa poteva prendere appunti. Fu  
considerato peraltro che fotografare e filmare avrebbe disturbato lo  
svolgimento dell’udienza. La Corte respinse pertanto la richiesta del  
difensore della ricorrente. Il risultato del test calligrafico fu letto a voce alta,  
in risposta al quale la ricorrente affermò, in turco, che la maggior parte dei  
documenti erano scritti da lei, tanto che non conosceva il numero esatto.  
L’avvocato della ricorrente affermò che la detenzione della ricorrente aveva  
superato il termine legale, e che la stessa aveva subito maltrattamenti ed era  
stata obbligata ad una visita ginecologica in violazione del suo diritto al  
rispetto della propria vita privata. La Corte lasciò che l’avvocato della  
ricorrente denunciasse il presunto maltrattamento.  
21. L’11 giungo 2008 l’avvocato della ricorrente affermò che la sua  
assistita era stata sottoposta ad una visita ginecologica senza il suo consenso  
e che era stata torturata durante la detenzione. Il procuratore affermò che la  
ricorrente era stata arrestata durante un’operazione delle forze di sicurezza,  
che aveva avuto luogo anche nella parte nord dell’Iraq e che la stessa era  
stata sottoposta ad una visita ginecologica perché le donne terroriste  
affermano di essere violentate durante l’arresto. Il procuratore dunque  
presentò le proprie osservazioni nel merito. La ricorrente chiese un termine  
per presentare le proprie conclusioni difensive.  
22. Il 23 luglio 1998 l’avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente  
era stata interrogata in violazione dell’articolo 135 del codice penale e che  
pertanto le sue dichiarazioni rese alla polizia non dovevano essere inserite  
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nel fascicolo. Erano assoggettabili all’articolo 3 della Convenzione. Il  
difensore affermò anche che la ricorrente voleva esporre la propria difesa  
politica nella propria lingua. La ricorrente, su richiesta della Corte, affermò  
che sapeva parlare, leggere e scrivere in turco in modo limitato ma che  
voleva difendersi utilizzando la propria lingua madre. La ricorrente lesse  
quindi ad alta voce le proprie difese, prima in tedesco e poi in turco. La  
Corte rilevò che la ricorrente gridò “lunga vita al PKK, lunga vita al nostro  
capo politico Abdullah Öcalan”.  
23. All’ultima udienza, tenutasi il 17 settembre 1998, la Corte statale di  
sicurezza di Van, basandosi sulle prove materiali e sulle precedenti  
dichiarazioni in favore del PKK, dichiarò la ricorrente colpevole dei fatti  
ascrittegli condannandola a quindici anni di reclusione. Né la ricorrente né il  
suo avvocato assistettero a questa udienza.  
24. Il 6 gennaio 1999 la ricorrente si appellò.  
25. Il 10 marzo 1999, la Corte di Cassazione tenne un’udienza  
e
confermò la sentenza di primo grado. Questa decisione venne registrata  
presso la Corte statale di sicurezza di Van il 7 aprile 1999.  
C. Le indagini promosse a seguito della denuncia della ricorrente di  
una visita ginecologica forzata  
26. Nel frattempo la ricorrente presentò un’istanza all’ufficio del  
pubblico ministero di Hakkari, dichiarando di essere stata sottoposta ad una  
visita ginecologica senza il suo consenso. Inoltre affermò che era stata  
denudata e molestata sessualmente da sei o sette poliziotti presenti durante  
la visita. La ricorrente chiese che si procedesse contro i poliziotti e il  
medico.  
27. Il 22 ottobre 1998 il procuratore chiese alla direzione della sicurezza  
di identificare sia i medici in servizio presso l’ospedale statale ad Hakkari il  
24 ottobre 1997, che i poliziotti che l’avevano condotta alla visita  
ginecologica.  
28. Il 30 novembre 1998 il procuratore sentì il signor A.Y., il medico  
che aveva esaminato la ricorrente, che affermò che la visita era stata chiesta  
dalla Questura provinciale di Hakkari e che nessun poliziotto era stato  
presente durante la visita medica. Dichiarò anche che la stessa non era stata  
obbligata a sottoporsi alla visita medica.  
29. L’8 gennaio 1999 il procuratore sentì il signor Y.Y., uno dei  
poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. In particolare, dichiarò che  
era stato responsabile della ricorrente durante la sua detenzione e che  
l’aveva accompagnata dal medico.  
30. Lo stesso giorno il procuratore sentì anche il signor A.K., uno dei  
poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. Dichiarò in particolare che la  
ricorrente era stata sottoposta ad una visita ginecologica per prevenire  
l’accusa di stupro.  
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31. Il 22 aprile 1999 il procuratore sentì il signor A.S., un altro poliziotto,  
che dichiarò di non aver avuto alcun coinvolgimento con la ricorrente.  
32. L’8 giugno 1999, il pubblico ministero di Hakkari si dichiarò  
incompetente ratione materiae e trasmise il fascicolo delle indagini  
riguardante i poliziotti al Consiglio amministrativo di Hakkari.  
33. Il 12 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora B.D., una  
levatrice, furono raccolte dalla polizia. La signora B.D. affermò che quando  
i poliziotti arrivarono con la ricorrente avevano detto al personale che la  
ricorrente avrebbe tentato di scappare o di suicidarsi. La stessa notò che la  
ricorrente aveva rifiutato la visita ginecologica prima di essere persuasa. La  
levatrice sostenne che la ricorrente non era stata maltrattata o molestata dai  
poliziotti o dal personale e che i poliziotti non erano stati presenti durante la  
visita.  
34. Il 13 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora N.A.,  
un’infermiera, furono raccolte dalla polizia. La stessa dichiarò che la  
ricorrente resistette inizialmente alla visita medica, ma che il medico le  
aveva parlato e l’aveva convinta. Asserì che nessun poliziotto era stato  
presente nella stanza durante la visita e che la denuncia di molestie era  
infondata.  
35. Il 28 luglio 1999, le dichiarazioni dalla signora S.K., una levatrice,  
furono raccolte dal Vice direttore della salute. La signora S.K. affermò che  
la ricorrente non era stata costretta, ma persuasa a sottoporsi alla visita  
medica. Asserì inoltre che alcun poliziotto era presente nella stanza durante  
la visita.  
36. Il 12 agosto 1999, le dichiarazioni dalla signora F.F.C., una levatrice,  
furono raccolte dal vice direttore della salute. Dichiarò di non avere alcuna  
informazione riguardante la questione perchè non era presente la notte della  
visita medica della ricorrente  
37. Il 13 agosto 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le  
dichiarazioni dei signori Y.Y e A.K.. Il signor Y.Y. dichiarò di non sapere  
nulla della visita medica della ricorrente, dato che la sua unica  
responsabilità era stata quella di ricevere la ricorrente in carcere dopo che la  
stessa era stata visitata. Il signor A.K. affermò che la ricorrente non era stata  
obbligata a sottoporsi alla visita medica come sosteneva.  
38. Il 10 settembre 1999, il maggiore C.V., in qualità di investigatore  
(muhakkik), redasse un rapporto di raccomandazione (fezleke) in cui  
suggeriva di non procedere nei confronti dei tre poliziotti, in quanto non vi  
era alcuna indicazione che gli stessi avessero abusato della loro autorità. Nel  
suo rapporto si affermava che la ricorrente aveva rifiutato di fornire  
dichiarazioni.  
39. In una lettera datata 8 ottobre 1999, il comandante della questura  
provinciale informò l’investigatore, tra l’altro, che i poliziotti, i signori  
A.K., A.S. e Y.Y. avevano chiesto al medico di effettuare la visita  
ginecologica sulla ricorrente senza un’autorizzazione scritta da parte del  
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procuratore dopo che la stessa era stata interrogata, per il motivo che  
quest’ultima avrebbe potuto in seguito denunciare di aver subito uno stupro.  
40. L’8 ottobre 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le  
dichiarazioni del signor A.K., uno dei poliziotti indagati, e delle signore  
H.A. e B.D., infermiere in servizio all’ospedale il giorno dell’accadimento  
dei fatti.  
41. Il signor A.K. dichiarò che la ricorrente era consenziente alla visita  
medica e che nessuno dei poliziotti era stato presente nella stanza dove si  
effettuava la visita.  
42. La signora H.A. dichiarò che la ricorrente aveva inizialmente resistito  
a sottoporsi alla visita medica, ma che vi aveva acconsentito  
successivamente essendo stata persuasa dal medico. Affermò che i poliziotti  
non erano presenti nella stanza della visita e che nessuno molestò la  
ricorrente.  
43. La signora B.D. ripeté le sue prime dichiarazioni rese alla polizia.  
44. Il 13 ottobre 1999, il maggiore C.V. redasse un’altro rapporto di  
raccomandazione, in cui riportò nuovamente i suoi precedenti accertamenti,  
includendo che la ricorrente aveva rifiutato di fare dichiarazioni. Ancora,  
dato che la circolare del Ministero della Giustizia che prevedeva  
l’autorizzazione scritta da parte del giudice o del pubblico ministero era  
stata emessa in data 21 ottobre 1998, dopo l’asserito incidente, lo stesso  
considerò che, non si poteva ritenere che i poliziotti avessero abusato del  
loro potere inviando la ricorrente ad una visita ginecologica senza  
autorizzazione.  
45. Il 23 dicembre 1999, il signor A.Y., il medico che aveva visitato la  
ricorrente, rese una dichiarazione davanti al Vice Direttore della Salute.  
Sostenne, in particolare, che la ricorrente conosceva il turco e che era  
estremamente aggressiva. Dichiarò che le aveva detto che una simile visita  
era necessaria secondo i documenti ufficiali (“gelen evraklara göre”) e, allo  
stesso tempo, che i suoi diritti erano garantiti. Affermò che solo lui e una  
infermiera donna erano stati presenti durante la visita medica, e che era stata  
esaminata dieci quindici minuti dopo essere stata convinta.  
46. Ad una data non specificata il maggiore C.V., l’investigatore,  
trasmise un rapporto di raccomandazione supplementare in cui si riportò, in  
modo quasi identico, al precedente rapporto. Ancora una volta riferì che non  
vi era stata alcuna dichiarazione da parte della ricorrente e che lei si era  
rifiutata di farne.  
47. Il 18 gennaio 2000, il Consiglio amministrativo di Hakkari decise di  
non autorizzare il procedimento nei confronti dei tre poliziotti per mancanza  
di prove quanto all’aver abusato della loro autorità nel costringere la  
ricorrente a sottoporsi ad una visita ginecologica. Venne rilevato, in  
particolare, che la circolare del Ministero della Giustizia n. 27/123  
riguardante, tra l’altro, visite vaginali e anali erano stato pubblicate dopo i  
fatti lamentati. Questa decisione venne utilizzata anche dagli avvocati della  
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ricorrente, la signora Keskin, il 20 febbraio 2000 e il signor Kilavuz il  
3 aprile 2000. Gli avvocati della ricorrente non presentarono alcuna  
obiezione avverso questa decisione e tali decisioni vennero trasmesse  
d’ufficio alla Corte regionale amministrativa.  
48. Il 18 aprile 2002, la Suprema Corte Amministrativa sospese l’esame  
del fascicolo per cinque anni, conformemente all’art. 1 § 4 della legge sulla  
liberazione condizionale e sul procedimento per il differimento delle pene  
(n. 4616).  
D. Sviluppi successivi  
49. In seguito all’adozione del nuovo codice penale, l’esecuzione della  
pena della ricorrente fu sospesa dalla Corte d’Assise di Van il 30 novembre  
2004.  
50. Il 2 dicembre 2004 la ricorrente venne rilasciata e espulsa verso la  
Germania.  
51. Il 29 luglio 2005 con un’ulteriore sentenza, la Corte d’Assise di Van  
ridusse l’iniziale pena della ricorrente a sette anni e sei mesi di reclusione.  
II. IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE PERTINENTE  
A. Il diritto interno  
52. Il diritto interno pertinente in vigore all’epoca è delineato nelle  
seguenti sentenze: Batı e altri c. Turchia (nn. 33097/96 e 57834/00,  
§§ 96-100, 3 giugno 2004), Y.F. c. Truchia, (n. 24209/94, §§ 23-26, ECHR  
2003-IX), Özel c. Turchia (n. 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), e  
Gençel c. Turchia (n. 53431/99, §§ 11 -12, 23 ottobre 2003).  
53. Legge n. 5190 del 16 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta  
ufficiale il 30 giugno 2004, abrogativa delle Corti statali di sicurezza.  
54. Secondo l’art. 70 della legge di pratica medica (n. 1219) un  
intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona interessata  
abbia prestato il proprio consenso.  
55. Gli articoli 24-31 del regolamento n. 23420 dei diritti dei pazienti  
riguarda il consenso in caso di intervento medico. Si stabilisce, tra l’altro,  
che un intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona  
interessata abbia dato il suo consenso e che la persona interessata ha il  
diritto di essere informata sulla natura e le conseguenze dell’intervento  
medico prima che presti il proprio consenso.  
B. Il diritto internazionale pertinente  
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56. La disposizione generale statuita all’art. 5 della Convenzione del  
Consiglio d’Europa sui diritti dell’Uomo e la biomedicina si legge come  
segue:  
“Un intervento nel campo della salute può essere effettuato solo dopo che la persona  
interessata vi abbia dato il proprio consenso libero ed informato.  
Questa persona riceve anticipatamente un’informazione adeguata quanto alla natura  
dell’intervento nonché alle sue conseguenze e rischi.  
La persona interessata può, in ogni momento, ritirare liberamente il consenso.”  
IN DIRITTO  
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA  
CONVENZIONE  
57. La ricorrente, in primis, si lamenta ai sensi dell’articolo 3 della  
Convenzione di essere stata sottoposta a tortura e a trattamenti inumani  
durante la sua detenzione. A riguardo la ricorrente afferma, in particolare,  
di essere stata minacciata di morte, costretta a stare in piedi per lunghi  
periodi di tempo e di essere stata bendata. Si lamenta inoltre che la cella  
dove era ristretta misurava sei metri quadri, che non c’era ventilazione e che  
le luci erano accese per ventiquattro ore al giorno. In secondo luogo, la  
ricorrente afferma che le modalità con cui fu sottoposta ad una visita  
ginecologica il 24 ottobre 1997 costituivano una violazione degli articoli 3 e  
8 della Convenzione. In questo contesto, la ricorrente si lamentò che durante  
la visita, effettuata da un medico uomo, i poliziotti le tolsero i vestiti, la  
fecero coricare e la toccarono in ogni parte del corpo senza che lei fosse  
consenziente.  
58. Gli articoli della Convenzione applicabili si leggono come segue:  
Articolo 3  
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-danti.”  
Articolo 8  
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata …,  
2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al  
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benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla  
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà  
altrui.”  
A. Le argomentazioni delle parti  
1. Il Governo  
59. Il Governo sostiene che ai sensi dell’art. 35 § 1 della Convenzione il  
ricorso deve essere respinto per non esaurimento delle vie di ricorso interne  
o, in alternativa, per non essere stato rispettato il termine dei sei mesi. Su  
questo punto, si argomenta in primo luogo che la ricorrente ha depositato il  
ricorso prima di aver esaurito i rimedi previsti dalla legge civile e penale.  
Inoltre si afferma che la ricorrente doveva presentare il ricorso entro sei  
mesi dall’accadimento dei fatti.  
60. Riguardo al merito, il Governo sostiene che la denuncia di  
maltrattamenti della ricorrente è priva di fondamento. Si fa presente che la  
visita ginecologica a cui venne sottoposta la ricorrente è stata effettuata con  
il suo consenso e non in presenza dei poliziotti. Si afferma che questa visita  
aveva lo scopo di proteggere i poliziotti da una possibile denuncia di stupro.  
Il Governo sostiene pertanto che questa allegazione non raggiunge la soglia  
minima prevista dall’articolo 3 della Convenzione.  
61. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 8, il Governo ribadisce che la visita  
ginecologica della ricorrente è stata effettuata per evitare una possibile falsa  
accusa di violenza sessuale contro le forze di polizia e che il referto medico  
redatto dopo quest’esame costituisce la prova che poteva essere utilizzato  
per confutare una denuncia diffamatoria. Il Governo nota inoltre che il  
rapporto del CPT redatto a seguito della sua visita in Turchia nel 1999 ha  
enfatizzato l’importanza delle visite mediche sui detenuti come una garanzia  
contro la violenza sessuale e che nel più recente rapporto è stata evidenziata  
l’urgenza che le autorità nazionali prendano le misure necessarie al fine di  
proteggere i detenuti dalle violenze sessuali. Ritiene che la lamentata  
interferenza riguardo alla vita privata della ricorrente nel caso di specie  
rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato. Il Governo  
ribadisce che la visita medica fu effettuata con il consenso della stessa,  
come hanno dichiarato i testimoni.  
2. La ricorrente  
62. La ricorrente contesta le argomentazioni del Governo e ribadisce le  
proprie richieste garantite dagli articoli 3 e 8 della Convenzione.  
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B. Valutazione della Corte  
1. Ammissibilità  
a) La denunciata visita medica forzata  
63. Riguardo alle obiezioni avanzate dal Governo circa il mancato  
esaurimento dei rimedi interni previsti dalla legge penale, la Corte ribadisce  
che l’ultimo stadio dei rimedi nazionali può intervenire a breve dopo il  
deposito del ricorso, ma prima che la Corte sia chiamata a pronunciarsi  
sull’ammissibilità (vedasi per esempio, Sağat, Bayram e Berk c. Turchia  
(dec.), n. 8036/02, 6 marzo 2007, e Yıldırım c. Turchia (dec.), n. 0074/98,  
30 marzo 2006). La Corte osserva che la procedura penale riguardante la  
visita ginecologica forzata si concluse il 18 aprile 2002, ossia prima che la  
Corte emettesse la propria decisione sulla ammissibilità. La Corte pertanto  
respinge l’obiezione del Governo sotto questo profilo.  
64. Riguardo alle obiezioni del Governo relative al mancato esaurimento  
dei rimedi interni previsti dalla legge civile, la Corte osserva che, nel caso di  
specie, la ricorrente presentò un’istanza all’ufficio del pubblico ministero di  
Hakkari chiedendo che si procedesse nei confronti di entrambi i poliziotti e  
il medico che l’avevano esaminata. Le indagini penali intraprese nei  
confronti dei poliziotti furono sospese dalla Corte amministrativa suprema il  
18 aprile 2002 conformemente all’art. 1 della legge n. 4616. Nessuna  
informazione fu fornita dal Governo riguardo all’eventuale esito delle  
indagini svolte nei confronti del medico. In tali circostanze, la Corte  
respinge le argomentazioni del Governo e riconosce che la ricorrente non  
fosse tenuta ad intraprendere un’altra iniziativa al fine di ottenere  
riparazione con una causa civile (si veda, per esempio, mutatis mutantis,  
Akpınar e Altun v. Turchia, n. 56760/00, § 68, ECHR 2007-... (estratti)).  
65. Per le considerazioni di cui sopra e ribadendo che il termine di  
decadenza di sei mesi stabilito dall’arti. 35 § 1 della Convenzione esige che  
i ricorrenti presentino le loro istanze entro sei mesi dalla decisione finale  
relativa al procedimento di esaurimento dei rimedi nazionali, la Corte ritiene  
che la richiesta depositata il 16 agosto 1999, fu presentata nel rispetto del  
termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 35 § 1 della Convenzione.  
Si respinge l’eccezione del Governo anche sotto questo profilo.  
66. La Corte osserva che l’allegazione della ricorrente ai sensi degli  
articoli 3 e 8 della Convenzione riguardante la lamentata visita medica  
forzata a cui la stessa fu sottoposta il 24 ottobre 1997 non è manifestamente  
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro  
che non vi è contrasto con altri motivi di ammissibilità. Pertanto deve essere  
dichiarata ammissibile.  
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b) Il dedotto maltrattamento durante la detenzione e le condizioni di  
detenzione della ricorrente  
67. La Corte osserva che, senza pregiudicare l’allegazione della  
ricorrente di cui sopra, le prove documentali presentate dalle parti non  
dimostrano la fondatezza della doglianza della ricorrente secondo cui  
durante la detenzione fu sottoposta ad un genere di maltrattamento di  
gravità tale da essere ricompreso nell’articolo 3. Neppure vi è, prima facie,  
alcuna prova che supporti le sue allegazioni quanto alle condizioni in cui fu  
tenuta mentre era detenuta. Pertanto questa parte del ricorso sotto il profilo  
dell’articolo 3 è manifestamente infondato e deve essere respinto  
conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.  
2. Nel merito  
68. Resta da determinare se la doglianza della ricorrente riguardante la  
visita ginecologica riveli una violazione per altri rilevanti articoli della  
Convenzione.  
a) Principi rilevanti  
69. Come la Corte ha affermato in molte occasioni, l’articolo 3 della  
Convenzione racchiude uno dei valori fondamentali in una società  
democratica. Vieta in termini assoluti la tortura o una trattamento o una  
pena inumana o degradante, indipendentemente dalle circostanze della  
condotta della vittima (vedasi Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 119,  
ECHR 2000-IV). In questo contesto, si ribadisce che il maltrattamento deve  
superare una soglia minima di severità per rientrare nella sfera di  
applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. La valutazione di questo  
livello minimo è relativa; essa dipende da tutte le circostanze del caso, come  
la durata del trattamento, i suo effetti psicologici e mentali e, in alcuni casi,  
il sesso, l’età, lo stato di salute della vittima (si veda, tra altre sentenze,  
Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, ECHR 2002-IX, e Gennadi  
Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).  
70. Il trattamento è stato ritenuto dalla Corte “inumano” perché, tra  
l’altro, fu premeditato, fu applicato per ore ripetutamente e causò  
un’effettiva lesione fisica o un’intensa sofferenza fisica e mentale (vedasi  
Labita, sopraccitata, § 120). Il trattamento è stato ritenuto “degradante” in  
quanto capace di destare nelle sue vittime sensazioni di paura, angoscia e  
inferiorità in grado di umiliarle e svilirle e in modo di spezzare la loro  
resistenza fisica e morale (vedasi Hurtado c Svizzera, Rapporto della  
Commissione dell’8 luglio 1993, Serie A n. 280, p. 14, § 67), o quando  
capace di indurre la vittima ad agire contro la propria coscienza o volontà  
(vedasi, per esempio, Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia  
(“il caso Greco”), nn. 3321/67 e al., Rapporto della Commissione del  
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5 novembre 1969, Yearbook 12, p. 186, e Keenan c. Regno Unito, n.  
27229/95, § 110, ECHR 2001-III). Inoltre, per considerare che un  
trattamento sia “degradante” ai sensi dell’articolo 3, uno dei fattori che la  
Corte prende in considerazione è la questione se lo scopo era quello di  
umiliare e avvilire la persona interessata, anche se l’assenza di una di questi  
obiettivi non può escludere in modo decisivo l’accertamento di una  
violazione dell’articolo 3 (vedasi Raninen c. Finlandia, sentenza del  
16 dicembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, pp.  
2821-22, § 55, e Peers c. Grecia, n. 28524/95, §§ 68 e 74, ECHR 2001-III).  
Perché la pena o il trattamento ad essa associato siano “inumani” o  
“degradanti”, la sofferenza o l’umiliazione causati devono in ogni caso  
andare al di là dell’inevitabile elemento di sofferenza o umiliazione  
collegate ad una certa forma di trattamento o pena legittimi (vedasi, Labita,  
sopraccitata, § 120). In questo contesto, la Corte ribadisce di aver constatato  
che il mero fatto di essere condotte all’ospedale per una visita ginecologica  
non raggiunge il livello di gravità minimo richiesto ai sensi dell’articolo  
3 della Convenzione (vedasi Turan c. Turchia, n. 879/02, § 21, 2 marzo  
2006).  
71. Riguardo agli interventi medici a cui una persona detenuta viene  
sottoposta contro la sua volontà, l’articolo 3 della Convenzione impone allo  
Stato l’obbligo di proteggere il benessere fisico delle persone private di  
libertà, per esempio fornendo loro la necessaria assistenza medica. Le  
persone interessate tuttavia rimangono sotto la protezione dell’articolo 3, i  
cui requisiti non ammettono alcuna deroga (vedasi Mouisel, sopra citata,  
§ 40, e Gennadi Naoumenko, sopra citata, § 112). Una misura che è  
terapeuticamente necessaria dal punto di vista di provati principi medici non  
può in principio essere considerata come inumana o degradante (vedasi, in  
particolare, Herczegfalvy c. Austria, sentenza del 24 settembre 1992, Series  
A n. 244, pp. 25-26, § 82, e Gennadi Naoumenko, sopra citata, § 112). Ciò  
nondimeno la Corte deve persuadersi che sia stato provato in modo  
convincente l’esistenza di una necessità medica e che delle garanzie  
procedurali per l’intervento, per esempio l’alimentazione forzata, sussistano  
e siano state soddisfatte (vedasi Nevmerzhitsky c Ucraina, n. 54825/00,  
§ 94, 5 aprile 2005).  
Quando una misura non rientra sotto il profilo dell’articolo 3, essa può  
comunque rientrare in quello dell’articolo 8 della Convenzione che, tra  
l’altro, prevede la protezione dell’integrità fisica e morale sotto il profilo  
del rispetto della vita privata (vedasi, per esempio, Wainwright c. Regno  
Unito, n. 12350/04, § 43, ECHR 2006-...). In questo contesto, la Corte  
ribadisce che la decisione di imporre un intervento medico senza tener conto  
della volontà del paziente potrebbe comportare un’interferenza rispetto al  
rispetto della sua vita privata e, in particolare, al suo diritto all’integrità  
fisica (vedasi, mutatis mutandis, Glass c. Regno Unito, n. 61827/00, § 70,  
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ECHR 2004-II, Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, §§ 61 e 63, ECHR 2002-  
III, e Y.F. c. Turchia, sopra citata, § 33).  
72. Anche quando non è motivato da ragioni di necessità medica, gli  
articoli 3 e 8 della Convenzione non proibiscono il ricorso alla procedura  
medica in assenza della volontà di un sospetto per ottenere dallo stesso una  
prova del suo coinvolgimento nella commissione di un crimine. Tuttavia, il  
ricorso ad un intervento medico forzato per ottenere la prova di un crimine  
deve essere giustificato in modo convincente dai fatti di un particolare caso  
e il modo in cui una persona è sottoposta ad una procedura medica forzata  
non deve eccedere il livello minimo di gravità prescritto dalla Corte nei casi  
ricadenti sotto l’articolo 3 della Convenzione (vedasi Jalloh c. Germania  
[GC], n. 54810/00, §§ 70-71, ECHR 2006-...).  
73. Infine, deve essere ribadito che le allegazioni di maltrattamenti  
devono essere supportate da elementi di prova appropriati (vedasi, in  
particolare Tanrıkulu e altri c. Turchia (dec.), n. 45907/99, 22 ottobre  
2002). Per valutare una tale prova, la Corte addotta il principio della prova  
“oltre ogni ragionevole dubbio”, ma una tale prova può peraltro risultare da  
un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi,  
precise e concordanti (vedasi Labita, sopra citata, § 121).  
b) Applicazione di questi principi al presente caso  
74. Nel caso di specie non è contestato che la ricorrente sia stata  
sottoposta ad una visita ginecologica il 24 ottobre 1997. Le parti non sono  
d’accordo sulle modalità di esecuzione e se la ricorrente vi avesse  
consentito.  
75. Innanzitutto, la Corte ritiene che le allegazioni della ricorrente  
riguardanti la natura forzata della visita ginecologica siano prive di  
fondamento. La Corte trova che non vi siano, prima facie, elementi di prova  
che supportino la versione della ricorrente per quanto riguarda le modalità  
con cui fu sottoposta all’esame (vedasi paragrafo 57 qui sopra). La Corte  
non trova neppure, tra gli elementi alla sua attenzione, che nell’effettuare  
l’esame le autorità non abbiano tenuto conto della decisione della ricorrente  
di rifiutarla. Riguardo a ciò si nota che, in casi simili promossi contro la  
Turchia, dove una persona aveva rifiutato di essere esaminata, i medici non  
avevano effettuato alcuna visita ginecologica (vedasi, per esempio, Devrim  
Turan c. Turchia, sopra citata, Özalp c. Turchia (dec.), n. 74300/01,  
11 ottobre 2007, e Sız c. Turchia (dec.), n. 895/02, 26 maggio 2005). Per  
tale ragione, la Corte ritiene che il caso di specie non comporti una  
violazione dell’articolo 3 della Convenzione.  
76. Peraltro, la Corte ritiene che sia stato dimostrato che la ricorrente  
abbia resistito alla visita ginecologica prima di essere persuasa a dare il  
proprio consenso. Si ammette anche che, in determinate circostanze, non ci  
si può attendere che una persona detenuta continui a resistere all’essere  
sottoposta ad una visita ginecologica, in considerazione della sua  
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vulnerabilità nelle mani delle autorità, che esercitano un controllo completo  
durante la sua detenzione (vedasi, Y. F. c. Turchia, sopra citata, § 34). Se  
questo è il caso, dipenderà da circostanze particolari, incluse quelle  
personali lamentate dalla vittima e il contesto in cui la visita è stata  
effettuata. Nel presente caso la Corte considera che, come in Y.F. c.  
Turchia, questa questione vada esaminata più appropriatamente sotto il  
profilo dell’articolo 8 della Convenzione, alla luce della giurisprudenza  
consolidata della Corte che prevede che ogni intervento medico contro la  
volontà del paziente, o senza un suo libero, informato o espresso consenso  
costituisca un’ingerenza alla sua vita privata (vedasi, per esempio, Glass,  
sopra citata, § 82). Una simile ingerenza può costituire una violazione  
dell’articolo 8, a meno che questa non possa essere giustificata ai sensi del  
secondo paragrafo, vale a dire “prevista dalla legge” e “necessaria in una  
società democratica” per uno o più degli scopi legittimi ivi indicati. Secondo  
la giurisprudenza consolidata, la nozione di necessità implica che  
l’ingerenza corrisponda ad un bisogno sociale urgente e, in particolare, che  
esso sia proporzionato allo scopo legittimo perseguito (vedasi Wainwright,  
sopra citata, § 43).  
77. La Corte nota che nel caso di specie la ricorrente fu detenuta  
incommunicado per almeno nove giorni prima dell’intervento medico  
impugnato e che, al momento dell’esame, era in uno stato mentale  
particolarmente vulnerabile (vedasi paragrafo 9). Non si insinua che non ci  
fossero ragioni mediche per questo esame o che essa fosse stata disposta in  
risposta a una denuncia per molestie sessuali presentata dalla ricorrente. Né  
si insinua che la stessa ricorrente non abbia richiesto questo esame; al  
contrario, come sopra notato, la ricorrente oppose resistenza a questo esame  
fino a quando non fu persuasa dal dott. A. Y. (si vedano i paragrafi 33, 34,  
35 42 e 45). Non è chiaro, dagli elementi di prova forniti alla Corte, se la  
ricorrente fu adeguatamente informata sulla natura e le ragioni di questo  
esame. Inoltre, secondo il riferimento del dott. A.Y. quanto alla necessità  
dell’esame nel rispetto della documentazione ufficiale (vedasi paragrafo  
45), la Corte ritiene che la ricorrente potrebbe essere stata indotta a credere  
ingiustificatamente che l’esame fosse obbligatorio. Tenuto conto dei fatti di  
cui sopra, non si può concludere con certezza che il consenso prestato dalla  
ricorrente fosse libero e informato. La Corte ritiene peraltro che  
l’imposizione di una visita ginecologica sulla ricorrente in quelle  
circostanze abbia comportato un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della  
sua vita privata e, in particolare, nel suo diritto all’integrità fisica (vedasi,  
mutatis mutandis, Glass, sopraccitata, § 70).  
78. Riguardo alla questione se l’ingerenza fosse “prevista dalla legge”,  
la Corte ribadisce che questa espressione richiede innanzitutto che la misura  
contestata debba essere prevista dalla legge nazionale; si fa anche  
riferimento alla qualità della legge in questione, che richiede che debba  
essere accessibile alla persona interessata, che deve per di più essere capace  
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di prevedere le conseguenze che avrà per se stessa, ed essere compatibile  
con i principi di diritto (vedasi, per esempio, Narinen c. Finlandia, n.  
45027/98, § 34, 1 giugno 2004). Questi ultimi implicano che deve esserci un  
sistema di protezione nella legge nazionale contro le interferenze arbitrarie  
per i diritti garantiti dal paragrafo 1 dell’articolo 8. Se una legge conferisce  
alla pubblica autorità una discrezionalità, deve essere indicato lo scopo di  
tale discrezionalità, benché il grado di precisione richiesto possa dipendere  
dal particolare argomento (vedasi, Herczegfalvy c. Austria, sopraccitato,  
§ 89).  
79. La Corte ribadisce che nel sopraccitato caso Y.F., riscontrò che  
l’esame ginecologico su una detenuta, in quel momento, non fosse conforme  
alla legge. La Corte non riscontra alcuna particolare circostanza per il caso  
in esame che permetta di allontanarsi dai propri convincimenti elaborati nel  
caso citato. Secondo la legge turca, qualsiasi ingerenza riguardante  
l’integrità fisica di una persona è vietata salvo in caso di necessità medica e  
in circostanze definite dalla legge. Nel caso di specie, il Governo non ha  
presentato alcuna argomentazione che giustificasse l’ingerenza in questione,  
in osservanza di una prescrizione o di una norma legittima. Appare inoltre  
dai fatti del caso che l’esame medico impugnato non facesse parte della  
procedura ordinaria di esami medici previsti per le persone arrestate e  
detenute. Appare piuttosto che sia stata una decisione discrezionale – non  
soggetta ad alcuna esigenza procedurale – presa dalle autorità al fine di  
salvaguardare i membri delle forze di polizia, che avevano arrestato e  
detenuto la ricorrente, contro una potenziale falsa accusa di molestie  
sessuali.  
80. La Corte ritiene conformemente che l’ingerenza in questione non  
fosse “prevista dalla legge” per gli scopi del paragrafo 2 dell’articolo 8 e  
che per questa ragione sia in violazione di questo articolo. Comunque, la  
Corte ritiene appropriato nel caso di specie andare oltre ed esaminare se  
l’ingerenza in questione perseguisse uno scopo legittimo e fosse “necessaria  
in una società democratica”.  
81. La sola argomentazione invocata dal Governo per giustificare le  
visite ginecologiche di queste durante la detenzione è quella di proteggere  
le forze di polizia contro le false denunce di molestie sessuali. Anche se  
questo in principio potrebbe essere visto come uno scopo legittimo, la Corte  
non può trovare che l’esame condotto nel caso di specie fosse proporzionato  
a questo scopo. Mentre in una situazione dove una detenuta si lamenta di  
molestie sessuale e richiede una visita ginecologica, l’obbligo delle autorità  
di condurre un’inchiesta accurata ed effettiva riguardo alla denuncia  
potrebbe includere il dovere di effettuare l’esame (vedasi per esempio,  
Aydın c. Turchia, sentenza del 25 settembre 1997, Reports 1997-VI, § 107),  
una detenuta non può essere costretta o sottoposta a pressioni per effettuare  
una tale visita contro la sua volontà. Come sopra notato, la ricorrente in  
questo caso non presentò alcuna denuncia di molestie sessuali contro coloro  
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che la detenevano e non richiese alcuna visita ginecologica. Non è stato  
avanzato alcun motivo che suggerisse che probabilmente la stessa volesse  
sottoporvisi. La Corte ritiene che la protezione dei poliziotti contro false  
denunce è, in ogni caso, non tale da giustificare di contravvenire al rifiuto di  
una detenuta di sottostare ad un’ingerenza invadente e grave alla sua  
integrità fisica o, come nel caso presente, cercando di persuaderla  
nonostante la sua espressa avversione a tale esame.  
82. In conclusione, la Corte ritiene che non sia stato provato che la visita  
ginecologica che venne imposta alla ricorrente senza il suo consenso libero  
e informato fosse “prevista dalla legge” o “necessaria in una società  
democratica”. In conseguenza c’è stata violazione del diritto della ricorrente  
previsto dall’articolo 8 della Convenzione.  
II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO  
CONVENZIONE  
5
DELLA  
83. La ricorrente si lamenta innanzitutto che il suo arresto nel nord  
dell’Iraq fu illegale. Afferma inoltre di non essere stata informata in lingua  
tedesca dei motivi del suo arresto e delle contestazioni a suo carico. Infine,  
la ricorrente sostiene di essere stata tenuta in detenzione per diciannove  
giorni senza essere portata davanti ad un giudice, e che durante questo  
tempo fu minacciata di morte e non ebbe accesso a un avvocato o alla sua  
famiglia. La ricorrente si riporta all’articolo 5 della Convenzione, le cui  
parti rilevanti si leggono come segue:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato  
della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:  
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria  
competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso  
un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di  
commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;  
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei  
comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.  
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal  
paragrafo 1(c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un  
giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni  
giudiziarie …”  
84. Il Governo, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui sopra  
(vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di dichiarare questa parte del ricorso  
inammissibile per la mancanza del requisito dell’esaurimento delle vie di  
ricorso interne o, in alternativa, per il non rispetto del termine di sei mesi.  
85. Riguardo alle obiezioni del Governo relative all’esaurimento delle  
vie di ricorso interne, la Corte nota che non è stato indicato un particolare  
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rimedio capace di riparare alle richieste della ricorrente sotto il profilo  
dell’articolo 5 della Convenzione. Conseguentemente si respinge  
l’obiezione del Governo sotto questo profilo.  
86. Riguardo all’obiezione del Governo relativa al termine dei sei mesi,  
la Corte ribadisce che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza  
costante degli organi della Convenzione, dove non esiste un rimedio  
interno disponibile, il periodo di sei mesi decorre dalla data dell’atto  
impugnato costituente una violazione della Convenzione; peraltro, se si  
tratta di una situazione continuata, il periodo di sei mesi decorre dalla fine di  
tale situazione (vedasi, tra altre pronunce, Yüksektepe c. Turchia,  
n. 62227/00, § 31, 24 ottobre 2006).  
87. La Corte nota che la detenzione della ricorrente presso le forze di  
polizia terminò quando venne disposta la custodia cautelare il 26 ottobre  
1997, mentre queste denunce furono presentate alla Corte il 16 agosto 1999,  
oltre il termine di sei mesi. Per tali circostanze, la Corte accoglie l’obiezione  
del Governo secondo cui la ricorrente non ha rispettato il termine dei sei  
mesi. Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere respinta ai sensi  
dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.  
III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA  
CONVENZIONE  
88. La ricorrente si lamenta che le sia stata negata un’udienza pubblica  
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale per la presenza di un  
giudice militare facente parte della Corte di sicurezza dello Stato di Van che  
la giudicò e condannò. Inoltre la stessa denuncia che sono stati violati i suoi  
diritti ad una pubblica udienza e ad un’assistenza legale libera. La ricorrente  
denuncia infine che il principio della “parità delle armi” non è stato  
rispettato, dal momento che il capo di imputazione non era redatto in una  
lingua che potesse capire. La ricorrente si riporta all’articolo 6 della  
Convenzione, che nelle sue parti rilevanti si legge come segue:  
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente  
…da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato  
a pronunciarsi … sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.  
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di::  
(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui  
comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a  
suo carico;  
...  
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se  
non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un  
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;  
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(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la  
lingua usata in udienza.”  
A. Ammissibilità  
89. La Corte nota che questa parte del ricorso non è manifestamente  
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che  
non è inammissibile per altri motivi. Pertanto deve essere dichiarata  
ammissibile.  
B. Nel merito  
90. Il Governo contesta le allegazioni della ricorrente.  
91. La ricorrente ribadisce le proprie pretese.  
1. L’indipendenza e l’imparzialità della Corte di Sicurezza dello Stato  
di Van  
92. La Corte ha esaminato un largo numero di casi similari a quello  
presente accertando la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione  
(vedasi Özel, sopraccitata, §§ 33-34, e Özdemir c. Turchia, n. 59659/00,  
§§ 35-36, 6 febbraio 2003).  
93. La Corte non trova alcuna ragione per giungere ad una diversa  
conclusione nel caso di specie. Conseguentemente, la Corte conclude che vi  
è stata violazione dell’articolo 6 § 1.  
2. Imparzialità della procedura  
94. Tenendo presente le proprie pronunce riguardo alla violazione del  
diritto della ricorrente ad un’udienza equa davanti a un tribunale  
indipendente e imparziale, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare  
la restante parte del ricorso sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione  
con riferimento all’imparzialità delle procedure (vedasi, tra altre pronunce,  
Incal c. Turchia, sentenza del 9 giugno 1998, Reports 1998-IV, p. 1568,  
§ 74).  
IV. ALTRE PRETESE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE  
95. La ricorrente si lamenta inoltre ai sensi dell’articolo 13 che  
l’inadeguatezza della risposta del procuratore alla propria denuncia relativa  
ai fatti riguardanti il suo arresto e la sua detenzione avrebbero ostacolato il  
suo diritto a promuovere un procedimento in risarcimento contro le persone  
responsabili. In aggiunta, la stessa denuncia che il trattamento a cui fu  
sottoposta mentre era nelle mani delle autorità fu determinato dal suo sesso  
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e dalle sue opinioni politiche, in violazione dell’articolo 14 della  
Convenzione.  
96. La Corte ritiene che la pretesa violazione di cui sopra, formulata ai  
sensi dell’articolo 13 della Convenzione, debba essere esaminata  
congiuntamente agli articoli 3 e 8 della Convenzione.  
97. Il Governo, richiamando le medesime argomentazioni di cui sopra  
(vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di respingere la pretesa della  
ricorrente sotto il profilo dell’articolo 14, essendo inammissibile per  
mancanza del requisito dell’esperimento delle vie di ricorso interne, o, in  
alternativa, per mancanza del rispetto del termine di sei mesi.  
98. La Corte ritiene che l’argomentazione del Governo di cui sopra sia  
strettamente collegata alla doglianza della ricorrente sotto questo profilo e  
che non possa essere esaminata separatamente da essa. Perciò, per evitare di  
pregiudicare nel merito tale doglianza, tali questioni devono essere  
esaminate insieme. Non essendo le pretese della ricorrente inammissibili per  
altro motivo, esse devono perciò essere dichiarate ammissibili.  
99. Tenendo presente i fatti di causa, le osservazioni delle parti e le  
proprie pronunce in fatto di violazione sotto il profilo dell’articolo 8 qui  
sopra, la Corte ritiene di aver esaminato la questione principale sollevata  
con il presente ricorso riguardante la visita ginecologica della ricorrente,  
effettuata contro la sua volontà. Si conclude perciò che non c’è la necessità  
di giudicare separatamente la restante parte del ricorso della ricorrente sotto  
il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione (vedasi, per esempio,  
Uzun c. Turchia, n. 37410/97, § 64, 10 maggio 2007, Mehmet e Suna Yiğit  
c. Turchia, n. 52658/99, § 43, 17 luglio 2007, e K.Ö. c. Turchia, n.  
71795/01, § 50, 11 dicembre 20071).  
V. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
100. L’articolo 41 della Convenzione prevede:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-  
tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che  
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte  
lesa un’equa soddisfazione.”  
A. Danno  
101. La ricorrente chiede 40.000 euro (EUR) per danni patrimoniali e  
non patrimoniali. Riguardo ai danni patrimoniali la ricorrente afferma che  
rimase disoccupata a causa del suo stato mentale e fisico.  
102. Il Governo contesta l’ammontare.  
1 La sentenza non è ancora definitiva.  
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103. La Corte non distingue alcun nesso di causalità tra la violazione  
riscontrata e il danno invocato; perciò respinge questa richiesta. D’altra  
parte, considerando tutti gli elementi in suo possesso, la Corte ritiene che la  
ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale sotto forma di sofferenza  
mentale come conseguenza della visita ginecologica a cui fu sottoposta  
contro la sua volontà. Giudicando in equità, riconosce pertanto alla  
ricorrente 4.000 EUR a tale titolo.  
B. Spese e competenze  
104. La ricorrente chiede inoltre 9.301 EUR per competenze legali, costi  
e spese sostenute davanti alla Corte di Sicurezza di Stato e davanti alla  
Corte. La ricorrente fa riferimento al minimo delle competenze legali  
raccomandate dall’Ordine degli Avvocati di Diyarbakir e ad una nota spese  
preparata dai suoi difensori. Produce anche una lettera proveniente dal sig.  
Bayhan, un traduttore, che dichiara di aver ricevuto 1.350 nuove lire turche  
(approssimativamente 726 EUR) per la traduzione. La ricorrente, tuttavia  
non presenta alcuna ricevuta o altri documenti rilevanti.  
105. Il Governo contesta l’ammontare.  
106. Non avendo la ricorrente fornito alcuna prova, attraverso  
giustificativi o ricevute dei costi pretesi, così come previsto dall’articolo  
60 del Regolamento della Corte, la Corte non assegna alcuna somma a tale  
titolo.  
C. Interessi di mora  
107. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di  
mora sul tasso d’interesse dell’agevolazione del prestito marginale della  
Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Dichiara ammissibili all’unanimità le allegazioni riguardanti la visita  
ginecologica forzata (articoli 3, 8 e 14), il diritto della ricorrente ad  
un’udienza equa davanti ad un tribunale indipendente e imparziale  
(articolo 6) e la mancanza di un rimedio interno effettivo relativamente  
alla sua denuncia riguardante la visita ginecologica forzata (articolo 13),  
dichiarando il ricorso inammissibile per il resto;  
2. Decide per 5 voti contro 2 che non c’è stata violazione dell’articolo 3  
della Convenzione;  
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3. Decide per 5 voti contro 2 che c’è stata violazione dell’articolo 8 della  
Convenzione;  
4. Decide all’unanimità che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della  
Convenzione relativamente alla mancanza di indipendenza e imparzialità  
della Corte statale di Sicurezza che giudicò e condannò la ricorrente;  
5. Decide all’unanimità che non è necessario esaminare le altre richieste  
della ricorrente sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione;  
6. Decide all’unanimità che non è necessario esaminare le richieste della  
ricorrente sotto il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione;  
7. Decide all’unanimità  
(a) che la Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi  
dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, conformemente  
all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4.000 EUR (quattromila euro) per  
danno non patrimoniale, oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di  
imposta;  
(b) che a partire dalla decorrenza del termine di tre mesi e fino al  
versamento, tale somma sarà maggiorata di un interesse semplice a un  
tasso uguale a quello dell’agevolazione del prestito marginale della  
Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato  
di tre punti percentuali;  
8. Rigetta all’unanimità la domanda di equa soddisfazione per il sovrappiù.  
Redatta in inglese, e pubblicata per iscritto il 13 maggio 2008, ai sensi  
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.  
Fatoş Aracı  
Vice Cancelliere  
Nicolas Bratza  
Presidente  
Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2  
della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, la seguente opinione separata:  
opinione parzialmente dissenziente del giudice David Thór Björgvinsson, a  
cui aderisce il giudice Garlicki;  
N.B.  
F.A.  
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL  
GIUDICE DAVID THÓR BJÖRGVINSSON A CUI  
ADERISCE IL GIUDICE GARLICKI  
La ricorrente lamenta che le circostanze a cui fu sottoposta durante la  
visita ginecologica costituiscono una violazione dell’articolo 3 e  
dell’articolo 8 della Convenzione. La maggioranza ha trovato una  
violazione dell’articolo 8 sotto questo profilo, ma non una violazione  
dell’articolo 3.  
D’altra parte, rispettosamente, ritengo che l’articolo 3 sia stato violato e  
che non vi sia bisogno di esaminare il ricorso sotto il profilo dell’articolo 8.  
Concordo con la maggioranza nel ritenere che sia da esaminare la sola  
parte del ricorso della ricorrente che solleva la questione di avvenuta  
violazione sia legata alla visita ginecologica imposta contro la sua volontà  
mentre era detenuta presso le forze di polizia, e che le altre richieste fondate  
sull’articolo 3 debbano essere respinte in quanto manifestamente infondate  
perché non sufficientemente provate (si vedano i paragrafi 67 e 68 della  
sentenza). Concordo ancora con la maggioranza nel ritenere che il consenso  
dato dalla ricorrente non fosse libero e informato (vedasi paragrafo 77 della  
sentenza).  
Pertanto nel caso in esame fu imposta alla ricorrente una visita  
ginecologica, durante la detenzione presso le forze di polizia, senza il suo  
consenso libero e informato. È questo che il giudizio deve valutare, ossia se  
il trattamento a cui fu sottoposta possa ricadere sotto l’articolo 3 o l’articolo  
8 della Convenzione.  
Gli interventi medici a cui una persona detenuta è sottoposta con o senza  
il suo consenso libero e informato deve essere giustificato a diversi livelli.  
In primo luogo, e molto ovvio, un’assistenza medica alle persone detenute è  
necessaria. In secondo luogo, il ricorso ad un intervento medico o ad una  
procedura contro la volontà (o in assenza di un consenso libero e informato)  
di una persona detenuta può, a certe condizioni, essere giustificato per  
ottenere un elemento di prova relativa al suo coinvolgimento nella  
commissione di un crimine (vedasi, peraltro, Jalloh c. Germania, §§ 99 e  
seguenti).  
Niente suggerisce, nel caso in esame, che vi fosse una specifica necessità  
di assistenza medica sollecitata dalla ricorrente per l’intervento contestato.  
Non può essere giustificato sotto questo profilo.  
Anche assumendo che ci possano essere situazioni in cui può essere  
giustificata una visita ginecologica senza un consenso libero e informato,  
una tale situazione non era presente nel caso in esame.  
Come spiegato nel paragrafo 61, la principale motivazione delle autorità  
nel sottoporre la ricorrente alla visita era quella di proteggersi da possibile  
denunce di violenza o altre molestie sessuali o abusi. Peraltro, la ricorrente  
non ha presentato alcuna denuncia di questo tipo. Pertanto era una misura  
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puramente preventiva per proteggere le autorità da una possibile falsa  
accusa.  
Vorrei far notare che questa non è la prima volta che il Governo  
convenuto ha avanzato questo ragionamento, ma l’ha usato in casi simili  
citati in questa sentenza. Dal mio punto di vista questo ragionamento non  
giustifica il fatto che una detenuta possa, come conseguenza naturale, essere  
sottoposta dalle autorità al tipo di trattamento medico in questione.  
Sorge dunque la questione se il trattamento superi il livello di gravità  
richiesto dall’articolo 3. Qui si deve fare riferimento alla natura psicologica  
e fisica dell’intervento nel suo insieme. In questo caso le autorità persuasero  
la ricorrente, che si trovava in una situazione molto vulnerabile, a prestare il  
“consenso” che non fu “libero e informato”, “consenso” a un trattamento  
che da con tutta probabilità era per lei completamente ripugnante. Credo che  
una visita ginecologica in quelle situazioni desti sentimenti di inferiorità e  
avvilimento e che, senza una giustificazione razionalmente accettabile, può  
essere capito dalla paziente come eseguito esclusivamente per umiliarla e  
degradarla. Di conseguenza, credo che in questa situazione il tipo di visita a  
cui la ricorrente fu sottoposta fu degradante e, in quanto tale, susciti  
sentimenti di paura, angoscia e inferiorità capaci di umiliarla e degradarla.  
Ritengo perciò che l’articolo 3 della Convenzione sia stato violato.  
Vorrei anche aggiungere che se la ricorrente avesse presentato il proprio  
ricorso solamente sotto il profilo dell’articolo 8, avrei certamente seguito la  
maggioranza nel trovare una tale violazione. Tuttavia trovo che la situazione  
sia trattata più correttamente sotto il profilo dell’articolo 3 della  
Convenzione.  
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