CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
PRIMA SEZIONE  
ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA  
(Ricorso n. 2947/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
24 aprile 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA  
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER  
Nel caso Ismoilov ed altri c. Russia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Christos Rozakis, Presidente,  
Anatoly Kovler,  
Elisabeth Steiner,  
Dean Spielmann,  
Sverre Erik Jebens,  
Giorgio Malinverni,  
George Nicolaou, giudici,  
e Søren Nielsen, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 marzo 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 2947/06) contro la Federazione  
russa, presentato alla Corte ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la  
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la  
Convenzione”) da dodici cittadini uzbechi, il sig. Ilhomjon Ismoilov, il sig.  
Rustam Naimov, il sig. Izzatullo Muhametsobirov, il sig. Abdurrauf  
Muhamadsobirov, il sig. Sardorbek Ulughodjaev, il sig. Obboskhon  
Makhmudov, il sig. Umarali Alimov, il sig. Kabul Kasimhujayev, il sig.  
Hurshid Hamzaev, il sig. Iskanderbek Usmanov, il sig. Shkrullo Sabirov, ed  
il sig. Mahmud Rustamhodjaev, e da un cittadino kirghiso, il sig. Mamirgon  
Tashtemirov (“i ricorrenti”), in data 18 gennaio 2006.  
2. I ricorrenti, ai quali è stata accordata l’assistenza legale, sono  
rappresentati dinanzi alla Corte dalla sig.ra I. Sokolova, avvocato in  
Ivanovo. Il Governo russo (“il Governo”) è stato dapprima rappresentato dal  
sig. P. Laptev, l’ex rappresentante della Federazione russa presso la Corte  
europea dei diritti dell’uomo, e in seguito dal suo nuovo rappresentante, la  
sig.ra V. Milinchuk.  
3. Il 7 agosto 2006 il Presidente della Camera ha indicato al Governo  
convenuto di non estradare i ricorrenti in Uzbekistan sino a nuovo avviso  
(art. 39 del Regolamento). Il 12 dicembre 2006 la Corte ha confermato la  
misura provvisoria ed ha accordato priorità alla trattazione del ricorso (art.  
41 del Regolamento).  
4. Il 12 dicembre 2006 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente  
irricevibile e ha deciso di comunicare al Governo le doglianze dei ricorrenti  
secondo cui la loro estradizione in Uzbekistan li esporrebbe al rischio di  
maltrattamenti e di un processo iniquo, che la loro detenzione nelle more del  
procedimento di estradizione è stata illegale, che non c’era stato un effettivo  
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controllo giudiziario relativamente alla loro detenzione e che il loro diritto  
alla presunzione di innocenza era stato violato. Ai sensi delle disposizioni  
dell’art. 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha deciso di esaminare il merito  
del ricorso unitamente alla sua ricevibilità.  
5. I ricorrenti ed il Governo hanno presentato ciascuno le loro  
osservazioni. Delle osservazioni sono state ricevute anche dalle  
organizzazioni per i diritti umani Human Rights Watch e AIRE Centre, le  
quali sono state autorizzate dal Presidente ad intervenire nella procedura  
scritta (art. 36 § 2 della Convenzione e art. 44 § 2 del Regolamento).  
6. Il Governo si è opposto all’esame congiunto della ricevibilità e del  
merito del ricorso. Dopo aver esaminato l’opposizione del Governo, la  
Corte l’ha rigettata.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
A. La situazione in Uzbekistan: i fatti di Andijan del 13 maggio 2005  
e le loro conseguenze  
7. Secondo i rapporti di Amnesty International e di Human Rights  
Watch, tra il mese di giugno e quello di agosto del 2004 ventitre uomini di  
affari vennero arrestati ad Andijan (Uzbekistan). Nel settembre 2004 venti  
loro dipendenti vennero fermati a Tashkent. Un altro gruppo di tredici  
uomini di affari venne arrestato ad Andijan nel febbraio 2005. Tutti vennero  
accusati di coinvolgimento in un’organizzazione chiamata Akramia,  
accusati di reati e rinviati a giudizio.  
8. Il governo uzbeco sostenne che Akramia fosse una formazione  
religiosa estremista. Esso affermò che, nei suoi scritti, il capo del  
movimento, Akram Yuldashev, aveva invocato la costituzione di uno Stato  
islamico in Uzbekistan e la cacciata dei rappresentanti dello Stato  
legittimamente eletti. Esso sostenne pure che Akramia fosse un ramo di  
Hizb-ut-Tahrir, che in Uzbekistan era stato qualificato come  
un’organizzazione terrorista. Al contrario, Akram Yuldashev ha sempre  
sostenuto fermamente di non avere alcun interesse per la politica. Egli  
affermò di non avere mai invocato il rovesciamento delle autorità costituite  
o l’istituzione di uno Stato islamico. I suoi scritti non accennavano a  
problemi politici, ma piuttosto riguardavano temi generali di ordine morale.  
Intorno a lui si era formata una cerchia di simpatizzanti, che cercavano di  
seguire la sua concezione dell’Islam nella loro vita. I sostenitori di Akram  
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Yuldashev affermarono che non esisteva un qualcosa di simile ad un gruppo  
organizzato noto come Akramia. Il nome “Akramia” fu ricavato da una  
corte uzbeca nel 1999 dal nome di battesimo di Akram Yuldashev. Per di  
più, Akram Yuldashev e i suoi sostenitori negarono di avere dei legami con  
Hizb-ut-Tahrir.  
9. Il verdetto relativo ai ventitre uomini di affari era atteso per l’11  
maggio 2005. Tuttavia, la sua pronuncia venne rinviata. Un gruppo di  
sostenitori, che si radunò dinanzi al palazzo di giustizia per proclamare  
l’innocenza degli uomini di affari e chiedere giustizia, venne arrestato l’11  
ed il 12 maggio 2005.  
10. Nelle prime ore del 13 maggio 2005 degli uomini armati assalirono  
parecchi edifici governativi e caserme delle forze armate ad Andijan,  
uccidendo e ferendo diverse sentinelle, ed impossessandosi di armi e di un  
veicolo militare. Essi penetrarono nel carcere cittadino, dove liberarono gli  
uomini di affari e centinaia di carcerati in attesa di giudizio o già  
condannati, e poi occuparono un edificio del governo regionale sulla piazza  
principale e presero parecchi ostaggi.  
11. Allo stesso tempo migliaia di civili disarmati si riunirono nella  
piazza principale, dove molti chiesero a gran voce giustizia e di porre fine  
alla miseria. All’inizio della serata le forze di sicurezza circondarono i  
dimostranti e cominciarono a sparare indiscriminatamente sulla folla. I  
dimostranti tentarono di scappare. Secondo i testimoni oculari, vennero  
uccise centinaia di persone, compresi donne e bambini. Le autorità uzbeche  
negano ogni responsabilità per le morti, attribuendone la colpa ad  
organizzazioni “estremiste” islamiche, quali Akramia e Hizb-ut-Tahrir, che  
erano decise a rovesciare il governo e ad instaurare uno Stato islamico in  
Uzbekistan.  
12. Centinaia di persone sospettate di coinvolgimento nei fatti del 13  
maggio furono fermate ed accusate. I capi di imputazione includevano  
“terrorismo” ed omicidio premeditato ed aggravato – reati puniti con la pena  
capitale – nonché il tentativo di sovvertire l’ordinamento costituzionale e  
l’organizzazione di disordini di massa. Almeno 230 persone furono  
giudicate colpevoli e condannate da dodici a ventidue anni di reclusione per  
la loro presunta partecipazione alla sommossa. Tutti i processi, tranne uno,  
furono celebrati a porte chiuse. I parenti degli imputati e gli osservatori  
internazionali si videro negare l’accesso all’aula di udienza. Gli osservatori  
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e  
di Human Rights Watch, che furono presenti all’unico processo pubblico da  
settembre a novembre 2005, furono unanimi nel concludere che il processo  
si è svolto in modo molto distante dagli standard internazionali. Essi  
osservarono che tutti gli imputati si dichiaravano colpevoli rispetto alle  
accuse di “terrorismo” e chiedevano clemenza, mentre alcuni chiedevano  
addirittura di essere condannati a morte. Le loro confessioni, che vennero  
ottenute da loro durante la detenzione in incommunicado anteriore al  
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processo, seguivano di pari passo la formulazione dell’atto di accusa. Gli  
osservatori manifestarono la preoccupazione che gli imputati potessero  
essere stati sottoposti a tortura e che le loro confessioni potessero essere  
state estorte sotto coercizione. Agli avvocati nominati non venne concesso  
di accedere ai centri di detenzione o all’aula di udienza e fu loro impedito di  
rappresentare i loro clienti. Gli imputati furono rappresentati da difensori di  
nomina statale, i quali non prepararono una difesa efficace degli imputati  
stessi. Non ci fu alcun esame in contraddittorio di imputati o testimoni, e  
non vennero formulate contestazioni sulle deposizioni. Per la difesa non  
venne chiamato a deporre nessun testimone. La pubblica accusa non  
presentò nessuna perizia legale, balistica o medica, né produsse dei  
documenti o chiamò dei periti a deporre. Tutti gli imputati furono giudicati  
colpevoli, in prevalenza sulla base delle loro confessioni, e condannati a  
periodi di reclusione da quattordici a vent’anni (si vedano il rapporto di  
Human Rights Watch del 12 maggio 2006 “Il massacro di Andijan: un anno  
dopo, ancora niente giustizia”; ed il rapporto del 21 aprile 2006 della  
OSCE/ODIHR “Monitoraggio dei processi in Uzbekistan  
settembre/ottobre 2005”).  
B. I precedenti dei ricorrenti e il loro arrivo in Russia  
13. Tutti i ricorrenti hanno dichiarato di essere musulmani. Essi hanno  
negato di appartenere a qualsivoglia organizzazione politica o religiosa.  
14. Nel 2000 il sig. Muhamadsobirov venne arrestato in Uzbekistan dal  
Servizio di Sicurezza Nazionale dell’Uzbekistan (“l’SNB”). Egli ha  
dichiarato che gli agenti dell’SNB lo avevano ripetutamente picchiato,  
minacciato di violentare sua moglie e gli avevano chiesto di riconoscersi  
colpevole della progettazione di un violento rovesciamento dello Stato. In  
seguito fu condannato per la distribuzione di volantini islamici. In carcere il  
sig. Muhamadsobirov venne ripetutamente picchiato dai secondini e  
torturato con scosse elettriche. Veniva rinchiuso in una cella di punizione se  
pregava. Il cibo era scarso e i detenuti stavano patendo la fame. Fu rimesso  
in libertà nel 2003. Gli agenti dell’SNB lo minacciarono ripetutamente di  
arrestarlo di nuovo e di inventare nuove accuse. Egli partì per la Russia il 19  
febbraio 2004.  
15. Suo fratello, il sig. Muhametsobirov, si trasferì in Russia nel 2000.  
Da allora ha sempre vissuto in Russia.  
16. Il sig. Kasimhujayev ed il sig. Rustamhodjaev vivono in Russia dal  
2001.  
17. Il sig. Usmanov, il sig. Naimov, il sig. Makhmudov, ed il sig.  
Alimov erano soci in società private di Tashkent o Andijan. Il sig. Ismoilov,  
il sig. Ulughodjaev, ed il sig. Sabirov erano dipendenti di società private.  
Nell’autunno 2004 le autorità tributarie e l’SNB lanciarono un’inchiesta  
sulle questioni fiscali delle società. I ricorrenti vennero ripetutamente  
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interrogati su questioni di affari e sulla presunta partecipazione loro o di  
loro congiunti alle attività di Akramia. Gli agenti dell’SNB minacciarono di  
arrestare il sig. Ulughodjaev ed il sig. Sabirov. Nel gennaio 2005 furono  
arrestati i soci in affari dei signori Usmanov, Makhmudov e Alimov.  
18. Il sig. Naimov venne arrestato dall’SNB nel settembre 2004 e tenuto  
in stato di arresto per quindici giorni. Egli ha affermato di essere stato  
sottoposto a ripetuti pestaggi e di essere stato interrogato sui suoi affari e  
sulla sua presunta appartenenza ad Akramia. Dopo il rilascio venne  
convocato presso l’ufficio dell’SNB in diverse occasioni, nelle quali gli  
agenti dell’SNB minacciarono lui e la sua famiglia.  
19. I signori Usmanov, Naimov, Makhmudov, Alimov, Ismoilov,  
Ulughodjaev e Sabirov abbandonarono l’Uzbekistan per la Russia tra  
gennaio e marzo del 2005, per paura di persecuzioni.  
20. Il sig. Hamzaev possedeva una società nella città di Kokand  
(Uzbekistan). Non è mai stato ad Andijan. Ha compiuto un viaggio in  
Russia per affari il 23 aprile 2005.  
21. Prima del 2003 il sig. Tashtemirov viveva in Kirghizistan. Nel 2003  
si è trasferito in Turchia. Non è mai stato in Uzbekistan. Nel giugno 2005 è  
andato in Russia per un viaggio d’affari.  
22. Il 13 maggio 2005 tutti i ricorrenti, ad eccezione dei signori  
Tashtemirov e Kasimhujayev, si trovavano in Russia. Il sig. Tashtemirov  
era in Turchia ed il sig. Kasimhujayev si trovava ad Andijan. Tuttavia, egli  
ha negato ogni coinvolgimento nei fatti di Andijan.  
23. Dopo i fatti di maggio due fratelli del sig. Ismoilov vennero arrestati.  
La loro sorte rimane sconosciuta.  
C. L’arresto dei ricorrenti e la richiesta della loro estradizione in  
Uzbekistan  
24. Il 2 febbraio 2005 la procura di Tashkent accusò il sig. Naimov di  
appartenere ad Akramia e lo incriminò per organizzazione di un complotto  
criminale, tentativo di sovversione dell’ordinamento costituzionale  
dell’Uzbekistan, appartenenza ad un’organizzazione illegale e possesso e  
distribuzione di materiale sovversivo (artt. 159 § 4, 242 § 1, 244-1 § 3, e  
244-2 § 1 del codice penale uzbeco). Il 25 maggio 2005 ne ordinò l’arresto.  
25. Il 17, 18 e 19 giugno 2005 l’ufficio del procuratore dell’Uzbekistan  
incriminò gli altri ricorrenti per appartenenza ad organizzazioni estremiste,  
quali Akramia, Hizb-ut-Tahrir ed il Movimento Islamico del Turkestan,  
finanziamento di attività terroristiche, tentativo di sovversione violenta  
dell’ordinamento costituzionale dell’Uzbekistan, omicidio aggravato ed  
organizzazione di disordini di massa in data 13 maggio 2005 ad Andijan  
(reati previsti dagli artt. 97 § 2 (a, d, j ed m), 155 § 3 (a e b), 159 § 3 (b),  
242 § 2 e 244 del codice penale uzbeco). Alcuni ricorrenti vennero  
incriminati anche per coinvolgimento in attività sovversive, possesso  
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illegale di armi da fuoco e diffusione di materiali suscettibili di minare la  
pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, in associazione con altri soggetti e  
con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose (artt. 161, 244-1 § 3,  
244-2 e 247 § 3 del codice penale uzbeco). Nelle stesse date le procure di  
Tashkent e di Andijan ordinarono l’arresto dei ricorrenti.  
26. Al tempo di quei fatti, l’omicidio aggravato (art. 97 § 2 del codice  
penale) ed il terrorismo (art. 155 § 3 del codice penale) erano reati puniti  
con la pena capitale in Uzbekistan. Tuttavia, l’Uzbekistan ha abolito la pena  
di morte con efficacia dal 1° gennaio 2008 e l’ha sostituita con l’ergastolo.  
Gli altri reati sono punibili con periodi di reclusione da cinque a vent’anni.  
27. I ricorrenti hanno affermato di essere stati arrestati ad Ivanovo il 18  
giugno 2005. Non erano stati informati delle ragioni del loro arresto. Il 20  
giugno 2005 erano stati interrogati da agenti dell’SNB provenienti  
dall’Uzbekistan, che li avevano picchiati e avevano minacciato di torturarli  
in Uzbekistan. Era stato loro detto che sarebbero stati costretti a confessare  
diversi reati e che sarebbero stati condannati a lunghi periodi di reclusione o  
alla pena capitale.  
28. I documenti formati da varie autorità statali indicano date e motivi,  
tra loro in contrasto, dell’arresto dei ricorrenti. Così, il funzionario preposto  
alla stazione di polizia della circoscrizione di Oktyabrskiy ha affermato che  
i signori Ismoilov, Usmanov e Tashtemirov erano stati arrestati il 19 giugno  
2005 e accusati di illeciti amministrativi per aver proferito oscenità in  
pubblico ed essersi rifiutati di mostrare documenti di identità. Un rapporto  
di polizia datato 20 giugno 2005 ha indicato che i ricorrenti erano stati  
arrestati quel giorno perché erano ricercati dalla polizia uzbeca. Tuttavia, in  
una lettera del 16 gennaio 2006, il dipartimento di polizia regionale di  
Ivanovo ha affermato che tutti i ricorrenti erano stati arrestati il 19 giugno  
2005.  
29. Il 20 giugno 2005 la polizia di Ivanovo informò la polizia di  
Tashkent dell’arresto dei ricorrenti. Nello stesso giorno la procura di  
Tashkent chiese alla procura di Ivanovo di mantenere i ricorrenti in stato di  
arresto in attesa dell’estradizione.  
30. Nel luglio 2005 la Procura Generale della Federazione russa  
ricevette le richieste per l’estradizione dei ricorrenti dal Procuratore  
Generale dell’Uzbekistan. La procura uzbeca assicurò che, senza il  
consenso della Russia, i ricorrenti non sarebbero stati estradati verso uno  
Stato terzo, né sarebbero stati perseguiti o puniti per reati commessi prima  
dell’estradizione e non menzionati nella domanda di estradizione. Dichiarò  
anche che, dopo aver scontato le loro condanne, essi sarebbero stati liberi di  
lasciare l’Uzbekistan.  
31. In data 21 luglio 2005 il Primo Sostituto Procuratore Generale  
dell’Uzbekistan fornì ulteriori garanzie. Promise che i ricorrenti non  
sarebbero stati sottoposti alla pena di morte, a tortura, violenza o altre forme  
di trattamento o pena inumana o degradante. I loro diritti di difesa sarebbero  
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stati rispettati e sarebbero stati muniti di un legale. Assicurò anche che le  
autorità uzbeche non avevano alcuna intenzione di perseguitare i ricorrenti  
per motivi politici, a causa della loro razza, origine etnica, o per le loro  
opinioni religiose o politiche. Il loro intento era quello di perseguire i  
ricorrenti per la commissione di reati particolarmente gravi.  
32. La procura di Ivanovo svolse un’inchiesta ed accertò che nessuno dei  
ricorrenti, tranne il sig. Kasimhujayev, aveva lasciato la Russia nel maggio  
2005. Il sig. Kasimhujayev era stato ad Andijan dal 10 al 25 maggio 2005. Il  
sig. Tashtemirov era arrivato in Russia dalla Turchia nel giugno 2005.  
Nessuno dei ricorrenti aveva eseguito trasferimenti di denaro verso  
l’Uzbekistan nel 2005.  
D. Ricorso per detenzione illegale  
33. Il 14 luglio 2005 il difensore dei ricorrenti lamentò dinanzi alle Corti  
delle circoscrizioni Sovetskiy e Frunzenskiy di Ivanovo che la loro  
detenzione era illegale. Ella sostenne che ai ricorrenti non erano stati  
notificati ordini di detenzione. Il 15 luglio 2005 (le decisioni sono datate 15  
maggio 2005, ma questo sembra essere un refuso) le Corti delle  
circoscrizioni Sovetskiy e Frunzenskiy di Ivanovo rigettarono i ricorsi  
perché il difensore non aveva indicato quali atti od omissioni dei funzionari  
statali intendeva censurare, il che rendeva impossibile stabilire se esse erano  
territorialmente competenti ad esaminare i ricorsi.  
34. I ricorrenti non proposero appello.  
E. Ordine di detenzione  
35. Con separate decisioni del 20, 25, 27, 28 e 29 luglio 2005, le Corti  
delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy e Leninskiy di  
Ivanovo ordinarono la detenzione dei ricorrenti in attesa dell’estradizione  
sulla base degli artt. 108 e 466 del codice di procedura penale russo (si  
vedano sotto i paragrafi 85 e 87). Esse fecero riferimento alla gravità delle  
accuse ed al rischio che i ricorrenti si rendessero latitanti, reiterassero i reati  
o ostacolassero le indagini. Venne anche richiamata l’attenzione sul fatto  
che i ricorrenti si erano resi latitanti fuggendo dall’Uzbekistan in Russia. Le  
corti ritennero che non fosse possibile applicare una misura meno restrittiva  
e che soltanto la detenzione potesse garantire la loro estradizione e  
“l’esecuzione di ogni pena che potrebbe essere imposta”. Le corti non  
fissarono un limite di tempo alla detenzione.  
36. Il 9 o l’11 agosto 2005 la Corte regionale di Ivanovo confermò le  
decisioni in appello.  
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F. Ricorsi per la liberazione  
37. Il 20 giugno 2006 la difesa dei ricorrenti chiese al direttore del  
centro di carcerazione preventiva di liberare i ricorrenti. In particolare, il  
loro legale asserì che l’art. 109 del codice di procedura penale fissava la  
durata massima della carcerazione preventiva in dodici mesi (si veda sotto il  
paragrafo 85). Un’ulteriore proroga era consentita soltanto in circostanze  
eccezionali. Poiché la durata della detenzione non era stata prorogata a  
seguito della scadenza del periodo di dodici mesi il 20 giugno 2006, la  
successiva detenzione dei ricorrenti era illegale.  
38. Il 21 giugno 2006 il direttore del centro di carcerazione preventiva  
rispose che l’art. 109 non si applicava ai casi di detenzione in attesa di  
estradizione e si rifiutò di rimettere i ricorrenti in libertà.  
39. Il difensore impugnò quella decisione di rigetto dinanzi ad un  
tribunale, ai sensi degli artt. 254 e 258 del codice civile (si veda sotto il  
paragrafo 89). Il 26 ed il 28 giugno 2006 la Corte della circoscrizione  
Oktyabrskiy di Ivanovo respinse l’impugnazione, affermando che la stessa  
doveva essere esaminata in sede penale, e non in sede civile. Il 31 luglio, il  
7, 21 e 23 agosto 2006 la Corte regionale di Ivanovo confermò quelle  
decisioni in appello.  
40. Il 30 giugno 2006 il difensore dei ricorrenti presentò istanza ai  
pubblici ministeri delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy  
e Leninskiy per chiederne il rilascio. Il 3 ed il 10 luglio 2006 i pubblici  
ministeri rigettarono le loro istanze. Essi misero in evidenza che il diritto  
interno non prevedeva un termine massimo per la carcerazione in attesa di  
estradizione, né disciplinava un procedimento per la proroga di tale  
detenzione.  
41. Nel luglio 2006 il legale presentò ricorsi per la liberazione alle Corti  
delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy e Leninskiy di  
Ivanovo. Ella ripropose le argomentazioni esposte nell’istanza del 20 giugno  
2006 e sostenne che il direttore del centro di carcerazione preventiva ed i  
pubblici ministeri, nel negare la liberazione, avevano agito in contrasto con  
la legge.  
42. Il 1° agosto 2006 la Corte della circoscrizione Sovetskiy si rifiutò di  
prendere in considerazione i ricorsi per il rilascio. Ritenne, innanzitutto, che  
essi non potessero essere esaminati in sede penale, perché non vi erano  
procedimenti penali in corso nei confronti dei ricorrenti in Russia. Inoltre,  
ritenne che il diritto interno non fissava un termine massimo per la  
detenzione in attesa di estradizione e aggiunse:  
“Fondamentalmente il diritto russo vieta la detenzione che sia in modo  
inammissibile eccessiva, illimitata e priva di controllo.  
Non si può definire la detenzione [dei ricorrenti] come inammissibilmente  
eccessiva, illimitata o priva di controllo, perché essa non ha superato il limite  
temporale fissato nell’art. 109 del codice di procedura penale.  
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[I ricorrenti] erano tenuti in stato di arresto in attesa delle decisioni della Procura  
Generale di estradar[li] in Uzbekistan. Quelle decisioni furono adottate soltanto il [27,  
31 luglio o 1° agosto 2006].  
Per di più, la detenzione [dei ricorrenti] fu protratta in conseguenza della [loro]  
istanza al Servizio Federale Migrazione della Regione di Ivanovo per ottenere lo  
status di rifugiati e delle [loro] impugnazioni dinanzi ai tribunali delle decisioni del  
Servizio Federale Migrazione. Perciò, la detenzione non è stata eccessiva.”  
43. Il 24 agosto 2006 la Corte regionale di Ivanovo confermò quella  
decisione in appello. Essa approvò l’argomentazione della Corte distrettuale  
ed indicò che i ricorsi dovevano essere esaminati in sede civile.  
44. Il 26 luglio, il 7 e l’8 settembre 2006 la Corte della circoscrizione  
Frunzenskiy respinse i ricorsi del sig. Rustamhodjaev e del sig.  
Kasimhujayev, perché i loro ricorsi non potevano essere esaminati in sede  
penale. Mise in evidenza anche che l’art. 109 del codice di procedura penale  
non si applicava alla detenzione in attesa di estradizione. Il 17 ottobre 2006  
la Corte regionale di Ivanovo confermò quelle decisioni in appello.  
45. I ricorsi del sig. Tashtemirov furono respinti con decisioni del 28  
luglio e del 4 settembre 2006 dalla Corte della circoscrizione Oktyabrskiy,  
la quale ritenne che il diritto interno non fissava un termine massimo per la  
detenzione in attesa di estradizione e che non c’era nessun motivo per  
modificare la misura preventiva. Il 22 agosto ed il 28 settembre 2006 la  
Corte regionale di Ivanovo confermò quelle decisioni in appello.  
46. Il sig. Alimov impugnò la decisione di non liberarlo ai sensi dell’art.  
125 del codice di procedura penale (si veda sotto il paragrafo 86). Il 18  
settembre 2006 la Corte della circoscrizione Leninskiy si rifiutò di prendere  
in considerazione il suo ricorso. Giudicò che tali ricorsi dovevano essere  
presentati ad un tribunale territorialmente competente in relazione al luogo  
in cui erano state svolte le indagini preliminari. Poiché il sig. Alimov non  
era sottoposto ad alcuna inchiesta in Russia, il suo ricorso per la liberazione  
non poteva essere esaminato nell’ambito di un procedimento penale russo.  
Indicò che il ricorso per il rilascio avrebbe dovuto essere esaminato in sede  
civile. Il 17 ottobre 2006 la Corte regionale di Ivanovo annullò quella  
decisione perché illegittima. Il 7 novembre 2006 la Corte della  
circoscrizione Leninskiy si rifiutò di prendere in considerazione il ricorso  
per le stesse ragioni di prima. Il 5 dicembre 2006 la Corte regionale di  
Ivanovo confermò la decisione in appello.  
47. I ricorrenti impugnarono nuovamente la decisione di non rimetterli  
in libertà in sede civile. Con separate decisioni del 22 gennaio 2007 la Corte  
della circoscrizione Oktyabrskiy rifiutò di esaminare i ricorsi, poiché essi  
non potevano essere esaminati in sede civile. Ritenne che i ricorsi dovessero  
essere esaminati in sede penale. Il 12 ed il 19 marzo 2007 la Corte regionale  
di Ivanovo confermò le decisioni in appello.  
48. Nel gennaio 2007 i ricorrenti presentarono istanze per essere rimessi  
in libertà a pubblici ministeri a vari livelli, ma senza successo.  
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49. Con separate decisioni del 2 e del 5 marzo 2007, le Corti delle  
circoscrizioni Sovetskiy, Leninskiy, Frunzenskiy e Oktyabrskiy disposero  
d’ufficio la liberazione dei ricorrenti. Ritennero che l’art. 109 del codice di  
procedura penale fosse applicabile alla detenzione in attesa di estradizione e  
che esso stabilisse un termine massimo di detenzione di diciotto mesi.  
Poiché erano stati detenuti per più di venti mesi, i ricorrenti dovevano essere  
liberati immediatamente.  
50. Il 5 marzo 2007 i ricorrenti furono rimessi in libertà.  
51. Il 27 marzo 2007 la Corte regionale di Ivanovo confermò le  
decisioni del 2 e del 5 marzo 2007 in appello.  
G. Istanze per ottenere lo status di rifugiati  
52. Il 5 agosto 2005 i ricorrenti fecero istanza al Servizio Federale  
Migrazione russo (“l’FMS”) per ottenere lo status di rifugiati. In particolare,  
affermarono di aver lasciato l’Uzbekistan per paura di persecuzioni in  
relazione alle loro attività commerciali. I ricorrenti sostennero che alcuni di  
loro o dei loro parenti avevano un passato personale di procedimenti  
giudiziari illegittimi. Negarono di appartenere ad Akramia o qualsivoglia  
coinvolgimento nei fatti di Andijan. Sostennero che le accuse contro di loro  
erano infondate e che il procedimento nei loro confronti era arbitrario e  
politicamente motivato.  
53. Il 25 gennaio 2006 l’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni  
Unite (“l’UNHCR”) intervenne a sostegno delle loro istanze. Il  
Commissariato sostenne che Akramia fosse un gruppo pacifico non violento  
di discepoli degli insegnamenti di Akram Yuldashev. Nei suoi scritti,  
Akram Yuldashev invitava gli uomini di affari musulmani a collaborare e ad  
aiutare i poveri. Non c’era alcuna prova del coinvolgimento del gruppo in  
attività estremiste. Si riteneva che gli uomini di affari musulmani di  
successo fossero perseguitati in Uzbekistan a causa della loro popolarità e  
della loro influenza sulla popolazione locale. Inoltre continuò:  
“Secondo l’UNHCR, in Uzbekistan il procedimento penale nei confronti di persone  
accusate di coinvolgimento nelle attività di organizzazioni religiose estremiste può  
essere arbitrario per natura e può risolversi in violazioni di diritti umani inalienabili,  
comprendenti l’arresto arbitrario, la tortura, violazioni delle garanzie dell’equo  
processo, l’applicazione di una pena sproporzionata rispetto al reato commesso.  
Inoltre, poiché le autorità uzbeche non tollerano nessuna forma di opposizione, c’è un  
rischio elevato di attribuzione dell’appartenenza a tali organizzazioni religiose a  
persone che sono state notate per le loro opinioni dissidenti o che sono percepite dalle  
autorità come sostenitori dei gruppi di opposizione. Perciò, c’è un grosso rischio che  
persone implicate nelle attività di tali organizzazioni religiose, o alle quali un simile  
coinvolgimento viene attribuito dalle autorità, possano essere perseguitate per i motivi  
elencati nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, che è stata  
ratificata dalla Federazione russa nel 1993, specialmente se si tiene conto della  
mancanza di un sistema effettivo di garanzie legali in [Uzbekistan].”  
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54. L’UNHCR, inoltre, sostenne che il rischio di persecuzioni era  
cresciuto dopo i fatti di Andijan.  
55. Il 10 febbraio 2006 anche Human Rights Watch appoggiò la  
domanda dei ricorrenti per lo status di rifugiati. Human Rights Watch  
sostenne quanto segue:  
“Siamo molto preoccupati per la sorte [dei ricorrenti] se la loro istanza viene  
respinta ed essi vengono estradati in Uzbekistan. Si tratterebbe di una violazione del  
divieto di rimandare singoli individui verso un Paese, dove essi affronteranno il  
rischio di essere sottoposti a tortura … In Uzbekistan … il ricorso alla tortura è  
sistematico. Le persone accusate di partecipazione ai moti di Andijan corrono un  
maggior rischio di essere torturate: abbiamo documentato decine di casi di estorsione  
di confessioni mediante tortura ed altre forme di trattamento inumano e degradante.  
Le confessioni ottenute sotto coercizione fungono da base per il procedimento  
penale. I processi delle persone incriminate in relazione al massacro di maggio in  
Andijan sono stati molto al di sotto degli standard processuali internazionali. I  
tribunali in Uzbekistan non sono indipendenti, gli imputati sono privati del loro diritto  
ad una difesa efficace, e le condanne si fondano esclusivamente su dubbie confessioni  
di imputati e deposizioni dei testimoni di accusa. In violazione del diritto uzbeco e del  
diritto internazionale, i casi di decine di imputati vengono esaminati in processi a  
porte chiuse. Seri dubbi sono stati espressi dall’Alto Commissariato per i diritti umani  
delle Nazioni Unite, per quanto riguarda l’equità dei processi di Andijan.”  
56. Il 16 marzo 2006 un vice-capo del Dipartimento regionale di  
Ivanovo dell’FMS respinse le istanze con riferimento alle sezioni 1 § 1 (1) e  
2 § 1 (1 e 2) della legge sui rifugiati (si vedano sotto i paragrafi 92 e 93).  
Egli ritenne che i ricorrenti non fossero stati perseguitati per le loro opinioni  
politiche o religiose, o per la loro condizione sociale. Essi erano stati  
perseguiti per la commissione di gravi reati, che erano punibili secondo il  
diritto penale russo. In particolare, erano stati incriminati per il sostegno a  
Hizb-ut-Tahrir e al Movimento islamico del Turkestan, che erano stati  
riconosciuti dalla Corte Suprema russa come organizzazioni terroristiche e  
le cui attività vennero vietate in Russia. Notò inoltre che le autorità uzbeche  
si erano impegnate a non applicare la pena di morte ai ricorrenti e a  
garantire che i ricorrenti non sarebbero stati sottoposti a tortura o  
maltrattamenti e sarebbero stati dotati di un avvocato difensore.  
57. I ricorrenti impugnarono le decisioni di rigetto dinanzi alla Corte  
della circoscrizione Oktyabrskiy di Ivanovo. Essi sostennero che i veri  
motivi, che stavano dietro al procedimento instaurato nei loro confronti,  
erano di natura politica e che in realtà venivano perseguitati per le loro  
attività economiche coronate da successo. Sostennero anche che c’era un  
grosso rischio che in Uzbekistan essi sarebbero stati torturati e processati  
iniquamente.  
58. L’8, il 9, 13, 15 e 16 giugno 2006 la Corte della circoscrizione  
Oktyabrskiy confermò le decisioni del 16 marzo 2006. Giudicò che i  
ricorrenti erano venuti in Russia per trovare lavoro. Essi non avevano  
provato di avere abbandonato l’Uzbekistan per paura di essere perseguitati a  
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causa delle loro opinioni religiose o politiche, o della loro condizione  
sociale. Nelle decisioni relative ad alcuni ricorrenti aggiunse anche:  
“La corte considera che il Dipartimento regionale di Ivanovo del Servizio Federale  
Migrazione ... abbia correttamente trascurato i fatti di Andijan e i loro strascichi,  
perché [i ricorrenti] hanno negato … ogni coinvolgimento in quei fatti ed erano  
arrivati in Russia molto prima che essi accadessero.”  
59. La corte concluse che i ricorrenti non rispondevano ai requisiti  
previsti dalla sezione 1 § 1 (1) della legge sui rifugiati e non potevano  
quindi vedersi riconoscere lo status di rifugiati. Tuttavia, annullò il  
riferimento nelle decisioni del 16 marzo 2006 alla sezione 2 § 1 (1 e 2) della  
legge sui rifugiati, perché le autorità uzbeche non avevano provato al di là di  
ogni ragionevole dubbio che i ricorrenti avessero commesso un crimine  
contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un grave  
reato di natura diversa da quella politica.  
60. Il 5 luglio 2006 l’UNHCR concesse ai ricorrenti lo status di rifugiato  
(mandate refugee).  
61. Il 12, 17, 19, 24 e 26 luglio 2006 la Corte regionale di Ivanovo  
confermò in appello le decisioni della Corte della circoscrizione  
Oktyabrskiy.  
62. Il 14 agosto 2006 i ricorrenti presentarono istanza all’FMS della  
regione di Ivanovo per ottenere asilo politico provvisorio per ragioni  
umanitarie. Sostennero che in Uzbekistan c’era il rischio di maltrattamenti e  
di un processo iniquo.  
63. Il 14 novembre 2006 il sostituto capo del Dipartimento regionale di  
Ivanovo dell’FMS respinse le loro istanze. Ritenne che non sussistessero  
ragioni umanitarie che giustificassero l’asilo temporaneo. I ricorrenti  
godevano di buona salute, non c’era alcun conflitto armato in Uzbekistan e  
la situazione relativa ai diritti umani stava migliorando. In particolare,  
secondo il rapporto dell’FMS sulla situazione in Uzbekistan erano state  
adottate più di trecento leggi sui diritti umani. La Corte Suprema aveva  
emesso una circolare che diffidava dalla pronuncia di condanne fondate su  
confessioni estorte sotto coercizione o durante la detenzione in  
incommunicado. La pena di morte era stata abolita a partire dal 1° gennaio  
2008.  
64. I ricorrenti impugnarono le decisioni di rigetto dinanzi alla Corte  
della circoscrizione Oktyabrskiy di Ivanovo, ribadendo i loro timori di  
subire maltrattamenti ed un processo iniquo in Uzbekistan. Essi produssero,  
a sostegno delle loro allegazioni, rapporti dell’Assemblea Generale delle  
Nazioni Unite, dell’incaricato speciale delle Nazioni Unite per la tortura e di  
Human Rights Watch.  
65. Con separate decisioni del 30 novembre, 1°, 4 ed 11 dicembre 2006  
la Corte della circoscrizione Oktyabrskiy annullò le decisioni del 14  
novembre 2006. Essa giudicò che i rapporti prodotti dai ricorrenti  
contenessero prove ben documentate del ricorso generalizzato alla tortura in  
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Uzbekistan. Il sostituto capo del Dipartimento regionale di Ivanovo  
dell’FMS aveva trascurato quei rapporti. Aveva trascurato anche la  
circostanza che ai ricorrenti era stato concesso lo status di rifugiati da parte  
dell’UNHCR. La conclusione che i ricorrenti non correvano alcun rischio di  
maltrattamenti, se rimandati in Uzbekistan, era stata ipotetica e non era stata  
provata. Il rapporto dell’FMS sulla situazione in Uzbekistan non poteva  
costituire una prova, perché era generico e non conteneva alcun riferimento  
alle sue fonti di informazione. La Corte rinviò all’autorità amministrativa la  
domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l’asilo temporaneo per un riesame  
da parte del Dipartimento regionale di Ivanovo dell’FMS.  
66. Il Dipartimento regionale di Ivanovo dell’FMS propose appello. Il  
29 febbraio 2007 la Corte regionale di Ivanovo confermò le decisioni della  
Corte della circoscrizione Oktyabrskiy con riguardo ai signori Makhmudov,  
Ulughodjaev e Hamzaev. Il 30 gennaio 2007 il Dipartimento regionale di  
Ivanovo dell’FMS ritirò gli appelli proposti nei confronti degli altri  
ricorrenti.  
67. Sembra che ad oggi non sia stata adottata alcuna decisione sulla  
domanda dei ricorrenti di asilo temporaneo.  
H. Le decisioni di estradare i ricorrenti ed i conseguenti  
procedimenti d’appello  
68. Il 27 ed il 31 luglio ed il 1° agosto 2006 il Primo Sostituto  
Procuratore Generale della Federazione russa decise di concedere  
l’estradizione dei ricorrenti in Uzbekistan. Le decisioni relative ad alcuni  
ricorrenti erano formulate come segue:  
“Nella notte del 12-13 maggio 2005 [un ricorrente], agendo nell’ambito di una  
associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-  
ut-Tahrir al-Islami, ha commesso i seguenti reati con circostanze aggravanti: tentato  
rovesciamento dell’ordinamento costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan,  
omicidio, terrorismo ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento  
di destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”  
69. Le decisioni relative agli altri ricorrenti erano formulate come segue:  
“[Un ricorrente] è stato membro di un’organizzazione estremista; ha diffuso  
materiali suscettibili di minare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, in  
associazione con altri soggetti e con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose.  
Nella notte del 12-13 maggio 2005 [il ricorrente], agendo nell’ambito di una  
associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-  
ut-Tahrir al-Islami, si è procurato illegalmente armi e munizioni e ha commesso i  
seguenti reati con circostanze aggravanti: il tentato rovesciamento dell’ordinamento  
costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan, omicidio, terrorismo, attività  
sovversive ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento di  
destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”  
70. I provvedimenti di estradizione vennero concessi con riguardo ai  
reati di omicidio aggravato, terrorismo, costituzione di un’organizzazione  
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illegale ed appartenenza alla stessa, possesso illegale di armi e  
partecipazione a disordini di massa. Tuttavia, il procuratore si rifiutò di  
estradare i ricorrenti per il tentativo di rovesciamento dell’ordinamento  
costituzionale dell’Uzbekistan e per la diffusione di materiali suscettibili di  
minare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico in associazione con altri  
soggetti e con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose, perché  
questi fatti non costituivano reato secondo il diritto penale russo.  
71. La difesa dei ricorrenti impugnò le decisioni dinanzi ad un tribunale.  
In particolare, affermò che il 13 maggio 2005 i ricorrenti si trovavano in  
Russia e negavano ogni coinvolgimento nei fatti di Andijan. Le accuse  
contro di loro erano infondate e in realtà essi erano perseguitati dalle  
autorità uzbeche a causa delle loro opinioni politiche e religiose e delle loro  
attività economiche coronate da successo. I ricorrenti erano incriminati per  
reati puniti con la pena di morte e c’era il rischio che, a seguito di un  
processo iniquo, essi fossero condannati a morte. Essi si esponevano anche  
alla tortura e ad altre forme di maltrattamento, perché il ricorso alla tortura  
era generalizzato in Uzbekistan e le confessioni erano spesso estorte agli  
imputati sotto coercizione. Sostenne anche che i documenti, che erano stati  
prodotti dalla procura uzbeca a sostegno delle richieste di estradizione,  
erano viziati. Infine, sostenne che la formulazione delle decisioni di  
estradizione violava il diritto dei ricorrenti alla presunzione di innocenza.  
72. Il 29 e 30 agosto, il 1°, il 4, 5, 12, 13, 14, 15 e 21 settembre 2006 la  
Corte regionale di Ivanovo confermò le decisioni di estradizione. Ritenne  
che i ricorrenti fossero accusati di reati punibili secondo il diritto penale  
uzbeco e quello russo, che le autorità uzbeche avessero assicurato che i  
ricorrenti non sarebbero stati torturati o condannati a morte e che le autorità  
uzbeche e russe avessero seguito la procedura di estradizione stabilita dal  
diritto internazionale e interno applicabile. La corte respinse la suggestione  
che i ricorrenti sarebbero stati sottoposti ad un trattamento inumano e che i  
loro diritti sarebbero stati violati in Uzbekistan. Ritenne inoltre che la  
questione della colpevolezza o dell’innocenza dei ricorrenti non rientrasse  
nell’ambito del controllo esercitabile dalle autorità estradanti. La decisione  
di estradizione descriveva soltanto le accuse nei confronti dei ricorrenti e  
non conteneva verdetti relativi alla loro colpevolezza. Pertanto, la  
presunzione di innocenza non era stata violata.  
73. I ricorrenti proposero appello. Il 28 novembre 2006 la Corte  
Suprema della Federazione russa confermò le decisioni in grado di appello,  
ritenendo che esse fossero legittime e giustificate.  
I. I rapporti delle Istituzioni delle Nazioni Unite e delle  
organizzazioni non governative sull’Uzbekistan  
74. Nel suo rapporto presentato conformemente alla risoluzione della  
Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite 2002/38  
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(E/CN.4/2003/68/Add.2) l’incaricato speciale per la questione della tortura,  
Theo van Boven, ha descritto la situazione in Uzbekistan come segue:  
“66. Si ritiene che la combinazione della mancanza di rispetto per il principio della  
presunzione di innocenza, nonostante esso sia garantito dalla Costituzione (art. 25) e  
[dal codice di procedura penale] (art. 23), i poteri discrezionali degli investigatori e  
dei pubblici ministeri con riguardo al contatto con i detenuti da parte degli avvocati e  
dei parenti, così come la mancanza di indipendenza del potere giudiziario e la  
corruzione presumibilmente diffusa negli apparati giudiziari e delle forze dell’ordine  
conducano all’uso di metodi di indagine illegali. I poteri eccessivi che nei  
procedimenti penali su ogni cosa spettano ai pubblici ministeri, che sono tenuti al  
tempo stesso a condurre le indagini penali preliminari e a sovrintendere alle stesse, a  
contestare i capi di accusa e a controllare il rispetto per le tutele legali esistenti contro  
la tortura durante le indagini penali e nei luoghi di detenzione, rendono le indagini  
sulle denunce oltre modo dipendenti dalla loro buona volontà.  
67. L’incaricato speciale si duole della mancanza di garanzie legali, quali il diritto  
all’habeas corpus ed il diritto all’accesso pronto e riservato ad un avvocato e ai  
parenti. Inoltre osserva che i detenuti in attesa di giudizio sono tenuti in edifici posti  
sotto la stessa autorità degli inquirenti nel caso …  
68. L’incaricato speciale ritiene, sulla base delle numerose testimonianze  
(comprendenti quelle su un gran numero di decessi in carcere) che ha ricevuto durante  
la missione, soprattutto da coloro la cui evidente paura li ha condotti a richiedere  
l’anonimato e che quindi non avevano nulla da guadagnare di persona dal fare le loro  
affermazioni, che la tortura o simili maltrattamenti siano sistematici nel senso definito  
dal Comitato contro la tortura. Anche se soltanto un piccolo numero di casi di tortura  
può essere provato con assoluta certezza, le numerose testimonianze raccolte  
coincidono a tal punto nella descrizione delle tecniche di tortura e dei luoghi e delle  
circostanze in cui la tortura è praticata, che la natura pervasiva e persistente della  
tortura lungo tutto il percorso investigativo non può essere negata. L’incaricato  
speciale osserva anche che sembra che la tortura ed altre forme di maltrattamento  
siano impiegate indiscriminatamente contro persone accusate di attività qualificate  
come reati gravi, quali gli atti contro interessi dello Stato, così come contro piccoli  
delinquenti ed altri.”  
75. Anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha  
affermato nella sua relazione del 1° febbraio 2006 intitolata “Rapporto  
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e prosieguo  
della Conferenza mondiale sui diritti umani. Rapporto della missione in  
Kirghizistan dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i  
diritti umani (OHCHR) concernente i fatti di Andijan, Uzbekistan, 13-14  
maggio 2005” (E/CN.4/2006/119):  
“42. I principali problemi pertinenti individuati dagli organi convenzionali per i  
diritti umani delle Nazioni Unite e dai procedimenti speciali della Commissione si  
possono riassumere come segue: violazioni del diritto alla vita, in particolare  
l’esecuzione di detenuti condannati a morte nonostante le richieste di misure  
provvisorie da parte del Comitato per i diritti umani; violazioni del principio del  
divieto di tortura, in particolare l’impiego sistematico e diffuso della tortura, l’elevata  
quantità di condanne fondate su confessioni estorte con la tortura e l’uso dei “delitti  
risolti” come criterio per la promozione del personale delle forze dell’ordine;  
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violazioni delle disposizioni sull’equo processo, in particolare la mancanza di accesso  
ad un legale, la mancanza di indipendenza del potere giudiziario ed il mancato rispetto  
del principio della “parità delle parti”; la mancanza di una definizione di 'atti di  
terrorismo'; e violazioni della libertà di pensiero e di espressione, della stampa e dei  
media e della libertà di associazione e della libertà religiosa …  
55. Vi è un urgente bisogno di sospendere l’espulsione verso l’Uzbekistan dei  
richiedenti asilo politico uzbechi e dei testimoni oculari dei fatti di Andijan, che  
affronterebbero il rischio della tortura se rimpatriati.”  
76. Nel suo rapporto del 20 settembre 2005, “Uzbekistan: togliere  
l’assedio alla verità su Andijan”, Amnesty International ha osservato:  
“Amnesty International è preoccupata dalle voci di presunte torture o maltrattamenti  
da parte di funzionari delle forze dell’ordine tra le conseguenze dei fatti di Andijan.  
Singole persone, che sono state fermate e poi rilasciate, hanno affermato che i detenuti  
venivano sottoposti a varie forme di tortura ed altri maltrattamenti, comprendenti  
botte, bastonate nei talloni con manganelli di gomma e l’inserimento di aghi nelle  
gengive e sotto le unghie delle mani. A quanto si dice, la tortura ed altri  
maltrattamenti sono stati impiegati per costringere i detenuti a 'confessare' di essere  
coinvolti nell’estremismo religioso. Un poliziotto di grado più elevato, che ha parlato  
sotto anonimato con l’IWPR, ha affermato di aver visto dei funzionari delle forze  
dell’ordine minacciare di violentare una parente di un detenuto, se egli non avesse  
confessato di essere coinvolto nei fatti di Andijan. Amnesty International ha anche  
ricevuto voci che i detenuti abbiano subito violenza carnale con manganelli …  
Amnesty International ritiene che le persone accusate in relazione ai fatti di Andijan  
rischino seriamente di essere processate in un modo che viola persino i più basilari  
standard internazionali dell’equo processo. Nell’aprile 2005 il Comitato dei diritti  
umani delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione per le violazioni  
permanenti del diritto ad un equo processo in Uzbekistan … In particolare, il  
Comitato ha manifestato preoccupazione per il fatto che il potere giudiziario non sia  
pienamente indipendente e ha puntato il dito contro l’elevato numero di condanne  
fondate su 'confessioni' rese durante la carcerazione preventiva, le quali sono state  
presumibilmente estorte con la tortura o altri maltrattamenti. Il Comitato ha anche  
espresso preoccupazione che il diritto di accesso ad un avvocato dal momento  
dell’arresto nella prassi spesso non sia rispettato …  
Il 1° agosto 2005 il governo ha annunciato che avrebbe abolito la pena di morte a  
partire dal 1° gennaio 2008. Amnesty International accoglie con piacere questo  
sviluppo, ma è preoccupata per il fatto che, se non vengono introdotti subito  
cambiamenti di grande importanza, allora una gran quantità di persone sia  
verosimilmente condannata a morte e giustiziata prima del gennaio 2008. In  
precedenti rapporti Amnesty International ha documentato che l’imperfetto sistema  
giudiziario penale dell’Uzbekistan procura terreno fertile agli errori giudiziari e alle  
esecuzioni dovute ad un errore giudiziario o a processi grossolanamente iniqui.  
Amnesty International è pure preoccupata per il fatto che l’annuncio dell’agosto 2005  
possa arrivare troppo tardi per proteggere quelle persone che sono state accusate di  
reati puniti con la pena di morte – omicidio premeditato aggravato e terrorismo – in  
relazione ai fatti di Andijan. Amnesty International ritiene che queste persone corrano  
un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita in conseguenza  
della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di quello che  
presumibilmente sarebbe un processo iniquo. La pena di morte ha giocato un ruolo  
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importante nel giro di vite contro l’'estremismo religioso' in Uzbekistan e dozzine di  
presunti 'Islamisti' sono stati condannati a morte e giustiziati senza che venisse loro  
riconosciuto il diritto all’effettiva assistenza di un difensore e a preparare una difesa...  
Nell’aprile 2005 il Comitato per i diritti umani ha deplorato il fatto che almeno  
quindici persone siano state giustiziate dalle autorità uzbeche, mentre i loro casi erano  
in attesa di una decisione dinanzi al Comitato per i diritti umani.”  
77. In conclusione, Amnesty International ha dichiarato:  
“Amnesty International è preoccupata per la sicurezza di tutte quelle persone che  
sono state fermate con riguardo ai fatti di Andijan. Queste preoccupazioni si fondano  
su un passato ben documentato dell’Uzbekistan di violazioni dei diritti umani in nome  
della sicurezza nazionale. Amnesty International ritiene che tutti tali individui detenuti  
corrano un grave rischio di essere sottoposti a tortura o ad altri maltrattamenti.  
Amnesty International ritiene anche che quelle persone che sono state imputate di  
reati rischino di essere processate in maniera tale da violare gli standard internazionali  
dell’equo processo. ... Le person[e] che sono state accusate di reati puniti con la pena  
di morte corrono un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita,  
come conseguenza della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di un  
processo iniquo.”  
J. Informazioni sulla sorte dei richiedenti asilo politico estradati in  
Uzbekistan  
78. Nel suo rapporto del 18 ottobre 2006 “Situazione dei diritti umani in  
Uzbekistan” (A/61/526), il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha  
espresso la sua preoccupazione per la sorte degli individui estradati in  
Uzbekistan dopo i fatti di Andijan:  
“18. Il 9 agosto 2006, il governo del Kirghizistan ha estradato quattro rifugiati ed un  
richiedente asilo politico uzbechi in Uzbekistan ... Una volta rientrati in Uzbekistan, i  
cinque cittadini uzbechi si trovano di fronte ad una serie di accuse, comprendenti  
terrorismo, il tentato rovesciamento dell’ordinamento costituzionale dell’Uzbekistan e  
la costituzione di un’organizzazione illegale. Stando alle informazioni ricevute  
dall’OHCHR, a nessuno è stato concesso di incontrare i cinque dal momento del loro  
ritorno.  
19. Rimane oscura la sorte di altri quattro individui uzbechi, che sono fuggiti dai  
disordini di Andijan in Kirghizistan e sono stati rimandati con la forza in Uzbekistan  
nel giugno 2005. Nonostante il governo dell’Uzbekistan abbia informato l’OHCHR  
dei loro spostamenti, a nessun organismo internazionale è stato fin qui concesso di  
incontrarli.  
20. L’UNHCR continua ad essere preoccupato per la sorte di un numero crescente di  
richiedenti asilo politico e di rifugiati uzbechi, alcuni dei quali sono fuggiti dai fatti di  
Andijan, che sono stati fermati in Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti e  
rimandati con la forza in Uzbekistan, nonostante un rischio effettivo di maltrattamenti  
in violazione degli standard internazionali. Nel febbraio 2006, undici richiedenti asilo  
politico uzbechi sono stati rimandati con la forza dall’Ucraina in Uzbekistan. In un  
comunicato stampa del 16 febbraio 2006, l’UNHCR ha dichiarato di essere inorridito  
da questa espulsione forzata. Fin qui, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni  
Unite per i rifugiati (UNHCR) non ha avuto accesso alle undici persone ... Secondo  
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informazioni ricevute dall’OHCHR, nessun accesso a queste persone è stato concesso  
a far data dal loro rientro in Uzbekistan.  
21. L’OHCHR è preoccupato per altri individui che sono fuggiti dai fatti di Andijan  
e che subiscono pressioni da parte del governo dell’Uzbekistan o del Paese ospite  
affinché rientrino in Uzbekistan, malgrado vi sia un rischio effettivo di maltrattamenti  
in violazione degli standard internazionali ...  
46. In un’intervista del 10 aprile 2006, l’incaricato speciale per la questione della  
tortura ha affermato che 'vi sono prove abbondanti che sia la polizia che le altre forze  
di sicurezza hanno praticato e continuano a praticare sistematicamente la tortura, in  
particolare contro dissidenti o persone che sono oppositori del regime'...  
48. Il Comitato per i diritti umani, nelle sue osservazioni conclusive del 31 marzo  
2005 (CCPR/OP/83/UZB), è rimasto preoccupato per l’elevato numero di condanne  
fondate su confessioni rese durante la carcerazione preventiva, che sono state  
presumibilmente estorte con metodi incompatibili con l’art. 7 del Patto internazionale  
sui diritti civili e politici. Il Comitato ha espresso preoccupazione per la definizione di  
tortura nel codice penale dell’Uzbekistan. In aggiunta, il Comitato ha puntato il dito  
verso le accuse relative all’uso generalizzato della tortura e dei maltrattamenti sui  
detenuti e al basso numero di funzionari che sono stati incriminati, perseguiti e  
condannati per simili atti. Il governo dell’Uzbekistan era tenuto a presentare ulteriori  
informazioni su questi punti entro il 26 aprile 2006, conformemente alla richiesta del  
Comitato. Finora, nessuna di tali informazioni è stata presentata al Comitato per i  
diritti umani.”  
79. Nel rapporto dell’11 maggio 2006, intitolato “Uzbekistan: Andijan –  
non deve prevalere l’impunità”, Amnesty International ha affermato:  
“Una gran quantità di persone sospettate di coinvolgimento nei fatti di Andijan è  
stata condannata a lunghe pene detentive, in larga maggioranza nell’ambito di  
processi segreti celebrati a porte chiuse, in violazione degli standard internazionali  
sull’equo processo. La maggior parte era stata tenuta in carcerazione preventiva senza  
alcun controllo per diversi mesi...  
Le autorità uzbeche hanno anche continuato attivamente – e spesso con successo – a  
chiedere l’estradizione dai Paesi vicini, come la Russia e l’Ucraina, di membri o di  
sospetti appartenenti ai partiti o ai movimenti islamici banditi, quali Hizb-ut-Tahrir e  
Akramia, che esse accusano di aver preso parte ai fatti di Andijan. La maggior parte  
degli uomini forzatamente rimpatriati in Uzbekistan continua ad essere detenuta in  
incommunicado, così aumentando i timori che essi rischino di essere torturati o in  
altro modo maltrattati. Nel corso degli anni Amnesty International ha documentato  
molti casi di persone rimandate con la forza o estradate in Uzbekistan su richiesta  
delle autorità uzbeche, le quali sono state torturate per estorcere 'confessioni',  
condannate a morte a seguito di processi iniqui e giustiziate.”  
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II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNAZIONALE ED INTERNA  
RILEVANTI  
A. La detenzione in attesa di estradizione e il controllo giudiziario  
sulla detenzione  
1. La Costituzione russa  
80. La Costituzione garantisce il diritto alla libertà personale (art. 22):  
“1. Ognuno ha diritto alla libertà e all’integrità personale.  
2. L’arresto, la messa in stato di fermo e la detenzione sono consentiti soltanto sulla  
base di una decisione di un organo giudiziario. Prima di una decisione giudiziaria, un  
individuo non può essere trattenuto per più di quarantotto ore.”  
2. La Convenzione europea sull’estradizione  
81. L’art. 16 della Convenzione europea sull’estradizione del 13  
dicembre 1957 (CETS n. 024), della quale la Russia è parte contraente,  
stabilisce quanto segue:  
“1. In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno  
domandare l’arresto provvisorio dell’individuo ricercato. Le autorità competenti della  
Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge.  
...  
4. L’arresto provvisorio potrà cessare se, entro diciotto giorni dall’arresto, la Parte  
richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell’art.  
12. Esso non potrà in alcun caso superare quaranta giorni dal momento dell’arresto.  
Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiesta  
prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell’individuo  
richiesto.”  
3. La Convenzione di Minsk del 1993  
82. La Convenzione della CSI sull’assistenza legale e le relazioni legali  
in materia civile, di famiglia e penale (la Convenzione di Minsk del 1993),  
della quale sia la Russia che l’Uzbekistan sono parti contraenti, stabilisce  
che una richiesta di estradizione debba essere accompagnata da un  
provvedimento di carcerazione (art. 58 § 2).  
83. Una persona di cui venga chiesta l’estradizione può essere arrestata  
prima della ricezione di una richiesta formale per la sua estradizione. In tali  
casi deve essere inviata una speciale richiesta di arresto, contenente un  
riferimento all’ordine di carcerazione e che indichi che seguirà una  
domanda di estradizione. Una persona può essere arrestata anche in  
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mancanza di una simile richiesta, se ci sono motivi per sospettare che abbia  
commesso, nel territorio dell’altra Parte contraente, un reato che comporta  
l’estradizione. L’altra Parte contraente deve essere subito informata  
dell’arresto (art. 61).  
84. Una persona arrestata ai sensi dell’art. 61 deve essere rilasciata, se  
non perviene alcuna richiesta di estradizione entro quaranta giorni  
dall’arresto (art. 62 § 1).  
4. Il codice di procedura penale  
85. Il Capitolo 13 del codice di procedura penale russo (“Misure  
restrittive”) disciplina l’uso delle misure restrittive, o misure preventive  
(меры пресечения), che comprendono, in particolare, la custodia cautelare.  
La custodia può essere disposta da una corte su istanza di un investigatore o  
di un pubblico ministero, se una persona è accusata di un reato che  
comporta una condanna ad almeno due anni di reclusione, a condizione che  
non possa essere applicata una misura restrittiva più lieve (art. 108 §§ 1 e 3).  
Il periodo di detenzione durante le indagini non può superare i due mesi (art.  
109 § 1). Un giudice può prorogare quel periodo fino a sei mesi (art. 109 §  
2). Ulteriori proroghe fino a dodici mesi o, in casi eccezionali, sino a  
diciotto mesi possono essere concesse soltanto se la persona è accusata di  
reati gravi o particolarmente gravi (art. 109 § 3). Non è ammessa alcuna  
proroga oltre i diciotto mesi e, oltre detto termine, il detenuto deve essere  
rilasciato immediatamente (art. 109 § 4).  
86. Il Capitolo 16 (“Ricorsi relativi ad atti e decisioni delle corti e dei  
funzionari impegnati in un procedimento penale”) prevede il riesame  
giudiziario delle decisioni e degli atti o della mancata adozione di atti da  
parte di un investigatore o di un pubblico ministero, i quali siano suscettibili  
di incidere negativamente sui diritti o sulle libertà costituzionalmente  
garantiti delle parti di un procedimento penale (art. 125 § 1). La corte  
competente è quella territorialmente competente in relazione al luogo in cui  
sono svolte le indagini preliminari (ibid.).  
87. Il Capitolo 54 (“Estradizione di una persona soggetta a procedimento  
penale o in esecuzione di una sentenza”) disciplina le procedure di  
estradizione. Dietro ricevimento di una domanda di estradizione non  
accompagnata da un mandato di cattura emesso da un tribunale straniero, il  
pubblico ministero deve decidere sulla misura restrittiva da applicare alla  
persona di cui viene chiesta l’estradizione. La misura deve essere applicata  
in conformità al procedimento stabilito (art. 466 § 1). Una persona, cui sia  
stato concesso asilo politico in Russia a causa della possibile persecuzione  
politica nello Stato che ne chiede l’estradizione, non può essere estradata in  
quello Stato (art. 464 § 1 (2)).  
88. Una decisione di estradizione adottata dal Procuratore Generale può  
essere impugnata dinanzi ad un giudice. Le questioni relative alla  
colpevolezza o all’innocenza non rientrano nell’ambito del controllo  
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giudiziario, che è limitato ad una valutazione se il provvedimento di  
estradizione sia stato adottato nel rispetto della procedura stabilita nel diritto  
internazionale ed interno pertinente (art. 463 §§ 1 e 6).  
5. Il codice di procedura civile  
89. Una persona può chiedere un controllo giudiziario delle decisioni e  
degli atti o della mancata adozione di atti da parte di un organo dello Stato o  
di un funzionario statale, i quali siano suscettibili di violare i suoi diritti o  
libertà, di ostacolare l’attuazione dei suoi diritti e libertà, o di imporre  
illegittimamente un obbligo o un pregiudizio (artt. 254 § 1 e 255). Se la  
corte ritiene fondato il ricorso, deve ordinare all’organo o al funzionario  
dello Stato interessato di porre rimedio alla violazione o di rimuovere  
l’ostacolo alla realizzazione dei diritti e delle libertà in questione (art. 258 §  
1).  
6. Giurisprudenza della Corte Costituzionale  
90. Il 4 aprile 2006 la Corte Costituzionale ha esaminato un ricorso del  
sig. Nasrulloyev, il quale aveva asserito che la mancanza di limiti di tempo  
alla detenzione di una persona in attesa di estradizione era incompatibile  
con la garanzia costituzionale contro la detenzione arbitraria. La Corte  
Costituzionale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la sua  
giurisprudenza consolidata secondo cui la detenzione eccessiva o arbitraria,  
illimitata nel tempo e priva di un adeguato controllo, è incompatibile con  
l’art. 22 della Costituzione e con l’art. 14 § 3 del Patto internazionale sui  
diritti civili e politici in ogni caso, compresi i procedimenti di estradizione.  
Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, la mancanza di una disciplina  
specifica delle questioni in tema di detenzione nell’art. 466 § 1 non produce  
una lacuna normativa incompatibile con la Costituzione. L’art. 8 § 1 della  
Convenzione di Minsk del 1993 ha stabilito che, nel dare esecuzione ad una  
richiesta di assistenza legale, la parte richiesta applichi il suo diritto interno,  
cioè la procedura dettata dal codice di procedura penale russo. Tale  
procedura include, in particolare, l’art. 466 § 1 del codice e le norme del suo  
Capitolo 13 (“Misure restrittive”) che, grazie al loro carattere generale e alla  
loro collocazione nella Parte I del codice (“Disposizioni generali”), si  
applicano ad ogni fase e forma di procedimento penale, compreso il  
procedimento per l’esame delle richieste di estradizione.  
La Corte Costituzionale ha sottolineato che le garanzie del diritto alla  
libertà e all’integrità personale previste nell’art. 22 e nel capitolo 2 della  
Costituzione sono pienamente applicabili alla detenzione finalizzata  
all’estradizione. Di conseguenza, l’art. 466 del codice di procedura penale  
non consente alle autorità di applicare una misura detentiva senza osservare  
il procedimento stabilito dal codice di procedura penale o i termini fissati  
nel codice stesso.  
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B. Status dei rifugiati  
1. La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati  
91. L’art. 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo  
status dei rifugiati, che è stata ratificata dalla Russia il 2 febbraio 1993,  
stabilisce quanto segue:  
“1. Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato  
verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a  
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua  
appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.  
2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato, se  
per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in  
cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un reato  
particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.”  
2. Legge sui rifugiati  
92. La legge sui rifugiati (legge n. 4258-I del 19 febbraio 1993) ha  
incorporato la definizione del termine “rifugiato” contenuta nell’art. 1 della  
Convenzione di Ginevra del 1951, come modificata dal Protocollo del 1967  
relativo allo status dei rifugiati. La legge definisce il rifugiato come una  
persona che non ha la cittadinanza russa e che, a causa del giustificato  
timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza,  
origine etnica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni  
politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può  
o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato, o che,  
essendo apolide e trovandosi fuori dello Stato in cui prima era abitualmente  
residente in seguito a tali avvenimenti, non può o, per tale timore, non vuole  
ritornarvi (sezione 1§ 1 (1)).  
93. La legge non si applica a chi è sospettato, sulla base di argomenti  
ragionevoli, di aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di  
guerra, un crimine contro l’umanità o un crimine grave di diritto comune  
fuori del Paese ospitante prima di essere ammesso in detto Paese come  
rifugiato (sezione 2 § 1 (1, 2)).  
94. Una persona che ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato  
o alla quale tale status è stato concesso non può essere espulsa verso uno  
Stato in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della  
sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo  
sociale o delle sue opinioni politiche (sezione 10 § 1).  
95. Se una persona soddisfa i criteri stabiliti nella sezione 1 § 1 (1), o se  
non soddisfa tali criteri ma non può essere espulso o allontanato dalla  
Russia per ragioni umanitarie, può ottenere asilo politico temporaneo  
(sezione 12 § 2). Una persona cui è stato concesso asilo temporaneo non  
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può essere rimandata contro la sua volontà nello Stato di cui possiede la  
cittadinanza o nello Stato in cui prima risiedeva abitualmente (sezione 12 §  
4).  
C. Documenti pertinenti delle Nazioni Unite e del Consiglio  
d’Europa concernenti l’uso delle assicurazioni diplomatiche  
96. La risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 16  
novembre 2005 “La tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o  
degradanti” (UN Doc.:A/C.3/60/L.25/Rev.1) è formulata come segue:  
“L’Assemblea Generale  
...  
8. Esorta gli Stati a non espellere, respingere alla frontiera ('refouler'), estradare o  
trasferire in altro modo una persona in un altro Stato, in cui vi sono validi motivi per  
ritenere che tale persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura, e  
riconosce che le assicurazioni diplomatiche, ove utilizzate, non esonerano gli Stati  
dall’osservanza dei loro obblighi di diritto internazionale dei diritti dell’uomo, di  
diritto internazionale umanitario e dei rifugiati, in particolare del principio del non-  
refoulement...”  
97. Nella sua relazione interinale presentata conformemente alla  
risoluzione dell’Assemblea 59/182 (UN Doc.: A/60/316, 30 agosto 2005),  
l’incaricato speciale della Commissione per i diritti umani per la tortura e gli  
altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, Manfred Nowak, è  
giunto alle seguenti conclusioni:  
“51. E’ opinione dell’incaricato speciale che le assicurazioni diplomatiche siano  
inaffidabili ed inefficaci nella protezione contro la tortura ed i maltrattamenti: tali  
assicurazioni sono solitamente richieste agli Stati in cui la pratica della tortura è  
sistematica; i meccanismi di controllo successivo al rimpatrio hanno dimostrato di non  
costituire una garanzia contro la tortura; le assicurazioni diplomatiche non sono  
giuridicamente vincolanti, perciò non producono nessun effetto giuridico e non fanno  
sorgere alcuna responsabilità se violate; e la persona, che le assicurazioni  
diplomatiche si propongono di tutelare, non dispone di alcun mezzo di ricorso se le  
assicurazioni stesse vengono violate. L’incaricato speciale è perciò dell’opinione che  
gli Stati non possano servirsi delle assicurazioni diplomatiche come mezzo di tutela  
contro la tortura ed i maltrattamenti, laddove vi siano validi motivi per ritenere che  
una persona rischi di essere sottoposta alla tortura o a maltrattamenti al ritorno.  
52. L’incaricato speciale invita i governi ad osservare scrupolosamente il principio  
del non-refoulement e a non espellere nessuna persona verso i confini di territori in cui  
potrebbe correre il rischio di violazioni dei diritti umani, prescindendo dal fatto che  
essa sia stata ufficialmente riconosciuta come rifugiato.”  
98. Riferendosi specificamente alla situazione della tortura in  
Uzbekistan e ai rimpatri in vista della tortura effettuati facendo affidamento  
su assicurazioni diplomatiche provenienti dalle autorità uzbeche,  
l’incaricato speciale per la tortura delle Nazioni Unite Manfred Nowak ha  
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dichiarato alla Sessione del Consiglio per i diritti dell’uomo delle Nazioni  
Unite il 20 settembre 2006:  
“La pratica della tortura in Uzbekistan è sistematica, come indicato nel rapporto  
sulla visita del mio predecessore Theo van Boven in quel Paese nel 2002. A conferma  
di questa conclusione, continuo a ricevere gravi accuse di tortura da parte di  
funzionari delle forze dell’ordine uzbeche... Per di più, con riguardo ai fatti del  
maggio 2005 ad Andijan, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani  
ha riferito che ci sono prove convincenti, coerenti ed attendibili nel senso che le forze  
militari e di sicurezza uzbeche abbiano commesso in quel luogo gravi violazioni dei  
diritti umani. E’ molto preoccupante il fatto che il Governo si sia opposto ad  
un’inchiesta internazionale sui fatti di Andijan, ad un esame indipendente dei relativi  
procedimenti e che non ci sia una ricostruzione dei fatti comunemente accettata a  
livello internazionale. A fronte di tali prove eloquenti, importanti e attendibili del  
ricorso sistematico alla tortura da parte dei funzionari delle forze dell’ordine in  
Uzbekistan, continuo a trovarmi a rivolgere appelli ai governi, affinché si astengano  
dal trasferire persone in Uzbekistan. Il divieto di tortura è assoluto e gli Stati  
rischiano di violare tale divieto – i loro obblighi secondo il diritto internazionale –  
consegnando persone a Paesi dove esse possono trovarsi a rischio di tortura.  
Ribadisco che le assicurazioni diplomatiche non sono giuridicamente vincolanti,  
svuotano di contenuto gli attuali obblighi degli Stati di vietare la tortura, sono  
inefficaci ed inaffidabili nel garantire la tutela delle persone rimpatriate, e perciò gli  
Stati non dovranno farvi ricorso.”  
99. La nota dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  
sulle assicurazioni diplomatiche e sulla tutela internazionale dei rifugiati,  
pubblicata il 10 agosto 2006, è formulata come segue:  
22. In generale, valutare l’adeguatezza delle assicurazioni diplomatiche è  
relativamente semplice, laddove esse siano dirette a garantire che l’individuo  
interessato non sarà sottoposto, in conseguenza dell’estradizione, alla pena capitale o  
a certe violazioni dei diritti dell’equo processo. In tali casi, la persona richiesta viene  
consegnata al fine di un formale processo, e l’osservanza delle assicurazioni da parte  
dello Stato richiedente può essere controllata. Sebbene non ci sia alcun effettivo  
rimedio per lo Stato richiesto o per la persona consegnata se le assicurazioni non  
vengono rispettate, l’inosservanza può essere facilmente scoperta e occorrerebbe  
tenerne conto al momento della valutazione dell’attendibilità di tali assicurazioni in  
ogni caso futuro.  
23. La situazione è diversa laddove il singolo interessato rischi di essere sottoposto a  
tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti nello Stato di destinazione a  
seguito del trasferimento. E’ stato osservato che 'a differenza delle assicurazioni sul  
ricorso alla pena di morte o al processo da parte di un tribunale militare, le quali sono  
facilmente controllabili, le assicurazioni contro la tortura ed altri abusi richiedono una  
vigilanza costante da parte di personale competente ed indipendente'. La Corte  
Suprema del Canada ha affrontato la questione nella sua decisione sul caso Suresh c.  
Canada (Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione), confrontando le  
assicurazioni nei casi di rischio di tortura con quelle fornite laddove la persona  
estradata possa esporsi alla pena di morte, e segnalando  
'...la difficoltà di fare troppo affidamento sulle assicurazioni da parte di uno Stato  
che esso si asterrà dalla tortura in futuro, quando in passato ha preso parte alla  
tortura illegale o ha consentito ad altri di praticarla sul suo territorio. Questa  
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difficoltà diviene critica quando la tortura viene inflitta non soltanto con la  
collusione dello Stato, ma anche a causa della sua incapacità di controllare il  
comportamento dei suoi funzionari. Di qui la necessità di distinguere tra le  
assicurazioni concernenti la pena di morte e quelle relative alla tortura. Le prime  
sono più facili da controllare e di solito più attendibili delle seconde.'  
24. Nella sua relazione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° settembre  
2004, l’incaricato speciale della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite  
per la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ha esaminato  
la questione delle assicurazioni diplomatiche alla luce degli obblighi di non-  
refoulement che sono intrinseci al divieto assoluto ed inderogabile della tortura e di  
altre forme di maltrattamenti. Nell’osservare che, nello stabilire se ci siano validi  
motivi per ritenere che una persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura,  
devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, l’incaricato speciale  
ha espresso l’opinione che:  
'nei casi in cui vi è una consolidata costante di violazioni dei diritti umani evidenti,  
manifeste o su larga scala, o di una pratica sistematica della tortura, si deve  
rigorosamente rispettare il principio del non refoulement e non si dovrebbe fare  
ricorso alle assicurazioni diplomatiche. '”  
100. Il quindicesimo rapporto generale del 22 settembre 2005 del  
Comitato europeo per la prevenzione della tortura (il CPT) sulle sue attività  
del periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005 ha espresso  
preoccupazione per la fiducia nelle assicurazioni diplomatiche alla luce del  
divieto assoluto di tortura:  
“38. Nella prefazione si è fatto riferimento alla tensione latente tra l’obbligo di uno  
Stato di proteggere i suoi cittadini da atti di terrorismo e la necessità di preservare i  
valori fondamentali. Ciò è ben dimostrato dall’attuale controversia sull’uso delle  
'assicurazioni diplomatiche' nel contesto delle procedure di espulsione. Il divieto della  
tortura e dei trattamenti inumani o degradanti include l’obbligo di non rimandare una  
persona in un Paese in cui ci sono validi motivi per ritenere che egli o ella correrebbe  
un rischio effettivo di essere sottoposto a tali metodi. Al fine di evitare un simile  
rischio in determinati casi, certi Stati hanno scelto la strada di chiedere assicurazioni  
dal Paese di destinazione che la persona interessata non sarà maltrattata. Questa prassi  
è ben lontana dall’essere nuova, ma è arrivata sotto i riflettori in anni recenti, quando  
gli Stati hanno sempre più frequentemente cercato di allontanare dal loro territorio  
persone che si ritiene che mettano in pericolo la sicurezza nazionale. Stanno  
crescendo i timori che l’impiego delle assicurazioni diplomatiche stia in realtà  
eludendo il divieto della tortura e dei maltrattamenti.  
39. La ricerca di assicurazioni diplomatiche da Paesi con un pessimo bilancio in  
tema di tortura e maltrattamenti sta provocando una forte preoccupazione. Da un tale  
bilancio non consegue necessariamente che un soggetto di cui sia prevista l’espulsione  
corra personalmente il rischio effettivo di essere maltrattato nel Paese in questione; le  
circostanze specifiche di ciascun caso devono essere prese in considerazione quando  
si fa tale valutazione. Tuttavia, se di fatto sembrasse esservi un rischio di  
maltrattamenti, le assicurazioni diplomatiche ricevute da un Paese in cui la tortura ed i  
maltrattamenti sono largamente praticati potrebbero mai offrire sufficiente protezione  
contro quel rischio? E’ stato sostenuto in modo piuttosto convincente che, anche  
ammettendo che tali autorità esercitino un effettivo controllo sugli apparati che  
potrebbero prendere in custodia la persona in questione (il che può non essere  
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necessariamente il caso), può non esserci alcuna garanzia che le assicurazioni fornite  
vengano poi nei fatti rispettate. Se questi Paesi non riescono a rispettare gli obblighi  
da cui sono gravati in forza dei trattati internazionali sui diritti umani da loro ratificati,  
così prosegue il ragionamento, perché si dovrebbe essere fiduciosi che rispetteranno le  
assicurazioni date su base bilaterale in un caso particolare?  
40. In risposta, si è sostenuto che si possono ideare meccanismi per il controllo del  
trattamento di una persona espulsa dopo la sua consegna, nel caso in cui essa sia  
detenuta. Per quanto il CPT mantenga una visione aperta su questa materia, esso non  
ha ancora visto proposte convincenti per un meccanismo efficace e realizzabile. Per  
avere qualche possibilità di essere efficace, tale meccanismo avrebbe certamente  
bisogno di includere alcune garanzie essenziali, compreso il diritto per delle persone  
indipendenti e adeguatamente qualificate di visitare la persona interessata in  
qualunque momento, senza preavviso, e di avere un colloquio con la stessa senza la  
presenza di altri soggetti in un luogo di loro scelta. Il meccanismo dovrebbe anche  
offrire i mezzi per garantire che sia presa una misura correttiva immediata, ove risulti  
che le assicurazioni date non sono state rispettate.”  
DIRITTO  
I. SULLA RICEVIBILITA’ DEL RICORSO  
101. Il Governo ha affermato che i ricorrenti erano stati accusati di reati  
gravi e particolarmente gravi, compresi il terrorismo e l’omicidio aggravato,  
commessi in Uzbekistan. Essi si erano ripromessi di evitare il processo per  
quei reati presentando ricorso alla Corte. Avevano sostenuto di essere stati  
perseguitati e maltrattati dalle autorità uzbeche prima di lasciare  
l’Uzbekistan, senza offrire alcuna prova a sostegno delle loro asserzioni. Il  
Governo ha invitato la Corte a dichiarare il ricorso irricevibile per abuso del  
diritto a ricorrere.  
102. La Corte esaminerà la richiesta del Governo di dichiarare il ricorso  
irricevibile dal punto di vista dell’art. 35, che stabilisce, nei paragrafi  
rilevanti, quanto segue:  
“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale ... qualora lo ritenga …  
abusivo.  
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può  
procedere in tal senso in ogni fase della procedura.”  
103. La Corte ribadisce che una pronuncia nel senso della natura abusiva  
del ricorso potrebbe essere adottata nel caso in cui appaia che il ricorso  
fosse manifestamente non sorretto da prove o estraneo all’ambito della  
Convenzione, oppure se il ricorso è basato su una falsa ricostruzione dei  
fatti nel deliberato tentativo di trarre in inganno la Corte (vedi G. J. c.  
Lussemburgo, n. 1156/93, decisione della Commissione del 22 ottobre  
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1996). La Corte non è in grado di trovare alcun indizio di abuso nel presente  
ricorso. I ricorrenti si sono lamentati del fatto che la loro estradizione in  
Uzbekistan li esporrebbe al rischio di maltrattamenti, che la loro detenzione  
in attesa di estradizione è stata illegale e che la presunzione di innocenza era  
stata violata dalla formulazione dei provvedimenti di estradizione. Essi  
hanno suffragato le loro asserzioni con prove documentali considerevoli. Il  
Governo non ha contestato la veridicità delle loro allegazioni, né ha  
sostenuto che alcuna delle loro asserzioni fosse stata fondata su una falsa  
ricostruzione dei fatti.  
104. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso non costituisca un abuso del  
diritto di presentare ricorso. Per quel motivo respinge la richiesta del  
Governo di dichiarare il ricorso irricevibile. Inoltre osserva che il ricorso  
non è irricevibile per alcuno degli altri motivi. Di conseguenza esso deve  
essere dichiarato ricevibile.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.  
CONVENZIONE  
3
DELLA  
105. I ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’art. 3 della Convenzione  
che la loro estradizione in Uzbekistan li esporrebbe alla minaccia della  
tortura o della pena di morte. L’art. 3 della Convenzione è formulato come  
segue:  
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o  
degradanti.”  
A. Argomenti delle parti  
106. I ricorrenti hanno sostenuto di avere argomentato dinanzi alle  
autorità russe che esisteva un rischio effettivo di maltrattamenti e di  
persecuzione politica nei loro confronti in Uzbekistan. Essi avevano  
prodotto i rapporti sull’Uzbekistan delle istituzioni delle Nazioni Unite e  
delle organizzazioni non governative internazionali, che confermavano che  
la tortura era assai diffusa nei penitenziari e che gli individui incriminati in  
relazione ai fatti di Andijan correvano un maggior rischio di maltrattamenti.  
Quelle informazioni non avevano ricevuto una valutazione appropriata da  
parte delle autorità russe. Esse avevano respinto le argomentazioni dei  
ricorrenti senza fornire alcuna motivazione, salvo un riferimento alle  
assicurazioni date dalle autorità uzbeche. I ricorrenti hanno sostenuto che le  
autorità uzbeche avevano dato le stesse assicurazioni fornite nel  
procedimento di estradizione di quattro cittadini uzbechi dal Kirghizistan e  
che quelle assicurazioni si erano rivelate inefficaci (si veda sopra il  
paragrafo 78). Dal momento che le autorità uzbeche si sono rifiutate di  
consentire a rappresentanti della comunità internazionale di avere accesso  
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agli individui estradati, non è stato possibile controllare l’osservanza delle  
assicurazioni da parte loro. Data la prassi amministrativa di maltrattamenti  
in Uzbekistan, le assicurazioni provenienti dalle autorità uzbeche non erano  
credibili.  
107. Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di non limitare il suo  
esame all’accertamento dell’omissione del Governo di una corretta  
valutazione del rischio di maltrattamenti prima dell’adozione della decisione  
di estradizione. Essi hanno sostenuto di aver sottoposto alla Corte  
informazioni sufficienti per dichiarare che la loro estradizione in Uzbekistan  
sarebbe incompatibile con l’art. 3 della Convenzione. Come prova  
aggiuntiva di un maggior rischio di maltrattamenti, essi avevano prodotto  
una lista di loro parenti e soci in affari che erano stati condannati a lunghe  
pene detentive con riguardo ai fatti di Andijan. Hanno anche sostenuto che  
le autorità uzbeche erano a conoscenza della loro richiesta di asilo politico e  
del loro ricorso alla Corte, il che aveva ulteriormente aumentato il rischio di  
tortura.  
108. Facendo riferimento al caso Mamatkulov e Askarov c. Turchia  
([GC], n. 46827/99 e n. 46951/99, ECHR 2005-I), il Governo ha sostenuto  
di avere il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli  
stranieri. I ricorrenti erano stati accusati di reati gravi e particolarmente  
gravi, compreso il terrorismo, in Uzbekistan. Le autorità uzbeche avevano  
presentato una richiesta di estradizione degli stessi. Secondo la Convenzione  
di Minsk, della quale sia la Russia che l’Uzbekistan sono parti contraenti, il  
Governo aveva l’obbligo di attenersi a quella richiesta. Ha fatto riferimento  
anche alle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sul caso di  
Lockerbie (Questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della  
Convenzione di Montréal del 1971 scaturenti dall’incidente aereo di  
Lockerbie (Jamahiriya Araba di Libia c. Stati Uniti d’America e Jamahiriya  
Araba di Libia c. Regno Unito), Eccezioni preliminari, Sentenza, I. C. J.  
Reports 1998, pp. 9 e 115)), che confermano il diritto degli Stati di  
perseguire i soggetti implicati in attività terroristiche, ed alla risoluzione del  
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), adottata il 28  
settembre 2001. La risoluzione aveva invitato tutti gli Stati ad adottare  
misure appropriate prima di concedere lo status di rifugiato, al fine di  
assicurarsi che il richiedente asilo politico non avesse progettato, agevolato  
o partecipato alla commissione di atti terroristici; e di garantire che lo status  
di rifugiato non costituisse oggetto di abuso da parte di autori, organizzatori  
o soggetti che agevolano atti di terrorismo.  
109. Il Governo ha anche sostenuto che i ricorrenti non avevano  
prodotto alcuna prova documentale a sostegno delle loro affermazioni di  
essere stati perseguitati politicamente prima di lasciare l’Uzbekistan o che  
sarebbero stati maltrattati, se fossero stati estradati là. I rapporti delle  
istituzioni delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative  
internazionali prodotti dai ricorrenti descrivevano la situazione generale in  
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Uzbekistan, senza alcun riferimento alla situazione particolare dei ricorrenti.  
Il solo fatto che parenti e soci in affari dei ricorrenti fossero stati condannati  
non dimostrava che le condanne fossero state inique o che i loro diritti  
fossero stati violati. Né provava che i ricorrenti avrebbero subito una  
violazione dei loro diritti, se estradati. Le autorità uzbeche avevano dato  
assicurazioni di non avere alcuna intenzione di perseguitare i ricorrenti per  
motivi politici, ovvero a causa della loro razza, origine etnica, o delle loro  
opinioni religiose o politiche. Il Governo aveva anche ottenuto assicurazioni  
che i ricorrenti non sarebbero stati maltrattati o sottoposti alla pena di morte  
in Uzbekistan. Riteneva tali assicurazioni affidabili, dato il recente  
miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan. In  
particolare, la pena di morte era stata abolita a partire dal 1° gennaio 2008;  
la Corte Suprema dell’Uzbekistan aveva ordinato alle corti inferiori di non  
fare affidamento sulle confessioni ottenute sotto coercizione; ed era stato  
istituito un gruppo di monitoraggio per controllare, in collaborazione con  
l’Ombudsman, la situazione dei diritti umani nei penitenziari.  
110. Infine, il Governo ha affermato che, sebbene ai ricorrenti fosse  
stato concesso lo status di rifugiati da parte dell’UNHCR, quella decisione  
non era vincolante per le autorità russe. Le autorità russe avevano esaminato  
in modo esauriente le istanze per ottenere lo status di rifugiati e avevano  
stabilito che non c’era alcun rischio di persecuzione politica dei ricorrenti in  
Uzbekistan. Questi ultimi non avevano i requisiti previsti dalla sezione 1 § 1  
(1) della legge sui rifugiati e, quindi, non potevano ottenere lo status di  
rifugiati.  
111. I terzi intervenuti, Human Rights Watch e AIRE Centre, hanno  
sostenuto che ci fosse un consenso crescente tra i governi e gli esperti  
internazionali sul fatto che le assicurazioni diplomatiche costituissero uno  
strumento di tutela inadeguato contro la tortura ed altri maltrattamenti. Essi  
hanno fatto riferimento ai rapporti dell’incaricato speciale per la tortura  
delle Nazioni Unite, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i  
diritti umani, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,  
del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e del Comitato europeo  
per la prevenzione della tortura (si vedano sopra i paragrafi da 96 a 100), i  
quali hanno unanimemente affermato che le assicurazioni diplomatiche sono  
inaffidabili ed inefficaci. Tutti i governi che offrono assicurazioni  
diplomatiche hanno un lungo passato e precedenti continuativi di impiego  
della tortura. I governi con precedenti negativi in tema di tortura  
normalmente negano che sia impiegata la tortura e non riescono ad avviare  
inchieste, quando vengono avanzate accuse di tortura. E’ altamente  
inverosimile che quei governi, che violano continuamente il divieto  
internazionale di tortura, mantengano le loro promesse di non torturare un  
singolo individuo. Dato che gli Stati di destinazione sono già gravati dal  
dovere di non torturare o maltrattare i detenuti, e la maggior parte ha  
ratificato trattati giuridicamente vincolanti impegnandosi ad astenersi da tale  
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violazione, le assicurazioni diplomatiche, che non sono giuridicamente  
vincolanti, non stabiliscono alcuna tutela aggiuntiva per i soggetti espulsi.  
Inoltre, non c’è nessun meccanismo insito nelle assicurazioni stesse che  
consenta alla persona che beneficia delle assicurazioni di ottenerne il  
rispetto o di far valere la responsabilità del governo estradante o di quello  
richiedente. La persona sottoposta ad estradizione sulla base di assicurazioni  
diplomatiche non dispone di alcuna azione in giudizio se le assicurazioni  
vengono violate.  
112. I terzi intervenuti hanno fatto riferimento anche alla decisione del  
Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Alzery c. Svezia  
(CCPR/C/88/D/1416/2005, 10 novembre 2006). Il Comitato aveva ritenuto  
che il trasferimento del ricorrente in Egitto avesse violato il divieto assoluto  
di tortura, nonostante le assicurazioni di un trattamento umano fornite dalle  
autorità egiziane prima della consegna. Il Comitato contro la tortura delle  
Nazioni Unite aveva anche giudicato che l’ottenimento di assicurazioni  
diplomatiche, che non prevedessero alcun meccanismo per la loro  
applicazione, non fosse sufficiente a dare protezione contro un rischio  
manifesto di maltrattamenti (Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite,  
Decisione: Agiza c. Svezia, CAT/C/34//D/233/2003, 20 maggio 2005). In  
entrambi i casi, i ricorrenti erano stati maltrattati dopo la loro estradizione in  
Egitto, nonostante le assicurazioni di un trattamento umano fornite dalle  
autorità egiziane.  
113. I terzi intervenuti hanno anche affermato che ci sono prove  
abbondanti per dimostrare che le assicurazioni diplomatiche non riescono a  
proteggere le persone a rischio di tortura da tale trattamento al ritorno, sia  
che esso avvenga tramite estradizione o in altro modo. Human Rights Watch  
e le altre organizzazioni non governative hanno documentato diversi casi di  
persone estradate sulla base di assicurazioni diplomatiche che sono state in  
seguito torturate dai funzionari dello Stato richiedente. In particolare, un  
uomo russo trasferito dagli Stati Uniti in Russia era stato detenuto  
illegalmente, picchiato duramente e gli era stata negata l’assistenza sanitaria  
necessaria, nonostante le assicurazioni provenienti dalle autorità russe che  
egli sarebbe stato trattato umanamente, in conformità con il diritto interno e  
con gli obblighi internazionali della Russia. La Corte europea dei diritti  
dell’uomo, nel caso Shamayev e altri c. Georgia e Russia, (n. 36378/02,  
ECHR 2005-III), ha sperimentato direttamente che le assicurazioni  
diplomatiche sono inefficaci. In quel caso la Georgia aveva estradato cinque  
ricorrenti in Russia, nonostante l’indicazione da parte della Corte di misure  
provvisorie, che imponevano che nessuno di loro fosse estradato. Il governo  
russo aveva offerto assicurazioni diplomatiche, comprensive di garanzie di  
trattamento umano e di accesso senza ostacoli dei ricorrenti ad un  
trattamento medico appropriato, alla consulenza legale e alla Corte europea  
dei diritti dell’uomo. Tuttavia, quando la Corte successivamente dichiarò il  
ricorso ricevibile e decise di inviare una missione conoscitiva per fare visita  
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ai ricorrenti, le autorità russe avevano impedito loro l’accesso. Anche gli  
avvocati dei ricorrenti non erano riusciti ad ottenere il permesso di  
incontrarli. Quel caso ha dimostrato la totale inidoneità delle assicurazioni  
diplomatiche a fornire a coloro che le hanno ricevute alcun effettivo potere  
di reagire significativamente, laddove coloro che hanno dato tali  
assicurazioni scelgano di ignorarle.  
114. Con riguardo all’Uzbekistan, i terzi intervenuti hanno sostenuto che  
esso era tristemente noto per la pratica sistematica della tortura. La tortura  
era condonata, se non addirittura incoraggiata, dalle autorità superiori e si  
verificava impunemente. Le persone espulse o estradate verso l’Uzbekistan  
erano state solitamente detenute in incommunicado e maltrattate. In  
particolare, nove cittadini uzbechi estradati dal Kazakistan nel novembre  
2005 erano stati maltrattati dalle autorità uzbeche. Nel giugno e nel  
novembre 2005 nove cittadini uzbechi erano stati estradati dal Kirghizistan  
in Uzbekistan, altri dieci cittadini uzbechi erano stati estradati dall’Ucraina  
nel febbraio 2006. Queste persone da allora in poi erano state detenute in  
incommunicado ed i loro luoghi di detenzione erano rimasti ignoti. A  
nessun soggetto od organizzazione indipendente era stato concesso di  
incontrarli. A conferma delle numerose fonti attendibili sull’impiego  
abituale della tortura in Uzbekistan, alcuni governi dell’America del Nord,  
dell’Europa e del’Asia Centrale avevano riconosciuto che l’estradizione in  
Uzbekistan di persone che erano ricercate dalle autorità uzbeche – sia per il  
loro presunto collegamento con i fatti di Andijan del maggio 2005, che per  
il fatto che venivano percepiti come Musulmani indipendenti – avrebbe  
violato i loro obblighi internazionali. Diversi governi europei, compresi la  
Repubblica Ceca, la Germania, la Norvegia, la Romania e la Svezia,  
avevano concesso lo status di rifugiato propriamente detto o l’accoglienza  
riservata ai rifugiati riconosciuti tali dall’UNHCR a cittadini uzbechi in fuga  
dalla persecuzione delle autorità uzbeche a seguito dei fatti di Andijan o in  
conseguenza delle loro affiliazioni religiose o politiche.  
B. La valutazione della Corte  
1. Principi generali  
115. La Corte ribadisce i principi generali pertinenti che emergono dalla  
sua giurisprudenza, come sintetizzati nel caso Mamatkulov e Askarov (sopra  
citato):  
“66. Gli Stati Contraenti hanno, in forza di un consolidato principio di diritto  
internazionale e senza pregiudizio dei loro obblighi pattizi, compresi quelli derivanti  
dalla Convenzione, il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli  
stranieri. Il diritto all’asilo politico non è compreso né nella Convenzione, né nei suoi  
Protocolli (si veda Vilvarajah e altri c. Regno Unito, sentenza del 30 ottobre 1991,  
Serie A n. 215, p. 34, § 102).  
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67. La giurisprudenza consolidata della Corte è nel senso che l’estradizione da parte  
di uno Stato Contraente possa far sorgere una questione con riguardo all’art. 3, e  
quindi impegnare la responsabilità di quello Stato ai sensi della Convenzione, laddove  
siano stati esposti motivi ben fondati per ritenere che la persona in questione, ove  
estradata, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposta ad un trattamento  
contrario all’art. 3 nel Paese di destinazione. L’accertamento di tale responsabilità  
comporta inevitabilmente una valutazione delle condizioni nel Paese richiedente alla  
luce degli standard dell’art. 3 della Convenzione. Nondimeno, non si tratta di  
pronunciarsi sulla responsabilità del Paese di destinazione o di dimostrarla, secondo il  
diritto internazionale generale, secondo la Convenzione o altrimenti. Nella misura in  
cui si incorra o possa incorrersi in qualsivoglia responsabilità secondo la  
Convenzione, si tratta di responsabilità in cui incorre lo Stato Contraente che concede  
l’estradizione, per aver compiuto un atto che ha per conseguenza diretta l’esposizione  
di un singolo ai maltrattamenti vietati (si veda Soering c. Regno Unito, sentenza del 7  
luglio 1989, Serie A n. 161, pp. 35-36, §§ 89-91).  
68. Uno Stato Contraente, che dovesse consapevolmente consegnare una persona ad  
un altro Stato, dove vi erano fondati motivi per ritenere che essa avrebbe rischiato di  
essere sottoposta a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti, non sarebbe  
affatto in armonia con il 'patrimonio comune di tradizioni politiche, ideali, libertà e  
primato del diritto' al quale si riferisce il Preambolo (si veda Soering, sopra citata, pp.  
34-35, § 88).  
69. Nel decidere se siano state esposte valide ragioni per ritenere che esista un  
rischio effettivo di trattamento contrario all’art. 3, la Corte valuterà la questione alla  
luce di tutta la documentazione sottopostale o, all’occorrenza, della documentazione  
procurata proprio motu. Poiché la natura della responsabilità degli Stati Contraenti ai  
sensi dell’art. 3 in casi di questo tipo deriva dall’azione di esporre un individuo al  
rischio di maltrattamenti, l’esistenza del rischio deve essere valutata soprattutto con  
riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato  
Contraente al tempo dell’estradizione; alla Corte, tuttavia, non è proibito tenere in  
considerazione informazioni che vengono alla luce a seguito dell’estradizione. Ciò  
può essere importante per confermare o confutare l’apprezzamento che è stato fatto  
dalla Parte Contraente sulla fondatezza o meno dei timori di un ricorrente (si vedano  
Cruz Varas e altri c. Svezia, sentenza del 20 marzo 1991, Serie A n. 201, , pp. 29-30,  
§§ 75-76, e Vilvarajah e altri, sopra citata, p. 36, § 107).  
Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso quando la Corte esamina il  
caso, la data da prendere in considerazione sarà quella del procedimento dinanzi alla  
Corte (si veda Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle  
sentenze e decisioni 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).  
Questa situazione solitamente si presenta quando l’espulsione o l’estradizione è  
differita in conseguenza dell’indicazione da parte della Corte di una misura  
provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento. Una simile indicazione significa il  
più delle volte che la Corte non dispone ancora di tutti gli elementi pertinenti di cui  
necessita per determinare se vi sia un rischio effettivo di un trattamento vietato  
dall’art. 3 nel Paese di destinazione.  
70. Inoltre, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per  
rientrare nell’ambito dell’art. 3. La valutazione di questo minimo è, naturalmente,  
relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la natura ed il contesto del  
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trattamento o della pena, le modalità della sua esecuzione, la sua durata ed i suoi  
effetti fisici o psichici (si veda Vilvarajah ed altri, sopra citata, p. 36, § 107).  
Le allegazioni di maltrattamenti devono essere sostenute da prove appropriate (si  
veda, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, sentenza del 22 settembre 1993, Serie A  
n. 269, pp. 17-18, § 30).”  
2. Applicazione al caso di specie  
116. La Corte osserva che la maggior parte dei ricorrenti sono persone  
originarie della città di Andijan in Uzbekistan. Essi sono arrivati in Russia  
in date diverse tra il 2000 e l’inizio del 2005. Sono fuggiti dalla  
persecuzione a causa delle loro opinioni religiose e delle loro attività  
economiche coronate da successo. Alcuni di loro avevano in precedenza  
subito maltrattamenti per mano delle autorità uzbeche, altri avevano visto i  
loro parenti o soci in affari arrestati ed accusati di partecipazione ad  
organizzazioni estremiste illegali. Due ricorrenti sono arrivati in Russia per  
affari: uno dalla città di Kokand in Uzbekistan, l’altro dalla Turchia.  
117. Dopo i disordini di Andijan nel maggio 2005 i ricorrenti sono stati  
arrestati in Russia su richiesta delle autorità uzbeche, che li sospettavano di  
finanziare gli insorti. Sebbene i ricorrenti abbiano negato ogni  
coinvolgimento nei fatti di Andijan e l’inchiesta condotta dalle autorità  
russe sia sembrata confermare le loro dichiarazioni (si veda sopra il  
paragrafo 32), ha avuto inizio il procedimento di estradizione nei loro  
confronti. I ricorrenti hanno sostenuto che la loro estradizione in Uzbekistan  
li esporrebbe al pericolo di maltrattamenti e della pena di morte. Hanno  
anche presentato istanze per ottenere asilo politico, ribadendo i rischi di  
tortura e persecuzione per motivi politici. Hanno suffragato le loro tesi con  
relazioni predisposte da istituzioni delle Nazioni Unite e da organizzazioni  
non governative internazionali, che descrivono il maltrattamento dei  
detenuti in Uzbekistan. Le autorità russe hanno respinto le loro istanze per  
ottenere lo status di rifugiati e hanno ordinato la loro estradizione in  
Uzbekistan.  
118. Conformemente alla propria giurisprudenza sopra citata, la Corte è  
chiamata a stabilire se esista un rischio effettivo di maltrattamenti in caso di  
estradizione dei ricorrenti in Uzbekistan. Poiché non sono ancora stati  
estradati in seguito all’indicazione da parte della Corte di una misura  
provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento, la data rilevante per la  
valutazione di quel rischio è quella dell’esame del caso da parte della Corte.  
Ne segue che, sebbene la situazione storica sia di interesse nella misura in  
cui essa possa illuminare la situazione attuale ed il suo prevedibile sviluppo,  
sono le condizioni attuali ad essere decisive (si veda Chahal c. Regno Unito,  
sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V,  
§ 86).  
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119. Per quanto concerne il primo argomento dei ricorrenti che la loro  
estradizione li esporrebbe al rischio della pena di morte, dato che erano stati  
accusati di reati puniti con la pena di morte, la Corte osserva che essi sono  
stati accusati di terrorismo ed omicidio aggravato. Al tempo in cui vennero  
adottate le decisioni di estradizione nei confronti dei ricorrenti, quei reati  
erano classificati come reati puniti con la pena di morte secondo il codice  
penale uzbeco. I ricorrenti correvano quindi il rischio di una condanna a  
morte. Tuttavia, la pena di morte è stata abolita in Uzbekistan a partire dal  
1° gennaio 2008 (si veda sopra il paragrafo 26). La Corte ritiene che il  
rischio dell’applicazione della pena di morte ai ricorrenti sia quindi stato  
rimosso, cosicché sotto questo punto di vista non si pone alcuna questione ai  
sensi dell’art. 3.  
120. La Corte esaminerà subito dopo il secondo argomento dei  
ricorrenti, secondo cui essi subirebbero maltrattamenti in Uzbekistan.  
Prende nota della descrizione da parte del Governo di recenti miglioramenti  
nella tutela dei diritti umani in Uzbekistan (si veda sopra il paragrafo 109)  
che, secondo il Governo, hanno escluso il rischio di maltrattamenti.  
Ribadisce, tuttavia, che nei casi in cui il ricorrente – o un terzo intervenuto  
ai sensi dell’art. 36 della Convenzione – fornisca ragioni persuasive che  
mettano in dubbio l’esattezza delle informazioni sulle quali ha fatto  
affidamento il governo convenuto, la Corte deve essere convinta che la  
valutazione fatta dalle autorità dello Stato Contraente sia adeguata e  
sufficientemente suffragata da documenti interni, come pure da documenti  
provenienti da altre fonti attendibili ed oggettive, quali, per esempio, altri  
Stati Contraenti o che non siano parti della Convenzione, agenzie delle  
Nazioni Unite ed organizzazioni non governative attendibili. Nell’esercizio  
della sua funzione di sorveglianza ai sensi dell’art. 19 della Convenzione,  
un approccio ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in casi riguardanti  
stranieri che affrontano l’espulsione o l’estradizione sarebbe troppo limitato,  
se la Corte, in qualità di corte internazionale per i diritti umani, dovesse  
prendere in considerazione soltanto i documenti resi disponibili dalle  
autorità interne dello Stato Contraente interessato, senza confrontarli con  
documenti provenienti da altre fonti attendibili ed oggettive (si vedano  
Salah Sheekh c. Paesi Bassi, n. 1948/04, § 136, ECHR 2007-... (estratti); e  
Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 131, 28 febbraio 2008).  
121. Le prove provenienti da molte fonti oggettive dimostrano che in  
Uzbekistan permangono ancora problemi con riguardo al maltrattamento dei  
detenuti. In particolare, in 2002 l’incaricato speciale per la tortura delle  
Nazioni Unite ha descritto la pratica della tortura sui soggetti in stato di  
fermo di polizia come “sistematica” ed “indiscriminata”. Il suo successore  
in questa carica ha dichiarato nel 2006 che il suo ufficio ha continuato a  
ricevere gravi accuse di tortura praticata da funzionari delle forze  
dell’ordine uzbeche (si vedano sopra i paragrafi 74 e 98). Alla fine del 2006  
anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha attirato l’attenzione sui  
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problemi permanenti del generale maltrattamento dei detenuti e si è  
lamentato che sono state adottate misure inadeguate per assicurare i  
responsabili alla giustizia (si veda sopra il paragrafo 78). Inoltre, non è stata  
offerta alcuna prova concreta di un miglioramento essenziale nella tutela  
contro la tortura negli anni recenti in Uzbekistan. Per quanto il governo  
uzbeco abbia adottato determinate misure volte a contrastare la pratica della  
tortura (si vedano le affermazioni del Governo nel paragrafo 109 sopra), non  
c’è alcuna prova che quelle misure abbiano dato risultati positivi. La Corte è  
perciò convinta che il maltrattamento dei detenuti sia un problema pervasivo  
e duraturo in Uzbekistan.  
122. Queste risultanze descrivono la situazione generale in Uzbekistan.  
Per quanto riguarda le situazioni personali dei ricorrenti, la Corte osserva  
che essi sono stati incriminati in relazione ai fatti di Andijan. Amnesty  
International ha ritenuto che tali individui corrano un rischio maggiore di  
maltrattamenti (si vedano sopra i paragrafi 76 e 77). L’Alto Commissariato  
per i diritti umani delle Nazioni Unite e l’incaricato speciale per la tortura  
delle Nazioni Unite hanno entrambi esortato i governi ad astenersi dal  
consegnare persone accusate di coinvolgimento nei disordini di Andijan  
all’Uzbekistan, dove esse affronterebbero il rischio della tortura (si vedano  
sopra i paragrafi 75 e 98).  
123. I terzi intervenuti hanno sostenuto, e le allegazioni sono state  
confermate dai rapporti del Segretario Generale delle Nazioni Unite e di  
Amnesty International, che la maggior parte delle persone rimandate con la  
forza in Uzbekistan dopo i fatti di Andijan nel maggio 2005 sono state  
mantenute in stato di detenzione in incommunicado (si vedano sopra i  
paragrafi 78, 79 e 114). Dato che con riguardo ai ricorrenti sono stati  
emessi dei mandati di cattura, è molto probabile che essi saranno posti in  
stato di fermo subito dopo la loro estradizione e che a nessun parente o  
osservatore indipendente sarà concesso di incontrarli, intensificando così il  
rischio di maltrattamenti.  
124. La Corte osserva anche che dopo il loro arresto in Russia i  
ricorrenti hanno ricevuto da funzionari uzbechi minacce che sarebbero stati  
torturati dopo la loro estradizione in Uzbekistan per estorcere delle  
confessioni (si veda il paragrafo 27 sopra).  
125. Infine, la Corte giudica significativo il fatto che l’ufficio dell’Alto  
Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite abbia riconosciuto ai  
ricorrenti lo status di rifugiati dopo aver stabilito che ciascuno di loro aveva  
una fondata probabilità di essere perseguitato e maltrattato, ove estradato in  
Uzbekistan. Anche una corte russa ha giudicato che, date le prove ben  
documentate dell’impiego assai diffuso della tortura in Uzbekistan,  
l’estradizione dei ricorrenti avrebbe esposto gli stessi al rischio della tortura  
(si veda sopra il paragrafo 65). Sullo sfondo di questo quadro generale, la  
Corte è convinta che i ricorrenti correrebbero un rischio effettivo di subire  
maltrattamenti se fossero rimandati in Uzbekistan.  
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126. La Corte non è persuasa dall’argomentazione del Governo di avere  
un obbligo di diritto internazionale di cooperare nella lotta contro il  
terrorismo e di avere il dovere di estradare i ricorrenti, che erano accusati di  
attività terroristiche, senza tener conto di una minaccia di maltrattamenti nel  
Paese di destinazione. Non è indispensabile per la Corte addentrarsi  
nell’esame delle allegazioni non provate del Governo circa le attività  
terroristiche dei ricorrenti, perché non sono pertinenti per il suo esame  
secondo l’art. 3. La Corte è si rende perfettamente conto delle enormi  
difficoltà incontrate dagli Stati nell’età presente nel proteggere le loro  
società dalla violenza terroristica. Tuttavia, anche in queste circostanze, la  
Convenzione vieta in termini assoluti la tortura ed i trattamenti o le pene  
inumani o degradanti, senza badare alla condotta della vittima. Il divieto di  
maltrattamenti previsto dall’art. 3 è allo stesso modo assoluto nei casi di  
espulsione ed estradizione. Perciò, ogniqualvolta siano state esposte valide  
ragioni per ritenere che un individuo si troverebbe esposto ad un rischio  
effettivo di essere sottoposto ad un trattamento contrario all’art. 3 ove  
allontanato verso un altro Stato, è impegnata la responsabilità dello Stato  
Contraente di proteggere quell’individuo da un tale trattamento in caso di  
espulsione o di estradizione. In queste circostanze, le attività dell’individuo  
in questione, per quanto sgradite o pericolose, non possono costituire un  
fattore decisivo (si vedano, mutatis mutandis, Chahal, sopra citata, §§ da 79  
a 81; e Saadi, sopra citata, §§ da 138 a 141).  
127. Infine, la Corte esaminerà l’argomentazione del Governo secondo  
cui le assicurazioni di un trattamento umano provenienti dalle autorità  
uzbeche hanno fornito ai ricorrenti un’adeguata garanzia di sicurezza. Nella  
sentenza resa nel caso Chahal la Corte ha messo in guardia contro  
l’affidamento sulle assicurazioni diplomatiche contro la tortura, provenienti  
da uno Stato in cui la tortura è endemica o persistente (si veda Chahal,  
sopra citata, § 105). Nel recente caso Saadi c. Italia la Corte ha anche  
ritenuto che le assicurazioni diplomatiche non fossero di per sé sufficienti a  
garantire un’adeguata tutela contro il rischio di maltrattamenti, laddove fonti  
attendibili avevano segnalato pratiche impiegate o tollerate dalle autorità, le  
quali erano palesemente contrarie ai principi della Convenzione (si veda  
Saadi, sopra citata, §§ 147 e 148). Dato che la pratica della tortura in  
Uzbekistan è descritta da autorevoli esperti internazionali come sistematica  
(si veda sopra il paragrafo 121), la Corte non è convinta che le assicurazioni  
provenienti dalle autorità uzbeche offrissero una garanzia credibile contro il  
rischio di maltrattamenti.  
128. Di conseguenza, il ritorno forzato dei ricorrenti in Uzbekistan  
darebbe luogo ad una violazione dell’art. 3, perché essi affronterebbero un  
rischio serio di essere là sottoposti a tortura o ad un trattamento inumano o  
degradante.  
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III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.  
CONVENZIONE  
5
DELLA  
A. Rispetto dell’art. 5 § 1  
129. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 5 § 1 (f) della  
Convenzione di essere stati illegalmente tenuti in stato di detenzione. In  
particolare, hanno sostenuto che le norme interne che fissano il termine  
massimo della detenzione non sono state rispettate. Le parti pertinenti  
dell’art. 5 § 1 sono formulate come segue:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato  
della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:  
...  
(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione legittimi di ... una persona contro la  
quale è in corso un procedimento … di estradizione.”  
1. Argomenti delle parti  
130. I ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 109 del codice di procedura  
penale fissi il termine iniziale della detenzione in due mesi. Poiché non era  
stata ordinata alcuna proroga della detenzione dei ricorrenti dopo la  
scadenza del termine di due mesi, la successiva detenzione dei ricorrenti era  
stata illegale. I ricorrenti hanno fatto riferimento sotto tale aspetto alle  
affermazioni del Governo nelle quali è stato confermato che la detenzione in  
attesa di estradizione doveva essere prorogata seguendo la procedura  
stabilita dal diritto russo per l’estensione della detenzione nel corso delle  
indagini e che quella procedura non era stata rispettata nel caso dei  
ricorrenti (si veda sotto il paragrafo 133).  
131. I ricorrenti inoltre hanno sottolineato che le corti russe avevano  
negato l’applicabilità dell’art. 109 del codice di procedura penale alla  
detenzione in attesa di estradizione e avevano deciso che il diritto russo non  
stabiliva nessun limite di tempo per tale forma di detenzione, né alcuna  
procedura per la sua proroga. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancanza  
di una procedura del genere aveva reso la loro detenzione arbitraria ed  
illegittima.  
132. I ricorrenti infine hanno lamentato che la loro detenzione era stata  
inutilmente prolungata perché le autorità russe avevano temporeggiato  
nell’esame delle loro istanze per ottenere lo status di rifugiati.  
133. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti erano stati incarcerati in  
attesa dell’estradizione in Uzbekistan conformemente ad un ordine  
giudiziario emanato ai sensi dell’art. 466 del codice di procedura penale. La  
loro detenzione era quindi stata legittima. Il Governo ha inoltre sottolineato  
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che il 4 aprile 2006 la Corte Costituzionale aveva pronunciato una sentenza  
in cui ha dichiarato che le disposizioni generali del Capitolo 13 del codice di  
procedura penale dovevano applicarsi a tutte le forme e le fasi dei  
procedimenti penali, compreso il procedimento di estradizione (si veda  
sopra il paragrafo 85). La Corte Suprema aveva osservato a tale riguardo  
che non soltanto l’iniziale messa in stato di fermo, ma anche le proroghe  
della detenzione dovevano essere disposte da un giudice su richiesta di un  
pubblico ministero. Tuttavia, nel caso dei ricorrenti non era stata presentata  
dal pubblico ministero nessuna istanza per la proroga della detenzione.  
134. Il Governo ha insistito che l’art. 109 del codice di procedura  
penale, che stabilisce termini per la detenzione nel corso di un’inchiesta  
penale, non fosse applicabile a persone tenute in stato di detenzione al fine  
dell’estradizione. Non c’era nessun’altra disposizione di legge che stabilisse  
limiti di tempo per la detenzione in attesa di estradizione. Nel caso dei  
ricorrenti, la misura detentiva era stata applicata per il periodo di tempo che  
era stato necessario affinché fosse presa una decisione sull’estradizione. I  
ricorrenti stessi avevano contribuito al prolungamento della loro detenzione  
presentando istanze per ottenere lo status di rifugiati ed in seguito  
impugnando le decisioni di rigetto dinanzi alle corti russe. Durante  
quell’intero periodo di tempo i ricorrenti avevano goduto dello status di  
rifugiati e la loro estradizione era stata resa impossibile dal diritto russo.  
2. La valutazione della Corte  
135. Le parti convengono che i ricorrenti erano detenuti al fine della loro  
estradizione dalla Russia in Uzbekistan. L’art. 5 § 1 (f) della Convenzione è  
quindi applicabile nel presente caso. Questa disposizione non impone che la  
detenzione di una persona, contro la quale è in corso un procedimento di  
estradizione, sia ragionevolmente considerata necessaria, per esempio per  
prevenire la commissione di un reato da parte sua o per evitare che si renda  
latitante. In questo caso, l’art. 5 § 1 (f) prevede un livello di tutela diverso  
rispetto all’art. 5 § 1 (c): tutto ciò che è richiesto ai sensi del sottoparagrafo  
(f) è che “sia in corso un procedimento di espulsione o di estradizione”. E’  
quindi irrilevante, per i fini dell’art. 5 § 1 (f), che la decisione sottostante di  
espellere possa essere giustificata secondo il diritto interno o secondo la  
Convenzione (si vedano Čonka c. Belgio, n. 51564/99, § 38, ECHR 2002-I,  
e Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle  
sentenze e decisioni 1996-V, § 112).  
136. La Corte ribadisce, tuttavia, che rientra nella sua competenza  
verificare se la detenzione dei ricorrenti fosse “legittima” per i fini dell’art.  
5 § 1 (f), con particolare riferimento alle tutele previste dall’ordinamento  
interno. Laddove la “legittimità” della detenzione sia in discussione,  
compresa la questione se sia stato seguito “un modo previsto dalla legge”, la  
Convenzione fa essenzialmente riferimento al diritto interno ed impone  
l’obbligo di conformarsi alle norme sostanziali e processuali del diritto  
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interno, ma impone in aggiunta che ogni privazione della libertà sia in  
armonia con la finalità dell’art. 5, che consiste nel proteggere l’individuo  
dall’arbitrarietà (si veda Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996,  
Raccolta 1996-III, § 50).  
137. La Corte deve quindi verificare se lo stesso diritto interno sia  
conforme alla Convenzione, inclusi i principi generali ivi espressi o  
impliciti. Su quest’ultimo punto, la Corte sottolinea che, quando è in  
discussione la privazione della libertà, è particolarmente importante che sia  
soddisfatto il principio generale della certezza del diritto. Nell’imporre che  
ogni privazione della libertà debba essere effettuata “nei modi previsti dalla  
legge”, l’art. 5 § 1 non fa semplicemente rinvio al diritto interno; al pari  
delle espressioni “previste dalla legge” e “stabilite per legge” nei paragrafi 2  
degli articoli da 8 a 11, si riferisce anche alla “qualità della legge”, esigendo  
che essa sia compatibile con il principio di legalità, un concetto intrinseco a  
tutti gli articoli della Convenzione. La “qualità della legge” in questo senso  
comporta che, laddove una legge interna autorizza la privazione della  
libertà, essa deve essere sufficientemente conoscibile, precisa e prevedibile  
nella sua applicazione, al fine di evitare ogni rischio di arbitrarietà (si  
vedano Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, § 125, ECHR 2005-... (estratti);  
Ječius c. Lituania, n. 34578/97, § 56, ECHR 2000-IX; Baranowski c.  
Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52, ECHR 2000-III; e Amuur, sopra citata).  
138. La Corte ha già giudicato che le disposizioni del diritto russo che  
regolano la detenzione di persone finalizzata all’estradizione non fossero  
precise, né prevedibili nella loro applicazione e fossero inferiori allo  
standard della “qualità della legge” richiesto dalla Convenzione. Ha  
osservato con preoccupazione le posizioni incoerenti e che si escludono a  
vicenda delle autorità interne sulla questione delle disposizioni applicabili ai  
detenuti in attesa di estradizione, in particolare sulla questione se l’art. 109  
del codice di procedura penale (si veda sopra il paragrafo 85), che istituisce  
un procedimento e stabilisce specifici termini per riesaminare la detenzione,  
fosse applicabile alla detenzione finalizzata all’estradizione (si veda  
Nasrulloyev c. Russia, n. 656/06, § §§ 72 e ss., 11 ottobre 2007).  
139. L’incompatibilità del diritto interno è allo stesso modo evidente nel  
presente caso. Così, la Corte Suprema ha ritenuto che la decisione  
giudiziaria iniziale sulla messa in stato di fermo dei ricorrenti non fornisse  
una base legale sufficiente per l’intera durata della loro detenzione. La  
detenzione avrebbe dovuto essere prorogata da una corte su richiesta di un  
pubblico ministero, cioè in conformità con la procedura ed i termini stabiliti  
dall’art. 109. Ha ammesso che l’apposita procedura non era stata seguita nel  
caso dei ricorrenti (si veda sopra il paragrafo 133). Quando i ricorrenti  
hanno chiesto il rilascio, sostenendo che il periodo di detenzione autorizzato  
era scaduto e che non era stata disposta nessuna proroga secondo la  
procedura prevista dall’art. 109, le corti interne hanno ritenuto che l’art. 109  
non trovasse applicazione nella loro situazione e che il diritto interno non  
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fissasse alcun limite di tempo per la detenzione finalizzata all’estradizione,  
né alcuna procedura per la sua proroga (si vedano sopra i paragrafi 44 e 45).  
Tuttavia, il 2 ed il 5 marzo 2007 le stesse corti hanno ordinato la liberazione  
dei ricorrenti con riferimento all’art. 109, con la motivazione che il periodo  
massimo di detenzione era già scaduto (si veda sopra il paragrafo 49).  
140. Nel caso di specie, la Corte giunge alla stessa conclusione del caso  
Nasrulloyev (loc. cit.) per cui le disposizioni del diritto russo che regolano  
la detenzione in attesa di estradizione non sono precise, né prevedibili nella  
loro applicazione e non integrano il requisito della “qualità della legge”.  
Ritiene che in assenza di chiare norme di legge che fissino la procedura per  
disporre e prorogare la detenzione finalizzata all’estradizione e che  
stabiliscano termini per tale detenzione, la privazione della libertà alla quale  
i ricorrenti sono stati sottoposti non fosse circondata da adeguate tutele  
contro l’arbitrarietà. L’ordinamento interno non è riuscito a proteggere i  
ricorrenti da una detenzione arbitraria, e la loro detenzione non può essere  
considerata “legittima” per i fini dell’art. 5 della Convenzione. In queste  
condizioni, non occorre che la Corte esamini a parte se il procedimento di  
estradizione sia stato condotto con la dovuta diligenza.  
141. C’è stata quindi una violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione.  
B. Rispetto dell’art. 5 § 4  
142. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi degli artt. 5 § 4 e 13 della  
Convenzione di non essere stati in grado di ottenere un effettivo controllo  
giudiziario della loro detenzione. Dato che l’art. 5 § 4 costituisce una lex  
specialis rispetto agli obblighi più generali dell’art. 13 (si veda Dimitrov c.  
Bulgaria (dec.), n. 55861/00, 9 maggio 2006), la Corte esaminerà la  
doglianza con riguardo all’art. 5 § 4, che è formulato come segue:  
“Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di  
indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla  
legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.”  
1. Argomenti delle parti  
143. I ricorrenti hanno sostenuto che i loro tentativi di ottenere un  
controllo giudiziale della detenzione erano falliti. Il direttore del centro di  
carcerazione preventiva aveva l’obbligo di rimettere i ricorrenti in libertà  
dopo la scadenza del periodo autorizzato di detenzione. Tuttavia, si era  
rifiutato di agire in quel senso. Il difensore dei ricorrenti aveva presentato  
parecchie istanze per la revisione giudiziaria della decisione di rigetto. Le  
istanze erano state respinte perché non potevano essere esaminate in sede  
penale. Ai ricorrenti era stato consigliato di presentare un’istanza per la  
liberazione in sede civile. Essi avevano seguito quel consiglio, ma anche le  
corti civili si erano rifiutate di esaminare i loro ricorsi. Pertanto, i ricorrenti  
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non erano stati in grado di ottenere il controllo giudiziario della loro  
detenzione né in sede penale, né in sede civile.  
144. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avevano fatto ricorso contro  
l’ordine di detenzione. Avevano pure presentato istanze per il rilascio ai  
sensi dell’art. 109 del codice di procedura penale. I loro ricorsi erano stati  
esaminati da organi giudiziari di due gradi di giurisdizione. Pertanto, erano  
stati in condizione di ottenere una revisione della loro detenzione.  
2. La valutazione della Corte  
145. La Corte ribadisce che la finalità dell’art. 5 § 4 è quella di garantire  
alle persone che sono arrestate e detenute il diritto al controllo giudiziario  
della legalità della misura alla quale sono state così sottoposte (si veda,  
mutatis mutandis, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, sentenza del 18  
giugno 1971, Serie A n. 12, § 76). Durante la detenzione di una persona  
deve essere reso disponibile un rimedio per consentire a quella persona di  
ottenere un celere controllo giudiziario della legalità della detenzione, in  
grado di condurre, laddove occorra, alla sua liberazione. L’esistenza del  
rimedio richiesto dall’art. 5 § 4 deve essere sufficientemente certa, non  
soltanto in teoria, ma anche nella pratica, ed in suo difetto mancheranno  
l’accessibilità e l’effettività richieste per i fini di quella disposizione (si  
vedano, mutatis mutandis, Stoichkov c. Bulgaria, n. 9808/02, § 66 in fine,  
24 marzo 2005, e Vachev c. Bulgaria, n. 42987/98, § 71, ECHR 2004-VIII  
(estratti)). L’accessibilità di un rimedio comporta, inter alia, che le  
condizioni volontariamente create dalle autorità debbano essere tali da dare  
ai ricorrenti una possibilità realistica di esperire il rimedio (si veda, mutatis  
mutandis, Čonka, §§ 46 e 55, sopra citata).  
146. La Corte non è convinta dall’argomentazione del Governo per cui i  
ricorrenti avevano ottenuto il controllo giudiziario della loro detenzione  
impugnando l’ordine di detenzione iniziale. La sostanza della doglianza dei  
ricorrenti ai sensi dell’art. 5 § 4 non è diretta contro la decisione iniziale  
sulla loro messa in stato di fermo, ma piuttosto contro l’impossibilità da  
parte loro di ottenere il riesame della loro detenzione dopo un certo lasso di  
tempo. Dato che i ricorrenti hanno trascorso più di venti mesi in carcere,  
durante quel periodo avrebbero potuto sorgere nuove questioni concernenti  
la legalità della detenzione. In particolare, i ricorrenti hanno cercato di  
sostenere dinanzi alle corti che la loro detenzione aveva cessato di essere  
legittima dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 109 del codice di  
procedura penale. In virtù dell’art. 5 § 4 avevano il diritto di indirizzare un  
ricorso ad un “tribunale” avente competenza per decidere “entro brevi  
termini” se la loro privazione della libertà fosse divenuta o meno “illegale”  
alla luce di nuovi elementi emersi in seguito alla decisione sulla loro iniziale  
messa in stato di fermo (si veda, mutadis mutandis, Weeks c. Regno Unito,  
sentenza del 2 marzo 1987, Serie A n. 114, §§ 55-59).  
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147. La Corte osserva con preoccupazione le decisioni contraddittorie  
delle corti interne sulla questione delle vie di ricorso da seguirsi da parte di  
quei soggetti detenuti al fine dell’estradizione. Così, il 24 agosto 2004 la  
Corte regionale di Ivanovo ha ritenuto che le istanze dei ricorrenti per il  
rilascio non potessero essere esaminate in sede penale e ha indicato che esse  
dovevano essere esaminate in sede civile. Tuttavia, il 12 ed il 19 marzo  
2007 la stessa corte ha confermato in appello una decisione diametralmente  
opposta del 22 gennaio 2007, che indicava che le domande di rilascio  
dovevano essere esaminate in sede penale, anziché in sede civile (si vedano  
sopra i paragrafi da 43 a 47). La Corte conclude che i ricorrenti si sono  
trovati intrappolati in un circolo vizioso di scaricamento di responsabilità in  
cui nessuna corte interna, sia civile che penale, era in grado di riesaminare  
la pretesa illegalità della loro detenzione.  
148. La Corte esaminerà ora dettagliatamente se i ricorrenti erano in  
condizione di ottenere il controllo giudiziario della legalità della loro  
detenzione in sede civile o penale.  
149. Per quanto riguarda la possibilità di introdurre azioni civili, la Corte  
osserva che i ricorrenti hanno chiesto il riesame giudiziario della loro  
detenzione ai sensi degli artt. 254 § 1 e 255 del codice di procedura civile  
(vedi sopra il paragrafo 89). Tuttavia, le loro domande sono state respinte  
dalle corti interne, che hanno ritenuto che la detenzione dei ricorrenti  
rientrasse nel campo del diritto processuale penale, anziché di quello civile  
(si vedano sopra i paragrafi 39 e 47).  
150. Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il riesame giudiziario  
della detenzione secondo il diritto processuale penale, la Corte osserva che  
l’art. 125 del codice di procedura penale ha previsto, in linea di principio, il  
controllo giudiziario delle doglianze relative a presunte violazioni di diritti e  
libertà che comprenderebbero presumibilmente il diritto costituzionale alla  
libertà. Quella disposizione ha accordato il diritto di proporre un reclamo di  
questo tipo soltanto alle “parti di un procedimento penale”. Le autorità russe  
si sono fermamente rifiutate di riconoscere ai ricorrenti lo status di parti di  
un procedimento penale per il fatto che in Russia non c’era alcun  
procedimento penale nei loro confronti (si vedano sopra i paragrafi 42, 44 e  
46). Quella posizione ha ovviamente negato loro la possibilità di chiedere il  
riesame giudiziario della legalità della loro detenzione.  
151. Infine, la Corte esaminerà l’argomentazione del Governo secondo  
cui i ricorrenti erano stati in grado di ottenere un riesame della loro  
detenzione secondo l’art. 109 del codice di procedura penale. Essa ha già  
ritenuto che l’art. 109 non attribuisca ad un detenuto il diritto di instaurare  
procedimenti per l’esame della legalità della sua detenzione (si veda  
Nasrulloyev, sopra citata, § 88). La Corte osserva che l’art. 109 fissa  
specifici termini entro i quali il pubblico ministero deve chiedere alla corte  
una proroga della misura detentiva. Nell’esaminare la domanda di proroga,  
la corte deve decidere se il perdurare della misura detentiva sia legittimo e  
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giustificato e, se non lo è, deve disporre la liberazione del detenuto. Certo, il  
detenuto ha il diritto di partecipare a questi procedimenti, presentare  
domande alla corte e invocare il proprio rilascio. Non c’è nulla, tuttavia,  
nella formulazione sia dell’art. 108 che dell’art. 109, che indichi che questi  
procedimenti possano essere instaurati su impulso del detenuto, essendo la  
domanda del pubblico ministero di proroga della misura detentiva  
l’elemento richiesto per l’instaurazione di tali procedimenti. Nel caso dei  
ricorrenti nessuna domanda di proroga della detenzione era stata presentata  
dal pubblico ministero. In queste circostanze, la Corte non può ritenere che  
l’art. 109 abbia protetto il diritto dei ricorrenti di promuovere azioni legali  
mediante le quali la legalità della loro detenzione sarebbe stata esaminata da  
un tribunale.  
152. La Corte conclude che tutti i tentativi dei ricorrenti di fare  
esaminare le loro domande di rilascio in sede civile o penale sono falliti. Ne  
segue che per tutto il periodo della loro detenzione i ricorrenti non hanno  
avuto a propria disposizione alcun procedimento per il riesame giudiziario  
della sua legalità.  
C’è stata quindi una violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione.  
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
153. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 6 § 1 della  
Convenzione che al loro rientro in Uzbekistan affronterebbero un processo  
iniquo. Le parti pertinenti dell’art. 6 § 1 sono formulate come segue:  
“Ogni persona ha diritto ad un’equa … udienza … davanti ad un tribunale … al fine  
della determinazione … della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta  
…”  
154. I ricorrenti non hanno presentato argomenti quanto all’art. 6 § 1.  
155. Il Governo ha sostenuto che le autorità uzbeche avevano garantito  
che i ricorrenti non sarebbero stati perseguiti o puniti per alcun reato  
commesso anteriormente all’estradizione che non fosse menzionato nella  
richiesta di estradizione, e che non sarebbero stati maltrattati al fine di  
ottenere confessioni, né condannati a morte. Il Governo aveva anche  
ricevuto assicurazioni che i diritti di difesa dei ricorrenti sarebbero stati  
rispettati e che essi sarebbero stati muniti di un difensore.  
156. La Corte ribadisce che una questione ai sensi dell’art. 6 potrebbe  
eccezionalmente essere sollevata da una decisione di estradizione in  
circostanze in cui il fuggiasco abbia subito o rischi di subire un evidente  
diniego di un processo equo nel Paese richiedente (si veda Soering c. Regno  
Unito, sentenza del 7 luglio 1989, Serie A n. 161, § 113). Tuttavia,  
considerata la conclusione della Corte che l’estradizione dei ricorrenti in  
Uzbekistan darebbe luogo ad una violazione dell’art. 3 della Convenzione  
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(si veda sopra il paragrafo 128), non è necessario esaminare a parte se la  
loro estradizione violerebbe anche l’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. Saadi,  
sopra citata, § 160).  
V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 2 DELLA  
CONVENZIONE  
157. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 6 § 2 della  
Convenzione che la formulazione delle decisioni di estradizione ha violato il  
loro diritto alla presunzione di innocenza. L’art. 6 § 2 è formulato come  
segue:  
“ Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua  
colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”  
A. Argomenti delle parti  
158. I ricorrenti hanno sostenuto che nelle sue decisioni di estradarli il  
Primo Sostituto Procuratore Generale della Federazione russa aveva  
inequivocabilmente affermato che i ricorrenti avevano “commesso” certi  
reati. La decisione di estradizione era stata inviata alla Procura Generale  
dell’Uzbekistan ed era stata inserita nei fascicoli penali dei ricorrenti. Le  
affermazioni del procuratore potrebbero influenzare i tribunali uzbechi e  
servire come prova della colpevolezza dei ricorrenti. Perciò, il loro diritto ad  
essere ritenuti innocenti era stato violato.  
159. Il Governo ha sostenuto che l’art. 463 § 6 del codice penale vieta  
alle corti di valutare la colpevolezza o l’innocenza dei ricorrenti (si veda  
sopra il paragrafo 88). Le corti avevano soltanto riesaminato la legittimità  
degli ordini di estradizione, senza considerare se i ricorrenti fossero  
colpevoli dei reati loro ascritti.  
B. La valutazione della Corte  
160. La Corte ribadisce che l’art. 6 § 2, nel suo aspetto pertinente, è  
finalizzato a prevenire l’indebolimento di un processo penale equo da parte  
di dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con quel  
procedimento. Laddove non esista, o non sia esistito, nessun simile  
procedimento, le affermazioni che attribuiscono una condotta criminale o  
un’altra condotta riprovevole attengono più propriamente a considerazioni  
di tutela contro la diffamazione e di adeguato accesso ad un tribunale per  
definire una controversia su diritti civili e sollevano potenziali questioni ai  
sensi degli artt. 8 e 6 della Convenzione (si veda Zollmann c. Regno Unito  
(dec.), n. 62902/00, 20 novembre 2003).  
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161. La presunzione di innocenza consacrata nel paragrafo 2 dell’art. 6 è  
uno degli elementi del processo penale equo che è prescritto dal paragrafo 1  
(si veda Allenet de Ribemont c. Francia, sentenza del 10 febbraio 1995,  
Serie A n. 308, § 35). Essa vieta l’espressione prematura da parte del  
tribunale stesso dell’opinione che la persona “accusata di un reato” sia  
colpevole, prima che sia stato legalmente accertato che la persona sia tale (si  
veda Minelli c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1983, Serie A n. 62, in cui  
la Corte di Assise che giudicava in un processo penale ritenne prescritto il  
reato, ma ciò nonostante proseguì per decidere se, qualora avesse  
continuato, il ricorrente sarebbe stato probabilmente giudicato colpevole ai  
fini delle spese processuali). Essa abbraccia anche le dichiarazioni fatte da  
altri pubblici ufficiali a proposito di inchieste penali in corso, le quali  
incoraggino il pubblico a ritenere il sospettato colpevole e diano un giudizio  
prematuro sulla valutazione dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria  
competente (si veda Allenet de Ribemont, § 41, in cui vennero rilasciati  
commenti alla stampa da parte di un ministro e di un commissario di  
polizia, menzionando senza riserve il ricorrente, arrestato quel giorno, come  
complice di un omicidio; si vedano anche Daktaras c. Lituania,  
n. 42095/98, §§ da 41 a 43, ECHR 2000-X; e Butkevičius c. Lituania,  
n. 48297/99, § 49, ECHR 2002-II (estratti)).  
162. La Corte verificherà in primo luogo se i ricorrenti possano essere  
considerati nelle circostanze di questo caso come “accusati di un reato” ai  
fini dell’art. 6 § 2 allorché vennero emesse nei loro confronti le decisioni di  
estradizione impugnate. Osserva che i ricorrenti non erano accusati di alcun  
reato in Russia. Il procedimento di estradizione nei loro confronti non  
riguardava l’accertamento di una responsabilità penale, a norma dell’art. 6  
della Convenzione (si veda Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, § 40,  
ECHR 2000-X). Di conseguenza, al tempo in cui le decisioni di estradizione  
sono state adottate, contro i ricorrenti in Russia non c’era alcun  
procedimento penale, rispetto al cui esito le affermazioni del procuratore  
potessero essere considerate come esprimenti un giudizio prematuro.  
163. Nel caso Zollmann (sopra citato) la Corte non si è limitata alla  
conclusione che nessun procedimento penale era in corso contro il ricorrente  
nel Regno Unito, ha proseguito per verificare se le dichiarazioni di un  
funzionario statale fossero collegate ad inchieste penali promosse contro il  
ricorrente all’estero. Nel caso di specie, la Corte deve pure accertare se ci  
fosse un qualsivoglia stretto legame, nella legislazione, nella pratica o in  
fatto, tra le affermazioni censurate fatte nel contesto del procedimento di  
estradizione ed il procedimento penale in corso contro i ricorrenti in  
Uzbekistan, che potesse essere considerato sufficiente a qualificare i  
ricorrenti come “accusati di un reato” ai sensi dell’art. 6 § 2 della  
Convenzione (cfr. Zollmann, sopra citata).  
164. La Corte osserva che l’estradizione dei ricorrenti è stata disposta al  
fine del loro processo penale. Il procedimento di estradizione, quindi, è stato  
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una diretta conseguenza, ed il fattore concomitante, dell’inchiesta penale in  
corso contro i ricorrenti in Uzbekistan. Perciò la Corte ritiene che ci sia uno  
stretto legame tra il procedimento penale in Uzbekistan ed il procedimento  
di estradizione, che giustifica l’estensione dell’ambito di applicazione  
dell’art. 6 § 2 al secondo. Inoltre, la formulazione delle decisioni di  
estradizione mostra con chiarezza che il pubblico ministero ha considerato i  
ricorrenti come “accusati di reati”, il che è di per sé sufficiente a mettere in  
gioco l’applicabilità dell’art. 6 § 2 della Convenzione. La Corte osserva  
anche che nel caso P. e R.H. e L.L. c. Austria (n. 15776/89, decisione della  
Commissione del 5 dicembre 1989, Decisioni e Rapporti (DR) 64, p. 269) la  
Commissione ha considerato i ricorrenti in attesa di estradizione  
dall’Austria negli Stati Uniti come “accusati di un reato” ai sensi dell’art. 6  
§ 2 della Convenzione. La Corte conclude quindi che l’art. 6 § 2 sia  
applicabile nel caso di specie.  
165. La Corte verificherà poi se la motivazione contenuta nelle decisioni  
del Primo Sostituto Procuratore Generale di estradare i ricorrenti equivalga  
in sostanza ad un accertamento della colpevolezza dei ricorrenti in contrasto  
con l’art. 6 § 2.  
166. La Corte ribadisce che la presunzione di innocenza è violata, se una  
decisione giudiziaria o una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale  
riguardante una persona accusata di un reato riflette la convinzione che essa  
sia colpevole, prima che essa sia stata provata colpevole conformemente  
alla legge. E’ sufficiente, anche in mancanza di alcun verdetto formale, che  
ci sia qualche argomentazione che faccia comprendere che il tribunale o il  
funzionario ritengono l’imputato colpevole. Deve essere fatta una  
distinzione fondamentale tra un’affermazione che qualcuno sia soltanto  
sospettato di aver commesso un reato ed una netta dichiarazione, in  
mancanza di una condanna definitiva, che una persona abbia commesso il  
reato in questione. La Corte sottolinea l’importanza della scelta delle parole  
da parte dei pubblici ufficiali nelle loro affermazioni prima che una persona  
sia stata provata e giudicata colpevole di un determinato reato (si vedano  
Böhmer c. Germania, n. 37568/97, §§ 54 e 56, 3 ottobre 2002; e Nťák c.  
Slovacchia, n. 65559/01, §§ 88 e 89, 27 febbraio 2007).  
167. La decisione di estradare i ricorrenti di per sé non viola la  
presunzione di innocenza (si veda, mutatis mutandis, X. c. Austria,  
n. 1918/63, decisione della Commissione del 18 dicembre 1963, Annuario  
6, p. 492). Tuttavia, la doglianza dei ricorrenti non è diretta contro  
l’estradizione in quanto tale, ma piuttosto contro la motivazione contenuta  
nelle decisioni di estradizione. La Corte ritiene che una decisione di  
estradizione possa far sorgere una questione ai sensi dell’art. 6 § 2 se la  
motivazione che la sostiene e che non può essere disgiunta dalle  
disposizioni operative equivale in sostanza all’accertamento della  
colpevolezza della persona (si vedano, mutatis mutandis, Lutz c. Germania,  
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sentenza del 25 agosto 1987, Serie A n. 123, § 60; e Minelli, sopra citata, §  
34).  
168. Le decisioni di estradizione hanno affermato che i ricorrenti  
dovevano essere estradati perché avevano “commesso” atti di terrorismo ed  
altri reati in Uzbekistan (si vedano sopra i paragrafi 68 e 69). La  
dichiarazione non era limitata alla descrizione di una “situazione di  
sospetto” nei confronti dei ricorrenti, ha rappresentato come una realtà  
indubitabile, senza alcuna condizione o riserva, che essi fossero stati  
coinvolti nella commissione di reati, senza nemmeno accennare al fatto che  
essi hanno negato il loro coinvolgimento. La Corte ritiene che la  
formulazione delle decisioni di estradizione sia equivalsa ad una  
dichiarazione di colpevolezza dei ricorrenti che potrebbe incoraggiare il  
pubblico a ritenerli colpevoli e che essa abbia espresso un giudizio  
prematuro sulla valutazione dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria  
competente in Uzbekistan.  
169. Per quanto concerne l’argomentazione del Governo secondo cui le  
corti interne non si erano espresse sulla colpevolezza dei ricorrenti, poiché  
era loro vietato farlo da parte del diritto interno, la Corte osserva che i  
ricorrenti si sono lamentati delle affermazioni del procuratore contenute  
nelle decisioni di estradizione, non delle decisioni giudiziarie o di  
affermazioni formulate dalle corti. La Corte regionale di Ivanovo ha ritenuto  
che le decisioni di estradizione descrivessero soltanto le accuse contro i  
ricorrenti, e non contenessero conclusioni riguardo alla loro colpevolezza (si  
veda sopra il paragrafo 72). Tuttavia, quella spiegazione era in  
contraddizione con l’inequivocabile formulazione delle decisioni di  
estradizione, vale a dire che i ricorrenti avevano “commesso” i reati loro  
ascritti. Confermando le decisioni di estradizione senza modificare la loro  
formulazione, le corti non sono riuscite a correggere i difetti degli ordini di  
estradizione (cfr. Minelli, sopra citata, § 40, Hammern c. Norvegia,  
n. 30287/96, § 48, 11 febbraio 2003; e Y c. Norvegia, n. 56568/00, § 45,  
ECHR 2003-II (estratti)).  
170. Di conseguenza, c’è stata una violazione dell’art. 6 § 2 della  
Convenzione.  
VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
171. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi  
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente interessata non permette che  
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte  
lesa un’equa soddisfazione.”  
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A. Danno  
172. Ciascun ricorrente ha richiesto 15.000 euro quanto al danno non  
patrimoniale.  
173. Il Governo ha sostenuto che ai ricorrenti non avrebbe dovuto essere  
liquidato alcun risarcimento per il danno non patrimoniale poiché i loro  
diritti non erano stati violati. In ogni caso, una sentenza che accerti una  
violazione costituirebbe un’equa soddisfazione sufficiente.  
174. La Corte ritiene che un’equa soddisfazione sufficiente non sarebbe  
procurata esclusivamente dall’accertamento di una violazione e che debba  
quindi essere riconosciuto un risarcimento. Facendo una valutazione su una  
base di equità, liquida euro 15.000 a ciascuno dei ricorrenti a titolo di danno  
non patrimoniale, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta su  
quell’importo.  
B. Spese e costi  
175. Facendo affidamento sugli accordi relativi all’onorario e sugli  
elenchi delle attività dell’avvocato, i ricorrenti hanno richiesto i seguenti  
importi per la loro difesa da parte della sig.ra Sokolova dinanzi alle corti  
interne e alla Corte europea sino al 1° maggio 2007:  
sig. Alimov: euro 1.051;  
sig. Ismoilov: euro 1.200;  
sig. Kasimhujayev: euro 765;  
sig. Rustamhodjaev: euro 671;  
sig. Makhmudov: euro 887;  
sig. Usmanov: euro 810;  
sig. Muhamadsobirov: euro 810;  
sig. Muhametsobirov: euro 741;  
sig. Ulughodjaev: euro 876;  
sig. Sabirov: euro 798;  
sig. Naimov: euro 727;  
sig. Hamzaev: euro 873;  
sig. Tashtemirov: euro 883.  
176. Inoltre, i ricorrenti hanno richiesto 494 euro ciascuno per la loro  
difesa da parte della sig.ra Sokolova, che sono stati pagati per loro conto  
dallo Human Rights Centre Memorial. I ricorrenti hanno affermato che la  
loro difesa dopo il 1° maggio 2007 era stata pagata con denaro ricevuto  
dalla Corte a titolo di assistenza legale. Il sig. Alimov ha anche richiesto  
195 euro per spese postali.  
177. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano fornito alcuna  
prova che i pagamenti fossero stati veramente eseguiti. Lo statuto  
dell’associazione Human Rights Centre Memorial non contempla la  
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prestazione di servizi finanziari ai cittadini. Perciò il suo aiuto finanziario ai  
ricorrenti era stato spontaneo e non era ripetibile.  
178. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al  
rimborso dei costi e delle spese soltanto nei limiti in cui sia stato dimostrato  
che a questi si sia andati incontro veramente ed inevitabilmente e che essi  
siano ragionevoli nel loro ammontare. La Corte è convinta che la tariffa  
dell’avvocato ed il numero di ore richieste non siano eccessive. Il fatto che  
una parte delle spese legali sia stata pagata per conto dei ricorrenti dallo  
Human Rights Centre Memorial non è rilevante ai fini dell’art. 41. Le spese  
legali possono essere considerate come sostenute dai ricorrenti nel senso che  
essi, in quanto clienti, si sono giuridicamente vincolati a pagare il loro  
avvocato su una base concordata (cfr. Dudgeon c. Regno Unito (art. 50),  
sentenza del 24 febbraio 1983, Serie A n. 59, § 21). La Corte osserva inoltre  
che i ricorrenti hanno prodotto ricevute che provano l’importo delle spese  
postali. Avendo riguardo alle informazioni in suo possesso, la Corte ritiene  
giusto liquidare ai ricorrenti i seguenti importi per la loro difesa da parte  
della sig.ra Sokolova, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta dai  
ricorrenti sugli stessi:  
sig. Alimov: euro 1.545;  
sig. Ismoilov: euro 1.694;  
sig. Kasimhujayev: euro 1.259;  
sig. Rustamhodjaev: euro 1.165;  
sig. Makhmudov: euro 1.381;  
sig. Usmanov: euro 1.304;  
sig. Muhamadsobirov: euro 1.304;  
sig. Muhametsobirov: euro 1.235;  
sig. Ulughodjaev: euro 1.370;  
sig. Sabirov: euro 1.292;  
sig. Naimov: euro 1.221;  
sig. Hamzaev: euro 1.367;  
sig. Tashtemirov: euro 1.377.  
179. La Corte liquida anche al sig. Alimov euro 195 a titolo di spese  
postali, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta su quell’importo.  
C. Interessi moratori  
180. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di  
mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea,  
maggiorato di tre punti percentuali.  
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Dichiara il resto del ricorso ricevibile all’unanimità;  
2. Ritiene per sei voti a uno che, nell’eventualità in cui sia data esecuzione  
agli ordini di estradizione emessi nei confronti dei ricorrenti, vi sarebbe  
violazione dell’art. 3 della Convenzione;  
3. Ritiene all’unanimità che vi sia stata violazione dell’art. 5 § 1 della  
Convenzione;  
4. Ritiene all’unanimità che vi sia stata violazione dell’art. 5 § 4 della  
Convenzione;  
5. Ritiene all’unanimità che non vi sia alcun bisogno di esaminare la  
censura ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione;  
6. Ritiene per sei voti a uno che vi sia stata violazione dell’art. 6 § 2 della  
Convenzione;  
7. Ritiene per sei voti a uno  
(a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi  
dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi dell’art. 44 § 2  
della Convenzione, i seguenti importi, da convertirsi in rubli russi al  
tasso di cambio applicabile alla data del pagamento:  
(i) euro 15.000 (quindicimila euro) a ciascuno dei ricorrenti a titolo  
di danno non patrimoniale;  
(ii) i seguenti importi a titolo di spese legali:  
sig. Alimov: euro 1.545 (millecinquecentoquarantacinque  
euro);  
sig. Ismoilov: euro 1.694 (milleseicentonovantaquattro  
euro);  
sig.  
Kasimhujayev:  
(milleduecentocinquantanove euro);  
euro  
1.259  
sig. Rustamhodjaev: euro 1.165 (millecentosessantacinque  
euro);  
sig. Makhmudov: euro 1.381 (milletrecentoottantuno  
euro);  
sig. Usmanov: euro 1.304 (milletrecentoquattro euro);  
sig. Muhamadsobirov: euro 1.304 (milletrecentoquattro  
euro);  
sig.  
Muhametsobirov:  
(milleduecentotrentacinque euro);  
euro  
1.235  
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sig. Ulughodjaev: euro 1.370 (milletrecentosettanta euro);  
sig. Sabirov: euro 1.292 (milleduecentonovantadue euro);  
sig. Naimov: euro 1.221 (milleduecentoventuno euro);  
sig. Hamzaev: euro 1.367 (milletrecentosessantasette  
euro);  
sig. Tashtemirov: euro 1.377 (milletrecentosettantasette  
euro);  
(iii) euro 195 (centonovantacinque euro) al sig. Alimov a titolo di  
spese postali;  
(iv) ogni imposta che possa essere dovuta dai ricorrenti sui suddetti  
importi;  
(b) che, a partire dalla scadenza del suddetto termine e sino al  
pagamento, i suddetti importi saranno maggiorati di un interesse  
semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale  
europea durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.  
Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 24 aprile 2008,  
conformemente all’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.  
Søren Nielsen  
Cancelliere  
Christos Rozakis  
Presidente  
Ai sensi dell’art. 45 § 2 della Convenzione e dell’art. 74 § 2 del  
Regolamento, alla presente sentenza è allegata l’opinione parzialmente  
dissenziente del Giudice Kovler.  
C.L.R.  
S.N.  
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GIUDICE KOVLER  
Condivido le conclusioni della Camera per quanto riguarda la ricevibilità  
della rimanente parte del ricorso, tenuto conto della serietà delle allegazioni  
dei ricorrenti. Sono d’accordo anche con le sue conclusioni riguardanti la  
violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4 della Convenzione, dal momento che  
l’argomentazione della Camera segue l’approccio definito nel caso  
Nasrulloyev c. Russia (n. 656/06, 11 ottobre 2007), nel quale la Corte ha  
ritenuto che le disposizioni di legge sulla detenzione in attesa di estradizione  
non integrino il requisito della “qualità della legge”, in violazione dell’art. 5  
§ 1, e non prevedono il riesame giudiziario di tale forma di detenzione, in  
contrasto con l’art. 5 § 4 della Convenzione.  
Il mio dissenso riguarda alcune delle altre conclusioni.  
1. A mio avviso, l’individuazione di una violazione potenziale dell’art. 3  
della Convenzione “nell’eventualità in cui sia data esecuzione agli ordini di  
estradizione emessi nei confronti dei ricorrenti” costituisce una lettura  
radicale della recente sentenza nel caso Saadi c. Italia (n. 37201/06, [GC],  
sentenza del 28 febbraio 2008), e in particolar modo della seguente  
conclusione: “L’importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo  
Stato di destinazione dipende, in ciascun caso, dalle circostanze risultanti  
all’epoca considerata” (si veda Saadi, sopra citata, § 148). Ci si ricorderà  
che nella sentenza della Grande Camera nel caso Mamatkulov e Askarov c.  
Turchia riguardante l’estradizione verso lo stesso Paese – l’Uzbekistan – la  
Corte ha concluso come segue, tenendo conto di un’assicurazione ottenuta  
dal governo uzbeco prima della data di estradizione: “Alla luce degli  
elementi di cui dispone, la Corte non è in grado di concludere che alla  
suddetta data esistessero valide ragioni per credere che i ricorrenti  
corressero un rischio effettivo di subire un trattamento vietato dall’art. 3” (si  
veda Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], n. 46827/99 e n. 46951/99,  
§ 77, ECHR 2005-I).  
La Camera ha giustificato questo allontanamento dall’orientamento  
espresso nel caso Mamatkulov, valutando la situazione attuale dei ricorrenti  
alla luce dell’evoluzione della situazione nel Paese di destinazione, come  
stabilito dalla nostra giurisprudenza (si veda Chahal c. Regno Unito,  
sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V,  
§ 86). Potrei essere d’accordo con questo approccio, se fossi convinto che  
l’estradizione dei ricorrenti fosse inevitabile o fosse persino eseguita. Ma  
l’analisi che la Camera fa dei fatti in questo caso estremamente sensibile ed  
in costante evoluzione finisce con la liberazione dei ricorrenti il 5 marzo  
2007 (cioè più di un anno prima della pronuncia della sentenza!) (§ 50) e  
con la decisione della Corte regionale di Ivanovo del 27 marzo 2007 che  
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conferma le decisioni che li rimettono in libertà (§ 51). Secondo i media  
russi, i ricorrenti hanno lasciato il territorio russo alla volta di “Paesi terzi”;  
tuttavia, queste informazioni non sono state confermate o smentite dalle  
parti e la Corte non si è preoccupata di procurarsi informazioni concernenti  
la situazione attuale dei ricorrenti (l’applicazione degli artt. 39 e 41 del  
Regolamento prevede una simile possibilità). Come il mio collega Giudice  
Zupančič ha sottolineato nella sua opinione concordante nella sentenza  
Saadi, parlando del “criterio Chahal”, “non si può evidentemente provare  
che un evento futuro si verificherà con il minimo grado di probabilità,  
perché la regola della prova è un esercizio logico e non profetico. Dire che  
l’applicazione del criterio Chahal “possiede in una certa misura un aspetto  
speculativo” è dunque un eufemismo” (si veda Saadi, sopra citata, opinione  
concordante del Giudice Zupančič). Di conseguenza, ho preferito una chiara  
posizione nel senso della mancata violazione rispetto ad un “esercizio  
profetico” o ad “un qualche aspetto speculativo”, proprio a causa della  
mancanza di specifiche informazioni concernenti la situazione attuale dei  
ricorrenti.  
2. Il secondo punto del mio dissenso riguarda la pretesa violazione  
dell’art. 6 § 2 a causa di una violazione della presunzione di innocenza  
dovuta alla formulazione della decisione del procuratore sull’estradizione.  
Convengo con la posizione della Corte regionale di Ivanovo che la  
decisione di estradizione ha semplicemente descritto le accuse contro i  
ricorrenti, come riportate dalle autorità uzbeche, e non contiene conclusioni  
sulla loro colpevolezza.  
Ricorderei che nella sua decisione nel caso Zollmann c. Regno Unito la  
Corte ha affermato: “L’art. 6 § 2, nel suo aspetto pertinente, è finalizzato a  
prevenire l’indebolimento di un processo penale equo da parte di  
dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con quel  
procedimento. Laddove non esista, o non sia esistito, nessun simile  
procedimento, le affermazioni che attribuiscono una condotta criminale o  
un’altra condotta riprovevole attengono più propriamente a considerazioni  
di tutela contro la diffamazione e di adeguato accesso ad un tribunale per  
definire una controversia su diritti civili e sollevano potenziali questioni ai  
sensi degli artt. 8 e 6 della Convenzione” (si veda Zollmann c. Regno Unito  
(dec.), n. 62902/00, 27 novembre 2003).  
Nel caso di specie i ricorrenti non erano accusati di alcun reato in Russia,  
né vi era alcuna inchiesta penale in corso o progettata nei loro confronti in  
Russia, il cui esito si potrebbe ritenere che costituisca l’oggetto di giudizi  
prematuri da parte delle affermazioni del Primo Sostituto Procuratore  
Generale della Federazione russa. Inoltre, non riesco a ritenere che sia stato  
dimostrato alcuno stretto legame, nella legislazione, nella pratica o in fatto,  
tra le affermazioni fatte dal procuratore russo ed il procedimento penale in  
corso contro i ricorrenti in Uzbekistan. Non ho visto alcuna necessità di fare  
congetture relativamente al modo in cui le affermazioni del procuratore  
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(malgrado la loro formulazione strettamente professionale) possano avere  
indebitamente influenzato le autorità giudiziarie di un altro Stato sovrano  
competenti a decidere sulla colpevolezza o sull’innocenza dei ricorrenti.  
3. Poiché ho votato a favore soltanto sulla violazione dell’art. 5 § 1 e § 4  
della Convenzione, è evidente che gli importi liquidati a titolo di danno non  
patrimoniale potrebbero essere diminuiti. Quanto alle spese legali, ricordo  
che in altri casi paragonabili e non meno complicati la Corte ha liquidato ai  
legali importi di gran lunga più modesti (1.400 euro nel caso Nasrulloyev e  
790 euro nel caso Garabayev): a mio avviso, una semplice moltiplicazione  
aritmetica per il numero dei ricorrenti non è corretta.  
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