SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER
67. La giurisprudenza consolidata della Corte è nel senso che l’estradizione da parte
di uno Stato Contraente possa far sorgere una questione con riguardo all’art. 3, e
quindi impegnare la responsabilità di quello Stato ai sensi della Convenzione, laddove
siano stati esposti motivi ben fondati per ritenere che la persona in questione, ove
estradata, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposta ad un trattamento
contrario all’art. 3 nel Paese di destinazione. L’accertamento di tale responsabilità
comporta inevitabilmente una valutazione delle condizioni nel Paese richiedente alla
luce degli standard dell’art. 3 della Convenzione. Nondimeno, non si tratta di
pronunciarsi sulla responsabilità del Paese di destinazione o di dimostrarla, secondo il
diritto internazionale generale, secondo la Convenzione o altrimenti. Nella misura in
cui si incorra o possa incorrersi in qualsivoglia responsabilità secondo la
Convenzione, si tratta di responsabilità in cui incorre lo Stato Contraente che concede
l’estradizione, per aver compiuto un atto che ha per conseguenza diretta l’esposizione
di un singolo ai maltrattamenti vietati (si veda Soering c. Regno Unito, sentenza del 7
luglio 1989, Serie A n. 161, pp. 35-36, §§ 89-91).
68. Uno Stato Contraente, che dovesse consapevolmente consegnare una persona ad
un altro Stato, dove vi erano fondati motivi per ritenere che essa avrebbe rischiato di
essere sottoposta a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti, non sarebbe
affatto in armonia con il 'patrimonio comune di tradizioni politiche, ideali, libertà e
primato del diritto' al quale si riferisce il Preambolo (si veda Soering, sopra citata, pp.
34-35, § 88).
69. Nel decidere se siano state esposte valide ragioni per ritenere che esista un
rischio effettivo di trattamento contrario all’art. 3, la Corte valuterà la questione alla
luce di tutta la documentazione sottopostale o, all’occorrenza, della documentazione
procurata proprio motu. Poiché la natura della responsabilità degli Stati Contraenti ai
sensi dell’art. 3 in casi di questo tipo deriva dall’azione di esporre un individuo al
rischio di maltrattamenti, l’esistenza del rischio deve essere valutata soprattutto con
riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato
Contraente al tempo dell’estradizione; alla Corte, tuttavia, non è proibito tenere in
considerazione informazioni che vengono alla luce a seguito dell’estradizione. Ciò
può essere importante per confermare o confutare l’apprezzamento che è stato fatto
dalla Parte Contraente sulla fondatezza o meno dei timori di un ricorrente (si vedano
Cruz Varas e altri c. Svezia, sentenza del 20 marzo 1991, Serie A n. 201, , pp. 29-30,
§§ 75-76, e Vilvarajah e altri, sopra citata, p. 36, § 107).
Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso quando la Corte esamina il
caso, la data da prendere in considerazione sarà quella del procedimento dinanzi alla
Corte (si veda Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle
sentenze e decisioni 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).
Questa situazione solitamente si presenta quando l’espulsione o l’estradizione è
differita in conseguenza dell’indicazione da parte della Corte di una misura
provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento. Una simile indicazione significa il
più delle volte che la Corte non dispone ancora di tutti gli elementi pertinenti di cui
necessita per determinare se vi sia un rischio effettivo di un trattamento vietato
dall’art. 3 nel Paese di destinazione.
70. Inoltre, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per
rientrare nell’ambito dell’art. 3. La valutazione di questo minimo è, naturalmente,
relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la natura ed il contesto del
33
Copyright © 2008 UFTDU