CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
HADRI-VIONNET c. SVIZZERA  
(Ricorso n. 55525/00)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
14 febbraio 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva conformemente alle disposizioni dell’articolo  
44 § 2 della Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA  
Nel caso Hadri-Vionnet c. Svizzera,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una  
camera composta da :  
Peer Lorenzen, presidente,  
Karel Jungwiert,  
Volodymyr Butkevych,  
Margarita Tsatsa-Nikolovska,  
Javier Borrego Borrego,  
Mark Villiger,  
Giorgio Malinverni, giudici,  
e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 gennaio 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 55525/00) diretto contro la  
Confederazione svizzera, con il quale una cittadina algerina, la Sig.ra Dalila  
Hadri-Vionnet (« la ricorrente Â»), ha adito la Corte il 7 dicembre 1999 in  
virtu dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. La ricorrente è rappresentata dalla Sig.ra I. Poncet Carnice, avvocato  
in Ginevra. Il Governo svizzero (« il Governo Â») è stato rappresentato  
inizialmente dal suo agente, Sig. Ph. Boillat, ex vice-direttore dell'Ufficio  
federale della giustizia, in seguito dal Sig. F. Schürmann, capo della sezione  
dei diritti dell’uomo e del Consiglio d’Europa presso l'Ufficio federale della  
giustizia.  
3. La ricorrente sostiene che l'impossibilità di assistere alla sepoltura del  
figlio nato morto così come il trasporto del suo cadavere in una camionetta  
per le consegne ordinarie avevano leso il suo diritto al rispetto della vita  
privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.  
4. Con una decisione del 2 maggio 2006, la quinta sezione ha dichiarato  
il ricorso ricevibile.  
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SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. La ricorrente è nata nel 1970 e risiede a Lignon (cantone di Ginevra).  
A. I fatti all’origine del caso  
6. I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono  
riassumersi come segue.  
7. La ricorrente arrivò in Svizzera il 10 giugno 1996 in qualità di  
richiedente asilo.  
8. Il 17 giugno 1996, fu collocata in un centro di accoglienza per  
richiedenti asilo nel cantone di Argovie.  
9. Il 12 marzo 1997, fu spostata in un altro centro, il centro  
d’accoglienza « Thorfeld 2 », a Buchs (Argovie).  
10. Il 4 aprile 1997, la ricorrente diede la nascita ad un bambino nato  
morto, il cui padre era un cittadino svizzero. L'autopsia stabilì più tardi che  
il feto era morto due giorni prima del parto e che aveva 26 settimane e due  
giorni. Su domanda della levatrice, la ricorrente, sotto shock, fu condotta dal  
centro di accoglienza di « Thorfeld 2 » all'ospedale del cantone di Argovie.  
Alla domanda della levatrice che gli chiedeva se desiderasse vedere il corpo  
del suo bambino, la ricorrente, così come il padre, risposero negativamente.  
11. Lo stesso giorno, l'assistente sociale (Sozialarbeiter) e l'ufficiale  
dello stato civile (Zivilstandsbeamter) del comune di Buchs furono  
informati della nascita del bambino. Ritenendo che una sepoltura con  
cerimonia non era obbligatoria nel caso di un bambino nato morto all’inizio  
della 27sima settimana di gravidanza, ordinarono una sepoltura senza  
cerimonia, in assenza della ricorrente. Essi tennero in particolar modo in  
considerazione il fatto che i genitori del bambino avevano espresso il  
desiderio di non vedere il corpo prima della sua autopsia e ritennero che,  
tenuto conto del suo stato psichico, la ricorrente non era in grado di assistere  
alla sua sepoltura.  
12. L’8 aprile 1997, dopo essere stato collocato in una bara in legno da  
un’impresa di pompe funebri, il corpo del bambino, su ordine dell’assistente  
sociale del comune, fu trasportato su una camionetta per le consegne al  
cimitero del comune di Buchs, per esservi interrato nella fossa comune dei  
bambini nati morti (Grabstelle für Totgeburten).  
13. Risulta che la ricorrente abbia lasciato l’ospedale nello stesso giorno  
(vedi le decisioni del tribunale superiore del cantone di Argovie del 14  
maggio 1999, più sotto, il paragrafo 23).  
14. Il 10 aprile 1997, la ricorrente fu condotta al cimitero da una  
assistente del servizio psichiatrico per deporvi dei fiori.  
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15. Secondo il Governo, la ricorrente fu informata, il 15 aprile 1997,  
della possibilità di organizzare più tardi una cerimonia di sepoltura per il  
suo bambino. Nelle sue deposizioni alla data del 1º luglio 1997 (vedi più  
sotto, al paragrafo 19), la ricorrente contestò tali asserzioni.  
16. Il 22 aprile 1997, si recò al cimitero, visitò il luogo in cui il suo  
bambino era stato sepolto, accompagnata dal parroco, e vi depositò alcune  
pietre e dei fiori.  
B. I procedimenti intrapresi dalla ricorrente  
17. Il 13 maggio 1997, la ricorrente sporse querela contro X presso  
l’ufficio del distretto (Bezirksamt) di Aarau e si costituì parte civile. Un  
procedimento penale fu avviato contro l'assistente sociale e l'ufficiale dello  
stato civile del comune di Buchs per abuso d’ufficio, violazione della pace  
dei defunti e, in via sussidiaria, per sottrazione di cosa mobile ai sensi  
dell’articolo 141 del codice penale. La ricorrente sostenne che il cadavere  
del suo bambino gli era stato sottratto in maniera illecita e che il suo  
trasporto era avvenuto su di un veicolo inappropriato e senza  
l’autorizzazione necessaria per questo tipo di trasporto. In questo contesto,  
si lamentò di una violazione della sua libertà personale, garantita dalla  
Costituzione federale e che protegge, secondo la ricorrente, i sentimenti di  
un individuo nei riguardi di un membro della sua famiglia deceduto (vedi,  
più sotto, il paragrafo 33).  
18. Il 15 maggio 1997, la ricorrente si trasferì a Ginevra dove viveva il  
suo compagno.  
19. Il 1º luglio 1997, la ricorrente ed il suo compagno furono interrogati  
dalla polizia cantonale di Ginevra in merito alla nascita del loro bambino ed  
alle circostanze che l’avevano accompagnata. Degli estratti del colloquio  
con la ricorrente sono riprodotti qui di seguito :  
« Domanda (in seguito : « Q ») 17 : E’ stata informata dei diversi tipi di sepoltura  
(interramento, cremazione o altro) per i bambini nati morti ?  
Risposta (in seguito : « R ») 17 : La levatrice, e poi il Dr. R., mi hanno domandato  
cosa desideravo fare con il corpo del mio bambino.  
Q 18 : Per quale tipo di sepoltura ha optato ?  
R 18 : Ho scelto il normale interramento con una cerimonia.  
Q 19 : Le è stato detto che poteva vedere il corpo del suo bambino ?  
R 19 : La levatrice mi ha proposto di vedere il bambino.  
Q 20 : Ha visto il corpo del bambino ?  
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R 20 : Io ero sotto shock ed ho rifiutato, perchè non avevo il coraggio di vedere il  
mio bambino morto.  
(...)  
Q 32 : E’ stata orientata in merito alle esequie dal personale dell’ospedale ?  
R 32 : Si. Le formalità sono state decise con C. [l'impresa di pompe funebri] Solo il  
giorno non mi è stato comunicato.  
Q 33 : E’ stata informata della sepoltura da parte del servizio dello stato civile di  
Buchs ?  
R 33 : No.  
Q 34 : Le sono stati comunicati il luogo, la data e l’ora della sepoltura ?  
R 34 : No.  
Q 35 : In caso affermativo, da chi ?  
R 35 : ---  
Q 36 : In caso negativo, ha chiesto informazioni al riguardo al padre del bambino o  
ad altre persone, in particolare al sig. H. (il direttore del centro di accoglienza a  
Buchs) ?  
R 36 : Ho ricevuto la visita del Dr. H. il martedì seguente, salvo errore, verso le  
14h00. Mi ha annunciato che il mio bimbo era stato sepolto il giorno stesso alle  
13h00. Io ero molto arrabbiata per non essere stata presente. Ha dichiarato di non  
essere al corrente del sistema.  
Q 37 : Si sentiva in grado di assistere alla sepoltura del suo bambino ?  
R 37 : Io mi ci preparavo perché per convincermi della sua morte, io dovevo vederlo  
messo sotto terra.  
Q 38 : Perché non ha assistito alla sepoltura ?  
R 38 : Non ne ho avuto la possibilità.  
(...)  
Q 40 : Il personale ospedaliero le ha proposto di assistere alla sepoltura in presenza  
di una infermiera ?  
R 40 : No. Non ho ricevuto alcuna proposta al riguardo.  
Q 41 : E’ andata alla tomba del suo bambino e con chi ?  
R 41 : Giovedì 10 aprile 1997, ho incontrato il Sig. B., assistente sociale. Lui mi ha  
dichiarato che non avevo diritto a sapere dove si trovava il mio bimbo. Io gli ho  
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ribattuto che benché sia una richiedente asilo, ero prima di tutto una madre e che  
avevo il diritto di vedere la tomba di mio figlio.  
Poiché si è rifiutato di dirmi qualunque cosa, sono andata dalla polizia dove sono  
stata ricevuta dalla Sig.ra B. Mi ha dichiarato che questo tipo di problema non era di  
sua competenza. Io ho insistito e dopo essersi informata, mi ha detto che era il  
« comune » che aveva deciso così.  
Sul punto, ho contattato il prete della Chiesa cattolica di Aarau oltre che una  
assistente pastorale. Erano stupiti del fatto che io non avessi ottenuto risposte. Loro  
hanno tentato di ottenere delle informazioni ma senza successo.  
Q 42 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di  
informazioni in merito alla sepoltura ?  
R 42 : Un grande pregiudizio. Ho subito lo shock di perdere il mio bambino ed in  
più, non so dove sia sepolto.  
Q 43 : Che tipo di pregiudizio ha subito ?  
R 43 : Ritengo di non essere stata rispettata nella mia qualità di madre. Sono stata  
tenuta all’oscuro di ogni cosa.  
Q 44 : Avrebbe assistito alla sepoltura se ne avesse conosciuto ora e luogo ?  
R 44 : Si.  
Q 45 : E’ stata informata del fatto che dei funerali in intimità erano ancora  
possibili ?  
R 45 : No.  
(...) »  
20. Ecco ancora qualche estratto del colloquio con il compagno della  
ricorrente :  
« Q 11 : E’ stato informato dei tipi di sepoltura (interramento, cremazione, altro) ?  
R 11 : La levatrice mi ha domandato che tipo di sepoltura desiderassi per il  
bambino. Io gli ho risposto che in quanto cattolico, desideravo l’interramento  
(sepoltura e cerimonia). Lei mi ha detto di contattare la società C.  
(...)  
Q 13 : E’ stato informato della possibilità di vedere il suo bambino morto ?  
R 13 : Si, la levatrice me l’ha proposto.  
Q 14 : Ha visto il suo bambino morto ?  
R 14 : No, io non ho avuto il coraggio di vederlo. Tuttavia ho visto delle fotografie  
del bimbo all’ospedale cantonale.  
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(...)  
Q 27 : Si sentiva in grado di assistere ad una sepoltura ?  
R 27 : Si  
(...)  
Q 30 : Si è recato al cimitero sulla tomba del suo bambino e chi la ha  
accompagnato ?  
R 30 : Io sono andato con una mia amica al cimitero degli « ignoti » di Buchs verso  
il 20 maggio 1997. Per me, non si tratta di un cimitero ma di un parco pubblico. Non  
c’è una croce che indichi che si tratta di un cimitero. Ci sono due statue ed alcune  
lastre con dei nomi. Il mio bambino è, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio  
sociale di Buchs, interrato al filare di alberi. Non c’è alcuna prova.  
Q 31 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di  
informazioni in merito alla sepoltura ?  
R 31 : Si, ho subito un pregiudizio. Infatti, il bambino morto era mio figlio.  
Q 32 : Che genere di pregiudizio ?  
R 32 : Un pregiudizio morale e umano.  
Q 33 : Avrebbe assistito alla sepoltura se avesse avuto conoscenza del luogo e della  
data ?  
R 33 : Si, assolutamente.  
Q 34 : E’ stato informato del fatto che una cerimonia funebre può essere tenuta  
posteriormente ?  
R 34 : Non ho ricevuto alcuna informazione al riguardo.  
(...). »  
21. Il 4 agosto 1998, basandosi sui rapporti finali dell’ufficio del  
distretto (Bezirksamt) di Aarau del 1º luglio 1998, la procura del cantone di  
Argovie emise due ordinanze di archiviazione relative ai due incolpati. Per  
quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti, ritenne che  
uno degli elementi costitutivi della violazione, l’intenzione degli autori,  
difettava nel caso di specie. Quanto al trasporto inadeguato del corpo del  
bambino, la procura ammette un errore di diritto da parte dell'ufficiale dello  
stato civile del comune. Una parte delle spese di procedura fu tuttavia posta  
a carico degli accusati.  
22. La ricorrente propose due ricorsi contro le ordinanze del 4 agosto  
1998 dinanzi al tribunale superiore (Obergericht) del cantone di Argovie.  
Sostenne che i due incolpati avevano commesso una violazione della pace  
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dei defunti con « dolo eventuale Â» (Eventualvorsatz) e che dovevano,  
perciò, risponderne penalmente. In merito al ricorso nei confronti  
dell’ufficiale dello stato civile, la ricorrente si lamentava più specificamente  
di una lesione alla sua libertà personale così come al diritto ad una sepoltura  
dignitosa in quanto diritti indìviduali protetti dalla Costituzione federale, in  
ragione in particolar modo del fatto che non era stata invitata ad assistere  
alla sepoltura di suo figlio. Infine, per quanto riguarda il trasporto del  
bambino, la ricorrente contestò la tesi della procura, che aveva ammesso un  
errore di diritto.  
23. Con due sentenze in data 14 maggio 1999, il tribunale superiore  
dichiarò i ricorsi irricevibili. Per quanto concerne la violazione della pace  
dei defunti, giudicò che gli elementi costitutivi dell’infrazione nel caso di  
specie non sussistevano, ma considerò tuttavia che ordinando la sepoltura  
del bambino senza cerimonia, le due persone incolpate avevano infranto la  
legislazione in materia. In effetti, così come l'ordinanza sulle pompe funebri  
del cantone di Argovie, nel suo articolo 11 comma 1, anche il regolamento  
sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs, nel suo articolo 8  
comma 1, avrebbero permesso la sepoltura dopo due giorni a partire dalla  
nascita del bambino nato morto. Inoltre, quest’ultima disposizione  
prevedeva, nel suo comma 4, l'organizzazione di un’altra cerimonia (vedi  
più sotto, il paragrafo 40). Su questo punto, il tribunale superiore ritenne che  
vi era a priori stata lesione del diritto della ricorrente a tenere una  
cerimonia. D’altro canto, lo stato psichico e fisico della ricorrente non gli  
avrebbe impedito di assistere alla sepoltura del suo bambino, dal momento  
che proprio in quello stesso giorno aveva lasciato l’ospedale. Il tribunale  
superiore precisò tuttavia che una cerimonia avrebbe potuto aver luogo dopo  
l’inumazione (articolo 12 § 1 del regolamento sul cimitero e le pompe  
funebri del comune di Buchs ; vedi più sotto, il paragrafo 41), ma che la  
ricorrente non aveva formulato alcuna domanda in questo senso.  
24. In merito all’accusa relativa al trasporto del bambino, il tribunale  
superiore ammise che l’ufficiale dello stato civile aveva violato l'articolo 75  
dell'ordinanza sulla circolazione stradale, poichè nessuna autorizzazione,  
come previsto nel comma 2, era stata concessa. Esso stimò nondimeno che  
bisognasse relativizzare la colpa dell'agente competente, poco esperto nella  
materia, così come gli effetti reali (Tatfolge) del suo comportamento.  
Pertanto, la procura, fondandosi sul principio dell’opportunità delle azioni,  
aveva legalmente potuto rinunciare a perseguire le persone sotto accusa.  
25. Il 25 giugno 1999, la ricorrente introdusse dinanzi al Tribunale  
federale (Bundesgericht) due ricorsi di diritto pubblico così come due ricorsi  
di nullità. Per quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti,  
la ricorrente insistette sul fatto che tutti gli elementi, sia oggettivi che  
soggettivi, sussistevano nel caso di specie. In seguito, sostenne che le sue  
argomentazioni relative al diritto ad una sepoltura dignitosa ed alla lesione  
della libertà personale non erano state certamente prese in considerazione  
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dalle giurisdizioni inferiori. Su questo punto, chiese al Tribunale federale di  
trasmettere la parte dei ricorsi relativa al diritto ad una sepoltura dignitosa al  
Consiglio federale, l’unica istanza competente sulla materia. In merito alla  
lesione alla sua libertà personale, la ricorrente sostenne che, per la famiglia  
di un defunto, il processo di lutto costituiva una manifestazione elementare  
dello sviluppo della personalità, ai sensi della giurisprudenza in materia del  
Tribunale federale. Infine, contestò le motivazioni sostenute dalle istanze  
cantonali in merito al trasporto inadeguato del bambino.  
26. Con due sentenze del 12 agosto 1999, il Tribunale federale rigettò i  
quattro ricorsi della ricorrente. Esso dichiarò irricevibile il ricorso tratto dal  
diritto ad una sepoltura dignitosa e giudicò temeraria (« geradezu  
mutwillig ») la domanda di trasmettere al Consiglio federale una parte dei  
suoi ricorsi, rammentando che esisteva una speciale via di ricorso dinanzi a  
questa istanza per far valere quel tipo di richiesta.  
27. In seguito, lasciando aperta la questione relativa alla sussistenza  
degli elementi oggettivi del delitto di violazione della pace dei defunti, il  
Tribunale federale ritenne che ad ogni modo, l'elemento intenzionale  
difettava in capo alle persone incolpate. In merito, infine, alla violazione  
della libertà personale che la ricorrente denunciava per essergli stato  
impedito di compiere il proprio processo di lutto, così come la lesione al  
diritto ad una sepoltura dignitosa, il Tribunale federale ritenne che queste  
allegazioni erano fondate, o per lo meno potevano esserlo, ma che non  
fossero pertinenti nel quadro della procedura azionata, in cui la sola  
questione da vagliare era quella della colpevolezza degli autori degli atti in  
contestazione.  
28. Parallelamente a queste procedure, in virtù della legge federale  
sull’aiuto alle vittime di infrazioni, la ricorrente depositò una domanda per il  
versamento di una indennità per il danno morale subito dalla lesione alla  
personalità.  
29. Questa domanda fu rigettata, dapprima da parte dei servizi sociali  
del cantone di Argovie e dal tribunale amministrativo di questo cantone e, in  
ultima istanza, dal Tribunale federale il 24 novembre 2000. Pur  
riconoscendo che un’infrazione commessa per negligenza poteva,  
all’occorrenza, soddisfare i requisiti dell’articolo 2 § 1 della legge federale  
sull’aiuto alle vittime di infrazioni anche quando non sarebbe, come tale,  
punibile penalmente per carenza dell’elemento intenzionale, l’alta  
giurisdizione ritenne che la violazione in causa nel caso di specie, più  
precisamente l’abuso d’ufficio, si sottraeva per sua natura al campo di  
applicazione della detta legge.  
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C. L'esumazione ed il trasferimento a Ginevra della spoglia del  
bambino  
30. Con una decisione del 23 marzo 1998, il consiglio comunale di  
Buchs autorizzò – a spese del comune – l'esumazione del corpo del  
bambino. Essa ebbe luogo il 20 maggio 1998 e fu seguita dal trasferimento  
del corpo al nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove fu sepolto a  
seguito di una cerimonia cattolica.  
31. Ad una data non indicata, la ricorrente si sposò con il suo compagno.  
II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI  
32. Prima del 1° gennaio 2000, data dell’entrata in vigore della nuova  
Costituzione, la protezione della sfera privata non figurava espressamente  
nella Costituzione federale. Il Tribunale federale gli accordava tuttavia un  
valore costituzionale in quanto elemento della libertà personale (o  
individuale), a seguito di una sentenza del 20 marzo 1963 (ATF 89 I 92).  
33. In una sentenza del 18 settembre 1985 (ATF 111 Ia 231), il  
Tribunale federale ha riconosciuto più specificamente che la libertà  
personale comprende anche il sentimento di pietà dei genitori e, pertanto, il  
loro diritto ad opporsi ad un intervento ingiustificato sulla spoglia di un  
defunto della famiglia.  
34. La nuova Costituzione federale protegge la sfera privata nel suo  
articolo 13, che è così formulato :  
« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della  
propria corrispondenza e delle relazioni che stabilisce per mezzo della posta e delle  
telecomunicazioni.  
2. Ogni persona ha diritto ad essere protetta contro l'impiego abusivo dei dati che la  
riguardano. »  
35. L’obbligo della autorità di assicurare una sepoltura dignitosa ai  
defunti era previsto all’articolo 53 comma 2 della vecchia Costituzione  
federale :  
« Il diritto a disporre dei luoghi di sepoltura appartiene all’autorità civile. Essa deve  
provvedere a che ogni persona deceduta possa essere sepolta in maniera dignitosa. »  
La nuova Costituzione non ha ripreso esplicitamente questa disposizione.  
36. Ai sensi del vecchio articolo 73 comma 1, lettera a), § 4 della legge  
federale sul procedimento amministrativo, in vigore all’epoca dei fatti, il  
Consiglio federale era la sola istanza competente a conoscere dei ricorsi  
rivolti contro gli atti cantonali in materia di luoghi di sepoltura. Questo  
comma era così formulato :  
« Il ricorso al Consiglio federale è ricevibile contro le decisioni prese in ultima  
istanza cantonale e contro gli atti legislativi cantonali per violazione :  
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a. delle disposizioni seguenti della costituzione federale o delle disposizioni  
corrispondenti delle costituzioni cantonali :  
(...)  
4. Articolo 53, 2° comma (della Costituzione federale), riguardante i luoghi di  
sepoltura.  
(...). »  
Questa disposizione è stata abrogata con effetto dal 1° marzo 2000, in  
relazione all’entrata in vigore della nuova Costituzione federale.  
37. L'articolo 262 del Codice penale svizzero, relativo alla violazione  
della pace dei defunti, punisce nel suo comma 2 la sottrazione di cadaveri  
umani. Questa disposizione si legge come segue :  
« Colui che, contro la volontà dell’avente diritto, avrà sottratto un cadavere umano,  
una parte di un cadavere umano, o le ceneri di un morto sarà punito con  
l’imprigionamento o l’ammenda. »  
38. L'articolo 75 dell'ordinanza sulla circolazione stradale è così  
formulato :  
« Le automobili non serviranno al trasporto dei cadaveri se non specialmente  
equipaggiate a questo scopo ; fa eccezione il trasporto delle vittime dal luogo di un  
incidente.  
L'autorità cantonale può permettere l’utilizzazione di un altro veicolo quando è certo  
che il trasporto si farà con decenza e nelle condizioni di igiene irreprensibili. »  
39. L'articolo 11 comma 1 dell'ordinanza sulle pompe funebri del  
cantone di Argovie (Verordnung über das Bestattungswesen) è formulato  
come segue (traduzione non ufficiale) :  
« L'inumazione deve intervenire in un termine corrispondente all'uso locale e come  
regola generale non prima di 48 ore a partire dal decesso. »  
40. L'articolo 8 comma 1 del regolamento sul cimetero e le pompe  
funebri (Bestattungs- und Friedhofreglement) del comune di Buchs pone  
una regola simile. I suoi commi 2 e 4 sono formulati come  
segue (traduzione non ufficiale) :  
« L'inumazione deve in principio aver luogo il terzo giorno successivo al decesso  
(...).  
A seguito di una consultazione dei parenti e della curia, il servizio dello stato civile  
regola la cerimonia e la sepoltura (...). »  
41. L'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento è formulato come  
segue (traduzione non ufficiale) :  
« L'inumazione o la cremazione del feretro al cimetero devono essere organizzate  
dai parenti direttamente con l’ufficiale dello stato civile e la curia. Esse hanno  
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normalmente luogo prima della cerimonia. Su domanda, esse possono essere fissate in  
un altro momento. »  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA  
CONVENZIONE  
42. La ricorrente si lamenta di una lesione alla sua vita privata e  
familiare, motivando che, da una parte, il cadavere del suo bambino nato  
morto gli è stato sottratto ed è stato sepolto a sua insaputa nella fossa  
comune del cimitero e che, d'altra parte, esso è stato trasportato  
dall'ospedale al cimitero all’interno di un veicolo inappropriato. E’in gioco  
l’articolo 8 della Convenzione, così formulato :  
« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del  
proprio domicilio e della propria corrispondenza.  
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al  
benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla  
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà  
altrui. »  
A. Argomenti delle parti  
1. La ricorrente  
43. Secondo la ricorrente, trasportando la bara del suo bambino in una  
semplice camionetta e privandola del diritto di assistere ad una cerimonia  
funebre, le autorità competenti hanno leso la sua vita privata e familiare ai  
sensi dell’articolo 8 della Convenzione. A suo dire, i diritti di un genitore  
sulla spoglia del suo bambino, ed in particolare quello di decidere il luogo,  
l’ora e le modalità della sepoltura sono protette da questa disposizione in  
quanto elementi della vita privata e familiare. Nel caso di specie, questi  
diritti sarebbero stati calpestati, poichè il corpo del bambino della ricorrente  
è stato trasportato come un volgare rifiuto ed interrato in gran fretta, senza  
una cerimonia degna di questo nome e senza che i genitori siano stati  
consultati, nè informati.  
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2. Il Governo  
44. Il Governo si oppone alla tesi della ricorrente. Esso afferma che,  
condotta all’ospedale di Aarau, avrebbe dichiarato di non voler vedere il  
corpo del bambino e avrebbe acconsentito ad un’autopsia. Informato di  
questi fatti dall’assistente sociale del comune, l'ufficiale dello stato civile ne  
ha dedotto che la madre non desiderasse assistere alla sepoltura del  
bambino, ed ha dunque ordinato di procedervi, senza cerimonia. Secondo il  
Governo, questa decisione è stata anche influenzata dalla supposizione che  
– secondo il dire dell’assistente sociale – lo stato fisico e psichico della  
ricorrente, che era ricoverata, era tale che non avrebbe potuto ristabilirsi in  
tempo utile per assistere all’inumazione. In effetti, l'articolo 8 § 2 del  
Regolamento comunale sul cimitero e le pompe funebri del comune di  
Buchs prevede che l’inumazione deve, in principio, aver luogo nel terzo  
giorno successivo alla morte (vedi più sopra, il paragrafo 40).  
45. Secondo il Governo, un elemento ulteriore deve ugualmente essere  
tenuto in conto per meglio comprendere il comportamento dell’ufficiale  
dello stato civile, e che dimostra che costui ha agito in buona fede : il padre  
del bambino si è recato l’indomani all’ospedale dove si trovava la ricorrente  
ed anch’egli avrebbe rifiutato di vedere il corpo del bambino.  
46. Inoltre, il Governo sostiene che il comune denominatore perchè le  
misure di stato possano essere qualificate ingerenza nella vita privata e  
familiare – quali il rifiuto di riconoscere il legame biologico tra un bambino  
e sua madre o suo padre, gli interventi nei rapporti personali di un bambino  
con i suoi genitori, l'espulsione di un membro di una famiglia, o ancora le  
misure motivate per l’orientamento sessuale di una persona – è il fatto che  
esse sono prese tutte sia contro la volontà, sia all’insaputa di almeno una  
delle persone coinvolte. Bisognerebbe così chiaramente distinguerle dalle  
circostanze del caso di specie, nel quale le persone in causa, vale a dire  
l’assistente sociale e l’ufficiale dello stato civile, sarebbero parti considerato  
che agivano in accordo con la volontà espressa dalla ricorrente. L'ufficiale  
dello stato civile avrebbe dunque preso in buona fede la decisione di  
ordinare la sepoltura del bambino nato morto in sua assenza, stimando che  
questa decisione corrispondeva alla volontà dei suoi genitori.  
47. D’altra parte, la difesa afferma che la sepoltura si è svolta in maniera  
dignitosa, l’8 aprile 1997, indipendentemente dall’assenza dei genitori del  
bambino. A ciò si aggiunge che il consiglio comunale di Buchs ha dato  
seguito ad una domanda ulteriore della ricorrente, il 23 marzo 1998, volta  
all’esumazione del corpo. Quest’ultima ha avuto luogo il 20 maggio 1998 –  
a spese del comune di Buchs – così come il suo trasferimento al nuovo  
domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo fu sepolto alla fine di una  
cerimonia cattolica.  
48. Secondo il Governo, non si potrebbe dunque qualificare come  
ingerenza nell’esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita  
privata o familiare la decisione dell’ufficiale dello stato civile di ordinare la  
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sepoltura del bambino nato morto senza aver preso contatto con i suoi  
genitori.  
49. Se la Corte dovesse nondimeno concludere per un’ingerenza nel  
caso di specie, il Governo farebbe allora valere, essenzialmente per le stesse  
ragioni esposte qui sopra, che l’atto o l’omissione in discussione non  
comporta una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Esso riafferma  
in particolare che alla luce delle informazioni in suo possesso, l’ufficiale  
dello stato civile poteva presumere che la sua decisione era conforme alla  
volontà espressa dalla ricorrente all’ospedale e che quest’ultima non poteva  
essere ristabilita in tempo al fine di assistere alla sepoltura.  
B. La valutazione della Corte  
1. Applicabilità dell'articolo 8 al caso di specie  
50. Il Governo non contesta l'applicabilità dell'articolo 8 al caso di  
specie.  
51. La Corte ricorda che le nozioni di vita privata e di vita familiare  
sono delle nozioni ampie che non possono essere oggetto di una definizione  
esaustiva (vedi, per esempio, Pretty c. Regno Unito, no 2346/02, § 61,  
CEDH 2002-III). Così, la vecchia Commissione aveva ritenuto che il  
desiderio di vedere le proprie ceneri disperse sulla propria proprietà  
rientrava nella prima nozione (X c. Repubblica federale di Germania,  
decisione del 10 marzo 1981, no 8741/79, Decisioni e rapporti 24, p. 137).  
Più tardi, nel caso Znamenskaya c. Russia (no 77785/01, § 27, 2 giugno  
2005), la Corte ha considerato come applicabile la parte « vita privata Â»  
dell'articolo 8 alla domanda rivolta a conoscere se una madre aveva il diritto  
di modificare il nome di famiglia iscritto sulla pietra tombale del suo  
bambino nato morto. Nel caso Pannullo e Forte c. Francia (no 37794/97, §  
36, CEDH 2001-X), la Corte ha qualificato come ingerenza nella vita  
privata e familiare dei ricorrenti il ritardo eccessivo impiegato dalle autorità  
francesi per restituire il corpo del loro bambino a seguito di un’autopsia.  
Infine, nel caso Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia (no 61564/00, § 24, CEDH  
2006-...), la Corte ha considerato il rifiuto di autorizzare il trasferimento  
dell’urna contenente le ceneri del marito della ricorrente come un fatto  
rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 8, senza tuttavia precisare  
se l'ingerenza constatata si riferiva alla nozione di vita privata o a quella di  
vita familiare.  
52. Alla luce di questa giurisprudenza, la Corte considera l'articolo 8  
applicabile alla domanda volta a conoscere se la ricorrente aveva il diritto di  
assistere alla sepoltura del suo bambino, eventualmente accompagnata da  
una cerimonia, e di vedere la sua spoglia trasportata all’interno di un veicolo  
appropriato.  
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2. Ingerenza nell’esercizio dei diritti protetti dall'articolo 8  
53. Per i motivi esposti più sopra (vedi i paragrafi 44-48), il Governo  
ritiene che non si potrebbe qualificare come ingerenza nell’esercizio del  
diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata o familiare la  
decisione delle autorità competenti di ordinare la sepoltura del bambino  
senza aver preso contatto con i suoi genitori. Il Governo fa essenzialmente  
valere che l’agente comunale responsabile avrebbe agito in buon fede,  
presumendo che, tenuto conto delle circostanze, la madre non voleva  
assistere alla sepoltura. Inoltre, la Corte constata che il Governo non si  
pronuncia in merito all’esistenza di un’ingerenza nel godimento dei diritti  
enunciati nell’articolo 8 in merito al trasporto del corpo del bambino  
all’interno di un veicolo inadatto.  
54. La Corte non ha assolutamente intenzione di mettere in dubbio la  
buona fede dell’agente incaricato di ordinare il trasporto e la sepoltura del  
corpo del bambino, compito particolarmente sensibile, tenuto conto in  
particolare del fatto che la ricorrente si trovava in stato di shock e che  
conveniva agire con una certa rapidità.  
55. Ciò premesso, la Corte ricorda che l’assoluzione penale di un  
funzionario non libera necessariamente uno Stato dalle sue obbligazioni in  
virtù della Convenzione. La responsabilità che gli incombe a titolo di  
quest’ultima deriva dalle sue disposizioni, che devono essere interpretate ed  
applicate in conformità all’oggetto ed allo scopo della Convenzione ed alla  
luce dei principi rilevanti del diritto internazionale (vedi, a questo proposito,  
Ribitsch c. Austria, sentenza del 4 dicembre 1995, serie A no 336, p. 26,  
§ 34, e AvÅŸar c. Turchia, no 25657/94, § 284, CEDH 2001-VII (estratti)).  
56. In altri termini, la Corte ritiene che, nel presente caso, l'assenza  
d’intenzione o di mala fede degli agenti comunali responsabili non libera in  
alcun modo la Svizzera dalla propria responsabilità internazionale derivante  
dalla Convenzione. In circostanze senza dubbio differenti da quelle del caso  
di specie, la Corte ha avuto occasione di stabilire il principio secondo il  
quale spetta agli Stati contraenti organizzare i propri servizi e formare i  
propri agenti in maniera tale da permettere loro di rispondere alle esigenze  
della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Dammann c. Svizzera,  
no 77551/01, § 55, 25 aprile 2006, in merito alla divulgazione di  
informazioni confidenziali ; o ancora Scordino c. Italia (no 1) [GC], no  
36813/97, § 183, CEDH 2006-V, e Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, §  
22, CEDH 1999-V, in merito al rispetto del tempo ragionevole). Secondo la  
Corte, ciò che è valido in questi campi lo è ancor più in un campo così  
intimo e sensibile quale l’amministrazione del decesso di un parente, nel  
quale è opportuno dar prova di un grado di prudenza e di diligenza  
particolarmente elevato.  
57. Tenuto conto di ciò che precede, la Corte ritiene che vi è stata  
ingerenza nel godimento dei diritti garantiti alla ricorrente dall'articolo 8  
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della Convenzione, sia in merito alla sepoltura del suo bambino che al  
trasporto della sua spoglia.  
3. Giusitificazione dell’ingerenza nell'esercizio del diritto protetto  
dall'articolo 8  
58. Un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata o  
familiare non può giustificarsi se non si soddisfano le condizioni del  
secondo paragrafo dell'articolo 8. Resta dunque da stabilire se l'ingerenza  
era « prevista dalla legge Â», ispirata da uno o più fini legittimi secondo  
questo paragrafo e « necessaria in una società democratica » per perseguirli  
(Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, § 72, CEDH  
1999-VI).  
59. La Corte è dunque portata ad esaminare in primo luogo se i  
comportamenti degli agenti comunali poggiavano su una base legale  
sufficiente. Per quanto riguarda dapprima il diritto dei genitori ad assistere  
alla sepoltura e ad una cerimonia, la Corte rileva una contraddizione tra un  
testo legislativo chiaro e la pratica seguita nel caso di specie (vedi, mutatis  
mutandis, Kopp c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta delle  
sentenze e decisioni 1998-II, § 73). In effetti, contrariamente a ciò che  
prescrive l’articolo 8 comma 4 del regolamento sul cimitero e le pompe  
funebri del comune di Buchs, l’ufficiale dello stato civile ha proceduto alla  
sepoltura senza aver consultato i genitori. Così come, in contraddizione con  
la formulazione chiara dell'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento,  
l’inumazione non è stata organizzata dai genitori (vedi più sopra, i paragrafi  
40 e ss.).  
60. Per quanto riguarda l’accusa relativa al trasporto della spoglia del  
bambino, la Corte ricorda che il tribunale superiore del cantone di Argovie  
ha ammesso che il trasporto era intervenuto in violazione dell'articolo 75  
comma 1 dell'ordinanza sulla circolazione stradale, non essendo stata  
concessa alcuna autorizzazione ai sensi del comma 2 di questa disposizione  
(vedi più sopra, il paragrafo 38). Il Tribunale federale non ha assolutamente  
posto in questione tale constatazione.  
61. Tenuto conto di ciò che precede, le ingerenze nei diritti protetti  
dall’articolo 8 non poggiano su una base legale.  
62. La Corte conclude, quindi, che vi è stata violazione dell’articolo 8  
della Convenzione.  
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II. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
63. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
A. Danno  
64. La ricorrente lamenta un danno materiale, che ammonta a 2 000  
CHF (all’incirca 1 208 EUR), corrispondente a spese non rimborsate da  
parte delle assiurazioni. Queste spese riguardano il decorso ginecologico,  
medico e psicologico che si sarebbe rivelato necessario a seguito degli  
avvenimenti che sono all’origine del presente caso. La stessa precisa che i  
documenti giustificativi sono stati sfortunatamente smarriti.  
65. Inoltre, la ricorrente chiede alla Corte che gli sia concesso « un  
ammontare equo » a titolo di danno morale.  
66. Secondo il Governo, le condizioni dell'articolo 60 del Regolamento  
della Corte non sono soddisfatte per quanto concerne le spese mediche  
richieste. Pare pertanto ad esso giustificato il rigetto delle pretese formulate  
a questo titolo.  
67. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che la  
constatazione di una violazione della Convenzione costituirebbe di per sé  
una riparazione equa. Al riguardo, esso ricorda che la sepoltura del bambino  
si è svolta in maniera dignitosa l’8 aprile 1997 a Ginevra e che le misure  
prese ulteriormente dal comune di Buchs, che hanno autorizzato  
l’esumazione ed il trasferimento a Ginevra del bambino nato morto, hanno  
permesso alla ricorrente di assistere ad una sepoltura con cerimonia secondo  
secondo le sue convinzioni.  
68. La Corte condivide il parere del Governo per quanto riguarda le  
spese non rimborsate dalle assicurazioni, dal momento che la ricorrente non  
è pervenuta a stabilirne la realtà. Inoltre, essa nota che non esiste un nesso di  
causalità sufficiente tra la violazione della Convenzione constatata dalla  
Corte e le spese dichiarate.  
69. In compenso, la Corte non è convinta dalla tesi del Governo secondo  
il quale l’esumazione del corpo del bambino ed il suo trasferimento al  
cimitero presso il nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo  
è stato sepolto durante una cerimonia cattolica, costituisce, in combinazione  
con la presente constatazione di violazione, una riparazione adeguata e  
sufficiente. La Corte ricorda che nella sua decisione del 2 maggio 2006 sulla  
ricevibilità del presente caso ha considerato che, intervenute a distanza di  
oltre un anno dalla nascita e dalla sepoltura iniziale del bambino, queste  
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misure non erano suscettibili di cancellare integralmente le sofferenze patite  
dalla ricorrente durante questo lasso di tempo, tanto che esse lasciavano  
integro il danno morale causato dal trasporto inadeguato del corpo del  
bambino.  
70. Statuendo con equità, la Corte accorda alla ricorrente la somma di  
3 000 EUR a titolo di danno morale.  
B. Spese e costi  
71. La ricorrente reclama la somma di 17 216 CHF (all’incirca  
10 397 EUR) a titolo di onorari per la procedura dinanzi alla Corte, ossia 40  
ore a 400 CHF (all’incirca 242 EUR), alla quale si aggiunge l’IVA.  
72. Alla luce in particolar modo del grado di complessità del presente  
caso, il Governo ritiene che le spese ed i costi che la ricorrente fa valere non  
potrebbero essere qualificati come necessariamente incorsi ai sensi della  
giurisprudenza della Corte. Quindi, la somma revendicata dalla ricorrente  
gli sembra eccessiva. Esso propone di accordare a titolo di spese e costi una  
somma di 8 000 CHF (all’incirca 4 831 EUR).  
73. La Corte ricorda che, quando essa constata una violazione della  
Convenzione, può accordare ai ricorrenti il rimborso delle spese e dei costi  
che hanno sostenuto per scongiurare o rimediare alla detta violazione  
(Zimmermann et Steiner c. Svizzera, sentenza del 13 luglio 1983, serie A no  
66, p. 14, § 36 ; Hertel c. Svizzera, sentenza del 25 agosto 1998, Raccolta  
1998-VI, p. 2334, § 63). Bisogna tuttavia che siano accertate la realtà di  
queste spese, la loro necessità ed il carattere ragionevole dei loro tassi  
(Bottazzi c. Italia, cit., § 30, CEDH 1999-V, Linnekogel c. Svizzera, no  
43874/98, § 49, 1° marzo 2005).  
74. La Corte considera la domanda riguardo ai costi ed alle spese  
esagerata. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri ricavati  
dalla sua giurisprudenza, accorda alla ricorrente la somma di 5 000 EUR a  
titolo di spese e costi.  
C. Interessi moratori  
75. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,  
1. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione ;  
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2. Ritiene  
a) che lo Stato difensore debba versare alla ricorrente, entro tre mesi a  
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in  
conformità dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme,  
da convertire nella moneta dello Stato difensore al tasso applicabile alla  
data del regolamento :  
i. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale ;  
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi ;  
iii. ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta sulle dette  
somme ;  
b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali ;  
3. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 febbraio 2008 in  
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Claudia Westerdiek  
Cancelliere  
Peer Lorenzen  
Presidente  
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