SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA
dei defunti con « dolo eventuale » (Eventualvorsatz) e che dovevano,
perciò, risponderne penalmente. In merito al ricorso nei confronti
dell’ufficiale dello stato civile, la ricorrente si lamentava più specificamente
di una lesione alla sua libertà personale così come al diritto ad una sepoltura
dignitosa in quanto diritti indìviduali protetti dalla Costituzione federale, in
ragione in particolar modo del fatto che non era stata invitata ad assistere
alla sepoltura di suo figlio. Infine, per quanto riguarda il trasporto del
bambino, la ricorrente contestò la tesi della procura, che aveva ammesso un
errore di diritto.
23. Con due sentenze in data 14 maggio 1999, il tribunale superiore
dichiarò i ricorsi irricevibili. Per quanto concerne la violazione della pace
dei defunti, giudicò che gli elementi costitutivi dell’infrazione nel caso di
specie non sussistevano, ma considerò tuttavia che ordinando la sepoltura
del bambino senza cerimonia, le due persone incolpate avevano infranto la
legislazione in materia. In effetti, così come l'ordinanza sulle pompe funebri
del cantone di Argovie, nel suo articolo 11 comma 1, anche il regolamento
sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs, nel suo articolo 8
comma 1, avrebbero permesso la sepoltura dopo due giorni a partire dalla
nascita del bambino nato morto. Inoltre, quest’ultima disposizione
prevedeva, nel suo comma 4, l'organizzazione di un’altra cerimonia (vedi
più sotto, il paragrafo 40). Su questo punto, il tribunale superiore ritenne che
vi era a priori stata lesione del diritto della ricorrente a tenere una
cerimonia. D’altro canto, lo stato psichico e fisico della ricorrente non gli
avrebbe impedito di assistere alla sepoltura del suo bambino, dal momento
che proprio in quello stesso giorno aveva lasciato l’ospedale. Il tribunale
superiore precisò tuttavia che una cerimonia avrebbe potuto aver luogo dopo
l’inumazione (articolo 12 § 1 del regolamento sul cimitero e le pompe
funebri del comune di Buchs ; vedi più sotto, il paragrafo 41), ma che la
ricorrente non aveva formulato alcuna domanda in questo senso.
24. In merito all’accusa relativa al trasporto del bambino, il tribunale
superiore ammise che l’ufficiale dello stato civile aveva violato l'articolo 75
dell'ordinanza sulla circolazione stradale, poichè nessuna autorizzazione,
come previsto nel comma 2, era stata concessa. Esso stimò nondimeno che
bisognasse relativizzare la colpa dell'agente competente, poco esperto nella
materia, così come gli effetti reali (Tatfolge) del suo comportamento.
Pertanto, la procura, fondandosi sul principio dell’opportunità delle azioni,
aveva legalmente potuto rinunciare a perseguire le persone sotto accusa.
25. Il 25 giugno 1999, la ricorrente introdusse dinanzi al Tribunale
federale (Bundesgericht) due ricorsi di diritto pubblico così come due ricorsi
di nullità . Per quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti,
la ricorrente insistette sul fatto che tutti gli elementi, sia oggettivi che
soggettivi, sussistevano nel caso di specie. In seguito, sostenne che le sue
argomentazioni relative al diritto ad una sepoltura dignitosa ed alla lesione
della libertà personale non erano state certamente prese in considerazione
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