GRAYSON & BARNHAM c. REGNO UNITO
restino entro limiti ragionevoli, tenendo in considerazione l’importanza di
ciò che è in gioco e garantendo il diritto di difesa (si veda Salabiaku c.
Francia, sentenza del 7 ottobre 1988 Serie A n. 141-A, § 28).
41. Nel caso Phillips la Corte ha rilevato che l’operazione di questo
spostamento dell’onere della prova fosse compatibile con l’articolo 6 § 1
della Convenzione poiché, nel determinare la stima dei profitti da attribuire
al Sig. Phillips, il giudice si era convinto, sulla base sia delle ammissioni del
ricorrente che delle prove prodotte dall’accusa, rispetto ad ogni voce presa
in considerazione, che il ricorrente possedeva dei beni o aveva speso il
denaro, e che l’ovvia conclusione era che essi derivassero da una fonte
illegale (op. cit., § 44). Conseguentemente, così come sintetizzato dalla
Corte in Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, § 44, 1 marzo 2007:
“...il ricorrente possedeva in modo evidente beni la cui provenienza non poteva
essere accertata; ... si presumeva ragionevolmente che tali beni fossero stati ottenuti
tramite attività illecite; e ... il ricorrente non era riuscito a fornire una soddisfacente
spiegazione alternativa”.
42. Il compito della Corte, in un caso riguardante un procedimento per
l’imposizione di un’ordinanza di confisca ai sensi della legge del 1994, è
quello di determinare se il modo in cui le presunzioni di legge sono state
applicate in quel particolare procedimento abbiano recato offesa ai principi
fondamentali dell’equo processo di cui all’articolo 6 § 1 (Phillips, § 41).
Non rientra, tuttavia, nella sfera di competenza della Corte europea
sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali nazionali e,
come regola generale, spetta a questi tribunali valutare gli elementi di prova
posti dinanzi a loro. Compito della Corte è accertare se il procedimento
considerato nella sua interezza, incluso il modo in cui è stata assunta la
prova, sia stato equo (Edwards c. Regno Unito, sentenza del 6 dicembre
1992, Serie A n. 247-B, § 34).
43. Nel caso di specie la Corte rileva che il primo ricorrente è stato
condannato per un reato concernente l’importazione di oltre 28 chilogrammi
di eroina pura, con un valore all’ingrosso di circa 1,2 milioni di sterline. Nel
valutare l’entità dei profitti che egli avrebbe ricevuto dal traffico di
stupefacenti durante il prescritto periodo di sei anni, il giudice, che ha
valutato tutte le prove presentate nel procedimento principale oltre ad aver
preso in considerazione ogni prova orale e scritta depositata durante il
procedimento di confisca, ha rilevato che il ricorrente era il soggetto
principalmente coinvolto nell’affare e ha sostenuto che la circostanza per la
quale il ricorrente era stato in grado, con un suo coimputato, di acquistare
una così grande partita indicava che quello non era il suo primo affare nel
traffico di stupefacenti. Il giudice ha rilevato inoltre che l’accusa aveva
dimostrato, in base al calcolo delle probabilità, che nel periodo di tempo
considerato il ricorrente aveva speso o aveva ricevuto grandi somme di
denaro. Gli elementi di prova forniti dal ricorrente relativamente alla sua
attività non spiegavano in modo soddisfacente l’origine di questo denaro ed
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