GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT
9. In particolare, il ricorrente chiede un risarcimento per il periodo
compreso tra il 1984 fino alla data della sentenza di merito, calcolato, nella
specie: (i) nel valore dell’affitto per il periodo ricompreso tra il marzo 1984
e il 2007, pari alla somma di MTL 13.758,00 (equivalenti a EUR
32.045,00). Tale somma è stata calcolata sulla base delle perizie effettuate
da due diversi architetti con riferimento a diversi valori di stima, in
particolare, MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00) nel 1984, MTL 250,00 (pari
ad EUR 583,00) nel 1993, MTL 1.200,00 (pari ad EUR 2.797,00) nel 2005
e MTL 1.380,00 (pari ad EUR 3.215,00) nel 2007; (ii) la perdita subita a
causa dell’inflazione del valore dell’affitto che non gli è stato versato –
secondo i tassi di inflazioni pubblicato dall’Ufficio Nazionale di Statistica
(“National Statistics Office” - “NSO”) la perdita dovrebbe essere pari a
MTL 1.972,72 (pari ad EUR 4.594,00) ; (iii) interesse dell’8% (tasso di
interesse legale) per ogni anno di rendita annuale dovuta non versata.
10. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno per il periodo
compreso tra la data di pubblicazione della sentenza e il momento in cui il
terreno gli sarà effettivamente restituito libero da qualsiasi vincolo. In
considerazione del fatto che non è possibile quantificare la perdita futura, in
assenza di una data determinata, il ricorrente rileva che dovrebbe vedersi
corrispondere almeno il valore dell’affitto per l’anno 2005, maggiorato dal
tasso annuale indicato dall’indice del costo della vita pubblicato dal NSO.
Nell’ottica della maggiorazione nel valore di mercato il ricorrente chiede un
ulteriore aumento di tale somma del 5 % ogni tre anni, a titolo di
compensazione per l’aumento del valore dell’affitto della proprietà.
11. Il Governo osserva che il risarcimento dovrebbe tenere conto degli
aspetti socio-economici degli alloggi in Malta e degli effetti che le misure
adottate come condizioni per gli accordi stipulati con i proprietari di
immobili requisiti potrebbero avere sulle condizioni di vita degli affittuari e
sul bilancio dello Stato. Inoltre, come già accertato da questa Corte, la
proprietà è stata requisita per ragioni di interesse pubblico e, pertanto, il
Governo ha inviato la seguente proposta che ha tenuto debito conto gli
aspetti socio-economici rilevanti degli alloggi in Malta.
12. Gli immobili di proprietà del ricorrente sono stati requisiti nel 1984
e, in conformità con quanto previsto dalla legge (The Rent Restriction
(Dwelling Houses) Ordinance), sono stati assoggettati al controllo degli
affitti per cui l’affitto è stato fissato al tasso annuo di MTL 23,00 (pari ad
EUR 54,00). Il Governo ha rilevato che, in tale periodo, gli immobili non
potevano essere legalmente affittati al tasso di MTL 120,00 come sostenuto
dal ricorrente, a meno che non si trattasse di immobili “sbloccati”, e che il
ricorrente non ha fornito la prova che immobili analoghi situati nelle
vicinanze erano affittati a tal prezzo in quel periodo. Tuttavia, in segno di
buona volontà, il Governo ha accettato la stima fatta dal ricorrente di MTL
120,00 (pari ad EUR 280,00) annui nel 1984, quale giusto valore di
mercato. Pertanto, il Governo ha proposto di usare tale base di calcolo e di
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