ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA
proporzionata allo scopo perseguito. Così, anche se in certi casi potevano esserci dei
sospetti, la constatazione dell’esistenza di un rapporto con i partiti politici disciolti non
è stata sufficiente, da sola, ad eliminarli, poiché i tribunali interni hanno esaminato caso
per caso la natura precisa del rapporto con i partiti politici disciolti.
45. Alla luce degli argomenti richiamati, il Governo ritiene che non vi sia stata
violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1.
b) Valutazione della Corte
i) Giurisprudenza della Corte relativa all’art. 3 del Protocollo n. 1
46. La Corte sottolinea innanzitutto che l’art. 3 del Protocollo n. 1 consacra un
principio fondamentale in un regime politico veramente democratico e riveste dunque
nel sistema della Convenzione un’importanza capitale (Mathieu-Mohin e Clerfayt c.
Belgio, 2 marzo 1987, § 47, serie A n. 113). Infatti, la democrazia rappresenta un
elemento fondamentale dell’«ordine pubblico europeo», ed i diritti garantiti dall’art. 3
del Protocollo n. 1 sono cruciali per lo stabilimento ed il mantenimento delle
fondamenta di una vera democrazia governata dal primato del diritto (vedi, da ultimo ed
ex plurimis, Ždanoka citato supra, §§ 98 e 103).
47. Tuttavia, la Corte ricorda che, sebbene fondamentali, i diritti riconosciuti
dall’art. 3 del Protocollo n. 1 non sono assoluti. L’art. 3 li riconosce senza enunciarli
espressamente e tantomeno definirli, ma esistono dei «limiti impliciti» (Gitonas e altri
c. Grecia, 1o luglio 1997, § 39, Raccolta 1997-IV). Nei rispettivi ordinamenti giuridici,
gli Stati contraenti accompagnano i diritti di voto e di eleggibilità con condizioni cui
l’art. 3 non fa in linea di principio ostacolo. Gli Stati godono in materia di un ampio
margine di valutazione, ma spetta alla Corte decidere in ultima istanza sull’osservanza
delle esigenze del Protocollo n. 1; essa deve assicurarsi che dette condizioni non
riducano i diritti in questione fino al punto di violarne la sostanza stessa e di privarli
della loro effettività, che tali condizioni perseguano un fine legittimo e che i mezzi
utilizzati non si rivelino sproporzionati (Ždanoka citato supra, § 115, e Matthews
c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 63, CEDU 1999-I), senza perdere di vista la base
legale necessaria per l’attuazione di ogni misura restrittiva dei diritti garantiti da questa
disposizione.
48. La nozione di «limite implicito» deducibile dall’art. 3 del Protocollo n. 1
significa parimenti che la Corte non applica i criteri tradizionali di «necessità» o di
«bisogno sociale imperioso» che sono utilizzati nel quadro degli articoli da 8 a 11 della
Convenzione. Quando deve risolvere delle questioni di conformità di una restrizione
all’art. 3 del Protocollo n. 1, la Corte fa essenzialmente riferimento a due criteri: da un
lato, essa controlla che non vi sia stato arbitrio o difetto di proporzionalità, e d’altro
verifica se la restrizione abbia leso la libera espressione dell’opinione del popolo
(Ždanoka citato supra, § 115). Inoltre, la Corte sottolinea la necessità di valutare ogni
disciplina elettorale alla luce dell’evoluzione politica del paese interessato, ciò che
implica che delle caratteristiche inaccettabili in un sistema possono giustificarsi nel
contesto di un altro sistema (vedi, soprattutto, i casi Mathieu-Mohin e Clerfayt, e
Podkolzina citati supra).
49. Infine, la Corte distingue tra il diritto di voto, sotto il suo profilo «attivo» di
diritto garantito dall’art. 3 del Protocollo n. 1 e il diritto di candidarsi, che ne
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