SENTENZA DEPALLE c. FRANCIA – OPINIONI DISTINTE
pubblica. Essa osserva anche che con le successive autorizzazioni d’occupazione, lo
Stato ha de facto ridotto la tutela del demanio all’utilità pubblica. Tuttavia, è in seguito
all’adozione della legge litoranea – il cui articolo 1 dispone che « il litorale è un’entità
geografica che richiede una specifica politica di gestione, di protezione e di
valorizzazione » – che le autorizzazioni hanno smesso di essere rinnovate, e questo allo
scopo di tutelare la riva del mare e, più in generale, l’ambiente. La Corte ricorda che la
tutela dell’ambiente, di cui la società si preoccupa sempre più (Fredin c. Svezia (no 1),
18 febbraio 1991, § 48, serie A no 192), è divenuto un valore la cui difesa suscita
nell’opinione pubblica, e di conseguenza presso i pubblici poteri, un interesse costante e
attento. La Corte ha più volte sottolineato a proposito della tutela della natura e delle
foreste (Turgut e altri, precedentemente citata, § 90, Köktepe, precedentemente citata, §
87 e Şatir, precedentemente citata, § 33). La preservazione del litorale e in particolare
delle spiagge, « luogo aperto a tutti », costituisce un altro esempio (N.A. e altri,
precedentemente citata, § 40) che richiede una politica di gestione appropriata del
territorio. La Corte ritiene dunque che l’ingerenza perseguiva uno scopo legittimo che si
poneva nell’interesse generale: incoraggiare il libero accesso alla riva, la cui importanza
non si deve ulteriormente dimostrare (si vedano i paragrafi da 46 a 49 e 51 e 54).
82. Resta dunque da determinare se, tenuto conto dell’interesse del ricorrente a
conservare la casa, l’esigenza di riportare i luoghi al loro stato originario è un mezzo
proporzionato allo scopo perseguito.
83. Secondo una giurisprudenza consolidata, il secondo paragrafo dell’articolo 1
deve leggersi alla luce del principio consacrato dalla prima frase dell’articolo. Di
conseguenza, una misura d’ingerenza deve trovare un « giusto equilibrio » tra gli
imperativi dell’interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali
dell’individuo. La ricerca di tale equilibrio si riflette nella struttura dell’intero articolo 1
del Protocollo no 1 e, di conseguenza, in quella del secondo paragrafo; deve sussistere
un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
Nel controllare il rispetto di tale esigenza, la Corte riconosce allo Stato un grande
margine di apprezzamento tanto sulla scelta delle modalità di attuazione che nel
giudizio se le conseguenze siano legittime, nell’interesse generale, per l’attenzione di
soddisfare l’oggetto della legge in questione (Chassagnou e altri c. Francia [GC], nn.
25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 75, CEDU 1999–III). Questo equilibrio si rompe se
la persona interessata ha dovuto subire un onere speciale e ed esorbitante.
84. La Corte ha peraltro spesso ribadito che le politiche di gestione del territorio e
della tutela dell’ambiente, dove l’interesse generale della comunità occupa un posto
preminente, lasciano allo Stato un margine di apprezzamento più grande qualora siano
in gioco diritti esclusivamente civili (mutatis mutandis, Gorraiz Lizarraga e altri
c. Spagna, no 62543/00, § 70, CEDU 2004-III; Alatulkkila e altri c. Finlandia, no
33538/96, § 67, 28 luglio 2005; Valico S.r.l c. Italia (dec.), no 70074/01, CEDU
2006-III, Lars e Astrid Fägerskiöld c. Svezia (dec.), no 37664/04, 26 febbraio 2008).
85. La Corte osserva che il ricorrente non ha egli stesso costruito la casa ma che l’ha
acquistata con atto notarile nel 1960 (paragrafi 9 e 13 supra). Da allora, egli occupa la
casa, la mantiene, e paga le tasse e i canoni relativi. La Corte osserva anche che la casa
sarebbe stata edificata, più di un secolo fa, su una particella exondée facente parte del
demanio pubblico in assenza di qualsiasi concessione che l’autorizzasse (paragrafo 24
supra). Secondo il parere della Corte, la questione della legalità della costruzione della
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