CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
GRANDE CAMERA  
CASO DEPALLE c. FRANCIA  
(Ricorso no 34044/02)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
29 marzo 2010  
Questa sentenza è definitiva. Può subire ritocchi di forma.Nel caso Depalle c.  
Francia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunitasi in una Grande Camera composta da:  
Nicolas Bratza, presidente,  
Jean-Paul Costa,  
Peer Lorenzen,  
Françoise Tulkens,  
Josep Casadevall,  
Karel Jungwiert,  
Nina Vajić,  
Rait Maruste,  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA DEPALLE c. FRANCIA – OPINIONI DISTINTE  
Anatoly Kovler,  
Ljiljana Mijović,  
Renate Jaeger,  
David Thór Björgvinsson,  
Ineta Ziemele,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
George Nicolaou,  
Zdravka Kalaydjieva, giudici,  
e da Michael O'Boyle, cancelliere aggiunto,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 febbraio 2009 e il 3 febbraio 2010,  
Emette la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 34044/02) proposto contro la Repubblica  
francese, con il quale un cittadino di tale stato, il Sig. Louis Depalle « il ricorrente » ha  
adito la Corte il 4 settembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione europea  
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la  
Convenzione »).  
2. Il ricorrente è rappresentato dal Sig. P. Blondel, avvocato dinanzi al Consiglio di  
Stato e alla Corte di cassazione. Il governo francese (« il Governo ») è rappresentato dal  
suo agente, Sig.ra E. Belliard, direttrice degli affari giuridici al ministero degli Affari  
esteri.  
3. Il ricorrente lamenta in particolare che i dinieghi delle autorità francesi di  
autorizzarlo a continuare ad occupare una particella del demanio pubblico sulla quale è  
edificata una casa a questi appartenente dal 1960 e l’ingiunzione a lui rivolta di  
distruggerla attentano al suo diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo  
n° 1 e al rispetto del suo domicilio ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.  
4. Il ricorso è stato affidato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del  
regolamento). Il 14 giugno 2005, il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile da una  
camera della menzionata sezione composta dai giudici Ireneu Cabral Barreto, Jean-Paul  
Costa, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Mindia Ugrekhelidze, Antonella  
Mularoni, Elisabet Fura-Sandström, oltre che da Sally Dollé, cancelliere di sezione. Il  
29 aprile 2008, a seguito di un cambiamento di sezione, il ricorso è stato dichiarato  
ricevibile alla luce degli articoli 1 del Protocollo n° 1 e 8 della Convenzione da una  
camera della quinta sezione, composta dai giudici Peer Lorenzen, Snejana  
Botoucharova, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre, oltre che da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione. Il 25  
settembre 2008, la camera della menzionata sezione, composta dai giudici Peer  
Lorenzen, Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark  
Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, oltre che da Claudia Westerdieck, cancelliere di  
sezione, ha investito della causa la Grande Camera, nessuna delle parti vi si è opposta  
(articoli 30 della Convenzione e 72 del regolamento).  
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SENTENZA DEPALLE c. FRANCIA – OPINIONI DISTINTE  
5. La composizione della Grande Camera è stata decisa conformemente agli articoli  
27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento.  
6. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato delle memorie.  
7. L’11 febbraio 2009 si è svolta un’udienza pubblica presso il Palazzo dei diritti  
dell’uomo, a Strasburgo (articolo 59 § 3 del regolamento).  
Sono comparsi:  
(a) per il Governo  
Sig.ra E. BELLIARD, direttrice degli affari giuridici al ministero degli Affari esteri,  
agente,  
Sig.ra A.-F. TISSIER, vice-direttrice dei diritti dell’uomo alla Direzione degli affari  
giuridici del Ministero degli Affari esteri,  
Sig.ra M.-G. MERLOZ, redattrice presso la vice direzione dei diritti dell’uomo della  
direzione degli affari giuridici del Ministero degli Affari esteri,  
Sig.ra C. STOVEN, incaricata di studi per lo sviluppo economico e turistico  
delle spiagge e incaricata dei contenziosi del demanio pubblico marittimo naturale  
del ministero dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo sostenibile e della Gestione  
sostenibile,  
Sig.ra D. MEDJAED, uditrice di giustizia in stage alla direzione degli affari  
giuridici del ministero degli Affari,  
Sig. P. BOURREAU, direttore dipartimentale, ufficio incaricato di missioni demaniali  
della direzione generale delle finanze pubbliche del ministero del Bilancio,  
consiglieri;  
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(b) per il ricorrente  
Sig. P. BLONDEL, avvocato presso il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione,  
difensore.  
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni del Sig. Blondel e della Sig.ra Belliard.  
FATTO  
I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO DI SPECIE  
8. Il ricorrente è nato nel 1919 e risiede a Monistrol d'Allier.  
A. La casa oggetto della controversia  
9. Il 3 novembre 1960, il ricorrente e sua moglie acquistarono con atto notarile una  
casa ad uso abitativo edificata su un terreno del comune di Arradon, nel dipartimento di  
Morbihan. Questa casa era stata costruita su un terrapieno che ricopre parzialmente una  
particella situata in riva al mare appartenente al demanio pubblico marittimo.  
10. Dalla storia della casa, risulta che, con una decisione del 5 dicembre 1889, il  
prefetto di Morbihan aveva autorizzato, in cambio del pagamento di un’imposta, A. a  
« conservare sul demanio pubblico marittimo nella baia di Kérion, comune di Arradon,  
un terrapieno (...) edificato con una casa ad uso abitativo ». Tale casa sarebbe stata  
edificata anteriormente a questa decisione malgrado un diniego di autorizzazione di  
costruire opposto nel 1865. La decisione del 1889 precisava che « l'esistenza di questo  
terrapieno con una casa ad uso abitativo sul demanio pubblico marittimo è stata  
constatata nel 1886 (...) e che il richiedente s’impegna a pagare l’imposta a partire dal  
1° gennaio 1887 ». Essa sottolinea, altresì, che il terrapieno, di forma irregolare di una  
superficie di 359,40 m2 edificato con la casa ad uso abitativo di 7,60 m di lunghezza su  
6,60 m di larghezza, « non può nuocere in alcun modo alla navigazione né alla  
circolazione sulla riva del mare a condizione che si predisponga una scala ad ogni  
estremità di questo terreno per agevolare la pubblica circolazione » e che  
l’amministrazione « si riserva la facoltà di modificare o ritirare l’autorizzazione senza  
che il richiedente possa reclamare per tale motivo alcun indennizzo o risarcimento; egli  
dovrà, se gli sarà richiesto, riportare i luoghi al loro stato originario ».  
11. Precedentemente, il 2 dicembre 1889, la direzione generale del registro e dei  
demani scriveva al prefetto quanto segue:  
« (...) Prendendo in considerazione lo stato di reale indigenza del signor A., anziano marinaio  
giunto ad un’età avanzata e che si trova nell’impossibilità assoluta di pagare l’imposta ordinaria, e  
ritenendo, d’altro canto, che sarebbe di una severità estrema provocare la demolizione della piccola  
casa che egli ha costruito sul terreno sottoposto all’azione del mare e che lui utilizza come  
abitazione, ho diminuito al minimo l’imposta destinata a constatare la precarietà dell’occupazione e  
a prevenire le prescrizione dei diritti dello Stato.  
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In tali condizioni, ritengo (...) che niente ormai impedisce di risolvere questo caso con un  
provvedimento di concessione, ma alla morte del signor A., ai suoi eredi dovrebbe essere ingiunto  
sia di acquistare il terreno usurpato, sia di pagare l’imposta al tasso adottato per le occupazioni  
private di demanio pubblico marittimo. »  
12. A seguito del decesso di A., i suoi due figli chiesero all’amministrazione  
l’autorizzazione di conservare la casa alle stesse condizioni dei loro genitori, come ad  
essi fu accordato con un provvedimento del 9 luglio 1897 che autorizzava  
all’occupazione temporanea del demanio pubblico in questione. Questa casa fu in  
seguito ceduta nel 1909 e poi venduta nel 1957, dal momento che gli atti stipulavano  
sempre che la piccola casa costruita sul terreno marittimo era compresa nella vendita.  
L'atto del 1957 è così formulato:  
« Proprietà disponibilità: gli acquirenti saranno proprietari del terreno e della piccola casa di  
Kérion venduti con presente atto a partire dalla data odierna per la libera disponibilità, essendo il  
tutto libero di locazione e occupazione »  
13. I passaggi pertinenti dell’atto di vendita del 1960 si leggono come segue:  
« Proprietà – Disponibilità:  
Gli acquirenti saranno proprietari dell’immobile venduto in forza del presente atto, ed essi ne  
avranno la disponibilità mediante la presa di possesso effettiva a partire dalla data odierna (…)  
Dal giorno in cui acquisiscono la disponibilità della casa essi pagheranno tutte le imposte e tutte le  
tasse alle quali la casa venduta insieme al terreno sul quale è edificata può o potrà essere  
assoggettata. (...)  
(...) La presente vendita è consentita e accettata in cambio del prezzo principale di tremila nuovi  
franchi (...) »  
14. A seguito di tale acquisto, e al fine di accedere legalmente alla casa, il ricorrente  
e sua moglie beneficiarono di autorizzazioni di occupazione temporanee del demanio  
pubblico marittimo regolarmente rinnovate nel 1961 (anno in cui il ricorrente fu  
autorizzato ad ingrandire il terrapieno e in cui fu sistemato un passaggio per il pubblico  
ai piedi del terrapieno che si affaccia sul mare), nel 1975, nel 1986 e nel 1991.  
L'autorizzazione di occupazione temporanea concessa nel 1986 precisa che il ricorrente  
richiede « il rinnovo del provvedimento del prefetto del 17 agosto 1961 che  
l’autorizzava a costruire un terrapieno edificato con una casa ad uso abitativo (...) ».  
L’ultima concessione che li autorizzava ad occupare il demanio pubblico scadde il 31  
dicembre 1992. I provvedimenti precisavano che « il terrapieno richiesto non potrà  
nuocere in alcun modo alla navigazione a condizione di essere appianato al di sopra del  
livello dell’alta marea, né alla circolazione sulla riva del mare a condizione d’essere  
sempre accessibile al pubblico passaggio » e che « conformemente all’articolo A 26 del  
codice del demanio dello Stato (paragrafo 40 infra), l'amministrazione si riserva la  
facoltà di modificare o di revocare l’autorizzazione se essa lo giudicasse utile, per  
qualsiasi causa, senza che il concessionario possa reclamare, per tale motivo, alcuna  
indennizzo o risarcimento. Egli dovrà, se gli sarà richiesto, riportare i luoghi al loro  
stato originario, con la demolizione delle costruzioni edificate sul demanio pubblico,  
comprese quelle esistenti alla data della sottoscrizione del provvedimento. Se non  
adempirà tale obbligazione, vi provvederà, a sue spese, d’ufficio l’amministrazione ».  
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B. Procedure amministrative  
15. Con una lettera datata il 14 marzo 1993, il ricorrente e sua moglie chiesero al  
prefetto di Morbihan il rinnovo della loro autorizzazione di occupazione.  
16. In risposta, il 6 settembre 1993, il prefetto fece sapere ai ricorrenti che l’entrata  
in vigore della legge no 86-2 del 3 gennaio 1986 relativa alla gestione, la protezione e la  
valorizzazione del litorale (da qui in poi legge litoranea), e in particolare il suo articolo  
25, non gli consentiva più di rinnovare l’autorizzazione alle condizioni anteriori,  
precisando che le utilizzazioni del demanio pubblico marittimo dovevano tenere conto  
della vocazione delle zone in questione, il che esclude l’utilizzo privato soprattutto con  
riferimento alle case ad uso abitativo. Tuttavia, e al fine di tenere conto dell’anzianità  
dell’occupazione e del carattere affettivo accordato dal ricorrente alla casa oggetto della  
controversia, egli gli propose, sotto forma contrattuale, un’autorizzazione limitata che  
concedesse in particolare un’autorizzazione strettamente personale di utilizzo e che  
vietasse ogni cessione o trasmissione del terreno e della casa, un’interdizione a  
realizzare lavori oltre a quelli di manutenzione, e la possibilità per lo Stato, allo scadere  
dell’autorizzazione, di riportare i luoghi al loro stato originario o di riutilizzare le  
costruzioni.  
17. Con una lettera datata 19 novembre 1993, il ricorrente e sua moglie rifiutarono la  
proposta del prefetto e richiesero l’ottenimento di una concessione di terrapieno che  
valesse come trasferimento della proprietà sulla base dell’articolo L. 64 del codice del  
demanio dello Stato (paragrafo 43 infra).  
18. Il 9 marzo 1994, il prefetto di Morbihan, basandosi sull’articolo 25 della legge  
litoranea, ritenne che non esistesse nel caso di specie alcun motivo d’interesse generale  
che giustificasse l’ottenimento di una tale concessione. Egli pertanto rinnovò la sua  
proposta di fornire al ricorrente e a sua moglie un’autorizzazione di occupazione  
temporanea condizionata.  
19. Il 5 maggio 1994, questi ultimi adirono il tribunale amministrativo di Rennes al  
fine di ottenere l’annullamento della decisione del prefetto del 9 marzo 1994. A  
sostegno di tale ricorso, essi lamentarono l’illegittimità dei dinieghi di accordare loro la  
concessione del terrapieno.  
20. Con una lettera datata 4 luglio 1994, il prefetto di Morbihan notificò al ricorrente  
e a sua moglie un avviso ordinando loro di regolarizzare la loro posizione di occupanti  
senza titolo di un demanio pubblico. Tale notifica fu rinnovata il 10 aprile 1995.  
21. Il 6 settembre 1995, la direzione dipartimentale dei Lavori pubblici di Morbihan  
istruì un processo verbale di contravvenzione per occupazione di demanio pubblico che  
constatasse l’occupazione dei luoghi da parte del ricorrente, senza autorizzazione, in  
violazione delle disposizioni dell’articolo L. 28 del codice del demanio dello Stato  
(paragrafo 40 infra).  
22. Il 20 dicembre 1995, il prefetto di Morbihan depositò un ricorso dinanzi al  
tribunale amministrativo di Rennes convenendo il ricorrente e sua moglie nella veste di  
accusati di una contravvenzione per occupazione di demanio pubblico per aver  
continuato ad occupare il demanio pubblico senza autorizzazione. Egli chiese la loro  
condanna al pagamento di un’ammenda e il riassestamento della riva del mare nel suo  
stato anteriore all’edificazione della casa e del terrapieno sul quale era edificata, entro  
un termine di tre mesi.  
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23. Il 19 febbraio 1996, la direzione dei servizio fiscali notificò al ricorrente, per  
l’occupazione senza titolo di demanio pubblico, le somme dovute per gli anni 1995 e  
1996 pari ad un totale di 56 754 franchi francesi (FRF).  
24. Con due distinti giudizi resi entrambi il 20 marzo 1997, il tribunale  
amministrativo di Rennes si pronunciò tanto sul ricorso introdotto il 5 maggio 1994 dal  
ricorrente (istanza no 941506) quanto sul ricorso introdotto dal prefetto di Morbihan il  
20 dicembre 1995 (istanza no 953517).  
La domanda tendente all’annullamento della decisione di diniego del prefetto di  
accordare loro una concessione del terrapieno (istanza no 941506) fu rigettata sulla base  
dei seguenti motivi:  
« (...) Considerato che se i ricorrenti, per sostenere l’appartenenza al demanio privato marittimo  
della particella sulla quale è edificata la casa ad uso abitativo, produssero in dibattimento  
un’autorizzazione d’occupazione temporanea di demanio pubblico marittimo datata 1889, questo,  
tuttavia, attesta solamente lo sconfinamento della particella senza pronunciarsi sulla sua regolarità e  
non richiama in causa la demanialità pubblica di detta particella;  
Considerato che ai sensi dell’articolo L. 64 del codice del demanio dello Stato: « Lo Stato può  
concedere, alle condizioni che esso avrà regolato.... il diritto sul terrapieno»; che se l’articolo 27  
della legge del 3 gennaio 1986 [legge litoranea] ha ridotto il campo di applicazione dell’articolo  
precitato, esso precisa tuttavia che « gli sconfinamenti anteriori alla presente legge continuano ad  
essere disciplinati dalla legislazione anteriore »; che di conseguenza, al caso di specie sono  
applicabili soltanto l’articolo L. 64 del codice precitato e la legge del 28 novembre 1963 relativa al  
demanio pubblico marittimo che dispone « che sono incorporati al demanio pubblico marittimo (…)  
salva la riserva di disposizioni contrarie di atti di concessione, i terreni che sono artificialmente  
sottoposti all’azione della marea »; che se il prefetto per opporre un diniego alla richiesta con la  
quale era stato adito si è basato sui principi direttivi e orientativi fissati dalla circolare  
interministeriale del 3 gennaio 1973 che definisce la politica da seguire per l’utilizzo del demanio  
pubblico marittimo, non si è sbagliato, esaminando la situazione particolare del progetto di  
concessione formulato dai ricorrenti, sulla portata della menzionata circolare che non abroga né  
modifica le disposizioni legislative summenzionate ma si limita ad applicarle.  
Considerato peraltro che la circolare precitata, fornendo quale direttiva alle autorità incaricate di  
stabilire sulle concessioni di terrapieno di non alienare la proprietà delle particelle create e di  
ammettere esclusivamente la costruzione di edifici ad uso collettivo, con esclusione dell’uso  
abitativo privato, è intervenuta nell’ambito di una materia nella quale le autorità competenti  
dispongono di un potere discrezionale; che non sembra che il prefetto, facendo riferimento ai  
principi stabiliti dalla circolare, abbia dato un’interpretazione corretta delle disposizioni legislative,  
né che abbia esaminato la specificità del progetto dei ricorrenti, prima di ritenere che non ci fosse  
nessuna peculiarità tale da giustificare una deroga alle direttive sopra esaminate; »  
Quanto al ricorso del prefetto di Morbihan (istanza no 953517) , esso fu accolto. Il  
tribunale motivò che « la particella sulla quale è costruita la casa ad uso abitativo dei  
coniugi Depalle fa di certo parte di detto demanio ». Sull’esistenza di una  
contravvenzione per occupazione di demanio pubblico, il tribunale considerò quanto  
segue:  
« (...) Sulla demanialità pubblica  
(...) Considerato che la contravvenzione per occupazione di demanio pubblico è volta a preservare  
l’integrità del demanio pubblico; ciò che risulta dal giudizio reso in data odierna dal tribunale  
sull’istanza no 941506 che la particella sulla quale è edificata la casa ad uso abitativo dei coniugi  
Depalle fa certamente parte di detto demanio;  
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Posto che il giudice amministrativo subordina la determinazione della consistenza del demanio  
pubblico artificiale all’interpretazione giudiziaria dei titoli privati che sarebbero prodotti qualora il  
loro esame sollevi una seria difficoltà ; che nel caso di specie il terrapieno e la casa non sono un  
bene del demanio pubblico in ragione dell’utilizzo esclusivamente privato che ne viene fatto e della  
loro non-appartenenza ad una collettività pubblica, confermata dall’atto di vendita in data 8  
dicembre 1960; che quindi in assenza di una seria contestazione di appropriazione privata del bene  
oggetto della contesa, non c’è motivo di rinviare la decisione; (...)]  
Sull'esistenza di una contravvenzione per occupazione di demanio pubblico  
Posto che se la casa ad uso abitativo occupata dai coniugi Depalle appartiene a loro con pieno  
diritto di proprietà e se loro sostengono di non essere, quindi, degli occupanti irregolari del demanio  
pubblico, è da constatare tuttavia che non poteva essere regolarmente intrapresa sul demanio  
pubblico la costruzione di un’opera di carattere permanente se non in virtù sia di una concessione di  
terrapieno sia di un altro tipo di concessione; che risulta dall’istruttoria e in particolare da certi atti di  
concessione, che la casa ad uso abitativo di cui si tratta è stata edificata irregolarmente sul demanio  
pubblico marittimo; che di conseguenza, e anche quando i proprietari producano titoli di proprietà  
non contestati, il prefetto ha ragione nel chiedere la condanna del signor Depalle a una ammenda e  
alla rimessa in ordine della riva del mare al suo stato anteriore all’edificazione di detta opera;  
Sull'azione pubblica  
(...) che c’è motivo di condannare il signor Depalle al pagamento di una ammenda di 500 F;  
Sull'azione demaniale  
Posto che c’è motivo di condannare il signor Depalle a riportare i luoghi allo stato anteriore  
all’edificazione delle costruzioni e ciò nel termine di tre mesi a partire dalla notificazione del  
presente giudizio; che alla scadenza di questo termine, il signor Depalle verserà un’indennità di  
mora dell’ammontare di 100 F per ogni giorno di ritardo in caso di mancata esecuzione del presente  
giudizio e l’amministrazione sarà autorizzata a dare esecuzione all’ingiunzione a spese, rischi e  
pericoli del contravventore (...) »  
25. Il 2 luglio 1997, il ricorrente e sua moglie ricorsero in appello avverso il giudizio  
reso nell’istanza no 953517. Il 7 luglio 1997, essi interposero appello avverso quello  
reso nell’istanza no 941506.  
A sostegno dell’appello presentato contro il giudizio reso nell’istanza no 941506, il  
ricorrente e sua moglie contestarono in particolare l’appartenenza del terreno oggetto di  
lite al demanio pubblico dello Stato. Essi argomentarono sull’appartenenza del terreno  
al demanio privato dello Stato. Questo implicherebbe l’applicazione dell’usucapione d  
diritto privato alla loro situazione e l’incompetenza delle giurisdizioni amministrative  
per risolvere la questione.  
26. Con una sentenza dell’8 dicembre 1999, la corte amministrativa di Nantes decise  
di riunire le i due procedimenti in ragione della loro connessione e di rigettare gli  
appelli presentati dal ricorrente e da sua moglie, per i seguenti motivi:  
« Sul ricorso (...) relativo alla contravvenzione per occupazione di suolo pubblico:  
Per ciò che concerne l’azione demaniale  
Considerato in primo luogo che la particella dove si trova il terrapieno sul quale è edificata la casa  
che era occupata dal Signor e dalla Signora Depalle era interamente ricoperta dalla marea, al di fuori  
di circostanze meteorologiche eccezionali, prima dell’ampliamento effettuato per realizzare lo stesso  
terrapieno; che non è stabilito, né tanto meno d’altronde allegato dai ricorrenti, che la superficie non  
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ampliata di tale particella non sarebbe più stata sottratta da allora all’azione della marea; che risulta,  
peraltro, dall’istruttoria, che il terrapieno è il prodotto di ampliamenti realizzati prima dell’entrata in  
vigore della legge 28 novembre 1963 (...) e che, non essendo stati realizzati nelle forme previste per  
le concessioni di terrapieno non hanno potuto, nonostante l’intervento di diverse autorizzazioni di  
occupazione temporanee accordate dall’amministrazione, avere per effetto di fare uscire dal  
demanio pubblico marittimo questa parte della particella sebbene sottratta all’azione della marea;  
che in ragione dei principi di inalienabilità e imprescrittibilità del demanio pubblico, le circostanze  
invocate dal Signor e dalla Signora Depalle sul fatto che la casa è stata regolarmente edificata e che  
la sua occupazione è stata accettata dall’amministrazione per un lungo periodo ed anche tollerata  
dopo la scadenza dell’ultima autorizzazione di occupazione non influiscono sull’appartenenza dei  
luoghi al demanio pubblico marittimo;  
Considerato, in secondo luogo, che, come è stato affermato, l’ultima autorizzazione di  
occupazione temporanea del demanio pubblico marittimo di cui hanno beneficiato il Signor e la  
Signora Depalle è scaduta il 31 dicembre 1992; che in assenza, dopo tale data, di un titolo di  
occupazione regolare, il prefetto di Morbihan ha ragione a richiedere che sia impartito al Signor  
Depalle, se non sia stato ancora fatto, di riportare i luoghi al loro stato anteriore alla edificazione  
della casa sul demanio pubblico marittimo; che i ricorrenti non possono utilmente avvalersi, per  
contestare tale obbligo, dell’antichità dell’occupazione dei luoghi, né del fatto che l’amministrazione  
ha tollerato la prosecuzione di tale occupazione dopo il 31 dicembre 1992 e che ha proposto loro,  
per regolarizzare la situazione, dei progetti di convenzione di occupazione, ai quali essi non hanno  
peraltro dato; (...)  
Considerato, in quinto luogo, che [l'obbligo di procedere alla rimessa in stato dei luoghi] non  
costituisce una misura vietata dalla norma dell’articolo 1 del Protocollo no 1, in virtù della quale  
nessuno può essere privato della sua proprietà se non per una causa di pubblica utilità. (...)  
Sul ricorso relativo ai dinieghi di concessione di terrapieno  
« (...) Considerato in secondo luogo, che , l’articolo 27 della legge del 3 gennaio 1986  
summenzionata che precisa che gli ampliamenti anteriori a tale legge sono regolati dalla legislazione  
anteriore, sono applicabili al caso di specie le disposizioni cosificate dall’articolo L. 64 del codice  
del demanio dello Stato ai sensi dei quali « lo Stato può concedere, alle condizioni che avrà regolato  
... il diritto di terrapieno ... ;  
Considerato che, nel rifiutare di accordare al Signor e alla Signora Depalle la concessione di  
terrapieno richiesta, il prefetto di Morbihan si è basato sui principi direttivi definiti dalla circolare  
del 3 gennaio 1973 dei ministri dell’Economia e delle Finanze e della Sistemazione del territorio,  
relativi all’utilizzo del demanio pubblico in caso di licenze di commercio e di pesca, e ha rilevato  
che nessun motivo di interesse generale giustifica che sia accolta la domanda degli interessati;  
Considerato che, fornendo come direttiva alle autorità incaricate di decidere sulle domande di  
concessione di terrapieni che nessuna particella dipendente, a qualunque titolo, dal demanio  
pubblico non dovrà essere declassata per diventare oggetto di una cessione di piena proprietà, i  
ministri firmatari della circolare del 3 gennaio 1973 non hanno emanato delle regole di diritto che  
modificassero o completassero le citate disposizioni dell’articolo L. 64 del codice del demanio dello  
Stato delle quali essi si sono limitati ad applicare: che oltre a quanto sopra esposto, la particella in  
causa appartiene al demanio pubblico dello Stato; che non risulta dagli atti del fascicolo né che il  
prefetto, prima di prendere la sua decisione, non abbia esaminato le circostanze particolari che  
motivavano il progetto presentato dal Signor e dalla Signora Depalle, né che egli abbia commesso  
un errore manifesto di apprezzamento nel ritenere che nessuna particolarità di questo progetto o  
nessuna considerazione di interesse generale giustificava che fossero derogate le direttive  
summenzionate; »  
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27. Il 21 febbraio 2000, il ricorrente ricorse in cassazione avverso la decisione dell’8  
dicembre 1999. Il commissario del Governo, nelle sue conclusioni, comuni ad un caso  
simile, dichiarò che il valore attualizzato del prezzo di acquisto della casa aumentava a  
1 067 143 euro (EURO). Egli proseguiva in questi termini:  
« (...) Se da una parte, la costituzione di diritti reali non è autorizzata dalla legge 25 luglio 1994 sul  
demanio pubblico naturale dello Stato (...), dall’altra, non era ammessa nemmeno prima  
dell’introduzione di questo testo (...). Gli interessati non hanno potuto acquistare alcun diritto di  
proprietà sulle loro case e le cessioni successive non conseguono più la costituzione di diritti reali  
sul demanio pubblico. Tenuto conto della situazione precaria di tali immobili, il loro valore venale  
non poteva essere stabilito senza prendere in considerazione tale circostanza originaria e si deve  
sperare che i ricorrenti fossero stati debitamente informati di questi elementi quando sono stati  
redatti gli atti di acquisto (...). Infine, e anche se le soluzioni alle quali siamo pervenuti suscitano in  
noi solo un entusiasmo relativo, non possiamo che concludere con il rigetto delle richieste dei  
ricorrenti. (...) Essi hanno senza dubbio commesso un errore nel rifiutare la reiterata offerta del  
prefetto. Anche se non li convinceva per niente, essa era ad ogni modo preferibile rispetto ad una  
demolizione pura e semplice che dovrà essere effettuata a loro spese in forza di una decisione  
giudiziaria. Forse non è persa ogni speranza di recuperare un dialogo con l’amministrazione al fine  
di trovare un’eventuale soluzione meno sbrigativa.  
Lo Stato non è forse al sicuro se fosse necessario da un’azione di responsabilità per aver lasciato  
sperare per più di un secolo che gli occupanti del demanio pubblico non sarebbero stati brutalmente  
costretti a demolire i loro beni. Tuttavia è d’uopo notare che le possibilità di riuscita di una tale  
azione sono assai minime in ragione della tutela legittima di cui beneficia il demanio pubblico. In  
ogni caso, è evidente che se dovesse essere accertata la responsabilità della persona pubblica, si  
tratterebbe di una responsabilità che i contravventori condividerebbero in gran parte con  
l’amministrazione. »  
28. Con una decisione resa il 6 marzo 2002, il Consiglio di Stato rigettò il ricorso del  
ricorrente. Esso ritenne che non potesse farsi valere nessun diritto reale sulla particella  
oggetto di contesa e sugli immobili che ci erano stato edificati e che l’obbligo di  
riportare allo stato originario la particella senza un indennizzo preliminare non fosse una  
misura vietata dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Peraltro, esso ritenne che il ricorrente  
non potesse approfittare della tolleranza dell’amministrazione rispetto all’occupazione  
dei luoghi per far valere una rimessa dei luoghi allo stato esistente alla data di  
acquisizione della casa.  
29. A seguito di un incendio nel 2005, il ricorrente presentò un’istanza di permesso  
di costruire basata sulla ricostruzione fedele della casa. Con un provvedimento del 5  
settembre 2005, gli fu concesso un permesso di costruire dopo il parere favorevole  
dell’architetto delle coste ai sensi della legge litoranea. Il permesso fu poi ritirato in  
seguito ad un’istanza del prefetto al sindaco di Arradon per il fatto che era illegittimo,  
perché adottato senza tenere in considerazione i principi d’inalienabilità e di  
imprescrittibilità del demanio pubblico.  
30. Nel 2007 e 2008, la direzione delle imposte notificò al ricorrente degli avvisi di  
regolarizzazione del canone per gli anni 2006 e 2007 per gli importi rispettivi di 5 518 e  
5 794 EURO ai quali deve aggiungersi l’imposta fondiaria.  
31. Il ricorrente produsse una valutazione della sua casa effettuata da un’agenzia  
immobiliare nel novembre 2008: « una casa ad uso abitativo (...) Il tutto su un terreno di  
850 m2. (...) Tenuto conto della situazione geografica di tale proprietà, dello stato della  
costruzione, della superficie del fondo, della sua ubicazione sul demanio pubblico  
marittimo (DPM), del mercato immobiliare locale, e alla condizione che i proprietari  
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possano godere di un contratto di concessione, questa proprietà ha un valore dell’ordine  
da1 150 000 ad 1 200 000 EURO ».  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI  
Omissis  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO No  
1
55. Il ricorrente sostiene che il diniego delle autorità nazionali di autorizzarlo a  
continuare ad occupare il demanio pubblico marittimo sul quale è edificata una casa di  
sua appartenenza dal 1960 e l’ingiunzione rivoltagli di distruggerla, violano il suo  
diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 che stabilisce quanto  
segue:  
« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato  
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai  
principi generali del diritto internazionale.  
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi  
da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale  
(...) »  
A. Applicabilità: l'esistenza di un « bene »  
1. Argomenti delle parti  
a) Il ricorrente  
56. Il ricorrente richiama l’autonomia della nozione di « beni » (Öneryıldız c.  
Turchia [GC], no 48939/99, §§ 95-96, CEDU 2004-XII). Egli ritiene che la regola  
d’inalienabilità del demanio pubblico non può portare nel caso di specie a qualificare la  
casa come res nullius, non rientrando in alcuna categoria giuridica. In effetti, la casa è  
stata costruita più di cent’anni, e l’illegalità della costruzione sul demanio pubblico non  
gli è stata segnalata al momento dell’acquisto nel 1960. Lasciato nell’ignoranza per un  
certo periodo riguardo ad una possibile demolizione della casa così acquistata, il  
ricorrente fa valere le decine d’anni trascorsi in tutta tranquillità in un ambiente sociale  
e familiare forte. Egli ricorda altresì che questa casa è sottoposta al pagamento di tasse e  
imposte. Lo Stato gli avrebbe dunque « de facto » riconosciuto un interesse  
patrimoniale direttamente collegato all’abitazione in questione e i beni mobili in essa  
contenuti.  
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57. Il ricorrente sostiene ancora che quando il prefetto scrisse nel 1993 per proporre  
una nuova autorizzazione, semplicemente a vita, egli fece riferimento alla possibilità di  
« riutilizzare le costruzioni » e ammise che ci fosse una costruzione, dunque l’esistenza  
di un « bene ». Non può esserci un diverso status della casa a seconda che lo Stato rifiuti  
un rinnovo con l’obbligo di demolirla o che esso lo neghi sperando di beneficiare della  
proprietà dell’immobile che sarebbe, questa volta, una proprietà piena e assoluta.  
Obbligando i beneficiari di un’autorizzazione di occupazione di demanio a demolire una  
casa abitata da trentacinque anni da una stessa famiglia, a sue spese, dopo che essa è  
stata acquistata in completa buona fede a seguito di una vendita, lo Stato viene meno al  
rispetto ch’esso deve ai « beni ».  
b) Il Governo  
328. Riguardo alla ricevibilità, il Governo contesta l’esistenza di « beni » ai sensi  
dell’articolo 1 del Protocollo no 1 per l’impossibilità di costituire dei diritti reali sul  
demanio pubblico marittimo. I differenti titoli di occupazione – temporanei, precari e  
revocabili – rilasciati al ricorrente e ai suoi predecessori non possono aver prodotto  
quale effetto quello di riconoscere un qualunque diritto di proprietà dei titolari  
successivi. Esso sottolinea che le eccezioni di legge al principio di inalienabilità  
escludono il demanio pubblico marittimo naturale in questione nel caso di specie  
(paragrafo 36 infra).  
59. I diritti di proprietà eventualmente concordati tra le parti private non sono  
opponibili allo Stato e non hanno alcuna incidenza sulla natura di tali diritti. Lo stato  
beneficia del diritto alla protezione e al rispetto della sua proprietà. Esso poteva  
perfettamente autorizzare un’occupazione su una particella, per natura inalienabile e  
imprescrittibile, senza che questa dia diritti diversi dal semplice godimento. Dissociare  
il regime applicabile al terrapieno da quello applicabile alla casa su esso costruita, di cui  
l’amministrazione ha avuto conoscenza solo a partire dal 1967, equivarrebbe a negare i  
principi che reggono il diritto di proprietà dello Stato.  
60. Il Governo aggiunge che il ricorrente non ignorava la precarietà dei diritti che  
egli deteneva sulla riva del mare (accettazione tacita delle condizioni applicate alle  
autorizzazioni d’occupazione, pagamento di un canone che vale quale riconoscimento  
del credito dello Stato sul demanio nella sua qualità di proprietario) e dei rischi  
derivanti dal regime giuridico applicabile.  
61. L'impossibilità di una prescrizione acquisitiva rende inoperante l’argomento  
dell’incidenza della durata dell’occupazione dei luoghi. Non è potuta nascere in capo al  
ricorrente nessuna speranza legittima di poter continuare a godere del « bene », a  
differenza del caso Hamer c. Belgio (no 21861/03, § 78, CEDU 2007-... (estratti)), dove  
la Corte, a parere del Governo, era in presenza di una negligenza delle autorità  
pubbliche e non di una tolleranza, che autorizzava la presenza di un «interesse  
patrimoniale a godere della sua casa ».  
2. Parere della Corte  
62. La Corte rammenta che la nozione di « bene » enunciata nella prima parte  
dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ha una portata autonoma che non si limita alla  
proprietà dei beni materiali e che è indipendente dalle qualificazioni formali del diritto  
interno : certi altri diritti e interessi che costituiscono dei beni possono anche passare  
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per « diritti patrimoniali » e dunque per « beni » ai fini di tale disposizione. In ogni  
caso, occorre esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il  
ricorrente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1  
(Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 54, CEDU 1999-II ; Öneryıldız,  
precedentemente citata, § 124 ; Hamer, precedentemente citata, § 75).  
63. Peraltro, la nozione di « beni » non si limita ai « beni attuali » e può ugualmente  
ricomprendere dei valori patrimoniali, ivi compresi dei crediti, in virtù dei quali il  
ricorrente può pretendere di avere almeno un’aspettativa legittima e ragionevole di  
ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (Hamer, precedentemente citata,  
§ 75). La legittima aspettativa di poter continuare a godere del bene deve riposare su un  
« adeguato sostegno nel diritto interno » (Kopecky c. Slovacchia, no 44912/98, § 52,  
CEDU 2004-IX).  
64. In linea generale, l’imprescrittibilità e l’alienabilità del demanio pubblico non  
hanno impedito alla Corte di concludere nel senso della sussistenza di « beni » ai sensi  
si tale disposizione (Öneryıldız, precedentemente citata; N.A. e altri c. Turchia,  
no 37451/97, CEDU-2005-X ; Tuncay c. Turchia, no 1250/02, 12 dicembre 2006;  
Köktepe c. Turchia, no 35785/03, 2 luglio 2008; Turgut e altri c. Turchia, no 1411/03, 8  
luglio 2008; Şatir c. Turchia, no 36129/92, 10 marzo 2009). In questi casi, comunque,  
ad eccezione della prima, i titoli di proprietà degli interessati non si prestano a  
controversie riguardanti il diritto interno, potendosi questi ultimi legittimamente  
considerare in una situazione di « sicurezza giuridica » quanto alla loro validità, prima  
che essi siano annullati a vantaggio della demanialità pubblica (Turgut e altri,  
precedentemente citata, § 89; Şatir, precedentemente citata, § 32).  
65. Nel caso di specie, nessuno contesta dinanzi alla Corte l’appartenenza della  
particella sulla quale è edificata la casa oggetto della controversia al demanio pubblico  
marittimo. La controversia poggia sulle conseguenze giuridiche dell’atto di vendita del  
1960 e delle autorizzazioni successive di occupazione della casa.  
66. La Corte osserva che il tribunale amministrativo ha ritenuto che « la casa ad uso  
abitativo occupata dal ricorrente appartiene a lui con una piena proprietà » (paragrafo 24  
supra). In compenso, per un’applicazione restrittiva dei principi che reggono la  
demanialità pubblica – i quali autorizzano soltanto le occupazioni privative precarie e  
revocabili – le altre giurisdizioni nazionali hanno escluso il riconoscimento in capo al  
ricorrente di un diritto reale sulla casa. La circostanza della lunghissima durata  
dell’occupazione non ha così avuto, ai loro occhi, alcuna incidenza sull’appartenenza  
dei luoghi al demanio pubblico marittimo, inalienabile e imprescrittibile (paragrafo 26  
supra).  
67. In tali condizioni, e nonostante l’acquisizione in buona fede della casa, dal  
momento che le autorizzazioni di occupazione non erano costitutive di diritti reali sul  
demanio pubblico – cosa che il ricorrente non poteva ignorare, ivi compreso quanto alle  
conseguenze sul suo diritto con riguardo alla casa – (si veda, a contrario, Z.A.N.T.E. -  
Marathonisi A.E. c. Grecia, no 14216/03, § 53, 6 dicembre 2007), la Corte dubita  
ch’egli abbia potuto ragionevolmente sperare di continuare a goderne solo in ragione dei  
titoli di occupazione (mutatis mutandis, Özden c. Turchia (no 1), no 11841/02, §§ da 28  
a 30, 3 maggio 2007; Gündüz c. Turchia (dec.), no 50253/07, 18 ottobre 2007). Essa  
osserva, in effetti, che tutte le decisioni prefettizie che menzionano l’obbligo, in caso di  
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revoca dell’autorizzazione d’occupazione, di riportare i luoghi al loro stato originario se  
richiesto dall’amministrazione (paragrafo 14 supra).  
68. In compenso, la Corte ricorda che il fatto che le leggi interne di uno Stato non  
riconoscano un interesse particolare come « diritto », e anche come « diritto di proprietà  
», non si oppone al fatto che l’interesse in questione possa al tempo stesso, in  
determinate circostanze, passare per un « bene » ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo  
no 1. Nel caso di specie, il tempo trascorso ha fatto nascere l’esistenza di un interesse  
patrimoniale del ricorrente a godere della casa, il quale era sufficientemente  
riconosciuto e importante da costituire un « bene » ai sensi della norma espressa nella  
prima frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la quale è quindi applicabile quanto alla  
doglianza esaminata (si veda, mutatis mutandis, Hamer, precedentemente citata, § 76, e  
Öneryildiz, precedentemente citata, § 129).  
B. Merito  
1. Argomenti delle parti  
a) Il ricorrente  
69. Il ricorrente contesta l’applicazione irragionevole fatta nei suoi confronti della  
legge litoranea che gli proibisce l’utilizzo privato del demanio. Le autorizzazioni  
d’occupazione sistematicamente rinnovate dalla fine del 19° secolo dovevano avere  
un’incidenza sull’applicazione dell’articolo 25 della legge litoranea. Egli precisa che  
dopo tutto bisogna tenere conto dei terreni confinanti aventi vocazione pubblica; orbene,  
tutto intorno alla casa, ci sono dei terreni privati e degli edifici e non una costa  
selvaggia. Inoltre, la legge non comporta alcuna misura vincolante chiara.  
L’autorizzazione poteva essere rinnovata dopo la sua adozione nel 1986. Quindi,  
sebbene voglia rispettare la tutela dell’ambiente, la legislazione invocata non ha,  
secondo il ricorrente, la portata che il Governo cerca di conferirle.  
70. Il ricorrente confronta tutta una serie di circostanze – costruzione della casa  
oggetto della controversia ad opera di altre persone, acquisto in buona fede,  
autorizzazione di edificare sul terrapieno rilasciata dall’amministrazione, casa valutata,  
assicurata, oggetto di canoni e imposte, limitata ampiezza del terreno in questione e  
dunque qualche decina di metri di riva interessati, la zona dove è sita la loro casa vicino  
ad altre abitazioni, assenza d’indennizzo – in confronto all’interesse generale che  
richiederebbe la demolizione della sua casa.  
Egli ritiene contraddittorio proporre un’autorizzazione ad occupare secondo certe  
condizioni, e in caso di rifiuto di tali condizioni, brandire l’interesse pubblico che ne  
vorrebbe la demolizione. Una tale demolizione sarebbe peraltro difficile in un paesaggio  
facente parte di un sito classificato. Egli sostiene che questo non è l’unico caso e che  
altre case del vicinato dovrebbero essere ugualmente demolite ma non lo sono mai state,  
in mancanza della necessità riguardante i legittimi scopi di tutela dell’ambiente e di  
accesso alla riva.  
71. Il ricorrente conclude per l’assenza del rapporto di ragionevolezza e  
proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito e ritiene di subire un onere  
eccessivo e sproporzionato.  
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b) Il Governo  
72. Il Governo sostiene che la misura incriminata va analizzata nell’ambito della  
regolamentazione dell’utilizzo dei beni conformemente a ciò che è stato detto nel caso  
Hamer. Esso rileva in ogni caso che ad oggi il ricorrente non è stato privato della sua  
casa (a contrario, N.A. e altri , precedentemente citata).  
73. Il Governo spiega che il perseguimento dell’interesse legittimo, conforme  
all’interesse generale di vegliare sul rispetto diretto e permanente del demanio pubblico  
all’utilizzo da parte di tutti i cittadini, impone di garantire la protezione del demanio  
contro le occupazioni illecite. Tale protezione, variabile nel tempo in funzione delle  
aspettative e degli interessi della società, incluso, in caso di utilizzo privato non  
conforme al rispetto del demanio, il diritto di rimettere in discussione un titolo  
d’occupazione precedentemente accordato. Nel caso di specie, le autorizzazioni  
d’occupazione furono successivamente rinnovate nella misura in cui esse erano  
compatibili con il rispetto del demanio pubblico in quanto collegate agli usi della pesca  
e della navigazione.  
74. Oggi, il contesto è cambiato con l’adozione della legge litoranea che sancisce il  
principio secondo il quale non si può attentare allo stato naturale della riva del mare e  
che rinforza l’accesso di tutti a tale demanio pubblico. Il Governo ricorda che la  
responsabilità delle autorità in questa materia deve concretizzarsi al momento opportuno  
al fine di non privare di ogni effetto utile le disposizioni poste a tutela dell’ambiente che  
esse hanno deciso di applicare (Hamer, precedentemente citata, § 79). La « tolleranza »  
delle autorità delle quali ha potuto beneficiare il ricorrente non poteva prolungarsi dal  
momento che il mantenimento di case ad uso abitativo, con utilizzo puramente privato,  
non è più conciliabile con la tutela del demanio, ormai condizionata da esigenze di  
tutela ambientale. Il diniego di rinnovo delle autorizzazioni era dunque perfettamente  
giustificato. Esso corrispondeva ad un’applicazione della legge litoranea, prudente e  
progressiva, dal momento che essa chiamava in causa, come nel caso di specie, una  
situazione pregressa.  
75. Il Governo ritiene peraltro che l’ingerenza dello Stato nei diritti dell’occupante  
del pubblico demanio comporti un giusto equilibrio tra il diritto al rispetto del « bene »  
e l’interesse generale che si lega alla protezione del demanio pubblico e alle esigenze di  
tutela ambientale.  
76. Innanzitutto, il ricorrente aveva coscienza dell’illegalità della costruzione e della  
precarietà delle autorizzazioni. Il Governo sottolinea che la contravvenzione di  
occupazione di demanio pubblico cade su una casa di vacanze e che il ricorrente non si  
trova dunque privato di un tetto per la fine dell’autorizzazione che gli era stata  
accordata. Peraltro, egli ha rifiutato la proposta de prefetto di proseguire le  
autorizzazioni a determinate condizioni, che gli avrebbe consentito il godimento del  
bene e la conservazione di esso e che costituiva un reale compromesso che avrebbe  
conciliato l’occupazione privata e il rispetto del demanio pubblico. In ragione di tale  
rifiuto, non poteva essere presa nessun’altra misura che la demolizione. (Hamer,  
precedentemente citata, § 86).  
In effetti, il mantenimento della casa limita l’accesso alla riva con l’alta marea, in  
contrasto con il libero utilizzo della spiaggia da parte dei passanti. Secondo il Governo,  
la casa costituisce un ostacolo insormontabile al passaggio pubblico. Il ristabilimento  
della particella al suo stato originario renderebbe al pubblico accesso al demanio  
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marittimo e ad un sito repertoriato sotto una zona di protezione degli spazi naturali  
specifici.  
2. Opinione della Corte  
77. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’articolo 1 del Protocollo  
no 1, che garantisce in sostanza il diritto di proprietà, contiene tre norme distinte (si  
veda, in particolare, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, serie A no  
98): la prima, che è espressa nella prima frase del primo paragrafo e riveste un carattere  
generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, che appare nella  
seconda frase del medesimo paragrafo, concerne la privazione della proprietà e la  
sottomette a determinate condizioni; quanto alla terza, riportata nel secondo paragrafo,  
essa riconosce agli Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare l’utilizzo dei  
beni conformemente all’interesse generale. La seconda e la terza norma, che trattano di  
particolari esempi di attentato al diritto di proprietà, devono interpretarsi alla luce del  
principio consacrato dalla prima (Bruncrona c. Finlandia, no 41673/98, §§ 65-69,  
16 novembre 2004, e Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 134, CEDU 2004-V).  
78. Quanto all’esistenza di un’ingerenza, la Corte ricorda che per determinare se c’è  
stata privazione di beni ai sensi della seconda « norma », è necessario non solo  
esaminare se c’è stato sfratto o espropriazione formale, ma anche guardare oltre le  
apparenze e analizzare la realtà della situazione controversa. La Convenzione mirando a  
proteggere diritti « concreti ed effettivi », comporta di ricercare se la detta situazione  
equivaleva a un’espropriazione di fatto (Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95,  
§ 76, CEDU 1999-VII ; Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 63 e 69-  
74, serie A no 52).  
79. La Corte osserva che nessuno contesta l’appartenenza al demanio pubblico della  
particella sulla quale è edificata la casa oggetto della controversia. Tenuto conto dei  
principi che reggono tale demanio e dell’assenza di messa in atto della demolizione ad  
oggi, la Corte è dell’avviso che non ci sia stata nel caso di specie una privazione della  
proprietà ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo  
no 1 (mutatis mutandis, Saliba c. Malta, no 4251/02, §§ 34-35, 8 novembre 2005; a  
contrario, Allard c. Svezia, no 35179/97, § 50, 24 giugno 2003, e N.A. e altri,  
precedentemente citata, §§ 31 e 38).  
80. La Corte ritiene che il mancato rinnovo delle autorizzazioni per l’occupazione  
privata del demanio pubblico, una situazione che il ricorrente doveva prevedere che si  
sarebbe potuta verificare anche nel suo caso, e la conseguente ingiunzione di  
distruggere la casa potevano inquadrarsi in una regolamentazione dell’utilizzo dei beni  
secondo un obiettivo di interesse generale. In effetti, il regime giuridico del demanio  
pubblico, riservando esso all’utilizzo pubblico al fine di servire il bene comune,  
corrisponde a questa categoria. Inoltre, la motivazione del diniego al rinnovo delle  
autorizzazioni rilasciate dal prefetto è basata sulle disposizioni della legge litoranea  
nella parte deputata alla protezione dello stato naturale della riva de mare (mutatis  
mutandis, Hamer, precedentemente citata, § 77).  
81. Quanto alla finalità dell’ingerenza, la Corte rileva che il ricorrente contesta  
l’obiettivo d’interesse generale, la tutela del demanio pubblico e quella dell’ambiente.  
La Corte non sottoscrive questa tesi. Essa ammette che le giurisdizioni nazionali hanno  
analizzato il danno al bene in questione solo dal punto di vista della demanialità  
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pubblica. Essa osserva anche che con le successive autorizzazioni d’occupazione, lo  
Stato ha de facto ridotto la tutela del demanio all’utilità pubblica. Tuttavia, è in seguito  
all’adozione della legge litoranea – il cui articolo 1 dispone che « il litorale è un’entità  
geografica che richiede una specifica politica di gestione, di protezione e di  
valorizzazione » – che le autorizzazioni hanno smesso di essere rinnovate, e questo allo  
scopo di tutelare la riva del mare e, più in generale, l’ambiente. La Corte ricorda che la  
tutela dell’ambiente, di cui la società si preoccupa sempre più (Fredin c. Svezia (no 1),  
18 febbraio 1991, § 48, serie A no 192), è divenuto un valore la cui difesa suscita  
nell’opinione pubblica, e di conseguenza presso i pubblici poteri, un interesse costante e  
attento. La Corte ha più volte sottolineato a proposito della tutela della natura e delle  
foreste (Turgut e altri, precedentemente citata, § 90, Köktepe, precedentemente citata, §  
87 e Şatir, precedentemente citata, § 33). La preservazione del litorale e in particolare  
delle spiagge, « luogo aperto a tutti », costituisce un altro esempio (N.A. e altri,  
precedentemente citata, § 40) che richiede una politica di gestione appropriata del  
territorio. La Corte ritiene dunque che l’ingerenza perseguiva uno scopo legittimo che si  
poneva nell’interesse generale: incoraggiare il libero accesso alla riva, la cui importanza  
non si deve ulteriormente dimostrare (si vedano i paragrafi da 46 a 49 e 51 e 54).  
82. Resta dunque da determinare se, tenuto conto dell’interesse del ricorrente a  
conservare la casa, l’esigenza di riportare i luoghi al loro stato originario è un mezzo  
proporzionato allo scopo perseguito.  
83. Secondo una giurisprudenza consolidata, il secondo paragrafo dell’articolo 1  
deve leggersi alla luce del principio consacrato dalla prima frase dell’articolo. Di  
conseguenza, una misura d’ingerenza deve trovare un « giusto equilibrio » tra gli  
imperativi dell’interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali  
dell’individuo. La ricerca di tale equilibrio si riflette nella struttura dell’intero articolo 1  
del Protocollo no 1 e, di conseguenza, in quella del secondo paragrafo; deve sussistere  
un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.  
Nel controllare il rispetto di tale esigenza, la Corte riconosce allo Stato un grande  
margine di apprezzamento tanto sulla scelta delle modalità di attuazione che nel  
giudizio se le conseguenze siano legittime, nell’interesse generale, per l’attenzione di  
soddisfare l’oggetto della legge in questione (Chassagnou e altri c. Francia [GC], nn.  
25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 75, CEDU 1999–III). Questo equilibrio si rompe se  
la persona interessata ha dovuto subire un onere speciale e ed esorbitante.  
84. La Corte ha peraltro spesso ribadito che le politiche di gestione del territorio e  
della tutela dell’ambiente, dove l’interesse generale della comunità occupa un posto  
preminente, lasciano allo Stato un margine di apprezzamento più grande qualora siano  
in gioco diritti esclusivamente civili (mutatis mutandis, Gorraiz Lizarraga e altri  
c. Spagna, no 62543/00, § 70, CEDU 2004-III; Alatulkkila e altri c. Finlandia, no  
33538/96, § 67, 28 luglio 2005; Valico S.r.l c. Italia (dec.), no 70074/01, CEDU  
2006-III, Lars e Astrid Fägerskiöld c. Svezia (dec.), no 37664/04, 26 febbraio 2008).  
85. La Corte osserva che il ricorrente non ha egli stesso costruito la casa ma che l’ha  
acquistata con atto notarile nel 1960 (paragrafi 9 e 13 supra). Da allora, egli occupa la  
casa, la mantiene, e paga le tasse e i canoni relativi. La Corte osserva anche che la casa  
sarebbe stata edificata, più di un secolo fa, su una particella exondée facente parte del  
demanio pubblico in assenza di qualsiasi concessione che l’autorizzasse (paragrafo 24  
supra). Secondo il parere della Corte, la questione della legalità della costruzione della  
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casa non è rilevante nel caso di specie. In ogni caso, la dedotta illegalità della casa non  
sarebbe stata opposta al ricorrente, soprattutto per il fatto che non è contestato il fatto  
che questi abbia acquistato il suo « bene » in buona fede. La sua situazione è dunque  
evidentemente diversa da quella di un individuo che, avendo conoscenza dell’intera  
questione, costruisse un edificio senza permesso (a contrario, Öneryıldız, Saliba e  
Hamer, precedentemente citate). La casa oggetto della controversia non ha quindi nulla  
di comparabile con i fenomeni recenti di urbanizzazione illegale del litorale.  
86. Ciò che rileva è che, dopo l’acquisto del « bene », così come dopo la sua  
costruzione, l’amministrazione sapeva dell’esistenza della casa, poiché la sua  
occupazione era sottoposta al rilascio di un’autorizzazione che precisava che « il  
terrapieno non potrebbe nuocere in alcun modo alla navigazione (…) né alla  
circolazione sulla riva del mare a condizione di essere accessibile al pubblico in ogni  
momento ». Ogni decisione prefettizia menzionava la durata dell’autorizzazione e,  
conformemente al vecchio articolo A 26 del codice del demanio dello Stato, la  
possibilità per l’amministrazione di modificare o di revocare l’autorizzazione se essa lo  
giudicasse utile, quale che sia la ragione, senza che il beneficiario possa reclamare per  
questo motivo un indennizzo. Inoltre, veniva precisato che egli dovrebbe, ove gli fosse  
richiesto, riportare i luoghi al loro stato originario, mediante demolizione delle  
costruzioni edificate sul demanio pubblico, e comprese quelle esistenti alla data della  
sottoscrizione della decisione. La Corte ne deduce che il ricorrente sapeva dopo tutto  
che le autorizzazioni erano precarie e revocabili e ritiene, quindi, che non si potrebbe  
affermare che le autorità abbiano contribuito a mantenere l’incertezza sulla situazione  
giuridica del « bene » (a contrario, Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 119, CEDU  
2000-I).  
Certamente, egli ha potuto godere di tale « bene » durante un lungo periodo. La  
Corte tuttavia non rileva alcuna negligenza da parte delle autorità ma piuttosto una  
tolleranza della continuazione dell’occupazione, la quale era per di più regolamentata.  
Quindi, non c’è più ragione di considerare, come suggerisce il ricorrente, che la  
responsabilità delle autorità per l’incertezza riguardo allo status della casa cresca  
proporzionalmente al passare del tempo (paragrafo 60 supra). L'eccezionale lunghezza  
dell’occupazione oggetto della controversia e determinate esitazioni da parte delle  
autorità (paragrafi 14 e 29 supra) si collocavano in un’epoca in cui le preoccupazioni  
per la gestione del territorio e dell’ambiente non avevano ancora raggiunto il loro  
attuale sviluppo. In effetti fu solo nel 1986 che la situazione del ricorrente mutò in  
seguito all’adozione della legge litoranea; questo mise fine a una politica che consisteva  
nel non considerare la tutela del litorale se non per mezzo di regole che disciplinavano il  
demanio pubblico. In ogni caso, la tolleranza summenzionata non poteva condurre ad  
una legalizzazione ex post dello stato delle cose.  
87. La Corte rileva che il ricorrente contesta anche l’adeguatezza delle misure volte  
all’interesse generale di tutela del litorale e ritiene che la casa s’integri perfettamente  
con il luogo, che anch’essa faccia parte del patrimonio e che non ostacoli l’accesso alla  
riva. Tuttavia, a tale riguardo, la Corte ribadisce che spetta in primo luogo alle autorità  
nazionali decidere sul tipo di misure da prendere per tutelare il litorale. Esse dipendono  
da politiche di urbanistica e di gestione del territorio, per definizione evolutive, e  
rilevano per l’eccellenza dei poteri d’intervento dello Stato, in particolare per mezzo  
della regolamentazione dei beni in vista dell’interesse generale o della pubblica utilità  
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(Gorraiz Lizarraga e altri, precedentemente citata, § 70; Galtiéri c. Italia (dec.), no  
72864/01, 24 gennaio 2006).  
88. Ovviamente dopo un periodo così lungo, la demolizione costituirebbe un danno  
radicale al « bene » del ricorrente. È vero che in tempi diversi, l’amministrazione era  
forse meno severa con riguardo alle occupazioni private del demanio pubblico. Inoltre,  
prima della legge litoranea, il ricorrente non ha domandato la concessione di terrapieno  
in un epoca nella quale questo sarebbe stato forse ancora possibile. Ciò premesso, dal  
1973 lo Stato ha reagito contro il rischio di privatizzazione del demanio pubblico  
(paragrafo 43 supra).  
89. Il diniego di proseguire le autorizzazioni e la richiesta di riportare i luoghi allo  
stato anteriore all’edificazione della casa che è stata rivolta al ricorrente s’inscrivono  
nella preoccupazione di un’applicazione coerente e più rigorosa della legge, relativa alla  
crescente necessità di tutelare il litorale e il suo utilizzo da parte del pubblico, ma anche  
di far rispettare le regole urbanistiche. Tenuto conto dell’attrattiva delle coste e  
dell’interesse ch’esse suscitano, la ricerca di un’urbanizzazione controllata e del libero  
accesso di tutti alle coste implica una politica più rigida di gestione di questa parte del  
territorio. Ciò vale per l’insieme delle zone litorali europee.  
Consentire una deroga alla legge nel caso del ricorrente, che non può diritti acquisiti,  
non rispetterebbe il senso voluto dalla legge litoranea (paragrafi da 45 a 49 supra) né in  
quello di una migliore organizzazione del rapporto tra utilizzazioni private e pubbliche  
(paragrafo 50 supra). Del resto, il ricorrente non fornisce la prova di una qualsiasi  
incoerenza delle autorità nell’applicazione di una tale politica: né dimostrando che dei  
vicini in una situazione simile sarebbero dispensati dall’obbligo di demolire le proprie  
case, né riferendosi a un eventuale interesse superiore, architettonico e/o di  
conservazione del patrimonio.  
90. D’altro canto, la Corte constata che il ricorrente ha rifiutato la soluzione di  
compromesso e l’offerta del prefetto di proseguire nel godimento della casa a  
determinate condizioni. La Corte condivide l’opinione del commissario del Governo del  
Consiglio di Stato secondo la quale l’offerta in questione avrebbe potuto costituire una  
soluzione capace di conciliare gli interessi in gioco (paragrafo 27 supra). Essa non  
appariva irragionevole, tenuto conto dell’antichità dell’occupazione o del « carattere  
affettivo » accordato alla casa da parte del ricorrente e del tempo che talvolta serve per  
l’applicazione di una legge. Elle del resto corrispondeva a certi modelli di applicazione  
delle leggi litoranee recenti applicate in altri paesi vicini (si veda, per esempio, la  
Spagna, paragrafo 53 supra).  
91. Infine, la Corte ricorda che quando è in gioco una misura di regolamentazione  
dell’utilizzo dei beni in questione, l’assenza di un indennizzo è uno dei fattori da tenere  
in considerazione per stabilire se è stato rispettato un giusto equilibrio ma essa non  
sarebbe, di per sé, costitutiva di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1  
(Tomaso Galtieri, precedentemente citata, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia  
Kritis c. Grecia, no 35332/05, § 45, 21 febbraio 2008). Nel caso di specie, al riguardo  
delle regole sul demanio pubblico, e considerando che il ricorrente non poteva ignorare  
il principio di non-indennizzo, che era chiaramente precisato in tutte le autorizzazioni di  
occupazione temporanea del demanio pubblico che gli erano state concesse a partire dal  
1961 (si veda il paragrafo 14 supra), l’assenza d’indennizzo non potrebbe considerarsi,  
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ad avviso della Corte, come una misura sproporzionata rispetto alla regolamentazione  
dell’utilizzo dei beni del ricorrente, operata in vista dell’interesse generale.  
92. Visto l’insieme delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che il ricorrente non  
sopporterebbe un onere speciale e esorbitante in ragione della demolizione della sua  
casa senza indennizzo. Non vi sarebbe dunque rottura dell’equilibrio tra gli interessi  
della comunità e quelli del ricorrente.  
93. Pertanto, non vi è violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.  
II. SULLA  
DEDOTTA  
VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
8
DELLA  
CONVENZIONE  
94. Il ricorrente sostiene che la misura oggetto della controversia attenti anche al suo  
diritto al domicilio garantito dall’articolo 8 della Convenzione, in ragione del danno, di  
natura extra patrimoniale, che sconvolge tutta la sua storia familiare caratterizzata dalla  
continuità e dall’intensità. L'articolo 8 della Convenzione dispone:  
« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare [e] del proprio  
domicilio (...).  
2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale  
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è  
necessaria (...) alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della  
morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»  
9533. Il Governo solleva due eccezioni d’irricevibilità. Esso sostiene da una parte  
che il ricorrente non ha sollevato la doglianza sulla base dell’articolo 8 dinanzi alle  
giurisdizioni nazionali, né dinanzi alla Corte che ha sollevato tale violazione d’ufficio, e  
d’altra parte che la disposizione convenzionale è inapplicabile alle seconde case.  
96. La Corte non ritiene necessario esaminare le eccezioni d’irricevibilità sollevate  
dal Governo. Essa constata, in effetti, che la doglianza basata sull’articolo 8 della  
Convenzione verte sugli stessi fatti di quelli esaminati dal punto di vista dell’articolo 1  
del Protocollo no 1 e considera che esso non sollevi alcuna questione distinta da quella  
già poste sul terreno di tale disposizione. Di conseguenza, non è necessario esaminarlo  
separatamente nel merito.  
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,  
1. Dichiara, per tredici voti contro quattro, che non c’è stata violazione dell’articolo 1  
del Protocollo no 1;  
2. Dichiara, per sedici voti contro uno, che non c’è spazio per un esame separato della  
violazione tratta dall’articolo 8 della Convenzione.  
Redatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei  
diritti dell’uomo, Strasburgo, il 29 marzo 2010.  
Michael O'Boyle  
Cancelliere aggiunto  
Nicolas Bratza  
Presidente  
Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della  
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle seguenti opinioni:  
– opinione concordante del giudice Casadevall;  
– opinione in parte dissenziente comune dei giudici Bratza, Vajić, David Thór  
Björgvinsson e Kalaydjieva;  
– opinione in parte dissenziente del giudice Kovler.  
N.B.  
M.O.B.  
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE CASADEVALL  
1. Ho votato con la maggioranza per una constatazione di non-violazione  
dell’articolo 1 del Protocollo nº 1. Tuttavia, per ragioni analoghe mutatis mutandis a  
quelle che ho esposto nella mia opinione dissidente allegata alla sentenza Oneryildiz c.  
Turchia (citata nella presente sentenza), avrei preferito che la Corte risolvesse la  
questione controversa ad uno stadio anteriore del suo ragionamento concludendo per la  
non-applicabilità nel caso di specie dell’articolo 1 del Protocollo nº 1.  
2. Il ricorrente e sua moglie hanno beneficiato di autorizzazioni di occupazione  
temporanea del demanio pubblico marittimo nel dipartimento di Morbihan. Dal 1961 al  
1991, tali autorizzazioni furono concesse a più riprese. Ammetto che, fino al 31  
dicembre 1992, data di scadenza dell’ultimo accordo d’occupazione temporanea  
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(paragrafo 14 della sentenza), gli interessati potevano legittimamente avvalersi di un  
« bene » ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 e della giurisprudenza della Corte,  
ma ritengo che essi non potessero più farlo dopo quella data.  
3. Certamente, la nozione di « bene » dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 ha una  
portata autonoma e determinati interessi costituenti degli averi potevano passare per dei  
« beni » ai fini di tale disposizione. Tuttavia, la legittima aspettativa di poter continuare  
a godere di un « bene » deve riposare su una « base sufficiente nel diritto interno »  
(paragrafo 63 della sentenza). Ebbene, dopo la data di scadenza dell’ultimo permesso d’  
occupazione temporanea, gli interessati non disponevano di alcuna base sufficiente nel  
diritto francese.  
4. In effetti, le decisioni prefettizie, che non furono mai contestate, indicano  
chiaramente e senza ambiguità la durata dell’autorizzazione temporanea, precisavano –  
conformemente alla legislazione in vigore – che l’amministrazione si riservava la  
facoltà di modificare o di revocare l’autorizzazione se essa l’avesse giudicato utile, per  
qualsiasi motivo, senza che il concessionario potesse reclamare, per tale ragione, alcun  
indennizzo di risarcimento, e menzionavano l’obbligo di riportare i luoghi nel loro stato  
originario in caso di revoca dell’autorizzazione se ciò fosse stato richiesto  
dall’amministrazione (paragrafo 67 della sentenza). La Corte ne ha dedotto che gli  
interessati sapevano da sempre che le autorizzazioni erano precarie e revocabili, ragione  
per la quale essa considera che alle autorità non poteva addebitarsi di aver contribuito a  
mantenere incertezza sulla situazione giuridica del « bene » (paragrafo 86).  
5. Mi risulta difficile sottoscrivere la conclusione alla quale è pervenuta la maggioranza  
nel paragrafo 68 della sentenza – che mi sembra parzialmente contraddittoria rispetto  
alle considerazioni esposte nei paragrafi da 62 a 67 – secondo la quale « nel caso di  
specie, il tempo trascorso ha generato l’esistenza di un interesse patrimoniale del  
ricorrente a godere della casa... ». Purtroppo, come ribadito a più riprese nella  
sentenza, il demanio pubblico è non solo inalienabile ma anche imprescrittibile (tutela  
contro l’usucapione di diritto privato), da cui ne deriva che il trascorrere di un lasso di  
tempo, anche fosse lungo, non può avere alcuna conseguenza giuridica. Sottoscrivo la  
tesi del Governo secondo la quale l’impossibilità di una prescrizione acquisitiva rende  
inoperante l’argomento dell’incidenza della durata dell’occupazione dei luoghi, ragione  
per la quale non è potuta sorgere in capo agli interessati alcuna legittima aspettativa di  
poter continuare a godere del « bene » (paragrafo 61 della sentenza).  
6. Mi pare infine che dalla maggior parte degli argomenti a sostegno della  
constatazione di non-violazione esposti nella sentenza risulti che l’articolo 1 del  
Protocollo nº 1 non è applicabile a situazioni similari a quella degli interessati.  
OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI  
BRATZA, VAJIĆ, DAVID THÒR BJÖRGVINSSON E KALAYDJIEVA  
(Traduzione)  
1. Non siamo in grado di sottoscrivere l’opinione della maggioranza della Corte  
sull’assenza di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione nel  
presente caso. Secondo noi, l’ingiunzione posta al ricorrente di riportare i luoghi al loro  
stato anteriore all’edificazione, e cioè di lasciare e far demolire la casa – costruita  
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almeno 120 anni fa – che sua moglie e lui possiedono e mantengono dal 1960 integra  
un’ingerenza sproporzionata e ingiustificata nei « beni » dell’interessato ai sensi di tale  
disposizione.  
2. Condividiamo l’avviso della maggioranza secondo il quale il prsente caso non  
riguarda la privazione della proprietà prevista dalla seconda frase del primo paragrafo  
dell’articolo 1 del Protocollo no 1 – nonostante il fatto che la demolizione avrebbe per  
effetto di privare il ricorrente dei suoi beni – ma la regolamentazione dell’utilizzo dei  
beni disciplinata dal secondo paragrafo di tale disposizione poiché l’ingiunzione oggetto  
della controversia è stata adottata per dare effetto alle restrizioni urbanistiche imposte  
dalla legge litoranea del 1986 e la legislazione anteriore relativa all’utilizzo del demanio  
pubblico e alla rimessa della riva del mare nel suo stato naturale. Ciò detto, come la  
Corte ha diverse volte sottolineato, nessun compartimento stagno separa le tre  
« norme » contenute nell’articolo 1, che non sono sprovviste di un rapporto tra loro e  
che racchiudono tutte un’esigenza di proporzionalità oltre che di giusto equilibrio tra gli  
imperativi dell’interesse generale e la protezione dei diritti e degli interessi degli  
individui. Inoltre, anche se il presente caso deve essere esaminato dal punto di vista del  
secondo paragrafo di tale disposizione, gli effetti particolarmente rigorosi che le misure  
della regolamentazione oggetto della controversia avrebbero per il ricorrente – al quale  
esse farebbero perdere un bene prezioso – devono essere tenute in considerazione.  
3. Pensiamo anche, insieme alla maggioranza, che l’ingerenza operata nei diritti  
dell’interessato risponda a uno scopo d’interesse generale. Dalla decisione prefettizia  
oggetto della controversia e dalle decisioni rese dalle giurisdizioni interne risulta che le  
misure criticate affrontano al primo capo la soppressione di un opera permanente  
edificata sul demanio pubblico marittimo in vista di ristabilire il litorale nel suo stato  
naturale. Da questo punto di vista, l’ingiunzione può essere considerata più  
generalmente come diretta a servire gli interessi della tutela ambientale.  
4. La questione centrale è quella di sapere se le misure adottate nel caso di specie  
sono proporzionate al fine legittimo perseguito e se esse raggiungono un giusto  
equilibrio tra gli interessi antagonisti in causa, o se il ricorrente deve subire un onere  
speciale ed esorbitante. È su questo punto che ci discostiamo dalla maggioranza.  
5. L'esecuzione delle misure criticate avrebbe delle conseguenze eccezionalmente  
gravi per il ricorrente dal momento che lo costringerebbe a lasciare e a fare demolire,  
senza indennizzo, una casa acquistata in buona fede che egli abita da più di 50 anni in  
tutta legalità e alla quale egli dedica per anni tempo e denaro, pagando le tasse e i  
canoni relativi ad essa. È vero che l’interessato sa da sempre che il possesso e il  
godimento di questa dimora hanno un carattere precario dal momento che le  
autorizzazioni di occupazione temporanea del terra pieno e della casa rilasciate dopo la  
data della vendita riservano espressamente alle autorità il diritto di modificare o di  
revocare l’autorizzazione se esse lo giudicano utile, per qualsiasi motivo, senza che il  
concessionario possa reclamare, per tale ragione, alcun indennizzo o risarcimento. Le  
autorizzazioni in questione precisano anche che, se gli è richiesto, il concessionario  
dovrà far riportare i luoghi nel loro stato originario, attraverso la demolizione delle  
costruzioni edificate sul demanio pubblico, comprese quelle esistenti alla data di firma  
della sentenza, e che, se egli non adempie tale obbligo, l’amministrazione potrebbe  
agire d’ufficio, a sue spese. Resta il fatto che, dopo il suo acquisto da parte del  
ricorrente, i poteri pubblici sono hanno sistematicamente rinnovato– nel 1961, 1975,  
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1986 e 1991 – le autorizzazioni di occupazione di questa casa edificata nella decade del  
1880 senza mai indurre a far credere all’interessato che avrebbero potuto mettervi fine.  
A tale riguardo, e particolarmente rivelatore il fatto che le autorizzazioni del 1986 e  
1991 siano state rilasciate dopo l’entrata in vigore della legge litoranea, che le autorità  
hanno interpretato nel 1993 come ostative del rinnovamento delle autorizzazioni.  
6. L'interesse della comunità, all’altra estremità della scala, riveste anch’esso un  
certo peso. Riconosciamo che lo Stato ha il diritto di modificare una politica condotta  
fino al tempo presente, in ragione di nuove priorità, e che la tutela dell’ambiente figura  
innegabilmente tra queste. L’adozione della legge del 1986 mirava a rispondere alla  
preoccupazione crescente del pubblico rispetto ai danni causati all’ambiente  
dall’estensione dell’urbanizzazione della riva del mare. Ammettiamo ugualmente, come  
la maggioranza, che spetta in primo luogo alle autorità nazionali decidere del tipo di  
misure da prendere per proteggere il litorale.  
7. Tuttavia, certe peculiarità del caso di specie ci portano a concludere che le misure  
adottate dalle autorità nazionali non hanno assicurato un giusto equilibrio.  
In primo luogo, il terrapieno e la casa che è stata edificata sono stati costruiti un  
secolo prima dell’adozione della legge del – che stabilisce essa stessa una distinzione tra  
le opere a seconda che esse siano costruite prima o dopo la sua entrata in vigore, le  
prime disciplinate del resto dalla legislazione anteriore – e anche prima  
dell’elaborazione del codice del demanio dello Stato del 1957 e della circolare  
ministeriale del 1973 che vietano il rilascio di concessioni per la realizzazione di lavori  
sul litorale e l’occupazione del demanio pubblico marittimo, divieto confermato dalla  
legge del 1986.  
Colpisce particolarmente constatare che, sebbene la casa fosse stata inizialmente  
costruita malgrado una decisione prefettizia che negava l’autorizzazione di costruire in  
data 31 maggio 1856, M. A., suo antico proprietario, fu espressamente autorizzato, con  
una decisione prefettizia del 5 dicembre 1889, a conservare tale dimora oltre il  
terrapieno che la supporta sul demanio pubblico marittimo dietro pagamento di un  
canone. Inoltre, l’interessato ha ricevuto nel 1961 l’autorizzazione espressa di ampliare  
tale terrapieno, ai piedi del quale fu predisposta una servitù di passaggio pubblico  
rispetto al lato affacciato sul mare.  
8. In secondo luogo, come è stato indicato sopra, l’occupazione della proprietà in  
questione è stata oggetto di autorizzazioni rinnovate periodicamente durante più di un  
secolo. Il Governo avanza che questi rinnovi si spiegano per il fatto che essi erano  
compatibili con la tutela del demanio pubblico connessa agli usi della pesca e della  
navigazione. Esso sostiene che il contesto è mutato con l’adozione della legge litoranea  
che pone il principio secondo il quale non può essere arrecato danno allo stato naturale  
della riva del mare e che rinforza l’accesso di tutti a tale demanio pubblico. Esso  
afferma che il rifiuto del rinnovo delle autorizzazioni era perfettamente giustificato in  
quanto corrispondeva ad un’applicazione della legge del 1986, accorta e graduale, dal  
momento che rimetteva in questione una situazione antica.  
Questa tesi non ci convince. Sebbene sarebbe esatto, come indica la sentenza  
(paragrafo 87), che l’eccezionale lunghezza delle occupazioni oggetto della controversia  
debba essere considerata nel contesto dell’epoca, dove « le preoccupazioni di gestione  
del territorio e della tutela ambientale non avevano ancora raggiunto il loro sviluppo  
attuale » e che « in effetti è nel 1986 che la situazione del ricorrente mutò » converrebbe  
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rilevare che tre tra quelle sono state accordate dopo l’adozione della circolare  
ministeriale del 1973 e che le ultime due sono comunque posteriori all’entrata in vigore  
della legge del 1986.  
La maggioranza della Corte si è vista non una negligenza delle autorità ma piuttosto  
una tolleranza della prosecuzione dell’occupazione. Al contrario dell’interessato, essa  
ha ritenuto che non c’era modo di concludere che la responsabilità delle autorità per  
l’incertezza quanto allo status della casa era cresciuta con il passare del tempo. Seppure  
non ci pare necessario accusare le autorità di negligenza, attribuiamo importanza  
all’incoerenza del loro comportamento che – per riprendere i termini del commissario  
del Governo – ha lasciato sperare agli occupanti del demanio pubblico durante quasi un  
secolo che essi non sarebbero stati brutalmente costretti a demolire i loro beni. Tale  
constatazione d’incoerenza è corroborata dagli avvenimenti conseguenti all’incendio  
avvenuto nel 2005, che ha portato il ricorrente a depositare una istanza di permesso a  
ricostruire la casa com’era. Con una decisione del 5 settembre 2005, gli fu rilasciato un  
permesso di costruire in seguito al parere favorevole dell’architetto delle coste di  
Francia sulla base della legge litoranea. Tuttavia il permesso fu ritirato su domanda del  
prefetto per il fatto che era illegale, poiché preso senza tener conto dei principi di  
inalienabilità e imprescrittibilità del demanio pubblico. A tale riguardo, richiamiamo la  
conclusione della Corte secondo la quale di fronte ad una questione di interesse  
generale, i poteri pubblici sono tenuti a reagire in tempo utile, in maniera corretta e con  
la massima coerenza (si veda Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 120, CEDU 2000-  
I).  
9. In terzo luogo, rileviamo che la ragione principale avanzata dalle autorità per  
giustificare il mancato rinnovamento delle autorizzazioni e l’ordine di demolizione non  
era connesso all’esistenza di un danno all’ambiente arrecato dalla casa o al fatto che  
quella non si conciliava con il paesaggio del litorale. Al contrario, nessuna enunciazione  
delle decisioni prefettizie o delle decisioni rese dalle giurisdizioni interne contraddice le  
deduzioni del ricorrente secondo le quali la sua casa si integrava perfettamente al luogo  
e faceva parte del patrimonio.  
Il mancato rinnovamento era al contrario motivato dalla sola circostanza che la casa  
oggetto di un’occupazione privata era stata costruita sul demanio pubblico marittimo,  
rispetto al quale la legge escludeva qualsiasi utilizzo di questo tipo. Ci dispiace  
ammettere che quello che la sentenza qualifica in ragione di « attentato radicale » al  
bene del ricorrente possa giustificarsi sufficientemente per questo motivo, che esiste  
dalla costruzione della casa all’inizio del 19° secolo, quand’anche il prefetto aveva  
deciso inizialmente di prolungare le autorizzazioni d’occupazione di tale dimora.  
10. In quarto ed ultimo luogo, per quanto la restrizione dell’accesso del pubblico alla  
riva abbia influito sulle decisioni prese dalle autorità, siamo colpiti per il fatto che esse  
non sembrano aver considerato misure meno radicali della demolizione della casa. La  
maggioranza si basa sul rifiuto opposto dal ricorrente alla soluzione di compromesso  
proposta dal prefetto, che consisteva nell’autorizzarlo a proseguire l’occupazione della  
casa a determinate condizioni. Riconosciamo che tale proposta contribuiva in un cero  
modo a ristabilire l’equilibrio che essa era – per riprendere le parole del commissario  
del Governo – comunque preferibile alla « soluzione sbrigativa » che rappresentava la  
demolizione pura e semplice. Tuttavia, riteniamo in fin dei conti che tale proposta non  
era tale da ristabilire un giusto equilibrio poiché essa accresceva ulteriormente le  
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restrizioni alla prosecuzione, per il ricorrente, del godimento del suo bene, non soltanto  
per il fatto che essa autorizzava un utilizzo strettamente personale della casa, proibendo  
ogni cessione o trasmissione e vietava la realizzazione di lavori eccetto quelli di  
mantenimento ma anche conferendo allo Stato la possibilità, allo scadere  
dell’autorizzazione, di far riportare i luoghi nel loro stato iniziale o di riutilizzare le  
costruzioni. In breve, se il ricorrete avesse accettato tale proposta, non sarebbe stato  
proprietario e occupante della casa che a titolo di vitalizio e i membri della sua famiglia  
si sarebbero visti privare di un bene assai prezioso che sarebbe stato trasferito alle  
autorità senza contropartita pecuniaria. Rileviamo d’altronde che la clausola di tale  
proposta che riserva allo Stato il diritto di conservare e di riutilizzare la casa allo  
scadere dell’autorizzazione non si concilia molto con l’idea secondo la quale la rimessa  
della riva al suo stato naturale rispondeva ad un qualunque imperativo.  
11. Visto quanto precede, riteniamo che il ricorrente sopporti un onere speciale ed  
esorbitante, in violazione dei suoi diritti garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1.  
OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER  
Mi rammarico di non essere sulla stessa « lunghezza d’onda » della maggioranza  
della Corte per quanto concerne l’analisi della doglianza tratta dell’articolo 8 della  
Convenzione. La maggioranza ha ritenuto preferibile concludere che non c’era ragione  
di esaminare separatamente la doglianza del ricorrente sul terreno dell’articolo 8, per la  
ragione formale che tale doglianza « verte[va] sugli stessi fatti esaminati sotto il punto  
di vista dell’articolo 1 del Protocollo no 1 » e dunque che essa « non solleva[va]  
nessuna questione diversa da quella già posta sul terreno di tale disposizione »  
(paragrafo 96). Così facendo, la maggioranza ha ripreso il ragionamento coerente in  
altre sentenze che vanno nella stessa distinzione (si veda, tra le altre, Hamer c. Belgio,  
no 21861/03, § 93, CEDU 2007-XIII (estratti) e Öneryıldız c. Turchia [GC], no  
48939/99, § 160, CEDU 2004-XII). Tuttavia, il presente caso di specie si distingue dai  
casi precedentemente citati. Il ricorrente, che ignorava al momento dell’acquisto della  
sua casa che essa era stata costruita illegalmente sul demanio pubblico, fa valere le  
decine d’anni passate in tutta tranquillità in un ambiente sociale e familiare forte,  
sollevando anche una questione che mi sembra rilevare nel diritto alla « vita privata » e  
alla « vita familiare » garantito dall'articolo 8. Avrei preferito che la Corte esaminasse il  
caso sotto il punto di vista di tale disposizione piuttosto che da quello dell’articolo 1 del  
Protocollo no 1. Lungi dal chiamare in causa i difensori del ricorrente o la Corte, mi  
associo molto semplicemente all’opinione concordante del giudice Casadevall, il quale  
ha espresso dei dubbi quanto all’applicabilità dell’articolo 1 del Protocole no 1 in questo  
caso, a giusto titolo dal momento che è in realtà il diritto al « domicilio » (« abitazione »  
se si applica tale nozione a una residenza secondaria) ad essere in gioco.  
Ci tengo a ricordare che, nella sentenza Buckley, la Corte si è espressa così: « per la  
signora Buckley e la Commissione, niente nel testo dell’articolo 8 o nella  
giurisprudenza della Corte o della Commissione permette di pensare che il concetto di  
« domicilio » si limiti alle residenze stabilite legalmente » (Buckley c. Regno Unito, 25  
settembre 1996, § 53, Raccolta di sentenze e decisioni 1996-IV). Certamente, tale  
« generosità » nell’interpretazione dell’articolo 8 potrebbe spiegarsi per il fatto che, in  
questo caso come nel caso Chapman, si trattava per la Corte di tutelare lo sile di vita  
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SENTENZA DEPALLE c. FRANCIA – OPINIONI DISTINTE  
tradizionale dei Gitani, di cui fanno parte la vita in carovana e il viaggio. Sebbene il  
ricorrente non appartenga a questa categoria di persone che richiede una tutela  
particolare agli occhi dei giudici di Starsburgo, la sua età « avanzata » e il suo  
attaccamento ai luoghi avrebbe giustificato un approccio più morbido. L’interessato  
sosteneva la misura oggetto della controversia – ossia il rifiuto delle autorità nazionali  
di autorizzarlo a continuare ad occupare il terreno e la casa – arrecava anche danno al  
suo diritto al domicilio garantito dall’articolo 8, « in ragione del danno, di natura extra  
patrimoniale (che evidenziamo) che stravolge[va] tutta la sua storia familiare  
caratterizzata dalla continuità e dall’intensità » (paragrafo 94). La Corte aveva già  
tentato di adottare tale approccio nella sentenza Menteş, nella quale erano in gioco la  
distruzione d’abitazioni e l’espulsione di abitanti: « La Corte osserva d’altro canto che i  
fatti stabiliti dalla Commissione (...) e che essa accetta rivelano un’ingerenza  
particolarmente grave nel diritto dei primi tre ricorrenti al rispetto della loro vita  
privata, della loro vita familiare e del loro domicilio garantito dall’articolo 8 (...) »  
(Menteş e altri c. Turchia, 28 novembre 1997, § 73, Raccolta 1997-VIII). Mi dispiace  
che la Corte abbia perduto l’occasione che le si presentava di precisare la sua posizione  
riguardo al binomio domicilio (abitazione)/vita privata e familiare che appare evidente  
nel presente caso.  
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