SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA
« Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte
lesa un’equa soddisfazione. »
A. Danno
50. A titolo di danno materiale, il ricorrente chiede 400.000 EUR, ossia
200.000 EUR per ciascun appartamento. Fa presente di trovarsi
nell’impossibilità di produrre una perizia, dato che i due appartamenti sono
occupati dagli acquirenti, ma precisa che l’importo domandato si basa sui
prezzi del mercato immobiliare, tenendo conto del fatto che gli appartamenti
si trovano nella « migliore zona residenziale della città ».
51. Chiede inoltre 10.000 EUR a titolo di danno morale, ossia
5.000 EUR per ciascun appartamento. Sottolinea in proposito che a causa
delle numerose procedure giudiziarie ad esito negativo, la sua malattia
cardiaca si è aggravata e che ha dovuto subire anche diversi interventi
chirurgici.
52. Riguardo al danno materiale, il Governo rileva che il ricorrente non
ha fornito una perizia tecnica. Ritiene che solo una perizia tecnica potrebbe
stabilire il valore reale degli appartamenti oggetto di causa. Secondo il
Governo, i prezzi di vendita degli appartamenti situati nella stessa zona
possono essere un riferimento, ma non possono rappresentare una base per
la quantificazione di una somma a titolo di danno materiale.
53. Il Governo allega al fascicolo una perizia del novembre 2007
secondo cui il valore dei due appartamenti oggetto di causa, compresi i
terreni loro pertinenti, è di 207.027 EUR, di cui 99.634 EUR per
l’appartamento sito al piano rialzato e il terreno pertinente e 107.393 EUR
per l’appartamento sito al primo piano e il terreno pertinente.
54. Riguardo al danno morale, il Governo ritiene che non sia stato
stabilito il nesso di causalità tra la dedotta violazione e il pregiudizio morale
lamentato. Rileva inoltre che la somma richiesta a questo titolo è eccessiva e
considera che in ogni caso, un’eventuale sentenza di condanna potrebbe
costituire di per se una riparazione sufficiente per il pregiudizio morale che
il ricorrente pretende di aver subito.
55. La Corte ricorda di aver concluso che vi è stata violazione
dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione per la vendita a terzi, da
parte dello Stato, dei due appartamenti oggetto di causa e dei loro terreni
pertinenti, combinata con l’assenza totale di indennizzo.
56. Nelle circostanze di causa, essa ritiene peraltro che la restituzione
dei due appartamenti e dei terreni pertinenti, venduti a G.I. e a B.C.C. e siti
rispettivamente al pianterreno e al primo piano dell’immobile sito a
Bucarest in Via Mendeleev 22 (già via N. Bălcescu), prima circoscrizione,
metterà il ricorrente, nella misura del possibile, in una situazione
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