CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
TERZA SEZIONE  
CASO DIMITRESCU c. ROMANIA  
(Ricorsi n° 5629/03 e 3028/04)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
3 giugno 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all’articolo 44 § 2  
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA  
Nel caso Dimitrescu c. Romania,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in camera  
composta da :  
Josep Casadevall, presidente,  
Elisabet Fura-Sandström,  
Corneliu Bîrsan,  
Boštjan M. Zupančič,  
Egbert Myjer,  
Ineta Ziemele,  
Luis López Guerra, juges,  
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da due ricorsi (nn. 5629/03 e 3024/04) diretti  
contro la Romania con cui due cittadini di questo Stato, i sig.ri Valentin  
Dimitrescu e Constantin Grigore Ioan Dimitrescu (« i ricorrenti »), hanno  
adito la Corte rispettivamente il 13 luglio 2002 e il 18 agosto 2003 in virtù  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. I ricorrenti sono rappresentati da I. Cazacu, avvocato del foro di  
Bucarest. Il Governo rumeno (« il Governo ») è rappresentato dal proprio  
agente, Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero degli Affari esteri.  
3. Il 7 dicembre 2005, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al  
Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha inoltre  
deciso che la ricevibilità e il merito del caso saranno esaminati allo stesso  
tempo.  
IN FATTO  
I. LE CIRCOSANZE DEL CASO  
4. I ricorrenti, fratelli, sono nati rispettivamente nel 1931 e 1929 e  
risiedono a Bucarest.  
5. Nel corso del 1947, il padre dei ricorrenti acquistò un bene immobile  
sito in Bucarest, in Via Mendeleev 22 (già Via N. Bălcescu), prima  
circoscrizione. Il bene era costituito da due fabbricati composti da diversi  
appartamenti.  
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SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA  
6. Nel 1950, lo Stato nazionalizzò il bene.  
7. Il 7 marzo 1994, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale di primo  
grado di Bucarest (« il Tribunale di primo grado ») un’azione di  
rivendicazione nei confronti del Consiglio municipale, al fine di ottenere la  
restituzione del bene.  
8. Nel frattempo, il 5 luglio 1996, i ricorrenti chiesero alla sociètà che  
amministrava gli immobili dello Stato delle informazioni sul bene  
soprammenzionato notificandole l’intimazione a non venderlo ad eventuali  
locatari, avendo promosso un’azione in rivendicazione. Nonostante la  
notifica, lo Stato vendette gli appartamenti ai terzi che vi abitavano in veste  
di locatari (paragrafi 11, 15 e 19 qui sotto). Fu venduto anche il terreno (« il  
terreno pertinente ») su cui si trovavano gli appartamenti  
9. Dopo la cassazione con rinvio, con sentenza definitiva del 14 febbraio  
1999, il Tribunale di primo grado accolse la domanda condannando il  
Consiglio municipale a restituire i beni ai ricorrenti.  
10. I ricorrenti promossero delle azioni giudiziarie contro gli acquirenti,  
alcune furono accolte con decisioni definitive, altre invece ebbero esito  
negativo.  
A. La situazione dell’appartamento venduto a G.I.  
11. Con contratto del 12 dicembre 1996, lo Stato vendette a G.I. un  
appartamento sito al piano terra dell’immobile.  
12. Il 15 novembre 1999, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale  
dipartimentale di Bucarest (« il Tribunale dipartimentale ») un’azione di  
rivendicazione nei confronti di G.I.  
13. Con sentenza del 21 settembre 2001, il Tribunale dipartimentale  
rigettò l’azione. Con sentenza del 13 marzo 2002, la Corte d’Appello di  
Bucarest (« la Corte d’Appello ») accolse l’appello dei ricorrenti ordinando  
a G.I. di restituire l’appartamento.  
14. Con sentenza del 16 maggio 2003, la Corte Suprema di giustizia  
accolse il ricorso di G.I. respingendo l’impugnazione, motivando che G.I. al  
momento della conclusione del contratto di vendita era in buona fede.  
B. La situazione dell’appartamento venduto a B.C.C.  
15. Con contratto del 9 gennaio 1997, lo Stato vendette a B.C.C. un  
appartamento sito al primo piano dell’immobile.  
16. Il 10 novembre 1999, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale di  
primo grado un’azione nei confronti di B.C.C. e il Consiglio municipale, al  
fine di farsi restituire l’appartamento e di far annullare il contratto di  
vendita.  
17. Con sentenza del 5 giugno 2001, il Tribunale di primo grado accolse  
in parte la domanda, ordinando a B.C.C. di restituire l’appartamento ai  
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SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA  
ricorrenti, ma respingendo la richiesta d’annullamento del contratto di  
vendita. Con sentenza del 12 dicembre 2001, il Tribunale dipartimentale  
accolse l’appello proposto da B.C.C. respingendo in toto la richiesta dei  
ricorrenti.  
18. Questa sentenza fu confermata, a seguito di ricorso presentato dai  
ricorrenti, da una sentenza del 24 maggio 2002 della Corte d’Appello.  
C. La situazione degli appartamenti venduti a A.M. e D.M.  
19. Il 17 gennaio e l’11 giugno 1997, lo Stato vendette due appartamenti  
dell’immobile rispettivamente a D.M. e a A.M.  
20. Con sentenze definitive del 13 novembre 2000 e 13 marzo 2001, il  
Tribunale dipartimentale accolse le domande in rivendicazione presentate  
dai ricorrenti rispettivamente contro A.M. e D.M. condannando gli  
acquirenti a restituire loro gli appartamenti in causa.  
D. Richiesta amministrativa volta alla restituzione del bene  
21. Il 26 giugno 2001, i ricorrenti richiesero al Comune, in virtù della  
legge n° 10/2001, la restituzione del bene.  
22. Il 28 febbraio 2006, il Comune informò il Governo che a quella data  
la richiesta non era stata esaminata in quanto i ricorrenti non avevano  
fornito alcuni documenti.  
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE  
23. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna rilevante sono  
descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH  
1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin e altri c. Romania (no 57001/00,  
CEDH 2005-VII, §§ 19-26) e Păduraru c. Romania (no 63252/00, §§ 38-53,  
1o dicembre 2005).  
24. La legge no 10/2001 del 14 febbraio 2001 sul regime giuridico dei  
beni immobili acquisiti abusivamente dallo Stato tra il 6 marzo 1945 e il  
22 dicembre 1989 è stata modificata dalla legge n° 247 pubblicata sulla  
Gazzetta ufficiale del 22 luglio 2005. La nuova legge amplia le forme di  
indennizzo permettendo ai beneficiari di scegliere tra una compensazione  
sotto forma di beni e servizi e una compensazione sotto forme di riparazione  
pecuniaria, equivalente al valore di mercato del bene che non può più essere  
restituito in natura al momento della concessione della somma.  
25. Le disposizioni rilevanti della legge no 10/2001 (ripubblicata) cosi  
come modificate dalla legge no 247/2005 sono così formulate :  
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SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA  
Articolo 1  
« 1. Gli immobili di cui lo Stato (…) si è appropriato abusivamente tra il 6 marzo  
1945 e il 22 dicembre 1989, come per quelli occupati dallo Stato in virtù della legge  
n° 139/1940 relativa alle requisizioni, e non ancora restituiti, saranno oggetto di  
restituzione in natura.  
2. Se la restituzione in natura non è possibile, si dovranno adottare delle misure di  
risarcimento in equivalenza. Si può trattare della compensazione con altri beni o  
servizi (…) con l’accordo del richiedente, o di un risarcimento pecuniario accordato  
secondo le disposizioni speciali riguardanti la determinazione e il pagamento dei  
risarcimenti per i beni immobili acquisiti abusivamente.  
(...) »  
Articolo 10  
« 1) Nel caso in cui gli edifici finiti nel patrimonio dello Stato in modo abusivo  
siano stati demoliti totalmente o parzialmente, la restituzione in natura è ordinata per  
il terreno libero e per le costruzioni che non sono state demolite, mentre misure  
ristoratrici in equivalenza saranno fissate per i terreni occupati e per le costruzioni  
demolite.  
(...)  
8) Il valore delle costruzioni di cui lo Stato si è abusivamente appropriato e che  
sono state demolite è determinato in funzione del loro valore venale al giorno in cui  
l’amministrazione decide sulla richiesta, stabilito secondo le norme internazionali di  
valutazione a partire dalle informazioni a disposizione degli stimatori.  
9) Il valore delle costruzioni che sono state demolite e dei terreni loro pertinenti di  
cui lo Stato si è abusivamente appropriato e che non possono essere restituite in natura  
è determinato in funzione del valore venale al giorno in cui l’amministrazione decide  
sulla richiesta, conformemente alle norme internazionali di valutazione. »  
Articolo 20  
« 1) Le persone che si sono viste accordare un risarcimento in virtù della legge  
n° 112/1995 possono, salvo nel caso in cui l’immobile sia stato venduto [a terzi]  
prima dell’entrata in vigore della presente legge, richiederne la restituzione in natura,  
previo il rimborso da parte loro della somma ricevuta a titolo di risarcimento, corretta  
in funzione del tasso di inflazione.  
2) Nel caso in cui l’immobile sia stato venduto [a terzi] secondo le condizioni  
previste dalla legge n° 112/1995 (…) il richiedente ha diritto a delle misure di ristoro  
per equivalenza, per il valore venale dell’immobile, includente il terreno e le  
costruzioni, determinato conformemente alle norme internazionali di valutazione. Nel  
momento in cui il richiedente ha ricevuto il risarcimento in virtù della legge n°  
112/1995, questi ha diritto alla differenza tra il valore venale del bene e l’ammontare  
ricevuto a titolo di tale risarcimento, corretto in funzione del tasso di inflazione.  
(...) »  
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26. Gli articoli 13 e 16 del titolo VIII della legge n° 247/2005, pure  
rilevanti per il presente caso, sono così formulati :  
Articolo 13  
« 1) Al fine di fissare l’ammontare finale dei risarcimenti da riconoscere secondo la  
presente legge, sarà creata una Commissione centrale dei risarcimenti, sottoposta  
all’autorità del primo ministro (...) »  
Articolo 16  
« 1) Le decisioni rilasciate dalle autorità competenti per la restituzione del bene  
indicanti delle somme a titolo di risarcimento (…) saranno inviate al segretariato della  
Commissione centrale entro il termine massimo di sessanta giorni dall’entrata in  
vigore della presente legge.  
2) Le domande di restituzione depositate in virtù della legge n° 10/2001 (…) che  
non hanno ricevuto risposta al momento dell’entrata in vigore della legge saranno  
inviate (…) al segretariato della Commissione centrale (…) entro il termine di dieci  
giorni a far data dal rilascio delle decisioni delle autorità competenti per la  
restituzione del bene.  
5) Il segretariato della Commissione centrale stilerà una lista dei fascicoli  
menzionati ai paragrafi 1 e 2 per i quali la domanda di restituzione in natura è stata  
respinta. Questi fascicoli saranno in seguito trasmessi all’autorità incaricata della  
valutazione, che stilerà un rapporto estimativo.  
6) (...) L’autorità incaricata della valutazione redigerà il rapporto estimativo  
secondo la procedura prevista a tale effetto e lo trasmetterà alla Commissione  
centrale. Il rapporto indicherà l’ammontare del risarcimento da accordare.  
7) Sulla base del rapporto estimativo, la Commissione centrale emetterà la  
decisione d’assegnazione del risarcimento o rinvierà il fascicolo per una nuova  
valutazione.»  
27. Il funzionamento della società per azioni « Proprietatea » è descritto  
nel caso Radu c. Romania (no 13309/03, §§ 18-20, 20 luglio 2006).  
28. La legge no 247/2005 è stata in ultimo modificata dall’ordinanza  
d’urgenza del Governo n° 81 del 28 giugno 2007, pubblicata sulla Gazzetta  
Ufficiale del 29 giugno 2007 e vertente sull’accelerazione della procedura  
d’indennizzo per gli immobili occupati abusivamente dallo Stato.  
29. Secondo l’articolo 181 del titolo I dell’ordinanza, quando la  
Commissione centrale ha deciso sull’assegnazione del risarcimento il cui  
importo non superi i 500.000 nuovi lei romeni (« RON »), i beneficiari  
possono optare tra delle azioni di « Proprietatea » e la liquidazione del  
risarcimento pecuniario. Per gli importi superiori ai 500.000 RON, gli  
interessati possono pretendere il risarcimento pecuniario fino ai 500.000  
RON e si vedranno riconoscere delle azioni di « Proprietatea » per la  
differenza.  
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30. Secondo l’articolo 7 del titolo II dell’ordinanza, entro sei mesi dalla  
data dell’entrata in vigore dell’ordinanza, il Governo dovrà stabilire le  
regole di designazione della società gerente di « Proprietatea ».  
IN DIRITTO  
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE  
31. Con contratto autentico di cessione dei diritti litigiosi (« contract de  
cesiune de drepturi litigioase ») dell’8 giugno 2004, il ricorrente Constantin  
Grigore Ioan Dimitrescu ha ceduto al ricorrente Dimitrescu i proprio diritti  
aventi come oggetto i presenti ricorsi. Le parti rilevanti del contratto erano  
cosi formulati:  
« Io sottoscritto Dimitrescu Constantin Grigore Ioan dichiaro di cedere a mio  
fratello, Dimitrescu Valentin, tutti i miei diritti contesi aventi ad oggetto i seguenti  
fascicoli :  
(...)  
– fascicolo no 3028/2004 CEDH, avente come oggetto la rivendicazione  
dell’immobile sito in Bucarest, 22 Via Mendeleev, prima circoscrizione ;  
– fascicolo no 5629/2003 CEDH, avente come oggetto la rivendicazione  
dell’immobile sito in Bucarest, 22 Via Mendeleev, prima circoscrizione ;  
(...)  
Io sottoscritto Dimitrescu Constantin Grigore Ioan dichiaro (...) che assicuro il  
cessionario dell’esistenza e della validità del credito (...)  
Cosi il cessionario è surrogato in tutti i diritti del cedente, acquisendo la qualità  
processuale attiva nei fascicoli sopramenzionati.  
(...)  
Il prezzo della cessione, così come convenuto dalle parti, è di 100.000.000 ROL, che  
io, sottoscritto il cedente, dichiaro di avere integralmente ricevuto da parte del  
cessionario oggi alla data di autenticazione del presente contratto.  
Io sottoscritto Dimitrescu Valentin dichiaro di ricevere da parte di mio fratello  
Dimitrescu Constantin Grigore Ioan, tutti i diritti contesi aventi ad oggetto i fascicoli  
sopramenzionati al prezzo e secondo le condizioni del presente contratto, con cui  
dichiaro di essere d’accordo. »  
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32. Tenuto conto di questo contratto, il Governo ritiene che il ricorrente  
Constantin Grigore Ioan Dimitrescu ha rinunciato ai propri diritti contesi a  
beneficio del fratello e che, nella fattispecie, non ha più pertanto la qualità  
di vittima. In conseguenza invita la Corte a rigettare i ricorsi nella parte  
riguardante il sig. Constantin Grigore Ioan Dimitrescu.  
33. In risposta, con lettera del 10 maggio 2006, il ricorrente Valentin  
Dimitrescu rileva che suo fratello non ha rinunciato ai propri diritti ma che  
glieli ha trasmessi. Le parti rilevanti di questa lettera sono così formulate:  
« Riconosco che mio fratello non ha più il diritto di ottenere la compensazione da  
parte del governo rumeno ma d’altra parte sono rimasto la sola persona avente diritto  
a tale compensazione in virtù della cessione.  
Conseguentemente invito la Corte a riconoscermi la qualità di beneficiario unico dei  
risarcimenti, tenuto conto delle conseguenze legali della cessione. »  
34. La Corte osserva che con contratto autentico il ricorrente Constantin  
Grigore Ioan Dimitrescu ha trasmesso al ricorrente Valentin Dimitrescu tutti  
i diritti contesi oggetto dei presenti ricorsi. Con lo stesso contratto, le parti  
hanno convenuto che il sig. Valentin Dimitrescu era surrogato anche in tutti  
i diritti del sig. Costantin Grigore Ioan Dimitrescu. La Corte non vede nella  
fattispecie niente in contrario nel tener conto dell’accordo delle parti e per  
considerare pertanto che il sig. Valentin Dimitrescu come l’unico ricorrente.  
Questi verrà pertanto indicato con la parola « il ricorrente ». Peraltro, la  
Corte ritiene che il ricorrente Constantin Grigore Ioan Dimitrescu non ha  
più locus standi nella fattispecie e ritiene che è opportuno cancellare dal  
ruolo i ricorsi che lo riguardano.  
II. RIUNIONE DEI RICORSI  
35. Tenuto conto dell’analogia dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e la  
questione di merito che pongono, la Corte ritiene necessario riunirli, in virtù  
dell’articolo 42 § 1 del proprio regolamento.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.  
PROTOCOLLO No 1 DELLA CONVENZIONE  
1
DEL  
36. Il ricorrente si lamenta della violazione del diritto al rispetto dei  
propri beni, in ragione della vendita dei due appartamenti del proprio  
immobile ai locatari B.C.C. e G.I., vendite convalidate dalle sentenze del  
24 maggio 2002 della Corte d’Appello di Bucarest e del 16 maggio 2003  
della Corte suprema di giustizia, oggetto rispettivamente dei ricorsi  
nn. 5629/03 e 3028/04, che la Corte ha appena riunito. Egli invoca l’articolo  
1 del Protocollo n° 1, cosi formulato:  
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« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può  
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni  
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.  
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in  
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo  
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri  
contributi o delle ammende. »  
A. Sulla ricevibilità  
37. La Corte costata che questa lamentela non è manifestamente  
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro  
che non è in contrasto con nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto si  
decide di dichiararla ricevibile.  
B. Sul merito  
38. Il Governo osserva che il ricorrente si è avvalso della procedura  
prevista dalla legge n° 10/2001, rivolgendosi alle autorità amministrative  
allo scopo di farsi riconoscere il risarcimento dei danni. Il Governo  
riconosce un’importanza particolare alle disposizioni della legge  
n° 10/2001, così come modificate dalla legge n° 247/2005 e aventi  
l’obiettivo di accelerare la procedura di restituzione e, in caso in cui tale  
restituzione non sia più possibile, di riconoscere un indennizzo  
comprendente una partecipazione, in qualità d’azionista, ad un ente di  
collocamento di valori mobiliari, « Proprietatea », organizzato in società per  
azioni. Secondo il Governo, il ristoro previsto dalla legislazione rumena  
risponde alle esigenze della giurisprudenza della Corte.  
39. Il ricorrente ritiene da parte sua che la legge n° 247/2005 non  
produce alcun miglioramento per i proprietari che cercano di recuperare i  
loro beni. Aggiunge che le autorità non l’hanno mai informato sulla  
necessità di presentare dei documenti supplementari a sostegno della propria  
domanda basata sulla legge n° 10/2001. Secondo lui, in ogni caso, non c’è  
alcuna possibilità reale di ottenere un risarcimento equo in virtù della legge  
n° 247/2005, dal momento che ritiene che il Fondo « Proprietatea » è, ad  
oggi, solamente un “contenitore vuoto”.  
40. La Corte osserva che il ricorrente possiede una decisione giudiziaria  
definitiva e irrevocabile che ordina alle autorità di restituirgli il bene, ivi  
compreso dunque i due appartamenti e i terreni pertinenti, oggetto dei  
presenti ricorsi (paragrafi 8 in fine e 9 qui sopra). Come la Corte ha già  
costatato (Străin precitata, § 38), l’esistenza del diritto di proprietà in virtù  
di una pronuncia definitiva non è condizionata ad altre formalità.  
41. La Corte ha trattato a più riprese casi aventi questioni analoghe a  
quelle del caso di specie e ha costatato la violazione dell’articolo 1 del  
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Protocollo n° 1 alla Convenzione (vedasi, tra gli altri, Porteanu  
c. Roumania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).  
42. In particolare la Corte riafferma che, nel quadro legislativo rumeno  
regolante le azioni in rivendicazione di beni immobili e la restituzione dei  
beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello Stato di  
un bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore  
all’accertamento giudiziario definitivo del diritto di proprietà altrui, si  
qualifica come privazione del bene (vedasi Porteanu precitato, § 32). Una  
tale privazione, combinata con l’assenza totale di indennizzo, è contraria  
all’articolo  
1
del Protocollo n°  
1
(vedasi in particolare  
Străin precitato, §§ 39, 43 e 59). Per di più, né la legge n° 10/2001, né  
quella di modifica n° 247/2005, tengono conto del pregiudizio subito, a  
causa del prolungato mancato indennizzo dalle persone che, come il  
ricorrente, si sono viste privare dei loro beni (Porteanu precitato, § 34).  
43. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la  
Corte ritiene che il Governo non ha dedotto alcun fatto o argomento che, nel  
presente caso, possa portare ad una conclusione diversa.  
44. Tenuto conto della propria giurisprudenza in materia, la Corte ritiene  
che nella fattispecie, la negazione del diritto di proprietà subita dal  
ricorrente riguardo ai suoi appartamenti e ai terreni pertinenti, combinata  
con l’assenza totale d’indennizzo, gli ha fatto subire un carico  
sproporzionato ed eccessivo, incompatibile con il diritto al rispetto dei suoi  
beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo n° 1.  
45. Pertanto, nella fattispecie c’è stata violazione di questa disposizione.  
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
46. Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente si  
lamenta dell’iniquità delle procedure definite con le sentenze del 24 maggio  
2002 della Corte d’Appello di Bucarest e del 16 maggio 2003 della Corte  
suprema di giustizia allegando di aver vinto in procedure analoghe,  
promosse nei confronti di acquirenti di altri appartamenti dell’immobile.  
47. Tenuto conto degli elementi in suo possesso, ed essendo competente  
per conoscere delle allegazioni formulate, la Corte non riscontra alcuna  
violazione apparente dei diritti garantiti dall’articolo 6 § 1 della  
Convenzione.  
48. Ne consegue che questa doglianza dovrà essere rigettata come  
manifestamente infondata, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della  
Convenzione.  
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
49. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,  
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« Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi  
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che  
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte  
lesa un’equa soddisfazione. »  
A. Danno  
50. A titolo di danno materiale, il ricorrente chiede 400.000 EUR, ossia  
200.000 EUR per ciascun appartamento. Fa presente di trovarsi  
nell’impossibilità di produrre una perizia, dato che i due appartamenti sono  
occupati dagli acquirenti, ma precisa che l’importo domandato si basa sui  
prezzi del mercato immobiliare, tenendo conto del fatto che gli appartamenti  
si trovano nella « migliore zona residenziale della città ».  
51. Chiede inoltre 10.000 EUR a titolo di danno morale, ossia  
5.000 EUR per ciascun appartamento. Sottolinea in proposito che a causa  
delle numerose procedure giudiziarie ad esito negativo, la sua malattia  
cardiaca si è aggravata e che ha dovuto subire anche diversi interventi  
chirurgici.  
52. Riguardo al danno materiale, il Governo rileva che il ricorrente non  
ha fornito una perizia tecnica. Ritiene che solo una perizia tecnica potrebbe  
stabilire il valore reale degli appartamenti oggetto di causa. Secondo il  
Governo, i prezzi di vendita degli appartamenti situati nella stessa zona  
possono essere un riferimento, ma non possono rappresentare una base per  
la quantificazione di una somma a titolo di danno materiale.  
53. Il Governo allega al fascicolo una perizia del novembre 2007  
secondo cui il valore dei due appartamenti oggetto di causa, compresi i  
terreni loro pertinenti, è di 207.027 EUR, di cui 99.634 EUR per  
l’appartamento sito al piano rialzato e il terreno pertinente e 107.393 EUR  
per l’appartamento sito al primo piano e il terreno pertinente.  
54. Riguardo al danno morale, il Governo ritiene che non sia stato  
stabilito il nesso di causalità tra la dedotta violazione e il pregiudizio morale  
lamentato. Rileva inoltre che la somma richiesta a questo titolo è eccessiva e  
considera che in ogni caso, un’eventuale sentenza di condanna potrebbe  
costituire di per se una riparazione sufficiente per il pregiudizio morale che  
il ricorrente pretende di aver subito.  
55. La Corte ricorda di aver concluso che vi è stata violazione  
dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione per la vendita a terzi, da  
parte dello Stato, dei due appartamenti oggetto di causa e dei loro terreni  
pertinenti, combinata con l’assenza totale di indennizzo.  
56. Nelle circostanze di causa, essa ritiene peraltro che la restituzione  
dei due appartamenti e dei terreni pertinenti, venduti a G.I. e a B.C.C. e siti  
rispettivamente al pianterreno e al primo piano dell’immobile sito a  
Bucarest in Via Mendeleev 22 (già via N. Bălcescu), prima circoscrizione,  
metterà il ricorrente, nella misura del possibile, in una situazione  
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equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del  
Protocollo n° 1 fossero state rispettate.  
57. Nel caso in cui lo Stato convenuto non dovesse procedere a tale  
restituzione entro il termine di tre mesi a far data dal giorno in cui la  
presente sentenza sarà divenuta definitiva, la Corte decide che il Governo  
dovrà versare all’interessato, per danni materiali, una somma corrispondente  
al valore attuale dei due appartamenti sopramenzionati e i loro terreni  
pertinenti.  
58. Nella fattispecie, trattandosi di determinare l’ammontare di questa  
somma, la Corte nota che il Governo ha trasmesso una perizia tecnica che  
permette di determinare il valore degli appartamenti. Secondo questa  
perizia, questo valore è pari a 207.027 EUR. Tenuto conto che il ricorrente  
non ha fornito alcuna perizia tecnica, la Corte valuta in equità il valore di  
mercato attuale totale dei due appartamenti e dei loro terreni pertinenti a  
210.000 EUR.  
59. Riguardo al danno morale, la Corte ritiene che gli avvenimenti in  
causa hanno comportato per il ricorrente delle contrarietà e incertezze, per le  
quali la somma globale di 4.000 EUR rappresenta un equo risarcimento per  
il pregiudizio morale subito.  
B. Spese e costi  
60. Il ricorrente non ha domandato il rimborso delle spese e dei costi.  
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il  
rimborso delle spese e dei costi solo se li ha richiesti. Quindi, nella  
fattispecie, la Corte non riconosce al ricorrente alcuna somma a tale titolo.  
C. Interessi moratori  
62. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,  
1. Decide di riunire i ricorsi ;  
2. Decide di cancellare dal ruolo i ricorsi per quanto riguarda il ricorrente  
Constantin Grigore Ioan Dimitrescu ;  
3. Dichiara i ricorsi ricevibili per quanto riguarda l’allegazione riguardante  
l’art. 1 del Protocollo n° 1 e irricevibile per il resto;  
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SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA  
4. Ritiene che c’è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n° 1 della  
Convenzione ;  
5. Ritiene  
a) che lo Stato convenuto deve restituire al ricorrente i due appartamenti  
e i terreni loro pertinenti venduti a G.I. e B.C.C., appartamenti siti  
rispettivamente al piano terra e al primo piano dell’immobile sito in  
Bucarest in Via Mendeleev 22 (già via N. Bălcescu), prima  
circoscrizione, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà  
definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;  
b) che in mancanza di tale restituzione, lo Stato convenuto deve versare  
al ricorrente, entro lo stesso termine di tre mesi, 210.000 EUR  
(duecentodiecimila euro), oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di  
imposta, come danno materiale;  
c) che in ogni caso, lo Stato convenuto deve corrispondere al ricorrente,  
entro lo stesso termine, 4.000 EUR (quattromila euro), oltre ogni  
ulteriore somma dovuta a titolo di imposta, come danno morale;  
d) che le somme in questione dovranno essere convertite in valuta dello  
Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento;  
e) che a partire dall’espirazione di tale termine e fino al versamento,  
questi importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso  
pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante  
tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 3 giugno 2008,  
conformemente all’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Santiago Quesada  
Cancelliere  
Josep Casadevall  
Presidente  
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