ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE
A. Esistenza di una ingerenza
21. Non vi è dubbio – come ha evidenziato lo stesso Governo – che
l’affidamento e la collocazione di Y in un centro d'accoglienza, così come la
sua dichiarazione di adottabilità, integrino una "ingerenza" nell'esercizio del
diritto al rispetto della vita familiare dei primi quattro ricorrenti.
B. Giustificazione della ingerenza
22. Tale ingerenza viola l'articolo 8, salvo che, "prevista dalla legge",
questa non persegua uno o diversi scopi legittimi, secondo quanto stabilito
dal secondo paragrafo di questa disposizione e sia "necessaria in una società
democratica" ai fini del raggiungimento di tali obiettivi. La nozione di
"necessità" implica una ingerenza fondata su un bisogno sociale imperativo,
e, in particolare, proporzionato allo scopo legittimo perseguito (si veda, ad
esempio, Gnahoré c. Francia, no 40031/98, § 50 in fine, CEDU 2000-IX).
23. L'articolo 8 mira essenzialmente a proteggere l'individuo contro
ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ed allo stesso tempo esso pone a
carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti all’effettivo "rispetto" della
vita familiare. Pertanto, qualora sia ammessa l'esistenza di un legame
familiare, lo Stato è tenuto ad agire in modo tale da permettere che tale
legame possa svilupparsi ed a prendere le misure maggiormente adeguate a
fare sì che il genitore possa ricongiungersi al proprio figlio (si veda, ad
esempio, le sentenze Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, serie A no 156, pp.
26-27, § 71 ; Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992,
serie A no 226-A, p. 30, § 91 ; Olsson c. Svezia (no 2), 27 novembre 1992,
serie A no 250, pp. 35-36, § 90 ; Ignaccolo-Zenide c. Romania, no 31679/96,
§ 94, CEDU 2000-I ; Gnahoré precedentemente citata, § 51).
24. La distinzione tra obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 non trova una definizione precisa; i principi applicabili sono
tuttavia paragonabili. In particolare, in entrambi i casi, occorre bilanciare
adeguatamente gli interessi in gioco; inoltre, in entrambe le ipotesi, lo Stato
dispone di un certo margine di valutazione (si veda, ad esempio, W., B. e R.
c. Regno Unito, 8 luglio 1987, serie A no 121, rispettivamente p. 27, § 60,
p. 72, § 61, e p. 117, § 65, e Gnahoré citata precedentemente, § 52).
1. « Prevista dalla legge »
25. Non vi è dubbio che le ingerenze, oggetto di contestazione fossero
previste dalla legge ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La
controversia nasce dall'applicazione degli artt. 330, 333 e 336 del codice
civile, e dalla legge no 184 del 1983, successivamente alle modifiche
apportate dalla legge no 149 del 28 marzo 2001.
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