C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA
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amministrativa bulgara ha mutato la sua giurisprudenza e accettato che gli
ordini di espulsione emessi per motivi di sicurezza nazionale fossero passivi
di procedimento giudiziario nonostante i termini espressi dal paragrafo
46(2) della legge sugli stranieri del 1998 (vedi paragrafo 25 più sopra). A
seguito di ciò, il primo ricorrente ha potuto ricorrere per l’esame giudiziario
della decisione presa nei suoi confronti. La Corte deve dunque determinare
se la maniera nella quale l’espulsione è stata ordinata, eseguita e
successivamente riesaminata è stata conforme ai requisiti dell’articolo 8
della Convenzione, come detto più sopra.
43. La Corte osserva innanzitutto che, mentre la decisione di espellere il
primo ricorrente era stata motivata rientendo che la misura fosse stata presa
poiché lo stessoi costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale, nei
successivi procedimenti giudiziari di riesame è emerso che il solo fatto alla
base di tale assunto – con il quale entrambi i gradi della corte hanno
completamente concordato – era il suo ritenuto coinvolgimento nel traffico
illegale di stupefacenti di comune accordo con altri cittadini bulgari (vedi
paragrafi 6, 14 e 16 più sopra). È senz’altro vero che la nozione di
“sicurezza nazionale” non può essere comprensibilmente definita (vedi
Esbester c. Regno unito, n. 18601/91, decisione della Commissione del 2
aprile 1993, non riportata; Hewitt e Harman c. Regno Unito, n. 20317/92,
decisione della Commissione dell’1 settembre 1993, non riportata; e
Christie c. Regno Unito, n. 21482/93, decisione della Commissione del
27 giugno 1994, DR 78-A, p. 119, a p. 134). Essa può, infatti, costituire un
vero campo aperto, con un ampio margine di apprezzamento lasciato
all’esecutivo per determinare cosa è nell’interesse di tale sicurezza.
Tuttavia, ciò non significa che i suoi limiti possano essere spinti al di là del
suo significato reale (vedi, mutatis mutandis, Association for European
Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cit., § 84). Difficilmente
può essere detto, sulla base di ogni ragionevole definizione del termine, che
gli atti sostenuti contro il primo ricorrente – per quanto gravi potessero
essere, avuto riguardo dei devastanti effetti che le droghe hanno sulle vite
delle persone – erano capaci di avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale
della Bulgaria o potevano servire quale giusta motivazione di fatto per la
conclusione che, se non fosse stato espulso, avrebbe presentato un rischio
per la sicurezza nazionale in futuro.
44. Sembra in tal modo che le corti nazionali, anche accettando ex post
facto il ricorso del primo ricorrente per l’esame giudiziario, non hanno
sottoposto l’assunto dell’esecutivo, secondo il quale egli presentava un
rischio per la sicurezza nazionale, ad un esame significativo (vedi, mutatis
mutandis, Lupsa, cit., § 41).
45. In merito ai criteri della qualità della legge, i requisiti dell’articolo 8
che fanno riferimento alle garanzie dipenderanno, come minimo, dalla
natura e dall’estensione dell’ingerenza in questione (vedi Al-Nashif, cit., §
121, citando P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, § 46, ECHR
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