CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
C.G. E ALTRI c. BULGARIA  
(Ricorso n. 1365/07)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
24 Aprile 2008  
FINALE  
24 LUGLIO 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA  
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Nel caso C.G. e altri c. Bulgaria,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Peer Lorenzen, Presidente,  
Snejana Botoucharova,  
Karel Jungwiert,  
Rait Maruste,  
Renate Jaeger,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre, giudici,  
e Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 1mo Aprile 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 1365/07) contro la Repubblica di  
Bulgaria con il quale C.G., T.H.G. e T.C.G. (“i ricorrenti”) hanno adito la  
Corte il 5 dicembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la  
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la  
Convenzione”). Il primo ricorrente è un cittadino turco nato nel 1968 ed  
attualmente residente in Turchia. La seconda e terza ricorrente cittadine  
bulgare nate rispettivamente nel 1968 e nel 1996 e residenti in Plovdiv,  
Bulgaria, sono sua moglie e sua figlia.  
2. I ricorrenti sono rappresentati dinanzi alla Corte da M. Ekimdzhiev e  
K. Boncheva, avvocati presso il foro di Plovdiv. Il Governo bulgaro (“il  
Governo”) è rappresentato dal suo agente del Ministero della Giustizia, M.  
Dimova. Il Governo turco, informato il 15 Marzo 2007 del suo diritto di  
intervento nella causa (articolo 36 § 1 della Convenzione ed articolo 44 § 1  
del Regolamento della Corte), non si è avvalso di tale facoltà.  
3. I ricorrenti sostengono che l’espulsione del primo ricorrente dalla  
Bulgaria ha costituito un’ingerenza ingiustificata nel loro diritto al rispetto  
della vita familiare, consacrato nell’articolo 8 della Convenzione. Essi  
affermano inoltre che non hanno avuto alcun ricorso interno effettivo contro  
di essa, contrariamente all’articolo 13 della Convenzione. Infine, il primo  
ricorrente lamenta anche che la sua espulsione è stata effettuata in  
violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 7.  
4. Il 13 marzo 2007 la Corte ha deciso di concedere priorità al ricorso in  
virtù dell’articolo 41 del Regolamento della Corte. Nello stesso giorno essa  
ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile ed ha deciso di  
comunicare al Governo le accuse relative all’ingerenza nella vita familiare  
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dei ricorrenti ed alla ritenuta mancanza di ricorsi in relazione ad essa, e la  
denuncia del primo ricorrente relativa all’illegittimità della sua espulsione.  
In virtù della previsione dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha  
deciso di esaminare il merito del ricorso insieme alla sua ammissibilità.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. Il primo ricorrente si è trasferito in Bulgaria nel 1992. Il 9 Aprile 1996  
ha ivi sposato la seconda ricorrente. Subito dopo il matrimonio egli ha  
ottenuto un permesso permanente di soggiorno. La loro figlia, la terza  
ricorrente, è nata in Bulgaria il 24 Maggio 1996. Prima del 2005 il primo  
ricorrente ha lavorato come autista per una società a responsabilità limitata  
presso Plovdiv.  
A. L’espulsione del primo ricorrente  
6. L’8 giungo 2005 il Direttore regionale degli affari interni di Plovdiv  
ha emesso un ordine di espulsione nei confronti del primo ricorrente. Egli  
ha privato lo stesso del diritto di residenza in Bulgaria e lo ha allontanato  
dal territorio bulgaro per un periodo di dieci anni, “per il motivo che [egli]  
presenta[va] una seria minaccia per la sicurezza nazionale ed in  
considerazione delle ragioni esposte nel fascicolo n. S-6923/ 08.06.2005 dal  
capo del dipartimento di sicurezza dell’ufficio direttivo regionale del  
ministero degli affari interni di Plovdiv”. La decisione del direttore fa  
riferimento ai paragrafi 42(1) e (2) e 42a(1) della legge sugli stranieri del  
1998, letta insieme ai paragrafi 10(1)(1) e (1)(3) (vedi paragrafi 18 e 20 più  
sotto). Non sono state fornite motivazioni di fatto, conformemente al  
paragrafo 46(3) della legge (vedi paragrafo 23 più sotto). L’ordine  
prevedeva inoltre che il primo ricorrente fosse detenuto fino a che esso non  
fosse stato portato ad esecuzione. Infine, esso specificava che era soggetto a  
riesame dinanzi al Ministero degli Affari Interni, ma non a giudizio di  
appello, conformemente al paragrafo 46(2) della legge, e che era  
immediatamente esecutivo, come previsto nel paragrafo 44(4) della legge  
(vedi paragrafi 19 e 22 più sotto).  
7. Alle 6.30 a.m. del 9 giugno 2005 il primo ricorrente è stato convocato  
presso la stazione di polizia di Plovdiv, dove gli è stato notificato l’ordine  
ed è stato detenuto in vista della sua espulsione. Egli è stato deportato in  
Turchia nello stesso giorno, senza essergli concesso di contattare sua moglie  
e sua figlia o un avvocato.  
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B. I procedimenti contro l’espulsione del primo ricorrente  
1. Il ricorso dinanzi al Ministro degli Affari Interni  
8. Una volta in Turchia, il primo ricorrente ha incaricato un legale in  
Bulgaria con l’aiuto di sua moglie – la seconda ricorrente –, ed il 16 giugno  
2005 ha proposto ricorso dinanzi al Ministro degli Affari Interni. Egli ha  
sostenuto di aver avuto per molti anni una stabile vita familiare in Bulgaria  
e lamentato che pur essendo stato condotto alla stazione di polizia il 9  
giugno 2005 non era stato informato del perché egli era considerato una  
minaccia alla sicurezza nazionale. Tale circostanza non gli è stata resa  
chiara nemmeno dalla decisione di espulsione, la quale ha semplicemente  
fatto riferimento alle disposizioni di legge sulle base delle quali essa è stata  
adottata. Il primo ricorrente inoltre ha denunciato che non era stato  
informato della proposta che era servita come base della decisione. Tutto ciò  
ha costituito una inadempienza nel fornire le motivazioni, in violazione  
delle regole della procedura amministrativa.  
9. Con una lettera del 30 giugno 2005 inviata presso il precedente  
indirizzo in Bulgaria del primo ricorrente, il capo del dipartimento ricorsi  
del Ministero degli Affari Interni lo ha informato del fatto che il Ministro  
aveva respinto il ricorso con una decisione del 29 giugno 2005, poiché  
l’ordine impugnato era stato emesso da un’autorità competente, nella forma  
corretta, nel rispetto delle regole sostanziali e procedurali applicabili e  
conformemente allo scopo della legge.  
2. I procedimenti legali di riesame  
10. Il 20 luglio 2005 il primo ricorrente ha richiesto il riesame  
giudiziario dell’ordine del Ministro da parte della Suprema corte  
amministrativa. Egli ha sostenuto che alcuna motivazione gli era stata  
fornita in merito alla decisione , privandolo di ogni protezione contro  
l’arbitrio poiché non era stato in grado di conoscere quali azioni a suo carico  
erano state ritenute una minaccia alla sicurezza nazionale. Egli ha inoltre  
sostenuto che le misure adottate nei suoi confronti hanno costituito  
un’ingerenza nella sua vita familiare. Tuttavia, le autorità hanno ignorato  
tutto ciò e non hanno esaminato se era stato operato un giusto bilanciamento  
tra i suoi diritti e l’interesse pubblico, contrariamente a quanto prevede  
l’articolo 8 della Convenzione, il quale ha costituito parte del diritto interno.  
A tal proposito egli ha fatto riferimento alla sentenza della Corte sul caso  
Al-Nashif c. Bulgaria (n. 50963/99, 20 giugno 2002), la quale aveva  
precedentemente portato la Suprema corte amministrativa a mutare il suo  
indirizzo giurisprudenziale in tale ambito (vedi paragrafo 25 più sotto).  
11. Il 10 Agosto 2005 la Suprema corte amministrativa ha informato il  
primo ricorrente che il caso era stato trasferito alla Corte regionale di  
Plovdiv.  
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12. L’udienza prevista per il 9 Dicembre 2005 non si è tenuta poiché il  
Direttore regionale degli affari interni di Plovdiv non aveva ricevuto la  
copia del ricorso per il giudizio di appello.  
13. L’udienza ha avuto luogo il 24 febbraio 2006. La Corte ha ammesso  
come prova il fascicolo n. S-6923/08.06.2005, che ha fatto da base per la  
decisione contro il primo ricorrente. Al primo ricorrente non è stato  
permesso di prendere conoscenza di tale documento.  
14. Con sentenza dell’8 Marzo 2006 la corte regionale di Plovdiv ha  
rigettato il ricorso. In primo luogo, essa ha sostenuto che l’impedimento  
dell’esame giudiziario previsto nel paragrafo 46(2) della legge sugli  
stranieri del 1998 (vedi paragrafo 22 più sotto) era contrario alla  
Convenzione ed era per tale motivo da ignorare. Essa ha fatto riferimento al  
caso Al-Nashif (cit.) ed alla giurisprudenza rilevante della Suprema corte  
amministrativa (vedi paragrafo 25 più sotto). Esaminando il ricorso nel  
merito, la corte ha sostenuto:  
“Le misure coercitive sono fondate ... sul fatto che [il primo ricorrente] rappresenta  
un seria minaccia alla sicurezza nazionale, per le ragioni esposte nel fascicolo  
n. S-6923/08.06.2005...  
Nel confermare l’ordine impugnato, il Ministero degli Affari Interni specifica che la  
prova raccolta dimostra chiaramente che [il primo ricorrente] è un membro di una  
banda criminale dedita al traffico illecito di droga; ciò, da una parte, costituisce una  
giustificazione come previsto nel paragrafo 10(1)(3) della [legge sugli stranieri del  
1998], e, dall’altra, è una circostanza necessaria affinché l’autorità amministrativa  
adotti misure coercitive. Sotto il paragrafo 42 della [legge sugli stranieri del 1998],  
'l’espulsione di uno straniero deve essere eseguita se la sua presenza nello Stato  
costituisce una seria minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico'. In  
seguito all’espulsione, lo straniero deve anche essere privato del diritto di risiedere  
nella Repubblica di Bulgaria e deve essergli vietato di rientrarvi. L’imposizione di  
[tali misure] è necessaria nei casi previsti nel paragrafo 10 della [legge sugli stranieri  
del 1998]. L’ordine fa riferimento ai motivi espressi nel paragrafo 10(1)(3), il quale  
[prevede l’espulsione obbligatoria di] 'uno straniero che è riconosciuto membro di una  
banda criminale o organizzazione o di essere coinvolto in attività terroristiche,  
contrabbando o ricettazione di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche,  
beni e tecnologie con un duplice utilizzo, o nel traffico illegale di sostanze tossiche o  
psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione'. L’ordine statuisce che  
ci sono informazioni in tal senso sul fatto che il [primo ricorrente] ha partecipato al  
traffico illegale di sostanze tossiche e psicotrope e precursori e materie prime per la  
loro produzione. Ciò è stato stabilito da documenti segreti (classificati conformemente  
al paragrafo 25 e [Capo 1], Parte 2, punto 22 della [legge sulla protezione di  
informazioni segrete del 2002 – vedi paragrafi 27 e 28 più sotto]) contenenti la  
proposta di imporre misure coercitive alle quali l’ordine impugnato fa riferimento.  
Conformemente a tale fascicolo, i dati provengono da misure segrete di sorveglianza e  
le informazioni da fonti operative raccolte dal Servizio nazionale per la lotta al  
crimine organizzato nell’aprile 2005, che dimostrano che [il primo ricorrente] ha agito  
come intermediario nel rifornimento di droga e mantiene contatti regolari con cittadini  
bulgari che spacciano stupefacenti e sostanze tossiche nel territorio della città di  
Plovdiv e Asenovgrad.  
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Le tre misure adottate nei confronti del [primo ricorrente] sono previste nel  
paragrafo 42(2) della [legge sugli stranieri del 1998]. ... Ai sensi del paragrafo  
46(2)(3) di [tale legge] letta congiuntamente al paragrafo 15(3) della [legge sul  
procedimento amministrativo del 1979], un ordine deve far riferimento soltanto alle  
motivazioni legali e non anche a quelle di fatto per l’imposizione di misure coercitive.  
Come si può rilevare dall’ordine, esso si conforma interamente ai requisiti di [tali  
disposizioni].  
Non vi è disputa sulla competenza dell’autorità che ha emesso l’ordine. [Il primo  
ricorrente allega] violazioni delle regole della procedura, ma non ne sono state rilevate  
da parte della corte. Il paragrafo 42 della [legge sugli stranieri del 1998] non prevede  
speciali regole di procedura... Nessuna violazione procedurale è stata rilevata nel fatto  
che il fascicolo per le misure coercitive fosse secretato, così come dalla sua ultima  
pagina si può osservare che esso era stato compilato il 7 giugno 2005 e classificato lo  
stesso giorno...  
[La corte si accinge ora ad esaminare] le eccezioni del [primo ricorrente]relative alla  
mancanza di motivazioni di fatto per l’imposizione delle misure. Le motivazioni di  
diritto citate nell’ordine necessitano dell’esistenza di informazioni relative ai fatti cui  
si fa riferimento ai paragrafi 42 e 42a della [legge sugli stranieri del 1998], lette  
insieme al paragrafo 10(1)(3). Relativamente alle eccezioni del [primo ricorrente],  
deve essere posto in rilievo che la [legge fa riferimento a] informazioni relative a fatti  
piuttosto che prove. La disponibilità di prove produrrebbe conseguenze legali diverse  
nei confronti del [primo ricorrente].  
L’ordine impugnato impone misure coercitive che, conformemente al paragrafo 22  
della [legge sui reati e pene amministrativi del 1969], sono applicate allo scopo di  
evitare e porre fine a reati amministrativi e di altro tipo, così come di prevenire e  
riparare le loro conseguenze dannose.  
L’informazione era stata ottenuta con l’uso di misure di sorveglianza segrete e  
attraverso fonti operative del Servizio nazionale per la lotta al crimine organizzato,  
come si può rilevare dal fascicolo citato nell’ordine. Conformemente alla definizione  
della [legge sui mezzi speciali di sorveglianza del 1997], le misure relative includono  
mezzi tecnici (mezzi elettronici e meccanici, così come sostanze che sono usate per  
registrare l’attività di persone monitorate ed oggetti) e metodi operativi (sorveglianza,  
intercettazioni, inseguimenti, entrata simulata di edifici, indicazione e controllo di  
corrispondenza e informazioni computerizzate, che sono impiegate durante l’utilizzo  
di mezzi tecnici) utilizzati per la preparazione di prove fisiche nella forma di  
videotapes, audiotapes, fotografie e oggetti contrassegnati. Sotto il paragrafo 3 di tale  
legge, esse possono anche essere utilizzate per prevenire i reati... Essi sono usati  
contro persone che sono sospettate di preparare o perpetrare o per aver perpetrato  
gravi crimini. La prova così ottenuta è conservata anche dal Ministero degli affari  
interni fino all’istituzione di un’investigazione preliminare, o dalle rispettive autorità  
giudiziarie. Ogni elemento non utilizzato per la costruzione di prove deve essere  
distrutto.  
La natura della fonte dell’informazione che ha condotto all’emanazione dell’ordine  
impugnato rende impossibile addurre ulteriori prove relativamente ai fatti. Tuttavia,  
tale mancanza di prove porta a rilevare che le misure coercitive sono state illegittime.  
Per di più, il [primo ricorrente] non contesta i fatti; egli semplicemente contesta l’uso  
delle informazioni relativo ad essi quali basi per le misure coercitive imposte. La  
[corte] rileva che i fatti esposti nel fascicolo possono servire quale base per  
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l’applicazione del paragrafo 42 e 42a della [legge sugli stranieri del 1998letta insieme  
al paragrafo 10(1)(3)]. Alla luce di ciò che precede, la [corte] conclude che l’ordine  
impugnato era conforme ai requisiti della legge sostanziale.  
L’ultima eccezione del [primo ricorrente] concerne la non-conformità dell’ordine  
impugnato al fine della legge. Egli fa riferimento alla sua prolungata vita familiare in  
Bulgaria, il suo matrimonio con una cittadina bulgara e la sua figlia di nove anni nata  
dal matrimonio (tutti fatti che sono stati riconosciuti dalle parti e dalla corte)...  
Tuttavia, tutte queste circostanze non hanno alcun rapporto con la legittimità  
dell’ordine ai sensi del paragrafo 42(1) e (2) della [legge sugli stranieri del 1998],  
ancor meno con la sua conformità allo scopo della legge, poiché la legge in questione  
prevede la restrizione di certi diritti al fine di prevenire la commissione di reati.  
In tali circostanze, il riferimento del [primo ricorrente] al caso [Al-Nashif, cit.] non è  
pertinente, dal momento che tale caso riguarda il diritto ad un esame giudiziario, che è  
disponibile per il [primo ricorrente].”  
15. Il 28 Marzo 2006 il primo ricorrente ha proposto appello dinanzi alla  
Suprema corte amministrativa. Egli ha sostenuto che la polizia non ha  
fornito alcuna prova del fatto che egli avesse fatto alcunché per porre la  
sicurezza nazionale in pericolo. Essi avevano semplicemente presentato un  
documento che conteneva l’informazione la cui fonte era sconosciuta. Il  
così detto “fascicolo” conteneva solo conclusioni generali che erano basate  
su fatti non resi conoscibili alla corte. Ciò era problematico, poiché il  
compito della corte è di garantire che la discrezione del potere non sia  
esercitata in modo arbitrario. Per di più, non vi erano fatti oggettivi che  
provavano che il primo ricorrente avesse commesso alcun reato. Ciò doveva  
essere provato, e non semplicemente sostenuto. Il primo ricorrente inoltre ha  
sostenuto che l’ordine impugnato ha violato gravemente il suo diritto al  
rispetto della sua vita familiare, contrariamente all’articolo 8 della  
Convenzione. Egli ha fatto riferimento in maniera estesa al caso Al-Nashif  
(cit:) e Berrehab c. Olanda (sentenza del 21 giugno 1988, Serie A n. 138), e  
asserito che l’ordinamento giuridico esistente non prevedeva sufficienti  
garanzie contro l’arbitrarietà. Inoltre, la giurisdizione inferiore non ha  
esaminato  
la  
proporzionalità  
dell’ingerenza,  
contrariamente  
all’insegnamento della Corte europea dei diritti umani per tutti i casi di  
applicazione dell’articolo 8 della Convenzione. L’ordine impugnato ha  
interrotto lo stabile legame con sua moglie e sua figlia. Se ci fossero state  
ragioni di sospettare che egli fosse dedito ad attività illegali, sarebbe stato  
più appropriato incriminarlo e processarlo, cosa che avrebbe comportato la  
produzione di prove certe della sua sostenuta trasgressione.  
16. Dopo aver tenuto un’udienza il 12 settembre 2006, la Suprema corte  
amministrativa ha confermato la sentenza della giurisdizione inferiore il 4  
ottobre 2006. La sua opinione, nella sua parte rilevante, si legge come  
segue:  
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“... [Tale corte] rileva che le conclusioni della corte di prima istanza sulla legittimità  
dell’ordine impugnato sono state corrette e ben fondate.  
Conformemente al paragrafo 42(1) della [legge sugli stranieri del 1998],  
l’espulsione di uno straniero è necessaria se la sua presenza nel paese pone la  
sicurezza nazionale o l’ordine pubblico in grave pericolo. Il sotto-paragrafo 2 di tale  
disposizione prevede che quando [una persona è espulsa] anche il suo diritto di  
residenza nella Repubblica di Bulgaria è revocato e gli è proibito rientrare nello Stato.  
Conformemente al paragrafo 42a della stessa legge, il divieto di far ingresso nello  
Stato è imposto date le circostanze esposte nel paragrafo 10 [della legge]. L’ordine  
impugnato dal direttore dell’ufficio generale degli affari interni di Plovdiv statuisce  
che il caso del [primo ricorrente] rientra sotto il punto 1 e 3 del paragrafo 10 della  
[legge sugli stranieri del 1998], per la misura in cui per mezzo delle sue azioni egli ha  
messo in pericolo la sicurezza e gli interessi dello Stato bulgaro o è riconosciuto di  
aver agito contro gli interessi di sicurezza del Paese, di essere stato un membro di una  
banda criminale o organizzazione o di aver preso parte ad attività terroristiche,  
contrabbando o ricettazione o di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche,  
beni e tecnologie con un duplice utilizzo, o in traffico illegale di sostanze tossiche o  
psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione.  
E’ stato riconosciuto nel presente caso che [Il primo ricorrente] ha agito come  
intermediario nel rifornimento di droga e mantiene contatti regolari con cittadini  
bulgari che distribuiscono stupefacenti e sostanze tossiche nel territorio della città di  
Plovdiv e Asenovgrad.  
L’ordine impugnato è stato emesso sulla base del fascicolo n. S–6923/08.06.2005  
dal capo del dipartimento di sicurezza regionale di Plovdiv, che contiene dati che  
rivelano che la presenza di uno straniero nella [Repubblica di Bulgaria] mette la  
sicurezza nazionale in grave pericolo.  
Le previsioni dei paragrafi 42 e 42a della [legge sugli stranieri] sono obbligatorie.  
Se le condizioni cui si fa riferimento in tali disposizioni si verificano, all’autorità  
amministrativa è richiesto di usare la coercizione ed il relativo ordine di espulsione  
dello straniero, ed allo stesso tempo di ritirare il suo permesso di residenza e proibirgli  
di entrare nella Repubblica di Bulgaria. L’autorità amministrativa non ha discrezione  
in merito all’esecuzione dell’ordine. Poiché la legge non prevede eccezioni che  
possano permettere [all’autorità di non eseguire l’ordine di espulsione], l’espulsione è  
legalmente prevista se le condizioni richieste si verificano.  
L’ordine impugnato è stato emesso conformemente allo scopo della legge e nel  
rispetto delle regole sostanziali e procedurali [applicabili]. L’autorità amministrativa  
ha chiarito i fatti rilevanti e specificato le ragioni di diritto per l’emissione dell’ordine.  
...”  
C. Successivi incontri tra il primo ricorrente e la seconda e terza  
ricorrenti  
17. Dopo l’espulsione del primo ricorrente, la seconda e terza ricorrente  
hanno viaggiato varie volte in un anno verso la Turchia per incontrarlo.  
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Ogni volta esse si sono trattenute lì per due o tre giorni. Nei periodi in cui  
erano lontani, essi si sentivano telefonicamente.  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA RILEVANTE  
A. La legge sugli stranieri del 1998 e sviluppi nella sua  
interpretazione ed applicazione  
18. Il paragrafo 42(1) della legge sugli stranieri del 1998 (Закон за  
чужденците в Република България) prevede che l’espulsione di stranieri  
deve essere eseguita quando la loro presenza nel Paese crea una seria  
minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico. Il paragrafo 42(2)  
statuisce che l’espulsione è obbligatoriamente accompagnata dal ritiro del  
permesso di residenza dello straniero e dall’imposizione di un divieto di  
ingresso nello Stato.  
19. Il paragrafo 44(4)(1) e (3) della legge prevede che gli ordini di  
espulsione e gli ordini di divieto di permesso di soggiorno degli stranieri  
sono immediatamente esecutivi.  
20. Nel paragrafo 42a(1) (o paragrafo 42h(1)) della legge, il divieto di  
ingresso nello Stato deve essere ordinato quando si verificano le fattispecie  
previste nel paragrafo 10. Il paragrafo 10(1)(1) e (1)(3) della legge, come  
allora vigente, definiva tali fattispecie come informazioni rivelanti sul fatto  
che (i) “per mezzo delle sue azioni lo straniero aveva posto in pericolo la  
sicurezza o gli interessi dello Stato bulgaro o agito contro la sicurezza del  
Paese”, o (ii) egli [era] un “membro di una banda criminale o  
organizzazione, o coinvolto in attività terroristiche, contrabbando o  
ricettazione di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche, beni e  
tecnologie con un duplice utilizzo, o in traffico illegale di sostanze tossiche  
o psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione”.  
21. Il paragrafo 46(1) della legge prevede che gli ordini che impongono  
misure coercitive possono essere impugnati dinanzi al Ministro degli affari  
interni o alla competente corte regionale.  
22. Tuttavia, nel paragrafo 46(2) della legge in vigore sino a marzo  
2007, gli ordini di ritiro del permesso di soggiorno degli stranieri e di  
divieto di ingresso nello Stato per le ragioni esposte al paragrafo 10(1)(1), o  
gli ordini di espulsione nei loro confronti, non erano soggetti ad esame  
giudiziario.  
23. Nel paragrafo 46(3) della legge, tali ordini non indicano i motivi di  
fatto relativi all’imposizione delle relative misure di sicurezza.  
24. Gli sviluppi legali rilevanti nell’interpretazione e nell’applicazione  
delle legge prima del 2002 sono esposti nei paragrafi 71-78 della sentenza  
della Corte sul caso di Al-Nashif, cit..  
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25. Seguendo tale sentenza, la Corte suprema amministrativa bulgara ha  
mutato la sua giurisprudenza. In un numero di sentenze e decisioni  
deliberate tra il 2003 ed il 2006 essa ha sostenuto, facendo riferimento al  
caso Al-Nashif, che il divieto di un esame giudiziario previsto nel paragrafo  
46(2) della legge doveva essere ignorato in quanto contrario alla  
Convenzione, e che gli ordini di espulsione facenti riferimento a  
considerazioni di sicurezza nazionale erano soggetti ad esame giudiziario  
(реш. 4332 от 8 май 2003 по адм. д. 11004/2002 г.; реш. 4473 от  
12 май 2003 г. по адм. д. 3408/2003 г.; опр. 706 от 29 януари 2004  
г. по адм. д. 11313/2003 г.; опр. 4883 от 28 май 2004 г. по адм. д.  
3572/ 2004 г.; опр. 8910 от 1 ноември 2004 г. по адм. д. №  
7722/2004 г.; опр. 3146 от 11 април 2005 по адм. д. 10378/2004 г.;  
опр. 3148 от 11 април 2005 по адм. д. 10379/2004 г.; опр. 4675  
от 25 май 2005 г. по адм. д. 1560/2005 г.; опр. 8131 от 18 юли  
2006 г. по адм. д. 6837/2006 г.).  
26. Successivamente, nell’aprile 2007, il paragrafo 46(2) della legge è  
stato sostituito. Esso oggi prevede che gli ordini di ritiro del permesso di  
soggiorno degli stranieri ed il divieto di ingresso nello Stato previsti nel  
paragrafo 10(1)(1), o gli ordini di espulsione, possono essere impugnati  
dinanzi alla Suprema corte amministrativa, la quale decide per mezzo di una  
sentenza definitiva.  
B. La legge sulla protezione delle informazioni riservate del 2002  
(Закон за защита на класифицираната информация)  
27. Conformemente al paragrafo 25 di tale legge, le informazioni  
elencate nella tabella n. 1, l’accesso non regolamentato che potrebbe mettere  
in pericolo la sicurezza nazionale della Bulgaria, la difesa, la politica estera  
o i valori costituzionali, sono un segreto di Stato.  
28. La parte 2, punto 22 della tabella n. 1 dell’atto prevede che le  
informazioni in questione sono quelle “raccolte, controllate e analizzate dai  
servizi di sicurezza e dalle agenzie per l’esecuzione del diritto relative a  
persone sospettate di attività sovversive, terroristiche, o altre attività illegali  
dirette contro l’ordine pubblico, la sicurezza, la difesa, l’indipendenza,  
l’integrità territoriale o lo status internazionale dello Stato”.  
C. Reati relativi a sostanze stupefacenti  
29. Per l’articolo 354a § 1 del codice penale del 1968 costituisce reato  
produrre, trattare, acquistare o possedere sostanze stupefacenti o similari al  
fine di spacciarle, ed anche il loro spaccio. Il reato è aggravato se commesso  
da un membro di una banda criminale (articolo 354a § 2 (1) del codice). Ai  
sensi dell’articolo 354b § 1 costituisce reato incitare o favorire l’uso di  
sostanze stupefacenti o similari. Costituisce inoltre reato essere un fondatore  
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membro, o leader di una banda criminale al fine di commettere reati previsti  
negli articoli 354a § 1 or 354b § 1 del codice (articolo 321 § 3 del codice).  
D. Sorveglianza segreta  
30. La legge che regola la sorveglianza segreta è descritta  
dettagliatamente nei paragrafi 7-51 della sentenza della Corte nel caso  
Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev c.  
Bulgaria (n. 62540/00, 28 giugno 2007).  
III. DOCUMENTI RILEVANTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA  
31. Il rapporto esplicativo relativo al Protocollo N. 7 (ETS N. 117)  
elenca le garanzie dell’articolo 1 nella seguente maniera:  
“... 15. Di regola, uno straniero dovrebbe avere il diritto di esercitare i suoi diritti di  
cui ai sotto -paragrafi a, b e c del paragrafo 1 prima di essere espulso. Tuttavia, il  
paragrafo 2 permette eccezioni per i casi in cui l’espulsione prima dell’esercizio di tali  
diritti è considerata necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o quando sono in  
gioco motivi di sicurezza nazionale. Tali eccezioni devono essere applicate tenendo in  
considerazione il principio di proporzionalità così come definito nella giurisprudenza  
della Corte europea dei diritti dell’uomo.  
Lo Stato che fa riferimento all’ordine pubblico per espellere uno straniero prima  
dell’esercizio dei suddetti diritti deve dimostrare che tali misure eccezionali erano  
necessarie nel caso di specie o nella categoria di casi. D’altra parte, se l’espulsione  
avviene per motivi di sicurezza nazionale, ciò stesso potrebbe valere quale motivo  
sufficiente. In entrambi i casi, tuttavia, la persona coinvolta dovrebbe avere il diritto di  
esercitare i diritti specificati nel paragrafo 1 dopo la sua espulsione. ...”  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA  
CONVENZIONE  
32. I ricorrenti hanno sostenuto che l’espulsione del primo ricorrente ha  
costituito una violazione del diritto al rispetto della loro vita familiare. Essi  
fanno riferimento all’articolo 8 della Convenzione, il quale prevede, per la  
parte che interessa che:  
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria ... vita familiare, ...  
2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al  
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benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla  
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà  
altrui.”  
A. Argomenti delle parti  
33. I ricorrenti hanno sostenuto che avevano avuto una stabile vita  
familiare in Bulgaria, che è stata interrotta dall’espulsione del primo  
ricorrente. Essi pur ammettendo che tale espulsione è avvenuta formalmente  
in linea con le disposizioni della legge sugli stranieri del 1998, hanno  
sostenuto che quella legge interna ha mancato nel prevedere sufficienti  
garanzie contro l’azione arbitraria sulla base di apparenti motivi di sicurezza  
nazionale. In particolare, sebbene il primo ricorrente abbia potuto istituire  
un procedimento giudiziario contro l’ordine della sua espulsione, le corti  
non hanno esaminato correttamente tale decisione ed hanno rifiutato di  
esaminare la sua proporzionalità. L’unica prova utilizzata per giustificare la  
conclusione che egli costituiva un rischio per la sicurezza nazionale è stato  
un “fascicolo” contenente informazioni presuntivamente raccolte per mezzo  
di sorveglianza segreta. Tuttavia, il materiale principale pervenuto da tale  
sorveglianza non è stato reso accessibile alle corti. Le corti in tal modo sono  
venute meno alla loro funzione di esaminare l’uso della discrezionalità  
nell’esercizio del potere e della legalità della sua azione, così privando i  
ricorrenti del minimo grado di protezione contro l’arbitrio.  
34. I ricorrenti inoltre hanno sostenuto che le autorità e le corti sono  
venute meno nell’esprimere le seppur minime considerazioni sul se è stato  
necessario espellere il primo ricorrente ed in tal modo distruggere la loro  
vita familiare. Vi erano serie motivazioni che vi si opponevano, come ad  
esempio la stabile vita familiare dei ricorrenti, l’assenza di una precedente  
condanna penale in capo al primo ricorrente ed il fatto che egli avesse un  
lavoro stabile e fosse un regolare taxista. Se le autorità avessero realmente  
avuto informazioni sul fatto che egli fosse coinvolto nel traffico illegale di  
droga, la risposta proporzionata sarebbe dovuta essere quella di incriminarlo  
e processarlo, e non di espellerlo sulla base di allegazioni non provate ed  
anonime.  
35. Il Governo ha sostenuto che a seguito della sentenza della Corte nel  
caso di Al-Nashif (cit:), le corti interne hanno iniziato ad esaminare i ricorsi  
per l’esame giudiziario degli ordini di espulsione. Nel caso di specie la corte  
regionale di Plovdiv e la Suprema corte amministrativa avevano accertato  
in maniera accurata i motivi di fatto e di diritto alla base degli ordini emessi  
contro il primo ricorrente. Le loro analisi erano state pienamente conformi  
ai principi della Convenzione, e le loro sentenze assolutamente ragionevoli.  
Le insinuazioni dei ricorrenti sul fatto che tali corti hanno esaminato il caso  
in maniera formale sono infondate. La pratica delle corti nazionali è stata in  
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seguito confermata nell’aprile 2007 con l’emendamento alla legge sugli  
stranieri del 1998.  
B. La valutazione della Corte  
1. Ammissibilità  
36. La Corte ritiene che tale ricorso non sia manifestamente infondato ai  
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che esso  
non è inammissibile per ogni altro motivo. Esso deve dunque essere  
dichiarato ammissibile.  
2. Merito  
37. Il primo ricorrente si è trasferito in Bulgaria nel 1992. Nel 1996 ha  
ivi sposato la seconda ricorrente. Nello stesso anno essi hanno avuto una  
bambina – la terza ricorrente. Non vi sono indicazioni sul fatto che il loro  
legame non possa essere considerato come una vera vita familiare ai sensi  
dell’articolo 8 § 1. La seconda e terza ricorrente sono cittadine bulgare nate  
in Bulgaria e che hanno lì vissuto tutta la loro vita. Dal 1992 sino alla sua  
espulsione nel 2005 il primo ricorrente ha legalmente risieduto in Bulgaria,  
dal 1996 in poi sulla base di un permesso di soggiorno permanente. Nel  
giugno 2005 la sua espulsione è stata ordinata facendo riferimento a motivi  
di sicurezza nazionale, ed è stato detenuto ed allontanato dalla Bulgaria con  
l’uso della forza. In seguito egli ha potuto vedere sua moglie e sua figlia  
solo occasionalmente per brevi periodi di tempo (vedi paragrafi 5, 6, 7 e 17  
più sopra). La Corte conclude quindi che le misure adottate dalle autorità  
contro il primo ricorrente costituiscono un’ingerenza nel diritto dei  
ricorrenti al rispetto della loro vita familiare (vedi Al-Nashif, cit., §§ 112-15;  
Lupsa c. Romania, n. 10337/04, §§ 24, 26 e 27, ECHR 2006-VII; Musa e  
altri c. Bulgaria, n. 61259/00, § 58, 11 gennaio 2007; e Bashir e altri c.  
Bulgaria, n. 65028/01, § 37, 14 giugno 2007).  
38. Tale ingerenza costituirà una violazione dell’articolo 8 a meno che  
essa sia “conforme alla legge”, persegua un fine legittimo o fini di cui al  
paragrafo 2, e sia “necessaria in una società democratica” per il  
raggiungimento di tali fini.  
39. La Corte ha costantemente ritenuto che il primo di tali requisiti non  
detta semplicemente che l’ingerenza deve essere prevista in una legge  
interna, ma si riferisce anche alla qualità di tale legge, richiedendo che essa  
sia conforme alle norme del diritto. La frase implica in tal modo che tale  
legge interna deve essere accessibile e prevedibile, in modo da essere  
sufficientemente chiara nei suoi termini per fornire agli individui  
indicazioni adeguate sulle circostanze in cui e le condizioni in base alle  
quali le autorità hanno il diritto di ricorrere a misure che colpiscono i loro  
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diritti tutelati dalla Convenzione. La legge deve inoltre offrire un grado di  
protezione legale contro l’ingerenza arbitraria delle autorità. Nei casi che  
colpiscono diritti fondamentali è contrario alle regole del diritto una  
discrezione legale concessa all’esecutivo di essere espressa in termini di  
potere senza restrizioni. Di conseguenza, la legge deve indicare il fine di  
ogni potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità  
relative al suo esercizio con sufficiente chiarezza, in maniera tale da  
assicurare all’individuo adeguata protezione contro un’ingerenza arbitraria  
(vedi, tra le altre, Malone c. Regno Unito, sentenza del 2 agosto 1984, Serie  
A n. 82, pp. 31-33, §§ 66-68).  
40. La Corte è naturalmente consapevole del fatto che nel caso  
particolare di misure relative alla sicurezza nazionale, il requisito della  
prevedibilità non può essere lo stesso che in altri campi. In particolare, il  
requisito della “prevedibilità” della legge non può spingersi fino al punto di  
obbligare gli Stati a promulgare provvedimenti legali che elencano in  
dettaglio ogni condotta che possa portare alla decisione di espellere un  
individuo per ragioni di pubblica sicurezza. Per loro natura, le minacce alla  
sicurezza nazionale possono variare nel carattere ed essere imprevedibili o  
difficili da definire in anticipo. Tuttavia, ogni volta in cui la sicurezza  
nazionale è in pericolo, i concetti di legalità e di diritto in una società  
democratica richiedono che le misure di espulsione che colpiscono diritti  
umani fondamentali siano soggette a qualche forma di procedimenti in  
contraddittorio dinanzi ad un’autorità indipendente o una corte competente  
ad esaminare effettivamente i motivi della loro adozione e le prove rilevanti,  
se necessitano di limitazioni procedurali appropriate sull’utilizzo delle  
informazioni segrete. L’individuo deve poter difendersi dall’affermazione  
dell’esecutivo che la sicurezza nazionale è in pericolo. Mentre  
l’affermazione dell’esecutivo di cosa costituisce una minaccia alla sicurezza  
nazionale sarà naturalmente di importanza significativa, l’autorità  
indipendente o corte deve essere capace di reagire nei casi in cui  
l’invocazione di tale concetto non ha basi ragionevoli nei fatti o rivela  
un’interpretazione di “sicurezza nazionale” che è illegittima o contraria al  
senso comune ed arbitraria (vedi Al-Nashif, §§ 119-24, e Lupsa, §§ 33 e 34,  
entrambi cit.).  
41. In Al-Nashif, durante l’esame delle basi legali per l’espulsione degli  
stranieri dalla Bulgaria per motivi di sicurezza nazionale con riferimento ai  
suindicati criteri, la Corte ha rilevato che ve ne erano ben poche. Tale  
conclusione si basava su diversi elementi: la mancanza di ogni motivo di  
fatto fornito per l’espulsione, la mancanza di ogni forma di procedimento in  
contraddittorio e la mancanza di ogni possibilità di appellarsi ad una autorità  
indipendente competente a conoscere del caso (vedi Al-Nashif, §§ 125-29;  
Musa e altri, §§ 61-63; e Bashir e altri, §§ 41 e 42, tutti cit.).  
42. Il presente caso riguarda un situazione avvenuta dopo il 2003  
quando, a seguito della sentenza della Corte in Al-Nashif, la Corte suprema  
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amministrativa bulgara ha mutato la sua giurisprudenza e accettato che gli  
ordini di espulsione emessi per motivi di sicurezza nazionale fossero passivi  
di procedimento giudiziario nonostante i termini espressi dal paragrafo  
46(2) della legge sugli stranieri del 1998 (vedi paragrafo 25 più sopra). A  
seguito di ciò, il primo ricorrente ha potuto ricorrere per l’esame giudiziario  
della decisione presa nei suoi confronti. La Corte deve dunque determinare  
se la maniera nella quale l’espulsione è stata ordinata, eseguita e  
successivamente riesaminata è stata conforme ai requisiti dell’articolo 8  
della Convenzione, come detto più sopra.  
43. La Corte osserva innanzitutto che, mentre la decisione di espellere il  
primo ricorrente era stata motivata rientendo che la misura fosse stata presa  
poiché lo stessoi costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale, nei  
successivi procedimenti giudiziari di riesame è emerso che il solo fatto alla  
base di tale assunto – con il quale entrambi i gradi della corte hanno  
completamente concordato – era il suo ritenuto coinvolgimento nel traffico  
illegale di stupefacenti di comune accordo con altri cittadini bulgari (vedi  
paragrafi 6, 14 e 16 più sopra). È senz’altro vero che la nozione di  
“sicurezza nazionale” non può essere comprensibilmente definita (vedi  
Esbester c. Regno unito, n. 18601/91, decisione della Commissione del 2  
aprile 1993, non riportata; Hewitt e Harman c. Regno Unito, n. 20317/92,  
decisione della Commissione dell’1 settembre 1993, non riportata; e  
Christie c. Regno Unito, n. 21482/93, decisione della Commissione del  
27 giugno 1994, DR 78-A, p. 119, a p. 134). Essa può, infatti, costituire un  
vero campo aperto, con un ampio margine di apprezzamento lasciato  
all’esecutivo per determinare cosa è nell’interesse di tale sicurezza.  
Tuttavia, ciò non significa che i suoi limiti possano essere spinti al di là del  
suo significato reale (vedi, mutatis mutandis, Association for European  
Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cit., § 84). Difficilmente  
può essere detto, sulla base di ogni ragionevole definizione del termine, che  
gli atti sostenuti contro il primo ricorrente – per quanto gravi potessero  
essere, avuto riguardo dei devastanti effetti che le droghe hanno sulle vite  
delle persone – erano capaci di avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale  
della Bulgaria o potevano servire quale giusta motivazione di fatto per la  
conclusione che, se non fosse stato espulso, avrebbe presentato un rischio  
per la sicurezza nazionale in futuro.  
44. Sembra in tal modo che le corti nazionali, anche accettando ex post  
facto il ricorso del primo ricorrente per l’esame giudiziario, non hanno  
sottoposto l’assunto dell’esecutivo, secondo il quale egli presentava un  
rischio per la sicurezza nazionale, ad un esame significativo (vedi, mutatis  
mutandis, Lupsa, cit., § 41).  
45. In merito ai criteri della qualità della legge, i requisiti dell’articolo 8  
che fanno riferimento alle garanzie dipenderanno, come minimo, dalla  
natura e dall’estensione dell’ingerenza in questione (vedi Al-Nashif, cit., §  
121, citando P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, § 46, ECHR  
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2001-IX). Mentre per le azioni prese nell’interesse della sicurezza nazionale  
possono, in considerazione della delicatezza dell’oggetto e delle serie  
potenziali conseguenze per la sicurezza della comunità, prevedersi meno  
garanzie di quanto avviene normalmente, un’espulsione prevista per  
prevenire i più piccoli crimini come le ordinarie attività criminali deve poter  
essere riesaminata in procedimenti che assicurino un più alto grado di  
protezione dell’individuo.  
46. Alla luce di ciò, la Corte ritiene particolarmente sorprendente che la  
decisione di espellere il primo ricorrente non ha fatto menzione dei motivi  
di fatto sulla base dei quali è stata presa. Essa ha semplicemente citato le  
disposizioni di legge applicabili e deciso che egli “presenta[va] una seria  
minaccia per la sicurezza nazionale”; tale conclusione si è basata su  
informazioni non specificate contenute in un documento interno segreto  
(vedi paragrafo 6 più sopra). Mancando persino una conoscenza di contorno  
dei fatti che sono stati posti alla base di tale assunto, il primo ricorrente non  
ha potuto presentare il suo caso in maniera adeguata nel successivo ricorso  
al Ministro degli affari interni e nei procedimenti giudiziari.  
47. La Corte rileva inoltre che, nei procedimenti giudiziari, la Corte  
regionale di Plovdiv ha sostenuto che una volta anche il Ministero degli  
affari interni ha prodotto il fascicolo basato su misure di sorveglianza  
segrete non rivelate che affermavano che il primo ricorrente era coinvolto in  
attività criminali, nessun ulteriore inchiesta sui fatti è stata possibile o  
necessaria (vedi paragrafo 14 più sopra). In tal modo essa ha mancato di  
esaminare un aspetto critico del caso: se le autorità potevano dimostrare  
l’esistenza di specifici fatti alla base del loro assunto per cui il primo  
ricorrente ha presentato un rischio per la sicurezza nazionale. In appello, la  
Corte suprema amministrativa non ha acquisito prove ed ha limitato il suo  
ragionamento sul punto alle seguenti brevi affermazioni: “E’ stato stabilito  
... che [il primo ricorrente] ha agito in qualità di intermediario per lo spaccio  
di narcotici e mantiene regolari contatti con cittadini bulgari che spacciano  
stupefacenti e sostanze tossiche...” Esso non è stato elaborato sulla base di  
prove che hanno condotto a quella decisione e non è stato dato valore alle  
eccezioni dettagliate del primo ricorrente secondo le quali non era di fatto  
coinvolto in alcuna attività (vedi paragrafi 15 e 16 più sopra). Tali elementi  
portano la Corte a concludere che le corti nazionali si sono limitate ad un  
esame puramente formale della decisione di espellere il primo ricorrente  
(vedi, mutatis mutandis, Lupsa, cit:, § 41). Esse hanno rifiutato di esaminare  
altri elementi per confermare o confutare le allegazioni contro di esso, e  
basato le loro decisioni solamente su informazioni non avvalorate da prove  
presentate dal Ministero degli affari interni sulla base di un monitoraggio  
segreto del primo ricorrente.  
48. Questo è il punto più problematico in considerazione del fatto che  
l’ordinamento giuridico bulgaro per i controlli non prevede le garanzie  
minime richieste dall’articolo 8 della Convenzione (vedi Association for  
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European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cit., §§ 71-94). In  
particolare, la legge bulgara non prevede sufficienti garanzie per assicurare  
che le autorità nell’utilizzo di speciali mezzi di sorveglianza riproducano  
fedelmente i dati originali in documenti scritti (ibid., § 85), e non prevede  
procedure adeguate per preservare l’integrità dei dati (ibid., § 86). Per di  
più, nel caso di specie, il documento non contiene informazioni che rendano  
possibile verificare se le misure di sorveglianza segrete contro il primo  
ricorrente sono state disposte ed eseguite legittimamente, né tale aspetto era  
stato considerato dalle corti nell’ambito dei procedimenti giudiziari.  
49. Alla luce delle precedenti considerazioni la Corte conclude che, pur  
avendo la possibilità formale di domandare un esame giudiziario della  
decisione di espellerlo, il primo ricorrente non ha beneficiato del minimo  
grado di protezione contro l’arbitrio delle autorità. L’ingerenza nella vita  
familiare del ricorrente non è stata quindi conforme “alla legge” al fine di  
soddisfare i requisiti della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Lupsa, cit.,  
§ 42). Ciò considerato, la Corte non ritiene necessario determinare se tale  
ingerenza persegue uno scopo legittimo e, se si, se essa è proporzionata allo  
scopo perseguito.  
50. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 8 della Convenzione.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA  
CONVENZIONE  
51. I ricorrenti sostengono che nei procedimenti giudiziari di riesame le  
corti non hanno esaminato in maniera sincera la veridicità delle  
affermazioni fatte dal Ministero degli affari interni contro il primo  
ricorrente, e non hanno accertato la necessità della sua espulsione. Essi  
fanno riferimento all’articolo 13 della Convenzione, che prevede:  
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione  
siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,  
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio  
delle loro funzioni ufficiali.”  
A. Argomenti delle parti  
52. I ricorrenti sostengono che, sebbene le corti nazionali abbiano  
accettato di esaminare il ricorso del primo ricorrente per il riesame  
giudiziario, esse non hanno di fatto tenuto in considerazione le sue eccezioni  
relative alla illegittimità della sua espulsione. Entrambi i gradi della corte  
hanno ritenuto che gli elementi del Ministero degli affari interni erano  
sufficienti a dimostrare che il primo ricorrente rappresentava un rischio per  
la sicurezza nazionale. Per di più, le corti hanno rifiutato di esaminare la  
proporzionalità della sua espulsione. Nessuno di tali vizi poteva trovar  
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rimedio dall’emendamento alla legge sugli stranieri del 1998 che si è avuto  
nell’aprile 2007, in primo luogo poiché tale emendamento è entrato in forza  
dopo che il caso del primo ricorrente è stato esaminato, ed in secondo luogo  
poiché esso non conteneva alcuna garanzia sul fatto che le corti non  
avrebbero continuato a tenere un approccio formalistico. Il punto cruciale  
della questione non è l’accessibilità dei procedimenti per mezzo dei quali  
impugnare gli ordini di espulsione, ma la maniera in cui le corti hanno  
esaminato la loro legalità nel corso dei procedimenti. Il metodo adottato nel  
caso del primo ricorrente non poteva fornire alcuna garanzia contro  
un’azione arbitraria e far valere in maniera effettiva i suoi diritti riconosciuti  
dalla Convenzione.  
53. Gli argomenti sostenuti dal Governo sono stati riassunti nel  
paragrafo 35 più sopra.  
B. La valutazione della Corte  
1. Ammissibilità  
54. La Corte ritiene che tale ricorso non è manifestamente infondato ai  
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che non è  
inammissibile per ogni altro motivo. Esso deve dunque essere dichiarato  
ammissibile.  
2. Merito  
55. L’articolo 13 garantisce l’accessibilità di un ricorso a livello  
nazionale per far osservare nella sostanza i diritti e le libertà della  
Convenzione in qualsiasi forma essi possano dover essere assicurati  
nell’ordinamento giuridico interno. L’effetto di tale articolo è quello di  
esigere la previsione di un rimedio interno che riconosca una autorità  
nazionale competente sia ad occuparsi della sostanza della doglianza che  
rileva ai sensi della Convenzione sia a garantire un appropriato conforto,  
sebbene gli Stati contraenti si vedano riconoscere un margine di discrezione  
nella maniera in cui conformarsi alle loro obbligazioni derivanti da tale  
disposizione. In alcune circostanze l’insieme dei ricorsi previsti dalla legge  
nazionale può soddisfare i requisiti dell’articolo 13 (vedi, tra le altre  
sentenze, Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 Novembre 1996, Rapporti  
di sentenze e decisioni 1996-V, pp. 1869-70, § 145).  
56. In materia di immigrazione, in cui vi è una pretesa sostenibile che  
l’espulsione possa violare un diritto di uno straniero al rispetto della sua vita  
familiare, l’articolo 13 insieme all’articolo 8 della Convenzione richiede che  
gli Stati devono rendere disponibile all’individuo interessato la possibilità  
effettiva di impugnare l’espulsione o l’ordine di rifiuto della residenza e di  
far esaminare le questioni rilevanti con sufficienti garanzie procedurali ed  
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accuratezza da un tribunale interno competente che offra adeguate garanzie  
di indipendenza ed imparzialità (vedi Al-Nashif, cit:, § 133, per vari  
riferimenti).  
57. Quando un’espulsione è stata ordinata facendo riferimento a  
considerazioni di sicurezza nazionale, certe restrizioni procedurali possono  
essere necessarie per assicurare che non si verifichino fughe di notizie  
dannose per la sicurezza nazionale, ed ogni autorità indipendente di appello  
dovrebbe concedere un ampio margine di apprezzamento all’esecutivo.  
Tuttavia, tali limitazioni non possono assolutamente giustificare  
l’abolizione completa dei ricorsi anche quando l’esecutivo abbia scelto di  
invocare il termine “sicurezza nazionale”. Anche quando è stata avanzata  
un’accusa di una minaccia alla sicurezza nazionale, la garanzia di un ricorso  
effettivo comporta come minimo che la competente autorità di appello sia  
informata dei motivi alla base della decisione di espulsione, anche quando le  
ragioni non sono pubblicamente accessibili. L’autorità deve essere  
competente a rigettare le asserzioni dell’esecutivo sul fatto che vi è una  
minaccia alla sicurezza nazionale quando essa rileva che ciò sia arbitrario ed  
irragionevole. Devono essere garantite alcune forme di procedimento in  
contraddittorio, se occorre anche per mezzo di un incaricato speciale,  
perseguendo il ristabilimento della sicurezza. Inoltre, deve essere verificato  
se le misure impugnate abbiano costituito un’ingerenza nel diritto  
dell’individuo nel rispetto della sua vita familiare e, nel caso, se sia stato  
operato un giusto bilanciamento tra l’interesse pubblico coinvolto ed i diritti  
dell’individuo (ibid., § 137, per ulteriori riferimenti Chahal, cit.).  
58. Considerate le sue conclusioni in merito all’articolo 8 (vedi  
paragrafo 50 più sopra), la Corte rileva che l’accusa del ricorrente è  
credibile. Bisogna quindi determinare se hanno avuto a loro disposizione un  
ricorso che soddisfi i requisiti dell’articolo 13.  
59. Come detto più sopra, seguendo la sentenza della Corte in Al-Nashif,  
la Corte suprema amministrativa bulgara ha mutato la sua giurisprudenza  
nel 2003 e cominciato ad esaminare ricorsi per il riesame giudiziario degli  
ordini di espulsione motivati sulla base della sicurezza nazionale, contro le  
disposizioni espresse del paragrafo 46(2) della legge sugli stranieri del 1998  
(vedi paragrafo 25 più sopra). Inoltre, l’ordine di espulsione nei confronti  
del primo ricorrente nel caso di specie è stato preso in considerazioni dai  
due gradi della corte. La questione sulla quale la Corte deve quindi rivolgere  
la sua attenzione non è, a differenza che nel caso Al-Nashif, la semplice  
disponibilità di procedimenti, ma se essi possono essere considerati come  
un “ricorso effettivo” ai sensi dell’articolo 13. La Corte determinerà ciò  
verificando se la maniera in cui i procedimenti sono stati condotti ed il  
modo in cui le corti hanno esaminato la decisione del Ministero degli affari  
interni osservano i requisiti di tale disposizione.  
60. In primo luogo, la Corte rileva che le corti interne che si sono  
occupate della decisione di espellere il primo ricorrente non hanno  
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esaminato in maniera completa se essa è stata realmente ordinata per motivi  
di sicurezza nazionale e se l’esecutivo è stato capace di dimostrare i fatti  
alla base della sua accusa per la quale egli rappresentava un rischio a tal  
riguardo. In secondo luogo, al ricorrente non è stata inizialmente fornita  
alcuna informazione relativamente ai fatti che hanno portato l’esecutivo ad  
avanzare una tale accusa, e non gli è stato concesso più tardi una equa e  
ragionevole possibilità di contraddire a tali fatti (vedi paragrafi 6, 13, 14 e  
16 più sopra). Ne segue che tali procedimenti non possono essere  
considerati un ricorso effettivo per la denuncia dei ricorrenti nell’ambito  
dell’articolo 8 della Convenzione.  
61. Per di più, la Corte osserva anche le corti nazionali non hanno  
rivolto alcuna considerazione alla questione se l’ingerenza nella vita  
familiare dei ricorrenti sia stata proporzionata agli scopi che si deve cercare  
di raggiungere. Invece esse hanno sostenuto che, avendo riconosciuto che il  
caso del primo ricorrente ricadeva nel campo delle disposizioni dei paragrafi  
42 e 42a della legge sugli stranieri del 1998, le autorità sono state costrette  
ad espellerlo (vedi paragrafi 14 e 16 più sopra).  
62. Ad ogni modo, conformemente alla giurisprudenza costante della  
Corte, il ricorso effettivo richiesto dall’articolo 13 è quello in cui l’autorità  
interna nell’esame del caso considera la sostanza della violazione della  
Convenzione. Nei casi che riguardano l’articolo 8 della Convenzione, ciò  
comporta anche che tale autorità deve operare un bilanciamento ed  
esaminare se l’ingerenza nei diritti del ricorrente rispondeva ad una  
pressante necessità sociale ed era proporzionata ai fini legittimi perseguiti,  
ed inoltre, se ciò autorizzava una limitazione giustificata dei loro diritti  
(vedi, mutatis mutandis, Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e  
33986/96, §§ 136-38, ECHR 1999-VI; Peck c. Regno Unito, n. 44647/98,  
§§ 105 e 106, ECHR 2003-I; e Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n.  
36022/97, §§ 140 e 141, ECHR 2003-VIII). I fattori rilevanti a tal riguardo  
sono stati recentemente riassunti nei paragrafi 57-59 della sentenza della  
Corte nel caso Üner c. Olanda ([GC], n. 46410/99, ECHR 2006-XII).  
63. Per la parte in cu il comportamento tenuto dalle corti nazionali nel  
caso di specie – rifiutando di esaminare le misure adottate contro il primo  
ricorrente alla luce dei fattori cui fa riferimento la Corte nell’ambito  
dell’articolo 8 della Convenzione – viene meno a tali requisiti, la Corte  
rileva che i procedimenti giudiziari di riesame non possono essere  
considerati un mezzo con il quale i ricorrenti potevano adeguatamente far  
valere i loro diritti al rispetto della loro vita familiare (vedi, mutatis  
mutandis, Peev c. Bulgaria, n. 64209/01, §§ 72 e 73, 26 luglio 2007). Essi  
non hanno dunque costituito un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13.  
64. Considerando l’estensione dei vizi sopra posti in evidenza, la Corte  
rileva che i procedimenti di riesame giudiziario nel caso di specie non sono  
riusciti a soddisfare i requisiti dell’articolo 13 della Convenzione. Nessun  
altro ricorso è stato proposto dal Governo.  
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65. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 13.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL  
PROTOCOLLO N. 7 DELLA CONVENZIONE  
66. Il primo ricorrente ha sostenuto di essere stato espulso senza avere la  
possibilità di beneficiare delle garanzie dell’articolo 1 del Protocollo N. 7  
della Convenzione, il quale prevede che:  
“1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere  
espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve  
poter:  
(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,  
(b) far esaminare il suo caso, e  
(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o ad una o più  
persone designate da tale autorità.  
2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciate al  
paragrafo 1 (a), (b) e (c) del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria  
nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.”  
A. Argomenti delle parti  
67. Il primo ricorrente ha sostenuto che l’assenza di informazioni  
verificabili che conducessero alla conclusione che la sua espulsione è stata  
realmente basata su considerazioni di sicurezza nazionale significa che non  
è stata “conforme alla legge”. Secondo lui, il suo caso era comparabile con  
il caso Lupsa (cit.).  
68. Gli argomenti del Governo sono stati riassunti nel paragrafo 35 di  
cui sopra.  
B. La valutazione della Corte  
1. Ammissibilità  
69. La Corte considera che anche tale ricorso non sia manifestamente  
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva  
che non è inammissibile per altre ragioni. Esso deve dunque essere  
dichiarato ammissibile.  
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2. Merito  
70. Nel caso dell’espulsione, oltre alla protezione fornita dagli articoli 3,  
8 e 13 della Convenzione, gli stranieri legalmente residenti sul territorio di  
uno Stato che ha ratificato il Protocollo N. 7 beneficiano delle specifiche  
garanzie previste nel suo articolo 1 (vedi Lupsa, cit., §§ 51 e 52; Kaya c.  
Romania, n. 33970/05, §§ 51 e 52, 12 Ottobre 2006; e Bolat c. Russia, n.  
14139/03, § 76, ECHR 2006-XI (estratti)).  
71. In Al-Nashif la Corte non ha esaminato il caso alla luce di tale  
disposizione, dal momento che i fatti in discussione si erano verificati  
prima della sua entrata in vigore nei confronti della Bulgaria (1 Febbraio  
2001) (vedi Al-Nashif, cit., § 133 in limine). Tuttavia, nel presente caso  
l’espulsione del primo ricorrente è stata ordinata l’8 giugno 2005 ed  
eseguita il 9 giugno 2005. La Corte deve quindi stabilire se ciò è avvenuto  
conformemente ai vari requisiti di tale articolo.  
72. La Corte osserva che la prima garanzia riconosciuta alle persone cui  
si fa riferimento in tale articolo è che non possono essere espulse eccetto  
che “in esecuzione di un decisione presa conformemente alla legge”.  
73. La Corte ha già rilevato che l’espulsione del primo ricorrente non è  
avvenuta “conformemente alla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della  
Convenzione. Osservando che tale frase ha una simile portata in ogni parte  
della Convenzione e dei suoi Protocolli (vedi, mutatis mutandis, Amuur c.  
Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Rapporti 1996-III, p. 850, § 50; Steel  
e altri c. Regno unito, sentenza del 23 Settembre 1998, Rapporti 1998-VII,  
p. 2742, § 94; e Hashman e Harrup c. Regno Unito [GC], n. 25594/94, § 34  
in fine, ECHR 1999-VIII), la Corte non può che concludere che tale  
espulsione non è stata conforme ai summenzionati requisiti del primo  
paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 (vedi Lupsa, §§ 56 e 57; e  
Kaya, §§ 56 e 57, entrambi cit.).  
74. La Corte deve anche determinare se le misure prese nei confronti del  
primo ricorrente si sono conformate agli altri requisiti del paragrafo 1 di tale  
articolo. Su tale punto essa osserva che le corti nazionali hanno rifiutato di  
raccogliere prove a conferma o rigetto delle allegazioni alla base della  
decisione di espellerlo ed hanno sottoposto tale decisione ad un esame  
puramente formale, con il risultato che il primo ricorrente non è riuscito ad  
ottenere che il suo caso fosse ammesso ed esaminato alla luce dei motivi  
avanzati contro la sua espulsione contrariamente alla lettera (b) del  
paragrafo 1 (vedi, mutatis mutandis, Lupsa, §§ 58-60; e Kaya, §§ 58-60,  
entrambi cit.).  
75. Infine, la Corte osserva che l’espulsione del primo ricorrente è  
avvenuta il 9 giugno 2005, lo stesso giorno nel quale egli è venuto  
conoscenza dell’ordine preso a tal fine (vedi paragrafo 7 più sopra). Ciò era  
conforme al paragrafo 44(4) della legge sugli stranieri del 1998, che prevede  
che gli ordini di espulsione sono immediatamente esecutivi (vedi paragrafo  
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19 più sopra). Il ricorrente ha avuto la possibilità di impugnare le misure  
contro di lui soltanto una volta fuori dal territorio della Bulgaria.  
76. Il secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 ammette  
questo, ma solo come una eccezione al principio generale consacrato nel  
primo paragrafo – alle persone colpite deve essere riconosciuta la possibilità  
di esercitare i loro diritti di cui al paragrafo 1 prima di essere allontanati  
dallo Stato. Tale eccezione è permessa solo se l’espulsione è “necessaria  
nell’interesse dell’ordine pubblico” o “basata su motivi di sicurezza  
nazionale”.  
77. La Corte ha già rilevato che l’espulsione del primo ricorrente non si  
è basata su reali motivi di sicurezza nazionale (vedi paragrafo 43 più sopra).  
Essa dunque non ha bisogno di determinare ulteriormente se, nel caso di  
specie, il suo essere privato della possibilità di esercitare i suoi diritti di cui  
al paragrafo 1 dell’articolo 1 prima della sua espulsione è stato necessario e  
proporzionato. La prima parte dell’eccezione è dunque non applicabile.  
78. Riguardo alla seconda parte dell’eccezione, la Corte osserva che il  
rapporto esplicativo al Protocollo N. 7 afferma che uno “Stato che fa  
riferimento all’ordine pubblico per espellere uno straniero prima  
dell’esercizio dei [suoi diritti previsti nel paragrafo 1 dell’articolo 1] deve  
dimostrare che tali misure eccezionali erano necessarie nel caso di specie o  
nella categoria di casi”. L’accertamento relativo alla verifica se questo è  
giustificato deve essere fatto “tenendo in considerazione il principio di  
proporzionalità come definito nella giurisprudenza [della Corte]” (vedi  
paragrafo 31 più sopra). Nel caso di specie, il Governo non ha proposto  
argomentazioni capaci di convincere la Corte che ciò si è verificato. Non vi  
è nulla nel rapporto che convince che fosse davvero necessario espellere il  
primo ricorrente prima di permettergli di impugnare tali misure.  
79. La Corte quindi conclude che il primo ricorrente avrebbe dovuto  
avere l’opportunità di esercitare il suo diritto come previsto nel paragrafo 1  
dell’articolo 1 prima di essere espulso dalla Bulgaria. Ad ogni modo, ciò  
non si è verificato.  
80. In breve, la Corte rileva che l’espulsione del primo ricorrente non ha  
soddisfatto i vari requisiti dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 della  
Convenzione. Vi è stata dunque violazione di tale disposizione.  
IV. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
81. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
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A. Danno  
82. I ricorrenti hanno richiesto 60,000 euro (EUR) (EUR 20,000 per  
ognuno) a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla violazione  
dell’articolo 8 della Convenzione. Essi sostengono che la loro separazione  
fisica abbia ingenerato sentimenti di solitudine e rassegnazione. La seconda  
ricorrente ha dovuto assumere sedativi per un anno a seguito dell’espulsione  
del marito. Il rapporto tra il primo ricorrente e sua figlia ha subito seri danni  
risultanti dalla separazione. Ciò è stato peggiorato dal fatto che la terza  
ricorrente soffre di epilessia, la quale è peggiorata per lo stress causato  
dall’assenza di suo padre. L’opzione per l’intera famiglia di stabilirsi in  
Turchia non è stata praticabile poiché lì, a differenza della Bulgaria, i costi  
dei medicinali necessari per l’epilessia del terzo ricorrente non sarebbero  
stati gratuiti. Inoltre, né la seconda né la terza ricorrente parlavano il turco.  
83. I ricorrenti hanno anche richiesto EUR 5,000 per la violazione  
dell’articolo 13 della Convenzione. Nelle loro argomentazioni, la maniera  
formale nella quale la Corte ha esaminato la decisione di espellere il primo  
ricorrente ha destato in loro sentimenti di ingiustizia e umiliazione. Il primo  
ricorrente ha inoltre richiesto EUR 10,000 per la violazione dell’articolo 1  
del Protocollo N. 7, essenzialmente per gli stessi motivi.  
84. Il Governo non si è espresso sulle accuse dei ricorrenti.  
85. La Corte considera che tutti e tre i ricorrenti devono aver sofferto  
angoscia e frustrazione a causa della illegittima ed ingiustificata ingerenza  
nella loro vita familiare causata dall’espulsione del primo ricorrente. Tali  
sensazioni sono state aggravate dall’inefficacia dei ricorsi per mezzo dei  
quali il primo ricorrente ha cercato di opporsi alla sua espulsione, oltre che  
per la mancanza di tutele appropriate nella procedura di espulsione.  
Considerando gli elementi in suo possesso e decidendo con equità come  
richiesto dall’articolo 41 della Convenzione, la Corte decide di accordare  
EUR 10,000 al primo ricorrente, EUR 6,000 alla seconda ricorrente ed  
EUR 6,000 alla terza ricorrente. A tali somme deve essere aggiunto ogni  
ammontare che possa essere dovuto a titolo di imposta.  
B. Spese e costi  
86. I ricorrenti richiedono il rimborso di EUR 2,730 per le spese legali  
sostenute per i procedimenti dinanzi alla Corte. Essi chiedono alla Corte di  
ordinare che EUR 700 di tale somma siano pagati direttamente ad essi e  
EUR 2,030 presso il conto corrente bancario dei loro legali rappresentanti,  
M. Ekimdzhiev e K. Boncheva. I ricorrenti chiedono inoltre che anche EUR  
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28 per spese postali e di ufficio, siano pagate presso il conto corrente  
bancario dei loro rappresentanti legali.  
87. Il Governo non si è pronunciato sulle richieste dei ricorrenti.  
88. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, i ricorrenti hanno diritto al  
rimborso di spese e costi solo nella parte in cui hanno dimostrato che sono  
stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli nel  
quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo delle informazioni in suo  
possesso e dei suindicati criteri, e rilevando che ai ricorrenti sono stati  
accordati EUR 850 per l’assistenza legale, la Corte considera ragionevole  
assegnare la somma di EUR 1,500, oltre ad ogni importo che possa essere  
dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti. EUR 700 di tale somma devono  
essere pagati direttamente ai ricorrenti ed EUR 800 presso il conto corrente  
bancario dei loro rappresentanti legali, M. Ekimdzhiev e K. Boncheva.  
C. Interessi moratori  
89. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ  
1. Dichiara il resto del ricorso ammissibile;  
2. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;  
3. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;  
4. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 della  
Convenzione;  
5. Ritiene  
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a  
partire dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente  
all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire  
in leva bulgara al tasso applicabile alla data della sentenza:  
(i) al primo ricorrente, EUR 10,000 (diecimila euro), oltre ad ogni  
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di  
danno non patrimoniale;  
(ii) alla seconda ricorrente, EUR 6,000 (seimila euro), oltre ad ogni  
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di  
danno non patrimoniale;  
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(iii) alla terza ricorrente, EUR 6,000 (seimila euro), oltre ad ogni  
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di  
danno non patrimoniale;  
(iv) a tutti i tre ricorrenti, EUR 1,500 (millecinquecento euro), oltre  
ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, per  
spese e costi. EUR 700 (settecento euro) di tale somma deve essere  
pagata direttamente ai ricorrenti e EUR 800 (ottocento euro) presso  
il conto corrente bancario dei loro rappresentanti legali, M.  
Ekimdzhiev K. Boncheva;  
(b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.  
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 24 Aprile 2008, ai sensi  
degli articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.  
Claudia Westerdiek  
Cancelliere  
Peer Lorenzen  
PresidentE  
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