CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUARTA SEZIONE  
CARSON E ALTRI c. REGNO UNITO  
(Ricorso n. 42184/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
4 Novembre 2008  
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2  
della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE  
DEL GIUDICE GARLICKI  
Nel caso Carson e Altri c. Regno Unito,  
la Corte europea dei diritti dell’uomo(quarta sezione), riunitasi in una  
camera composta da :  
Lech Garlicki, Presidente,  
Nicolas Bratza,  
Giovanni Bonello,  
Ljiljana Mijović,  
David Thór Björgvinsson,  
Ledi Bianku,  
Mihai Poalelungi, giudici,  
e Fatoş Aracı, Cancelliere di sezione,  
dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 maggio 2007 e il 7  
ottobre 2008, emette la seguente sentenza, che è stata adottata in questa  
stessa data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (42184/ 05) proposto contro il  
Regno Unito e l'Irlanda del Nord dinanzi la corte ai sensi della Chicco 34  
della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà  
fondamentali (la “Convenzione”) da 13 cittadini britannici: Annette Carson,  
Bernard Jackson, Venice Stewart, Ethel Kendall, Kenneth Dean, Robert  
Buchanan, Terrance Doyle, John Gould, Geoff Dancer, Penelope Hill,  
Bernard Shrubsole, Lothar Markiewicz e Rosemary Godfrey.  
2. I ricorrenti erano rappresentati da T. Otty Q.C. e B.Olbourne,  
avvocati del foro di Londra, e da M. P. Tunley e H. Gray, avvocati del foro  
di Toronto. Il governo del Regno Unito ("il Governo") era rappresentato  
dalla propria agente Agent, D. Walton, del dipartimento degli affari esteri e  
del Commonwealth.  
3. I ricorrenti lamentano di essere stati vittime di un trattamento  
discriminatorio, ai sensi dell'articolo 14 letto in combinato disposto con  
l'articolo 8 della Convenzione e dell’articolo 1 del protocollo n.1, nonché  
dell’articolo 1 del protocollo n.1 considerato singolarmente, a causa del  
rifiuto da parte delle autorità del Regno Unito di indicizzare le loro pensioni  
rispetto al tasso di inflazione  
4. Il 17 febbraio 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al  
Governo. Inoltre, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 § 3  
della Convenzione, essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del ricorso  
siano esaminati congiuntamente.  
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5. Il 18 settembre 2007 e la Corte ha deciso di rinviare l'esame del caso  
in attesa della decisione della Grande Camera relativamente al caso Burden  
c. Regno Unito, no. 13378/05.  
6. Il 24 gennaio 2008, è stata concessa all’organizzazione non  
governativa “Age Concern England” la possibilità di intervenire nell'ambito  
del procedimento come parte terza (Articolo 36 § 2 della Convenzione).  
I FATTI  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE  
A. I ricorrenti  
1. Annette Carson  
7. La Sig.na Carson è nata nel 1931. Ha trascorso la maggior parte della  
propria vita nel Regno Unito, dove ha lavorato e versato pienamente i  
contributi al sistema previdenziale nazionale, prima di emigrare in Sudafrica  
nel 1989, dove ha vissuto a partire dal 1990. Dalla 1989 al 1999 ella ha  
versato volontariamente ulteriori contributi al sistema previdenziale  
nazionale allo scopo di conservare il pieno diritto ad una pensione di  
anzianità statale.  
8. Nel 2000 ella ha maturato il diritto ad una tensione statale e ad una  
pensione aggiuntiva, così come previsto dalle sistema previdenziale  
complementare del regno unito. Ella percepisce un totale di 103.62 sterline  
a settimana, comprensivo di 67.50 sterline di pensione statale di base. La  
sua attenzione è rimasta fissa a tale somma a partire dal 2000. Se avesse  
usufruito della indicizzazione rispetto al tasso di inflazione, l'attenzione  
oggi ammonterebbe a 82.05 sterline a settimana.  
9. Non esistendo un sistema previdenziale nazionale in densità ottica, la  
Sig.na Carson sostiene di avere bisogno della propria pensione britannica  
per potersi sostentare durante la attenzione, dal momento che non ha altre  
fonti di reddito oltre ad alcune forme di entrata legate alla propria attività di  
scrittrice.  
10. La Sig.na Carson ha avviato i procedimenti interni allo scopo di  
contestare il rifiuto di indicizzare la propria pensione: si vedano i paragrafi  
24 -36 qui di seguito  
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2. Bernard Jackson  
11. Il Sig. Mr Jackson è nato nel 1922. Ha lavorato 50 anni nel Regno  
Unito, pagando per intero i contributi previsti dal sistema previdenziale  
nazionale. È emigrato in Canada nel 1986, una volta in pensione, ed ha  
maturato il diritto alla pensione statale nel 1987. Il suo stipendio statale di  
base era di 39.50 sterline a settimana ed è rimasto fisso a tale cifra dal 1987.  
Se la tensione statale avesse beneficiato degli indicizzazione a partire dal  
1987, adesso ammonterebbe a 82.05 sterline a settimana.  
3. Venice Stewart  
12. La Sig.ra Stewart è nata nel 1931. Ha lavorato per quindici anni nel  
Regno Unito, pagando interamente contributi previsti dal sistema  
previdenziale nazionale, prima di emigrare in Canada nel 1964. Ha maturato  
il diritto alla pensione statale nel 1991. Il suo stipendio statale di base era di  
15.48 sterline a settimana ed è rimasto fisso a tale cifra dal 1991. Se la  
pensione statale avesse beneficiato dell'indicizzazione, adesso  
ammonterebbe a 22.50 sterline a settimana.  
4. Ethel Kendall  
13. La Sig.ra Kendall è nata nel 1913. Ha lavorato 45 anni nel Regno  
Unito, versando i contributi al sistema previdenziale nazionale, prima di  
andare in pensione nel 1976. Ha maturato il diritto alla pensione statale nel  
1973, è poi emigrata in Canada nel 1986, ed in quel periodo la sua pensione  
statale ammontava a 38.70 a settimana. Questa è rimasta fissa a tale cifra. Se  
avesse beneficiato degli indicizzazione, ora ammonterebbe a 82.05 sterline a  
settimana.  
5. Kenneth Dean  
14. Il Sig. Dean è nato nel 1923. Ha lavorato per le 51 anni nel Regno  
Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale nazionale,  
prima di andare in pensione nel 1991. Ha maturato il diritto alla pensione  
statale nel 1988 ed è poi emigrato in Canada nel 1986, quando la sua  
pensione ammontava a 57.60 sterline a settimana. La pensione è rimasta  
invariata a tale cifra, sin dal 1994. Se avesse beneficiato dell'adeguamento,  
ora ammonterebbe approssimativamente a 82.05 a settimana. .  
6. Robert Buchanan  
15. Il Sig. Buchanan è nato nel 1924. Ha lavorato per 47 anni nel Regno  
Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale nazionale,  
prima di emigrare in Canada nel 1985. Ha maturato il diritto alla pensione  
statale nel 1989. La sua pensione di base era allora di 41.15 sterline a  
settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra a partire dal 1989. Se la pensione  
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statale avesse beneficiato dell’indicizzazione, ora ammonterebbe  
approssimativamente a 82.05 a settimana.  
7. Terence Doyle  
16. Il Sig. Doyle è nato nel 1937. Ha lavorato quarantadue anni nel  
Regno Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale  
nazionale, prima di andare in pensione nel 1995 e di emigrare in Canada nel  
1998. Ha maturato il diritto alla pensione statale nel 2002. La sua pensione  
di base in quel momento era di 75.50 sterline a settimana, ed è rimasta fissa  
a tale cifra. Se la pensione avesse beneficiato dell’indicizzazione, ora  
ammonterebbe approssimativamente a 82.05 a settimana.  
8. John Gould  
17. Il Sig. Gould è nato nel 1933. Ha lavorato quarantaquattro anni nel  
Regno Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale  
nazionale, prima di andare in pensione e di emigrare in Canada nel 1994. Ha  
maturato il diritto ad una pensione statale nel 1998. La sua pensione statale  
di base allora ammontava 64.70 a settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra.  
Se  
avesse  
beneficiato  
dell’indicizzazione,  
ora  
ammonterebbe  
approssimativamente relativamente a 82.05 a settimana.  
9. Geoff Dancer  
18. Il Sig. Dancer è nato nel 1921. Ha lavorato quarantaquattro anni nel  
Regno Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale  
nazionale, prima di emigrare in Canada nel 1981. Ha maturato il diritto alla  
pensione statale nel 1986, che allora ammontava a 38.30 sterline a settimana  
ed è rimasta fissa a tale cifra. Se avesse beneficiato della indicizzazione, ora  
ammonterebbe approssimativamente a 82.05 sterline a settimana.  
10. Penelope Hill  
19. La Sig.a Hill è nata in Australia nel 1940; risulta che sia ancora  
cittadina australiana. Ha vissuto e lavorato nel Regno Unito tra il 1963 e il  
1982, versando pienamente i contributi al sistema previdenziale nazionale,  
prima di rientrare in Australia nel 1982. Ha versato ulteriori contributi al  
sistema previdenziale nazionale per gli anni fiscali 1992 -1999, ed ha  
maturato il diritto alla pensione statale britannica nel 2000. La sua pensione  
statale di base era di 38.05 a settimana..  
20. Tra l'agosto 2002 e il dicembre 2004, ha trascorso più della metà del  
tempo a Londra. Durante questo periodo, la sua pensione è aumentata a  
58.78 sterline, somma che includeva un’indicizzazione della pensione  
statale di base. Quando è tornata in Australia, la sua pensione è ritornata al  
livello precedente, consistente in una pensione statale di base di 38.05  
sterline ed è successivamente è rimasta tale. Se la sua pensione statale  
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avesse  
beneficiato  
dell'indicizzazione,  
ora  
ammonterebbe  
approssimativamente a 43.08 sterline a settimana.  
11. Bernard Shrubshole  
21. Il Sig. Shrubshole è nato nel 1933. I contributi da lui versati nel  
Regno Unito hanno fatto sì che egli maturasse a pieno titolo diritto ad una  
pensione statale di base nel 1998. Egli è emigrato in Australia nel 2000, ed  
in quel momento la sua pensione statale ammontava a 67.40 sterline a  
settimana. Fatta eccezione per un periodo di sette settimane in cui egli ha  
fatto ritorno nel Regno Unito (periodo durante il quale la sua pensione è  
aumentata in considerazione degli adeguamenti annuali), la sua pensione  
statale è rimasta fissa a tale cifra a partire dal 2000. Se avesse beneficiato  
dell'indicizzazione, la pensione ora ammonterebbe approssimativamente a  
82.05 sterline a settimana.  
12. Lothar Markiewicz  
22. Il Sig. Markiewicz è nato nel 1924. Ha trascorso 51 anni nel Regno  
Unito dove ha lavorato e versato in pieno i contributi al sistema  
previdenziale nazionale, ed ha maturato il diritto ad una pensione statale nel  
1989. Nel 1993 è emigrato in Australia. La sua pensione statale di base  
allora ammontava a 56.10 sterline a settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra.  
Se  
avesse  
beneficiato  
dell’indicizzazione,  
ora  
ammonterebbe  
approssimativamente a 82.05 sterline a settimana.  
13. Rosemary Godfrey  
23. La Sig.ra Godfrey è nata nel 1234. Ha lavorato dieci anni nel Regno  
Unito tra il 1954 e il 1965, versando pienamente i contributi al sistema  
previdenziale nazionale, prima di emigrare in Australia nel 1965. Ha  
maturato il diritto alla pensione statale nel 1994. La sua pensione statale di  
base allora era di 14.40 sterline a settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra. Se  
avesse  
beneficiato  
dell'indicizzazione  
ora  
ammonterebbe  
approssimativamente a 20.51 sterline a settimana. La Sig.ra Godfrey  
sostiene di non aver maturato diritto ad alcuna pensione di anzianità presso  
il governo australiano e, pertanto, di dipendere dalla pensione statale  
britannica quale unica fonte di sostentamento.  
2. Le procedure interne avviate dalla Sig.na Carson  
24. Nel 2002 la Sig.na Carson ha avviato alcuni procedimenti,  
richiedendo una revisione giudiziale, allo scopo di mettere in discussione il  
mancato adeguamento della sua pensione al costo della vita. In primo grado,  
è stata supportata dal governo australiano quale terza parte interveniente, ma  
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il governo australiano si poi è ritirato dal procedimento dinnanzi alla Corte  
d'appello ed alla camera dei Lord.  
1. La Suprema Corte  
25. Dinnanzi alla Suprema Corte, la Sig.na Carson ha fondato le proprie  
argomentazioni sull'articolo 1 del protocollo n. 1, considerato singolarmente  
ed in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. Stanley  
Burnton jr. ha rigettato la sua richiesta di revisione giudiziale, in una  
sentenza emessa il 22-05-2002 (R. (Carson) c. Dipartimento statale del  
lavoro e delle pensioni – 2202 – EWHC (Admin)).  
26. Applicando i principi ricavati dalla decisione della Corte, il giudice  
ha evidenziato che la portata pecuniaria del diritto, che rientrava nell'ambito  
dell'applicazione dell'articolo 1 del protocollo n.1, dovesse essere definita  
con riferimento alla normativa interna che ha previsto il diritto stesso. Egli  
ha cioè sottolineato che, in base alla normativa interna, la Sig.na Carson non  
aveva mai maturato alcun diritto all'indicizzazione della propria pensione.  
In tal modo, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'articolo 1 protocollo  
n. 1 considerato singolarmente.  
27. La questione nondimeno ricadeva nell'ambito di applicazione  
dell'articolo 1 protocollo n.1, a tal punto che il giudice era chiamato a  
valutare se la Sig.na Carson avesse subito una discriminazione contraria a  
quanto previsto dall'articolo 14. Egli ha sostenuto che la residenza, utilizzata  
come criterio per differenziare il trattamento dei cittadini, rientrava  
nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 (in quanto rappresenta un aspetto  
dello status personale di ciascun individuo), come il domicilio e la  
nazionalità e ciò non era contestato dal Dipartimento di Stato. Tuttavia,  
Stanly Bunton jr. ha rigettato il ricorso seguendo il ragionamento della  
Commissione europea dei diritti dell'uomo in JW e EW c. Regno Unito  
(no. 9776/82, decisione del 3 Ottobre 1983, Decisioni e Raccolte (DR) 34,  
p. 153) e Corner c. Regno Unito (no. 11271/84, decisione del 17 Maggio  
1985, non pubblicata), sostenendo che la ricorrente non si ritrovava in una  
posizione comparabile a quella dei pensionati nei paesi in cui viene attuata  
l’indicizzazione. Le diverse condizioni economiche dei diversi Stati, così  
come la diversa legislazione previdenziale e fiscale locale, hanno reso  
impossibile un confronto dell'ammontare economico ricevuto dai pensionati  
28. Stanley Burnton Jr ha evidenziato che, in alternativa, anche qualora  
la ricorrente potesse sostenere di essere in una posizione analoga a quella di  
un pensionato del Regno Unito o di un paese in cui è prevista  
l’indicizzazione, in base ad un accordo bilaterale, la differenza di  
trattamento potrebbe essere giustificata. Egli ha, infatti, ritenuto che il  
Governo dispone di un considerevole margine di apprezzamento, che c’era  
stata una mancanza di coerenza nella pratica dello Stato, e che tale  
limitazione era stata resa nota per un considerevole periodo di tempo. Egli  
ha negato che il pagamento di una pensione adeguata all'interno di un paese  
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(o diversi paesi) possa implicare l'esistenza di un obbligo, ai sensi  
dell'articolo 14, di pagare pensioni adeguate a tutti i pensionati soggiornanti  
all'estero. Ha ritenuto che l’illogicità della prospettiva degli accordi  
bilaterali riflette la natura politica degli stessi, la relativa complessità della  
materia e i fattori storici. Pertanto, ha concluso che "il rimedio dei  
pensionati espatriati dal Regno Unito che non ricevono pensioni adeguate è  
politico, non è giudiziale. La decisione di corrispondere a questi pensioni  
indicizzate deve essere presa dal Parlamento".  
2. La Corte d'Appello  
29. La Sig.na Carson si è rivolta alla Corte d'appello, che ha rigettato il  
suo appello il 17-06-2003 (R (Carson e Reynolds) c. il Dipartimento di  
Stato per il lavoro e le pensioni [2003] EWCA Civ 797). Per ragioni simili a  
quelle illustrate dalla Suprema Corte, la Corte d’Appello (Lord. Justice  
Simon Brown, Laws e Rix) ha ritenuto che, dal momento che l'articolo 1 del  
protocollo n.1 non conferisce alcun diritto di acquistare la proprietà, la  
mancata indicizzazione della pensione non ha dato luogo ad alcuna  
violazione di tale norma.  
30. Per quanto concerne la doglianza relativa all'articolo 14 in  
combinato disposto con l'articolo 1 protocollo n.1, la Corte d'appello ha  
ritenuto che il Dipartimento di Stato abbia considerato tale luogo di  
residenza come indicante uno "status” secondo i criteri stabiliti dall'articolo  
stesso. Tuttavia, essa ha evidenziato che la ricorrente si trovava in una  
posizione materialmente diversa da quella in cui ella stessa asseriva si  
trovavano coloro ai quali si comparava. In tale contesto, risultava  
significativo che l'intero sistema legislativo era adattato all'impatto  
dell'inflazione dei prezzi nel Regno Unito a tal punto che sarebbe stato  
“inspiegabile che [un’indicizzazione annuale] venisse riconosciuta a tutti  
pensionati che si trovassero nella posizione della Sig.na Carson”.  
31. La Corte d'appello ha considerato, in alternativa, la questione della  
giustificazione, ed ha ritenuto che la "vera" giustificazione nel rifiuto di  
riconoscere l’indicizzazione era che la Sig.na Carson e coloro i quali si  
trovavano nella sua stessa posizione avevano scelto di vivere in una società,  
o un’economia, altra rispetto al Regno Unito, in cui non può trovare  
facilmente applicazione la ragione che giustifica l’indicizzazione. La Corte  
d'appello ha pertanto considerato la decisione come obiettivamente  
giustificata, senza fare alcuna menzione di ciò che (sarebbe considerato) "il  
costo non invidiabile" di estendere la indicizzazione a coloro che si trovano  
nella posizione della Sig.na Carson. Inoltre, le implicazioni di tale costo  
erano "nel contesto di questo caso, un legittimo fattore di giustificazione  
della posizione del Dipartimento di Stato", poiché l’accoglimento delle  
ragioni della Sig.na Carson avrebbe comportato un'interferenza giudiziale  
nella decisione politica relativa all'impiego dei fondi pubblici, non prevista  
né dal patto sui diritti umani del 1998, né dalla giurisprudenza di questa  
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Corte e né tanto meno da "un imperativo legale" in grado di giustificare la  
limitazione e la circoscrizione delle politiche macroeconomiche del governo  
eletto.  
3. La Camera dei Lord  
32. La Sig.na Carson si è rivolta alla camera dei Lord, richiamando  
l'articolo 1 del protocollo n.1, letto in combinato disposto con l'articolo 14.  
Il suo ricorso è stato rigettato in data 26 maggio 2005 da una maggioranza  
di quattro a uno (R (Carson e Reynolds) c. Dipartimento di Sttao per il  
lavoro e le pensioni [2005] UKHL 37).  
33. La maggioranza (Lord Nicholls di Birkenhead, Hoffmann, Rodger  
di Earlsferry e Walker di Gestinghope) ha ammesso che una pensione di  
anzianità rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del protocollo n.1  
e che l'articolo 14 era pertanto applicabile al caso di specie. Essi hanno,  
inoltre, ammesso che un luogo di residenza rappresenta una caratteristica  
personale, come "qualsiasi altro status", secondo quanto stabilito  
dall’articolo 14, e può dare pertanto origine ad una discriminazione  
contraria alla legge. Tuttavia, dal momento che una persona può scegliere  
dove vivere, dovrebbero essere richieste delle ragioni meno importanti per  
poter giustificare una differenza di trattamento basata sulla residenza  
rispetto ad una basata su una caratteristica personale, come ad esempio la  
razza o il sesso.  
34. La maggioranza ha evidenziato che in certi casi non sarebbe normale  
trattare separatamente alcune questioni, come quella di sapere se un  
individuo che lamenta una discriminazione sia o meno in una posizione  
analoga a quella di una persona trattata in maniera più favorevole, o quella  
di comprendere se la differenza di trattamento sia ragionevolmente ed  
oggettivamente giustificata. Nel caso di specie, secondo la maggioranza, la  
ricorrente non si trova in una posizione analoga o comparabile con quella di  
un pensionato residente nel Regno Unito o residente in un paese che ha  
stipulato con il Regno Unito un accordo bilaterale. La pensione statale  
rappresenta un elemento del sistema di imposizione fiscale e dell’insieme  
dei vantaggi dal punto di vista previdenziale, posto in essere allo scopo di  
fornire uno standard minimo di vita per gli abitanti del Regno Unito. Esso è  
stato finanziato in parte dai contributi versati al sistema previdenziale  
nazionale da coloro che in un particolare momento hanno svolto una attività  
lavorativa e dai loro dipendenti, ed in parte dalle imposte generali. La  
pensione non è sottoposta a procedure di controllo; tuttavia, è previsto che i  
pensionati con un reddito elevato proveniente da altre fonti versino parte di  
tali somme nuovamente allo stato, sotto forma di tasse sul reddito. Coloro  
che hanno un reddito basso possono ricevere altri vantaggi, sotto forma di  
sostegno al reddito. La normativa relativa alla indicizzazione è stata ideata  
allo scopo di preservare il valore della pensione, in considerazione della  
situazione economica del Regno Unito, ed in particolare il costo della vita  
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ed il tasso di inflazione. All'interno degli altri paesi vi possono essere  
condizioni economiche alquanto differenti: ad esempio, in sud Africa, dove  
ha vissuto la Sig.na Carson, sebbene non sia previsto una sistema di  
previdenza sociale, il costo della vita è molto più basso rispetto al Regno  
Unito ed il valore della moneta negli ultimi anni è diminuito rispetto alla  
sterlina.  
35. Lord Hoffmann, che ha reso una delle opinioni della maggioranza, ha  
fornito i seguenti argomenti  
“18. Il rifiuto di riconoscere il beneficio della indicizzazione alla Sig.na Carson,  
sulla base della considerazione che questa vive all'estero, non può assolutamente  
essere considerato come una discriminazione basata sulla razza o sul sesso. Non si  
tratta di una mancanza di rispetto verso la stessa in quanto individuo. Questa non era  
obbligata a trasferirsi in sud Africa, lo ha fatto volontariamente e sicuramente per  
delle buone ragioni. Ma così facendo, sì è collocata al di fuori della portata e della  
finalità del sistema previdenziale nazionale del Regno Unito. I vantaggi previsti dal  
sistema previdenziale sociale nazionale rappresentano una parte del complesso e  
articolato sistema di benessere sociale che ha come scopo principale quello di  
assicurare dei livelli minimi di vita per i cittadini di un dato paese. Essi rappresentano  
una espressione di ciò che sarebbe stato chiamato solidarietà sociale o fraterni; al  
dovere di qualsiasi comunità di aiutare coloro che versano in condizioni di bisogno è  
generalmente riconosciuta una accezione di carattere nazionale. Tale dovere non si  
estende cioè anche tra gli abitanti di paesi stranieri. Ciò è riconosciuto in alcuni trattati  
come la Convenzione del 1952 sulla previdenza sociale dell’OIL (Minimum  
Standards) (article 69) e dal Codice europeo della previdenza sociale del 1961)  
19. Il Sig. Blake QC, che era comparso per la Sig.na Carson, ha riconosciuto la forza  
di questo argomento. Tuttavia egli ha replicato che la Sig.na Carson non avrebbe  
avuto alcun motivo di lamentarsi se il Regno Unito avesse applicato in maniera  
rigorosa il principio secondo cui il sistema di previdenza sociale del paese varrebbe  
unicamente per i residenti del Regno Unito, e non avesse pagato alcuna pensione alle  
persone andate a vivere all'estero. Egli non ha messo in dubbio il fatto che la  
ricorrente non aveva diritto ad altri vantaggi previdenziali, come ad esempio il  
sussidio di disoccupazione o di sostegno al reddito. Ma egli ha ritenuto illogico  
riconoscere alla Sig.na Carson il diritto alla pensione sulla base dei contributi versati  
al sistema previdenziale nazionale e poi non aver fornito a questa la stessa pensione  
riconosciuta ai residenti del Regno Unito che avevano versato gli stessi contributi.  
20. Il principale argomento su cui la Sig.na Carson fonda la propria doglianza  
relativa ad un trattamento discriminatorio (unicamente con riferimento alla pensione)  
è quello secondo cui ella avrebbe versato al sistema previdenziale nazionale gli stessi  
contributi degli altri soggetti residenti nel Regno Unito. Il suo ricorso si fonda  
unicamente su questo. Tuttavia, secondo me, concentrarsi su tale singolo argomento  
significherebbe procedere ad una eccessiva semplificazione del paragone. La  
situazione di coloro i quali hanno beneficiato del sistema di pubblica previdenza del  
Regno Unito è, per citare la Corte europea nel caso Van der Mussele c Belgio (1983) 6  
EHRR 163, 180, para. 46, ' caratterizzata da un insieme di diritti e doveri da cui  
sarebbe difficile isolare uno specifico'.  
21. In effetti, la principale argomentazione della Sig.na Carson è che, dal momento  
che i contributi sono una condizione necessaria per poter maturare il diritto ad una  
pensione di anzianità, normalmente versata ai residenti nel Regno Unito, il fatto stesso  
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di aver versato tale contributi dovrebbe rappresentare una condizione di per sè  
sufficiente a ricevere la pensione stessa. Nessuna altra questione dovrebbe essere  
presa in considerazione, come ad esempio la questione di sapere se una persona viva o  
meno nel Regno Unito e provveda al pagamento delle tasse e alla previdenza sociale.  
Questo, secondo me, rappresenta un errore lampante. I contributi al sistema di  
previdenza nazionale non presentano alcun legame esclusivo con le pensioni di  
anzianità, così come avviene per i contributi versati ad un sistema di contribuzione  
privato. Infatti il legame è alquanto debole. I contributi al sistema previdenziale  
nazionale costituiscono solo una parte delle entrate destinate a finanziare tutti i  
vantaggi derivanti dalla previdenza sociale ed il Servizio Sanitario Nazionale (il resto  
deriva dalla tassazione ordinaria). Se il pagamento dei contributi rappresenta una  
condizione sufficiente per maturare il diritto ad un vantaggio dal punto di vista della  
contribuzione, la Sig.na Carson avrebbe diritto a tutti i benefici contributivi, come la  
maternità e l’indennità di disoccupazione. Ma ella non ritiene di aver maturato tale  
diritto.  
22. La natura ad incastro del sistema rende impossibile estrarre un solo elemento per  
un trattamento particolare. La ragione principale che giustifica l’esistenza della  
normativa delle pensioni statali è il riconoscimento che la maggioranza delle persone  
di età pensionabile avrà bisogno di soldi. Non vi è un accertamento delle fonti di  
reddito di tali soggetti, ma ciò solo poichè l’accertamento del reddito è dispendioso e  
scoraggia il godimento del vantaggio, persino da parte di persone che ne hanno  
bisogno. Pertanto le pensioni statali sono pagate a tutti, indipendentemente dal fatto  
che essi abbiano o meno degli adeguati redditi provenienti da altre fonti. Da una parte,  
essi sono soggetti a tassazione. In tal modo, lo Stato recupererà parte della pensione  
da coloro che hanno un reddito sufficiente a pagare le tasse, riducendo così il costo  
netto della pensione. D’altra parte, coloro che sono interamente privi di reddito  
maturano il diritto ad un indennità di sostegno, un beneficio non contributivo. Così il  
costo netto del pagamento di una pensione a tali soggetti viene valutato considerando  
il fatto che la pensione controbilancerà la loro richiesta di sostegno al reddito.  
23. Nessuna di tali caratteristiche ad incastro può essere applicata ad un non  
residente, come la Sig.na Carson. Ella non paga alcuna tassa sul reddito all’interno del  
Regno Unito e pertanto lo Stato non sarà in grado di recuperare alcunché, anche  
qualora ella disponesse di un reddito addizionale sostanziale (ovviamente io non  
ritengo che questo sia il caso; non ho alcuna idea di quali eventuali ulteriori redditi la  
Sig.na abbia, ma ci saranno pensionati espatriati che hanno altre entrate).  
Analogamente, se versasse in stato di bisogno, non vi sarebbe alcun risparmio che  
potrebbe essere impiegato come sostegno al reddito. Al contrario, la pensione  
ridurrebbe i benefici legati alla previdenza sociale (qualora ne sia previsto alcuno) a  
cui avrebbe eventualmente diritto nel suo nuovo Paese.  
Pensioni statali e private  
24. Suppongo che i termini “assicurazione” e “contributi” suggeriscano una analogia  
con uno schema pensionistico privato. Ma, dal punto di vista dei cittadini che  
contribuiscono, i contributi al sistema di previdenza nazionale sono alquanto diversi  
dalla tassazione generica che scompare all’interno del comune contenitore di un fondo  
consolidato. La differenza è solamente una questione di contabilità pubblica. E  
sebbene le pensioni di anzianità siano attualmente legate alle contribuzioni, non vi è  
una ragione particolare per cui debba essere così. Infatti (soprattutto a causa del fatto  
che il sistema attuale svantaggia seriamente le donne che hanno trascorso un certo  
periodo di tempo svolgendo un lavoro senza percepire alcuna remunerazione, vale a  
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dire accudendo la famiglia), vi sono alcune proposte di cambiamento. Le pensioni  
contributive potrebbero essere sostituite con una pensione non contributiva per i  
cittadini, pagabile a tutti gli abitanti del paese in età pensionabile. Ma non vi è alcuna  
ragione per cui ciò dovrebbe indicare un cambiamento nella raccolta delle  
contribuzioni nazionali per finanziare la pensione dei cittadini, così come tutti gli altri  
benefici contributivi. Ad ogni modo, secondo le argomentazioni della Sig.na Carson,  
un cambiamento ad una pensione non contributiva farebbe la differenza. Se la  
pensione fosse non contributiva, scomparirebbe il fondamento della sua  
argomentazione secondo cui ella avrebbe “guadagnato” il diritto ad un eguale  
trattamento. Ma ella avrebbe pagato esattamente gli stessi contributi al sistema  
previdenziale nazionale durante il periodo in cui ha lavorato qui ed i suoi contributi  
avrebbero avuto, con il suo diritto alla pensione, lo stesso (o quasi) rapporto causale  
che hanno oggi.  
Scelta parlamentare  
25. Per tali ragioni, a me sembra che la posizione di un non residente è  
materialmente e sostanzialmente diversa da quella di un individuo residente nel Regno  
Unito. Io non credo, con tutto il rispetto per il mio nobile ed autorevole amico, Lord  
Carswell, che le ragioni siano impercettibili ed arcane. Esse sono concrete e giuste.  
Inoltre, ritengo che questo sia il tipico caso in cui il Parlamento ha diritto di decidere  
se le differenze giustificano una diversità di trattamento. Non può essere la legge ad  
impedire al Regno Unito di trattare i pensionati espatriati in maniera generosa, a meno  
che essi non siano trattati esattamente nello stesso modo in cui sono trattati i  
pensionati che risiedono ancora lì. Una volta ammesso che la posizione della Sig.na  
Carson è sostanzialmente diversa da quella di un residente nel Regno Unito e che  
questa non può pertanto esigere una parità di trattamento, la decisione circa la somma  
(se ve n’è alcuna) che ella può eventualmente ricevere deve essere appannaggio del  
Parlamento. Deve essere possibile ammettere che le sue contribuzioni passate le  
abbiano conferito idoneo titolo per una parte della pensione, ferme restando le ragioni  
per cui ella non può pretendere di essere trattata ugualmente. E, nel decidere quali  
pensionati espatriati debbano essere pagati, il Parlamento, deve essere legittimato a  
prendere in considerazione degli analoghi reclami relativi ai fondi pubblici. È  
sicuramente vero che la ragione per cui i pensionati espatriati non ricevono gli  
adeguamenti annuali è quella di risparmiare denaro, tuttavia ciò ha poca importanza:  
qualsiasi decisione di non spendere di più in qualcosa è volta a risparmiare denaro allo  
scopo di ridurre le tasse o di spendere tale denaro in altro modo.  
26. Ritengo alquanto spiacevole che l’argomento del Dipartimento di Stato ha posto  
l’accento su questioni come quelle secondo cui le variazioni dei tassi di inflazione nei  
vari paesi avrebbe reso inappropriato applicare lo stesso aumento ai pensionati  
residenti all’estero. Ciò distoglie l’attenzione dall’argomento principale. Una volta  
ammesso, come ha fatto anche il Sig. Blake, che le persone residenti al di fuori del  
Regno Unito sono sostanzialmente diverse ed alle stesse può essere negata una  
pensione in assoluto, il Parlamento non è tenuto a giustificare ai tribunali le ragioni  
per cui questi ricevono una certa somma di denaro piuttosto che un’altra. La libertà  
non deve necessariamente avere una spiegazione logica. E’ sufficiente che il  
Dipartimento di stato affermi che, stando così le cose, il Parlamento considera  
l’attuale sistema dei pagamento un giusto strumento di allocazione delle risorse  
disponibili.  
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27. A me sembra che per tali ragioni il paragone con i residenti all’interno del  
Regno Unito non possa sussistere. Il Sig. Blake ha riferito alle dichiarazioni del  
governo il fatto che non vi fosse alcuno schema logico negli accordi con i paesi del  
Regno Unito. Essi rappresentavano ciò che il Regno Unito era riuscito con il tempo a  
negoziare senza tuttavia porsi in una situazione economica svantaggiosa. Ma a me ciò  
sembra un fondamento assolutamente razionale di differenza di trattamento. La  
situazione di un pensionato espatriato dal Regno Unito in un paese che abbia inteso  
stipulare degli accordi per una reciproca previdenza sociale è sostanzialmente diversa  
da quella di un pensionato che vive in un paese che non ha fatto lo stesso. Il trattato  
abilita il governo a migliorare i benefici della previdenza sociale dei cittadino del  
Regno Unito in un paese straniero, secondo delle condizioni che ritiene favorevoli  
o quanto meno indebitamente gravose. Sarebbe molto strano se al governo venisse  
proibito di stipulare accordi reciproci con un paese (ad esempio, come è avvenuto con  
I Paesi dell’EEA ) a meno che questo non garantisca gli stessi benefici previdenziali a  
tutti coloro che sono espatriati in qualsiasi parte del mondo”.  
34. Lord Carswell, dissentendo, ha ritenuto che la Sig.na Carson possa  
essere giustamente paragonata agli altri contribuenti pensionati che vivono  
nel Regno Unito o in altri paesi in cui le pensioni sono indicizzate. Ha così  
continuato:  
“Come e dove ciascuno decida di spendere le proprie entrate, è una scelta personale.  
Alcuni possono scegliere di vivere in un paese in cui il costo della vita è basso ed il  
cambio di valuta è favorevole, un’usanza alquanto diffusa tra le precedenti  
generazioni, che può o non può necessariamente portare con sé degli svantaggi, ma  
ciò è rimesso comunque alla scelta personale di ciascuno. Il fattore comune di  
ciascuno paragone risiede nel fatto che tutti i pensionati, in qualsiasi paese risiedano,  
hanno debitamente versato i contributi richiesti, allo scopo di qualificare le proprie  
pensioni. Se alcuni di essi non ricevono pensioni secondo lo stesso tasso degli altri,  
ciò secondo me integra una discriminazione ai sensi Articolo 14 ...”  
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Lord Carswell ha pertanto ritenuto che il ricorso vertesse  
principalmente sulla questione della giustificazione. Egli ha ritenuto che  
i tribunali dovessero essere cauti nell’intervenire nell’ambito di  
questioni di politica macro economica. Egli ha inoltre ritenuto che, se il  
governo avesse addotto delle valide ragioni di ordine economico o di  
politica statale per giustificare la differenza di trattamento, avrebbe  
dovuto essere adeguatamente pronto a cedere il proprio potere di  
decisione in tali settori. Ad ogni modo, nel caso di specie, la differenza  
di trattamento non era giustificata: come ammesso dallo stesso  
Dipartimento di sicurezza previdenziale, la ragione per cui non tutti i  
pensionati non hanno beneficiato della indicizzazione della propria  
pensione è risparmiare denaro, e non è stato giusto bersagliare la  
ricorrente ed altri che si trovano nella sua posizione.  
A. La pensione statale di ansianità  
35. Nel Regno Unito, la pensione statale rappresenta un vantaggio  
contributivo, che viene pagato a partire dall’inizio dell’età pensionabile ad  
ogni individuo che, per il necessario periodo di anni durante la sua “vita  
lavorativa”, ha versato o gli sono stati accreditati dei contributi presso il  
fondo previdenziale nazionale (si veda il Social Security Contributions and  
Benefits Act del 1992: “L’atto del 1992”). I contributi al sistema  
previdenziale nazionale, che sono versati da parte di coloro che hanno una  
forma di guadagno, impiegati ed altri, secondo quanto stabilito nell’Atto del  
1992, insieme alla tassazione generale, finanziano il pagamento di una serie  
di benefici, come la pensione di anzianità, l’indennità di disoccupazione, il  
sussidio di incapacità, l’indennità di maternità ed i benefici previsti per i  
superstiti. I contributi, inoltre, finanziano parte del sistema sanitario  
nazionale.  
B. Normativa che regola l’indicizzazione all’interno del Regno Unito  
36. Il livello della pensione statale di base per un determinato anno è  
indicato nella sezione 44(4) dell’Atto del 1992. Durante ciascun anno  
fiscale, il Dipartimento di Stato è obbligato, ai sensi della sezione 150  
dell’Atto relativo all’organizzazione del sistema di previdenza pubblica, a  
rivedere le somme specificate nella sezione 44(4) dell’Atto del 1992 “allo  
scopo di valutare se questi hanno mantenuto il loro valore rispetto al livello  
generale dei prezzi che si è raggiunto nel Regno Unito “ ed allo scopo di  
predisporre un ordine di indicizzazione delle pensioni da presentare al  
Parlamento, di modo che a questi possa sembrare che il livello generale dei  
prezzi, al termine della revisione, sia superiore rispetto a quanto non fosse  
all’inizio di tale periodo. La bozza di ordine deve aumentare la somma  
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specificata nella sezione 44(4) di una percentuale che non è inferiore a detto  
aumento. Se il Parlamento approva tale ordine, la pensione statale di base è  
aumentata annualmente in maniera conforme all’inflazione nel Regno  
Unito, secondo quanto stabilito alla sezione 150(9) dell’Atto del 1992 .  
C. Pagamento della pensione statale a coloro che sono espatriati  
37. La sezione 113(1) dell’Atto del 1992 crea una regola generale  
comportante alcuni benefici, tra cui le pensioni, per tutti gli espatriati:  
“Salvo ove diversamente disposto, ad ogni individuo devono essere negati taluni  
benefici [tra i quali il diritto alla pensione statale] per tutti i periodi durante i quali la  
persona –  
si trovi al di fuori del Regno Unito; ...”  
38. Ad ogni modo, la sezione 113(3) dell’Atto del 1992 stabilisce che il  
Dipartimento di Stato possa adottare una normativa secondaria che consenta  
ad un individuo residente oltreoceano di ricevere taluni vantaggi ai quali  
egli o ella avrebbe diritto, se fosse residente all’interno del Regno Unito. Il  
Regolamento 4(1), che rientra tra quelli relativi ai benefici previdenziali  
(per le persone che si trovano all’estero) del 1975 (SI 1975 No. 563: “i  
Regolamenti 1975 ”), che è stato emesso nell’ambito di una simile  
normativa in una precedente legislazione, in grosso, prevede che:  
“Ai sensi delle norme contenute all’interno del presente regolamento e del  
regolamento n. 5 di cui sotto, ad un individuo non può essere negato…ad esempio il  
diritto a ricevere una pensione di anzianità di qualsiasi categoria…per il fatto di non  
trovarsi all’interno del Regno Unito .”  
D. Mancato pagamento degli aumenti della pensione agli espatriati  
39. Il Regolamento n. 5 dei Regolamenti del 1975, ad ogni modo,  
stabilisce che il diritto all’aumento della pensione deve essere negato ad un  
individuo normalmente non residente nel Regno Unito, a meno che lui/lei  
non diventi nuovamente residente.  
40. I Regolamenti applicabili al tempo in cui la Sig.na Carson ha  
presentato il suo ricorso dinanzi ai tribunali del Regno Unito erano i  
Regolamenti del 2001 SI 2001/910 (“i Regolamenti del 2001”) relativi ai  
benefici di indicizzazione della previdenza sociale. Il Regolamento 3 dei  
Regolamenti del 2001 prevedevano l’esclusione del beneficio aggiuntivo  
riconosciuto ai sensi dell’Ordine 2000, SI 2001 No. 207 dell’indicizzazione  
dei benefici della previdenza pubblica, in cui è compreso l’indicizzazione  
della pensione di anzianità introdotto dall’articolo 4 dell’ordine del 2001,  
con effetti a partire dal 9 Aprile 2001 :  
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“Il Regolamento 5 dei Regolamenti del 1975 (per le persone residenti all’estero)  
relativi ai benefici di previdenza sociale (esclusione del beneficio dell’indicizzazione)  
deve essere applicato a qualsiasi beneficio aggiuntivo pagabile ai sensi dell’Ordine di  
indicizzazione ” .  
I Regolamenti sono stati resi noti attraverso una serie di volantini  
prodotti dal Dipartimento di previdenza sociale ed inviati d’ufficio ai  
residenti nel Regno Unito il quale, ad esempio, avevano presentato richiesta  
per versare volontariamente dall’estero i contributi al sistema previdenziale  
nazionale.  
E. Accordi reciproci  
41. Ai sensi della sezione 179(1) dell’Atto di amministrazione della  
previdenza sociale, la Regina è incaricata, tramite ordine del Consiglio, a  
formulare proposte per modificare o adattare la legislazione relativa a casi  
specifici, per i quali è previsto un accordo con un Paese al di fuori del  
Regno Unito, determinante una reciprocità in questioni relative ai  
pagamenti previsti per delle finalità analoghe o comparabili a quelle previste  
dall’Atto 1992. La finalità di un accordo reciproco è quella di fornire una  
base reciproca per una copertura previdenziale per i lavoratori e le loro  
famiglie, che si spostano da un Paese parte dell’accordo all’altro, più ampia  
di quella prevista dalla legislazione sola legislazione nazionale. Gli accordi  
reciproci non sono stipulati unicamente allo scopo di consentire il  
pagamento delle indicizzazioni annuali a coloro che sono residenti all’estero  
e percepiscono una pensione nel Regno Unito. La copertura, secondo gli  
accordi reciproci, varia. Ciascuno di essi è il risultato delle negoziazioni tra  
il Regno Unito e lo Stato partner, tenendo in considerazione l’obiettivo di  
reciprocità tra i due sistemi di previdenza sociale.  
42. Tra il 1948 ed il 1992, il Regno Unito ha stipulato degli accordi  
bilaterali, o accordi reciproci in material di previdenza sociale, con un certo  
numero di Stati esteri, principalmente gli Stati Uniti di America, il  
Giappone, le Mauritius, la Turchia, Bermuda, Jamaica e Israele. Con una  
sola eccezione, gli accordi, entrati in vigore dopo il 1979, adempivano a  
precedenti impegni assunti dal governo del Regno Unito. Alcuni accordi  
con l’ Australia, la Nuova Zelanda e Canada, dove vivono la maggior parte  
dei pensionati britannici espatriati, sono entrati in vigore rispettivamente nel  
1953, 1956 e 1959; ad ogni modo, questi non prevedevano l'indicizzazione  
delle pensioni. L’accordo con l’Australia è stato interrotto dall’Australia con  
effetti a partire dal 1 Marzo 2001, a causa del rifiuto del governo del Regno  
Unito di pagare le indicizzazione delle pensioni ai suoi pensionati residenti  
in Australia. L’aumento non è mai stato corrisposto a coloro che vivono in  
Sud Africa, Australia, Canada e Nuova Zelanda.  
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43. I regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale per i  
lavoratori migranti (Regolamento (EEC) No 1408/71, così come aggiornato)  
prevede un adeguamento dei benefici in tutta l’Unione europea.  
44. L’esistenza di un accordo bilaterale non è necessario per il  
pagamento dell’indicizzazione, dal momento che la questione è regolata  
unicamente dalla legislazione interna. Ad ogni modo, questo è il caso in cui  
l’indicizzazione non è riconosciuta ai pensionati non residenti, ad eccezione  
del caso in cui sussista un accordo bilaterale.  
45. Nel Terzo Report (Gennaio 1997) del Comitato per la previdenza  
sociale della Camera dei Comuni (aggiornamento delle pensioni statali di  
anzianità pagabili alle persone residenti all’estero; HC Paper 143), il  
Comitato ha riportato che:  
“E’ impossibile discernere qualsiasi modello dietro la selezione dei paesi con cui  
sono stati realizzati degli accordi bilaterali per il pagamento dell’adeguamento.”  
In data 13 Novembre 2000, il Ministro di Stato (Mr Jeff Rooker) in una  
dichiarazione resa alla Camera dei Comuni (356 HC Raccolta Ufficiala (VI  
Serie) col 628) concludeva quanto segue:  
“Ho già detto di non essere preparato a difendere la logica della situazione attuale.  
E’ illogica. Non vi è un modello coerente. Non rileva se un Paese faccia o meno parte  
del Commonwealth. Abbiamo degli accordi con alcuni Paesi del Commonwealth e  
non con altri. Invero, vi sono differenze tra gli stessi Paesi dei Caraibi. Si tratta di una  
questione storica e tale situazione esiste da anni. Costerebbe qualcosa come 300  
milioni di sterline per cambiare la politica per tutti gli interessati”.  
F. Normativa internazionale  
46. La Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per  
la previdenza sociale del 1952 (Standard minimi) stabilisce, all’articolo 69:  
Articolo 69  
“Un beneficio a cui avrebbe altrimenti diritto un individuo protetto ai sensi delle  
parti da II a X di questa Convenzione potrebbe essere sospeso secondo quanto  
prescritto–  
(a) finchè la persona interessata non sia residente all’interno del Membro; ...”  
47. La summenzionata disposizione è richiamata nell’Articolo 68 del  
Codice Europeo della Previdenza Sociale, 1964, che è uno dei principali  
strumenti di base del Consiglio d’Europa nel settore della previdenza  
sociale:  
“Un beneficio a cui avrebbe altrimenti diritto un individuo protetto ai sensi delle  
parti da II a X di questa Convenzione possono essere sospese secondo quanto  
prescritto;  
finchè la persona interessata non sia residente all’interno dello Stato contraente  
interessato; ...”  
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G. Indicizzazione delle pensioni: prassi internazionale  
48. Molti Stati impongono delle restrizioni alla corresponsione di  
benefici al di fuori del loro territorio. Sembra, tuttavia, che il Regno Unito  
sia il solo a continuare a pagare una pensione agli espatriati limitando allo  
stesso tempo la misura in cui gli espatriati che vivono in certi Paesi  
possono beneficiare dall’indicizzazione.  
49. I ricorrenti devono, inoltre, allegare al proprio ricorso delle  
dichiarazioni testimoniali da parte di funzionari statali che lavorano per il  
governo australiano o canadese.  
La prima è stata prodotta nell’ambito delle procedure interne avviate  
dalla Sig.na Carson; l’ultima è stata prodotta nel quadro nel presente ricorso  
dinanzi questa Corte. Dalla dichiarazione australiana si evince che: (1)  
l’approccio del governo del Regno Unito ha un effetto devastante su gran  
parte dei 220,000 pensionati del Regno Unito residenti in Australia; (2) la  
visione globale del governo australiano è che l’approccio del Regno Unito  
integra una discriminazione illegittima; (3) nel 2001 l’Australia ha interrotto  
il suo accordo in materia di previdenza sociale con il Regno Unito a causa  
del rifiuto del governo del Regno Unito di fornire le indicizzazioni delle  
pensioni ai suoi nazionali residenti in Australia; e (4) i pensionati australiani  
residenti nel Regno Unito usufruiscono della stessa indicizzazione delle loro  
pensioni rispetto a coloro che sono residenti in Australia.  
50. Dalla dichiarazione canadese si evince che: (1) l’approccio del  
governo del Regno Unito coinvolge direttamente e virtualmente tutti I circa  
151,000 pensionati britannici residenti in Canada; (2) l’indicizzazione è una  
caratteristica universale dei sistemi di previdenza sociale e la politica del  
Regno Unito di restrizione arbitraria della sua applicazione nei confronti di  
alcuni individui è chiaramente discriminatoria e contraria alla pratica  
internazionale accettabile nel regno delle pubbliche; e (3) il fallimento del  
Regno Unito nell’indicizzare le pensioni in Canada è la ragione per cui nelle  
Convenzioni stipulate in materia di previdenza sociale tra il Canada ed il  
Regno Unito non è prevista alcuna disposizione regolante i benefici o la  
rimozione di barriere relative all’esportabilità.  
IL DIRITTO  
I. LAMENTATA  
VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO  
1
DEL  
PROTOCOLLO N. 1 CONSIDERATO SINGOLARMENTE ED IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 14 DELLA  
CONVENZIONE  
51. I ricorrenti lamentano una violazione dell'articolo 1 del protocollo  
n.1 considerato singolarmente ed in combinato disposto con l'articolo 14  
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della convenzione, e gli articoli 8 e14 considerati congiuntamente, a causa  
della mancata indicizzazione delle proprie pensioni.  
L’Articolo 1 del protocollo n.1 stabilisce:  
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può  
essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni  
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.  
Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in  
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo  
conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri  
contributi o delle ammende.”  
L'articolo 14 della convenzione stabilisce quanto segue:  
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve  
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul  
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere,  
l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza,  
la nascita o ogni altra condizione.”  
A. Gli argomenti delle parti  
1. Il Governo  
52. Il Governo ha ammesso che il ricorso dei ricorrenti rientra  
nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del protocollo n.1.  
53. Il Governo non è stato d'accordo con la Camera dei Lord, secondo  
cui la residenza straniera della Sig.a Carson rappresenta un elemento  
protetto ai sensi dell'articolo 14, poiché rientrante nell'ambito  
dell'espressione "o altro status". La Camera dei Lord ha evidenziato che,  
secondo consolidata giurisprudenza della Corte, il termine "status", ai sensi  
dell'articolo 14, indica "una caratteristica personale… in base alla quale  
persone o gruppi di persone sono distinguibili gli uni dagli altri " (Kjeldsen,  
Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 Dicembre 1976,  
Serie A no. 23). Una simile interpretazione è stata recentemente ripresa  
dalla Corte nel caso Budak c. Turchia ((dec.), no. 57345/00, 7 Settembre  
2004 ) e Beale c. Regno Unito ((dec.) no. 16743/03, 12 ottobre 2004). La  
scelta della residenza non è una caratteristica personale. I Lord hanno  
sottolineato che la decisione di vivere al di fuori del Regno Unito  
rappresentava una questione di scelta piuttosto che di nascita, e non è stata  
una scelta dettata dalla coscienza individuale o da una convinzione  
profondamente radicata. E’ stato difficile, secondo i Lord, comprendere  
quale intrinseco valore espresso della Convenzione richieda la protezione di  
una scelta circa la residenza personale. Inoltre, nella maggior parte dei casi,  
la scelta della residenza comporta inevitabilmente una serie di differenze  
con riguardo alla posizione della persona interessata, che consistono in delle  
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differenze tra i sistemi nazionali, tra cui i sistemi di previdenza sociale. Le  
differenze tra la posizione della Sig.na Carson e le due persone scelte come  
termine di paragone non sono derivate da alcuna caratteristica personale in  
base alla quale delle persone o dei gruppi di persone possono essere  
differenziati l'uno dall'altro, bensì dai differenti sistemi e condizioni nelle  
quali ciascun individuo ha scelto di vivere. In alternativa, anche nel caso in  
cui la residenza possa essere considerata come una caratteristica rientrante  
nell'ambito della nozione di "altro status", il fatto che si tratta di una  
questione di scelta implica che, diversamente ad esempio dal sesso o dalla  
razza, non sia necessario un particolare scrutinio o delle "ragioni molto  
importanti" per giustificare la differenza di trattamento.  
54. La Sig.na Carson e gli altri pensionati residenti al di fuori del Regno  
Unito non si trovano in una situazione analoga ai residenti all'interno del  
Regno Unito o, anche se lo fossero, la differenza di trattamento sarebbe  
ragionevolmente ed obiettivamente giustificata, così come hanno ritenuto i  
tribunali nazionali. I benefici previdenziali, compresa la pensione statale,  
rientrano in un complicato sistema ad incastro che include il benessere  
sociale e il sistema di imposizione fiscale, che ha lo scopo di assicurare un  
certo numero di standard di vita minimi per coloro che vivono nel Regno  
Unito. I contributi al sistema previdenziale nazionale non possono essere  
equiparati ai contributi versati ad un fondo previdenziale privato, dal  
momento che, nel primo caso, il denaro è utilizzato, insieme al denaro  
proveniente dalla tassazione generale, per finanziare tutta una serie di altri  
benefici ed indennità. Il sistema di previdenza sociale e di imposizione  
fiscale in altri paesi sono ugualmente complessi e sono stati adattati alle  
condizioni locali, tra cui il costo della vita. Le differenze tra i paesi per  
quanto concerne i tassi di inflazione, di interessi e di cambio di valuta hanno  
poi reso difficile comparare la posizione dei residenti a quella dei non  
residenti ed ha giustificato le differenze di trattamento per quanto riguarda,  
ad esempio, l’indicizzazione delle pensioni. Per esempio, a causa della  
svalutazione in Sud Africa, la pensione della Sig.na Carson, pagata in  
sterline, valeva 20% in più nell’ Aprile 2002 che nell’aprile 2001.  
55. Lord Hoffmann aveva ragione nel ritenere che il dovere di qualsiasi  
comunità di aiutare coloro che versano in stato di bisogno è “generalmente  
riconosciuto una caratteristica nazionale…e non si estende agli abitanti dei  
paesi stranieri”. Tale riconoscimento si è riflettuto nella legislazione  
nazionale, che ha stabilito come regola generale che i benefici finanziati dal  
sistema previdenziale nazionale siano pagati soltanto a coloro che sono  
residenti in Gran Bretagna. Inoltre, il dovere di revisione imposto al  
Dipartimento di Stato dalla sezione 150 dell’Atto del 1992 (I veda il  
paragrafo 38 di cui sopra) ha lo “scopo di stabilire se [i benefici] hanno  
mantenuto il loro valore rispetto al livello generale dei prezzi raggiunto in  
Gran Bretagna”. Il carattere nazionale degli indicatori di benessere è stato  
riconosciuto anche dalla normativa internazionale, in alcuni trattati come la  
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Convenzione del OIL in materia di previdenza sociale (Standards minimi)  
del 1952 (Articolo 69) e dal Codice Europeo della previdenza sociale del  
1964 (si vedano i paragrafi 48-49 di cui sopra). Il modello degli accordi  
bilaterali è stato il risultato della storia e delle percezioni all’interno di  
ciascun paese dei costi e dei benefici avvertiti con riferimento a tali accordi.  
E’ stato il caso della Sig.na Carson dinanzi la Camera dei Lord, secondo cui  
la stessa non avrebbe avuto motivo di lamentare una violazione ai sensi  
dell’Articolo 14 se il Governo avesse scelto di non predisporre alcuna  
normativa in materia pensionistica per coloro che hanno deciso di vivere  
all’estero. Il Governo è stato d’accordo con Lord Hoffmann nel ritenere che  
deve essere la legge a proibire che nel Regno Unito i pensionati espatriati  
possano essere trattati in maniera generosa sebbene questi non siano trattati  
alla stessa maniera di quelli che sono residenti all’interno del Paese.  
56. I Governi hanno dovuto regolarmente prendere delle decisioni  
difficili per quanto riguarda l’allocazione delle risorse e l’imposizione  
fiscale richiesta per finanziare tali spese; la politica di previdenza sociale si  
fonda inevitabilmente sulle distinzioni tra diversi gruppi, allo scopo di  
indirizzare delle risorse limitate per raggiungere un determinato risultato  
ritenuto particolarmente importante in quel dato momento. Tali decisioni  
sono principalmente rimesse ai governi eletti, poiché questi sono a diretto  
contatto con le condizioni locali di ciascun paese.  
2. I ricorrenti  
57. I ricorrenti hanno sostenuto che il diritto ad una pensione statale di  
base costituisce un “possesso”, ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1.  
Sezione 113(1)(a) dell’Atto del 1992 (si veda il paragrafo 39 di cui sopra)  
che ha dato luogo ad un’interferenza o ad una privazione di tale possesso,  
dal momento che esiste un diritto di carattere generale all’aumento della  
pensione, che è stato negato ad una persona residente all’estero in un paese  
che non ha stipulato un accordo bilaterale con il Regno Unito (un paese  
“congelato”). Con il passare del tempo, la residenza continuata in un paese  
“congelato” di ciascuno dei ricorrenti, combinata con gli effetti  
dell’inflazione, ha condotto alla erosione del valore della propria pensione a  
tal punto che la sua essenza come possesso è stata o sarebbe stata entro  
breve distrutta. In tal modo, verrebbe annullato lo scopo per cui i ricorrenti  
hanno pagato i propri contributi pensionistici nel corso della propria vita  
lavorativa, vale a dire l’ottenimento della pensione di base. Tale  
interferenza è priva di qualsiasi giustificazione e pertanto integra una  
violazione dei diritti dei ricorrenti ai sensi dell’ Articolo 1 del Protocollo  
n.1.  
58. Inoltre, dal momento che il ricorso rientra nell’ambito di  
applicazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1, tale articolo trova  
applicazione. I ricorrenti sostengono che l’interpretazione in senso stretto  
del termine “status”, nel caso Kjeldsen (sopra citato), è stata sostituita da  
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successive decisioni della Corte e che le circostanze della inammissibilità  
delle decisioni sollevate dal Governo sono completamente diverse da quelle  
relative al presente caso. I ricorrenti ritengono di essere stati vittime di una  
differenza di trattamento basata sulle caratteristiche personali. La decisione  
di dove andare a vivere, una volta in pensione, rientra nell’autonomia di  
ciascun individuo e molto spesso non è dettata da una libera scelta bensì è  
condizionata da alcuni fattori, come ad esempio il desiderio o il bisogno di  
avvicinarsi ai propri figli, divenuti adulti. In casi come quello di cui si tratta,  
in cui la discriminazione basata sulla residenza è suscettibile di incidere  
fortemente sul godimento dei diritti umani fondamentali, come il diritto ad  
una vita familiare alla libertà di movimento e alla dignità umana di base,  
con diversi impatti con riguardo alle donne (in ragione della loro longevità)  
ed alle persone anziane, ben si può comprendere il fatto che la Corte abbia  
voluto analizzare in maniera meticolosa le azioni del Governo.  
59. I ricorrenti hanno richiesto alla Corte di fare attenzione a non  
dimenticare l'esigenza, da parte di un governo, di fornire una giustificazione  
per un diverso trattamento, sostenendo fermamente che non può sussistere  
un paragone tra diversi gruppi. Il diritto dei ricorrenti ad una pensione di  
base è stato assicurato in maniera diversa e meno favorevole rispetto ad  
almeno altri due gruppi di individui che si trovano in una situazione analoga  
o comparabile a quella dei primi, vale a dire i pensionati con un lavoro  
identico ed identiche storie contributive, residenti sia all'interno del Regno  
Unito che in altri paesi in cui è prevista l'indicizzazione. I tribunali nazionali  
hanno errato nel ritenere che la situazione di uno dei ricorrenti analoga a  
quella di un individuo nell'ambito di una di queste altre due categorie. In  
particolare, ciascuno di essi ha trascorso esattamente lo stesso tempo  
lavorando nel Regno Unito; ciascuno di essi ha pagato gli stessi contributi  
durante la propria vita lavorativa, e ciò allo scopo di ottenere una pensione  
statale di base; ciascuno di essi ha maturato il diritto alla stessa pensione  
statale una volta raggiunta l'età pensionabile; ciascuno di essi ha lo stesso  
interesse a mantenere un identico stile di vita successivamente alla  
pensione.  
60. Il Governo è stato dell'onere di fornire una giustificazione oggettiva  
e ragionevole per ogni diverso trattamento. Tuttavia, il Governo, nelle sue  
dichiarazioni pubbliche, ha sostenuto che la lista di paesi i cui residenti  
beneficiano dell'aumento della pensione di base è ricollegabile ad una  
questione storica, in cui manca un percorso logico o preciso. Paesi vicini,  
come gli Stati Uniti d'America e il Canada, la Jamaica o la Trinidad o il  
Tobago, sono trattati in maniera diversa nonostante le loro condizioni  
economiche simili, mentre a paesi, come il Canada e l'Australia, che hanno  
unilateralmente provveduto all’indicizzazione delle pensioni non è stato  
offerto alcun accordo bilaterale reciproco. Il mancato riconoscimento della  
indicizzazione delle pensioni ai pensionati britannici residenti nei paesi  
"congelati" non può essere giustificato sulla base di differenze oggettive  
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riguardanti le loro pensioni rispetto ai pensionati residenti nel Regno Unito,  
poiché il Governo non ha condotto alcun tipo di analisi inerente alle loro  
rispettive posizioni. Non si può semplicemente affermare che i sistemi di  
previdenza sociale sono essenzialmente nazionali, poiché all'interno di paesi  
nei quali i pensionati britannici risiedono devono esistere adeguati sistemi  
per garantire a questi un adeguato livello di previdenza sociale. Tali  
elementi, secondo i ricorrenti, sono fortemente supportati dalle  
testimonianze presentate da Age Concern (si veda i paragrafi 64-67 di cui  
sotto), che hanno mostrato che, in molti paesi nei quali sono immigrati, i  
pensionati britannici hanno dovuto sopportare la perdita di benessere, di  
assistenza sanitaria e di benefici di previdenza sociale, che avrebbero  
ricevuto se fossero rimasti nel Regno Unito, senza poter accedere a dei  
benefici similari all'interno del paese che li ha accolti.  
3. La terza parte  
61. Age Concern England ha sottolineato che la forza della famiglia di  
una persona anziana e di altre forme di sostegno sociale hanno fortemente  
influenzato la capacità di quest'ultima di gestire la propria crescente  
fragilità. Alcune reti di parentele hanno svolto ruoli vitali per le persone  
anziane, ad esempio nella fornitura di assistenza informale, nella  
prevenzione dell'isolamento e dell'esclusione, nell'appoggio diretto volto ad  
aiutare le persone anziane ad esercitare i propri diritti, nonchè ad accedere ai  
servizi più appropriati. L'istituto di ricerca politica ha dimostrato in uno  
studio pubblicato nel 2006 che circa un quinto delle persone anziane che  
risiedono all'estero si sono spostate principalmente per ragioni familiari e  
personali.  
62. Ad ogni modo, le considerazioni finanziarie ed il loro impatto sulla  
famiglia svolgono un ruolo determinante nella decisione delle persone  
anziane di emigrare. Alcuni studi condotti da Age Concern England, con la  
collaborazione di membri più anziani della comunità cinese, hanno  
dimostrato che l'accesso ai benefici ed alla indicizzazione della pensione  
statale hanno svolto un ruolo significativo nella decisione di ciascun  
individuo di non ritornare nel proprio paese di origine durante la vecchiaia.  
La pensione statale del Regno Unito non è stata indicizzata in cinque dei  
dieci più famosi paesi in cui si è verificata una emigrazione da parte di  
nazionali britannici, come ad esempio la Cina, l'Australia, il Canada, il  
Sudafrica e la Nuova Zelanda. Si potrebbe pertanto dedurre che la maggior  
parte della popolazione anziana ha la propria famiglia residente in paesi nei  
quali la pensione statale non è prevista la indicizzazione e che il rifiuto di  
fornire l'aumento può, pertanto, avere rappresentato un limite per alcune  
persone anziane di ricongiungersi con le proprie famiglie all'estero.  
63. La ricerca condotta da Age Concern England ha dimostrato che in  
molti paesi un emigrante più anziano non vedrebbe la perdita di benessere e  
di benefici dal punto di vista sanitario e previdenziale del Regno Unito  
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ricompensata pienamente da nessun tipo di guadagno all'interno del paese  
che li ospita. Coloro che non hanno scelto di trasferirsi all'estero hanno di  
frequente incontrato grandi difficoltà finanziarie a causa della mancata  
indicizzazione della pensione statale e Age Concern England è stato spesso  
contattato da emigranti più anziani che si trovavano in difficoltà. Per un  
gran numero di questi, i problemi sono divenuti insopportabili a tal punto da  
costringerli a rientrare nel Regno Unito. La principale ragione per cui le  
persone di età superiore ai cinquant'anni sono stati rimpatriati è stata  
l'indigenza ed un trasferimento in circostanze del genere è stato senza  
dubbio molto traumatico.  
64. La politica di congelare la pensione statale ha avuto un effetto  
particolarmente negativo sui pensionati di sesso femminile. Avendo infatti  
questi trascorso un certo periodo di tempo senza lavorare per potersi  
occupare della famiglia o dei bambini, come gruppo questi non hanno  
maturato un diritto alla pensione piena, ancora meno che gli uomini, o non  
hanno maturato il diritto della pensione privata. Inoltre, in Gran Bretagna, le  
donne di età superiore ai 65 anni hanno un'aspettativa di vita di 19. 7 anni  
mentre gli uomini della stessa età hanno un'aspettativa di vita pari a 16.9  
anni.  
B. L’opinione della Corte  
1. Ammissibilità  
65. La Corte sottolinea che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 trova  
applicazione unicamente con riferimento ai beni già esistenti di un individuo  
e non garantisce, invece, il diritto di acquisire dei beni. (si veda Marckx c.  
Belgio, sentenza del 13 Giugno 1979, Serie A no. 31, § 50). Ne consegue  
che, ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo n.1, non esiste alcun diritto a  
ricevere un beneficio previdenziale o il pagamento di una pensione di  
qualsiasi tipo o ammontare, a meno che non sia la legislazione nazionale a  
stabilire un simile diritto. (si veda Stec e Altri c. il Regno Unito (dec.) [GC],  
n. 65731/01 e n. 65900/01, § 55, ECHR 2005-II).  
66. Nel caso di specie, la legge nazionale non prevede che l’aumento  
indicizzato della pensione debba essere pagato ai pensionati del Regno  
Unito, come i ricorrenti, che però siano residenti in Paesi che non abbiano  
concluso accordi bilaterali reciproci con il Regno Unito(si veda il paragrafo  
39 di cui sopra). Il fatto che i ricorrenti abbiano versato contributi al fondo  
previdenziale nazionale, da cui le pensioni statali d’anzianità sono  
parzialmente finanziate (si veda il paragrafo 37 di cui sopra), non conferisce  
un diritto secondo la normativa nazionale, comparabile ad un diritto  
contrattuale previsto da un sistema pensionistico privato, ad una pensione  
d’anzianità statale di un determinato importo (si veda i commenti di Lord  
Hoffmann nella Camera dei Lord: paragrafo 35 di cui sopra).  
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67. Ne consegue che il ricorso del ricorrente sotto il profilo dell’articolo  
1 del protocollo n.1 considerato singolarmente, è incompatibile ratione  
materiae.  
68. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla discriminazione per il  
rifiuto dell’aumento della pensione, la Corte evidenzia che l’Articolo 14 è  
complementare rispetto ad altre disposizioni sostanziali della Convenzione e  
dei Protocolli. Non ha una propria esistenza autonoma dal momento che ha  
efficacia solamente con riferimento al “godimento dei diritti e delle libertà”  
salvaguardati dalle disposizioni della Convenzione. L’applicazione  
dell’articolo 14 non presuppone necessariamente la violazione di uno degli  
articoli sostanziali garantiti dalla Convenzione. E’ necessario ma è altresì  
sufficiente che i fatti del caso di cui si tratta ricadano nell’ambito di  
applicazione di uno o più articoli della Convenzione. (si veda Stec e altri  
(dec.), sopra citata, § 39; Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, § 58,  
ECHR 2008). Il divieto di discriminazione previsto dall’Articolo 14 si  
estende così al di là del godimento dei diritti e delle libertà che la  
Convenzione ed i Protocolli richiedono che ciascuno Stato garantisca. Esso  
si applica anche a quei diritti aggiuntivi, che rientrano nell’ambito generale  
di applicazione di un qualsiasi articolo della Convenzione, che lo Stato ha  
volontariamente deciso di garantire (Stec e altri (dec.), sopra citato, § 40).  
69. Mentre, come precedentemente affermato, non c'è un'obbligazione  
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n.1 di creare un benessere o  
un sistema previdenziale, la Corte ha ritenuto che se uno Stato contraente  
decide di porre in essere una legislazione che riconosca il pagamento  
dell’indicizzazione della pensione come un diritto al benessere o alla stessa  
pensione - che sia o meno condizionato dal previo versamento dei  
contributi - si deve ritenere che la normativa da origine ad un interesse alla  
proprietà che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del protocollo  
n. 1 per le persone che soddisfino tali condizioni (Stec e Altri (dec.), sopra  
citata, § 54). In casi, come quello di cui trattiamo, relativi a doglianze che  
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 letto in combinato  
disposto con l'articolo 1 del protocollo n. 1, in cui al ricorrente è stato  
negato in tutto o in parte un beneficio tutelato dall'articolo 14, la questione  
fondamentale è capire, al fine di verificare se sussistono le condizioni in  
base alle quali il ricorrente avrebbe motivo di lamentarsi, se questi avrebbe  
avuto il diritto di ricevere il beneficio di cui si tratta, sulla base della  
normativa interna. Sebbene il protocollo n.1 non preveda il diritto di  
ricevere il pagamento di una pensione di qualsiasi tipo, qualora lo Stato  
decida di creare un simile sistema di benefici, è tenuto a farlo nel rispetto  
dell’articolo 14 (Stec e altri (dec.), sopra citata, § 55).  
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70. Nel caso di specie, si riscontra una chiara differenza di trattamento  
tra diverse categorie di pensionati del Regno Unito, sulla base del proprio  
paese di residenza. La Corte ritiene che la doglianza dei ricorrenti, con  
riferimento all'Articolo 14 della Convenzione letto in combinato disposto  
con l'Articolo 1 del Protocollo n.1, solleva complesse questioni di diritto e  
di fatto, la cui determinazione dovrebbe dipendere dall'esame del merito .  
La Corte, pertanto, conclude che tale parte del ricorso non è  
manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione.  
Non è stato sollevata alcuna altra eccezione di inammissibilità ed il ricorso  
deve pertanto essere dichiarato ammissibile.  
2. I meriti  
71. La Corte ha ritenuto, nell'ambito della propria giurisprudenza, che le  
differenze di trattamento fondate su una caratteristica identificabile, o  
“status”, sono suscettibili di integrare una discriminazione ai sensi  
dell'articolo 14 (Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, sopra citate, § 56).  
Inoltre, affinché una determinata questione possa rientrare nell'ambito di  
applicazione dell'articolo 14, deve sussistere una differenza di trattamento  
tra persone che si trovano in situazioni analoghe o morto simili. (D.H. e  
Altri c. Repubblica Ceca [GC], n. 57325/00, § 175, ECHR 2007). Una tale  
differenza di trattamento è discriminatoria se non ha una giustificazione  
oggettiva e ragionevole; in altre parole, se la stessa non persegue uno scopo  
legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra  
l'obiettivo che si intendeva raggiungere e le modalità impiegate per fare ciò.  
Lo Stato contraente dispone di un certo margine di valutazione nello  
stabilire se e fino a che punto delle differenze in situazioni che sarebbero  
altrimenti simili tra di loro possa giustificare una differenza di trattamento  
(Burden sopra citata, § 60). La portata di questo margine può variare a  
seconda delle circostanze, dell'oggetto di cui si tratta e del contesto. La  
Convenzione generalmente riconosce allo Stato un ampio margine di  
valutazione quando si tratta di adottare misure di strategia economica o  
sociale di carattere generale. In ragione della conoscenza diretta delle  
proprie società e dei relativi bisogni, le autorità nazionali si trovano in linea  
di principio nella posizione maggiormente idonea ad individuare quale  
possa essere l’interesse pubblico nel settore economico o sociale,  
sicuramente più di un giudice internazionale, e la Corte generalmente  
rispetta la scelta politica della legislatura, a meno che questa non sia  
“manifestamente priva di alcun ragionevole fondamento” (Stec e Altri c.  
Regno unito, [GC], n. 65731/01 e 65900/01, § 52, ECHR 2006).  
72. Dinnanzi alla Suprema Corte e alla Corte di appello, il Governo ha  
ammesso che un luogo di residenza costituisce uno “status” ai sensi  
dell'articolo 14 della Convenzione; dinanzi alla Camera dei Lord, il  
Governo ha ugualmente ammesso che le questioni relative alla residenza  
possono rientrare nell'ambito di applicazione dell’articolo 14 e le decisioni  
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della Camera hanno ritenuto che il fatto di essere regolarmente residente in  
un paese al di fuori del Regno Unito rappresenta una “caratteristica  
personale” per le ragioni illustrate nel caso Kjeldsen (si veda si veda il  
paragrafo 33 di cui sopra).  
73. La Corte ricorda che la lista contenuta nell'articolo 14 è illustrativa  
ma non esaustiva, com'è dimostrato dall'espressione “qualsiasi ambito  
relativo a” (in francese “notamment”) (si veda Engel e altri c. Olanda,  
sentenza dell’ 8 Giugno 1976, Serie A n. 22, § 72). Questa ricorda inoltre  
che all’espressione “altro status” è stato conferito un significato ampio, fino  
a comprendere, in alcune circostanze, una distinzione fondata sul luogo di  
residenza (e a fortiori il francese “toute autre situation”). Così, in  
precedenti casi esaminati dalla Corte sotto il profilo dell'articolo 14 basati  
sulla legittimità della discriminazione lamentata, inter alia, sul domicilio  
(Johnston c. Irlanda, decisione del 18 Dicembre 1986, Serie A n. 112, §§  
59-61) e sulla registrazione della residenza (Darby c. Sweden, decisione del  
23 Ottobre 1990, Serie A n. 187, §§ 31-34). Inoltre, la Commissione ha  
esaminato le doglianze relative alle discrepanze della legge che vengono in  
rilievo in diverse aree di ciascuno Stato contraente (Lindsay e Altri c. Regno  
Unito, n. 8364/78, decisione della Commissione 8 Marzo 1979, Decisioni e  
Report 15, p. 247; Gudmundsson c. Islanda, n. 23285/94, decisione della  
Commissione del 17 Gennaio 1996, non riportata). E’ vero che le differenze  
di trattamento a livello regionale, che risultano dall'applicazione di diverse  
normative a seconda della collocazione geografica del ricorrente, sono state  
mantenute e considerate come caratteristiche personali (si veda, ad esempio,  
Magee c. Regno Unito, sentenza del 6 Giugno 2000, n. 28135/95, § 50,  
ECHR 2000-I). In ogni caso, così come è stato sottolineato da Stanley  
Burnton J., questi casi non sono paragonabili al caso di specie, che riguarda  
diverse applicazioni della stessa normativa previdenziale ad alcune persone,  
in ragione della residenza e presenza all'estero di queste.  
74. La Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, la  
residenza ordinaria, come il domicilio e la nazionalità, devono essere  
considerata un aspetto dello status personale e che il luogo di residenza,  
considerato come criterio per una differenza di trattamento fra i cittadini nel  
perseguimento delle pensioni statali, è una questione che rientra nell'ambito  
di applicazione dell'Articolo 14 .  
75. Discriminazione vuol dire non trattare ugualmente situazioni  
analoghe; non vi è discriminazione quando le situazioni sono diverse in  
maniera rilevante. I ricorrenti sostengono di trovarsi in una stazione simile a  
quella dei pensionati del Regno Unito che vivono all'interno del Regno  
Unito o in paesi in cui è prevista l'indicizzazione, sulla base della  
considerazione, in primo luogo, che essi hanno lavorato per lo stesso  
periodo di tempo nel Regno Unito ed hanno versato gli stessi contributi al  
fondo previdenziale nazionale e, in secondo luogo, che il loro bisogno ad un  
ragionevole tenore di vita in età avanzata è lo stesso. Tutti i giudici che  
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hanno esaminato i reclami dei ricorrenti, ad eccezione di Lord Carswell (si  
veda i paragrafi 24-36 di cui sopra), hanno ritenuto che i ricorrenti non si  
trovano in una situazione analoga o molto simile ad un pensionato della  
stessa età e con lo stesso livello di contributi che però vive nel Regno Unito  
o in un paese in cui è prevista l'indicizzazione.  
76. La Corte valuterà innanzitutto se i ricorrenti si trovano in una  
situazione analoga a quella dei pensionati britannici che hanno deciso di  
restare nel Regno Unito. A tale riguardo essa ricorda che il sistema di  
previdenza sociale statale, compreso il sistema diretto a provvedere a coloro  
che sono ritenuti troppo anziani per un impiego remunerato, è tenuto a  
garantire un livello minimo di vita a coloro che risiedono sul territorio (e  
questo è tutto ciò che è richiesto ai sensi delle Convenzioni  
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e del Consiglio d'Europa si  
vedano i paragrafi 48-49 di cui sopra). Per tale ragione, sebbene la Corte  
abbia ritenuto che l'espressione “altro status” possa essere intesa in senso  
abbastanza ampio da comprendere anche il luogo di residenza, essa ritiene  
che gli individui originariamente residenti in uno Stato contraente non si  
trovano in una situazione significativamente analoga a quella di coloro che  
risiedono al di fuori del territorio, per quanto riguarda i sistemi e le  
operazioni in materia di previdenza sociale. Come la Commissione ha  
affermato in J.W. e E.W. c. Regno Unito (n. 9776/82, decisione della  
Commissione del 3 Ottobre 1983, Decisioni e Report 34, p. 156),  
esaminando un ricorso presentato da un pensionato britannico al quale era  
stato negato che l'aumento della pensione poiché si era trasferito in  
Australia:  
“è quasi inevitabile che quando una persona passa da un sistema di previdenza  
sociale ad un altro, possa scoprire che i suoi diritti differiscono da quelli delle persone  
negli altri paesi. Tali differenze possono essere più o meno favorevoli a seconda delle  
circostanze.  
Inoltre la Commissione evidenzia che i ricorrenti perderanno unicamente il  
vantaggio di un aumento futuro delle proprie pensioni, il cui obiettivo generalmente è  
quello di compensare gli aumenti del costo della vita nel Regno Unito. Dal momento  
che questi non vivono più le Regno Unito appare ragionevole che questo aspetto dei  
loro diritti previdenziali sia in modo particolare sostituito dalla possibilità di  
beneficiare di altri vantaggi nell'ambito del paese in cui si trasferiscono.”  
Inoltre, la Corte sottolinea che la Sig.na Carson non avrebbe potuto  
sollevare alcuna doglianza ai sensi dell'articolo 14, se il Governo avesse  
deciso di non accordare alcuna pensione a coloro che avevano scelto di  
vivere all'estero.  
77. La Corte è, altresì, restia a riconoscere un'analogia tra le posizioni di  
ricorrenti, che vivono in paesi “congelati”, ed i pensionati britannici che  
risiedono in paesi al di fuori del Regno Unito nei quali è prevista  
l'indicizzazione. Con riferimento a ciò, la Corte evidenzia che i contributi al  
sistema previdenziale nazionale sono solo una parte del complesso sistema  
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di imposizione fiscale del Regno Unito e che il fondo previdenziale  
nazionale è solo una delle fonti di entrata utilizzate per finanziare il sistema  
previdenziale nazionale ed il sistema sanitario nazionale. Esso non  
attribuisce al versamento di contributi, da parte dei ricorrenti al sistema  
previdenziale nazionale durante la loro vita lavorativa nel Regno Unito, un  
importanza maggiore rispetto al fatto che questi possono aver pagato le  
tasse sul reddito o altre forme di tributi mentre erano lì domiciliati (si veda  
Stec e Altri (dec) [GC], sopra citata, § 50). Per quanto riguarda il secondo  
argomento della ricorrente (si veda il paragrafo 75 di cui sopra), la Corte è  
dell’avviso che anche tra Paesi geograficamente vicini gli uni agli altri,  
come gli Stati Uniti di America e Canada, il Sud Africa, le Mauritius, o la  
Giamaica e Trinidad e Tobago, le differenze per quanto concerne il sistema  
previdenziale nazionale, l’imposizione fiscale, i tassi di inflazione e di  
interesse, il cambio di valuta rendono difficile procedere ad un confronto  
delle rispettive posizioni dei residenti.  
78. In ogni caso, anche se si ammette che i ricorrenti si trovano in una  
situazione analoga ai residenti in paesi in cui è prevista l'indicizzazione  
delle pensioni, sulla base di reciproci accordi, la Corte ritiene che la  
differenza di trattamento ha una giustificazione oggettiva e ragionevole.  
Sebbene sia riscontrabile una certa forza negli argomenti delle parti,  
secondo cui la decisione di una persona anziana di trasferirsi all’estero può  
essere dettata da una serie di fattori, tra cui il desiderio di avvicinarsi ai  
membri della propria famiglia, così come è stato evidenziato anche da Age  
Concern, il luogo di residenza è, ciononostante, una caratteristica che può  
essere cambiata, poiché consiste in una scelta. Pertanto, la Corte concorda  
con il Governo ed i tribunali nazionali nel ritenere che non si può pretendere  
lo stesso livello di protezione contro differenze di trattamento fondate sul  
luogo di residenza rispetto a quello previsto per le differenze di trattamento  
basate, ad esempio, sul genere, la razza o l’origine etnica (si veda, ad  
esempio, Van Raalte c. Olanda, decisone del 21 Febbraio 1997, Raccolta di  
sentenze e decisioni 1997-I, § 39; D.H. e altri, sopra citati, § 176, e si  
confronti con Magee, sopra citata, § 50). A tale riguardo, occorre, altresì,  
evidenziare che lo Stato ha provveduto ad informare i residenti del Regno  
Unito, che si sono trasferiti all’estero, della mancata indicizzazione delle  
pensioni per i pensionati di alcuni Paesi (si veda il paragrafo 42 di cui  
sopra). In tal modo, ciascun ricorrente avrebbe potuto prendere in  
considerazione tale fattore, tra le varie ragioni pro e contro relative alla  
scelta del paese di residenza.  
79. Come ha evidenziato Lord Hoffmann, il modello degli accordi  
reciproci è il risultato della storia e delle percezioni dei costi e dei benefici  
percepiti relativamente ad un tale accordo, all’interno di ciascun paese.  
Questi rappresentano ciò che lo Stato contraente è riuscito, con il passare  
del tempo, a negoziare senza essersi esso stesso collocato in una situazione  
economicamente svantaggiosa, e che è riuscito ad attuare per garantire la  
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reciprocità della copertura previdenziale a tutti i livelli, non solo con  
riferimento alla questione dell’indicizzazione delle pensioni. Secondo la  
Corte, lo Stato non oltrepassa il suo già molto ampio margine di  
valutazione, stipulando simili accordi reciproci con alcuni paesi e non con  
altri.  
80. Ne deriva che, con riferimento ai fatti del caso di specie, non vi è  
stata alcuna violazione dell’ articolo 14 considerato in combinato disposto  
con l’Articolo 1 del Protocollo n.1.  
II. LAMENTATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA  
CONVENZIONE LETTO IN COMBINATO DISPOSTO CON  
L’ARTICOLO 8  
81. I ricorrenti hanno inoltre ritenuto che la mancanza di un aumento  
della pensione integri una violazione dei loro diritti ai sensi dell’articolo 14  
letto in combinato disposto con l’articolo 8, anche per il fatto che alcuni di  
essi sono stati costretti a scegliere tra il rinunciare ad una parte  
considerevole del proprio diritto alla pensione o vivere lontano dalle proprie  
famiglie.  
“ 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo  
domicilio e della sua corrispondenza.  
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica  
sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la  
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la  
protezione dei diritti e delle libertà altrui..”  
82. La Corte ritiene che, con riferimento all’articolo 8, letto in  
combinato disposto con l’articolo 14, trovano applicazione gli stessi  
argomenti espressi con riferimento all’articolo 1 del Protocollo n. 1 letto in  
combinato disposto con l’articolo 14. Pertanto, la Corte non ritiene  
necessario trattare le due questioni in maniera separata.  
PER TALI RAGIONI, LA CORTE  
1. Dichiara all’unanimità ammissibile il ricorso relativo all’articolo 14 letto  
in combinato disposto con all’articolo 1 del Protocollo n. 1, ed  
inammissibile il ricorso sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n.1  
considerato singolarmente;  
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2. Ritiene, per sei voti ad uno, che non vi è stata violazione dell’articolo 14  
della Convenzione letto in combinato disposto con l’articolo 1 del  
Protocollo n.1;  
3. Ritiene all’unanimità non necessario procedere all’esame del ricorso  
sotto il profilo dell’articolo 14 della Convenzione letto in combinato  
disposto con l’articolo 8.  
Redatta in inglese, e notificata per iscritto in data 4 Novembre 2008, ai  
sensi del Regolamento 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.  
Fatoş Aracı,  
Sostituto cancelliere  
Lech Garlicki  
Presidente  
Alla presente sentenza è allegata l’esposizione dell’opinione dissenziente  
del giudice Lech Garlicki., conformemente a quanto stabilito dall’Articolo  
45 § 2 della Convenzione e dell’articolo 74 § 2 del Regolamento della  
Corte.  
L.G.  
F.A.  
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OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE GARLICKI  
Sono spiacente di non essere d’accordo con l’opinione della Camera,  
secondo cui non vi sarebbe stata violazione.  
Questo caso riguarda l’esclusione di pensionati che vivono all’estero dal  
sistema di indicizzazione delle pensioni applicabile a tutti i pensionati del  
Regno Unito. Non si contesta il fatto che siamo in presenza di una palese  
differenza di trattamento tra varie categorie di pensionati, in ragione  
dell’attuale paese di residenza di questi. Non si contesta, altresì, che, con  
riferimento alle circostanze del caso, il fatto che la residenza sia stata  
utilizzata come criterio su cui si fonda la differenza di trattamento, fa sì che  
il caso rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.  
In ogni caso, secondo me, la differenza di trattamento non trova alcuna  
giustificazione oggettiva e ragionevole. Sono sicuramente validi gli  
argomenti presentati dalla maggioranza , i quali riproducono a grandi linee  
la posizione assunta dalla Camera dei Lord. Ad ogni modo, vi sono almeno  
quattro argomenti che possono portare ad una conclusione diversa.  
Innanzitutto, il sistema di pensione statale è obbligatorio ed è basato sul  
principio dei contributi. Se non c’è un legame diretto tra l’ammontare dei  
contributi e l’ammontare delle pensioni future, l’idea di fondo è la  
distribuzione degli obblighi: coloro che lavorano devono contribuire al  
fondo previdenziale nazionale e lo Stato deve pagare le pensioni a coloro  
che hanno superato l’età lavorativa. La Sig.na Carson, così come gli altri  
ricorrenti, ha pienamente adempiuto ai doveri che questo patto le imponeva:  
ha pagato i contributi (e le tasse) durante gran parte della sua vita lavorativa  
e tali contributi sono stati pienamente accettati dallo Stato. I suoi contributi  
sono stati spesi (come ci auspichiamo) per finanziare le pensioni dei  
pensionati attuali e gli aggiornamenti annuali di tali pensioni. Non vi è  
assolutamente alcuna differenza tra le sue pensioni e quelle di altre persone  
che lavoravano nel Regno Unito in quel tempo. Ora che ella non è più in età  
lavorativa, spetta allo Stato far fronte ai propri doveri. In ogni caso, lo Stato  
tratta la ricorrente in maniera diversa dagli altri contribuenti unicamente a  
causa del suo nuovo luogo di residenza. Il fatto che ella non risieda più nel  
Regno Unito non comporta alcun costo supplementare per lo Stato. Se è  
vero che ella non paga più le tasse nel Regno Unito, è anche vero che non vi  
sono proibizioni - secondo la nostra Convenzione – a che venga imposta  
dal Regno Unito una tassa sulle sue entrate nel Regno Unito, qualunque sia  
l’ammontare di queste ultime. Tuttavia, a differenza di coloro che sono  
rimasti nel Regno Unito, ella è stata privata del privilegio dell’adeguamento.  
Considerazioni di giustizia sociale ed equità impongono che delle persone  
che abbiano debitamente contribuito alle pensioni degli altri non dovrebbero  
essere trattate in maniera diversa, nel successivo calcolo della loro propria  
pensione. Un diverso trattamento basato unicamente sull’attuale residenza  
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non ha alcun legame con la natura contributiva delle pensioni e, pertanto, è  
priva di una giustificazione ragionevole.  
In secondo luogo, uno degli argomenti sollevati sia dalla Camera dei  
Lord che dalla nostra Corte riguarda le differenze economiche tra il Regno  
Unito e gli effettivi Paesi di residenza. E’ vero che ci sono diversi livelli di  
inflazione, diversi ritmi di crescita e diversi tassi di cambio rispetto alla  
valuta del Regno Unito. Ma vi è una caratteristica comune per tutti i paesi  
coinvolti, e tale caratteristica è l’inflazione. Così, è difficile accettare che la  
situazione dei residenti nel Regno Unito è sostanzialmente diversa da quella  
dei non residenti nel Regno Unito. La legislatura, ovviamente, non ha alcun  
obbligo di adeguare le pensioni al tasso di inflazione del paese che ospita la  
persona. Essa ha il diritto di adeguare l’indicizzazione allo scopo di  
prendere in considerazione le differenze tra paesi particolari, ma non può  
semplicemente ignorare l’esistenza della stessa inflazione come  
caratteristica economica del mondo moderno. Una tale normativa penalizza  
le persone che, dopo aver adempiuto i propri doveri dal punto di vista  
contributivo, si trasferiscono all’estero. Una tale penalizzazione contrasta  
con il principio di libertà individuale e, pertanto, non può essere considerata  
come ragionevolmente giustificata.  
In terzo luogo, l’attuale sistema non è basato su un sistema cogente. Così  
come è stato evidenziato dalle autorità nazionali, (si veda paragrafo 47 della  
sentenza), sarebbe difficile “difendere la logica della situazione attuale  
...Non c’è un modello consistente”. Pertanto, la situazione dei pensionati  
britannici varia da paese a paese. Ciò rende meno convincenti i riferimenti  
della maggioranza alla teoria del margine del valutazione (si veda paragrafo  
81 della sentenza). Secondo tale teoria, allo Stato sarebbe consentito di  
escogitare dei modi di affrontare i propri problemi economici e sociali. Se il  
Regno Unito avesse trovato una soluzione logica e coerente al problema  
dell’indicizzazione delle pensioni per i residenti all’estero, sarebbe stato più  
facile accettare ciò. Ma la dottrina del margine di apprezzamento non può  
legittimare una situazione di carattere illogico e, pertanto, arbitrario.  
Infine, ho pieno rispetto per la posizione della Camera dei Lord secondo  
cui il problema è molto più di natura legislativa che giudiziale. Ad ogni  
modo, un tale argomento, se può convincere sul piano nazionale, non può  
prevalere dinnanzi alla nostra Corte. Una violazione che deriva da omissioni  
legislative può ancora essere oggetto di supervisione legislativa.  
La Corte, in numerose occasioni, ha ritenuto che delle differenze nel  
conseguimento di benefici sociali, basate sulla nazionalità sono certamente  
sospette. In particolare, nel caso Gaygusuz c. Austria (16 Settembre 1996,  
Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV), Koua Pouirrez c. Francia  
(n. 40892/98, ECHR 2003-X) e Luczak v. Polonia (n. 77782/01, ECHR  
2007-...), una differenza di trattamento tra residenti basata sulla nazionalità  
(cittadinanza) è stata ritenuta in violazione dell’Articolo 14. Non sono  
convinto che la differenza tra cittadini basata sul luogo di residenza sia  
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fondamentalmente diversa a tal punto che la Sig.na Carson dovrebbe  
beneficiare di una protezione inferiore rispetto a quella offerta ai ricorrenti  
nei casi summenzionati.  
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