CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
PRIMA SEZIONE  
BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA  
(Ricorso n. 46598/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
15 gennaio 2009  
Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE  
CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU  
Nel caso Branko Tomašic et al. c. Croazia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Christos Rozakis, presidente,  
Nina Vajić,  
Anatoly Kovler,  
Elisabeth Steiner,  
Dean Spielmann,  
Giorgio Malinverni,  
George Nicolaou, giudici,  
e S. NIELSEN, Cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 46598/06) contro la Repubblica  
di Croazia presentato alla Corte in virtù dell’art. 34 della Convenzione per  
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la  
Convenzione ») da cinque cittadini croati, il Sig. Branko Tomašić, la Sig.ra  
Ðurđa Tomašić, il Sig. Marko Tomašić, il Sig. Tomislav Tomašić e la  
Sig.na Ana Tomašić (« i ricorrenti »), il 30 ottobre 2006.  
2. I ricorrenti sono rappresentati da I. Bojić, avvocato del foro di  
Zagabria. Il Governo croato («il Governo») è rappresentato dal suo Agente,  
Š. Stažnik.  
3. Il 7 maggio 2007 la Corte ha deciso di informare il Governo del  
ricorso. Sulla base delle disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione,  
essa ha deciso di esaminare il merito del ricorso contestualmente alla sua  
ricevibilità.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
4. I ricorrenti sono nati nel 1956, 1963, 1985, 1995 e 2001  
rispettivamente e vivono a Čakovec. Il primo ed il secondo ricorrente sono  
marito e moglie ed i ricorrenti dal terzo al quinto sono loro figli.  
5. Nel 2004 M.T., figlia del primo e del secondo ricorrente e sorella dei  
ricorrenti dal terzo al quinto, ha iniziato una relazione con un certo M.M. I  
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due hanno cominciato a vivere insieme ai ricorrenti nella loro casa. Il 1°  
marzo 2005 essi hanno avuto una bambina, V.T. Dopo poco M.M. ha avuto  
una serie di litigi con i membri della famiglia e spesso ha minacciato  
verbalmente M.T., il che ha portato al suo abbandono della casa nel luglio  
del 2005. Il 4 gennaio 2006 il Centro di assistenza sociale di Čakovec  
Centar za socijalnu skrb Čakovec – di seguito «il Centro di assistenza») ha  
compilato un rapporto con il Dipartimento di polizia Međimurje (Policijska  
uprava međimurska) che stabiliva, tra l’altro, che il 2 gennaio 2006 M.M. si  
era recato al Centro e aveva dichiarato di avere una bomba e che la avrebbe  
«lanciata contro la sua ex moglie [ossia M.T.] e la figlia».  
6. Il 5 gennaio 2006 M.T. ha presentato una denuncia penale presso la  
Procura di Stato di Čakovec contro M.M. Essa sosteneva che in varie  
occasioni dal luglio del 2005 M.M. si era recato presso la casa dei suoi  
genitori dove anch’ella viveva con sua figlia e aveva minacciato di uccidere  
lei e sua figlia con una bomba a meno che non avesse acconsentito a  
ritornare con lui. Egli le aveva anche spesso telefonato ed inviato messaggi  
SMS con il cellulare ripetendo le stesse minacce.  
7. Il 3 febbraio 2006 M.M. è stato arrestato a seguito dell’avvio, il 27  
gennaio 2006, del procedimento penale contro di lui presso la Corte  
municipale di Čakovec (Općinski sud u Čakovcu). Un parere psichiatrico  
reso durante il procedimento sosteneva che il 2 gennaio 2006 M.M. aveva  
dichiarato di fronte agli impiegati del Centro di assistenza di avere una  
bomba e che le sue minacce erano serie. Egli aveva ripetuto la stessa  
dichiarazione il 19 gennaio 2006 di fronte agli agenti di polizia del  
Dipartimento di polizia di Međimurje. Le parti rilevanti delle conclusioni  
della perizia stabiliscono:  
“1. L’imputato M.M. è una persona che soffre di profondi disturbi della personalità  
etiologicamente collegati ad un innato malfunzionamento del cervello ed alle  
circostanze pedagogiche altamente sfavorevoli della sua infanzia. Diagnosi: disturbo  
misto della personalità …  
2. Nel contesto di detto disturbo della personalità la reazione dell’imputato ad una  
situazione problematica era un meccanismo di difesa inadeguato e patologico con idee  
eclatanti e relative azioni. Tali idee eclatanti non si configurano come malattia  
mentale.  
3. Non ho riscontrato elementi di malattia mentale innata permanente o temporanea,  
capacità intellettuale ridotta o epilessia che potrebbero essere collegate ai reati di cui è  
accusato l’imputato.  
4. Egli non è dipendente da alcool, droghe o altre sostanze …  
5. Alla luce di quanto affermato ai punti 1, 2 e 3 ed alla luce di tutte le altre  
informazioni ad oggi raccolte collegate ai reati, ritengo che la sua capacità di  
controllare volontariamente e comprendere il significato e le conseguenze delle sue  
azioni erano ridotte tempore criminis, ma che egli non era pienamente privo di  
qualsiasi responsabilità.  
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6. È altamente probabile che egli ripeterà gli stessi o simili reati. Al fine di evitarlo,  
raccomando che la corte, oltre alle altre misure, ordini un trattamento psichiatrico  
obbligatorio con un approccio prevalentemente psicoterapeutico per fare in modo che  
egli sviluppi capacità di risolvere situazioni di vita complesse in modo più  
costruttivo.”  
8. Il 15 marzo 2006 la Corte municipale ha ritenuto M.M. colpevole di  
avere minacciato M.T. in varie occasioni nel periodo tra luglio ed il 30  
dicembre del 2005 sia dinanzi alla casa della sua famiglia che nel  
parcheggio vicino al cimitero della città quando M.T. era sola. Egli la aveva  
minacciata urlando di uccidere lei, se stesso e la bambina con una bomba; al  
Centro di assistenza il 2 gennaio 2006 aveva affermato che le sue minacce  
erano serie, che egli aveva davvero una bomba e che avrebbe ucciso se  
stesso e la bambina con una bomba il giorno del suo primo compleanno, il 1  
marzo 2006. Egli fu condannato a cinque mesi di reclusione e fu ordinata  
una misura di sicurezza consistente nel trattamento psichiatrico obbligatorio  
durante la sua carcerazione e dopo, se necessario. Nell’ordinare il  
trattamento psichiatrico per l’imputato la corte si era basata completamente  
sulle conclusioni della perizia psichiatrica. La parte rilevante della sentenza  
statuisce:  
“... per tutto il periodo in questione l’imputato aveva detto alla vittima che avrebbe  
gettato una bomba contro se stesso e la loro bambina nonché contro di lei [la vittima]  
se si fosse trovata nei paraggi. Questi eventi sono giunti ad una crisi decisiva il 30  
dicembre. L’imputato non si è astenuto dal parlare della bomba né di fronte agli  
impiegati del Centro di assistenza né di fronte alla polizia. Inoltre, egli ha affermato  
dinanzi alla polizia che avrebbe fatto saltare in aria se stesso e la bambina con una  
bomba il giorno del compleanno di quest’ultima. Quindi, non c’è dubbio che sia la  
vittima che i testimoni avessero inteso queste minacce come serie … Per cui i timori  
della vittima per la sua sicurezza e per quella di sua figlia erano fondati …  
... tutte le condizioni per ordinare una misura di sicurezza [di trattamento  
psichiatrico obbligatorio] sono state rispettate dato che l’accusato ha commesso un  
crimine mentre la sua capacità di intendere era ridotta ed è probabile che egli ripeta lo  
stesso crimine o uno simile. È necessario ordinare il trattamento psichiatrico  
obbligatorio durante la sua detenzione e dopo il suo rilascio. Detto trattamento avrà un  
approccio prevalentemente psicoterapeutico, come raccomandato dagli esperti, per  
fare in modo che [il ricorrente] affronti situazioni di vita complesse in modo più  
costruttivo.”  
9. Il 28 aprile 2006 la Corte della Contea di Čakovec (Županijski sud u  
Čakovcu) ha ridotto la misura di sicurezza alla durata della pena detentiva di  
M.M. ed ha confermato la restante parte della sentenza. La parte rilevante  
della sentenza prevede:  
“... non c’è dubbio che frequenti minacce di omicidio con … una bomba avrebbero  
dovuto essere intese come serie ad un esame obiettivo e che [tali minacce] avrebbero  
causato un reale senso di inquietudine, timore ed ansia in una persona media, in  
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particolare in una situazione in cui la vittima conosce l’esecutore quale persona  
aggressiva senza controllo, come nel caso della vittima nel caso di specie.  
Non c’è neppure dubbio che … le minacce dell’accusato sono state reiterate per un  
periodo di sei mesi nei quali la vittima ha temuto, date le continue minacce, non solo  
per la sua sicurezza ma anche per la sicurezza ed il benessere della sua bambina che a  
quel tempo non aveva nemmeno un anno. La vittima si trovava quindi senza dubbio in  
una situazione difficile e non invidiabile temendo ogni giorno per la sua vita e per  
quella di sua figlia, come confermato non solo nella sua testimonianza ma anche dal  
fatto che ha cercato assistenza presso le autorità competenti [quali] la polizia, il  
Centro di assistenza sociale e il Procuratore di Stato.  
Nell’esaminare … la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 379 paragrafo 1 (2) del  
Codice di procedura penale questa corte d’appello ha stabilito che la corte di prima  
istanza ha violato le disposizioni prescritte dalla legge a svantaggio dell’accusato  
quando ha ordinato che una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio dovesse  
continuare dopo la scarcerazione dell’accusato, il che è in contrasto con l’art. 75 del  
Codice penale in base al quale il trattamento psichiatrico obbligatorio può durare  
finché persstono le ragioni per la sua applicazione ma non più della durata della  
carcerazione.  
...  
… questa corte non concorda con le argomentazioni dell’accusato che nel suo caso  
lo scopo della punizione sarebbe stato raggiunto attraverso una sentenza sospensiva,  
specialmente in considerazione del fatto che il ricorrente … non aveva mostrato  
alcuna autocritica in merito alle sue azioni o alcun sentimento di rimorso per quanto  
aveva detto …”  
10. M.M. ha scontato la sua pena presso il carcere di Varaždin ed è stato  
rilasciato il 3 luglio 2006. Il 15 agosto 2006 egli ha sparato a M.T., a sua  
figlia V. T. e a se stesso. Prima dello sparo era stato visto dal vicino di M.T.  
portare un fucile automatico e lasciare la sua bicicletta nel bosco adiacente.  
Il vicino aveva immediatamente chiamato la polizia. La polizia era arrivata  
sulla scena veni minuti dopo, proprio dopo il tragico evento.  
11. Il 15 agosto 2006 la polizia ha interrogato il vicino di M.T., I.S., che  
aveva visto M.M. avvicinarsi alla casa di M.T. immediatamente prima  
dell’evento critico. Su richiesta della polizia, il 17 agosto 2006 un giudice  
investigativo della Corte della Contea di Varaždin ha emesso un mandato di  
perquisizione dell’appartamento e dell’automobile di un certo M.G. che era  
sospettato di aver procurato armi a M.M. Il mandato fu eseguito lo stesso  
giorno, ma non fu stabilito alcun collegamento tra M.G. e le armi usate da  
M.M. Il giudice istruttore non fece altro nel caso in questione.  
12. Il 18 agosto 2006 la polizia ha presentato un rapporto alla Procura di  
Stato della Contea di Čakovec in cui erano indicate nel dettaglio le  
circostanze del tragico evento.  
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13. Il 28 novembre 2006 la Procura di Stato ha deciso il non luogo a  
procedere nei confronti della denuncia penale contro M.M. per l’omicidio di  
M.T. e di V.T. sulla base del fatto che egli era morto. Non è chiaro chi  
avesse presentato quella denuncia, ma una copia di questa decisione fu  
mandata ai ricorrenti. In una lettera dello stesso giorno la Procura di Stato  
chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le  
informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. presso il  
carcere di Varaždin. La parte rilevante del rapporto redatto il 13 dicembre  
2006 dalle autorità carcerarie di Varaždin sancisce:  
“M.M. era stato tenuto in detenzione dopo l’appello presso il carcere di Varaždin  
dal 3 febbraio al 22 maggio 2006 dove fu mandato per scontare la sua pena detentiva  
… che ebbe fine il 3 luglio 2006.  
Un esame psichiatrico di M.M. condotto durante la sua permanenza in detenzione ha  
mostrato che egli soffriva di un disordine misto della personalità che derivava da un  
innato malfunzionamento del cervello e da circostanze pedagogiche sfavorevoli della  
sua infanzia. Nella stessa opinione l’esperto psichiatra raccomandava che fosse  
ordinato un trattamento psichiatrico obbligatorio con un approccio prevalentemente  
psicoterapeutico per fare in modo [che M.M.] sviluppasse capacità di risolvere  
situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.”  
Mentre M.M. scontava la sua pena detentiva, fu previsto un trattamento intensivo  
consistente in sedute di conversazioni individuali, in base al programma individuale di  
custodia. Egli raramente si recava alle sedute di sua spontanea volontà e gli fu, quindi,  
chiesto di farlo da parte dello staff, [al fine di soddisfare] la necessità di trattamento.  
Mentre si trovava in carcere, M.M. vide il medico cinque volte, talora di sua  
spontanea volontà, talaltra su richiesta del dottore. Egli non insisteva sulla sua terapia  
psichiatrica e quindi il suo trattamento si basò, come raccomandato dall’esperto, su un  
trattamento psicoterapeutico intensivo da parte dello staff, del direttore del carcere e  
di altri che gli parlavano. Egli era una persona molto introversa, quindi la sua vera  
personalità non poteva essere compresa in condizioni di detenzione o di  
incarceramento.”  
14. L’11 dicembre 2006 il Dipartimento di polizia di Međimurje ha  
interrogato il direttore del carcere di Varaždin, P.L. La parte rilevante di un  
rapporto sull’interrogatorio redatto il 2 dicembre 2006 stabilisce:  
“Il summenzionato è il direttore del carcere di Varaždin e dichiara che M.M. ha  
scontato la sua pena detentiva nel carcere di Varaždin dal 3 febbraio al 3 luglio 2006  
Mentre si trovava in carcere, M.M. è stato sottoposto a trattamento psichiatrico in  
ottemperanza a quanto indicato nel parere e nelle raccomandazioni dell’esperto. Il  
trattamento è stato basato su un trattamento psicoterapeutico intensivo di M.M.  
consistente in sessioni di conversazioni tra M.M. e lo staff del carcere, lui stesso [il  
direttore] ed il medico del carcere. Nel corso del trattamento M.M. non ha ricevuto né  
ha chiesto terapie farmacologiche. È stato inoltre stabilito che M.M. era una persona  
molto introversa che non voleva cooperare nel corso del trattamento.  
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Durante la sua permanenza in carcere M.M. ha visto il medico del carcere cinque  
volte in occasione di altri problemi, ossia di malattia.  
Egli inoltre ritiene che non ci sono regole interne sull’esecuzione di misure di  
sicurezza e che tutto il trattamento è svolto in base alla Legge sull’esecuzione delle  
sentenze di condanna a pene detentive.”  
15. Secondo il Governo, dato che non era stato riscontrato nessun errore  
da parte delle persone incaricate dell’esecuzione della condanna detentiva e  
della misura di sicurezza di M.M., l’indagine si poteva ritenere conclusa,  
sebbene nessuna decisione formale fosse stata a tale scopo adottata.  
16. Il rapporto medico del carcere relativo ad M.M., presentato dal  
Governo, non menziona alcun trattamento psichiatrico o psicoterapeutico.  
17. Il 6 novembre 2006 i ricorrenti hanno presentato alla Procura di  
Stato una proposta di soluzione richiesta di risarcimento per i danni non  
pecuniari collegati alla morte di M.T. e di V.T. Essi sostenevano che le  
autorità competenti non avevano preso misure adeguate a protezione delle  
vite di M.T. e di V.T. e che le indagini sulla loro morte erano state  
inadeguate. Essi chiedevano 1.105.000 kune croate (HRK) come  
risarcimento e 13.481 HRK per le spese. Essi non hanno ricevuto risposta.  
In base alla sezione 186(a) del Codice di procedura civile, laddove siffatta  
richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione entro tre mesi dalla  
sua presentazione, la persona interessata può intraprendere un’azione presso  
il giudice competente. I ricorrenti non hanno intrapreso un’azione civile.  
II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI  
18. L’art. 21 della Costituzione (Ustav Republike Hrvatske, Gazzette  
Ufficiali nn. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000 e 28/2001)  
stabilisce:  
«Ogni essere umano ha diritto alla vita.  
…»  
19. La parte rilevante dello Statuto della Corte costituzionale (Ustavni  
zakon o Ustavnom sudu, Gazzetta Ufficiale n. 29/2002) prevede:  
Sezione 38  
«Ognuno ha il diritto di chiedere l’apertura di un procedimento per la revisione  
costituzionale delle leggi …»  
Sezione 55  
«(1) La Corte costituzionale può annullare una legge o le sue disposizioni se  
riscontra che sono incompatibili con la Costituzione …»  
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20. La parte rilevante dell’art. 75 del Codice penale (Kaznenei zakon  
Republike Hrvatske, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 28/1998, 50/2000,  
129/2000, 51/2001, 11/2003 e 105/2004) prevede:  
«La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può  
essere imposta solo riguardo all’esecutore che, al momento in cui ha commesso il  
crimine, aveva una capacità notevolmente limitata [e] laddove vi sia il rischio che i  
fattori che hanno determinato l’insorgere dello stato [di capacita limitata] potrebbero  
stimolare la futura commissione di un altro crimine.  
La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può  
essere imposta, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, durante  
l’esecuzione di una pena detentiva, al posto di una pena detentiva o insieme alla  
sospensione della pena.  
Il trattamento psichiatrico obbligatorio può essere imposto fintanto che le condizioni  
per la sua applicazione sussistono, ma [non dovrà] in ogni caso superare i termini  
della detenzione. … Il trattamento psichiatrico obbligatorio non dovrà in nessun caso  
superare i tre anni.  
…»  
21. Le disposizioni rilevanti del Codice di procedura penale (Zakon o  
kaznenom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 27/1998, 58/1999,  
112/1999, 58/2002, 143/2002, 63/2002, 62/2003 e 115/2006) prevedono:  
Articolo 174(2)  
«Al fine di … decidere se avviare un’indagine … il Procuratore di Stato dovrà  
ordinare alla polizia di raccogliere le informazioni necessarie e prendere altre misure  
relative al crimine [in questione] con l’obiettivo di identificare il responsabile …»  
Articolo 177  
«Se c’è il sospetto che è stato commesso un crimine passibile di processo pubblico,  
la polizia prenderà le misure necessarie al fine di identificare il responsabile … e  
raccogliere tutte le informazioni di eventuale rilevanza per la conduzione del processo  
penale …»  
Articolo 187  
«(1) Un’indagine sarà aperta contro un particolare individuo se vi sia sospetto che  
egli o ella abbia commesso un crimine.  
(2) Durante l’indagine dovranno essere raccolte le prove e le informazioni  
necessarie a decidere se un’accusa debba essere avanzata o se il procedimento debba  
essere interrotto …»  
22. Le disposizioni rilevanti della Legge sulle obbligazioni civili (Zakon  
o obveznim odnosima, Gazzetta Ufficiale n. 35/2005) prevedono:  
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Sezione 19  
«(1) Ogni persona giuridica ed ogni persona fisica ha il diritto al rispetto della  
propria integrità personale alle condizioni indicate dalla presente Legge.  
(2) Il diritto al rispetto della propria identità personale nel senso di cui alla presente  
Legge include il diritto alla vita, al benessere fisico e mentale, alla buona reputazione  
e onore, il diritto ad essere rispettato, il diritto al rispetto per il proprio nome e per la  
privacy della propria vita personale e familiare, la libertà et alia.  
…»  
Sezione 1100  
«(1) Laddove un tribunale lo ritenga giustificabile, in considerazione della gravità di  
una violazione del diritto al rispetto dell’integrità personale e delle circostanze  
particolari del caso, potrà riconoscere il risarcimento del danno non pecuniario, a  
prescindere dal risarcimento del danno pecuniario o del fatto che suddetto danno ci sia  
stato.  
…»  
Sezione 1101  
«(1) Nel caso di morte o di invalidità particolarmente grave di un individuo il diritto  
al risarcimento dei danni non pecuniari viene assegnato ai membri più prossimi della  
sua famiglia (coniuge, figli e genitori).  
(2) Il risarcimento di tali danni può essere assegnato ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti  
ed al coniuge di fatto laddove questi individui ed il deceduto vivevano  
permanentemente nella stessa abitazione.  
…»  
23. La Sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Zakon  
o ustrojstvu državne uprave, Gazzette Ufficiali nn. 75/1993, 48/1999,  
15/2000 e 59/2001) stabilisce:  
«La Repubblica di Croazia risarcisce il danno causato ad un cittadino, ad una  
persona giuridica o ad altra parte da una condotta illecita o errata da parte di un  
organo dell’amministrazione dello Stato, di un organo locale di autogoverno o  
amministrazione …»  
24. La parte rilevante della sezione 186(a) della Codice di procedura  
civile (Zakon o parničnom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 53/91, 91/92,  
58/93, 112/99, 88/01 e 117/03) prevede:  
«Una persona che intenda intentare una causa civile contro la Repubblica di Croazia  
deve previamente presentare una richiesta di composizione presso il competente  
ufficio della la Procura di Stato.  
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Laddove la richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione nei tre mesi  
successivi alla sua presentazione, la persona coinvolta può avviare un’azione presso il  
tribunale competente.  
…»  
25. Le disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze  
di condanna a pene detentive (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Gazzette  
Ufficiali nn. 128/1999 e 190/003) stabiliscono:  
SCOPO DI UNA PENA DETENTIVA  
Sezione 2  
«Lo scopo principale di una pena detentiva, oltre al trattamento umano ed al rispetto  
dell’integrità personale dell’individuo che sconta una pena detentiva, … è lo sviluppo  
della sua capacità di vivere dopo il rilascio in ottemperanza alle leggi ed alle  
consuetudini della società.»  
PREPARAZIONE AL RILASCIO ED ASSISTENZA DOPO IL RILASCIO  
Sezione 13  
«Durante l’esecuzione della condanna alla detenzione un penitenziario o un carcere,  
insieme alle istituzioni e ad altre entità incaricate dell’assistenza dopo il rilascio,  
devono assicurare la preparazione del detenuto al suo rilascio [dal carcere].»  
PRGRAMMI INDIVIDUALI PER L’ESECUZIONE DI UNA CONDANNA ALLA  
DETENZIONE  
Sezione 69  
(1) Il programma individuale per l’esecuzione di una pena detentiva (di seguito «il  
programma di esecuzione») consiste in una combinazione di attività e misure di tipo  
pedagogico, lavorative, relative al tempo libero, alla salute, psicologiche e connesse  
con la sicurezza allo scopo di organizzare il tempo trascorso in carcere secondo i tratti  
caratteristici ed i bisogni del detenuto e sulla base delle possibilità offerte dallo  
specifico penitenziario o carcere. Il programma di esecuzione è concepito per  
rispondere agli scopi della pena detentiva di cui alla sezione 7 della presente Legge.  
(2) Il programma di esecuzione sarà definito dal direttore del carcere su proposta di  
un team di esperti del penitenziario o del carcere …  
(3) Il programma di esecuzione conterrà informazioni sulle … procedure speciali  
(… assistenza psicologica e psichiatrica … misure speciali di sicurezza …)  
…»  
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TUTELA DELLA SALUTE  
Sezione 103  
«(1) Ai detenuti saranno forniti trattamenti medici e cure regolari per la loro salute  
fisica e mentale …»  
26. La Sezione 22 della Legge sul Procuratore di Stato (Zakon o  
državnom odvjetništvu, Gazzetta Ufficiale 75/1995) prevede:  
«(1) La Procura di Stato è competente a compensare le spese legali di  
rappresentanza dinanzi alle corti e ad altri organi competenti in base al regolamento  
sull’onorario degli avvocati …  
(2) I fondi ottenuti come spese legali di rappresentanza gravano sul bilancio dello  
Stato.»  
27. Riguardo al processo civile per danni il Governo ha presentato varie  
decisioni della Corte suprema in cui era espressa la sua opinione in merito  
alla responsabilità dello Stato per danni causati dalle autorità  
amministrative.  
Le parti rilevanti della decisione n. Rev 2203/1991-2 del 30 dicembre  
1991 stabiliscono:  
«Gli impiegati del Penitenziario aperto V.-P. e della Prigione di Stato L. hanno  
causato il danno in questione attraverso la loro condotta illegale ed erronea  
permettendo a D.P. di scappare dal penitenziario anziché prevenire la sua evasione  
attraverso l’uso della forza se necessario (sezioni 175 e 176, par. 10, della Legge di  
esecuzione delle sanzioni penali e per illeciti minori, Gazzette Ufficiali nn. 21/74 e  
39/74).  
L’esecuzione di una sentenza, ed in particolare l’esecuzione di una condanna  
detentiva, risponde allo scopo punitivo definito per legge che include, tra l’altro,  
prevenire che il responsabile commetta un [altro] crimine limitando la sua libertà di  
movimento. Nelle circostanze del presente caso gli impiegati dei suddetti penitenziari,  
per il comportamento dei quali il convenuto [lo Stato] è responsabile, hanno mancato  
di [prevenire l’evasione] di un condannato che ha poi ripetuto lo stesso atto di  
violenza (in circostanze anche più gravi) del crimine per il quale era stato condannato  
e messo in carcere … Il fatto che egli abbia commesso un reato di rapina e causato  
danni al ricorrente ed a numerose altre persone attraverso atti di violenza durante la  
sua evasione mostra che egli è un pericolo per la società e che si sarebbe dovuto  
impedire che commettesse crimini tenendolo in carcere. Lo stesso emerge dalla sua  
fedina penale …  
Quindi, nel caso in questione c’è un collegamento giuridicamente rilevante tra la  
condotta illegale ed erronea degli impiegati del convenuto, l’evasione e le azioni  
dannose ... che tutte insieme concorrono alla responsabilità del convenuto.»  
La parte rilevante della decisione n. Rev 186/04-2 del 10 gennaio 2006  
stabilisce:  
«Ai sensi della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Gazzette  
Ufficiali nn. 75/93, 48/99, 15/00 e 59/01) la Repubblica di Croazia è obbligata a  
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risarcire il danno derivante dalla condotta illegale o erronea degli organi  
dell’amministrazione dello Stato, degli enti locali di autogoverno  
amministrazione …  
e
di  
Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro  
regolamento si configura quale atto illecito … se vi sia l’intento di causare danno ai  
diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze.»  
28. I ricorrenti hanno presentato varie decisioni della Corte suprema  
relative alla stessa questione.  
La parte rilevante della decisione n. Rev 713/1998 del 13 settembre 2000  
stabilisce:  
« Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro  
regolamento si configura quale atto illecito se vi sia l’intento di causare danno ai  
diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze. Lo stesso vale per un  
comportamento o ad una mancanza di agire, contrari al modo di agire comune o  
prescritto, che si configurino quali comportamenti erronei.»  
La parte rilevante della decisione Rev 218/04-2 del 27 ottobre 2004  
stabilisce:  
«La denuncia del ricorrente per danni contro la Repubblica di Croazia è giustificata  
solo laddove le condizioni stabilite per legge siano soddisfatte, in particolare il danno  
sia conseguenza di una condotta illecita o erronea di una persona o di un organo  
pubblico. Condotta illecita significa agire contro la legge o ogni altro regolamento o  
omettere di applicare un regolamento con l’intento di causare un danno ad una  
persona terza o accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione  
contraria al modo comune o prescritto di agire e dal quale si può concludere che c’è  
stato l’intento di causare danno ai diritti e agli interessi di terzi o accettarne le  
conseguenze»  
La parte rilevante della decisione n. Rev 730/04-2 del 16 novembre 2005  
stabilisce:  
«… condotta illecita significa agire contro la legge o omettere di applicare  
disposizioni normative con l’intento di causare un danno ad una persona terza o  
accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione contraria al  
modo comune o prescritto di agire … L’onere della prova è a carico del ricorrente. …  
Il ricorrente che lamenta il danno è obbligato a dimostrare l’esistenza del danno, un  
atto dannoso da parte del convenuto (in questo caso la condotta illecita o erronea degli  
organi dell’Amministrazione dello Stato ai sensi della sezione 13 della Legge  
sull’amministrazione dello Stato) ed un nesso causale tra l’atto dannoso ed il danno  
effettivo. »  
La parte rilevante della decisione n. Rev 257/06-2 del 18 maggio 2006  
stabilisce:  
«Lo scopo della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato è [rendere]  
lo Stato responsabile dei danni causati dall’agire scientemente contro la legge con  
l’intento di causare danno ad altri.»  
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DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.  
CONVENZIONE  
2
DELLA  
29. I ricorrenti hanno presentato una doppia denuncia ai sensi dell’art. 2  
della Convenzione. Essi affermano in primo luogo che lo Stato ha mancato  
di rispettare il suo obbligo positivo al fine di prevenire la morte di M.T. e di  
V.T. ed in secondo luogo che lo Stato ha mancato di condurre un’indagine  
approfondita sulla possibile responsabilità dei suoi agenti per la morte di  
M.T. e di V.T.  
L’art. 2 della Convenzione stabilisce:  
«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere  
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale  
pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale  
pena.  
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il  
risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:  
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;  
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona  
regolarmente detenuta;  
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.»  
A. Sulla ricevibilità  
Argomenti delle parti  
30. Il Governo sostiene che i ricorrenti avevano vari mezzi di ricorso a  
disposizione che non hanno esaurito. In primo luogo, non hanno presentato  
una denuncia penale contro chiunque ritenessero responsabile della morte di  
M.T. e di V.T., cosa che li avrebbe messi in grado di presentare prove e di  
proporre le misure investigative da intraprendere. Se lo avessero fatto, la  
competente Procura di Stato avrebbe presentato una decisione motivata  
sulla loro denuncia. Anche se tale denuncia fosse stata rigettata, i ricorrenti  
avrebbero potuto far continuare il processo penale su loro mozione.  
31. In secondo luogo, i ricorrenti avrebbero potuto avviare un’azione  
civile di risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della  
Legge sulle obbligazioni civili e ai sensi della Convenzione, che è  
direttamente applicabile in Croazia.  
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32. Infine, il fatto che la responsabilità dello Stato sussista solo laddove  
sia provato un nesso causale tra un atto dannoso ed il danno effettivo è un  
principio universalmente accettato di responsabilità per danno non specifico  
dell’ordinamento giuridico croato.  
33. I ricorrenti sostengono che in base al diritto interno i ricorrenti dal  
terzo al quinto non hanno diritto a pretendere il risarcimento per la morte di  
V.T. Un’azione civile per il risarcimento da parte dello Stato, che è  
probabilmente aperta a tutti i ricorrenti relativamente alla morte di M.T. e al  
primo e al secondo ricorrente relativamente alla morte di V.T. non avrebbe  
avuto esito positivo. Il motivo è che sarebbe stato impossibile dimostrare i  
requisiti stabiliti dalla Corte suprema, in particolare, che gli atti delle  
autorità responsabili fossero stati illeciti e che avessero agito con  
l’intenzione di causare danni a terzi o che almeno ne avessero accettato le  
conseguenze. Inoltre, se essi avessero perso, avrebbero dovuto sopportare le  
spese legali di rappresentanza dello Stato nel processo tenuto dalla Procura  
di Stato, cui sono dovute le spese stabilite nel Tariffario degli Avvocati. In  
base agli standard della giurisprudenza della Corte suprema, i ricorrenti  
avrebbero potuto pretendere circa 800.000 HRK a titolo di risarcimento.  
Dato che le spese legali di rappresentanza dello Stato avrebbero dovuto  
essere definite in base al valore della denuncia, sarebbero ammontate a circa  
80.000 HRK. Tali spese, quindi, avrebbero ecceduto il reddito annuale  
congiunto dei ricorrenti, che è di circa 14.000 HRK, dato che il solo  
membro della famiglia che vive nella stessa casa ad avere un reddito è il  
primo ricorrente. In considerazione del fatto che le loro possibili denunce  
non avevano prospettive di successo, il rischio di dover sostenere le spese  
per l’onorario del Procuratore di Stato, dalle quali non avevano diritto di  
esenzione, era molto alto. Sostenere questi costi li avrebbe rovinati  
finanziariamente, il che spiega perché non avevano avviato un’azione civile  
contro lo Stato.  
34. Con riferimento all’obiezione del Governo secondo la quale  
avrebbero dovuto presentare una denuncia penale contro le persone che  
ritenevano responsabili per la morte dei loro parenti prossimi, i ricorrenti  
sostengono che tutte le informazioni a loro disposizione erano note anche  
alle autorità dello Stato competenti e che in tali circostanze era dovere delle  
autorità fare passi appropriati nell’indagare sulla morte di M.T. e di V.T.  
La valutazione della Corte  
35. La Corte sostiene che lo scopo dell’art. 35 è fornire agli Stati  
contraenti l’opportunità di prevenire o di porre rimedio alle violazioni  
presunte a loro carico prima che tali accuse siano presentate alle istituzioni  
della Convenzione. Di conseguenza, gli Stati sono dispensati dal rispondere  
per le loro azioni di fronte ad un istituto internazionale prima di avere avuto  
l’opportunità di rimettere le questioni a posto attraverso il proprio sistema  
giuridico interno. Il ruolo dell’esaurimento dei ricorsi interni di cui all’art.  
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35 della Convenzione richiede che il ricorrente abbia presentato normale  
ricorso con riferimento ai ricorsi afferenti le presunte violazioni e che al  
contempo siano disponibili e sufficienti. L’esistenza di siffatti mezzi di  
ricorso deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche in  
pratica, altrimenti essi non soddisfano i requisiti di accessibilità e di  
efficacia; spetta allo Stato convenuto stabilire se queste varie condizioni  
sono soddisfatte (v. caso Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, §§ 74 e  
75, ECHR 1999-V).  
36. L’art. 35 prevede una distribuzione dell’onere della prova. Spetta al  
Governo che sostiene il non esaurimento convincere la Corte che il mezzo  
di ricorso era effettivo e disponibile in teoria e in pratica al momento  
opportuno, ossia, che era accessibile, che era in grado di fornire riparazione  
in riferimento alle denunce invocate ed offriva ragionevoli prospettive di  
successo (v. caso Akdivar et al. c. Turchia, 16 settembre 1996, Raccolta  
delle sentenze e decisioni 1996-IV, § 68).  
37. La Corte evidenzierebbe che l’applicazione di questa disposizione  
deve tenere conto del contesto. Invero, essa ha riconosciuto che l’art. 35  
deve essere applicato con un certo grado di flessibilità e senza eccessivo  
formalismo (v. caso Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, Serie A n. 200, §  
34). Essa ha inoltre riconosciuto che la norma sull’esaurimento dei ricorsi  
interni non è né assoluta né suscettibile di applicazione automatica; nel  
riconsiderare se le norma è stata osservata, è essenziale tenere conto delle  
particolari circostanze del singolo caso (v. caso Van Oosterwijck c. Belgio, 6  
novembre 1980, Serie A n. 40, § 35). Ciò significa, tra le altre cose, che la  
Corte deve realisticamente considerare non solo l’esistenza di mezzi di  
ricorso formali nell’ordinamento giuridico della Parte contraente coinvolta  
ma anche il contesto generale giuridico e politico nel quale operano così  
come le circostanze personali dei ricorrenti (v. caso Akdivar et Al., sopra  
citato, § 69).  
38. In riferimento ad una denuncia sostanziale contro lo Stato di non  
aver preso misure positive adeguate a proteggere la vita di un individuo in  
violazione dell’art. 2, la possibilità di ottenere un risarcimento per la morte  
di una persona costituisce, generalmente, ed in circostanze normali, un  
mezzo di ricorso adeguato e sufficiente (v. casi E. et Al. c. Regno Unito, n.  
33218/96, § 110 e, mutatis mutandis, Caraher c. Regno Unito (dec.), n.  
24520/94, ECHR 2000-I).  
39. La Corte rileva al principio che le sezioni di recente introduzione  
1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili, entrate in vigore il 1°  
gennaio 2006, forniscono la possibilità di chiedere risarcimento in relazione  
alla morte del coniuge, dei figli o dei genitori e che il risarcimento può  
anche essere riconosciuto ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti e al coniuge di  
fatto laddove queste persone e il deceduto vivessero in modo permanente  
nella stessa abitazione. La Corte quindi ritiene che in base al diritto interno i  
ricorrenti dal terzo al quinto, essendo suoi zii e zie, non hanno il diritto al  
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risarcimento per l’assassinio di V.T. Ne consegue che l’obiezione del  
Governo relativa ai ricorrenti dal terzo al quinto in connessione alla morte di  
V.T. deve essere respinta.  
40. Con riferimento al diritto al risarcimento per il primo ed il secondo  
ricorrente per la morte sia di M.T. che di V.T. ed il diritto al risarcimento  
dei ricorrenti dal terzo al quinto per la morte di M.T., la Corte rileva che le  
sezioni 1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili fornisce la base  
giuridica per la richiesta allo Stato di un risarcimento. La Corte esaminerà  
ora se il Governo ha dimostrato che un’azione civile per risarcimento contro  
lo Stato sia un ricorso che deve essere esperito nelle circostanze del presente  
caso.  
41. La Corte rileva che dopo che M.M. aveva assassinato M.T. e V.T.  
non fu stabilita alcuna responsabilità in capo ad agenti dello Stato coinvolti  
con riferimento al dovere da parte delle autorità competenti di proteggere la  
vita delle vittime. In tali circostanze si potrebbe sostenere che un’azione  
civile per danni contro lo Stato non avrebbe avuto prospettive di successo,  
in particolare in considerazione del requisito in base al diritto ed alla prassi  
interni che la responsabilità dello Stato può essere sollevata solo nel caso di  
condotta illecita da parte delle autorità o di illegittima inattività e di  
illegittimi intento da parte delle autorità di causare danni a terzi o accettarne  
le conseguenze.  
42. Tuttavia, e nonostante le possibilità di successo di una potenziale  
azione civile relativa alla legittimità degli atti delle autorità competenti, la  
Corte rileva che in ogni caso qui la questione non è se le autorità abbiano  
agito illegittimamente o se vi sia stata la responsabilità personale di un  
agente dello Stato su qualunque base. Molto più ampiamente, la questione  
centrale del presente caso sono le presunte carenze del sistema nazionale a  
protezione della vita degli altri da atti di criminali pericolosi che sono stati  
identificati come tali dalle autorità competenti ed il trattamento di tali  
individui, incluso il contesto giuridico nel quale le autorità competenti  
devono operare ed i meccanismi a disposizione per farlo. A tale riguardo la  
Corte rileva che il Governo non ha mostrato che tali questioni, ed in  
particolare la denuncia dei ricorrenti sulla base dell’art. 2 della Convenzione  
relativa alle insufficienze del diritto e della prassi interni precedenti alla  
morte di M.T. e di V.T., avrebbero potuto essere esaminate in qualunque  
procedimento cui il Governo si fosse affidato.  
43. Con riferimento all’argomentazione del Governo che dopo gli  
assassini di M.T. e di V.T. i ricorrenti potevano anche aver presentato  
denuncia penale, la Corte rileva che un passo in avanti in proposito è stato  
fatto dal giudice per le indagini della Corte della Contea di Varaždin  
quando, il 17 agosto 2006, ha ordinato le ricerche di un appartamento e di  
un veicolo di un certo M.G., che era sospettato di avere procurato armi a  
M.M. e dalla Procura di Stato di Čakovec quando, il 28 novembre 2006,  
chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le  
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informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. mentre  
stava scontando la sua pena detentiva. Tuttavia tali passi non hanno portato  
ad alcun processo penale o di altro tipo contro alcuna delle persone  
coinvolte. La Corte non comprende come un’ulteriore denuncia penale sulla  
stessa questione presentata dai ricorrenti avrebbe potuto condurre a diversi  
risultati. A tale riguardo la Corte riafferma che nei casi relativi alla morte in  
circostanze che potrebbero dare adito a responsabilità dello Stato le autorità  
devono agire di propria iniziativa una volta che la questione sia giunta alla  
loro attenzione. Esse non possono lasciare all’iniziativa dei parenti prossimi  
né la presentazione di una denuncia penale né prendersi la responsabilità di  
condurre procedure investigative (v., per esempio, casi McKerr c. Regno  
Unito, n. 28883/95, § 111, ECHR 2001-III, e Slimani c. Francia, n.  
57671/00, § 29, ECHR 2004-IX (estratti)).  
44. Ne consegue che i mezzi di ricorso proposti dal Governo non  
dovevano essere esperiti. Nel giungere a questa conclusione, la Corte ha  
tenuto conto delle specifiche circostanze del presente caso e del fatto che si  
tratta di un diritto fondamentale quale il diritto alla vita (v., tra le altre fonti,  
caso McCann et al. c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324, §  
147) e che la Convenzione vuole garantire diritti che non sono teorici o  
fittizi, ma pratici ed effettivi (v., per esempio, caso Matthews c. Regno  
Unito [GC], n. 24833/94, § 34, ECHR 1999-I). Di conseguenza, l’obiezione  
del Governo deve essere respinta.  
45. La Corte rileva che questa parte del ricorso non è manifestamente  
infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che  
non è irricevibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.  
B. Sul merito  
Argomenti delle parti  
46. I ricorrenti lamentano che lo Stato ha mancato di ottemperare ai suoi  
obblighi positivi perché, sebbene fosse ben noto alle autorità che le minacce  
di M.M. contro M.T. e V.T. erano serie, ha mancato di ordinare e portare  
avanti una ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso dei  
primi procedimenti penali contro di lui nei quali era stato accusato di  
minacciare gravemente M.T. e V.T. Essi sostengono che, prima del suo  
rilascio dalla prigione, le autorità competenti non avevano propriamente  
gestito il suo trattamento psichiatrico e valutato la sua condizione mentale e  
la probabilità che avrebbe dato seguito alle sue minacce. Essi sostengono  
che vi siano carenze nel regolamento relativo all’esecuzione di una pena  
detentiva ed asseriscono che il diritto interno è carente dato che è possibile  
sottoporre un accusato ritenuto colpevole di un crimine a trattamento  
psichiatrico obbligatorio solo per la durata della sua detenzione. I ricorrenti  
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lamentano anche che le autorità nazionali non hanno condotto un’indagine  
approfondita e adeguata sulla possibile responsabilità dello Stato per la  
morte dei loro parenti prossimi.  
47. Il Governo sostiene che le autorità nazionali hanno preso seriamente  
le minacce di M.M. e per questo motivo lo hanno messo sotto custodia,  
dove era rimasto per l’intera durata del processo. Egli era stato condannato  
ad una pena detentiva commisurata alla gravità della sua condanna e  
all’interno dell’ambito prescritto dalla legge per il crimine di cui era  
accusato. Inoltre, il suo trattamento psichiatrico obbligatorio era stato  
ordinato durante la sua detenzione, come previsto dal diritto interno.  
48. Con riferimento ai suoi obblighi procedurali ai sensi dell’art. 2, il  
Governo contesta che la Procura di Stato competente aveva ordinato alla  
polizia di raccogliere le informazioni rilevanti concernenti la morte di M.T.  
e di V.T. La polizia, tra l’altro, aveva interrogato il direttore del carcere, e  
questi aveva mostrato come era stata condotta la misura di trattamento  
psichiatrico obbligatorio. La Procura di Stato non ha riscontrato alcuna  
mancanza da parte delle autorità carcerarie che avesse rilevanza penale. In  
merito alla loro partecipazione all’indagine, i ricorrenti non hanno  
presentato una denuncia penale separata e non hanno mostrato di avere mai  
cercato di essere informati dell’indagine.  
La valutazione della Corte  
a. Aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione  
Principi generali  
49. La Corte ribadisce che l’art. 2 richiede allo Stato di prendere misure  
appropriate per salvaguardare la vita di coloro che si trovano sotto la sua  
giurisdizione (v. caso L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, Raccolta delle  
sentenze e decisioni 1998-III, § 36). Ciò implica un dovere primario in capo  
allo Stato di assicurare il diritto alla vita mettendo in atto disposizioni di  
diritto penale efficaci a prevenire la commissione di crimini contro la  
persona accompagnati da un meccanismo di esecuzione delle leggi per la  
prevenzione, la soppressione e le punizione di violazioni di tali disposizioni  
(v. Nachova et al. c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, § 160, ECHR  
2005-VII).  
50. Inoltre, in talune circostanze si configura quale obbligo positivo in  
capo alle autorità intraprendere misure operative preventive per proteggere  
un individuo la cui vita sia a rischio da azioni criminose di un altro  
individuo. Tenendo presenti le difficoltà nel vigilare le società moderne,  
l’imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono  
essere fatte in termini di priorità e di risorse, la Corte è anche attenta, nel  
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considerare obblighi positivi, a non interpretare l’art. 2 in modo che  
imponga un vincolo impossibile o sproporzionato alle autorità (v. caso  
Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni  
1998-VIII, § 116). Quindi, non ogni rischio per la vita denunciato può  
comportare per le autorità un obbligo derivante dalla Convenzione di  
intraprendere misure operative per prevenire che quel rischio si materializzi.  
51. Un obbligo positivo nasce laddove sia stato stabilito che le autorità  
sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale ed  
immediato per la vita di uno specifico individuo derivante da azioni di terzi  
e che, ciononostante, non abbiano intrapreso misure di loro competenza che,  
valutate ragionevolmente, avrebbero potuto evitare quel rischio (v. caso  
Osman, sopra citato, § 116; caso Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n.  
46477/99, § 55, ECHR 2002-III; e caso Bromiley c. Regno Unito (dec.), n.  
33747/96, 23 novembre 1999).  
Applicazione di questi principi al presente caso  
52. La Corte ha in primo luogo esaminato se le autorità competenti  
erano o avrebbero dovuto essere al corrente che M.M. rappresentasse un  
rischio per la vita di M.T. e di V.T. La Corte rileva che la Procura di Stato  
competente aveva istituito un procedimento penale contro M.M. con  
l’accusa di minacciare gravemente M.T. e V.T., con la conclusione che  
M.M. fu ritenuto colpevole e condannato a cinque mesi di prigione. Le corti  
nazionali hanno stabilito che M.M. aveva minacciato M.T. e V.T. per un  
lungo periodo di tempo, in particolare, dal luglio al dicembre del 2005. Esse  
hanno inoltre ritenuto che egli non aveva mancato di ripetere quelle minacce  
sia dinanzi agli impiegati del Centro di assistenza di Čakovec che dinanzi  
alla polizia, compreso l’annuncio che avrebbe fatto esplodere M.T. e V.T.  
con una bomba il giorno del primo compleanno di quest’ultima, che era il 1°  
marzo 2006. Egli aveva ripetutamente dichiarato di essere in possesso di  
una bomba e che avrebbe ben potuto avere altre armi. Che queste minacce  
fossero state prese sul serio dalle autorità nazionali è dimostrato dal fatto  
che M.M. fu condannato alla detenzione senza condizionale. Inoltre, un  
esame psichiatrico di M.M. svolto nel corso del procedimento penale aveva  
stabilito che egli soffriva di una forma di disturbo misto della personalità ed  
aveva bisogno di trattamento psichiatrico obbligatorio al fine di sviluppare  
capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.  
Fu inoltre stabilito che c’era il pericolo che avrebbe ripetuto le stesse o  
simili azioni criminali, il che sembra di importanza cruciale per il caso di  
specie.  
53. Le conclusioni suddette delle corti interne e le conclusioni  
dell’esame psichiatrico indubbiamente mostrano che le autorità nazionali  
erano consapevoli che le minacce contro la vita di M.T. e di V.T. erano  
gravi e che tutte le misure ragionevoli avrebbero dovuto essere intraprese  
per proteggerle da quelle minacce. La Corte esaminerà ora se le autorità  
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competenti abbiano intrapreso misure ragionevoli alla luce delle circostanze  
del presente caso per proteggere la vita si M.T. e di V.T.  
54. La Corte rileva in primo luogo che sebbene M.M. avesse dichiarato  
più volte di avere una bomba, e avrebbe ben potuto avere altre armi, non fu  
ordinata alcuna ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso del  
procedimento penale iniziale contro di lui. Nessuna di queste ricerche fu  
ordinata o svolta, sebbene le autorità competenti fossero al corrente delle  
sue suddette dichiarazioni fin dal 4 gennaio 2006, quando il Centro di  
assistenza sociale di Čakovec presentò un rapporto contenente tali accuse al  
Dipartimento di polizia di Međimurje.  
55. La Corte inoltre rileva che un rapporto psichiatrico redatto per gli  
scopi del procedimento penale contro M.M. sottolineava la necessità di un  
trattamento psichiatrico continuativo al fine di aiutarlo a sviluppare la  
capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.  
Quando la decisione che ordinava il suo trattamento psichiatrico  
obbligatorio divenne definitiva ed esecutiva a seguito dell’adozione della  
sentenza della corte di appello del 28 aprile 2006, M.M. aveva già trascorso  
due mesi e venticinque giorni in carcere. Dato che era stato condannato a  
cinque mesi di pigione, ne consegue che il suo trattamento psichiatrico  
avrebbe potuto avere una durata di soli due mesi e cinque giorni prima del  
suo rilascio di prigione. La Corte ritiene che in tale breve periodo i problemi  
psichici di M.M., alla luce della loro gravità come stabilita nell’esame  
psichiatrico svolto durante il procedimento penale contro di lui,  
difficilmente avrebbero potuto essere affrontati.  
56. Inoltre, il Governo non ha dimostrato che il trattamento psichiatrico  
obbligatorio ordinato in riferimento a M,.M. durante il periodo in carcere  
era stato gestito realmente e propriamente. La documentazione presentata  
mostra che il trattamento di M.M. in carcere è consistito in sessioni di  
conversazione con lo staff del carcere, nessuno dei quali era uno psichiatra.  
Inoltre, il Governo non ha dimostrato che era stato previsto un programma  
individuale per l’esecuzione della pena detentiva di M.M. da parte del  
direttore del carcere di Varaždin come richiesto dalla sezione 69 della  
Legge sull’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive. Siffatto  
programma individuale in riferimento a M.M. assume maggiore rilevanza in  
considerazione del fatto che il suo periodo di detenzione era combinato con  
una misura rilevante quanto un trattamento psichiatrico obbligatorio  
ordinato dalle corti nazionali in relazione alle gravi minacce di morte che  
egli aveva fatto al fine di aiutarlo a sviluppare la capacità di affrontare  
situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.  
57. La Corte rileva inoltre che il regolamento relativo all’esecuzione di  
una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio, in particolare le  
disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze di  
condanna a pene detentive, è di natura molto generale. Secondo la Corte, il  
caso presente dimostra che queste regole generali non si riferiscono  
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propriamente all’esecuzione di trattamento psichiatrico obbligatorio in  
quanto misura di sicurezza, lasciando quindi completamente alla  
discrezionalità delle autorità carcerarie la decisione su come agire. Tuttavia,  
la Corte ritiene che tali regolamenti devono essere in grado di assicurare che  
lo scopo delle sanzioni penali sia soddisfatto opportunamente. Nel presente  
caso né il regolamento sulla questione né la sentenza della corte che  
ordinava il trattamento psichiatrico obbligatorio per M:M. forniscono  
sufficienti dettagli sulla gestione di questo trattamento.  
58. Dato che non è stato somministrato alcun trattamento psichiatrico  
idoneo a M.M. in carcere, non c’era alcuna valutazione delle sue condizioni  
immediatamente precedente al suo rilascio di prigione che potesse stabilire  
il rischio che, una volta libero, egli avrebbe potuto concretizzare le minacce  
precedenti contro la vita di M.T. e di V.T. La Corte ritiene questa mancanza  
particolarmente evidente dato che le sue minacce erano state prese  
seriamente dalle corti e che il rapporto psichiatrico precedente stabiliva  
espressamente che c’era una alta probabilità che egli potesse ripetere le  
stesse o simili azioni. A tale riguardo, la Corte rileva che la corte di appello  
ha stabilito nella sua sentenza del 28 aprile 2006 che M.M. non aveva  
mostrato alcuna autocritica per le proprie azioni o alcun rimorso per quello  
che aveva detto. Inoltre, la Corte rileva che M.M. aveva detto in varie  
occasioni che intendeva uccidere M.T. e V.T. il giorno del primo  
compleanno di quest’ultima che era il 1° marzo 2006. In considerazione del  
fatto che M.M. aveva trascorso quel giorno in prigione, sembra che una  
nuova valutazione delle minacce che egli aveva fatto alla vita di M.T. e di  
V.T. sarebbe stata necessaria prima del suo rilascio definitivo.  
59. La Corte rileva inoltre che la corte di prima istanza aveva ordinato  
una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio contro M.M. durante il  
periodo in carcere e dopo se così raccomandato dallo psichiatra (v. supra §  
7). Tuttavia, la corte di appello aveva ridotto quella misura alla durata della  
sua pena detentiva dato che ai sensi del diritto croato non c’è possibilità di  
estendere il trattamento psichiatrico obbligatorio oltre il periodo di  
detenzione per coloro che ne abbiano bisogno.  
60. Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene che non sia stata presa  
alcuna misura adeguata per ridurre la probabilità che M.M. mettesse in  
pratica le sue minacce una volta rilasciato di prigione (v. caso Osman c.  
Regno Unito, sopra citato, § 116).  
61. Le circostanze di questo caso, come stabilito sopra, sono sufficienti a  
mettere in grado la Corte di riscontrare una violazione dell’aspetto  
sostanziale dell’art. 2 della Convenzione in considerazione della mancanza  
da parte delle autorità nazionali competenti di intraprendere tutte le misure  
necessarie e ragionevoli alla luce delle circostanze del presente caso per  
fornire protezione alla vita di M.T. e di V.T.  
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b. Aspetti procedurali dell’art. 2 della Convenzione  
62. La Corte riafferma che l’obbligo di proteggere la vita di cui all’art. 2  
della Convenzione richiede che siano messe in pratica alcune forme di  
indagine ufficiale efficaci quando degli individui sono stati uccisi a seguito  
dell’uso della forza, sia da parte di agenti dello Stato che di individui privati  
(v., mutatis mutandis, caso McCann et al. c. Regno Unito, sopra citato, §  
161, e caso Kaya, sopra citato, p. 329, § 105). Lo scopo fondamentale di  
tale indagine è assicurare l’efficace esecuzione delle leggi interne a  
protezione del diritto alla vita (v., mutatis mutandis, Paul e Audrey  
Edwards, sopra citato, § 69). Le autorità devono intraprendere le azioni  
necessarie a loro disponibili per assicurarsi le prove relative all’incidente.  
Ogni mancanza nelle indagini che mini la loro capacità di stabilire le cause  
della morte, di identificare la persona o le persone responsabili, rischia di  
violare questo standard. Qualunque modo sia utilizzato, le autorità devono  
agire di propria iniziativa una volta che la questione sia portata alla loro  
attenzione (v., per esempio, mutatis mutandis, caso Ilhan c. Turchia [GC],  
n. 22277/93, ECHR 2000-VII, § 63).  
63. Nel presente caso era chiaro fin dall’inizio che chi aveva perpetrato  
le azioni in questione era un individuo privato, M.M., e la sua responsabilità  
a tale riguardo non è mai stata messa in discussione. Tuttavia, M.M. si è  
suicidato e quindi ogni ulteriore applicazione dei meccanismi di diritto  
penale nei suoi confronti sono diventati inutili.  
64. Rimane ora da stabilire se nelle circostanze del presente caso lo  
Stato aveva un ulteriore obbligo positivo di indagare sulla responsabilità  
penale di altri agenti dello Stato coinvolti. La Corte in primo luogo  
riafferma che sebbene il diritto di processare e condannare terzi per illeciti  
penali non può essere affermato indipendentemente (v. caso Perez c.  
Francia [GC], n. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I), essa ha stabilito in varie  
occasioni che un sistema giuridico efficiente, come richiesto dall’art. 2, può,  
ed in alcune circostanze deve, includere il ricorso di diritto penale. Tuttavia,  
se la violazione del diritto alla vita o all’integrità fisica non è causata  
intenzionalmente, l’obbligo positivo imposto dall’art. 2 di istituire un  
sistema giuridico efficiente non richiede necessariamente la previsione di un  
ricorso di diritto penale in ogni caso. La Corte ha già sostenuto che nella  
sfera specifica della negligenza medica, l’obbligo può per esempio essere  
soddisfatto se l’ordinamento giuridico fornisce la possibilità di ricorrere alle  
corti penali, facendo in modo che sia stabilita qualunque responsabilità dei  
medici coinvolti e che sia ottenuto ogni risarcimento civile, quale un ordine  
di risarcimento dei danni e di pubblicazione della decisione. Possono anche  
essere previste misure disciplinari (v. caso Vo c. Francia [GC], n. 53924/00,  
§ 90, ECHR 2004-VIII; caso Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, §  
51, ECHR 2002-I; caso Lazzarini e Ghiacci c. Italia (dec.), n. 53749/00, 7  
novembre 2002; caso Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 90,  
ECHR 2002-VIII e caso Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, § 75, ECHR  
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2006-... (estratti)). Lo stesso dovrebbe applicarsi rispetto alla possibile  
responsabilità degli agenti dello Stato per la morte avvenuta in conseguenza  
della loro negligenza. Tuttavia, la denuncia dei ricorrenti in relazione  
all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è se fosse  
configurabile una responsabilità degli agenti dello Stato su qualunque base.  
La Corte ritiene che la denuncia centrale si concentra sulle mancanze del  
sistema nazionale a protezione della vita degli altri da azioni di criminali  
pericolosi che sono stati identificati come tali dalle autorità competenti ed il  
trattamento di tali individui, incluso l’ambito giuridico nel quale le autorità  
competenti devono operare ed i meccanismi previsti.  
65. In considerazione della natura della denuncia dei ricorrenti in base  
agli aspetti sostanziali dell’art. 2 della Convenzione e delle conclusioni della  
Corte al riguardo, che implicano che le procedure messe in atto sono  
necessariamente insufficienti dal punto di vista dell’aspetto sostanziale  
dell’art. 2, la Corte ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente  
la denuncia dei ricorrenti sulla base degli aspetti procedurali dell’art. 2 della  
Convenzione.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA  
CONVENZIONE  
66. I ricorrenti hanno anche denunciato di non avere a disposizione  
metodi di ricorso effettivi per le loro denunce relative all’art. 2. Essi si sono  
rifatti all’art. 13 della Convenzione, che dispone:  
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione  
siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,  
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio  
delle loro funzioni ufficiali.»  
A. Sulla ricevibilità  
67. La Corte ritiene che questa denuncia non è manifestamente infondata  
ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre ritiene che non è  
inammissibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarata ammissibile.  
B. Sul merito  
68. Il Governo sostiene che i ricorrenti hanno richiesto un’indagine  
penale sulla morte di M.T. e di V.T. e che hanno anche fatto istanza civile  
per il risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della  
Legge sulle obbligazioni civili.  
69. In risposta alle osservazioni del Governo, i ricorrenti hanno  
dichiarato che non c’era bisogno che loro presentassero una denuncia penale  
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separata perché le autorità erano al corrente di tutti i fatti relativi alla morte  
di M.T. e di V.T. In relaizone al ricorso civile cui ha fatto riferimento il  
Governo, essi sostengono che non era loro accessibile.  
70. La Corte rileva in conclusione che la denuncia dei ricorrenti in base  
all’art. 13 della Convenzione è collegata alle loro denunce in base all’art. 2  
della Convenzione, che sono doppie (v. sopra par. 29). La Corte procede  
con l’esaminare questi due aspetti delle presunte violazioni dell’art. 13  
separatamente.  
71. In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a  
disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative  
all’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte ritiene che  
alla luce delle sue conclusioni su questo aspetto dell’art. 2, non vi è nessuna  
questione separata da esaminare ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.  
72. In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a  
disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative  
alla violazione sostanziale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte sostiene  
che ciò che i ricorrenti lamentano è il sistema a protezione della vita delle  
persone contro azioni di pericolosi criminali nel suo complesso, incluso  
l’ambito giuridico nel quale le autorità nazionali competenti devono  
operare. Secondo l’opinione della Corte, si tratta di questioni più di generale  
vigilanza nel sistema nazionale per la prevenzione dei crimini che non di  
questioni a cui potrebbe propriamente farsi riferimento in un particolare  
processo dinanzi alle corti ordinarie. Non spetta ad una corte ordinaria  
stabilire se gli standard normativi in opera siano giusti o no, ma decidere sui  
singoli casi applicando le leggi esistenti.  
73. In proposito la Corte ribadisce che l’art. 13 non garantisce un mezzo  
di ricorso effettivo permettendo che le leggi di uno Stato contraente in  
quanto tali possano essere contestate dinanzi ad un’autorità nazionale in  
quanto contrarie alla Convenzione o a norme interne equivalenti (v. caso  
James et al. c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, Serie A n. 98, § 85 e caso  
Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, Serie A n. 116, § 77). In Croazia la  
Convenzione è stata incorporata nell’ordinamento giuridico nazionale e il  
diritto alla vita è garantito anche dalla Costituzione ed è prevista la  
possibilità di contestare la costituzionalità delle leggi dinanzi alla Corte  
costituzionale. Tuttavia, la principale denuncia dei ricorrenti in base  
all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è che le leggi e la  
prassi vigenti sono incostituzionali, ma che sono carenti alla luce dei  
requisiti stabiliti dall’art. 2 della Convenzione, una denuncia che non può  
essere portata dinanzi alle corti nazionali, dato che spetta ai legislatori e ai  
politici coinvolti nella definizione della politica penale generale occuparsi di  
tali questioni.  
74. Tuttavia, il ruolo di una corte internazionale per la protezione dei  
diritti umani è alquanto diverso da quello delle corti nazionali e spetta alla  
prima esaminare gli standard vigenti a protezione della vita delle persone,  
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incluso l’ambito giuridico di un dato Stato. In tali circostanze, la Corte  
ritiene che dopo aver stabilito la responsabilità dello Stato per la morte di  
M.T. e di V.T. riscontrando una violazione dell’aspetto sostanziale dell’art.  
2 della Convenzione, non deve essere analizzata alcuna questione separata  
sulla base dell’art. 13 della Convenzione.  
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
75. L’art. 41 della Convenzione dispone:  
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»  
A. Danno  
76. Ogni ricorrente ha chiesto 60.000 Euro (EUR) a titolo di danno non  
pecuniario.  
77. Il Governo ha considerato la richiesta di equa soddisfazione da parte  
dei ricorrenti inconsistente ed infondata.  
78. La Corte rileva di avere riscontrato che le autorità, in relazione alla  
morte di due parenti stretti dei ricorrenti, hanno violato la Convenzione.  
Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che i ricorrenti devono aver  
subito un danno non pecuniario. Decidendo su una base di equità ed avendo  
in considerazione quanto corrisposto in casi simili, essa riconosce ai  
ricorrenti 40.000 Euro unitamente su questa base, oltre ad ogni importo che  
possa essere da loro dovuto a titolo di imposta.  
B. Spese e costi  
79. I ricorrenti chiedono anche 9.150 HRK per i costi e le spese connessi  
al ricorso dinanzi alla Corte.  
80. Il Governo non ha commentato.  
81. In base alla prassi della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei  
costi e delle spese solo nella misura in cui dimostri di averli realmente e  
necessariamente affrontati e laddove l’importo sia ragionevole. Nel presente  
caso, in considerazione delle informazioni a sua diposizione e dei suddetti  
criteri, la Corte ritiene ragionevole versare la somma di 1.300 Euro per il  
procedimento dinanzi alla Corte, oltre ad ogni importo che possa essere da  
loro dovuto a titolo di imposta.  
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CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU  
C. Interessi moratori  
82. La Corte giudica appropriato calcolare gli interessi moratori sul tasso  
marginale di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti  
percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che c’è stata violazione dell’art. 2 della Convenzione nel suo  
aspetto sostanziale, in considerazione della mancanza di azioni idonee a  
prevenire la morte di M.T. e di V.T.  
3. Ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente la denuncia  
sotto l’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione;  
4 Ritiene che non c’è bisogno di esaminare la denuncia sulla base dell’art.  
13 della Convenzione;  
5 Ritiene  
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti congiuntamente,  
entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi  
dell’art. 44 § 2 della Convenzione, il seguente importo che deve essere  
convertito nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso  
applicabile alla data della liquidazione:  
(i) 40,000 Euro (quarantamila euro) come danno non pecuniario,  
oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo  
di imposta;  
(ii) 1.300 Euro (milletrecento euro) per spese e costi, oltre ad ogni  
importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta;  
(b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al  
pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un  
tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile  
durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 15 gennaio 2009, ai sensi  
dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.  
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Søren Nielsen  
Cancelliere  
Christos Rozakis  
Presidente  
Conformemente all’art. 45 §2 della Convenzione e all’art. 74 § 2 del  
Regolamento della Corte, si allega alla presente sentenza l’opinione  
concordante del giudice Nicolaou.  
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OPINIONE CONOCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU  
Mi sembra che ciò che si richiede in primo luogo e urgentemente nel  
presente caso è una efficace protezione di polizia delle vittime, madre e  
figlia. Ciò non vuol dire che l’aiuto psichiatrico, insieme a misure di  
sostegno sociale, diretto nei confronti dell’esecutore del crimine non  
avrebbe dovuto essere tentato nella ricerca della migliore soluzione a ciò  
che era, ovviamente, una situazione difficile.  
Non c’è naturalmente modo di sapere se un trattamento psichiatrico  
obbligatorio con un «approccio prevalentemente psicoterapeutico», come  
prescritto dall’esperto incaricato, sarebbe stato efficace almeno per  
prevenire la perdita della vita. Tuttavia, ciò che è importante qui è se le  
corti, e di prima istanza e di appello, hanno ritenuto necessario emanare tale  
ordine, descritto nella normativa rilevante come «misura di sicurezza».  
Bisogna considerare che le corti erano consapevoli dell’ambito legislativo in  
cui l’ordine avrebbe avuto effetto, comprese le possibili difficoltà per la sua  
applicazione a causa della mancanza di regole dettagliate. Nondimeno,  
dovevano attendersi il rispetto dell’ordine in mancanza del quale questo  
sarebbe stato privo di significato e di scopo. Non c’è stata, sfortunatamente,  
reale ottemperanza. Come affermato al par. 56 della sentenza, non è stato  
dimostrato «che il trattamento psichiatrico obbligatorio ordinato era stato  
gestito realmente e propriamente».  
Indubbiamente, sarebbe stato utile avere regole specifiche che  
indicassero i passi pratici da compiere per l’esecuzione di un trattamento  
psichiatrico. Ma trovo difficile accettare che senza suddette regole l’ordine  
in questione fosse, fin dall’inizio, inefficace. Le autorità non hanno spiegato  
in modo convincente di aver fatto tutto il possibile per fornire un ambiente  
nel quale l’ordine potesse avere successo. Non c’è infatti alcuna indicazione  
che l’aiuto psichiatrico specialistico sia stato messo a disposizione di M.M.  
e non c’è neppure alcuna indicazione che siano stati fatti sforzi per dare  
esecuzione all’ordine. È stato detto che M.M. stesso era riluttante a  
cooperare; ma non si può presupporre che ciò sarebbe durato o che ciò  
avrebbe prevalso se, in un contesto adeguato, fosse stato disponibile un  
idoneo aiuto da parte di esperti. Quindi, non posso sottoscrivere il punto di  
vista, espresso al par. 42 della sentenza, che «in ogni caso qui la questione  
non è se le autorità abbiano agito illegittimamente o se vi sia stata la  
responsabilità di un agente dello Stato su qualunque base».  
In Croazia, in base ad una regola fissata dalla giurisprudenza interna, il  
fatto che una persona nell’esercizio delle sue funzioni è in errore, sia per  
azioni che per omissioni, non rende lo Stato responsabile in sua vece del  
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risarcimento a meno che non sia dimostrato «che c’era l’intenzione da parte  
delle autorità di causare un danno ad una persona terza o accettarne le  
conseguenze». Tale restrizione mi sembra incoerente con la piena  
responsabilità dello Stato che deve essere ritenuta una componente  
indispensabile nella protezione della vita ai sensi dell’art. 2.  
Considerando le circostanze del presente caso, l’idea di responsabilità  
civile non deve essere collegata alle supposizioni su quale avrebbe dovuto  
essere la durata di un trattamento sufficiente perché se ne decretasse il  
successo o il fallimento. In assenza di reale esperienza, che avrebbe potuto  
essere ottenuta gestendo il trattamento in modo idoneo, non è stata possibile  
alcuna valutazione. Quindi, le disposizioni interne relative alla durata del  
trattamento non possono qui essere direttamente rilevanti; un problema che  
riguardi la durata nascerebbe solo se si dimostrasse positivamente che era  
stato richiesto un periodo più lungo di trattamento.  
Infine e forse la cosa più rilevante, avrebbe dovuto essere chiaro, se i  
responsabili avessero riflettuto attentamente sulla situazione, che le vittime  
di omicidio avevano, dopo il rilascio di prigione di M.M., un bisogno  
imperativo della protezione della polizia senza la quale le loro vite sono  
rimaste in pericolo mortale. Purtroppo, niente è stato fatto in questa  
direzione e, pare, nessuno è stato ritenuto responsabile in alcun modo. In  
siffatte circostanze, la colpa individuale non avrebbe dovuto essere  
completamente esclusa adducendo motivazioni legate alle imperfezioni  
delle disposizioni legislative relative all’esecuzione degli ordini di  
trattamento psichiatrico.  
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