SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE
CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU
b. Aspetti procedurali dell’art. 2 della Convenzione
62. La Corte riafferma che l’obbligo di proteggere la vita di cui all’art. 2
della Convenzione richiede che siano messe in pratica alcune forme di
indagine ufficiale efficaci quando degli individui sono stati uccisi a seguito
dell’uso della forza, sia da parte di agenti dello Stato che di individui privati
(v., mutatis mutandis, caso McCann et al. c. Regno Unito, sopra citato, §
161, e caso Kaya, sopra citato, p. 329, § 105). Lo scopo fondamentale di
tale indagine è assicurare l’efficace esecuzione delle leggi interne a
protezione del diritto alla vita (v., mutatis mutandis, Paul e Audrey
Edwards, sopra citato, § 69). Le autorità devono intraprendere le azioni
necessarie a loro disponibili per assicurarsi le prove relative all’incidente.
Ogni mancanza nelle indagini che mini la loro capacità di stabilire le cause
della morte, di identificare la persona o le persone responsabili, rischia di
violare questo standard. Qualunque modo sia utilizzato, le autorità devono
agire di propria iniziativa una volta che la questione sia portata alla loro
attenzione (v., per esempio, mutatis mutandis, caso Ilhan c. Turchia [GC],
n. 22277/93, ECHR 2000-VII, § 63).
63. Nel presente caso era chiaro fin dall’inizio che chi aveva perpetrato
le azioni in questione era un individuo privato, M.M., e la sua responsabilità
a tale riguardo non è mai stata messa in discussione. Tuttavia, M.M. si è
suicidato e quindi ogni ulteriore applicazione dei meccanismi di diritto
penale nei suoi confronti sono diventati inutili.
64. Rimane ora da stabilire se nelle circostanze del presente caso lo
Stato aveva un ulteriore obbligo positivo di indagare sulla responsabilità
penale di altri agenti dello Stato coinvolti. La Corte in primo luogo
riafferma che sebbene il diritto di processare e condannare terzi per illeciti
penali non può essere affermato indipendentemente (v. caso Perez c.
Francia [GC], n. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I), essa ha stabilito in varie
occasioni che un sistema giuridico efficiente, come richiesto dall’art. 2, può,
ed in alcune circostanze deve, includere il ricorso di diritto penale. Tuttavia,
se la violazione del diritto alla vita o all’integrità fisica non è causata
intenzionalmente, l’obbligo positivo imposto dall’art. 2 di istituire un
sistema giuridico efficiente non richiede necessariamente la previsione di un
ricorso di diritto penale in ogni caso. La Corte ha già sostenuto che nella
sfera specifica della negligenza medica, l’obbligo può per esempio essere
soddisfatto se l’ordinamento giuridico fornisce la possibilità di ricorrere alle
corti penali, facendo in modo che sia stabilita qualunque responsabilità dei
medici coinvolti e che sia ottenuto ogni risarcimento civile, quale un ordine
di risarcimento dei danni e di pubblicazione della decisione. Possono anche
essere previste misure disciplinari (v. caso Vo c. Francia [GC], n. 53924/00,
§ 90, ECHR 2004-VIII; caso Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, §
51, ECHR 2002-I; caso Lazzarini e Ghiacci c. Italia (dec.), n. 53749/00, 7
novembre 2002; caso Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 90,
ECHR 2002-VIII e caso Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, § 75, ECHR
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