BAGARELLA c. ITALIA
B. Apprezzamento della Corte
27. La Corte non ritiene necessario soffermarsi sulle eccezioni del
Governo, relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e alla
tardività d’una parte delle affermazioni del ricorrente. Infatti, anche
supponendo che il ricorrente abbia soddisfatto gli obblighi su di lui
incombenti ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, tale motivo di
ricorso resta in ogni caso irricevibile, per le seguenti ragioni.
28. L’articolo 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali
delle società democratiche. Anche in circostanze molto difficili, quali la
lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce
in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.
L’articolo 3 non permette limitazioni, in ciò differisce dalla maggior parte
delle disposizioni normative della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e,
secondo l’articolo 15 § 2, non è soggetto a deroga, neppure in caso di
pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (Labita c. Italia [GC],
n. 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV; Selmouni c. Francia [GC], n.
25803/94, § 95, CEDH 1999-V; Assenov ed altri c. Bulgaria, sentenza del
28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VIII, p.
3288, § 93). Il divieto di tortura o delle pene o trattamenti inumani o
degradanti è assoluto, quali che siano le azioni della vittima (Chahal c.
Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V, p. 1855, §
79). La natura delle infrazioni contestate al ricorrente, dunque, è priva di
rilevanza per l’esame sotto l’angolo visuale dell’articolo 3.
29. Un maltrattamento deve presentare una soglia minima di gravità per
ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. La
valutazione di questo minimo è relativa per definizione ; essa dipende
dall’insieme dagli elementi della causa, e segnatamente dalla durata del
trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali, così come, talvolta, dal sesso,
dall’età e dallo stato di salute della vittima (si veda, tra le altre, Price c.
Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII; Mouisel c. Francia,
n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX; Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00,
§ 67, 11 luglio 2006).
30. In altri ricorsi intentati contro l’Italia, la Corte si è posta la questione
se l’applicazione prolungata dell’articolo 41bis costituisca una violazione
dell’articolo 3. Ebbene, la Corte, a più riprese, ha ritenuto che il regime
speciale previsto dal citato articolo 41bis, che comporta un semplice
isolamento sociale relativo, non costituisce, in sé, un trattamento inumano o
degradante (Attanasio c. Italia (decisione), n. 15619/04, § 48, 13 novembre
2007, e Indelicato c. Italia (decisione), n. 31143/96, 6 luglio 2000). Nessun
elemento della presente fattispecie induce a scostarsi da tali conclusioni.
31. Inoltre, nel caso Gallico (n. 53723/00, §§ 20-23, 28 giugno 2005) e
Campisi (n. 24358/02, §§ 37-41, 11 luglio 2006), con riguardo agli
argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle restrizioni imposte
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