CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
BAGARELLA c. ITALIA  
(Ricorso n. 15625/04)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
15 gennaio 2008  
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite  
dall’art. 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
BAGARELLA c. ITALIA  
Nel caso Bagarella c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una  
camera composta da :  
Françoise Tulkens, presidente,  
András Baka,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Antonella Mularoni,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2007,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 15625/04) diretto contro la  
Repubblica italiana, con il quale un cittadino italiano, il Sig. Leoluca  
Bagarella (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 15 aprile 2004 in virtù  
dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente è rappresentato da F. Gubitoso, avvocato del foro de  
L'Aquila. Il Governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente,  
I. M. Braguglia, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.  
3. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione  
determinano nei suoi confronti dei trattamenti inumani e degradanti nonché  
la violazione del diritto al rispetto della vita familiare e di quello al rispetto  
della corrispondenza.  
4. Il 30 settembre 2005, il presidente della terza sezione della Corte ha  
deciso di comunicare il ricorso al Governo. Inoltre, avvalendosi delle  
disposizioni di cui all’art. 29 § 3, egli ha deciso che la ricevibilità ed il  
merito del caso siano esaminati congiuntamente.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. Il ricorrente è nato nel 1942 ed è detenuto nel penitenziario de  
L'Aquila.  
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A. Le azioni penali  
6. Il ricorrente, accusato di strage, omicidio plurimo e di associazione a  
delinquere di tipo mafioso, è stato arrestato il 24 giugno 1995. Egli è stato,  
in seguito, condannato all’ergastolo.  
7. Così come risulta dagli ultimi decreti ministeriali che applicano il  
regime speciale di detenzione, il ricorrente è stato successivamente  
processato per altri fatti criminosi connessi alla sua appartenenza ad una  
organizzazione di tipo mafioso.  
B. L’applicazione del regime speciale di detenzione previsto  
dall’articolo 41bis della legge sull’amministrazione penitenziaria  
8. Il 10 luglio 1995, tenuto conto della pericolosità del ricorrente, il  
ministro della Giustizia adottava un decreto che gli imponeva, per il periodo  
di un anno, il regime di detenzione speciale previsto dall’articolo 41bis,  
comma 2, della legge sull’amministrazione penitenziaria n. 354 del 26  
luglio 1975 (anche nota come “Legge sull’amministrazione penitenziaria”).  
Come modificata dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, questa disposizione  
consente la sospensione totale o parziale dell’applicazione del normale  
regime di detenzione allorquando ragioni d’ordine e di sicurezza pubblica lo  
esigano. Il decreto ministeriale imponeva le seguenti tipologie di restrizioni:  
-
limitazione delle visite da parte dei membri della famiglia (al  
massimo una al mese per la durata di un’ora);  
-
-
-
divieto di incontrare terze persone;  
divieto di utilizzare il telefono;  
divieto di ricevere o d’inviare all’esterno somme di denaro superiori  
ad un ammontare determinato;  
- divieto di ricevere più di due pacchi al mese ma con la possibilità di  
riceverne due all’anno contenenti biancheria;  
-
divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere eletto  
come tale;  
-
-
-
-
limitazione delle ore di permanenza all’aperto a due ore al giorno;  
divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive;  
divieto di esercitare attività artigianali;  
divieto di acquistare generi alimentari destinati alla cottura;  
Inoltre, tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita doveva essere  
sottoposta a controllo previa autorizzazione delle competenti autorità  
giudiziarie.  
9. L’applicazione del regime speciale, successivamente, è stata  
prorogata più volte per periodi di sei mesi fino al dicembre 2002, poi di un  
anno fino alla fine del 2005 almeno. Le restrizioni furono tuttavia attenuate,  
una prima volta, il 21 dicembre 2000, in seguito all’autorizzazione ad  
intrattenere una conversazione telefonica di un’ora al mese con i membri  
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della famiglia in caso di mancata visita da parte degli stessi, ed in seguito  
alla possibilità di acquistare generi alimentari destinati alla cottura. Nel  
dicembre 2002, il periodo di tempo da trascorrere fuori dalla cella, in  
gruppo di cinque persone al massimo, venne esteso a quattro ore al giorno  
di cui due ore all’aria aperta. Inoltre, il divieto di organizzare attività  
culturali, ricreative e sportive e quello di esercitare attività artigianali furono  
soppressi.  
10. Nell’ottobre 1998, il ricorrente veniva collocato in un’area riservata  
del carcere di Spoleto, dove è rimasto in isolamento in ragione della sua  
pericolosità e della gravità delle infrazioni commesse. Il 29 ottobre 2004, il  
ricorrente veniva trasferito al penitenziario de L’Aquila.  
C. Il controllo della corrispondenza  
11. A partire dal 1995, la corrispondenza del ricorrente è sottoposta a  
controllo da parte delle autorità penitenziarie. Con due decisioni del 23  
giugno 2001 e del 23 giugno 2004, il giudice di sorveglianza de L’Aquila ha  
deciso di sottoporre a controllo tutta la corrispondenza del ricorrente, ad  
eccezione di quella indirizzata “al Consiglio d’Europa e alla Corte europea  
dei Diritti dell’Uomo”. La prima di tali decisioni aveva validità fino al 31  
dicembre 2001, la seconda fino al 23 settembre 2004. Esse si fondavano  
sull’articolo 18 della legge sull’amministrazione penitenziaria. Nelle sue  
osservazioni pervenute alla cancelleria il 5 gennaio 2006, il Governo  
segnala che una decisione concernente il controllo della corrispondenza del  
ricorrente è stata adottata dal giudice di sorveglianza il 3 dicembre 2003.  
II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNA RILEVANTI  
12. Nella sua sentenza Ospina Vargas, la Corte ha riepilogato il diritto e  
la pratica interna pertinenti per quanto riguarda il regime di detenzione  
speciale applicato nel caso concreto e per quanto riguarda il controllo della  
corrispondenza (Ospina Vargas c. Italia, n. 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre  
2004). Essa ha inoltre preso in considerazione le modifiche introdotte dalla  
legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 del 8 aprile 2004  
(ibidem).  
13. Con la circolare n. 3470/5920 del 20 febbraio 1998, sulla base del  
principio di individualizzazione del trattamento penitenziario previsto dagli  
articoli 13 e 14 della legge sull’amministrazione penitenziaria e dal suo  
regolamento di esecuzione, e tenuto conto della legislazione in materia, con  
particolare attenzione alle pronunce della Corte costituzionale sulle  
condizioni di legittimità dell’articolo 41bis, il Dipartimento  
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha  
introdotto delle sezioni differenziate raggruppanti determinate categorie di  
detenuti al fine di semplificare le operazioni di sorveglianza. Tale circolare  
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ha stabilito le regole pratiche da rispettare per garantire la sicurezza e  
l’ordine pubblico nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.  
Essa ha previsto le attività alle quali i detenuti possono partecipare e le  
caratteristiche delle sezioni.  
DIRITTO  
I. CIRCA “L’ECCEZIONE PROCEDURALE” DEL GOVERNO  
14. A titolo preliminare, il Governo contesta la decisione del presidente  
della terza sezione della Corte di esaminare congiuntamente la ricevibilità  
ed il merito del caso. Esso ritiene che la presente fattispecie solleverà degli  
aspetti nuovi e non darà vita ad un caso ripetitivo.  
15. La Corte ricorda che la possibilità di esaminare congiuntamente la  
ricevibilità ed il merito di un ricorso è espressamente prevista dagli articoli  
29 § 3 della Convenzione e 54A del regolamento della Corte. La Corte non  
vede, nella fattispecie, alcuna ragione per rivedere la decisione di esaminare  
congiuntamente la ricevibilità ed il merito (si veda, mutatis mutandis,  
Marcello Viola c. Italia, n. 45106/04, § 33, 5 ottobre 2006).  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA  
CONVENZIONE  
16. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione danno  
vita ad una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.  
Il ricorrente invoca l’articolo 3 della Convenzione, il quale è così  
formulato:  
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti o pene inumani o  
degradanti”  
17. Il Governo si oppone a tale tesi.  
A. Argomenti delle parti  
1. Il Governo  
18. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato assegnato al  
penitenziario de L’Aquila il 18 settembre 1998 e che dal 23 gennaio 1999  
egli sconta la sua pena, nel settore riservato, insieme con altri detenuti. Il  
suo isolamento, pertanto, è durato quattro mesi circa e si è concluso il 23  
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gennaio 1999. Il ricorso non è stato introdotto che nel 2004, pertanto le  
doglianze dell’interessato in relazione all’isolamento sono tardive.  
19. Il Governo eccepisce, inoltre, il mancato esaurimento delle vie di  
ricorso interne, considerato che il ricorrente aveva a sua disposizione delle  
vie per contestare la sua assegnazione al settore riservato. In effetti, come  
ogni atto amministrativo, anche questo può essere impugnato con un ricorso  
all’autorità che ha adottato l’atto (il direttore del carcere), con un ricorso  
gerarchico, con un ricorso al tribunale amministrativo regionale (il c.d.  
TAR) competente o con un reclamo al giudice di sorveglianza. Infine, con la  
sentenza n. 26 del 1999, la Corte costituzionale ha precisato che ogni  
decisione dell’amministrazione penitenziaria che produca una compressione  
dei diritti individuali dei detenuti può essere contestata innanzi al tribunale  
di sorveglianza.  
20. Quanto al merito della doglianza, il Governo osserva che ogni  
istituto penitenziario è diviso in edifici, padiglioni, settori, piani etc. Le  
condizioni di detenzione in ciascuna di queste parti possono leggermente  
variare, in funzione della struttura dei locali e delle esigenze di  
sorveglianza, normalmente configurate in relazione alla categoria dei  
detenuti che vi sono assegnati. Una maggiore sorveglianza è necessaria per  
le persone condannate in quanto membri di associazioni a delinquere  
particolarmente forti e pericolose. Il regolamento del penitenziario  
determina le modalità di trattamento in funzione delle esigenze poste con  
riferimento ai differenti gruppi di detenuti. Le autorità amministrative sono  
competenti per l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti e alle differenti  
sezioni dei medesimi.  
21. Il settore riservato è una sezione destinata ad accogliere i detenuti  
che potrebbero dar luogo ad aggressioni o che potrebbero esserne le vittime.  
Tale esigenza è stata all’origine dell’isolamento temporaneo del ricorrente.  
In effetti, attraverso la limitazione del numero di detenuti che vi sono  
assegnati, il settore riservato permette una sorveglianza più stretta. Oltre a  
ciò, il settore riservato non si differenzia dagli altri settori del carcere. Infatti  
i detenuti che vi sono assegnati possono prendere parte alle attività  
ricreative o di rieducazione. L’assegnazione a luoghi senza formalità è  
indipendente dall’imposizione del regime previsto dall’articolo 41bis della  
legge sull’amministrazione penitenziaria. Essa non ha una durata  
predeterminata, ma la persistenza delle ragioni che la giustificano è  
verificata o ogni sei mesi o « frequentemente ». Infine, essa non ha diretta  
incidenza sui diritti di « carattere civile » dei detenuti. Quest’ultimi infatti  
non hanno il diritto di scegliere il luogo e le modalità della loro detenzione  
né tantomeno il diritto di scegliere in compagnia di chi vorrebbero scontare  
la loro pena.  
22. Alla luce di quanto precede, il Governo conclude che l’assegnazione  
di un detenuto al settore riservato trova una base giuridica conforme alle  
richieste della Convenzione; vale a dire che tale base giuridica è accessibile,  
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chiaro e prevedibile. Limitata alla separazione dei detenuti più pericolosi di  
altri, essa si fonda sull’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza  
all’interno del penitenziario e non comporta una situazione d’isolamento. I  
“circa quattro mesi d’isolamento” (dal 18 settembre 1998 al 23 gennaio  
1999) subiti dal ricorrente presso il penitenziario de L’Aquila sono stati  
motivati da esigenze d’ordine pratico: bisognava in primo luogo identificare  
le categorie di detenuti con le quali l’interessato poteva avere dei contatti  
senza pregiudizio per la sua propria sicurezza e per quella altrui.  
23. Per quanto riguarda la sottoposizione del ricorrente al regime  
speciale previsto dall’articolo 41bis della legge sull’amministrazione  
penitenziaria, il Governo osserva che tale regime si giustificava in virtù  
della natura dei crimini commessi dall’interessato e in relazione ai suoi  
persistenti legami con forti e pericolose organizzazioni criminali. Le  
restrizioni imposte al ricorrente sono state soltanto quelle strettamente  
necessarie ad impedire di intrattenere contatti con il suo ambiente criminale  
d’origine o di esercitare un’attività di “proselitismo” all’interno del carcere.  
La Corte ha costantemente ritenuto che tali restrizioni non raggiungano  
quella soglia minima di gravità tale da ricadere nel raggio d’azione  
dell’articolo 3 della Convenzione.  
2. Il ricorrente  
24. Il ricorrente si lamenta delle restrizioni previste dall’articolo 41 bis  
della legge sull’amministrazione penitenziaria nonché di essere stato  
collocato in un settore riservato del carcere in una situazione d’isolamento.  
Egli sostiene che siffatte condizioni di detenzione sono insopportabili.  
25. Il ricorrente contesta l’affermazione del Governo secondo la quale il  
suo isolamento non sarebbe durato che quattro mesi. Egli osserva di aver  
subito e di continuare a subire restrizioni dalla data del suo arresto,  
avvenuto il 24 giugno 1995.  
26. Il ricorrente afferma egualmente che né lui né il suo legale hanno  
potuto ottenere una copia della circolare contenente l’istituzione del settore  
riservato. Si lamenta, inoltre, di non aver mai ricevuto comunicazione della  
decisione di tale assegnazione. Ne deduce che non vi è alcun fondamento  
giuridico per la sua assegnazione al settore riservato. Se l’imposizione del  
regime speciale di detenzione si fonda su una base legale chiara, vale a dire  
l’articolo 41 bis della legge sull’amministrazione penitenziaria, ciò non  
accade per la sistemazione nel settore riservato. Con il riferimento al  
“margine d'autonomia” delle autorità, il Governo cerca in realtà di  
giustificare delle condizioni inumane, che hanno privato il ricorrente dei  
diritti riconosciuti agli altri detenuti.  
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B. Apprezzamento della Corte  
27. La Corte non ritiene necessario soffermarsi sulle eccezioni del  
Governo, relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e alla  
tardività d’una parte delle affermazioni del ricorrente. Infatti, anche  
supponendo che il ricorrente abbia soddisfatto gli obblighi su di lui  
incombenti ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, tale motivo di  
ricorso resta in ogni caso irricevibile, per le seguenti ragioni.  
28. L’articolo 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali  
delle società democratiche. Anche in circostanze molto difficili, quali la  
lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce  
in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.  
L’articolo 3 non permette limitazioni, in ciò differisce dalla maggior parte  
delle disposizioni normative della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e,  
secondo l’articolo 15 § 2, non è soggetto a deroga, neppure in caso di  
pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (Labita c. Italia [GC],  
n. 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV; Selmouni c. Francia [GC], n.  
25803/94, § 95, CEDH 1999-V; Assenov ed altri c. Bulgaria, sentenza del  
28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VIII, p.  
3288, § 93). Il divieto di tortura o delle pene o trattamenti inumani o  
degradanti è assoluto, quali che siano le azioni della vittima (Chahal c.  
Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V, p. 1855, §  
79). La natura delle infrazioni contestate al ricorrente, dunque, è priva di  
rilevanza per l’esame sotto l’angolo visuale dell’articolo 3.  
29. Un maltrattamento deve presentare una soglia minima di gravità per  
ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. La  
valutazione di questo minimo è relativa per definizione ; essa dipende  
dall’insieme dagli elementi della causa, e segnatamente dalla durata del  
trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali, così come, talvolta, dal sesso,  
dall’età e dallo stato di salute della vittima (si veda, tra le altre, Price c.  
Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII; Mouisel c. Francia,  
n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX; Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00,  
§ 67, 11 luglio 2006).  
30. In altri ricorsi intentati contro l’Italia, la Corte si è posta la questione  
se l’applicazione prolungata dell’articolo 41bis costituisca una violazione  
dell’articolo 3. Ebbene, la Corte, a più riprese, ha ritenuto che il regime  
speciale previsto dal citato articolo 41bis, che comporta un semplice  
isolamento sociale relativo, non costituisce, in sé, un trattamento inumano o  
degradante (Attanasio c. Italia (decisione), n. 15619/04, § 48, 13 novembre  
2007, e Indelicato c. Italia (decisione), n. 31143/96, 6 luglio 2000). Nessun  
elemento della presente fattispecie induce a scostarsi da tali conclusioni.  
31. Inoltre, nel caso Gallico (n. 53723/00, §§ 20-23, 28 giugno 2005) e  
Campisi (n. 24358/02, §§ 37-41, 11 luglio 2006), con riguardo agli  
argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle restrizioni imposte  
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ai ricorrenti, la Corte ha ritenuto che l’applicazione del regime speciale per  
la durata rispettivamente di dodici e cinque anni non avesse cagionato  
sofferenze o umiliazioni ulteriori rispetto a quelle che inevitabilmente  
comporta una data forma di trattamento – prolungato nella fattispecie – o di  
pena legittimi. Agli occhi della Corte, identica conclusione s’impone nella  
presente fattispecie, ove la sottoposizione del ricorrente al regime oggetto  
delle censure del ricorrente ha avuto inizio il 10 luglio 1995 (si veda anche,  
mutatis mutandis, Schiavone c. Italia (decisione), n. 65039/01, 13 novembre  
2007).  
32. La Corte rileva, inoltre, che la decisione di collocare il ricorrente in  
un settore riservato è stata ampiamente e ragionevolmente giustificata. Le  
considerazioni concernenti il regime di detenzione speciale si applicano alla  
sistemazione in un settore riservato del carcere nella misura in cui  
quest’ultimo non comporti alcuna ulteriore restrizione rispetto al regime del  
41bis, fatta salva l’interdizione di entrare in contatto con i detenuti degli  
altri settori del carcere (Attanasio, decisione citata, § 55).  
33. Quanto all’isolamento lamentato dal ricorrente, la Corte ricorda che  
l’isolamento sensoriale completo combinato ad un totale isolamento sociale  
può ledere la personalità e costituisce una forma di trattamento inumano che  
non può essere giustificata con esigenze di sicurezza o con qualsiasi altra  
motivazione. In compenso, il divieto di intrattenere rapporti con gli altri  
detenuti per ragioni di sicurezza, di disciplina e di protezione non  
costituisce, in se stessa considerata, una forma di pena o trattamento  
inumano. (Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, § 191, CEDH 2005-IV,  
nonché Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 123,  
4 luglio 2006).  
34. Nel caso di specie, il Governo afferma che il ricorrente è stato  
collocato nel settore riservato il 18 settembre 1998 e che, dal 23 gennaio  
1999, egli sconta la sua pena con gli altri detenuti (paragrafi 18 e 22 più  
sopra). Il ricorrente non ha contestato tale affermazione né ha prodotto  
elementi per smentirla. Pertanto, la Corte ritiene che l’isolamento subito  
dall’interessato non è durato che quattro mesi e cinque giorni. Durante detto  
periodo, l’interessato ha continuato a ricevere le visite dei membri della sua  
famiglia e del suo avvocato (si veda, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez  
citata, § 131). Tenuto conto della durata del trattamento denunciato, nonché  
dell’atteggiamento delle autorità italiane, che si sono preoccupate di  
collocare altri detenuti nel settore riservato del carcere, la Corte ritiene che  
l’isolamento, parziale e relativo, al quale il ricorrente è stato sottoposto, non  
raggiunge quella soglia minima di gravità necessaria per ricadere sotto  
l’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda, mutatis  
mutandis, Schiavone, decisione citata, dove la Corte ha ritenuto che non  
fosse contrario a tale disposizione un isolamento de facto durato circa otto  
mesi).  
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35. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte non scorge  
alcuna parvenza di violazione dell’articolo 3 della Convenzione.  
36. Ne segue che tale motivo è manifestamente infondato e deve essere  
rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA  
CONVENZIONE IN RAGIONE DELLE RESTRIZIONI ALLE  
VISITE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL RICORRENTE  
37. Il ricorrente ritiene che le restrizioni imposte alle visite dei membri  
della sua famiglia hanno leso il suo diritto al rispetto della sua vita familiare.  
Tale motivo si presta ad essere esaminato sotto l’angolo visuale  
dell’articolo 8 della Convenzione, che dispone :  
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo  
domicilio e della sua corrispondenza.  
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza,  
per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei  
reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle  
libertà altrui.”  
38. Il Governo si oppone a tale tesi. Riferendosi alle osservazioni  
sviluppate in relazione all’articolo 3 della Convenzione, esso deduce che né  
l’applicazione del regime previsto dall’articolo 41bis della legge  
sull’amministrazione penitenziaria né la collocazione all’interno del settore  
riservato abbiano privato il ricorrente dei contatti con la sua famiglia o con i  
suoi congiunti. Ogni ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente è  
stata giustificata da esigenze di sicurezza e prevenzione scaturenti dalla  
statura criminale dell’interessato.  
39. La Corte ricorda che essa è già stata chiamata a stabilire se le  
restrizioni previste dall’applicazione dell’articolo 41bis in materia di vita  
privata e familiare di certi detenuti costituissero un’ingerenza giustificata  
dal paragrafo 2 dell’articolo 8 (Messina c. Italia (n. 2), n. 25498/94,  
§§ 59-74, CEDH 2000-X, e Indelicato, decisione citata).  
40. Tali restrizioni tendono a spezzare i legami esistenti tra le persona  
interessata e il suo ambiente criminale d’origine, al fine di limitare il rischio  
di vedere utilizzare i contatti personali di questi detenuti con le strutture  
delle organizzazioni criminali di tale ambiente.  
41. Prima dell’introduzione del regime speciale, un buon numero di  
detenuti pericolosi riuscivano a conservare la loro posizione all’interno  
dell’organizzazione criminale alla quale appartenevano, a scambiare  
informazioni con gli altri detenuti e con l’esterno nonché ad organizzare e a  
far eseguire reati. In tale contesto, la Corte ritiene che, tenuto conto della  
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specifica natura della criminalità organizzata, segnatamente di tipo mafioso,  
e del fatto che molto spesso le visite familiari sono state il mezzo di  
trasmissione di ordini ed istruzioni verso l’esterno, le restrizioni, certo  
rilevanti, alle visite e i controlli che ne hanno accompagnato lo svolgimento  
non possono considerarsi sproporzionati in relazione ai legittimi scopi  
perseguiti (Salvatore c. Italia (decisione), n. 37827/97, 9 gennaio 2001).  
42. La Corte ha parimenti avuto modo di pronunciarsi sulla questione  
volta a stabilire se l’applicazione prolungata di tale regime ad un detenuto  
violi il diritto garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Nel caso  
Gallico, precedentemente citato, essa ha ritenuto utile precisare che la stessa  
non ravvisa alcun disconoscimento di tale disposizione in ragione del  
semplice decorrere del tempo. Nel caso di specie, la Corte osserva che il  
ricorrente è sottoposto al regime speciale dal luglio 1995 e che a ciascun  
rinnovo, il ministro della Giustizia ha tenuto conto delle informazioni  
attestanti che il ricorrente continui ad essere una persona pericolosa. La  
Corte si riferisce anche alla decisione di irricevibilità parziale nel caso  
Bastone c. Italia (n. 59638/00, 10 gennaio 2005), nel quale la Corte ha  
esaminato e rigettato tale tipo di rilievo sul terreno degli articoli 3 ed 8 della  
Convenzione.  
43. Infine, essa nota che, nella fattispecie, le considerazioni che  
precedono si applicano anche ai detenuti assegnati ad un settore riservato  
del carcere nella misura in cui non è dimostrato che tale assegnazione  
comporti delle limitazioni diverse da quelle imposte ai detenuti sotto il  
regime 41bis della legge sull’amministrazione penitenziaria (Attanasio,  
decisione citata, § 64).  
44. Concludendo, la Corte ritiene che le limitazioni al diritto del  
ricorrente al rispetto della sua vita familiare non hanno superato ciò che, ai  
sensi dell’articolo 8 § 2, è necessario, in una società democratica, per il  
mantenimento della pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la  
prevenzione dei crimini (Attanasio, decisione citata, § 65).  
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA  
CONVENZIONE IN RAGIONE DEL CONTROLLO DELLA  
CORRISPONDENZA DEL RICORRENTE  
45. Il ricorrente si lamenta del controllo della sua corrispondenza. Egli  
invoca l’articolo 8 della Convenzione.  
46. Il Governo si oppone a tale tesi.  
A. Sulla ricevibilità  
47. La Corte constata che tale motivo di ricorso non è manifestamente  
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva  
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peraltro che tale motivo non urta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si  
decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.  
A. Sul merito  
48. Il Governo osserva innanzitutto che, essendo stato presentato il  
ricorso il 15 aprile 2004, qualsiasi misura adottata prima del 15 ottobre 2003  
sfugge alla competenza della Corte. Quanto alle decisioni successive, il  
giudice di sorveglianza ha ordinato il controllo della corrispondenza del  
ricorrente conformemente all’articolo 18 della legge sull’amministrazione  
penitenziaria. Ora la Corte ha ritenuto che tale disposizione non costituisse  
una base legale sufficiente ai sensi della Convenzione.  
49. Il Governo invita la Corte a riconsiderare la propria giurisprudenza e  
d’avere riguardo “alle peculiarità delle decisioni che concretamente  
impongono il controllo della corrispondenza in ciascun caso determinato”.  
In questa circostanza le decisioni del giudice di sorveglianza presentano  
“tutte le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza europea”.  
50. La Corte nota subito che una decisione volta ad ordinare il controllo  
della corrispondenza del ricorrente è stata adottata il 23 giugno 2004.  
Inoltre, il Governo segnala che un’altra decisione è stata presa il 3 dicembre  
2003. Pertanto il ricorso, introdotto il 15 aprile 2004, non può essere  
considerato tardivo in relazione a siffatto motivo.  
51. Ad ogni buon conto, vi è stata una “ingerenza di un’autorità  
pubblica” nell’esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua  
corrispondenza garantito dall’articolo 8 § 1. Una simile ingerenza viola tale  
disposizione salvo il caso in cui, “prevista dalla legge”, essa persegua uno  
degli scopi legittimi di cui al paragrafo 2 e, inoltre, sia “necessaria, in una  
società democratica” per il loro raggiungimento (si vedano, tra le tante altre,  
Calogero Diana c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996, in Raccolta  
1996-V, p. 1775, § 28 ; Domenichini c. Italia, sentenza del 15 novembre  
1996, Raccolta 1996-V, p. 1799, § 28 ; Labita citata, § 179).  
52. La Corte rileva che il controllo della corrispondenza del ricorrente è  
stato ordinato dal giudice di sorveglianza ai sensi dell’articolo 18 della  
legge sull’amministrazione penitenziaria (cfr. paragrafo 11 più sopra). Ora  
la Corte ha già constatato a più riprese che il controllo della corrispondenza  
fondato su tale disposizione viola l’articolo 8 della Convenzione perchè esso  
non è “previsto dalla legge” nella misura in cui quest’ultima non disciplina  
né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i  
motivi che possano giustificarle, e non indica con sufficiente chiarezza la  
durata e le modalità d’esercizio del potere di apprezzamento delle autorità  
competenti nella materia considerata (si veda, tra le altre, Labita citata, §§  
175-185). La Corte, pertanto, non vede alcun motivo per discostarsi da una  
giurisprudenza che tende a consentire a ciascun detenuto di godere del  
grado minimo di protezione imposto dal principio di supremazia del diritto  
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in una società democratica (Calogero Diana citata, p. 1776, § 33, e Campisi  
c. Italia, n. 24358/02, § 50, 11 luglio 2006).  
53. Alla luce di quanto precede, la Corte constata che il controllo della  
corrispondenza del ricorrente non è stato “previsto dalla legge” ai sensi  
dell’articolo 8 della Convenzione. Tale conclusione rende superfluo  
verificare nel caso di specie il rispetto delle altre esigenze della medesima  
disposizione.  
54. La Corte prende atto, del resto, dell’entrata in vigore della legge  
n. 95/2004, che ha modificato la legge sull’amministrazione penitenziaria.  
La Corte sottolinea tuttavia che la legge in questione, che ha potuto essere  
applicata solamente alla decisione adottata il 23 giugno 2004, non permette  
di riparare la violazione verificatasi anteriormente alla sua entrata in vigore,  
e segnatamente quella realizzata con la decisione del 3 dicembre 2003  
(Argenti c. Italia, n. 56317/00, § 38, 10 novembre 2005).  
55. Vi è dunque stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione  
V. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
56. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
“Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo  
incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il  
caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
57. Il ricorrente chiede 136 150 Euro (EUR) a titolo di risarcimento per  
il danno subito. Egli osserva di essere stato “ingiustamente” detenuto per 3  
890 giorni e ritiene di aver diritto alla somma di 35 Euro (EUR) per giorno.  
58. Il Governo sostiene che la somma richiesta dal ricorrente sia  
manifestamente sproporzionata e invita la Corte a dichiarare che la semplice  
constatazione della violazione costituisce una sufficiente equa  
soddisfazione.  
59. La Corte non vede alcun nesso di causalità tra la violazione  
constatata ed un eventuale danno materiale e, pertanto, rigetta la domanda.  
Essa ricorda, tra l’altro, d’aver concluso che le condizioni di detenzione del  
ricorrente non sono state contrarie all’articolo 3 della Convenzione. La  
Corte ritiene che nelle circostanze del caso di specie, la mera constatazione  
della violazione dell’articolo 8 in riferimento al controllo della sua  
corrispondenza sia sufficiente a compensare il danno morale subito dal  
ricorrente.  
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B. Spese e costi  
60. L’avvocato del ricorrente ha trasmesso anche una nota di onorari  
ammontante a 11 540 Euro (EUR) per la copertura delle spese e dei costi  
sostenuti nella procedura davanti alla Corte.  
61. Il Governo osserva che il ricorrente non ha espressamente richiesto  
un rimborso delle spese, essendosi limitato ad allegare una nota di onorari.  
In ogni caso la somma richiesta è eccessiva.  
62. La Corte ritiene che la nota onorari che il legale rappresentante del  
ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria può intendersi come una  
richiesta di rimborso delle spese. Tuttavia, secondo la sua consolidata  
giurisprudenza, il rimborso dei costi e delle spese richieste dal ricorrente  
non può avvenire se non nella misura in cui queste siano dimostrate nella  
realtà, necessità e nella ragionevolezza del loro importo (Belziuk c. Polonia,  
sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 573, § 49). Ora la Corte  
giudica eccessivo l’ammontare richiesto per le spese e i costi relativi alla  
procedura presso di lei e decide di concedere 4000 Euro (EUR) a questo  
titolo.  
C. Interessi moratori  
63. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori  
sul tasso marginale d’interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,  
1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto al motivo relativo al controllo della  
corrispondenza del ricorrente ed irricevibile per il resto;  
2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in  
relazione al controllo della corrispondenza del ricorrente;  
3. Ritiene che tale constatazione di violazione costituisca un’equa  
soddisfazione sufficiente per il danno morale sofferto dal ricorrente;  
4. Ritiene  
a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a  
partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva  
conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4000 euro  
(quattromila euro) per spese e costi, oltre ad ogni altra somma  
eventualmente dovuta a titolo d’imposta;  
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b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 gennaio 2008 in  
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
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