SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO
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30. La Corte deve domandarsi, quindi, se l’ingerenza in questione
rispetti o meno i requisiti previsti al paragrafo 2 dell’articolo 10. È dunque
necessario determinare se tale ingerenza era “prevista dalla legge”, se essa
era volta a realizzare uno o più scopi legittimi enunciati in tale paragrafo e
se era “necessaria in una società democratica” per la realizzazione di questi
stessi scopi. Non è contestato dalle parti che l’ingerenza era prevista dalla
legge – nella specie le disposizioni pertinenti del codice penale – e che era
finalizzata ad uno scopo legittimo, ossia la protezione della reputazione o
dei diritti altrui, ai sensi dell’articolo 10 § 2. La Corte condivide tale analisi.
Al contrario, le parti non sono d’accordo circa la valutazione dell’ingerenza,
se essa era “necessaria in una società democratica”.
31. Esaminando il contesto del caso e l’insieme delle circostanze in cui
le espressioni incriminate sono state proferite, la Corte ritiene in primo
luogo che il dibattito in questione possa essere ritenuto d’interesse generale,
anche se la controversia, relativa all’analisi storica e simbolica di un
monumento importante della città di Castelo Branco, riguarda un ambito
molto specifico.
32. In secondo luogo, per quanto concerne la posizione della
denunciante, la Corte ritiene, contrariamente al Governo, che l’interessata
non può essere considerata come un “semplice cittadino”. In quanto autrice
di un’opera scientifica pubblicata e disponibile sul mercato, ella sapeva di
esporsi ad eventuali critiche da parte dei lettori o di altri membri della
comunità scientifica. In terzo luogo, per quanto riguarda le espressioni del
ricorrente, le quali costituiscono, secondo i giudici interni, un attacco
personale alla denunciante, la Corte ritiene che, pur avendo sicuramente una
connotazione negativa, siano volte, principalmente, alla supposta qualità
dell’analisi del monumento in questione da parte della denunciante. Le
Corte ricorda a tal proposito la sua costante giurisprudenza secondo cui è
necessario distinguere con cura tra fatti e giudizi di valore. Se la concretezza
dei primi può essere provata, i secondi non si prestano ad una dimostrazione
della loro esattezza (Lingens c. Austria, sentenza dell’8 luglio 1986, Serie A
n. 103, p. 28, § 46). Infine, in via subordinata, la Corte rileva, quanto al
libro del ricorrente, che, non rivolgendosi verosimilmente che ad un
pubblico molto specifico, l’impatto delle idee ivi esposte meriterebbe
d’essere relativizzato.
33. Infine, sanzionare penalmente il tipo di critiche espresse dal
ricorrente rischierebbe, agli occhi della Corte, di ostacolare in modo
significativo la libertà di cui devono godere i ricercatori nell’ambito del loro
lavoro scientifico. Contrariamente al Governo, la Corte non può ritenere che
la sanzione penale comminata al ricorrente, e cioè la multa al tasso
giornaliero di 10 euro (Euro) per cento giorni o, in assenza di pagamento, la
pena di sessantasei giorni di reclusione, rivesta un carattere minore,
soprattutto tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso. Infatti,
prevedere la possibilità di una pena detentiva in un classico caso di
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