CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
AZEVEDO c. PORTOGALLO  
(Ricorso n. 20620/04)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
27 marzo 2008  
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2  
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO  
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Nel caso Azevedo c. Portogallo,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una  
camera composta da :  
Françoise Tulkens, presidente,  
Antonella Mularoni,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Rıza Türmen,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
András Sajó, giudici,  
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,  
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 4 marzo 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20620/04) diretto contro la  
Repubblica portoghese con il quale un cittadino di questo Stato, Leonel  
Lucas Azevedo (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 3 giugno 2004 in virtù  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. Il ricorrente è rappresentato da F. Teixeira da Mota, avvocato del foro  
di Lisbona. Il governo portoghese (« il Governo ») è rappresentato dal suo  
agente, J. Miguel, procuratore generale aggiunto.  
3. Il ricorrente sostiene che la sua condanna per diffamazione ha  
comportato una violazione della sua libertà di espressione.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
4. Il ricorrente è nato nel 1964 e risiede a Castelo Branco.  
5. Nell’ottobre 2001, l’amministrazione comunale di Castelo Branco ha  
pubblicato un libro, di cui il ricorrente è coautore, intitolato Giardini del  
palazzo episcopale di Castelo Branco. Tale libro di 238 pagine, illustrato  
con numerose foto, mappe e disegni, vuole essere un lavoro di ricerca e di  
divulgazione sui giardini del palazzo episcopale. Nella seconda parte del  
volume, redatta dal ricorrente, questi si pronuncia, a pagina 107, sulla  
qualità, scarsa ai suoi occhi, delle opere edite precedentemente sui giardini  
in questione. Il ricorrente si esprime, in particolare, in tali termini:  
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“Le ultime opere in materia trasudano mediocrità. Recentemente, nel 1999, è  
apparso un piccolo libro (um livrinho) (S., A. – O Jardim do Paço de Castelo Branco)  
privo di qualità (...) La confusione sul ruolo attribuito all’arte, in questo caso la  
poesia, che sarebbe uno strumento capace di spiegare [in italiano nell’originale] la  
realtà, meriterebbe un ritorno sui banchi [della scuola] « primaria » per lo studio della  
letteratura e dell’estetica, con l’obbligo di leggere ed analizzare Aristotele, Orazio e  
Goethe; ed anche W. Benjamin e H. Broch in caso di bocciatura.”  
6. In seguito all’uscita di quest’opera, la Sig.ra S., autrice del libro preso  
di mira nel passaggio summenzionato, depositava presso la Procura di  
Castelo Branco una denuncia penale nei confronti del ricorrente  
costituendosi assistente (ausiliario del pubblico ministero).  
7. Il processo si svolgeva dinanzi al giudice unico del Tribunale di  
Castelo Branco. All’udienza del 29 aprile 2003, le parti ed il pubblico  
ministero dichiaravano di voler rinunciare alla stesura del resoconto  
integrale delle deposizioni fatte durante l’udienza.  
8. Con sentenza del 7 maggio 2003, il Tribunale di Castelo Branco  
giudicava il ricorrente colpevole di diffamazione, e lo condannava alla pena  
di un mese di reclusione con il beneficio della condizionale e al pagamento  
simbolico della moneta di un euro alla denunciante. L’interessato è stato  
anche condannato al pagamento delle spese connesse alla pubblicazione su  
due giornali a diffusione regionale di un estratto della sentenza. Per il  
tribunale, la frase che incominciava con “La confusione” e terminava con  
“bocciatura” costituiva oggettivamente una diffamazione della denunciante.  
9. Il ricorrente depositava appello dinanzi alla Corte d’appello di  
Coimbra, deducendo in particolare la violazione dell’articolo 10 della  
Convenzione. Egli contestava anche la pena, a suo avviso eccessiva, che gli  
era stata comminata.  
10. Con sentenza del 17 dicembre 2003, la Corte d’appello rigettava il  
ricorso nel merito ma l’accoglieva parzialmente in relazione alla pena. La  
Corte considerava che la libertà d’espressione doveva nel caso di specie  
cedere di fronte al diritto all’onore e alla reputazione della denunciante, per  
cui il ricorrente era stato oggetto di un giudizio negativo. Ad ogni buon  
conto, la Corte d’appello decideva di sostituire la pena della reclusione con  
il beneficio della condizionale, con la pena di una multa al tasso giornaliero  
di 10 euro (Euro) per cento giorni o, in assenza di pagamento, con quella di  
sessantasei giorni di reclusione.  
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE  
11. I paragrafi rilevanti, nel caso di specie, dell’articolo 180 del codice  
penale, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, recitavano come segue:  
“1. Chiunque, rivolgendosi a terzi, accusa un’altra persona di un fatto, anche sotto  
forma di sospetto, o formula, nei confronti di questa persona, un’opinione che offenda  
il suo onore o la sua reputazione, o riporta una tale accusa o opinione, è punito con la  
pena della reclusione fino a sei mesi e con la pena della multa fino a 240 giorni.  
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2. La condotta non è punibile:  
a) quando l’accusa è formulata in vista di un interesse legittimo; e  
b) se l’autore prova la veridicità di una tale accusa o se in buona fede ha serie  
ragioni di credere che sia vera e fondata.  
(...)  
4. La buona fede menzionata alla lettera b) del paragrafo 2 è esclusa quando  
l’autore non ha rispettato l’obbligo a lui imposto dalle circostanze del caso di  
informarsi sulla veridicità dell’accusa.”  
12. L’articolo 183 § 1 a) aumentava di un terzo le pene comminate per le  
infrazioni aggravate dall’esistenza di strumenti suscettibili di facilitare la  
divulgazione dell’offesa.  
13. L’articolo 364 del codice di procedura penale (CPP), nella versione  
in vigore all’epoca dei fatti, disponeva che l’imputato, la parte civile ed il  
pubblico ministero potessero accordarsi al fine di rinunciare alla stesura del  
resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l’udienza. L’articolo 428  
CPP disponeva che, quando optavano per quest’accordo, si presumeva che  
le parti avessero rinunciato a contestare i fatti stabiliti dal tribunale di primo  
grado. In una tale situazione, la corte d’appello disponeva di un potere  
limitato per la valutazione dei fatti: essa poteva valutare se la decisione  
impugnata fosse inficiata da uno dei vizi previsti dall’articolo 410 § 2 CPP,  
e cioè l’insufficienza dei fatti accertati per fondare la condanna,  
l’irriducibile contraddizione tra i presupposti della decisione e la decisione  
stessa e, infine, l’errore manifesto nella valutazione delle prove.  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA  
CONVENZIONE  
14. Il ricorrente ritiene che la condanna per il reato di diffamazione, di  
cui è stato oggetto, violi il suo diritto alla libertà d’espressione, garantito  
dall’articolo 10 della Convenzione, il quale, nelle sue parti pertinenti, recita  
come segue:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà  
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi  
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (...)  
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere  
sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla  
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legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, (...)alla  
protezione della reputazione o dei diritti altrui (...)”  
A. Sulla ricevibilità  
15. Il Governo solleva di primo acchito un’eccezione fondata sul  
mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Esso sostiene che il  
ricorrente stesso ha rinunciato a contestare i fatti così come accertati dal  
Tribunale di Castelo Branco quando ha dichiarato, all’udienza del 29 aprile  
2003, di rinunciare al resoconto integrale delle deposizioni fatte durante  
l’udienza. Ora, per poter esaurire le vie di ricorso interne, come richiede  
l’articolo 35 § 1 della Convenzione, il ricorrente avrebbe dovuto essere nella  
condizione di contestare i fatti.  
16. Il ricorrente respinge questa tesi. Gli ritiene che la rinuncia alla  
stesura del resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l’udienza non  
potrebbe in nessun caso avere l’effetto preteso dal Governo. Il ricorrente  
evidenzia che egli ha fatto appello avverso la sentenza del Tribunale di  
Castelo Branco; egli non avrebbe potuto disporre di nessun altro ricorso  
efficace. La Corte d’appello avrebbe avuto la possibilità di considerare la  
condanna pronunciata come contrastante con l’articolo 10 della  
Convenzione e conseguentemente di annullarla, ma non ha seguito questa  
via. In seguito all’esaurimento delle vie di ricorso a sua disposizione,  
l’interessato si è visto obbligato a fare ricorso alla Corte europea.  
17. La Corte ricorda che, in base all’articolo 35 § 1, essa non può essere  
adita che in seguito all’esaurimento delle vie di ricorso interne. Ogni  
ricorrente deve aver dato ai giudici interni la possibilità che questa  
disposizione mira ad assicurare, in via di principio, agli Stati contraenti: e  
cioè evitare o porre rimedio alle violazioni dedotte contro di loro (si veda,  
ad esempio, Moreira Barbosa c. Portogallo (dec.), n. 65681/01, CEDU  
2004-V (estratto), e Cardot c. Francia, sentenza del 19 marzo 1991, Serie A  
n. 200, p. 19, § 36). Questa regola si basa sull’ipotesi – oggetto dell’articolo  
13 della Convenzione, con il quale essa presenta strette affinità – che  
l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo rispetto alla violazione  
dedotta (si veda, ad esempio, Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 74,  
CEDU 1999-V).  
18. Ogni ricorrente deve nondimeno osservare le regole e i procedimenti  
applicabili in base alla legislazione nazionale; in mancanza, il suo ricorso  
rischia di essere respinto per mancato soddisfacimento della condizione del  
previo esaurimento di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione. Ne segue  
che non vi è esaurimento quando il ricorso sia stato dichiarato irricevibile  
in seguito al mancato rispetto di una determinata forma procedurale (Ben  
Salah Adraqui et Dhaime c. Spagna (dec.), n. 45023/98, CEDU 2000-IV).  
19. Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente ha impugnato  
la sentenza del Tribunale di Castelo Branco, sostenendo in particolare che la  
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sua condanna era contraria al suo diritto alla libertà d’espressione. Egli ha  
invocato a tal proposito diverse disposizioni di diritto interno così come  
l’articolo 10 della Convenzione.  
20. Investita del gravame, la Corte d’appello l’ha esaminato e rigettato  
nel merito. Se è vero che tale giudice ha considerato che i fatti accertati dal  
giudice a quo non fossero, in quanto tali, oggetto del ricorso proposto dal  
ricorrente, essa ha ben valutato se questi stessi fatti potessero fondare la  
condanna del ricorrente e ha ritenuto che tale fosse il caso. Il ricorrente ha  
dunque offerto la possibilità ai giudici interni di rimediare al suo motivo di  
ricorso, sarebbe a dire la violazione del suo diritto alla libertà d’espressione.  
Egli ha conseguentemente soddisfatto la condizione del previo esaurimento  
delle vie di ricorso interne, prevista dall’articolo 35 § 1 della Convenzione.  
L’eccezione del Governo non può dunque che essere respinta.  
21. La Corte constata dunque che tale motivo di ricorso non è  
manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.  
La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di  
irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.  
B. Sul merito  
1. Tesi delle parti  
22. Il ricorrente ritiene innanzitutto che il passaggio incriminato del suo  
libro è evidentemente una critica ironica all’opera della denunciante.  
Quest’ultima non sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo,  
un semplice cittadino, ma un autore che, avendo pubblicato un’opera,  
accetta di fatto di sottoporre i suoi scritti all’esame della critica. Il ricorrente  
si sarebbe limitato a formulare qualche considerazione – certamente  
pungente – sulle posizioni espresse dalla denunciante nella sua opera.  
23. Peraltro, l’articolo 10 tutelerebbe parimenti, in una certa misura,  
l’invettiva personale. In ogni caso, le affermazioni in questione non  
sarebbero particolarmente dannose per la denunciante. La condanna penale,  
che non risponderebbe a nessun bisogno sociale imperativo, avrebbe violato  
i diritti protetti dall’articolo 10 della Convenzione.  
24. Il Governo sostiene, innanzitutto, che la sanzione penale comminata  
non può ritenersi un’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà  
d’espressione, nella misura in cui costui ha formulato delle offese personali  
che oltrepassano la sana critica scientifica.  
25. Tuttavia, anche ritenendo che egli abbia subito un’ingerenza, il  
Governo sostiene che essa fosse necessaria in una società democratica, ai  
sensi del paragrafo 2 dell’articolo 10. La condanna del ricorrente avrebbe  
così mirato ad uno scopo legittimo, e cioè la protezione dei diritti altrui. Il  
Governo aggiunge che, se si tiene conto della posizione della persona presa  
di mira dalle critiche in questione – un professore in pensione – e della  
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natura delle espressioni incriminate, si giunge alla conclusione che la  
sanzione penale del ricorrente era necessaria. Il Governo conclude che,  
essendo l’ingerenza proporzionata allo scopo legittimo perseguito, non può  
sostenersi alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione.  
2. La valutazione della Corte  
26. La Corte ricorda che, secondo la sua costante giurisprudenza, la  
libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di ogni  
società democratica, nonché una delle condizioni di base del suo progresso e  
della crescita personale di ciascuno. Sotto riserva del paragrafo 2  
dell’articolo 10, essa vale non solo per le “informazioni” o le “idee” accolte  
con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che  
urtano, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo, la tolleranza e  
lo spirito d’apertura, senza i quali non vi è “società democratica”. Come  
precisato dall’articolo 10 della Convenzione, l’esercizio di questa libertà è  
sottoposto a delle eccezioni che richiedono tuttavia una interpretazione  
restrittiva, e la necessità di restringerla deve essere provata in modo  
convincente. La verifica del carattere “necessario in una società  
democratica” dell’ingerenza in questione richiede alla Corte di verificare se  
essa risponda ad un “bisogno sociale imperativo”. Gli Stati contraenti  
godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare circa l’esistenza  
di una tale necessità, ma tale margine va di pari passo con un controllo  
europeo che riguarda al tempo stesso la disciplina legislativa nonché le  
decisioni interne che la applicano, anche quando queste promanino da una  
giurisdizione indipendente (Lopes Gomes da Silva c. Portogallo,  
n. 37698/97, § 30, CEDU 2000-X).  
27. Tali principi trovano applicazione in materia di pubblicazione di libri  
o di altri scritti come quelli da pubblicare o che sono pubblicati sulla stampa  
periodica, quando vertano su questioni d’interesse generale (Chauvy ed altri  
c. Francia, n. 64915/01, § 68, CEDU 2004-VI).  
28. Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte deve esaminare  
l’ingerenza in questione alla luce dell’intera vicenda, compreso il tenore  
delle parole in questione e il contesto nel quale sono state pronunciate. In  
particolare, ad essa spetta determinare se la restrizione apportata alla libertà  
d’espressione di un individuo sia “proporzionata agli scopi legittimi  
perseguiti” e se i motivi invocati dai giudici nazionali per giustificare  
l’ingerenza siano “pertinenti e sufficienti” (si veda, tra molte altre, Perna c.  
Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V e Cumpǎnǎ e Mazǎre c.  
Romania [GC], n. 33348/96, §§ 89-90, 17 dicembre 2004).  
29. Nel caso di specie, la Corte nota innanzitutto che la condanna penale  
inflitta al ricorrente costituisce evidentemente un’ingerenza nel suo diritto  
alla libertà d’espressione. Le obiezioni sollevate dal Governo a tale  
proposito riguardano piuttosto l’esame della giustificazione di tale  
ingerenza.  
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30. La Corte deve domandarsi, quindi, se l’ingerenza in questione  
rispetti o meno i requisiti previsti al paragrafo 2 dell’articolo 10. È dunque  
necessario determinare se tale ingerenza era “prevista dalla legge”, se essa  
era volta a realizzare uno o più scopi legittimi enunciati in tale paragrafo e  
se era “necessaria in una società democratica” per la realizzazione di questi  
stessi scopi. Non è contestato dalle parti che l’ingerenza era prevista dalla  
legge – nella specie le disposizioni pertinenti del codice penale – e che era  
finalizzata ad uno scopo legittimo, ossia la protezione della reputazione o  
dei diritti altrui, ai sensi dell’articolo 10 § 2. La Corte condivide tale analisi.  
Al contrario, le parti non sono d’accordo circa la valutazione dell’ingerenza,  
se essa era “necessaria in una società democratica”.  
31. Esaminando il contesto del caso e l’insieme delle circostanze in cui  
le espressioni incriminate sono state proferite, la Corte ritiene in primo  
luogo che il dibattito in questione possa essere ritenuto d’interesse generale,  
anche se la controversia, relativa all’analisi storica e simbolica di un  
monumento importante della città di Castelo Branco, riguarda un ambito  
molto specifico.  
32. In secondo luogo, per quanto concerne la posizione della  
denunciante, la Corte ritiene, contrariamente al Governo, che l’interessata  
non può essere considerata come un “semplice cittadino”. In quanto autrice  
di un’opera scientifica pubblicata e disponibile sul mercato, ella sapeva di  
esporsi ad eventuali critiche da parte dei lettori o di altri membri della  
comunità scientifica. In terzo luogo, per quanto riguarda le espressioni del  
ricorrente, le quali costituiscono, secondo i giudici interni, un attacco  
personale alla denunciante, la Corte ritiene che, pur avendo sicuramente una  
connotazione negativa, siano volte, principalmente, alla supposta qualità  
dell’analisi del monumento in questione da parte della denunciante. Le  
Corte ricorda a tal proposito la sua costante giurisprudenza secondo cui è  
necessario distinguere con cura tra fatti e giudizi di valore. Se la concretezza  
dei primi può essere provata, i secondi non si prestano ad una dimostrazione  
della loro esattezza (Lingens c. Austria, sentenza dell’8 luglio 1986, Serie A  
n. 103, p. 28, § 46). Infine, in via subordinata, la Corte rileva, quanto al  
libro del ricorrente, che, non rivolgendosi verosimilmente che ad un  
pubblico molto specifico, l’impatto delle idee ivi esposte meriterebbe  
d’essere relativizzato.  
33. Infine, sanzionare penalmente il tipo di critiche espresse dal  
ricorrente rischierebbe, agli occhi della Corte, di ostacolare in modo  
significativo la libertà di cui devono godere i ricercatori nell’ambito del loro  
lavoro scientifico. Contrariamente al Governo, la Corte non può ritenere che  
la sanzione penale comminata al ricorrente, e cioè la multa al tasso  
giornaliero di 10 euro (Euro) per cento giorni o, in assenza di pagamento, la  
pena di sessantasei giorni di reclusione, rivesta un carattere minore,  
soprattutto tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso. Infatti,  
prevedere la possibilità di una pena detentiva in un classico caso di  
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diffamazione come quello in questione produce inevitabilmente un effetto  
dissuasivo sproporzionato (Cumpǎnǎ et Mazǎre, citata, §§ 116-117).  
34. Sulla base di quanto precede, la Corte conclude che non è stato  
assicurato un giusto equilibrio tra la necessità di proteggere il diritto del  
ricorrente alla libertà d’espressione e quella di proteggere la reputazione e i  
diritti della denunciante. La condanna del ricorrente non rappresentava uno  
strumento ragionevolmente proporzionato al perseguimento dello scopo  
legittimo avuto di mira, tenuto conto dell’interesse della società democratica  
ad assicurare e mantenere la libertà d’espressione. Pertanto vi è stata  
violazione dell’articolo 10 della Convenzione.  
II. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
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DELLA  
35. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
36. A titolo di pregiudizio materiale che egli ritiene di aver subito, il  
ricorrente chiede il rimborso delle somme che ha dovuto versare in ragione  
della sua condanna (multa, spese di giustizia e pubblicazione degli avvisi),  
ossia 2 947,65 Euro. Egli pretende inoltre 5 000 Euro in riparazione del  
pregiudizio morale che sostiene di aver subito a causa della sua condanna  
penale.  
37. In riferimento al danno materiale, il Governo non solleva obiezioni  
quanto al rimborso chiesto nel caso in cui la Corte concluda per la  
violazione dell’articolo 10 della Convenzione. In riferimento al pregiudizio  
morale, il Governo ritiene che l’eventuale constatazione di violazione  
fornirebbe in sè al ricorrente una riparazione sufficiente.  
38. La Corte ritiene che le somme pagate dal ricorrente in ragione della  
sua condanna siano il risultato diretto della violazione del suo diritto alla  
libertà d’espressione. Accoglie pertanto la sua richiesta di rimborso. Ritiene  
tuttavia che la constatazione di violazione di cui alla presente sentenza  
costituisce in sè un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale  
subito dal ricorrente.  
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B. Spese e costi  
39. Il ricorrente chiede il rimborso delle spese di traduzione sostenute,  
ossia 169,40 Euro, nonchè il pagamento di una somma a titolo di onorario  
per il suo avvocato, ma si rimette alla saggezza della Corte per quanto  
concerne la determinazione del suo ammontare.  
40. Il Governo si rimette anch’esso alla saggezza della Corte, riferendosi  
alla prassi di quest’ultima in casi analoghi.  
41. La Corte, prendendo in considerazione la natura e la complessità del  
caso, giudica ragionevole accordare al ricorrente 7 500 EUR a tale titolo.  
C. Interessi moratori  
42. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea  
maggiorato di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,  
1. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione;  
2. Ritiene,  
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal  
giorno in cui la sentenza diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2  
della Convenzione, 2 947,65 Euro (duemilanovecentoquarantasette euro  
e sessantacinque centesimi) per il danno materiale e 7 500 Euro  
(settemila e cinquecento euro) per spese e costi;  
b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,  
tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari  
a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, maggiorato di tre punti percentuali;  
3. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 27 marzo 2008, ai  
sensi dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
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