CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
EMİNE ARAÇ c. TURCHIA  
(Ricorso no 9907/02)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
23 settembre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo  
44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA  
Nel caso Emine Araç c. Turchia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una  
Camera composta da :  
Françoise Tulkens, presidente,  
Antonella Mularoni,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
Nona Tsotsoria,  
Işıl Karakaş, judici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 2 settembre 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 9907/02) diretto contro la  
Repubblica di Turchia con il quale una cittadina di tale Stato, Emine Araç  
(« la ricorrente »), ha adito la Corte il 22 ottobre 2001 in virtù dell'articolo  
34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. La ricorrente é rappresentata da M. Muller, T. Otty, avvocati del foro  
di Londra e Tuna del foro di Istanbul. Il Governo turco (« il Governo ») é  
rappresentato dal suo agente.  
3. La ricorrente sostiene che i fatti di causa sollevano un inadempimento  
dello Stato convenuto ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 6 § 1 della  
Convenzione.  
4. Il 19 settembre 2006, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente  
irricevibile ed ha deciso di comunicare la doglianza di cui all’articolo 6 § 1  
della Convenzione al Governo. Come consentito dall’articolo 29 § 3 della  
Convenzione, essa ha inoltre deciso di esaminare allo stesso tempo la  
ricevibilità ed il merito della causa.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. La ricorrente è nata nel 1973 e risiede ad Istanbul.  
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SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA  
6. Il 24 settembre 1998, la ricorrente, studentessa presso la facoltà di  
teologia di İnönü a Malatya, ha presentato domanda di iscrizione alla facoltà  
di teologia dell'Università di Marmara. A tal fine, essa ha fornito, tra l’altro,  
una foto di identità nella quale appariva coperta da un velo.  
7. Il 1mo ottobre 1998, la facoltà di teologia dell'Università di Marmara  
ha comunicato che la foto di identità fornita dall’interessata non era  
conforme al regolamento in vigore e che in caso di non-conformità dei  
documenti richiesti, non sarebbe stato possibile dare seguito alla domanda  
di iscrizione.  
8. In una data non precisata, la ricorrente ha introdotto un ricorso per  
l’annullamento dinanzi al tribunale amministrativo di Istanbul. Essa ha  
richiesto, in particolare, l'annullamento del rifiuto da parte  
dell’amministrazione per il mancato rispetto dei suoi diritti.  
9. Con sentenza del 23 settembre 1999, il tribunale amministrativo ha  
rigettato il ricorso della ricorrente, considerando il rifiuto conforme al  
regolamento in vigore. Il Tribunale ha ritenuto in particolare che parte  
ricorrente avesse presentato una foto di identità non conforme al detto  
regolamento, secondo il quale « le foto devono mostrare il viso ed essere  
state scattate in un tempo non superiore a sei mesi, di modo che la persona  
in questione sia facilmente identificabile ; la testa ed il collo devono inoltre  
apparire scoperti » (articolo 4 § 1 f) delle linee guida al concorso per  
l’accesso all'università, adottata dal Consiglio dell’insegnamento superiore  
il 17 aprile 1998).  
10. Su ricorso della ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermato la  
sentenza del 23 settembre 1999, giudicando quest’ultima conforme alla  
legge ed alle regole di procedura. Nelle parti rilevanti di tale sentenza così si  
legge :  
« Riassunto della domanda : (...)  
Opinione di Serpil K. Erdoğan, giudice istruttore presso il Consiglio di Stato : lei è  
del parere che conviene rigettare il ricorso in appello e confermare la sentenza di  
primo grado.  
Opinione di H. Hüseyin Tok, procuratore (savcı) presso il Consiglio di Stato : i  
documenti presentati con la memoria di appello non corrispondono a quelli previsti  
all'articolo 49 § 1 del codice di procedura amministrativa e, alla luce delle  
argomentazioni giuridiche e legali sulle quali era fondata la sentenza di primo grado,  
tali documenti non possono essere considerati come comportanti l’annullamento della  
sentenza appellata (...) »  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI RILEVANTI  
11. L'articolo 42 della Costituzione dispone che :  
« Nessuno può essere privato del suo diritto all’educazione ed all’istruzione.  
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Il contenuto del diritto all’istruzione é definito e regolamentato dalla legge.  
L'educazione e l’insegnamento sono assicurati sotto la sorveglianza ed il controllo  
dello Stato, conformemente ai principi ed alle riforme di Atatürk e secondo le regole  
della scienza e della pedagogia contemporanee. Non possono essere create istituzioni  
per l’educazione o l’insegnamento in contrasto con tali principi.  
(...) »  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA  
CONVENZIONE  
12. La ricorrente ritiene che la procedura dinanzi al Consiglio di Stato  
non sia stata equa. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che così  
dispone nella sua parte rilevante :  
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un  
tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi  
diritti e doveri di carattere civile (...) »  
13. Il Governo contrasta tale tesi.  
A. Sulla ricevibilità  
14. Il Governo eccepisce, a titolo principale, l’inapplicabilità  
dell’articolo 6 § 1 al caso di specie, dal momento che la controversia  
sottoposta alla giurisdizione amministrativa non ha avuto ad oggetto diritti e  
doveri di carattere civile. La ricorrente ha introdotto un’azione al fine di  
ottenere l’annullamento del regolamento adottato dalle autorità universitarie  
che ha carattere di diritto pubblico. Inoltre, il Governo ricorda che nella sua  
decisione André Simpson c. Regno Unito (no 14688/89, decisione della  
Commissione del 4 dicembre 1989, Decisioni e rapporti (DR) 64, p. 196), la  
Commissione ha concluso per l’inapplicabilità dell’articolo 6 a  
procedimenti concernenti le leggi sull’educazione. In particolare, essa ha  
considerato che « il diritto a non vedersi rifiutare una istruzione  
elementare » rientra nel campo del diritto pubblico, considerato che tale  
diritto non presenta alcuna analogia con il diritto privato ed alcuna  
ripercussione su diritti e doveri di carattere civile.  
15. La ricorrente sostiene che l’articolo 6 si applica al caso di specie.  
16. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i termini  
« controversie su (dei) diritti e doveri di carattere civile » coprono ogni  
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SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA  
procedimento il cui esito è determinante per (tali) diritti e doveri »  
(Ringeisen c. Austria, sentenza del 16 luglio 1971, serie A no 13, p. 39, §  
94). L'articolo 6 § 1 non si accontenta pertanto di un legame tenue né di  
ripercussioni lontane: i diritti ed i doveri di carattere civile devono costituire  
l’oggetto – od uno degli oggetti – della contestazione e l’esito del  
procedimento deve avere un’influenza diretta su tale diritto (Le Compte,  
Van Leuven e De Meyere c. Belgio, sentenza del 23 giugno 1981, serie A no  
43, p. 21, § 46).  
17. Nel caso di specie, sembrerebbe chiaro che la « controversia » é  
sorta a seguito della decisione presa il 1mo ottobre 1998 dalla facoltà di  
teologia dell'Università di Marmara, che non ha dato seguito alla domanda  
di iscrizione presentata dalla ricorrente, la quale aveva fornito una foto di  
identità non conforme al regolamento in vigore (paragrafo 7 più sopra). In  
maniera seria e grave, tale controversia riguardava l’esistenza stessa del  
diritto, rivendicata dalla ricorrente, di proseguire gli studi universitari che  
aveva cominciato presso la facoltà di teologia dell’Università di İnönü.  
L'esito del procedimento giudiziario poteva condurre all'annullamento della  
decisione impugnata, vale a dire il rifiuto della richiesta di iscrizione; essa  
era in tal modo direttamente determinante per il diritto in questione.  
É sufficiente di conseguenza determinare se il diritto di Araç a proseguire  
i suoi studi di teologia riveste un carattere civile ai sensi dell’articolo 6 § 1.  
18. La Corte ricorda che nonostante avesse concluso per l’autonomia  
della nozione di « diritti e doveri di carattere civile », essa ha ugualmente  
giudicato che, in tale campo, la legislazione dello Stato coinvolto non é  
senza rilevanza (König c. Germania, sentenza del 28 giugno 1978, serie A  
no 27, p. 30, § 89). É infatti al riguardo non soltanto della qualificazione  
giuridica, ma anche del contenuto materiale e degli effetti che gli conferisce  
il diritto interno dello Stato in causa, che un diritto deve essere considerato o  
meno di carattere civile ai sensi di tale espressione all’interno della  
Convenzione. Inoltre, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo controllo,  
tener conto anche dell’oggetto e dello scopo della Convenzione (Perez c.  
Francia [GC], no 47287/99, § 57, CEDH 2004-I).  
19. La Corte osserva di primo acchito che ai sensi dell’articolo 42 della  
Costituzione turca (paragrafo 11 più sopra), la ricorrente, che era  
studentessa presso la facoltà di teologia dell’Università di İnönü, poteva in  
maniera fondata sostenere che il diritto turco gli riconosceva il diritto di  
iscriversi alla facoltà di teologia di Marmara se avesse soddisfatto le  
condizioni richieste dalla legge. Tuttavia, la sua iscrizione é stata rifiutata  
non in ragione della carenza di una di tali condizioni, ma a causa del  
mancato rispetto di una formalità richiesta dal regolamento in questione.  
20. Secondo il Governo, il regolamentare l’iscrizione nelle istituzioni di  
insegnamento superiore si analizza come una competenza derivante dal  
diritto pubblico. Agli occhi della Corte, tale aspetto del diritto pubblico non  
basta ad escludere il diritto in causa dalla categoria dei diritti di carattere  
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civile, ai sensi dell’articolo 6 § 1. Essa ricorda inoltre che l'intervento del  
potere pubblico per mezzo di una legge o di un regolamento non gli avesse  
impedito, in vari casi (in particolare König; Le Compte, Van Leuven e De  
Meyere; Benthem c. Paesi Bassi, sentenza del 23 ottobre 1985, serie A no  
97 ; Feldbrugge c. Paesi Bassi, sentenza del 29 maggio 1986, serie A no  
99), di concludere per il carattere privato, e dunque civile, del diritto  
controverso. Infatti, procedimenti che dipendono dal « diritto pubblico » nel  
diritto interno possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 6  
§ 1 quando il loro esito è determinante per dei diritti e doveri di carattere  
civile.  
21. Inoltre, nella sua sentenza Kök c. Turchia (no 1855/02, § 36,  
19 ottobre 2006), la Corte ha concluso per l’applicabilità dell’articolo 6 ad  
una controversia riguardante l'annullamento del rifiuto da parte  
dell’amministrazione di una domanda di ammissione alla specializzazione  
in medicina. In più, essa ha ritenuto che quando uno Stato accorda dei diritti  
che sono suscettibili di ricorso giudiziario, tali diritti possono essere, per  
principio, considerati come diritti di carattere civile ai sensi dell’articolo 6 §  
1 (vedi, nello stesso senso, Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c.  
Regno Unito, sentenza del 10 luglio 1998, Raccolta di sentenza e decisioni  
1998-IV, p. 1656, § 61).  
22. È allo stesso modo importante sottolineare che Araç non era stata  
considerata per i suoi rapporti con il potere pubblico in quanto tale,  
nell’utilizzo dei poteri discrezionali, ma per la sua vita personale quale  
semplice utilizzatrice di un servizio pubblico. Essa contesta quindi il  
regolamento in vigore, che considera come pregiudizievole del suo diritto a  
proseguire gli studi all’interno di una istituzione di insegnamento superiore.  
23. Inoltre, nella sua giurisprudenza recente, lasciando la porta aperta  
all’applicazione dell’articolo 6 al diritto all’insegnamento, la Corte ha  
sempre esaminato la conformità dei procedimenti che traevano origine dalle  
regolamentazioni dell’insegnamento superiore, alle condizioni previste  
all’articolo 6 § 1 (vedi, ad esempio, Mürsel Eren c. Turchia (dec.),  
no 60856/00, 6 giugno 2002 ; D.H. e altri c. Repubblica Ceca (dec.),  
no 57325/00, 1mo marzo 2005 ; Mahmut Tig c. Turchi (dec.), no 8165/03,  
24 maggio 2005).  
24. Pertanto, avuto riguardo dell’importanza del diritto della ricorrente a  
proseguire i suoi studi superiori (per quanto riguarda il ruolo essenziale e  
l’importanza del diritto di accesso all’insegnamento superiore, vedi Leyla  
Şahin c. Turchia [GC], no 44774/98, § 136, CEDH 2005-....), la Corte non  
dubita che la limitazione in questione, stabilita dal regolamento per cui è  
causa, rientra tra i diritti della persona della ricorrente e riveste pertanto un  
carattere civile.  
25. Alla luce di ciò che precede, ed essendo stabilito che la regolarità di  
un procedimento su un diritto di carattere civile può essere oggetto di un  
ricorso giudiziario, che è stato esercitato dalla ricorrente, si conviene nel  
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concludere che nel caso di specie è sorta una « controversia » relativa ad un  
« diritto di carattere civile » ed è stata decisa da una giurisdizione  
amministrativa.  
L'articolo 6 § 1 si applica dunque al caso di specie.  
26. La Corte constata che tale doglianza non é manifestamente infondata  
ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che non si  
scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. Si conviene dunque nel  
dichiarare la parte restante del ricorso ricevibile.  
B. Sul merito  
27. La Corte ricorda di avere già esaminato una doglianza simile a  
quella introdotta dalla ricorrente e di aver concluso per la violazione  
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il mancato rispetto  
del diritto ad un procedimento in contraddittorio dinanzi al Consiglio di  
Stato, tenuto conto della natura delle osservazioni del procuratore generale  
presso il Consiglio di Stato e dell’impossibilità per l’interessato di replicare  
per iscritto (vedi, mutatis mutandis, Göç c. Turchia [GC], no 36590/97, §  
58, CEDH 2002-V ; Meral c. Turchia, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre  
2007). Essa ha esaminato il presente caso e ritiene che il Governo non abbia  
fornito alcun fatto o argomento convincente che possa condurre ad una  
conclusione differente nel caso di specie.  
28. Pertanto, vi é stata violazione dell’articolo 6 § 1.  
II. SULL'APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
29. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
A. Danno  
30. La ricorrente reclama 32 500 euro (EUR) per il danno materiale che  
avrebbe subito. Essa ritiene di aver subito un pregiudizio morale ma si  
rimette alla saggezza della Corte per la riparazione di quest’ultimo.  
31. Il Governo contesta tali pretese.  
32. La Corte non riscontra un nesso di causalità tra la violazione  
constatata e il danno materiale sostenuto, e rigetta tale domanda. Essa  
ritiene tuttavia che la ricorrente abbia subito un certo pregiudizio morale,  
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SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA  
che la semplice constatazione di violazione è sufficiente a compensare  
(Meral, cit., § 58).  
B. Spese e costi  
33. La ricorrente richiede un totale di 4 426,60 sterline (GBP) e di  
6 710,40 nuove livre turche (TRY) per spese ed onorari che ha comportato il  
suo ricorso. La sua richiesta comprende :  
– gli onorari degli avvocati del Kurdish Human Rights Project :  
K. Yıldız, 712,50 GBP (4 ore e 15 minuti di lavoro) ; L. Claridge,  
2 437,50 GBP (16 ore e 45 minuti di lavoro) e H. Tuna, 5 940 TRY (13 ore  
e 30 minuti di lavoro) ;  
– i costi di traduzione : 625,40 TRY e 1 228,60 GBP ;  
– le altre spese : 48 GBP e 145 TRY.  
34. La ricorrente ha depositato delle fatture relative alle spese di  
traduzione e ad altre spese per la procedura dinanzi alle giurisdizioni  
interne. I suoi difensori richiedono la distrazione delle somme concesse a  
tale titolo sul proprio conto bancario nel Regno Unito.  
35. Il Governo si difende dalla richiesta avanzata dai rappresentanti della  
ricorrente, che giudica eccessiva. Esso sostiene che possono essere  
rimborsate soltanto le spese che sono state realmente provate; la ricorrente o  
i suoi rappresentanti devono produrre dei documenti a sostegno di ogni  
domanda per spese e costi. Inoltre, i riepiloghi o un ammontare complessivi  
non possono essere ritenuti rilevanti e dare prova delle spese allegate.  
Queste ultime devono raggiungere un ammontare ragionevole e devono  
essere state necessarie. Ogni domanda afferente le spese deve fondarsi su  
fatture ed ogni voce di spesa deve poggiarsi su documenti giustificativi.  
36. La Corte ricorda che ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
possono essere rimborsate soltanto le spese per le quali é stato dimostrato  
che sono state realmente sostenute, che corrispondevano ad una necessità e  
che sono di ammontare ragionevole (Nikolova c. Bulgaria [GC], no  
31195/96, § 79, CEDH 1999-II).  
37. Nel caso di specie, alla luce degli elementi forniti dalla ricorrente, la  
Corte non é convinta del fatto che tutte le spese liquidate dagli avvocati del  
Kurdish Human Rights Project siano state necessariamente sostenute,  
considerato che al riguardo non è stata prodotta alcuna fattura relativa al  
pagamento degli onorari. Pertanto, considerate le somme già riconosciute in  
casi simili (voir Meral, précité, § 1) ed il lavoro svolto dinanzi ad essa, la  
Corte riconosce alla ricorrente 1 500 EUR.  
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SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA  
C. Interessi moratori  
38. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,  
1. Dichiara la parte restante del ricorso ricevibile ;  
2. Ritiene che vi é stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della  
Convenzione ;  
3. Ritiene che la constatazione della violazione costituisce di per sé una  
equa soddisfazione per il danno morale subito dalla ricorrente ;  
4. Ritiene  
a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi  
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva  
conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 1 500 EUR  
(millecinquecento euro) per spese e costi, oltre ogni importo che possa  
essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta dalla ricorrente, da  
convertire in livre turche al tasso applicabile alla data del regolamento ;  
b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale  
importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali ;  
5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese, in seguito comunicata per iscritto il 10 luglio 2008 in  
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
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