CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
PRIMA SEZIONE  
CASO ALEXANDRIDIS C. GRECIA  
(Ricorso n o 19516/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
21 febbraio 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite  
all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.  
Nel caso Alexandridis c. Grecia,  
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunitasi in una  
camera composta da:  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
Alexandridis c. Grecia  
Loukis Loucaides, presidente,  
Christos Rozakis,  
Nina Vajić,  
Khanlar Hajiyev,  
Dean Spielmann,  
Sverre Erik Jebens,  
Giorgio Malinverni, giudici,  
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 31 gennaio 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data  
PROCEDURA  
o
1. All'origine del caso vi è il ricorso (n 19516/06) diretto contro la  
Repubblica ellenica e di cui un cittadino di questo Stato, il sig. Theodoros  
Alexandridis (“il ricorrente„), ha investito la Corte il 3 maggio 2006 ai  
sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione„).  
2. Il ricorrente è rappresentato da Helsinki Monitor greco, membro  
della Federazione internazionale Helsinki. Il Governo greco (“il Governo„)  
è rappresentato dai delegati del proprio agente, il sig. S. Spyropoulos,  
agente delle imposte presso il Consiglio giuridico dello Stato ed I.  
Bakopoulos, uditore presso il Consiglio giuridico dello Stato.  
3. Il ricorrente adduce in particolare che il fatto di essere stato obbligato  
a rivelare di non essere cristiano ortodosso ha minato il suo diritto di non di  
manifestare le proprie convinzioni.  
4. L’11 maggio 2006, la Corte ha deciso di comunicare le obiezioni  
tratte degli articoli 9 e 13 della Convenzione al Governo. Facendo valere le  
disposizioni dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare  
congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso.  
IN FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. Con decisione del ministro della Giustizia, pubblicata nella Gazzetta  
ufficiale dell’8 settembre 2005, il ricorrente fu nominato avvocato presso il  
Tribunale di primo grado di Atene.  
6. Il 2 novembre 2005, il ricorrente si recò presso il Tribunale di primo  
grado di Atene per prestare il giuramento professionale. Infatti, ai sensi  
dell'articolo 1 del codice degli avvocati (vedi paragrafo 17 infra), la  
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Alexandridis c. Grecia  
prestazione di giuramento dinanzi ad un tribunale competente è una  
condizione necessaria affinché l'avvocato possa esercitare le sue funzioni.  
A. La versione dei fatti data dal ricorrente  
7. Il ricorrente si recò dal segretariato del Tribunale di primo grado.  
Conformemente alla pratica, il segretariato gli fornì un formulario di  
processo verbale, consistente in un testo standard, ed invitò il ricorrente a  
compilarlo aggiungendo la data ed il suo stato civile.  
8. Successivamente, il ricorrente si presentò presso il presidente del  
Tribunale di primo grado di Atene nel corso dell'udienza pubblica che si  
teneva lì quel giorno, gli consegnò il formulario di processo verbale,  
debitamente compilato e chiese a costui di permettergli di prestare il  
giuramento professionale.  
9. Il presidente del tribunale invitò il ricorrente a posare la mano destra  
sul vangelo e prestare giuramento. Il ricorrente informò il presidente che  
non era cristiano ortodosso e che desiderava dunque fare una dichiarazione  
solenne. Il presidente accolse la sua domanda.  
10. Al termine di questa procedura, il verbale fu firmato dal presidente  
e dal cancelliere del tribunale.  
B. Le versioni dei fatti date dal Governo  
1. Secondo le sue osservazioni iniziali  
11. Anziché rendersi al segretariato del tribunale, conformemente alla  
procedura stabilita dalla pratica, il ricorrente si presentò direttamente  
dinanzi al presidente del tribunale e chiese a questi di permettergli di fare  
una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda.  
12. Successivamente, il ricorrente si recò al segretariato del Tribunale  
di primo grado. Mentre esistevano due formulari diversi di processo  
verbale, l’uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione  
solenne, il ricorrente non chiese il formulario corrispondente alla sua  
situazione, ma riempì il formulario attestante la prestazione di un  
giuramento religioso. Il segretariato firmò il verbale e ne fornì copia al  
ricorrente.  
2. Secondo le sue osservazioni in risposta a quelle del ricorrente  
13. Il ricorrente si presentò presso il presidente del tribunale di primo  
grado di Atene, provvisto di un formulario di processo verbale attestante la  
prestazione di un giuramento religioso.  
14. Il presidente invitò il ricorrente a prestare il giuramento previsto  
dall'articolo 19 del codice dei funzionari (vedi paragrafo 18 infra), senza  
chiedergli di rivelare le sue convinzioni religiose. Il ricorrente reagì e  
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chiese di fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua  
domanda.  
15. Fin dal suo ritorno al segretariato, il ricorrente chiese copie del  
processo verbale attestante la prestazione del giuramento e non procedette  
in alcun modo al fine di ottenere la correzione di quest'ultimo.  
C. Il processo verbale dell'udienza del tribunale di primo grado di  
Atene del 2 novembre 2005  
16. Il testo standard redatto al termine della procedura di prestazione  
del giuramento del ricorrente recitava così:  
“In occasione dell'udienza pubblica che si è svolta oggi, Theodoros Alexandridis  
apparve e mostrò al presidente la Gazzetta ufficiale nº 222 l'8/9/2005 in virtù della quale  
era stato nominato avvocato presso il Tribunale di primo grado di Atene e chiese  
l'autorizzazione di prestare il giuramento professionale.  
Il procuratore prese la parola e chiese che fosse autorizzato a prestare giuramento.  
Il presidente invitò (...) [l'interessato] che, dopo avere apposto la mano destra sul Santo  
Vangelo, prestò il giuramento che il presidente gli dettò:  
“Giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e adempiere  
coscienziosamente i miei doveri„.  
Il presente verbale fu redatto e firmato a sostegno di ciò che precede„.  
(firme del presidente e del cancelliere)  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALI PERTINENTI  
17. In Grecia, lo statuto d'avvocato è disciplinato dal codice degli  
avvocati, decreto legislativo nº 3026/1954.  
Articolo 1  
“L'avvocato è un funzionario pubblico non remunerato (...). Prima di qualsiasi  
esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è obbligato a prestare il giuramento professionale  
dinanzi al tribunale competente e ad iscriversi all’ordine; dopo la sua iscrizione, la sua  
nomina è completata„.  
Articolo 22  
“1. L'avvocato è obbligato a prestare il giuramento di funzionario pubblico in  
occasione di un'udienza pubblica del Tribunale di primo grado (...)  
(...)  
3. Il cancelliere del tribunale è obbligato a redigere il giorno stesso il verbale della  
prestazione di giuramento e trasmetterlo entro otto giorni all’ordine; solo il verbale dà  
prova della prestazione del giuramento„.  
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18. L'articolo 19 del codice dei funzionari è così formulato:  
Prestazione di giuramento - presa delle funzioni  
1. (...) Il giuramento è il seguente:  
a) “Giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e  
adempiere coscienziosamente i miei doveri„.  
(...)  
c) coloro che dichiarano di non credere ad alcuna religione o coloro ai quali la  
religione non permette la prestazione di un giuramento, confermano, anziché prestare  
giuramento, quanto segue: “Dichiaro, invocando il mio onore e la mia coscienza di essere  
fedele alla patria, di obbedire alla costituzione ed alle leggi ed adempiere  
coscienziosamente i miei doveri (...)„.  
19. Secondo una pratica stabilita, l'avvocato che desidera prestare il  
giuramento professionale o fare una dichiarazione solenne si reca al  
segretariato del tribunale di primo grado corrispondente all’ordine di cui  
egli è membro per procurarsi un formulario di processo verbale,  
consistente in un testo standard. L'interessato deve inserire alcune  
informazioni, quali la data, il suo stato civile ed il numero della Gazzetta  
Ufficiale in virtù della quale è stato nominato avvocato. Successivamente,  
si presenta dinanzi al tribunale e consegna il formulario al presidente, che  
lo invita a prestare giuramento. Dopo la prestazione del giuramento, il  
presidente ed il cancelliere firmano il processo verbale, una copia del quale  
deve essere depositata dall'interessato presso l’ordine.  
20. L'articolo 145 del codice di procedura penale è così formulato:  
Rettifica e messa a punto delle decisioni, dei decreti e dei verbali  
“1. Quando errori che non comportano la nullità si producono in una sentenza o un  
decreto, il giudice che lo ha reso ordina, ex officio o dietro richiesta del procuratore o di  
una delle parti, la sua correzione o la sua messa a punto a condizione che non ci sia  
alterazione o modifica sostanziale di ciò che si è svolto durante l'udienza.  
2. La correzione può riguardare, tra l'altro, l'identità dell'imputato, la messa a punto di  
una motivazione insufficiente e la precisione del dispositivo della sentenza (...)  
3. Entro venti giorni a partire dalla trascrizione della sentenza definitiva, al netto, nel  
registro speciale tenuto in cancelleria, le parti ed il procuratore possono richiedere o il  
giudice può ex officio ordinare la correzione degli errori o la messa a punto delle  
omissioni nei verbali, se le condizioni del paragrafo 1 si trovano riunite„.  
IN DIRITTO  
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I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 8, 9 e 14  
DELLA CONVENZIONE  
21. Il ricorrente lamenta che in occasione della procedura di prestazione  
del giuramento professionale, prevista dagli articoli 1 e 22 del codice degli  
avvocati, è stato obbligato a rivelare le sue convinzioni religiose ignorando  
gli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione. La Corte esaminerà le sue  
obiezioni soltanto sotto il profilo dell'articolo 9 della Convenzione, così  
formulato:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo  
diritto implica la libertà di cambiare religione o di convinzione, come pure la libertà di  
manifestare la propria religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in  
pubblico o in privato, con il culto, l'insegnamento, le pratiche ed il compimento dei riti.  
2. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può  
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono  
misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla protezione  
dell'ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà  
altrui„.  
A. Sulla ricevibilità  
22. Il Governo afferma a titolo principale che il ricorrente non ha  
esaurito i mezzi di ricorso interni, poiché avrebbe potuto chiedere la  
correzione del verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura  
penale. Secondo il Governo, il danno preteso alla libertà di religione del  
ricorrente si riferiva al fatto che il processo verbale lo presentava come se  
avesse prestato un giuramento religioso, contrariamente alle sue  
convinzioni.Ora, la presentazione di una domanda di rettifica avrebbe  
potuto offrire al ricorrente la correzione delle sue obiezioni.  
23. Il ricorrente si oppone alle tesi avanzate dal Governo. Secondo  
costui, le proprie obiezioni non riguardano principalmente il fatto che il  
processo verbale non corrisponde alla realtà, ma l'obbligo di manifestare  
apertamente le proprie convinzioni religiose in occasione della procedura  
di cui è lite. Ma, il diritto greco non offre mezzi di ricorso disponibili ed  
effettivi che permettano di porre rimedio a questa violazione.  
24. La Corte ricorda che ai sensi della norma sull'esaurimento dei  
mezzi di ricorso interni enunciata all'articolo 35 § 1 della Convenzione, un  
ricorrente si deve avvalere dei ricorsi normalmente disponibili e sufficienti  
per permettergli di ottenere riparazione delle violazioni che lamenta, visto  
che spetta al Governo che adduce a propria difesa il non esaurimento  
convincere la Corte che il ricorso invocato era effettivo e disponibile tanto  
in teoria quanto in pratica all'epoca dei fatti, cioè che era accessibile e  
suscettibile di offrire al ricorrente la correzione delle sue obiezioni e che  
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presentava prospettive ragionevoli di successo (vedere, fra altre, Akdivar  
ed altri c. Turchia, sentenza del 16 settembre 1996, Raccolta di sentenze e  
decisioni 1996-IV, p. 1210, § 66, e Giacobbe ed altri c. Italia, nº 16041/02,  
§ 63, 15 dicembre 2005).  
25. La Corte rileva che la domanda di correzione evocata dal Governo  
non può essere considerata come soddisfacente le condizioni di  
accessibilità ed efficacia poste dall'articolo 35 della Convenzione. Infatti, si  
tratta di una procedura prevista dal codice di procedura penale ed  
applicabile a priori nel contesto penale. Non risulta dalla formulazione di  
questa disposizione che questa possa essere applicata nell'ambito di  
differenti procedure, in particolare in procedure sommarie, non  
giurisdizionali come quella della prestazione del giuramento. D'altra parte,  
il Governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale che avrebbe  
permesso alla Corte di constatare che il ricorso presentato è stato introdotto  
in modo efficace in casi simili a quello del ricorrente.  
26. Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che  
l'eccezione deve essere rimossa.  
27. D'altra parte, la Corte constata che questa obiezione non è  
manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e  
che non si è dinanzi ad alcuna altra delle ragioni di irricevibilità. Occorre  
dunque dichiararla ammissibile.  
B. Sul fondo  
1. Tesi delle parti  
28. Il Governo attribuisce molta importanza, nella sua versione dei fatti,  
al comportamento verosimilmente negligente del ricorrente. Afferma che  
quest'ultimo è il solo responsabile della situazione di cui si lamenta dinanzi  
alla Corte, poiché non è stato diligente e non si è conformato alla  
procedura di prestazione del giuramento. Infatti, il ricorrente si è presentato  
direttamente dinanzi al presidente del tribunale senza essersi rifornito del  
formulario adeguato. Mentre esistevano due formulari diversi per il  
processo verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la  
dichiarazione solenne, il ricorrente non ha utilizzato il formulario corretto.  
A questo titolo, il Governo produce dinanzi alla Corte due copie di questi  
formulari, datati 2007. Secondo il Governo, il ricorrente non era obbligato  
a manifestare le sue convinzioni religiose. A titolo alternativo, il Governo  
solleva che anche se il ricorrente fosse stato obbligato a rivelare che non  
era cristiano ortodosso, questo era giustificato da uno scopo di interesse  
pubblico e conforme al principio di proporzionalità.  
29. Il ricorrente si oppone alle tesi avanzate dal Governo. Adduce che,  
come tutti gli avvocati che si presentano dinanzi ai tribunali per prestare  
giuramento, è stato considerato, per difetto, come cristiano ortodosso e ha  
dovuto enunciare la propria appartenenza religiosa prima di essere  
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autorizzato a prestare un giuramento diverso. Ciò spiega, secondo il  
ricorrente, il fatto che il processo verbale lo presenta come se avesse  
prestato il giuramento religioso. A questo titolo, il ricorrente aggiunge che  
la maggioranza dei formulari standard utilizzati dinanzi ai tribunali, come  
le relazioni d'udienza dei testimoni, fa riferimento al culto ortodosso.  
30. Per quanto riguarda le osservazioni del Governo, il ricorrente  
solleva che le versioni dei fatti presentate da quest'ultimo nei vari  
documenti esibiti dinanzi alla Corte sono contraddittorie ed incoerenti. In  
ogni caso, il ricorrente afferma che non è neppure possibile che il  
presidente del tribunale autorizzi un giovane avvocato, che si presenti  
dinanzi ad egli senza essere in possesso dei documenti necessari, a prestare  
giuramento. D'altra parte, il ricorrente rileva che gli esemplari di processo  
verbale forniti dal Governo sono datati 2007 e che nel 2005, esisteva un  
solo formulario, quello relativo al giuramento religioso.  
2. Valutazione della Corte  
a) Principi generali  
31. La Corte ricorda che, così come tutelata dall'articolo 9, la libertà di  
pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi “di una  
società democratica„ ai sensi della Convenzione. Questa libertà appare,  
nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità  
di chi crede e della sua concezione della vita, ma è anche un bene prezioso  
per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo  
- duramente conquistato nel corso dei secoli - che non può essere  
dissociato da tale società. Questa libertà implica, in particolare, quella di  
aderire o meno ad una religione e quella di praticarla o non praticarla  
(vedere, tra l'altro, Kokkinakis c. Grecia, sentenza del 25 maggio 1993,  
serie A n o 260-A, p. 17, § 31, e Buscarini ed altri c. San Marino (GC), nº  
24645/94, § 34, CEDU 1999-I).  
32. Sebbene la libertà di religione rileva principalmente in relazione al  
forum internum, essa implica anche quella di manifestare la propria  
religione individualmente ed in privato, o in modo collettivo, in pubblico e  
nella cerchia di coloro con cui si condivide la fede. D'altra parte, la Corte  
ha già avuto l’occasione di consacrare i diritti negativi nell'ambito  
dell'articolo 9 della Convenzione, in particolare la libertà di non aderire ad  
una religione e quella di non praticarla (vedere, in questo senso,  
Kokkinakis c. Grecia, e Buscarini ed altri c. San Marino, summenzionati).  
b) Applicazione nel caso di specie  
33. La Corte osserva in principio che si trova dinanzi a versioni  
divergenti su alcuni elementi dei fatti, in particolare sul punto di sapere se  
il ricorrente aveva rispettato la procedura da seguire per prestare il  
giuramento. Su questo punto, il Governo, che contesta la versione del  
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ricorrente, presenta due versioni poco compatibili tra esse. Mentre nelle  
sue prime osservazioni, afferma in modo categorico che il ricorrente si è  
direttamente presentato dinanzi al presidente, senza essere in possesso del  
formulario di verbale, esso sostiene, nelle sue osservazioni supplementari,  
che il ricorrente ha trasmesso al presidente del tribunale un formulario di  
verbale errato.  
34. La Corte, che rimane libera di giungere alla propria valutazione alla  
luce di tutti i materiali di cui dispone (Ribitsch c. Austria, sentenza del 4  
dicembre 1995, serie A nº 336, p. 24, § 32), nota che non risulta da alcun  
documento che il ricorrente non ha seguito la procedura prevista. Del resto,  
il Governo non ha fornito alcun altro elemento a sostegno di questa  
versione. In compenso, il processo verbale dell'udienza del Tribunale di  
primo grado di Atene del 2 novembre 2005 (vedi paragrafo 16 sopra),  
unico documento ufficiale elaborato al termine della procedura  
controversa, va nel senso delle dichiarazioni del ricorrente. Infatti, questo  
documento riporta le firme del presidente e del cancelliere del tribunale,  
cosa che conferma la versione del ricorrente, secondo la quale il formulario  
del processo verbale è stato trasmesso al presidente in occasione  
dell'udienza, conformemente alla procedura. Considerando ciò che  
precede, la Corte non può accordare particolare peso all'argomentazione  
del Governo, secondo la quale il ricorrente non avrebbe rispettato la  
procedura da seguire.  
35. Occorre dunque esaminare successivamente il fondo delle pretese  
del ricorrente. A tale riguardo, la Corte nota che, anche se l'istituzione della  
prestazione del giuramento potrebbe ingenerare dubbi quanto alla sua  
necessità nell'ambito di una procedura dinanzi ad un tribunale, tuttavia non  
è destinata a deliberare in modo astratto sulla prestazione del giuramento  
come condizione per l’esercizio della funzione di avvocato. La questione  
che si pone nel caso in questione è di sapere se il modo in cui la procedura  
di prestazione del giuramento si è svolta dinanzi al Tribunale di primo  
grado ha obbligato il ricorrente a rivelare le sue convinzioni religiose  
ignorando l'articolo 9 della Convenzione.  
36. La Corte nota che la procedura di prestazione del giuramento da  
avvocato, così come deriva dagli elementi prodotti davanti ad essa, riflette  
l'esistenza di una presunzione, secondo la quale l'avvocato che si presenta  
dinanzi al tribunale è cristiano ortodosso e desidera prestare il giuramento  
religioso. Così, quando il ricorrente si è presentato dinanzi al tribunale, si è  
visto costretto a dichiarare che non era cristiano ortodosso e, dunque, a  
rivelare in parte le proprie convinzioni religiose, per potere fare una  
dichiarazione solenne.  
37. D'altra parte, la lettura del diritto nazionale pertinente supporta  
questa constatazione. Infatti, secondo il primo paragrafo dell'articolo 19 del  
codice dei funzionari (vedi paragrafo 18 sopra), il giuramento che qualsiasi  
funzionario è invitato a prestare è normalmente il giuramento religioso.  
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L'interessato, per essere autorizzato a fare una dichiarazione solenne, è  
costretto a dichiarare di essere ateo o che la sua religione non permette la  
prestazione del giuramento.  
38. Ma, la Corte considera che la libertà di manifestare le proprie  
convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto  
per l'individuo non di essere obbligato a manifestare la propria confessione  
o convinzioni religiose e non di essere obbligato ad agire di modo che si  
possa trarre come conclusione che ha - o non ha - tali convinzioni. Agli  
occhi della Corte, le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nel  
settore della libertà di coscienza dell'individuo e ricercare le sue  
convinzioni religiose, o di costringerlo a manifestare le sue convinzioni  
che riguardo il divino. Ciò è tanto più vero qualora una persona sia  
obbligata ad agire in tal modo allo scopo di esercitare alcune funzioni, in  
particolare in occasione di una prestazione di giuramento.  
39. D'altra parte, la Corte rileva che il fatto che il processo verbale, solo  
documento ufficiale attestante la prestazione del giuramento, presenta il  
ricorrente come se avesse prestato un giuramento religioso, contrariamente  
alle sue convinzioni, lascia passare l'idea che gli avvocati che prestano  
giuramento sono considerati per principio di culto cristiano ortodosso.  
Certamente, il Governo sostiene che esistevano due formulari di processo  
verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione  
solenne. Tuttavia, gli esemplari che esso produce dinanzi alla Corte a  
sostegno delle proprie dichiarazioni datano il 2007. Poiché il Governo non  
fornisce alcuna copia dei verbali stabiliti per il periodo in causa, la Corte  
non può concludere riguardo l'esistenza di tali formulari all'epoca dei fatti.  
40. In ogni caso, ammettendo anche che due formulari diversi  
esistessero, la Corte ritiene che non può essere addebitata al ricorrente  
l'omissione pretesa di rifornirsi del formulario adeguato. Infatti, il  
presidente e il cancelliere del tribunale avrebbero dovuto informare il  
ricorrente che esisteva un formulario specifico per la dichiarazione  
solenne.  
41. Alla luce di ciò che precede, la Corte conclude che il fatto che il  
ricorrente ha dovuto rivelare dinanzi al tribunale competente che non era  
cristiano ortodosso e che non desiderava prestare il giuramento religioso,  
ma fare la dichiarazione solenne ha minato la sua libertà di non dover  
manifestare le sue convinzioni religiose.  
Dunque vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione.  
II. SULLA VIOLAZIONE DEDOTTA DELL'ARTICOLO 13 DELLA  
CONVENZIONE  
42. Il ricorrente lamenta che non disponeva nel diritto nazionale di  
alcun ricorso attraverso il quale avrebbe potuto sollevare le sue proprie  
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obiezioni della pretesa violazione della sua libertà di religione. Egli invoca  
l'articolo 13 della Convenzione, così formulato:  
“Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati  
violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale,  
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio  
delle loro funzioni ufficiali„.  
A. Sulla ricevibilità  
43. La Corte constata che quest'obiezione non è manifestamente  
infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva  
d'altra parte che non si configura alcuna altra ragione di irricevibilità.  
Occorre dunque dichiararla ricevibile.  
B. Sul merito  
44. Il Governo sostiene che questa disposizione non è stata infranta.  
Infatti, l'interessato avrebbe potuto chiedere la correzione del processo  
verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura penale.  
45. Il ricorrente afferma che non disponeva di un ricorso che avrebbe  
potuto fornirgli una riparazione adeguata per la violazione constatata.  
46. La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce  
l'esistenza nel diritto nazionale di un ricorso per le obiezioni che si possono  
ritenere “giustificabili„ nei confronti della Convenzione. Tale ricorso deve  
autorizzare l'istanza nazionale competente a conoscere del contenuto  
dell'obiezione fondata sulla Convenzione ed offrire la correzione adeguata,  
anche se gli stati contraenti usufruiscono di un certo margine di  
apprezzamento quanto al modo di conformarsi agli obblighi che pone loro  
questa disposizione. Il ricorso imposto dall'articolo 13 deve essere  
“effettivo„, in pratica come in diritto (Hassan e Tchaouch c. Bulgaria  
(GC), n o 30985/96, §§ 96-98, CEDU 2000-XI ed Chiesa metropolitana di  
o
Bessarabia ed altri c. Moldavia, n 45701/99, § 136-137, CEDU 2001-  
XII).  
47. Nella fattispecie, la Corte si è pronunciata per la violazione dei  
diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. Le sue  
obiezioni rivestono dunque un carattere giustificabile ai sensi della  
giurisprudenza della Corte.  
48. Tenuto conto delle ragioni per le quali ha respinto l'eccezione di non  
esaurimento che il Governo fondava sulla base dell'articolo 145 del codice  
di procedura penale (vedere il paragrafo 25 sopra) e visto che il Governo  
non ha dato prova di alcun altro ricorso che il ricorrente avrebbe potuto  
esercitare per ottenere la riparazione della violazione della sua libertà di  
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religione, è per forza di cose la Corte a constatare che lo Stato è venuto  
meno ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 13 della Convenzione.  
49. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.  
III. SULL'APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL'ARTICOLO  
41  
DELLA  
50. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli,  
e se il diritto nazionale dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto  
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, alla parte  
lesa una equa soddisfazione„.  
A. Danno  
51. Il ricorrente richiede 3.000 euro (EUR) per il pregiudizio morale  
che avrebbe subito.  
52. Il Governo afferma che una constatazione di violazione  
costituirebbe in sé una soddisfazione equa sufficiente.  
53. La Corte considera che occorre assegnare al ricorrente 2.000 EUR a  
titolo di pregiudizio morale.  
B. Spese e costi  
54. Il ricorrente non presenta domanda di rimborso delle proprie spese  
e costi.  
55. Perciò, la Corte ritiene che non c'è motivo di assegnargli una  
somma a questo titolo.  
C. Interessi moratori  
56. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori  
sul tasso marginale d'interesse della Banca centrale europea aumentato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,  
1. Dichiara la richiesta ammissibile;  
2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione;  
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Alexandridis c. Grecia  
3. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;  
4. Dichiara  
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a  
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi  
dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 2.000 EUR (duemila euro) per  
danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d'imposta;  
b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento,  
questo ammontare dovrà essere aumentato di un interesse semplice ad un  
tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile per  
questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
5. Rigetta la domanda di soddisfazione equa per l'eccedenza.  
Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto il 21 febbraio 2008, a  
norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Søren Nielsen  
Cancelliere  
LoukisLoucaides  
Presidente  
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