Alexandridis c. Grecia
autorizzato a prestare un giuramento diverso. Ciò spiega, secondo il
ricorrente, il fatto che il processo verbale lo presenta come se avesse
prestato il giuramento religioso. A questo titolo, il ricorrente aggiunge che
la maggioranza dei formulari standard utilizzati dinanzi ai tribunali, come
le relazioni d'udienza dei testimoni, fa riferimento al culto ortodosso.
30. Per quanto riguarda le osservazioni del Governo, il ricorrente
solleva che le versioni dei fatti presentate da quest'ultimo nei vari
documenti esibiti dinanzi alla Corte sono contraddittorie ed incoerenti. In
ogni caso, il ricorrente afferma che non è neppure possibile che il
presidente del tribunale autorizzi un giovane avvocato, che si presenti
dinanzi ad egli senza essere in possesso dei documenti necessari, a prestare
giuramento. D'altra parte, il ricorrente rileva che gli esemplari di processo
verbale forniti dal Governo sono datati 2007 e che nel 2005, esisteva un
solo formulario, quello relativo al giuramento religioso.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
31. La Corte ricorda che, così come tutelata dall'articolo 9, la libertà di
pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi “di una
società democratica„ ai sensi della Convenzione. Questa libertà appare,
nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità
di chi crede e della sua concezione della vita, ma è anche un bene prezioso
per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo
- duramente conquistato nel corso dei secoli - che non può essere
dissociato da tale società. Questa libertà implica, in particolare, quella di
aderire o meno ad una religione e quella di praticarla o non praticarla
(vedere, tra l'altro, Kokkinakis c. Grecia, sentenza del 25 maggio 1993,
serie A n o 260-A, p. 17, § 31, e Buscarini ed altri c. San Marino (GC), nº
24645/94, § 34, CEDU 1999-I).
32. Sebbene la libertà di religione rileva principalmente in relazione al
forum internum, essa implica anche quella di manifestare la propria
religione individualmente ed in privato, o in modo collettivo, in pubblico e
nella cerchia di coloro con cui si condivide la fede. D'altra parte, la Corte
ha già avuto l’occasione di consacrare i diritti negativi nell'ambito
dell'articolo 9 della Convenzione, in particolare la libertà di non aderire ad
una religione e quella di non praticarla (vedere, in questo senso,
Kokkinakis c. Grecia, e Buscarini ed altri c. San Marino, summenzionati).
b) Applicazione nel caso di specie
33. La Corte osserva in principio che si trova dinanzi a versioni
divergenti su alcuni elementi dei fatti, in particolare sul punto di sapere se
il ricorrente aveva rispettato la procedura da seguire per prestare il
giuramento. Su questo punto, il Governo, che contesta la versione del
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